Esposizione Occupazionale a CAMPI ELETTROMAGNETICI

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Esposizione Occupazionale a
CAMPI ELETTROMAGNETICI
Alessandro Merlino
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PROGRAMMA DEL CORSO
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2
•
•
•
Aspetti fisici e principali sorgenti
– Origine del campo
elettromagnetico ed unità di
misura
– Spettro elettromagnetico
– Principali sorgenti ambientali a
bassa frequenza
– Principali sorgenti ambientali ad
alta frequenza
– Sorgenti occupazionali
– CEI EN 50499, tabelle 1 e 2
Aspetti sanitari
– Effetti a brave termine
– Effetti a lungo termine
Quadro normativo
– Differenza tra esposizione
occupazionale e generica
– D.Lgs 81, Titolo VIII
– Direttiva 2013/35/UE
• Effetti diretti e indiretti
• Significato dei livelli di azione (LA) e dei
valori limite di esposizione (VLE)
• confronto tra vecchi e nuovi livelli di
azione
• criteri della valutazione del rischio
• Soggetti particolarmente sensibili al
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rischio
• Misure di prevenzione e protezione
• Deroghe
•
•
•
– Appendice: riferimenti normativi
per la tutela della popolazione
La valutazione del rischio
– Norme tecniche di riferimento
– La VDR step by step
– Sorgenti "giustificabili"
– Classificazione dell’esposizione
– Misurazioni
– Valutazione dell’esposizione
(esposizione a frequenze diverse
e a transienti)
– Esempi di forme d’onda
Casi studio
Bibliografia
– Riferimenti di legge
– Norme tecniche
– Linee guida
– Articoli
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ASPETTI FISICI E PRINCIPALI
SORGENTI
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origine del campo elettromagnetico
Cariche elettriche oscillanti
campo elettrico dinamico
campo magnetico dinamico
campo elettromagnetico
Correnti elettriche oscillanti
campo magnetico dinamico
campo elettrico dinamico
campo elettromagnetico
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5
natura dinamica del campo
elettromagnetico
• Il campo elettromagnetico è sempre e solo
dinamico, normalmente oscillante.
• Il campo elettrico e il campo magnetico
possono essere anche statici.
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simboli ed unità di misura
Intensità di campo elettrico (o della parte
elettrica del campo em):
[E] = N/C (S.I.) = V/m
Intensità di campo magnetico (o della parte
magnetica del campo em):
[H] = A/m (S.I.)
[B] = T (induzione magnetica)
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caratteristiche delle onde
Lunghezza d'onda (λ): distanza tra due creste consecutive
Ampiezza (A): massimo spostamento di punto dell'onda
rispetto alla posizione di riposo
Periodo (T): tempo necessario per completare un ciclo
completo di oscillazione
Frequenza (f): numero di periodi per unità di tempo (al
secondo), f = 1 / T
Velocità (c): un'onda percorre in un periodo T una distanza
pari alla lunghezza d’onda λ con velocità (nel vuoto) pari a
c=λ/T=λf
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8
caratteristiche delle onde
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fonte: http://www.st4ck.com/it/others/posts-spectrum
spettro elettromagnetico
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spettro elettromagnetico
Denominazione
Sigla
Frequenza
Lunghezza d’onda
Frequenze estremamente basse
ELF
0 – 3 kHz
> 100 Km
Frequenze bassissime
VLF
3 – 30 kHz
100 – 10 Km
Frequenze basse (onde
lunghe)
LF
30 – 300 kHz
10 – 1 Km
Medie frequenze (onde
medie)
MF
0.3 – 3 MHz
1 Km – 100 m
Alte frequenze
HF
3 – 30 MHz
100 – 10 m
Frequenze altissime
(onde metriche)
VHF
30 – 300 MHz
10 – 1 m
Onde decimetriche
UHF
0.3 – 3 GHz
1 m – 10 cm
Onde centimetriche
SHF
3 – 30 GHz
10 – 1 cm
Onde millimetriche
EHF
30 – 300 GHz
1 cm – 1 mm
IR
0,3 – 385 THz
1 mm – 780 nm
385 – 750 THz
780 – 400 nm
Radiofrequenze
Microonde
Infrarosso
Luce visibile
Ultravioletto
UV
750 – 3000 THz
400 – 100 nm
Radiazioni ionizzanti
X
> 3000 THz
< 100 nm
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sorgenti a bassa frequenza
presenti in ambiente
• Linee elettriche aeree e interrate
altissima tensione: 220 kV, 380 kV
alta tensione: 132 kV (> 30 kV)
media tensione: 15 kV (> 1 kV)
• Stazioni elettriche
• Sottostazioni elettriche
• Cabine di trasformazione
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linee elettriche aeree
terna semplice
doppia terna
terna piana
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stazione elettrica
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stazione elettrica
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15
cabine di trasformazione
Cabine MT-BT esterne
Cabina MT-BT interna
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sorgenti ad alta frequenza
presenti in ambiente
Emittente
radiofonica AM
Impianto per le
comunicazioni private
Stazione radio base
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Emittente
radiofonica FM
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sorgenti ad alta frequenza
presenti in ambiente
Ponti radio
Radioamatoriale
430 MHz
Radioamatoriale
14.3 MHz
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sorgenti domestiche
OMS “Cosa sono i campi
elettromagnetici?”
http://www.who.int/entity/pehemf/about/en/whatisemf_italian.pdf
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sorgenti occupazionali
cabine elettriche e trasformatori industriali
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sorgenti occupazionali
saldatura
Puntatura
TIG
MIG / MAG
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sorgenti occupazionali
riscaldamento a induzione
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sorgenti occupazionali
fusione e tempra a induzione
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sorgenti occupazionali
elettromedicali
Elettro / Radio bisturi
Tecarterapia
Defibrillatore
Magnetoterapia
transcranica
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Terapia a microonde
Magnetoterapia
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CEI EN 50499
Tabella 2
Esempi di apparecchiature suscettibili di necessitare di ulteriore valutazione
Voce
Tipo di apparecchiatura
Note
T.2.1
T.2.2
T.2.3
T.2.4
T.2.5
Elettrolisi industriale
Saldatura e fusione elettrica
Riscaldamento a induzione
Riscaldamento dielettrico
Saldatura dielettrica
Sia i tipi in c.a. che in c.c.
T.2.6
Magnetizzatori/smagnetizzatori industriali
Compresi i dispositivi per la cancellazione in blocco di nastri magnetici.
