________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “MARIE CURIE” GARDA BUSSOLENGO Sede di Garda: Via Berto Barbarani, 20 - 37016 Garda (Vr) tel. 045 6270680 fax 045 6278862 Sede di Bussolengo: Via C.A. Dalla Chiesa, 10 - 37012 Bussolengo (Vr) tel. e fax 045 7150752 www.iismariecurievr.gov.it - email: [email protected] DOCUMENTO riguardante ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI e LE RELATIVE INDICAZIONI E SCELTE DIDATTICHE Prot. n° 7554/D05 del 16 novembre 2015 1 ________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ INDICE NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO 1. ALUNNI CON DISABILITÀ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) LA CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E FORMATIVA DEI DOCENTI IL P.O.F. E L’INCLUSIONE LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ORIENTAMENTO MODALITÀ PER LE CERTIFICAZIONI H - Nuove certificazioni - Rinnovo di certificazioni CATEGORIE ICD 10 DELLE CERTIFICAZIONI ATTUALMENTE PRESENTI NELL'ISTITUTO I GRUPPI DI LAVORO ISTITUZIONALI ALTRE RISORSE UMANE IN RELAZIONE CON GLI ALUNNI CON DISABILITÀ - Collaboratori Scolastici - Operatore Socio Sanitario - Operatore Lettore/Ripetitore 1.7 1.8 1.9 2. ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 2.1 2.2 2.3 PROGRAMMAZIONE - PDP (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO) VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA DIAGNOSI PER DSA 3. ALUNNI CON BES non ricadenti nelle provvidenze delle L. 104 e L. 170 3.1 3.2 ALUNNI CON BES: tipologie ALUNNI STRANIERI 4. ASPETTI COMUNI (ALUNNI CON BES/DISABILITÀ/DSA) 4.1 4.2 4.3. I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE DATI SENSIBILI E PRIVACY INCONTRI CON GLI SPECIALISTI 5. DISPOSIZIONI E CONSIDERAZIONI FINALI (ALUNNI CON BES7DISABILITÀDSA) 2 ________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO ALUNNI CON DISABILITÀ L. 104/1992 Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità - MIUR prot. 4274 del 4/08/2009 D.P.R. 122/2009 Regolamento sulla Valutazione degli alunni Accordo di Programma per l'Integrazione Scolastica e Sociale degli allievi con disabilità - UST di VR e ULSS 20, 21, 22 di Verona – 2012 ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) L. 170/2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico MIUR Decreto 5669/12/07/2011 e Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento D.P.R. 122/2009 Regolamento sulla Valutazione degli alunni O.M. 11 del 29 maggio 2015 "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2014/2015". Deliberazione della Giunta Regionale n. 2315 del 9/12/2014 “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei DSA: aggiornamento della DGR n. 2723 del 24/12/2012 di recepimento dell’Accordo Stato Regioni del 25/7/2012” BES D.M. 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” CM MIUR n° 8/2013 Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative NOTA MIUR 1551/2013 - Piano Annuale per l’Inclusività Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013 NOTA MIUR 2563 del 22/11/2013 - Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti. ALUNNI STRANIERI D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero...", in particolare, art. 45 D.Lgs. 15/04/2005 n.76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" (Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005) CM n. 24 del 1/3/2006 e relativo aggiornamento con nota MIUR 4232 del 19/2/2014, Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri CM n. 4 del 15/01/2009, Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, riguardanti l'anno scolastico 2009/2010, paragrafo 10, “Alunni con cittadinanza non italiana” CM n. 2 dell’8/01/2010, “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” 3 ________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ D.M. del 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” CM 8/2013 Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speci ali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative 4 ________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ 1. ALUNNI CON DISABILITÀ L’insegnante di sostegno è titolare della classe in cui è inserito l’alunno con disabilità. Gli alunni di una classe, compreso l’alunno con disabilità, sono alunni di tutti i docenti che operano in quella classe. 1.1 PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) Il Piano Educativo Individualizzato (PEI), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione (L. 104/1992). Alla stesura del P.E.I. contribuiscono congiuntamente gli insegnanti curriculari e l’insegnate di sostegno. Se la mera compilazione materiale di tale documento (e di altra documentazione, come ad es. la relazione richiesta per il rinnovo della certificazione) potrà essere operata da un docente (l'insegnante di sostegno in questo caso), alla sua stesura contribuiranno congiuntamente tutti gli insegnanti curriculari Partendo dalla certificazione handicap e dalla diagnosi funzionale, il P.E.I. propone un progetto educativo e didattico individualizzato/personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali, con riferimento alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle sue specifiche potenzialità. Il PEI propone un progetto didattico che riguarda: - l’apprendimento, - la socializzazione, - l’autonomia, - la comunicazione, - il comportamento. Il P.E.I., nel modello in uso nel nostro Istituto, contiene: Notizie sull’alunno Sintesi conoscitiva dell'alunno Modalità dell’intervento didattico Orari Programmazione didattica individualizzata (per aree) Attività svolte Verifiche attività svolte Osservazioni in itinere Relazione intermedia Relazione finale Incontri con gli operatori e genitori. Nel PEI vengono inoltre descritti percorsi extrascolastici di carattere educativo, riabilitativo e sociale avviati o proposti per favorire l’inclusione. Il PEI dovrà essere controfirmato da tutti i membri del Consiglio di Classe, dalla famiglia dell’alunno, dal Dirigente Scolastico e protocollato. La famiglia può richiedere copia del predetto PEI. 1.2 LA CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E FORMATIVA DEI DOCENTI Oltre e ben al di là della semplice compilazione del P.E.I., aspetto fondamentale risulta la progettazione degli interventi e delle attività didattiche che riguarda tutti gli insegnanti della classe. 5 ________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ I docenti cureranno la progettazione didattica, la preparazione dei materiali e di quanto può consentire all'alunno con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. Nei Consigli di classe si provvederà al coordinamento delle attività didattiche tra i vari docenti. All'insegnante di sostegno non può essere demandato in modo esclusivo il compito dell'integrazione nei suoi vari aspetti: preparazione delle attività e dei materiali, ma anche preparazione delle verifiche, dei compiti, ecc. L'assenza dell'insegnante di sostegno non può interrompere il diritto dell'alunno con disabilità allo svolgimento di specifiche attività didattiche. 