prestazioni specialistiche ambulatoriali: criteri e

Direzione Sanitaria
Presidio Ospedaliero Centrale
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI:
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO
QT. 01 – GDR. 02
QP. 03 – EFF. 04
Rev. 0/2004
Pagina 1 di 32
REGIONE LAZIO
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI:
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO
REV.
0
DATA
REDATTO
15.12.2004 Ciiccotosto N. Dirig. Medico di P. O.
Cimarello G. Dirig. Medico di P. O.
Zingale A. Dirig. Medico di P. O.
Quintarelli M. Coll. Amm.vo Prof.le Esp.
Chiossi G. Coord. Inf.
Marino C. Assistente Amm.vo
Nami A. Assistente Amm.vo
Necciari S. Assistente Amm.vo
Poleggi F. Coad. Amm.vo
VERIFICATO
Egidio Sesti
Dir. Sanitario P.O.C.
Vincenzo Dambruoso
Gestione Programmazione
APPROVATO
Bruno Cisbani
Direttore Generale
Antonio Della Gatta
Dir. Am.vo ASL
Giovanni Macchia
Dir. Sanitario ASL
Presidio Ospedaliero Centrale
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI:
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO
QT. 01 – GDR. 02
QP. 03 – EFF. 04
Rev. 0/2004
Pagina 2 di 32
SOMMARIO
1. Scopo
2. Campo di applicazione
3. Requisiti Generali per gli Ambulatori Specialistici
4. Glossario
5. Responsabilità e Autorità
6. Descrizione delle attività
6.1. Gestione delle agende
6.1.1. Costituzione e pianificazione delle agende
6.1.2. Manutenzione delle agende
6.2. Prenotazione
6.2.1. Assegnazione del diritto di accesso all’utente e informazione sulla erogazione
della prestazione
6.2.1.1. Prestazioni ordinarie
6.2.1.2. Prestazioni urgenti
6.2.1.3. Prestazioni in continuità assistenziale (PCA)
6.2.1.4. Prestazioni multidisciplinari
6.2.1.5. Prestazioni domiciliari
6.2.1.6. Prestazioni erogate su richiesta del CAD, finalizzate alla Medicina del
Lavoro Aziendale ed alla U.O. di Medicina Legale
6.2.1.7. Prestazioni ambulatoriali in regime intramoenia
6.3. Rimborsabilità
6.4. Erogazione delle prestazioni
PAGINA
3
4
4
7
14
17
17
17
18
20
20
21
22
23
23
24
24
24
24
25
7. Flussi Informativi
27
8. Indicatori di valutazione dell’attività specialistica ambulatoriale
27
8.1.1. Indice di Performance (I.P.)
27
8.1.2. Indice di pressione esterna (I.P.E.) ad un determinato momento per prestazione offerta 28
8.1.3. Indice di Saturazione (I.S.)
28
8.1.4. Incidenza Libera Professione (L.P.)
28
9. Monitoraggio sui tempi e liste di attesa
28
10. Distribuzione
29
11. La normativa nazionale
30
12. La normativa regionale
31
ALLEGATO 1: Caratteristiche compilative dell’impegnativa medica
ALLEGATO 2: Esenzione dal pagamento del ticket
ALLEGATO 3: Regolamento attività libero professionale e area a pagamento
33
35
44
Presidio Ospedaliero Centrale
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI:
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO
QT. 01 – GDR. 02
QP. 03 – EFF. 04
Rev. 0/2004
Pagina 3 di 32
1. Scopo
La Regione Lazio con Deliberazione del 3 novembre 1998, n° 5836, ha approvato la
direttiva concernente le “Linee guida per la rimodulazione delle attività specialistiche
ambulatoriali in strutture ospedaliere e distrettuali dei presidi pubblici e privati
provvisoriamente accreditati”. In conformità della citata deliberazione si emana la presente
procedura generale per disciplinare i criteri e le modalità di accesso alle prestazioni
specialistiche ambulatoriali al fine di assicurare la presa in carico organizzativa e
clinico-assistenziale del paziente ambulatoriale.
La finalità di tale procedura è quella di consentire la razionalizzazione delle attività di
assistenza specialistica ambulatoriale, di semplificare le procedure di accesso e di
facilitarne i percorsi assistenziali in un contesto idoneo che consente di rispettare il
principio di equità dell’accesso e di uniformità dei tempi di attesa in ambito
aziendale. Obiettivo finale è quello di decentrare le prestazioni e le prenotazioni, ridurre ed
eliminare progressivamente le liste d’attesa e qualificare la domanda.
Elemento qualificante dell’assistenza specialistica ambulatoriale è la presa in carico
organizzativa e clinico-assistenziale del paziente per l’erogazione di:
Visite specialistiche;
Prestazioni di laboratorio;
Prestazioni di diagnostica strumentale;
Prestazioni terapeutiche.
I criteri per l’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali sono uniformi all’interno
dell’Azienda ed è unico il sistema di prenotazione. I tempi massimi di attesa sono in
funzione del volume di prestazioni erogabili e sono definiti preventivamente ed
adeguatamente comunicati all’utenza.
La presente procedura deve essere conservata presso:
• ogni ambulatorio;
• URP;
• CUP;
• Direzione Sanitaria Ospedaliera;
• Direzione Distrettuale;
• Direzione Unità Operativa.
La presente procedura verrà sottoposta a valutazione e ad eventuale revisione ogni anno
da parte della Direzione Sanitaria Aziendale.
Criteri di valutazione saranno:
• numero e tipologia dei reclami inerenti le prestazioni ambulatoriali;
• percentuale delle diverse tipologie di prestazioni nei diversi livelli
organizzativi;
• monitoraggio trimestrale dell’andamento delle liste d’attesa;
• esame di eventuali provvedimenti assunti dalle UU.OO. per il miglioramento
dell’appropriatezza delle prestazioni;
• differenziazione delle attese in rapporto ai problemi: emergenza,
screening/controllo programmato e accertamenti specialistici/problemi clinici
di elezione vanno affrontati in modo diverso tra di loro;
Presidio Ospedaliero Centrale
•
•
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI:
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO
QT. 01 – GDR. 02
QP. 03 – EFF. 04
Rev. 0/2004
Pagina 4 di 32
corretto equilibrio tra l’attività istituzionale e quella libero-professionale;
eliminazione delle liste “chiuse”.
2. Campo di applicazione
La presente procedura si applica alle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nei
Presidi Ospedalieri e territoriali e a domicilio dei residenti nel territorio di competenza.
3. Requisiti Generali per gli Ambulatori Specialistici
Il presente paragrafo descrive i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi
specifici di accreditamento per strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica
in regime ambulatoriale.
Per ambulatorio di assistenza specialistica si deve intendere la struttura o luogo fisico,
intra od extraospedaliero, preposto alla erogazione di
prestazione sanitarie di
prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione, nelle situazioni che non richiedono ricovero
neanche a ciclo diurno.
Requisiti strutturali e tecnologici
I locali e gli spazi devono essere adeguati alla tipologia e al volume delle prestazioni
erogate.
Assenza di barriere architettoniche che limitino l’accesso all’ambulatorio da parte di
portatori di handicap.
In tutti i locali devono essere di regola assicurate l’illuminazione e la ventilazione
naturali, secondo i regolamenti comunali vigenti. Per particolari esigenze, la
illuminazione e la ventilazione naturali possono essere sostituite od integrate da
sistemi realizzati secondo le norme UNI.
I locali ove si eseguono le prestazioni devono essere dotati di pavimenti con
superfici lavabili e disinfettabili, rivestimenti delle pareti verticali impermeabili,
lavabili e disinfettabili fino all’altezza minima di 2,00 m..
La superficie minima del locale ambulatorio deve essere indicativamente non
inferiore a 16 m2, in funzione anche della tipologia delle prestazioni erogate.
Locale di attesa con adeguato numero di posti a sedere rapportato ai picchi di
numerosità.
Impianto telefonico per utenti.
Spazi adeguati per accettazione e attività amministrative.
Servizi igienici riservati per utenti, con almeno un servizio igienico fruibile da
portatori di handicap.
Sale per l’esecuzione delle prestazioni, che garantiscano il rispetto della privacy
dell’utente, in particolare con area separata per spogliarsi, o con spogliatoi separati,
in funzione della tipologia delle prestazioni.
Lavamani in sala di visita dotato di comandi non manuali.
Spazio/locali per deposito di materiale pulito.
Spazio/locali per deposito di materiale sporco.
Presidio Ospedaliero Centrale
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI:
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO
QT. 01 – GDR. 02
QP. 03 – EFF. 04
Rev. 0/2004
Pagina 5 di 32
Spazio/locali per eventuale deposito rifiuti speciali.
Spazio/locali per pulizia/lavaggio, disinfezione, sterilizzazione degli strumenti ed
attrezzature.
Spazi o armadi per materiale d’archivio.
Spazi o armadi per deposito materiale d’uso, attrezzature, strumentazioni;
spazi/armadi per deposito materiali infiammabili
Spogliatoi e servizi igienici distinti per il personale.
Deve essere presente l’attrezzatura essenziale per svolgere l’ attività prevista.
Tutto lo strumentario degli ambulatori chirurgici deve essere in monouso o in
acciaio inossidabile o in leghe o in metalli non ossidabili e deve essere idoneo al tipo
di chirurgia esercitata.
Gli arredi utilizzati sono realizzati in acciaio inossidabile o comunque metalli non
ossidabili.
Per ogni locale chirurgico:
lettino chirurgico;
elettrobisturi;
un aspiratore chirurgico con relativi sondini;
lampada scialitica;
un tavolino servitore;
un supporto per contenitore di rifiuti chirurgici;
un congruo numero di vasche per il lavaggio pre-sterilizzazione dei taglienti;
contenitori per rifiuti speciali taglienti (aghi, lame, etc.);
apparecchiature per il processo di sterilizzazione in mancanza di servizio
centralizzato o esterno;
attrezzatura adeguata per la raccolta differenziata dei materiali;
al solo scopo di fronteggiare eventuali emergenze devono altresì essere
presenti, ad integrazione di quanto previsto come dotazione del carrello per
la gestione dell’emergenza:
un elettrocardiografo;
i farmaci necessari in caso di emergenza.
Requisiti organizzativi
deve essere presente un documento con l’elenco di tutte le prestazioni erogate
nell’ambulatorio;
tale elenco, almeno in forma sintetica o per gruppi di prestazioni, deve essere
portato a conoscenza degli utenti (es.: foglio informativo, cartellone affisso in sala
d’attesa ecc.) e deve contenere anche le modalità di accesso;
deve poter essere possibile il ritiro dei referti in tutti i giorni feriali e in almeno
alcuni pomeriggi della settimana;
devono essere indicati i responsabili delle attività cliniche svolte nell’ambulatorio
durante lo svolgimento dell’attività ambulatoriale deve essere prevista la presenza
di almeno un medico, indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte
nell’ambulatorio;
Presidio Ospedaliero Centrale
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI:
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO
QT. 01 – GDR. 02
QP. 03 – EFF. 04
Rev. 0/2004
Pagina 6 di 32
vi deve essere registrazione di tutte le prestazioni effettuate, corredate dalle
generalità riferite dal paziente e dalla data di esecuzione delle prestazioni/attività;
per la specialistica, il referto deve contenere:
• sintetica descrizione del problema esposto e dei dati clinici salienti;
• conclusioni diagnostiche (di certezza o di sospetto);
• accertamenti e/o terapie e/o programmi riabilitativi consigliati.
i registri delle prestazioni specialistiche vanno adeguatamente conservati e
disponibili per eventuali verifiche ed ispezioni da parte dei soggetti abilitati ai sensi
delle vigenti disposizioni;
le impegnative ed i fogli di lavoro vanno conservati per 5 (cinque) anni;
deve esistere una pianificazione temporale delle visite, al fine di ridurre al minimo il
tempo di attesa ed il disagio per l’utente;
l’ambulatorio deve possedere dati relativi alle proprie liste d’attesa;
presenza di un manuale per pulizia ambiente, procedure di disinfezione e di
sterilizzazione, decontaminazione;
presenza di un manuale per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti;
deve esistere un manuale delle procedure chirurgiche contenente per ogni
prestazione almeno:
preparazione dell'utente all’intervento o agli esami;
consenso informato;
modalità di consegna dei referti (esami istologici, etc.).
tutti i materiali, farmaci, confezioni soggetti a scadenza, devono portare in evidenza
la data della scadenza stessa ed essere conservati con modalità adeguate;
ove si eseguano procedure invasive e/o cruente, devono essere previste, in
relazione al tipo di attività, adeguate modalità di approvvigionamento, disinfezione
e/o sterilizzazione di materiali e strumenti impiegati. (si veda “Attività di
sterilizzazione e disinfezione”).
Ogni variazione di destinazione d’uso dei locali, ovvero svolgimento di attività diagnosticoterapeutiche precedentemente non previste e/o stabilite, deve essere preventivamente
richiesta dal responsabile medico dell’attività ambulatoriale ed autorizzata su apposita
modulistica del Direttore Sanitario di Presidio o dal Direttore di Distretto.
Ove si eseguano procedure invasive e/o cruente, devono essere presenti le dotazioni per
fronteggiare eventuali emergenze, in particolare la rianimazione cardio-polmonare di base
(cannule di Mayo o Guedel, pocket-mask o pallone autogonfiante, ossigeno).
Presidio Ospedaliero Centrale
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI:
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO
QT. 01 – GDR. 02
QP. 03 – EFF. 04
Rev. 0/2004
Pagina 7 di 32
4. Glossario
Accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali
Si accede alle prestazioni specialistiche con impegnativa del Medico curante o dello
specialista. L'utente ha diritto ad accedere direttamente, cioè senza impegnativa per le
prestazioni di pediatria, odontoiatria, psichiatria, ostetricia-ginecologia, oculistica (solo per
visus).
Agenda (di prenotazione)
Strumento in formato cartaceo o informatizzato utilizzato per registrare il calendario di
prenotazione per ciascuna delle prestazioni elencate.
Agenda chiusa
Agenda di prenotazione accessibile solo per periodi predefiniti e limitati di tempo.
Subagenda
Libro su cui vanno inserite le prestazioni erogate su richiesta del CAD, finalizzate alla
medicina del lavoro aziendale e all’U.O. di Medicina Legale.
Attività ambulatoriale intramoenia
E’ l’attività che il personale medico esercita fuori dell’orario di lavoro, in regime
ambulatoriale sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta
dell’assistito e con oneri a carico dello stesso.
Attività ambulatoriale istituzionale
Si intende l’attività ambulatoriale che il personale medico esercita durante l’orario di lavoro
secondo quanto previsto dal CCNL.
Call center
Modalità di accesso telefonico alle prenotazioni attraverso il n° 800383670.
Consenso informato
È l’accettazione che il paziente esprime a un trattamento sanitario, in maniera libera, e
non mediata dai familiari, dopo essere stato informato sulle modalità di esecuzione, i
benefici, gli effetti collaterali e i rischi ragionevolmente prevedibili, l’esistenza di valide
alternative terapeutiche. Il contenuto della volontà può essere negativo.
CUP (Centro Unificato di Prenotazione)
sistema centralizzato di prenotazione di prestazioni sanitarie, generalmente telematico,
che consente di organizzare, con maggior efficienza, le prenotazioni, gli accessi, la
gestione delle unità eroganti e di fornire informazioni ai cittadini e che copre almeno il
50% delle tipologie di prestazioni offerte localmente (escluse le prestazioni di laboratorio).
È il sistema operativo che costituire la base per i relativi flussi informativi.
Drop.out (assenti)
Gli utenti che non rispettano gli appuntamenti.
Presidio Ospedaliero Centrale
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI:
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO
QT. 01 – GDR. 02
QP. 03 – EFF. 04
Rev. 0/2004
Pagina 8 di 32
Erogatore
soggetto pubblico e privato accreditato che eroga prestazioni per conto e a carico del SSN
(gli erogatori sono identificati dal codice del modello STS 11, HSP 11, HSP 11 bis).
Foglio di lavoro
E’ il documento che riporta cronologicamente gli appuntamenti prenotati dal CUP per
singola agenda e che, a fine giornata, controfirmato dal medico specialista con
l’indicazione dell’attività effettuata, torna agli sportelli del CUP distrettuale/ospedaliero.
Giorno indice/giorno di rilevazione
giorno prestabilito in cui si effettua la rilevazione per le prestazioni ambulatoriali, mentre
per i ricoveri programmati si parla più propriamente di giorno di rilevazione; viene stabilito
a livello nazionale in accordo con le regioni.
Impegnativa medica
È un apposito modulo utilizzato e compilato dal medico di famiglia o specialista per la
prescrizione di farmaci, indagini strumentali, visite specialistiche, interventi terapeutici e
proposte di ricovero a carico del SSN. Le caratteristiche compilative delle impegnative sono
descritte nell’allegato 1 e nella Procedura Aziendale “La prescrizione delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali” .
