Le potenzialità del mercato iraniano nei settori

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Le potenzialità del mercato iraniano nei settori fashion e
luxury e lo sviluppo del franchising.
Claudio Perrella
Le potenzialità del mercato iraniano nei settori fashion e luxury sono rilevanti.
È noto che il mercato del lusso in Medio Oriente e nei paesi del Golfo è da decenni estremamente dinamico ed interessante per le imprese italiane, e l’Iran
è destinato a inserirsi in questo contesto con grandissime potenzialità.
Una popolazione giovane ed istruita, con marcata propensione alla ricercatezza ed una forte intraprendenza nel rapporto con la moda e con i brand occidentali rappresenta un mercato di sbocco sicuramente interessante, e lo stesso
mondo del fashion iraniano è in grande crescita, con una moda locale che sta
rapidamente acquistando una sua precisa fisionomia e un numero importante
di giovani talenti che si stanno conquistando rapidamente l’attenzione dei media.
Alcuni brand sono ormai da qualche tempo presenti nel mercato iraniano, e
spiccano in particolare Benetton, Adidas, Mango.
Le previsioni degli analisti di settore concordano nel sottolineare che i consumatori si muoveranno rapidamente dai bazar ai mall di nuova realizzazione.
Tra questi spicca l’Iran Mall, collocato nella Region 22 tra le città di Teheran e
Karaj, destinato a diventare il riferimento per una popolazione di circa 16 milioni di abitanti e potenziali consumatori. All’interno di Teheran il complesso
Hezaro Yek Shahr racchiude il più esteso shopping mall oggi esistente, Shahrzad Mall, ed un altro mall di riferimento è il Mika Mall sulla Kish Island, nel
Golfo Persico a circa 19 km dalla terra ferma, che nelle aspirazioni del governo
iraniano mira a competere con le vicine Dubai e Doha.
Lo strumento di penetrazione classico in un mercato quale quello iraniano, soprattutto per le imprese italiane, è il contratto di franchising che alcuni brand
hanno già sperimentato con successo nel territorio, grazie alla crescente apertura dimostrata dal mercato locale.
Come noto attraverso il contratto di franchising un imprenditore (franchisor) concede ad un operatore indipendente (franchisee) il diritto di utilizzare il marchio, il
know-how, e le business practices del franchisor, per distribuire prodotti fabbricati da quest’ultimo in un determinato territorio, ottenendo da parte del franchisor
la necessaria assistenza e formazione, inclusi supporti a livello di marketing e
pubblicità.
Il franchisee assume verso il franchisor una serie di obblighi contrattuali di regola
molto dettagliati con riguardo alle modalità di svolgimento della attività (obblighi
relativi ai mezzi e alla ripartizione dei costi della pubblicità, politiche di prezzo
per la vendita dei prodotti, scelta dell’assortimento della merce e della esposizione nel punto vendita, stile di arredamento dei locali).
Previsioni cruciali nei contratti di franchising sono quelle relative alla tutela del
brand e del know- how del franchisor.
Non vi è (ancora) nell’ordinamento Iraniano alcuna normativa specifica in materia,
sebbene le indicazioni esistenti sono nel senso che rapidamente vi saranno interventi sul piano normativo al fine di regolare meglio un contratto che ha oggi una
disciplina piuttosto frammentaria.
Il rapporto tra le parti del contratto di franchising è quindi regolato dalle condizioni del contratto, oltre che dalle disposizioni rilevanti del codice del commercio
del 1932 e dai principi generali in materia di contratto dettati dal codice civile
iraniano.
Vi sono poi nell’ordinamento iraniano altre normative che possono essere applicate al franchising, tra cui le disposizioni in materia di commercio internazionale,
diritto del lavoro, le norme relative all’ingresso di cittadini stranieri.