2. La corresponsabilità educativa e formativa dei docenti ... La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti perché l’intera comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d’aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni. ... I Consigli di classe si adopereranno pertanto al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. Tutto ciò implica lavorare su tre direzioni: 2.1 Il clima della classe Gli insegnanti devono assumere comportamenti non discriminatori, essere attenti ai bisogni di ciascuno, accettare le diversità presentate dagli alunni disabili e valorizzarle come arricchimento per l’intera classe, favorire la strutturazione del senso di appartenenza, costruire relazioni socio-affettive positive. 2.2 Le strategie didattiche e gli strumenti La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. ... 2.3 L’apprendimento-insegnamento Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e “assecondando” i meccanismi di autoregolazione. Si suggerisce il ricorso alla metodologia dell’apprendimento cooperativo. (LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - MIUR prot. 4274 del 4/08/2009) 2.5 Il docente assegnato alle attività di sostegno L'assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno alla classe, così come previsto dal Testo Unico L. 297/94 rappresenta la “vera” natura del ruolo che egli svolge nel processo di integrazione. Infatti è l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell'integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore 6 ________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l'alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è “assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza. Questa logica deve informare il lavoro dei gruppi previsti dalle norme e la programmazione integrata. La presenza nella scuola dell'insegnante assegnato alle attività di sostegno si concreta quindi, nei limiti delle disposizioni di legge e degli accordi contrattuali in materia, attraverso la sua funzione di coordinamento della rete delle attività previste per l'effettivo raggiungimento dell'integrazione. (LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ- MIUR prot. 4274 del 4/08/2009) 1.3 IL P.O.F. E L’INCLUSIONE Il P.O.F. dovrà prevedere, nella parte del curricolo di istituto, le scelte volte all’integrazione/inclusione degli alunni certificati con l’esplicitazione delle prassi didattiche che promuovono effettivamente l’inclusione. 2. La corresponsabilità educativa e formativa dei docenti ... Conseguentemente il Collegio dei docenti potrà provvedere ad attuare tutte le azioni volte a promuovere l’inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità, inserendo nel Piano dell'Offerta Formativa la scelta inclusiva dell’Istituzione scolastica e indicando le prassi didattiche che promuovono effettivamente l’inclusione (gruppi di livello eterogenei, apprendimento cooperativo, ecc.). (LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ- MIUR prot. 4274 del 4/08/2009) Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) “Come noto, la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 prevede che il Gruppo di lavoro per l’inclusione di ciascuna istituzione scolastica elabori una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico. A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso […]. Con la presente nota si ritiene opportuno ribadire - come chiarito nel corso della Conferenza di Servizio tenutasi a Montecatini dal 7 al 9 giugno scorsi - che scopo del Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I.) è fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del POF, di cui il P.A.I. è parte integrante. Il P.A.I., infatti, non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. Esso è prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione. In questa ottica di sviluppo e monitoraggio delle capacità inclusive della scuola – nel rispetto delle prerogative dell’autonomia scolastica - il P.A.I. non va dunque interpretato come un “piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali”, ad integrazione del P.O.F. (in questo caso 7 ________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ più che di un “piano per l’inclusione” si tratterebbe di un “piano per gli inclusi”). Il P.A.I. non è quindi un “documento” per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie....” (NOTA MIUR 1551/2013 - Piano Annuale per l’Inclusività Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013) 1.4 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 2.4 La valutazione La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance. (LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ- MIUR prot. 4274 del 4/08/2009) Sulla base di quanto stabilito dalla normativa (Linee Guida, D.P.R. 122/2009 sulla valutazione), i docenti valuteranno: - apprendimenti e processi di apprendimento, rapportati al P.E.I., con riferimento alle discipline, - la socializzazione, - l’autonomia, - la comunicazione, - il comportamento. Si riporta inoltre integralmente l'art. 9 del DPR 122/2009 sulla Valutazione. Art. 9. Valutazione degli alunni con disabilità 1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli. … 5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. 6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame. In base alla normativa vigente, due sono i percorsi possibili da parte degli alunni con disabilità: 1. percorso didattico con una programmazione differenziata, 8 ________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ 2. percorso didattico con una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali. Percorso didattico con una programmazione differenziata Per l’alunno con disabilità che svolge un percorso didattico differenziato, durante l’anno scolastico e nel corso dell'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, saranno predisposte prove di esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e in relazione al Piano Educativo Individualizzato, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Percorso didattico con una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali L’altro percorso possibile è la programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondente (art. 15 c. 3 dell’O.M. n. 90/2001). Per gli studenti che la seguono è possibile prevedere: a) un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline; b) un programma equipollente, con la riduzione parziale e/o la sostituzione dei contenuti, ma ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D. Lgs. 297/1994). Sia per le verifiche durante l’anno scolastico, che per le prove effettuate in sede d’esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di Stato (OM n. 37/2014). Le prove equipollenti possono consistere in: 1. mezzi diversi: le prove possono essere svolte con l’ausilio di apparecchiature informatiche; 2. modalità diverse: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es: prove strutturate: risposta multipla, vero/falso, ecc.); 3. contenuti differenti da quelli proposti dal Ministero. Nel caso delle classi terminali, il Consiglio di Classe entro il 15 maggio predispone una prova studiata ad hoc o trasforma le prove del Ministero in sede d’esame (la mattina stessa) (commi 7/8 dell’art.15 O.M n. 90/2001; art. 16 L 104/92; parere del Consiglio di Stato n. 348/1991); 4. tempi più lunghi nelle prove scritte (comma 9 art.15 dell’O.M 90/2001, comma 3 dell’art. 318 del D.Lgs. 297/1994). Ci si può avvalere, inoltre, del supporto degli assistenti all’autonomia e comunicazione, che possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione. Con questo percorso, gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica o di stato e acquisiscono il titolo di studio. 