Giurisprudenza del Lavoro 2011. Atti del Convegno 16/04/2012

annuncio pubblicitario
AIDP
Associazione Italiana per la Direzione del Personale
Gruppo Lazio
LA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO
2011
ROMA, 16 APRILE 2012
A CURA DI
AVV. MAURIZIO MANICASTRI
PROF. AVV. MARCO MARAZZA
VICE PRESIDENTE AIDP/LAZIO
ORDINARIO DI DIRITTO DEL LAVORO
UNIVERSITÀ DI TERAMO
STUDIO LEGALE MARAZZA & ASSOCIATI
CON IL CONTRIBUTO SULLA GIURISPRUDENZA RELATIVA AL “COLLEGATO LAVORO”
DI
AVV. DOMENICO DE FEO
SOCIO
STUDIO LEGALE MARAZZA & ASSOCIATI
*****
HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DELLA RASSEGNA
AVV. ISIDE DE GIULIO E AVV. FRANCESCA GUERRINI
STUDIO LEGALE MARAZZA &ASSOCIATI
__________________________________________________________________________________
STUDIO LEGALE MARAZZA & ASSOCIATI
ROMA - MILANO - FIRENZE
WWW.STUDIOMARAZZA.IT
VIA DELLE TRE MADONNE, 8
00197 - ROMA
06/8073201 r.a. - 06/8088208 fax
SOMMARIO
A. Il contratto collettivo di lavoro
- Interpretazione
- Efficacia
B. Lavoro subordinato e lavoro autonomo
C. Costituzione del rapporto
- Collocamento obbligatorio
- Patto di prova
D. I contratti a contenuto formativo
E. Il contratto di lavoro a tempo determinato
F. Il contratto di lavoro part-time
G. Il contratto di lavoro a progetto
H. Il contratto di associazione in partecipazione
I. La somministrazione di lavoro
J. Orario di lavoro
K. La retribuzione
- Obblighi retributivi
- T.F.R.
- Il Fondo di garanzia INPS
- Prescrizione crediti retributivi
L. Inquadramento e mansioni del lavoratore
-Inquadramento
- Lo ius variandi
- Le mansioni equivalenti, superiori e promiscue
- Il danno da demansionamento
M. Potere direttivo e modificazione del luogo di lavoro
- Il trasferimento
- La trasferta
- Il distacco
2
N. Salute e sicurezza sul lavoro
- L’art. 2087 c.c. e le prestazioni di sicurezza
- Infortunio in itinere
- Il mobbing
O. La malattia
P. L’appalto
Q. Cessione d'azienda e diritti del lavoratore
R. Il potere disciplinare del datore di lavoro
- Contestazione e vincoli procedurali
- Proporzionalità della sanzione
S. I licenziamenti individuali
- Varie
- Giusta causa e giustificato motivo
- Superamento del periodo di comporto
- Licenziamento del dirigente
- Profili risarcitori
T. I licenziamenti collettivi
- Procedure di mobilità e cassa integrazione
U. Le dimissioni del lavoratore
V. L’attività sindacale
W. Rapporto previdenziale
X. Rinunce e transazioni
Z. Aspetti processuali
GIURISPRUDENZA SUL “COLLEGATO LAVORO”
3
A. Il contratto collettivo di lavoro
- Interpretazione
Cass. civ. Sez. lavoro, 3 ottobre 2011, n. 20192
Nell'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune, la volontà delle parti
dev'essere ricostruita in primo luogo attraverso il senso letterale delle parole utilizzate
e la loro comune intenzione quale emerga dal comportamento anche successivo alla
conclusione del contratto, nonché attraverso la lettura complessiva dell'accordo. Ne
consegue che l'art. 4 del c.c.n.l. 2 agosto 1995 dei dipendenti di imprese appaltatrici
nel settore dello smaltimento dei rifiuti, nello stabilire che, in caso di risoluzione del
rapporto di appalto, "il subentrante e le organizzazioni sindacali territoriali e aziendali
si incontreranno in tempo utile per avviare la procedura relativa al passaggio diretto
ed immediato del personale dell'impresa cessante", non si limita a prevedere un mero
obbligo a trattare, ma introduce un compiuto obbligo di assunzione in quanto attesta
la concorde volontà di apprestare lo strumento contrattuale idoneo a garantire la
continuità occupazionale. (Rigetta, App. Bari, 23/04/2007).
Cass. civ. Sez. lavoro, 21 settembre 2011, n. 19227
In tema di giudizio per cassazione, la possibilità di valutare la conformità alla legge e
al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore pubblico di un contratto
integrativo - che non può, come tale, essere direttamente interpretato in sede di
legittimità - è condizionata alla specifica produzione e indicazione di quest'ultimo
quale contratto su cui si fonda il ricorso, atteso che lo stesso, diversamente dal
contratto collettivo nazionale, non è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi dell'art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001. (Rigetta,
App. Roma, 22/03/2007).
Cass. civ. Sez. lavoro, 21 febbraio 2011, n. 4170
Il regolamento per il personale del Banco di Sicilia ha natura negoziale ed è atto
equiparabile a un contratto collettivo di diritto comune, ma non può annoverarsi tra i
contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; ne consegue che la violazione di esso
non è denunciabile direttamente in Cassazione e che non si applica l'obbligo di
deposito integrale del testo ex art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., restando
inolre l'interpretazione delle sue clausole riservata al giudice di merito, quale
accertamento di fatto censurabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della
violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e dei vizi di omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
sentenza impugnata che aveva interpretato l'art. 94, settimo comma, del suddetto
regolamento riguardante l'ipotesi di estinzione del rapporto per impossibilità
sopravvenuta, determinata dalla totale inidoneità al servizio del dipendente). (Rigetta,
App. Messina, 27/04/2006).
4
Cass. civ. Sez. lavoro, 17 gennaio 2011, n. 919
In sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla
classificazione del personale in livelli o categorie occorre considerare la capacità
connotativa e discriminatoria in concreto dei profili professioni contenuti nell'accordo
e, ove gli stessi siano generici in quanto suscettibili di assumere svariate
concretizzazioni, è necessario integrare le indicazioni con le declaratorie di carattere
generale della categoria, che assumono valore determinante circa l'effettiva portata
degli specifici profili. Ne consegue che, con riguardo ai profili di assistente
amministrativo e di collaboratore amministrativo professionale, collocati nelle
categorie C e D del c.c.n.l. comparto sanità 1998-2001, preposti, rispettivamente, a
"mansioni amministrativo-contabili complesse quali, ad esempio, la ricezione e
l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini,
collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca" e ad "attività
amministrative che comportano un'autonoma elaborazione di atti preliminari ed
istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito"
nonché di collaborazione con la dirigenza, è arbitraria una distinzione fondata
sull'assenza di autonomia del primo rispetto al secondo, trattandosi di elemento che
caratterizza anche lo svolgimento dei compiti di segreteria e di attività di
informazione ai cittadini, dovendosi, invece, fare riferimento alle ripartizione di
fondo tra le due categorie, basata sulla previsione, quanto alla categoria D, di un
adeguato patrimonio di conoscenze teoriche specialistiche e gestionali, con
attribuzione di una correlata autonomia e responsabilità proprie, in contrapposizione
alle competenze professionali meno elevate richieste per i lavoratori della categoria
C, cui sono assegnati ambiti operativi precisi e metodologie definite. (Rigetta, App.
Firenze, 03/03/2006).
- Efficacia
Cass. civ. Sez. lavoro, 22 aprile 2011, n. 9288
A seguito della trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il
traffico aereo generale (AAAVTAG) in ente pubblico economico, denominato Ente
nazionale di assistenza al volo (ENAV), a decorrere dal 1° gennaio 1996 (legge 21
dicembre 1996, n. 665), con previsione di successiva trasformazione in S.p.a., i
rapporti di lavoro hanno assunto natura privatistica, alle dipendenze di soggetto
estraneo al complesso organizzatorio della P.A. e, ai sensi dell'art. 8, terzo comma,
della legge n. 665 del 1996, sono disciplinati - con efficacia immediatamente
operativa in assenza di una specifica norma transitoria dalle norme di diritto privato e
dalla contrattazione collettiva di lavoro, dovendosi ritenere, ai fini dell'ultrattività
della precedente regolamentazione pubblicistica, privo di ogni rilievo il disposto di
cui all'art. 14, secondo comma, della medesima legge, che riguarda esclusivamente i
profili organizzativi e gestionali del servizio pubblico affidato all'ENAV e non la
disciplina dei rapporti di lavoro. Ne consegue che, a partire dal momento della sua
trasformazione in ente pubblico, l'ENAV non ha più alcun obbligo di ricorrere alla
procedura selettiva prevista dall'art. 107 del regolamento del personale approvato con
d.P.R. 7 aprile 1983 n. 279. (Rigetta, App. Roma, 28/03/2006).
5
Cass. civ. Sez. lavoro, 6 aprile 2011, n. 7892
Il rispetto dei minimi collettivi, quale condizione del diritto alla fiscalizzazione degli
oneri sociali, costituisce non già un obbligo per l'imprenditore di vincolarsi alle
previsioni di un contratto collettivo rispetto al quale intende restare estraneo, ma
piuttosto un onere per sua natura funzionale al conseguimento di vantaggi, la cui
utilità va ben oltre lo stretto ambito del singolo contesto aziendale, ferma restando, in
ogni caso, l'alternativa dell'inosservanza dei contratti stessi e della conseguente
esclusione dal beneficio, applicabile nello specifico settore.
Cass. civ. Sez. lavoro, 1 febbraio 2011, n. 2354
In tema di assicurazioni stipulate dal datore di lavoro in favore dei dipendenti, l'art.
128 del CCNL 2004/2008 per i dipendenti di istituti di vigilanza privata va
interpretato nel senso che la franchigia prevista per l'indennizzabilità delle invalidità
permanenti, in base al contratto di assicurazione stipulato dal datore di lavoro, è
operativa dal 1° gennaio 2007, essendo ancorata a tale data l'efficacia delle nuove
disposizioni dettate dal contratto, quali quelle che riguardano la nuova definizione di
infortunio professionale e l'introduzione della franchigia, e restando irrilevante la
previsione di diversa decorrenza per i nuovi massimali. (Principio affermato in sede
di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e
accordi collettivi ex art. 420 bis cod. proc. civ.). (Rigetta, Trib. Torino, 04/05/2009).
Cass. civ. Sez. lavoro, 20 gennaio 2011, n. 1246
Nelle cause soggette al rito del lavoro, l'acquisizione del testo dei contratti o accordi
collettivi può aver luogo anche in appello, sia attraverso la richiesta di informazioni
alle associazioni sindacali, la quale non è soggetta al divieto di cui all'art. 437,
secondo comma, cod. proc. civ., non costituendo un mezzo di prova, sia attraverso
l'esercizio da parte del giudice del potere officioso, riconosciuto dal medesimo art.
437, secondo comma, di invitare le parti a produrre il contratto collettivo, ove non ne
risulti contestata l'applicabilità al rapporto; in ogni caso, pur non essendo automatico
l'accoglimento di tali istanze, spetta al giudice, ove formulate, valutarne
l'ammissibilità, sulla base di tutti gli elementi versati in atti, esplicitando le ragioni
che ne fondino il rigetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio
la sentenza impugnata resa in giudizio nel corso del quale non erano state acquisite
d'ufficio le tabelle allegate al contratto collettivo aziendale ed il giudice non aveva
motivato sull'espressa istanza in tal senso formulata dal lavoratore, desumendo però,
dalla mancanza di tali documenti agli atti di causa, l'impossibilità di verifica dei
conteggi allegati al ricorso). (Cassa con rinvio, App. Bologna, 22/08/2006).
***
6
B. Lavoro subordinato e lavoro autonomo
Cass. civ. Sez. lavoro, 26 luglio 2011, n. 16254
L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto
di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di
individuazione, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del
datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri
elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un
orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non
decisiva.
Cass. civ. Sez. Unite, 28 aprile 2011, n. 9441
L'azione di arricchimento ex art. 2041 cod. civ. può essere esercitata anche nei
confronti della P.A. che abbia tratto profitto dall'attività lavorativa di un privato non
formalmente legato da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ma che tuttavia
abbia colmato, con la sua opera, una lacuna organizzativa, fermo restando, da un lato,
che l'indennizzo che da tale azione può derivare deve corrispondere all'effettivo
arricchimento, provato o almeno probabile, e, dall'altro, che tale azione, stante il suo
carattere sussidiario, deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo
una valutazione da compiersi in astratto, possa esercitare un'altra azione per farsi
indennizzare il pregiudizio subito; tale azione è devoluta alla giurisdizione del giudice
ordinario, né rileva, per escludere l'anzidetta qualificazione, il fatto che il privato, allo
scopo di quantificare la portata dell'arricchimento, abbia fatto riferimento ad importi
in qualche modo correlati alla retribuzione spettante ai dipendenti pubblici. (Cassa
con rinvio, App. Lecce, 14/09/2009).
Cass. civ. Sez. lavoro, 14 febbraio 2011, n. 3594
In relazione alla qualificazione come autonome o subordinate delle prestazioni rese
da un professionista in uno studio professionale (nella specie, consulente fiscale in
uno studio legale tributarista), la sussistenza o meno della subordinazione deve essere
verificata in relazione alla intensità della etero - organizzazione della prestazione, al
fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del
professionista con quella dello studio, oppure ecceda le esigenze di coordinamento
per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dello stesso studio,
responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della
sola assicurazione di prestazioni altrui. (Nella specie la S.C. ha confermato la
sentenza di merito che aveva negato il carattere subordinato del rapporto avendo
accertato che l'organizzazione della prestazione non eccedeva le esigenze di
coordinamento dell'attività del professionista con quella dello studio e che i controlli esercitati sui tempi dell'incarico e sul risultato conclusivo dell'attività svolta dal
collaboratore - non riguardavano le modalità di espletamento dell'incarico e non si
traducevano in una espressione del potere conformativo sul contenuto della
prestazione). (Rigetta, App. Roma, 21/06/2007).
7
Cass. civ. Sez. lavoro, 20 gennaio 2011, n. 1238
Spetta al giudice del merito accertare il comportamento tenuto dalle parti
nell'attuazione del rapporto di lavoro al fine della conseguente qualificazione dello
stesso come lavoro autonomo ovvero come lavoro subordinato e la relativa
valutazione non è censurabile in cassazione ove correttamente ed adeguatamente
motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva
inquadrato le prestazioni rese dal c.d. "pony express" nell'ambito del rapporto di
lavoro autonomo per l'utilizzo di un mezzo di locomozione di proprietà del
lavoratore, con oneri economici e di gestione a suo carico, per l'autonomia
decisionale nel "quomodo" e nel "quando" dell'itinerario da percorrere e delle
consegne e per il rischio d'impresa a carico del lavoratore, comprovato dall'assenza di
compenso per l'impossibilità della prestazione in caso di malfunzionamento del
mezzo di trasporto). (Rigetta, App. Roma, 14/04/2005).
***
C. Costituzione del rapporto
Cass. civ. Sez. lavoro, 29 novembre 2011, n. 25270
In presenza di un gruppo di società, la concreta ingerenza della società capogruppo
nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società del gruppo, che
ecceda il ruolo di direzione e coordinamento generale spettante alla stessa sul
complesso delle attività delle società controllate, determina l'assunzione in capo alla
società capogruppo della qualità di datore di lavoro, in quanto soggetto effettivamente
utilizzatore della prestazione e titolare dell'organizzazione produttiva nel quale
l'attività lavorativa è inserita con carattere di subordinazione. (Rigetta, App. Torino,
11/07/2007).
- Collocamento obbligatorio
Cass. civ. Sez. lavoro, 29 agosto 2011, n. 17720
Il datore di lavoro che instauri un rapporto di lavoro con un disabile, assunto
obbligatoriamente secondo quanto disposto dalla legge n. 482 del 1968, stante
l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità psico-fisica dei
lavoratori a norma dell'art. 2087 c.c., deve, in siffatta ipotesi, a maggior ragione, fare
in modo che le mansioni alle quali il lavoratore invalido venga adibito siano
compatibili con la sua condizione. Tanto ciò è vero che le eventuali assenze del
lavoratore disabile derivanti da malattie, aventi un collegamento causale diretto con le
mansioni svolte dal medesimo, sia le assenze causate da malattie rispetto alle quali le
mansioni espletate abbiano solo un ruolo di concausa, devono essere escluse da quelle
utili per la determinazione del periodo di comporto. Ciò è giustificato dal fatto che il
lavoratore, tanto più se invalido, ha il diritto di ottenere una collocazione lavorativa
8
idonea a salvaguardare la propria salute nel rispetto dell'organizzazione aziendale in
concreto realizzata dal datore di lavoro.
Cass. civ. Sez. lavoro, 3 giugno 2011, n. 12131
In tema di collocamento obbligatorio di centralinisti telefonici non vedenti della
Regione Sicilia e con riferimento al rifiuto di assunzione da parte del datore di lavoro,
il rapporto tra l'art. 10 legge della Regione Sicilia 30 aprile 1991, n. 12 e la legge 12
marzo 1999, n. 68, in ragione dei limiti alla potestà legislativa regionale stabiliti
dall'art. 17 dello statuto di autonomia, deve essere risolto alla luce del principio di
cedevolezza delle disposizioni regionali che non siano compatibili con i principi ed
interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato contenuti nella legislazione
statale sopravvenuta, improntata ad una serie di controlli, pienamente compatibili con
l'art. 41, secondo comma, della Costituzione, posto che si coniugano con l'utilità
sociale, come rettamente intesa dal legislatore costituzionale, attento ai valori della
libertà, anche dal bisogno, e della dignità umana dei concittadini, nella specie, non
vedenti. Ne consegue che, per il centralinista non vedente al quale sia stata rifiutata
l'assunzione, in presenza delle condizioni di legge, è ammessa la tutela ex art. 2932
cod. civ., perché il sistema legale assicura allo stesso un inquadramento contrattuale
in cui sono prestabilite le mansioni, la qualifica e il trattamento economico, ivi
compresa l'indennità (legale) di mansione. (Rigetta, App. Palermo, 16/03/2006).
Cass. civ. Sez. lavoro, 16 maggio 2011, n. 10731
In tema di collocamento obbligatorio dei disabili, in caso di avvio presso l'impresa di
destinazione della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge
n. 223 del 1991, l'obbligo del datore di lavoro di procedere all'assunzione del
personale invalido è sospeso per l'intera durata della procedura, nonché, ove la stessa
si concluda con almeno cinque licenziamenti, per l'intero periodo - pari ad un anno
dall'ultimo licenziamento nel regime anteriore alle modifiche introdotte con l'art. 6
del d.lgs. n. 297 del 2002 - in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione
previsto dall'art. 8, primo comma, legge n. 223 del 1991, senza che ostino limitazioni
territoriali. Ne consegue che il provvedimento di avviamento obbligatorio al lavoro
può essere legittimamente adottato dal datore di lavoro solo a seguito della cessazione
della sospensione dell'obbligo, potendo la relativa istanza di assunzione essere
effettuata, entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 9, primo comma, legge
n. 68 del 1999, solo da tale momento. (Cassa e decide nel merito, App. Roma,
05/11/2007).
- Patto di prova
Cass. civ. Sez. lavoro, 27 gennaio 2011, n. 1957
Il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto,
deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto,
che, tuttavia, specie quando trattasi di lavoro intellettuale e non meramente esecutivo,
non debbono necessariamente essere indicate in dettaglio, essendo sufficiente che, in
base alla formula adoperata nel documento contrattuale, siano determinabili. (Nella
9
specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto valido il patto
di prova in relazione alle mansioni di direttore amministrativo, con qualifica di
quadro, specificata nella declaratoria ex art. 4 del c.c.n.l. commercio). (Rigetta, App.
Venezia, 31/08/2006).
Cass. civ. Sez. lavoro, 11 gennaio 2011, n. 458
In tema di licenziamento illegittimo (nella specie, per mancato superamento del
periodo di prova), la determinazione, tra un minimo ed un massimo, della misura
dell'indennità risarcitoria, previste dall'art. 19 del c.c.n.l. per i dirigenti industriali,
spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione
assente, illogica o contraddittoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza
impugnata che aveva determinato la predetta indennità nella misura di quindici
mensilità - in riferimento ad un minimo calcolabile di dodici ed un massimo di
ventidue mensilità - dando rilievo preminente, da un lato, al breve periodo di rapporto
di lavoro e, dall'altro, alle circostanze relative al recesso, motivato sulla base di un
patto di prova nullo per difetto della forma scritta contestuale o anteriore
all'instaurazione del rapporto lavorativo). (Rigetta, App. Torino, 01/06/2007).
***
D. I contratti a contenuto formativo
Cass. civ. Sez. lavoro, 2 agosto 2011, n. 16888
Il principio contenuto nell'art. 3 del d.l. n. 726 del 1984, convertito dall'art. 1 della
legge n. 863 del 1984, secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di
formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione
a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione
del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere
computato nell'anzianità di servizio anche quando l'anzianità sia presa in
considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di emolumenti che
hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, non integra una immotivata e
irrazionale interferenza del legislatore rispetto alle prerogative delle parti collettive in
materia di trattamento retributivo di lavoratori, ma assolve, per ragioni di interesse
generale alle funzioni di consentire un coordinamento con la disciplina ordinaria di
quella propria del contratto di formazione lavoro al fine di riequilibrare, attraverso
previsioni di favore, la debole condizione del lavoratore assunto con questo tipo di
contratto. (Rigetta, App. Salerno, 14/04/2009).
Cass. civ. Sez. lavoro, 22 aprile 2011, n. 9294
Nel contratto di formazione e lavoro la divergenza fra obblighi contrattuali ed il
concreto svolgimento del rapporto non realizza un inadempimento del datore di
lavoro sanzionabile con la conversione del rapporto medesimo in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, ove detto svolgimento - secondo la valutazione del giudice del
10
merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata - avvenga con
modalità tali da non compromettere la funzione del contratto, che, diversamente
dall'apprendistato, non tende a consentire il mero conseguimento delle nozioni base
per l'esecuzione della prestazione professionale, ma a favorire, attraverso
l'acquisizione di specifiche conoscenze, l'inserimento del lavoratore
nell'organizzazione aziendale in funzione dell'accesso nel mondo del lavoro. In difetto
di predeterminazione legislativa di specifici modelli di formazione, il giudice, per
accertare che non vi sia stato inadempimento degli obblighi formativi, può e deve fare
riferimento al progetto formativo approvato, indipendentemente dal fatto che il
lavoratore abbia o meno tempestivamente dedotto la mancanza di formazione anche
in relazione al progetto. (Rigetta, App. Roma, 25/09/2006).
Cass. civ. Sez. lavoro, 23 marzo 2011, n. 6639
Nel rapporto di lavoro subordinato privato non opera, di regola, il principio di parità
di trattamento retributivo; ne consegue la validità dell'art. 7 del CCNL del 1995 del
settore autoferrotranvieri laddove prevede la riduzione salariale per i primi 15 mesi di
rapporto a tempo indeterminato, a seguito della trasformazione di contratto di
formazione e lavoro, per i motivi espressi dalle parti stipulanti e, cioè, per l'incentivo
premiante per il datore di lavoro che trasformi in rapporti a tempo indeterminato
l'80% dei contratti di formazione e lavoro in scadenza e per la considerazione che i
lavoratori "neoassunti" si trovino in possesso di una professionalità non comparabile
con quella degli altri. (Cassa con rinvio, App. Milano, 01/07/2005).
Trib. Perugia Sez. lavoro, 22 novembre 2011
Il rapporto di lavoro svolto dai medici iscritti alle scuole di specializzazione
universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato né del
lavoro autonomo. Trattasi infatti di una particolare ipotesi di contratto di formazione
lavoro oggetto di specifica disciplina e rispetto alla quale non può ravvisarsi una
relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista
dalla legge in favore degli specializzandi trattandosi di emolumenti destinati a
sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli interessati e non
costituiscono il corrispettivo delle prestazioni svolte.
***
E. Il contratto di lavoro a tempo determinato
Corte giustizia Unione Europea Sez. II, 26-01-2012, n. 586
La clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul
lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che l'esigenza
11
temporanea di personale sostitutivo, prevista da una normativa nazionale come quella
controversa nella causa principale, può, in linea di principio, costituire una ragione
obiettiva ai sensi di detta clausola. Il solo fatto che un datore di lavoro sia obbligato a
ricorrere a sostituzioni temporanee in modo ricorrente, se non addirittura permanente,
e che si possa provvedere a tali sostituzioni anche attraverso l'assunzione di
dipendenti in forza di contratti di lavoro a tempo indeterminato non comporta
l'assenza di una ragione obiettiva in base alla clausola 5, punto 1, lettera a), di detto
accordo quadro, né l'esistenza di un abuso ai sensi di tale clausola. Tuttavia, nella
valutazione della questione se il rinnovo dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo
determinato sia giustificato da una ragione obiettiva siffatta, le autorità degli Stati
membri, nell'ambito delle loro rispettive competenze, devono prendere in
considerazione tutte le circostanze del caso concreto, compresi il numero e la durata
complessiva dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in
passato con il medesimo datore di lavoro.
Cass. civ. Sez. lavoro, 15 dicembre 2011, n. 27058
Con riferimento specifico alle ragioni di carattere sostitutivo, pertanto, il contratto a
termine se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento
idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben
determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è
configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in
cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione
produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta. In quest'ultimo caso, il
requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l'indicazione
nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della
corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a
termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per
quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell'assunzione.
Cass. civ. Sez. lavoro, 12 dicembre 2011, n. 26590
La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è di per sé
insufficiente a far considerare sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo
consenso in quanto, affinché possa configurarsi una tale risoluzione, è necessario che
sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo
contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali
circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di
porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, sicché la valutazione del
significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di
merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono
vizi logici o errori di diritto.
Cass. civ. Sez. Unite, 3 novembre 2011, n. 22733
In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro
pubblico privatizzato, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice
amministrativo la controversia nella quale la contestazione - pur richiedendosi, in
12
concreto, la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale
(e del relativo contratto di lavoro), previa disapplicazione degli atti presupposti investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la
deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le
amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli
uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi, mentre appartiene alla
giurisdizione del giudice ordinario la contestazione che investa esclusivamente i
singoli atti di conferimento degli incarichi, che - pur evidenziando nel loro insieme
l'intenzione dell'amministrazione di adottare una decisione di ordine generale - non
rinvengano in un atto autonomo la concreta scelta dell'amministrazione di esercizio
del potere generale di indirizzo e organizzazione degli uffici. (Nella specie, la P.A. si
era limitata a conferire, a soggetti esterni, dei nuovi incarichi dirigenziali e a
deliberare la cessazione di quelli interni in atto, senza, tuttavia, che tali provvedimenti
trovassero la loro fonte in una scelta organizzativa di esternalizzazione; le S.U.,
pertanto, in applicazione del principio di cui alla massima, hanno dichiarato la
giurisdizione del giudice ordinario). (Regola giurisdizione).
Cass. civ. Sez. lavoro, 21 novembre 2011, n. 24479
Il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato costituendo
l'apposizione di un termine una deroga. Nell'assenza delle ragioni giustificative
consentite dall'ordinamento per la determinazione di un termine finale, il contratto è
viziato da nullità parziale e deve essere ricondotto alla disciplina del tempo
indeterminato.
Cass. civ. Sez. lavoro, 28 giugno 2011, n. 14283
Le assunzioni disposte ai sensi dell'art. 23, l. n. 56/1987, che demanda alla
contrattazione collettiva nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del
rapporto di lavoro, configura una "delega in bianco" a favore dei sindacati i quali,
senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine omologhe a
quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a
termine per causali di carattere oggettivo ed anche per ragioni di tipo meramente
"soggettivo", costituendo l'esame congiunto delle parti sociali, sulle necessità del
mercato, idonea garanzia per i lavoratori e per un'efficace salvaguardia dei loro diritti.
Cass. civ. Sez. lavoro, 26 maggio 2011, n. 11573
In tema di assunzioni a termine di lavoratori dello spettacolo (art. 1, secondo comma,
lett. E), della legge 18 aprile 1962, n. 230, come modificato dalla legge 23 maggio
1977, n. 266), non solo è necessario che ricorrano contestualmente i requisiti della
temporaneità e della specificità, ma è indispensabile, altresì, che l'assunzione riguardi
soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di necessità diretta, anche
se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicché non
può considerarsi sufficiente ad integrare l'ipotesi di legittimo ricorso al contratto a
tempo determinato la mera qualifica tecnica od artistica del personale correlata alla
produzione di spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, occorrendo che
l'apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del soggetto
esterno sia necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non
13
sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell'azienda. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato la nullità dei contratti
a termine e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con
congrua e logica motivazione in ordine allo svolgimento da parte del ricorrente di una
attività lavorativa ordinaria, continuativa e riferita indifferentemente alle molteplici, e
non omogenee, produzioni artistiche allestite dalla Fondazione Teatro dell'Opera di
Roma). (Rigetta, App. Roma, 18/12/2008)
Cass. civ. Sez. lavoro, 17 febbraio 2011, n. 3871
In base ad un'interpretazione coerente con il principio di non discriminazione dei
lavoratori a tempo determinato, sancito dall'art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368,
in attuazione della direttiva comunitaria 70/1999 relativa all'accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, deve ritenersi
che l'art. 13 del c.c.n.l. del 16 maggio 2001, relativo al comparto Ministeri e
integrativo del precedente c.c.n.l. del 16 febbraio 1999, nel prevedere la fruibilità di
permessi retribuiti per motivi di studio, nella misura di 150 ore, da parte dei
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non esclude che i medesimi
permessi debbano essere concessi a dipendenti assunti a tempo determinato, sempre
che non vi sia un'obiettiva incompatibilità in relazione alla natura del singolo
contratto a termine; né l'esclusione del beneficio potrebbe giustificarsi, in ragione
della mera apposizione del termine di durata contrattuale, per l'assenza di uno
specifico interesse della P.A. alla elevazione culturale dei dipendenti, giacché la
fruizione dei permessi di studio prescinde dalla sussistenza di un tale interesse in capo
al datore di lavoro, pubblico o privato, essendo riconducibile a diritti fondamentali
della persona, garantiti dalla Costituzione (art. 2 e 34 Cost.) e dalla Convenzione dei
diritti dell'uomo (art. 2 Protocollo addizionale CEDU), e tutelati dalla legge in
relazione ai diritti dei lavoratori studenti (art. 10 della legge n. 300 del 1970).
