19. Forma del contratto – schema lezione 1 FORMA DEL CONTRATTO Nozione: modalità attraverso cui le parti scelgono di manifestare il loro reciproco consenso in ordine all’instaurazione del regolamento contrattuale. Principio: libertà della forma. Art. 1325 n. 4: requisito del contratto quando è richiesta (forma scritta) a pena di nullità. Art. 1350: atti e contratti che necessitano della forma scritta (atto pubblico o scrittura privata) per essere validi. Art. 782: forma dell’atto pubblico per la donazione anche di beni mobili, salvo di modico valore. Atto solenne. Funzioni della forma: A) ad substantiam = art. 1350, richiesta per la validità dell’atto, a pena di nullità rilevabile d’ufficio; Ragioni che inducono il legislatore ad imporre la forma scritta a pena di nullità: 1) Garantire una maggiore ponderazione da parte degli stipulanti in ordine al contenuto del contratto; 2) Assicurare una maggiore certezza in ordine al contenuto del regolamento contrattuale nonché in ordine ai diritti ed agli obblighi che derivano dal contratto stesso, con conseguente riduzione delle possibilità che sorgano controversie tra gli stipulanti. 3) Assicurare ai terzi una maggiore certezza in ordine agli effetti che il contratto ha prodotto tra le parti: la previsione della forma scritta può essere funzionale all’adempimento degli oneri pubblicitari. B) ad probationem = richiesta per la prova dell’atto. Es.: assicurazione, art. 1888; cessione di azienda. C) a fini di pubblicità: necessaria per l’opponibilità dell’atto; D) in funzione della tutela di determinate categorie di contraenti deboli: richiamo al neoformalismo (art. 23 TUF: forma scritta richiesta per i contratti aventi ad 19. Forma del contratto – schema lezione 2 oggetto servizi di intermediazione finanziaria; contratti bancari; vendita di pacchetti turistici; vendita di multiproprietà). E) altri fini: art. 2787 per opponibilità (prelazione) pegno; art. 1265 per risolvere il conflitto tra più cessionari dello stesso credito. Artt. 1351 e 1392: forma per relationem del preliminare e della procura. Art. 1352: forma volontaria. Varie categorie di forma scritta: SCRITTURA PRIVATA SEMPLICE: documento sottoscritto dalle parti in cui è contenuta la manifestazione della volontà contrattuale. Non è richiesta l’olografia del documento, mentre la sottoscrizione deve essere autografa. Allorquando il legislatore impone la forma scritta a pena di nullità, il contratto è valido se rivestito dal requisito minimo della scrittura privata. Efficacia probatoria della scrittura privata (art. 2702) : se non disconosciuta, fa piena prova fino a querela di falso della sua provenienza da chi l’ha sottoscritta. Data certa: art. 2704 SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA (art. 2703): il notaio o un pubblico ufficiale attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza da parte di un soggetto di cui preventivamente accerta l’identità. La scrittura privata autenticata si considera riconosciuta: di conseguenza, fa piena priva fino a querela di falso della sua provenienza dall’autore della sottoscrizione. La scrittura privata autenticata è titolo trascrivibile. ATTO PUBBLICO (art. 2699): documento formato da un notaio o da un altro Pubblico Ufficiale (ad es., il cancelliere può redigere il verbale di separazione consensuale, che può essere qualificato come un contratto) nel rispetto delle formalità previste dalla legge (in particolare, dalla legge notarile). L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal Pubblico Ufficiale che lo ha formato nonché della veridicità delle attestazioni in esso contenute. Piena prova: prova sottratta al libero apprezzamento del Giudice. L’atto pubblico fa piena prova esclusivamente del fatto che una determinata dichiarazione è stata resa in presenza del notaio o del Pubblico Ufficiale, non già della veridicità della dichiarazione stessa. 19. Forma del contratto – schema lezione 3 Querela di falso: particolare procedimento diretto a dimostrare la falsità dell’attestazione del Pubblico Ufficiale (falsa attestazione che integra peraltro il reato di falso in atto pubblico). Funzione dell’atto pubblico: in certi casi, la forma dell’atto pubblico è prevista per la validità del contratto (donazione; atto costitutivo di s.p.a); in altri casi (vendita immobiliare; preliminare di contratti che costituiscono o trasferiscono diritti reali su beni immobili) ai fini della validità della stipulazione è sufficiente la scrittura privata, mentre l’atto pubblico è necessario solo per rendere il contratto opponibile ai terzi, risultando la forma pubblica richiesta ai fini della trascrizione. Leggi speciali per : - documento informatico: <<rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti>>, soddisfa il requisito legale della forma scritta D.p.r. n. 445/2000; - firma digitale: sottoscrizione che fornisce al documento informatico l’efficacia di scrittura privata (2702).