Esposizione Occupazionale a CAMPI ELETTROMAGNETICI Alessandro Merlino Copyright – Diritti riservati PROGRAMMA DEL CORSO Copyright – Diritti riservati 2 • • • Aspetti fisici e principali sorgenti – Origine del campo elettromagnetico ed unità di misura – Spettro elettromagnetico – Principali sorgenti ambientali a bassa frequenza – Principali sorgenti ambientali ad alta frequenza – Sorgenti occupazionali – CEI EN 50499, tabelle 1 e 2 Aspetti sanitari – Effetti a brave termine – Effetti a lungo termine Quadro normativo – Differenza tra esposizione occupazionale e generica – D.Lgs 81, Titolo VIII – Direttiva 2013/35/UE • Effetti diretti e indiretti • Significato dei livelli di azione (LA) e dei valori limite di esposizione (VLE) • confronto tra vecchi e nuovi livelli di azione • criteri della valutazione del rischio • Soggetti particolarmente sensibili al Copyright – Diritti riservati rischio • Misure di prevenzione e protezione • Deroghe • • • – Appendice: riferimenti normativi per la tutela della popolazione La valutazione del rischio – Norme tecniche di riferimento – La VDR step by step – Sorgenti "giustificabili" – Classificazione dell’esposizione – Misurazioni – Valutazione dell’esposizione (esposizione a frequenze diverse e a transienti) – Esempi di forme d’onda Casi studio Bibliografia – Riferimenti di legge – Norme tecniche – Linee guida – Articoli 3 ASPETTI FISICI E PRINCIPALI SORGENTI Copyright – Diritti riservati 4 origine del campo elettromagnetico Cariche elettriche oscillanti campo elettrico dinamico campo magnetico dinamico campo elettromagnetico Correnti elettriche oscillanti campo magnetico dinamico campo elettrico dinamico campo elettromagnetico Copyright – Diritti riservati 5 natura dinamica del campo elettromagnetico • Il campo elettromagnetico è sempre e solo dinamico, normalmente oscillante. • Il campo elettrico e il campo magnetico possono essere anche statici. Copyright – Diritti riservati 6 simboli ed unità di misura Intensità di campo elettrico (o della parte elettrica del campo em): [E] = N/C (S.I.) = V/m Intensità di campo magnetico (o della parte magnetica del campo em): [H] = A/m (S.I.) [B] = T (induzione magnetica) Copyright – Diritti riservati 7 caratteristiche delle onde Lunghezza d'onda (λ): distanza tra due creste consecutive Ampiezza (A): massimo spostamento di punto dell'onda rispetto alla posizione di riposo Periodo (T): tempo necessario per completare un ciclo completo di oscillazione Frequenza (f): numero di periodi per unità di tempo (al secondo), f = 1 / T Velocità (c): un'onda percorre in un periodo T una distanza pari alla lunghezza d’onda λ con velocità (nel vuoto) pari a c=λ/T=λf Copyright – Diritti riservati 8 caratteristiche delle onde Copyright – Diritti riservati 9 fonte: http://www.st4ck.com/it/others/posts-spectrum spettro elettromagnetico Copyright – Diritti riservati 10 spettro elettromagnetico Denominazione Sigla Frequenza Lunghezza d’onda Frequenze estremamente basse ELF 0 – 3 kHz > 100 Km Frequenze bassissime VLF 3 – 30 kHz 100 – 10 Km Frequenze basse (onde lunghe) LF 30 – 300 kHz 10 – 1 Km Medie frequenze (onde medie) MF 0.3 – 3 MHz 1 Km – 100 m Alte frequenze HF 3 – 30 MHz 100 – 10 m Frequenze altissime (onde metriche) VHF 30 – 300 MHz 10 – 1 m Onde decimetriche UHF 0.3 – 3 GHz 1 m – 10 cm Onde centimetriche SHF 3 – 30 GHz 10 – 1 cm Onde millimetriche EHF 30 – 300 GHz 1 cm – 1 mm IR 0,3 – 385 THz 1 mm – 780 nm 385 – 750 THz 780 – 400 nm Radiofrequenze Microonde Infrarosso Luce visibile Ultravioletto UV 750 – 3000 THz 400 – 100 nm Radiazioni ionizzanti X > 3000 THz < 100 nm Copyright – Diritti riservati 11 sorgenti a bassa frequenza presenti in ambiente • Linee elettriche aeree e interrate altissima tensione: 220 kV, 380 kV alta tensione: 132 kV (> 30 kV) media tensione: 15 kV (> 1 kV) • Stazioni elettriche • Sottostazioni elettriche • Cabine di trasformazione Copyright – Diritti riservati 12 linee elettriche aeree terna semplice doppia terna terna piana Copyright – Diritti riservati 13 stazione elettrica Copyright – Diritti riservati 14 stazione elettrica Copyright – Diritti riservati 15 cabine di trasformazione Cabine MT-BT esterne Cabina MT-BT interna Copyright – Diritti riservati 16 sorgenti ad alta frequenza presenti in ambiente Emittente radiofonica AM Impianto per le comunicazioni private Stazione radio base Copyright – Diritti riservati Emittente radiofonica FM 17 sorgenti ad alta frequenza presenti in ambiente Ponti radio Radioamatoriale 430 MHz Radioamatoriale 14.3 MHz Copyright – Diritti riservati 18 sorgenti domestiche OMS “Cosa sono i campi elettromagnetici?” http://www.who.int/entity/pehemf/about/en/whatisemf_italian.pdf Copyright – Diritti riservati 19 sorgenti occupazionali cabine elettriche e trasformatori industriali Copyright – Diritti riservati 20 sorgenti occupazionali saldatura Puntatura TIG MIG / MAG Copyright – Diritti riservati 21 sorgenti occupazionali riscaldamento a induzione Copyright – Diritti riservati 22 sorgenti occupazionali fusione e tempra a induzione Copyright – Diritti riservati 23 sorgenti occupazionali elettromedicali Elettro / Radio bisturi Tecarterapia Defibrillatore Magnetoterapia transcranica Copyright – Diritti riservati Terapia a microonde Magnetoterapia 24 CEI EN 50499 Tabella 2 Esempi di apparecchiature suscettibili di necessitare di ulteriore valutazione Voce Tipo di apparecchiatura Note T.2.1 T.2.2 T.2.3 T.2.4 T.2.5 Elettrolisi industriale Saldatura e fusione elettrica Riscaldamento a induzione Riscaldamento dielettrico Saldatura dielettrica Sia i tipi in c.a. che in c.c. T.2.6 Magnetizzatori/smagnetizzatori industriali Compresi i dispositivi per la cancellazione in blocco di nastri magnetici. T.2.7 Apparecchi di illuminazione speciali attivati con RF T.2.8 Dispositivi al plasma in RF Compresa la deposizione sotto vuoto e la polverizzazione catodica. T.2.9 Diatermia Tutte le apparecchiature per trattamenti medici che utilizzano sorgenti RF di elevata potenza (> 100 mW) mediata nel tempo T.2.10 Sistemi elettrici di controllo di integrità T.2.11 Radar T.2.12 Trasporti alimentati elettricamente: treni e tram T.2.13 Tutte le apparecchiature mediche che irradiano intenzionalmente con esposizione elettromagnetica o applicazione di correnti T.2.14 Riscaldatori ed essiccatori industriali a microonde T.2.15 Antenne di stazioni base Un’ulteriore valutazione è importante solo se i lavoratori possono avvicinarsi all’antenna più della distanza di sicurezza definita in relazione ai limiti di esposizione della popolazione. T.2.16 Reti di alimentazione elettrica nel luogo di lavoro e circuiti di distribuzione e trasmissione dell’elettricità che sorvolano il luogo di lavoro e non soddisfano i criteri indicati nella Tabella 1 I criteri di valutazione sono indicati nell’Allegato F. Copyright – Diritti riservati Tipicamente per il controllo del traffico aereo, per scopi militari, radar meteorologici e radar a lunga portata. Tipicamente superiori a 100 mW RMS (> 20 W di picco). non sono sorgenti occupazionali sale CED, quadri elettrici di piano, macchinari da ufficio Copyright – Diritti riservati 26 CEI EN 50499 Tabella 1 (1) Voce Designazione del luogo di lavoro Tipo di apparecchiatura Note T.1.1 Luoghi di lavoro aperti alla popolazione trattati in 4.3 della Direttiva 2004/40/CE T.1.2 Tutti i luoghi Apparecchiatura con marcatura CE valutata utilizzando le norme EMF armonizzate, vedere esempi nell’Allegato C. L’apparecchiatura deve essere installata e utilizzata in conformità alle istruzioni del costruttore. T.1.3 Tutti i luoghi Apparecchiatura immessa nel mercato europeo in conformità alla Raccomandazione Europea 1999/519/CE, come prescritto dalle direttive relative, in particolare, in conformità alle relative norme armonizzate elencate nell’OJEU. Esempi sono indicati nell’Allegato C. Alcune apparecchiature immesse nel mercato europeo possono anche essere conformi alla Raccomandazione Europea 1999/519/EC pur non avendo ricevuto il marchio CE, per esempio, se fanno parte di un’installazione. T.1.4 Tutti i luoghi Apparecchiatura di illuminazione Escluse le illuminazioni speciali alimentate in RF. T.1.5 Tutti i luoghi Computer e apparecchiature IT T.1.6 Tutti i luoghi Macchine per ufficio T.1.7 Tutti i luoghi Telefoni mobili e telefoni senza filo T.1.8 Tutti i luoghi Radio ricetrasmittenti Solo i tipi con potenza emessa mediata sul tempo, inferiore a 20 mW. T.1.9 Tutti i luoghi Stazioni base per apparecchi telefonici senza filo DECT e WLAN (es. Wi-Fi) Limitatamente alle apparecchiature destinate all’utilizzo da parte della popolazione. T.1.10 Tutti i luoghi Apparecchiature e reti di comunicazione escluse quelle senza fili T.1.11 Tutti i luoghi Apparecchi portatili e trasportabili Copyright – Diritti riservati I luoghi di lavoro aperti al pubblico e coerenti con i limiti di esposizione indicati nella Raccomandazione del Consiglio Europeo 1999/519/EC sono ritenuti conformi. I dispositivi per la cancellazione in blocco di nastri magnetici possono necessitare di ulteriori valutazioni. Es. trattati nel campo di applicazione della EN 60745-1 e della EN 61029-1, vedere l’Allegato C. 27 CEI EN 50499 Tabella 1 (2) Voce T.1.12 Designazione del luogo di lavoro Tutti i luoghi Tipo di apparecchiatura Apparecchi scaldanti portatili Note Es. trattati nel campo di applicazione della EN 60335-2-45 (es. pistole a colla, pistole riscaldanti) Vedere Allegato C. Gli apparecchi scaldanti a induzione e gli apparecchi scaldanti dielettrici sono esclusi dalla Tabella 1. T.1.13 Tutti i luoghi Caricabatterie T.1.14 Tutti i luoghi Apparecchiature elettriche da giardino T.1.15 Tutti i luoghi Apparecchiature audio e video T.1.16 Tutti i luoghi Apparecchiature portatili alimentate a batteria, esclusi i trasmettitori a radio frequenza T.1.17 Tutti i luoghi Apparecchiature elettriche per il riscaldamento di locali T.1.18 Tutti i luoghi Tutte le apparecchiature non elettriche Copyright – Diritti riservati Trattati nel campo di applicazione della EN 60335-2-29. Il campo di applicazione tratta i caricabatterie per il normale uso domestico e i caricabatterie destinati all’utilizzo in garage, nei negozi, nell’industria leggera e nelle fattorie. Vedere l’Allegato C. I tipi speciali, che utilizzano trasmettitori radio usati tipicamente nel settore delle radiodiffusioni, possono necessitare di ulteriori valutazioni. I riscaldatori a microonde sono esclusi dalla presente tabella. 28 CEI EN 50499 Tabella 1 (3) Voce Designazione del luogo di lavoro Tipo di apparecchiatura Note Reti di alimentazione elettrica (50 Hz) nei luoghi di lavoro e circuiti di distribuzione e trasmissione dell’elettricità che attraversano o sorvolano il luogo di lavoro. Le esposizioni ai campi elettrici e magnetici sono considerate separatamente. T.1.19 Tutti i luoghi I seguenti elementi sono conformi per l’esposizione ai campi magnetici: tutte le installazioni elettriche con un valore nominale della corrente di fase non superiore a 100 A; tutti i circuiti singoli all’interno di un’installazione, con un valore nominale della corrente di fase non superiore a 100 A; tutti i circuiti i cui conduttori sono vicini e hanno una corrente netta non superiore a 100 A; sono compresi tutti i componenti delle reti che soddisfano i criteri precedenti (inclusi i cablaggi, le apparecchiature di manovra, i trasformatori, ecc.); tutti i conduttori aerei nudi. I seguenti elementi sono conformi per l’esposizione ai campi elettrici: tutti i circuiti di cavi sotterranei o isolati, con qualsiasi tensione nominale tutti i circuiti aerei nudi con tensione nominale non superiore a 100 kV, o le linee aeree non superiori a 125 kV che sorvolano il luogo di lavoro, o di qualsiasi tensione se il luogo di lavoro è all’interno. Copyright – Diritti riservati I criteri qui riportati per dimostrare la conformità ai limiti di esposizione nel luogo di lavoro sono basati sulla dimostrazione che le esposizioni sono inferiori ai limiti minimi della Raccomandazione CE (1999) sulle esposizioni EMF per la popolazione. Tali criteri sono sufficienti a dimostrare la conformità per la maggior parte dei luoghi di lavoro. I criteri di valutazione basati direttamente sui limiti di esposizione della Direttiva CE per il luogo di lavoro, sono indicati nell’Allegato F. Essi utilizzano 500 A al posto di 100 A, 200 kV invece di 100 kV e 250 kV invece di 125 kV. La lista di controllo indicata in F.2.4 può quindi essere utilizzata per dimostrare la conformità ai campi magnetici, e quella in F.3.1 per la conformità ai campi elettrici in qualsiasi luogo di lavoro. 