REGOLAMENTO TIROCINIO POST-LAUREAM (approvato Consiglio di Facoltà n. 69 del 15.10.2009) La professione di psicologo La legge n. 56 del 18.2.1989 ha dato una prima definizione e regolamentazione della professione di Psicologo, di cui riportiamo gli articoli più importanti. ART. 1 (Definizione della professione di psicologo) 1. La professione di Psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi, sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito. ART. 2 (Requisiti per l’esercizio dell’attività di psicologo) 1. Per esercitare la Professione di Psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in Psicologia mediante l’Esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito Albo professionale. 2. L’Esame di Stato è disciplinato dal Decreto del MURST n. 240 del 13 gennaio 1992 (G.U.n. 70 del 24.3.1992). 3. Per essere ammessi all’Esame di Stato i laureati in Psicologia devono fare un tirocinio pratico annuale post-lauream che è regolamentato dal D.M. n. 239 del 13 gennaio 1992 (G.U. n. 70 del 24.3.1992). ART. 3 (Esercizio dell’attività psicoterapeutica) 1. L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedono adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. del 10.3.1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’art. 3 del citato D.P.R.. 2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva alla professione medica. 3. Previo consenso del paziente lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione. Dall’art. 1 risulta che le attività di psicodiagnosi, di intervento preventivo, riabilitativo, di sostegno, di ricerca e sperimentazione sono centrali nel definire i contenuti e i tratti caratteristici della professione di Psicologo. Successive normative hanno allargato gli ambiti di attività dello Psicologo al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale ad altri ambiti riferiti sia al personale di vari Ministeri ( Giustizia, Pubblica Istruzione) sia a ruoli professionali pubblici o privati. Tra i primi vanno ricordati l’insegnamento della Psicologia e Pedagogia nelle Scuole Secondarie di vario tipo e la consulenza psicologica alle scuole, tra gli altri le consulenze a Enti locali come il Comune, la Provincia, la Regione per attività di ricerca e di formazione degli operatori, e le consulenze aziendali per attività di selezione, formazione del personale, marketing. Condizioni e forme di accesso alla professione di Psicologo. Tirocinio Il tirocinio pratico annuale post-lauream (D.M. 13.1.1992 n. 239) deve essere effettuato presso i Dipartimenti e gli Istituti di discipline psicologiche delle Università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche, d’intesa con il competente Consiglio dell’Ordine. La pratica professionale, che si articola in due semestri, deve riguardare gli aspetti di due delle seguenti aree: Psicologia Generale, Psicologia Clinica, Psicologia Sociale e del Lavoro (che comprende anche l’area della Psicologia applicata) e Psicologia dello Sviluppo. All’Esame di Stato per l’esercizio della Professione di Psicologo (D.M. 13.1.1992 n. 240) sono ammessi i Laureati in Psicologia che abbiano compiuto il tirocinio pratico annuale. Gli esami, che comprendono due prove scritte, una prova pratica ed una orale, hanno luogo ogni anno in due sessioni, in apposite sedi stabilite dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Le date sono fissate in apposita Ordinanza Ministeriale. CRITERI (ai sensi dell'art. 1 del D.M. n.239/92 e dell'art 27 del DPR 382 dell' 11.7.1980) I. CRITERI GENERALI 1.1. Il tirocinio post lauream ha durata annuale e si articola in due semestri, di carattere continuativo, con inizio 15 marzo (termine 14 settembre) e 15 settembre (termine 14 marzo) di ogni anno solare. 1.2. Le attività di tirocinio devono riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree: - psicologia clinica; - psicologia dello sviluppo; - psicologia generale; - psicologia sociale e del lavoro. 