Modulistica interna
E’ il modulo apposito, compilato dal medico specialista ambulatoriale territoriale e
ospedaliero, che sostituisce l’impegnativa per le prestazioni in continuità assistenziale.
Modalità di prenotazione
In riferimento alla via di accesso, sono comprese tutte le possibili tipologie di accesso alla
prenotazione previste dall’Azienda: sportelli di prenotazione, via telefonica, via telematica
(farmacie, MMG + PLS collegati in rete con l’Azienda), via Internet, ecc.
In riferimento alla modalità di registrazione della prenotazione, è compresa sia quella
informatizzata che quella su supporto cartaceo.
La prenotazione è attestata su specifico modulo in cui è indicato l’ambulatorio, la data,
l’orario ed eventuali avvertenze.
Nomenclatore/tariffario regionale
Definisce le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) e le relative tariffe.
Over-booking
Prenotare più prestazioni di quante ne siano disponibili.
Prestazione
Atto clinico-assistenziale, di natura diagnostica
professionisti/strutture nei riguardi di un paziente.
e/o
terapeutica,
erogato
da
Presidio Ospedaliero Centrale
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI:
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO
QT. 01 – GDR. 02
QP. 03 – EFF. 04
Rev. 0/2004
Pagina 9 di 32
Prestazione aggiuntiva
Prestazione in aggiunta rispetto a quelle attese in agenda. Il numero delle prestazioni in
aggiunta è definito per ogni singola agenda al momento della costituzione.
Prestazione attesa
E’ la prestazione disponibile in agenda ai fini della prenotazione per tutte le tipologie di
prestazioni previste e in relazione alla disponibilità oraria dello specialista e alla tempistica.
Prestazioni ambulatoriali specialistiche
Per prestazioni specialistiche ambulatoriali si intendono: atti e procedure tecnicoprofessionali specialistiche, a finalità diagnostica o terapeutica, erogate in regime extra
ricovero nei presidi dell’ASL Viterbo o a domicilio del paziente.
Le prestazioni ambulatoriali, con riferimento al livello di erogazione, sono distinte in:
prestazioni ordinarie, prestazioni urgenti, prestazioni in continuità assistenziale, prestazioni
multidisciplinari, prestazioni domiciliari, prestazioni in assistenza domiciliare (CAD),
prestazioni di medicina del lavoro e prestazioni per medicina legale.
Le prestazioni ambulatoriali, con riferimento all’agenda, sono distinte in prestazioni attese,
prestazioni aggiuntive, prestazioni prenotabili, prestazioni prenotate e prestazioni
supplementari.
Prestazioni specialistiche relative a branche diverse
Le prescrizioni di prestazioni relative a branche specialistiche diverse e le prestazioni NON
ESENTI ed ESENTI, devono essere redatte su impegnative distinte.
In ogni impegnativa possono essere prescritte fino ad un massimo di 8 prestazioni non
uguali della medesima branca; in tal caso la quota di partecipazione alla spesa sanitaria è
fissata ad un massimo di Euro 36,15 per ricetta.
• Medicina fisica riabilitativa
Una ricetta può contenere prescrizioni di medicina fisica e riabilitazione, che recano
l'indicazione del ciclo, fino a tre cicli.
Alla regola generale sopra esposta fanno eccezione le prestazioni di medicina fisica e
riabilitazione indicate nel D.M. 20.10.'98 - lettere a/b/c/d/e/ per le quali possono essere
prescritti fino a sei cicli, purchè le prestazioni rechino l'indicazione del ciclo e siano
appropriate per il trattamento della patologia.
Il nomenclatore tariffario regionale indica le prestazioni erogabili per ciclo ed il numero
massimo delle sedute per ciclo.
Il tariffario regionale individua la tariffa (il valore) attribuito alla prestazione erogata; la
tariffa indicata a fianco della prestazione erogabile per cicli rappresenta il valore attribuito
per la singola prestazione del ciclo.
La tariffa indicata nel tariffario regionale va applicata ad ogni prestazione del ciclo per la
quale è dovuto il ticket nella misura massima di Euro 36,15 per ricetta.
Consultare D.P.C.M. 29/11/2001 e successiva D.G.R. 1431 del 31/10/2002, con la quale la
Regione Lazio definisce la erogabilità a carico del S.S.R. delle prestazioni previste
dall’allegato 2B (prestazioni parzialmente escluse dai LEA – livelli essenziali assistenziali).
• Impegnative con prestazioni che comportano l’esecuzione di un prelievo
Presidio Ospedaliero Centrale
QT. 01 – GDR. 02
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
QP. 03 – EFF. 04
AMBULATORIALI:
Rev. 0/2004
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO Pagina 10 di 32
Il prelievo non va incluso nel conteggio delle prestazioni; il valore della tariffa
corrispondente alla prestazione di prelievo va sommata al valore delle altre prestazioni
erogate. I prelievi vanno inseriti e tariffati una volta sola, a prescindere dal n. di
impegnative esibite.
Prestazioni di controllo post ricovero (dimissioni protette)
Le direttive regionali identificano in tale denominazione le prestazioni eseguibili entro 30
giorni dalla dimissione da reparti per acuti, "clinicamente ricomprese" nell'episodio di
ricovero.
Tali prestazioni - escluse dal pagamento del ticket - devono essere stabilite all'atto della
dimissione dal medico del reparto su modulistica interna ( non su ricetta regionale) .
Non si deve quindi richiedere l'impegnativa al Medico di base / specialista per prenotare la
visita tramite CUP.
Prestazioni domiciliari
L’ASL offre prestazioni specialistiche a domicilio previo pagamento di una quota integrativa
fissa a riscontro dei costi aggiuntivi determinati.
Prestazioni in assistenza domiciliare (CAD)
Sono prestazioni rese ai pazienti inseriti nei programmi di assistenza domiciliare e in carico
ai CAD.
Prestazioni erogabili
Sono quelle codificate dal D.M. 22 luglio 1996, recepito ed integrato con DGR 30
dicembre1997, n° 9376 e successive modifiche ed integrazioni, ed inserite nel
nomenclatore tariffario regionale, oltre a quelle specificatamente autorizzate con atto
formale dalla Direzione Aziendale. L’elenco delle prestazioni erogabili in ambito aziendale è
tenuto ed aggiornato dal Centro Unico di Prenotazione (CUP).
Prestazioni erogate
Sono le prestazioni effettivamente erogate, rispetto a quelle prenotabili previste in agenda.
Prestazioni erogate complessive
Sono le prestazioni erogate complessivamente, comprensive di quelle prenotate previste in
agenda e di quelle supplementari.
Prestazioni in continuità assistenziale (P. C. A.)
Sono prestazioni ambulatoriali specialistiche di controllo o necessarie per la conclusione
dell’iter diagnostico-terapeutico, successive a prime visite o accertamenti anche di Pronto
Soccorso, o da effettuare in regime di dimissione protetta. Sono proposte dal Medico
specialista ospedaliero o territoriale che ha inizialmente preso in carico il paziente.
Prestazioni medicina del lavoro
Prestazioni ambulatoriali di branche specialistiche diverse, contestualmente proposte dal
medico del lavoro, da erogare nei confronti del personale dipendente e convenzionato
dell’Azienda. Queste prestazioni sono necessarie per il completamento dell’accertamento
diagnostico e finalizzate al rilascio di idoneità specifica alla mansione lavorativa. Vengono
Presidio Ospedaliero Centrale
QT. 01 – GDR. 02
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
QP. 03 – EFF. 04
AMBULATORIALI:
Rev. 0/2004
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO Pagina 11 di 32
proposte dal Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) nell’ambito delle quote previste in
agenda.
Prestazioni medicina legale
Sono prestazioni richieste dalla U.O. Medicina legale al fine di accertamenti specifici. Sono
a carico o meno dell’assistito a seconda di quanto previsto dalla normativa vigente.
Vengono proposte dal medico competente, dal medico autorizzato e dal medico dell’U.O.
di Medicina Legale, nell’ambito delle quote previste in agenda
Prestazioni multidisciplinari
Sono prestazioni ambulatoriali di branche specialistiche diverse, contestualmente proposte
dal Medico di famiglia o dal Medico specialista e necessarie per il completamento
dell’accertamento diagnostico sul paziente, nell’ambito di un percorso di presa in carico
clinico - assistenziale, da erogare in unica soluzione, nella stessa giornata e in orari
differiti, ma comunque nella medesima fascia oraria (antimeridiana o pomeridiana).
Prestazioni ordinarie
Sono prestazioni ambulatoriali specialistiche che non presentano alcun carattere
particolare e sono, pertanto, da erogare secondo le modalità organizzative correnti. Sono
prestazioni richieste dal Medico di famiglia o dal Medico specialista con prescrizione su
ricettario del Servizio Sanitario Nazionale.
Prestazioni prenotabili
Prestazioni disponibili in agenda per la prenotazione. Comprendono quelle attese e quelle
aggiuntive.
Prestazioni prenotate
Sono le prestazioni per cui è stato formalizzato l’appuntamento per l’erogazione della
prestazione sia tramite il CUP sia direttamente dallo specialista (continuità assistenziale) o
da altri servizi, a seconda del livello assistenziale.
Prestazioni supplementari
Sono prestazioni erogate in aggiunta a quelle prenotate, in base alla disponibilità del
medico specialista ospedaliero o territoriale che ne ravvisa la necessità ed opportunità.
Inoltre, vanno intese come tali le prestazioni inserite dal Responsabile CUP distrettuale,
dietro indicazione del Responsabile dell’ambulatorio, all’inizio o al termine del turno di
servizio, in via eccezionale, per recupero delle prestazioni prenotate, ma non rese a causa
di forza maggiore (sciopero, avaria di una apparecchiatura, inagibilità dei locali, ecc.).
Prestazioni urgenti
Sono prestazioni ambulatoriali specialistiche da erogare, sulla base di criteri ed elenchi
concordati con i Medici di Famiglia, in un tempo inferiore a sette giorni e, per alcune, entro
24 ore (comunque non oltre 48 ore) dalla presentazione della richiesta.
In questa categoria sono compresi i consulti richiesti dal Medico di base ai sensi dell’art.
34, punti 1 e 2, D.P.R. 28 luglio 2000, n° 270. Le prestazioni urgenti sono effettuate su
Presidio Ospedaliero Centrale
QT. 01 – GDR. 02
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
QP. 03 – EFF. 04
AMBULATORIALI:
Rev. 0/2004
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO Pagina 12 di 32
richiesta motivata del Medico di famiglia o del Medico specialista su specifico modulo da
allegare alla impegnativa su impegnativa del SSN.
Sarà cura di questa Azienda, congiuntamente con le associazioni mediche interessate,
definire le patologie e le prestazioni diagnostiche, cliniche e terapeutiche da assicurare
secondo questa modalità.
Registro nosologico
E’ il registro di sala, unico per ciascun ambulatorio e branca specialistica. E’ compilato in
ogni sua parte senza abrasioni o cancellature, in quanto documento certificativo con
valenza medico legale. E’ conservato, insieme agli allegati, in luogo sicuro e non
accessibile ad estranei, in quanto contenente dati “sensibili”, ai sensi della Legge n.675/96
e successive integrazioni (Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento 2711-97 n.2; D.lgs. 11-5-99; DPR n.318 del 28-7-99; Decreto Legislativo n.282 del 30-7-99).
Report mensile delle attività
E’ il documento trasmesso mensilmente dal CUP aziendale ai Direttori delle UU.OO., ai
Direttori di Presidio Ospedaliero ed ai Direttori di Distretto .
Tempo di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali
Rilevazione trimestrale generale in aggiunta ad una modalità semplificata di report per le
prestazioni traccianti.
Può essere determinato come tempo di attesa prospettato – attesa media del tempo
intercorso fra la data del primo contatto, quindi della richiesta, e la data di prenotazione
comunicata dal cittadino.
Tempo, espresso in giorni, che intercorre dal giorno indice della rilevazione al giorno in cui
vi sia il primo posto libero. Si calcola mediante differenza aritmetica tra le due date;
quando la data coincide con il giorno della richiesta, i giorni di attesa si registrano
comunque pari ad 1.
Tempo di attesa effettivo – attesa media del tempo intercorso fra la data del primo
contatto e la data della effettiva erogazione della prestazione.
Prestazioni monitorate
Sono oggetto della rilevazione una serie di prestazioni ambulatoriali, concordate tra
Ministero della Salute e Regioni e Province Autonome, riportate nella tabella sottostante.
I codici indicati per le prestazioni ambulatoriali fanno riferimento al DM 22/07/96.
Prestazioni ambulatoriali
DPCM 16 aprile 2002/D.G.R. n°1725 del 20 dicembre 2002:
1. Ecografia dell’addome superiore (88.74.1), inferiore (88.75.1), completo (88.76.1);
2. Eco(color)doppler dei tronchi sovra-aortici (88.73.5), eco(color)dopplergrafia degli
arti superiori, inferiori, distrettuale (88.77.2);
3. RM della colonna, senza e con contrasto (88.93.1);
4. TAC del capo, senza e con contrasto (87.03.1);
5. Visita generale (89.7) nella branca di cardiologia;
6. Visita oculistica (95.2);
7. Esofagogastroduodenoscopia.
Presidio Ospedaliero Centrale
QT. 01 – GDR. 02
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
QP. 03 – EFF. 04
AMBULATORIALI:
Rev. 0/2004
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO Pagina 13 di 32
N. persone in attesa
è l’insieme di tutte le persone in attesa della specifica prestazione; si calcola all’inizio del
giorno indice, sommando tutte le persone presenti in tutte le agende dell’erogatore e
senza limiti ultimi (senza data di termine). Per le prestazioni ambulatoriali, in tale numero
sono ricomprese tutte le varie modalità della prestazione (prima visita, controlli, screening
che non seguano procedure differenziate, prestazioni in libera professione intramuraria
erogata a favore dell’Azienda); sono escluse le prestazioni in libera-professione
intramuraria.
Gestione delle liste
Nella lista di attesa possono essere considerate due dimensioni: quantità (=numero di
pazienti in attesa ad un determinato momento) e durata (=tempo medio per ottenere la
prestazione). Se si utilizza il criterio del giorno indice (=il primo giorno feriale di ciascun
mese), la lista di attesa deve essere calcolata in base al tempo di attesa del primo
paziente che richiede quella prestazione nel giorno indice. Non vanno inserite le
prestazioni previste dai programmi regionali di screeening e quelle all’interno della
continuità diagnostico terapeutica: controlli-accertamenti-prestazioni successivi alla prima
visita e necessari per la conclusione diagnostico-terapeutica.
Liste chiuse
Per lista chiusa si intende l’impossibilità di prenotazione in una determinata agenda, in
quanto non è disponibile continuamente il calendario dell’effettuazione dell’attività
specialistica ambulatoriale.
Ticket o partecipazione alla spesa sanitaria
E' l'importo che l'utente - per legge - paga per la prestazione. E' costituito dalla tariffa
indicata nel Tariffario Regionale; l'importo da pagare non può superare Euro 36,15 per
ricetta. Sono soggette alla partecipazione al costo le seguenti prestazioni:
a) prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
b) prestazioni erogate in regime di ricovero diurno finalizzato ad accertamenti
diagnostici e quindi con l'esclusione dei ricoveri diurni individuati nell'allegato 1 al
D.L.vo 29.04.98, n. 124;
c) prestazioni di assistenza termale;
d) prestazioni di assistenza riabilitativa extra ospedaliera erogate in regime domiciliare,
ambulatoriale, semi-residenziale e residenziale.
Esenzione dal pagamento del ticket
E' il diritto dell'assistito, riconosciuto da norme legislative, di ottenere l'erogazione delle
prestazioni, di cui al nomenclatore/tariffario regionale, senza pagare il relativo ticket.
(v. Allegato 2)
Presidio Ospedaliero Centrale
QT. 01 – GDR. 02
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
QP. 03 – EFF. 04
AMBULATORIALI:
Rev. 0/2004
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO Pagina 14 di 32
5. Responsabilità e autorità
Operatori del CUP
• Accettano a vista la richiesta di prenotazione con impegnativa regionale (ove
prevista) e sono integrati nelle prenotazioni telefoniche attraverso il Call Center;
• informano l’assistito della disponibilità nell’agenda locale del Presidio e, nei casi in
cui la prenotazione superi i quindici giorni, della migliore disponibilità esistente in
altri Presidi Aziendali;
• rilasciano il foglio di prenotazione completo di tutti i dati previsti;
• assicurano le operazioni di cassa per la riscossione del ticket e di rilascio della
ricevuta fiscale;
• inviano il foglio di lavoro;
• registrano le prestazioni eseguite;
• attivano le procedure manuali in caso di blocco del sistema informatico o di
sospensione temporanea dell’attività;
• per tutti i calendari che superano i 60 giorni di attesa viene introdotto il “preappuntamento” che consiste nel garantire all’utente l’erogazione della prestazioni in
un determinato mese e nel fissare con precisione il giorno e l’ora della prestazione
prenotata tramite un successivo contatto con il CUP.
