5. Il calcolo del premio in presenza di lavorazioni

annuncio pubblicitario
Documento senza titolo
5. Il calcolo del premio in presenza di lavorazioni soggette a silicosi ed asbestosi
Nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie professionali (che viene "stipulata" automaticamente con
l'instaurarsi del rapporto assicurativo per gli infortuni) assumono particolare importanza le lavorazioni che possono
assoggettare il soggetto protetto alla contrazione della silicosi oppure dell'asbestosi.
Per queste tipologie di lavorazioni sussiste un obbligo di dichiarazione da parte del datore di lavoro, il quale è
anche tenuto al versamento di un premio supplementare che va ad aggiungersi a quello ordinariamente
determinato secondo le modalità esposte nel precedente paragrafo.
Il T.U. (D.P.R. 1124/65) elenca nell'allegato n. 8 le lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la
silicosi e l'asbestosi.
Tali lavorazioni sono:
Malattia
Lavorazioni
a) Lavori nelle miniere e cave in sotterraneo e lavori in sotterraneo in genere, lavori nelle
miniere e cave a cielo aperto e lavori di scavo a cielo aperto in presenza di roccia
contenente silice libera o che comunque espongono alla inalazione di polvere di silice
libera
b) Lavori di frantumazione, macinazione, manipolazione di rocce, materiali ed abrasivi
contenenti silice libera o che comunque espongano all'inalazione di polvere di silice libera
Silicosi anche
associata a
tubercolosi.
c) Taglio, lavorazione, preparazione, levigatura, smerigliatura, molatura, lucidatura,
adattamento in opera, delle rocce e di altri materiali contenenti silice libera o che
comunque espongano all'inalazione di polvere di silice libera.
Taglio, levigatura, smerigliatura, molatura, lucidatura, eseguiti con impiego di materiali
contenenti silice libera (escluse le operazioni di molatura di utensili, aventi carattere
occasionale) o che comunque espongano all'inalazione di polvere di silice libera
d) Produzione di mole e abrasivi in genere, di refrattari, di ceramiche, di cemento e del
vetro, limitatamente alle operazioni su materiali contenenti silice libera o che comunque
espongano alla inalazione di polvere di silice libera
e) Lavori nelle industrie siderurgiche, metallurgiche, meccaniche, nei quali si usino o si
trattino materiali contenenti silice libera o che comunque espongano all'inalazione di
polvere di silice libera
f) Produzione di laterizi, comprese le cave di argilla, ed altre lavorazioni nelle quali si usino
o si trattino materiali contenenti silice libera o che comunque espongano all'inalazione di
polvere di silice libera
Asbestosi anche
associata a
tubercolosi.
Estrazione e successive lavorazioni dell'amianto nelle miniere; lavori nelle manifatture e
lavori che comportano impiego ed applicazione di amianto e di materiali che lo con
tengono o che comunque espongano ad inalazione di polvere di amianto
A fronte dell'obbligo di denunciare le lavorazioni individuate dall'allegato 8 del T.U. corrisponde anche l'obbligo di
corrispondere un premio aggiuntivo per il rischio derivante dalle lavorazioni stesse.
file://///Schaz1/lavorazione/1_SOLE24ORE/4_UNICO_LAVORO/Altro/2007/05_12_2007/def/5.htm (1 di 3) [07/12/2007 17.08.57]
Documento senza titolo
Il maggior rischio si tramuta in un premio addizionale, da sommarsi a quello ordinariamente determinato.
Le modalità di calcolo del premio supplementare per silicosi ed asbestosi dipendono innanzitutto dall'incidenza che
hanno le retribuzioni erogate ai soggetti sottoposti al rischio di contrarre la malattia rispetto alla totalità delle
retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro.