T.2.7
Apparecchi di illuminazione speciali attivati con RF
T.2.8
Dispositivi al plasma in RF
Compresa la deposizione sotto vuoto e la polverizzazione catodica.
T.2.9
Diatermia
Tutte le apparecchiature per trattamenti medici che utilizzano sorgenti RF di elevata
potenza (> 100 mW) mediata nel tempo
T.2.10
Sistemi elettrici di controllo di integrità
T.2.11
Radar
T.2.12
Trasporti alimentati elettricamente: treni e tram
T.2.13
Tutte le apparecchiature mediche che irradiano intenzionalmente con
esposizione elettromagnetica o applicazione di correnti
T.2.14
Riscaldatori ed essiccatori industriali a microonde
T.2.15
Antenne di stazioni base
Un’ulteriore valutazione è importante solo se i lavoratori possono avvicinarsi
all’antenna più della distanza di sicurezza definita in relazione ai limiti di
esposizione della popolazione.
T.2.16
Reti di alimentazione elettrica nel luogo di lavoro e circuiti di
distribuzione e trasmissione dell’elettricità che sorvolano il luogo di
lavoro e non soddisfano i criteri indicati nella Tabella 1
I criteri di valutazione sono indicati nell’Allegato F.
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Tipicamente per il controllo del traffico aereo, per scopi militari, radar
meteorologici e radar a lunga portata.
Tipicamente superiori a 100 mW RMS (> 20 W di picco).
non sono sorgenti occupazionali
sale CED, quadri elettrici di piano, macchinari da ufficio
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CEI EN 50499
Tabella 1 (1)
Voce
Designazione del
luogo di lavoro
Tipo di apparecchiatura
Note
T.1.1
Luoghi di lavoro
aperti alla
popolazione trattati in 4.3
della Direttiva 2004/40/CE
T.1.2
Tutti i luoghi
Apparecchiatura con marcatura CE valutata utilizzando le
norme EMF armonizzate, vedere esempi nell’Allegato C.
L’apparecchiatura deve essere installata e
utilizzata in conformità alle istruzioni del
costruttore.
T.1.3
Tutti i luoghi
Apparecchiatura immessa nel mercato europeo in
conformità alla Raccomandazione Europea 1999/519/CE,
come prescritto dalle direttive relative, in particolare, in
conformità alle relative norme armonizzate elencate
nell’OJEU. Esempi sono indicati nell’Allegato C.
Alcune apparecchiature immesse nel mercato
europeo possono anche essere conformi alla
Raccomandazione Europea 1999/519/EC pur
non avendo ricevuto il marchio CE, per
esempio, se fanno parte di un’installazione.
T.1.4
Tutti i luoghi
Apparecchiatura di illuminazione
Escluse le illuminazioni speciali alimentate in RF.
T.1.5
Tutti i luoghi
Computer e apparecchiature IT
T.1.6
Tutti i luoghi
Macchine per ufficio
T.1.7
Tutti i luoghi
Telefoni mobili e telefoni senza filo
T.1.8
Tutti i luoghi
Radio ricetrasmittenti
Solo i tipi con potenza emessa mediata sul
tempo, inferiore a 20 mW.
T.1.9
Tutti i luoghi
Stazioni base per apparecchi telefonici senza filo DECT e
WLAN (es. Wi-Fi)
Limitatamente alle apparecchiature
destinate all’utilizzo da parte della
popolazione.
T.1.10
Tutti i luoghi
Apparecchiature e reti di comunicazione escluse quelle senza
fili
T.1.11
Tutti i luoghi
Apparecchi portatili e trasportabili
Copyright – Diritti riservati
I luoghi di lavoro aperti al pubblico e coerenti
con i limiti di esposizione indicati nella
Raccomandazione del Consiglio Europeo
1999/519/EC sono ritenuti conformi.
I dispositivi per la cancellazione in blocco di
nastri magnetici possono necessitare di
ulteriori valutazioni.
Es. trattati nel campo di
applicazione della EN 60745-1 e della
EN 61029-1, vedere l’Allegato C.
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CEI EN 50499
Tabella 1 (2)
Voce
T.1.12
Designazione del
luogo di lavoro
Tutti i luoghi
Tipo di apparecchiatura
Apparecchi scaldanti portatili
Note
Es. trattati nel campo di
applicazione della EN 60335-2-45 (es. pistole a
colla, pistole riscaldanti)
Vedere Allegato C.
Gli apparecchi scaldanti a induzione e gli
apparecchi scaldanti dielettrici sono esclusi dalla
Tabella 1.
T.1.13
Tutti i luoghi
Caricabatterie
T.1.14
Tutti i luoghi
Apparecchiature elettriche da giardino
T.1.15
Tutti i luoghi
Apparecchiature audio e video
T.1.16
Tutti i luoghi
Apparecchiature portatili alimentate a batteria, esclusi i
trasmettitori a radio frequenza
T.1.17
Tutti i luoghi
Apparecchiature elettriche per il riscaldamento di locali
T.1.18
Tutti i luoghi
Tutte le apparecchiature non elettriche
Copyright – Diritti riservati
Trattati nel campo di applicazione della EN
60335-2-29. Il campo di applicazione tratta i
caricabatterie per il normale uso domestico e i
caricabatterie destinati all’utilizzo in garage, nei
negozi, nell’industria leggera e nelle fattorie.
Vedere l’Allegato C.
I tipi speciali, che utilizzano trasmettitori radio
usati tipicamente nel settore delle
radiodiffusioni, possono necessitare di
ulteriori valutazioni.
I riscaldatori a microonde sono esclusi dalla
presente tabella.
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CEI EN 50499
Tabella 1 (3)
Voce
Designazione del
luogo di lavoro
Tipo di apparecchiatura
Note
Reti di alimentazione elettrica (50 Hz) nei luoghi di lavoro e
circuiti di distribuzione e trasmissione dell’elettricità che
attraversano o sorvolano il luogo di lavoro. Le esposizioni ai
campi elettrici e magnetici sono considerate separatamente.
T.1.19
Tutti i luoghi
I seguenti elementi sono conformi per l’esposizione ai
campi magnetici:
 tutte le installazioni elettriche con un valore nominale della
corrente di fase non superiore a 100 A;
 tutti i circuiti singoli all’interno di un’installazione, con
un valore nominale della corrente di fase non superiore a
100 A;
 tutti i circuiti i cui conduttori sono vicini e hanno una
corrente netta non superiore a 100 A;
 sono compresi tutti i componenti delle reti che
soddisfano i criteri precedenti (inclusi i cablaggi, le
apparecchiature di manovra, i trasformatori, ecc.);
 tutti i conduttori aerei nudi.
