LA COSTITUZIONE ITALIANA La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale e fondativa dello Stato italiano. E’ la base dell’ordinamento morale, sociale, economico e giuridico su cui poggia tutta la Nazione. Tutte le leggi derivano dalla Costituzione e nessuna legge può esserne in contrasto Fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1º gennaio 1948. Stralcio L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la cui sovranità appartiene al popolo (Art.1). Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge (Art.3). Tutti i cittadini hanno diritto al lavoro (Art.4). Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere (Art.8). L'italia ripudia la guerra come strumento di offesa e come mezzo di risoluzione delle controversie (Art.11). La bandiera della Repubblica è il tricolore, verde bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni (Art.12). La libertà personale è inviolabile (Art.13). Il domicilio è inviolabile (Art.14). La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili (Art.15). Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale (Art.16). I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente (Art.17). I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione (Art.18). Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa (Art.19). Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (Art.21). La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure (Art.21, comma2). Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso (Art.25 comma2). E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio (Art.30). L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento (Art.33). La scuola è aperta a tutti (Art.34). La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (Art.35). Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi (Art.36 comma3). Il parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Art.55). Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale (Art.87). La giustizia è amministrata in nome del popolo (Art.101). La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (Art.104). La Repubblica è costituita dai Comuni, Provincie, Città metropolitane e dallo Stato (Art.114). La legittimità costituzionale delle leggi è giudicata dalla Corte costituzionale (Art.134).