T Taranto 22 marzo 2010 applicabilità di diverso contratto collettivo

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Tribunale di Taranto, 22 marzo 2010 - Giud. Pazienza - A.
c. Regione Puglia
(art. 2070 c.c. “L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto
collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.
Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi
rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.
Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il
contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa
attività”)
Massima
“Il comma 1 dell’art. 2070 c.c., secondo cui l’appartenenza
alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione
del contratto collettivo, si determina secondo l’attività
effettivamente esercitata dall’imprenditore non opera
nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune,
che ha efficacia vincolante limitatamente agli
iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro
che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano
prestato adesione. Pertanto, nell’ipotesi di contratto
di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune
proprio di un settore non corrispondente a quello
dell’attività svolta dall’imprenditore, il lavoratore non
può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo
diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza
sindacale, ma solo eventualmente richiamare
tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione
della retribuzione ex art. 36 Cost, deducendo
la non conformità al precetto costituzionale del
trattamento economico previsto nel contratto applicato”.
Sintesi del caso
Il ricorrente adiva il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice
del Lavoro, al fine di ottenere, in via principale, in applicazione
del Ccnl dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica, l’inquadramento
nella quinta fascia funzionale e la condanna della convenuta
al pagamento delle differenze retributive derivanti da
tale inquadramento a partire dal febbraio 1990; in via subordinata,
chiedeva l’inquadramento nella superiore qualifica di
operaio specializzato super del Ccnl dei Lavoratori Agricoli e il
pagamento delle differenze retributive derivanti dal superiore
inquadramento a decorrere dalla medesima data.
La domanda principale si fondava sull’assunto per cui al rapporto
di lavoro tra le parti dovesse trovare applicazione non il
Ccnl dei Lavoratori Agricoli (applicato dalla Regione Puglia al
ricorrente), bensì il Ccnl dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica,
in virtù della natura commerciale e/o industriale dell’attività
svolta dalla Regione in quello specifico settore, consistente
in opere di bonifica e gestione di impianti irrigui.
La Regione Puglia si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto
delle avversarie domande.
La decisione
Il Tribunale, dopo aver rigettato in via preliminare l’eccezione
della convenuta circa la natura di pubblico impiego del rapporto
di lavoro con il ricorrente, ha giudicato infondata la domanda
svolta dall’attore in via principale.
In ordine alla questione del contratto collettivo applicabile al
rapporto di lavoro, il Tribunale, richiamando la giurisprudenza
di legittimità, ha affermato che il primo comma dell’art. 2070
c.c., secondo cui l’appartenenza alla categoria professionale
ai fini dell’applicazione del contratto collettivo si determina
secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore,
non opera con riferimento alla contrattazione collettiva di
diritto comune.
Invero, il contratto collettivo di diritto comune vincola solo gli
iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e coloro cha abbiano
aderito al contratto medesimo esplicitamente o implicitamente.
Quindi, il lavoratore non può chiedere l’applicazione di un
contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non è obbligato
ad applicarlo per appartenenza sindacale, anche se il
rapporto di lavoro risulti regolato da un contratto collettivo di
diritto comune proprio di un settore diverso da quello in cui
opera il datore di lavoro.
Il richiamo al criterio della categoria di appartenenza del datore
di cui all’art. 2070 c.c. è ammesso, peraltro, al solo fine di individuare
il parametro della retribuzione ex art. 36 Cost., qualora
non sia applicato alcun contratto collettivo oppure sia dedotta
la non conformità del trattamento economico previsto dal contratto
collettivo applicato al dettato costituzionale.
Nel caso concreto, risultava che le parti avevano concordato
al momento dell’assunzione l’applicazione del Ccnl Lavoratori
Agricoli, mentre nulla era dedotto da parte attrice circa l’adesione
della convenuta ad una delle associazioni sindacali stipulanti
il Ccnl dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica e nemmeno
era allegato alcun elemento che consentisse di ritenere
il trattamento retributivo applicato al ricorrente non conforme
ai principi costituzionali di sufficienza e adeguatezza.
Pertanto, il Tribunale ha rigettato la domanda dell’attore di ottenere
l’inquadramento nella quinta fascia funzionale del Ccnl
dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica, dovendo nel caso di
specie trovare applicazione il Ccnl Lavoratori Agricoli.
Invece, il Tribunale ha accolto la domanda subordinata del ricorrente,
essendo risultato provato che le mansioni da questi
svolte erano riconducibili alla qualifica di operaio specializzato
super del Ccnl Lavoratori Agricoli e, pertanto, ha riconosciuto
il diritto del ricorrente ad essere inquadrato in tale superiore livello
contrattuale e, conseguentemente, ha condannato la
convenuta a pagargli le relative differenze retributive.
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