Norme disciplinari per la dirigenza medica e veterinaria Premessa Il decreto legislativo n. 150 del 2009 prevede un nuovo sistema disciplinare applicabile a tutti i dipendenti pubblici, ivi compresa la dirigenza. Il tema non è nuovo, perché già nel 2002, la legge 145 del 2002 aveva inserito, all’art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001, un generico riferimento alla responsabilità disciplinare del dirigente, ma non era seguita alcuna regolamentazione contrattuale della materia. All’inizio della tornata contrattuale 2006-2009, i Comitati di settore delle varie aree dirigenziali avevano già dato indicazioni all’ARAN affinché la materia venisse trattata nell’ambito dei rinnovi contrattuali relativi al suddetto quadriennio normativo. Per la dirigenza dell’area medico e veterinaria, la scelta operata nell’ambito del CCNL del 17 ottobre 2008, è stata quella di rinviare tale materia ad una sequenza contrattuale successiva. 1. Il decreto legislativo n. 150 del 2009 Per quanto riguarda tale aspetto, il decreto legislativo n. 150 del 2009, introduce una nuova disciplina in materia disciplinare ed, in particolare: a) precisa che le disposizioni riguardanti il sistema disciplinare per tutti i dipendenti pubblici si configurano come norme imperative, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 del codice civile, che prevedono la sostituzione automatica delle clausole contrattuali in contrasto con la norma legislativa imperativa (art. 68, che modifica l’art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001) b) demanda alcuni aspetti della materia disciplinare alla contrattazione collettiva, che potrà intervenire nei limiti previsti dalla legge stessa ( art. 40 d.lg.s n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 54 del d.lgs. n. 150 del 2009). c) la normativa di legge è già operativa per tutti i dipendenti e dirigenti ( inclusi, quindi, quelli del Servizio Sanitario Nazionale) dal 16 novembre 2009. Quindi, ormai, la contrattazione collettiva è tenuta ad affrontare la materia, per quegli aspetti che la legge ha riservato alla fonte negoziale, anche per le motivazioni esposte più avanti. 1 1.1 - Aspetti regolati dalla legge Il decreto legislativo 150 del 2009 regola in particolare: - le procedure per l’irrogazione delle sanzioni ( doppia procedura a seconda della gravità della sanzione da comminare) - i soggetti titolari del potere disciplinare ( dirigente e ufficio per i procedimenti disciplinari, a seconda della gravità della sanzione da comminare) - alcune tipologie di sanzioni (sospensioni e licenziamento) - la separazione tra procedimento disciplinare e procedimento penale e, pertanto, il superamento della dipendenza del procedimento disciplinare dalla necessari conclusione di quello penale - meccanismi di caducazione automatica e di etero–integrazione delle clausole contrattuali non coerenti con il quadro legislativo ( anche per i contratti già vigenti) 1.2 - Aspetti demandati alla contrattazione collettiva - le tipologie delle sanzioni e delle relative infrazioni - la procedura facoltativa di conciliazione - in alcune limitate ipotesi specificatamente previste, il soggetto che adotta i provvedimenti conclusivi delle sanzioni - ulteriori ipotesi di licenziamento oltre a quelle previste dalla legge 1.3 - Effetti della nuova disciplina del d.lgs. n. 150 del 2009 In base alla nuova disciplina si possono trarre alcune considerazioni: a) Il nuovo sistema disciplinare risulta essere costituito da: - una serie di norme previste dal legislatore e, pertanto, immodificabili ( ad esempio le procedure) - una serie di norme che il contratto deve obbligatoriamente prevedere e che rappresentano il nucleo centrale di ogni sistema disciplinare sia del settore pubblico che di quello privato. In tale ambito, la disciplina contrattuale può prevedere un ulteriore spazio di negoziazione per l’individuazione di elementi di garanzia, connessi ai principi di trasparenza e alla 2 gradualità dell’impianto sanzionatorio, che altrimenti non sarebbero esplicitati (vedasi infra). In tal senso, le norme contrattuali sono finalizzate alla creazione di un sistema disciplinare che, pur configurandosi come uno strumento di individuazione delle regole di condotta dei dirigenti, contribuisca anche a determinare, per gli stessi, la massima certezza delle situazioni giuridiche ed un termine di riferimento essenziale in fase di applicazione per le Aziende. b) Con la nuova disciplina del d.lgs. n. 150 del 2009, come ulteriore elemento di novità, viene rafforzato in modo significativo il potere disciplinare del datore di lavoro, cui viene attribuita un’ampia discrezionalità nell’ irrogare le sanzioni (soprattutto per quanto riguarda il licenziamento) Rispetto al quadro legislativo e contrattuale precedente, un importante elemento di cambiamento è dato dal fatto che l’attivazione dell’azione disciplinare è ora obbligatoria per l’Azienda, in caso di violazioni o infrazioni da parte dei dipendenti/dirigenti. Infatti, il dirigente responsabile della struttura e titolare del potere disciplinare, qualora non attivi la procedura disciplinare o quest’ultima decade, può essere, a sua volta, sanzionato con la sospensione dal servizio e la privazione della retribuzione, fatti salvi eventuali risvolti penali o di altra natura. In tale ottica, a maggior ragione, risulta necessaria l’individuazione di una disciplina contrattuale che chiarisca gli ambiti di intervento dei soggetti titolari del potere disciplinare e fornisca una più vasta gamma di strumenti sanzionatori, anche di tipo conservativo. 