(Rigetta, App. Trento, 18/10/2006).
Cass. civ. Sez. lavoro, 7 febbraio 2011, n. 2990
L’apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato per ragioni sostitutive è
legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola
insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti
integrata dall’indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il
numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma
restando in ogni caso la verifica circa l’effettività del presupposto di legittimità
prospettato.
Cass. civ. Sez. lavoro, 27 gennaio 2011, n. 1931
In tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore ha imposto,
con l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, un onere di specificazione delle
ragioni giustificatrici "di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" del
termine finale, che debbono essere sufficientemente particolareggiate così da rendere
possibile la conoscenza della loro effettiva portata e il relativo controllo di effettività,
dovendosi ritenere tale scelta in linea con la direttiva comunitaria 1999/70/CE e
dell'accordo quadro in essa trasfuso, come interpretata dalla Corte di Giustizia
14
(sentenza del 23 aprile 2009, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre
2005, in causa C-144/04), la cui disciplina non è limitata al solo fenomeno della
reiterazione dei contratti a termine (ossia ai lavoratori con contratti di lavoro a tempo
determinato successivi) ma si estende a tutti i lavoratori subordinati con rapporto a
termine indipendentemente dal numero di contratti stipulati dagli stessi, rispetto ai
quali la clausola 8, n. 3 (cosiddetta clausola "di non regresso") dell'accordo quadro
prevede - allo scopo di impedire ingiustificati arretramenti di tutela nella ricerca di un
difficile equilibrio tra esigenze di armonizzazione dei sistemi sociali nazionali,
flessibilità del rapporto per i datori di lavoro e sicurezza per i lavoratori - che
l'applicazione della direttiva "non costituisce un motivo valido per ridurre il livello
generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo". (Rigetta,
App. Firenze, 29/12/2005).
***
F. Il contratto di lavoro part-time
Cass. civ. Sez. lavoro, 21 novembre 2011, n. 24476
La nullità della clausola sul tempo parziale, per difetto di forma scritta, non comporta,
ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c., l'invalidità dell'intero contratto. Ne consegue
che, fatta salva l'ipotesi in cui risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza
quella parte colpita da nullità, per il principio generale di conservazione del negozio
giuridico colpito da nullità parziale, il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo
pieno.
Cass. civ. Sez. lavoro, 19 luglio 2011, n. 15774
In tema di lavoro a tempo parziale, l'osservanza di un orario lavorativo pari a quello
previsto per il tempo pieno è idonea a comportare, nonostante la difforme iniziale
volontà delle parti, l'automatica trasformazione del rapporto part-time in altro a tempo
pieno, non occorrendo, a tal fine, l'osservanza di alcun requisito formale. (Rigetta,
App. Milano, 22/02/2006).
Cass. civ. Sez. lavoro, 4 maggio 2011, n. 9769
In tema di prestazioni di lavoro subordinato (nella specie, presso aziende di credito),
la mancata concessione della trasformazione a "part time" del rapporto a tempo pieno,
ove nel caso concreto quest'ultima risulti giuridicamente doverosa, ai sensi e per gli
effetti della contrattazione collettiva, costituisce violazione dei criteri di buona fede e
correttezza che debbono ispirare l'esecuzione del contratto e, quindi, inadempimento
contrattuale, di cui si può chiedere l'accertamento in relazione alla domanda di
risarcimento dei danni conseguenti alla mancata trasformazione del rapporto di
lavoro. (Cassa senza rinvio, App. Ancona, 21/03/2006).
* **
15
G. Il contratto di lavoro a progetto
Cass. civ. Sez. lavoro, 21 marzo 2012, n. 4476
La natura di lavoro "a contratto" o "a progetto" non può essere considerata se
sostenuta da un controllo "particolarmente accentuato ed invasivo" da parte
dell'azienda. Inoltre, qualora il lavoratore è pienamente inserito nell'organizzazione
della società, utilizzando strumenti e mezzi di quest'ultima senza alcun rischio di
impresa e qualora riceva dall'azienda "puntuali ordini di servizio", il rapporto va
ricondotto allo schema della subordinazione e non in quello della collaborazione.
Cons. Stato Sez. V, 21 ottobre 2011, n. 5640
In tema di appalti pubblici, è da ritenersi congrua l'offerta che preveda l'utilizzo di
personale con contratto a progetto per l'espletamento di un servizio di "front office".
Infatti, in presenza di tale tipologia contrattuale non è precluso alle parti di
predeterminare un orario di lavoro in funzione del risultato da conseguire, ferma
restando la condizione di autonomia dei lavoratori, purché la misura temporale della
prestazione non costituisca l'elemento caratterizzante del rapporto.
Trib. Bologna Sez. lavoro, 19 ottobre 2011
Il datore di lavoro che abbia impedito al lavoratore di portare a termine l'incarico
conferito con lo stipulato contratto a progetto, determinando in esso patologie,
pacificamente accertate, delle quali non aveva mai sofferto in precedenza, deve
ritenersi responsabile delle stesse e, conseguentemente, condannato al risarcimento
del danno provocato.
Trib. Milano Sez. lavoro, 16 settembre 2011
Configura un rapporto di lavoro subordinato e non invece un contratto a progetto, il
contratto sottoscritto dai convenuti nel quale sia individuata la fase di lavoro da
svolgere, siano messi a disposizione dei lavoratori i mezzi e gli strumenti necessari
per il conseguimento degli obiettivi, sia prevista un'organizzazione ed un
coordinamento aziendale e sia richiesta la presenza giornaliera presso la ditta.
Trib. Milano Sez. lavoro, 24 gennaio 2011
Nel contratto a progetto, il progetto (o il programma) deve essere del collaboratore,
non dell'azienda: spetta al collaboratore realizzarlo, non all'imprenditore. Il
committente determina il progetto (un obiettivo imprenditoriale) sulla base della
propria strategia, ma dovrebbe essere il collaboratore, con la propria attività, a
determinare in concreto la propria attività.
***
16
H. Il contratto di associazione in partecipazione
Cass. civ. Sez. I, 24 giugno 2011, n. 13968
Il contratto di associazione in partecipazione, che si qualifica per il carattere
sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di
utili derivanti dalla gestione di una sua impresa e di un suo affare all'altro (associato)
e l'apporto da quest'ultimo conferito, non determina la formazione di un soggetto
nuovo e la costituzione di un patrimonio autonomo, nè la comunanza dell'affare o
dell'impresa, i quali restano di esclusiva pertinenza dell'associante. Ne deriva che
soltanto l'associante fa propri gli utili e subisce le perdite, senza alcuna partecipazione
diretta ed immediata dell'associato, il quale può pretendere unicamente che gli sia
liquidata e pagata una somma di denaro corrispondente alla quota spettante degli utili
e all'apporto, ma non che gli sia attribuita una quota degli eventuali incrementi
patrimoniali, compreso l'avviamento, neppure se ciò le parti abbiano previsto nel
contratto, in quanto una clausola di tal fatta costituisce previsione tipica dello schema
societario, come tale incompatibile con la figura disciplinata dagli art. 2549 e segg.
cod. civ., con la conseguenza che al contratto complesso, in tal modo configurabile,
deve applicarsi soltanto la disciplina propria del contratto di associazione in
partecipazione, ove sia accertato che la funzione del medesimo sia quella in concreto
prevalente. (Rigetta, App. Salerno, 01/02/2006).
Cass. civ. Sez. I, 24 giugno 2011, n. 13968
L'associazione in partecipazione crea un rapporto interno tra associante ed associato,
e la partecipazione di quest'ultimo ai risultati dell'impresa o dell'affare si esplica nelle
forme dell'obbligazione e del diritto di credito nei confronti dell'associante:
precisamente, secondo che i risultati siano passivi o positivi, l'associato diventa
obbligato a non ripetere dall'associante l'apporto conferito o creditore dell'associante
quanto alla restituzione di detto apporto e alla liquidazione della quota convenuta
degli utili. L'associato, tuttavia, non può pretendere che gli sia attribuita una parte dei
beni eventualmente prodotti con l'attività associata (e che inoltre l'apporto gli sia
restituito in natura), bensì soltanto che gli sia liquidata e pagata una somma di denaro
corrispondente alla quota spettantegli di utili e all'apporto.
Cass. civ. Sez. lavoro, 24 febbraio 2011, n. 4524
In tema di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di
prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato, pur
avendo indubbio rilievo il "nomen iuris" usato dalle parti, occorre accertare se lo
schema negoziale pattuito abbia davvero caratterizzato la prestazione lavorativa o se
questa si sia svolta con lo schema della subordinazione. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la sussistenza di elementi
caratterizzanti la associazione in partecipazione, ossia la partecipazione agli utili e la
sottoposizione di rendiconti, ed aveva invece ravvisato la subordinazione nelle
concrete modalità di svolgimento del rapporto, caratterizzate dal pagamento di
retribuzione a cadenze fisse, da direttive tecniche e continui controlli della
prestazione). (Rigetta, App. L'Aquila, 21/12/2006).
17
Cass. civ. Sez. lavoro, 27 gennaio 2011, n. 1954
Non sussiste associazione in partecipazione qualora manchi la possibilità di effettivo
controllo dell'associato sulla gestione dell'impresa, atteso che l'art. 2552, comma 3,
c.c., prevede il diritto dell'associato al controllo e al rendiconto annuale della
gestione, ma non ne determina le modalità. La causa del contratto di associazione in
partecipazione non è esclusa dalla partecipazione ai ricavi anziché agli utili, o dalla
mancata partecipazione alle perdite, che in base all'art. 2554 c.c. non è elemento
essenziale del contratto.
***
I. La Somministrazione di lavoro
Cass. civ. Sez. lavoro, 21 dicembre 2011, n. 28061
In tema d'intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, è fatta salva
l'incidenza satisfattiva di pagamenti eseguiti da terzi, ai sensi dell'art. 1180, primo
comma, cod. civ., e quindi anche di quelli effettuati dal datore di lavoro apparente, la
cui conseguente responsabilità per il pagamento dei contributi previdenziali, che si
aggiunge in via autonoma a quella del datore di lavoro effettivo in dipendenza
dell'apparenza del diritto e dell'affidamento dei terzi di buona fede, non può tuttavia
derogare al principio che l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'ente
previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo. (Cassa con
rinvio, App. Brescia, 20/09/2008).
Cass. civ. Sez. lavoro, 15 novembre 2011, n. 23844
In merito all'interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una
concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente in relazione ai contributi
dovuti agli enti previdenziali, rimanendo, tuttavia, salva l'incidenza satisfattiva di
pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell'art. 1180, comma 1, c.c.,
nonché dallo stesso datore di lavoro fittizio. È, infatti, irrilevante la consapevolezza
dell'altruità del debito, dato che, nell'ipotesi di pagamento indebito dal punto di vista
soggettivo, il coordinamento tra gli artt. 1180 e 2036 c.c., porta a considerare che sia
qualificabile come pagamento di debito altrui, ai fini della relativa efficacia estintiva
dell'obbligazione, anche il pagamento posto in essere per errore.
Cass. civ. Sez. lavoro, 15 luglio 2011, n. 15610
In tema di somministrazione di manodopera, il controllo giudiziario sulle ragioni che
la consentono è limitato all'accertamento della loro esistenza, non potendosi esso
estendersi, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, al sindacato sulle
valutazioni tecniche ed organizzative dell'utilizzatore, il quale è tenuto a dimostrare in
giudizio l'esigenza alla quale si ricollega l'assunzione del lavoratore, instaurandosi,
ove tale onere non sia soddisfatto, un rapporto a tempo indeterminato con
l'utilizzatore della prestazione. (Rigetta, App. Milano, 12/07/2007).
18
Cass. civ. Sez. lavoro, 15 luglio 2011, n. 15615
In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, anche nel regime di cui al d.lgs.
10 settembre 2003, n. 276, così come già in quello di cui alla legge n. 1369 del 1960,
per quanto la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli
ausiliari dell'appaltatore sia un indice dell'accordo fraudolento, ai fini della
dimostrazione della sussistenza di quest'ultimo è necessario che dette disposizioni
siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro anche in relazione alle
effettive modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative. (Nella specie la S.C. ha
ritenuto corretta la motivazione della Corte di merito in relazione al riconoscimento di
un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel profilo professionale dei
servizi bancari con effetto dall'inizio della somministrazione). (Rigetta, App. Torino,
30/04/2009).
Cass. civ. Sez. lavoro, 6 giugno 2011, n. 12201
In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è sufficiente, ai fini della
configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale
dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo
verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore
di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni
lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di
un genuino contratto di appalto. (Cassa con rinvio, App. Venezia, 04/04/2007)
***
J. Orario di lavoro
Cass. civ. Sez. lavoro, 21 novembre 2011, n. 24476
Il datore di lavoro non può unilateralmente disporre la riduzione dell'orario di lavoro,
e della relativa retribuzione, di un singolo lavoratore, anche se ciò è imputabile ad una
crisi aziendale.
Cass. civ. Sez. lavoro, 28 giugno 2011, n. 14288
La reperibilità, prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione
strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro,
consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente
rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione
lavorativa. Pertanto, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo
settimanale, limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso
e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito
dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal giudice, nonché - ove
previsto dalla contrattazione collettiva (nella specie, dall'art. 18, quinto comma, del
d.P.R. n. 270 del 1987 e, da ultimo, dall'art. 7, sesto comma, del c.c.n.l. 20 settembre
2001, integrativo del c.c.n.l. per il personale del comparto sanità del 7 aprile 1999) - il
19
diritto ad un giorno di riposo compensativo, che non è riconducibile, attesa la diversa
incidenza sulle energie psicofisiche del lavoratore della disponibilità allo svolgimento
della prestazione rispetto al lavoro effettivo, all'art. 36 Cost., ma la cui mancata
concessione è idonea ad integrare un'ipotesi di danno non patrimoniale (per usura
psico-fisica) da fatto illecito o da inadempimento contrattuale che è risarcibile in caso
di pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere
della specifica deduzione e della prova. (Rigetta, App. Salerno, 22/02/2007).
Cass. civ. Sez. lavoro, 6 maggio 2011, n. 10020
In applicazione dell'art. 17, lett. c), R.D.L. n. 2328/1923, si computa per metà
nell'orario di lavoro (con diritto alla corrispondente retribuzione) il tempo impiegato
dall'autista nel "viaggio comandato" da una località ad un'altra, imposto dall'oggettiva
separazione fra il luogo di inizio e il luogo di conclusione dell'attività lavorativa.
Cass. civ. Sez. lavoro, 8 aprile 2011, n. 8063
Le clausole dei c.c.n.l. metalmeccanici, interpretate nel senso di escludere la
computabilità del tempo di vestizione della divisa aziendale nell'orario di lavoro, non
possono essere dichiarate nulle dal giudice di merito, laddove, come nel caso di
specie, esse siano suscettibili di una diversa lettura interpretativa, in conformità a
consolidati orientamenti giurisprudenziali che ricomprendono nell'orario di lavoro
operazioni preparatorie anteriori o posteriori alla timbratura dell'orologio marcatempo
laddove queste siano eterodirette dal datore di lavoro (nella specie, la Suprema corte
ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale, impugnata ai sensi dell'art. 420-bis
c.p.c., nella parte in cui ha erroneamente dichiarato la nullità delle clausole
contrattuali secondo cui "sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva
prestazione" e "le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o
reparto").
Cass. civ. Sez. lavoro, 28 febbraio 2011, n. 4868
In tema di lavoro subordinato il diritto alla percezione del buono pasto è previsto (ex
art. 2, comma 11, legge 28 dicembre 1995, n. 550, art. 3, primo comma, legge 2
ottobre 1997, n. 334 e art. 3, lett. b) della Circolare 10 febbraio 1998 del Ministero
della giustizia) solo per quei dipendenti che abbiano attivato l'orario di servizio e di
lavoro - continuato e senza intervalli o pause - su almeno cinque giornate lavorative e
che non dispongano di servizi di mensa o sostitutivi. Ne consegue che tale diritto non
spetta agli ufficiali giudiziari, in assenza di previsione normativa o contrattual
collettiva, né può ravvisarsi alcun profilo di illegittimità costituzionale in relazione
all'art. 3 Cost., dovendo ritenersi diversa la posizione del dipendente tenuto
all'osservanza di un orario di lavoro continuativo, rispetto a quella del dipendente che
possa procedere ad una autonoma organizzazione del proprio orario lavorativo.
(Rigetta, App. Torino, 20/04/2006).
Cass. civ. Sez. lavoro, 8 febbraio 2011, n. 3038
I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di
lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la prestazione, per la sua
20
durata, superi - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed
incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato - il limite della
ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante. (Nella specie, due
dipendenti con funzioni direttive di una società di costruzioni avevano dedotto di aver
protratto la loro attività lavorativa fino alle ore serali, con spostamenti frequenti su
tutto il territorio nazionale e anche all'estero; la S.C., nel rigettare il ricorso, ha
ritenuto adeguata la motivazione della corte territoriale, che aveva escluso che tali
attività superassero il limite della ragionevolezza in relazione alla tutela della salute e
dell'integrità fisiopsichica). (Rigetta, App. Palermo, 21/06/2006).
***
K. La retribuzione
- Obblighi retributivi
Cass. civ. Sez. lavoro, 9 settembre 2011, n. 18528
Lo stato di carcerazione preventiva (o di custodia cautelare) del lavoratore
subordinato - che, non rientrando tra le ipotesi, tutelate dalla legge, di impossibilità
temporanea della prestazione, quale la malattia e le altre situazioni contemplate
dall'art. 2110 cod. civ., comporta la perdita del diritto alla retribuzione per tutto il
tempo in cui si protrae la carcerazione medesima - analogamente determina la
cessazione del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione
guadagni cui sia stato ammesso il lavoratore medesimo, trattamento che, per il fatto di
sostituirsi alla retribuzione altrimenti dovuta dal datore di lavoro, presuppone la
spettanza di questa e l'obbligo di pronta disponibilità del lavoratore sia a riprendere
servizio alla chiamata dell'azienda, sia a svolgere lavori socialmente utili o a
partecipare a corsi di formazione, che resta inibita dallo stato di carcerazione. Nè può
essere invocato il principio della cosiddetta priorità della causa sospensiva della
prestazione lavorativa, secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento
retributivo la causa verificatasi prima, atteso che esso si riferisce unicamente alle
suddette cause legali di sospensione con diritto alla retribuzione. (Rigetta, App.
Palermo, 03/03/2006).
Cass. civ. Sez. lavoro, 26 aprile 2011, n. 9344
Il riconoscimento, da parte della società Poste italiane (già ente Poste italiane), di un
trattamento retributivo di maggior favore ai dipendenti già appartenenti al ruolo
transitorio ad esaurimento soppresso dall'art. 25, D.Lgs. n. 29/1993 (ruolo relativo
agli impiegati delle carriere direttive non inquadrati nelle nuove carriere dirigenziali)
non introduce un'illegittima discriminazione in danno dei lavoratori svolgenti le
stesse mansioni, in quanto rappresenta un'applicazione dell'art. 55, Ccnl 26 novembre
1994, contenente una norma transitoria diretta al mantenimento, nei confronti del
personale delle varie aree, delle voci stipendiali fisse d'origine, con lo scopo di
salvaguardare diritti quesiti di natura economica, oltre ad essere coerente con il
21
medesimo art. 25, D.Lgs. n. 29/1993, che, nel sopprimere il ruolo transitorio, ha
previsto la conservazione ad personam delle qualifiche.
Cass. civ. Sez. lavoro, 23 marzo 2011, n. 6639
Nel rapporto di lavoro subordinato privato non opera, di regola, il principio di parità
di trattamento retributivo; ne consegue la validità dell'art. 7 del CCNL del 1995 del
settore autoferrotranvieri laddove prevede la riduzione salariale per i primi 15 mesi di
rapporto a tempo indeterminato, a seguito della trasformazione di contratto di
formazione e lavoro, per i motivi espressi dalle parti stipulanti e, cioè, per l'incentivo
premiante per il datore di lavoro che trasformi in rapporti a tempo indeterminato
l'80% dei contratti di formazione e lavoro in scadenza e per la considerazione che i
lavoratori "neoassunti" si trovino in possesso di una professionalità non comparabile
con quella degli altri. (Cassa con rinvio, App. Milano, 01/07/2005).
Cass. civ. Sez. lavoro, 9 marzo 2011, n. 5552
In tema di determinazione del trattamento retributivo spettante al lavoratore
subordinato, una volta accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro
subordinato in contrasto con la qualificazione del rapporto come autonoma operata
dalle parti, trova applicazione - salvo che per le indennità di fine rapporto che
maturano al momento della cessazione del rapporto medesimo - il principio
dell'assorbimento, per cui ove il trattamento economico complessivamente erogato in
concreto dal datore di lavoro risulti superiore a quello minimo dipendente dalla
qualificazione del rapporto, non debbono essere liquidate mensilità aggiuntive
commisurate ai compensi periodicamente corrisposti, dovendosi, peraltro, escludere
che il lavoratore sia tenuto, sulla mera richiesta del datore di lavoro, a restituire tale
eccedenza, atteso che i contratti collettivi stabiliscono le retribuzioni minime spettanti
ai lavoratori di una determinata categoria, senza che ciò impedisca al datore di lavoro
di erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse semplicemente offerte al
lavoratore o determinate da una contrattazione ovvero conseguenti alla diversa e
inesatta qualificazione del rapporto tra le parti, la quale può essere frutto di un errore
delle parti ma anche della volontà di usufruire di una normativa specifica ovvero di
eluderla. Ne consegue che il datore di lavoro, ove chieda la restituzione delle somme
erogate in eccesso rispetto ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva, ha l'onere
di dimostrare che la maggior retribuzione è stata determinata da un errore essenziale
avente i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ. (Cassa e decide nel merito,
App. Perugia, 03/03/2007).
Cass. civ. Sez. lavoro, 3 gennaio 2011, n. 30
In tema di compenso per le festività infrasettimanali, il compenso aggiuntivo, previsto
dall'art. 5, terzo comma (ultima parte), della legge 27 maggio 1949, n. 260, come
modificato dalla legge 31 marzo 1954, n. 90 (corrispondente all'aliquota giornaliera),
spetta al lavoratore retribuito in misura fissa senza distinzione nell'ambito delle
categorie previste dall'art. 2095 cod. civ. e si riferisce alle giornate di festività
nazionali cadenti di domenica non lavorate e anche alle altre festività indicate dalla
legge, in ragione del fatto che l'art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 90 prevede la
suddetta estensione unicamente in favore dei lavoratori, dipendenti da privati,
22
retribuiti in misura non fissa. Ne consegue che, per il trattamento retributivo
riguardante le festività diverse da quelle nazionali, in assenza di una disciplina legale,
occorre riferirsi a quella della contrattazione collettiva, la quale - per i dipendenti
dell'AMA - prevede (artt. 12 e 30, quinto comma, del CCNL Federambiente del 1°
ottobre 1991) una nozione (retribuzione globale), il cui significato viene nel
medesimo contratto individuato nella somma della retribuzione individuale e delle
indennità aventi carattere fisso e continuativo, che non comprende i ratei delle
mensilità aggiuntive, gli EDR e la c.d. indennità di anzianità pregressa. (Cassa con
rinvio, App. Roma, 12/07/2006).
- T.F.R.
Cass. civ. Sez. II, 30 novembre 2011, n. 25607
In tema di contratto di agenzia, l'indennità suppletiva di clientela ha origine e
disciplina esclusivamente collettiva, essendo stata introdotta dalla contrattazione
collettiva (AEC 18 dicembre 1974) e conservata negli accordi successivi, tutti con
natura ed efficacia meramente negoziale. Essa, pertanto, è dovuta solo agli agenti il
cui rapporto sia regolato, direttamente o "per relationem", da detti accordi e per la
sola ipotesi che il contratto si sciolga per iniziativa del mandante, oppure nell'ipotesi
di dimissioni dell'agente dovute a sopravvenuta inabilità permanente o totale o
successiva al conseguimento della pensione di vecchiaia; tale indennità, quindi, non
può ritenersi inclusa nella generica voce "importi di fine rapporto". (Cassa con rinvio,
App. Torino, 13/09/2005).
Cass. civ. Sez. lavoro, 29 settembre 2011, n. 19917
In tema di trattamento di fine rapporto, gli accordi aziendali possono derogare al
principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 2120, secondo comma,
cod. civ. (anche nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982) solo in modo chiaro
ed univoco. Ne consegue l'inidoneità della clausola contrattuale di cui all'art. 4
dell'accordo aziendale del 24 maggio 1986 per il personale delle ferrovie ad escludere
l'indennità di presenza ai fini del computo del TFR, limitandosi la disposizione a
prevedere che l'erogazione degli importi di cui all'accordo "non possono comportare
oneri riflessi sugli istituti contrattuali e di legge vigenti". (Rigetta, App. Bari,
24/11/2008).
Cass. civ. Sez. lavoro, 22 settembre 2011, n. 19291
In caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ., posto
il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce
istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei
confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto sia proseguito con il datore di
lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il
periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale, mentre il datore cessionario è
obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà, e resta l'unico
obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione. (Rigetta,
App. Brescia, 22/09/2006).
23
Cass. civ. Sez. V, 11 aprile 2011, n. 8134
I debiti del Tfr dell'azienda acquisita non configurano un avviamento ammortizzabile
e quindi non possono essere fiscalmente dedotti. Infatti i debiti del Tfr del personale
dipendente, così come il preavviso e l'indennità suppletiva discendenti da contratti di
agenzia, sono indennità di fine rapporto entrambe deducibili dal reddito d'impresa ai
sensi dell'art. 105 del D.P.R. n. 917/1986 (art. 70 del vecchio Tuir), nei limiti del loro
accantonamento annuale al relativo fondo. Per il comma 1 dell'articolo 2112 c.c., in
caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con l'acquirente, e, per il
comma 2, venditore e acquirente sono obbligati in solido per i crediti che i lavoratori
avevano al tempo del trasferimento. Nel caso di acquisto di ramo d'azienda con
assunzione ex lege delle passività tali debiti rappresentano una componente negativa
del valore di scambio dei singoli beni che compongono il ramo d'azienda, ma non
costituiscono affatto un avviamento dello stesso.
Cass. civ. Sez. lavoro, 27 maggio 2011, n. 11767
Non è ravvisabile una volontà negoziale nella dichiarazione, sottoscritta dal
lavoratore, ma predisposta dal datore di lavoro in occasione della corresponsione del
trattamento di fine rapporto, di rinuncia a diritti, quando essa sia accompagnata
dall'espressione "con riserva", in quanto l'indeterminatezza del contenuto rende nulla
la complessiva dichiarazione, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, secondo comma, cod.
civ. (Cassa con rinvio, App. Taranto, 31/03/2006).
Cass. civ. Sez. V, 11 aprile 2011, n. 8134
I debiti del Tfr dell'azienda acquisita non configurano un avviamento ammortizzabile
e quindi non possono essere fiscalmente dedotti. Infatti i debiti del Tfr del personale
dipendente, così come il preavviso e l'indennità suppletiva discendenti da contratti di
agenzia, sono indennità di fine rapporto entrambe deducibili dal reddito d'impresa ai
sensi dell'art. 105 del D.P.R. n. 917/1986 (art. 70 del vecchio Tuir), nei limiti del loro
accantonamento annuale al relativo fondo. Per il comma 1 dell'articolo 2112 c.c., in
caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con l'acquirente, e, per il
comma 2, venditore e acquirente sono obbligati in solido per i crediti che i lavoratori
avevano al tempo del trasferimento. Nel caso di acquisto di ramo d'azienda con
assunzione ex lege delle passività tali debiti rappresentano una componente negativa
del valore di scambio dei singoli beni che compongono il ramo d'azienda, ma non
costituiscono affatto un avviamento dello stesso.
- Il Fondo di garanzia INPS
Cass. civ. Sez. lavoro, 15 novembre 2011, n. 23840
A norma dell'art. 2, commi 1-7, della legge n. 297/1982, qualora il datore di lavoro
sia un imprenditore commerciale soggetto alla legge fallimentare, il lavoratore, per
poter ottenere l'immediato pagamento (nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla
domanda) del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia istituito
presso l'Inps, deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e
all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal debitore, anche lo stato di
24
insolvenza in cui versa quest'ultimo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale
prevista dalla legge (l'apertura del fallimento o della liquidazione coatta
amministrativa o del concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore);
viceversa, ove non sia possibile l'applicazione della legge fallimentare perché non
ricorre la condizione soggettiva di cui all'art. 1 del R.D. n. 267/1942 (Legge
fallimentare), il lavoratore, allo scopo sopra indicato, oltre alla prova dell'avvenuta
conclusione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in
essere dal datore di lavoro, deve fornire anche l'ulteriore prova che quest'ultimo non è
soggetto alle procedure esecutive concorsuali e deve, inoltre, dimostrare, in base alla
diversa presunzione legale pure prevista dalla legge (l'esperimento di una procedura
esecutiva individuale, senza che ne sia necessario il compimento), che mancano o
sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore.
Cass. civ. Sez. lavoro, 28 luglio 2011, n. 16617
Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di
lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico dello speciale
fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 ha natura di diritto di credito ad una
prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato
nei confronti del datore di lavoro, senza che possa configurarsi un'ipotesi di
obbligazione solidale (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione
solidale). Esso si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al
verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (quali l'insolvenza del datore di
lavoro, la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al
passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si
siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta
all'INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei
confronti del Fondo di garanzia. (Fattispecie relativa ad insinuazione del Fondo al
passivo del fallimento datoriale ai fini di far valere in surrogazione il credito del
lavoratore). (Rigetta, App. Torino, 20/12/2006).