Il collegamento tra detta incidenza e l'ammontare supplementare del premio è fornito dal D.M. 18 giugno 1988 che
prevede i le seguenti misure:
Tabella dei tassi per la determinazione del premio supplementare contro la silicosi e l'asbestosi
Percentuale di incidenza dei salari specifici riflettenti i Quota di aumento da apportarsi al tasso stabilito in base
lavoratori esposti al rischio della silicosi ed asbestosi
al decreto ministeriale 18 giugno 1988 (decreto di
sul complesso delle mercedi erogate a tutti i
approvazione della tariffa dei premi) concernente le tariffe
lavoratori
dei premi per l'assicurazione di tutti i lavoratori
fino a
0,01
%
2,00
per mille
da
0,02
a
2,50
%
4,50
"
da
2,51
a
5,00
%
7,00
"
da
5,01
a
7,50
%
9,00
"
da
7,51
a
10,00
%
11,50
"
da
10,01
a
12,50
%
14,00
"
da
12,51
a
15,00
%
16,00
"
da
15,01
a
17,50
%
18,50
"
da
17,51
a
20,00
%
20,50
"
da
20,01
a
22,50
%
23,00
"
da
22,51
a
25,00
%
25,50
"
da
25,01
a
27,50
%
27,50
"
da
27,51
a
30,00
%
30,00
"
da
30,01
a
32,50
%
32,00
"
da
32,51
a
35,00
%
34,50
"
da
35,01
a
37,50
%
37,00
"
da
37,51
a
40,00
%
39,00
"
da
40,01
a
42,50
%
41,50
"
da
42,51
a
45,00
%
43,50
"
da
45,01
a
47,50
%
46,00
"
da
47,51
a
50,00
%
48,50
"
da
50,01
a
52,50
%
50,50
"
da
52,51
a
55,00
%
53,00
"
da
55,01
a
57,50
%
55,00
"
da
57,51
a
60,00
%
57,50
"
da
60,01
a
62,50
%
60,00
"
da
62,51
a
65,00
%
62,00
"
da
65,01
a
67,50
%
64,50
"
file://///Schaz1/lavorazione/1_SOLE24ORE/4_UNICO_LAVORO/Altro/2007/05_12_2007/def/5.htm (2 di 3) [07/12/2007 17.08.57]
Documento senza titolo
da
67,51
a
70,00
%
66,50
"
da
70,01
a
72,50
%
69,00
"
da
72,51
a
75,00
%
71,50
"
da
75,01
a
77,50
%
73,50
"
da
77,51
a
80,00
%
76,00
"
da
80,01
a
82,50
%
78,00
"
da
82,51
a
85,00
%
80,50
"
da
85,01
a
87,50
%
83,00
"
da
87,51
a
90,00
%
85,00
"
da
90,01
a
92,50
%
87,50
"
da
92,51
a
95,00
%
89,50
"
da
95,01
a
100,00
%
92,00
"
Valga a tela riguardo il seguente esempio:
Un datore di lavoro corrisponde in un anno a tutti i suoi dipendenti in totale Euro 103.291,38, di cui 25.822,84 ai
soli dipendenti esposti al rischio di silicosi e asbestosi. Il premio supplementare è così determinato:
Euro 25.822,84 x 100 / 103.291,38 = 25% (percentuale d'incidenza)
Alla percentuale del 25% corrisponde un tasso del 25,50 per mille, per cui il premio silicosi dovuto è pari a Euro
2.633,93 (103.291,38 x 25,50 per mille).
Il premio silicosi/asbestosi a differenza di quello ordinario può oscillare soltanto a seguito di apposita domanda
avanzata dal datore di lavoro con la quale si dimostri una minore entità del rischio nell'impresa ovvero l'attuazione
di misure di igiene (fino al 10%) e prevenzione (fino al 25%).
www.unicolavoro.ilsole24ore.com
© Copyright Il Sole 24 Ore
file://///Schaz1/lavorazione/1_SOLE24ORE/4_UNICO_LAVORO/Altro/2007/05_12_2007/def/5.htm (3 di 3) [07/12/2007 17.08.57]
Scarica