E’ fatto obbligo a tutto il personale CUP di:
• adottare un comportamento etico-professionale qualificato;
• rispettare la riservatezza nel rapporto con l’utenza ed i servizi aziendali interessati;
• garantire la massima trasparenza in riferimento alle disponibilità informatiche per
singole agende, non utilizzando quindi eventuali liste o agende, non utilizzando
eventuali liste o agende complementari cartacee;
• informare l’utenza su tutte le opportunità più favorevoli nell’ambito aziendale
sfruttando a pieno le potenzialità offerte dalle procedure informatiche;
• ricercare la soluzione delle problematiche connesse alla prenotazione;
• rispettare gli indirizzi tecnico-organizzativi dettati dal responsabile del CUP e quelli
funzionali disposti dalla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero.
Responsabile CUP distrettuale/ospedaliero
• Invia la lista dei prenotati nel periodo di sospensione e concorda azioni di recupero;
• autorizza gli eventuali rimborsi richiesti dall’utente nei casi previsti.
Coordinatore CUP
• Applicazione coerente ed uniforme delle norme che disciplinano la materia (tra cui
prenotazioni di prestazioni specialistiche in regime ordinario e di attività liberoprofessionale intra-moenia, riscossione ticket);
• predisposizione di regolamenti operativi per facilitare l’applicazione di cui al
precedente punto congiuntamente con la Direzione Sanitaria/Direzione di Distretto;
• individuazione di idonee iniziative (flessibilità di orario, turn over adeguato del
personale, ecc.), d’intesa con il Direttore di Distretto, con il Direttore Sanitario di
Presidio Ospedaliero Centrale
•
•
•
•
•
•
•
•
QT. 01 – GDR. 02
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
QP. 03 – EFF. 04
AMBULATORIALI:
Rev. 0/2004
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO Pagina 15 di 32
Presidio Ospedaliero e con i Dirigenti delle UU.OO., per la riduzione e la corretta
gestione dei tempi d’attesa allo sportello;
gestione dell’offerta sanitaria;
coordinamento del personale addetto al CUP;
coordinamento, d’intesa con Direttore di Distretto, il Direttore Sanitario di Presidio
Ospedaliero e con i Direttori delle UU.OO., dell’attività ambulatoriale, delle agende,
dell’orario e della tipologia delle prestazioni da erogare, nel rispetto di quanto
previsto dai regolamenti aziendali;
gestione degli aspetti giuridico-amministrativi, con particolare riferimento
all’applicazione delle norme in materia, all’applicazione dei tariffari vigenti relativi
all’assistenza specialistica, alla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, alle
esenzioni, nonché all’applicazione delle direttive regionali, ed in specie a quelle
emanate in materia di rimodulazione delle liste di attesa;
si interfaccia con l’U.O. Tecnologie e Procedure Informatiche per le necessità di
ordine Informatico ed Informativo;
gestione, per gli aspetti di competenza, degli adempimenti contabili in
collaborazione con l’U.O. Controlli di Gestione e con l’U.O. Rapporti Istituzionali ed
Utenza;
con cadenza mensile verifica la congruità della quota di prestazioni resa disponibile,
per singola branca specialistica, per le prestazioni urgenti e per quelle in continuità
diagnostico-terapeutica. Sulla base di quanto riscontrato avanza mensilmente
eventuali proposte di variazione alla Direzione Sanitaria ospedaliera ed alla
direzione di distretto;
collabora con l’URP per il miglioramento dei servizi di accoglienza.
Operatori del Call Center
• Forniscono informazioni in merito a tutte le prestazioni sanitarie aziendali;
• registrano le prenotazioni telefoniche;
• registrano gli annullamenti comunicati dagli utenti;
• gestiscono la posta elettronica relativa alla prenotazione e disdetta di prestazioni
ambulatoriali;
• personale di assistenza infermieristica:
o gestione dei locali;
o gestione dei presidi medico-chirurgici;
o gestione accettazione del paziente;
o gestione del registro e degli archi ambulatoriali
o assicura le procedure assistenziali necessarie per l’espletamento delle
prestazioni ambulatoriali;
o verifica la corretta procedura di pulizia, disinfezione, sterilizzazione,
smaltimento rifiuti speciali.
Responsabile Medico dell’ambulatorio
• Comunica l’eventuale sospensione (procedure di salvaguardia) della attività e
concorda azioni di recupero con apposita modulistica;
• propone l’introduzione di nuove prestazioni non previste dal nomenclatore;
Presidio Ospedaliero Centrale
QT. 01 – GDR. 02
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
QP. 03 – EFF. 04
AMBULATORIALI:
Rev. 0/2004
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO Pagina 16 di 32
•
verifica i tempi di attesa per branca e le prestazione al fine di proporre eventuali
variazioni;
• propone modifiche relative alle percentuali di suddivisione dell’agenda per i diversi
livelli organizzativi di erogazione;
• valuta la necessità di rendere disponibili per le urgenze specifici spazi in agenda;
• collabora alla predisposizione di appositi protocolli per l’accesso alle prestazioni
specialistiche, in particolare per le prestazioni per le quali risulti una sproporzione
tra la domanda e l’offerta, al fine di ottimizzare le risorse disponibili e limitare il
ricorso a prestazioni non indispensabili;
• trasmette con eventuali osservazioni l’elenco delle prestazioni effettuate in urgenza
nel proprio ambulatorio secondo la procedura descritta nel regolamento;
Relativamente ai compiti sopra descritti, il medico in questione dovrà darne comunicazione
al Direttore di Distretto o al Direttore dell’U.O. ospedaliera che provvederà a comunicarlo
al Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero;
• prende in gestione direttamente il caso che riveste carattere d’urgenza e la cui
tempestiva esecuzione condiziona, in un arco di tempo breve, la prognosi a breve
del paziente o influenza marcatamente il dolore, la disfunzione o la disabilità;
• comunica, tramite il personale infermieristico assegnato, agli utenti prenotati la
sospensione dell’attività e la relativa nuova prenotazione;
• firma il foglio di lavoro.
Direttore di Distretto e Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero
• individuano le prestazioni effettivamente erogabili;
• valutano il volume complessivo delle prestazioni;
• verificano la continuità organizzativa di tutte le attività ambulatoriali specialistiche e
per le prestazioni in continuità assistenziale;
• pianificano e comunque rivedono periodicamente (entro i mesi di ottobre ed aprile)
le agende;
• verificano le proposte di introduzione nuove prestazioni non previste dal
nomenclatore;
• autorizzano la variazione delle Agende nel rispetto dei Piani di attività definiti e degli
obiettivi aziendali;
• analizzano i
tempi di esecuzione delle prestazioni e vigilano sulla effettiva
uniformità.
• La Direzione Sanitaria di presidio ospedaliero, in accordo con i Direttori di
dipartimento e la Direzione Distrettuale in accordo con il responsabile di distretto
della medicina specialistica, dispongono sui tempi di effettuazione delle visite e
degli esami specialistici e strumentali.
Responsabile Sistema Informativo Aziendale
• Fornisce e valida la reportistica, (flussi informativi regionali e aziendali–CUP)
compresa attività intramoenia ai Direttori delle UU.OO Ospedaliere, al Direttore
Sanitario di Presidio Ospedaliero, al Direttore di Distretto, alla Direzione Aziendale.
Presidio Ospedaliero Centrale
QT. 01 – GDR. 02
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
QP. 03 – EFF. 04
AMBULATORIALI:
Rev. 0/2004
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO Pagina 17 di 32
Direzione Aziendale
• Determina le modalità di erogazione e le tariffe delle prestazioni non comprese nel
nomenclatore.
6. Descrizione delle attività
L’ accesso alle prestazioni è determinato da:
• criteri di gestione delle agende e definizione dei livelli organizzativi di erogazione
delle prestazioni;
• modalità di prenotazione per l’effettuazione delle prestazioni.
Tutte le visite e le prestazioni ambulatoriali erogate dall’ASL sono registrate nel sistema
unico di prenotazione (CUP).
Il CUP prenota tutte le attività specialistiche per esterni.
Il CUP informatizzato non prenota:
Attività relative al post-ricovero (entro 30 giorni dalla data di dimissione);
Attività legate a problemi di riservatezza della privacy.
Non vengono inserite nelle liste di attesa le prestazioni previste dai programmi regionali
di screening effettuati su chiamata diretta da parte dell’Azienda. Tali prestazioni
verranno rilevate a parte per conoscere l’attività svolta dalle strutture eroganti.
Ogni inserimento di nuove agende in CUP informatizzato deve essere autorizzato dalla
Direzione Sanitaria/Direzione di Distretto.
6.1. Gestione delle agende
Si basa sui due momenti di costituzione e pianificazione delle agende e di manutenzione
delle stesse.
6.1.1. Costituzione e pianificazione delle agende
L’istituzione delle agende è la fase operativa di programmazione delle attività
ambulatoriali, da cui dipende l’efficienza dell’intero sistema di erogazione delle prestazioni.
Ha rilevanza sia per l’impatto sulla complessità organizzativa del centro erogatore sia per
l’impatto in termini di accessibilità e soddisfazione. In fase di costituzione delle agende
vanno definiti i seguenti aspetti:
• individuare le prestazioni effettivamente erogabili sulla base del vigente
nomenclatore tariffario da parte dei Direttori di Distretto e dei Direttori Sanitari di
Presidio Ospedaliero;
• fissare i tempi tecnici di esecuzione per le diverse tipologie e complessità di
prestazioni (visite, accertamenti strumentali) anche al fine di definire i tempi di
prenotazione. Nei presidi erogatori dell’ASL Viterbo i tempi di esecuzione delle
prestazioni sono uniformi. Il Direttore di Distretto ed il Direttore Sanitario di
Presidio Ospedaliero concordano sui tempi di esecuzione delle prestazioni e vigilano
sulla effettiva uniformità;
• fissare la periodicità della erogazione delle prestazioni, individuando il calendario dei
giorni e degli orari di attività. Il calendario è formalizzato ed ha effetto, ai fini della
Presidio Ospedaliero Centrale
•
•
•
•
QT. 01 – GDR. 02
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
QP. 03 – EFF. 04
AMBULATORIALI:
Rev. 0/2004
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO Pagina 18 di 32
prenotazione, per l’intero anno solare. Non sono ammessi calendari per frazioni
inferiori all’anno solare (mensili, trimestrali, ecc.) e chiusure periodiche delle
agende. Le prenotazioni operano senza limite temporale. L’attivazione delle agende
è subordinata all’identificazione del centro di costo. E’ opportuno che vengano
individuati l’èquipe o gli eventuali sostituti del titolare sia per assenze programmate
che impreviste;
calcolare il volume complessivo delle prestazioni, tenendo conto dell’articolazione
del calendario, dei tempi tecnici di esecuzione e del tipo di prestazioni erogabili da
parte del Direttore del Distretto e del Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero;
suddividere l’agenda così determinata per i diversi livelli organizzativi di erogazione
tenuto conto dello specifico rapporto domanda/offerta;
garantire la continuità organizzativa di tutte le attività ambulatoriali specialistiche
mediante la pluralità dei Medici specialisti dedicati, con l’integrazione, laddove
necessario, tra Medici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale e Dirigenti
Medici a rapporto di lavoro dipendente, da parte del Direttore di Distretto ed il
Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero;
l’elenco delle prestazioni erogabili, la periodicità, la tempistica, il numero delle
prestazioni aggiuntive e il calendario vengono pianificati e comunque rivisti entro il
mese di ottobre ed aprile, rispettivamente per il I ed il II semestre di ciascun anno,
dal Direttore di Distretto ed il Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero che li
trasmettono successivamente al CUP aziendale.
Per le prestazioni non comprese nel nomenclatore tariffario regionale, l’ASL Viterbo
determina, con proprio atto, le modalità di erogazione e le relative tariffe con la seguente
modalità:
• il Responsabile dell’ambulatorio propone, per iscritto, al Direttore di Distretto della
o al Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero l’introduzione di nuove prestazioni,
precisando la tecnica e il tempo di effettuazione, la motivazione e l’appropriatezza
clinico-diagnostica, i possibili costi di produzione e l’eventuale tariffa anche per
analogia rispetto a prestazioni comparabili presenti nel nomenclatore tariffario;
• il Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero ed il Direttore di Distretto, verificano e
validano la proposta dandone successiva comunicazione alla Direzione Aziendale;
• la Direzione Aziendale dispone l’atto autorizzativo per l’effettuazione della
prestazione, definendo la relativa tariffa e contestualmente notificando alla Regione
- Assessorato alla Salute - l’introduzione della nuova tipologia di prestazione.
6.1.2. Manutenzione delle agende
La manutenzione è il processo di controllo delle agende per valutare se l’articolazione
organizzativa delle attività è congrua con gli obiettivi funzionali e di produttività fissati.
La manutenzione prevede:
• la verifica, sulla base del report mensile, da parte dei Direttori di Distretto e del
Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero dei tempi di attesa per branca e per
prestazione e dei rapporti tra prestazioni attese, prenotate, ed erogate, al fine di
valutare e proporre variazioni intese a equilibrare la proporzione tra domanda ed
offerta;
Presidio Ospedaliero Centrale
QT. 01 – GDR. 02
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
QP. 03 – EFF. 04
AMBULATORIALI:
Rev. 0/2004
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO Pagina 19 di 32
•
la variazione delle agende secondo le seguenti modalità:
o il Responsabile medico dell’Ambulatorio, predispone le variazioni delle
agende finalizzate ad offrire miglioramenti nell’efficienza e nella accessibilità
per l’utenza, che sono sottoposte all’ approvazione del Direttore di Distretto.
Per gli ambulatori Ospedalieri, il Direttore di Presidio approva su proposta del
Responsabile di U.O.;
o le agende delle prestazioni sono variate dal CUP aziendale esclusivamente
su richiesta del Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero o di Distretto;
o le variazioni decorrono dal primo giorno utile tenuto conto delle prenotazioni
esistenti;
o Attivazione nuove agende L’avvio di nuove branche specialistiche, ambulatori
ed esami, è ufficializzato dal Direttore di Distretto e dal Direttore Sanitario
previa comunicazione scritta del responsabile dell’Unità Operativa (che ne
garantisce la sostenibile continuità assistenziale da parte della U.O.) alla
Direzione Sanitaria che provvederà a comunicare le necessarie informazioni
agli uffici competenti;
o Manutenzione dati significativi di calendario
Ci si riferisce ad aggiunte o diminuzioni della disponibilità e variazioni degli
orari delle agende CUP.
Le richieste delle variazioni dei dati di base di calendario, effettuate sugli
appositi modelli (allegati:), dovranno essere inviate, almeno sette giorni
prima della modifica proposta, al Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero o
di Distretto. Tali richieste devono pervenire contestualmente, per
conoscenza, al servizio CUP. Le variazioni sono comunque subordinate alla
assenza di prenotazioni già esistenti nella agenda CUP;
o Spostamento delle prenotazioni
Normalmente non è ammesso lo spostamento delle prenotazioni.
E’ consentito lo spostamento solamente nei seguenti casi:
♦ rotture delle apparecchiature tecnico-medicali indispensabili per
l’esecuzione degli esami;
♦ assenza improvvisa e giustificata del dirigente sanitario non sostituibile
per quella particolare prestazione.
Gli utenti, per i citati casi di spostamenti di prenotazione, dovranno essere
inseriti in overbooking immediatamente successivi o precedenti da parte del
personale infermieristico assegnato all’ambulatorio e/o servizio.quali
prenotazioni aggiuntive al regolare piano di lavoro dei giorni
•
l’attuazione delle procedure di salvaguardia, in caso di sospensioni temporanee e
per causa di forza maggiore dell’attività (sciopero, avaria di un apparecchiatura,
inagibilità dei locali ecc.), osservando il seguente iter:
o comunicazione del Responsabile dell’ambulatorio della sospensione della
attività al Direttore dell’U.O. ed al Direttore di Distretto, con l’indicazione
delle cause e la previsione del periodo di interruzione per il relativo inoltro
alla Direzione Sanitaria di Presidio e relativa autorizzazione per il CUP.
Comunicazione dei provvedimenti adottati da parte del Responsabile
Presidio Ospedaliero Centrale
QT. 01 – GDR. 02
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
QP. 03 – EFF. 04
AMBULATORIALI:
Rev. 0/2004
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO Pagina 20 di 32
dell’ambulatorio al Direttore di Distretto o al Direttore di Presidio
Ospedaliero.
o verifica da parte del Responsabile dell’ambulatorio con il Responsabile del
CUP distrettuale ed ospedaliero della lista giornaliera dei prenotati per il
periodo di sospensione, con la individuazione delle azioni di recupero;
o comunicazione diretta, a mezzo telefono o telegramma, se sprovvisti di
numero telefonico, agli utenti prenotati e interessati dalla sospensione
dell’attività, con l’indicazione, della nuova data di prenotazione, privilegiando
l’inserimento di prestazioni supplementari all’inizio o alla fine dei successivi
turni di attività;
o accettazione da parte del CUP distrettuale ed ospedaliero delle richieste che
intervengono nel periodo di eventuale sospensione dell’attività con riserva di
fissare e comunicare in un secondo tempo all’assistito la data
dell’appuntamento;
6.2. Prenotazione
La gestione delle prenotazioni deve garantire l’ assegnazione del diritto di accesso
all’utente e l’informazione sulla erogazione della prestazione.