29 CEI EN 50499 Tabella 1 (4) Voce Designazione del luogo di lavoro Tipo di apparecchiatura T.1.20 Tutti i luoghi Strumentazione, apparecchiature di misura e controllo T.1.21 Tutti i luoghi Elettrodomestici Note Elettrodomestici professionali, come piani cottura, lavabiancheria, forni a microonde, ecc., utilizzati in ristoranti, negozi, ecc, sono anch’essi inclusi nella presente tabella. I piani cottura professionali a induzione sono esclusi dalla presente tabella e necessitano di ulteriori valutazioni. Esempi sono: WLAN (es Wi-Fi), WMAN (es WiMAX), bluetooth e tecnologie analoghe. T.1.22 Tutti i luoghi Computer e terminali IT aventi comunicazioni senza fili Limitatamente alle apparecchiature destinate all’utilizzo da parte della popolazione. T.1.23 Tutti i luoghi T.1.24 Tutti i luoghi T.1.25 Luoghi di lavoro medici Copyright – Diritti riservati Trasmettitori funzionanti a batteria Limitatamente alle apparecchiature destinate all’utilizzo da parte della popolazione. Antenne delle stazioni base Un’ulteriore valutazione è importante solo qualora i lavoratori possano avvicinarsi all’antenna più della distanza di sicurezza definita in relazione ai limiti di esposizione della popolazione Tutte le apparecchiature mediche che non irradiano intenzionalmente con esposizione elettromagnetica o applicazione di correnti 30 sono sorgenti occupazionali? macchine dell’industria pesante, da laboratorio, ... Copyright – Diritti riservati 31 ASPETTI SANITARI Copyright – Diritti riservati 32 effetti biologici ed effetti sanitari WHO - International EMF Project, Promemoria n. 182 Le onde elettromagnetiche possono produrre degli effetti biologici che, talvolta ma non sempre, possono portare dei danni alla salute. E’ quindi importante capire la differenza tra i due: • Un effetto biologico avviene quando un’esposizione a onde elettromagnetiche produce un variazione fisiologica apprezzabile in un sistema biologico • Un effetto sanitario avviene quando l’effetto biologico eccede la capacità del corpo umano di compensarlo portando un deperimento della condizione di salute. Alcuni effetti biologici possono essere innocui, altri addirittura di vantaggio per la salute (si pensi al ruolo del sole nella produzione umana di vitamina D), altri dannosi. Copyright – Diritti riservati 33 effetti sanitari effetti a breve termine Copyright – Diritti riservati 34 meccanismi di interazione diretta campi-tessuti biologici f < circa 1 MHz: prevale l’induzione di correnti elettriche nei tessuti elettricamente stimolabili (nervi e muscoli) • 1 MHz < f < 10 MHz: con l’aumentare della frequenza diventa prevalente l’assorbimento di energia nei tessuti attraverso il rapido movimento oscillatorio di ioni e molecole di acqua (effetto termico) • f > circa 10 MHz: solo effetti termici • f > circa 10 GHz: assorbimento superficiale Copyright – Diritti riservati 35 effetti sanitari a breve termine Due meccanismi fondamentali di interazione dei campi em e materia biologica: • induzione di correnti nei tessuti elettricamente stimolabili (basse frequenze); • cessione di energia con rialzo termico (altre frequenze). Quando determinate soglie, note dalla sperimentazione "in vivo", vengono superate, si può avere un rischio di danno per la salute del soggetto esposto. Nella filosofia protezionistica i limiti di esposizione sono espressi in termini di grandezze "dosimetriche“ (densità di corrente nei tessuti e SAR); i livelli massimi dei campi ambientali sono chiamati "livelli di riferimento", intesi come strumenti operativi a garanzia del rispetto delle restrizioni fondamentali sulla densità di corrente indotta e sul SAR. Copyright – Diritti riservati 36 effetti acuti dei campi a bassa frequenza Si tratta di effetti dovuti alle correnti indotte nel corpo umano. Sono presenti sino a campi di frequenza di circa 10 MHz e sono: • effetti avversi a carico del sistema cardiovascolare, quali - aritmie, - fibrillazione, - asistolia; • effetti avversi a carico del sistema nervoso centrale e periferico, quali: - contrazione neuromuscolare, - induzione di lampi luminosi nel campo visivo (magnetofosfeni) Copyright – Diritti riservati 37 effetti acuti dei campi ad alta frequenza Gli effetti dovuti all’assorbimento di energia, presenti a partire da campi di frequenza di circa 100 kHz, sono: • ipertermia generalizzata; • ipertermia localizzata; • induzione della cataratta; • inibizione temporanea o permanente della spermatogenesi; • induzione di aborto e malformazioni fetali; • risposte neuroendocrine e immunologiche collegate a stress termico. Gli organi critici sono quelli meno vascolarizzati, come cristallino e gonadi maschili. Copyright – Diritti riservati 38 effetti acuti indiretti • interferenza elettromagnetica con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati); • effetto propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di intensi campi magnetici statici; • l’innesco di elettrodetonatori ed il rischio incendio per scintille provocate dalla presenza dei CEM nell’ambiente Copyright – Diritti riservati 39 base temporale degli effetti acuti alle basse frequenze I valori limite di esposizione ed i valori di azione fino alla frequenza di 10 MHz sono finalizzati a prevenire effetti di stimolazione elettrica a carico dei tessuti stimolabili, in primo luogo i tessuti nervoso e muscolare. Tali effetti seguono un profilo a soglia e si manifestano su base temporale sostanzialmente istantanea. Per tale motivo, in particolare al di sotto di 100 kHz, il rispetto dei limiti e valori di azione deve essere garantito su base istantanea, senza alcuna operazione di media temporale, per tutto il tempo di esposizione durante la giornata di lavoro. A tal fine, nell’arco di una intera giornata lavorativa, le misure devono essere effettuate nelle condizioni di massima emissione delle attrezzature. Copyright – Diritti riservati 40 base temporale degli effetti acuti alle alte frequenze Per campi a frequenze tra 100 kHz e 10 GHz, i limiti di esposizione e valori d'azione sono finalizzati a prevenire l'eccessivo riscaldamento a livello sistemico e locale. La valutazione dell’esposizione va quindi effettuata considerando la potenza media per ogni intervallo di 6 minuti, per tenere in conto i tempi di risposta del sistema di termoregolazione del corpo umano. Per frequenze superiori a 10 GHz, l’intervallo di tempo su cui valutare la media della potenza è pari a 68/f^1.05 minuti. La valutazione va compiuta sui sei minuti più sfavorevoli (si suggerisce di valutare prima se i valori di azione risultano superati nella condizione di massimo esercizio). Copyright – Diritti riservati 41 effetti sanitari effetti a lungo termine Copyright – Diritti riservati 42 IARC International Agency for Research on Cancer Istituto di ricerca sul Cancro della OMS. Classificazione di cancerogenicità di sostanze ed agenti: 1 Cancerogeno per l’uomo 2A Probabilmente cancerogeno per l’uomo 2B Possibilmente cancerogeno per l’uomo 3 Non classificabile per quanto riguarda la cancerogenesi nell’uomo 4 Probabilmente non cancerogeno per l’uomo Copyright – Diritti riservati 43 IARC International Agency for Research on Cancer http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php Copyright – Diritti riservati 44 campi magnetici ELF posizione della WHO/IARC (2001) “i campi magnetici ELF sono possibilmente cancerogeni per l’uomo (classe 2B), sulla base di una coerente associazione statistica tra elevati livelli residenziali e un raddoppio del rischio di leucemia infantile. Non si è trovata nessuna evidenza coerente che l’esposizione residenziale o professionale degli adulti a campi ELF aumenti il rischio di alcun tipo di cancro” (IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, Vol. 80: Non ionizing radiation, part 1 - Static and Extremely Low Frequency (ELF) electric and magnetic fields, 2001) Copyright – Diritti riservati 45 campi magnetici ELF posizione della WHO/IARC (2007) La revisione sistematica di tutta la Letteratura per quanto riguarda l’esposizione a campi ELF a valori inferiori ai limiti per gli effetti acuti mostra un’evidenza inadeguata, inconsistente o inconclusiva in relazione a possibili effetti biologici e sulla salute, con l’eccezione della leucemia infantile relativamente all’esposizione a campi magnetici ELF (50 e 60 Hz), per la quale rimane valida la valutazione IARC. World Health Organization. Extremely low frequency fields. Environmental Health Criteria n. 238, 2007 Copyright – Diritti riservati 46 campi elettromagnetici RF studio "INTERPHONE" Studio caso-controllo coordinato dalla IARC sul possibile rischio di neoplasie della regione cranica in relazione all’esposizione alle emissioni dei telefoni cellulari. Preceduto da studio di fattibilità . 13 Paesi partecipanti: Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Svezia, Regno Unito, Israele, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Giappone È lo studio più ampio del rischio di tumori cerebrali in relazione all’uso del telefono cellulare realizzato fino ad oggi ed ha incluso un numero considerevole di soggetti che avevano utilizzato i telefoni cellulari per 10 o più anni Copyright – Diritti riservati 47 campi elettromagnetici RF posizione della WHO/IARC (2011) 31 Maggio 2011 La WHO/International Agency for Research on Cancer (IARC) ha classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza come possibili cancerogeni per l'uomo (gruppo 2B), sulla base di un incrementato rischio per il glioma, un tumore maligno del cervello, associato con l'uso de telefono wireless. Copyright – Diritti riservati 48 IARC gruppo 2B (estratto) Copyright – Diritti riservati 49 ISS: implicazioni della classificazione IARC dei CEM RF http://www.iss.it/elet/?lang=1&id=127&tipo=10 «l’adozione di misure per la riduzione delle esposizioni ai campi em a radiofrequenza solo in via ipotetica produce un beneficio sanitario, in quanto è incerta l’esistenza stessa di danni per la salute connessi a tali esposizioni» Copyright – Diritti riservati 50 ISS: implicazioni della classificazione IARC dei CEM RF «nel caso dei telefoni cellulari esistono alcuni semplici accorgimenti per la riduzione delle esposizioni che, prevedendo l'allontanamento dell’antenna dall’utilizzatore, possono ridurne le esposizioni alla testa» «tali semplici accorgimenti per la riduzione delle esposizioni possono essere consigliati [...] purché venga correttamente comunicato alla popolazione che si tratta di semplici inviti alla prudenza ai quali non è detto che corrisponda un beneficio sanitario» Copyright – Diritti riservati 51 Electromagnetic HyperSensitivity (promemoria OMS n. 296/2005) ipersensibilità ai campi em: «gamma di sintomi non specifici, che gli individui colpiti attribuiscono all’esposizione ai campi» sintomi più frequenti: «dermatologici (arrossamento, prurito e sensazione di bruciore), nevrotici e vegetativi (affaticamento, stanchezza, difficoltà di concentrazione, senso di instabilità e di barcollamento, nausea, palpitazione cardiaca e disturbi della digestione)» «Questo complesso di sintomi non rientra in nessuna sindrome riconosciuta.» Copyright – Diritti riservati 52 Electromagnetic HyperSensitivity (promemoria OMS n. 296/2005) «La maggior parte degli studi indica che gli individui ipersensibili non sanno riconoscere l’esposizione a campi em meglio di quelli non ipersensibili. Studi ben controllati e condotti in “doppio cieco” hanno mostrato che i sintomi non sono correlati all’esposizione a campi elettromagnetici.» «Qualunque ne sia la causa, l’ipersensibilità ai campi elettromagnetici può costituire un fattore disabilitante per gli individui che ne sono afflitti.» Copyright – Diritti riservati 53 Electromagnetic HyperSensitivity (promemoria OMS n. 296/2005) «Non esistono criteri diagnostici chiari per l’ipersensibilità ai campi em e non esiste alcuna base scientifica per associarne i sintomi all’esposizione. Inoltre, l’ipersensibilità ai campi em non è una diagnosi clinica e non è chiaro se rappresenti un unico problema medico. [...] la cura dei soggetti colpiti dovrebbe concentrarsi sui sintomi e sul quadro clinico e non sul bisogno che la persona avverte di ridurre o eliminare i campi elettromagnetici dal luogo di lavoro o dall’abitazione.» Copyright – Diritti riservati 54 QUADRO NORMATIVO Copyright – Diritti riservati 55 esposizione dei lavoratori L. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dai campi em), art. 2, comma 1, lettera f): l’esposizione dei lavoratori è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici Copyright – Diritti riservati 56 classificazione dell'esposizione esposizioni occupazionali Le "linee guida" del CTS, al punto 4.05, precisano che sono da intendersi esposizioni di carattere professionale quelle strettamente correlate e necessarie alle finalità del processo produttivo e che le esposizioni indebite a sorgenti non correlate con la specifica attività dei lavoratori, che ricadono sotto la gestione del datore di lavoro, devono essere eliminate o ricondotte entro le restrizioni previste dalla normativa vigente per la tutela della popolazione. Copyright – Diritti riservati 57 limiti per l’esposizione esposizione occupazionale e generica Il datore di lavoro può quindi trovarsi a dover condurre una valutazione di rischio che tiene conto di un doppio sistema di soglie di esposizione: • VA / VLE di cui al D.Lgs 81/08; • soglie a tutela della popolazione di cui ai dispositivi – DPCM 8/7/2003, GU 199/03 (impianti fissi TLC) – DPCM 8/7/2003, GU 200/03 (elettrodotti) – Raccomandazione 1999/519/CE, del 12 luglio 1999 Copyright – Diritti riservati 58 D.Lgs 81/08 Titolo VIII “Agenti Fisici” Capo I: “Disposizioni generali” Capo II: rumore Capo III: vibrazioni Capo IV: campi elettromagnetici Capo V: radiazioni ottiche artificiali Capo VI: sanzioni Copyright – Diritti riservati 59 Titolo VIII (agenti fisici) Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Copyright – Diritti riservati responsabilità specifiche (tutti gli agenti fisici) • Art. 181, c.1: il ddl valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione • Art. 181, c. 2: - la vdr relativa agli agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale ed è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta; - la vdr relativa agli AF è effettuata da personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia Sanzioni: ddl : arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 • Art. 183, c.3: la valutazione dei rischi può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata Copyright – Diritti riservati 61 periodicità - chiarimenti Una volta ogni quattro anni la valutazione è pertanto da ripetere ex novo, mentre eventuali nuove situazioni espositive, occorse nel frattempo, devono essere oggetto di immediata valutazione e aggiornamento della vdr. La valutazione dei rischi da agenti fisici non ha una scadenza; fissarla equivarrebbe ad affermare che si può definire un periodo di tempo entro il quale la valutazione esistente è considerata valida a priori, ma questo è contrario ai più generali principi di prevenzione. L'esistenza di una condizione di rischio va infatti immediatamente intercettata e gestita, non si può ammettere che permanga perché non è ancora "scaduta" la valutazione dei rischi esistente. NB: se allo scadere dei quattro anni si riscontrasse che nel frattempo si è generata una condizione di rischio non valutata in precedenza, sarebbe troppo tardi e ci si troverebbe in una condizione di sanzionabilità, considerato che il legislatore prescrive che la valutazione dei rischi sia aggiornata subito in casi del genere. Copyright – Diritti riservati 62 periodicità - ratio Perché, almeno una volta ogni quattro anni, anche qualora il monitoraggio continuo delle condizioni di sicurezza restituisca che nulla è mutato, la valutazione dei rischi da agenti fisici è da ripetere ex-novo? 1. La conoscenza umana progredisce negli anni e così il knowhow dei valutatori e questo può implicare che una nuova valutazione, ancorché compiuta nelle medesime condizioni della precedente, restituisca risultati diversi e, sperabilmente, più attendibili. 2. Periodicamente, in ragione di questo accresciuto know-how sono aggiornate anche le norme tecniche di settore o ne sono emesse di nuove e il processo di valutazione del rischio può venire da queste modificato. Copyright – Diritti riservati 63 periodicità - ratio 3. L'esposizione degli addetti agli agenti fisici, tipicamente attribuita alle emissioni delle macchine in uso, dipende anche dalle lavorazioni che con dette macchine sono effettuate, nonché dal loro stato di obsolescenza; un diverso carico di lavoro o l'applicazione delle medesime lavorazioni su materiali diversi (per forma o composizione) può dar luogo e differenti livelli di esposizione. 4. Non da ultimo va considerato il grado di attendibilità di una singola valutazione e gli errori che potranno essere stati commessi nel condurla (imperfette misurazioni o calcoli, situazioni espositive trascurate o mal ponderate, carichi di lavoro non ben stimati, ...). Copyright – Diritti riservati 64 personale qualificato Il Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni, all’interno delle proprie linee guida (p.to 4.03), riferisce che la dicitura “personale qualificato” definisce correntemente un operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione conclusosi con una valutazione positiva e documentabile dell’apprendimento, ma che, in assenza di qualsiasi riferimento su durata e contenuti del corso, sui soggetti autorizzati alla valutazione e all’espressione della certificazione finale, il personale qualificato è da giudicare essenzialmente sulla base del curriculum (specifico nel settore), della partecipazione a corsi tecnico-pratici sulla materia, del rispetto delle norme di buona tecnica e di buona prassi (apparecchiature adeguate, modalità tecniche appropriate) e del prodotto finale del proprio lavoro Copyright – Diritti riservati 65 responsabilità specifiche (tutti gli agenti fisici) • Art. 182, c.1: i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. • Art. 182, c. 2: il ddl adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione (se sono superati) Sanzioni: ddl + dirigente: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000 • Art. 183, c.1: il ddl adatta le misure di cui all’articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio • Art. 184, c. 1: il ddl provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi Sanzioni: ddl + dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 750 a € 4.000 medico: arresto fino tre mesi o con l’ammenda da euro 400 a euro 1.600 Copyright – Diritti riservati 66 responsabilità specifiche (tutti gli agenti fisici) • Art. 185, c. 1 e 2: sorveglianza sanitaria Sanzioni ddl + dirigente: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000 medico: arresto fino tre mesi o ammenda da € 400 a € 1.600 • Art. 186, c.1: il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria nella cartella sanitaria e di rischio, ivi compresi i valori di esposizione individuali comunicati dal ddl per il tramite del SPP Sanzioni medico: arresto fino tre mesi o ammenda da € 400 a € 1.600 Copyright – Diritti riservati 67 come … Riepilogando, come si attua la prevenzione e protezione dagli effetti dei campi elettromagnetici? 1. Il ddl incarica del personale qualificato di redigere una relazione tecnica che esamini ogni aspetto utile a qualificare e quantificare il rischio per tutti gli addetti, nonché a individuare le opportune misure di prevenzione e protezione (programma di azione) 2. il ddl pianifica ed attua le misure di cui al programma di azione 3. il ddl verifica l’efficacia del programma di azione Copyright – Diritti riservati 68 … e quando • 1 volta ogni 4 anni (in ogni caso) • ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero rendere la VDR esistente obsoleta (inserimento in azienda di nuove macchine, nuove lavorazioni, ...) • quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione, ovvero se la relazione sanitaria annuale, art. 25, c.1, lett. i), evidenzia un peggioramento delle condizioni di salute degli addetti Copyright – Diritti riservati 69 Titolo VIII (agenti fisici) Capo IV PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI Copyright – Diritti riservati evoluzioni normative dal 2004 al 2013 • 30 aprile 2004: pubblicata la direttiva europea 2004/40 (prescrizioni minime relative ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici, basate sulle linee guida ICNIRP). Termine ultimo di recepimento: 30 aprile 2008 • 11 gennaio 2008: pubblicazione del D.Lgs 257/08 (attuazione della direttiva europea 2004/40). Entrata in vigore: 30 aprile 2008 • 9 aprile 2008: pubblicazione del D.Lgs 81/08. Al titolo VIII compare il Capo IV che integra il D.Lgs 257/08 ma fissa l’entrata in vigore del capo stesso alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della Direttiva 2004/40/CE (che è il 30 aprile 2008) Copyright – Diritti riservati 71 evoluzioni normative dal 2004 al 2013 • 26 aprile 2008: pubblicazione della direttiva europea 2008/46 che modifica il primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della Direttiva 2004/40/CE procrastinando al 30 aprile 2012 la data ultima di recepimento della stessa direttiva 2004/40. Come conseguenza anche la data di entrata in vigore del Capo IV del Titolo VII del D.Lgs 81/08 slitta al 30/4/12. • 24 aprile 2012: pubblicazione della direttiva europea 2012/11 che modifica il primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della Direttiva 2004/40/CE, così come modificato dalla direttiva 2008/46, procrastinando al 31 ottobre 2013 la data ultima di recepimento della stessa direttiva 2004/40. Come conseguenza anche la data di entrata in vigore del Capo IV del Titolo VII del D.Lgs 81/08 slitta al 31/10/13 Copyright – Diritti riservati 72 evoluzioni normative dal 2004 al 2013 • 29 giugno 2013: pubblicazione della direttiva europea 2013/35 che: – abroga la direttiva 2004/40 – stabilisce nuove prescrizioni minime relative ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (basata sulle linee guida ICNIRP e le loro così come riviste nel 2009 e nel 2010) Termine ultimo di recepimento: 1° luglio 2016 La ragione di questi avvicendamenti in campo normativo si apprende dalle note introduttive della nuova direttiva ed è da ricondurre alle osservazioni portate dagli operatori del settore medico e specificatamente coloro che lavorano con la risonanza magnetica per immagini che, poco dopo l’adozione della direttiva 2004/40, hanno evidenziato che la prosecuzione di queste pratiche diagnostiche sarebbe stata ostacolata dai rigorosi valori limite di esposizione stabiliti dalla medesima. Copyright – Diritti riservati 73 … e ora … ? Il regime normativo è quello di sempre: obbligatorietà della valutazione del rischio elettromagnetico (l’omessa valutazione è sanzionabile) limiti di riferimento stabiliti in base alla fonte più autorevole, anche internazionale: linee guida ICNIRP, trasposte prima nella direttiva 2004/40 ora nella direttiva 2013/35 (il superamento di un limite non è però sanzionabile) Copyright – Diritti riservati 74 riferimenti normativi validi ad oggi D.Lgs 81/08, Titolo VIII, Capo I: sancisce le fondamentali prescrizioni per la tutela dei lavoratori dagli effetti dell'esposizione a qualsiasi agente fisico Direttiva Europea 2013/35: indica i limiti oggi applicabili. Copyright – Diritti riservati 75 direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici Copyright – Diritti riservati oggetto e ambito di applicazione (art. 1) par. 3: i valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nella presente direttiva riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici. par 4: l’ambito di applicazione della presente direttiva non include le ipotesi di effetti a lungo termine La Commissione tiene sotto osservazione i più recenti sviluppi scientifici. Qualora emergano dati scientifici accertati in merito agli effetti a lungo termine ipotizzati, la Commissione valuta un’adeguata risposta politica, compresa, se del caso, la presentazione di una proposta legislativa che riguardi tali effetti. Mediante la relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva di cui all’articolo 15, la Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il Consiglio in materia. Copyright – Diritti riservati 77 effetti diretti e indiretti (Art. 2) art. 2, punto b): "effetti biofisici diretti", effetti provocati direttamente nel corpo umano dalla presenza di un campo elettromagnetico, tra cui: i. effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti attraverso l’assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nel tessuto; ii. effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi od organi