1.5 ORIENTAMENTO Orientamento L’attività di orientamento si caratterizza come azione formativa all’interno del PEI. Si sviluppa nel corso di tutto il percorso scolastico e in particolare nel segmento della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso i Consigli di Classe in collaborazione con i Servizi, gli Enti Locali, con il coinvolgimento della famiglia, con il contributo di figure esperte e di tutte le opportunità disponibili sul territorio. I Consigli di Classe, nell’ambito del Piano Educativo Individualizzato predispongono e realizzano percorsi di orientamento in vista delle scelte da effettuare al termine dei rispettivi gradi di scuola. Verranno favoriti percorsi di orientamento, collegati al progetto di vita, anche attraverso la realizzazione di progetti personalizzati di alternanza scuola-lavoro e percorsi formativi integrati tra scuola e formazione professionale, coinvolgendo le risorse disponibili in ambito territoriale. … (Art. 6 dell'Accordo di programma per l’Integrazione Scolastica e Sociale degli allievi con disabilità) 9 ________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ Il nostro Istituto offre agli alunni con disabilità, frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, l’opportunità di fare una esperienza di accoglienza per poter guidare e sostenere l’allievo nel momento della scelta alla scuola secondaria di II grado. Scopo del progetto è proprio quello di aiutare lo studente con iniziative didattiche per facilitarlo a compiere la scelta del percorso scolastico e formativo più consona alla propria personalità. Tale progetto prevede tre fasi operative: 1. raccordo scuola secondaria di I g. – scuola secondaria di II g., 2. orientamento nella scelta, 3. conoscere per comprendere attraverso una esperienza di accoglienza (una mattinata) nella scuola secondaria di II g. Gli obiettivi: 1. prevenire il disagio e promuovere l’inserimento, 2. avviare una prima conoscenza degli alunni con disabilità, 3. fornire all’alunno la possibilità di conoscere gli spazi scolastici per potersi poi orientare, 4. sperimentare direttamente una giornata didattica. Contenuti: a) far conoscere lo spazio scolastico, b) organizzare i contatti tra istituti, c) conoscere gli alunni in entrata, d) organizzare una prima conoscenza con le famiglie e gli operatori che seguono l’alunno, e) inserire l’alunno all’interno di una classe prima, dell’indirizzo che maggiormente lo interessa, per vivere una esperienza didattica nuova e potersi meglio orientare nel momento della scelta. Tempi e modi di attuazione 1. Primo contatto preliminare con la scuola secondaria di I g. e la famiglia per evidenziare le necessità e le esigenze dell’alunno, 2. individuazione delle modalità di inserimento dell’alunno nella classe (periodo, orario ecc.), 3. preparazione della classe e dei docenti che accolgono. Questa esperienza di pre-inserimento nella scuola e nella classe con opportune strategie di accoglienza permetterà un inserimento positivo che è il primo passo verso una completa inclusione. 1.6 MODALITÀ PER LE CERTIFICAZIONI H Nuove certificazioni La scadenza delle domande è fissata al 31 gennaio dell'anno scolastico in corso per il successivo anno scolastico. 1. Le procedure della scheda riguardano, come ben evidenziato, il rilascio delle certificazioni ai sensi della L. 104/1992 e del DPCM 185/2006. 2. La decisione di prospettare ai genitori l'ipotesi della certificazione e la procedura da attuare per essa, deve essere discussa e valutata dall’intero Consiglio di Classe. È altresì indispensabile che i docenti o il Coordinatore di classe ne parlino precedentemente con il Dirigente per una valutazione della situazione, delle sue implicazioni e delle modalità di comunicazione ai genitori. L'eventuale richiesta di certificazione, discussa e condivisa dai docenti titolari della classe, va supportata da materiale documentale, da osservazioni sistematiche formalizzate e da quant'altro possa mostrare le difficoltà, i limiti, le problematicità dell'alunno. In tale fase, docenti e Dirigente stabiliranno tempi, modalità e forma per proporre ai genitori il percorso per l'accertamento dell'handicap. 10 ________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ 3. Secondo l'Accordo di Programma tra UST di Verona e le ULSS veronesi, per le richieste di certificazione si deve utilizzare il modello da loro predisposto (Relazione per la segnalazione - Allegato 1 all'Accordo) che si trova in allegato al presente documento. Tale modello prevede una relazione della scuola in merito a: autonomia personale, apprendimento, socializzazione e aspetti relazionali, altri aspetti significativi rilevati. Le relazioni saranno quanto più oggettive possibile, cercando di tralasciare quindi le interpretazioni. Si ritiene che la "Relazione per la segnalazione "non possa essere talmente sintetica da presentarsi come un semplice elenco di difficoltà: senza dilungarsi in eccesso, è possibile illustrare con precisione e completezza le osservazioni dei docenti. È indispensabile che la relazione, prima di essere sottoposta alla firma dei genitori, sia vista e discussa tra docenti e Dirigente. 4. La relazione, controfirmata dai genitori, va consegnata al Dirigente Scolastico. La riconsegna ai genitori o, in particolari casi, l'invio direttamente all'ULSS, saranno curati dal Dirigente stesso. 5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata, diversificata in funzione di obiettivi didattici e formativi non più riconducibili ai programmi ministeriali deve darne immediata notizia alla famiglia utilizzando il modulo apposito previsto dall’Istituto. (O.M. 80/2001) Anche tale decisione (come al punto 2) deve essere discussa e valutata dall’intero Consiglio di Classe. È altresì indispensabile che i docenti o il Coordinatore di classe ne parlino precedentemente con il Dirigente per una valutazione della situazione e delle modalità di comunicazione ai genitori. L'eventuale richiesta va supportata da materiale documentale, da osservazioni sistematiche formalizzate e da quant'altro possa mostrare le difficoltà, i limiti, le problematicità dello studente. I docenti e Dirigente stabiliranno tempi, modalità e forma per proporre ai genitori tale scelta. 