________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “MARIE CURIE”
GARDA BUSSOLENGO
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DOCUMENTO
riguardante
ALUNNI
CON
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
e
LE RELATIVE INDICAZIONI
E SCELTE DIDATTICHE
Prot. n° 7554/D05 del 16 novembre 2015
1
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INDICE
NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO
1.
ALUNNI CON DISABILITÀ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)
LA CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E FORMATIVA DEI DOCENTI
IL P.O.F. E L’INCLUSIONE
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
ORIENTAMENTO
MODALITÀ PER LE CERTIFICAZIONI H
- Nuove certificazioni
- Rinnovo di certificazioni
CATEGORIE ICD 10 DELLE CERTIFICAZIONI ATTUALMENTE PRESENTI NELL'ISTITUTO
I GRUPPI DI LAVORO ISTITUZIONALI
ALTRE RISORSE UMANE IN RELAZIONE CON GLI ALUNNI CON DISABILITÀ
- Collaboratori Scolastici
- Operatore Socio Sanitario
- Operatore Lettore/Ripetitore
1.7
1.8
1.9
2.
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
2.1
2.2
2.3
PROGRAMMAZIONE - PDP (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO)
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA
DIAGNOSI PER DSA
3.
ALUNNI CON BES non ricadenti nelle provvidenze delle L. 104 e L. 170
3.1
3.2
ALUNNI CON BES: tipologie
ALUNNI STRANIERI
4.
ASPETTI COMUNI (ALUNNI CON BES/DISABILITÀ/DSA)
4.1
4.2
4.3.
I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
DATI SENSIBILI E PRIVACY
INCONTRI CON GLI SPECIALISTI
5.
DISPOSIZIONI E CONSIDERAZIONI FINALI (ALUNNI CON BES7DISABILITÀDSA)
2
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NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO
ALUNNI CON DISABILITÀ
L. 104/1992
Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità
- MIUR prot. 4274 del 4/08/2009
D.P.R. 122/2009 Regolamento sulla Valutazione degli alunni
Accordo di Programma per l'Integrazione Scolastica e Sociale degli
allievi con disabilità - UST di VR e ULSS 20, 21, 22 di Verona –
2012
ALUNNI
CON
DISTURBI
SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO
(DSA)
L. 170/2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico
MIUR Decreto 5669/12/07/2011 e Linee Guida per il diritto allo
studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento
D.P.R. 122/2009 Regolamento sulla Valutazione degli alunni
O.M. 11 del 29 maggio 2015 "Istruzioni e modalità organizzative
ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle
scuole statali e non statali. Anno scolastico 2014/2015".
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2315 del 9/12/2014
“Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei DSA:
aggiornamento della DGR n. 2723 del 24/12/2012 di recepimento
dell’Accordo Stato Regioni del 25/7/2012”
BES
D.M. 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per alunni con
bisogni educativi speciali
e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”
CM MIUR n° 8/2013 Direttiva Ministeriale 27 dicembre
2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative
NOTA MIUR 1551/2013 - Piano Annuale per l’Inclusività Direttiva
27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013
NOTA MIUR 2563 del 22/11/2013 - Strumenti di intervento per
alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014.
Chiarimenti.
ALUNNI STRANIERI
D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero...", in particolare, art. 45
D.Lgs. 15/04/2005 n.76 “Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003,
n. 53" (Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005)
CM n. 24 del 1/3/2006 e relativo aggiornamento con nota MIUR
4232 del 19/2/2014, Linee guida per l’accoglienza e
l’integrazione scolastica degli alunni stranieri
CM n. 4 del 15/01/2009, Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado, riguardanti l'anno scolastico
2009/2010, paragrafo 10, “Alunni con cittadinanza non italiana”
CM n. 2 dell’8/01/2010, “Indicazioni e raccomandazioni per
l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”
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D.M. del 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per alunni
con bisogni educativi speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica”
CM 8/2013 Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012
“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speci ali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative
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1.
ALUNNI CON DISABILITÀ
L’insegnante di sostegno è titolare della classe in cui è inserito l’alunno con disabilità.
Gli alunni di una classe, compreso l’alunno con disabilità, sono alunni di tutti i docenti che
operano in quella classe.
1.1
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi
predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini
della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione (L. 104/1992).
Alla stesura del P.E.I. contribuiscono congiuntamente gli insegnanti curriculari e
l’insegnate di sostegno.
Se la mera compilazione materiale di tale documento (e di altra documentazione, come ad es.
la relazione richiesta per il rinnovo della certificazione) potrà essere operata da un docente
(l'insegnante di sostegno in questo caso), alla sua stesura contribuiranno congiuntamente tutti
gli insegnanti curriculari
Partendo dalla certificazione handicap e dalla diagnosi funzionale, il P.E.I. propone un progetto
educativo
e
didattico
individualizzato/personalizzato
riguardante
la
dimensione
dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali, con riferimento alle disabilità
dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle sue specifiche potenzialità.
Il PEI propone un progetto didattico che riguarda:
- l’apprendimento,
- la socializzazione,
- l’autonomia,
- la comunicazione,
- il comportamento.
Il P.E.I., nel modello in uso nel nostro Istituto, contiene:
 Notizie sull’alunno
 Sintesi conoscitiva dell'alunno
 Modalità dell’intervento didattico
 Orari
 Programmazione didattica individualizzata (per aree)
 Attività svolte
 Verifiche attività svolte
 Osservazioni in itinere
 Relazione intermedia
 Relazione finale
 Incontri con gli operatori e genitori.
Nel PEI vengono inoltre descritti percorsi extrascolastici di carattere educativo, riabilitativo e
sociale avviati o proposti per favorire l’inclusione.
Il PEI dovrà essere controfirmato da tutti i membri del Consiglio di Classe, dalla famiglia
dell’alunno, dal Dirigente Scolastico e protocollato.
La famiglia può richiedere copia del predetto PEI.
1.2
LA CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E FORMATIVA DEI DOCENTI
Oltre e ben al di là della semplice compilazione del P.E.I., aspetto fondamentale risulta la
progettazione degli interventi e delle attività didattiche che riguarda tutti gli insegnanti della
classe.
5
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I docenti cureranno la progettazione didattica, la preparazione dei materiali e di quanto può
consentire all'alunno con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena
partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe.
Nei Consigli di classe si provvederà al coordinamento delle attività didattiche tra i vari docenti.
All'insegnante di sostegno non può essere demandato in modo esclusivo il compito
dell'integrazione nei suoi vari aspetti: preparazione delle attività e dei materiali, ma anche
preparazione delle verifiche, dei compiti, ecc.
L'assenza dell'insegnante di sostegno non può interrompere il diritto dell'alunno con disabilità
allo svolgimento di specifiche attività didattiche.