I seguenti elementi sono conformi per l’esposizione ai campi
elettrici:
 tutti i circuiti di cavi sotterranei o isolati, con qualsiasi
tensione nominale
 tutti i circuiti aerei nudi con tensione nominale non
superiore a 100 kV, o le linee aeree non superiori a 125
kV che sorvolano il luogo di lavoro, o di qualsiasi
tensione se il luogo di lavoro è all’interno.
Copyright – Diritti riservati
I criteri qui riportati per
dimostrare la conformità ai limiti di esposizione
nel luogo di lavoro sono basati sulla
dimostrazione che le esposizioni sono inferiori
ai limiti minimi della Raccomandazione CE
(1999) sulle esposizioni EMF per la
popolazione. Tali criteri sono sufficienti a
dimostrare la conformità per la maggior parte
dei luoghi di lavoro.
I criteri di valutazione basati direttamente sui
limiti di esposizione della Direttiva CE per il
luogo di lavoro, sono indicati nell’Allegato F.
Essi utilizzano 500 A al posto di 100 A, 200 kV
invece di 100 kV e 250 kV invece di 125 kV.
La lista di controllo indicata in F.2.4 può quindi
essere utilizzata per dimostrare la conformità
ai campi magnetici, e quella in F.3.1 per la
conformità ai campi elettrici in qualsiasi luogo
di lavoro.
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CEI EN 50499
Tabella 1 (4)
Voce
Designazione del
luogo di lavoro
Tipo di apparecchiatura
T.1.20
Tutti i luoghi
Strumentazione, apparecchiature di misura e controllo
T.1.21
Tutti i luoghi
Elettrodomestici
Note
Elettrodomestici professionali, come piani
cottura, lavabiancheria, forni a microonde, ecc.,
utilizzati in ristoranti, negozi, ecc, sono
anch’essi inclusi nella presente tabella.
I piani cottura professionali a induzione sono
esclusi dalla presente tabella e necessitano di
ulteriori valutazioni.
Esempi sono: WLAN (es Wi-Fi), WMAN (es
WiMAX), bluetooth e tecnologie analoghe.
T.1.22
Tutti i luoghi
Computer e terminali IT aventi comunicazioni senza fili
Limitatamente alle apparecchiature destinate
all’utilizzo da parte della popolazione.
T.1.23
Tutti i luoghi
T.1.24
Tutti i luoghi
T.1.25
Luoghi di lavoro medici
Copyright – Diritti riservati
Trasmettitori funzionanti a batteria
Limitatamente alle apparecchiature
destinate all’utilizzo da parte della
popolazione.
Antenne delle stazioni base
Un’ulteriore valutazione è importante solo
qualora i lavoratori possano avvicinarsi
all’antenna più della distanza di sicurezza
definita in relazione ai limiti di esposizione
della popolazione
Tutte le apparecchiature mediche che non
irradiano intenzionalmente con esposizione
elettromagnetica o applicazione di correnti
30
sono sorgenti occupazionali?
macchine dell’industria pesante, da laboratorio, ...
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31
ASPETTI SANITARI
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32
effetti biologici ed effetti sanitari
WHO - International EMF Project, Promemoria n. 182
Le onde elettromagnetiche possono produrre degli effetti biologici
che, talvolta ma non sempre, possono portare dei danni alla
salute. E’ quindi importante capire la differenza tra i due:
• Un effetto biologico avviene quando un’esposizione a onde
elettromagnetiche produce un variazione fisiologica apprezzabile
in un sistema biologico
• Un effetto sanitario avviene quando l’effetto biologico eccede la
capacità del corpo umano di compensarlo portando un
deperimento della condizione di salute.
Alcuni effetti biologici possono essere innocui, altri addirittura di
vantaggio per la salute (si pensi al ruolo del sole nella produzione
umana di vitamina D), altri dannosi.
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33
effetti sanitari
effetti a breve termine
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34
meccanismi di interazione
diretta campi-tessuti biologici
f < circa 1 MHz: prevale l’induzione di correnti
elettriche nei tessuti elettricamente stimolabili (nervi e
muscoli)
• 1 MHz < f < 10 MHz: con l’aumentare della
frequenza diventa prevalente l’assorbimento di
energia nei tessuti attraverso il rapido movimento
oscillatorio di ioni e molecole di acqua (effetto
termico)
• f > circa 10 MHz: solo effetti termici
• f > circa 10 GHz: assorbimento superficiale
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35
effetti sanitari a breve termine
Due meccanismi fondamentali di interazione dei campi em e materia
biologica:
• induzione di correnti nei tessuti elettricamente stimolabili (basse
frequenze);
• cessione di energia con rialzo termico (altre frequenze).
Quando determinate soglie, note dalla sperimentazione "in vivo", vengono
superate, si può avere un rischio di danno per la salute del soggetto
esposto.
Nella filosofia protezionistica i limiti di esposizione sono espressi in
termini di grandezze "dosimetriche“ (densità di corrente nei tessuti e SAR);
i livelli massimi dei campi ambientali sono chiamati "livelli di riferimento",
intesi come strumenti operativi a garanzia del rispetto delle restrizioni
fondamentali sulla densità di corrente indotta e sul SAR.
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36
effetti acuti dei campi a bassa
frequenza
Si tratta di effetti dovuti alle correnti indotte nel corpo umano.
Sono presenti sino a campi di frequenza di circa 10 MHz e
sono:
• effetti avversi a carico del sistema cardiovascolare, quali
- aritmie,
- fibrillazione,
- asistolia;
• effetti avversi a carico del sistema nervoso centrale e
periferico, quali:
- contrazione neuromuscolare,
- induzione di lampi luminosi nel campo visivo (magnetofosfeni)
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37
effetti acuti dei campi ad alta
frequenza
Gli effetti dovuti all’assorbimento di energia, presenti a partire
da campi di frequenza di circa 100 kHz, sono:
• ipertermia generalizzata;
• ipertermia localizzata;
• induzione della cataratta;
• inibizione temporanea o permanente della spermatogenesi;
• induzione di aborto e malformazioni fetali;
• risposte neuroendocrine e immunologiche collegate a stress
termico.
Gli organi critici sono quelli meno vascolarizzati, come
cristallino e gonadi maschili.