In tutti i Presidi erogatori a gestione diretta è unico il sistema di prenotazione (CUP) e gli
appuntamenti sono personalizzati. Per le prestazioni in continuità assistenziale (P.C.A.) le
prenotazioni sono fissate direttamente dal medico specialista e successivamente
comunicate, tramite il foglio di lavoro, al sistema di prenotazione (CUP); gli esenti ed i non
esenti devono regolarizzare l’importo del ticket nei termini stabiliti.
Per tutti i calendari che superano i 60 giorni di attesa viene introdotto il “preappuntamento” che consiste nel garantire all’utente l’erogazione della prestazioni in un
determinato mese e nel fissare con precisione il giorno e l’ora della prestazione prenotata
tramite un successivo contatto con il CUP.
6.2.1. Assegnazione del diritto di accesso all’utente e informazione sulla erogazione della
prestazione
Le prestazioni ambulatoriali con riferimento al livello di erogazione sono distinte in:
prestazioni ordinarie, prestazioni urgenti, prestazioni in continuità assistenziale (P.C.A.),
prestazioni multidisciplinari, prestazioni domiciliari, prestazioni in assistenza domiciliare,
prestazioni di medicina del lavoro (D.lgs. 626/94), prestazioni per medicina legale e
prestazioni intramoenia. A livelli di erogazioni corrispondono modalità di prenotazioni
diverse. Le prenotazioni vengono effettuate con indicazione della data e dell’orario
determinato dall’intervallo dei tempi di esecuzione delle prestazioni nell’ambito della
subagenda corrispondente.
L’attribuzione dell’appuntamento è condizionato dai seguenti fattori: il livello organizzativo
di erogazione della prestazione e la disponibilità dell’agenda.
Per ognuno dei livelli organizzativi di erogazione sono riservate quote percentuali di
disponibilità sul totale delle prestazioni erogabili, tenendo conto delle effettive necessità, al
momento della costituzione e pianificazione delle agende.
Presidio Ospedaliero Centrale
QT. 01 – GDR. 02
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
QP. 03 – EFF. 04
AMBULATORIALI:
Rev. 0/2004
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO Pagina 21 di 32
Il Direttore del Distretto e il Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero individuano le
percentuali da riservare per singola branca e, ove necessario, per singola tipologia di
prestazione.
Lo scorrimento cronologico degli appuntamenti costituisce la lista di attesa relativa a
ciascun ambulatorio distinta per ognuno dei livelli organizzativi di erogazione.
6.2.1.1. Prestazioni ordinarie
Sono le prestazioni richieste dal Medico di famiglia o dal Medico specialista con le
impegnative in uso, intese come prestazioni ambulatoriali specialistiche che non
presentano carattere particolare e pertanto da erogare secondo le modalità organizzative
correnti.
L’accettazione della richiesta di prenotazione avviene con le seguenti modalità:
• l’utente può prenotare a vista presentando l’impegnativa allo sportello CUP, per via
telefonica attraverso il Call Center al n° 800383670 , per posta elettronica al
seguente indirizzo [email protected] e presso le farmacie
abilitate. L’ASL attiverà, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, la possibilità
di prenotazione diretta da parte del MMG e PLS;
• gli sportelli osservano orario di apertura giornaliero al pubblico, con turno
antimeridiano e pomeridiano, senza interruzione, definito con criteri uniformi ed in
relazione alle effettive esigenze dell’utenza. L’orario è dalle 8.00 alle 17.30 dal
lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.00 alle 12.30;
• gli sportelli assicurano le operazioni di cassa per la riscossione del ticket e di rilascio
della ricevuta fiscale. Il ticket viene riscosso, di norma, al momento della
prenotazione. L’utente può procrastinare il pagamento del ticket, che comunque
deve essere versato almeno cinque giorni prima della erogazione della prestazione,
pena la perdita di efficacia della prenotazione che viene annullata, al fine di limitare
il fenomeno delle mancate prestazioni. Gli esenti devono confermare
l’appuntamento entro 5 giorni;
• il versamento del ticket, se dovuto, dovrà essere effettuato comunque prima della
prestazione sanitaria presso una qualsiasi Cassa dell’Azienda o con il c/c postale
n°10625010 intestato a: Azienda U.S.L. Viterbo – Servizio Tesoreria – 01100
Viterbo, specificando nella causale di versamento il nome della prestazione.
Le impegnative debbono essere redatte sul formulario modello del SSN (allegato 1) e ogni
prescrizione può contenere fino ad un massimo di otto prestazioni per branca specialistica
o cicli di prestazioni fino ad un massimo di dodici (6-10 o 12). Le richieste di prestazioni di
branche specialistiche diverse devono essere formulate su moduli distinti per ciascuna
branca, secondo quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 1994, n° 724 (allegato 1).
Il processo di prenotazione prevede le seguenti operazioni:
1) informazione all’assistito delle disponibilità esistenti nelle agende dei presidi
aziendali;
2) verifica della correttezza della prescrizione, prevista dalla normativa vigente, con
l’eccezione delle prestazioni previste dall’art.16, comma 3 del DPR. 28 luglio 2000
n° 271, per le quali è consentito l’accesso diretto (branca ostetricia-ginecologia,
odontoiatria, psichiatria, neuropsichiatria infantile, oculistica limitatamente alla
Presidio Ospedaliero Centrale
QT. 01 – GDR. 02
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
QP. 03 – EFF. 04
AMBULATORIALI:
Rev. 0/2004
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO Pagina 22 di 32
misurazione del visus, pediatria) e per l’ambulatorio infermieristico (quando sarà
attivato);
3) il corretto calcolo della quota di partecipazione dovuta, ovvero del tipo di esenzione
operante per l’assistito (allegato 2);
4) accettazione della richiesta di prenotazione ed emissione e rilascio all’Assistito di
a. modulo a stampa, quale riscontro dell’avvenuta prenotazione, completo delle
seguenti informazioni:
• generalità dell’assistito;
• nazionalità dell’assistito;
• tipo di prestazione;
• data, ora e sede di prenotazione;
• data, ora e sede specifica dell’appuntamento;
b. modulo di certificazione fiscale completo delle seguenti informazioni:
• generalità dell’assistito;
• nazionalità dell’assistito;
• importo del ticket dovuto ovvero del tipo di esenzione;
• modalità e sedi per il pagamento del ticket;
• avvertenze su: perdita di efficacia della prenotazione qualora l’Assistito
non provveda al saldo del ticket cinque giorni prima della data fissata per
la prestazione e sui diritti/obblighi relativi alla prenotazione e al
rimborso;
c. modulo “delle preparazioni” con le eventuali prescrizioni tecniche
preparatorie e indispensabili per l’effettuazione della prestazione richiesta.
Qualora l’assistito effettui il pagamento del ticket al momento della prenotazione, viene
rilasciata ricevuta fiscale allegata alla prenotazione. La ricevuta viene emessa al momento
del pagamento e registrata sul sistema.
6.2.1.2. Prestazioni urgenti
Sono effettuate su richiesta motivata del Medico di famiglia o dal Medico specialista sullo
specifico modulo aziendale. Il Medico Responsabile dell’ambulatorio che effettua la
prestazione urgente trasmette il modulo di richiesta con eventuali osservazioni al CUP per
il relativo inserimento. Il Direttore di Distretto e il Direttore Sanitario di Presidio
Ospedaliero, nell’ambito della verifica mensile, valutano l’ipotesi di rendere non prenotabili
alcuni spazi dell’agenda per coprire un eventuale numero significativo di prestazioni
urgenti. Il Responsabile dell’ambulatorio, se la situazione operativa lo permette, può
disporre l’effettuazione di prestazioni in favore di Assistiti non prenotati, adottando l’iter
amministrativo previsto per le prestazioni supplementari.
L’Azienda prevede un criterio di priorità per l’accesso alle prestazioni specialistiche, basato
sulla gravità delle condizioni cliniche del paziente, articolato su livelli.
prestazioni a carattere di “urgenza”
Trattasi di prestazioni ambulatoriali specialistiche urgenti, per le quali non è
necessario l’accesso al Pronto Soccorso, ma la cui effettuazione deve avvenire
Presidio Ospedaliero Centrale
QT. 01 – GDR. 02
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
QP. 03 – EFF. 04
AMBULATORIALI:
Rev. 0/2004
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO Pagina 23 di 32
con carattere di urgenza nell’arco della giornata di presentazione del paziente o
in un periodo immediatamente successivo (48 ore).
prestazioni a carattere di “urgenza differibile”
Trattasi di prestazioni che non rivestono carattere di urgenza per le quali
l’effettuazione tempestiva (entro 7 giorni) è requisito importante per assicurare
la qualità e l’efficacia del processo assistenziale in atto.
prestazioni “programmabili”
Trattasi di prestazioni che non rivestono carattere di urgenza. In questa
tipologia di prestazioni sono codificate le prestazioni per la continuità
diagnostico-terapeutica (P.C.D.T.) (ad esempio controlli specialistici,
prestazioni e/o accertamenti diagnostici successivi alla prima visita e necessari
per la conclusione diagnostico terapeutica.
All’interno dei livelli il criterio di ordine cronologico regola la prenotazione.
Le prestazioni a carattere di “urgenza”, “urgenza differibile” sono richieste dal medico
di base o dal medico specialista utilizzando apposita modulistica.
Il medico specialista che ha effettuato la prestazione appone un visto sulla apposita
richiesta e la trasmette al CUP con eventuali osservazioni.
6.2.1.3. Prestazioni in continuità assistenziale (P.C.A.)
Nell’ambito della quota parte stabilita per ciascuna branca, sono proposte dal Medico
specialista ospedaliero o territoriale che ha inizialmente preso in carico il paziente e che
procede direttamente a fissare l’appuntamento, con l’indicazione dell’orario sul foglio di
lavoro e alla prescrizione su ricettario regionale, che consegna all’Assistito. L’Assistito si
presenta direttamente, il giorno dell’appuntamento, presso l’ambulatorio che eroga la
prestazione. Gli assistiti, esenti e non, devono confermare l’appuntamento entro 5 giorni.
Gli Assistiti non esenti devono, 5 giorni prima della data di appuntamento, provvedere a
regolarizzare il pagamento.
Tale modalità riguarda anche i pazienti in dimissione per i quali la prenotazione presso
l’ambulatorio viene fatta direttamente dal reparto e riportata nel foglio di dimissione.
Giornalmente viene consegnata allo sportello per la registrazione la lista delle prenotazioni
effettuate direttamente dagli ambulatori (o dai reparti). I pazienti sono esenti dalla
partecipazione alla spesa.
6.2.1.4. Prestazioni multidisciplinari
Sono proposte dal Medico di base o dal Medico specialista affinché vengano erogate in
unica soluzione, nella stessa giornata e in orari differiti, ma comunque nella medesima
fascia oraria (antimeridiana o pomeridiana). Al momento della prenotazione il personale
CUP propone all’Assistito le possibili date per l’effettuazione, nella stesa fascia oraria, di
tutte o della maggior parte delle prestazioni multidisciplinari. Eventuali segnalazioni da
parte dei medici specialisti e del personale del CUP sulla difficoltà alla prenotazione delle
prestazioni multidisciplinari costituiscono elementi da tenere in considerazione al momento
della revisione della pianificazione delle agende.
Gli appuntamenti sono personalizzati con l’indicazione della data, dell’orario e
dell’ambulatorio/reparto che eroga la prestazione per evitare disagi e sovraffollamenti nelle
Presidio Ospedaliero Centrale
QT. 01 – GDR. 02
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
QP. 03 – EFF. 04
AMBULATORIALI:
Rev. 0/2004
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO Pagina 24 di 32
sale d’attesa. Qualora la prescrizione contenga prestazioni multiple l’accesso sarà
programmato, ove la tipologia degli interventi lo renda compatibile, in una unica soluzione.
6.2.1.5. Prestazioni domiciliari
Sono prestazioni rese al domicilio del paziente, al di fuori delle procedure previste per i
pazienti in assistenza domiciliare in carico ai CAD. L’Azienda offre tali prestazioni
specialistiche, non previste dai LEA, previo pagamento di una quota integrativa fissa a
riscontro dei costi aggiuntivi determinati.
6.2.1.6. Prestazioni erogate su richiesta del CAD, finalizzate alla Medicina del Lavoro
Aziendale ed alla U.O. di Medicina Legale
Il personale dei servizi interessati provvede direttamente a fissare l’appuntamento
utilizzando gli spazi concordati su specifica subagenda. A tal fine utilizzato un apposito
modulo.Tali prestazioni sono definite in una specifica subagenda e sono disciplinate con
apposita procedura che preveda, qualora negli spazi riservati non venga confermata la
prenotazione, che i posti rimasti liberi siano resi disponibili dal CUP aziendale per le
prestazioni ordinarie. I Direttori di Distretto e i Direttori di Presidio Ospedaliero concordano
con i Responsabili Medici Ambulatoriali le subagende e le eventuali variazioni.
6.2.1.7. Prestazioni ambulatoriali in regime intramoenia
Le procedure per l’accesso a tali tipologie di prestazioni sono analoghe e registrate
separatamente. Mensilmente il CUP aziendale trasmette al Direttore di Distretto, al
Direttore di Presidio Ospedaliero ed al Dirigente dell’U.O. A.L.P.I. il Report con il rapporto
di prestazioni rese in attività istituzionale e intramoenia per Unità Operativa (allegato 4).
6.3. Rimborsabilità
Per quanto riguarda la rimborsabilità dei costi sostenuti direttamente dall’assistito per
prestazioni ambulatoriali per le quali la prenotazione preveda tempi di attesa eccessivi,
l’Azienda prende atto di quanto previsto dall’art. 3 comma 10 e 13 del D.lgs. 124/98, dalla
delibera n. 5836 del 3/11/98 e dalla Circolare Regione Lazio prot. n° 30260/3577 del
14/06/2002 .
Poiché il presente Regolamento prevede un esplicito canale per l’accesso in urgenza alle
prestazioni specialistiche ambulatoriali individuando in maniera analitica la procedura, le
prestazioni per le quali è riservato e i tempi di erogazione, l’Azienda qualora non sia in
grado di rispettare i tempi preventivati, si impegna a rimborsare l’intero importo a carico
dell’assistito per prestazioni effettuate in altre strutture.
Per le prestazioni non comprese nell’elenco per le quali è previsto l’accesso in urgenza,
l’Azienda in fase di prima applicazione e in difetto di specifiche diverse indicazioni
regionali, si impegna a rimborsare il costo a carico dell’assistito per prestazioni effettuate
in altre strutture nei casi in cui la prenotazione aziendale superi i 60 giorni.
Il limite è rivisto con periodicità annuale in relazione agli interventi adottati per contenere i
tempi di attesa. La richiesta dell’assistito deve essere presentata allo sportello mediante
apposita modulistica almeno 10 giorni prima dell’effettuazione della prestazione, termine
entro il quale l’Azienda si riserva la possibilità di individuare soluzioni alternative.
Presidio Ospedaliero Centrale
QT. 01 – GDR. 02
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
QP. 03 – EFF. 04
AMBULATORIALI:
Rev. 0/2004
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO Pagina 25 di 32
•
Il mancato pagamento nei termini previsti viene considerato quale rinuncia alla
prestazione. Le prestazioni riguardanti prestazioni non confermate sono disponibili
per la quota prevista per le prestazioni a carattere di “urgenza”.
• L’utente può rinunciare alla visita prenotata, chiedendo il rimborso di quanto
eventualmente già corrisposto, purché con un anticipo di almeno cinque giorni
rispetto alla data di effettuazione della prestazione. L’utente che non si presenta
alla visita prenotata senza aver comunicato la disdetta è tenuto a pagare l’intero
importo della tariffa prevista dal nomenclatore tariffario regionale compresi gli
esenti ticket (art. 3 comma 15 legge 124/98).
L’utente ha diritto all’immediato rimborso dell’importo del ticket nel caso in cui:
la prestazione non sia resa per responsabilità dell’Azienda (assenze
improvvise del personale, indisponibilità dei locali, guasti delle attrezzature) e
che l’utente rinunci ad un nuovo appuntamento;
comunichi la disdetta almeno 5 giorni prima della data di appuntamento;
qualora non si presenti per impedimento adeguatamente motivato, ma
fornendo comunque preventiva comunicazione e presentando certificazione
comprovante l’impedimento.
La disdetta può essere inoltrata telefonicamente al Call Center, o via fax al seguente
numero
0761.228234
o
via
posta
elettronica
al
seguente
indirizzo
[email protected] per l’opportuna registrazione al fine di adeguare
la disponibilità del piano giornaliero di lavoro.
In questo caso il rimborso è autorizzato dal Coordinatore CUP locale.
All’assistito esente dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa è richiesto di
confermare l’appuntamento 5 giorni prima dell’erogazione della prestazione, pena
l’annullamento della prenotazione.
