LE SANZIONI ED IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Relatore: D.ssa Chiara Brambilla Responsabilità e procedimento disciplinare: principi fondamentali La responsabilità disciplinare è quella forma di responsabilità in cui incorre il dipendente nel momento in cui viola obblighi di condotta sanciti dalla legge, dal Codice di comportamento, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o dal contratto individuale di lavoro. Tale responsabilità comporta l’applicazione da parte del datore di lavoro di sanzioni conservative ed espulsive. Natura del procedimento punitivo Il procedimento disciplinare si fonda su alcuni principi portanti: - obbligatorietà dell’azione disciplinare - proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto ai fatti commessi - parità di trattamento tra lavoratori - tempestività dell’azione disciplinare - tassatività delle sanzioni disciplinari - gradualità sanzionatoria - contraddittorio procedimentale - trasparenza del procedimento disciplinare - permanenza della potestà disciplinare anche nei confronti di ex dipendenti ex art. 55 bis comma 8 e 9 D.Lgs. N. 150/2009 - corrispondenza tra contestazione degli addebiti e fatti contenuti nel provvedimento punitivo - ne bis in idem sanzionatorio - art. 55 ter comma 4 D.Lgs. n. 150/2009 - valutazione dei fatti pregressi in caso di recidiva. Fonti degli obblighi disciplinari 1. 2. 3. Codice di comportamento Contratto Collettivo Legge L’art. 58 bis del D.Lgs. n. 29/1993 ora art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 assegna al Dipartimento della Funzione Pubblica il compito di definire, sentite le Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative, un apposito Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse rendono ai cittadini. D.M. 31 marzo 1994 D.M. 28 novembre 2000 Al dipendente è imposto il rispetto dei principi e degli obblighi fissati dall’art. 28 del C.C.N.L. 01.09.1995, così come modificato dall’art. 11 del C.C.N.L. 19.04.2004. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nel succitato articolo danno luogo, secondo la gravità delle infrazioni all’applicazione di differenti sanzioni. La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, definita dai contratti collettivi, è indicata nel cd. “codice disciplinare”. Art. 28 C.C.N.L. 01.09.1995 “Obblighi del dipendente” 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta allegato. 2. Il comportamento del dipendente deve essere improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti. 3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’azienda o ente anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; b) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 L. 7 agosto 1990 n.241; c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio; d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all’attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell’azienda o ente nonché attuare le disposizioni dei medesimi in ordine al DPR del 28 dicembre 2000, n. 445 in tema di autocertificazione (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); e) rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente del servizio; f) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; g) non attendere durante l’orario di lavoro ad occupazioni non attinenti al servizio e, nei periodi di malattia od infortunio, ad attività che possono ritardare il recupero psico-fisico; h) eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi l’ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che la disposizione stessa sia vietata dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; i) vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità; l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati; m) non valersi di quanto è di proprietà dell’azienda o ente per ragioni che non siano di servizio; n) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa; o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali dell’azienda o ente da parte del personale e rispettare le disposizioni che regolano l’accesso in locali non aperti al pubblico da parte di persone estranee; p) comunicare all’azienda o ente la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; q) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza ed inviare il certificato medico, salvo comprovato impedimento; r) astenersi dal partecipare, nell’esercizio della propria attività di servizio, all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi. Sanzioni: - rimprovero verbale - rimprovero scritto (censura) - multa fino a 4 ore – minimo 1 ora - sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni - sospensione dal servizio con privazione della retribuzione dall’11°giorno fino ad un massimo di 6 mesi - licenziamento con preavviso - licenziamento senza preavviso La definizione delle infrazioni e delle sanzioni ad opera dei contratti non pregiudica interventi legislativi aggiuntivi. Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. Legge 4 marzo 2009 n. 15 recante delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti. - art. 55 quater (licenziamento disciplinare) - art. 55 quinquies (false attestazioni o certificazioni) - art. 55 sexies (responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare) - art. 55 septies (controlli sulle assenze) - art. 1339 del Codice Civile “Inserzione automatica di clausole” Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. - art. 1419 comma 2 del Codice Civile “Nullità parziale” La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. Art. 2104 del C.C. (Diligenza del prestatore di lavoro) Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale (1176). Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore (2086) e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende (2094,2106) art. 2105 del C.C. (Obbligo di fedeltà) Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio (2125) art. 2106 del C.C. (Sanzioni disciplinari) L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione (96 att.) e in conformità delle norme corporative Principali elementi distintivi delle nuove regole in materia disciplinare: - ruolo più incisivo della dirigenza - snellimento del procedimento per le infrazioni minori - perentorietà dei termini della procedura - potenziamento dei poteri istruttori degli organi di disciplina - possibilità per la contrattazione di definire strumenti per l’applicazione di una sanzione concordata tra le parti - abolizione dei collegi arbitrali per l’impugnazione delle sanzioni irrogate dagli organi di disciplina - mutamento dei rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare La conoscenza degli obblighi di valenza disciplinare da parte del pubblico dipendente: art. 13 comma 10 C.C.N.L. 10.04.2004: “Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre” Art. 55 comma 2 del D.Lgs. N. 165/2001: “La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro” La titolarità del potere disciplinare Dirigente responsabile di struttura Ufficio per i procedimenti disciplinari Nel vigente regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1142 del 14.10.2010 sono titolari dell’azione disciplinare: Dirigente SITRA ______________________ Direttore/Responsabile UU.OO. Sanitarie ______________________ Dirigenti delle Strutture cui è assegnato il dipendente Personale del ruolo sanitario e tecnico afferente il Dipartimento SITRA ______________________ Personale del ruolo amministrativo in servizio presso le UU.OO. sanitarie ______________________ Personale del ruolo amministrativo e tecnico Ufficio per i Procedimenti Disciplinari Aziendale (UPD) Deliberazione: - n. 258 del 22.02.1996 - n. 287 del 17.03.2008 - n. 266 del 24.03.2011 Fasi del procedimento disciplinare Contestazione dell’addebito Istruttoria Adozione della sanzione Pre istruttoria Tale fase è volta ad acquisire, senza particolari formalità, le prime informazioni su un determinato comportamento del dipendente Per le infrazioni di minore gravità la fase pre istruttoria non potrà superare i venti giorni. Entro questo termine il dirigente di struttura dovrà disporre l’archiviazione o procedere con la contestazione degli addebiti. Per le condotte più rilevanti e più gravemente sanzionabili tale fase non potrà superare i 40 giorni. I predetti termini indicati all’art. 55 bis, comma 2 e 4, del D.Lgs. n. 165/2001 sono perentori per entrambe le parti. Al loro mancato rispetto consegue la decadenza dall’azione per l’Amministrazione ovvero dall’esercizio di difesa per il dipendente. Contestazione degli addebiti Forma Contenuti Modalità di notifica della contestazione La contestazione degli addebiti al dipendente deve essere effettuata per iscritto; si tratta di una forma richiesta ad substantiam, la cui mancanza invalida il procedimento Immutabilità della contestazione Gli addebiti non potranno essere successivamente modificati nel corso del procedimento; il relativo ambito deve essere pertanto delineato sin dal suo momento iniziale anche al fine di consentire al dipendente la possibilità di esercitare appieno il proprio diritto di difesa Il medesimo atto oltre alla contestazione deve anche contenere la convocazione del dipendente innanzi all’organo di disciplina procedente per il contraddittorio a sua difesa con preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data per la sua audizione (garanzia del contraddittorio) Audizione Assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentate dell’associazione sindacale cui il lavoratore aziendale. Presenza del dipendente non obbligatoria. Istanza di rinvio per grave e oggettivo impedimento possibile per una sola volta nel corso del procedimento L’atto di contestazione degli addebiti e di contestuale convocazione del dipendente è atto di natura ricettizia che spiega i propri effetti solo nel momento in cui viene a conoscenza dell’interessato. Ogni comunicazione al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mani. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell’addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all’uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mani, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Istruttoria Diritto di accesso del dipendente agli atti istruttori del procedimento art. 55 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001. L’attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento né il differimento dei relativi termini (art. 55 bis comma 6 D.Lgs. n. 165/2001). Al fine di potenziare e rendere più incisiva la potestà di indagine e di acquisizione di elementi probatori da parte dell’organo di disciplina il successivo comma 7 dell’art. 55 bis configura una specifica responsabilità disciplinare di quei dirigenti o dirigenti appartenenti alla stessa amministrazione pubblica dell’incolpato o ad una diversa che, essendo a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, senza un valido e giustificato motivo rifiutino di collaborazione con tale organo, non rispondendo alle sua richieste, ovvero rendendo dichiarazioni non veritiere o reticenti. Adozione della sanzione Termini di chiusura del procedimento: - 60 giorni Dirigente Responsabile di Struttura - 120 giorni UPD Entro tali due termini (60 o 120 giorni) la sanzione va adottata e non già notificata al lavoratore, in quanto la successiva comunicazione costituisce condizione di efficacia e non di validità della sanzione Il vigente regolamento aziendale prevede che per le sottoriportate sanzioni le determinazioni conclusive debbano essere adottate dal Direttore Generale: - licenziamento con o senza preavviso art. 13 comma 7 e 8 CCNL 19.04.2004 - art. 55 bis comma 7 D.Lgs. n. 165/2001 - art. 55 sexies comma 2 e 3 D.Lgs. n. 165/2001 La forma della sanzione è scritta ad substantiam. Per il solo rimprovero verbale la forma scritta è rilevante ed opportuna solo ad probationem, al fine di lasciare traccia dell’eventuale inflizione per future ed eventuali contestazioni della recidiva. Art. 13 comma 1 del C.C.N.L. 19.04.2004 Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all’azienda o ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.” Recidiva - art. 13 comma 2 CCNL 19.04.2004 Ulteriore elemento di valutazione attiene alla recidiva del dipendente per mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento alla quale consegue l’applicazione di una sanzione più grave Casi di violazione plurima e concorso di condotta sanzionabile – art. 13 comma 3 CCNL 19.04.2004 Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissioni o con più azioni ad omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale La regolamentazione anteriore al D.Lgs. N. 150/2009 Principio della cd pregiudiziale penale Art. 14 del C.C.N.L. 19.04.2004 comma 1 “Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale l’amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva fatta salva l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Sulla base della valutazione derivante dall’esito del procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui all’art. 13, comma 8, lett. f) del CCNL 19.04.2004 (licenziamento senza preavviso). Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l’obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato” comma 2 “Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l’azienda o ente venga a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatto oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva” Regime successivo al D.Lgs. n. 150/2009 art. 55 ter del D.Lgs. n. 165/2001 “Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale” La sospensione del procedimento ha assunto dunque un carattere meramente eventuale e non è mai ammessa per le infrazioni di minor gravità Facoltà di sospensione da esercitarsi in due sole ipotesi per le infrazioni che comportano sanzioni di maggior gravità: - particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente - all’esito dell’istruttoria l’UPD non sarà riuscito ad acquisire elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione Riapertura del procedimento disciplinare - procedimento disciplinare, non sospeso, che si è concluso con l’irrogazione di una sanzione mentre quello penale è stato successivamente definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione - procedimento disciplinare, non sospeso, che si sia concluso con l’archiviazione, mentre il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna Termini ripresa o riapertura del procedimento disciplinare La ripresa o la riapertura del procedimento disciplinare deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione di pertinenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro 180 giorni. Rinnovo della contestazione d’addebito da parte dell’autorità disciplinare competente secondo quanto previsto dall’art. 55 bis del D.Lgs. n. 165/2001. Ai fini delle determinazioni conclusive l’autorità procedente applica le disposizioni di cui all’art. 653 commi 1 e 1 bis del C.P.P. art. 653 C.P.P. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare) comma 1 “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso” comma 1 bis “La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso” Sospensione cautelare Come recentemente ribadito dalla Cassazione (sez. Lavoro 13.07.2009 n. 16321) la sospensione cautelare, istituto diverso dalla sospensione disciplinare “costituisce legittima espressione del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro per assicurare lo svolgimento ordinario ed efficiente dell’attività aziendale in pendenza dell’accertamento di possibili responsabilità disciplinari o penali del dipendente per il tempo necessario all’esaurimento del procedimento in sede penale o disciplinare” Obbligatoria Facoltativa Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare ART. 31 DEL CCNL 01.09.1995 1. L’azienda e l’ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l’allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell’allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio. Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale art. 15 CCNL 19.04.2004 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. L’azienda o ente, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3. 3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 13 commi 7 e 8. Durata della sospensione cautelare art. 15 comma 10 CCNL 19.04.2004 così come sostituito dall’art. 6 CCNL 10.04.2008 “non può essere superiore a 5 anni” “revisione con cadenza biennale” Trattamento economico Al dipendente sospeso è corrisposto un’indennità pari al 50% della retribuzione base nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse stato in servizio Legge 27.03.2001 n. 97 “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nel confronti dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche” Art. 4 – La norma in questione sancisce la sospensione obbligatoria per i dipendenti destinatari di una pronuncia di condanna anche non definitiva, ancorchè sia concessa la sospensione condizionale della pena per i sottoriportati reati contro la pubblica amministrazione: - peculato (art. 314 C.P. primo comma) - concussione (art. 317 C.P.) - corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 C.P.) - corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 C.P.) - corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter C.P.) - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art 320 C.P.) Art. 3 Legge 27.03.2001 n. 97 Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti dagli artt. 314 primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del Codice Penale; salva l’applicazione della sospensione dal servizio, l’Amministrazione può adottare le seguenti misure cautelari: - Trasferimento ad un ufficio diverso - Trasferimento di sede - Attribuzione di incarico differente - Posizione di aspettativa o di disponibilità con diritto al trattamento economico in godimento Tutela avverso le sanzioni disciplinari Il lavoratore pubblico disponeva prima della recente riforma dei seguenti strumenti di tutela avverso le sanzioni disciplinari: a) ricorso al Collegio di Conciliazione (ex art. 56 del D.Lgs. n. 165/2001) per espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, tentativo preordinato al ricorso giurisdizionale innanzi al giudice ordinario del lavoro ex art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 b) ricorso ai collegi arbitrali di cui all’originario art. 55, comma 8 e 9, del D.Lgs. n. 165/2001 c) ricorso all’arbitro unico secondo le procedure previste dall’art. 6 del CCNQ 23.01.2001 su conciliazione e arbitrato Dopo la norma introdotta i suddetti strumenti di tutela giurisdizionale si sono ridotti esclusivamente al ricorso al giudice ordinario, previo esperimento di tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all’art. 65 del D.Lgs. n. 165/2001 in quanto ne costituisce condizione di procedibilità Art. 72 del D.Lgs. n. 150/2009 ha abrogato l’art. 56 del D.Lgs. n. 165/2001 Art. 73 comma 1 D.Lgs. n. 150/2009 ha escluso la possibilità di impugnare sanzioni disciplinari innanzi ai collegi arbitrali di disciplina Art. 55 comma 3 D.Lgs. n. 165/2001 Ha sancito il divieto per la contrattazione collettiva di istituire procedure di impugnazione di provvedimenti disciplinari introducendo peraltro meccanismi conciliativi non obbligatori La domanda del lavoratore è da proporre nel termine prescrizionale quinquennale (salvo per il licenziamento da impugnare nei 60 giorni) Il ricorso non ha effetto sospensivo sulla sanzione inflitta L’impugnazione della sanzione dopo la Legge 183/2010, il cd “Collegato lavoro” L’art. 31 della Legge 04.11.2010 n. 183 segna la fine di ogni differenziazione tra i dipendenti privati e quelli pubblici privatizzati per ciò che attiene alle ipotesi conciliative e all’iter procedurale preordinato alla tutela giudiziale. La suddetta norma, al comma 9, ha disposto l’abrogazione degli articoli 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001, stabilendo contestualmente che anche per le controversie di cui all’art. 63 comma 1 stesso decreto trovino diretta applicazione le disposizioni degli articoli 410, 411, 412, 412 ter e 412 quater del C.P.C. Non obbligatorietà del tentativo di conciliazione Percorso alternativo e solo facoltativo rispetto a quello giudiziario