Uda 4
tema
2
L’organizzazione
della società per azioni:
l’assemblea
Ripasso veloce
quorum
• costitutivo: presenza di un
minimo di capitale sociale
• deliberativo: delibera secondo
maggioranze definite dalla legge
organo deliberativo
della società per azioni
principio
plutocratico
ASSEMBLEA DEI SOCI
si vota in base al numero di azioni
possedute
invalidità delle
deliberazioni
ordinaria
• deliberazioni nulle se il loro
oggetto è impossibile o illecito
• deliberazioni annullabili se non
rispettano le disposizioni
della legge o dello statuto
straordinaria
ORGANO DELIBERATIVO L’organo deliberativo
PRINCIPIO PLUTOCRATICO Il peso del voto di
nelle s.p.a. è l’assemblea, cui possono partecipare tutti i
soci titolari di azioni con diritto di voto. Può essere, in
relazione agli argomenti da trattare, ordinaria o straordinaria. L’assemblea, nelle s.p.a. che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, deve essere convocata dagli
organi amministrativi mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale e su un quotidiano; in quelle con azioni non quotate in Borsa lo statuto può consentire la
convocazione con altri mezzi.
ogni socio dipende dal numero di azioni di cui è titolare (principio plutocratico). I soci possono farsi rappresentare in assemblea tramite atto scritto e solo per
singole assemblee. La delega, che non può essere conferita in bianco, non può essere attribuita agli organi
di amministrazione e di controllo o ai dipendenti della
società.
QUORUM All’interno dell’assemblea è richiesta la
presenza di un minimo di capitale sociale perché essa risulti validamente costituita: è, questo, il quorum costitutivo. Sono richieste poi determinate maggioranze
perché una deliberazione sia approvata; si parla, in questo caso, di quorum deliberativo.
DELIBERE Le deliberazioni dell’assemblea, che devono risultare da un verbale, sono vincolanti per tutti i
soci, anche quelli assenti e quelli dissenzienti. Esse sono annullabili se non rispettano le disposizioni della
legge o dello statuto, sono invece nulle se hanno un
oggetto illecito o impossibile, oppure in caso di mancata convocazione dell’assemblea o di mancanza del
verbale.
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