FORMA DEL CONTRATTO

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19. Forma del contratto – schema lezione
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FORMA DEL CONTRATTO
Nozione: modalità attraverso cui le parti scelgono di manifestare il loro reciproco
consenso in ordine all’instaurazione del regolamento contrattuale.
Principio: libertà della forma.
Art. 1325 n. 4: requisito del contratto quando è richiesta (forma scritta) a pena di
nullità.
Art. 1350: atti e contratti che necessitano della forma scritta (atto pubblico o scrittura
privata) per essere validi.
Art. 782: forma dell’atto pubblico per la donazione anche di beni mobili, salvo di
modico valore. Atto solenne.
Funzioni della forma:
A) ad substantiam = art. 1350, richiesta per la validità dell’atto, a pena di nullità
rilevabile d’ufficio;
Ragioni che inducono il legislatore ad imporre la forma scritta a pena di
nullità:
1) Garantire una maggiore ponderazione da parte degli stipulanti in
ordine al contenuto del contratto;
2) Assicurare una maggiore certezza in ordine al contenuto del
regolamento contrattuale nonché in ordine ai diritti ed agli obblighi che
derivano dal contratto stesso, con conseguente riduzione delle possibilità
che sorgano controversie tra gli stipulanti.
3) Assicurare ai terzi una maggiore certezza in ordine agli effetti che il
contratto ha prodotto tra le parti: la previsione della forma scritta può
essere funzionale all’adempimento degli oneri pubblicitari.
B) ad probationem = richiesta per la prova dell’atto. Es.: assicurazione, art. 1888;
cessione di azienda.
C) a fini di pubblicità: necessaria per l’opponibilità dell’atto;
D) in funzione della tutela di determinate categorie di contraenti deboli: richiamo
al neoformalismo (art. 23 TUF: forma scritta richiesta per i contratti aventi ad
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oggetto servizi di intermediazione finanziaria; contratti bancari; vendita di
pacchetti turistici; vendita di multiproprietà).
E) altri fini: art. 2787 per opponibilità (prelazione) pegno; art. 1265 per risolvere il
conflitto tra più cessionari dello stesso credito.
Artt. 1351 e 1392: forma per relationem del preliminare e della procura.
Art. 1352: forma volontaria.
Varie categorie di forma scritta:
SCRITTURA PRIVATA SEMPLICE: documento sottoscritto dalle parti in
cui è contenuta la manifestazione della volontà contrattuale. Non è richiesta
l’olografia del documento, mentre la sottoscrizione deve essere autografa.
Allorquando il legislatore impone la forma scritta a pena di nullità, il contratto è
valido se rivestito dal requisito minimo della scrittura privata.
Efficacia probatoria della scrittura privata (art. 2702) : se non disconosciuta,
fa piena prova fino a querela di falso della sua provenienza da chi l’ha sottoscritta.
Data certa: art. 2704
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA (art. 2703): il notaio o un
pubblico ufficiale attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza da
parte di un soggetto di cui preventivamente accerta l’identità. La scrittura privata
autenticata si considera riconosciuta: di conseguenza, fa piena priva fino a querela
di falso della sua provenienza dall’autore della sottoscrizione. La scrittura privata
autenticata è titolo trascrivibile.
ATTO PUBBLICO (art. 2699): documento formato da un notaio o da un
altro Pubblico Ufficiale (ad es., il cancelliere può redigere il verbale di separazione
consensuale, che può essere qualificato come un contratto) nel rispetto delle
formalità previste dalla legge (in particolare, dalla legge notarile). L’atto pubblico
fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal Pubblico
Ufficiale che lo ha formato nonché della veridicità delle attestazioni in esso
contenute.
Piena prova: prova sottratta al libero apprezzamento del Giudice. L’atto pubblico
fa piena prova esclusivamente del fatto che una determinata dichiarazione
è stata resa in presenza del notaio o del Pubblico Ufficiale, non già della
veridicità della dichiarazione stessa.
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Querela di falso: particolare procedimento diretto a dimostrare la falsità
dell’attestazione del Pubblico Ufficiale (falsa attestazione che integra peraltro il
reato di falso in atto pubblico).
Funzione dell’atto pubblico: in certi casi, la forma dell’atto pubblico è
prevista per la validità del contratto (donazione; atto costitutivo di s.p.a); in altri
casi (vendita immobiliare; preliminare di contratti che costituiscono o
trasferiscono diritti reali su beni immobili) ai fini della validità della
stipulazione è sufficiente la scrittura privata, mentre l’atto pubblico è
necessario solo per rendere il contratto opponibile ai terzi, risultando la
forma pubblica richiesta ai fini della trascrizione.
Leggi speciali per :
- documento informatico: <<rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti>>, soddisfa il requisito legale della forma scritta D.p.r. n.
445/2000;
- firma digitale: sottoscrizione che fornisce al documento informatico l’efficacia di
scrittura privata (2702).
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