Valutazione alunni con DSA: una raccolta di sentenze con

Valutazione alunni con DSA: una raccolta di sentenze con commento della nostra redazione
Il tema del DSA, è stato oggetto più volte di interventi del Ministero, ancora prima che la Legge
170/2010, riconoscesse la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di
apprendimento che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e
di deficit sensoriali, ma che possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
Al fine di garantire il diritto all'istruzione la norma detta le misure educative e didattiche di supporto finalizzate a
favorire il successo scolastico, offrire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità, ridurre i
disagi relazionali ed emozionali, adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli
studenti.
Va rimarcato che nel testo della legge si precisa che le istituzioni scolastiche debbano provvedere “a valere sulle
risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca”.
Già prima della legge 170/2010 la nota prot. 4099/A/4 del 2004 della Direzione Generale per lo Studente aveva
avvertito che tali difficoltà si manifestano in persone dotate di quoziente intellettivo nella norma, e di
conseguenza spesso vengono attribuite ad altri fattori: negligenza, scarso impegno o interesse. Questo può
comportare, sottolineava la citata nota, ricadute a livello personale, quali abbassamento dell’autostima, depressione o
comportamenti oppositivi, che possono determinare un abbandono scolastico o una scelta di basso profilo rispetto alle
potenzialità. Tra gli strumenti compensativi essenziali vi venivano indicati: tabelle, calcolatrice, registratore, computer
con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale. Per gli strumenti dispensativi, valutando
l’entità e il profilo della difficoltà, in ogni singolo caso, si riteneva essenziale, tra gli altri, tener conto dei seguenti punti:
dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce, e ove necessario dallo studio della lingua straniera in forma scritta;
valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tenessero conto del contenuto e non della forma. Ulteriori
strumenti avrebbero potuto essere utilizzati in base alle fasi di sviluppo dello studente ed ai risultati acquisiti.
Nell’’ulteriore nota nota del 10.5.2007 Prot. 4674, avente ad oggetto "Disturbi di apprendimento - Indicazioni
operative", il Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici ha ulteriormente ribadito
che "Questo Ministero in diverse occasioni ha avuto modo di richiamare l'attenzione degli insegnanti sui disturbi di
apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia). Il tema è attualmente oggetto di proposte di legge sostenute da tutti i
gruppi parlamentari. In particolare, con nota del 5 ottobre 2004, prot. n 4099/A/4, richiamata da altra nota del 5
gennaio 2005, questo Ministero ha evidenziato la necessità che nei confronti di alunni con disturbi di apprendimento,
certificati da diagnosi specialistica di disturbo specifico, vengano utilizzati strumenti compensativi e attuate misure
dispensative. Mentre gli strumenti compensativi, per la loro funzione di ausilio, sono particolarmente suggeriti per la
scuola primaria e, in generale, nelle fasi di alfabetizzazione strumentale per i diversi apprendimenti (tabella dei mesi,
tabella dell'alfabeto e dei vari caratteri, tavola pitagorica, tabella delle misure, tabella delle formule geometriche,
calcolatrice, registratore, computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale, ecc.),
le misure dispensative possono avere un campo di applicazione molto più ampio che si estende anche agli studenti
degli istituti di istruzione secondaria superiore. A mero titolo di esempio, si indicano le misure dispensative già
richiamate dalle citate note ministeriali: dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del
vocabolario, studio mnemonico delle tabelline, dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma
scritta, programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa, organizzazione di interrogazioni
programmate, valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.
In merito alle misure dispensative, questo ministero ha avuto modo di precisare anche recentemente che in sede di
esame di Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte di lingua straniera, ma che, più
opportunamente, è necessario compensare le oggettive difficoltà degli studenti mediante assegnazione di tempi
adeguati per l'espletamento delle prove e procedere in valutazioni più attente ai contenuti che alla forma. In
particolare si richiama l'attenzione sul fatto che gli specifici disturbi di apprendimento rendono spesso difficile lo
svolgimento di prove scritte che non si effettuano nella lingua nativa. Le prove scritte di lingua non italiana, ivi
comprese ovviamente anche quelle di latino e di greco, determinano obiettive difficoltà nei soggetti con disturbo
specifico di apprendimento, e vanno attentamente considerate e valutate per la loro particolare fattispecie con
riferimento alle condizioni dei soggetti coinvolti. In tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella
materna e non si possano dispensare gli studenti dalla loro effettuazione, gli insegnanti vorranno riservare maggiore
considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta" .