2.
La corresponsabilità educativa e formativa dei docenti
...
La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti perché l’intera comunità
scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini
cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d’aula, a favorire e potenziare gli
apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli
alunni.
...
I Consigli di classe si adopereranno pertanto al coordinamento delle attività didattiche, alla
preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno con disabilità, sulla base dei suoi
bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella
sua classe.
Tutto ciò implica lavorare su tre direzioni:
2.1 Il clima della classe
Gli insegnanti devono assumere comportamenti non discriminatori, essere attenti ai bisogni
di ciascuno, accettare le diversità presentate dagli alunni disabili e valorizzarle come
arricchimento per l’intera classe, favorire la strutturazione del senso di appartenenza,
costruire relazioni socio-affettive positive.
2.2 Le strategie didattiche e gli strumenti
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e
metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie,
il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di
mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.
...
2.3 L’apprendimento-insegnamento
Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque siano le
sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva
della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i
ritmi e gli stili di apprendimento e “assecondando” i meccanismi di autoregolazione. Si
suggerisce il ricorso alla metodologia dell’apprendimento cooperativo.
(LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - MIUR prot.
4274 del 4/08/2009)
2.5
Il docente assegnato alle attività di sostegno
L'assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno alla classe, così come previsto dal Testo
Unico L. 297/94 rappresenta la “vera” natura del ruolo che egli svolge nel processo di
integrazione. Infatti è l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in
questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il
compito dell'integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore
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in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per
l'alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve
essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è “assegnato alla
classe per le attività di sostegno”, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione
specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe
affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza. Questa logica deve
informare il lavoro dei gruppi previsti dalle norme e la programmazione integrata.
La presenza nella scuola dell'insegnante assegnato alle attività di sostegno si concreta quindi,
nei limiti delle disposizioni di legge e degli accordi contrattuali in materia, attraverso la sua
funzione di coordinamento della rete delle attività previste per l'effettivo raggiungimento
dell'integrazione.
(LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ- MIUR prot.
4274 del 4/08/2009)
1.3
IL P.O.F. E L’INCLUSIONE
Il P.O.F. dovrà prevedere, nella parte del curricolo di istituto, le scelte volte
all’integrazione/inclusione degli alunni certificati con l’esplicitazione delle prassi didattiche che
promuovono effettivamente l’inclusione.
2.
La corresponsabilità educativa e formativa dei docenti
...
Conseguentemente il Collegio dei docenti potrà provvedere ad attuare tutte le azioni volte a
promuovere l’inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità, inserendo nel Piano
dell'Offerta Formativa la scelta inclusiva dell’Istituzione scolastica e indicando le prassi didattiche
che promuovono effettivamente l’inclusione (gruppi di livello eterogenei, apprendimento
cooperativo, ecc.).
(LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ- MIUR prot.
4274 del 4/08/2009)
Piano Annuale per l’Inclusività (PAI)
“Come noto, la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 prevede che il Gruppo di lavoro per l’inclusione di
ciascuna istituzione scolastica elabori una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a
tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico. A tale scopo, il Gruppo
procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica
operati nell’anno appena trascorso […].
Con la presente nota si ritiene opportuno ribadire - come chiarito nel corso della Conferenza di
Servizio tenutasi a Montecatini dal 7 al 9 giugno scorsi - che scopo del Piano annuale per
l’Inclusività (P.A.I.) è fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del POF, di cui il
P.A.I. è parte integrante. Il P.A.I., infatti, non va inteso come un ulteriore adempimento
burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza
dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione
alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove realizzare
concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. Esso è prima di tutto un atto interno della
scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in un
processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione.
In questa ottica di sviluppo e monitoraggio delle capacità inclusive della scuola – nel rispetto
delle prerogative dell’autonomia scolastica - il P.A.I. non va dunque interpretato come un “piano
formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali”, ad integrazione del P.O.F. (in questo caso
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più che di un “piano per l’inclusione” si tratterebbe di un “piano per gli inclusi”). Il P.A.I. non è
quindi un “documento” per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo strumento per una
progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul
quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni,
le linee guida per un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta
lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel
senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare,
della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni
tra docenti, alunni e famiglie....”
(NOTA MIUR 1551/2013 - Piano Annuale per l’Inclusività Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n.
8/2013)
1.4
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
2.4 La valutazione
La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le
attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in
questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come
valutazione della performance.
(LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ- MIUR prot.
4274 del 4/08/2009)
Sulla base di quanto stabilito dalla normativa (Linee Guida, D.P.R. 122/2009 sulla valutazione),
i docenti valuteranno:
- apprendimenti e processi di apprendimento, rapportati al P.E.I., con riferimento alle
discipline,
- la socializzazione,
- l’autonomia,
- la comunicazione,
- il comportamento.
Si riporta inoltre integralmente l'art. 9 del DPR 122/2009 sulla Valutazione.
Art. 9.
Valutazione degli alunni con disabilità
1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle
disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base
del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e
condizioni indicate nei precedenti articoli.
…
5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994.
6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito
il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato
un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi
seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata
oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche
professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.
In base alla normativa vigente, due sono i percorsi possibili da parte degli alunni con disabilità:
1. percorso didattico con una programmazione differenziata,
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2. percorso didattico con una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai
programmi ministeriali.
Percorso didattico con una programmazione differenziata
Per l’alunno con disabilità che svolge un percorso didattico differenziato, durante l’anno scolastico
e nel corso dell'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, saranno predisposte prove di esame
corrispondenti agli insegnamenti impartiti e in relazione al Piano Educativo Individualizzato,
idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di
apprendimento iniziali.
Percorso didattico con una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti
dai programmi ministeriali
L’altro percorso possibile è la programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai
programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondente (art. 15 c. 3 dell’O.M.
n. 90/2001). Per gli studenti che la seguono è possibile prevedere:
a) un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
b) un programma equipollente, con la riduzione parziale e/o la sostituzione dei contenuti, ma
ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D. Lgs. 297/1994).
Sia per le verifiche durante l’anno scolastico, che per le prove effettuate in sede d’esame,
possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale
e professionale idoneo per il rilascio del diploma di Stato (OM n. 37/2014).
Le prove equipollenti possono consistere in:
1. mezzi diversi: le prove possono essere svolte con l’ausilio di apparecchiature informatiche;
2. modalità diverse: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse
(es: prove strutturate: risposta multipla, vero/falso, ecc.);
3. contenuti differenti da quelli proposti dal Ministero. Nel caso delle classi terminali, il
Consiglio di Classe entro il 15 maggio predispone una prova studiata ad hoc o trasforma le
prove del Ministero in sede d’esame (la mattina stessa) (commi 7/8 dell’art.15 O.M n.