6.4. Erogazione delle prestazioni
L’accesso all’ambulatorio rappresenta la parte conclusiva del processo e garantisce
all’Assistito l’effettuazione della prestazione richiesta, secondo le modalità e i tempi previsti
all’atto della prenotazione.
L’erogazione delle prestazioni comporta, per ogni ambulatorio, l’osservanza delle seguenti
fasi operative:
• ricezione dal CUP del piano di lavoro giornaliero degli Assistiti prenotati;
• chiamata, secondo l’ordine progressivo di prenotazione, degli Assistiti in lista;
• identificazione dell’Assistito, con verifica della corrispondenza tra impegnativa e
prenotazione, della corretta identificazione del ticket e dell’avvenuto pagamento per
i non esenti;
• compilazione del registro nosologico con annotazione dei seguenti dati:
generalità dell’Assistito;
numero codice fiscale;
data e orario della prestazione;
tipo di prestazione effettuata, ivi compresa l’eventuale prestazione
supplementare;
timbro e firma del Medico specialista;
Presidio Ospedaliero Centrale
QT. 01 – GDR. 02
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
QP. 03 – EFF. 04
AMBULATORIALI:
Rev. 0/2004
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO Pagina 26 di 32
• esecuzione della prestazione. Per le prestazioni che prevedono tecniche invasive,
interventi o manualità nelle cavità naturali, l’assunzione di mezzi di contrasto o altre
tecniche complesse, deve essere acquisito il consenso informato scritto, che diviene
parte integrante e conservato con il registro nosologico;
• rilevazione di eventuale prestazione supplementare, svolta nella giornata, che il
Medico deve proporre all’Assistito per il preventivo assenso. In caso positivo, il
Medico specialista prescrive la prestazione su impegnativa e l’Assistito dovrà
procedere successivamente al pagamento del ticket supplementare; la prestazione
supplementare viene annotata sul foglio di lavoro dal medico;
• predisposizione di eventuale prestazione di continuità assistenziale (P.C.A.), che il
Medico propone all’Assistito per il preventivo assenso. In caso positivo il Medico
specialista fissa direttamente l’appuntamento, rilasciando all’interessato il foglio di
prenotazione con data ed orario (impegnativa interna);
• rilascio all’Assistito del referto “a vista”. Nel caso il referto debba essere rilasciato in
data successiva, il personale dell’ambulatorio consegna all’Assistito uno stampato
informativo su cui siano indicati:
giorno, orario e sede del ritiro, compreso numero telefonico di riferimento;
modalità del ritiro (da parte dell’Assistito con documento di identità ovvero
da un delegato con delega in carta semplice, proprio documento e copia del
documento di identità del delegante);
• gli ambulatori sono tenuti a conservare il referto per trenta giorni dalla data di
redazione, con l’obbligo di addebito all’assistito dell’intero costo della prestazione
fruita (es. nel caso di effettuato pagamento ticket la restante quota) in caso di
mancato ritiro, secondo quanto previsto dall’art.5 del Decreto Legislativo 30
dicembre 1989, convertito nella Legge 29 dicembre 1990, n° 407;
• l normativa relativa alla richiesta e rilascio della cartella clinica si applica anche al
rilascio di tutte le altre certificazioni sanitarie.
Le seguenti certificazioni sono rilasciate presso lo sportello competente solo dopo la
compilazione dell’apposito modulo di richiesta e il versamento della quota stabilita
dalla amministrazione. Certificato di prestazioni ambulatoriali con o senza diagnosi.
L’amministrazione stabilisce il tempo d’attesa per il rilascio di ogni certificazione.
Al termine della sessione di lavoro, lo specialista deve effettuare:
• verifica del piano di lavoro giornaliero, con riscontro degli Assistiti assenti e di quelli
trattati, ivi compresi quelli eventualmente non prenotati con annotazione delle
eventuali prestazioni supplementari erogate;
• invio al CUP distrettuale e ospedaliero del piano di lavoro giornaliero, controllato,
timbrato e firmato dal Medico specialista. Nella colonna corrispondente sono
segnalate sia le prestazioni erogate che quelle non eseguite. La documentazione è
trasmessa al termine della sessione di lavoro e comunque non oltre il giorno
successivo, purchè non coincidente con un giorno festivo;
• a richiesta del Responsabile dell’ambulatorio il Responsabile del CUP distrettuale e
ospedaliero è tenuto a fornire il report giornaliero delle attività.
Presidio Ospedaliero Centrale
QT. 01 – GDR. 02
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
QP. 03 – EFF. 04
AMBULATORIALI:
Rev. 0/2004
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO Pagina 27 di 32
Il CUP distrettuale e ospedaliero prendono in consegna la documentazione per le ulteriori
elaborazioni informative. La documentazione relativa è conservata per un periodo di
cinque anni.
7. Flussi Informativi
La registrazione della prenotazione e l’inserimento nella lista di attesa consente la
costituzione dell’archivio dati per il debito informativo esterno ed interno, mediante
opportuno sistema di codifica.
A tal fine il CUP provvede alla:
• acquisizione
e registrazione delle prenotazioni effettuate direttamente
dall’ambulatorio, complete dei dati necessari;
• predisposizione e invio della stampa del piano di lavoro giornaliero a ciascun
ambulatorio;
• registrazione, a fine giornata, delle prestazioni eseguite da ciascun ambulatorio,
prenotate e supplementari, comunicate con il rinvio del foglio di lavoro debitamente
firmato dal medico specialista;
8. Indicatori di valutazione dell’attività specialistica ambulatoriale
Dal D.M. Sanità 24/07/1995: “Gli indicatori sono delle informazioni selezionate allo scopo
di misurare i cambiamenti che si verificano nei fenomeni osservati e conseguentemente, di
orientare i processi decisionali dei diversi livelli istituzionali.
Essi rappresentano uno strumento ordinario e sistematico per l’autovalutazione e la
verifica dell’efficienza gestionale e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle attività
sanitarie”.
Per la costruzione dei suddetti indicatori è necessario:
TA = Totale Agende (ad esclusione delle subagende relative alle prestazioni escluse al
punto “Tempo di attesa effettivo”);
TP = Totale Prestazioni (prestazioni in attività istituzionale + prestazioni in libera
professione);
NA = Numero Agende (totali e/o di ambulatori) con tempi di attesa stabiliti dalla
Direzione aziendale per prestazioni;
PzL = N° pazienti in lista d’attesa ad una determinata data;
Ds = Disponibilità settimanale (rappresenta il n° di prestazioni specialistiche
ambulatoriali o domiciliari settimanalmente prenotabili;
PE = N° prestazioni totali effettuate in azienda in un determinato periodo;
PA = N° prestazioni effettuate in mobilità attiva;
PP = N° prestazioni effettuate in mobilità passiva;
PLP = N° prestazioni erogate in libera professione;
8.1.1. Indice di Performance (I.P.)
È un indice che può essere utilizzato per fotografare la situazione esistente, circa i tempi di
attesa, a livello aziendale o distrettuale per ogni singola disciplina specialistica.
Presidio Ospedaliero Centrale
QT. 01 – GDR. 02
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
QP. 03 – EFF. 04
AMBULATORIALI:
Rev. 0/2004
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO Pagina 28 di 32
Questo indice permette di quantificare il numero delle agende che presentano tempi
d’attesa inferiori (o uguali) alla soglia oltre la quale si sono definite critiche le prestazioni
rispetto alla totalità delle agende.
I.P. = NA/TA* 100
Più elevato è l’indice di performance maggiore è il numero delle agende al di sotto della
soglia critica.
8.1.2. Indice di pressione esterna (I.P.E.) ad un determinato momento per
prestazione offerta
È un indice del funzionamento del Distretto/Azienda in relazione al numero di utenti in
attesa per prestazione offerta, valutata in un preciso momento.
Si ottiene dal rapporto tra i pazienti in lista d’attesa, per quella prestazione, ad una certa
data,con la disponibilità settimanale di visite o di prestazioni specialistiche.
I.P.E. = PzL/Ds
8.1.3. Indice di Saturazione (I.S.)
È uno strumento utile nell’ambito della programmazione aziendale.
È un indice che mette a confronto le prestazioni erogate con l’offerta potenziale.
Si ottiene dal rapporto percentuale tra il numero di prestazioni effettuate, nel periodo
considerato, con il numero di prestazioni attese. Queste ultime sono il prodotto dell’offerta
di prestazioni settimanali per 46 settimane/anno (considerando una riduzione annuale
dell’offerta di 6 settimane).
L’indice uguale al 100% rappresenta l’offerta completamente “utilizzata”.
I.S. = PE/(Ds * X settimane)* 100
8.1.4. Incidenza Libera Professione (L.P.)
Rappresenta la proporzione percentuale delle prestazioni erogate in libera professione sul
totale delle prestazioni.
L.P. = PLP/TP* 100
9. Monitoraggio sui tempi e liste di attesa
Per ciascuna prestazione elencata, l’erogatore prende in esame tutte le proprie agende di
prenotazione, comprese quelle chiuse.
Per quanto attiene alle agende chiuse, le informazioni da rilevare sono le seguenti:
• numero di agende chiuse (per singola prestazione)
• data della chiusura della singola agenda
Informazioni specifiche per le Prestazioni ambulatoriali
Presidio Ospedaliero Centrale
QT. 01 – GDR. 02
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
QP. 03 – EFF. 04
AMBULATORIALI:
Rev. 0/2004
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO Pagina 29 di 32
Prestazioni da considerare: le prestazioni che costituiscono prima visita o prima
prestazione diagnostica/terapeutica.
Se sono presenti agende di prenotazione differenziate per priorità, si prega di segnalare il
fatto nelle note.
Prestazioni escluse dal monitoraggio dei tempi di attesa:
•
•
•
•
emergenza/urgenza clinica,
visite/esami di controllo, intesi come visite/esami successivi al primo accesso e
programmati dallo specialista che ha già preso in carico il paziente,
prestazioni inserite in programmi di screening
le prestazioni in attività libera-professionale intramuraria
Le informazioni da rilevare sono le seguenti:
• data assegnata per l’erogazione della prestazione ad ogni singolo paziente
prenotato nel giorno indice;
• numero totale di persone in attesa per quella prestazione (deve essere registrato il
numero delle persone in attesa all’inizio della giornata di rilevazione).
10. Distribuzione
Direzioni Sanitarie Presidi Ospedalieri
Direzioni Distretti
Direttori Dipartimenti
Direttori UU.OO.
Responsabili Specialistica ambulatoriale
Responsabili ambulatorio
Responsabili CUP Ospedali/Distretti
Responsabili strut. complesse ospedali
Responsabile strut. compl. odontoiatria
Responsabili CAD
Responsabili Medicina Legale
Medici competenti - Medici autorizzati
Operatori Professionali Coordinatori:
Poliambulatori ed ambulatori special.ci
Dirigente U.O. Economia e finanze
Responsabile SPP
Direzione Area Specialistica
Responsabile URP
Coordinatore CUP
Direzione Sanitaria Aziendale
Responsabile Ufficio Informatico
Responsabile Aziendale SUMAI
Resp.li Aziendali Medici di famiglia
Ass. Volont. Tribunale diritti del Malato
Direzione Amm.va Area DPT
Direzione Amm.va Area DST
Dirigente U.O. “ALPI”
Presidio Ospedaliero Centrale
QT. 01 – GDR. 02
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
QP. 03 – EFF. 04
AMBULATORIALI:
Rev. 0/2004
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO Pagina 30 di 32
11. La normativa nazionale
Conferenza Stato Regioni 14 febbraio 2002 (Repertorio Atti n. 1386) “Accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulle modalità di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa”.
L 28 dicembre 2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato”. GU 29 dicembre 2001, n. 301.
Circ. Ministero della salute del 13 dicembre 2001, n. 13 “Indicazioni per l’applicazione dei
regolamenti relativi all’esenzione per malattie croniche e rare”. GU 21 febbraio 2002, n. 44, S.O. n. 32.
DPCM 29 novembre 2001 “Definizione livelli essenziali di assistenza”. GU 8 febbraio 2002, n. 33,
S.O. n. 26.
DM 21 maggio 2001, n. 296 “Regolamento di aggiornamento del decreto Ministeriale 28 maggio
1999, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 199, n. 124”. GU del 19 luglio 2001, n. 166.
DM 18 maggio 2001, n. 279 “Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e
di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell’art. 5, comma 1,
lettera b), del DLgs 29 aprile 1998, n. 124”. GU 12luglio 2001, n. 160, S.O. n. 180.
L 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato”. GU 29 dicembre 2000, n.302, S.O. n.219/L.
L 3 novembre 2000, n. 325 “Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel
trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31dicembre 1996, n. 675”. GU 9 novembre
2000, n. 262.
DPR 28 luglio 2000, n. 272 “Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta”. GU 2 ottobre 2000, n. 230, S.O. n.
165/L.
DPR 28 luglio 2000, n. 271 “Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni”. GU 2 ottobre 2000, n. 230 S.O. n. 165/L.
DPR 28 luglio 2000, n. 270 “Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale”. GU 2 ottobre 2000, n.230, S.O. n. 165/L.
DLgs 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a
norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n . 419”. GU 16 luglio 1999, n. 165,S.O. n. 132.
DM 28 maggio 1999, n. 329 “Regolamento recante norme di individuazione delle malattie
croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del DLgs. 29 aprile 1998, n. 124.” GU 25
settembre 1999, n. 226.
Circ. ministeriale 9 dicembre 1998 prot. n.100/SCPS/16.14060 “Visita specialistica –
quesito”.
L 23 novembre 1998, n. 407 “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata” GU 26 novembre 1998, n. 277.
DM 20 ottobre 1998 “Individuazione delle patologie assoggettate a specifiche modalità prescrittive
delle prestazioni ambulatoriali di medicina fisica e riabilitazione”. GU 5 gennaio 1999, n. 3.
DPR 8 luglio 1998, n. 371 “Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale
per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”. GU 27 ottobre 1998, n. 251.
DLgs 29 aprile 1998, n. 124 “Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L 27 dicembre 1997, n.
449”. GU 30 aprile 1998, n. 99.
L 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”. GU 30 dicembre
1997, n. 302, S. O. n. 255.
Circ. ministeriale 1 aprile 1997 prot. n. 21.4075/100/SCPS “Trasmissione delle prime
indicazioni per l’applicazione del DM 22 luglio 1996, con allegati”.
L 31 dicembre 1996, n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali”. GU dell’ 8 gennaio 1996, n. 3.
L 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione dellafinanza pubblica”. GU 28 dicembre
1996, n. 303.
Presidio Ospedaliero Centrale
QT. 01 – GDR. 02
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
QP. 03 – EFF. 04
AMBULATORIALI:
Rev. 0/2004
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO Pagina 31 di 32
DM 22 luglio 1996 “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe”. GU 14 settembre1996, n. 216 S.O., n. 150.
L 24 dicembre 1993, n. 537 “Interventi correttivi di finanza pubblica”. GU 28 dicembre 1993, n.
303, S.O.
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”. GU 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.
L 25 febbraio 1992, n. 210 “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”. GU 6 marzo
1992, n. 55.
DM 1 febbraio 1991 “Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all’esenzione della
spesa sanitaria”. GU 7 febbraio 1991, n. 32, S.O.
L 20 ottobre 1990, n. 302 “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità”. GU 25
ottobre 1990, n. 250.
DL 25 novembre 1989, n. 382 “Misure in materia di assistenza specialistica e farmaceutica”. GU
26 febbraio 2002.
DM 7 novembre 1989, n. 404 “Regolamento concernente termini di decorrenza dell’adozione del
codice fiscale, come numero distintivo nei rapporti con il servizio sanitario nazionale nei riguardi dei cittadini
sprovvisti di tale codice e disposizioni per agevolarne
l’attribuzione”. GU 21 dicembre 1989, n. 297.
DM 11 luglio 1988, n. 350 “Disciplina dell’impiego nel servizio sanitario nazionale del ricettario
standardizzato a lettura automatica”. GU 17 agosto 1988, n.192.
L 2 aprile 1968, n. 482 “Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private”. GU 30 aprile 1968, n. 109.
12. La Normativa Regionale
Circ. regione Lazio 13 maggio 2003 prot. n. 47639 “Corretto utilizzo del ricettario regionale”.
Circ. regione Lazio 22 gennaio 2003 prot. n. 5715/4A -10A/321 “Validità della ricetta”.
DGR 20 dicembre 2002, n.1725 “Indicazioni regionali sulle modalità di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali e di ricovero e indirizzi applicativi sui tempi e sulle liste di attesa.
Attuazione del PSR 2002-2004”. BURL 19 aprile 2003, n.11.
DGR 31 ottobre 2002, n. 1431 “Livelli essenziali di assistenza: individuazione dei criteri di
erogazione delle prestazioni di cui all’allegato 2B del DPCM 29 novembre 2001- assistenza odontoiatrica medicina fisica e riabilitazione”.