Va rilevato che la legge iraniana ammette che il contratto tra una parte iraniana
ed un partner estero può essere (fatta sempre salva l’applicazione delle norme
imperative iraniane e dei principi di ordine pubblico) sottoposto ad una legge straniera a condizione che l’accordo sia perfezionato fuori dal territorio della Repubblica islamica dell’Iran.
Questo può avvenire allorché il contratto sia sottoscritto dalla parte locale in territorio iraniano e dalla parte straniera al di fuori dell’Iran, considerando tale seconda sottoscrizione il momento di perfezionamento del contratto.
Molto spesso i contratti di franchising ed accordi di una certa rilevanza sono preceduti dalla sottoscrizione di Memorandum of Understanding (MOU), ossia accordi
di natura preliminare con i quali le parti di regola si danno reciprocamente atto
delle intese raggiunte e si impegnano a negoziare con buona fede la stipulazione
del contratto definitivo.
Questo ultimo anno ha visto una crescita esponenziale nell’utilizzo di tale strumento, la cui efficacia sotto il profilo delle obbligazioni nascenti per le parti è
per molti versi meno netta rispetto ai principi ormai consolidati negli ordinamenti occidentali, per cui è opportuno valutare con attenzione il contenuto
del MOU, calibrando attentamente il richiamo alla legge straniera che eventualmente operi in combinazione con i principi di diritto iraniano.
È evidente che anche in relazione allo strumento del franchising è necessaria
una accurata due diligence relativa sia alla struttura societaria e di controllo
dei potenziali partner locali (come noto vi sono tuttora numerosi soggetti
“blacklisted”, nei confronti dei quali le sanzioni non sono state revocate).
Un altro tema particolarmente sensibile (con profili del resto comuni a tutta
l’area del Golfo) è quello della tutela del brand.
L’isolamento cui l’Iran è stato costretto negli ultimi anni ha favorito il proliferare di “imitazioni” dei più popolari marchi occidentali (Mash Donald, Pizza
Hat e Raees caffè sono solo alcuni esempi) e fenomeni di contraffazione sono
molto frequenti.
Le imprese che vogliono accedere al mercato locale devono quindi innanzitutto
tutelare i propri marchi e segni distintivi tramite registrazione, prevista nel
paese secondo specifiche normative (nel 2008 è stata emanata la nuova Law of
Registration of Patents, Industrial Designs and Trademarks, che sostituisce la
precedente normativa degli anni ’30 e stabilisce un sistema di registrazione più
efficiente e scrupoloso).
Fondamentale è l’individuazione di partner locali affidabili per la protezione e
la salvaguardia il marchio.
La normativa iraniana, strutturata sul modello delle discipline occidentali e
convenzionali, prevede il riconoscimento della protezione esclusiva in favore di
marchi, modelli, disegni e brevetti per invenzione industriale che siano validamente registrati in Iran; l’utilizzo di diritti IP derivanti dalle procedure di registrazione internazionale è anche possibile, purché i relativi titoli siano stati
effettivamente nazionalizzati in Iran. I contratti che hanno ad oggetto diritti di
proprietà industriale devono peraltro essere registrati e pubblicati presso l’Ufficio Nazionale della Proprietà industriale il quale, pur mantenendo confidenziale il contenuto dell’accordo, lo registra pubblicandone gli estremi. Tale registrazione è poi indispensabile nel caso in cui si intenda far valere gli effetti
del contratto nei confronti dei terzi (Art. 50 della Legge del 2008 sopra richiamata).
Con riferimento alle royalties che il franchisee dovrà corrispondere, occorre
considerare che in Iran esistono forti restrizioni alla circolazione di valuta straniera; inoltre, la normativa iraniana prevede che le scritture contabili siano
tenute in Farsi; è quindi opportuno che il franchisor richieda una copia autentica di tali scritture in lingua inglese al fine di facilitare le verifiche in relazione.
Claudio Perrella
[email protected]
tel. 051 232495
LS Lexjus Sinacta
Avvocati e Commercialisti Associati
Roma Milano Bologna
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