FONTE DEL DIRITTO
È qualunque atto o fatto che, in un dato
ordinamento giuridico, è capace di creare
NORME GIURIDICHE
Nel nostro ordinamento vale il principio
della PLURALITÀ DELLE FONTI: ciò
significa che non esiste un solo tipo di
fonte del diritto, ma ne esistono diversi.
LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO
ITALIANO
possono essere divise gerarchicamente come segue:
1. I principi generali di diritto.
2. Le norme degli organi comunitari.
3. La Costituzione e le norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute.
4. Le leggi
5. I contratti collettivi di lavoro.
6. Gli usi o consuetudine
L’esistenza di fonti diverse pone il
problema del loro coordinamento,
per evitare che le norme create
siano contraddittorie l’una con
l’altra.
Vi provvedono alcuni principi:
IL PRINCIPIO DELLA
GERARCHIA DELLE FONTI
Non tutte le fonti hanno la stessa forza:
alcune valgono di più, altre valgono di
meno.
Una fonte di grado inferiore non può creare
norme in contrasto con la norma creata da
una fonte di grado superiore.
IL PRINCIPIO CRONOLOGICO
Serve a risolvere le antinomiefra norme di
pari grado gerarchico: se due di tali norme
sono oin contrasto, prevale quella
successiva nel tempo, che cancella
dall’ordinamento quella anteriore
(ABROGAZIONE)
Il principio di competenza
Regola il rapporto fra fonti di pari
grado e stabilisce che determinate fonti
possono creare norme solo in certe
materie ma non in altre, che sono
riservate ad altre fonti.
Una norma creata in violazione del
criterio della competenza è illegittima
I PRINCIPI GENERALI DEL
DIRITTO
Fra questi devono comprendersi sia i
principi posti dalle leggi considerate nel
quadro dell’ordinamento, sia i principi
elaborati dalla giurisprudenza e dalla
dottrina.
Entrambe queste due categorie servono a
colmare le lacune ed a individuare il senso
delle disposizioni di legge.
Il principio di favore quale
criterio ordinatore della gerarchia
delle fonti del Diritto del Lavoro
Sull’ordine delle fonti nel diritto del lavoro incide il
principio generale di favore verso il lavoratore,
il quale è tale da sovvertirne la normale gerarchia,
nel senso che la norma di grado superiore cede a
quella di grado inferiore più favorevole al
lavoratore, con il solo limite delle leggi
assolutamente inderogabili.
LE NORME DEGLI ORGANI COMUNITARI
(emanate dalla Comunità Europea)
I regolamenti hanno portata generale, sono obbligatori
in tutti i loro elementi e sono direttamente appòlicabili
megli stati membri.
Le direttive vincolano lo stato membro cui sono rivolte
per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva
restando la competenza degli organi nazionali in merito
alla forma ed ai mezzi da utilizzare in relazione allo
scopo prefissato.
Le decisioni sono obbligatorie in tutti i loro elementi
per i destinatari in esse designati, che possono essere
stati, individui o imprese. A differenza dei regolamenti,
che hanno carattere generale, le decisioni hanno valenza
individuale
LA COSTITUZIONE
REPUBBLICANA
È la fonte principale emanata dallo stato
italiano
Contiene i principi fondamentali relativi
all’organizzazione dello Stato, ai rapporti
tra lo Stato e i cittadini, ai più importanti
aspetti della vita sociale.
La nostra costituzione è una
costituzione rigida
MODIFICA DELLA
COSTITUZIONE
La costituzione italiana può essere modificata solo
da apposite e particolari leggi, caratterizzate da un
procedimento di formazione diverso (più difficile,
più lungo, e più complicato) di quello che vale per
le leggi ordinarie.
Tali leggi sono:
, che
a) le
cancellano o modificano norme costituzionali;
b) le
che integrano la
costituzione, disciplinando in modo più
completo materie costituzionali
Le norme di diritto internazionale
generalmente riconosciute
In virtù dell’art. 10 della costituzione, il nostro
ordinamento
Ne consegue che queste ultime penetrano
direttamente nel nostro ordinamento interno e
sono gerarchicamente superiori alle leggi
ordinarie
LE LEGGI
La legge è, fra le varie fonti del diritto, la
più tipica e importante: è, in un certo senso,
il prototipo di fonte del diritto.
Ciò spiega perché la parola
“legge”
è normalmente usata come sinonimo di
“diritto”
Le leggi interne del nostro
ordinamento sono le seguenti:
La legge ordinaria che è fatta dal parlamento;
Gli atti con forza di legge che sono:
a) il decreto legge, emanato dal governo in casi straordinari
di necessità e urgenza;
b) il decreto legislativo, anch’esso emanato dal governo,
però in tal caso sulla base di una legge precedentemente
fatta dal parlamento, che si chiama legge delega;
I codici
Le leggi interne che sono:
a) le leggi regionali
b) le leggi provinciali
I CONTRATTI COLLETTIVI DI
LAVORO (1)
I contratti collettivi sono gli accordi fatti tra
il sindacato dei lavoratori, da una parte, e
dal sindacato dei datori di lavoro dall’altra,
con cui viene assunto l’impegno di inserire
determinati contenuti nei contratti
individuali di lavoro che in futuro si
stipuleranno fra singoli datori di lavoro e
singoli lavoratori.
(segue)
I CONTRATTI COLLETTIVI DI
LAVORO (2)
In origine i contratti collettivi regolavano solo la
misura della retribuzione (infatti erano chiamati
“concordati di tariffa”) Oggi hanno un contenuto
molto più complesso, che si può distinguere in due
parti:
a) la parte economica del contratto collettivo è
quella in cui vengono definiti gli aspetti
retributivi;
b) la parte normativa disciplina i diritti dei
lavoratori non avente carattere immediatamente
patrimoniale
I CONTRATTI COLLETTIVI DI
LAVORO (3)
I contratti collettivi possono
essere:
1. nazionali, se riguardano tutta una
categoria di lavoratori (edili,
metalmeccanici, bancari, ecc.)
2. aziendali, se riguardano solo i
lavoratori di una determinata impresa.
USI O CONSUETUDINE
La consuetudine è una fonte di norme che
vengono prodotte dallo stesso corpo sociale,
mediante l’osservanza costante di
comportamenti che non sono tenuti con
l’intenzione di creare norme giuridiche, ma
piuttosto con l’atteggiamento di che si
conforma a norme già esistenti.