Circ. regione Lazio 9 agosto 2002 prot. n. 39319 “Malattie croniche e invalidanti di cui al DM
329/99 e successivi aggiornamenti introdotto dal DM 21 maggio 2001 n. 296 e dal DM 18 maggio 2001 n.
279. Scadenzario del riconoscimento delle esenzioni”.
DGR 28 giugno 2002, n. 863 “Livelli essenziali di assistenza: individuazione dei criteri di
erogazione delle prestazioni di cui all'allegato 2B del DPCM 29 novembre 2001”. BURL 30 luglio 2002, n. 21,
S.O. n. 2.
Circ. regione Lazio 14 giugno 2002 prot.n.30260/3577 “Liste e tempi di attesa per le
prestazioni sanitarie”.
DGR 8 marzo 2002, n. 301 “Livelli Essenziali di Assistenza Prestazioni Allegato 2b”. BURL 20 aprile
2002, n. 11.
DGR 1 marzo 2002, n. 255 “Presa d'atto del DPCM 29 novembre 2001. Definizione dei livelli
essenziali di assistenza. Primo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n.33,
supplemento ordinario n. 26”. BURL 20 aprile 2002, n. 11.
DGR 7 dicembre 2001, n. 1887 “Modifiche e integrazioni alla DGR 30 dicembre 1997, n. 9376,
alla DGR 8 giugno 1999, n. 3082, alla DGR 7 marzo 2000, n. 712, alla DGR 25 luglio 2000, n. 1735.
Indicazioni cliniche per l'erogabilità a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale”. BURL n. 6 del 28 febbraio 2002.
Circ. regione Lazio 28 gennaio 1999, n. 3 “Disposizioni relative al regime di esenzione in
applicazione dell’art.68 e 70 della L3 dicembre 1998 n. 448 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
Presidio Ospedaliero Centrale
QT. 01 – GDR. 02
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
QP. 03 – EFF. 04
AMBULATORIALI:
Rev. 0/2004
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO Pagina 32 di 32
e lo sviluppo - e dell’art.1, com. 4 e 5 del DLgs 29 aprile 1998, n.124 relativo alla ridefinizione del sistema di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime di esenzione”.
DGR 3 novembre 1998, n. 5836 “Linee guida per la rimodulazione dell'attività specialistica.
Individuazione dei criteri per la gestione delle liste di attesa. Adeguamento del Sistema informativo per
l'assistenza specialistica (S.I.A.S.).” BURL 10 dicembre 1998, n. 34.
DGR 30 dicembre 1997, n. 9376 “Approvazione nomenclatore tariffario regionale delle
prestazioni ambulatoriali di diagnostica strumentale e di laboratorio erogabili nell’ambito del Ssr e relative
tariffe”.
Caratteristiche compilative dell’impegnativa medica
ALLEGATO 1
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
a) Codice fiscale (1)
b) Cognome e nome dell’assistito (2)
Nel caso il paziente richieda l’anonimato è consentito indicare soltanto le iniziali
del nome e cognome.
c) Prescrizione - Richiesta – Proposta (3)
Le prestazioni specialistiche vengono richieste nell’ambito del NomenclatoreTariffario regionale rispettando le limitazioni previste dalle norme vigenti.
d) Quesito/Sospetto diagnostico – Diagnosi (4)
Il medico, su richiesta dell’assistito, può omettere la diagnosi; in tal caso appone
sulla richiesta la formula “Omessa diagnosi s esplicita richiesta del paziente”
seguita dalla firma del paziente stesso e dalla propria controfirma. Si può
indicare il sospetto diagnostico o la diagnosi su foglio separato in busta chiusa.
e) Codice regionale, cogn. e nome del medico prescrittore, timbro e firma (5)
Nel caso il Medico di famiglia o pediatra di libera scelta venga sostituto, deve
essere apposto un doppio timbro (del medico titolare con codice regionale e del
sostituto) e la firma del medico sostituto. I medici SUMAI e gli specialisti che
operano nelle strutture a gestione diretta delle Aziende Usl o nelle Aziende
ospedaliere devono apporre oltre alla firma, il timbro che ne identifichi il
Presidio di appartenenza e, l’Unità Operativa, il codice di specialità e la matricola
aziendale e ne sono i diretti responsabili della corretta custodia.
f) Data della prescrizione (6)
g) Codice di Esenzione (7)
Nel caso di paziente affetto da patologia cronica ed invalidante o malattia rara,
da invalidità o condizione prevista dalla normativa vigente.
h) Asl e provincia di residenza dell’assistito (8)
Qualora l’assistito risieda in una Asl diversa da quella di appartenenza del
medico, quest’ultimo deve riportare, negli appositi campi, il codice della Asl e la
sigla della provincia di residenza dell’assistito.
i) Età dell’assistito (9)
Nel caso l’assistito sia esente, dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni
sanitarie, per età: minore di 6 anni e superiore a 65 anni, con reddito familiare
lordo complessivo inferiore a 36.151,98 Euro, il medico è tenuto ad indicare
l’età dell’assistito.
INFORMAZIONI FACOLTATIVE
j) S, I, H (10)
a. S Nel caso in cui il medico di base debba trascrivere una prescrizione richiesta dallo
specialista, dovrà biffare la casella S “suggerita”.
b. I Nel caso di prescrizione di presidi medico-chirurgici o ausili (esempio: siringhe per insulina
e strisce reattive per pazienti diabetici), il medico prescrittore dovrà biffare la casella I
“integrativa”.
c. H Nel caso in cui il medico prescrittore effettui una proposta di “ricovero”, dovrà biffare la
casella H “ricovero”.
k) Indirizzo dell’assistito (11)
l) Sesso dell’assistito (12)
Illustrazione della ricetta
12 10
6
7
891
2
3
4
11
13
14
illustrazioni e grafica a cura di Barbara De Masi
LEGENDA
ALLEGATO 2
Esenzione dal pagamento del ticket
E' il diritto dell'assistito, riconosciuto da norme legislative, di ottenere l'erogazione delle
prestazioni, di cui al nomenclatore/tariffario regionale, senza pagare il relativo ticket.
L'esenzione può essere "TOTALE" o "PARZIALE":
a)
l' esenzione è TOTALE quando riguarda tutti i tipi di prestazioni (correlate e non
ad un determinato tipo di patologia);
b)
l'esenzione è PARZIALE quando riguarda soltanto alcuni tipi di prestazioni
correlate alla patologia.
L'esenzione dal pagamento del ticket va apposta negli appositi spazi della ricetta medica e
può essere attestata, a seconda dei casi, in due modi a cura del Medico prescrittore; in tal
caso il Medico prescrittore, quando si tratta di esenzione totale, deve barrare sulla
ricetta la lettera "R" e trascrivere il numero e/o le sigle del tesserino di esenzione (per le
invalidità); quando si tratta invece di esenzione parziale, deve barrare la lettera "A" e
trascrivere il codice di patologia (per le malattie croniche ed invalidanti) o indicare le altre
cause di esenzione.
Autocertificazione: dichiarazione su modello preimpostato, di appartenenza a determinate
fasce esenti, a firma dell’assistito o di altra persona legittimata sulla condizione personale
(ad es.: pensionato al minimo, disoccupato, età, reddito, ecc.).
• a chi spetta l’esenzione
L'esenzione spetta all'assistito in relazione a:- invalidità - malattie croniche ed invalidanti
(limitatamente alle prestazioni connesse indicate nel D. M. 28.5.'99 n° 329, aggiornato dal
successivo D.M. 21.5.2001 n° 296) - malattie rare (limitatamente alle prestazioni
individuate dal D.M. 18.5.2001 n° 279) - situazione economica del nucleo familiare - ed
inoltre per :
a) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di
assistenza specialistica incluse in programmi di diagnosi precoce e prevenzione
collettiva in attuazione del Piano Sanitario Nazionale, dei Piani Sanitari Regionali
o comunque promossi od autorizzati con atti formali regionali;
b) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di
assistenza specialistica finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatoria
per legge o disposte a livello locale in caso di situazione epidemiche, nonché
quelle finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge;
c) le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta;
Sono altresì escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni erogate a fronte di
condizioni di interesse sociale, finalizzate a:
d) tutela della maternità, limitatamente alle prestazioni definite dal D.M. della Sanità
10/09/98;
e) la prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV, limitatamente
all'accertamento dello stato di infezione, in favore dei soggetti appartenenti a
categorie a rischio, con comportamenti a rischio o incidentalmente esposti a
rischio di infezione;
f) la promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle
prestazioni connesse all'attività di donazione;
g) la tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di cui alla
Legge 25.02.1992 n. 210, limitatamente alla prestazioni ivi indicate;
h) i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie, di cui all'art. 1, comma 34, della
Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, nonchè quelli previsti da programmi approvati
con atti formali delle Regioni nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive
dell'infanzia;
• COME SI ESERCITA IL DIRITTO ALL' ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET
Il diritto all'esenzione si esercita:
a) esibendo il tesserino di esenzione, rilasciato dall'ULSS, al Medico prescrittore, il
quale deve riportarne gli estremi del tesserino stesso sulla ricetta;
b) con l'indicazione di eventuale altra motivazione (sempre apposta dal Medico
prescrittore);
c) con l'autocertificazione, per i casi ammessi.
• AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiarazione da sottoscrivere, su apposito modello, dall'interessato o da altra persona
legittimata a farlo, con data e firma leggibile, mediante la quale si attesta sotto la propria
responsabilità di trovarsi nella condizione di: disoccupato, pensionato sociale/al minimo,
ecc. e nei limiti di reddito/età previsti dalla normativa vigente.
• DISOCCUPATO
Attualmente disoccupato, da intendersi come già occupato o in cerca di prima
occupazione, iscritto nelle liste del Collocamento ed appartenente ad un nucleo familiare
con reddito complessivo lordo, riferito all’anno precedente, inferiore ai 16 milioni di lire
annui pari ad Euro 8.263,31 annui, incrementato fino a 22 milioni di lire pari ad Euro
11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriore 1 milione di lire pari ad Euro
516,46 per ogni figlio a carico.
• FAMILIARI A CARICO
Sono considerati familiari a carico, ai sensi dell'art. 12 del DPR 22.12.1986, n° 917, le
sotto elencate persone:
a)
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b)
i figli minori di 18 anni o permanentemente inabili al lavoro;
c)
i figli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
d)
i familiari conviventi, compresi i figli maggiorenni indicati dall'art. 433 del Codice
Civile (figli, o in assenza di figli: discendenti prossimi, genitori o, in assenza,
ascendenti prossimi, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle).
I suddetti familiari sono considerati a carico a condizione che non percepiscano un
reddito annuo superiore ad Euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.
• REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE
E' quello percepito globalmente dai componenti del "nucleo familiare" al lordo degli oneri
deducibili e al netto dei contributi previdenziali obbligatori, compreso il reddito prodotto
all'estero, esclusi i redditi soggetti a tassazione separata (arretrati di pensione,
liquidazione, ecc.).
Fanno parte del” nucleo familiare” i familiari a carico, i familiari con vincolo di parentela o
con vincoli affettivi conviventi sotto lo stesso tetto. Il reddito complessivo è desunto dalla
dichiarazione dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare.
• PENSIONE CON TRATTAMENTO AL MINIMO
E' la pensione da lavoro che percepiscono coloro che hanno versato il numero minimo di
contributi previsto dalla normativa vigente, ovvero integrate al minimo INPS. La pensione
sociale/assegno sociale individua una situazione diversa dalla pensione con trattamento al
minimo.
• PENSIONE SOCIALE/ASSEGNO SOCIALE
E' la pensione rilasciata dall' I.N.P.S. ai cittadini ultra-sessantacinquenni privi di reddito.
• CUMULO DI ESENZIONI
I soggetti parzialmente esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria, possono usufruire
contemporaneamente anche dell'esenzione per reddito, qualora rientrino in tale categoria.
Schemi riassuntivi delle esenzioni dal pagamento del ticket
relative agli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio ed alle prestazioni
specialistiche.
ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL TICKET
PER REDDITO / ETA’ ( A )
Ticket
Esenzione
NO
A
NO
A
NO
A
LEGENDA
Colonna ticket:
"SI" = L'assistito è tenuto al pagamento del ticket;
"NO" = L'assistito è esentato dal pagamento del ticket.
Colonna esenzione:
"A" = AUTOCERTIFICAZIONE
l'assistito ha titolo all'esenzione se rilascia l'autocertificazione.
1/A - Cittadini di età inferiore a 6 anni (fino a 5 anni e 364 gg.)
o superiore a 65 anni (da 65 compiuti in poi) appartenenti ad un
nucleo
familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente
INFERIORE ad Euro 36.151,98.
(normativa di riferimento: art. 1 - Legge 23.12.1994. N. 724)
2/A - TITOLARI DI PENSIONE SOCIALE e i loro familiari a carico
appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo
riferito all'anno precedente INFERIORE ad Euro 8.263,31 (o
11.362,05 se coniugato) incrementato di ulteriori Euro 516,46 per
ogni figlio a carico.
(normativa di riferimento : art. 2 - comma 15 - Legge 28.12.1995,n. 529)
3/A - TITOLARI DI PENSIONE AL MINIMO con più di 60 ANNI ed i
loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con
reddito complessivo riferito all'anno precedente INFERIORE ad
Euro 8.263,31 (o 11.362,05 se coniugato) incrementato di ulteriori
Euro 516,46 per ogni figlio a carico.
(normativa di riferimento : art. 2 - comma 15 - Legge 28.12.1995, n. 549)
4/A - DISOCCUPATI e/o INOCCUPATI (in cerca di prima
occupazione)
ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con
reddito complessivo riferito all'anno precedente INFERIORE ad
Euro 8.263,31 (o 11.362,05 se coniugato) incrementato di ulteriori
Euro 516,46 per ogni figlio a carico.
(normativa di riferimento : art. 2 - comma 15 -Legge 28.12.1995, n. 549)
NON HANNO DIRITTO ALL'ESENZIONE
NO
A
Ticket
Esenzione
SI
=
SI
=
LEGENDA
Colonna ticket:
"SI" = L'assistito è tenuto al pagamento del ticket;
"NO" = L'assistito è esentato dal pagamento del ticket.
Colonna esenzione:
"A" = AUTOCERTIFICAZIONE
l'assistito ha titolo all'esenzione se rilascia l'autocertificazione.
5/A - Cittadini di età inferiore a 6 anni (fino a 5 anni e 364 gg.) o
superiore a 65 anni (da 65 compiuti in poi) appartenenti ad un
nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno
precedente SUPERIORE ad Euro 36.151,98.
(normativa di riferimento : art.1 - Legge 23.12.1994, n. 724)
6/A - Cittadini di età superiore a 6 anni (da 6 anni in poi) o
inferiore a 65 anni (fino a 64 anni e 364 gg.).
(normativa di riferimento : art. 1 - Legge 23.12.1994, n. 724)
ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL TICKET PER
PATOLOGIA ( B )
Ticket
Esenzione
NO
M
LEGENDA
Colonna ticket:
"SI" = L'assistito è tenuto al pagamento del ticket;
"NO" = L'assistito è esentato dal pagamento del ticket.
Colonna esenzione:
"M" = Medico prescrittore.
L'assistito ha titolo all'esenzione su indicazione del Medico prescrittore.
1/B - I cittadini riconosciuti affetti dalle patologie croniche ed
invalidanti e dalle malattie rare:
(sulla ricetta è barrata la lettera "A" ed è riportato il codice di patologia.
La visita specialistica e le prestazioni finalizzate all'accertamento
dell'esistenza delle malattie croniche ed invalidanti sono soggette
a ticket.
ESEMPLIFICAZIONE DI ALCUNE PATOLOGIE
PREVISTE DAL D.M. N. 329/1999
2/B – DIABETICI
per i soggetti in possesso dell’attestato di esenzione:
(sulla ricetta è barrata la lettera "A" ed è riportato il codice di patologia 0.12 o
0.13).
NO
M
NO
M
NO
M
NO
M
NO
M
NO
M
NO
M
NO
M
NO
M
3/B – ALCOOLDIPENDENTI
- per i soggetti in possesso dell'attestato di esenzione ticket:
(sulla ricetta è barrata la lettera "A" ed è riportato il codice di
patologia0.14);
4/B – TOSSICODIPENDENTI
- per i soggetti in possesso dell'attestato di esenzione ticket:
(sulla ricetta è barrata la lettera "A" ed è riportato il codice di patologia
0.14);
5/B – FIBROSI CISTICA
- per i soggetti in possesso dell'attestato di esenzione ticket:
(sulla ricetta è barrata la lettera "A" ed è riportato il codice di patologia
0.18;
6/B – INFEZIONI DA HIV
- per i soggetti in possesso dell’attestato di esenzione:
(sulla ricetta è barrata la lettera "A" ed è riportato il codice di patologia 0.20).
7/B – PORTATORI DI MALATTIE NEOPLASTICHE MALIGNE
(sulla ricetta è barrata la lettera “A” ed è riportato il codice di patologia 0.48).
8/B – SOGGETTI AFFETTI DA PLURIPATOLOGIA
(sulla ricetta è barrata la lettera “A” ed è riportato il codice di patologia 0.49).