6. Si ritiene che sia opportuno, pur con la necessaria delicatezza e con una valutazione attenta delle modalità nella comunicazione, essere chiari con i genitori di quale esito potrebbe avere la procedura che viene messa in moto, cioè la certificazione in base alla L. 104 (handicap) o il passaggio ad una programmazione differenziata. 7. Si ritiene inoltre che la procedura sopra illustrata, in quanto relativa alle certificazioni ai sensi della L. 104/1992 e del DPCM 185/2006, non possa essere seguita per semplici segnalazioni agli specialisti dell'ULSS o per visite, terapie, ecc. Questo soprattutto nei confronti di alunni in difficoltà per i quali gli stessi docenti non ravvisano la necessità della certificazione handicap. Per questi casi si dovrà procedere in altro modo, indirizzando i genitori all'attivazione di interventi specifici al riguardo tramite il medico di famiglia. Rinnovo di certificazioni La scadenza delle domande di rinnovo è fissata al 31 ottobre dell'anno scolastico in corso per il successivo anno scolastico. Il rinnovo riguarda certificazioni già in essere, arrivate a scadenza. Per tali rinnovi, i docenti di sostegno e di classe devono informare i genitori della scadenza e invitarli a contattare il Servizio di Neuropsichiatria dell’ULSS 22. 1. Anche per i rinnovi dovrà esser predisposta la "Relazione per la segnalazione" da parte dei docenti. Anche per tali relazioni valgono le indicazioni del punto 3 per le nuove certificazioni. 2. La relazione, controfirmata dai genitori, va consegnata al Dirigente Scolastico. La riconsegna ai genitori o, in particolari casi, l'invio direttamente all'ULSS saranno curati dal Dirigente stesso. 1.7 ALCUNE CATEGORIE ICD 10 DELLE CERTIFICAZIONI 11 ________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ Per opportuna conoscenza si riportano le definizioni di alcuni codici di certificazioni tratte da http://www.reteclassificazioni.it - Codici - definizioni - inclusioni/esclusioni F DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI - DISTURBI DELLO SVILUPPO PSICOLOGICO F70 Ritardo mentale lieve. Il QI è compreso approssimativamente tra 50 e 69; probabili difficoltà di apprendimento scolastico. Inclusione: debolezza mentale - subnormalità mentale lieve F71 Ritardo mentale di media gravità. Il QI è compreso approssimativamente tra 35 e 49; sono probabili marcati ritardi dello sviluppo nell'età adolescenziale, tuttavia la maggior parte può sviluppare un certo grado di autonomia personale ed acquisire adeguate abilità a comunicare e ad apprendere. Inclusione: subnormalità mentale di media gravità F80 Disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio. Disturbi in cui l'acquisizione delle normali abilità linguistiche è compromessa sin dai primi stadi dello sviluppo. Essi non sono direttamente attribuibili ad alterazioni neurologiche o ad anomalie dei meccanismi dell'eloquio, a compromissioni sensoriali, a ritardo mentale o a fattori ambientali. I disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio sono spesso seguiti da problemi associati, come difficoltà nella lettura e nella compitazione, anomalie nelle relazioni interpersonali e disturbi emotivi e comportamentali. F80.2 Disturbi della comprensione del linguaggio. F81 Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche. Disturbi in cui le modalità normali di acquisizione delle capacità in questione sono compromesse sin dalle fasi iniziali dello sviluppo. Il danno non è semplicemente una conseguenza di una mancanza delle opportunità di apprendere, non è soltanto il risultato di un ritardo mentale e non è dovuta ad alcuna forma di trauma o malattia cerebrale acquisita. F81.0 Disturbo evolutivo specifico della lettura. F81.1 Disturbo evolutivo specifico della compitazione. F81.2 Disturbo evolutivo specifico delle abilità aritmetiche. F81.3 Disturbo misto delle capacità scolastiche. Esclusione: disturbo specifico della lettura (F81.0) - disturbo specifico della compitazione (F81.1) - disturbo specifico delle capacità aritmetiche (F81.2) F81.8 Altri disturbi evolutivi dell’età scolastica. F81.9 Disturbo evolutivo delle capacità scolastiche non specificato F82 Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria F83 Disturbo evolutivo specifico misto. Categoria residua per i disturbi in cui è presente una mescolanza di disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio, delle capacità scolastiche e della funzione motoria, ma in cui nessun disturbo prevale in maniera tale da costituire la diagnosi principale. Tale categoria mista deve essere usata solo quando c'è una spiccata sovrapposizione tra questi specifici disturbi evolutivi, i quali sono frequentemente, ma non in ogni caso, associati ad un certo grado di deterioramento cognitivo generale. F84 Disturbi evolutivi globali. Gruppo di disturbi caratterizzati da compromissioni qualitative delle interazioni sociali e delle modalità di comunicazione e da un repertorio limitato, stereotipato e ripetitivo di interessi e attività. Queste anormalità qualitative sono una caratteristica preminente del funzionamento dell'individuo in tutte le situazioni. F84.8 Disturbi evolutivi globali di altro tipo. F90 Disturbi ipercinetici. 12 ________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ F91.3 F92 F92.8 F92.9 F93 F93.8 F93.9 F98.8 Gruppo di disturbi caratterizzati da un esordio precoce (di solito nei primi 5 anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo e una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre anomalie. I bambini ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessione piuttosto che a deliberata disobbedienza. I loro rapporti con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri bambini e possono diventare isolati. È comune una compromissione cognitiva, e ritardi specifici dello sviluppo motorio e del linguaggio sono sproporzionalmente frequenti. Complicazioni secondarie includono il comportamento antisociale e la scarsa autostima. Disturbo oppositivo provocatorio. Disturbo della condotta che si verifica quasi sempre nei bambini più piccoli, caratterizzato principalmente da un comportamento marcatamente provocatorio, disobbediente e distruttivo, in assenza di atti di delinquenza o di forme più estreme di comportamento antisociale e aggressivo. Disturbi misti della condotta e della sfera emozionale. Gruppo di disturbi caratterizzato dalla combinazione di un comportamento persistentemente aggressivo, antisociale o provocatorio con palesi e marcati sintomi di depressione, ansia o altri disturbi emozionali. Altro disturbo misto della condotta e della sfera emozionale. Questa categoria richiede la combinazione