Cass. civ. Sez. lavoro, 27 luglio 2011, n. 16447
La surroga del Fondo di garanzia gestito dall'Inps, ai sensi dell'art. 2, settimo comma,
della legge n. 297 del 1982, nel privilegio spettante al lavoratore, ai sensi degli artt.
2751 bis e 2776 cod. civ., consente al medesimo Fondo di essere ammesso nella
procedura fallimentare nella stessa posizione che avrebbe assunto il lavoratore e,
quindi, non in maniera integrale, ma comprendendo nel credito privilegiato solo gli
interessi maturati fino alla vendita nonché la rivalutazione monetaria maturata fino al
momento in cui lo stato passivo diventa definitivo, con esclusione degli interessi e
della rivalutazione maturati successivamente. (Rigetta, App. Torino, 13/02/2007).
Cass. civ. Sez. lavoro, 16 giugno 2011, n. 13158
Con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, ai sensi del
d.lgs. n. 80 del 1992, di pagare ai lavoratori la retribuzione delle ultime tre mensilità
rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento di apertura della
procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, la prescrizione annuale dei crediti
di lavoro decorre dal giorno di definizione dell'opposizione proposta dall'INPS contro
25
lo stato passivo dell'imprenditore datore di lavoro. Ne consegue che, restando
riservata al giudice adito per il soddisfacimento delle somme dovute ai sensi del d.lgs.
n. 80 del 1992 l'interpretazione dell'atto di opposizione e l'individuazione dei crediti
oggetto di contestazione, non è deducibile in cassazione da parte del Fondo di
garanzia che il giudice di merito non abbia distinto tra crediti contestati con
l'opposizione e crediti non contestati e, conseguentemente, non abbia fatto decorrere
la prescrizione per questi ultimi fin dal deposito dello stato passivo. (Rigetta, App.
Venezia, 08/09/2007).
Cass. civ. Sez. lavoro, 1 aprile 2011, n. 7585
Ai fini dell'accesso al fondo di garanzia previsto dalla legge n. 297/1982 (Disciplina
del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), per il pagamento
del t.f.r. in caso d'insolvenza del datore di lavoro, è sufficiente che il lavoratore abbia
esperito la procedura di esecuzione, risultando irrilevante che l'istanza di
dichiarazione di fallimento sia stata rigettata a causa dell'esiguità del credito azionato.
Cass. civ. Sez. lavoro, 1 aprile 2011, n. 7585
Qualora l'istanza di fallimento avviata nei confronti del datore di lavoro insolvente,
per il pagamento del trattamento di fine rapporto, sia respinta a causa della esiguità
del credito azionato e l'esecuzione forzata si sia rilevata infruttuosa e non risultano
altri beni aggredibili, il lavoratore può ottenere il pagamento del tfr ricorrendo al
Fondo di Garanzia istituito presso l'Inps.
Cass. civ. Sez. lavoro, 1 aprile 2011, n. 7585
Ai fini dell'accesso al fondo di garanzia previsto dalla legge n. 297/1982 (Disciplina
del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), per il pagamento
del t.f.r. in caso d'insolvenza del datore di lavoro, è sufficiente che il lavoratore abbia
esperito la procedura di esecuzione, risultando irrilevante che l'istanza di
dichiarazione di fallimento sia stata rigettata a causa dell'esiguità del credito azionato.
Cass. civ. Sez. I, 3 marzo 2011, n. 5141
In tema di amministrazione straordinaria di grande impresa in crisi (per la disciplina
regolata dalla legge n. 95 del 1979), l'ammissione al passivo in prededuzione del
credito per trattamento di fine rapporto del lavoratore dipendente, ai sensi
dell'equiparazione ai debiti d'impresa così disposta dall'art .4 del d.l. n. 414 del 1981
(conv. nella legge 544 del 1981), non costituisce titolo preferenziale, in favore di tale
creditore, rispetto al credito del Fondo di Garanzia, gestito dall'INPS, e derivante
dalla surroga dell'ente previdenziale nel credito pagato ad altri dipendenti - secondo la
previsione e con decorrenza dall'entrata in vigore dell'art. 2 della legge n. 297 del
1982 - in quanto la norma istitutiva della surroga in questione, benché disponga
testualmente l'attribuzione al predetto Fondo del "privilegio" ex artt. 2751-bis e 2776
cod. civ. spettante al lavoratore surrogato sul patrimonio del datore di lavoro, non può
che riferirsi all'intera posizione sostanziale e processuale di detto lavoratore, non
necessitando l'automatismo di tale surrogazione legale, alla stregua dell'art. 1203 n. 5
cod. civ., di alcuna diversa ed ulteriore disposizione normativa; con la conseguenza
26
che il Fondo di Garanzia che abbia anticipato il T.F.R. ad altri dipendenti ha diritto ad
essere pagato in prededuzione se (come nel caso di specie) tale è la collocazione che,
nell'ambito della procedura, spetta al credito dei lavoratori soddisfatti. (Rigetta, App.
Ancona, 24/03/2007).
Cass. civ. Sez. lavoro, 10 febbraio 2011, n. 3241
La tutela del Fondo di garanzia gestito dall'INPS per il pagamento delle ultime tre
mensilità di retribuzione non corrisposte dal datore di lavoro insolvente opera solo nei
casi in cui sia stata proposta azione esecutiva successivamente alla data di entrata in
vigore del d.lgs. n. 80 del 1992; pertanto, essa è inapplicabile ove prima di tale data
sia avvenuta la conversione del sequestro conservativo in pignoramento. (Cassa e
decide nel merito, App. L'Aquila, 03/03/2009
- Prescrizione crediti retributivi
Cass. civ. Sez. III, 29 settembre 2011, n. 19872
Le trattative per ottenere il risarcimento del danno comportano l'interruzione della
prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ. quando dal comportamento di una delle
parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, in quanto tale
condotta configura una rinuncia tacita alla prescrizione analogamente all'interruzione
della stessa per effetto del riconoscimento. (Rigetta, App. Campobasso, 06/05/2008).
Cass. civ. Sez. lavoro, 27 giugno 2011, n. 14163
L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce
rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che
deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli
impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941
prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l'ipotesi di
dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare,
del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale
diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, relativa
alla domanda diretta ad ottenere le differenze sulla pensione aziendale, la S.C., nel
rigettare il ricorso, ha ritenuto privo di rilievo, ai fini dell'interruzione della
prescrizione, il ricorso già presentato per il conseguimento della superiore qualifica,
atteso che all'epoca non era stato chiesto l'incremento del trattamento pensionistico,
restando escluso che assumesse valore impeditivo il ritardo indotto dalla necessità di
procedere all'accertamento del diritto alla maggiore retribuzione). (Rigetta, App.
Napoli, 07/05/2007).
Cass. civ. Sez. lavoro, 8 aprile 2011, n. 8057
L'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento
della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art.
2946 cod. civ., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti
dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art.
27
2948 cod. civ., il quale decorre anche quando il diritto a tali differenze venga fatto
valere contemporaneamente al diritto all'attribuzione alla qualifica superiore, soggetto
alla prescrizione decennale. (Cassa con rinvio, App. Bari, 18/07/2006)
Cass. civ. Sez. lavoro, 30 marzo 2011, n. 7272
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in
conseguenza della mancata adozione da parte del datore di adeguate misure di
sicurezza delle condizioni di lavoro, ai sensi dall'art. 2087 cod. civ., decorre dal
momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e
riconoscibile solo ove l'illecito sia istantaneo, ossia si esaurisca in un tempo definito,
ancorchè abbia effetti permanenti, mentre ove, l'illecito sia permanente e si sia perciò
protratto nel tempo, il termine prescrizionale inizia a decorrere al momento della
definitiva cessazione della condotta inadempiente. (Cassa con rinvio, App. Ancona,
11/10/2007).
Cass. civ. Sez. lavoro, 19 gennaio 2011, n. 1147
La decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con
riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo, ben diversa essendo la situazione
psicologica in cui versa il lavoratore per il timore della risoluzione del rapporto,
allorché si tratti di lavoro formalmente autonomo, da quella in cui il rapporto di
lavoro sia garantita sin dall'inizio della stabilità reale, e a nulla rilevando, in relazione
alla situazione di soggezione in cui versa il lavoratore nel primo caso, il successivo
riconoscimento giudiziale della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto
astrattamente regolare il rapporto. (Fattispecie relativa ai lavori affidati in
convenzione dalle Ferrovie dello Stato ex art. 26 legge n. 1236 del 1959, in un caso in
cui il giudice di merito aveva accertato la natura subordinata del rapporto). (Rigetta,
App. Roma, 25/02/2004.
***
L. Inquadramento e mansioni del lavoratore
-Inquadramento
Cass. civ. Sez. lavoro, 20 giugno 2011, n. 13495
Anche nel caso in cui oggetto di rivendicazione sia la qualifica dirigenziale, nel
procedimento logico-giuridico volto alla determinazione dell'inquadramento spettante
a un lavoratore subordinato non è possibile prescindere da tre fasi successive
consistenti nell'accertamento di fatto delle attività lavorative concretamente svolte,
nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di
categoria e, infine, nel confronto tra le risultanze della prima indagine e i testi
contrattuali individuati nella seconda.
28
Cass. civ. Sez. VI, 20 maggio 2011, n. 11149
Nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia degli inquadramenti del
personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di
contrattazione collettiva del settore pubblico che può intervenire senza incontrare il
limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro
subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in
materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e
le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non
discriminazione di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 non costituisce parametro
per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo.
(Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.). (Rigetta,
App. Roma, 14/10/2009)
Cass. civ. Sez. lavoro, 8 aprile 2011, n. 8068
In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, quanto al
periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 88/1989, opera il principio
secondo cui è la natura dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 2195 c.c., a
determinare l'inquadramento, non potendosi attribuire rilevanza agli atti di
inquadramento dell'Inps, aventi carattere meramente ricognitivo; con riguardo,
invece, al periodo successivo, soggetto alla disciplina di cui alla predetta legge n.
88/1989 e a quella di cui alla legge n. 335/1995, è ben vero che l'atto di variazione
dell'Istituto acquista rilievo costitutivo, con efficacia solo dalla notificazione del
provvedimento di nuova classificazione dell'impresa, ma siffatta irretroattività non
opera allorché l'iniziale inquadramento sia stato determinato da inesatte dichiarazioni
del datore di lavoro (art. 3, comma 8, legge n. 335/1995).
Cass. civ. Sez. lavoro, 24 marzo 2011, n. 6756
In tema di inquadramento e qualifiche e con riferimento al personale della Cassa
depositi e prestiti, l'addetto ad un videoterminale (che costituisce un'unità periferica
del sistema informatico), autorizzato anche ad effettuare immissioni di dati nel
sistema, svolge le funzioni operative relative all'unità periferica richieste dall'art. 11
del d.P.R. 4 agosto 1984 (decreto al quale l'art. 11, quarto comma, della legge 13
maggio 1983, n. 197 ha demandato la determinazione dei livelli funzionali) e,
pertanto, ha diritto all'inquadramento nel secondo livello funzionale ove sia accertato
l'effettivo espletamento delle predette mansioni. (Cassa con rinvio, App. Roma,
24/07/2006).
Cass. civ. Sez. lavoro, 1 marzo 2011, n. 4991
In tema di rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi
telefonici, nel passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato,
in forza della normativa di riferimento (art. 4 legge n. 58 del 1992) le indicazioni
contenute nelle tabelle di equiparazione adottate con accordo sindacale costituiscono
elemento decisivo di riferimento per operare l'inquadramento presso la nuova
gestione solo ed in quanto l'equivalenza delle posizioni di lavoro - messe a confronto
- sussista realmente. Ne consegue la non applicabilità di tali tabelle, ove non si
29
riscontri corrispondenza in concreto tra le mansioni svolte nella fase precedente
(connesse all'inquadramento e al livello prima attribuito) e le mansioni riferite a
qualifica e livello ottenuti in sede di passaggio all'impiego privato. (Rigetta, App.
Napoli, 21/03/2006).
Cass. civ. Sez. lavoro, 21 febbraio 2011, n. 4149
Nel rapporto di lavoro subordinato, il carattere vicario delle mansioni svolte preclude
il diritto del sostituto all'inquadramento nella qualifica superiore del sostituito, e lo
stesso diritto alla maggiore retribuzione per il periodo della sostituzione, sia quando
la sostituzione non abbia riguardato mansioni proprie della qualifica rivendicata nè
comportato l'assunzione dell'autonomia e della responsabilità tipiche della qualifica
stessa, sia quando le mansioni proprie della qualifica del sostituto comprendano
compiti di sostituzione di dipendenti di grado più elevato. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento
della superiore qualifica, proposta da dipendente del San Paolo IMI avente la
qualifica di capo ufficio del ruolo "A", il quale aveva svolto attività in mera
sostituzione di altro dipendente rivestente qualifica superiore). (Rigetta, App. Bari,
28/11/2005).
Cass. civ. Sez. lavoro, 18 gennaio 2011, n. 1075
In tema di concorsi interni per attribuzione di qualifica superiore (previsti a norma di
contratto collettivo o per disciplina unilaterale del datore di lavoro), che debbono
essere espletati mediante l'attribuzione di punteggi legati a determinate caratteristiche
professionali dei concorrenti, incombe al datore di lavoro l'obbligo di osservare,
nell'espletamento della procedura concorsuale, criteri di correttezza e buona fede,
rispettando altresì il principio di obiettività e trasparenza e la "par condicio" fra tutti
gli aspiranti. (Nella specie, la S.C.,in applicazione del principio in esteso, ha
confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad un concorso per la promozione
al grado di funzionario di terza categoria di un istituto bancario, aveva riconosciuto
all'istante la qualifica richiesta e accolto la domanda risarcitoria proposta, desumendo
decisivi indizi di arbitrarietà e, comunque, di non conformità ai canoni di correttezza
e buona fede nell'attribuzione ad un candidato di punteggi attitudinali, dalla
circostanza che il legale rappresentante della società datrice di lavoro non aveva
saputo dar conto, in udienza, delle ragioni della diversa attribuzione dei punteggi
discrezionali e dal confronto tra la posizione del candidato pretermesso e quella di
altri concorrenti risultati vincitori del concorso in situazioni valutate omogenee,
concludendo nel senso che, se fossero stati attribuiti al candidato pretermesso i
punteggi assegnati agli altri quattro, il primo avrebbe acquisito il punteggio
sufficiente a superare quello dell'ultimo dipendente collocato nella graduatoria dei
vincitori). (Rigetta, App. Caltanissetta, 12/10/2006).
30
- Lo ius variandi
Cass. civ. Sez. lavoro, 8 agosto 2011, n. 17095
In tema di mansioni del lavoratore, le limitazioni dello "ius variandi" introdotte
dall'art. 2103 cod. civ., nel testo di cui all'art. 13 della legge n. 300 del 1970, sono
dirette ad incidere su quei provvedimenti unilaterali del datore di lavoro o su quelle
clausole contrattuali che prevedono il mutamento di mansioni o il trasferimento non
sorretti da ragioni tecniche, organizzative e produttive e mirano ad impedire che il
cambiamento di mansioni od il trasferimento siano disposti contro la volontà del
lavoratore ed in suo danno; dette limitazioni, pertanto, non operano nel caso in cui secondo un accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in
sede di legittimità se adeguatamente motivato - il mutamento di mansioni od il
trasferimento siano stati disposti a richiesta dello stesso lavoratore, ossia in base ad
un'esclusiva scelta dello stesso, pervenuto a tale unilaterale decisione senza alcuna
sollecitazione, neppure indiretta, del datore di lavoro, che l'abbia invece subita.
(Rigetta, App. Torino, 05/08/2008).
Cass. civ. Sez. lavoro, 13 giugno 2011, n. 12919
In caso di vacanza di posti di lavoro che devono essere coperti (in forza di obbligo
assunto dal datore di lavoro con il contratto collettivo), all'esito di procedure di
selezione, l'assegnazione reiterata di un lavoratore alle mansioni superiori inerenti ai
detti posti, ciascuna per un periodo inferiore a quello richiesto dall'art. 2103 c.c. o dal
contratto collettivo per l'effetto di c.d. promozione automatica, si presume
determinata da una esigenza organizzativa reale, preordinata a mantenere l'effetto
interruttivo della revoca dell'assegnazione alle mansioni superiori per adempiere
all'obbligo negozialmente assunto. Presunzione che esclude la causa utilitaristica e la
sanzione del computo utile dei periodi per sommatoria, salvo che non sia accertata
l'eccessiva e artificiosa protrazione dei tempi di adempimento nelle diverse fasi
richieste dal contenuto dell'obbligazione (determinazione dei criteri di selezione e
delle modalità del procedimento; indizione del concorso, espletamento della
procedura di selezione e approvazione della graduatoria).
Cass. civ. Sez. lavoro, 8 giugno 2011, n. 12460
Nel processo del lavoro, grava sul datore di lavoro, in presenza di assegnazione del
lavoratore a mansioni superiori per periodi singolarmente considerati non superiori al
termine previsto dall'art. 2103 cod. civ., in relazione all'art. 38 del CCNL di settore, la
prova di aver fatto ricorso a tali modalità nella gestione delle assegnazioni provvisorie
per assicurare la vacanza del posto da coprire obbligatoriamente per il tramite di
procedura concorsuale o selettiva e per il periodo necessario alla definizione di essa,
al fine di dimostrare la mancanza di un intento elusivo della disciplina della c.d.
promozione automatica. (Rigetta, App. Napoli, 29/05/2006).
31
Cass. civ. Sez. lavoro, 8 aprile 2011, n. 8057
L'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento
della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art.
2946 cod. civ., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti
dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art.
2948 cod. civ., il quale decorre anche quando il diritto a tali differenze venga fatto
valere contemporaneamente al diritto all'attribuzione alla qualifica superiore, soggetto
alla prescrizione decennale. (Cassa con rinvio, App. Bari, 18/07/2006)
Cass. civ. Sez. lavoro, 10 febbraio 2011, n. 3249
Nel rito del lavoro la domanda per il conseguimento di una qualifica superiore e per il
pagamento delle differenze retributive conseguenti include anche le somme dovute
per il periodo successivo al ricorso, per le quali non occorre una espressa e specifica
domanda. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in applicazione del principio su esteso, la
ricorrenza del vizio di extra petizione nella sentenza di merito che, in presenza di
domanda di pagamento anche "della diversa somma di giustizia" dovuta per il
conseguimento della qualifica superiore, aveva fatto discendere il diritto alla
corresponsione delle differenze retributive anche per il periodo successivo al
riconoscimento delle mansioni superiori che avevano dato luogo al diritto al superiore
inquadramento). (Rigetta, App. L'Aquila, 18/05/2006).
- Le mansioni equivalenti, superiori e promiscue
Cass. civ. Sez. lavoro, 6 dicembre 2011, n. 26150
Al divieto di patti contrari all'adibizione del lavoratore a mansioni di livello inferiore
a quelle svolte, previsto dall'art. 2103, secondo comma, cod. civ., si sottrae il c.d.
riclassamento, in quanto esso implica un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di
equivalenza tra le mansioni stesse, richiedendosi solo che non operi un'indiscriminata
fungibilità di compiti tale da mortificare ingiustificatamente il livello professionale
degli interessati la cui protezione è insita nella suddetta norma. (Nella specie la S.C.
ha confermato la decisione con cui il giudice territoriale, nell'ipotesi di riclassamento
a seguito di fusione per incorporazione di società di trasporto aereo, avuto riguardo
alla maggiore complessità della nuova struttura organizzativa, aveva ritenuto
legittimo, ai fini del reinquadramento, l'utilizzo, fatto proprio dal contratto collettivo,
del criterio, valorizzante il maggior numero di ore di volo, fondato sulla preminente
esigenza di sicurezza dei voli, escludendo potesse derivare un demansionamento, per
gli assistenti di volo che nelle tratte internazionali prima del riassetto non avevano
alcuno sopra di sé, dalla mera subordinazione a un collega con maggiore esperienza).
(Rigetta, App. Milano, 05/04/2006).
Cass. civ. Sez. lavoro, 3 giugno 2011, n. 12140
In tema di assegnazione al lavoratore di mansioni diverse da quelle di assunzione,
l'equivalenza o meno delle stesse deve essere valutata dal giudice anche nel caso in
32
cui le mansioni di provenienza non siano state affidate ad altro dipendente ma si siano
esaurite. Ne consegue che in tale evenienza può aversi demansionamento in
violazione dell'art. 2103 c.c., ove le nuove mansioni affidate al lavoratore siano
inferiori a quelle proprie della qualifica o alle ultime svolte dal lavoratore.
Cass. civ. Sez. lavoro, 14 aprile 2011, n. 8527
Posto che il divieto di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori stabilito dall'art.
2103 c.c. non è derogabile neppure su accordo tra le parti, spetta al lavoratore che
abbia richiesto l'assegnazione ad un ufficio presso il quale abbia espletato mansioni
inferiori a quelle in precedenza svolte, il danno subìto, da determinare anche in via
equitativa, in base agli elementi desumibili dalla quantità e dalla qualità
dell'esperienza lavorativa pregressa, dal tipo di professionalità colpita, dalla durata
del demansionamento, dall'esito finale della dequalificazione e dalle altre circostanze
del caso concreto.
Trib. Cassino, 15 giugno 2011
Qualsiasi indagine eseguita nell'ottica della comparazione soggettiva del
riconoscimento di mansioni superiori non deve prescindere dall'analisi del concreto
grado di autonomia, responsabilità, gravosità ed intensità dei compiti di fatto svolti
dal dipendente, oggettivamente comparato con le altre mansioni proprie della
qualifica inferiore.
Trib. Cassino Sez. lavoro, 4 maggio 2011
Incombe sul lavoratore che vanti il diritto ad un superiore inquadramento, in relazione
allo svolgimento di mansioni superiori, l'onere della prova in ordine all'attività
effettivamente svolta, al periodo di svolgimento nonché alla riconducibilità delle
prestazioni disimpegnate a quelle qualificabili come superiori rispetto alla norma di
riferimento, sia essa individuale, collettiva o legale.
Trib. Perugia Sez. lavoro, 14 aprile 2011
E' ius receptum che il riconoscimento delle mansioni superiori, ex art. 2103 c.c.,
richiede l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate, l'individuazione delle
declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a
quelle effettuate nonché il raffronto tra i risultati ottenuti dall'espletamento delle due
indagini. Di talché, è onere del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere
l'accertamento del suo diritto ad essere inquadrato in una qualifica superiore, indicare
espressamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica,
comparandoli con quelli inerenti le mansioni che egli asserisce di aver concretamente
svolto.
Trib. L'Aquila Sez. lavoro, 9 marzo 2011
Al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato (e anche
per l'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni
superiori), occorre seguire un iter logico articolato in quattro fasi successive. La
33
prima è diretta ad accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore. La
seconda consiste nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto
collettivo di categoria. La terza implica il raffronto tra i risultati delle due indagini
precedenti e nell'individuazione della categoria in cui deve essere inquadrato il
lavoratore in base alle mansioni svolte. La quarta, infine, è volta ad accertare se
l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche
l'assimilazione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica
rivendicata.
Trib. Milano Sez. lavoro, 24 gennaio 2011
Il divieto di variazioni "in peius" opera anche quando al lavoratore, nella formale
equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto
mansioni sostanzialmente inferiori. Nell'effettuare tale comparazione non è
sufficiente ancorarsi in astratto al livello di categoria ma occorrerà accertare che le
nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente,
salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e
l'accrescimento delle sue capacità professionali ed a condizione che risulti tutelato il
patrimonio professionale del lavoratore nel senso che la nuova collocazione gli
consenta di utilizzare ed anzi di arricchire il patrimonio professionale acquisito in una
prospettiva dinamica di valorizzazione del proprio bagaglio di conoscenze ed
esperienze.
Trib. Cassino Sez. lavoro, 10 gennaio 2011
Non ogni modifica quantitativa delle mansioni, si traduce automaticamente in una
dequalificazione professionale, incombendo, invece, sul giudice il compito di
accertare, di volta in volta, se l'effettuata sottrazione di mansioni sia tale da
comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore o una
sottoutilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite ed un conseguenziale
impoverimento della sua professionalità.
- Il danno da demansionamento
Cass. civ. Sez. lavoro, 23 novembre 2011, n. 24718
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e
dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno
professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di
inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel
ricorso introduttivo del giudizio - dall'esistenza di un pregiudizio (di natura non
meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare
reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri,
inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua
personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza
automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria,
cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta
datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma
34
anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di
causalità con l'inadempimento datoriale.
Cass. civ. Sez. lavoro, 7 ottobre 2011, n. 20663
In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del
lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che
asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di
inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel
ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio
medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di
una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale
va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento.
Cass. civ. Sez. lavoro, 27 maggio 2011, n. 11763
Nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante nella
gestione di un appalto, la domanda del lavoratore diretta ad ottenere il risarcimento
del danno per demansionamento e al pagamento di differenze retributive è idonea ad
introdurre la richiesta di applicazione dell'art. 2112 cod. civ. (e la relativa "causa
petendi") solamente se la parte, nel formulare la domanda, abbia allegato, a
prescindere dall'esattezza giuridica delle espressioni utilizzate, gli elementi del
trasferimento d'azienda in senso proprio (o, comunque, vicende che comportino una
continuità aziendale alla stregua della giurisprudenza comunitaria) e la continuità del
rapporto di lavoro, che costituisce la base della garanzia della salvaguardia della
posizione del lavoratore. (Nella specie, la società che era subentrata nella gestione del
servizio di nettezza urbana del Comune di Gallipoli aveva proceduto all'assunzione di
lavoratori già dipendenti del precedente gestore, i quali avevano lamentato la loro
dequalificazione e la mancata conservazione di pregresse indennità, senza, tuttavia,
dedurre in alcun modo la continuità giuridica del rapporto di lavoro; la S.C., in
applicazione dell'anzidetto principio, ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la
decisione del giudice di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2112 cod.
civ.). (Rigetta, App. Lecce, 14/04/2006).
Cass. civ. Sez. lavoro, 14 aprile 2011, n. 8527
Posto che il divieto di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori stabilito dall'art.
2103 c.c. non è derogabile neppure su accordo tra le parti, spetta al lavoratore che
abbia richiesto l'assegnazione ad un ufficio presso il quale abbia espletato mansioni
inferiori a quelle in precedenza svolte, il danno subìto, da determinare anche in via
equitativa, in base agli elementi desumibili dalla quantità e dalla qualità
dell'esperienza lavorativa pregressa, dal tipo di professionalità colpita, dalla durata
del demansionamento, dall'esito finale della dequalificazione e dalle altre circostanze
del caso concreto.
Cass. civ. Sez. lavoro, 4 marzo 2011, n. 5237
In caso di accertato demansionamento professionale, la risarcibilità del danno
all'immagine derivato al lavoratore a cagione del comportamento del datore di lavoro
35
presuppone che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una
soglia minima di tollerabilità, e che il danno non sia futile, vale a dire che non
consista in meri disagi o fastidi. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha
rilevato la correttezza della decisione della corte territoriale che non solo ha escluso
che la retrocessione da capo turno ad addetto alla sorveglianza comportasse
l'esistenza di un danno "in re ipsa" rispetto alla dedotta lesione dell'immagine
professionale, ma ha ritenuto di poter trarre una presunzione di segno contrario in
relazione all'"estrema modestia della limitata supremazia esercita in precedenza" dal
lavoratore). (Rigetta, App. Genova, 11/07/2006)
***
M. Potere direttivo e modificazione del luogo di lavoro
Cass. civ. Sez. lavoro, 27 settembre 2011, n. 19710
Le valutazioni del datore di lavoro in ordine al rendimento ed alla capacità
professionale del lavoratore, espresse con le note di qualifica, sono sindacabili dal
giudice in riferimento ai parametri oggettivi previsti dal contratto collettivo ed agli
obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e
quindi, sul datore di lavoro grava l'onere di motivare queste note, allo scopo di
permettere il controllo da parte del giudice dell'osservanza di siffatti parametri.
Peraltro detto controllo non e' limitato alla mera verifica della coerenza estrinseca del
giudizio riassuntivo della valutazione, ma ha ad oggetto la verifica della correttezza
del procedimento di formazione del medesimo, che richiede di prendere in esame i
dati sia positivi sia negativi rilevanti al fine della valutazione, non potendo invece
tenersi conto di quelli estranei alla prestazione lavorativa.
-
Il trasferimento
Cass. civ. Sez. VI, 22 dicembre 2011, n. 28515
In relazione alla proposizione di domanda formalmente volta ad accertare
l'impossibilità di eseguire l'ordine di reintegrazione del dipendente illegittimamente
trasferito ed invece qualificata come azione volta a determinare le modalità di
esecuzione della sentenza, ai fini della competenza territoriale deve trovare
applicazione, anche nel caso di obbligo attinente ad un rapporto di lavoro, l'art. 26,
ultimo comma, cod. proc. civ., a norma del quale, per l'esecuzione forzata di obbligo
di fare e di non fare, la competenza per territorio va determinata con riferimento alla
"sede materiale" dell'esecuzione, ossia al luogo in cui risulta ubicato il posto di lavoro
dal quale il lavoratore è stato trasferito o, comunque, nel quale debbono porsi in
essere gli adempimenti necessari a realizzare l'effetto utile della sentenza, essendo
irrilevante lo scopo di accertare l'impossibilità di eseguire la sentenza e non già di
darvi attuazione, dal momento che rileva la finalità dell'azione, volta a determinare
36
l'ambito di precettività del "dictum" del giudice e la sua concreta esigibilità. (Regola
competenza, Ancona, 27/09/2010).
Cass. civ. Sez. lavoro, 2 novembre 2011, n. 22695
Va riconosciuto al lavoratore trasferito un minimo di provvidenze anche nel caso in
cui al trasferimento stesso, pur comportando disagi per il lavoratore e la sua famiglia,
non si accompagni il mutamento della residenza.