90/2001; art. 16 L 104/92; parere del Consiglio di Stato n. 348/1991);
4. tempi più lunghi nelle prove scritte (comma 9 art.15 dell’O.M 90/2001, comma 3 dell’art.
318 del D.Lgs. 297/1994).
Ci si può avvalere, inoltre, del supporto degli assistenti all’autonomia e comunicazione, che
possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione.
Con questo percorso, gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica o di stato e
acquisiscono il titolo di studio.
1.5
ORIENTAMENTO
Orientamento
L’attività di orientamento si caratterizza come azione formativa all’interno del PEI. Si sviluppa
nel corso di tutto il percorso scolastico e in particolare nel segmento della scuola secondaria di
primo e secondo grado, attraverso i Consigli di Classe in collaborazione con i Servizi, gli Enti
Locali, con il coinvolgimento della famiglia, con il contributo di figure esperte e di tutte le
opportunità disponibili sul territorio.
I Consigli di Classe, nell’ambito del Piano Educativo Individualizzato predispongono e realizzano
percorsi di orientamento in vista delle scelte da effettuare al termine dei rispettivi gradi di scuola.
Verranno favoriti percorsi di orientamento, collegati al progetto di vita, anche attraverso la
realizzazione di progetti personalizzati di alternanza scuola-lavoro e percorsi formativi integrati
tra scuola e formazione professionale, coinvolgendo le risorse disponibili in ambito territoriale.
…
(Art. 6 dell'Accordo di programma per l’Integrazione Scolastica e Sociale degli allievi con
disabilità)
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Il nostro Istituto offre agli alunni con disabilità, frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria
di primo grado, l’opportunità di fare una esperienza di accoglienza per poter guidare e sostenere
l’allievo nel momento della scelta alla scuola secondaria di II grado. Scopo del progetto è proprio
quello di aiutare lo studente con iniziative didattiche per facilitarlo a compiere la scelta del
percorso scolastico e formativo più consona alla propria personalità.
Tale progetto prevede tre fasi operative:
1. raccordo scuola secondaria di I g. – scuola secondaria di II g.,
2. orientamento nella scelta,
3. conoscere per comprendere attraverso una esperienza di accoglienza (una mattinata)
nella scuola secondaria di II g.
Gli obiettivi:
1. prevenire il disagio e promuovere l’inserimento,
2. avviare una prima conoscenza degli alunni con disabilità,
3. fornire all’alunno la possibilità di conoscere gli spazi scolastici per potersi poi orientare,
4. sperimentare direttamente una giornata didattica.
Contenuti:
a) far conoscere lo spazio scolastico,
b) organizzare i contatti tra istituti,
c) conoscere gli alunni in entrata,
d) organizzare una prima conoscenza con le famiglie e gli operatori che seguono l’alunno,
e) inserire l’alunno all’interno di una classe prima, dell’indirizzo che maggiormente lo
interessa, per vivere una esperienza didattica nuova e potersi meglio orientare nel
momento della scelta.
Tempi e modi di attuazione
1. Primo contatto preliminare con la scuola secondaria di I g. e la famiglia per evidenziare le
necessità e le esigenze dell’alunno,
2. individuazione delle modalità di inserimento dell’alunno nella classe (periodo, orario ecc.),
3. preparazione della classe e dei docenti che accolgono.
Questa esperienza di pre-inserimento nella scuola e nella classe con opportune strategie di
accoglienza permetterà un inserimento positivo che è il primo passo verso una completa
inclusione.
1.6
MODALITÀ PER LE CERTIFICAZIONI H
Nuove certificazioni
La scadenza delle domande è fissata al 31 gennaio dell'anno scolastico in corso per il successivo
anno scolastico.
1. Le procedure della scheda riguardano, come ben evidenziato, il rilascio delle certificazioni ai
sensi della L. 104/1992 e del DPCM 185/2006.
2. La decisione di prospettare ai genitori l'ipotesi della certificazione e la procedura da attuare
per essa, deve essere discussa e valutata dall’intero Consiglio di Classe. È altresì
indispensabile che i docenti o il Coordinatore di classe ne parlino precedentemente con il
Dirigente per una valutazione della situazione, delle sue implicazioni e delle modalità di
comunicazione ai genitori. L'eventuale richiesta di certificazione, discussa e condivisa dai
docenti titolari della classe, va supportata da materiale documentale, da osservazioni
sistematiche formalizzate e da quant'altro possa mostrare le difficoltà, i limiti, le
problematicità dell'alunno. In tale fase, docenti e Dirigente stabiliranno tempi, modalità e
forma per proporre ai genitori il percorso per l'accertamento dell'handicap.
10
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3. Secondo l'Accordo di Programma tra UST di Verona e le ULSS veronesi, per le richieste di
certificazione si deve utilizzare il modello da loro predisposto (Relazione per la segnalazione
- Allegato 1 all'Accordo) che si trova in allegato al presente documento. Tale modello prevede
una relazione della scuola in merito a: autonomia personale, apprendimento, socializzazione
e aspetti relazionali, altri aspetti significativi rilevati. Le relazioni saranno quanto più
oggettive possibile, cercando di tralasciare quindi le interpretazioni. Si ritiene che la
"Relazione per la segnalazione "non possa essere talmente sintetica da presentarsi come un
semplice elenco di difficoltà: senza dilungarsi in eccesso, è possibile illustrare con precisione
e completezza le osservazioni dei docenti.
È indispensabile che la relazione, prima di essere sottoposta alla firma dei genitori, sia vista
e discussa tra docenti e Dirigente.
4. La relazione, controfirmata dai genitori, va consegnata al Dirigente Scolastico. La riconsegna
ai genitori o, in particolari casi, l'invio direttamente all'ULSS, saranno curati dal Dirigente
stesso.
5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata, diversificata in
funzione di obiettivi didattici e formativi non più riconducibili ai programmi ministeriali deve
darne immediata notizia alla famiglia utilizzando il modulo apposito previsto dall’Istituto.
(O.M. 80/2001) Anche tale decisione (come al punto 2) deve essere discussa e valutata
dall’intero Consiglio di Classe. È altresì indispensabile che i docenti o il Coordinatore di classe
ne parlino precedentemente con il Dirigente per una valutazione della situazione e delle
modalità di comunicazione ai genitori. L'eventuale richiesta va supportata da materiale
documentale, da osservazioni sistematiche formalizzate e da quant'altro possa mostrare le
difficoltà, i limiti, le problematicità dello studente. I docenti e Dirigente stabiliranno tempi,
modalità e forma per proporre ai genitori tale scelta.