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effetti acuti indiretti
• interferenza elettromagnetica con attrezzature e dispositivi
medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri
dispositivi impiantati);
• effetto propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di
intensi campi magnetici statici;
• l’innesco di elettrodetonatori ed il rischio incendio per
scintille provocate dalla presenza dei CEM nell’ambiente
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39
base temporale degli effetti
acuti alle basse frequenze
I valori limite di esposizione ed i valori di azione fino alla frequenza
di 10 MHz sono finalizzati a prevenire effetti di stimolazione
elettrica a carico dei tessuti stimolabili, in primo luogo i tessuti
nervoso e muscolare. Tali effetti seguono un profilo a soglia e si
manifestano su base temporale sostanzialmente istantanea. Per
tale motivo, in particolare al di sotto di 100 kHz, il rispetto dei limiti e
valori di azione deve essere garantito su base istantanea, senza
alcuna operazione di media temporale, per tutto il tempo di
esposizione durante la giornata di lavoro. A tal fine, nell’arco di una
intera giornata lavorativa, le misure devono essere effettuate nelle
condizioni di massima emissione delle attrezzature.
Copyright – Diritti riservati
40
base temporale degli effetti
acuti alle alte frequenze
Per campi a frequenze tra 100 kHz e 10 GHz, i limiti di esposizione
e
valori
d'azione
sono
finalizzati
a
prevenire
l'eccessivo
riscaldamento a livello sistemico e locale. La valutazione
dell’esposizione va quindi effettuata considerando la potenza
media per ogni intervallo di 6 minuti, per tenere in conto i tempi di
risposta del sistema di termoregolazione del corpo umano. Per
frequenze superiori a 10 GHz, l’intervallo di tempo su cui valutare la
media
della
potenza
è
pari
a
68/f^1.05
minuti.
La valutazione va compiuta sui sei minuti più sfavorevoli (si
suggerisce di valutare prima se i valori di azione risultano superati
nella condizione di massimo esercizio).
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41
effetti sanitari
effetti a lungo termine
Copyright – Diritti riservati
42
IARC
International Agency for Research on Cancer
Istituto di ricerca sul Cancro della OMS.
Classificazione di cancerogenicità di sostanze ed agenti:
1 Cancerogeno per l’uomo
2A Probabilmente cancerogeno per l’uomo
2B Possibilmente cancerogeno per l’uomo
3 Non classificabile per quanto riguarda la cancerogenesi
nell’uomo
4 Probabilmente non cancerogeno per l’uomo
Copyright – Diritti riservati
43
IARC
International Agency for Research on Cancer
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
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44
campi magnetici ELF
posizione della WHO/IARC (2001)
“i campi magnetici ELF sono possibilmente cancerogeni per
l’uomo (classe 2B), sulla base di una coerente associazione
statistica tra elevati livelli residenziali e un raddoppio del rischio di
leucemia infantile. Non si è trovata nessuna evidenza coerente
che l’esposizione residenziale o professionale degli adulti a campi
ELF aumenti il rischio di alcun tipo di cancro”
(IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, Vol. 80: Non
ionizing radiation, part 1 - Static and Extremely Low Frequency (ELF) electric and
magnetic fields, 2001)
Copyright – Diritti riservati
45
campi magnetici ELF
posizione della WHO/IARC (2007)
La revisione sistematica di tutta la Letteratura per quanto riguarda
l’esposizione a campi ELF a valori inferiori ai limiti per gli effetti
acuti mostra un’evidenza inadeguata, inconsistente o inconclusiva
in relazione a possibili effetti biologici e sulla salute, con l’eccezione
della leucemia infantile relativamente all’esposizione a campi
magnetici ELF (50 e 60 Hz), per la quale rimane valida la
valutazione IARC.
World Health Organization. Extremely low frequency fields. Environmental Health
Criteria n. 238, 2007
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46
campi elettromagnetici RF
studio "INTERPHONE"
Studio caso-controllo coordinato dalla IARC sul possibile rischio di
neoplasie della regione cranica in relazione all’esposizione alle emissioni
dei telefoni cellulari. Preceduto da studio di fattibilità .
13 Paesi partecipanti: Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia,
Norvegia, Svezia, Regno Unito, Israele, Australia, Nuova Zelanda, Canada,
Giappone
È lo studio più ampio del rischio di tumori cerebrali in relazione all’uso del
telefono cellulare realizzato fino ad oggi ed ha incluso un numero
considerevole di soggetti che avevano utilizzato i telefoni cellulari per 10 o
più anni
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47
campi elettromagnetici RF
posizione della WHO/IARC (2011)
31 Maggio 2011
La WHO/International Agency for Research on Cancer
(IARC) ha classificato i campi elettromagnetici a
radiofrequenza
come
possibili
cancerogeni
per
l'uomo (gruppo 2B), sulla base di un incrementato
rischio per il glioma, un tumore maligno del cervello,
associato con l'uso de telefono wireless.
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48
IARC
gruppo 2B (estratto)
Copyright – Diritti riservati
49
ISS: implicazioni della
classificazione IARC dei CEM RF
http://www.iss.it/elet/?lang=1&id=127&tipo=10
«l’adozione di misure per la riduzione delle esposizioni ai
campi em a radiofrequenza solo in via ipotetica produce
un beneficio sanitario, in quanto è incerta l’esistenza
stessa di danni per la salute connessi a tali esposizioni»
Copyright – Diritti riservati
50
ISS: implicazioni della
classificazione IARC dei CEM RF
«nel caso dei telefoni cellulari esistono alcuni semplici
accorgimenti per la riduzione delle esposizioni che,
prevedendo
l'allontanamento
dell’antenna
dall’utilizzatore, possono ridurne le esposizioni alla
testa»
«tali semplici accorgimenti per la riduzione delle
esposizioni possono essere consigliati [...] purché
venga correttamente comunicato alla popolazione che
si tratta di semplici inviti alla prudenza ai quali non è
detto che corrisponda un beneficio sanitario»
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51
Electromagnetic HyperSensitivity
(promemoria OMS n. 296/2005)
ipersensibilità ai campi em: «gamma di sintomi non
specifici, che gli individui colpiti attribuiscono
all’esposizione ai campi»
sintomi più frequenti: «dermatologici (arrossamento,
prurito e sensazione di bruciore), nevrotici e vegetativi
(affaticamento, stanchezza, difficoltà di concentrazione,
senso di instabilità e di barcollamento, nausea,
palpitazione cardiaca e disturbi della digestione)»
«Questo complesso di sintomi non rientra in nessuna
sindrome riconosciuta.»