sensoriali*. Questi effetti possono essere dannosi per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. Inoltre la stimolazione degli organi sensoriali può comportare sintomi temporanei quali vertigini o fosfeni che possono generare disturbi temporanei o influenzare le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e che pertanto possono influire negativamente sulla capacità di un lavoratore di lavorare in modo sicuro (rischi per la sicurezza);c iii. correnti attraverso gli arti. * I recettori sensoriali si possono classificare in base al tipo di stimolo a cui sono sensibili: • Chemiorecettori: ricevono stimoli chimici come, ad esempio, il gusto e l'olfatto. • Meccanocettori: ricevono stimoli come pressione, tocco e dolore. Il tatto e l'udito fanno parte di questa classe. • Termorecettori: ricevono stimoli termici. • Fotorecettori: capaci di captare l'energia luminosa come, ad esempio, la vista. • Stato-acustici : percepiscono lo stato di equilibrio del corpo, stabiliscono l'orientamento del corpo nello spazio e percepiscono i suoni. • Elettrorecettori: percepiscono intensità e variazioni del campo elettrico (tratto da wikipedia) Copyright – Diritti riservati 78 effetti diretti e indiretti (Art. 2) art. 2, punto c): "effetti indiretti", effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico che possono divenire la causa di un rischio per la sicurezza o la salute, quali: i. interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo); ii. rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici; iii. innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); iv. incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; v. correnti di contatto. Copyright – Diritti riservati 79 i nuovi limiti • la direttiva 2004/40 proponeva lo stesso sistema di limiti che ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) ha proposto con le linee guida emanate nel 1998 • la direttiva 2013/35 presenta un sistema di limiti derivato (parzialmente) dalla revisione che la stessa ICNIRP ha compiuto delle proprie linee guida nel 2009, con riferimento ai campi magnetici statici e nel 2010, con riferimento ai campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenze 1 Hz – 10 MHz. Copyright – Diritti riservati 80 i nuovi limiti Anche la nuova direttiva presenta un sistema di limiti organizzato in: valori limite di esposizione (VLE) livelli di azione (LA) (che la vecchia direttiva chiamava “valori di azione”, VA) Non vi è tuttavia analogia con rumore e vibrazioni poiché i livelli di azione non rappresentano una soglia preliminare rispetto ai valori limite di esposizione ma una soglia rispetto alla quale condurre una valutazione semplificata Copyright – Diritti riservati 81 valori limite di esposizione (VLE) VLE: valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare gli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e l’elettrostimolazione dei tessuti. I VLE si dividono in due categorie: VLE relativi agli effetti sensoriali; VLE relativi agli effetti sanitari. e sono definiti per: • effetti non termici, attribuiti a campi elettromagnetici sino alla frequenza di 10 MHz; • effetti termici, attribuiti a campi elettromagnetici a frequenze superiori di 100 kHz (nell’intervallo 100 kHz – 10 MHz i due tipi di effetti coesistono) Copyright – Diritti riservati 82 valori limite di esposizione (VLE) VLE sensoriali: VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi temporanei delle percezioni sensoriali e a modifiche minori delle funzioni cerebrali La definizione dei VLE sensoriali discende quindi, non tanto dalla necessità di tutelare l’addetto contro rischi per la propria salute, ma da quella di offrire una tutela contro eventuali rischi per la sicurezza del lavoratore. Questa pare la “chiave di volta” della nuova direttiva per uscire dall’impasse generatosi con la pratica della risonanza magnetica per immagini; ovvero derubricare tali effetti da sanitari e quindi inaccettabili a sensoriali e quindi accettabili se tollerati dal lavoratore. I VLE sensoriali possono pertanto essere anche superati purché siano soddisfatte una serie di condizioni ulteriori. Copyright – Diritti riservati 83 valori limite di esposizione (VLE) VLE sanitari: VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare I VLE sanitari non possono essere superati in nessun caso. Copyright – Diritti riservati 84 valori limite di esposizione (VLE) I VLE sono forniti per: • il campo magnetico esterno al corpo umano, nell’intervallo di frequenze 0 Hz – 1 Hz (campi statici); • il campo elettrico interno al corpo umano, nel range di frequenze 1 Hz – 10 MHz (effetti non termici); • l’energia o la potenza assorbite per unità di massa di tessuto corporeo, nell’intervallo di frequenze 100 kHz – 6 GHz (effetti termici); • la densità di potenza dell’onda incidente, quindi esternamente al corpo, per frequenze superiori a 6 GHz (effetti termici superficiali). Copyright – Diritti riservati 85 livelli di azione (LA) LA: livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE o, eventualmente, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nella presente direttiva I livelli di azione sono riferiti sempre al campo elettrico e al campo magnetico esterni, valutati quindi in aria, senza la presenza del soggetto esposto. Si tratta pertanto di livelli di facile verifica pratica. Copyright – Diritti riservati 86 livelli di azione (LA) La vecchia direttiva proponeva un unico tipo di valori di azione, differenziati solo in base alla frequenza dell’onda elettromagnetica oggetto di valutazione. La nuova direttiva propone un sistema molto articolato di livelli di azione: livelli inferiori e livelli superiori di azione; livelli differenti per effetti di stimolazione elettrica ed effetti termici, nella banda dove questi sono da valutare contemporaneamente (100 kHz - 10 MHz); livelli di azione per gli arti. Copyright – Diritti riservati 87 livelli di azione (LA) Livelli di Azione Inferiori per il Campo Elettrico LA(E) inf: livelli connessi a misure specifiche di protezione o prevenzione. Il rispetto dei LA(E) inf garantisce il rispetto dei VLE e la limitazione di scariche elettriche Livelli di Azione Superiori per il Campo Elettrico LA(E) sup: livelli connessi a misure specifiche di protezione o prevenzione. Il rispetto dei soli LA(E) sup garantisce il rispetto dei VLE ma per il controllo dei disturbi dovuti alle scariche elettriche è necessario attivare specifiche misure di protezione (cfr.: art. 5, par. 6) Copyright – Diritti riservati 88 livelli di azione (LA) Livelli di Azione Inferiori per il Campo Magnetico LA(B) inf: livelli connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali Il rispetto dei LA inferiori per le frequenze al di sotto di 400 Hz garantisce il rispetto dei VLE relativi agli effetti sensoriali (e sopra i 400 Hz il rispetto dei VLE sanitari*) Livelli di Azione Superiori per il Campo Magnetico LA(B) sup: livelli connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari Il rispetto dei LA superiori garantisce il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari * infatti già sopra i 300 Hz si osserva che LA(B) inf = LA(B) sup Copyright – Diritti riservati 89 livelli "di riferimento" nella VDR Di fatto il rispetto dei VLE interni al corpo umano non è oggi verificabile dall’igienista e rimane valido quanto affermato nelle indicazioni operative emanate dal Coordinamento Tecnico sulla Sicurezza delle Regioni e delle Province autonome che, in relazione ai VA ed ai VLE della vecchia direttiva, affermavano che nel caso si riscontri il superamento dei valori di azione sia consigliabile adottare direttamente le misure tecniche e organizzative finalizzate a ridurre l’esposizione senza ricorrere alla verifica dei valori limite (cfr. punto 4.17), aggiungendo che l'utilizzo delle tecniche di calcolo numerico è, ad oggi, appannaggio pressoché esclusivo di centri ricerca altamente specializzati e trova applicazione elettiva ai fini della standardizzazione dei prodotti (cfr. punto 4.18) Copyright – Diritti riservati 90 livelli "di riferimento" nella VDR La valutazione del rischio, per ora, si compie quindi assumendo come soglia invalicabile quella definita dai LA e dai VLE definiti per i campi statici e per i campi di frequenza superiore a 6 GHz. Per poter compiere una valutazione che prenda in considerazione il sistema completo di limiti, livelli di azione e valori limite di esposizione, bisognerà attendere che siano emanate le guide pratiche di cui all’art. 14 della direttiva 2013/35 e specificatamente quelle previste alla lettera a) riferite alla determinazione dell’esposizione tenendo conto delle norme europee o internazionali appropriate, ivi compresi i metodi di calcolo per la valutazione dei VLE Copyright – Diritti riservati 91 campi statici (0 Hz – 1 Hz) VLE di campo magnetico esterno (0 Hz – 1 Hz) VLE(B) condizioni di lavoro normali esposizione localizzata degli arti condizioni di lavoro controllate effetti sensoriali 2T 8T effetti sanitari 8T LA per induzione magnetica di campi magnetici statici (0 Hz – 1 Hz) Rischi Interferenza con dispositivi impiantati attivi, ad esempio stimolatori cardiaci Rischio di attrazione e propulsivo nel campo periferico di sorgenti ad alta intensità (> 100 mT) Copyright – Diritti riservati LA(B0) 0.5 mT 3 mT 92 campi dinamici (1 Hz – 10 MHz) LA per campi elettrici compresi tra 1 Hz e 10 MHz (intensità di campo elettrico) Gamma di frequenza LA(E) inferiori (V/m) (RMS) LA(E) superiori (V/m) (RMS) 2,0 × 104 5,0 × 105/f 5,0 × 105/f 5,0 × 105/f 1,7 × 102 2,0 × 104 2,0 × 104 1,0 × 106/f 6,1 × 102 6,1 × 102 1 ≤ f < 25 Hz 25 ≤ f < 50 Hz 50 Hz ≤ f < 1,64 kHz 1,64 ≤ f < 3 kHz 3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz f è la frequenza espressa in Hertz (Hz). LA per campi magnetici compresi tra 1 Hz e 10 MHz (induzione magnetica) Gamma di frequenza LA (B) inferiori (μT) (RMS) 1 ≤ f < 8 Hz 2,0 × 105/f2 8 ≤ f < 25 Hz 2,5 × 104/f 25 ≤ f < 300 Hz 1,0 × 103 300 Hz ≤ f < 3 kHz 3,0 × 105/f 3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz 1,0 × 102 f è la frequenza espressa in Hertz (Hz) Copyright – Diritti riservati LA (B) superiori (μT) (RMS) 3,0 × 105/f 3,0 × 105/f 3,0 × 105/f 3,0 × 105/f 1,0 × 102 LA per esposizione arti a campo magnetico localizzato (μT) (RMS) 9,0 × 105/f 9,0 × 105/f 9,0 × 105/f 9,0 × 105/f 3,0 × 102 93 campi dinamici (100 kHz – 300 GHz) LA per esposizione a campi elettrici e magnetici compresi tra 100 kHz e 300 GHz VLE per esposizione a campi elettrici e magnetici compresi tra 6 GHz e 300 GHz 100 kHz ≤ f < 1 MHz 1 ≤ f < 10 MHz 10 ≤ f < 400 MHz 400 MHz ≤ f < 2 GHz 2 ≤ f < 6 GHz Intensità di campo elettrico LA(E) (V/m) (RMS) 6,1 × 102 6,1 × 108/f 61 3 × 10–3 f½ 1,4 × 102 6 ≤ f≤ 300 GHz 1,4 × 102 Gamma di frequenza Induzione magnetica LA (B) (μT) (RMS) 2,0 × 106/f 2,0 × 106/f 0,2 1,0 × 10–5 f½ 4,5 × 10–1 4,5 × 10–1 Densità di potenza LA(S) (Wm–2) VLE(S) (Wm–2) — — — — — 50 50 f è la frequenza espressa in Hertz (Hz) Copyright – Diritti riservati 94 correnti di contatto e indotte attraverso gli arti LA per le correnti di contatto stazionarie e le correnti indotte attraverso gli arti Gamma di frequenza Corrente di contatto stazionaria LA(IC) [mA] (RMS) Corrente indotta attraverso qualsiasi arto LA(IL) [mA] (RMS) fino a 2,5 kHz 1,0 — 2,5 ≤ f < 100 kHz 0,4 f — 100 kHz ≤ f ≤ 10 000 kHz 40 — 100 kHz ≤ f < 10 MHz 40 — 10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz 40 100 f è la frequenza espressa in kilohertz (kHz) Copyright – Diritti riservati 95 il razionale scientifico dei LA • la direttiva 2004/40 con i valori di azione riproponeva esattamente quelli che ICNIRP, nel 1998, indicava come livelli di riferimento • la 2013/35 recepisce i livelli di riferimento presentati da ICNIRP nel 2010 a mezzo dei valori che definisce valori di azione inferiori, ma gli altri due livelli aggiunti, ovvero i valori di azione superiori e i valori di azione per gli arti non sono di derivazione ICNIRP Copyright – Diritti riservati 96 2013/35 vs. 2004/40 Per ogni riga, se vi sono differenze tra i limiti della vecchia e della nuova direttiva, il più restrittivo è indicato in grassetto Copyright – Diritti riservati 97 2013/35 vs. 2004/40 • 1 Hz – 10 MHz: – tra 820 Hz e 10 MHz LA(E) inf sono ancor più restrittivi dei precedenti VA, mentre LA(E) sup sono pari o meno restrittivi dei precedenti – per l’induzione magnetica i nuovi LA sono sempre meno restrittivi dei precedenti • Oltre i 10 MHz, dove