FONTE DEL DIRITTO È qualunque atto o fatto che, in un dato ordinamento giuridico, è capace di creare NORME GIURIDICHE Nel nostro ordinamento vale il principio della PLURALITÀ DELLE FONTI: ciò significa che non esiste un solo tipo di fonte del diritto, ma ne esistono diversi. LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO ITALIANO possono essere divise gerarchicamente come segue: 1. I principi generali di diritto. 2. Le norme degli organi comunitari. 3. La Costituzione e le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. 4. Le leggi 5. I contratti collettivi di lavoro. 6. Gli usi o consuetudine L’esistenza di fonti diverse pone il problema del loro coordinamento, per evitare che le norme create siano contraddittorie l’una con l’altra. Vi provvedono alcuni principi: IL PRINCIPIO DELLA GERARCHIA DELLE FONTI Non tutte le fonti hanno la stessa forza: alcune valgono di più, altre valgono di meno. Una fonte di grado inferiore non può creare norme in contrasto con la norma creata da una fonte di grado superiore. IL PRINCIPIO CRONOLOGICO Serve a risolvere le antinomiefra norme di pari grado gerarchico: se due di tali norme sono oin contrasto, prevale quella successiva nel tempo, che cancella dall’ordinamento quella anteriore (ABROGAZIONE) Il principio di competenza Regola il rapporto fra fonti di pari grado e stabilisce che determinate fonti possono creare norme solo in certe materie ma non in altre, che sono riservate ad altre fonti. Una norma creata in violazione del criterio della competenza è illegittima I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO Fra questi devono comprendersi sia i principi posti dalle leggi considerate nel quadro dell’ordinamento, sia i principi elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Entrambe queste due categorie servono a colmare le lacune ed a individuare il senso delle disposizioni di legge. Il principio di favore quale criterio ordinatore della gerarchia delle fonti del Diritto del Lavoro Sull’ordine delle fonti nel diritto del lavoro incide il principio generale di favore verso il lavoratore, il quale è tale da sovvertirne la normale gerarchia, nel senso che la norma di grado superiore cede a quella di grado inferiore più favorevole al lavoratore, con il solo limite delle leggi assolutamente inderogabili. LE NORME DEGLI ORGANI COMUNITARI (emanate dalla Comunità Europea) I regolamenti hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente appòlicabili megli stati membri. Le direttive vincolano lo stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi da utilizzare in relazione allo scopo prefissato. Le decisioni sono obbligatorie in tutti i loro elementi per i destinatari in esse designati, che possono essere stati, individui o imprese. A differenza dei regolamenti, che hanno carattere generale, le decisioni hanno valenza individuale LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA È la fonte principale emanata dallo stato italiano Contiene i principi fondamentali relativi all’organizzazione dello Stato, ai rapporti tra lo Stato e i cittadini, ai più importanti aspetti della vita sociale. La nostra costituzione è una costituzione rigida MODIFICA DELLA COSTITUZIONE La costituzione italiana può essere modificata solo da apposite e particolari leggi, caratterizzate da un procedimento di formazione diverso (più difficile, più lungo, e più complicato) di quello che vale per le leggi ordinarie. Tali leggi sono: , che a) le cancellano o modificano norme costituzionali; b) le che integrano la costituzione, disciplinando in modo più completo materie costituzionali Le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute In virtù dell’art. 10 della costituzione, il nostro ordinamento Ne consegue che queste ultime penetrano direttamente nel nostro ordinamento interno e sono gerarchicamente superiori alle leggi ordinarie LE LEGGI La legge è, fra le varie fonti del diritto, la più tipica e importante: è, in un certo senso, il prototipo di fonte del diritto. Ciò spiega perché la parola “legge” è normalmente usata come sinonimo di “diritto” Le leggi interne del nostro ordinamento sono le seguenti: La legge ordinaria che è fatta dal parlamento; Gli atti con forza di legge che sono: a) il decreto legge, emanato dal governo in casi straordinari di necessità e urgenza; b) il decreto legislativo, anch’esso emanato dal governo, però in tal caso sulla base di una legge precedentemente fatta dal parlamento, che si chiama legge delega; I codici Le leggi interne che sono: a) le leggi regionali b) le leggi provinciali I CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO (1) I contratti collettivi sono gli accordi fatti tra il sindacato dei lavoratori, da una parte, e dal sindacato dei datori di lavoro dall’altra, con cui viene assunto l’impegno di inserire determinati contenuti nei contratti individuali di lavoro che in futuro si stipuleranno fra singoli datori di lavoro e singoli lavoratori. (segue) I CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO (2) In origine i contratti collettivi regolavano solo la misura della retribuzione (infatti erano chiamati “concordati di tariffa”) Oggi hanno un contenuto molto più complesso, che si può distinguere in due parti: a) la parte economica del contratto collettivo è quella in cui vengono definiti gli aspetti retributivi; b) la parte normativa disciplina i diritti dei lavoratori non avente carattere immediatamente patrimoniale I CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO (3) I contratti collettivi possono essere: 1. nazionali, se riguardano tutta una categoria di lavoratori (edili, metalmeccanici, bancari, ecc.) 2. aziendali, se riguardano solo i lavoratori di una determinata impresa. USI O CONSUETUDINE La consuetudine è una fonte di norme che vengono prodotte dallo stesso corpo sociale, mediante l’osservanza costante di comportamenti che non sono tenuti con l’intenzione di creare norme giuridiche, ma piuttosto con l’atteggiamento di che si conforma a norme già esistenti.