1.3. Il monte ore complessivo dei due semestri è fissato in nr. 1000 ore, da effettuare nell'arco di 250 giorni. Eventuali assenze dovranno essere recuperate all'interno di ciascun semestre. Si suggerisce di suddividere la frequenza in modo regolare ed omogeneo nell'arco della settimana lavorativa. L'impegno settimanale non deve essere inferiore a 20 ore e non superiore alle 30 ore; questo al fine di garantire una buona formazione professionale e di tutelare il tirocinante da incarichi di lavoro troppo gravosi. 1.4. La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria. I tirocinanti che siano risultati assenti, per qualsiasi motivo, per un periodo superiore ad un terzo del periodo di frequenza previsto, non possono accedere all'esame di Stato, ma devono ripetere il tirocinio pratico. 1.5. Il tirocinio può essere svolto presso: - Dipartimenti e Istituti di discipline psicologiche delle Università - Strutture pubbliche ritenute idonee dalle autorità accademiche, d’intesa con il competente consiglio dell'Ordine degli Psicologi; - Strutture private ritenute idonee dalle autorità accademiche, d'intesa con il competente consiglio dell'Ordine. 1.6. Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. La frequenza giornaliera del tirocinante deve essere registrata sul "libretto di tirocinio" rilasciato al laureato dalla Segreteria Studenti della Facoltà. Al termine del tirocinio, il laureato riconsegnerà alla segreteria entro i termini previsti, il libretto, debitamente compilato e controfirmato dal Responsabile Legale e dal Tutor. 1.7. L'eventuale successiva sostituzione dell'Ente prescelto per il tirocinio è ammessa, su domanda presentata dall'interessato, previa autorizzazione del Rettore o suo delegato. 1.8. L'Università assicura che nell'espletamento dell'attività durante il tirocinio pratico, i tirocinanti (studenti e laureati entro 18 mesi dal conseguimento della laurea) siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni ed i danni derivanti da responsabilità civile. E' comunque facoltà degli altri Enti richiedere al tirocinante un'integrazione della polizza assicurativa laddove venga considerata insufficiente quella stipulata dall'Università. 1.9. L'attuazione del tirocinio non comporta assunzione di oneri diretti o riflessi a carico dell'Amministrazione in cui il tirocinio si realizza. 1.10. Qualora la presenza e l'attività del tirocinante si pongano in contrasto con gli obiettivi della Struttura presso cui effettua il tirocinio, è facoltà dell’Ente sospendere o revocare il tirocinio. Del provvedimento deve essere data comunicazione scritta all'Università. II. CONTENUTI DEL TIROCINIO 2.1. L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego: gli Enti non possono utilizzare i tirocinanti per attività professionali che si configurino come sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva e dovranno aver cura di non sovrapporre il tirocinio ad altre attività, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche della professione. 2.2. Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura/unità operativa in cui opera, all'interno degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni date dal tutor, in coerenza con le disposizioni e i regolamenti generali dell'Ente. Sarà cura del tutor garantire l'armonizzazione tra le attività del tirocinio e gli obiettivi delle strutture/unità operative. 2.3. La pratica professionale effettuata durante il tirocinio avrà per oggetto i contenuti metodologici e deontologici inerenti al ruolo e alla funzione dello psicologo, che comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali ed alle collettività. Esso interesserà quindi le applicazioni della psicologia negli ambiti clinico, evolutivo, generale, sociale nelle loro differenti articolazioni (organizzativa, della famiglia, del lavoro ecc.). Le attività di ricerca possono costituire una integrazione alle attività di tirocinio, ma non sostituirsi ad esse, ad eccezione per i tirocini svolti in Strutture che abbiano l'ambito di ricerca quale finalità costitutiva dell'Ente. 2.4. Al termine dell'attività di ciascun semestre il tirocinante presenta al Responsabile Legale della Struttura ed al Tutor di tirocinio una relazione sull’attività svolta. III. CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL TUTOR 3.1. La funzione del tutor può essere esercitata unicamente da uno psicologo, docente universitario, iscritto all'Albo degli Psicologi o da uno psicologo iscritto all'Albo degli Psicologi che svolga da 2 anni attività secondo l'art. 1 della legge 56 del 1989 come dipendente o anche come consulente, purchè con un rapporto di consulenza non inferiore alle 28-30 ore settimanali, con almeno 5 anni di iscrizione di iscrizione all’Ordine. 