6. Si ritiene che sia opportuno, pur con la necessaria delicatezza e con una valutazione attenta
delle modalità nella comunicazione, essere chiari con i genitori di quale esito potrebbe avere
la procedura che viene messa in moto, cioè la certificazione in base alla L. 104 (handicap) o
il passaggio ad una programmazione differenziata.
7. Si ritiene inoltre che la procedura sopra illustrata, in quanto relativa alle certificazioni ai sensi
della L. 104/1992 e del DPCM 185/2006, non possa essere seguita per semplici segnalazioni
agli specialisti dell'ULSS o per visite, terapie, ecc. Questo soprattutto nei confronti di alunni
in difficoltà per i quali gli stessi docenti non ravvisano la necessità della certificazione
handicap. Per questi casi si dovrà procedere in altro modo, indirizzando i genitori
all'attivazione di interventi specifici al riguardo tramite il medico di famiglia.
Rinnovo di certificazioni
La scadenza delle domande di rinnovo è fissata al 31 ottobre dell'anno scolastico in corso per
il successivo anno scolastico.
Il rinnovo riguarda certificazioni già in essere, arrivate a scadenza.
Per tali rinnovi, i docenti di sostegno e di classe devono informare i genitori della scadenza e
invitarli a contattare il Servizio di Neuropsichiatria dell’ULSS 22.
1. Anche per i rinnovi dovrà esser predisposta la "Relazione per la segnalazione" da parte dei
docenti. Anche per tali relazioni valgono le indicazioni del punto 3 per le nuove certificazioni.
2. La relazione, controfirmata dai genitori, va consegnata al Dirigente Scolastico. La riconsegna
ai genitori o, in particolari casi, l'invio direttamente all'ULSS saranno curati dal Dirigente
stesso.
1.7
ALCUNE CATEGORIE ICD 10 DELLE CERTIFICAZIONI
11
________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __
Per opportuna conoscenza si riportano le definizioni di alcuni codici di certificazioni tratte da
http://www.reteclassificazioni.it - Codici - definizioni - inclusioni/esclusioni
F
DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI - DISTURBI DELLO SVILUPPO PSICOLOGICO
F70
Ritardo mentale lieve.
Il QI è compreso approssimativamente tra 50 e 69; probabili difficoltà di
apprendimento scolastico.
Inclusione: debolezza mentale - subnormalità mentale lieve
F71
Ritardo mentale di media gravità.
Il QI è compreso approssimativamente tra 35 e 49; sono probabili marcati ritardi
dello sviluppo nell'età adolescenziale, tuttavia la maggior parte può sviluppare un
certo grado di autonomia personale ed acquisire adeguate abilità a comunicare e ad
apprendere.
Inclusione: subnormalità mentale di media gravità
F80
Disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio.
Disturbi in cui l'acquisizione delle normali abilità linguistiche è compromessa sin dai
primi stadi dello sviluppo. Essi non sono direttamente attribuibili ad alterazioni
neurologiche o ad anomalie dei meccanismi dell'eloquio, a compromissioni sensoriali,
a ritardo mentale o a fattori ambientali. I disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del
linguaggio sono spesso seguiti da problemi associati, come difficoltà nella lettura e
nella compitazione, anomalie nelle relazioni interpersonali e disturbi emotivi e
comportamentali.
F80.2
Disturbi della comprensione del linguaggio.
F81
Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche.
Disturbi in cui le modalità normali di acquisizione delle capacità in questione sono
compromesse sin dalle fasi iniziali dello sviluppo. Il danno non è semplicemente una
conseguenza di una mancanza delle opportunità di apprendere, non è soltanto il
risultato di un ritardo mentale e non è dovuta ad alcuna forma di trauma o malattia
cerebrale acquisita.
F81.0
Disturbo evolutivo specifico della lettura.
F81.1
Disturbo evolutivo specifico della compitazione.
F81.2
Disturbo evolutivo specifico delle abilità aritmetiche.
F81.3
Disturbo misto delle capacità scolastiche.
Esclusione: disturbo specifico della lettura (F81.0) - disturbo specifico della
compitazione (F81.1) - disturbo specifico delle capacità aritmetiche (F81.2)
F81.8
Altri disturbi evolutivi dell’età scolastica.
F81.9
Disturbo evolutivo delle capacità scolastiche non specificato
F82
Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria
F83
Disturbo evolutivo specifico misto.
Categoria residua per i disturbi in cui è presente una mescolanza di disturbi evolutivi
specifici dell'eloquio e del linguaggio, delle capacità scolastiche e della funzione
motoria, ma in cui nessun disturbo prevale in maniera tale da costituire la diagnosi
principale. Tale categoria mista deve essere usata solo quando c'è una spiccata
sovrapposizione tra questi specifici disturbi evolutivi, i quali sono frequentemente,
ma non in ogni caso, associati ad un certo grado di deterioramento cognitivo
generale.
F84
Disturbi evolutivi globali.
Gruppo di disturbi caratterizzati da compromissioni qualitative delle interazioni
sociali e delle modalità di comunicazione e da un repertorio limitato, stereotipato e
ripetitivo di interessi e attività. Queste anormalità qualitative sono una caratteristica
preminente del funzionamento dell'individuo in tutte le situazioni.
F84.8
Disturbi evolutivi globali di altro tipo.
F90
Disturbi ipercinetici.
12
________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __
F91.3
F92
F92.8
F92.9
F93
F93.8
F93.9
F98.8
Gruppo di disturbi caratterizzati da un esordio precoce (di solito nei primi 5 anni di
vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno
cognitivo e una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna,
insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi
diverse altre anomalie. I bambini ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi,
inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a
mancanza di riflessione piuttosto che a deliberata disobbedienza. I loro rapporti con
gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e
riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri bambini e possono diventare
isolati. È comune una compromissione cognitiva, e ritardi specifici dello sviluppo
motorio e del linguaggio sono sproporzionalmente frequenti. Complicazioni
secondarie includono il comportamento antisociale e la scarsa autostima.
Disturbo oppositivo provocatorio.
Disturbo della condotta che si verifica quasi sempre nei bambini più piccoli,
caratterizzato principalmente da un comportamento marcatamente provocatorio,
disobbediente e distruttivo, in assenza di atti di delinquenza o di forme più estreme
di comportamento antisociale e aggressivo.
Disturbi misti della condotta e della sfera emozionale.
Gruppo di disturbi caratterizzato dalla combinazione di un comportamento
persistentemente aggressivo, antisociale o provocatorio con palesi e marcati sintomi
di depressione, ansia o altri disturbi emozionali.
Altro disturbo misto della condotta e della sfera emozionale.
Questa categoria richiede la combinazione di un disturbo della condotta con sintomi
emozionali persistenti e marcati quali ansia, ossessioni o compulsioni,
depersonalizzazioni o de realizzazione, fobie o ipocondria.
Disturbo misto della condotta e della sfera emozionale non specificato.