devono essere valutati esclusivamente gli effetti termici, nel passaggio dalla vecchia alla nuova direttiva è rimasto tutto immutato ed anche la 2013/35 presenta un unico tipo di valore di azione, sia per il campo elettrico che per l’induzione magnetica. Copyright – Diritti riservati 98 2013/35 vs. 2004/40 Rispetto all’induzione magnetica, in un campo multifrequenza, l’effetto complessivo di rilassamento delle restrizioni introdotto dalla nuova direttiva potrà essere di grande entità e situazioni che con il sistema dei valori di azione della 2004/40 risultavano fuori norma, rivalutate con il nuovo sistema di livelli di azione potranno risultare a norma con ampio margine Copyright – Diritti riservati 99 iniziative di prev. e prot. - LA(E) inf L’esposizione degli addetti può superare i LA(E) inf, ove giustificato dalla prassi o dal processo, purché: • non siano superati i VLE sensoriali; oppure: • non siano superati i VLE sanitari (sostituibile con verifica del rispetto dei LA(E) sup?) • siano attuate misure tecniche di protezione: messa a terra degli oggetti di lavoro, collegamento dei lavoratori con gli oggetti di lavoro (collegamento equipotenziale); impiego di scarpe e guanti isolanti e indumenti protettivi • siano forniti ai lavoratori informazioni sulla possibilità di sintomi e sensazioni temporanei dovuti a effetti nel snc o snp Copyright – Diritti riservati 100 LA per campi elettrici compresi tra 1 Hz e 10 MHz (intensità di campo elettrico) Gamma di frequenza 1 ≤ f < 25 Hz 25 ≤ f < 50 Hz 50 Hz ≤ f < 1,64 kHz 1,64 ≤ f < 3 kHz 3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz f è la frequenza espressa in Hertz (Hz). Copyright – Diritti riservati LA(E) inferiori (V/m) (RMS) LA(E) superiori (V/m) (RMS) 2,0 × 104 5,0 × 105/f 5,0 × 105/f 5,0 × 105/f 1,7 × 102 2,0 × 104 2,0 × 104 1,0 × 106/f 6,1 × 102 6,1 × 102 101 iniziative di prev. e prot. - LA(B) inf L’esposizione degli addetti può superare i LA(B) inf, ove giustificato dalla prassi o dal processo, purché: • non siano superati i VLE sensoriali; oppure: • il superamento dei VLE sensoriali sia solamente temporaneo; • non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari (sostituibile con verifica del rispetto dei LA(B) sup); • siano adottate misure di tutela in caso di sintomi temporanei e, se necessario, sia aggiornata la VDR • siano forniti ai lavoratori informazioni sulla possibilità di sintomi e sensazioni temporanei dovuti a effetti nel snc o snp Copyright – Diritti riservati 102 LA per campi magnetici compresi tra 1 Hz e 10 MHz (induzione magnetica) Gamma di frequenza LA (B) inferiori (μT) (RMS) 1 ≤ f < 8 Hz 2,0 × 105/f2 8 ≤ f < 25 Hz 2,5 × 104/f 25 ≤ f < 300 Hz 1,0 × 103 300 Hz ≤ f < 3 kHz 3,0 × 105/f 3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz 1,0 × 102 f è la frequenza espressa in Hertz (Hz) Copyright – Diritti riservati LA (B) superiori (μT) (RMS) 3,0 × 105/f 3,0 × 105/f 3,0 × 105/f 3,0 × 105/f 1,0 × 102 LA per esposizione arti a campo magnetico localizzato (μT) (RMS) 9,0 × 105/f 9,0 × 105/f 9,0 × 105/f 9,0 × 105/f 3,0 × 102 103 iniziative di prev. e prot. - VLE(B) sensoriali L’esposizione degli addetti può superare i VLE sensoriali fissati per l’induzione magnetica esterna tra 0 Hz e 1 Hz, ove giustificato dalla prassi o dal processo, purché: • il loro superamento sia solamente temporaneo; • non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari (sempre riferiti all’induzione magnetica esterna); • siano state prese misure specifiche di protezione quali il controllo dei movimenti; • siano adottate misure di tutela in caso di sintomi temporanei e, se necessario, sia aggiornata la VDR • siano forniti ai lavoratori informazioni sulla possibilità di sintomi e sensazioni temporanei dovuti a effetti nel snc o snp Copyright – Diritti riservati 104 VLE di campo magnetico esterno (0 Hz – 1 Hz) VLE(B) condizioni di lavoro normali esposizione localizzata degli arti condizioni di lavoro controllate Copyright – Diritti riservati effetti sensoriali 2T 8T effetti sanitari 8T 105 iniziative di prev. e prot. - VLE(E) sensoriali L’esposizione degli addetti può superare i VLE sensoriali fissati per il campo elettrico indotto nel corpo umano da campi di frequenza compresa tra 1 Hz e 400 Hz e campi di frequenza compresa tra 300 MHz e 6 GHz, ove giustificato dalla prassi o dal processo, purché: • il loro superamento sia solamente temporaneo; • non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari; • siano adottate misure di tutela in caso di sintomi temporanei e, se necessario, sia aggiornata la VDR • siano forniti ai lavoratori informazioni sulla possibilità di sintomi e sensazioni temporanei dovuti a effetti nel snc o snp Copyright – Diritti riservati 106 metodi art. 4 Ai fini delle VDR il dll tiene conto: • delle guide pratiche (art. 14) • delle banche dati • i livelli di emissione forniti dal fabbricante quando applicabili al luogo di installazione Se non è possibile stabilire con certezza il rispetto dei VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione dell’esposizione è effettuata sulla base di misurazioni o calcoli Copyright – Diritti riservati 107 metodi art. 4 il datore di lavoro presta particolare attenzione a: …b) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione nel corpo del lavoratore e nello spazio del luogo di lavoro; …d) eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, segnatamente coloro che recano dispositivi medici impiantati attivi o passivi (quali stimolatori cardiaci) o dispositivi medici portati sul corpo (quali le pompe insuliniche) e le lavoratrici incinte; Copyright – Diritti riservati 108 metodi art. 4 il datore di lavoro presta particolare attenzione a: e) eventuali effetti indiretti; …h) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature; …j) sorgenti multiple di esposizione; k) esposizione simultanea a campi di frequenza diversa. Copyright – Diritti riservati 109 metodi art. 4 Il ddl deve essere in possesso di una valutazione dei rischi e precisare quali misure devono essere adottate ai fini della riduzione dell’esposizione. La valutazione dei rischi può includere i motivi per cui il datore di lavoro ritiene che la natura e l’entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. Copyright – Diritti riservati 110 riduzione dell’esposizione (art. 5) Qualora la VDR mostri il superamento dei LA, a meno che non si dimostri che i pertinenti VLE non sono superati e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza, il ddl provvede a un programma di azione che comprende misure tecniche ed organizzative intese a prevenire il superamento dei VLE sensoriali e sanitari e che tenga conto in particolare: Copyright – Diritti riservati 111 riduzione dell’esposizione (art. 5) a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici; b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici meno intensi, tenuto conto del lavoro da svolgere; c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o di analoghi meccanismi di protezione della salute; d) di misure appropriate di delimitazione e di accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo, barriere, al fine di limitare o controllare l’accesso; Copyright – Diritti riservati 112 riduzione dell’esposizione (art. 5) e) in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche di scintille e le correnti di contatto mediante strumenti tecnici e mediante la formazione dei lavoratori; f) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei sistemi, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; g) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; h) della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione; nonché i) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale. Copyright – Diritti riservati 113 progettazione dei luoghi e delle postazioni di lavoro (1) I campi elettromagnetici a bassa frequenza (50 Hz e relative armoniche, sino a qualche decina di kHz), rappresentano il grosso di quelli riscontrabili negli ambienti industriali (generati per lo più come effetto secondario dell’utilizzazione di intense correnti elettriche). In questi casi non si ha propagazione a distanza del campo: ogni punto significativo nel loro intorno, per quanto lontano, si trova infatti nella zona di campo reattivo (l’energia elettromagnetica decade come 1/Rx con x = 1, 2, 3 a seconda della forma e della complessità della sorgente). Copyright – Diritti riservati 114 progettazione dei luoghi e delle postazioni di lavoro (2) Pertanto fuori dall’immediato intorno della sorgente il campo raggiunge velocemente intensità trascurabili rispetto al valore di azione corrispondente. In questi casi la via dell’eventuale risanamento può quasi sempre avvenire progettando i layout delle macchine e/o un rerouting dei cavi e conduttori percorsi dalle intensità di corrente più alte. Copyright – Diritti riservati 115 soggetti particolarmente sensibili (art. 5) Il ddl adatta le misure di tutela alle esigenze dei lavoratori esposti a rischi particolari e, se del caso, alle valutazioni dei rischi individuali, in particolare per quanto riguarda i lavoratori che hanno dichiarato di essere muniti di: • dispositivi medici impiantati attivi o passivi, quali gli stimolatori cardiaci, o • dispositivi medici portati sul corpo (quali le pompe insuliniche) o • le lavoratrici incinte che hanno informato il datore di lavoro della loro condizione Copyright – Diritti riservati 116 soggetti particolarmente sensibili al rischio Linee guida CTS, punto 4.24: • Portatori di: schegge o frammenti metallici; clip vascolari; valvole cardiache; stent; defibrillatori impiantati; pace maker cardiaci: l’American Conference of Govermental Hindustrial Hygienist (ACGIH) consiglia per tali soggetti esposizioni inferiori ai 100 T e 1 kV/m per i campi a bassa frequenza e sotto gli 0.5 mT per i campi magnetici statici; pompe di infusione di insulina o altri farmaci; corpi metallici nelle orecchie o impianti per udito; neurostimolatori, elettrodi impiantati nel cervello o subdurali; distrattori della colonna vertebrale; altri tipi di stimolatori o apparecchiature elettriche o elettroniche di qualunque tipo; corpi intrauterini (ad esempio spirale); derivazioni spinali o ventricolari, cateteri cardiaci; Copyright – Diritti riservati 117 soggetti particolarmente sensibili al rischio protesi metalliche di qualunque tipo (es. per pregresse fratture, interventi correttivi articolari ecc.), viti, chiodi, filo, ecc. Per soggetti portatori di protesi ferromagnetiche esiste la raccomandazione da parte di ICNIRP di evitare l’accesso ad aree con campi magnetici statici superiori a 3 mT (millitesla); intensità che si può trovare essenzialmente in prossimità a macchine di risonanza magnetica, o a grandi macchine di smagnetizzazione; espansori mammari; protesi peniene; altre protesi. Lavoratrici gestanti; Soggetti con patologie del sistema nervoso centrale, in particolare soggetti epilettici; Soggetti con infarto del miocardio recente e con patologie del sistema cardiovascolare. Copyright – Diritti riservati 118 EN 50527-1:2010 "Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices -- Part 1: General" date of Publication*: 2011-02-01 La parte 1 della norma è esclusivamente di carattere generale e non fornisce né specifici limiti di esposizione né distanze di sicurezza per i portatori di AIMD rispetto alle sorgenti individuate tabella 1: sorgenti compatibili con gli AIMD, con relative eccezioni * latest date by which an EN has to be implemented at national level by publication of an identical national standard or by endorsement Copyright – Diritti riservati 119 EN 50527-2-1:2011 "Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices -- Part 2-1: Specific assessment for workers with cardiac pacemakers" date of Publication*: 2012-05-01 * latest date by which an EN has to be implemented at national level by publication of an identical national standard or by endorsement Copyright – Diritti riservati 120 gestanti Considerato che il nascituro è da tutelare come membro della popolazione, ne segue che le lavoratrici, durante il periodo di gestazione, non devono essere esposte a campi elettromagnetici superiori a quelli ammessi per la popolazione. Copyright – Diritti riservati 121 segnaletica (art. 5) • i luoghi di lavoro in cui è probabile che i lavoratori siano esposti a cem che superino i LA sono indicati con un’apposita segnaletica • le aree in questione sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato • nel caso in cui l’accesso a tali aree sia adeguatamente ristretto per altri motivi e i lavoratori siano informati sui rischi derivanti dai cem, non è necessario installare segnaletica e restrizioni di accesso specifici per i cem Copyright – Diritti riservati 122 segnaletica I segnali standardizzati necessari a questo scopo sono quelli definiti dalla norma tecnica UNI EN ISO 7010:2012 Copyright – Diritti riservati 123 formazione e informazione (art. 6) Il ddl garantisce che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai cem ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo: • a) alle misure adottate; • b) all’entità e al significato dei VLE e dei LA, nonché ai possibili rischi associati; • c) agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione; • d) ai risultati della valutazione, della misurazione o del calcolo dei livelli di esposizione ai campi cem; • e) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute; Copyright – Diritti riservati 124 formazione e informazione (art. 6) • f) alla possibilità di sintomi e sensazioni temporanei dovuti a effetti nel sistema nervoso centrale o periferico; • g) alle circostanze alle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria; • h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione; • i) ai lavoratori esposti a rischi particolari. Copyright – Diritti riservati 125 sorveglianza sanitaria (art. 8) Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di qualunque effetto negativo per la salute imputabile all’esposizione a cem è effettuata un’adeguata sorveglianza sanitaria Nel caso in cui • un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute oppure in cui • sia rilevata un’esposizione superiore ai VLE, il ddl garantisce un controllo medico individuale – durante le ore scelte dal lavoratore e – senza costi per quest’ultimo Copyright – Diritti riservati 126 sorveglianza sanitaria secondo le linee guida CTS Punto 4.22 delle linee guida: la sorveglianza sanitaria è attivata nei seguenti casi: • per tutti i lavoratori classificati come particolarmente sensibili al rischio elettromagnetico; • per i lavoratori che possono risultare esposti a valori superiori ai valori di azione. Copyright – Diritti riservati 127 deroghe (1) (art. 10) L’esposizione può superare i VLE se è connessa all’installazione, al controllo, all’uso, allo sviluppo, alla manutenzione degli apparecchi per la risonanza magnetica (RMI) per i pazienti nel settore sanitario o alla ricerca correlata, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: i) la valutazione del rischio ha dimostrato che i VLE sono superati; ii) tenuto conto dello stato dell’arte, sono state applicate tutte le misure tecniche e/o organizzative; iii) le circostanze giustificano debitamente il superamento del VLE; iv) si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro o delle pratiche di lavoro, e v) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l’uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante Copyright – Diritti riservati 128 deroghe (2) (art. 10) Gli Stati membri possono autorizzare l’attuazione di un sistema di protezione equivalente o più specifico per il personale che lavora presso impianti militari operativi o che partecipa ad attività militari, ivi compreso a esercitazioni militari internazionali congiunte, purché si evitino gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza Copyright – Diritti riservati 129 deroghe (3) (art. 10) Gli Stati membri possono autorizzare, in circostanze debitamente giustificate e soltanto per il periodo in cui rimangano tali, il superamento temporaneo dei VLE in settori specifici o per attività specifiche che esulino dall’ambito di applicazione dei primi due. Ai fini della presente disposizione per "circostanze debitamente giustificate" si intendono circostanze che soddisfino le seguenti condizioni: i) la valutazione del rischio ha dimostrato che i VLE sono superati; ii) tenuto conto dello stato dell’arte, sono state applicate tutte le misure tecniche e/o organizzative; iii) si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro o delle pratiche di lavoro, e iv) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale. Copyright – Diritti riservati 130 deroghe (4) (art. 10) Gli Stati membri informano la Commissione in merito a ogni deroga e indicano la relativa giustificazione nella relazione prevista dall’art. 15 Copyright – Diritti riservati 131 guide pratiche (art. 14) Al fine di agevolare l’attuazione della presente direttiva, la Commissione mette a disposizione guide pratiche non vincolanti almeno sei mesi prima del 1o luglio 2016. Tali guide devono riferirsi, in particolare, alle questioni seguenti: Copyright – Diritti riservati 132 guide pratiche (art. 14) a) la determinazione dell’esposizione secondo: - i metodi di calcolo per la valutazione dei VLE, - la media spaziale dei campi elett. e mag. esterni, - orientamenti per il trattamento delle incertezze di misurazione e di calcolo, b) orientamenti per la dimostrazione della conformità in relazione a tipi particolari di esposizione non uniforme in situazioni specifiche, sulla base di una dosimetria consolidata; c) la descrizione del "metodo del picco ponderato" per i campi di bassa frequenza e della sommatoria dei campi multi-frequenza per i campi di alta frequenza; e) le misure intese a evitare o ridurre i rischi, incluse misure specifiche di prevenzione, in funzione del livello di esposizione e delle caratteristiche del luogo di lavoro; g) la valutazione delle esposizioni nella gamma di frequenza compresa tra 100 kHz e 10 MHz qualora si debba tenere conto degli effetti termici e non termici; d) l’effettuazione della valutazione del rischio e, per quanto possibile, la messa a disposizione di tecniche semplificate, tenendo conto in particolare delle esigenze delle PMI; f) la definizione di procedure di lavoro documentate nonché di misure specifiche di informazione e di formazione per i lavoratori esposti a cem nel corso di attività correlate alla RMI h) orientamenti sui controlli medici e sulla sorveglianza sanitaria da fornire da parte del datore di lavoro Copyright – Diritti riservati 133 abrogazioni (art. 17) 1. La direttiva 2004/40/CE è abrogata a decorrere dal 29 giugno 2013. 2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato IV. Copyright – Diritti riservati 134 appendice riferimenti normativi per la tutela della popolazione Copyright – Diritti riservati 135 esposizione generiche definizioni • Limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori. • Valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate […]. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine. Copyright – Diritti riservati 136 esposizione generiche definizioni • Obiettivi di qualità sono: 1) [omissis]; 2) i valori di campo elettrico, magnetico elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai della progressiva miticizzazione dell'esposizione campi medesimi. Copyright – Diritti riservati ed le fini ai 137 esposizione generiche alte frequenze: impianti fissi TLC Articolo 1 - Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione. 2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico. 3. I limiti e le modalità di applicazione del presente decreto, per gli impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri […]. 4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999. Copyright – Diritti riservati 138 esposizione generiche Obiettivi di qualità Valori di attenzione Limiti di esposizione alte frequenze: impianti fissi TLC Frequenza Valore efficace di Valore efficace di Densità di potenza intensità di campo intensità del campo D dell’onda piana elettrico E [V/m] magnetico H [A/m] equivalente [W/m2] 0,1 f 3 MHz 60 0.2 - 3 f 3000 MHz 20 0.05 1 3 f 300 GHz 40 0.01 4 Frequenza f 0,1 MHz f 300 GHz Valore efficace di Valore efficace di Densità di potenza intensità di campo intensità del campo dell’onda piana elettrico E [V/m] magnetico H [A/m] equivalente [W/m2] 0.1 (3 MHz – 300 6 0.016 GHZ) Frequenza f Valore efficace di intensità di campo elettrico E [V/m] Densità di potenza dell’onda piana equivalente [W/m2] 0,1 MHz f 300 GHz Valore efficace di intensità del campo magnetico H [A/m] 6 0.016 0.1 (3 MHz – 300 GHZ) Copyright – Diritti riservati 139 esposizione generiche basse frequenze: elettrodotti Articolo 1 - Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto fissano limiti di esposizione e valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti. Nel medesimo ambito, il presente decreto stabilisce anche un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni. 2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali. 3. A tutela delle esposizioni a campi a frequenze comprese tra 0 Hz e 100 kHz, generati da sorgenti non riconducibili agli elettrodotti, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella Guce n. 199 del 30 luglio 1999. Copyright – Diritti riservati 140 esposizione generiche basse frequenze: elettrodotti Valori limite Valori di attenzione Obiettivi di qualità B (T) 100 10 3 E (V/m) 5 000 -- -- Copyright – Diritti riservati 141 esposizione generiche esposizioni diverse da TLC ed elettrodotti intensità di campo elettrico E (V/m) intensità di campo magnetico H (A/m) induzione magnetica B (μT) densità di potenza D (W/m2) 0 – 1 Hz - 3.2x104 4x104 - 1 – 8 Hz 10 000 3.2x104/f2 4x104/f2 - 8 – 25 Hz 10 000 4000/f 5000/f - 0.025 – 0.8 kHz 250/f 4/f 5/f - 0.8 – 3 kHz 250/f 5 6.25 - 3 – 150 kHz 87 5 6.25 - 0.15 – 1 MHz 87 0.73/f 0.92/f - 87/f1/2 0.73/f 0.92/f - 28 0.073 0.092 2 1.375f1/2 0.0037f1/2 0.0046f1/2 f/200 61 0.16 0.20 10 Livelli di riferimento intervallo di frequenza 1 – 10 MHz 10 – 400 MHz 400 – 2000 MHz 2 – 300 GHz Copyright – Diritti riservati 142 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Copyright – Diritti riservati 143 norme tecniche • CEI 211-6 (2001-01) “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana”. • CEI 211-7 (2001-01) “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana”. • CEI 211-7/B (2008-01) “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana. Appendice B: Misura e valutazione del campo elettromagnetico emesso dagli impianti radar di potenza” • CEI EN 50413 (2009-03) “Norma di base sulle procedure di misura e di calcolo per l’esposizione umana ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (0 Hz-300 GHz)” Copyright – Diritti riservati 144 norme tecniche • CEI EN 50499 (2009-11) “Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici”. • CEI EN 50496 (2010-02) “Misura dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici e valutazione del rischio potenziale per siti di diffusione radiotelevisiva” • CEI 211-7/D (2010-11) “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana. Appendice D: Misura e valutazione del campo elettromagnetico emesso dagli impianti di radiodiffusione” • EN 50527-1 (2010-04) "Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices -- Part 1: General" Copyright – Diritti riservati 145 linee guida http://www.ausl.mo.it/dsp/ct_interregionale Copyright – Diritti riservati 146 processo di valutazione secondo CEI EN 50499 rispettati Copyright – Diritti riservati 147 quali grandezze verificare Intervallo spettrale 0 – 1 Hz 1 Hz – 10 MHz 10 MHz – 3 GHz > 3 GHz Copyright – Diritti riservati Grandezze fisiche da verificare Solo B IC Sia B che E IC Solo una tra B ed E se onda piana Sia B che E se campo vicino IC sino a 100 MHz, IL tra 10 e 100 MHz Solo E (è normalmente verificata la condizione di onda piana) 148 gli step fondamentali della VDR 1. 2. 3. 4. 5. 