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52
Electromagnetic HyperSensitivity
(promemoria OMS n. 296/2005)
«La maggior parte degli studi indica che gli individui
ipersensibili non sanno riconoscere l’esposizione a
campi em meglio di quelli non ipersensibili. Studi ben
controllati e condotti in “doppio cieco” hanno mostrato
che i sintomi non sono correlati all’esposizione a
campi elettromagnetici.»
«Qualunque ne sia la causa, l’ipersensibilità ai campi
elettromagnetici può costituire un fattore disabilitante
per gli individui che ne sono afflitti.»
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53
Electromagnetic HyperSensitivity
(promemoria OMS n. 296/2005)
«Non esistono criteri diagnostici chiari per
l’ipersensibilità ai campi em e non esiste alcuna base
scientifica per associarne i sintomi all’esposizione.
Inoltre, l’ipersensibilità ai campi em non è una
diagnosi clinica e non è chiaro se rappresenti un
unico problema medico. [...] la cura dei soggetti colpiti
dovrebbe concentrarsi sui sintomi e sul quadro clinico
e non sul bisogno che la persona avverte di ridurre o
eliminare i campi elettromagnetici dal luogo di lavoro
o dall’abitazione.»
Copyright – Diritti riservati
54
QUADRO NORMATIVO
Copyright – Diritti riservati
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esposizione dei lavoratori
L. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dai campi
em),
art. 2, comma 1, lettera f):
l’esposizione dei lavoratori è ogni tipo di
esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per
la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
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56
classificazione dell'esposizione
esposizioni occupazionali
Le "linee guida" del CTS, al punto 4.05, precisano
che sono da intendersi esposizioni di carattere
professionale quelle strettamente correlate e
necessarie alle finalità del processo produttivo e che
le esposizioni indebite a sorgenti non correlate con la
specifica attività dei lavoratori, che ricadono sotto la
gestione del datore di lavoro, devono essere
eliminate o ricondotte entro le restrizioni previste
dalla normativa vigente per la tutela della
popolazione.
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57
limiti per l’esposizione
esposizione occupazionale e generica
Il datore di lavoro può quindi trovarsi a dover
condurre una valutazione di rischio che tiene conto di
un doppio sistema di soglie di esposizione:
• VA / VLE di cui al D.Lgs 81/08;
• soglie a tutela della popolazione di cui ai dispositivi
– DPCM 8/7/2003, GU 199/03 (impianti fissi TLC)
– DPCM 8/7/2003, GU 200/03 (elettrodotti)
– Raccomandazione 1999/519/CE, del 12 luglio 1999
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58
D.Lgs 81/08
Titolo VIII “Agenti Fisici”
 Capo I: “Disposizioni generali”
 Capo II: rumore
 Capo III: vibrazioni
 Capo IV: campi elettromagnetici
 Capo V: radiazioni ottiche artificiali
 Capo VI: sanzioni
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59
Titolo VIII (agenti fisici)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
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responsabilità specifiche
(tutti gli agenti fisici)
• Art. 181, c.1: il ddl valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti
fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di
prevenzione e protezione
• Art. 181, c. 2:
- la vdr relativa agli agenti fisici è programmata ed effettuata, con
cadenza almeno quadriennale ed è aggiornata ogni qual volta si
verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta;
- la vdr relativa agli AF è effettuata da personale qualificato in
possesso di specifiche conoscenze in materia
Sanzioni:
ddl : arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400
• Art. 183, c.3: la valutazione dei rischi può includere una giustificazione
del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non
rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata
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61
periodicità
- chiarimenti Una volta ogni quattro anni la valutazione è pertanto da ripetere ex novo,
mentre eventuali nuove situazioni espositive, occorse nel frattempo,
devono essere oggetto di immediata valutazione e aggiornamento della
vdr.
La valutazione dei rischi da agenti fisici non ha una scadenza; fissarla
equivarrebbe ad affermare che si può definire un periodo di tempo entro il
quale la valutazione esistente è considerata valida a priori, ma questo è
contrario ai più generali principi di prevenzione. L'esistenza di una
condizione di rischio va infatti immediatamente intercettata e gestita, non si
può ammettere che permanga perché non è ancora "scaduta" la
valutazione dei rischi esistente.
NB: se allo scadere dei quattro anni si riscontrasse che nel frattempo si è generata
una condizione di rischio non valutata in precedenza, sarebbe troppo tardi e ci si
troverebbe in una condizione di sanzionabilità, considerato che il legislatore
prescrive che la valutazione dei rischi sia aggiornata subito in casi del genere.
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62
periodicità
- ratio Perché, almeno una volta ogni quattro anni, anche qualora il
monitoraggio continuo delle condizioni di sicurezza restituisca
che nulla è mutato, la valutazione dei rischi da agenti fisici è da
ripetere ex-novo?
1. La conoscenza umana progredisce negli anni e così il knowhow dei valutatori e questo può implicare che una nuova
valutazione, ancorché compiuta nelle medesime condizioni
della precedente, restituisca risultati diversi e, sperabilmente,
più attendibili.
2. Periodicamente, in ragione di questo accresciuto know-how
sono aggiornate anche le norme tecniche di settore o ne
sono emesse di nuove e il processo di valutazione del rischio
può venire da queste modificato.
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63
periodicità
- ratio 3. L'esposizione degli addetti agli agenti fisici, tipicamente
attribuita alle emissioni delle macchine in uso, dipende anche
dalle lavorazioni che con dette macchine sono effettuate,
nonché dal loro stato di obsolescenza; un diverso carico di
lavoro o l'applicazione delle medesime lavorazioni su
materiali diversi (per forma o composizione) può dar luogo e
differenti livelli di esposizione.
4. Non da ultimo va considerato il grado di attendibilità di una
singola valutazione e gli errori che potranno essere stati
commessi nel condurla (imperfette misurazioni o calcoli,
situazioni espositive trascurate o mal ponderate, carichi di
lavoro non ben stimati, ...).