Sindromi e disturbi della sfera emozionale con esordio caratteristico dell’infanzia.
Altri disturbi emozionali dell'infanzia.
Inclusione: disturbo dell'identità - disturbo iperansioso.
Disturbo emozionale dell'infanzia non specificato.
Altri disturbi comportamentali ed emozionali specifici con esordio abituale
nell'infanzia e nell'adolescenza.
Inclusione: disturbo da deficit dell'attenzione senza iperattività - masturbazione
eccessiva - mangiarsi le unghie - mettersi le dita nel naso - succhiarsi il dito.
G
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO
G25
Altri disturbi extrapiramidali e del movimento
G80
Paralisi cerebrale infantile.
G93
Altri disturbi dell'encefalo.
Q
MALFORMAZIONI E DEFORMAZIONI CONGENITE, ANOMALIE CROMOSOMICHE
Q75
Altre malformazioni congenite del cranio e delle ossa della faccia.
Q99
Altre anomalie cromosomiche non classificate altrove.
R
SINTOMI E SEGNI NON CLASSIFICATI ALTROVE
R27.8
Altra e non specificata mancanza di coordinamento.
Z
FATTORI INFLUENZANTI LO STATO DI SALUTE E IL RICORSO AI SERVIZI SANITARI
Z60.3
Difficoltà di acculturazione.
Inclusione: emigrazione - trasferimento.
1.8
I GRUPPI DI LAVORO ISTITUZIONALI
13
________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __
“Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di
lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES.
A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento
presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla
comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di
coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di
convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all’interno del corpo docente il
trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di
rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi.
Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla
GLI) e svolge le seguenti funzioni:
 rilevazione dei BES presenti nella scuola;
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni
strategiche dell’Amministrazione;
 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi;
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle
effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in
sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n.
122;
 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).
A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi
di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di
utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di
inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato
in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per
la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di
assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore
o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di
ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno
secondo quanto stabilito dall’ art 19 comma 11 della Legge n. 111/2011.
Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola – ovvero,
secondo la previsione dell’art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole -, il Gruppo provvederà ad
un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione
definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”.
A tal punto i singoli GLHO completeranno la redazione del PEI per gli alunni con disabilità di
ciascuna classe, tenendo conto di quanto indicato nelle Linee guida del 4 agosto 2009.
Inoltre il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei servizi
sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio,
progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.). “
(CM 8/2013 “Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni
Operative)
4.1.2 Gruppo di lavoro operativo (GLHO)
14
________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __
Per ogni allievo con disabilità opera un Gruppo di lavoro interprofessionale operativo composto
da:
- il dirigente scolastico (o suo delegato);
- il docente di sostegno assegnato alla classe;
- tutti i docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative riferite all’allievo;
- gli specialisti e gli operatori sanitari e sociali dei servizi territoriali dell’ULSS o dei Centri
accreditati;
- l’operatore lettore/ripetitore;
- la famiglia dell’allievo;
- eventuali altri soggetti, anche privati, coinvolti nel processo di integrazione.
Il Gruppo ha il compito di predisporre il Piano Educativo Individualizzato, di verificarne
l’attuazione e l’efficacia. Opera con l’attenzione alla continuità educativa, sociale e lavorativa
dell’allievo, individuando le prospettive di sviluppo del singolo progetto di vita. Il gruppo è
convocato dal dirigente scolastico. La famiglia viene sempre informata degli incontri
programmati.
Di ogni riunione viene redatto, a cura della scuola, un verbale che diventa parte integrante del
PEI".
(Art. 4 - Organizzazione Scolastica - Accordo di programma per l’Integrazione Scolastica e Sociale
degli allievi con disabilità)
1.9
ALTRI PROFILI PROFESSIONALI IN RELAZIONE
DISABILITÀ
CON
GLI
ALUNNI CON
Nell’ottica di favorire interventi volti all’integrazione degli allievi con disabilità, sia il personale
collaboratore scolastico che il personale dipendente da altra amministrazione (Operatori SocioSanitari – OSS) operano in forma complementare e sussidiaria, fermo restando quanto previsto
dalle rispettive disposizioni contrattuali.
Collaboratori Scolastici
Il personale dipendente dello Stato, ai sensi delle disposizioni contrattuali, delle norme vigenti
sull’organizzazione del lavoro e sulle specifiche competenze opera in favore degli allievi con
disabilità, in funzione complementare e sussidiaria all’attività educativa ed assistenziale.
(cfr. Accordo di programma per l’Integrazione Scolastica e Sociale degli allievi con disabilità)
Il profilo contrattuale del Collaboratore Scolastico prevede tra l'altro:
… Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle
strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella
cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.
(Tabella A, Area A, C.C.N.L. 24/07/03)
Ai Collaboratori Scolastici che godono dei benefici in attuazione dell'art. 7 del CCNL 2004/2005
(sotto riportato), l'attribuzione della posizione economica è legata all'espletamento di alcune
mansioni tra cui l'assistenza agli alunni diversamente abili.
Operatore Socio Sanitario
"L’operatore socio sanitario è una figura professionale in possesso di qualifica come previsto
dalla L.R. 20/2001. L’intervento di questa figura professionale è finalizzato all’assistenza degli
allievi con disabilità, secondo quanto stabilito dall’art. 13 comma 3 della Legge n. 104/92 e dalla
Circ. Reg. n. 33/93. In particolare si concretizza nell’ambito delle autonomie di base, della
generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita in ambito scolastico e della
socializzazione, mediante azioni e strategie concordate con la scuola per il raggiungimento degli
obiettivi definiti all’interno del Progetto Educativo Individualizzato.
La sua funzione è volta alla valorizzazione e al potenziamento delle capacità individuali
dell’allievo con disabilità, secondo i bisogni specifici, mediante l’acquisizione ed il consolidamento
15
________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __
delle autonomie personali e relazionali, in un percorso di crescita e maturazione globale. Opera
per favorire la partecipazione e l’inclusione, in ogni sua forma, all’interno del progetto di vita.
Condivide obiettivi, metodi con i docenti e il personale della scuola, realizza l’effettiva
partecipazione dell’allievo con disabilità a tutte le esperienze scolastiche formative, ricreative e
ai progetti previsti dal POF.
Partecipa alle attività di programmazione e di verifica, agli incontri con i referenti sanitari e sociali
dei servizi territoriali ULSS e/o accreditati".
(Punto 7.4 - Accordo di programma per l’Integrazione Scolastica e Sociale degli allievi con
disabilità)
Operatore Lettore/Ripetitore
"Per gli allievi con disabilità sensoriale la Provincia di Verona provvede, avvalendosi del soggetto
affidatario del servizio provinciale di assistenza agli allievi con disabilità sensoriale, su richiesta
delle famiglie, a garantire l’assegnazione di personale qualificato con funzione di operatore
lettore/ripetitore che presta servizio, di norma, in orario extrascolastico.