Cass. civ. Sez. lavoro, 5 settembre 2011, n. 18223
L'art. 33, comma 5, legge n. 104 del 1992, stabilendo che il genitore o il familiare
lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un
parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, attribuisce un diritto che, in virtù
dell'inciso secondo il quale esso può essere esercitato "ove possibile", ed in
applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto
valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed
organizzative dell'azienda ed implica che l'handicap sia grave o, comunque, richieda
un'assistenza continuativa; inoltre, poiché le agevolazioni previste dalla succitata
norma costituiscono forme di intervento assistenziale riconosciute ai portatori di
handicap 'sub speciè di agevolazioni concesse a favore di coloro che si occupano dei
predetti, la sussistenza dell'handicap deve essere accertata dalle unità sanitarie locali,
mediante le commissioni mediche di cui all'art. 4, legge n. 104 del 1992, non essendo
consentita la sua dimostrazione mediante documentazione medica di diversa
provenienza, ferma restando l'ammissibilità della contestazione nelle sedi competenti,
delle conclusioni rese da dette commissioni. (Rigetta, App. Genova, 24/02/2009)
Cass. civ. Sez. lavoro, 6 luglio 2011, n. 14875
Il trasferimento del lavoratore ad una sede di lavoro diversa da quella dove prestava
precedentemente servizio, ove non si ricolleghi all'esercizio, atipico, della potestà
disciplinare del datore di lavoro ma a ragioni tecniche ed organizzative, prescinde
dalla colpa del dipendente e dall'osservanza delle garanzie proprie del procedimento
disciplinare. Ne consegue che la legittimità del provvedimento datoriale va valutata
alla luce dei limiti posti dall'art. 2103 cod. civ. e, dunque, della necessaria
corrispondenza tra la misura e le finalità tipiche dell'impresa. (Nella specie, relativa al
trasferimento del direttore di una filiale di un istituto di credito in ragione della sua
non collaborazione per lo svolgimento di una ispezione presso la sede da lui diretta, la
corte territoriale ha escluso la natura disciplinare del provvedimento attesa l'assenza
di ogni preventiva contestazione e la mancata previsione di una simile sanzione nella
disciplina collettiva applicabile; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha
rigettato il ricorso). (Rigetta, App. Roma, 09/03/2009).
Cass. civ. Sez. lavoro, 6 luglio 2011, n. 14875
È legittimo, anche se non preceduto da procedimento disciplinare, il trasferimento di
sede volto a prevenire disfunzioni connesse alla permanenza del dipendente in
37
quell'ambiente di lavoro, giacché esso non riveste natura disciplinare, ma si riconnette
a ragioni, nella fattispecie obiettivamente riscontrate, correlate al regolare
funzionamento dell'attività aziendale.
Cass. civ. Sez. lavoro, 26 aprile 2011, n. 9345
Qualora la disciplina collettiva (nella specie, art. 31 del c.c.n.l. del 2001 dei
dipendenti dell'ente Poste Italiane) preveda che il trasferimento del dipendente ad
altra sede debba essere preceduto da un preavviso di determinata durata, è illegittimo
il provvedimento con cui il datore di lavoro, prima della scadenza del termine,
incarichi il medesimo dipendente di una trasferta presso la stessa sede di destinazione
finale, venendo in tal modo compromessa la finalità della disposizione, intesa a
ridurre al minimo i disagi del trasferimento ed a consentire al lavoratore di
provvedere tempestivamente ad ogni bisogno individuale e familiare, anche abitativo,
derivante dal mutamento di sede. Ne consegue che il lavoratore, il quale ometta di
adempiere all'ordine di recarsi in trasferta, non può essere considerato assente
ingiustificato, relativamente al periodo di durata del preavviso predetto. (Rigetta,
App. Lecce, 30/10/2006).
Cass. civ. Sez. lavoro, 2 marzo 2011, n. 5099
Il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere
diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore
di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, non può essere dilatato fino a comprendere
il merito della scelta operata dall'imprenditore; quest'ultima, inoltre, non deve
presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il
trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di
lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo. (Nella specie, la
S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, ritenendo insussistenti le esigenze
organizzative e produttive poste a base del trasferimento di un dipendente bancario,
aveva sottolineato l'assenza di esperienza del lavoratore nelle nuove mansioni e la
ripartizione dei suoi originari compiti tra più dipendenti e, quindi, aveva valutato il
merito delle scelte organizzative). (Cassa e decide nel merito, Trib. Bologna,
03/03/2006).
- La trasferta
Cass. civ. Sez. lavoro, 26 aprile 2011, n. 9345
Qualora la disciplina collettiva (nella specie, art. 31 del c.c.n.l. del 2001 dei
dipendenti dell'ente Poste Italiane) preveda che il trasferimento del dipendente ad
altra sede debba essere preceduto da un preavviso di determinata durata, è illegittimo
il provvedimento con cui il datore di lavoro, prima della scadenza del termine,
incarichi il medesimo dipendente di una trasferta presso la stessa sede di destinazione
finale, venendo in tal modo compromessa la finalità della disposizione, intesa a
ridurre al minimo i disagi del trasferimento ed a consentire al lavoratore di
provvedere tempestivamente ad ogni bisogno individuale e familiare, anche abitativo,
38
derivante dal mutamento di sede. Ne consegue che il lavoratore, il quale ometta di
adempiere all'ordine di recarsi in trasferta, non può essere considerato assente
ingiustificato, relativamente al periodo di durata del preavviso predetto. (Rigetta,
App. Lecce, 30/10/2006).
Cass. civ. Sez. lavoro, 28 marzo 2011, n. 7041
Ai sensi del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 398,
l'indennità di trasferta, che va a compensare il disagio che comporta lo svolgimento
all'estero della prestazione lavorativa, non consente all'interprete di derogare alla
prescrizione di legge che ne impone l'erogazione e, neppure, alla volontà delle parti.
Spetta al Giudice del merito considerare se l'indennità in questione abbia natura di
superminimo o meno, valutando il corrispondente trattamento contributivo. La
corresponsione di una "pocket money" è assoggettata a contribuzione e
legittimamente detratta, erogata anticipatamente in moneta straniera.
- Il distacco
Cass. civ. Sez. Unite, 7 novembre 2011, n. 23021
Il distacco o il prestito di personale sono operazioni irrilevanti ai fini della detrazione
I.v.a. solo qualora l'ammontare del rimborso erogato dal distaccatario sia esattamente
pari al costo delle retribuzioni e degli altri oneri accessori e previdenziali sostenuti dal
distaccante per il personale. Diversamente, nel caso in cui il rimborso sia di
ammontare superiore o inferiore rispetto al costo delle retribuzioni e degli oneri,
l'azienda distaccataria ha diritto alla detrazione dell'I.v.a. che si calcola sull'intero
ammontare della prestazione.
Corte giustizia Unione Europea Sez. II, 10 febbraio 2011, n. 307
Il distacco di lavoratori ai sensi dell'art. 1, n. 3, lettera c), della Direttiva n. 96/71/CE
è una prestazione di servizi fornita dietro retribuzione per la quale il lavoratore
distaccato rimane alle dipendenze dell'impresa prestatrice, senza che alcun contratto
di lavoro sia stipulato con l'impresa utilizzatrice. Esso è caratterizzato dal fatto che il
trasferimento del lavoratore nello Stato membro ospitante costituisce l'oggetto stesso
della prestazione di servizi effettuata dall'impresa prestatrice e che detto lavoratore
svolge i suoi compiti sotto il controllo e la direzione dell'impresa utilizzatrice.
Corte giustizia Unione Europea Sez. II, 10 febbraio 2011, n. 309
Gli artt. 56 e 57, Trattato 25 marzo 1957, non ostano a che uno Stato membro
subordini, durante il periodo transitorio di cui al capitolo 2, punto 2, dell'allegato XII
dell'Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica
ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di
Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della
Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e
della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione
europea, il distacco, ai sensi dell'art. 1, n. 3, lettera c), della direttiva del Parlamento
39
europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, Direttiva n. 96/71/CE, relativa al distacco
dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, di lavoratori cittadini polacchi
sul suo territorio al rilascio di un permesso di lavoro.
Trib. Larino Sez. lavoro, 5 agosto 2011
Il distacco determina sempre una temporanea dissociazione tra il titolare del diritto
alla prestazione lavorativa ed il suo utilizzatore effettivo. Tale dissociazione, sempre
eccezionale, è ammessa in due casi: in via ordinaria, quando deve soddisfare
un'esigenza del datore di lavoro (D.Lgs. n. 276 del 2003) ed in via straordinaria,
quando deve soddisfare un'esigenza del lavoratore (art. 8 del D.L. n. 148 del 1993).
Trib. Perugia Sez. lavoro, 27 luglio 2011
In merito alla domanda giudiziale avente ad oggetto la richiesta di corresponsione
dell'indennità di trasferta, a nulla rileva la circostanza in forza della quale la ricorrente
rivendichi il diritto all'indennità relativamente al periodo per il quale la stessa abbia
continuato a svolgere le mansioni in regime di distacco senza alcun accordo scritto.
Nessuna norma impone, difatti, che il distacco sia disposto con provvedimento scritto
per cui è irrilevante che la ricorrente sia stata utilizzata in altra sede senza
formalizzazione del rapporto.
Trib. Nocera Inferiore Sez. lavoro, 28 gennaio 2011
L'istituto giuridico del comando, al pari del distacco del lavoratore privato, non
comporta una novazione soggettiva del rapporto e l'insorgenza di un nuovo rapporto
con il destinatario della prestazione (Cass. Sez.. Un., Ordinanza n. 25839 del
11/12/2007). II rapporto di lavoro prosegue con l'originario datore di lavoro ancorché
la prestazione sia resa in favore di un ente terzo. Il comando o il distacco del
lavoratore non comportano una novazione soggettiva e l'insorgenza di un nuovo
rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione
nell'esecuzione delle stesso rapporto, nel senso che l'obbligazione del lavoratore di
prestare la propria opera viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del datore
di lavoro ma in favore del soggetto - cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e
disciplinari - presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco o il comando
del dipendente.
***
N. Salute e sicurezza sul lavoro
- L’art. 2087 c.c. e le prestazioni di sicurezza
Cass. civ. Sez. V, 3 novembre 2011, n. 22860
Nessuno sgravio fiscale se nei luoghi di lavoro non sono rispettate le norme di igiene
e sicurezza. Il rispetto delle norme in materia di tutela del lavoratore rappresenta,
40
quindi, un elemento necessario e fondamentale per le imprese che richiedano sgravi
fiscali e/o contributivi quando assumono nuovi dipendenti.
Cass. civ. Sez. III, 20 ottobre 2011, n. 21694
In tema di infortuni sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ., espressione del principio del
"neminem laedere" per l'imprenditore e l'art. 7 del d.lgs 19 settembre 1994 n. 626, che
disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono
l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di
adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori,
ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata
dei singoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le
misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con
l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi
connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata
dall'uso di macchinari pericolosi. Pertanto l'omissione di cautele da parte dei
lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del
committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione
rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, non essendo né
imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le
cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del cd. rischio elettivo,
idoneo ad interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l'attività non sia
in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso. (Rigetta,
App. Torino, 17/09/2008).
Cass. civ. Sez. lavoro, 29 agosto 2011, n. 17720
Il datore di lavoro che instauri un rapporto di lavoro con un disabile, assunto
obbligatoriamente secondo quanto disposto dalla legge n. 482 del 1968, stante
l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità psico-fisica dei
lavoratori a norma dell'art. 2087 c.c., deve, in siffatta ipotesi, a maggior ragione, fare
in modo che le mansioni alle quali il lavoratore invalido venga adibito siano
compatibili con la sua condizione. Tanto ciò è vero che le eventuali assenze del
lavoratore disabile derivanti da malattie, aventi un collegamento causale diretto con le
mansioni svolte dal medesimo, sia le assenze causate da malattie rispetto alle quali le
mansioni espletate abbiano solo un ruolo di concausa, devono essere escluse da quelle
utili per la determinazione del periodo di comporto. Ciò è giustificato dal fatto che il
lavoratore, tanto più se invalido, ha il diritto di ottenere una collocazione lavorativa
idonea a salvaguardare la propria salute nel rispetto dell'organizzazione aziendale in
concreto realizzata dal datore di lavoro.
Cass. civ. Sez. lavoro, 27 luglio 2011, n. 16444
La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, con la
conseguenza che al lavoratore che lamenti una patologia è sufficiente allegare
l'adibizione a mansioni dannose, provare il danno ed il nesso causale, mentre grava
sul datore di lavoro la prova di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza,
apprestando tutte le misure per evitare il danno. Sicché, nel caso in cui il giudice
accerti che la patologia dedotta non rientri tra quelle tabellate dal D.P.R. n.
41
1124/1965, non vale la presunzione del nesso causale tra il danno e l'attività
lavorativa svolta.
Cass. civ. Sez. lavoro, 1 luglio 2011, n. 14507
La domanda proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro volta a conseguire il
risarcimento del danno sofferto per la mancata adozione, da parte dello stesso datore,
delle misure previste dall'art. 2087 cod. civ., non ha natura previdenziale perché non
si fonda sul rapporto assicurativo configurato dalla normativa in materia, ma si
ricollega direttamente al rapporto di lavoro, dando luogo ad una controversia di
lavoro disciplinata quanto agli accessori del credito dal secondo comma dell'art. 429
cod. proc. civ.. Ne consegue che non opera il divieto di cumulo di interessi e
rivalutazione stabilito per i crediti previdenziali dall'art. 16, sesto comma, della legge
n. 412 del 1991. (Rigetta, App. Trieste, 02/09/2006).
Cass. civ. Sez. lavoro, 17 giugno 2011, n. 13356
In materia di risarcimento del danno non patrimoniale causato dalla violazione degli
obblighi previsti dall'art. 2087 c.c., il c.d. danno alla vita di relazione ed i pregiudizi
di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni
dell'integrità psicofisica, possono costituire solo voci del danno biologico, con
l'effetto che deve ritenersi vietata la loro distinta liquidazione, pena la duplicazione di
voci identiche.
Cass. civ. Sez. lavoro, 27 maggio 2011, n. 11757
In tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta
configurabile quando si versi nell'ipotesi di "culpa in eligendo", che ricorre qualora il
compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice
priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione
oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero
risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un
ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente
stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto,
abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull'attività dell'appaltatore, al
punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la
decisione della corte territoriale che aveva ritenuto solidalmente responsabile il
direttore dei lavori incaricato dal committente per la sorveglianza in relazione ad un
infortunio sul lavoro conseguente all'omesso allestimento di protezioni lungo la
parete di uno scavo, nonostante che questi non avesse alcuna ingerenza
nell'approntamento delle opere cautelari di prevenzione e fosse stato assolto in sede
penale per non aver commesso il fatto). (Cassa con rinvio, App. Napoli, 10/04/2009)
Cass. civ. Sez. lavoro, 21 aprile 2011, n. 9238
Al cospetto della lesione di un diritto fondamentale della persona, l'integrità del
risarcimento impone di considerare ogni conseguenza del fatto lesivo, compresi i
pregiudizi esistenziali che siano riflesso della gravità della lesione e della sua capacità
di compromettere bisogni ed esigenze fondamentali della persona, in base ad un
42
criterio di personalizzazione del danno, che tenga altresì conto delle condizioni
soggettive del lavoratore.
Cass. civ. Sez. lavoro, 30 marzo 2011, n. 7272
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in
conseguenza della mancata adozione da parte del datore di adeguate misure di
sicurezza delle condizioni di lavoro, ai sensi dall'art. 2087 cod. civ., decorre dal
momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e
riconoscibile solo ove l'illecito sia istantaneo, ossia si esaurisca in un tempo definito,
ancorchè abbia effetti permanenti, mentre ove, l'illecito sia permanente e si sia perciò
protratto nel tempo, il termine prescrizionale inizia a decorrere al momento della
definitiva cessazione della condotta inadempiente. (Cassa con rinvio, App. Ancona,
11/10/2007).
Cass. civ. Sez. lavoro, 2 febbraio 2011, n. 2451
In tema di responsabilità per infortunio sul lavoro, ed al fine di accertare la
responsabilità dell'impresa committente per aver richiesto al dipendente
dell'appaltatrice un lavoro, non rientrante nell'appalto, in relazione al quale si sia
verificato l'infortunio, la valutazione sulla riconducibilità all'appalto dell'operazione
che stava svolgendo il dipendente e l'accertamento del fatto che tale operazione gli
fosse richiesta dall'impresa committente, non rientrano nell'ambito del giudizio di
legittimità, ove non vengano segnalati specifici vizi motivazionali e non venga
precisato se, quando, come e - in questo caso - con che esito, la questione di fatto sia
stata proposta nel giudizio di merito. (Rigetta, App. Firenze, 03/11/2006).
Cass. civ. Sez. lavoro, 10 gennaio 2011, n. 306
La responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 c.c. è di natura contrattuale.
Ne consegue che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che
lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute,
l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di
lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro
l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver
adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.
-
Infortunio in itinere
Cass. civ. Sez. lavoro, 20 dicembre 2011, n. 27679
In caso di infortunio in itinere, il lavoratore non può rinunciare alla rendita Inail
perché intenzionato a richiedere direttamente al terzo responsabile il risarcimento dei
danni conseguenti alle lesioni sofferte, in quanto, laddove il danno risultasse di
ammontare maggiore rispetto all'indennizzo erogato dall'Istituto, lo stesso lavoratore
potrebbe agire nei confronti del danneggiante per il danno differenziale, senza alcuna
previa rinuncia alla prestazione previdenziale.
43
Cass. civ. Sez. lavoro, 21 novembre 2011, n. 24485
Una volta individuato il campo dei soggetti compresi nell'assicurazione, ed appurato
che tra questi rientrano anche gli allievi che attendano alle attività indicate dall'art. 4,
n. 5, T.U. n. 1124/1965, non vi è ragione per escludere questi ultimi dalla tutela
apprestata dalla normativa antinfortunistica in tema di infortunio in itinere, posto che
l'art. 2 del T.U., al comma 3 (aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2000, art. 12), ha stabilito
espressamente che "l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone
assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a
quello di lavoro", precisando che "l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del
mezzo di trasporto privato, purché necessitato", senza operare, dunque, alcuna
distinzione tra le varie categorie di "persone assicurate", ed in particolare tra
insegnanti e allievi quando costoro attendano ad esperienze tecnico - scientifiche, ad
esercitazioni pratiche o ad esercitazioni di lavoro.
Cass. civ. Sez. VI, 3 novembre 2011, n. 22759
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'infortunio "in itinere" non
può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia
spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell'attività lavorativa fuori
sede, dal luogo della propria dimora, ove l'uso del veicolo privato non rappresenti una
necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore,
tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per
la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della
strada. (Rigetta, App. Reggio Calabria, 01/06/2010).
- Il mobbing
Cass. pen. Sez. VI, 10 ottobre 2011, n. 43100
Nell’ambito del rapporto di lavoro, affinché il mobbing possa configurare la
fattispecie punita ai sensi dell’art 572 c.p., occorre che il rapporto tra datore di lavoro,
autore dei maltrattamenti, e dipendente che subisce la condotta, abbia natura parafamiliare. Per tale motivo, i maltrattamenti perpetrati da un Sindaco a danno di un
dipendente dell’ente, mancando tra i soggetti un nesso di supremazia-soggezione, non
possono essere puniti ai sensi dell’art 572 c.p.
Cass. civ. Sez. lavoro, 17 giugno 2011, n. 13356
In materia di risarcimento del danno non patrimoniale causato dalla violazione degli
obblighi previsti dall’art. 2087 c.c. il c.d. danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di
tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni
dell'integrità psicofisica, possono costituire solo voci del danno biologico, con
l'effetto che deve ritenersi vietata la loro distinta liquidazione, pena la duplicazione di
voci identiche.
44
Cons. Stato Sez. VI, 15 giugno 2011, n. 3648
Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro (qualificabile
come mobbing) sono rilevanti la molteplicità e globalità di comportamenti a carattere
persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente
sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; l'evento
lesivo della salute psicofisica del dipendente; il nesso eziologico tra la condotta del
datore o del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore;
la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio (Conferma della
sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. I, n. 1963/2010).
Cass. civ. Sez. lavoro, 31 maggio 2011, n. 12048
Posto che la condotta di mobbing postula la molteplicità di comportamenti di
carattere persecutorio, illeciti, o anche leciti se singolarmente considerati, che siano
stati compiuti in maniera miratamente sistematica e prolungata contro il dipendente
con intento vessatorio, è correttamente motivata la sentenza del giudice di merito che
abbia escluso ogni intento persecutorio o emulativo in episodi marginali ed isolati,
consistiti nel lancio della retribuzione sul tavolo e nella consegna di questa in un
sacco di monetine, verificatisi in tempi successivi all'inizio della manifestazione delle
patologie asseritamente collegate al mobbing, quando la lavoratrice non andava più a
lavorare e si recava in azienda soltanto allo scopo di ritirare la retribuzione.
Cass. pen. Sez. VI, 7 aprile 2011, n. 16164
Il reato di maltrattamenti può integrarsi solo quando sussista un affidamento della
parte lesa al potere disciplinare dell'autore dei fatti, circostanza che può verificarsi
anche in ambienti di lavoro, che siano però caratterizzati da una consuetudine di vita
costante di natura parafamiliare, che crei nella parte offesa un rapporto di dipendenza
ed affidamento simile a quello che si realizza nell'ambito indicato, con
riconoscimento da parte di questa della soggezione al potere del dirigente, e
realizzazione, per l'effetto, di una situazione di debolezza che impone una più
pregnante tutela (nella fattispecie, si è ritenuto insussistente il reato di maltrattamenti
nel rapporto gerarchico intercorrente tra dirigenti medici).
***
O. La Malattia
Cass. civ. Sez. lavoro, 21 settembre 2011, n. 19234
Non esiste alcun obbligo del datore di lavoro di avvertire il lavoratore, assente per
lungo tempo per malattia, che il periodo di conservazione del posto sta per scadere;
una volta esauritosi il suddetto periodo per non aver il lavoratore richiesto nei modi e
tempi prescritti di fruire di un periodo di aspettativa, ai fini della valutazione circa la
45
tempestività del recesso, al datore di lavoro va riconosciuto un ragionevole "spatium
deliberandi" perché egli possa valutare convenientemente nel complesso la sequenza
di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di compatibilità della sua
presenza in rapporto agli interessi aziendali.
Cass. civ. Sez. lavoro, 29 agosto 2011, n. 17720
Non rientrano nel periodo di comporto i periodi di malattia collegati alla disabilità
dell'invalido assunto ai sensi del collocamento obbligatorio se lo stesso viene adibito
a mansioni incompatibili con le sue condizioni di salute.
Cass. civ. Sez. lavoro, 21 marzo 2011, n. 6375
In tema di licenziamento per giusta causa, la condotta del lavoratore, che, in
ottemperanza delle prescrizioni del medico curante, si sia allontanato dalla propria
abitazione e abbia ripreso a compiere attività della vita privata - la cui gravosità non è
comparabile a quella di una attività lavorativa piena - senza svolgere una ulteriore
attività lavorativa, non è idonea a configurare un inadempimento ai danni
dell'interesse del datore di lavoro, dovendosi escludere che il lavoratore sia onerato a
provare, a ulteriore conferma della certificazione medica, la perdurante inabilità
temporanea rispetto all'attività lavorativa, laddove è a carico del datore di lavoro la
dimostrazione che, in relazione alla natura degli impegni lavorativi attribuiti al
dipendente, il suddetto comportamento contrasti con gli obblighi di buona fede e
correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro. (Rigetta, App. Torino, 05/05/2006).
Cass. civ. Sez. lavoro, 10 febbraio 2011, n. 3227
Nel caso di malattia professionale non tabellata, come per la malattia ad eziologia
multifattoriale, la prova della causa di lavoro, gravante sul lavoratore, deve essere
valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della
mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in
presenza di un rilevante grado di probabilità. La natura professionale della malattia
può essere desunta, con elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni
svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della
prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o
concorrenti, che possano costituire causa della malattia.
***
P. L’appalto
Cass. civ. Sez. lavoro, 4 novembre 2011, n. 22894
Nel caso di lavoratore assunto da un'impresa appaltatrice di mano d'opera, posto poi a
disposizione del committente, è configurabile un negozio indiretto attraverso utilizzo
46
di un negozio tipico (l'appalto) per il perseguimento di uno scopo ulteriore vietato
dall'ordinamento giuridico (cioè l'appalto di mano d'opera, considerato negozio in
frode alla legge e come tale nullo per illiceità della causa). In tale ipotesi il
collegamento funzionale tra i due negozi (quello fra il lavoratore e l'appaltatore e
quello fra questo ultimo e il soggetto datoriale beneficiario delle prestazioni
lavorative) estende l'effetto di nullità all'intero rapporto fra i tre distinti soggetti e nei
suoi distinti momenti, restando valido ed efficace solo il rapporto che nella realtà
concreta si è attuato tra il lavoratore e il beneficiario delle relative prestazioni.
Cass. pen. Sez. IV, 17 agosto 2011, n. 32119
Se è vero che per i lavori svolti in esecuzione di un contratto d'appalto incombe
sull'appaltatore quale datore di lavoro (per aver assunto l'onere dell'organizzazione
del lavoro con propri mezzi e con maestranze da lui stesso assunte) l'obbligo primario
dell'osservanza delle disposizioni antinfortunistiche, non è peraltro men vero che sia
configurabile, in talune circostanze, una responsabilità concorrente anche del
committente in caso di verificazione di incidenti sul lavoro. A costui risalirà invero la
corresponsabilità dell'evento ove questo si colleghi causalmente anche alle sua
condotta colposa commissiva od omissiva, qualora, ad esempio, abbia consentito lo
svolgimento del lavoro in presenza di situazioni o con l'impiego di mezzi dai quali
potevano generarsi rischi per l'incolumità dei lavoratori ovvero si sia ingerito
nell'esecuzione delle stesse operazioni, contrattualmente demandata all'appaltatore.
Cass. civ. Sez. lavoro, 6 giugno 2011, n. 12201
In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è sufficiente, ai fini della
configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale
dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo
verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore
di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni
lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di
un genuino contratto di appalto. (Cassa con rinvio, App. Venezia, 04/04/2007)
Cass. civ. Sez. lavoro, 27 maggio 2011, n. 11757
In tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta
configurabile quando si versi nell'ipotesi di "culpa in eligendo", che ricorre qualora il
compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice
priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione
oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero
risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un
ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente
stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto,
abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull'attività dell'appaltatore, al
punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la
decisione della corte territoriale che aveva ritenuto solidalmente responsabile il
direttore dei lavori incaricato dal committente per la sorveglianza in relazione ad un
infortunio sul lavoro conseguente all'omesso allestimento di protezioni lungo la
parete di uno scavo, nonostante che questi non avesse alcuna ingerenza
47
nell'approntamento delle opere cautelari di prevenzione e fosse stato assolto in sede
penale per non aver commesso il fatto). (Cassa con rinvio, App. Napoli, 10/04/2009)
Cass. civ. Sez. lavoro, 28 marzo 2011, n. 7034
In tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in
riferimento agli appalti endoaziendali, ex art. 1 della legge n. 1369 del 1960
(applicabile "ratione temporis" alla specie), non è sufficiente verificare che l'appalto
venga concluso con un soggetto dotato di una propria ed effettiva organizzazione,
occorrendo accertare, in primo luogo, se, a termini di contratto, la prestazione
lavorativa debba essere resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria
dell'appaltatore, in quanto finalizzata ad un autonomo risultato produttivo e, all'esito
positivo di tale indagine, la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza,
anche in fatto, dell'autonomia gestionale dell'appaltatore esplicata nella conduzione
aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di
lavoro. Ne consegue che non è violato il divieto di cui all’art. 1 delle legge n. 1369
del 1960 ove sia accertata dal giudice di merito, con congrua e logica motivazione,
l'effettiva autonoma struttura organizzativa in capo all'appaltatore, né incide sulla
dissociazione tra titolarità formale ed effettiva destinazione del rapporto
l'applicazione concreta da parte dell'appaltatore medesimo di lavoratori a servizi non
previsti dal contratto di appalto. (Rigetta, App. Roma, 28/09/2006)
***
Q. Cessione d’azienda e diritti del lavoratore
Cass. civ. Sez. lavoro, 14 novembre 2011, n. 23808
Nella nozione di cessione di ramo di azienda rientra ogni ipotesi di trasferimento
anche di una singola attività di impresa, sempre che sia riscontrabile un complesso di
beni o di rapporti interessati al fenomeno traslativo. In tale accezione, il trasferimento
di azienda può avere ad oggetto anche i soli lavoratori, i quali per essere stati addetti
ad un medesimo ramo dell'impresa ed in virtù delle nozioni e delle esperienze
acquisite siano capaci di svolgere le proprie funzioni presso il nuovo datore di lavoro
anche prescindendo dall'ulteriore supporto dei beni immobili, dei macchinari, degli
attrezzi da lavoro e/o di altri beni, di talché è indubbio che tale schema negoziale con
riferimento alla posizione del lavoratore si risolve in una ipotesi di successione legale
del contratto di lavoro subordinato non abbisognevole del consenso del contraente
ceduto ex art. 1406 c.c.
Cass. civ. Sez. lavoro, 22 settembre 2011, n. 19282
L'art. 47, quinto comma, della legge n. 428 del 1990, consente modificazioni
peggiorative del trattamento dei lavoratori, in deroga all'art. 2112 cod. civ., allo scopo
di conservare i livelli occupazionali, quando venga trasferita l'azienda di un'impresa
48
insolvente, purché l'accordo collettivo idoneo a costituire norma derogatoria della
fattispecie risulti essere stato concluso, altrimenti restando applicabile la disciplina
legale non derogata.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che
aveva evidenziato come nessun accordo collettivo derogatorio era stato perfezionato,
trattandosi, al contrario, di un'intesa generica che faceva riferimento a una futura
consultazione sindacale e a un futuro accordo da stipulare). (Rigetta, App. Napoli,
06/06/2009).