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64
personale qualificato
Il Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle
Regioni, all’interno delle proprie linee guida (p.to 4.03), riferisce che
la dicitura “personale qualificato” definisce correntemente un
operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione conclusosi
con una valutazione positiva e documentabile dell’apprendimento,
ma che, in assenza di qualsiasi riferimento su durata e contenuti del
corso, sui soggetti autorizzati alla valutazione e all’espressione della
certificazione finale, il personale qualificato è da giudicare
essenzialmente sulla base del curriculum (specifico nel settore),
della partecipazione a corsi tecnico-pratici sulla materia, del rispetto
delle norme di buona tecnica e di buona prassi (apparecchiature
adeguate, modalità tecniche appropriate) e del prodotto finale del
proprio lavoro
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65
responsabilità specifiche
(tutti gli agenti fisici)
• Art. 182, c.1: i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono
eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
• Art. 182, c. 2: il ddl adotta misure immediate per riportare
l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione (se sono
superati)
Sanzioni: ddl + dirigente: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000
• Art. 183, c.1: il ddl adatta le misure di cui all’articolo 182 alle
esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente
sensibili al rischio
• Art. 184, c. 1: il ddl provvede affinché i lavoratori esposti a rischi
derivanti da agenti fisici e i loro rappresentanti vengano informati e
formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi
Sanzioni: ddl + dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 750 a € 4.000
medico: arresto fino tre mesi o con l’ammenda da euro 400 a euro 1.600
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responsabilità specifiche
(tutti gli agenti fisici)
• Art. 185, c. 1 e 2: sorveglianza sanitaria
Sanzioni ddl + dirigente: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000
medico: arresto fino tre mesi o ammenda da € 400 a € 1.600
• Art. 186, c.1: il medico competente riporta i dati della sorveglianza
sanitaria nella cartella sanitaria e di rischio, ivi compresi i valori di
esposizione individuali comunicati dal ddl per il tramite del SPP
Sanzioni medico: arresto fino tre mesi o ammenda da € 400 a € 1.600
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come …
Riepilogando, come si attua la prevenzione e protezione
dagli effetti dei campi elettromagnetici?
1. Il ddl incarica del personale qualificato di redigere
una relazione tecnica che esamini ogni aspetto utile a
qualificare e quantificare il rischio per tutti gli addetti,
nonché a individuare le opportune misure di
prevenzione e protezione (programma di azione)
2. il ddl pianifica ed attua le misure di cui al programma
di azione
3. il ddl verifica l’efficacia del programma di azione
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… e quando
• 1 volta ogni 4 anni (in ogni caso)
• ogni qual volta si verifichino mutamenti che
potrebbero rendere la VDR esistente obsoleta
(inserimento in azienda di nuove macchine,
nuove lavorazioni, ...)
• quando i risultati della sorveglianza sanitaria
rendano necessaria la sua revisione, ovvero se
la relazione sanitaria annuale, art. 25, c.1, lett. i),
evidenzia un peggioramento delle condizioni di
salute degli addetti
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Titolo VIII (agenti fisici)
Capo IV
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI
RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI
ELETTROMAGNETICI
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evoluzioni normative
dal 2004 al 2013
• 30 aprile 2004: pubblicata la direttiva europea 2004/40
(prescrizioni minime relative ai rischi derivanti dai campi
elettromagnetici, basate sulle linee guida ICNIRP).
Termine ultimo di recepimento: 30 aprile 2008
• 11 gennaio 2008: pubblicazione del D.Lgs 257/08
(attuazione della direttiva europea 2004/40).
Entrata in vigore: 30 aprile 2008
• 9 aprile 2008: pubblicazione del D.Lgs 81/08. Al titolo
VIII compare il Capo IV che integra il D.Lgs 257/08 ma
fissa l’entrata in vigore del capo stesso alla data fissata
dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della
Direttiva 2004/40/CE (che è il 30 aprile 2008)
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evoluzioni normative
dal 2004 al 2013
• 26 aprile 2008: pubblicazione della direttiva europea
2008/46 che modifica il primo comma dell’articolo 13,
paragrafo 1, della Direttiva 2004/40/CE procrastinando al 30
aprile 2012 la data ultima di recepimento della stessa
direttiva 2004/40. Come conseguenza anche la data di
entrata in vigore del Capo IV del Titolo VII del D.Lgs 81/08
slitta al 30/4/12.
• 24 aprile 2012: pubblicazione della direttiva europea
2012/11 che modifica il primo comma dell’articolo 13,
paragrafo 1, della Direttiva 2004/40/CE, così come modificato
dalla direttiva 2008/46, procrastinando al 31 ottobre 2013 la
data ultima di recepimento della stessa direttiva 2004/40.
Come conseguenza anche la data di entrata in vigore del
Capo IV del Titolo VII del D.Lgs 81/08 slitta al 31/10/13
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evoluzioni normative
dal 2004 al 2013
• 29 giugno 2013: pubblicazione della direttiva europea
2013/35 che:
– abroga la direttiva 2004/40
– stabilisce nuove prescrizioni minime relative ai rischi derivanti dai
campi elettromagnetici (basata sulle linee guida ICNIRP e le loro così
come riviste nel 2009 e nel 2010)
Termine ultimo di recepimento: 1° luglio 2016
La ragione di questi avvicendamenti in campo normativo si apprende dalle note
introduttive della nuova direttiva ed è da ricondurre alle osservazioni portate
dagli operatori del settore medico e specificatamente coloro che lavorano con
la risonanza magnetica per immagini che, poco dopo l’adozione della direttiva
2004/40, hanno evidenziato che la prosecuzione di queste pratiche
diagnostiche sarebbe stata ostacolata dai rigorosi valori limite di esposizione
stabiliti dalla medesima.
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… e ora … ?
Il regime normativo è quello di sempre:
 obbligatorietà della valutazione del rischio
elettromagnetico (l’omessa valutazione è sanzionabile)
 limiti di riferimento stabiliti in base alla fonte più
autorevole, anche internazionale: linee guida ICNIRP,
trasposte prima nella direttiva 2004/40 ora nella direttiva
2013/35 (il superamento di un limite non è però
sanzionabile)
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riferimenti normativi validi ad oggi
 D.Lgs 81/08, Titolo VIII, Capo I: sancisce
le fondamentali prescrizioni per la tutela
dei lavoratori dagli effetti dell'esposizione a
qualsiasi agente fisico
 Direttiva Europea 2013/35: indica i limiti
oggi applicabili.
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direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 giugno 2013
disposizioni minime di sicurezza e di salute
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dai campi elettromagnetici
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oggetto e ambito di applicazione
(art. 1)
 par. 3: i valori limite di esposizione (VLE) stabiliti
nella presente direttiva riguardano soltanto le
relazioni scientificamente accertate tra effetti
biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai
campi elettromagnetici.
 par 4: l’ambito di applicazione della presente
direttiva non include le ipotesi di effetti a lungo
termine
La Commissione tiene sotto osservazione i più recenti sviluppi scientifici. Qualora emergano dati scientifici
accertati in merito agli effetti a lungo termine ipotizzati, la Commissione valuta un’adeguata risposta politica,
compresa, se del caso, la presentazione di una proposta legislativa che riguardi tali effetti. Mediante la
relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva di cui all’articolo 15, la Commissione tiene informati il
Parlamento europeo e il Consiglio in materia.
