CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BELLANO E LA SOCIETA’ GIARDINO 2 SRL CON SEDE LEGALE IN MILANO C.SO PORTA ROMANA N. 54 COD.FISC./P.IVA:07062580969 IN QUALITA’ DI ENTE GESTORE DELLA RESIDENZA VILLA SANTA MARIA ” VIA PER COLICO 18 BELLANO (LC) PER RISERVA DI POSTI A PERSONE SEGNALATE DAL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE. PREMESSO Che ai Comuni spetta il compito di promuovere gli interventi in materia di Servizi alla Persona per l’assistenza di anziani, malati terminali e per promuovere l’inserimento sociale di soggetti fragili o comunque esposti a rischio di emarginazione; • Che l’ente gestore GIARDINO 2 s.r.l. s’impegna a garantire il rispetto dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalle normative vigenti. L’anno duemilatredici il giorno quindici del mese di aprile Tra il Comune di BELLANO nella persona del responsabile Settore Servizi alla Persona, VITALI Cesare e la società GIARDINO 2 s.r.l., rappresentata dall’Amministratore Unico Dott.ssa Fabrizia Taiana, con sede in Milano C.so di Porta Romana 54, ente gestore della struttura Residenza Villa Santa Maria, Via Per Colico,18- Bellano (LC), Comunità Alloggio e Alloggi Protetti per anziani. • Al fine di assicurare l’assistenza a carattere socio-assistenziale a soggetti anziani, autosufficienti e parzialmente autosufficienti, cittadini del Comune di BELLANO in esso residenti da almeno un anno , presso la struttura denominata RESIDENZA VILLA SANTA MARIA – Via per Colico, 18- Bellano (LC), si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 La contraente società s’impegna ad accogliere subordinatamente alla effettiva disponibilità di posti al momento della richiesta, presso la Residenza Villa Santa Maria – Via per Colico,18 – Bellano (LC) soggetti anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, utenti del Comune di BELLANO in esso residenti da almeno un anno sulla base della valutazione delle condizioni psico-fisiche derivanti dalla scheda conoscitiva di inserimento; Art. 2 Ai soggetti utenti saranno praticate le seguenti tariffe agevolate di lungodegenza per l’anno 2013, da considerarsi in ogni caso al netto di eventuale contributo regionale/voucher. Tipologia di camera : CAMERA DOPPIA Tariffa da listino Al giorno mensili €. 72.00 €.2.160 Tariffa convenzionata Al giorno €. 60.00 mensili €.1.800 DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO Per un periodo di 30 gg. Per un periodo tra i 30 e i 90 gg. Per lungodegenze € 300,00 € 1.000,00 una mensilità La retta mensile / giornaliera comprende: servizio alberghiero (pasti riassetto della camera, bevande ai pasti, merenda ecc.) , assistenza alla persona e sociale, animazione, fisioterapia e assistenza medica di base. Sono invece escluse dalla retta: lavaggio indumenti personali – telefonate - bibite varie - parrucchiere-spese strettamente personali - spese per il trasporto all’esterno della struttura, spese per prestazioni sanitarie previste dal sistema sanitario nazionale, (es. ticket, spese per prestazioni sanitarie, farmaci, visite specialistiche, eventuali presidi, farmaci da banco, ecc..). 13G054COS.doc Art. 3 La Società contraente concorderà con il Comune ogni variazione delle rette di cui al punto 2) a partire dall’anno 2014, entro dieci giorni dalla modifica. Art. 4 La riserva di n. 2 posti sarà garantita secondo le modalità di cui all’art. 1 senza alcun onere a carico del Comune. Art. 5 Il Comune s’impegna a diffondere tra la cittadinanza, per il tramite dell’Ufficio Servizi Sociali, prestazioni e tariffe disposte con la presente dalla Società Contraente, inerente la struttura RESIDENZA VILLA SANTA MARIA – BELLANO (LC). Art. 6 La presente Convenzione ha durata di anni 2 dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per un uguale periodo, nel suddetto periodo le tariffe verranno adeguate agli aumenti dell’indice ISTAT, del costo di analoghi servizi, dei prezzi di mercato dei prodotti necessari al servizio. Art. 7 Si potrà addivenire alla risoluzione anche anticipata della convenzione senza altro obbligo se non quello di darne preavviso di almeno 30 giorni tramite comunicazione scritta raccomandata A.R.. Art. 8 Le spese di registrazione se previste in caso d’uso sono poste a carico delle parti in misura della metà per ciascuno. Tutte le spese relative alla presente convenzione ( bolli, diritti di segreteria, ecc…) sono a carico del Comune senza alcuna possibilità di rivalsa. Art. 9 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in conseguenza della presente convenzione sarà competente il foro di Lecco Per il Comune di BELLANO Il Resp. Settore Servizi alla Persona Per Società GIARDINO 2 SRL _____________________________ _________________________ VITALI Cesare Dott.ssa Fabrizia Taiana Amministratore Unico 13G054COS.doc