REGOLAMENTO TIROCINIO POST LAUREA approvato CdF n.69

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REGOLAMENTO TIROCINIO POST-LAUREAM
(approvato Consiglio di Facoltà n. 69 del 15.10.2009)
La professione di psicologo
La legge n. 56 del 18.2.1989 ha dato una prima definizione e regolamentazione della professione di
Psicologo, di cui riportiamo gli articoli più importanti.
ART. 1 (Definizione della professione di psicologo)
1. La professione di Psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la
prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico
rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi, sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività
di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
ART. 2 (Requisiti per l’esercizio dell’attività di psicologo)
1. Per esercitare la Professione di Psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in Psicologia
mediante l’Esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito Albo professionale.
2. L’Esame di Stato è disciplinato dal Decreto del MURST n. 240 del 13 gennaio 1992 (G.U.n. 70
del 24.3.1992).
3. Per essere ammessi all’Esame di Stato i laureati in Psicologia devono fare un tirocinio pratico
annuale post-lauream che è regolamentato dal D.M. n. 239 del 13 gennaio 1992 (G.U. n. 70 del
24.3.1992).
ART. 3 (Esercizio dell’attività psicoterapeutica)
1. L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale,
da acquisirsi, dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in medicina e chirurgia, mediante
corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedono adeguata formazione e addestramento
in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. del 10.3.1982, n. 162, presso scuole di specializzazione
universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’art. 3 del citato
D.P.R..
2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva alla professione
medica.
3. Previo consenso del paziente lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca
informazione.
Dall’art. 1 risulta che le attività di psicodiagnosi, di intervento preventivo, riabilitativo, di sostegno,
di ricerca e sperimentazione sono centrali nel definire i contenuti e i tratti caratteristici della
professione di Psicologo.
Successive normative hanno allargato gli ambiti di attività dello Psicologo al di fuori del Servizio
Sanitario Nazionale ad altri ambiti riferiti sia al personale di vari Ministeri ( Giustizia, Pubblica
Istruzione) sia a ruoli professionali pubblici o privati. Tra i primi vanno ricordati l’insegnamento
della Psicologia e Pedagogia nelle Scuole Secondarie di vario tipo e la consulenza psicologica alle
scuole, tra gli altri le consulenze a Enti locali come il Comune, la Provincia, la Regione per attività
di ricerca e di formazione degli operatori, e le consulenze aziendali per attività di selezione,
formazione del personale, marketing.
Condizioni e forme di accesso alla professione di Psicologo.
Tirocinio
Il tirocinio pratico annuale post-lauream (D.M. 13.1.1992 n. 239) deve essere effettuato presso i
Dipartimenti e gli Istituti di discipline psicologiche delle Università ovvero presso strutture
pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche, d’intesa con il competente Consiglio
dell’Ordine.
La pratica professionale, che si articola in due semestri, deve riguardare gli aspetti di due delle
seguenti aree: Psicologia Generale, Psicologia Clinica, Psicologia Sociale e del Lavoro (che
comprende anche l’area della Psicologia applicata) e Psicologia dello Sviluppo.
All’Esame di Stato per l’esercizio della Professione di Psicologo (D.M. 13.1.1992 n. 240) sono
ammessi i Laureati in Psicologia che abbiano compiuto il tirocinio pratico annuale.
Gli esami, che comprendono due prove scritte, una prova pratica ed una orale, hanno luogo ogni
anno in due sessioni, in apposite sedi stabilite dal Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica. Le date sono fissate in apposita Ordinanza Ministeriale.
CRITERI
(ai sensi dell'art. 1 del D.M. n.239/92 e dell'art 27 del DPR 382 dell' 11.7.1980)
I. CRITERI GENERALI
1.1. Il tirocinio post lauream ha durata annuale e si articola in due semestri, di carattere
continuativo, con inizio 15 marzo (termine 14 settembre) e 15 settembre (termine 14 marzo) di ogni
anno solare.
1.2. Le attività di tirocinio devono riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:
- psicologia clinica;
- psicologia dello sviluppo;
- psicologia generale;
- psicologia sociale e del lavoro.