L’operatore collabora con la scuola, la famiglia e i Servizi socio sanitari per migliorare l’autonomia
e la comunicazione di questi allievi, per superare le difficoltà di apprendimento connesse alla
disabilità sensoriale. A tal fine partecipa alla stesura del PEI, agli incontri del GLHO e programma
la sua attività raccordandosi con il personale scolastico e verificando i contenuti dell’attività
svolta".
(Punto 7.5 - Accordo di programma per l’Integrazione Scolastica e Sociale degli allievi con
disabilità)
1.10
INTEGRAZIONE EXTRASCOLASTICA
Nel PEI vengono inoltre descritti i percorsi extrascolastici di carattere educativo, riabilitativo e
sociale avviati o proposti per favorire l’inclusione che la scuola si impegna a favorire, a sostenere,
a realizzare, in collaborazione con le famiglie, con i Comuni del territorio ed altri enti o
associazioni.
5. principi generali per i diritti della persona handicappata
1. la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’autonomia e la realizzazione
dell’integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
…
c) … il mantenimento della persona handicappata nell’ambiente familiare e sociale, la sua
integrazione e partecipazione alla vita sociale;
d) … anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata
nella società;
…
13. Integrazione scolastica
1. l’integrazione scolastica della persona handicappata … si realizza, … anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali,
culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestita da enti pubblici o privato.
…
(L. 104/1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”)
2.
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
16
________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __
2.1
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - PDP (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO)
La normativa di riferimento è la Legge 170 dell’8 ottobre 2010, riguardante gli alunni con disturbi
specifici di apprendimento (DSA) e il Decreto 5669/12/07/2011 con le Linee Guida per il diritto
allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.
La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano «l’uso di una didattica
individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano
conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto, …, adottando una metodologia e una
strategia educativa adeguate».
I termini individualizzata e personalizzata non sono da considerarsi sinonimi. In letteratura, la
discussione in merito è molto ampia e articolata. Ai fini di questo documento, è possibile
individuare alcune definizioni che, senza essere definitive, possono consentire di ragionare con
un vocabolario comune.
…
Più in generale - contestualizzandola nella situazione didattica dell’insegnamento in classe l’azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppoclasse, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei
discenti, con l’obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del
curricolo, comportando quindi attenzione alle differenze individuali in rapporto ad una pluralità
di dimensioni.
L’azione formativa personalizzata ha, in più, l’obiettivo di dare a ciascun alunno l’opportunità
di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, può porsi obiettivi diversi per ciascun
discente, essendo strettamente legata a quella specifica ed unica persona dello studente a cui ci
rivolgiamo.
…
(LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - Punto 3. La didattica individualizzata e personalizzata.
strumenti compensativi e misure dispensative)
A fronte delle tematiche in precedenza affrontate per gli alunni certificati, si riporta integralmente
l’art. 5 della L. 170 dal quale si ravvisa la necessità (punto 3) che tutte le diverse e varie misure
educative e didattiche di supporto siano sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne
l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
Art. 5.
Misure educative e didattiche di supporto
1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi
e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi
universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a
legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, garantiscono:
a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro
scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il
bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le
tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai
fini della qualità dei concetti da apprendere;
c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la
comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche,
ove risulti utile, la possibilità dell’esonero .(Per quanto riguarda dispensa ed esonero, cfr DM
5669/2011 Art. 6, Forme di verifica e di valutazione, commi 5 e 6, citati sotto, punto 2.2]
17
________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per
valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione
scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne
gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari.
L. 170/2010 - NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN
AMBITO SCOLASTICO
Per tale motivo, considerando anche l’obbligo di trasparenza e documentazione nei confronti dei
genitori di tali alunni, è necessaria la predisposizione di un documento contenente le misure
educative e didattiche di supporto adottate, con i periodici monitoraggi o verifiche finalizzati alla
valutazione della loro efficacia e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Tale documento, chiamato PDP (Piano Didattico Personalizzato), nella versione predisposta
dall'Istituto, è a disposizione dei docenti.
Alla sua stesura contribuiranno congiuntamente tutti gli insegnanti curriculari. Il Coordinatore di
classe ne verificherà la compilazione. Il documento dovrà infatti contenere le misure educative
e didattiche di supporto adottate nelle varie discipline interessate dai disturbi di apprendimento
diagnosticati e le relative misure da adottare nelle verifiche periodiche e finali, nonché durante
gli esami di stato, se lo studente frequenta l’ultimo anno di corso.
Tale documento, oltre ad essere conosciuto da tutti i docenti della classe, sarà ovviamente
strumento importante nelle valutazioni di fine trimestre/pentamestre, negli incontri con i genitori
e gli specialisti ULSS.
Il PDP dovrà essere controfirmato da tutti i membri del Consiglio di Classe, dalla famiglia
dell’alunno, dal Dirigente Scolastico e protocollato.
La famiglia può richiedere copia del predetto PDP; della consegna sarà conservata ricevuta.
2.2
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA
Si riportano integralmente l'art. 10 del DPR 122/2009 sulla Valutazione e l'art. 6 del Decreto
MIUR 5669/2011 in merito alla valutazione degli alunni con DSA.
Legge 170/2010 Art. 10.
Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)
1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame
conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali
fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di
svolgimento e della differenziazione delle prove.
Decreto MIUR 5669/2011 Articolo 6
Forme di verifica e di valutazione
1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere
coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo
studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante
l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della
prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione
delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a
prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.
18
________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __
3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione,
tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le
forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati
tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione
di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti
piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali
INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.
4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti
con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui
il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché
ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune.
Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità
compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.
5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e
studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di
esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:
-
certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa
dalle prove scritte;
richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o
dall’allievo se maggiorenne;
approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea
o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli
interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in
cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto
tecnico per il turismo, ecc.).
In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e
contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni,
sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.
I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla
scuola secondaria di secondo grado ovvero all’università.
6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con
altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono
–su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere
esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico
differenziato.
In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico
differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito
scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui
all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.
In particolare, per gli Esami di Stato della scuola Secondaria di Secondo grado:
Esame dei candidati con DSA e BES
1. La Commissione d’esame … considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in
debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative
ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) … A tal fine il consiglio di classe
inserisce nel documento del 15 maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
323 del 1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi
dell’articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. [si sottolinea comunque che
‘inserire nel documento del 15 maggio il PDP’, non può significare renderlo pubblico]
19
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Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le
Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello
svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti
compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione
redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. …
3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento
(DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio
2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove
scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera
sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale
sostitutiva della prova scritta. …
4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente
individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e
opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato.