Cass. civ. Sez. lavoro, 22 settembre 2011, n. 19291
In caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ., posto
il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce
istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei
confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto sia proseguito con il datore di
lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il
periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale, mentre il datore cessionario è
obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà, e resta l'unico
obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione. (Rigetta,
App. Brescia, 22/09/2006)
Cass. civ. Sez. lavoro, 26 luglio 2011, n. 16255
L’art. 2112 cod. civ., nel regolare i rapporti di lavoro in caso di trasferimento
d'azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il
cessionario senza soluzione di continuità, anche nel caso di affitto d'azienda; ne
deriva che l'obbligazione dell'azienda affittuaria, come avviene per gli altri casi di
cessione, si risolve in un impegno "sine die" di mantenimento dell'occupazione dei
dipendenti trasferiti, che, una volta assunto, non può essere eluso semplicemente con
la formale restituzione dell'azienda, per cessazione del rapporto di affitto, quando
risulti che invece l'attività della impresa cedente era definitivamente cessata, mentre
quella dell'azienda affittuaria era continuata. (Cassa con rinvio, App. Firenze,
04/03/2009).
Cass. civ. Sez. lavoro, 27 maggio 2011, n. 11763
Nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante nella
gestione di un appalto, la domanda del lavoratore diretta ad ottenere il risarcimento
del danno per demansionamento e al pagamento di differenze retributive è idonea ad
introdurre la richiesta di applicazione dell’art. 2112 cod. civ. (e la relativa "causa
petendi") solamente se la parte, nel formulare la domanda, abbia allegato, a
prescindere dall'esattezza giuridica delle espressioni utilizzate, gli elementi del
trasferimento d'azienda in senso proprio (o, comunque, vicende che comportino una
continuità aziendale alla stregua della giurisprudenza comunitaria) e la continuità del
rapporto di lavoro, che costituisce la base della garanzia della salvaguardia della
posizione del lavoratore. (Nella specie, la società che era subentrata nella gestione del
servizio di nettezza urbana del Comune di Gallipoli aveva proceduto all'assunzione di
lavoratori già dipendenti del precedente gestore, i quali avevano lamentato la loro
dequalificazione e la mancata conservazione di pregresse indennità, senza, tuttavia,
dedurre in alcun modo la continuità giuridica del rapporto di lavoro; la S.C., in
49
applicazione dell'anzidetto principio, ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la
decisione del giudice di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2112 cod.
civ.). (Rigetta, App. Lecce, 14/04/2006)
Cass. civ. Sez. lavoro, 13 maggio 2011, n. 10614
L'incorporazione di una società in un'altra è assimilabile al trasferimento d'azienda di
cui all’art. 2112 cod. civ., con la conseguente applicazione del principio statuito dalla
citata norma secondo il quale ai lavoratori che passano alle dipendenze dell'impresa
incorporante si applica il contratto collettivo che regolava il rapporto di lavoro presso
l'azienda cedente solamente nel caso in cui l'impresa cessionaria non applichi alcun
contratto collettivo, mentre, in caso contrario, la contrattazione collettiva dell'impresa
cedente è sostituita immediatamente ed in tutto da quella applicata nell'impresa
cessionaria anche se più sfavorevole, la cui incidenza non è preclusa rispetto a coloro
che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'attribuzione di un diritto previsti
dalle precedenti disposizioni collettive. (Rigetta, App. Potenza, 17/02/2006)
Cass. civ. Sez. lavoro, 11 maggio 2011, n. 10340
L'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2112 cod. civ. prescinde dall'esistenza
di un rapporto contrattuale tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella
gestione dell'azienda, assumendo rilievo, invece, la circostanza che vi sia continuità
nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando adeguatamente conservato il
complesso organizzato dei beni dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima.
Cass. civ. Sez. lavoro, 13 aprile 2011, n. 8465
In tema di trasferimento d'azienda, l’art. 2112 cod. civ., nel testo (applicabile "ratione
temporis") modificato dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990 e antecedente alla
novella introdotta con il d.lgs. n. 18 del 2001, comprendeva espressamente - in linea
con la direttiva 77/187/CEE del 14 febbraio 1977, come ripetutamente interpretata
dalla Corte di giustizia CE e poi trasfusa nella direttiva 98/50/CE e, infine,
razionalizzata, senza innovazioni sostanziali, nella direttiva 2001/23/CE - la
possibilità che il trasferimento riguardasse unità produttive. Ne consegue che, in caso
di licenziamento disposto dalla società cedente, i successivi atti (nella specie, l'atto di
precetto e il pignoramento) sono legittimamente notificati alla società cessionaria del
ramo d'azienda, al quale era addetto il lavoratore al momento, anteriore alla cessione,
della risoluzione del rapporto. (Rigetta, Trib. Crotone, 26/03/2007)
Cass. civ. Sez. lavoro, 8 febbraio 2011, n. 3047
L'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al
trasferimento d'azienda, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto
dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le
parti originarie si trasferisce, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., in capo al cessionario.
***
50
R. Il potere disciplinare del datore di lavoro
- Contestazione e vincoli procedurali
Cass. civ. Sez. VI, Ord., 22 dicembre 2011, n. 28335
In tema di licenziamento disciplinare del lavoratore, il requisito della immediatezza
deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un
intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti
richiede uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura
organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando
comunque riservata al giudice di merito la valutazione delle circostanze di fatto che in
concreto giustificano o meno il ritardo (nella specie, la Corte ha ritenuto che i circa
due anni trascorsi dall'asserita condotta del lavoratore al momento della contestazione
formale degli addebiti e il conseguente licenziamento non erano tali da garantire la
completezza e l'esaustività dell'esercizio di difesa del lavoratore, che rimaneva quindi
esposto ad un licenziamento disciplinare adottato senza la giusta osservanza del c.d.
principio di immediatezza della contestazione e, quindi, lesivo del diritto di difesa
costituzionalmente garantito).
Cass. civ. Sez. VI, Ord., 22 novembre 2011, n. 24567
Non si determina alcuna lesione del diritto alla difesa ed al contraddittorio qualora il
datore di lavoro corregga con una successiva comunicazione alcune imprecisioni di
portata non essenziale contenute nell'originaria contestazione, dovendosi guardare
piuttosto alla "complessiva sufficienza" di quest'ultima.
Cass. civ. Sez. lavoro, 18 ottobre 2011, n. 21485
L'art. 7 della L. n. 300/1970 subordina la legittimità del procedimento di irrogazione
della sanzione disciplinare alla previa contestazione degli addebiti, al fine di
consentire al lavoratore di esporre le proprie difese in relazione al comportamento
ascrittogli, pur non comportando, per il datore di lavoro, un dovere autonomo di
convocazione del dipendente per l'audizione orale, ma solo l'obbligo correlato alla
manifestazione tempestiva (entro il quinto giorno) del lavoratore di voler essere
sentito di persona. La stessa norma, tuttavia, presuppone che il datore di lavoro
gestisca il potere disciplinare "secondo i principi di correttezza e buona fede e, quindi,
con modalità tali da non ingenerare equivoci nel dipendente cui si riferisce la
contestazione".
Cass. civ. Sez. lavoro, 16 settembre 2011, n. 18955
Il principio di tassatività degli illeciti disciplinari non può essere inteso in senso
rigoroso, dovendosi distinguere tra gli illeciti relativi alla violazione di prescrizioni
strettamente attinenti all'organizzazione aziendale, per lo più ignote alla collettività e
quindi conoscibili solo se espressamente previste ed inserite, perciò, nel c.d. "codice
disciplinare" da affiggere ai sensi dell'art. 7 della L. n. 300 del 1970, e quelli costituiti
51
da comportamenti manifestamente contrari agli interessi dell'impresa o dei lavoratori,
per i quali non è necessaria la specifica inclusione nello stesso codice disciplinare,
poiché, in questi ultimi casi che possono legittimare il recesso del datore di lavoro per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il potere sanzionatorio deriva
direttamente dalla legge.
Cass. civ. Sez. lavoro, 14 settembre 2011, n. 18722
Il licenziamento disciplinare che segue ad una contestazione tardiva degli addebiti è
annullabile perché il "principio della immediatezza" tende a garantire il diritto di
difesa dell'incolpato, il quale, ad immediato ridosso dei fatti contestati, può mettere a
punto il materiale difensivo (documentazione, testimonianze, ecc.) per contrastare nel
modo più efficace il contenuto delle accuse rivoltegli dal datore di lavoro.
Cass. civ. Sez. lavoro, 29 agosto 2011, n. 17743
La contestazione dell'addebito nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 7,
primo comma, legge n. 300 del 1970, è corretta se ha ad oggetto i dati e gli aspetti
essenziali del fatto materiale posto a fondamento del provvedimento sanzionatorio,
così da garantire un'adeguata difesa dell'incolpato, con la conseguenza che
l'immodificabilità della causa di licenziamento riguarda solo gli elementi di fatto e
non già la qualificazione dei medesimi.
Cass. civ. Sez. lavoro, 6 maggio 2011, n. 10015
La previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti
qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata
difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato
quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua
materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni
disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di diligenza e fedeltà
di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c..
Cass. civ. Sez. lavoro, 22 marzo 2011, n. 6499
In tema di licenziamento disciplinare, il fatto contestato ben può essere ricondotto ad
una diversa ipotesi disciplinare (dato che, in tal caso, non si verifica una modifica
della contestazione, ma solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto), ma
l’immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far poi valere, a
sostegno della legittimità del licenziamento stesso, circostanze nuove rispetto a quelle
contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell'infrazione anche
diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione
collettiva, dovendosi garantire l'effettivo diritto di difesa che la normativa sul
procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 assicura al
lavoratore incolpato. La possibilità di introdurre modificazioni dei fatti contestati può
essere riconosciuta solo con riguardo a modificazioni concernenti circostanze non
significative rispetto alla fattispecie contestata e così quando tali modificazioni non
configurino elementi integrativi di una diversa fattispecie di illecito disciplinare e non
comportino dunque un pregiudizio alla difesa del lavoratore.
52
Cass. civ. Sez. lavoro, 22 marzo 2011, n. 6499
Il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del
dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato che ne abbia fatto
espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione nel termine
di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, comma 5, - di giustificazioni scritte,
anche se queste appaiano già di per sé ampie ed esaustive.
Cass. civ. Sez. lavoro, 7 aprile 2011, n. 7948
In tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il
giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si
sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento del lavoratore e
dell'adeguatezza della sanzione, tutte questioni di merito che ove risolte dal giudice di
appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione
esauriente e completa, si sottraggono al riesame in sede di legittimità. (Nella specie,
la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza del giudice di merito che
aveva ritenuto illegittimo e sproporzionato il licenziamento di un dipendente bancario
che aveva negato alla società datrice di lavoro di aver comunicato ai propri colleghi di
essere in procinto di presentare le dimissioni, dovendosi ritenere che la ricerca di un
diverso posto di lavoro costituisca un fatto attinente alla sfera privata del lavoratore,
suscettibile di assumere rilevanza disciplinare solo se accompagnato ad una effettiva
violazione dell'obbligo di fedeltà). (Rigetta, App. Bologna, 29/01/2007)
Cass. civ. Sez. lavoro, 19 gennaio 2011, n. 1145
Il principio dell'immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al
lavoratore ai sensi dell'art. 7 dello statuto lavoratori preclude al datore di lavoro di
licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non vieta di considerare
fatti non contestati e situati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali
circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del
licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo
psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del
correlativo provvedimento sanzionatorio del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza impugnata che, con logica e congrua motivazione, aveva
ritenuto proporzionato il licenziamento irrogato ad un dipendente - addebitando allo
stesso l'emissione di uno scontrino dietro versamento di una somma di importo
superiore, l'esistenza di eccedenze di cassa e la violazione della regola aziendale che
imponeva l'immediata digitazione dello scontrino e il successivo incasso del denaro,
valutando a tal fine anche il fatto che l'azienda avesse in passato avviato procedimenti
disciplinari nei confronti del dipendente per comportamenti similari a quelli contestati
e conclusisi con il mero rimprovero, trattandosi di circostanze sintomatiche della
inaffidabilità del dipendente e della incompatibilità del suo comportamento con le
mansioni svolte). (Rigetta, App. Napoli, 20/04/2006)
***
53
-
Proporzionalità della sanzione
Cass. civ. Sez. lavoro, 2 novembre 2011, n. 22692
Nel caso di licenziamento per giusta causa in conseguenza dell'abusivo
impossessamento di beni aziendali da parte del dipendente, ai fini della valutazione
della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione non
l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto
di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento
in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi
assunti.
Cass. civ. Sez. lavoro, 25 ottobre 2011, n. 22129
Il licenziamento per giusta causa deve sempre essere corroborato da un ragionamento
sulla proporzionalità della sanzione che giustifichi la graduazione della pena. Non è
sufficiente, dunque, il mero richiamo da parte del giudice alla sussistenza di una
infrazione al codice disciplinare. Per la Suprema corte, infatti, “giusta causa di
licenziamento e proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni che la legge,
allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel
tempo, configura con disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole
generali, di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere
specificato in sede interpretativa”. Simili specificazioni “hanno natura giuridica e la
loro disapplicazione è, quindi, deducibile in sede di legittimità”.
Cass. civ. Sez. VI, 26 luglio 2011, n. 16283
In tema di licenziamento disciplinare o per giusta causa, la valutazione della gravità
del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere tra le
parti non va operata in astratto ma con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla
natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di
affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata
soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità
dell'elemento intenzionale o di quello colposo. (Principio affermato ai sensi dell'art.
360 bis, comma 1, cod. proc. civ.). (Rigetta, App. L'Aquila, 06/11/2009)
Cass. civ. Sez. lavoro, 21 giugno 2011, n. 13754
Nella valutazione della gravità dell'inadempimento ascritto al lavoratore, e della
conseguente proporzionalità tra inadempimento e irrogazione della sanzione
disciplinare del licenziamento, correttamente il giudice di merito ritiene adeguata tale
misura nel caso in cui il lavoratore abbia fatto uso di documenti falsificati per ottenere
rimborsi non dovutigli, trattandosi di condotta di per sé grave e che mina il rapporto
fiduciario tra le parti del contratto di lavoro. (Rigetta, App. Firenze, 15/05/2007)
54
Cass. civ. Sez. lavoro, 7 giugno – 29 agosto 2011, n. 17739
In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il
giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso si
sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in
relazione al concreto rapporto, e l’inadempimento deve essere valutato in senso
accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della ''non scarsa
importanza" di cui all'art. 1455 c.c. L'irrogazione della massima sanzione disciplinare
risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli
obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto. (Nella fattispecie, secondo l'apprezzamento unitario
e coordinato di tutti questi dati, il lavoratore è stato giudicato meritevole di una
sanzione conservativa, anche sospensiva, ma di minore gravità rispetto al
licenziamento in quanto gli era stato contestato di aver prelevato, nell'effettuare le
operazioni di chiusura cassa a termine turno, la somma di 5 euro dall'incasso).
Cass. civ. Sez. lavoro, 1° marzo 2011, n. 5019
In tema di licenziamento disciplinare, è punibile con la sanzione disciplinare della
sospensione, ma non con il licenziamento, il dipendente che lascia il posto di lavoro
pochi minuti prima della fine del turno, alterando il foglio delle presenze. La gravità
della condotta contestata al lavoratore deve infatti essere valutata in base alla
considerazione complessiva sia del contenuto obiettivo, che della sua portata
soggettiva in relazione alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi che hanno
determinato il comportamento e all'intensità dell'elemento volitivo. Nel caso in
esame, visto il tipo di mancanza e l'assenza di un intento elusivo del controllo del
datore di lavoro, appare adeguata la sanzione della sospensione, anziché quella più
grave
del
licenziamento.
Cass. civ. Sez. lavoro, 14 febbraio 2011, n. 3596
In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il
giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso istituzionalmente rimesso al giudice del merito (sull'ambito del controllo di logicità
del giudizio di fatto si rinvia a quanto sopra affermato) - si sostanzia nella valutazione
della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto
rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in
considerazione la circostanza che l'inadempimento, ove provato dal datore di lavoro
in assolvimento dell'onere su di lui incombente, L. n. 604 del 1966, ex art. 5, deve
essere valutato tenendo conto della specificazione in senso accentuativo a tutela del
lavoratore rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art.
1455 c.c., sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata
solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali
ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria durante il periodo di preavviso - del rapporto. La L. n. 604 del 1966, art. 1 - con
l'indicazione della nozione di "giusta causa" del licenziamento e del presupposto del
carattere di "proporzionalità" tra il fatto addebitato e la sanzione inflitta - rientra
nell'ambito delle "nonne elastiche", cioè delle norme il cui contenuto, appunto,
elastico richiede giudizi di valore in sede applicativa, in quanto la gran parte delle
espressioni giuridiche contenute in norme di legge sono dotate di una certa genericità
55
la quale necessita, inevitabilmente, di un'opera di specificazione da parte del giudice
che è chiamato a darvi applicazione.
Cass. civ. Sez. lavoro, 26 gennaio 2011, n. 1788
In tema di licenziamento disciplinare, la valutazione della gravità del comportamento
e della sua idoneità a ledere irrimediabilmente la fiducia che il datore di lavoro ripone
nel proprio dipendente (giudizio da effettuarsi considerando la natura e la qualità del
rapporto, la qualità ed il grado del vincolo di fiducia connesso al rapporto, l'entità
della violazione commessa e l'intensità dell'elemento soggettivo), è compito del
giudice di merito che, adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
In particolare, se all'integrazione dei fatti giuridicamente legittimanti il licenziamento
è necessario il dolo, la prova della sussistenza dei fatti addebitati nella loro materialità
è insufficiente e l'onere datoriale di provare la sussistenza dei detti fatti si estende alla
prova del dolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con
logica e congrua motivazione, aveva ritenuto che non sussistevano elementi idonei a
dedurre il dolo del casellante autostradale al quale era stata addebitata la mancata
restituzione agli utenti delle differenze di somme dovute per il pagamento dei
pedaggi, essendo il fatto compatibile anche con una condotta colposa).
***
S. I licenziamenti individuali
- Varie
Cass. civ. Sez. lavoro, 20 dicembre 2011, n. 27689
La dichiarazione di invalidità del licenziamento a norma dell'art. 18 della legge n. 300
del 1970 non comporta automaticamente la condanna del datore di lavoro al
risarcimento del danno nella misura stabilita dal quarto comma, con esclusione di
ogni rilevanza dei profili del dolo o della colpa nel comportamento del recedente, e
cioè per una forma di responsabilità oggettiva. L'irrilevanza degli elementi soggettivi
è configurabile, per effetto della rigidità al riguardo della formulazione normativa,
limitatamente alla misura minima delle cinque mensilità, la quale è assimilabile ad
una sorta di penale avente la sua radice nel rischio di impresa e può assumere la
funzione di un assegno, in senso lato, assistenziale nel caso di assenza di una
responsabilità di tipo soggettivo in capo al datore di lavoro; la disposizione in esame,
invece, - commisurando l'indennità risarcitoria alla retribuzione globale di fatto
maturata dal giorno del licenziamento - contiene solo una presunzione legale iuris
tantum circa l'entità del danno subito dal lavoratore, mentre la questione relativa alla
sussistenza della responsabilità risarcitoria deve ritenersi regolata dalle norme del
codice civile in tema di risarcimento del danno conseguente ad inadempimento delle
obbligazioni, non introducendo l'art. 18 dello statuto dei lavoratori elementi distintivi.
56
Ne consegue l'applicabilità dell'art. 1218 cod. civ., secondo cui il debitore non è
tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova che l'inadempimento
consegue ad impossibilità della prestazione a lui non imputabile.
Cass. civ. Sez. lavoro, 10 novembre 2011, n. 23417
In caso di licenziamento disciplinare motivato da condotta colposa o manchevole del
lavoratore, rispetto alla contestazione dell’addebito e il diritto alla difesa, esso deve
ritenersi assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore, cosi’ come
disciplinato dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Tale orientamento trova
applicazione anche quando si fa riferimento a situazioni giustificative del recesso
previste direttamente dalla legge come la violazione di doveri accessori,
complementari e strumentali, tra i quali quelli nascenti dall’obbligo di fedeltà e
diligenza.
Cass. civ. Sez. lavoro, 13 ottobre 2011, n. 21044
Nel caso di scelta, da parte del lavoratore illegittimamente licenziato, dell'indennità
sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell'art. 18, comma 5, legge 20 maggio 1970
(Statuto dei Lavoratori), il datore di lavoro che non ottempera è obbligato a pagare le
retribuzioni globali di fatto fino all'effettivo pagamento dell'indennità stessa.
Cass. civ. Sez. lavoro, 15 giugno 2011, n. 13090
In tema di recesso, affinché il licenziamento disciplinare, intimato senza il rispetto
delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 dello statuto dei lavoratori, possa
ritenersi revocato ed il rapporto di lavoro ricostituito, non è sufficiente il mero invito
a riprendere servizio rivolto dal datore di lavoro, ma è necessario un accordo, che
presuppone corrispondenza tra proposta ed accettazione. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il successivo licenziamento una
mera tardiva comunicazione dei motivi del primo recesso attesa la mancanza, dopo
tale evento, di una effettiva ripresa del rapporto di lavoro). (Rigetta, App. Napoli,
10/07/2008)
Cass. civ. Sez. lavoro, 27 maggio 2011, n. 11777
L'applicazione, in tema di licenziamento, dell'art. 4 della legge n. 108 del 1990, con
conseguente esclusione della tutela reale, implica l'accertamento in concreto, da parte
del Giudice di merito, della sussistenza dei requisiti tipici dell'organizzazione di
tendenza, definita come datore di lavoro non imprenditore che svolge, senza fini di
lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione
e di culto, sempre che non vi sia una struttura imprenditoriale, o per meglio dire, non
si ravvisino modalità organizzative ed economiche di tipo imprenditoriale. Ne deriva
che, a fronte di un'indagine che abbia evidenziato l'assenza di elementi tipici di una
struttura imprenditoriale, come accaduto nel caso concreto, è legittimo escludere
l'applicabilità della tutela reale in caso di licenziamenti.
57
Cass. civ. Sez. lavoro, 5 maggio 2011, n. 9925
Muovendo dal dato letterale di cui all’art. 2 della legge n. 604 del 1966 (che prescrive
che il datore di lavoro deve comunicare per iscritto i motivi che hanno determinato il
recesso nel caso in cui il prestatore di lavoro lo richieda), la comunicazione dei motivi
da parte del datore di lavoro deve essere reale ed effettiva, in modo tale da permettere
al lavoratore di conoscere le concrete ragioni che sottendono al recesso. Solo in tal
modo egli può essere messo nella condizione di individuare con chiarezza e
precisione la causa del proprio licenziamento e, conseguentemente, di difendersi
adeguatamente. Diversamente, nell’ipotesi in cui la comunicazione sia meramente
formale ed i motivi siano indicati con una generica clausola di stile, al lavoratore non
sarebbe permesso di difendersi effettivamente e di contestare l’intimato
licenziamento. Ecco che, in tale ottica, deve allora ritenersi equivalente alla materiale
omissione della comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta
genericità, sia totalmente inidonea ad assolvere il fine cui tende l’art. 2 della legge n.
604 del 1966.
Cass. civ. Sez. lavoro, 13 aprile 2011, n. 8459
Qualora il datore di lavoro sia soggetto munito di personalità giuridica di diritto
privato, la volontà di recedere dal rapporto di lavoro, mediante il licenziamento (atto
unilaterale recettizio), deve essere manifestata dalla persona o dall'organo abilitato a
compiere atti dispositivi del relativo diritto, senza però che il procedimento interno di
formazione di tale volontà possa essere sindacato da terzi estranei, come il lavoratore
dipendente, nei confronti della struttura deliberativa dell'ente. Pertanto, il
licenziamento intimato da soggetto privo del potere di rappresentanza dell'ente o che
abbia agito con eccesso di potere non è inficiato da nullità assoluta, ma è annullabile
unicamente ad istanza della società datrice di lavoro, che può peraltro ratificarlo a
norma dell'art. 1399 c.c..
Cass. civ. Sez. lavoro, 21 febbraio 2011, n. 4146
In tema di conseguenze patrimoniali del licenziamento illegittimo, il datore di lavoro
per poter essere ammesso a dedurre e provare tardivamente circostanze idonee a
dimostrare “l’aliunde perceptum” da parte del lavoratore deve provare altresì di non
avuto tale conoscenza delle stesse e di avere, una volta conseguita tale conoscenza,
formulato le relative deduzioni nell’osservanza del principio, ricavabile dagli artt.
414, 416 e 420 c.p.c., di tempestività di allegazione dei fatti sopravvenuti, all’uopo
utilizzando il primo atto utile successivo alla conoscenza dei medesimi.
Cass. civ. Sez. lavoro, 3 gennaio 2011, n. 36
In tema di licenziamento del lavoratore, la revoca del recesso datoriale non può, di
per sé, avere l'effetto di ricostituire il rapporto di lavoro, occorrendo a tal fine una
manifestazione di volontà, anche tacita, del lavoratore, restando, tuttavia, escluso che
il consenso al ripristino del rapporto possa derivare dalla prestazione di lavoro nel
periodo di preavviso, che ha efficacia solo obbligatoria. Ne consegue che la revoca
non può sottrarre al lavoratore il diritto all'indennità sostitutiva, prevista dall'art. 18,
quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo introdotto dall'art. 1
della legge 11 maggio 1990, n. 108, il cui esercizio verrebbe altrimenti ad essere di
58
fatto rimesso al datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza
impugnata, osservando che non poteva ravvisarsi nella condotta del lavoratore che
aveva continuato a prestare la sua attività lavorativa nel periodo di preavviso, nessuna
adesione, seppur implicita, alla suindicata revoca e ravvisando, anzi, nella
comunicazione di volersi avvalere della facoltà di ottenere, in luogo della reintegra,
l'indennità sostitutiva, la volontà di non accettazione della revoca). (Cassa con rinvio,
App. Roma, 11/09/2006)
- Giusta causa e giustificato motivo
Cass. civ. Sez. lavoro, 29 settembre 2011, n. 19912
Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre è reso inoperante, ai sensi dell'art.
3 lettera a) del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, quando ricorra la colpa grave della
lavoratrice, che non può ritenersi integrata dalla sussistenza di un giustificato motivo
soggettivo, ovvero di una situazione prevista dalla contrattazione collettiva quale
giusta causa idonea a legittimare la sanzione espulsiva, essendo invece necessario - in
conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 1991 verificare se sussista quella colpa specificamente prevista dalla suddetta norma e
diversa, per l'indicato connotato di gravità, da quella prevista dalla disciplina pattizia
per i generici casi d'inadempimento del lavoratore sanzionati con la risoluzione del
rapporto. L'accertamento e la valutazione in concreto della prospettata colpa grave si
risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, come tale non sindacabile
in sede di legittimità se sorretto da motivazione logicamente congrua e
giuridicamente immune da vizi. (Rigetta, App. Milano, 07/11/2008).
Cass. civ. Sez. lavoro, 26 settembre 2011, n. 19616
Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 della legge 15
luglio 1996, n. 604, è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività
imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del
reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere
meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a
fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti; il lavoratore ha quindi il diritto
che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta
riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di
carattere produttivo-organizzativo, e non ad un mero incremento di profitti, e che
dimostri, inoltre, l'impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni
equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale. (Nella specie, la
corte territoriale aveva ritenuto non raggiunta la prova della soppressione del posto di
responsabile di laboratorio, emergendo solo una diversa distribuzione delle mansioni
in forza di una revisione del pregresso assetto organizzativo; la S.C., in applicazione
dell'anzidetto principio, ha rigettato il ricorso). (Rigetta, App. Bologna, 29/09/2008).
Cass. civ. Sez. lavoro, 8 agosto 2011, n. 17093
In tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo - nell'esprimere il giudizio
di valore necessario ad integrare la norma elastica da cui si desume la suddetta
59
nozione - il giudice di merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non
meramente fattuale della norma stessa, per cui dà concretezza a quella parte mobile di
essa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico sociale. Pertanto, detto giudizio di valore deve essere effettuato dando conto del
procedimento logico su cui si basa, nel rispetto delle nozioni di comune esperienza
evincibili dall'osservazione dei fenomeni socio-economici e con l'osservanza dei
principi generali dell'ordinamento. Ne consegue che il giudizio sulla futura
affidabilità del lavoratore licenziato non può essere espresso dal giudice violando i
principi costituzionali da cui si desume che l'assetto organizzativo dell'impresa è, di
regola, insindacabilmente stabilito dal datore di lavoro e che il giudice medesimo non
può imporre all'imprenditore modifiche delle proprie scelte organizzative. (Cassa con
rinvio, App. Genova, 22/07/2008)
Cass. civ. Sez. lavoro, 21 giugno 2011, n. 13575
E’ legittimo il licenziamento per giusta causa motivato dall’azienda dalla rottura del
rapporto fiduciario tra il dipendente e l’azienda stessa, a seguito delle frasi ingiuriose
del collaboratore verso i suoi superiori. Le critiche rivolte dal dipendente ai dirigenti,
volte a screditarne l’onestà intellettuale e risultanti anche offensive, possono infatti,
costituire giusta causa per un licenziamento per la sopraggiunta frattura del rapporto
fiduciario tra l’azienda e il dipendente stesso, anche qualora queste offese non
costituiscano reato di diffamazione.
Cass. civ. Sez. lavoro, 15 aprile 2011, n. 8774
In tema di licenziamento per giusta causa, il Giudice può accertare l'esistenza della
giusta causa sulla base anche di uno solo dei comportamenti ascritti, ove in esso
riscontri il carattere di gravità richiesto dall'art. 2119 c.c. Quindi, se è vero che
nell'ipotesi di contestazione di una pluralità di comportamenti, gli stessi, ove in fatto
accertati, debbono essere esaminati non solo atomisticamente ma anche nella loro
concatenazione ai fini della valutazione della loro gravità non è, invece, vero che la
«causa» che consente la cessazione del rapporto debba essere ravvisata
necessariamente nel complesso dei fatti ascritti, potendo il Giudice individuare anche
in alcuni o in uno solo di essi il comportamento che giustifica il licenziamento. In
caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto
addebitato e recesso, viene preso in considerazione ogni comportamento che, per la
sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere
che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali,
essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l'influenza che sul
rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per
le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in
dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad
attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai
canoni di buona fede e correttezza. Spetta al giudice di merito valutare la congruità
della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto
addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che,
alla
luce
di
un
apprezzamento
unitario
e
sistematico,
risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di
lavoro,
assegnandosi
a
tal
fine
preminente
rilievo
alla
60
configurazione che della mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, ma
pure all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle
mansioni svolte dal dipendente, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto
(ed alla sua durata ed all'assenza di precedenti sanzioni), alla sua particolare natura e
tipologia.