3.2. Il tutor non può seguire più di due tirocinanti contemporaneamente e ha le seguenti funzioni: - introdurre al contesto (istituzionale, interpersonale, tecnico-strumentale) entro il quale si svolge il tirocinio; - effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza, definendo obiettivi, metodi e fasi; - verificare, attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta dal tirocinante, aiutandone la comprensione critica; - procedere ad una valutazione consuntiva del tirocinio. E' anche compito dello psicologo-tutor annotare sia le presenze sia le attività effettuate dal tirocinante sul libretto rilasciato a quest'ultimo dall'Università, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.M. 239/92. IV REQUISITI DEGLI ENTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI TIROCINI POST-LAUREAM 4.1. Oltre ai Dipartimenti e Istituti universitari di discipline psicologiche possono essere ritenute sedi idonee, previa valutazione delle autorità accademiche e del consiglio dell'Ordine degli Psicologi: a) I Dipartimenti e gli Istituti universitari di discipline non psicologiche, dove operino docenti psicologi con le caratteristiche dei punti 3.1. e 3.2. che possano svolgere la funzione di Tutor ; b) Enti pubblici e/o Enti privati e/o Enti privati convenzionati con Enti pubblici, in cui operi personale inquadrato nel profilo professionale "psicologi" con i requisiti dei punti 3.1. e 3.2.; c) Le strutture pubbliche e private convenzionate con l'Università in cui non sia presente personale inquadrato nel profilo professionale psicologi; in tal caso le funzioni di Tutor può essere svolta da psicologi afferenti ai Dipartimenti o agli Istituti convenzionati, purchè in possesso dei requisiti indicati al Cap III . d) Le strutture private si possono convenzionare con l'Università in cui operi personale nel profilo professionale "psicologi" con i requisiti dei punti 3.1. e 3.2.; 4.2 Si richiede agli Enti ed alle Strutture pubbliche di approvare la presenza dei tirocini postlauream con un regolamento interno di tirocinio corrispondente al requisiti previsti dal D.M. 13-192, n. 239, ed ai criteri del presente regolamento. 4.3 Alle strutture indicate nel punto 4.1b e 4.1c, si richiede, oltre all'approvazione di un regolamento interno che disciplini la presenza dei tirocinanti, la presentazione dei seguenti documenti: - documento formale dell'Ente (statuto, atto costitutivo o altro), da cui si possa accertare la rilevanza dell'attività psicologica ivi svolta; - dichiarazione che illustri il ruolo all'interno della struttura del Tutor ed il programma di lavoro previsto per i tirocinanti. V. INTERRUZIONE DEL TIROCINIO 5.1. L'interruzione del tirocinio è prevista solo per i casi e nei tempi contemplati dalla legge, vale a dire, per maternità e per servizio di leva. E' necessario documentare in Segreteria le ragioni dell'interruzione, secondo le modalità di legge. 5.2. Per coloro che intendano esercitare il servizio civile, si fa presente che, qualora il servizio civile sia espletato presso una struttura che consenta lo svolgimento di una attività psicologica oltre che assistenziale, l'effettuazione del servizio civile è riconosciuta ai fini del tirocinio a condizione che nella struttura sia presente lo Psicologo Tutor con i requisiti richiesti. Sarà comunque la Commissione Tirocini / Ufficio Tirocinio della Facoltà ad autorizzarne o meno lo svolgimento, fermo restando che l’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo riconosce ai fini del tirocinio professionalizzante