di un disturbo della condotta con sintomi emozionali persistenti e marcati quali ansia, ossessioni o compulsioni, depersonalizzazioni o de realizzazione, fobie o ipocondria. Disturbo misto della condotta e della sfera emozionale non specificato. Sindromi e disturbi della sfera emozionale con esordio caratteristico dell’infanzia. Altri disturbi emozionali dell'infanzia. Inclusione: disturbo dell'identità - disturbo iperansioso. Disturbo emozionale dell'infanzia non specificato. Altri disturbi comportamentali ed emozionali specifici con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza. Inclusione: disturbo da deficit dell'attenzione senza iperattività - masturbazione eccessiva - mangiarsi le unghie - mettersi le dita nel naso - succhiarsi il dito. G MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO G25 Altri disturbi extrapiramidali e del movimento G80 Paralisi cerebrale infantile. G93 Altri disturbi dell'encefalo. Q MALFORMAZIONI E DEFORMAZIONI CONGENITE, ANOMALIE CROMOSOMICHE Q75 Altre malformazioni congenite del cranio e delle ossa della faccia. Q99 Altre anomalie cromosomiche non classificate altrove. R SINTOMI E SEGNI NON CLASSIFICATI ALTROVE R27.8 Altra e non specificata mancanza di coordinamento. Z FATTORI INFLUENZANTI LO STATO DI SALUTE E IL RICORSO AI SERVIZI SANITARI Z60.3 Difficoltà di acculturazione. Inclusione: emigrazione - trasferimento. 1.8 I GRUPPI DI LAVORO ISTITUZIONALI 13 ________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ “Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi. Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) e svolge le seguenti funzioni: rilevazione dei BES presenti nella scuola; raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122; elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall’ art 19 comma 11 della Legge n. 111/2011. Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola – ovvero, secondo la previsione dell’art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole -, il Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”. A tal punto i singoli GLHO completeranno la redazione del PEI per gli alunni con disabilità di ciascuna classe, tenendo conto di quanto indicato nelle Linee guida del 4 agosto 2009. Inoltre il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.). “ (CM 8/2013 “Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni Operative) 4.1.2 Gruppo di lavoro operativo (GLHO) 14 ________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ Per ogni allievo con disabilità opera un Gruppo di lavoro interprofessionale operativo composto da: - il dirigente scolastico (o suo delegato); - il docente di sostegno assegnato alla classe; - tutti i docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative riferite all’allievo; - gli specialisti e gli operatori sanitari e sociali dei servizi territoriali dell’ULSS o dei Centri accreditati; - l’operatore lettore/ripetitore; - la famiglia dell’allievo; - eventuali altri soggetti, anche privati, coinvolti nel processo di integrazione. Il Gruppo ha il compito di predisporre il Piano Educativo Individualizzato, di verificarne l’attuazione e l’efficacia. Opera con l’attenzione alla continuità educativa, sociale e lavorativa dell’allievo, individuando le prospettive di sviluppo del singolo progetto di vita. Il gruppo è convocato dal dirigente scolastico. La famiglia viene sempre informata degli incontri programmati. Di ogni riunione viene redatto, a cura della scuola, un verbale che diventa parte integrante del PEI". (Art. 4 - Organizzazione Scolastica - Accordo di programma per l’Integrazione Scolastica e Sociale degli allievi con disabilità) 1.9 ALTRI PROFILI PROFESSIONALI IN RELAZIONE DISABILITÀ CON GLI ALUNNI CON Nell’ottica di favorire interventi volti all’integrazione degli allievi con disabilità, sia il personale collaboratore scolastico che il personale dipendente da altra amministrazione (Operatori SocioSanitari – OSS) operano in forma complementare e sussidiaria, fermo restando quanto previsto dalle rispettive disposizioni contrattuali. Collaboratori Scolastici Il personale dipendente dello Stato, ai sensi delle disposizioni contrattuali, delle norme vigenti sull’organizzazione del lavoro e sulle specifiche competenze opera in favore degli allievi con disabilità, in funzione complementare e sussidiaria all’attività educativa ed assistenziale. (cfr. Accordo di programma per l’Integrazione Scolastica e Sociale degli allievi con disabilità) Il profilo contrattuale del Collaboratore Scolastico prevede tra l'altro: … Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47. (Tabella A, Area A, C.C.N.L. 24/07/03) Ai Collaboratori Scolastici che godono dei benefici in attuazione dell'art. 7 del CCNL 2004/2005 (sotto riportato), l'attribuzione della posizione economica è legata all'espletamento di alcune mansioni tra cui l'assistenza agli alunni diversamente abili. Operatore Socio Sanitario "L’operatore socio sanitario è una figura professionale in possesso di qualifica come previsto dalla L.R. 20/2001. L’intervento di questa figura professionale è finalizzato all’assistenza degli allievi con disabilità, secondo quanto stabilito dall’art. 13 comma 3 della Legge n. 104/92 e dalla Circ. Reg. n. 33/93. In particolare si concretizza nell’ambito delle autonomie di base, della generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita in ambito scolastico e della socializzazione, mediante azioni e strategie concordate con la scuola per il raggiungimento degli obiettivi definiti all’interno del Progetto Educativo Individualizzato. La sua funzione è volta alla valorizzazione e al potenziamento delle capacità individuali dell’allievo con disabilità, secondo i bisogni specifici, mediante l’acquisizione ed il consolidamento 15 ________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ delle autonomie personali e relazionali, in un percorso di crescita e maturazione globale. Opera per favorire la partecipazione e l’inclusione, in ogni sua forma, all’interno del progetto di vita. Condivide obiettivi, metodi con i docenti e il personale della scuola, realizza l’effettiva partecipazione dell’allievo con disabilità a tutte le esperienze scolastiche formative, ricreative e ai progetti previsti dal POF. Partecipa alle attività di programmazione e di verifica, agli incontri con i referenti sanitari e sociali dei servizi territoriali ULSS e/o accreditati". (Punto 7.4 - Accordo di programma per l’Integrazione Scolastica e Sociale degli allievi con disabilità) Operatore Lettore/Ripetitore "Per gli allievi con disabilità sensoriale la Provincia di Verona provvede, avvalendosi del soggetto affidatario del servizio provinciale di assistenza agli allievi con disabilità sensoriale, su richiesta delle famiglie, a garantire l’assegnazione di personale qualificato con funzione di operatore lettore/ripetitore che presta servizio, di norma, in orario extrascolastico. L’operatore collabora con la scuola, la famiglia e i Servizi socio sanitari per migliorare l’autonomia e la comunicazione di questi allievi, per superare le difficoltà di apprendimento connesse alla disabilità sensoriale. A tal fine partecipa alla stesura del PEI, agli incontri del GLHO e programma la sua attività raccordandosi con il personale scolastico e verificando i contenuti dell’attività svolta". (Punto 7.5 - Accordo di programma per l’Integrazione Scolastica e Sociale degli allievi con disabilità) 1.10 INTEGRAZIONE EXTRASCOLASTICA Nel PEI vengono inoltre descritti i percorsi extrascolastici di carattere educativo, riabilitativo e sociale avviati o proposti per favorire l’inclusione che la scuola si impegna a favorire, a sostenere, a realizzare, in collaborazione con le famiglie, con i Comuni del territorio ed altri enti o associazioni. 