9/B – SOGGETTI IN ATTESA DI TRAPIANTO
(sulla ricetta è barrata la lettera “A” ed è riportato il codice di patologia 0.50).
10/B – SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO
(sulla ricetta è barrata la lettera “A” ed è riportato il codice di patologia 0.52).
ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL TICKET PER
INVALIDITA’ ( C )
Ticket
Esenzione
NO
M
(sulla ricetta è barrata la lettera “R” ed è riportato il n. del tesserino di
esenzione preceduto dalla lettera E)
(normativa di riferimento : art. 1 - Legge 23.12.1994, n. 724)
NO
M
- per prestazioni NON correlate alla patologia invalidante
(normativa di riferimento : Circ. Reg.le 24.01.98, n. 2076)
SI
=
Nel caso di invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6^ all'8^ che
abbiano superato il 65° anno di età e abbiano un reddito familiare
INFERIORE a 70 milioni:
- per prestazioni NON correlate alla patologia invalidante
(sulla ricetta è barrata la lettera “R” ed è riportato il n. del tesserino di
esenzione preceduto dalla lettera E)
NO
M
NO
M
NO
M
NO
M
LEGENDA
Colonna ticket:
"SI" = L'assistito è tenuto al pagamento del ticket;
"NO" = L'assistito è esentato dal pagamento del ticket.
Colonna esenzione:
"M" = Medico prescrittore.
L'assistito ha titolo all'esenzione su indicazione del Medico prescrittore.
1/C - INVALIDI DI GUERRA dalla 1^ alla 5^ categoria titolari di
pensione vitalizia
(sulla ricetta è barrata la lettera “R” ed è riportato il n. del tesserino di
esenzione preceduto dalla lettera A)
2/C - INVALIDI DI GUERRA dalla 6^ all' 8^ categoria
3/C - GRANDI INVALIDI PER SERVIZIO - 1^ categoria
(sulla ricetta è barrata la lettera “R” ed è riportato il n. del tesserino di
esenzione preceduto dalla lettera M)
(normativa di riferimento : D.M. 01.02.1991 ; art. 1 Legge 23.12.1994, n. 724)
4/C - GRANDI INVALIDI DEL LAVORO
(sulla ricetta è barrata la lettera “R” ed è riportato il n. del tesserino di
esenzione preceduto dalla lettera L)
(normativa di riferimento : D.M. 01.02.1991; art. 1 Legge 23.12.1994, n. 724)
5/C - INVALIDI CIVILI AL 100% compresi:
a) I minori di anni 18 con indennità di frequenza o indennità di
accompagnamento.
b) I ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad 1/10 in
entrambi gli occhi con eventuale correzione ( Art. 6 Legge482/68).
c) Sordomuti ( Art. 7 Legge 482/68).
(sulla ricetta è barrata la lettera “R” ed è riportato il n. del tesserino di
esenzione preceduto dalla lettera C)
6/C - SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICAZIONI DI TIPO
IRREVERSIBILE( VACCINAZIONI - TRASFUSIONI - HIV ecc.) e cioè:
a) Soggetti sottoposti a vaccinazione obbligatoria per legge e non che abbiano
riportato un danno permanente casualmente correlato;
b) Soggetti contagiati da 'HIV' a seguito trasfusione di sangue o di
somministrazione di emoderivati;
c) Operatori sanitari che abbiano riportato infezione da 'HIV' a seguito di una
esposizione professionale a sangue provenienti da soggetti 'HIV' positivi;
d) Soggetti che presentino danni irreversibili a causa di epatiti contratte
seguito di trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati;
NO
M
NO
M
NO
M
NO
M
NO
M
e) Soggetti che, non vaccinati, abbiano riportato danno a seguito ed in
conseguenza di contatto con persona vaccinata;
f) Soggetti danneggiati a seguito di vaccinazioni non obbligatorie ma
necessarie per motivi di lavoro, per incarichi d'ufficio, per accedere a Stato
Estero;
g) Coloro che, rientrando tra i soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie
ospedaliere, se sono sottoposti a vaccinazioni non obbligatorie
riportandone un danno casualmente correlato;
(sulla ricetta è barrata la lettera “R” ed è trascritto il n. del tesserino di
esenzione preceduto dalla lettera T)
(normativa di riferimento : D. Leg.vo 29.04.98 n° 124 - art. 1- comma 5 Legge 25.07.1997, n.238)
7/C - INVALIDI PER SERVIZIO - dalla 2^ alla 5^ categoria
(sulla ricetta è barrata la lettera “R” ed è riportata la sigla INV. )
(normativa di riferimento D.M. 01.02.1991; art. 1 Legge 23.12.1994, n. 724)
8/C - INVALIDI DEL LAVORO CON INVALIDITA' SUPERIORE AI 2/3
(ESCLUSI I GRANDI INVALIDI)
(sulla ricetta è barrata la lettera “R” ed è riportata la sigla INV.)
(normativa di riferimento : D.M. 01.02.1991; art. 1 Legge 23.12.1994, n. 724)
9/C - INVALIDI CIVILI CON PERCENTUALE DI INVALIDITA'
SUPERIORE AI 2/3 (dal 66% al 99%)
(sulla ricetta è barrata la lettera “R” ed è riportata la sigla INV.)
(normativa di riferimento : D.M. 01.02.1991; art. 1 Legge 23.12.1994, n. 724)
10/C – VITTIME DEL TERRORISMO E CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
(sulla ricetta è barrata la lettera “R” ed è riportata la sigla INV.)
(normativa di riferimento: Legge 20.10.1990, n. 302; Legge 23.11.1998,
n. 407; art. 5 D.Leg.vo 29.04.1998, n. 124)
ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL TICKET PER
INVALIDITA’ ( C )
LIMITATE AGLI ESAMI E ALLE PRESTAZIONI
CORRELATE ALLA PATOLOGIA INVALIDANTE
Ticket
Esenzione
NO
M
NO
M
NO
M
NO
M
Ticket
Esenzione
NO
M
LEGENDA
Colonna ticket:
"SI" = L'assistito è tenuto al pagamento del ticket;
"NO" = L'assistito è esentato dal pagamento del ticket.
Colonna esenzione:
"M" = Medico prescrittore.
L'assistito ha titolo all'esenzione su indicazione del Medico prescrittore.
11/C - INVALIDI DEL LAVORO CON INVALIDITA' INFERIORE AI 2/3
(sulla ricetta è barrata la lettera”A” ed è riportata la sigla INV.)
(normativa di riferimento: D.M. 01.02.1991; art. 1 Legge 23.12.1994, n. 724)
12/C - INFORTUNATI SUL LAVORO ( ASSICURATI INAIL) o AFFETTI
DA MALATTIE PROFESSIONALI
(sulla ricetta è barrata la lettera “A” ed è riportata la sigla INV. / INAIL)
(normativa di riferimento: D.M. 01.02.1991; art. 1 Legge 23.12.1994, n. 724;
Circ.Reg.le 08.11.1991, n. 378)
13/C - INVALIDI PER SERVIZIO dalla 6^ all ' 8^ categoria - solo per
esami e prestazioni correlati alla patologia invalidante
(sulla ricetta è barrata la lettera “A” ed è riportata la sigla INV. )
(normativa di riferimento : D.M. 01.02.1991; art. 1 Legge 23.12.1994, n. 724)
14/ C – EX DEPORTATI CAMPI DI STERMINIO NAZISTA
(sulla ricetta è barrata la lettera “A” ed è riportata la sigla INV.)
(normativa di riferimento : Legge 791/80)
ALTRI TIPI DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL
TICKET ( D )
LEGENDA :
Colonna ticket: "SI" = L'assistito è tenuto al pagamento del ticket;
"NO" = L'assistito è esentato dal pagamento del ticket.
Colonna esenzione:
"M" = Medico prescrittore.
L'assistito ha titolo all'esenzione su indicazione del Medico prescrittore.
1/D - DONNE IN GRAVIDANZA
- per le prestazioni connesse alla gravidanza e secondo i protocolli diagnostici
predisposti dal D. Leg.vo. 10.09.98
(sulla ricetta è barrata la lettera "A" e sono trascritti gli estremi del D. Leg.vo)
N.B.: il Medico prescrittore deve annotare nella ricetta il " mese di
gravidanza" al fine dell'esenzione dal pagamento del ticket.
Inoltre l'impegnativa deve riportare esclusivamente le prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio individuate negli allegati a/b/c delD.Leg.vo.
2/D – VISITE AI GIOVANI MINORI DI 18 ANNI PER IDONEITA'
SPORTIVA AGONISTICA DI SOCIETA' DILETTANTISTICHE
3/D - CITTADINI STRANIERI DI PAESI EXTRA CEE
- se in possesso del permesso di soggiorno sono tenuti all'iscrizione al S.S.N.:
hanno di conseguenza titolo all'assistenza alle stesse
condizioni del cittadino italiano;
- se regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al S.S.N., ai cittadini stranieri
extra CEE sono assicurate le prestazioni urgenti con
pagamento delle tariffe di cui al nomenclatore/tariffario regionale;
- se non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, ai cittadini
stranieri extra CEE sono comunque assicurate le prestazioni previste all'art.
35 - comma III° - del D.Leg.vo 25.07.98 n°286;
(normativa di riferimento: D.P.R. 31.08.99 n° 394 – Circolare Ministero della
Sanità n. 05 del 24.03.2000).
4/D – DETENUTI
I detenuti conservano l'iscrizione al S.S.N. e le prestazioni a loro erogate sono
esenti ticket. I detenuti affidati ed i detenuti semiliberi sono equiparati ai
detenuti nel carcere a tutti gli effetti, quindi sono esentati dal pagamento del
ticket.I detenuti invece assegnati alla detenzione domiciliare o agli arresti
domiciliari non sono equiparati ai detenuti nel carcere e quindi sono soggetti
alpagamento del ticket.Gli stranieri detenuti sono iscritti al S.S.N. limitatamente
al periodo di detenzione ed hanno parità di trattamento ed uguali diritti rispetto
ai cittadini, limitatamente a tale periodo, a prescindere dal regolare o meno
possesso del permesso di soggiorno in Italia.
(normativa di riferimento: D. Leg.vo 22.06.99 n° 230).
5/D – MILITARI E OBIETTORI
I Militari e gli Obiettori che svolgono il servizio civile sono assistiti
dall’organizzazione sanitaria militare.
Possono pertanto accedere ai servizi del S.S.N. solo in base a
convenzioni/protocolli e con le modalità stabilite nei regolamenti della sanità
militare.
- Se esiste convenzione o protocollo con il S.S.N.
- Se NON esiste convenzione o protocollo con il S.S.N.
6/D – PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI DIAGNOSTICA
STRUMENTALE E DI LABORATORIO FINALIZZATE ALLA DIAGNOSI
PRECOCE DEI TUMORI DELL’APPARATO GENITALE FEMMINILE, DEL
CARCINOMA E DEI PRECANCEROSI DEL COLON
ogni due anni – a favore delle donne in età compresa
- MAMMOGRAFIE fra i 45 e i 69 anni;
Si comunica che la Legge del 28 dicembre 2001 n. 448 (Legge Finanziaria
anno 2002), all’articolo 52 comma 31, prevede in esenzione
“Tutte le prestazioni di secondo livello qualora l’esame mammografico
lo richieda”.
(tale Legge stabilisce che in presenza di condizioni di rischio verificate con
l’esecuzione della mammografia, lo Specialista è tenuto a prescrivere
direttamente gli esami di secondo livello necessari: es. ecografia mammaria,
apponendo la dicitura “prevenzione di secondo livello-legge 448”).
- ESAME CITOLOGICO CERVICO-VAGINALE ( PAP-TEST) – ogni tre anni
– a favore delle donne in età compresa tra i 25 e i 65 anni;
ogni cinque anni – a favore della popolazione di età
- COLONSCOPIE superiore a 45 anni e della popolazione a rischio, individuata secondo criteri
che saranno determinati con Decreto del Ministero della Sanità;
( sulla ricetta è barrata la lettera “A” e sono riportati gli estremi legislativi che
danno diritto all’esenzione. Nella fattispecie “Legge n. 388/2001)
NO
M
NO
M
SI
M
NO
M
NO
M
NO
SI
M
M
NO
M
ALLEGATO 3
Attività libero professionale e area a pagamento (REGOLAMENTO)
Deliberazioni n° 144 del 2.2.01 e n° 1336 12/12/01
INDICE
ART. 1
FINALITA’ GENERALI
ART. 2
RIFERIMENTI NORMATIVI
ART. 3
DEFINIZIONI
ART. 4
TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’
ART 5
PROFESSIONISTI TITOLARI DEL DIRITTO
ART. 6
DIRITTI DEL CITTADINO
ART. 7
LINEE GUIDA APPLICATIVE
ART.8
DEBITO ORARIO
ART.9
PRENOTAZIONE ED ACCESSI
ART.10 TARIFFE AMBULATORIALI
ART.11 ATTIVITA’ DI EQUIPE
ART.12 ALP IN COSTANZA DI RICOVERO – DH - DS – CRITERI GENERALI
ART.13 PREVENTIVO DI SPESA PER ALP IN REGIME DI RICOVERO
ART.14 COMFORT ALBERGHIERO
ART.15 TARIFFARIO REGIME DI RICOVERO
ART.16 RESTITUZIONE ORARIA
ART.17 ALPI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
ART.18 RISCOSSIONE E FATTURAZIONE
ART.19 REGIME FISCALE DEI PROVENTI
ART.20 SPAZI, POSTI LETTO E ATTREZZATURE
ART.21 ALP IN SPAZI PRIVATI
ART.22 PERSONALE DI SUPPORTO
ART.23 UFFICIO LIBERA PROFESSIONE
ART.24 ATTIVITA’ A PAGAMENTO
ART.25 COMMISSIONE PARITETICA
ART.26 COPERTURA ASSICURATIVA
ART. 27 NORMA FINALE
INTEGRAZIONI
1. INTEGRAZIONI E REVISIONI TARIFFARIE
TABELLA TARIFFE
2. PERSONALE DI SUPPORTO E COMPENSI
3. REGIME DI RICOVERO
3.1 Normativa di riferimento
3.2 Principi e regole generali
3.3 Tariffe
3.4 Procedura
3.5 Prenotazione
Modulo n° 1 area chirurgica
Modulo n° 1 area medica
3.6 Consenso al ricovero
Modulo n° 2
3.7 Preventivo
Modulo n° 3 area chirurgica
Modulo n° 3 area medica
3.8 Resoconto
Modulo n° 4 area chirurgica
Modulo n° 4 area medica
3.9 Consenso a consulenza non preordinata
Modulo n° 5
3.10 Consuntivo
Modulo n° 6 area chirurgica
Modulo n° 6 area medica
4. AREA a PAGAMENTO
4.1 Riferimenti normativi ed integrazioni regolamentari
4.2 Schema di convenzione
4.3 Verbale di accordo
4.4 Tipologia di attività e partecipazione ai proventi
5. FONDO di PEREQUAZIONE DIRIGENTI
Integrazioni regolamentari
6. Alpi DIRIGENTI VETERINARI
7. INCENTIVI
Tabella A
ART. 1
FINALITA’ GENERALI
a. Contribuire al processo riorganizzativo dei servizi offerti ai pazienti, mettendo a disposizione il
patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze e risorse organizzative, tecnologiche e strutturali
dell’Azienda, nell’ambito di un sistema sanitario complessivamente inteso.
b. Rafforzare la capacità competitiva dell’Azienda stessa non solo sul mercato dei servizi garantiti e
finanziati dal SSN in concorrenza con altre aziende sanitarie pubbliche e con le strutture private, ma
sul mercato più generale dei servizi sanitari.
c. Garantire il diritto sancito dalla vigente normativa verso il personale della dirigenza sanitaria che opti
per l’attività professionale intramuraria, di esercitare la stessa nell’ambito della Azienda di
appartenenza.
ART.2
RIFERIMENTI NORMATIVI
D. Lgs. N° 502 del 30/12/92
D. Lgs. N° 229 del 29/06/99
D. Lgs. N° 488 del 23/12/99
D. Lgs. N° 517 del 21/12/99
D. Lgs. N° 49 del 02/03/00
CCNL 1998-2001 Dirigenza medica e veterinaria
CCNL 1998-2001 Dirigenza sanitaria, tecnica, professionale, amministrativa
DPCM 27.3.2000
DL 28.7.00 n° 254
ART.3
DEFINIZIONI
Area istituzionale: si intende tutta l’attività resa in favore di pazienti remunerata nell’ambito del SSN.
Area a pagamento: si intende tutta l’attività resa in favore di pazienti paganti al di fuori del SSN, di cui
titolare del rapporto con il paziente è l’Azienda, nell’ambito di rapporti contrattuali con enti esterni, nel
rispetto della normativa vigente e di quanto contenuto nell’apposito regolamento.