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effetti diretti e indiretti
(Art. 2)
art. 2, punto b): "effetti biofisici diretti", effetti provocati direttamente nel corpo
umano dalla presenza di un campo elettromagnetico, tra cui:
i. effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti attraverso l’assorbimento di
energia dai campi elettromagnetici nel tessuto;
ii. effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi od organi sensoriali*.
Questi effetti possono essere dannosi per la salute mentale e fisica dei lavoratori
esposti. Inoltre la stimolazione degli organi sensoriali può comportare sintomi
temporanei quali vertigini o fosfeni che possono generare disturbi temporanei o
influenzare le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e che
pertanto possono influire negativamente sulla capacità di un lavoratore di
lavorare in modo sicuro (rischi per la sicurezza);c
iii. correnti attraverso gli arti.
* I recettori sensoriali si possono classificare in base al tipo di stimolo a cui sono sensibili:
•
Chemiorecettori: ricevono stimoli chimici come, ad esempio, il gusto e l'olfatto.
•
Meccanocettori: ricevono stimoli come pressione, tocco e dolore. Il tatto e l'udito fanno parte di questa classe.
•
Termorecettori: ricevono stimoli termici.
•
Fotorecettori: capaci di captare l'energia luminosa come, ad esempio, la vista.
•
Stato-acustici : percepiscono lo stato di equilibrio del corpo, stabiliscono l'orientamento del corpo nello spazio e percepiscono i suoni.
•
Elettrorecettori: percepiscono intensità e variazioni del campo elettrico
(tratto da wikipedia)
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effetti diretti e indiretti
(Art. 2)
art. 2, punto c): "effetti indiretti", effetti provocati dalla presenza di un oggetto in
un campo elettromagnetico che possono divenire la causa di un rischio per la
sicurezza o la salute, quali:
i. interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi
stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo);
ii. rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici;
iii. innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
iv. incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili provocata
da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
v. correnti di contatto.
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i nuovi limiti
• la direttiva 2004/40 proponeva lo stesso sistema
di limiti che ICNIRP (International Commission
on Non-Ionizing Radiation Protection) ha
proposto con le linee guida emanate nel 1998
• la direttiva 2013/35 presenta un sistema di limiti
derivato (parzialmente) dalla revisione che la
stessa ICNIRP ha compiuto delle proprie linee
guida nel 2009, con riferimento ai campi
magnetici statici e nel 2010, con riferimento ai
campi elettrici e magnetici nell’intervallo di
frequenze 1 Hz – 10 MHz.
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i nuovi limiti
Anche la nuova direttiva presenta un sistema di
limiti organizzato in:
 valori limite di esposizione (VLE)
 livelli di azione (LA) (che la vecchia direttiva
chiamava “valori di azione”, VA)
Non vi è tuttavia analogia con rumore e vibrazioni
poiché i livelli di azione non rappresentano una
soglia preliminare rispetto ai valori limite di
esposizione ma una soglia rispetto alla quale
condurre una valutazione semplificata
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valori limite di esposizione
(VLE)
VLE: valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e
biologiche, in particolare gli effetti diretti acuti e a breve
termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e
l’elettrostimolazione dei tessuti.
I VLE si dividono in due categorie:
 VLE relativi agli effetti sensoriali;
 VLE relativi agli effetti sanitari.
e sono definiti per:
• effetti non termici, attribuiti a campi elettromagnetici sino alla
frequenza di 10 MHz;
• effetti termici, attribuiti a campi elettromagnetici a frequenze
superiori di 100 kHz (nell’intervallo 100 kHz – 10 MHz i due tipi di effetti coesistono)
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valori limite di esposizione
(VLE)
VLE sensoriali: VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero
essere soggetti a disturbi temporanei delle percezioni
sensoriali e a modifiche minori delle funzioni cerebrali
La definizione dei VLE sensoriali discende quindi, non tanto
dalla necessità di tutelare l’addetto contro rischi per la propria
salute, ma da quella di offrire una tutela contro eventuali rischi
per la sicurezza del lavoratore. Questa pare la “chiave di volta”
della nuova direttiva per uscire dall’impasse generatosi con la
pratica della risonanza magnetica per immagini; ovvero
derubricare tali effetti da sanitari e quindi inaccettabili a
sensoriali e quindi accettabili se tollerati dal lavoratore.
I VLE sensoriali possono pertanto essere anche superati
purché siano soddisfatte una serie di condizioni ulteriori.
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valori limite di esposizione
(VLE)
VLE sanitari: VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero
essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il
riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o
muscolare
I VLE sanitari non possono essere superati in nessun caso.
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valori limite di esposizione
(VLE)
I VLE sono forniti per:
• il campo magnetico esterno al corpo umano,
nell’intervallo di frequenze 0 Hz – 1 Hz (campi statici);
• il campo elettrico interno al corpo umano, nel range di
frequenze 1 Hz – 10 MHz (effetti non termici);
• l’energia o la potenza assorbite per unità di massa di
tessuto corporeo, nell’intervallo di frequenze 100 kHz –
6 GHz (effetti termici);
• la densità di potenza dell’onda incidente, quindi
esternamente al corpo, per frequenze superiori a 6 GHz
(effetti termici superficiali).
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livelli di azione
(LA)
LA: livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di
dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE o,
eventualmente, per prendere le opportune misure di
protezione o prevenzione specificate nella presente direttiva
I livelli di azione sono riferiti sempre al campo elettrico e al
campo magnetico esterni, valutati quindi in aria, senza la
presenza del soggetto esposto.
Si tratta pertanto di livelli di facile verifica pratica.
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livelli di azione
(LA)
La vecchia direttiva proponeva un unico tipo di valori di azione,
differenziati solo in base alla frequenza dell’onda
elettromagnetica oggetto di valutazione.
La nuova direttiva propone un sistema molto articolato di livelli di
azione:
 livelli inferiori e livelli superiori di azione;
 livelli differenti per effetti di stimolazione elettrica ed
effetti termici, nella banda dove questi sono da valutare
contemporaneamente (100 kHz - 10 MHz);
 livelli di azione per gli arti.
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livelli di azione
(LA)
Livelli di Azione Inferiori per il Campo Elettrico
LA(E) inf: livelli connessi a misure specifiche di protezione o
prevenzione.