5. principi generali per i diritti della persona handicappata 1. la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’autonomia e la realizzazione dell’integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi: … c) … il mantenimento della persona handicappata nell’ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale; d) … anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società; … 13. Integrazione scolastica 1. l’integrazione scolastica della persona handicappata … si realizza, … anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestita da enti pubblici o privato. … (L. 104/1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) 2. ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 16 ________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ 2.1 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - PDP (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO) La normativa di riferimento è la Legge 170 dell’8 ottobre 2010, riguardante gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e il Decreto 5669/12/07/2011 con le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento. La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano «l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto, …, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate». I termini individualizzata e personalizzata non sono da considerarsi sinonimi. In letteratura, la discussione in merito è molto ampia e articolata. Ai fini di questo documento, è possibile individuare alcune definizioni che, senza essere definitive, possono consentire di ragionare con un vocabolario comune. … Più in generale - contestualizzandola nella situazione didattica dell’insegnamento in classe l’azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppoclasse, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti, con l’obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo, comportando quindi attenzione alle differenze individuali in rapporto ad una pluralità di dimensioni. L’azione formativa personalizzata ha, in più, l’obiettivo di dare a ciascun alunno l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, può porsi obiettivi diversi per ciascun discente, essendo strettamente legata a quella specifica ed unica persona dello studente a cui ci rivolgiamo. … (LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - Punto 3. La didattica individualizzata e personalizzata. strumenti compensativi e misure dispensative) A fronte delle tematiche in precedenza affrontate per gli alunni certificati, si riporta integralmente l’art. 5 della L. 170 dal quale si ravvisa la necessità (punto 3) che tutte le diverse e varie misure educative e didattiche di supporto siano sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. Art. 5. Misure educative e didattiche di supporto 1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, garantiscono: a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero .(Per quanto riguarda dispensa ed esonero, cfr DM 5669/2011 Art. 6, Forme di verifica e di valutazione, commi 5 e 6, citati sotto, punto 2.2] 17 ________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari. L. 170/2010 - NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN AMBITO SCOLASTICO Per tale motivo, considerando anche l’obbligo di trasparenza e documentazione nei confronti dei genitori di tali alunni, è necessaria la predisposizione di un documento contenente le misure educative e didattiche di supporto adottate, con i periodici monitoraggi o verifiche finalizzati alla valutazione della loro efficacia e del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tale documento, chiamato PDP (Piano Didattico Personalizzato), nella versione predisposta dall'Istituto, è a disposizione dei docenti. Alla sua stesura contribuiranno congiuntamente tutti gli insegnanti curriculari. Il Coordinatore di classe ne verificherà la compilazione. Il documento dovrà infatti contenere le misure educative e didattiche di supporto adottate nelle varie discipline interessate dai disturbi di apprendimento diagnosticati e le relative misure da adottare nelle verifiche periodiche e finali, nonché durante gli esami di stato, se lo studente frequenta l’ultimo anno di corso. Tale documento, oltre ad essere conosciuto da tutti i docenti della classe, sarà ovviamente strumento importante nelle valutazioni di fine trimestre/pentamestre, negli incontri con i genitori e gli specialisti ULSS. Il PDP dovrà essere controfirmato da tutti i membri del Consiglio di Classe, dalla famiglia dell’alunno, dal Dirigente Scolastico e protocollato. La famiglia può richiedere copia del predetto PDP; della consegna sarà conservata ricevuta. 2.2 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA Si riportano integralmente l'art. 10 del DPR 122/2009 sulla Valutazione e l'art. 6 del Decreto MIUR 5669/2011 in merito alla valutazione degli alunni con DSA. Legge 170/2010 Art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) 1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. Decreto MIUR 5669/2011 Articolo 6 Forme di verifica e di valutazione 1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli. 2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. 18 ________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ 3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio. 4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. 5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate: - certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte; richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne; approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.). In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all’università. 