Libera Professione: si intende tutta l’attività resa in favore di singoli pazienti paganti al di fuori del
SSN, relativamente alla prestazione del/dei professionisti (libera professione individuale o d’equipe), di
cui titolare del rapporto è il/i professionista/i nel rispetto della normativa vigente
Tale attività è esercitata dal personale dirigente del ruolo sanitario fuori dell’orario di servizio, in regime
ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day
surgery o di ricovero, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, su libera scelta del paziente.
ART.4
TIPOLOGIE DELLE ATTIVITA’
a) Libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell’utente del singolo
professionista cui viene richiesta la prestazione.
b) Libera professione in equipe, all’interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di
prestazioni da parte dell’utente all’equipe.
c) Partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta
individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non
accreditata, previa convenzione con le stesse.
Partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati,
aziende o enti) all’Azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo
programmi predisposti dall’azienda, d’intesa con le equipe interessate. Sono dello stesso regime le
prestazioni che l’Azienda, in via eccezionale e temporanea, richiede ai propri dirigenti, ad integrazione
dell’attività istituzionale, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive,
sempre in accordo con le equipe interessate.
ART. 5
PROFESSIONISTI TITOLARI DEL DIRITTO
Possono operare in regime di attività libero professionale tutti i Dirigenti del ruolo sanitario dipendenti
dell’Azienda che hanno optato per il rapporto esclusivo.
ART. 6
DIRITTI DEL CITTADINO
L’attività libero professionale intramuraria ha la finalità di garantire il diritto del cittadino a scegliere il
professionista e/o l’équipe di fiducia, all’interno delle strutture aziendali.
Il cittadino che, in piena e completa libertà di scelta, intenda usufruire delle prestazioni in regime libero
professionale, è tenuto al pagamento delle tariffe successivamente indicate nel presente regolamento.
Il cittadino, al momento della richiesta della prestazione, deve essere messo a conoscenza della spesa che
dovrà sostenere. Il preventivo, salvo esigenze straordinarie verificatesi durante la prestazione, deve essere
redatto dall’Ufficio Libera Professione e contenere elementi certi degli oneri addebitabili.
L’esercizio dell’attività libero professionale, non deve contrastare con l’incomprimibile diritto, riconosciuto a
tutti i cittadini, di un eguale livello di assistenza. Pertanto, l’espletamento di tale attività, deve essere
organizzato in modo da non influire negativamente sul pieno e completo assolvimento dei compiti di istituto
ed è subordinato all’impegno del personale interessato a garantire la completa funzionalità dei servizi.
In conformità a quanto avviene in regime istituzionale, eventuali segnalazioni di disservizi possono essere
effettuate dal cittadino presso l’U.R.P. il quale provvederà alla gestione del reclamo.
ART. 7
LINEE GUIDA APPLICATIVE
L’attività libero professionale intramuraria deve essere svolta in fasce orarie predeterminate e concordate
con l’équipe o il medico o il dirigente sanitario non medico richiedente e l’Azienda Sanitaria che deve darne
autorizzazione.
L’attività libero professionale ambulatoriale deve essere organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per
l’attività ordinaria, quindi fuori orario di lavoro; inoltre non può essere svolta nelle ore in cui il professionista
è di guardia, in pronta disponibilità, in lavoro straordinario, in congedo per ferie o malattia.
L’attività oggetto del presente accordo deve essere svolta alle condizioni di seguito riportate:
1. L’attività è prestata nella disciplina di appartenenza; il personale che, in ragione delle funzioni svolte o
della disciplina di appartenenza non può esercitare l’A.L.P., può essere autorizzato con il parere
favorevole del Collegio di Direzione e delle OOSS firmatarie del CCNL ad esercitare in altra struttura
dell’Azienda o in altra disciplina , sempre che sia in possesso della specializzazione nella disciplina
autorizzata o di una anzianità di servizio di almeno cinque anni, ai sensi di quanto indicato nel art.1 –
comma 4 , del D.M. 31.7.97, pubblicato sulla G.U. 5.8.97.
Gli operatori interessati all’esercizio dell’attività libero professionale dovranno garantire, di norma, le
stesse tipologie di prestazioni erogate in regime di assistenza pubblica.
2. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale ed A.L.P. intramuraria ed al
fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l’Azienda negozia in sede di
definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle equipe interessate, i volumi di attività
istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza
concorda i volumi di attività libero professionale intramuraria che, comunque, non possono superare per
ciascun dirigente, i volumi di attività istituzionale assicurati.
3. L’ A.L.P. intramuraria deve quindi rispettare i seguenti principi:
o l’attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella
salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari
per i compiti istituzionali;
o
devono essere rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e,
conseguentemente, assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con
l’équipe;
o
l’A.L.P. intramuraria è soggetta a verifica da parte dell’ apposito organismo paritetico e vanno
individuate penalizzazioni, consistenti anche nella sospensione del diritto all’esercizio dell’attività
stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali.
4. Ogni dirigente medico o del ruolo sanitario, interessato allo svolgimento dell’A.L.P. intramuraria, dovrà
inoltrare istanza al Direttore Generale, che dopo aver verificato la compatibilità con quanto stabilito dalla
vigente normativa e dall’ordinamento generale, autorizza allo svolgimento dell’attività in oggetto.
L’istruttoria della pratica è competenza dell’Ufficio Libera Professione, e dovrà contenere quanto
successivamente indicato:
o
o
o
o
o
o
o
o
i giorni e gli orari programmati per l’esercizio dell’attività;
l’esatta tipologia delle prestazioni erogabili; potranno essere erogate in regime libero
professionale le stesse tipologie di prestazioni erogate durante l’orario istituzionale, altre
tipologie potranno essere autorizzate dal Direttore Generale. Eventuali dinieghi dovranno essere
debitamente motivati;
la necessità del personale di supporto, al quale non si può rinunciare salvo casi autorizzati dalla
Direzione Sanitaria Aziendale;
l’eventuale composizione dell’équipe con indicazione di un referente, anche ai fini della
ripartizione dei proventi;
l’uso di attrezzature;
i locali utilizzati, con l’esatta ubicazione ove viene erogata l’attività;
le tariffe da applicare ad ogni singola prestazione;
le modalità organizzative di svolgimento che dettaglino l’articolazione dell’orario settimanale di
attività istituzionale e libero professionale, anche in relazione al personale di supporto utilizzato.
L’inizio dell’attività dovrà essere comunicato da parte dell’Ufficio Libera Professione, alla Direzione Sanitaria
Aziendale ed agli altri uffici interessati.
5. Il dirigente sanitario ed il personale di supporto non direttamente interessato all’esercizio dell’attività
libero professionale, è comunque tenuto a prestare, nei limiti del normale orario di lavoro, le funzioni
assistenziali di diagnosi e cura con particolare riferimento a situazioni di emergenza-urgenza.
6. Nell’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria è vietato l’uso del ricettario del S.S.N.
7. L’Azienda deve tenere apposita contabilità separata per le attività svolte in regime di libera professione e
area a pagamento, disciplinate dal presente regolamento.
Tale contabilità deve tenere conto di tutti i costi, diretti e indiretti, e non dovrà, comunque, presentare
disavanzi. Nel caso in cui si presenti un disavanzo, il Direttore Generale assumerà tutti i provvedimenti
necessari, compreso l’adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni
delle prestazioni sanitarie.
ART. 8
DEBITO ORARIO
Nei servizi presso i quali, per ragioni tecnico organizzative, non sia possibile l’articolazione di orari
differenziati per l’attività libero professionale ambulatoriale o diagnostica, si procederà, in analogia a quanto
previsto per l’attività libero professionale in costanza di ricovero, quantificando al dirigente sanitario il debito
orario da restituire, secondo il principio di una restituzione oraria pari a 20 minuti per ogni Lit. 100.000 di
proventi corrisposti dall’utenza.
Sarà cura dell’Ufficio Libera Professione, comunicare all’Ufficio Presenze/Assenze il debito orario aggiuntivo
del professionista. Eventuali carenze di orario saranno recuperate entro il mese successivo e comunque
conguagliate ogni anno.
ART. 9
PRENOTAZIONE ED ACCESSI
L’accesso alle prestazioni in regime di libera professione potrà avvenire con diverse modalità, che comunque
devono ricondursi ad un ufficio prenotante (CUP) che deterrà i piani di lavoro dei singoli professionisti.
Da parte del cittadino potrà quindi avvenire:
o
o
tramite l’ufficio prenotante di cui sopra;
tramite il sanitario il quale provvederà a comunicare all’addetto la prenotazione per l’ inserimento in
agenda.
Resta inteso che, di norma, il professionista non potrà accogliere prenotazioni direttamente, ma dovrà
indirizzare gli utenti presso il punto di prenotazione.
In ciascuna sede dove si effettua l’attività libero professionale, nonché presso i centri di prenotazione,
dovranno essere a disposizione degli utenti gli orari dei singoli operatori e le relative tariffe.
Sarà, reso inoltre disponibile ai cittadini, un opuscolo contenente le indicazioni relative a tutte le prestazioni
libero professionali svolte in Azienda, completo delle modalità di accesso per il cittadino.
ART. 10
TARIFFE AMBULATORIALI
Le tariffe per l’attività ambulatoriale sono così definite:
A. Quota compenso del professionista o dell’equipe: è concordata dagli stessi con la Direzione
Aziendale;
E’ possibile da parte del professionista la rinuncia al suo compenso salvaguardando le restanti voci
tariffarie ( “solo altri costi” da annotare sul piano di lavoro e/o sul bollettario/fatturario.)
B. Quota costo personale di supporto diretto:
% di A. erogata a favore del personale del
comparto che in modo diretto e volontario presta la sua opera nella attività.
C. Quota costi aziendali: in attesa dei risultati della contabilità analitica, tali costi vengono
forfetariamente determinati in una quota percentuale della tariffa indicata nel nomenclatore
nazionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e diagnostiche nel rispetto di quanto stabilito
nel vigente CCNL;
D. Quota fondo aziendale :
a)
b)
c)
d)
e)
% di A comprendente:
Fondo perequazione dirigenti
Fondo per la formazione
Fondo incentivi per il personale di supporto indiretto
Margine aziendale
Resti nel fondo budget
ART. 11
ATTIVITÀ’ LIBERO PROFESSIONALE DI ÉQUIPE
TARIFFE E QUOTE DI RIPARTO
Tale attività si caratterizza per la richiesta da parte del cittadino utente di una prestazione libero
professionale rivolta genericamente all’équipe senza scelta nominativa del dirigente sanitario che deve
erogare la prestazione.
La tipologia delle prestazioni afferenti a tale attività è corrispondente a quella già prevista all’art. 4.
Le tariffe sono determinate con gli stessi criteri già disciplinati per l’A.L.P. ambulatoriale individuale.
Le modalità di attivazione per tale tipologia sono quelle individuate dall’art. 9.
ART. 12
A.L.P. IN COSTANZA DI RICOVERO DI DAY HOSPITAL E DI DAY SURGERY
CRITERI GENERALI
L’Azienda garantisce l’esercizio dell’A.L.P. in regime di ricovero, di day hospital e di day surgery nel quadro e
in attuazione della normativa vigente e del presente regolamento.
Non è consentito il ricovero a pagamento nei servizi di emergenza-urgenza, terapia intensiva e subintensiva,
unità coronariche, rianimazione e radioterapia.
Le prestazioni erogabili in regime libero professionale in costanza di ricovero devono essere garantite anche
nell’ambito delle ordinarie attività istituzionali.
Il mancato utilizzo dei posti letto assegnati per l’esercizio dell’A.L.P. consente l’impiego degli stessi solo per
l’attività istituzionale d’urgenza.
La Direzione Generale può decidere la riduzione o la sospensione dell’esercizio dell’A.L.P. in costanza di
ricovero, per motivare esigenze di emergenza o di carattere epidemiologico, con contestuale informazione
delle OO.SS. della dirigenza sanitaria e del comparto. Con le stesse modalità, per sopravvenute esigenze di
ordine organizzativo, funzionale, gestionale in particolare connesse alla attivazione delle opere di
ristrutturazione edilizia o di interventi di manutenzione potranno transitoriamente essere apportate modifiche
alla destinazione di spazi e alla ubicazione di posti letto riservati all’esercizio dell’A.L.P. in regime di ricovero,
garantendo, laddove possibile, l’espletamento della stessa.
Il ricovero in regime libero professionale avviene su istanza scritta del paziente o di chi lo rappresenta che
deve essere redatta sui moduli predisposti dall’Azienda, dalla quale deve risultare la conoscenza da parte del
paziente delle condizioni del ricovero con particolare riferimento agli oneri a suo carico.
L’istanza deve essere esaminata dal responsabile dell’Ufficio L.P. che, sussistendo i presupposti, autorizza il
ricovero.
ART. 13
PREVENTIVO DI SPESA PER A.L.P. IN REGIME DI RICOVERO
Il professionista prescelto dal paziente, per un ricovero pagante, dovrà redigere un preventivo delle spese, in
base al tariffario delle prestazioni e dei servizi, da consegnare al paziente ed in copia all’Ufficio L.P.
Il preventivo dovrà contenere l’indicazione dettagliata della tariffa per la prestazione richiesta e degli
eventuali oneri per servizi connessi. Per servizi connessi devono intendersi i seguenti optional:
• comfort alberghiero con standard superiore, per giornata di presenza;
• eventuali consulti o altre attività richieste.
Nel preventivo, deve essere contenuto l’impegno del richiedente al pagamento dei corrispettivi dovuti
secondo le seguenti modalità:
•
•
una cauzione pari al 50% del preventivo calcolato all’atto del ricovero;
il saldo al momento della dimissione
Nei casi di ricoveri rimborsati a giornata di degenza, l’importo della cauzione è calcolato in rapporto alla
durata media della degenza ordinariamente prevista per la specifica tipologia di ricovero.
Le visite mediche, in caso di scelta diretta di consulenza da parte dell’utente e le prestazioni sanitarie
aggiuntive rispetto alla prestazione richiesta in via primaria, sono consentite esclusivamente nei riguardi dei
medici autorizzati all’esercizio dell’A.L.P.
ART. 14
OFFERTA DI COMFORT ALBERGHIERO PER L’A.L.P.
Il ricovero con comfort alberghiero può avere la seguente tipologia:
A. camera singola a due letti, per un solo paziente, dotata di attrezzature di maggiore comfort,
comprensiva di due pasti giornalieri per l’accompagnatore, bagno privato, biancheria, accesso
libero dei parenti ( vedi allegati tariffe)
Nel caso in cui i maggiori comfort non siano resi disponibili, sarà applicato un abbattimento forfetario del
20% su detta tariffa. (Maggiori comfort: TV e telefono in camera, arredamento di lusso).
ART. 15
TARIFFARIO PER LE PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI IN REGIME DI RICOVERO
La prestazione libero professionale resa in regime di ricovero, si caratterizza nell’intervento medico-chirurgico
normalmente connesso al singolo intervento o alla ordinaria tipologia del ricovero.
Le tariffe (vedi allegato) per l’attività libero professionale in costanza di ricovero, sono così definite:
A. Compenso del professionista, contrattata a norma della normativa vigente;
B. Compensi per gli atri operatori , che operi fuori dall’orario di lavoro.
C. costo del personale di supporto che opera fuori del normale orario di lavoro;
D. quota da attribuire all’Azienda, ai sensi della Legge Finanziaria 2000, per ciascuna prestazione,
in misura variabile tra il 30% ed il 50% della tariffa a carico del servizio sanitario regionale, così
come fissata in sede regionale, comprendente anche le percentuali per il fondo aziendale (vedi
tariffe attività ambulatoriale e diagnostica);
E. costo del materiale protesico eccedente quello standard a carico dell’Azienda;
F. costo delle eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel normale percorso
diagnostico terapeutico;
La restante parte del valore della tariffa del DRG della prestazione erogata (in misura variabile tra il 50% ed
il 70% in base alle specifiche assunzioni regionali), è posto a carico dell’Azienda USL di residenza dell’utente.
ART. 16
RESTITUZIONE ORARIA
Il tempo di lavoro destinato all’attività libero professionale in costanza di ricovero, deve essere aggiuntivo
rispetto a quello stabilito per le attività ordinarie, divisionali e ambulatoriali.
Qualora per ragioni tecnico-organizzative, non sia possibile l’articolazione della libera professione in orari
differenziati, ogni operatore laureato dovrà garantire una restituzione oraria da calcolare forfetariamente in
base alle classi di complessità nelle quali sono state raggruppate le prestazioni.
Sarà cura dell’Ufficio Libera Professione, comunicare all’Ufficio Presenze/Assenze il debito orario aggiuntivo
del professionista. Eventuali carenze di orario saranno recuperate entro il mese successivo e comunque
conguagliate ogni anno.
Per quanto concerne il personale non laureato del ruolo sanitario, Qualora per ragioni tecnico-organizzative
non sia possibile l’articolazione della libera professione in orari differenziati, l’Azienda stabilirà un tempo
standard, corrispondente al tempo mediamente necessario all’esecuzione delle medesime prestazioni in
regime istituzionale, da recuperare in relazione al numero delle prestazioni effettuate.