6. censimento delle sorgenti e individuazione di quelle giustificabili e di quelle potenzialmente pericolose; definizione delle situazioni espositive e classificazione delle esposizioni; individuazione di tutte le aree dove sono attesi campi em di alta intensità (si ricordi che gli effetti non termici sono da valutare su base istantanea); calcolo o misurazione diretta delle grandezze da valutare: E, B (o H) ed eventualmente IL (IC, al momento non è definito come valutarla); valutazione dell’esposizione; eventuale programma di azione. Copyright – Diritti riservati 149 censimento delle sorgenti Le sorgenti presenti in azienda sono individuate a mezzo delle informazioni in possesso del SPP o della direzione tecnica (capotecnico, responsabile del laboratorio, ...) e a mezzo di un sopralluogo da parte del personale esperto. È innanzitutto verificata la presenza di dispositivi inclusi nella tabella 2 della CEI EN 50499. Copyright – Diritti riservati 150 CEI EN 50499, tabella 2 Voce Tipo di apparecchiatura Note T.2.1 T.2.2 T.2.3 T.2.4 T.2.5 Elettrolisi industriale Saldatura e fusione elettrica Riscaldamento a induzione Riscaldamento dielettrico Saldatura dielettrica Sia i tipi in c.a. che in c.c. T.2.6 Magnetizzatori/smagnetizzatori industriali Compresi i dispositivi per la cancellazione in blocco di nastri magnetici. T.2.7 Apparecchi di illuminazione speciali attivati con RF T.2.8 Dispositivi al plasma in RF Compresa la deposizione sotto vuoto e la polverizzazione catodica. T.2.9 Diatermia Tutte le apparecchiature per trattamenti medici che utilizzano sorgenti RF di elevata potenza (> 100 mW) mediata nel tempo T.2.10 Sistemi elettrici di controllo di integrità T.2.11 Radar T.2.12 Trasporti alimentati elettricamente: treni e tram T.2.13 Tutte le apparecchiature mediche che irradiano intenzionalmente con esposizione elettromagnetica o applicazione di correnti T.2.14 Riscaldatori ed essiccatori industriali a microonde T.2.15 Antenne di stazioni base Un’ulteriore valutazione è importante solo se i lavoratori possono avvicinarsi all’antenna più della distanza di sicurezza definita in relazione ai limiti di esposizione della popolazione. T.2.16 Reti di alimentazione elettrica nel luogo di lavoro e circuiti di distribuzione e trasmissione dell’elettricità che sorvolano il luogo di lavoro e non soddisfano i criteri indicati nella Tabella 1 I criteri di valutazione sono indicati nell’Allegato F. Copyright – Diritti riservati Tipicamente per il controllo del traffico aereo, per scopi militari, radar meteorologici e radar a lunga portata. Tipicamente superiori a 100 mW RMS (> 20 W di picco). 151 esame delle sorgenti Richiamato l’art. 181 del D.Lgs 81/03 che, al comma 3, indica che la valutazione dei rischi può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata, risultano giustificabili tutte le sorgenti i cui effetti negativi sulla salute possono essere ragionevolmente esclusi. A questo scopo si ricorre alla tabella 1 della norma CEI EN 50499 Copyright – Diritti riservati 152 situazioni espositive Situazione espositiva: condizione di un addetto esposto al campo elettromagnetico generato da uno specifico layout di attrezzature, in esercizio secondo una precisa modalità. Sono da considerare situazioni espositive distinte le seguenti: • la condizione dello stesso addetto, esposto al campo elettromagnetico generato dai medesimi dispositivi, ma in modalità di esercizio differenti; • la condizione di addetti che, in virtù delle diverse mansioni, sono esposti in modo diverso al campo elettromagnetico generato dallo stesso layout di macchine; • la condizione di addetti operanti su diversi sistemi di macchine. Copyright – Diritti riservati 153 classificazione dell'esposizione • • • • • • esposizione occupazionale o generica? giardinieri all'opera in una stazione elettrica per la rimozione sfalci (rischio generico od occupazionale?) ufficio amministrativo sopra cabina elettrica (rischio generico) cameraman all'uso di una radiocamera (rischio generico) saldatori nell'uso di sistemi di saldatura ad arco elettrico (rischio occupazionale? Si ma: l'esposizione è necessaria?) addetti all'opera nei pressi di un separatore di rifiuti metallici (rischio generico od occupazionale?) ... Copyright – Diritti riservati 154 valutazione del rischio misurazioni Copyright – Diritti riservati 155 misurazione diretta delle intensità di E e B (o H) • individuazione delle bande di frequenza dove sono attesi i contributi di cui sopra; • scelta della strumentazione: idonea a valutare esposizioni a frequenze multiple ed esposizioni a forme d’onda non sinusoidali. Copyright – Diritti riservati 156 punti di misura Le posizioni di misura sono scelte tenendo conto del duplice scopo delle misurazioni: • quantificare il livello di campo elettromagnetico relativo ad ognuna delle situazioni espositive identificate (valutazione dell’esposizione degli addetti); • verificare eventuali limitazioni di accesso alle aeree in prossimità delle sorgenti. Queste ultime sono svolte in conformità alla prescrizione di legge che i valori di azione non siano superati in nessuna situazione, anche temporaneamente. Copyright – Diritti riservati 157 campo magnetico statico • Possibili sorgenti: magneti permanenti in RMN, sistemi per l’elettrolisi, sistemi per la separazione dei rifiuti. • Metodo: mediante analisi documentale (dati tecnici della macchina); mediante misurazione diretta con Gaussmetro (meglio se dotato di sonda triassiale). • Dove: in ogni punto che possa essere raggiunto dagli addetti anche per un istante Può essere necessario valutare l’effetto del movimento del corpo umano all’interno del campo statico. 158 Copyright – Diritti riservati Campo magnetico statico NARDA PMMCopyright THM-1176-DUO– Diritti riservati PDA 2901-105 DB HIRST GM04 GM05 GM07 GM08 triassiale Range 800 G (80 mT) monoassiale Range 3 mT, 30 mT, 300 mT, 3T triassiale Range 100 mT, 500 mT, 3T, 20T Gaussmetro, meglio se triassiale (cosa non comune per questi strumenti), vista la difficoltà che esiste nell’orientare le sonde monoassiali a causa delle piccole dimensioni dei sensori ad effetto Hall. AlphaLab Inc. VGM 159 campi a bassa frequenza (inferiori a 100 kHz) • Grandezze da misurare: E e B • Effetti sulla salute da valutare: solo effetti non termici. • Osservazione temporale: la durata di ogni misurazione può essere breve (alcuni secondi) a patto che la sorgente si trovi in un esercizio rappresentativo delle condizioni peggiori (il confronto normativo è su base istantanea). • Osservazione spaziale: si tratta di campi che non propagano e le misurazioni si svolgono nei pressi di ogni dispositivo oggetto di monitoraggio, nel punto dove risulta massima l’intensità di campo elettrico e/o magnetico (le determinazioni sono eventualmente precedute da misurazioni preliminari atte a identificare i punti più significativi). Inutili misure lontano dalla sorgente. Copyright – Diritti riservati 160 campi a bassa frequenza (inferiori a 100 kHz) • Organi bersaglio: capo e tronco Strumentazione • Segnali regolari e periodici: misuratore di campo elettrico e magnetico, con sonde triassiali e capacità di calcolo della FFT del segnale. • Segnali qualsiasi: misuratore del livello di esposizione con implementazione del metodo del picco ponderato. Copyright – Diritti riservati 161 Campi a bassa frequenza (inferiori a 100 kHz) NARDA PMM EHP-50-E DB (FFT + picco ponderato) Copyright – Diritti riservati NARDA PMM ELT-400 (picco ponderato) Microrad NHT-3D (FFT + picco ponderato) 162 campi ad alta frequenza (superiori a 100 kHz) • Grandezze da misurare: E e B, almeno sino a 30 MHz; oltre 30 MHz è possibile misurare anche solo E, se la posizione è nella regione di campo lontano. Una scelta è possibile anche sulla base del tipo di dispersione del dispositivo: capacitiva (misuro E), induttiva (misuro B). • Effetti sulla salute da valutare: sino a 10 MHz sia gli effetti non termici che termici; oltre 10 MHz solo gli effetti termici. • Osservazione temporale: la durata e il numero di ogni misurazione deve consentire di stabilire l’esposizione dell’addetto su ogni intervallo temporale di 6 minuti. • Osservazione spaziale: si tratta di campi che possono propagare nello spazio circostante (raro nel caso delle applicazioni industriali). Copyright – Diritti riservati 163 campi ad alta frequenza (superiori a 100 kHz) • Organi bersaglio: capo, tronco e arti Strumentazione (frequenze intermedie: tra 100 kHz 30 MHz) Segnali persistenti: misuratore di campo elettrico e magnetico, con sonde triassiali e capacità di calcolo della FFT del segnale Segnali non persistenti: misuratore in banda larga con le rispettive sonde di campo elettrico e magnetico La prima delle due soluzioni è strettamente necessaria quando non è nota la frequenza Strumentazione (alte frequenze e MO: superiori a 30 MHz) misuratore in banda larga con le rispettive sonde di campo E e/o B eventuale analizzatore di spettro e sistema di antenne nel caso di impianti TLC (radiodiffusione sonora e televisiva, telefonia cellulare, radar) NB: in TLC l’esposizione degli addetti e quasi sempre in campo vicino (può essere necessario valutare sia E che B). Copyright – Diritti riservati 164 Campo elettromagnetico a frequenze intermedie (100 kHz - 30 MHz) NARDA PMM EHP-200 (FFT) Copyright – Diritti riservati NARDA PMM 8053 + sonda di campo magnetico e sonda di campo elettrico Microrad NHT310 + sonda di campo magnetico e sonda di campo elettrico 165 Campo elettromagnetico ad alta frequenza (superiore a 30 MHz) NARDA PMM 8053 + sonda di campo magnetico e sonda di campo elettrico Copyright – Diritti riservati Analizzatore di spettro + antenne di misura Microrad NHT310 + sonda di campo magnetico e sonda di campo elettrico 166 risoluzione spaziale dei punti di misura • i LA rappresentano i valori massimi calcolati o misurati nello spazio occupato dal corpo del lavoratore. Ciò comporta una valutazione dell’esposizione prudente e una conformità automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi • al fine di semplificare la valutazione della conformità ai VLE in specifiche condizioni non uniformi, nella guida pratica di cui all’art. 14 saranno stabiliti criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati, sulla base di una dosimetria consolidata • qualora si tratti di una sorgente molto localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, il campo elettrico indotto è determinato caso per caso mediante dosimetria Copyright – Diritti riservati 167 Correnti di contatto un primo strumento Copyright – Diritti riservati 168 Correnti indotte attraverso gli arti Copyright – Diritti riservati 169 valutazione del rischio valutazione dell’esposizione Copyright – Diritti riservati 170 evoluzione temporale (effetti non termici, f ≤ 10 MHz) I livelli di azione per gli effetti non termici (f ≤ 10 MHz) devono essere verificati in qualsiasi istante dell’esposizione: il confronto avviene pertanto tra LA e il massimo valore misurato/calcolato Copyright – Diritti riservati 171 evoluzione temporale (effetti termici, f ≥ 100 kHz) I livelli di azione per gli effetti termici (f ≥ 100 kHz) devono essere verificati su qualsiasi intervallo di 6 minuti: il confronto avviene pertanto tra LA e la media quadratica dei valori misurati/calcolati sul periodo di 6 min. più sfavorevole Copyright – Diritti riservati 172 composizione in frequenza (effetti non termici, f ≤ 10 MHz) Per la verifica dei LA(E/B) inferiori, essendo derivati dalle linee guida ICNIRP 2010 si deve utilizzare, preferibilmente, il metodo del picco ponderato (che deve essere disponibile a bordo della strumentazione) o, in subordine, il metodo della sommazione in frequenza (che può invece essere anche svolto dal valutatore). Per la verifica dei LA(E/B) superiori e dei LA(B) arti si devono invece attendere le guide pratiche di cui all’art. 14 della direttiva 2013/35/UE. Questi ultimi livelli possono però essere verificati sin da subito in caso di campo monofrequenza. Copyright – Diritti riservati 173 sommazione Misurate le intensità delle diverse componenti in frequenza del campo, è calcolato se risultano verificate le seguenti disuguaglianze (cfr. ICNIRP 2010) dove: Ei = intensità del campo elettrico alla frequenza i; EL,i = valore di azione per il campo elettrico alla frequenza i; Hi = intensità del campo magnetico alla frequenza i; HL,i = valore di azione per il campo magnetico alla frequenza i Copyright – Diritti riservati 174 sommazione Il metodo della sommazione in frequenza presenta due inconvenienti. • Il primo è che, non considerando le fasi delle singole componenti in frequenza, la loro somma avviene scalarmente ovvero presupponendo la coincidenza nel tempo dei picchi di tutti i singoli contributi spettrali. • Il secondo si verifica in presenza di transienti nel segnale, come le rampe di segnali molto ripidi quali i gradini, gli impulsi o similari. In questi casi la trasformata di Fourier presenta serie difficoltà di implementazione che possono tradursi in spettri molto rumorosi (e quindi di difficile interpretazione) nonché ricchi di segnali ad alta frequenza i quali, anche se di modesta entità, possono avere un peso rilevante nel calcolo dell’indice di esposizione, a causa dell’algoritmo di calcolo dell’indice stesso che esalta i contributi a frequenza