1.3. Il monte ore complessivo dei due semestri è fissato in nr. 1000 ore, da effettuare nell'arco di
250 giorni. Eventuali assenze dovranno essere recuperate all'interno di ciascun semestre. Si
suggerisce di suddividere la frequenza in modo regolare ed omogeneo nell'arco della settimana
lavorativa. L'impegno settimanale non deve essere inferiore a 20 ore e non superiore alle 30 ore;
questo al fine di garantire una buona formazione professionale e di tutelare il tirocinante da
incarichi di lavoro troppo gravosi.
1.4. La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria. I tirocinanti che siano risultati assenti, per
qualsiasi motivo, per un periodo superiore ad un terzo del periodo di frequenza previsto, non
possono accedere all'esame di Stato, ma devono ripetere il tirocinio pratico.
1.5. Il tirocinio può essere svolto presso:
- Dipartimenti e Istituti di discipline psicologiche delle Università
- Strutture pubbliche ritenute idonee dalle autorità accademiche, d’intesa con il competente
consiglio dell'Ordine degli Psicologi;
- Strutture private ritenute idonee dalle autorità accademiche, d'intesa con il competente consiglio
dell'Ordine.
1.6. Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. La frequenza giornaliera del tirocinante
deve essere registrata sul "libretto di tirocinio" rilasciato al laureato dalla Segreteria Studenti della
Facoltà. Al termine del tirocinio, il laureato riconsegnerà alla segreteria entro i termini previsti, il
libretto, debitamente compilato e controfirmato dal Responsabile Legale e dal Tutor.
1.7. L'eventuale successiva sostituzione dell'Ente prescelto per il tirocinio è ammessa, su domanda
presentata dall'interessato, previa autorizzazione del Rettore o suo delegato.
1.8. L'Università assicura che nell'espletamento dell'attività durante il tirocinio pratico, i tirocinanti
(studenti e laureati entro 18 mesi dal conseguimento della laurea) siano coperti da adeguata
assicurazione contro gli infortuni ed i danni derivanti da responsabilità civile. E' comunque facoltà
degli altri Enti richiedere al tirocinante un'integrazione della polizza assicurativa laddove venga
considerata insufficiente quella stipulata dall'Università.
1.9. L'attuazione del tirocinio non comporta assunzione di oneri diretti o riflessi a carico
dell'Amministrazione in cui il tirocinio si realizza.
1.10. Qualora la presenza e l'attività del tirocinante si pongano in contrasto con gli obiettivi della
Struttura presso cui effettua il tirocinio, è facoltà dell’Ente sospendere o revocare il tirocinio. Del
provvedimento deve essere data comunicazione scritta all'Università.
II. CONTENUTI DEL TIROCINIO
2.1. L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego: gli Enti non possono utilizzare i
tirocinanti per attività professionali che si configurino come sostituzione di personale dipendente o
come risorsa aggiuntiva e dovranno aver cura di non sovrapporre il tirocinio ad altre attività, nel
rispetto delle norme etiche e deontologiche della professione.
2.2. Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla
struttura/unità operativa in cui opera, all'interno degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni
date dal tutor, in coerenza con le disposizioni e i regolamenti generali dell'Ente. Sarà cura del tutor
garantire l'armonizzazione tra le attività del tirocinio e gli obiettivi delle strutture/unità operative.
2.3. La pratica professionale effettuata durante il tirocinio avrà per oggetto i contenuti metodologici
e deontologici inerenti al ruolo e alla funzione dello psicologo, che comprende l'uso degli strumenti
conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di riabilitazione e di sostegno
in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali ed alle collettività. Esso
interesserà quindi le applicazioni della psicologia negli ambiti clinico, evolutivo, generale, sociale
nelle loro differenti articolazioni (organizzativa, della famiglia, del lavoro ecc.). Le attività di
ricerca possono costituire una integrazione alle attività di tirocinio, ma non sostituirsi ad esse, ad
eccezione per i tirocini svolti in Strutture che abbiano l'ambito di ricerca quale finalità costitutiva
dell'Ente.
2.4. Al termine dell'attività di ciascun semestre il tirocinante presenta al Responsabile Legale della
Struttura ed al Tutor di tirocinio una relazione sull’attività svolta.
III. CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL TUTOR
3.1. La funzione del tutor può essere esercitata unicamente da uno psicologo, docente universitario,
iscritto all'Albo degli Psicologi o da uno psicologo iscritto all'Albo degli Psicologi che svolga da 2
anni attività secondo l'art. 1 della legge 56 del 1989 come dipendente o anche come consulente,
purchè con un rapporto di consulenza non inferiore alle 28-30 ore settimanali, con almeno 5 anni di
iscrizione di iscrizione all’Ordine.
3.2. Il tutor non può seguire più di due tirocinanti contemporaneamente e ha le seguenti funzioni:
- introdurre al contesto (istituzionale, interpersonale, tecnico-strumentale) entro il quale si svolge il
tirocinio;
- effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza, definendo
obiettivi, metodi e fasi;
- verificare, attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta dal tirocinante, aiutandone la
comprensione critica;
- procedere ad una valutazione consuntiva del tirocinio.
E' anche compito dello psicologo-tutor annotare sia le presenze sia le attività effettuate dal
tirocinante sul libretto rilasciato a quest'ultimo dall'Università, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del
D.M. 239/92.
IV REQUISITI DEGLI ENTI PER IL RICONOSCIMENTO
DEI TIROCINI POST-LAUREAM
4.1. Oltre ai Dipartimenti e Istituti universitari di discipline psicologiche possono essere ritenute
sedi idonee, previa valutazione delle autorità accademiche e del consiglio dell'Ordine degli
Psicologi:
a) I Dipartimenti e gli Istituti universitari di discipline non psicologiche, dove operino docenti
psicologi con le caratteristiche dei punti 3.1. e 3.2. che possano svolgere la funzione di Tutor ;
b) Enti pubblici e/o Enti privati e/o Enti privati convenzionati con Enti pubblici, in cui operi
personale inquadrato nel profilo professionale "psicologi" con i requisiti dei punti 3.1. e 3.2.;
c) Le strutture pubbliche e private convenzionate con l'Università in cui non sia presente personale
inquadrato nel profilo professionale psicologi; in tal caso le funzioni di Tutor può essere svolta da
psicologi afferenti ai Dipartimenti o agli Istituti convenzionati, purchè in possesso dei requisiti
indicati al Cap III .
d) Le strutture private si possono convenzionare con l'Università in cui operi personale nel profilo
professionale "psicologi" con i requisiti dei punti 3.1. e 3.2.;
4.2 Si richiede agli Enti ed alle Strutture pubbliche di approvare la presenza dei tirocini postlauream con un regolamento interno di tirocinio corrispondente al requisiti previsti dal D.M. 13-192, n. 239, ed ai criteri del presente regolamento.
4.3 Alle strutture indicate nel punto 4.1b e 4.1c, si richiede, oltre all'approvazione di un
regolamento interno che disciplini la presenza dei tirocinanti, la presentazione dei seguenti
documenti:
- documento formale dell'Ente (statuto, atto costitutivo o altro), da cui si possa accertare la rilevanza
dell'attività psicologica ivi svolta;
- dichiarazione che illustri il ruolo all'interno della struttura del Tutor ed il programma di lavoro
previsto per i tirocinanti.
V. INTERRUZIONE DEL TIROCINIO
5.1. L'interruzione del tirocinio è prevista solo per i casi e nei tempi contemplati dalla legge, vale a
dire, per maternità e per servizio di leva. E' necessario documentare in Segreteria le ragioni
dell'interruzione, secondo le modalità di legge.
5.2. Per coloro che intendano esercitare il servizio civile, si fa presente che, qualora il servizio civile
sia espletato presso una struttura che consenta lo svolgimento di una attività psicologica oltre che
assistenziale, l'effettuazione del servizio civile è riconosciuta ai fini del tirocinio a condizione che
nella struttura sia presente lo Psicologo Tutor con i requisiti richiesti. Sarà comunque la
Commissione Tirocini / Ufficio Tirocinio della Facoltà ad autorizzarne o meno lo svolgimento,
fermo restando che l’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo riconosce ai fini del tirocinio
professionalizzante in sostituzione in tutto o in parte del tirocinio obbligatorio previsto per
l’iscrizione all’albo professionale il SCN svolto presso Enti che si sono preventivamente
convenzionati con l’Ordine ai sensi della legge n. 64/2001.