Cass. civ. Sez. lavoro, 12 aprile 2011, n. 8351
La violenta aggressione nei confronti di un superiore gerarchico per ragioni lavorative
è idonea a comportare ripercussioni nell'ambiente lavorativo ed a minare
radicalmente la fiducia del datore di lavoro nel proprio dipendente, il quale abbia
dimostrato di essere persona violenta, priva di autocontrollo e irrispettosa degli
elementari valori di convivenza civile. In tal caso ricorre la giusta causa di
licenziamento per essere stati violati i doveri di fedeltà e obbedienza del lavoratore.
Cass. civ. Sez. lavoro, 28 marzo 2011, n. 7046
Spetta al Giudice verificare l'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di
lavoro ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo
intimato ad un proprio dipendente. Il datore di lavoro, dunque, deve in tal senso
fornirne la prova, come pure deve dimostrare l'impossibilità di una differente
utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte,
fermo restando l'onere gravante sul lavoratore di deduzione ed allegazione di tale
possibilità di reimpiego.
Cass. civ. Sez. lavoro, 21 marzo 2011, n. 6375
In tema di licenziamento per giusta causa, la condotta del lavoratore, che, in
ottemperanza delle prescrizioni del medico curante, si sia allontanato dalla propria
abitazione e abbia ripreso a compiere attività della vita privata - la cui gravosità non è
comparabile a quella di una attività lavorativa piena - senza svolgere una ulteriore
attività lavorativa, non è idonea a configurare un inadempimento ai danni
dell'interesse del datore di lavoro, dovendosi escludere che il lavoratore sia onerato a
provare, a ulteriore conferma della certificazione medica, la perdurante inabilità
temporanea rispetto all'attività lavorativa, laddove è a carico del datore di lavoro la
dimostrazione che, in relazione alla natura degli impegni lavorativi attribuiti al
dipendente, il suddetto comportamento contrasti con gli obblighi di buona fede e
correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro. (Rigetta, App. Torino, 05/05/2006)
Cass. civ. Sez. lavoro, 2 marzo 2011, n. 5095
La giusta causa di licenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione,
anche provvisoria, del rapporto", è una nozione che la legge - allo scopo di un
adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole
generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere
specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni
relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente
richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro
61
disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge,
mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli
elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro
concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso
piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e sindacabile in cassazione
a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente
contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto
agli "standards", conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale.
(Nella specie, il lavoratore, durante un periodo di assenza dal servizio per malattia,
aveva sottoscritto certificati di sanità veterinaria - rilasciabili solo dal veterinario in
servizio presso il distretto di appartenenza - per la spedizione internazionale di
prodotti caseari con apposizione di falsi protocolli alle certificazioni medesime, così
realizzando una grave violazione del vincolo fiduciario alla base del rapporto di
lavoro; la S.C., in applicazione del principio su esteso, ha confermato la sentenza di
merito che aveva ritenuto legittimo il recesso). (Rigetta, App. Napoli, 26/02/2007)
Cass. civ. Sez. lavoro, 1° marzo 2011, n. 5019
In tema di licenziamento disciplinare, l'espresso divieto di svolgere qualsivoglia
attività lavorativa da parte del dipendente fruitore di congedo familiare ai sensi
dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 53 del 2000, non importa che lo
svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente in congedo sia in ogni
caso tale da giustificare la sanzione espulsiva, per il solo fatto di aver contravvenuto il
suindicato principio, dovendo verificarsi se la diversa attività abbia in concreto
compromesso il soddisfacimento degli interessi alla base del congedo e inciso sulla
fiducia dal datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza
impugnata che aveva ritenuto gli episodi contestati tali da non ledere il vincolo
fiduciario o da concretare un grave inadempimento contrattuale, tenuto conto
dell'elemento psicologico della condotta del lavoratore, causata dalla necessità di
percepire una retribuzione, e della sporadicità dell'attività lavorativa, limitata a
quattro giorni in relazione ad un periodo di aspettativa di due mesi, con impegno di
poche ore in tre giorni). (Rigetta, App. Napoli, 30/12/2006).
Cass. civ. Sez. lavoro, 22 febbraio 2011, n. 4276
La diminuzione del fatturato può giustificare sotto l’aspetto oggettivo il licenziamento
di un dipendente, soprattutto allorquando non sia possibile ricollocare lo stesso
all’interno dell’azienda per lo svolgimento di mansioni adeguate al suo livello. Il
giudice non può sindacare la scelta datoriale sotto il profilo dell’opportunità
economica, non essendo possibile distinguere, ai fini della legittimità del
licenziamento, tra carattere provvisorio o definitivo della diminuzione del fatturato.
Cass. civ. Sez. lavoro, 8 febbraio 2011, n. 3040
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni
tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice - che non può, invece,
sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di
iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. - il controllo in ordine all'effettiva
sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di
62
lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari,
l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da
quelle precedentemente svolte; tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo
rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una
collaborazione nell'accertamento di un possibile "repechage", mediante l'allegazione
dell'esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato,
e conseguendo a tale allegazione l'onere del datore di lavoro di provare la non
utilizzabilità nei posti predetti. (Cassa con rinvio, App. Venezia, 10/07/2006)
Cass. civ. Sez. lavoro, 25 gennaio 2011, n. 1699
In tema di licenziamento per giusta causa, la mancata prestazione lavorativa in
conseguenza dello stato di malattia del dipendente trova tutela nelle disposizioni
contrattuali e codicistiche - in ispecie, nell'art. 2110 cod. civ. - in quanto questo non
sia imputabile alla condotta volontaria del lavoratore medesimo, il quale scientemente
assuma un rischio elettivo particolarmente elevato che supera il livello della "mera
eventualità" per raggiungere quello della "altissima probabilità", tenendo un
comportamento non improntato ai principi di correttezza e buona fede di cui agli
articoli 1175 e 1375 cod. civ. che debbono presiedere all'esecuzione del contratto e
che, nel rapporto di lavoro, fondano l'obbligo in capo al lavoratore subordinato di
tenere, in ogni caso, una condotta che non si riveli lesiva dell'interesse del datore di
lavoro all'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa. (Nella specie, il
lavoratore, dirigente di un istituto di credito, si era recato ripetutamente in vacanza in
Madagascar, dove era stato soggetto a reiterati attacchi acuti di malaria, con
conseguente assenze dal posto di lavoro per lunghi periodi; la S.C., nel rigettare il
ricorso, ha sottolineato che non veniva in discussione la libertà del lavoratore di
utilizzare il periodo di ferie nella maniera ritenuta più opportuna, ma solo che il
lavoratore non aveva tenuto una condotta prudente ed oculata essendo
"prevedibilissima" l'insorgenza di attacchi della malattia, in quel luogo endemica, e
che di ciò egli aveva piena consapevolezza, tant'è che, in una occasione, aveva
motivato la richiesta di fruizione di ferie, poi trascorse nel paese straniero, con le
esigenze di cure della madre ammalata). (Rigetta, App. L'Aquila, 03/01/2007)
Cass. civ. Sez. lavoro, 20 gennaio 2011, n. 1244
Il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una
determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento,
fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e
distinto rispetto al primo, con la conseguenza che entrambi gli atti di recesso sono in
sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto,
dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui
venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.
Cass. civ. Sez. lavoro, 3 gennaio 2011, n. 35
Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve
rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di
lavoro ed in particolare di quello fiduciario e la cui prova incombe sul datore di
lavoro, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in
63
relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali
sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la
proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione
dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in
concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare; la valutazione
della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di
licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed
incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C.,
in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto che correttamente la corte di
merito avesse escluso la legittimità del licenziamento del lavoratore a cui era stato
contestato di essere entrato nei locali dell'azienda fuori dall'orario di lavoro nonché di
non aver comunicato all'azienda fatti ad essa pregiudizievoli, in quanto l'accesso gli
era stato consentito dall'addetto alla "reception", dal che era desumibile la non
necessità di una apposita esplicita autorizzazione datoriale, e considerato che, in
realtà, i predetti fatti erano già a conoscenza della società). (Rigetta, App. Milano,
22/09/2006)
Cass. civ. Sez. lavoro, 3 gennaio 2011, n. 37
Ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto
astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua
punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il
medesimo fatto addebitato, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine
alla idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo
del recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale
era stata ritenuta la legittimità della sanzione disciplinare espulsiva irrogata a
dipendente che aveva fatto indebito uso della propria abilitazione - password - per
inserire nel sistema informatico della società dati relativi alla propria posizione
retributiva, onde ottenere l'accreditamento di spettanze non dovute). (Rigetta, App.
Roma, 08/03/2006)
- Superamento del periodo di comporto
Cass. civ. Sez. lavoro, 29 dicembre 2011, n. 29693
La computabilità nel periodo di comporto delle assenze del lavoratore dovute ad
infortunio sul lavoro non si verifica nelle ipotesi in cui l’infortunio sia imputabile a
responsabilità del datore di lavoro.
Cass. civ. Sez. lavoro, 25 novembre 2011, n. 24899
In tema di licenziamento a per superamento del periodo di comporto per malattia del
lavoratore, fermo restando il potere datoriale di recedere non appena terminato il
periodo suddetto, e quindi anche prima del rientro del prestatore, nondimeno il datore
di lavoro ha altresì la facoltà di attendere tale rientro per sperimentare in concreto se
residuino o meno margini di riutilizzo del dipendente all'interno dell'assetto
organizzativo, se del caso mutato, dell'azienda. Ne deriva che solo a decorrere dal
64
rientro in servizio del lavoratore, l'eventuale prolungata inerzia datoriale nel recedere
dal rapporto può essere oggettivamente sintomatica della volontà di rinuncia del
potere di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, ingenerare un
corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente. (Nella specie, la S.C.
ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto legittima
l'intimazione del licenziamento 19 giorni dopo il rientro in azienda del lavoratore,
arco di tempo motivatamente valutato compatibile con le accertate dimensioni
dell'impresa, ma anche con uno "spatium deliberandi" inteso alla concreta verifica di
una possibile conservazione del rapporto). (Rigetta, App. Roma, 05/06/2008)
Cass. civ. Sez. lavoro, 12 luglio 2011, n. 15282
Il superamento del periodo di comporto deve essere fatto valere subito ai fini del
licenziamento. Anzi, ogni comportamento contrario - quale, come nel caso di specie,
l'invio del lavoratore a sostenere una vista medica al fine di accertarne lo stato di
salute - va interpretato come precisa volontà del datore di lavoro di abdicare alla
facoltà di licenziamento.
Cass. civ. Sez. lavoro, 7 aprile 2011, n. 7946
In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, le assenze del
lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l'infermità
dipenda dalla nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro che lo stesso datore di
lavoro abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza
(art. 2087 cod. civ.) o di specifiche norme. Peraltro, incombe sul lavoratore l'onere di
provare il collegamento causale tra la malattia che ha determinato l'assenza e le
mansioni espletate, in mancanza del quale deve ritenersi legittimo il licenziamento.
(Rigetta, App. Venezia, 14/07/2008).
Cass. civ. Sez. lavoro, 28 marzo 2011, n. 7037
Nel rapporto di lavoro i principi di correttezza e buona fede rilevano, come norme di
relazione con funzione di fonte integrative del contratto (art. 1374 cod. civ.), ove
ineriscano a comportamenti dovuti in relazione ad obblighi di prestazione imposti al
datore di lavoro dal contratto collettivo o da altro atto di autonomia privata; ne
consegue che, in assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva,
il datore di lavoro non ha l'onere di avvertire preventivamente il lavoratore della
imminente scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di permettere al
lavoratore di esercitare eventualmente la facoltà di chiedere tempestivamente un
periodo di aspettativa, come previsto dal contratto collettivo stesso.
- Licenziamento del dirigente
Cass. civ. Sez. lavoro, 27 settembre 2011, n. 19709
L’atto di dimissioni di un dipendente da un determinato incarico, nel caso specifico
quello di direttore generale, non può essere interpretato come volontà di rescindere
completamente il rapporto di lavoro subordinato. E ciò anche se vi siano degli
65
elementi di contesto che possano lasciar pensare una cosa simile.
Per la Suprema Corte però “nell’interpretazione dei negozi unilaterali il canone
ermeneutico di cui all’articolo 1362, primo comma, c.c., impone di accertare
esclusivamente l’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, anche
servendosi dei nessi grammaticali e sintattici di cui all’articolo 1363 del Cc,
dovendosi escludere, di contro, per l’unilateralità che connota il negozio, che possa
fasi ricorsi al canone ermeneutico della comune intenzione delle parti”. “Né può
indagarsi, per ricostruire la volontà negoziale unilaterale, oltre il senso letterale delle
parole adoperate, dando rilievo ad atti esterni al negozio, non spiegando rilevanza, a
tal fine, il contesto in cui si sia progressivamente formata la volontà negoziale, ove
non incorporato nel documento scritto, o la valutazione del comportamento dei
destinatari dell’atto”.
Cass. civ. Sez. lavoro, 19 settembre 2011, n. 19074
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che solo la presenza
della giusta causa nel licenziamento di un dirigente “salva” l’azienda dall’obbligo di
versare l’indennità di preavviso dovuta invece se c’è la sola “giustificatezza”. La
Corte fa chiarezza sulle nozioni di “giustificatezza”, prevista dal contratto dei
dirigenti, e di “giusta causa” e “giustificato motivo” che riguardano invece i
lavoratori subordinati. La giusta causa scatta in presenza di un fatto che, valutato in
concreto, è tale da ledere in maniera grave il rapporto fiduciario, mentre per la
giustificatezza che interessa i dirigenti, ruolo ancor più vincolato al rapporto di
fiducia, è sufficiente che il licenziamento non sia pretestuoso e discriminatorio ma sia
stato disposto in buona fede per valide ragioni. In quest’ultimo caso il dirigente può
perdere il diritto all’indennità supplementare, prevista dal suo contratto, ma, in
assenza di giusta causa, mantenere quello all’indennità di preavviso.
Cass. civ. Sez. lavoro, 5 luglio 2011, n. 14713
Al dirigente meramente convenzionale (o pseudo-dirigente), illegittimamente
licenziato, spetta la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro ai termini dell'art.
18 dello Statuto dei Lavoratori - legge n. 300/1970.
Cass. civ. Sez. lavoro, 16 febbraio 2011, n. 3821
Non costituisce violazione del divieto di trattamenti discriminatori il licenziamento
disciplinare per "culpa in vigilando" disposto dal datore di lavoro nei confronti del
dirigente, appartenente ad un'associazione religiosa, che abbia incautamente
autorizzato quest'ultima a somministrare ai dipendenti un test attitudinale invasivo nei
riguardi della loro vita privata, non essendovi alla base del recesso l'orientamento
etico religioso dell'associazione di appartenenza, ma solo i riflessi negativi della
vicenda sul contesto aziendale e sulla serenità dei dipendenti. (Rigetta, App. Firenze,
16/01/2007)
Cass. civ. Sez. lavoro, 27 gennaio 2011, n. 1937
Il dirigente di azienda industriale, che, ai sensi degli artt. 19 e 22 del contratto
collettivo di categoria 16 maggio 1985, integranti una clausola compromissoria per
66
arbitrato irrituale, abbia adito il collegio arbitrale, senza che a ciò si sia opposta la
controparte, per la determinazione dell'indennità supplementare dovuta in ragione
della mancanza di giustificazione del proprio licenziamento, non può (salvo che il
collegio predetto si sia dichiarato privo di legittimazione a decidere la controversia o
che il procedimento non sia pervenuto alla sua conclusione con il lodo o che il
relativo patto sia divenuto per qualsiasi ragione inoperante) proporre la medesima
azione in sede giudiziaria, non essendo abilitato a trasferire unilateralmente la
questione davanti al giudice dopo il compimento di atti incompatibili con la volontà
di avvalersi di tale tutela ed in mancanza di una volontà del datore di lavoro contraria
all'utilizzazione del procedimento arbitrale messo in moto dal dirigente medesimo;
ove questi, invece, non abbia attivato, la procedura arbitrale, ben può proporre
l'azione giudiziaria, in conformità al principio di alternatività delle tutele consentite in
relazione alla specificità delle ipotesi delle controversie di lavoro, ai sensi dell'art. 5,
primo comma, legge n. 533 del 1973. (Nella specie, la S.C. - in applicazione del
suindicato principio di diritto - ha confermato l'impugnata sentenza che aveva
accertato che il Collegio arbitrale non doveva essere preventivamente adito ai sensi
dell'art. 19 del suindicato CCNL e che legittimamente la cognizione della vertenza
relativa alla legittimità del licenziamento ai fini della corresponsione della indennità
supplementare nella misura massima era stata devoluta alla giustizia ordinaria).
(Rigetta, App. Napoli, 05/11/2008).
- Profili risarcitori
Cass. civ. Sez. lavoro, 16 dicembre 2011, n. 27205
La richiesta del lavoratore illegittimamente licenziato di ottenere, in luogo della
reintegrazione nel posto di lavoro, l'indennità prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18,
comma 5 costituisce esercizio di un diritto derivante dall'illegittimità del licenziamento,
riconosciuto al lavoratore secondo lo schema dell'obbligazione con facoltà alternativa ex
parte creditoris, nel senso che, in luogo della reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro, che è l'unica prestazione a cui è tenuto il datore di lavoro in conseguenza
dell'illegittimità del licenziamento irrogato, il lavoratore può optare per la corresponsione
della indennità di cui alla citata norma.
Cass. civ. Sez. lav., 13 gennaio 2012, n. 402
In conseguenza degli effetti retroattivi delle pronunce di annullamento del
licenziamento illegittimamente intimato, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei
contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello
dell’effettiva reintegrazione, posto che la declaratoria di illegittimità del
licenziamento comporta la non interruzione de iure anche del rapporto assicurativo
previdenziale, collegato a quello lavorativo. Poiché l’obbligazione contributiva sorge
contestualmente all’obbligazione retributiva, i contributi previdenziali sono, dunque,
da ritenersi dovuti, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma
217 della L. n. 662/1996, fin dal momento in cui, in conseguenza degli effetti
retroattivi delle pronunce di annullamento del licenziamento illegittimamente
67
intimato, devono essere riconosciute al lavoratore le spettanze economiche in
relazione all’insorgere dell’obbligazione contributiva.
Cass. civ. Sez. lavoro, 3 gennaio 2011, n. 77
Il lavoratore licenziato senza l'osservanza dell'onere della forma scritta, imposto
dall'art. 2, legge 15 luglio 1966, n. 604, non fruisce della tutela dell'art. 18, legge n.
300/1970 ma può far valere la nullità del licenziamento, che non interrompe la
continuità del rapporto di lavoro. La mancata esecuzione della prestazione lavorativa,
imputabile al datore di lavoro, genera il diritto al risarcimento del danno,
normalmente pari alle retribuzioni perse.
***
T. I licenziamenti collettivi
- Procedure di mobilità e cassa integrazione
Cass. civ. Sez. lavoro, 30 novembre 2011, n. 25385
In materia di licenziamenti regolati dalla legge n.223/1991, l’obbligo di indicare le
modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare,
per permettere ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi
amministrativi di controllare la correttezza delle operazioni e impiego degli accordi
sottoscritti. Pertanto, non è sufficiente la trasmissione dell’elenco dei lavoratori
licenziati, è necessario rendere note le modalità attraverso le quali deve attuarsi la
riorganizzazione aziendale e la specifica area della struttura imprenditoriale
interessata da detta ristrutturazione, comprese le categorie di dipendenti destinatarie
della messa in mobilità o della riduzione del personale.
Cass. civ. Sez. lavoro, 24 novembre 2011, n. 24828
L'indennità di mobilità ai lavoratori licenziati, di cui all'art. 7, legge n. 223 del 1991,
configura una prestazione previdenziale che trova inderogabile regolamentazione
nella normativa legale. Ne consegue che è nullo per frode alla legge - in quanto
modificativo della disciplina legale che regola i tempi, le modalità e i requisiti
oggettivi che presiedono all'erogazione della suddetta indennità - l'accordo transattivo
tra il datore di lavoro e il lavoratore, con il quale, a seguito del licenziamento di
quest'ultimo, le parti avevano concordato l'impegno del datore di lavoro di attivare la
procedura di mobilità con reintegra del lavoratore, ma con sospensione della
prestazione lavorativa fino alla data di stipula dell'accordo sindacale sulla messa in
mobilità, nel cui ambito doveva essere indicato il nominativo del lavoratore. (Rigetta,
App. Firenze, 10/06/2008).
68
Cass. civ. Sez. lavoro, 22 novembre 2011, n. 24566
Dopo l'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, il licenziamento collettivo
costituisce un istituto autonomo che si distingue dal licenziamento individuale per
giustificato motivo oggettivo, essendo specificatamente caratterizzato in base alle
dimensioni occupazionali dell'impresa, al numero dei licenziamenti, all'arco
temporale entro cui gli stessi sono effettuati, ed essendo inderogabilmente collegato al
controllo preventivo, sindacale e pubblico, dell'operazione imprenditoriale di
ridimensionamento dell'azienda. Ne deriva che, qualora il datore di lavoro che occupi
più di 15 dipendenti intenda effettuare, in conseguenza di una riduzione o
trasformazione dell'attività di lavoro, almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni, è
tenuto all'osservanza delle procedure previste dalla legge stessa, mentre resta
irrilevante che il numero dei licenziamenti attuati a conclusione delle procedure
medesime sia eventualmente inferiore, così com'è inammissibile la "conversione" del
licenziamento collettivo in licenziamento individuale. (Rigetta, App. Milano,
07/11/2008)
Cass. civ. Sez. lavoro, 11 novembre 2011, n. 23665
In tema di licenziamenti collettivi, la disciplina prevista dalla legge 23 luglio 1991, n.
223, ha portata generale ed è obbligatoria anche nell'ipotesi in cui, nell'ambito di una
procedura concorsuale, risulti impossibile la continuazione dell'attività aziendale e,
nelle condizioni normativamente previste, si intenda procedere ai licenziamenti.
Cass. civ. Sez. lavoro, 20 ottobre 2011, n. 21820
In materia di integrazione salariale, il lavoratore che si avvale della corresponsione
anticipata dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e viene conseguentemente cancellato dalle liste di mobilità ai sensi
dell'art. 9, comma 9, lett. b), della stessa legge, non ha diritto al contributo a fondo
perduto di cui all'art. 12, comma 5, lett. b), del d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, poiché
l'attribuzione di questo incentivo implica la costanza del trattamento di mobilità.
(Cassa e decide nel merito, App. Genova, 29/11/2007)
Cass. civ. Sez. VI, 26 luglio 2011, n. 16288
Il riconoscimento dei benefici contributivi, previsti dall'art. 8 della legge n. 223 del
1991 in favore dell'impresa che assume lavoratori collocati in mobilità, è escluso ove
ricorrano "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" tra l'impresa che effettua le
nuove assunzioni e quella che ha proceduto ai licenziamenti, dovendosi intendere tale
locuzione riferita a tutte le situazioni che facciano presumere la presenza di un
comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata
di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da un'azienda e
la loro assunzione da parte dell'altra, senza che, in tale evenienza, il rapporto di lavoro
possa essere considerato nuovo ai fini contributivi. (Principio affermato ai sensi
dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.). (Rigetta, App. Firenze, 04/03/2010)
69
Cass. civ. Sez. lavoro, 6 luglio – 23 settembre 2011, n. 19416
Le anomalie procedurali, nell'ambito di una procedura per la cassa integrazione, non
possono considerarsi sanate dagli accordi sindacali. "La discussione dei criteri in sede
sindacale non può considerarsi equivalente alla loro previa comunicazione da parte
del datore di lavoro, la quale soltanto è idonea a consentire ai lavoratori interessati di
adottare le iniziative che ritengono necessarie a tutelare le loro posizioni individuali".
L'omessa comunicazione ha indotto la Cassazione ad annullare la cassa integrazione
imposta alla lavoratrice.
Cass. civ. Sez. lavoro, 31 maggio 2011, n. 12056
In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un
programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi
una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività
lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di comunicare alle OO.SS.,
ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla
rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, e tale
illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice
ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non
integrata
Cass. civ. Sez. lavoro, 17 maggio - 21 giugno 2011, n. 13577
La mancata comunicazione preventiva all’Inps dello svolgimento di lavori saltuari e
temporanei, è sanzionata con la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione
salariale, senza alcuna possibilità di graduazioni secondo criteri di proporzione, da
collegare alle singole fattispecie, incompatibili con la natura della sanzione e del fatto
sanzionato.
Cass. civ. Sez. lavoro, 16 maggio 2011, n. 10731
In tema di collocamento obbligatorio dei disabili, in caso di avvio presso l'impresa di
destinazione della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge
n. 223 del 1991, l'obbligo del datore di lavoro di procedere all'assunzione del
personale invalido è sospeso per l'intera durata della procedura, nonché, ove la stessa
si concluda con almeno cinque licenziamenti, per l'intero periodo - pari ad un anno
dall'ultimo licenziamento nel regime anteriore alle modifiche introdotte con l'art. 6
del d.lgs. n. 297 del 2002 - in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione
previsto dall'art. 8, primo comma, legge n. 223 del 1991, senza che ostino limitazioni
territoriali. Ne consegue che il provvedimento di avviamento obbligatorio al lavoro
può essere legittimamente adottato dal datore di lavoro solo a seguito della cessazione
della sospensione dell'obbligo, potendo la relativa istanza di assunzione essere
effettuata, entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 9, primo comma, legge
n. 68 del 1999, solo da tale momento. (Cassa e decide nel merito, App. Roma,
05/11/2007).
70
Cass. civ. Sez. lavoro, 26 aprile 2011, n. 9348
In tema di verifica del rispetto delle regole procedurali dettate per i licenziamenti
collettivi per riduzione del personale dalla legge n. 223/1991, la sufficienza dei
contenuti della comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma 3, deve essere
valutata in relazione ai motivi della riduzione del personale, sottratti al controllo
giurisdizionale, cosicché, nel caso del progetto imprenditoriale diretto a
ridimensionare l'organico dell'intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo
del lavoro, l'imprenditore può limitarsi all'indicazione del numero complessivo dei
lavoratori eccedenti suddiviso tra i diversi profili professionali contemplati dalla
classificazione del personale occupato nell'azienda, tanto più se si esclude qualsiasi
limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i
sindacati all'esito della procedura che, nell'ambito delle misure idonee a ridurre
l'impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio di scelta del possesso dei requisiti
per l'accesso alla pensione.
Cass. civ. Sez. lavoro, 7 aprile 2011, n. 7958
In tema di trattamento di disoccupazione, nell'ipotesi di licenziamento collettivo,
intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, i cui effetti siano
rimasti sospesi a norma dell'art. 2 della l. 27 luglio 1979 n. 301 fino a data successiva
all'entrata in vigore della citata legge n. 223, i lavoratori rimasti disoccupati per
effetto del licenziamento hanno diritto, nel concorso degli altri presupposti di legge,
all'indennità di mobilità a norma degli artt. 7 e 16 della legge n. 223 del 1991, atteso
che, essendo il rapporto di lavoro in vita, ancorché sospeso, i licenziamenti devono
intendersi verificati solo al momento in cui sono divenuti definitivamente efficaci,
con la conseguente equiparazione della posizione dei lavoratori interessati a quella
dei lavoratori assoggettati a collocamento in mobilità o a licenziamento collettivo
dopo l'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991. (Rigetta, App. Napoli,
10/09/2007)
Cass. civ. Sez. lavoro, 5 aprile 2011, n. 7744
I licenziamenti collettivi di cui alla L. n. 223/1991 sono inefficaci qualora la
comunicazione di avvio della procedura di mobilità è priva di uno degli elementi
previsti dall'art. 4, comma 3 della citata legge - e così della collocazione aziendale e
dei profili professionali del personale eccedente e di quello abitualmente impiegato
nell'impresa -, anche se tale carenza viene sanata dalla successiva stipulazione
dell'accordo sindacale di riduzione del personale e dalla indicazione in esso di un
criterio di scelta dei dipendenti da licenziare.
Cass. civ. Sez. lavoro, 18 marzo 2011, n. 6283
Il criterio di scelta adottato nell'accordo sindacale, per l'individuazione dei destinatari
il licenziamento collettivo e la messa in mobilità dei lavoratori, può essere anche
unico (es. prossimità al pensionamento); ciò, sempreché, permetta il formarsi di una
graduatoria rigida che non deve avere alcun margine di discrezionalità da parte del
datore di lavoro.
71
Cass. civ. Sez. lavoro, 11 marzo 2011, n. 5884
In tema di verifica del rispetto delle regole procedurali dettate per i licenziamenti
collettivi per riduzione di personale dalla legge n. 223 del 1991, la sufficienza dei
contenuti della comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma 3, deve essere
valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, sottratti al controllo
giurisdizionale; ne consegue che, nel caso di progetto imprenditoriale diretto a
ridimensionare l'organico dell'intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo
del lavoro, l'imprenditore può limitarsi all'indicazione del numero complessivo dei
lavoratori eccedenti, suddiviso alla stregua della classificazione per aree funzionali ciascuna caratterizzata dall'idoneità professionale allo svolgimento di una pluralità di
mansioni -, tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in
presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all'esito della procedura, che,
nell'ambito delle misure idonee ridurre l'impatto sociale dei licenziamenti, adotti il
criterio di scelta del possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione.