Il 12 luglio 2011 si è infine proceduto alla emanazione del Decreto N. 5669 di cui all’art. 7, comma 2 della citata legge
170/2010, al fine di dare attuazione, a partire dall’anno scolastico 2011/2012, alle norme ivi previste. Il decreto
prescrive che gli Uffici Scolastici Regionali, le Istituzioni scolastiche e gli Atenei, tengano conto delle indicazioni
contenute nelle Linee guida allegate al Decreto.
Dopo l'analisi di contesto, veniamo alle pronunce dei TAR che seguiremo cronologicamente a partire dal caso posto
all’attenzione della III° sezione del TAR del Veneto nel 2007.
Il collegio, nella sentenza n. 3135 del 06 settembre 2007, osserva che il D.S.A. è situazione diversa dall'handicap
propriamente detto (e assai meno grave di quest'ultimo), quindi, proprio a tenore delle disposizioni ministeriali, in
particolare, la nota n. 4099 del 5.10.04, non necessita della predisposizione del Piano Educativo Individualizzato di cui
all'art 12 della L. 7.2.92 n. 104.
Al contrario, la riscontrata sussistenza del D.S.A. -che, essendo un disturbo suscettibile di miglioramenti nel tempo
dovrebbe essere certificato annualmente- consente agli interessati di richiedere alla Scuola la messa in opera degli
strumenti compensativi e dispensativi previsti dalle norme, che siano stati ravvisati utili nei singoli casi per rendere più
agevole il percorso di studio, senza peraltro che ciò significhi dispensa per il discente dall'obbligo di conseguire -per
accedere alla classe successiva o, come nel caso di specie, all'esame di qualifica professionale- risultati sufficienti nelle
singole materie.
Gli strumenti compensativi/dispensativi - afferma ancora il Collegio - costituiscono un mero aiuto allo studio, una
facilitazione all'apprendimento e all'acquisizione delle necessarie conoscenze, per cui la non puntuale predisposizione
degli stessi da parte della scuola (così come la giurisprudenza ha ritenuto avvenga per i corsi di recupero per studenti in
difficoltà - si veda, ex multis: C.S., sez. VI, n. 5914/05; Tar Calabria n. 324/07 e Tar Lombardia - Milano n. 102/06) non è
comunque in grado di sovvertire gli esiti fortemente negativi che lo studente ha ottenuto in una pluralità di discipline.
Ad una diversa conclusione riguardo l’importanza, meglio ancora l’imprescindibilità, degli strumenti
compensativi/dispensativi perviene la IV sezione del TAR della Lombardia.
IL TAR è chiamato a decidere sul caso di una alunna che non aveva superato l’esame di stato conclusivo del corso di
studio di istruzione secondario superiore.
La ricorrente lamentava la circostanza che la Commissione non aveva tenuto in alcun conto la sua condizione
medicalmente accertata di disortografia di livello grave con disgrafia e di discalculia evolutiva di livello medio che
avrebbe dovuto comportare la redazione delle prove di esame con strumenti diversi da quelli ordinari come previsto
da alcune direttive ministeriali.
In particolare la ricorrente contestava che le prove scritte non erano state effettuate con l’utilizzo di un computer con
correzione ortografica automatica, concedendole comunque tempi supplementari e favorendo l’esposizione orale
rispetto a quella scritta.
La ricorrente -evidenzia il TAR nella sentenza n. 2251 del 30 giugno 2008- soffre di dislessia in forma lieve e come
conseguenza di una disortografia evolutiva di livello grave con disgrafia accompagnata da una discalculia evolutiva di
livello medio.
La presenza di queste patologie, individuate fin dal marzo del 2004 a seguito di complessi accertamenti e noti
all’istituto scolastico frequentato, avrebbero dovuto comportare l’attivazione di ausili per favorire l’apprendimento
della ricorrente a mente delle direttive ministeriale, in particolare della circolare 5.10.04 prot. 4099A che prevede in
questi casi l’utilizzazione di strumenti compensativi e l’attuazione di misure dispensative.
La mancata predisposizione di questi presidi durante la frequenza del corso di studi ha portato anche la Commissione
di esame ad una sottovalutazione delle difficoltà della ricorrente nell’affrontare le prove cosicchè nessuno strumento
agevolativo è stato adottato per superare gli specifici handicap né sono stati adottati criteri particolari per la
valutazione dell’esito delle prove.
Deve pertanto essere annullato il provvedimento con cui si è dichiarato che la ricorrente non aveva superato l’esame di
stato conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore e la Commissione dovrà nuovamente far sostenere alla
ricorrente le prove di esame tenendo conto di quanto prevedono le disposizioni ministeriali per le persone che
presentano i disturbi di cui soffre la ricorrente.
