Le basi legali delle Banche cantonali La costituzione federale attribuisce alla Confederazione il compito di creare le disposizioni sulle banche, tenendo però conto della natura e delle caratteristiche delle Banche cantonali. Le specificità e i mandati di queste ultime sono fissate in leggi e regolamenti. La legge federale sulle banche e le casse di risparmio definisce due criteri essenziali: - La struttura giuridica di una Banca cantonale deve essere precisata nel diritto cantonale - Il Cantone deve obbligatoriamente possedere oltre un terzo del capitale (e oltre un terzo dei diritti di voto in assemblea) La struttura giuridica e organizzativa, oltre che la strategia aziendale, possono essere anche molto diverse tra le Banche cantonali. In qualità di proprietari (o azionisti di maggioranza), i Cantoni esercitano il proprio potere decisionale per quanto riguarda l’assetto giuridico e organizzativo, le missioni e i settori di attività dei rispettivi Istituti, orientando questi aspetti verso il raggiungimento di obiettivi ben determinati. Enti autonomi con personalità giuridica di diritto pubblico o società anonime A seconda dei differenti diritti cantonali, le Banche cantonali possono distinguersi in enti autonomi con personalità giuridica di diritto pubblico o società anonime di diritto privato, di economia miste o di diritto speciali. Nel primo caso, è il Cantone a fornire il capitale di dotazione. In taluni casi parte del capitale è a disposizione di investitori privati, le cui partecipazioni, ad ogni modo, non offrono diritti sociali. Oltre a corrispondere gli interessi sul capitale di dotazione – interessi che devono essere conformi al mercato – le Banche cantonali versano ai Cantoni una parte degli utili e altre compensazioni. Le Banche cantonali costituite in società anonime dispongono di un capitale sociale suddiviso in azioni. Il Cantone di appartenenza detiene di norma la maggioranza del pacchetto societario e dei diritti sociali. Una parte degli utili viene distribuito sotto forma di dividendi. La garanzia dello Stato: un caratteristica unica L’entrata in vigore della legge federale sulle banche e le casse di risparmio, risalente alla fine degli anni ’90, ha sancito la fine dell’obbligatorietà della garanzia dello Stato. Il legislatore ha delegato ai singoli Cantoni la decisione di dotare o meno il proprio Istituto della garanzia dello Stato, e parallelamente, di come tale garanzia debba essere remunerata. Su 24 Banche cantonali, 21 offrono una garanzia illimitata da parte dello Stato. Ciò significa che ogni Cantone si farebbe carico di risarcire gli impegni contratti precedentemente dall’Istituto e non coperti dai mezzi propri di quest’ultimo; a fronte di tale garanzia, il Cantone riceve un indennizzo finanziario o, in alcuni casi, specifiche contropartite (prestiti agevolati, sponsoring, …). Le Banche cantonali si sono da sempre contraddistinte per una solida base di fondi propri, adottando un modello di affari tradizionale, improntato alla prudenza e alla sicurezza, e la garanzia dello Stato si rivela essere un ulteriore fattore molto apprezzato dalla clientela, specie in periodi di incertezza economica. Questa caratteristica unica contribuisce dunque al funzionamento della piazza finanziaria elvetica. A prescindere dall’effettivo impegno finanziario, la garanzia dello Stato è innanzitutto una “dimostrazione di fede” del Cantone nei confronti della sua Banca, simboleggia la grande vicinanza con il territorio e sottolinea il ruolo cardine che le Banche cantonali hanno nelle loro rispettive regioni.