Documento senza titolo 5. Il calcolo del premio in presenza di lavorazioni soggette a silicosi ed asbestosi Nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie professionali (che viene "stipulata" automaticamente con l'instaurarsi del rapporto assicurativo per gli infortuni) assumono particolare importanza le lavorazioni che possono assoggettare il soggetto protetto alla contrazione della silicosi oppure dell'asbestosi. Per queste tipologie di lavorazioni sussiste un obbligo di dichiarazione da parte del datore di lavoro, il quale è anche tenuto al versamento di un premio supplementare che va ad aggiungersi a quello ordinariamente determinato secondo le modalità esposte nel precedente paragrafo. Il T.U. (D.P.R. 1124/65) elenca nell'allegato n. 8 le lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi. Tali lavorazioni sono: Malattia Lavorazioni a) Lavori nelle miniere e cave in sotterraneo e lavori in sotterraneo in genere, lavori nelle miniere e cave a cielo aperto e lavori di scavo a cielo aperto in presenza di roccia contenente silice libera o che comunque espongono alla inalazione di polvere di silice libera b) Lavori di frantumazione, macinazione, manipolazione di rocce, materiali ed abrasivi contenenti silice libera o che comunque espongano all'inalazione di polvere di silice libera Silicosi anche associata a tubercolosi. c) Taglio, lavorazione, preparazione, levigatura, smerigliatura, molatura, lucidatura, adattamento in opera, delle rocce e di altri materiali contenenti silice libera o che comunque espongano all'inalazione di polvere di silice libera. Taglio, levigatura, smerigliatura, molatura, lucidatura, eseguiti con impiego di materiali contenenti silice libera (escluse le operazioni di molatura di utensili, aventi carattere occasionale) o che comunque espongano all'inalazione di polvere di silice libera d) Produzione di mole e abrasivi in genere, di refrattari, di ceramiche, di cemento e del vetro, limitatamente alle operazioni su materiali contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera e) Lavori nelle industrie siderurgiche, metallurgiche, meccaniche, nei quali si usino o si trattino materiali contenenti silice libera o che comunque espongano all'inalazione di polvere di silice libera f) Produzione di laterizi, comprese le cave di argilla, ed altre lavorazioni nelle quali si usino o si trattino materiali contenenti silice libera o che comunque espongano all'inalazione di polvere di silice libera Asbestosi anche associata a tubercolosi. Estrazione e successive lavorazioni dell'amianto nelle miniere; lavori nelle manifatture e lavori che comportano impiego ed applicazione di amianto e di materiali che lo con tengono o che comunque espongano ad inalazione di polvere di amianto A fronte dell'obbligo di denunciare le lavorazioni individuate dall'allegato 8 del T.U. corrisponde anche l'obbligo di corrispondere un premio aggiuntivo per il rischio derivante dalle lavorazioni stesse. file://///Schaz1/lavorazione/1_SOLE24ORE/4_UNICO_LAVORO/Altro/2007/05_12_2007/def/5.htm (1 di 3) [07/12/2007 17.08.57] Documento senza titolo Il maggior rischio si tramuta in un premio addizionale, da sommarsi a quello ordinariamente determinato. Le modalità di calcolo del premio supplementare per silicosi ed asbestosi dipendono innanzitutto dall'incidenza che hanno le retribuzioni erogate ai soggetti sottoposti al rischio di contrarre la malattia rispetto alla totalità delle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro. Il collegamento tra detta incidenza e l'ammontare supplementare del premio è fornito dal D.M. 18 giugno 1988 che prevede i le seguenti misure: Tabella dei tassi per la determinazione del premio supplementare contro la silicosi e l'asbestosi Percentuale di incidenza dei salari specifici riflettenti i Quota di aumento da apportarsi al tasso stabilito in base lavoratori esposti al rischio della silicosi ed asbestosi al decreto ministeriale 18 giugno 1988 (decreto di sul complesso delle mercedi erogate a tutti i approvazione della tariffa dei premi) concernente le tariffe lavoratori dei premi per l'assicurazione di tutti i lavoratori fino a 0,01 % 2,00 per mille da 0,02 a 2,50 % 4,50 " da 2,51 a 5,00 % 7,00 " da 5,01 a 7,50 % 9,00 " da 7,51 a 10,00 % 11,50 " da 10,01 a 12,50 % 14,00 " da 12,51 a 15,00 % 16,00 " da 15,01 a 17,50 % 18,50 " da 17,51 a 20,00 % 20,50 " da 20,01 a 22,50 % 23,00 " da 22,51 a 25,00 % 25,50 " da 25,01 a 27,50 % 27,50 " da 27,51 a 30,00 % 30,00 " da 30,01 a 32,50 % 32,00 " da 32,51 a 35,00 % 34,50 " da 35,01 a 37,50 % 37,00 " da 37,51 a 40,00 % 39,00 " da 40,01 a 42,50 % 41,50 " da 42,51 a 45,00 % 43,50 " da 45,01 a 47,50 % 46,00 " da 47,51 a 50,00 % 48,50 " da 50,01 a 52,50 % 50,50 " da 52,51 a 55,00 % 53,00 " da 55,01 a 57,50 % 55,00 " da 57,51 a 60,00 % 57,50 " da 60,01 a 62,50 % 60,00 " da 62,51 a 65,00 % 62,00 " da 65,01 a 67,50 % 64,50 " file://///Schaz1/lavorazione/1_SOLE24ORE/4_UNICO_LAVORO/Altro/2007/05_12_2007/def/5.htm (2 di 3) [07/12/2007 17.08.57] Documento senza titolo da 67,51 a 70,00 % 66,50 " da 70,01 a 72,50 % 69,00 " da 72,51 a 75,00 % 71,50 " da 75,01 a 77,50 % 73,50 " da 77,51 a 80,00 % 76,00 " da 80,01 a 82,50 % 78,00 " da 82,51 a 85,00 % 80,50 " da 85,01 a 87,50 % 83,00 " da 87,51 a 90,00 % 85,00 " da 90,01 a 92,50 % 87,50 " da 92,51 a 95,00 % 89,50 " da 95,01 a 100,00 % 92,00 " Valga a tela riguardo il seguente esempio: Un datore di lavoro corrisponde in un anno a tutti i suoi dipendenti in totale Euro 103.291,38, di cui 25.822,84 ai soli dipendenti esposti al rischio di silicosi e asbestosi. Il premio supplementare è così determinato: Euro 25.822,84 x 100 / 103.291,38 = 25% (percentuale d'incidenza) Alla percentuale del 25% corrisponde un tasso del 25,50 per mille, per cui il premio silicosi dovuto è pari a Euro 2.633,93 (103.291,38 x 25,50 per mille). Il premio silicosi/asbestosi a differenza di quello ordinario può oscillare soltanto a seguito di apposita domanda avanzata dal datore di lavoro con la quale si dimostri una minore entità del rischio nell'impresa ovvero l'attuazione di misure di igiene (fino al 10%) e prevenzione (fino al 25%). www.unicolavoro.ilsole24ore.com © Copyright Il Sole 24 Ore file://///Schaz1/lavorazione/1_SOLE24ORE/4_UNICO_LAVORO/Altro/2007/05_12_2007/def/5.htm (3 di 3) [07/12/2007 17.08.57]