Anche la III° sezione del TAR del Lazio nella sentenza n. 31203 del 23 agosto 2010 censura un giudizio di non
promozione alla classe superiore di un alunno affetta da dislessia, per difetto di motivazione, considerata la genericità
della sua formulazione dalla quale non sono desumibili le ragioni per le quali non si è tenuto nel debito conto della
particolare situazione dello alunno.
Il collegio giudicante accoglie le ragioni del ricorrente che aveva evidenziato come la motivazione con la quale l’alunno
non era ammesso alla classe successiva "al fine di permettergli di consolidare le conoscenze e le competenze di base
nelle discipline nelle quali ha manifestato maggiori difficoltà" era viziata da illogicità.
Si pensi che le materie in relazione alle quali l'alunno aveva manifestato maggiori difficoltà (italiano e lingue straniere)
e relativamente alle quali si auspicava un consolidamento sono proprio quelle nelle quali, a causa della sua patologia
troverà sempre delle difficoltà insuperabili. Tra l'altro, nel corso precedente anno scolastico 2007/2008, era stato
richiesto l'ausilio di un insegnante di sostegno in favore dell’alunno in base a documentazione medica rilasciata dalla
ASL competente precisava che "occorre utilizzare da parte della scuola strumenti compensativi e dispensativi come
previsti dal Prot. 4099/A/4 del 25.10.2004 ... ".
La motivazione espressa dal consiglio di classe non riporta in alcun modo che sono e come sono stati valutati i
progressi fatti in relazione ad alcune materie (geografia, scienze e tecnologia) tra il primo quadrimestre ed il secondo,
a riprova dell'impegno profuso dall'alunno e dunque meritevole di una diversa valutazione globale.
Neppure che nelle materie non direttamente interessate dalla dislessia, e cioè quelle materie il cui studio comporta un
minore impegno nella lettura per la loro comprensione (matematica, tecnologie, musica, arte, educazione fisica,
laboratorio teatrale), l’alunno ha riportato la piena sufficienza, ancora una volta a riprova dell'impegno profuso nello
studio dal ragazzo il quale evidentemente nonostante l'impegno non riesce, suo malgrado, a superare certi limiti,
trovando nella sua patologia una barriera invalicabile.
Il giudizio di non promozione è carente di motivazione nella misura in cui non evidenzia con compiutezza le ragioni del
suo iter logico. Sulla base delle suesposte considerazioni il giudizio finale di non promozione viene annullato per
violazione di legge.
Una particolare attenzione merita la sentenza n. 420 del 12 ottobre 2011 con cui la 1° Sezione del TAR Friuli Venezia
Giulia ha esaminato il caso di un alunno con diagnosi di DSA (dislessia, disgrafia e discalculia), non promosso al termine
dell’anno scolastico durante il quale aveva frequentato per la seconda volta la classe prima di una Scuola Secondaria di
primo grado.
Nella seduta dedicata alla progettazione delle azioni didattico-educative in fase di avvio anno scolastico, il Consiglio di
Classe, dopo aver definito il campo dei disturbi specifici di apprendimento dell'alunno, aveva deliberato di procedere
ad una programmazione personalizzata degli interventi didattici ed alla predisposizione di un Piano di Studi
Personalizzato ed era stato attivato un modulo aggiuntivo di assistenza allo studio, prevedendo la personalizzazione di
tutti gli insegnamenti ad eccezione di quello dell'Educazione Fisica e dell'Educazione musicale.
In gennaio il Consiglio di classe puntualizzava che gli apprendimenti dell'alunno risultavano inadeguati per le difficoltà
riscontrate nel prestare attenzione e nel mantenere la concentrazione durante le attività proposte.
Al termine del primo quadrimestre le votazioni in storia, geografia, inglese ed educazione tecnologica erano state
insufficienti.
In giugno il Consiglio di Classe ha infine proceduto agli adempimenti relativi alla valutazione finale degli apprendimenti
e si era unanimemente pronunciato per la indispensabilità della reiterazione dell'esperienza formativa nella classe
prima.
Il TAR riconosce che la Scuola ha operato nel corso dell’anno tenendo conto delle difficoltà originate dai DSA di cui
l'alunno è affetto, ma nota che poi ha deciso applicando i normali criteri elaborati per l'apprezzamento degli indicatori
relativi alle varie caratteristiche comportamentali degli alunni, vanificando lo sforzo della scuola di elaborare un
percorso diversificato rispondente alle sue specifiche difficoltà.