6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono –su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998. In particolare, per gli Esami di Stato della scuola Secondaria di Secondo grado: Esame dei candidati con DSA e BES 1. La Commissione d’esame … considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) … A tal fine il consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. [si sottolinea comunque che ‘inserire nel documento del 15 maggio il PDP’, non può significare renderlo pubblico] 19 ________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. … 3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. … 4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato. La Commissione d’esame … esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il consiglio di classe trasmette alla Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA. (Miur - Esami di Stato 2014/2015 - Modalità organizzative e svolgimento. Studenti con DSA o con BES, Art.23) 2.3 DIAGNOSI PER DSA La diagnosi per DSA può essere rilasciata solo da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale o da enti accreditati ai sensi della LR 16/08/2002 n. 22 (DGR n.2315 del 09/12/2014, paragrafo 3.2 comma c). La diagnosi di DSA deve essere prodotta, di norma, non oltre il 15 febbraio per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione del passaggio da un ciclo scolastico all’altro nonché degli adempimenti connessi agli esami di Stato, con l’eccezione della prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell’anno in cui ciò avviene. (DGR n.2315 del 09/12/2014) 3. ALUNNI CON BES non ricadenti nelle provvidenze delle leggi 104 e 170 20 ________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ 3.1 ALUNNI CON BES non ricadenti nelle provvidenze delle leggi 104 e 170: tipologie Dalla Direttiva del 27/12/2012 e successiva circolare ministeriale n.8 del 6/3/13, contenente Indicazioni operative relative alla Direttiva stessa, emergono due categorie di bisogni non riconducibili a situazioni di handicap né di DSA, sintetizzabili come segue: A) Bisogni educativi CON diagnosi [disturbi evolutivi specifici che non rientrano nelle previsioni delle leggi 104 e 170, ovvero: deficit del linguaggio, delle abilità non verbali (es. disprassia), della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD), autismo lieve, funzionamento cognitivo limite, “al confine fra la disabilità e il disturbo specifico”]; B) Bisogni educativi SENZA diagnosi, rilevabili dal Consiglio di Classe, e/o segnalati dalle famiglie, e/o dai servizi sociali, che si configurano come situazioni, generalmente, temporanee di: - svantaggio socio-economico (famiglie di basse fasce di reddito, ISEE, assenza di libri di testo e materiali didattici); - svantaggio linguistico (alunni nati all’estero, adottati; alunni che parlano Italiano solo a scuola); - svantaggio culturale (alunni con problematiche psicologiche: poco motivati, passivi, aggressivi, con scarsa autostima, che non fanno compiti, non hanno materiale didattico/sportivo, alunni con genitori problematici: non seguiti dalla famiglia, con genitori poco presenti/ depressi/ divorziandi/divorziati/separati). “Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali (di qualsiasi genere, appunto) degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011).” (Direttiva 27/12/2012, §1.5) “Nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di classe […] si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. … Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA 1, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. E’ quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento.” (Nota MIUR del 22/11/2013 prot. n. 2563, “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti.” Al riguardo, si ritiene utile fornire una precisazione di carattere terminologico. Per “certificazione” si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 - le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento. 1 21 ________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie. Pertanto, le strutture pubbliche (e quelle accreditate nel caso della Legge 170), rilasciano “certificazioni” per alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, ecc.), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di “diagnosi” (ibid.) 3.2 ALUNNI STRANIERI “In via ordinaria gli alunni con cittadinanza non italiana soggetti all’obbligo di istruzione sono iscritti d’ufficio alla classe corrispondente all’età anagrafica. I collegi dei docenti possono definire, comunque, le modalità generali dell’assegnazione dell’alunno straniero alla classe inferiore o superiore a quella corrispondente all’età, tenendo conto, come espressamente previsto dall’art. 45, comma 2 del DPR n.394/1999, dei criteri di seguito riportati: a) ordinamento scolastico del Paese di provenienza; b) accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione posseduti; c) corso di studi eventualmente seguito; d) titolo di studio eventualmente posseduto, accompagnato da traduzione in lingua italiana.” (C.M. 4 del 15/01/09, punto 10.1) La C.M. n. 24/2006 (“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”) ricorda che sin dai tempi della legge 517/1977 la Scuola Italiana ha inteso la valutazione non solo come funzione certificativa, ma anche come funzione formativa/regolativa in rapporto al POF dell’Istituto e alla personalità dell’alunno. La stessa circolare afferma che l’alunno straniero non potrà esprimere le stesse prestazioni richieste ai compagni italiani durante i primi anni del suo inserimento scolastico; di qui la necessità di un piano di studi personalizzato (PSP), della durata di almeno due anni. Il piano compilato e condiviso dal Consiglio di Classe deve tenere in considerazione: - la storia scolastica precedente dell’alunno - la situazione di partenza dell’alunno sia delle competenze in lingua italiana, sia nelle altre discipline - gli obiettivi e i percorsi possibili rispetto alla condizione di partenza - la selezione dei contenuti e l’individuazione dei nuclei tematici fondamentali, al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi essenziali previsti dalla programmazione. - il lavoro svolto dall’alunno nei corsi ad hoc di sostegno linguistico organizzati dalla scuola o in collaborazione con gli Enti Locali. - la possibilità di riconoscere come lingua straniera la madrelingua dell’alunno, a condizione che rientri in quelle riconosciute come lingue della UE e che la scuola possa garantirne la verifica di competenze in corso d’anno. I Consigli di Classe al momento della valutazione prendono in considerazione i seguenti indicatori: - i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2, - i risultati ottenuti nei percorsi programmati, - la motivazione, l’impegno, la partecipazione, - la progressione e le potenzialità di apprendimento. VALUTAZIONE INTERMEDIA Alla fine del primo trimestre/quadrimestre, soprattutto se l’alunno al primo anno di scuola italiana è stato inserito in prossimità della stesura dei documenti di valutazione, e quindi gli elementi raccolti non consentono una valutazione fondata, il Consiglio di Classe, dopo aver preso 22 ________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ in esame gli elementi sopra indicati, potrà non esprimere classificazione anche in più discipline con la seguente motivazione: “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. Oppure “La valutazione espressa fa riferimento al PSP (Piano di Studio Personalizzato), programmato per gli apprendimenti, in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” L’ammissione alla classe successiva avviene qualora l’alunno/a abbia conseguito gli obiettivi previsti dal PSP. VALUTAZIONE FINALE In sede di valutazione finale, i Consigli di Classe potranno deliberare il passaggio alla classe successiva anche in assenza della sufficienza piena nel primo dei due anni del piano personalizzato di studio. La scuola provvederà in tal caso “ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia”. 