SCHEDA COLLOCAMENTO PRIVATO Cos’è il collocamento privato e come funziona 58 2 Una recente normativa, il decreto legislativo 469/97, dopo l’introduzione del lavoro interinale, ha introdotto un’ulteriore importante innovazione nel mercato del lavoro italiano, vale a dire il “collocamento privato”, che la legge in questione definisce ufficialmente “attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro”. Si tratta di un servizio finalizzato a favorire l’incontro tra le imprese che cercano personale e i lavoratori che vogliono farsi assumere. Detto con uno slogan si tratta di “mettere la persona giusta, al posto giusto”. Fino all’introduzione della nuova normativa tale funzione poteva essere ricoperta unicamente da strutture pubbliche (Agenzia Regionale per l’Impiego). In pratica abbiamo perciò a che fare con un vero e proprio servizio per l’impiego. Allorquando l’impresa ha necessità di assumere uno o più lavoratori, viene individuato nel dettaglio il profilo delle professionalità necessarie (caratteristiche, competenze, attitudini, ecc.). A questo punto si risponde in breve tempo alle esigenze dell’impresa fornendo il nominativo o la rosa di nominativi dei lavoratori che risultano adatti al profilo richiesto. Tali nominativi vengono reclutati sul mercato oppure vengono estratti da un archivio di candidati in possesso del servizio. Questo archivio viene formato principalmente a partire dall’acquisizione diretta dei curriculum dei lavoratori in cerca di occupazione e da successivi colloqui di approfondimento. In tal modo vengono ricostruite le loro caratteristiche, competenze, capacità ed inclinazioni. Va, peraltro, ricordato che i servizi di collocamento privato possono attingere i nominativi anche dalle banche dati gestite dal Ministero del Lavoro o dall’Agenzia Regionale per l’Impiego. Differenze rispetto agli uffici di collocamento pubblici La principale differenza con gli uffici di collocamento pubblici facenti capo all’Agenzia Regionale per l’Impiego, riguarda il fatto che il collocamento privato è svolto da organismi che sono delle imprese a tutti gli effetti, e che quindi per sopravvivere debbono vendere i propri servizi sul mercato. Anche se a beneficiarne sono gli stessi lavoratori, la legge espressamente prevede che i servizi vengano resi a questi ultimi in modo assolutamente gratuito. Pertanto gli “acquirenti” del collocamento privato sono le stesse imprese, che si rivolgono a tali società per reclutare manodopera. Ciò che viene pagato dalle imprese è il servizio di intermediazione, ovvero di ricerca e selezione dei candidati all’assunzione. Naturalmente i servizi per l’impiego pubblici non vengono eliminati. Al contrario. Infatti, in primo luogo, questi conservano le competenze di tipo amministrativo relative agli avviamenti al lavoro, alle cessazioni ed alla gestione delle diverse liste di lavoratori disoccupati. In secondo luogo si auspica che la competizione con le strutture private possa accelerare i processi che stanno portando velocemente gli uffici del lavoro pubblici a trasformarsi da strutture eminentemente burocratiche, a strutture che forniscono servizi per l’impiego, e che quindi possono rappresentare un riferimento importante sia per le imprese, sia per i lavoratori. Differenze rispetto al lavoro interinale 58 La principale differenza rispetto al lavoro interinale è rappresentata dal fatto che le società di collocamento privato non assumono i lavoratori, come fanno le agenzie di lavoro interinale, per poi “affittarli” temporaneamente all’azienda utilizzatrice. Viceversa esse semplicemente ricercano e trovano i lavoratori più adatti rispetto alle esigenze delle imprese e li mettono in contatto con le imprese stesse. Queste ultime procedono 16 16 9 autonomamente ad una normale assunzione del lavoratore proposto, spesso con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale lavoratore sarà pertanto a tutti gli effetti dipendente di tale azienda e non instaurerà alcun rapporto di lavoro con la società di collocamento privato. Le società di collocamento privato ed i requisiti richiesti Possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta in forma privata imprese, gruppi di imprese, società cooperative, enti non commerciali. Tali soggetti debbono possedere i seguenti requisiti: 1. devono essere stati espressamente autorizzati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale a svolgere questo tipo di attività. Tale autorizzazione viene concessa in seguito alla presentazione di una domanda ed alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti. L’autorizzazione scade dopo tre anni. Alla scadenza dovrà dunque essere concessa un’ulteriore autorizzazione; 2. devono essere organismi “solidi” dal punto di vista finanziario. Infatti, la legge richiede che abbiano un capitale di almeno 200 milioni o, in alcuni casi, di un patrimonio della medesima consistenza; 3. debbono essere specializzati nello svolgere questo tipo di attività. Infatti, un requisito di legge è che i soggetti abilitati allo svolgimento di tale servizio abbiano per statuto quale oggetto esclusivo l’attività di mediazione tra domanda e offerta. Pertanto non possono svolgere questo servizio soggetti quali ad esempio gli enti di formazione o le agenzie di lavoro interinale; 4. debbono possedere strutture idonee allo svolgimento dell’attività, in termini di uffici e strumenti di lavoro, in particolare di tipo informatico; 5. debbono avere al proprio interno adeguate professionalità. In particolare all’interno di ogni sede debbono essere presenti almeno due operatori i quali abbiano almeno un’esperienza biennale relativamente ad attività di collocamento, mediazione tra domanda e offerta, gestione del personale, ricerca e selezione, formazione, orientamento; 6. debbono mettersi in rete con il sistema pubblico del collocamento e dei servizi per l’impiego, in particolare per quanto riguarda la fornitura dei dati in proprio possesso relativamente alle imprese ed ai disoccupati con cui entrano in contatto; 7. sono soggetti a controlli e verifiche da parte degli organi periferici del Ministero del Lavoro. Chi e perché si può rivolgere ad una società di collocamento privato Chiunque sia in cerca di occupazione può rivolgersi alle società di collocamento privato e ricevere i suoi servizi. Non necessariamente si deve trattare di persone disoccupate. Infatti anche chi è occupato e vuole, o deve, cambiare lavoro, può cercare presso questi uffici altre opportunità lavorative. E’ importante sottolineare che queste società non forniscono soltanto un servizio di collocamento, cioè finalizzato unicamente all’inserimento lavorativo dei candidati inseriti nelle proprie banche dati. In realtà, nella maggior parte dei casi, questi uffici sono predisposti anche per fornire un servizio di informazione ed orientamento alle persone che si recano presso i loro sportelli. Il collocamento privato in Friuli-Venezia Giulia Allo stato attuale sono state autorizzate in Italia una decina di società che svolgono servizi di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Per il momento, nessuna di queste è operativa in Friuli-Venezia Giulia. Tuttavia è prevedibile che in tempi relativamente brevi tali strutture possano insediarsi anche in questa regione. 16 Avvertenze Quando ci rivolgiamo ad una società di collocamento privato dobbiamo fare attenzione a due cose principalmente: • verificare che l’agenzia di collocamento privata sia stata autorizzata dal Ministero del Lavoro e che l’autorizzazione non sia scaduta (abbiamo, infatti, visto in precedenza che ha una durata di tre anni); • non pagare nessuna somma di denaro per i servizi ricevuti. Infatti, la legge prevede che i servizi di collocamento, informazione, orientamento rivolti a chi cerca lavoro siano del tutto gratuiti.