2. Il ruolo della contrattazione 2.1 - Finalità In tale contesto, l’individuazione di una disciplina contrattuale è finalizzata a dare la massima certezza degli spazi di intervento della parte datoriale e delle situazioni giuridiche dei dipendenti, che devono essere definite e conosciute “a priori”. Pertanto , la stessa dovrà: fornire un quadro chiaro, caratterizzato dal concretezza e oggettività, sia dei comportamenti richiesti che delle condotte vietate, individuare un’articolazione delle sanzioni applicabili alle violazioni commesse, anche nell’ottica di verificare l’effettiva possibilità di “graduare”, anche con sanzioni intermedie, le violazioni per le quali è previsto il licenziamento; 3 evitare che, in mancanza di una disciplina contrattuale definita , le Aziende intervengano in modo discrezionale e con sanzioni di maggiore gravità; garantire un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale 2.2 – Principi e garanzie Tenuto conto delle disposizioni di legge e nell’ambito degli aspetti che obbligatoriamente devono essere definiti contrattualmente, i CCNL possono introdurre ulteriori principi di garanzia, trasparenza e proporzionalità: - garantire che l’articolazione delle infrazioni e delle relative sanzioni, avvenga secondo i criteri di gradualità e di proporzionalità, atteso che tali principi risultano essere particolarmente efficace ai fini della congruità della sanzione comminata; - inserire, oltre a tali principi generali, anche ulteriori elementi di valutazione delle sanzioni da comminare, quali l’intenzionalità del comportamento, la gravità del danno recato, la posizione ricoperta; - assicurare tutti i possibili elementi di flessibilità del sistema per quanto riguarda l’articolazione delle infrazioni e della relative sanzioni; - ribadire i principi di distinzione tra la responsabilità disciplinare e quella dirigenziale, che deve avere contenuti, procedure ed effetti completamente diversi; - confermare la specificità del ruolo della dirigenza medica - prevedere che la recidiva possa essere presa in considerazione solo in caso di commissione della medesima violazione nell’arco di un biennio. 2.3 – MATERIE A completamento di quanto previsto dalla legge, la contrattazione deve regolare i seguenti elementi essenziali di tutti i sistemi disciplinari, anche del settore privato : a) gli obblighi comportamentali ed i doveri di astensione da determinate condotte; b) le infrazioni e le relative sanzioni secondo i principi di gradualità e proporzionalità; c) la sospensione cautelare in caso di procedimento disciplinare; d) la sospensione cautelare in caso di procedimento penale; e) gli effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro f) la procedura per la determinazione concordata della sanzione. 4 3. CONTENUTI DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE Per gli aspetti alla stessa demandati, la normativa contrattuale dovrà prevedere quanto segue. a) Individuazione puntuale degli obblighi. Al momento, nel CCNL del 17 ottobre 2008, vi è solo un riferimento generico agli obblighi di fedeltà e buona fede. Secondo un consolidato orientamento dottrinale, l’individuazione degli obblighi ha essenzialmente una finalità di garanzia e trasparenza, in quanto rappresenta una elencazione di condotte e di doveri di astensione da determinati comportamenti modulate secondo le diverse responsabilità e funzioni di ciascun dipendente /dirigente. Tale elencazione fornisce un quadro chiaro circa le regole comportamentali da osservare in servizio e le conseguenti violazioni, in modo da evitare che l’amministrazione possa dare interpretazioni discrezionali ed estensive di “obblighi” genericamente indicati b) Codice disciplinare ( tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni) - Il codice disciplinare rappresenta il nucleo centrale della regolamentazione contrattuale della materia, come nel settore privato - E’ costituito da un elenco di sanzioni che sono correlate ad una serie di violazioni, che vanno dalle meno importanti a quelle di maggiore gravità, fino al licenziamento. - In esso sono riportati i principi di gradualità e proporzionalità c) La sospensione cautelare in caso di procedimento disciplinare E’ prevista in tutti i contratti collettivi dei comparti e consiste in un periodo di sospensione dal servizio, durante il quale l’Azienda può svolgere la fase istruttoria e di accertamento della condotta tenuta dal dirigente interessato in relazione ai fatti contestati. Al dirigente stesso continua ad essere corrisposto il trattamento economico complessivo in godimento. d) La sospensione cautelare in caso di procedimento penale. Per tale istituto, la regolamentazione è sostanzialmente simile a quella dei comparti di contrattazione. In proposito, vengono disciplinati: - i casi in cui si ricorre all’istituto ( ivi compresi quelli obbligatori previsti dalla legge 97 del 2001) 5 - la regolamentazione degli aspetti procedurali - la durata della sospensione - il trattamento economico nel periodo di sospensione - la disciplina in caso di sentenza definitiva. e) Il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare Tale tematica è già regolata dai precedenti CCNL, ma dovrà essere adeguata alle novità introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2009, circa la separazione del procedimento penale da quello disciplinare, con la conseguenza che quest’ultimo può concludersi anche in pendenza di un giudizio penale. La norma contrattuale fa rinvio alla disposizione legislativa, che consente anche, in determinati casi, la sospensione del procedimento disciplinare. Vengono, in ogni caso, regolati gli aspetti relativi agli effetti delle sentenze sia di assoluzione che di condanna. Il CCNL dovrà fornire, in entrambi i casi, una dettagliata regolamentazione, anche per gli aspetti economici. f) Procedura per la determinazione concordata della sanzione Si tratta della procedura di conciliazione attuata in relazione a quanto previsto dal d.lgs. n.150 del 2009. Essa ha carattere facoltativo. Il contratto definisce la sequenza delle varie fasi della procedura, prevedendo una tempistica ben precisa, atteso che, per espressa previsione del decreto stesso, la stessa deve concludersi entro il termine perentorio di trenta giorni. Tale procedura conciliativa può concludersi sia con esito positivo che negativo, ma, in ogni caso, non può comportare una sanzione diversa da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo. 6