Tribunale di Taranto, 22 marzo 2010 - Giud. Pazienza - A. c. Regione Puglia (art. 2070 c.c. “L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività. Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività”) Massima “Il comma 1 dell’art. 2070 c.c., secondo cui l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell’ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta dall’imprenditore, il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost, deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato”. Sintesi del caso Il ricorrente adiva il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere, in via principale, in applicazione del Ccnl dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica, l’inquadramento nella quinta fascia funzionale e la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive derivanti da tale inquadramento a partire dal febbraio 1990; in via subordinata, chiedeva l’inquadramento nella superiore qualifica di operaio specializzato super del Ccnl dei Lavoratori Agricoli e il pagamento delle differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento a decorrere dalla medesima data. La domanda principale si fondava sull’assunto per cui al rapporto di lavoro tra le parti dovesse trovare applicazione non il Ccnl dei Lavoratori Agricoli (applicato dalla Regione Puglia al ricorrente), bensì il Ccnl dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica, in virtù della natura commerciale e/o industriale dell’attività svolta dalla Regione in quello specifico settore, consistente in opere di bonifica e gestione di impianti irrigui. La Regione Puglia si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle avversarie domande. La decisione Il Tribunale, dopo aver rigettato in via preliminare l’eccezione della convenuta circa la natura di pubblico impiego del rapporto di lavoro con il ricorrente, ha giudicato infondata la domanda svolta dall’attore in via principale. In ordine alla questione del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro, il Tribunale, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che il primo comma dell’art. 2070 c.c., secondo cui l’appartenenza alla categoria professionale ai fini dell’applicazione del contratto collettivo si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore, non opera con riferimento alla contrattazione collettiva di diritto comune. Invero, il contratto collettivo di diritto comune vincola solo gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e coloro cha abbiano aderito al contratto medesimo esplicitamente o implicitamente. Quindi, il lavoratore non può chiedere l’applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non è obbligato ad applicarlo per appartenenza sindacale, anche se il rapporto di lavoro risulti regolato da un contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore diverso da quello in cui opera il datore di lavoro. Il richiamo al criterio della categoria di appartenenza del datore di cui all’art. 2070 c.c. è ammesso, peraltro, al solo fine di individuare il parametro della retribuzione ex art. 36 Cost., qualora non sia applicato alcun contratto collettivo oppure sia dedotta la non conformità del trattamento economico previsto dal contratto collettivo applicato al dettato costituzionale. Nel caso concreto, risultava che le parti avevano concordato al momento dell’assunzione l’applicazione del Ccnl Lavoratori Agricoli, mentre nulla era dedotto da parte attrice circa l’adesione della convenuta ad una delle associazioni sindacali stipulanti il Ccnl dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica e nemmeno era allegato alcun elemento che consentisse di ritenere il trattamento retributivo applicato al ricorrente non conforme ai principi costituzionali di sufficienza e adeguatezza. Pertanto, il Tribunale ha rigettato la domanda dell’attore di ottenere l’inquadramento nella quinta fascia funzionale del Ccnl dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica, dovendo nel caso di specie trovare applicazione il Ccnl Lavoratori Agricoli. Invece, il Tribunale ha accolto la domanda subordinata del ricorrente, essendo risultato provato che le mansioni da questi svolte erano riconducibili alla qualifica di operaio specializzato super del Ccnl Lavoratori Agricoli e, pertanto, ha riconosciuto il diritto del ricorrente ad essere inquadrato in tale superiore livello contrattuale e, conseguentemente, ha condannato la convenuta a pagargli le relative differenze retributive.