4. ASPETTI COMUNI (ALUNNI CON BES/DISABILITÀ/DSA) 4.1 I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 23 ________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - MIUR prot. 4274 del 4/08/2009 4. La collaborazione con le famiglie La partecipazione alle famiglie degli alunni con disabilità al processo di integrazione avviene mediante una serie di adempimenti previsti dalla legge ... ... la documentazione relativa all'alunno con disabilità deve essere sempre disponibile per la famiglia e consegnata dall'istituzione scolastica quando richiesta. Linee Guida per DSA 3.1 Documentazione dei percorsi didattici Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere dalle istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese. … Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici. Accordo di programma per l’Integrazione Scolastica e Sociale degli allievi con disabilità 3.4 Piano Educativo Individualizzato (PEI) … Il PEI va redatto dalla scuola entro i primi due mesi dell’anno scolastico, con il contributo degli specialisti, degli operatori ULSS e/o di Enti accreditati o convenzionati, degli operatori lettori/ripetitori, congiuntamente con la famiglia. La scuola delibera il PEI e lo rende disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro “la conoscenza e la condivisione del percorso educativo concreto e formativo pianificato” (Linee guida per l’integrazione, MIUR 4 agosto 2009). Sia per gli alunni disabili che con diagnosi DSA, la norma prevede esplicitamente l'apporto e il contributo dei genitori nella condivisione del PEI e del PDP. Nella varia diversificazione delle specifiche situazioni individuali e familiari, è compito della scuola trovare tempi e modalità per rendere concreta tale condivisione. I colloqui individuali previsti alla metà di ogni periodo scolastico (trimestre – pentamestre) sono le occasioni più indicate a tale scopo e vanno pertanto attentamente programmate e calendarizzate anche negli orari. Attraverso modalità concordate, PEI e PDP, nelle loro parti più significative e importanti, saranno illustrati ai genitori. I genitori hanno diritto ad avere copia integrale di tali documenti. Di tale comunicazione e di eventuali osservazioni, suggerimenti, valutazioni da parte dei genitori, si redigerà verbale nelle pagine del PEI o del PDP previste per tale scopo. 4.2 DATI SENSIBILI E PRIVACY Tutti i documenti relativi a certificazioni di handicap o diagnosi di DSA contenendo dati sensibili (sanitari) devono essere utilizzati e custoditi con la massima garanzia della privacy. Documenti contenenti dati sanitari consegnati dai genitori ai docenti, vanno recapitati al Dirigente. Dopo il loro protocollo, copia sarà restituita ai docenti. Sulla base della legge e delle disposizioni interne, è fatto divieto ai docenti di: trattenere documenti contenenti dati sensibili senza consegnarli al titolare legale (Dirigente Scolastico) 24 ________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ esserne in possesso senza averli ricevuti in via formale da quest'ultimo. Ne derivano responsabilità amministrative e penali. I documenti contenenti dati sensibili dati in copia dal Dirigente ai docenti, dovranno essere conservati con cura e restituiti, al termine dell'anno scolastico, direttamente al Dirigente (o a suo incaricato designato allo specifico scopo) o inseriti esclusivamente nel PEI o nel PDP. È fatto assoluto divieto di lasciarli incustoditi in armadi o cassetti. 4.3. INCONTRI CON GLI SPECIALISTI Gli incontri con gli specialisti vanno richiesti dal Coordinatore di classe a seguito di una decisione presa dal Consiglio di Classe o concordata con i docenti della classe. È altresì opportuno fare riferimento e confrontarsi con le Funzioni Strumentali per la Disabilità e per i DSA e, per situazioni particolari, con il Dirigente Scolastico. Agli incontri con gli specialisti ULSS, i docenti porteranno il PEI o il PDP dello studente. È escluso tassativamente qualunque incontro con gli specialisti ULSS in orario di insegnamento dei docenti. Deroga a tale disposizione sarà autorizzata esclusivamente e preventivamente solo dal Dirigente. 5. DISPOSIZIONI E CONSIDERAZIONI FINALI (ALUNNI CON BES/DISABILITÀ/DSA) 25 ________________________________________ I. I.S. Marie Curie - DOCUMENTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Novembre 2015 __ 1. La Diagnosi Funzionale (per la disabilità) o la diagnosi per DSA sono il punto di partenza fondamentale e imprescindibile per quanto riguarda sia la conoscenza delle difficoltà dello studente sia per quanto riguarda il percorso didattico da programmare tramite PEI o PDP. 2. La programmazione degli interventi didattici, le modalità di utilizzo delle misure dispensative e degli strumenti compensativi, le forme della valutazione e quant’altro riguardante la didattica, sono di competenza dei docenti. 3. Le misure dispensative e gli strumenti compensativi presenti nelle diagnosi, in particolare per DSA, sono indicazioni che vanno tenute in attenta considerazione, ma rimangono indicazioni: rimane in capo ai docenti la decisione delle forme e delle modalità del loro utilizzo. Tutta la normativa sopra riportata, ma anche la normativa generale riguardante il ruolo e le competenze dei docenti, confermano tali precisazioni. 4. La normativa, riportata nei punti precedenti, ribadisce altresì che: le scelte didattiche vanno comunque argomentate e motivate; tali scelte vanno formalizzate per iscritto nei PEI o nei PDP. 5. La condivisione del PEI o PDP con i genitori è un passaggio importante che non va sottovalutato né sminuito. È un momento rilevante per chiarire le scelte e le modalità didattiche e per fornire una precisa e trasparente comunicazione. In questo modo si dovrebbe stabilire un patto formativo con i genitori ed evitare fraintendimenti, false aspettative, ambiguità. 6. Il PEI e il PDP sono documenti vincolanti per tutti i docenti della classe. Quanto previsto e programmato va attuato in maniera precisa e rigorosa. 7. Né il PEI, né il PDP sono documenti immodificabili: eventuali cambiamenti, legati ad es. all’evoluzione dello studente, vanno però formalizzati sempre per iscritto all’interno di essi. 26