Riconosce anche che le difficoltà relazionali tra la scuola e la famiglia dell'alunno non sono imputabili alla
scuola: appare infatti evidente che la maggior parte dei richiami che si sono poi risolti negli indicatori negativi che
hanno penalizzato la valutazione finale- risentono pesantemente di una mancata partecipazione da parte della
famiglia all'organizzazione degli adempimenti scolastici. Ma, afferma il TAR, l’atteggiamento della famiglia non
dovrebbe comunque ripercuotersi sul successo scolastico dell'alunno.
In definitiva la valutazione finale non risulta aver adeguatamente ponderato l'effettiva pregnanza dei DSA di cui soffre
l'alunno anche alla luce della possibilità concessa dall'art. 2 c. 7 del DPR 122/2009 di deliberare comunque la sua
ammissione alla classe successiva pur in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento, con annotazione sul documento di valutazione finale.
È anche evidente -afferma ancora il TAR- che il consiglio di classe non ha affrontato la valutazione dei rischi derivanti
da una possibile totale disaffezione dell'alunno nei confronti della scuola, desumibili anche dal fatto che in due
materie nelle quali durante l'anno scolastico precedente alla ripetenza aveva ottenuto la sufficienza, ha invece
conseguito risultati insufficienti (storia ed educazione tecnologica).
La scuola, conclude la sentenza, dovrà provvedere a riconvocare il consiglio di classe affinché si ridetermini alla luce
dei principi di cui sopra.
Il TAR dell’Umbria con la sentenza n. 329 pronunciata il 13 ottobre 2011, riafferma ulteriormente che per gli studenti
affetti da sindrome DSA, disturbo specifico dell'apprendimento che ricomprende diversi fenomeni, quali dislessia,
discalculia e disgrafia spesso presenti in modo associato, la scuola è tenuta a elaborare e realizzare, in sede di
insegnamento, verifica e valutazione, un percorso formativo personalizzato, che tenga conto delle esigenze e delle
potenzialità specifiche di ciascun studente. Richiama la L. n. 170/2010 che indica a tal fine "strumenti compensativi"
che si sostanziano nell'introduzione di mezzi di apprendimento alternativi e nell'uso di tecnologie informatiche e
"misure dispensative" che si sostanziano nella riduzione del programma o nell'esenzione dalle lingue straniere, che
spetta ai docenti individuare ed attuare in concreto.
Nota che l'utilizzazione di una sorta di "modello" di intervento dedicato agli alunni affetti da DSA non comporta di per
sé la non attuazione della L. n. 170/2010, anche tenuto conto che la norma si preoccupa di chiarire che gli interventi
previsti sono sì garantiti, ma "a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente", nella misura cioè in
cui le scuole abbiano le risorse finanziarie, (e -nota in proposito il Collegio- “possono considerarsi notorie le difficoltà in
cui si dibattono gli istituti scolastici, in questi ultimi anni caratterizzati da una costante riduzione di dette risorse”)
organizzative ed umane sufficienti a realizzarli; così come neppure la composizione della classe: altri 9 studenti, dei
quali 1 studente con handicap psico-fisico grave, 1 con handicap psichico grave, 1 con handicap psichico medio, 1
trasferito da altro istituto in corso d'anno con necessità di recupero in quasi tutte le materie, 1 trasferito da altro
istituto in corso d'anno e seguito dai servizi sociali, 1 con grave situazione economico-familiare e deprivazione
culturale, in considerazione della esiguità del numero degli studenti, che consente con i docenti "un lavoro 1 ad 1",
dalla circostanza che le materie di indirizzo previste dal piano di studi coprono circa il 70% del monte ore totale e sono
tali da non potersi svolgere se non in forma individuale.
In conclusione gli strumenti compensativi/dispensativi, che il TAR del Veneto nel 2007, vedeva come un mero aiuto
allo studio, una facilitazione all'apprendimento e all'acquisizione delle necessarie conoscenze, senza che la non
puntuale predisposizione degli stessi, ed i rischi derivanti da una conseguente possibile totale disaffezione dell'alunno
nei confronti della scuola, potesse sovvertire gli esiti negativi conseguiti dallo studente affetto da disturbi di
apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia), assumono via via nelle diverse sentenze che abbiamo richiamato nel
loro succedersi cronologico un rilievo sempre maggiore a testimonianza di una diversa sensibilità e di un diverso
atteggiamenbto maturato nei confronti della persona studente e del massimo possibile sviluppo delle sue potenzialità,
dell’affermarsi e del maturare della sua personalità.
Le sentenze citate sono disponibili, nel testo integrale, all’interno della “Banca dati normativa e
giurisprudenziale per il mondo della scuola", ad accesso riservato ai dirigenti in servizio, presente sul sito
dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex Indire) (www.indire.it).
Da “Italia Scuola” del 10/02/12