Cass. civ. Sez. lavoro, 11 marzo 2011, n. 5884
In materia di licenziamenti collettivi per riduzione del personale la legge n. 223/1991,
nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata
procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha
introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal
controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad
un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento
dell’impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi
poteri di informazione e consultazione. I residui spazi di controllo devoluti al giudice
in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del
personale (a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato
motivo obiettivo) ma la correttezza procedurale dell’operazione, con la conseguenza
che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali,
senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5 e
senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni
sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i
lavoratori, si finisce per investire l’autorità giudiziaria di un’indagine sulla presenza
di «effettive» esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva. Ne
deriva che, a differenza di quanto accadeva prima dell’entrata in vigore della legge n.
223/1991, condotte datoriali, quali la richiesta di svolgimento di lavoro straordinario,
l’assunzione di nuovi lavoratori o la devoluzione all’esterno dell’impresa di parte della produzione, successive al licenziamento collettivo; non sono suscettibili di incidere
sulla validità del licenziamento stesso una volta che la procedura per mobilità si sia
svolta nel rispetto dei vari adempimenti previsti.
Cass. civ. Sez. lavoro, 14 febbraio 2011, n. 3597
In materia di risarcimento del danno a favore del lavoratore illegittimamente
licenziato, il datore di lavoro non può detrarre quanto percepito da quest’ultimo a
titolo di indennità di mobilità, atteso che le stesse vanno intese come non acquisite
essendo ripetibili dagli Istituti previdenziali.
72
Cass. civ. Sez. lavoro, 27 gennaio 2011, n. 1938
In tema di licenziamento collettivo, il doppio richiamo operato dall'art. 5, comma 1,
legge n. 223 del 1991 alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso
aziendale, assolve alla funzione, quanto alla previsione contenuta nella prima parte
della norma, di delimitare, in ragione dei motivi posti a fondamento della riduzione di
personale, l'ambito entro il quale dovrà essere operata la scelta dei lavoratori e,
quindi, in riferimento ai posti soppressi, mentre il secondo - contenuto nei concreti
criteri di scelta - opera, una volta determinato il suddetto ambito, con riguardo alla
individuazione dei singoli posti di lavoro rimasti dopo la soppressione. Ne consegue
che, ove, in sede di accordo sindacale, le parti sociali abbiano concordato la
sostituzione dei criteri legali con quelli della prossimità alla pensione tenendo conto
delle esigenze tecnico produttive ed organizzative dell'azienda, i nuovi criteri
debbono ritenersi alternativi e di integrale applicazione, dovendosi ritenere arbitraria
la qualificazione delle esigenze tecnico produttive ed organizzative solo come mera
riconduzione alla previsione di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 1, legge n. 223
del 1991. (Rigetta, App. Roma, 10/04/2006).
Cass. civ. Sez. lavoro, 25 gennaio 2011, n. 1722
Nel caso di progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare l'organico dell'intero
complesso aziendale, al fine di ridurre il costo del lavoro, l'imprenditore può limitarsi
all'indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti suddiviso tra i diversi
profili professionali contemplati dalla classificazione del personale occupato; tanto
più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della
conclusione di un accordo con i sindacati all'esito della procedura.
***
U. Le dimissioni del lavoratore
Cass. civ. Sez. lavoro, 21 novembre 2011, n. 24477
La configurabilità delle dimissioni per giusta causa, pur potendo sussistere anche
quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano e la giusta
causa sia addotta solo successivamente al recesso, è tuttavia da escludere nel caso in
cui il lavoratore, manifestando la volontà di dimettersi, abbia dichiarato al datore di
lavoro di essere pronto a continuare l'attività per tutto o per parte del periodo di
preavviso, atteso che, in tale ipotesi, è lo stesso lavoratore ad escludere, con il suo
comportamento, la ravvisabilità di circostanze tali da impedire la prosecuzione anche
soltanto temporanea del rapporto. (Cassa con rinvio, App. L'Aquila, 05/04/2007).
Cons. Stato Sez. V, 27 settembre 2011, n. 5384
Nel pubblico impiego le dimissioni volontarie del dipendente si perfezionano con
l'accettazione delle stesse da parte dell'amministrazione e non possono essere
revocate quando tale provvedimento sia stato assunto, anche se il dipendente non ne
abbia ancora avuto formale comunicazione, attesa la natura non ricettizia
dell'accettazione medesima. Infatti, il provvedimento di accettazione delle dimissioni
73
(rispetto al quale la volontà del dipendente rappresenta soltanto il presupposto) ha
carattere costitutivo, con conseguente effetto estintivo del rapporto di pubblico
impiego al momento della sua adozione (Conferma della sentenza del T.a.r. EmiliaRomagna - Bologna, sez. I, n. 270/2001).
Cass. civ. Sez. lavoro, 13 settembre 2011, n. 18705
Con riguardo alle dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento
per giusta causa, può aversi l'annullamento delle medesime per violenza morale solo
qualora venga accertata l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al
licenziamento, per insussistenza dell'inadempimento addebitato al dipendente, in
quanto, in questo caso, con la minaccia del licenziamento il datore di lavoro persegue
un effetto non raggiungibile con il legittimo esercizio del proprio diritto di recesso.
Cass. civ. Sez. lavoro, 1 settembre 2011, n. 17977
Ai fini della sussistenza della incapacità di intendere e di volere, costituente causa di
annullamento del negozio (nella specie, dimissioni), non occorre la totale privazione
delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale
comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire
meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine
all'atto che sta per compiere. La valutazione in ordine alla gravità della diminuzione
di tali capacità è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se
adeguatamente motivata, dovendo l'eventuale vizio della motivazione emergere, in
ogni caso, direttamente dalla sentenza e non dal riesame degli atti di causa,
inammissibile in sede di legittimità. (Rigetta, App. Milano, 04/09/2006)
Cass. civ. Sez. lavoro, 30 maggio 2011, n. 11900
Non sono annullabili le dimissioni presentate dalla lavoratrice laddove non risulti
provato che la stessa si trovasse, al momento della loro presentazione, in stato di
effettiva incapacità di intendere e di volere (nella specie, la corte ha ritenuto che
l'allegazione di certificati medici comprovanti disturbi depressivi non sia riscontrabile
mediante consulenza tecnica d'ufficio, potendo questa fornire la prova probabilistica
circa lo stato psichico della dimissionaria, senza tuttavia dimostrare l'esistenza di uno
stato di privazione delle facoltà intellettive e volitive tale da impedire, in quel
momento, il formarsi di una volontà cosciente).
***
V. L’attività sindacale
Cass. civ. Sez. lavoro, 29 luglio 2011, n. 16787
In tema di repressione della condotta antisindacale, ai fini della legittimazione a
promuovere l'azione prevista dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, per "associazioni
sindacali nazionali" devono intendersi le associazioni che abbiano una struttura
74
organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o
su ampia parte del territorio nazionale, mentre non è necessaria la sottoscrizione dei
contratti collettivi nazionali. (Cassa con rinvio, App. Milano, 10/12/2008).
Cass. civ. Sez. lavoro, 19 luglio 2011, n. 15782
In materia di servizi pubblici essenziali, costituisce comportamento antisindacale la
mancata comunicazione da parte del datore di lavoro (nella specie, l'Azienda
ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo) alle organizzazioni sindacali dei
nominativi dei lavoratori che, in caso di sciopero, debbono garantire le prestazioni
indispensabili, dovendosi ritenere i sindacati titolari di un diritto autonomo e distinto
rispetto a quello attribuito ai singoli lavoratori a ricevere detta comunicazione, la
quale risponde ad un interesse sindacale (riconosciuto e tutelato dall'art. 3
dell'accordo sui servizi pubblici essenziali del 20 settembre 2001 per il comparto del
Sistema Sanitario Nazionale) a sapere come saranno assicurate le prestazioni
indispensabili e a conoscere i nominativi dei lavoratori tenuti a garantirle ed esonerati
dalla partecipazione allo sciopero, e che non può essere surrogata da un'eventuale
informazione fornita direttamente dai lavoratori. (Rigetta, App. Torino, 18/09/2006).
Cass. civ. Sez. lavoro, 19 luglio 2011, n. 15782
La condotta antisindacale del datore di lavoro, in relazione ad uno sciopero indetto
dai lavoratori, è configurabile soltanto qualora l'affidamento al personale rimasto in
servizio delle mansioni svolte dai lavoratori in sciopero, al fine di limitare le
conseguenze dannose di questo, avvenga in violazione di una norma di legge o del
contratto collettivo, di guisa che il giudice del merito deve accertare, allorché la
sostituzione avvenga con lavoratori di qualifica superiore, se l'adibizione di costoro a
mansioni inferiori sia eccezionale, marginale e rispondente a specifiche ed obiettive
esigenze aziendali.
Cass. civ. Sez. lavoro, 19 aprile 2011, n. 8938
Ai fini della determinazione della competenza per territorio in tema di repressione di
condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 è rilevante il
luogo di commissione del comportamento denunciato, ovvero il luogo in cui venga di
fatto impedito al lavoratore di svolgere la sua attività di rilevanza sindacale, non già il
luogo in cui tale comportamento è stato deliberato. (Principio affermato ai sensi
dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.) (Regola competenza)
Cass. civ. Sez. lavoro, 8 aprile 2011, n. 8075
Costituisce comportamento antisindacale la condotta di Trenitalia s.p.a., tenuta in
occasione di uno sciopero regionale proclamato da una organizzazione sindacale, e
consistita nel qualificare come prestazioni indispensabili tutti i treni non aventi
origine o destinazione in impianti situati nella regione interessata, in quanto non
conforme a quanto convenuto nell'accordo sindacale del 23 novembre 1999,
dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia, atteso che, in particolare, la relativa
disposizione del predetto accordo (par. 4.2.2.) qualifica come indispensabili solo i
treni dei pendolari nei giorni feriali, i treni di media e lunga percorrenza nella misura
75
minima di tre coppie di treni al giorno sulle principali direttrici Nord-Sud ed EstOvest fino alla destinazione e i treni che, con orario di partenza anteriore all'inizio
dello sciopero, giungano a destinazione entro la prima ora dello sciopero stesso,
restando salva la possibilità per la società di far circolare gli Eurostar e gli ulteriori
treni concordati a livello regionale della categoria Intercity nonché quelli non
garantiti con personale non scioperante. (Rigetta, App. Firenze, 26/05/2009)
Cass. civ. Sez. lavoro, 12 gennaio 2011, n. 548
Un sindacato ha legittimazione ad agire ex art. 28 St. lav. - legge 20 maggio 1970, n.
300 - a condizione che possa essere ritenuto "nazionale". La dimensione nazionale del
sindacato va valutata sul piano della sua "struttura, organizzazione ed azione" ed il
giudizio circa il possesso da parte dell'organismo sindacale agente di detto requisito si
basa sull'applicazione di un criterio che tiene conto non solo dell'articolazione
strutturale, ma anche dell'attività del sindacato stesso, nella misura in cui la diffusione
nazionale deve sussistere sia sul piano dell'organizzazione quanto sul quello dinamico
dell'attività.
***
W. Rapporto previdenziale
Cass. civ. Sez. lavoro, 8 novembre 2011, n. 23186
L'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare
del diritto stesso, ossia sull'ente previdenziale opposto ancorché sia convenuto in
giudizio di accertamento negativo, e tuttavia, una volta dimostrata, da parte di
quest'ultimo, la sussistenza di tali fatti costitutivi, resta onere dell'opponente, che
eccepisca l'esonero dal versamento contributivo, di dimostrare che per taluni o tutti i
dipendenti in questione l'obbligo contributivo, in tutto od in parte, non sussiste.
Quanto ai contributi per il periodo di sospensione dei lavori l’art. 29 del d. l. n. 244
del 1995 espressamente prevede la possibilità e le modalità di un ampliamento dei
previsti casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente
mediante decreti interministeriali, e la natura eccezionale della disposizione esclude
la possibilità di una sua interpretazione analogica. Pertanto qualora la sospensione del
rapporto lavorativo derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il
risultato di un accordo tra le parti, il relativo obbligo contributivo permane. Perché
possa applicarsi la disposizione di cui all'art. 116, comma 18 della l. n. 388 del 2000 a
violazioni commesse antecedentemente alla sua entrata in vigore, è necessario che
alla data del 30 settembre 2000 sussista un credito dell'INPS che sia stato soddisfatto.
Cass. pen. Sez. III, 4 ottobre 2011, n. 35895
Il reato di omesso versamento contributi previdenziali - art. 2 della legge n. 638 del
1983 - è reato omissivo istantaneo che si consuma nel momento in cui scade il
termine per il versamento da parte del datore di lavoro.
76
Cass. civ. Sez. III, 28 settembre 2011, n. 19790
L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze
retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte
delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime,
al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del
lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi
dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute
fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché
la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma
a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore
soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle
differenze retributive dovutegli. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato
la decisione con la quale, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal
datore di lavoro condannato al pagamento di differenze retributive, il giudice di
merito aveva escluso dal credito precettato l'importo delle ritenute fiscali e
previdenziali). c (Cassa e decide nel merito, Trib. Teramo, 29/10/2008).
Cass. civ. Sez. lavoro, 7 settembre 2011, n. 18308
In tema di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali a favore delle
imprese operanti nel Mezzogiorno, di cui agli articoli 18 della legge n. 1089 del 1968,
22 della legge n. 33 del 1980 ed 1 della legge n. 20 del 1979, ove l'impresa (nella
specie, esercente l'attività di registrazione dati su supporti magnetici e di elaborazione
dei dati) sia stata inquadrata, alla stregua dei criteri desumibili dall'art. 2195, n.1, cod.
civ., sin dall'origine nel settore industriale, non assume rilievo - ai fini della spettanza
delle agevolazioni contributive e fiscali - che le aziende preposte al medesimo ambito
fossero state inquadrate, con il d.m. 4 luglio 1983 del Ministero del Lavoro, nel
settore commercio, né che, con successivo provvedimento di variazione, adottato
dall'INPS ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995, l'intera categoria
di datori di lavoro sia stata ricondotta al settore industriale, assumendo rilievo
quest'ultima misura (con efficacia non retroattiva) solamente per le imprese che non
godevano di tale classificazione (Cassa e decide nel merito, App. Bari, 27/07/2009).
Cass. civ. Sez. lavoro, 20 luglio, n. 15938
In tema di classificazione delle imprese a fini previdenziali ed assistenziali, l'art. 49,
comma 3, della legge n. 88 del 1989, nello stabilire che restano validi gli
inquadramenti in atto al momento dell'entrata in vigore di detta normativa, ha
introdotto una disciplina transitoria, che consente all'INPS di adottare - in base alla
disciplina classificatoria di cui all'art. 49 medesimo - provvedimenti di modifica
dell'inquadramento già preesistente, ma non anche di variare i provvedimenti
classificatori che siano stati adottati secondo il nuovo regime, atteso che solo con l'art.
3 della legge n. 335 del 1995, avente valenza generale, è stata consentita la rettifica di
precedenti inquadramenti indipendentemente dai parametri adottati. Ne consegue che,
ove il provvedimento di classificazione (nella specie, nel settore terziario) sia stato
reso dall'Istituto nel regime di cui alla legge n. 88 del 1989, è illegittimo l'atto di
variazione (al settore industria), adottato ai sensi dell'art. 49, ultimo comma, legge n.
88 del 1989. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha pure
77
evidenziato che la correttezza dell'originario inquadramento aveva trovato conferma
anche in un successivo provvedimento dell'Istituto, adottato ai sensi dell'art. 2,
comma 215, della legge n. 662 del 1996). (Cassa e decide nel merito, App. Bologna,
30/03/2009).
Cass. civ. Sez. lavoro, 8 luglio 2011, n. 15098
In tema di pubblico impiego, l'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, in cui è
confluito l'art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993 come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 80
del 1998, vieta ai dipendenti delle P.A. con rapporto di lavoro a tempo pieno
l'espletamento di incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e
nei doveri d'ufficio, per i quali sia corrisposto, sotto qualunque forma, un compenso,
salvo che lo svolgimento dell'incarico sia stato preventivamente autorizzato, ai sensi
dell'art. 1, comma 60, della legge n. 662 del 1996, dall'amministrazione di appartenza
per le specifiche attività consentite dalla legge. Ne consegue la legittimità del
licenziamento disciplinare irrogato ad un dipendente dell'Agenzia delle Entrate che
abbia svolto, in assenza di autorizzazione, attività di revisore contabile a favore di un
Consorzio di enti locali, senza che rilevi la circostanza che l'incarico sia stato
espletato anteriormente all'adozione della circolare del 11 luglio 2001 da parte
dell'amministrazione finanziaria con la quale era stata individuata l'incompatibilità tra
detta attività e lo "status" di dipendente. (Rigetta, App. Venezia, 04/09/2007)
Cass. civ. Sez. lavoro, 6 luglio 2011, n. 14864
In tema di contributi previdenziali, le sanzioni civili conseguenti all'omesso o
ritardato pagamento dell'obbligazione contributiva, pur se accessorie, hanno la
funzione di rafforzare l'obbligazione principale, con la quale non condividono la
natura giuridica. Ne consegue che esse, in assenza di specifica disposizione, non sono
assoggettate al regime prescrizionale dell'obbligazione contributiva cui si riferiscono.
(Nella specie la S.C. ha affermato che le sanzioni civili da omesso versamento di
contributi dovuti all'Inarcassa sono assoggettate al termine di prescrizione decennale
di cui all'art. 18 della legge n. 6 del 1981, ancorché tale disposizione debba
considerarsi abrogata a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995).
(Cassa con rinvio, App. Roma, 06/03/2009)
Cass. civ. Sez. lavoro, 28 giugno 2011, n. 14307
È rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma,
ultimo inciso, del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, di
interpretazione autentica dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 138 del 1943 che,
nel sopprimere, in via di interpretazione autentica, l'obbligo in capo ai datori di lavoro
del versamento della contribuzione INPS per il trattamento economico di malattia
(primo inciso della norma), prevede l'irripetibilità delle contribuzioni anteriormente
versate che restano acquisite alla gestione, atteso che la disposizione,
irragionevolmente, pone i soggetti che hanno correttamente adempiuto al pregresso
obbligo previdenziale in una condizione deteriore rispetto a coloro che,
contravvenendo al dettato normativo, hanno omesso il medesimo versamento, che
restano premiati per la condotta inadempiente, dovendosi ritenere tale effetto "de
78
iure" in quanto direttamente discendente dal portato della norma interpretativa, senza
che possano valere a giustificare la palese diseguaglianza introdotta le considerazioni
sul contenzioso derivante dall'eventuale declaratoria di illegittimità della norma, nè il
connesso onere finanziario che graverebbe sull'INPS.
Cass. pen. Sez. III, 14 giugno 2011, n. 29616
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 d.l. n. 463/83 conv. in l. n. 638/83), la
S.C. conferma l'orientamento, secondo il quale per il perfezionamento del reato, è
necessaria l'effettiva corresponsione della retribuzione ai dipendenti, essendo
l'esborso delle somme dovute ai lavoratori un presupposto indefettibile della
fattispecie criminosa, che deve essere provato dalla pubblica accusa con documenti,
testimoni ovvero gravi, precisi e concordanti indizi.
Cass. pen. Sez. III, 28 aprile 2011, n. 20845
Lo stato di dissesto dell'imprenditore - il quale prosegua ciononostante nell'attività
d'impresa senza adempiere all'obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo non elimina il carattere di illiceità penale dell'omesso versamento dei contributi.
Cass. civ. Sez. V, 11 aprile 2011, n. 8208
In tema di IRPEF, i contributi corrisposti nel 1999 all'INPDAI, a titolo di
prosecuzione volontaria per il conseguimento della pensione, non rientrano tra gli
oneri deducibili dal reddito complessivo imponibile, all'epoca previsti all'art. 10,
comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto non versati in
ottemperanza ad un obbligo previsto dalla legge e sono, invece, detraibili dall'imposta
lorda nella misura percentuale del 27 per cento, entro l'importo di £ 2.500.000, in
applicazione dell'art. 13-bis, primo comma, lettera f), dello stesso d.P.R. n. 917 del
1986, inserito dal d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (convertito in legge 27 luglio 1994, n.
473). (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Venezia, 02/05/2006)
Cass. civ. Sez. lavoro, 8 aprile 2011, n. 8068
In tema di classificazione delle imprese a fini previdenziali ed assistenziali, nel
quadro normativo anteriore all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88, è la
natura della attività di impresa, ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., a determinarne
l'inquadramento, non potendosi attribuire rilevanza agli "atti" di inquadramento
emanati dall'INPS, aventi carattere meramente ricognitivo. Con riguardo al periodo
successivo - soggetto alla disciplina della predetta legge n. 88 del 1989 ed a quella di
cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 - l'atto di variazione dell'Istituto acquista rilievo
costitutivo, con efficacia solo dalla notificazione del provvedimento di nuova
classificazione dell'impresa, ma siffatta irretroattività non opera allorché l'iniziale
inquadramento sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.
(Rigetta, App. Cagliari, 27/10/2006)
79
Cass. civ. Sez. lavoro, 1 aprile 2011, n. 7590
In tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, è
manifestamente infondata la questione di legittimità in relazione agli articoli 3 e 53
Cost. dell'art. 29 della legge n. 341 del 1995 - che disciplina la misura dell'obbligo
contributivo ed assistenziale in riferimento a quanto stabilito dalla contrattazione
collettiva, escludendo le sole assenze per le quali il rapporto di lavoro è sospeso "ex
lege" e non anche quelle per le quali la sospensione è concordata tra le parti - in
quanto costituisce norma di carattere generale nell'ambito dell'ordinamento
pensionistico ed infortunistico che il principio di corrispondenza tra retribuzione e
contribuzione include l'esistenza di un limite inferiore, onde la relativa previsione non
crea alcun "vulnus" al principio di capacità contributiva, né irragionevoli disparità di
trattamento tra datori di lavoro. (Rigetta, App. Napoli, 07/04/2010)
Cass. civ. Sez. lavoro, 20 gennaio 2011, n. 1230
In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali, nel
vigore della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la mera mancata presentazione del
modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da
versare) configura la fattispecie della omissione - e non già della evasione contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, comma 8, della
medesima legge, qualora il credito dell'istituto previdenziale sia comunque evincibile
dalla documentazione di provenienza del soggetto obbligato (nella specie libri
contabili e denunce riepilogative annuali), dovendo in tal caso escludersi
l'occultamento del rapporto di lavoro e delle retribuzioni erogate. (Rigetta, App.
L'Aquila, 17/04/2007).
***
X. Rinunce e Transazioni
Cass. civ. Sez. lavoro, 6 giugno 2011, n. 12211
In tema di transazione stipulata dal datore di lavoro e dal lavoratore occorre indagare
se le parti, mediante l'accordo, abbiano perseguito la finalità di porre fine all’incertus
litis eventus" - anche solo per una parte del contenzioso - senza che, tuttavia, sia
necessaria l'esteriorizzazione delle contrapposte pretese, né che siano state usate
espressioni direttamente rivelatrici del negozio transattivo, la cui esistenza può essere
desunta anche dalla corresponsione di denaro da parte del debitore, accettata dal
creditore dichiarando di essere stato pienamente soddisfatto e di non avere null'altro a
pretendere, se possa ritenersi che essa esprima la volontà di porre fine ad ogni
ulteriore contesa, ferma restando l'inammissibilità della prova testimoniale diretta a
provare un diverso contenuto del rapporto transattivo. Quanto poi ai requisiti
dell’aliquid datum e dell’aliquid retentum, essi non sono da rapportare agli effettivi
diritti delle parti, bensì alle rispettive pretese e contestazioni, e pertanto non è
necessaria l'esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche concessioni. (Nella
specie, relativa ad un accordo transattivo con cui era stato riconosciuto un incentivo
80
per le dimissioni rassegnate dal lavoratore, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto
la correttezza della decisione del giudice di merito, che aveva valutato le prove orali
assunte solo nella misura in cui erano dirette a convalidare e chiarire il contenuto del
negozio transattivo, ritenuto funzionale a reintegrare il lavoratore dei mancati redditi
provenienti dalla sua attività all'interno della società a causa della cessazione
anticipata del rapporto). (Rigetta, App. Torino, 09/01/2007).
Cass. civ. Sez. lavoro, 27 maggio 2011, n. 11767
Non è ravvisabile una volontà negoziale nella dichiarazione, sottoscritta dal
lavoratore, ma predisposta dal datore di lavoro in occasione della corresponsione del
trattamento di fine rapporto, di rinuncia a diritti, quando essa sia accompagnata
dall'espressione "con riserva", in quanto l'indeterminatezza del contenuto rende nulla
la complessiva dichiarazione, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, secondo comma, cod.
civ. (Cassa con rinvio, App. Taranto, 31/03/2006).
Cass. civ. Sez. lavoro, 10 febbraio 2011, n. 3237
Il verbale di conciliazione non può ritenersi qualificabile agli effetti di cui all’art. 411
c.p.c. nelle ipotesi in cui non risulti sottoscritto in sede sindacale, né dal
rappresentante sindacale alla presenza ed in contestualità del lavoratore. In ipotesi
siffatte, invero, non può attribuirsi al menzionato documento quella funzione di
supporto che la legge riconosce al sindacato nella fattispecie conciliativa.
Cass. civ. Sez. lavoro, 31 gennaio 2011, n. 2146
Ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte
come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza
liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice
manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di
tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna
efficacia negoziale, laddove nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi
di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando , per il
concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa
dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e
piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti. (Nella specie, la S.C.,
nel rigettare il ricorso, ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza che aveva
qualificato come transazione la rinuncia, contenuta in un verbale di conciliazione, a
"diritti rivendicati e contestati, come individuati in sede aziendale" a cui
corrispondeva il versamento di una ulteriore specifica somma rispetto a quelle dovute
per la cessazione del rapporto, tanto più che il verbale di conciliazione, redatto con
l'assistenza sindacale, era stato accettato "in totale novazione del cessato rapporto di
lavoro"). (Rigetta, Trib. Napoli, 10/05/2006)
***
81
Z. Aspetti processuali
Cass. civ. Sez. lavoro, 8 novembre 2011, n. 23186
Nel rito del lavoro l’onere della prova dei fatti costitutivi del diritto grava su colui che
si afferma titolare del diritto stesso, ossia sull'ente previdenziale opposto ancorché sia
convenuto in giudizio di accertamento negativo, e tuttavia, una volta dimostrata, da
parte di quest'ultimo, la sussistenza di tali fatti costitutivi, resta onere dell'opponente,
che eccepisca l'esonero dal versamento contributivo, di dimostrare che per taluni o
tutti i dipendenti in questione l'obbligo contributivo, in tutto od in parte, non sussiste.
Quanto ai contributi per il periodo di sospensione dei lavori .l’art. 29 del d. l. n. 244
del 1995 espressamente prevede la possibilità e le modalità di un ampliamento dei
previsti casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente
mediante decreti interministeriali, e la natura eccezionale della disposizione esclude
la possibilità di una sua interpretazione analogica. Pertanto qualora la sospensione del
rapporto lavorativo derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il
risultato di un accordo tra le parti, il relativo obbligo contributivo permane. -Perché
possa applicarsi la disposizione di cui all'art. 116, comma 18 della l.. n. 388 del 2000
a violazioni commesse antecedentemente alla sua entrata in vigore, è necessario che
alla data del 30 settembre 2000 sussista un credito dell'INPS che sia stato soddisfatto.
Cass. civ. Sez. lavoro, 25 ottobre 2011, n. 22122
Non è possibile procedere ad un ricorso per violazione o falsa applicazione dei
contratti collettivi, se non è stato allegato in veste integrale l’accordo collettivo e non
solo la parte oggetto del contraddittorio, ciò al fine di garantirsi la
possibilità di visualizzare tutte le clausole, comprese quelle non oggetto di
esame delle parti, ma che comunque possono essere utili all’interpretazione.
Cass. civ. Sez. lavoro, 7 ottobre 2011, n. 20663
In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del
lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che
asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di
inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel
ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio
medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di
una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale
va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento.
Cass. civ. Sez. lavoro, 27 settembre 2011, n. 19710
Le valutazioni del datore di lavoro in ordine al rendimento ed alla capacità
professionale del lavoratore, espresse con le note di qualifica, sono sindacabili dal
giudice in riferimento ai parametri oggettivi previsti dal contratto collettivo ed agli
obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e
quindi, sul datore di lavoro grava l'onere di motivare queste note, allo scopo di
permettere il controllo da parte del giudice dell'osservanza di siffatti parametri.
Peraltro detto controllo non è limitato alla mera verifica della coerenza estrinseca del
82
giudizio riassuntivo della valutazione, ma ha ad oggetto la verifica della correttezza
del procedimento di formazione del medesimo, che richiede di prendere in esame i
dati sia positivi sia negativi rilevanti al fine della valutazione, non potendo invece
tenersi conto di quelli estranei alla prestazione lavorativa.
Cass. civ. Sez. lavoro, 29 luglio 2011, n. 16781
Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti probatori nell'atto di
costituzione in giudizio, imposta dall'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., e
l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determinano la decadenza
dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero
la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo (art. 420, quinto
comma, cod. proc. civ.). Ne consegue che, ove i documenti siano stati prodotti in
udienza, il giudice potrà dichiarare la decadenza della parte ovvero, in alternativa,
disporre l'ammissione d'ufficio dei documenti medesimi ai sensi dell'art. 421, secondo
comma, cod. proc. civ., dovendosi ritenere, in tale ultima ipotesi, che il silenzio della
controparte - a cui spetta la facoltà, entro il termine perentorio assegnato dal giudice,
di dedurre proprie istanze istruttorie - comporti l'accettazione del provvedimento
giudiziale di ammissione e dovendosi escludere che l'ordine di esibizione, a norma
dell'art. 210 cod. proc. civ., possa supplire al mancato assolvimento dell'onere della
prova a carico della parte istante. (Cassa con rinvio, Trib. Vasto, 12/06/2009)
Cass. civ. Sez. lavoro, 27 luglio 2011, n. 16470
In tema di licenziamento collettivo, qualora il lavoratore che lo impugni limiti nel
ricorso introduttivo la deduzione della violazione dei criteri di scelta con riferimento
precipuo ad un determinato dipendente rispetto al quale, invocando la relativa
comparazione, fondi il diritto azionato, il successivo e tardivo riferimento alla
comparazione con altri e diversi dipendenti, in relazione ai quali prospetti il
fondamento del diritto azionato, si traduce in un tardivo e, come tale, inammissibile
ampliamento del tema d'indagine e quindi dell'oggetto del giudizio. (Rigetta, App.