in sostituzione in tutto o in parte del tirocinio obbligatorio previsto per l’iscrizione all’albo professionale il SCN svolto presso Enti che si sono preventivamente convenzionati con l’Ordine ai sensi della legge n. 64/2001. MODALITA’ PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SEDI DI TIROCINIO Gli Enti che desiderano segnalare la propria disponibilità come sedi di tirocinio possono indirizzare la loro domanda alla "Commissione Tirocini". La domanda dovrà specificare le Strutture e/o i Servizi disponibili ad accogliere i tirocinanti, le corrispondenti aree di applicazione, il numero dei posti annualmente disponibili, il nome dello psicologo tutor con relativi numeri di iscrizione all'Albo Professionale; dovrà recare la firma del rappresentante legale dell'Ente e dello psicologo tutor. Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti: - copia dell'atto costitutivo e/o statuto;[ Ad esclusione delle ASL e degli Enti Pubblici ] - una relazione sull'attività psicologica che viene svolta all'interno dell'Ente; - un progetto inerente l'attività formativa che verrà effettuata dai tirocinanti; - i dati anagrafici del tutor, anno di iscrizione all’Albo, Ordine di appartenenza,ore di lavoro settimanali nella struttura. Si precisa che il tirocinante può effettuare entrambi i semestri all'interno della stessa Struttura o Servizio, purchè sia rispettata la diversificazione delle aree. Gli studenti che intendessero svolgere la loro attività di tirocinio in strutture esterne a quelle universitarie o già convenzionate possono inoltrare la richiesta alla Commissione tirocini/Ufficio Tirocini dell’Università presentando la seguente documentazione: • • • • • Copia dello Statuto dell’Ente [ se diverso da Enti Pubblici ] Copia del Regolamento Interno per l’attivazione dei tirocini (se presente) Copia del Curriculum o descrizione delle Attività dell’Ente Breve descrizione Progetto formativo Scheda anagrafica del tutor L’ Ente deve possedere i seguenti requisiti, indicati nei Criteri per l’espletamento dell’attività di tirocinio approvati dall’Università e dall’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo Atto Costitutivo da cui si evinca l’attività psicologica [Sezione III, punto 3.1] Il tutor deve essere uno psicologo iscritto all’Albo da almeno 5 anni e non può seguire contemporaneamente più di 2 tirocinanti per semestre [Sezione III, punto 3.2]. Quindi è necessario stipulare una Convenzione tra l’Università e l’Ente per definire modalità e tempi di svolgimento dell’attività. Per informazioni relative ai convenzionamenti: PROCEDURA PER SVOLGERE IL TIROCINIO ALL’ESTERO Solo le Università costituiscono sede idonea per lo svolgimento del tirocinio Lo studente deve prendere personalmente contatti con il docente che deve necessariamente essere di discipline psicologiche Dopo aver ricevuto una risposta di disponibilità da parte dell’Università ospitante, lo studente può recarsi in segreteria a ritirare la modulistica necessaria per inoltrare la domanda di tirocinio. Dovrà inoltre: • farsi firmare e compilare dal tutor che lo seguirà il modulo relativo (se non ci si può recare sul posto, sono ritenute valide anche le copie inviate via fax) • produrre un certificato dell’Università estera in cui si attesti la disponibilità dell’ente medesimo ad accogliere il tirocinante con dichiarazione del Dipartimento o dell’Istituto afferente • produrre un certificato attestante il ruolo del tutor e la relativa materia di insegnamento (qualora nel paese di destinazione esista un Albo degli Psicologi: anno di iscrizione e numero di iscrizione) • produrre una espressa dichiarazione che il periodo di tirocinio non consisterà in un periodo di specializzazione, configurabile ad esempio come un master (questo in analogia con quanto stabilito a livello nazionale circa l’incompatibilità tra tirocinio e scuole di specializzazione in psicoterapia) Lo studente dovrà poi consegnare tutta la documentazione raccolta alla Commissione Tirocini che dovrà dare l’eventuale autorizzazione, dopo aver valutato i documenti di rito.