MODALITA’ PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SEDI DI TIROCINIO
Gli Enti che desiderano segnalare la propria disponibilità come sedi di tirocinio possono indirizzare
la loro domanda alla "Commissione Tirocini".
La domanda dovrà specificare le Strutture e/o i Servizi disponibili ad accogliere i tirocinanti, le
corrispondenti aree di applicazione, il numero dei posti annualmente disponibili, il nome dello
psicologo tutor con relativi numeri di iscrizione all'Albo Professionale; dovrà recare la firma del
rappresentante legale dell'Ente e dello psicologo tutor. Alla richiesta dovranno essere allegati i
seguenti documenti:
- copia dell'atto costitutivo e/o statuto;[ Ad esclusione delle ASL e degli Enti Pubblici ]
- una relazione sull'attività psicologica che viene svolta all'interno dell'Ente;
- un progetto inerente l'attività formativa che verrà effettuata dai tirocinanti;
- i dati anagrafici del tutor, anno di iscrizione all’Albo, Ordine di appartenenza,ore di lavoro
settimanali nella struttura.
Si precisa che il tirocinante può effettuare entrambi i semestri all'interno della stessa Struttura o
Servizio, purchè sia rispettata la diversificazione delle aree.
Gli studenti che intendessero svolgere la loro attività di tirocinio in strutture esterne a quelle
universitarie o già convenzionate possono inoltrare la richiesta alla Commissione tirocini/Ufficio
Tirocini dell’Università presentando la seguente documentazione:
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Copia dello Statuto dell’Ente [ se diverso da Enti Pubblici ]
Copia del Regolamento Interno per l’attivazione dei tirocini (se presente)
Copia del Curriculum o descrizione delle Attività dell’Ente
Breve descrizione Progetto formativo
Scheda anagrafica del tutor
L’ Ente deve possedere i seguenti requisiti, indicati nei Criteri per l’espletamento dell’attività di
tirocinio approvati dall’Università e dall’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo
Atto Costitutivo da cui si evinca l’attività psicologica [Sezione III, punto 3.1]
Il tutor deve essere uno psicologo iscritto all’Albo da almeno 5 anni e non può seguire
contemporaneamente più di 2 tirocinanti per semestre [Sezione III, punto 3.2].
Quindi è necessario stipulare una Convenzione tra l’Università e l’Ente per definire modalità e
tempi di svolgimento dell’attività. Per informazioni relative ai convenzionamenti:
PROCEDURA PER SVOLGERE IL TIROCINIO ALL’ESTERO
Solo le Università costituiscono sede idonea per lo svolgimento del tirocinio
Lo studente deve prendere personalmente contatti con il docente che deve necessariamente essere
di discipline psicologiche
Dopo aver ricevuto una risposta di disponibilità da parte dell’Università ospitante, lo studente può
recarsi in segreteria a ritirare la modulistica necessaria per inoltrare la domanda di tirocinio.
Dovrà inoltre:
• farsi firmare e compilare dal tutor che lo seguirà il modulo relativo (se non ci si può recare
sul posto, sono ritenute valide anche le copie inviate via fax)
• produrre un certificato dell’Università estera in cui si attesti la disponibilità dell’ente
medesimo ad accogliere il tirocinante con dichiarazione del Dipartimento o dell’Istituto
afferente
• produrre un certificato attestante il ruolo del tutor e la relativa materia di insegnamento
(qualora nel paese di destinazione esista un Albo degli Psicologi: anno di iscrizione e
numero di iscrizione)
• produrre una espressa dichiarazione che il periodo di tirocinio non consisterà in un periodo
di specializzazione, configurabile ad esempio come un master (questo in analogia con
quanto stabilito a livello nazionale circa l’incompatibilità tra tirocinio e scuole di
specializzazione in psicoterapia)
Lo studente dovrà poi consegnare tutta la documentazione raccolta alla Commissione Tirocini che
dovrà dare l’eventuale autorizzazione, dopo aver valutato i documenti di rito.
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