Taranto, 16/07/2009).
Cass. civile Sez. III, 25 luglio 2011, n. 16199
La legge n. 533 del 1973 non ha fatto venir meno l'ammissibilità del procedimento
d'ingiunzione per i crediti di lavoro e previdenziali, ma si è limitata a prevedere
l'applicabilità del rito del lavoro nel giudizio di opposizione. Ne consegue che mentre
nella prima fase, a cognizione sommaria, la prova scritta è costituita da qualsiasi
documento proveniente dal debitore o un terzo idoneo ad evidenziare l'esistenza del
diritto fatto valere, nel successivo eventuale giudizio di cognizione la memoria
difensiva dell'opposto, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la
forma della domanda di cui all'art. 414 cod. proc. civ. e deve recare "l'esposizione dei
fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda". Resta pertanto
irrilevante la circostanza che i conteggi, operati dal ricorrente per la determinazione
della somma richiesta e depositati nella fase monitoria, non siano stati notificati alla
controparte, atteso che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è
posticipato ed eventuale e, una volta introdotto con l'opposizione al decreto
ingiuntivo il giudizio di cognizione, l'opposto ha, in tale ambito, l'onere di fornire la
83
prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del
decreto. (Rigetta, App. Campobasso, 17/03/2010).
Cass. civ. Sez. lavoro, 19 luglio 2011, n. 15774
Nel rito del lavoro, la valutazione della sufficienza dell'esposizione degli elementi di
fatto e della ragioni di diritto su cui la domanda si fonda, ex art. 414 c.p.c., implica
una interpretazione dell'atto introduttivo, e così della domanda e della sua ampiezza,
oltre che del suo contenuto, che costituisce, anche nel giudizio di appello, ai fini della
individuazione del devolutum, un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice
del merito e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo
dell'esistenza, sufficienza e logicità della motivazione.
Cass. civile Sez. III, 30 giugno 2011, n. 14406
Ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito
ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono
essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va proposto con
citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del
lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della
cognizione speciale. Ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che - quale
specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di
impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con
riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del
provvedimento compiuta dal giudice - trova specifico fondamento nel fatto che il
mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete
esclusivamente
al
giudice.
Cass. civile Sez. lavoro, 17 giugno 2011, n. 13367
In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per
prestazioni previdenziali ed in base all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo
risultante dopo la modifica apportata dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42,
comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326) - secondo il quale
"L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del
giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si
impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti
dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente" - l'onere autocertificativo
imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del
giudizio di primo grado, e l'adempimento di tale onere esplica efficacia anche nelle
fasi successive, valendo, fino all'esito definitivo del processo, l'impegno di
comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti. (Cassa e decide nel
merito, App. Roma, 26/01/2009)
Cass. civile Sez. lavoro, 20 aprile 2011, n. 9043
Per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito
familiare (che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono
84
normalmente rese "affectionis vel benevolentiae causae") è necessario che la parte
che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti offra una prova rigorosa
degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei
requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità. In particolare, con
riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura in favore di parenti o affini
(nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà) la mera prestazione di
attività lavorativa non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro
subordinato, essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione e
della onerosità delle prestazioni, che può essere fornita anche al di fuori degli
elementi sintomatici più tipici della subordinazione, purché risulti un nesso di
corrispettività tra la prestazione lavorative e quella retribuiva, entrambe caratterizzate
dall'obbligatorietà, e la prestazione lavorativa sia soggetta a direttive e controlli, pur
se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari.
Cass. civile Sez. lavoro, 5 aprile 2011, n. 7744
Nelle controversie in materia di lavoro, in virtù dell'effetto sostitutivo della pronuncia
della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità della sentenza soggetta
ad appello si convertono in motivi di impugnazione, ove il giudice del gravame rilevi
un vizio nella sentenza impugnata (nella specie, uno scostamento tra dispositivo e
motivazione, con inserimento del nominativo di uno dei ricorrenti, rimasto
pretermesso, e precisazione del limite temporale della quantificazione delle somme)
non può rimettere la causa al primo giudice ma deve trattenerla per l'ulteriore
decisione nel merito. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione per
carenza d'interesse qualora detto giudice, pur non avendo dichiarato la nullità della
sentenza di primo grado prospettata in sede di gravame, abbia pronunciato nel merito.
(Nella specie, la Corte d'appello, pur ritenendo che il dedotto vizio non incidesse sul
contenuto sostanziale della decisione e, quindi, non determinasse la nullità della
sentenza, ha ugualmente proceduto all'esame delle richieste dei ricorrenti, proposte in
via incidentale condizionata, confermando nel merito la statuizione del primo giudice;
la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso
avverso i dedotti vizi della sentenza di primo grado). (Dichiara inammissibile, App.
Napoli, 12/02/2007)
Cass. civ. Sez. lavoro, 28 marzo 2011, n. 7042
I poteri istruttori non possono in ogni caso essere esercitati sulla base del sapere
privato del giudice, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al
processo in modo rituale, dandosi ingresso alle cosiddette prove atipiche ovvero
ammettendosi una prova contro la volontà delle parti di non servirsi di detta prova o,
infine, in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della controversia,
ammettendo d'ufficio una prova diretta a sminuirne l'efficacia e la portata.
Del resto, i detti poteri - pur diretti alla ricerca della verità, in considerazione della
particolare natura dei diritti controversi - non possono sopperire alle carenze
probatorie delle parti, né tradursi in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di
quelli
propri
del
procedimento
penale.
Nel rito del lavoro, infatti, i mezzi istruttori, preclusi alle parti, possono essere
ammessi d'ufficio, ma suppongono, tuttavia, la preesistenza di altri mezzi istruttori,
85
ritualmente acquisiti, che siano meritevoli dell'integrazione affidata alle prove
ufficiose.
Cass. civ. Sez. lavoro, 22 marzo 2011, n. 6498
Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile
l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d'ufficio, solo nel caso
in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice
indispensabili ai fini della decisione della causa. (Nella specie, la S.C. ha confermato
la decisione del giudice di appello di consentire l'utilizzazione delle riprese video
dell'ambiente in cui, secondo la motivazione del licenziamento, era avvenuta
l'apprensione indebita di un plico contenente valori da parte del lavoratore, visto che
tali riprese apparivano potenzialmente idonee a evidenziare la commissione
dell'illecito contestato). (Rigetta, App. Bologna, 08/06/2006)
Cass. civ. Sez. lavoro, 11 marzo 2011, n. 5878
Nel processo del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in grado d'appello
presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l'insussistenza di colpevole inerzia
della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri
procedurali, l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente
delineato dalle parti, l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli
effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza
probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali
lacune delle risultanze di causa. Non ricorrono, pertanto, i suddetti presupposti,
allorché la parte sia incorsa in decadenze per la tardiva costituzione in giudizio in
primo grado e non sussista, quindi, alcun elemento, già acquisito al processo, tale da
poter offrire lo spunto per integrare il quadro probatorio già tempestivamente
delineato. (Rigetta, App. Napoli, 03/02/2007).
Cassazione civile , sez. lavoro, Ord. 15 febbraio 2011, n. 3749
Nel rito del lavoro, in base al combinato disposto dell'art. 416 cod. proc. civ., comma
3, che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova
dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve
contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il
principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del
1977 - e art. 437 cod. proc. civ., comma 2, che, a sua volta, pone il divieto di
ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono
annoverarsi anche i documenti, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del
giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi
contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei
documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro
formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed
alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento
o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di
produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali,
rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello.
86
Cass. civ. Sez. lavoro, 11 febbraio 2011, n. 3376
Ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654
(nell'ambito di altri giudizi civili) cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha
effetto preclusivo nel giudizio civile solo ove contenga un effettivo e specifico
accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e
non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento
dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o
l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a
norma dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. (Nella specie, in relazione ad un
infortunio sul lavoro cagionato da una macchina raddrizzatrice di filo di ferro
sprovvista di idoneo dispositivo di blocco e di schermo di protezione, la corte
territoriale aveva ritenuto che la sentenza penale, in parte assolutoria ex art. 530,
comma 2, cod. proc. pen, e in parte - quanto alle violazioni antinfortunistiche dichiarativa della prescrizione, non avesse alcuna efficacia preclusiva, per cui, dopo
aver proceduto ad un autonomo accertamento dei fatti, ha affermato la responsabilità
del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ.; la S.C., in applicazione del principio di cui
alla massima, ha rigettato il ricorso). (Rigetta, App. Venezia, 24/10/2006)
Cass. civ. Sez. lavoro, 10 febbraio 2011, n. 3237
Il verbale di conciliazione non può ritenersi qualificabile agli effetti di cui all'art. 411
c.p.c. nelle ipotesi in cui non risulti sottoscritto in sede sindacale, né dal
rappresentante sindacale alla presenza ed in contestualità del lavoratore. In ipotesi
siffatte, invero, non può attribuirsi al menzionato documento quella funzione di
supporto che la legge riconosce al sindacato nella fattispecie conciliativa.
Cass. civ. Sez. lavoro, 8 febbraio 2011, n. 3051
Non è configurabile nell'ordinamento vigente un generale divieto di testimonianza,
dovendosi verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia,
avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni
sulla incapacità a testimoniare.
Cass. civ. Sez. lavoro, 20 gennaio 2011, n. 1237
Si ha mutamento della "causa petendi" della domanda originaria non solo allorché
esso involga una trasformazione obiettiva della domanda stessa, ma anche quando
determini solo un ampliamento del tema di indagine; integra tale ipotesi la condotta
del lavoratore-ricorrente che, in corso di causa, dopo aver dedotto una generica
violazione della normativa dettata in tema di sicurezza dei lavoratori e della
circolazione aeroportuale interna a sostegno del rifiuto opposto a prestare la propria
attività durante le operazioni di rifornimento, lamenti successivamente ulteriori
specifiche circostanze, costituite dalla peculiarità delle mansioni svolte che lo
avrebbero esonerato dall'adempimento.
Cassazione civile , sez. I, Ord. 20 gennaio 2011, n. 1291
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del
processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l'inclusione delle cause di lavoro e di
87
quelle previdenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la
liquidazione dell'indennizzo per il danno non patrimoniale possa giungere fino a
2000,00 Euro per anno, in ragione della particolare importanza della controversia,
non significa che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente
importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior
indennizzo, potendo il giudice del merito tener conto della particolare incidenza del
ritardo sulla situazione delle parti, che la natura giuslavoristica della controversia
comporta, nell'ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza
che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il
mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell'implicita esclusione
della particolare rilevanza della controversia.
Cass. civ. Sez. lavoro, 3 gennaio 2011, n. 65
L'applicazione retroattiva dell'art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010 trova limite nel
giudicato formatosi sulla domanda risarcitoria conseguente all'impugnazione del
termine illegittimamente apposto al contratto di lavoro, in quanto l'impugnazione del
solo capo relativo alla declaratoria di nullità del termine non impedisce la formazione
del giudicato sul capo di domanda relativo al risarcimento del danno. D'altra parte,
nei procedimenti dinanzi la Cassazione, tale applicazione è possibile solo se la nuova
disciplina sia pertinente alle questioni oggetto di censura nel ricorso e vi sia stata la
formulazione di uno specifico quesito di diritto relativo alle conseguenze patrimoniali
dell'accertata nullità del termine.
88
GIURISPRUDENZA SUL “COLLEGATO LAVORO”
Corte cost., 11 novembre 2011, n. 303
Sono non fondate, con riferimento agli artt. 3, 4, 24, 111 e 117 Cost. ed all'art. 6
Cedu, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7 della legge
4 novembre 2010, n. 183 ("Collegato lavoro"), nella parte in cui prevede in caso di
illegittimità di contratto di lavoro, al posto del risarcimento dei danni a termine, un
indennizzo forfetario, purché copra solo il periodo fino alla sentenza, in quanto da
una parte si tratta di indennizzo e d'altra parte non sussiste l'obbligo di risarcire
l'intero danno subito dal lavoratore, né si viola l'art. 6 Cedu.
Corte cost., 11 novembre 2011, n. 303
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art.
32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 - "Collegato lavoro" (sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117, primo comma,
della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, primo comma, della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo) nella parte in cui prevedono che, nei casi
di conversione del contratto a tempo determinato, il risarcimento del lavoratore
illegittimamente estromesso alla scadenza del termine debba essere ragguagliato ad
una indennità onnicomprensiva da liquidare tra un minimo di 2,5 ed un massimo di
12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, alla stregua dei criteri dettati
dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (art. 32, comma 5); che il limite massimo
dell'indennità sia ridotto alla metà in presenza di contratti collettivi di qualsiasi
livello, purché stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo
indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di
specifiche graduatorie (art. 32, comma 6); che tali disposizioni trovino applicazione
per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della
predetta legge (art. 32, comma 7). Infatti la censurata normativa: 1) assicura la
stabilizzazione del rapporto, 2) forfetizza il danno - con valenza sanzionatoria - solo
per il periodo compreso tra la scadenza del termine e l'accertamento giudiziale della
sua nullità, 3) favorisce l'intervento della contrattazione collettiva nella regolazione
dell'assorbimento del personale precario, 4) non lede né le attribuzioni del potere
giudiziario, intervenendo elusivamente sul piano delle fonti, né, 5) le garanzie
imposte dalla Cedu per evitare un'intromissione del potere legislativo
nell'amministrazione della giustizia, volta ad influire sulla decisione di una singola
controversia o su un gruppo di esse, sia per il carattere generale della disciplina e sia
in quanto ricorrono i "motivi di interesse generale" che legittimano il margine di
apprezzamento dello stato membro.
Corte cost., 11 novembre 2011, n. 303
L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 32, comma 5, legge n.
183/2010 è quella per cui la indennità forfettaria sostituisce il risarcimento del danno
secondo il diritto comune e non si aggiunge a detto risarcimento nonchè quella per cui
la previsione di detta indennità non preclude il diritto alla conversione del rapporto a
tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.
89
Cass. civ. Sez. lavoro, 21 marzo 2012, n. 4476
Costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius
superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del
rapporto controverso, il fatto che quest'ultima sia in qualche modo pertinente rispetto
alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di
legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso. Pertanto, con
riferimento all’art. 32 del Collegato lavoro, non essendo stata avanzata alcuna
specifica censura, che riguardi in qualche modo le conseguenze economiche della
declaratoria della natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra
le parti ed in particolare il capo relativo al risarcimento del danno, tale norma non può
ritenersi applicabile nel giudizio de quo.
Cass. civ. Sez. lavoro, 31 gennaio 2012, n. 1411
L'indennizzo (da 2,5 a 12 mensilità), stabilito dall'art. 32, comma 5 della legge n.
183/2010 per la conversione del rapporto a termine in contratto a tempo
indeterminato, copre tutto il periodo compreso tra la fine del lavoro e la sentenza di
conversione. La natura di tale indennità è puramente risarcitoria, con conseguente
inapplicabilità del principio dell'"aliunde perceptum".
Cass. civ. Sez. lavoro, 31 gennaio 2012, n. 1409
In tema di risarcimento del danno nei casi di conversione del rapporto a termine, la
sopravvenuta disciplina dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010
(cosiddetto Collegato Lavoro), come interpretata dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 303 del 2011, si applica nel giudizio pendente in grado di legittimità,
qualora tale "ius superveniens" sia pertinente alle questioni dedotte nel ricorso per
cassazione. (In applicazione del principio, la S.C., nel ritenere ammissibile il quesito
ex art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile “ratione temporis”, ha cassato la decisione
impugnata in ordine alla misura del risarcimento, e, negata ogni rilevanza
all'eccezione di "aliunde perceptum", non detraibile nella sopravvenuta disciplina, ha
rinviato al giudice territoriale per la determinazione dell'indennità in base alla
disciplina medesima).
Cass. civ. Sez. lavoro, 26 luglio 2011, n. 16266
Nel giudizio di legittimità, lo "ius superveniens", che introduca una nuova disciplina
del rapporto controverso, può trovare applicazione alla condizione, necessaria, che la
normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto
che i principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione - e
soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso
l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse richiedono che il motivo del ricorso, con cui è investito, anche indirettamente, il tema
coinvolto nella disciplina sopravvenuta, oltre che sussistente sia ammissibile secondo
la disciplina sua propria. Ne consegue che - ove sia invocata l'applicazione dell'art.
32, commi 5, 6 e 7, legge n.183 del 2010 con riguardo alle conseguenze economiche
della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine al contratto di
lavoro - è necessario che i motivi del ricorso investano specificamente le conseguenze
patrimoniali dell'accertata nullità del termine, che non siano tardivi, generici o affetti
90
da altra causa di inammissibilità, ivi compresa la mancata osservanza del precetto di
cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. (nella specie, applicabile "ratione temporis"),
determinandosi, in caso contrario, la stabilità ed irrevocabilità delle statuizioni di
merito contestate. (Rigetta, App. Firenze, 30/08/2006).
Cass. civ. Sez. lavoro, 28 gennaio 2011, n. 2112
L'art. 32 della legge n. 183 del 2010 (collegato lavoro) reca, per i casi di apposizione
illegittima di termine al contratto di lavoro, la previsione del pagamento di
un'indennità che esclude la condanna del datore di lavoro al pagamento delle
retribuzioni dalla data di scadenza del termine illegittimamente apposto; così intesa
tuttavia la previsione non tutela adeguatamente il diritto al lavoro (contrasto con artt.
3 e 4 Cost.), non reca strumenti che evitino che il datore prolunghi il giudizio e possa
sottrarsi all'esecuzione della sentenza (art. 111 Cost.) e contrasta con l'art. 6, C.e.d.u.,
realizzando un'indebita interferenza del legislatore nei processi in corso (art. 117
Cost.).
Cass. civ. Sez. lavoro, 4 gennaio 2011, n. 80
Il quesito di diritto, richiesto dall'art. 366 bis cod. proc. civ. (applicabile "ratione
temporis") e formulato con il ricorso, deve essere conferente rispetto alla fattispecie
dedotta in giudizio e rilevante per la decisione della controversia anche nell'ipotesi in
cui la parte alleghi, con memoria ex art. 378 cod. proc. civ., l'applicabilità dello "ius
superveniens" ai fini della decisione del ricorso, dovendosi ritenere, in mancanza,
l'inammissibilità del motivo. (Nella specie, con riguardo ad un controversia relativa
alla nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro, la parte, con la memoria ex
art. 378 cod. proc. civ., aveva dedotto l'applicabilità della norma sopravvenuta di cui
all'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010, con la quale il legislatore
aveva disciplinato, con efficacia estesa ai procedimenti pendenti, la determinazione
del risarcimento conseguente alla conversione del contratto a tempo determinato,
mentre il quesito di diritto formulato con il ricorso non si riferiva all'"aliunde
perceptum", era generico sulla "mora credendi" e non era pertinente rispetto alla
fattispecie, risolvendosi nell'enunciazione in astratto delle regole vigenti nella
materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto
accertamento operato dai giudici di merito). (Rigetta, App. Roma, 06/09/2006).
Cass. civ. Sez. lavoro, 3 gennaio 2011, n. 65
L'applicazione retroattiva dell'art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010 trova limite nel
giudicato formatosi sulla domanda risarcitoria conseguente all'impugnazione del
termine illegittimamente apposto al contratto di lavoro, in quanto l'impugnazione del
solo capo relativo alla declaratoria di nullità del termine non impedisce la formazione
del giudicato sul capo di domanda relativo al risarcimento del danno. D'altra parte,
nei procedimenti dinanzi la Cassazione, tale applicazione è possibile solo se la nuova
disciplina sia pertinente alle questioni oggetto di censura nel ricorso e vi sia stata la
formulazione di uno specifico quesito di diritto relativo alle conseguenze patrimoniali
dell'accertata nullità del termine.
91
Cass. civ. Sez. lavoro, 3 gennaio 2011, n. 65
Le previsioni dell'art. 32, commi 5, 6, 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183 secondo cui in caso di conversione del contratto a termine condanna il datore di
lavoro al pagamento di una indennità omnicomprensiva compresa tra le 2,5 e le 12
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con riferimento a tutti i giudizi
compresi pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa - non si applica
quando sulla statuizione relativa alla condanna risarcitoria si sia formato il giudicato
interno ai sensi dell'art. 324 c.p.c..
Corte di Appello di Ancona, sentenza del 19 gennaio 2012.
Non è applicabile il comma 6° dell’art. 32, L. 183/10 stante l’assenza di prova in
ordine “all’operatività - in termini di attualità, in epoca successiva all’entrata in
vigore della L. 183/2010” di contratti collettivi che prevedano l’assunzione di
lavoratori già occupati con altro contratto a termine nell’ambito di specifiche
graduatorie.
Corte di Appello di Roma, sentenza 2 febbraio 2012.
Il Giudice, dichiarando l’illegittimità del termine apposto ad un contratto di lavoro,
condanna la convenuta al pagamento di un indennizzo ex art. 32, co. 5, L. 183/2010 e
al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dalla data del
deposito del ricorso di primo grado (contra, v. Cass. 31.01.2012 n.1411 per la quale
l’indennizzo forfetario copre sino al momento del deposito della sentenza). Ciò in
diretto contrasto con l’interpretazione del nuovo regime indennitario offerta dalla
Corte Cost. (sent. 303/2011) che ha ritenuto l’indennizzo ex art. 32 “sostitutivo”
(rectius omnicomprensivo) del risarcimento per il periodo intercorrente tra la data di
cessazione del rapporto e la sentenza di conversione del rapporto a tempo
indeterminato.
Corte di Appello di Firenze, sentenza del 13 dicembre 2011.
Applicabilità dell’art. 32 alle controversie in materia di somministrazione irregolare.
Pronunciandosi sull’impugnazione di contratti di somministrazione di lavoro la Corte
ne dichiara l’illegittimità ritenendo però applicabile anche al caso di specie l’art. 32
L. 183/10 per effetto del quale, precisava la Corte, “il risarcimento risulta forfetizzato
e ricollegato a parametri del tutto svincolati dalla effettiva percezione di redditi
successivamente alla scadenza del contratto”, risultando quindi irrilevante ogni
indagine sul cd. aliunde perceptum. L’orientamento prevalente esclude la
applicabilità del collegato lavoro ai contratti di somministrazione.
App. Perugia Sez. lavoro, 3 maggio 2011
L'intento manifestato dal legislatore è chiaro e il comma 5 (dell'art. 32, legge 4
novembre 2010, n. 183) non sembra offrire difficoltà interpretative particolari. Lo
scopo e l'effetto della disposizione sono di agevole individuazione: in tutti i casi in
cui il giudice dichiari la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo
indeterminato, per il periodo compreso fra l'interruzione dei rapporto stesso (alla
scadenza del termine dichiarato illegittimo) e la sentenza dichiarativa della nullità del
92
termine, è dovuta al lavoratore, a titolo di risarcimento, soltanto un'indennità
omnicomprensiva, dunque, esaustiva di qualsiasi pretesa risarcitoria o retributiva, da
un minimo di 2.5 a un massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto in
godimento all'epoca di risoluzione del contratto. La predeterminazione del
risarcimento da parte del legislatore in una somma omnicomprensiva rende irrilevante
che il lavoratore abbia messo in mora il datore di lavoro, offrendogli le proprie
prestazioni, poiché il danno è presunto e il risarcimento prestabilito, sia pure in una
misura graduabile fra un minimo e un massimo, secondo i criteri dettati dall'art. 8
della legge n. 604/1966.
Trib. Milano Sez. lavoro, 1 dicembre 2011
L'indennizzo contemplato dalla legge n. 183 del 2010 in favore del lavoratore in caso
di conversione del contratto a tempo determinato, non può intendersi aggiuntivo
rispetto al risarcimento del danno fino ad oggi pacificamente riconosciuto in favore
del medesimo soggetto. Il dato letterale della norma, invero, non evidenzia alcun
elemento da cui desumere la natura aggiuntiva di una tale componente risarcitoria, ai
fini della cui determinazione non può prescindersi dal numero di contratti a termine
stipulati tra le parti. Tale indennizzo, invero, è destinato a risarcire il lavoratore per la
situazione di precarietà in cui è stato posto in seguito alla scadenza del termine,
nell'attesa di un eventuale ulteriore rinnovo della medesima fattispecie contrattuale, in
quanto indubbiamente incidente sulla capacità del lavoratore di porsi pienamente e
senza condizionamenti sul mercato del lavoro e, conseguentemente, sulla possibilità
di reperire una diversa occupazione.
Trib. Napoli Sez. lavoro, 16 novembre 2011
Il lavoratore, in caso di contratto di lavoro a termine illegittimo, ha diritto, oltre
l'indennità forfetaria prevista dall'art. 32, legge 4 novembre 2010, n. 183 ("Collegato
lavoro"), al risarcimento del danno pari alle retribuzioni dal momento in cui propone
la domanda e non dalla sentenza.
Trib. Milano Sez. lavoro, 20 ottobre 2011
La rilevata nullità del termine apposto al contratto di lavoro, per omessa indicazione
delle ragioni giustificatrici, determina la conversione del rapporto in contratto a
tempo indeterminato sin dall'origine, cui consegue, altresì, la condanna della parte
datoriale alla corresponsione al lavoratore ricorrente dell'indennità risarcitoria di cui
all'art. 32, comma quinto, della legge n. 183 del 2010, determinata, in considerazione
della durata complessiva dei rapporti, delle successive occupazioni della parte
ricorrente e delle dimensioni dell'azienda, secondo quanto disposto dagli artt. 30,
comma terzo, e 32, comma quinto, della medesima legge n. 183 del 2010, in 2,5
mensilità oltre interessi e rivalutazione della pronuncia al saldo effettivo.
Trib. La Spezia, 22 settembre 2011
Con le modifiche apportate dalla legge di conversione (legge n. 10/2011) al c.d.
decreto Milleproroghe (D.L. n. 225/2010), è stato introdotto un comma 1 bis all'art.
32, legge n. 183/2010, che, in sede di prima applicazione, differisce l'efficacia dei
93
termini di decadenza al 31 dicembre 2011. Il comma 1 bis dell'art. 32 ha valore dal 27
febbraio 2011 e non vale a rimettere in termini situazioni per le quali la fattispecie
estintiva si è già compiuta. Il comma 1 bis si riferisce al solo caso dell'impugnativa
del licenziamento.
Trib. Milano Sez. lavoro, 10 agosto 2011
Accertata la invalidità dell'apposizione del termine, il contratto si considera affetto da
nullità parziale ex art. 1419, comma secondo, c.c., con la conseguenza che il rapporto
si reputa instaurato sin dall'origine a tempo indeterminato e disciplinato dalle relative
disposizioni di legge. Alla conversione del rapporto in contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato consegue, ex art. 32, commi 5 e 7, della L. n. 183 del 2010,
segue il diritto del lavoratore al risarcimento danni, da stabilirsi nei termini di legge.
Trib. Milano Sez. lavoro, 19 luglio 2011
Nel caso di scadenza di una serie di contratti a termine illegittimamente stipulati, non
è applicabile, quanto agli effetti, la regola di cui all'articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori, relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro. In simile evenienza, infatti,
come recita l'articolo 32 della Legge del 4 novembre 2010, n. 183, il contratto si
converte in contratto a tempo indeterminato.
Tribunale di Roma, sentenza del 16 giugno 2011.
Il Giudice, nel dichiarare l’illegittimità del termine apposto ad un contratto di lavoro
condanna la convenuta all’indennizzo ex art. 32, co. 5, L. 183/2010, prevedendo la
decorrenza degli accessori su tale somma a partire dalla data di cessazione del
rapporto a termine. Per il Giudice l’indennizzo, basato sull’illecita apposizione del
termine, ristora infatti un danno che si “si produce nel momento in cui il lavoratore
cessa di lavorare e quindi di essere retribuito per effetto di tale clausola nulla”.
Trib. Reggio Emilia, 28 aprile 2011
L'illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro comporta la conversione
ex tunc in contratto a tempo indeterminato e, sotto il profilo patrimoniale, la
corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 32, legge n. 183/2010, che esaurisce il
profilo risarcitorio, ma non esclude il riconoscimento del diritto alle retribuzioni non
corrisposte a partire dall'offerta della prestazione lavorativa al datore di lavoro.
Trib. Taranto, 30 marzo 2011
Posto che la percentuale di assunzioni a tempo determinato consentita dall'art. 2,
comma 1 bis, D.Lgs. n. 368/2001 va calcolata in riferimento ai dipendenti addetti alla
raccolta ed alla consegna della posta e che l'onere della prova della sua osservanza
incombe sul datore di lavoro, è nulla la clausola di apposizione del termine finale al
contratto di lavoro in caso di mancanza di prova del rispetto della suddetta
percentuale, con la conseguenza che, sul piano risarcitorio, spetta al dipendente
l'indennità prevista dall'art. 32, legge n. 183/2010, che non presenta profili di
contrasto con l'ordinamento nazionale e comunitario.
94
Trib. Milano Sez. lavoro, 9 febbraio 2011
In applicazione della disposizione del Collegato lavoro, l'unica conseguenza in caso
di nullità del termine per la totale mancanza delle ragioni tecniche, organizzative,
produttive e sostitutive previste dall'art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, è la condanna della
società al pagamento delle mensilità: tale misura è congrua attesa la risoluzione
definitiva del rapporto intervenuta "ex lege". Con la nuova disciplina non deve essere
restituito il TFR in quanto il rapporto non è ricostituito e non rivive.
Trib. Roma Sez. lavoro, 11 gennaio 2011
Il comma 5 dell'art. 32, legge n. 183/2010 non ha fatto venire meno il diritto del
lavoratore di chiedere ed ottenere la pronuncia della conversione del rapporto. La
novità, rispetto alla situazione precedente, sta nell'introduzione di un particolare
regime risarcitorio che prevede il pagamento di un'indennità onnicomprensiva che si
sostituisce e non si aggiunge alle conseguenze risarcitorie di diritto comune e quindi
esaurisce in sé tutte le conseguenze - risarcitorie - dell'accertata illegittimità del
termine.
95
Scarica