più alta. Copyright – Diritti riservati 175 picco ponderato Il metodo del picco ponderato prevede di sommare vettorialmente i singoli segnali, ovvero tenendo conto anche delle loro relazioni di fase. Tuttavia in questo modo è ancora necessario passare dal dominio dl tempo a quello della frequenza con le difficoltà accennate prima riguardo l’uso della FFT per segnali reali. È però possibile un approccio che consente di applicare il metodo del picco ponderato lavorando interamente nel dominio del tempo e il fatto che ciò sia possibile costituisce uno dei principali punti di forza del metodo stesso. Copyright – Diritti riservati 176 picco ponderato Per applicare il metodo del picco ponderato nel dominio del tempo, ciascuna componente cartesiana del campo deve essere fatta passare attraverso una catena di filtri con guadagno variabile in frequenza e proporzionale all’inverso del livello di riferimento ICNIRP tra 1 Hz e 100 kHz (si ricordi che i livelli di riferimento della revisione 2010 coincidono con i livelli di azione della direttiva 2013/35). All’uscita di una siffatta catena si ottiene un segnale che rappresenta un indice di esposizione (variabile nel tempo) che restituisce il rispetto delle prescrizioni normative se minore di 1. Copyright – Diritti riservati 177 picco ponderato Il processo può essere implementato sia per via analogica, cioè in hardware all’interno della sonda di misura, sia per via numerica, cioè elaborando al computer le forme d’onda acquisite con una sonda a risposta piatta e successivamente campionate, ma questo secondo metodo per questioni di praticità e validazione è sostanzialmente utilizzabile solo per finalità di ricerca, mentre per le valutazioni di igiene industriale si ricorre a strumentazione che lo implementa a bordo. Viste le sua caratteristiche, nella revisione 2010 delle linee guida viene presentato come opzione alternativa applicabile a qualsiasi forma d’onda regolare o complessa, con spettro compreso tra 1 Hz e 100 kHz. Copyright – Diritti riservati 178 composizione in frequenza (effetti termici, f ≥ 100 kHz) Per gli effetti termici (f ≥ 100 kHz) la valutazione dell’esposizione a campi multifrequenza si basa sulla sommazione, come indicato nella guida pratica di cui all’art. 14. Questo calcolo può essere svolto dal valutatore. Copyright – Diritti riservati 179 sommazione In questo valido rimane ancora valido quanto stabilito nella norma CEI EN 50499:2009, Appendice D (che recepisce ICNIRP 1998) Ei Ei i 100kHz c i 1MHz E L ,i 1MHz 2 300GHz 2 1 Bj j 100kHz d 1MHz 2 Bj j 1MHz BL , j 300GHz 2 1 dove: Ei = intensità del campo elettrico alla frequenza i; EL,i = valore di azione per il campo elettrico alla frequenza i; Hi = intensità del campo magnetico alla frequenza i; HL,i = valore di azione per il campo magnetico alla frequenza i; c = 610/f V/m (f in MHz); d = 2.0/f A/m (f in MHz). Copyright – Diritti riservati 180 strumentazione attuale L’attuale strumentazione è idonea ad eseguire la scomposizione in frequenza di E e B sino a 30 MHz e ad eseguire la valutazione con il metodo del picco ponderato, rispetto al limiti ICNIRP 2010, per campi di frequenza inferiori a 100 kHz. Rimane il dubbio su: (?) P.P. ICNIRP 2010 nel range 100 kHz-10 MHz (?) P.P. 2013/35/UE per gli LA sup e LA arti (!) P.P per ICNIRP 1998 pop, ovvero i livelli di riferimento della racc. 1999/519 Copyright – Diritti riservati 181 composizione spettrale del segnale, esempio (BF) cabina MT/BT, in prossimità delle batterie BT Copyright – Diritti riservati 182 composizione spettrale del segnale, esempio Copyright – Diritti riservati 183 2004/40, 2013/35, 1999/519 f (Hz) Bi (T) 50 307.3 100 2.6 150 14.3 200 0.6 250 4.5 350 12 450 6 550 2.7 750 0.6 850 1.1 VA2004/40 LA2013/35 (inf) LR1999/519 Bi/VA Bi/LA B /LR (INCIRP98 occ) (ICNIRP10 occ) (ICNIRP98 pop) i 500 250 167.7 125 100 71.4 55.6 45.5 33.3 30.7 2004/40: Copyright – Diritti riservati 0.61 0.01 0.09 0.00 0.05 0.17 0.11 0.06 0.02 0.04 1.15 1000 1000 1000 1000 1000 857 667 545 400 353 2013/35: 0.31 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.36 100 50 33 25 20 14 11 9 7 6 1999/519: 3.07 0.05 0.43 0.02 0.23 0.84 0.54 0.30 0.09 0.18 5.75 184 analisi nel dominio del tempo esempio Forma d’onda del stesso segnale Copyright – Diritti riservati 185 radiobisturi cutting mode: cut forme d’onda, esempi Copyright – Diritti riservati 186 radiobisturi cutting mode: coag forme d’onda, esempi Copyright – Diritti riservati 187 elettrobisturi forme d’onda, esempi Copyright – Diritti riservati 188 Tecarterapia modalità: capacitiva forme d’onda, esempi Copyright – Diritti riservati 189 Defibrillatore forme d’onda, esempi Copyright – Diritti riservati 190 Magnetoterapia transcranica forme d’onda, esempi Copyright – Diritti riservati 191 ESEMPI Copyright – Diritti riservati 192 es. 1: ispezione TRAFO (effetti non termici) Copyright – Diritti riservati 193 es. 1: ispezione TRAFO (effetti non termici) Copyright – Diritti riservati 194 es. 1: ispezione TRAFO (effetti non termici) Copyright – Diritti riservati 195 es. 2: ricarica muletti (effetti non termici) Copyright – Diritti riservati 196 es. 2: ricarica muletti (effetti non termici) Copyright – Diritti riservati 197 es. 2: ricarica muletti (effetti non termici) Copyright – Diritti riservati 198 es. 3: test EMC (effetti non termici) Copyright – Diritti riservati 199 es. 3: test EMC (effetti non termici) Copyright – Diritti riservati 200 es. 3: test EMC (effetti non termici) Copyright – Diritti riservati 201 es. 3: test EMC (effetti non termici) Copyright – Diritti riservati 202 es. 3: test EMC (effetti non termici) Copyright – Diritti riservati 203 es. 4: saldatura TIG (effetti non termici) Copyright – Diritti riservati 204 att: posizionamento della sonda Copyright – Diritti riservati 205 es. 2: saldatura TIG (effetti non termici) Copyright – Diritti riservati 206 es. 2: saldatura TIG (effetti non termici) Copyright – Diritti riservati 207 es. 3: collaudo apparati TLC (effetti termici) Copyright – Diritti riservati 208 es. 3: collaudo apparati TLC (effetti termici) Copyright – Diritti riservati 209 es. 3: collaudo apparati TLC (effetti termici) Copyright – Diritti riservati 210 es. 3: collaudo apparati TLC (effetti termici) Copyright – Diritti riservati 211 es. 4: saldatura a induzione (effetti termici e non termici) Copyright – Diritti riservati 212 es. 4: saldatura a induzione (effetti termici e non termici) Copyright – Diritti riservati 213 es. 4: saldatura a induzione (effetti termici e non termici) Copyright – Diritti riservati 214 esposizioni in campo vicino Copyright – Diritti riservati 215 es. 4: saldatura a induzione (effetti termici e non termici) Copyright – Diritti riservati 216 (sommazione in frequenza secondo ICNIRP 1998) 1MHz Ei 10MHz Ei 1 i 1Hz E L ,i i 1MHz a Ei Ei i 100kHz c i 1MHz E L ,i 1MHz 2 300GHz 65kHz Hj j 1Hz H L, j 2 1 Hj j 100kHz d 1MHz 10MHz Hj j 65kHz b 1 Hj j 1MHz H L , j 2 300GHz 2 1 dove: Ei = intensità del campo elettrico alla frequenza i; EL,i = valore di azione per il campo elettrico alla frequenza i; Hi = intensità del campo magnetico alla frequenza i; HL,i = valore di azione per il campo magnetico alla frequenza i; a = 610 V/m; b = 24.4 A/m (30.7 μT); c = 610/f V/m (f in MHz); d = 16/f A/m (f in MHz). Copyright – Diritti riservati 217 es. 4: saldatura a induzione (effetti termici e non termici) Copyright – Diritti riservati 218 es. 4: saldatura a induzione (effetti termici e non termici) Copyright – Diritti riservati 219 programma di azione, esempio Copyright – Diritti riservati 220 programma di azione, esempio Copyright – Diritti riservati 221 programma di azione, esempio Copyright – Diritti riservati 222 programma di azione, esempio Copyright – Diritti riservati 223 programma di azione, esempio Copyright – Diritti riservati 224 programma di azione, esempio Copyright – Diritti riservati 225 programma di azione, esempio Copyright – Diritti riservati 226 BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE Copyright – Diritti riservati 227 riferimenti di legge • Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 179 del 29/06/2013 • D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (Testo Unico sulla Sicurezza) Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108 • DPCM 8/7/2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003 • DPCM 8/7/2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003 • L. n. 36 del 22/2/2001 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001 • Raccomandazione 1999/519/CE, del 12 luglio 1999: Limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 199 del 30 luglio 1999 • Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 183 del 29.6.1989 Copyright – Diritti riservati 228 norme tecniche (principali) • CEI EN 50499 (2009-11) Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici • CEI EN 50413 (2009-03) Norma di base sulle procedure di misura e di calcolo per l’esposizione umana ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (0 Hz-300 GHz) • CEI EN 50357 (2002-10) Valutazione dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici prodotti dai dispositivi utilizzati nei sistemi elettronici antitaccheggio (EAS), nei sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID) e in applicazioni similari • CEI 211-6 (2001-01) Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana • CEI 211-7 (2001-01) Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana • CENELEC EN 50527 Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices Part 1: General (2010-08); Part 2-1: Specific assessment for workers with cardiac pacemakers (2011-11) Copyright – Diritti riservati 229 linee guida • Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con ISPESL (2014-02) Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro. Istruzioni operative. Rev. 03 • ICNIRP (International Commission On Non Ionising Radiation Protection) (2010) Linee guida per la limitazione dell’esposizione a campi elettrici e magnetici Variabili nel tempo (1 Hz – 100 kHz), Health Physics 99(6): 818-836 • ICNIRP (International Commission On Non Ionising Radiation Protection) (2009) Exposure To High Frequency Electromagnetic Fields, Biological Effects And Health Consequences (100 kHz-300 GHz) • ICNIRP (International Commission On Non Ionising Radiation Protection) (2009) Linee guida sui limiti di esposizione a campi magnetici statici, Health Physics 96(4): 504-514 • ICNIRP (International Commission On Non Ionising Radiation Protection) (1998) Linee guida per la limitazione dell'esposizione a campi elettrici e magnetici variabili nel tempo ed a campi elettromagnetici (fino a 300 GHz), Health Physics 74: 494-522 • NRPB-W24 (2008) Occupational Exposure to electric and magnetic fields in the context of the ICNIRP guidelines • The Netherlands National Institute for Public Health and Enviroment (RIVM), RIVM no. 610015001 (2006) Electromagnetics fields in the working enviroment Copyright – Diritti riservati 230 articoli aspetti generali dell'esposizione occupazionale a cem • • • • • • • G. Gambino, A. Merlino, G. Quadrio (2014) Il ruolo della misurazione nella valutazione del rischio da esposizione a radiazioni non ionizzanti: campi elettromagnetici e radiazioni ottiche, Atti del convegno nazionale dBA incontri 2014 (Modena 17 settembre 2014) A. Merlino (2013) Dalla UE nuovi criteri di valutazione del rischio lavorativo da campi elettromagnetici, ISL Igiene & Sicurezza del Lavoro; n. 8-9/2013, 425-433 A. Merlino, G. Quadrio (2012) Esposizione occupazionale a campi elettromagnetici, complessità degli accertamenti tecnici ed efficacia nella comunicazione del rischio, Atti del V Convegno Nazionale sugli Agenti Fisici (Novara 6-8 giugno 2012) Dyrda K., Khairy P. (2008) Implantable rhythm devices and electromagnetic interference: myth or reality?, Expert Rev. Cardiovasc. Ther., 6(6) 823-832 Jolanta Karpowicz, Krzysztof Gryz (2007) Practical Aspects of occupational EMF exposure assessment, Enviromentalist, 25 July 2007 G. Taino, F. Frigerio (2004) L’inserimento lavorativo del soggetto portatore di pacemaker: problematiche sanitarie connesse con le interferenze di tipo elettromagnetico, Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia 2004; 26:2, 9096 A. Merlino 2010-13 www.agentifisici.it (sezione campi elettromagnetici), opera web Copyright – Diritti riservati 231 Grazie per l'attenzione Dr. Alessandro Merlino ([email protected]) Copyright – Diritti riservati 232