La Commissione d’esame … esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita
considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi
Speciali (BES). A tal fine il consiglio di classe trasmette alla Commissione d’esame il
Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna
misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti
compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.
(Miur - Esami di Stato 2014/2015 - Modalità organizzative e svolgimento. Studenti con DSA o
con BES, Art.23)
2.3
DIAGNOSI PER DSA
La diagnosi per DSA può essere rilasciata solo da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale o da
enti accreditati ai sensi della LR 16/08/2002 n. 22 (DGR n.2315 del 09/12/2014, paragrafo 3.2
comma c). La diagnosi di DSA deve essere prodotta, di norma, non oltre il 15 febbraio per gli
alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione del passaggio da
un ciclo scolastico all’altro nonché degli adempimenti connessi agli esami di Stato, con l’eccezione
della prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione,
indipendentemente dal periodo dell’anno in cui ciò avviene. (DGR n.2315 del 09/12/2014)
3.
ALUNNI CON BES non ricadenti nelle provvidenze delle leggi 104 e 170
20
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3.1
ALUNNI CON BES non ricadenti nelle provvidenze delle leggi 104 e 170: tipologie
Dalla Direttiva del 27/12/2012 e successiva circolare ministeriale n.8 del 6/3/13, contenente
Indicazioni operative relative alla Direttiva stessa, emergono due categorie di bisogni non
riconducibili a situazioni di handicap né di DSA, sintetizzabili come segue:
A) Bisogni educativi CON diagnosi [disturbi evolutivi specifici che non rientrano nelle
previsioni delle leggi 104 e 170, ovvero: deficit del linguaggio, delle abilità non verbali (es.
disprassia), della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD), autismo
lieve, funzionamento cognitivo limite, “al confine fra la disabilità e il disturbo specifico”];
B) Bisogni educativi SENZA diagnosi, rilevabili dal Consiglio di Classe, e/o segnalati dalle
famiglie, e/o dai servizi sociali, che si configurano come situazioni, generalmente,
temporanee di:
-
svantaggio socio-economico (famiglie di basse fasce di reddito, ISEE, assenza di libri
di testo e materiali didattici);
-
svantaggio linguistico (alunni nati all’estero, adottati; alunni che parlano Italiano solo
a scuola);
-
svantaggio culturale (alunni con problematiche psicologiche: poco motivati, passivi,
aggressivi, con scarsa autostima, che non fanno compiti, non hanno materiale
didattico/sportivo, alunni con genitori problematici: non seguiti dalla famiglia, con genitori
poco presenti/ depressi/ divorziandi/divorziati/separati).
“Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della
documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere
psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi
speciali (di qualsiasi genere, appunto) degli strumenti compensativi e delle misure
dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011).”
(Direttiva 27/12/2012, §1.5)
“Nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di classe
[…] si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e
quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi
e/o misure dispensative.
…
Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però
non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA 1, il Consiglio di classe è
autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico
Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione.
E’ quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – eventualmente
anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per i quali sia
utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico
Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento.”
(Nota MIUR del 22/11/2013 prot. n. 2563, “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni
Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti.”
Al riguardo, si ritiene utile fornire una precisazione di carattere terminologico. Per “certificazione”
si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure
previste da precise disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o dalla Legge
170/2010 - le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette
leggi e dalla normativa di riferimento.
1
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Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo,
che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi
delle professioni sanitarie. Pertanto, le strutture pubbliche (e quelle accreditate nel caso della Legge 170),
rilasciano “certificazioni” per alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre patologie non certificabili
(disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, ecc.), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di
“diagnosi”
(ibid.)
3.2
ALUNNI STRANIERI
“In via ordinaria gli alunni con cittadinanza non italiana soggetti all’obbligo di istruzione sono
iscritti d’ufficio alla classe corrispondente all’età anagrafica. I collegi dei docenti possono definire,
comunque, le modalità generali dell’assegnazione dell’alunno straniero alla classe inferiore o
superiore a quella corrispondente all’età, tenendo conto, come espressamente previsto dall’art.
45, comma 2 del DPR n.394/1999, dei criteri di seguito riportati:
a) ordinamento scolastico del Paese di provenienza;
b) accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione posseduti;
c) corso di studi eventualmente seguito;
d) titolo di studio eventualmente posseduto, accompagnato da traduzione in lingua italiana.”
(C.M. 4 del 15/01/09, punto 10.1)
La C.M. n. 24/2006 (“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”)
ricorda che sin dai tempi della legge 517/1977 la Scuola Italiana ha inteso la valutazione
non solo come funzione certificativa, ma anche come funzione formativa/regolativa in
rapporto al POF dell’Istituto e alla personalità dell’alunno.
La stessa circolare afferma che l’alunno straniero non potrà esprimere le stesse
prestazioni richieste ai compagni italiani durante i primi anni del suo inserimento
scolastico; di qui la necessità di un piano di studi personalizzato (PSP), della durata di almeno
due anni.
Il piano compilato e condiviso dal Consiglio di Classe deve tenere in considerazione:
- la storia scolastica precedente dell’alunno
- la situazione di partenza dell’alunno sia delle competenze in lingua italiana, sia nelle altre
discipline
- gli obiettivi e i percorsi possibili rispetto alla condizione di partenza
- la selezione dei contenuti e l’individuazione dei nuclei tematici fondamentali, al fine di
permettere il raggiungimento degli obiettivi essenziali previsti dalla programmazione.
- il lavoro svolto dall’alunno nei corsi ad hoc di sostegno linguistico organizzati dalla scuola o
in collaborazione con gli Enti Locali.
- la possibilità di riconoscere come lingua straniera la madrelingua dell’alunno, a condizione
che rientri in quelle riconosciute come lingue della UE e che la scuola possa garantirne la
verifica di competenze in corso d’anno.
I Consigli di Classe al momento della valutazione prendono in considerazione i seguenti
indicatori:
- i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2,
- i risultati ottenuti nei percorsi programmati,
- la motivazione, l’impegno, la partecipazione,
- la progressione e le potenzialità di apprendimento.
VALUTAZIONE INTERMEDIA
Alla fine del primo trimestre/quadrimestre, soprattutto se l’alunno al primo anno di scuola
italiana è stato inserito in prossimità della stesura dei documenti di valutazione, e quindi gli
elementi raccolti non consentono una valutazione fondata, il Consiglio di Classe, dopo aver preso
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in esame gli elementi sopra indicati, potrà non esprimere classificazione anche in più discipline
con la seguente motivazione:
“La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella fase di
alfabetizzazione in lingua italiana”.
Oppure
“La valutazione espressa fa riferimento al PSP (Piano di Studio Personalizzato),
programmato per gli apprendimenti, in quanto l’alunno si trova nella fase di
alfabetizzazione in lingua italiana”
L’ammissione alla classe successiva avviene qualora l’alunno/a abbia conseguito gli obiettivi
previsti dal PSP.
VALUTAZIONE FINALE
In sede di valutazione finale, i Consigli di Classe potranno deliberare il passaggio alla
classe successiva anche in assenza della sufficienza piena nel primo dei due anni del
piano personalizzato di studio. La scuola provvederà in tal caso “ad inserire una specifica
nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla
famiglia”.
4.
ASPETTI COMUNI (ALUNNI CON BES/DISABILITÀ/DSA)
4.1
I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
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LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - MIUR prot.
4274 del 4/08/2009
4. La collaborazione con le famiglie
La partecipazione alle famiglie degli alunni con disabilità al processo di integrazione avviene
mediante una serie di adempimenti previsti dalla legge
...
... la documentazione relativa all'alunno con disabilità deve essere sempre disponibile per la
famiglia e consegnata dall'istituzione scolastica quando richiesta.
Linee Guida per DSA
3.1 Documentazione dei percorsi didattici
Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli
strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere dalle istituzioni scolastiche
esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e
alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.
…
Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la
famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo
studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.
Accordo di programma per l’Integrazione Scolastica e Sociale degli allievi con disabilità
3.4 Piano Educativo Individualizzato (PEI)
…
Il PEI va redatto dalla scuola entro i primi due mesi dell’anno scolastico, con il contributo degli
specialisti, degli operatori ULSS e/o di Enti accreditati o convenzionati, degli operatori
lettori/ripetitori, congiuntamente con la famiglia.
La scuola delibera il PEI e lo rende disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro “la
conoscenza e la condivisione del percorso educativo concreto e formativo pianificato” (Linee
guida per l’integrazione, MIUR 4 agosto 2009).
Sia per gli alunni disabili che con diagnosi DSA, la norma prevede esplicitamente l'apporto e il
contributo dei genitori nella condivisione del PEI e del PDP.
Nella varia diversificazione delle specifiche situazioni individuali e familiari, è compito della scuola
trovare tempi e modalità per rendere concreta tale condivisione.
I colloqui individuali previsti alla metà di ogni periodo scolastico (trimestre – pentamestre) sono
le occasioni più indicate a tale scopo e vanno pertanto attentamente programmate e
calendarizzate anche negli orari.
Attraverso modalità concordate, PEI e PDP, nelle loro parti più significative e importanti, saranno
illustrati ai genitori. I genitori hanno diritto ad avere copia integrale di tali documenti.
Di tale comunicazione e di eventuali osservazioni, suggerimenti, valutazioni da parte dei genitori,
si redigerà verbale nelle pagine del PEI o del PDP previste per tale scopo.
4.2
DATI SENSIBILI E PRIVACY
Tutti i documenti relativi a certificazioni di handicap o diagnosi di DSA contenendo dati sensibili
(sanitari) devono essere utilizzati e custoditi con la massima garanzia della privacy.
Documenti contenenti dati sanitari consegnati dai genitori ai docenti, vanno recapitati al
Dirigente. Dopo il loro protocollo, copia sarà restituita ai docenti.
Sulla base della legge e delle disposizioni interne, è fatto divieto ai docenti di:
 trattenere documenti contenenti dati sensibili senza consegnarli al titolare legale (Dirigente
Scolastico)
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 esserne in possesso senza averli ricevuti in via formale da quest'ultimo.
Ne derivano responsabilità amministrative e penali.
I documenti contenenti dati sensibili dati in copia dal Dirigente ai docenti, dovranno essere
conservati con cura e restituiti, al termine dell'anno scolastico, direttamente al Dirigente (o a
suo incaricato designato allo specifico scopo) o inseriti esclusivamente nel PEI o nel PDP.
È fatto assoluto divieto di lasciarli incustoditi in armadi o cassetti.
4.3.
INCONTRI CON GLI SPECIALISTI
Gli incontri con gli specialisti vanno richiesti dal Coordinatore di classe a seguito di una decisione
presa dal Consiglio di Classe o concordata con i docenti della classe. È altresì opportuno fare
riferimento e confrontarsi con le Funzioni Strumentali per la Disabilità e per i DSA e, per situazioni
particolari, con il Dirigente Scolastico.
Agli incontri con gli specialisti ULSS, i docenti porteranno il PEI o il PDP dello studente.
È escluso tassativamente qualunque incontro con gli specialisti ULSS in orario di insegnamento
dei docenti. Deroga a tale disposizione sarà autorizzata esclusivamente e preventivamente solo
dal Dirigente.
5.
DISPOSIZIONI E CONSIDERAZIONI FINALI
(ALUNNI CON BES/DISABILITÀ/DSA)
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1. La Diagnosi Funzionale (per la disabilità) o la diagnosi per DSA sono il punto di partenza
fondamentale e imprescindibile per quanto riguarda sia la conoscenza delle difficoltà dello
studente sia per quanto riguarda il percorso didattico da programmare tramite PEI o PDP.
2. La programmazione degli interventi didattici, le modalità di utilizzo delle misure dispensative
e degli strumenti compensativi, le forme della valutazione e quant’altro riguardante la
didattica, sono di competenza dei docenti.
3. Le misure dispensative e gli strumenti compensativi presenti nelle diagnosi, in particolare
per DSA, sono indicazioni che vanno tenute in attenta considerazione, ma rimangono
indicazioni: rimane in capo ai docenti la decisione delle forme e delle modalità del loro
utilizzo.
Tutta la normativa sopra riportata, ma anche la normativa generale riguardante il ruolo e le
competenze dei docenti, confermano tali precisazioni.
4. La normativa, riportata nei punti precedenti, ribadisce altresì che:
 le scelte didattiche vanno comunque argomentate e motivate;
 tali scelte vanno formalizzate per iscritto nei PEI o nei PDP.
5. La condivisione del PEI o PDP con i genitori è un passaggio importante che non va
sottovalutato né sminuito. È un momento rilevante per chiarire le scelte e le modalità
didattiche e per fornire una precisa e trasparente comunicazione. In questo modo si
dovrebbe stabilire un patto formativo con i genitori ed evitare fraintendimenti, false
aspettative, ambiguità.
6. Il PEI e il PDP sono documenti vincolanti per tutti i docenti della classe. Quanto previsto e
programmato va attuato in maniera precisa e rigorosa.
7. Né il PEI, né il PDP sono documenti immodificabili: eventuali cambiamenti, legati ad es.
all’evoluzione dello studente, vanno però formalizzati sempre per iscritto all’interno di essi.
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