Il rispetto dei LA(E) inf garantisce il rispetto dei VLE e la
limitazione di scariche elettriche
Livelli di Azione Superiori per il Campo Elettrico
LA(E) sup: livelli connessi a misure specifiche di protezione o
prevenzione.
Il rispetto dei soli LA(E) sup garantisce il rispetto dei VLE ma per
il controllo
dei disturbi dovuti alle scariche elettriche è
necessario attivare specifiche misure di protezione (cfr.: art. 5,
par. 6)
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livelli di azione
(LA)
Livelli di Azione Inferiori per il Campo Magnetico
LA(B) inf: livelli connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali
Il rispetto dei LA inferiori per le frequenze al di sotto di 400 Hz
garantisce il rispetto dei VLE relativi agli effetti sensoriali
(e sopra i 400 Hz il rispetto dei VLE sanitari*)
Livelli di Azione Superiori per il Campo Magnetico
LA(B) sup: livelli connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari
Il rispetto dei LA superiori garantisce il rispetto dei VLE relativi
agli effetti sanitari
* infatti già sopra i 300 Hz si osserva che LA(B) inf = LA(B) sup
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livelli "di riferimento" nella VDR
Di fatto il rispetto dei VLE interni al corpo umano non è oggi
verificabile dall’igienista e rimane valido quanto affermato
nelle indicazioni operative emanate dal Coordinamento Tecnico
sulla Sicurezza delle Regioni e delle Province autonome che, in
relazione ai VA ed ai VLE della vecchia direttiva, affermavano
che nel caso si riscontri il superamento dei valori di azione sia
consigliabile adottare direttamente le misure tecniche e
organizzative finalizzate a ridurre l’esposizione senza ricorrere
alla verifica dei valori limite (cfr. punto 4.17), aggiungendo che
l'utilizzo delle tecniche di calcolo numerico è, ad oggi,
appannaggio pressoché esclusivo di centri ricerca altamente
specializzati e trova applicazione elettiva ai fini della
standardizzazione dei prodotti (cfr. punto 4.18)
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livelli "di riferimento" nella VDR
La valutazione del rischio, per ora, si compie quindi assumendo
come soglia invalicabile quella definita dai LA e dai VLE
definiti per i campi statici e per i campi di frequenza superiore
a 6 GHz.
Per poter compiere una valutazione che prenda in
considerazione il sistema completo di limiti, livelli di azione e
valori limite di esposizione, bisognerà attendere che siano
emanate le guide pratiche di cui all’art. 14 della direttiva 2013/35
e specificatamente quelle previste alla lettera a) riferite alla
determinazione dell’esposizione tenendo conto delle norme
europee o internazionali appropriate, ivi compresi i metodi di
calcolo per la valutazione dei VLE
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campi statici
(0 Hz – 1 Hz)
VLE di campo magnetico esterno (0 Hz – 1 Hz)
VLE(B)
condizioni di lavoro normali
esposizione localizzata degli arti
condizioni di lavoro controllate
effetti sensoriali
2T
8T
effetti sanitari
8T
LA per induzione magnetica di campi magnetici statici (0 Hz – 1 Hz)
Rischi
Interferenza con dispositivi impiantati attivi,
ad esempio stimolatori cardiaci
Rischio di attrazione e propulsivo nel
campo periferico di sorgenti ad alta
intensità (> 100 mT)
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LA(B0)
0.5 mT
3 mT
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campi dinamici
(1 Hz – 10 MHz)
LA per campi elettrici compresi tra 1 Hz e 10 MHz (intensità di campo elettrico)
Gamma di frequenza
LA(E) inferiori
(V/m) (RMS)
LA(E) superiori
(V/m) (RMS)
2,0 × 104
5,0 × 105/f
5,0 × 105/f
5,0 × 105/f
1,7 × 102
2,0 × 104
2,0 × 104
1,0 × 106/f
6,1 × 102
6,1 × 102
1 ≤ f < 25 Hz
25 ≤ f < 50 Hz
50 Hz ≤ f < 1,64 kHz
1,64 ≤ f < 3 kHz
3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz
f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).
LA per campi magnetici compresi tra 1 Hz e 10 MHz (induzione magnetica)
Gamma di frequenza
LA (B) inferiori
(μT) (RMS)
1 ≤ f < 8 Hz
2,0 × 105/f2
8 ≤ f < 25 Hz
2,5 × 104/f
25 ≤ f < 300 Hz
1,0 × 103
300 Hz ≤ f < 3 kHz
3,0 × 105/f
3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz
1,0 × 102
f è la frequenza espressa in Hertz (Hz)
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LA (B) superiori
(μT) (RMS)
3,0 × 105/f
3,0 × 105/f
3,0 × 105/f
3,0 × 105/f
1,0 × 102
LA per esposizione
arti a campo
magnetico localizzato
(μT) (RMS)
9,0 × 105/f
9,0 × 105/f
9,0 × 105/f
9,0 × 105/f
3,0 × 102
93
campi dinamici
(100 kHz – 300 GHz)
LA per esposizione a campi elettrici e magnetici compresi tra 100 kHz e 300 GHz
VLE per esposizione a campi elettrici e magnetici compresi tra 6 GHz e 300 GHz
100 kHz ≤ f < 1 MHz
1 ≤ f < 10 MHz
10 ≤ f < 400 MHz
400 MHz ≤ f < 2 GHz
2 ≤ f < 6 GHz
Intensità di campo
elettrico
LA(E) (V/m) (RMS)
6,1 × 102
6,1 × 108/f
61
3 × 10–3 f½
1,4 × 102
6 ≤ f≤ 300 GHz
1,4 × 102
Gamma di frequenza
Induzione magnetica
LA (B) (μT) (RMS)
2,0 × 106/f
2,0 × 106/f
0,2
1,0 × 10–5 f½
4,5 × 10–1
4,5 × 10–1
Densità di potenza
LA(S) (Wm–2)
VLE(S) (Wm–2)
—
—
—
—
—
50
50
f è la frequenza espressa in Hertz (Hz)
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correnti di contatto e indotte
attraverso gli arti
LA per le correnti di contatto stazionarie e le correnti indotte attraverso gli arti
Gamma di frequenza
Corrente di contatto
stazionaria LA(IC) [mA] (RMS)
Corrente indotta attraverso
qualsiasi arto LA(IL) [mA]
(RMS)
fino a 2,5 kHz
1,0
—
2,5 ≤ f < 100 kHz
0,4 f
—
100 kHz ≤ f ≤ 10 000 kHz
40
—
100 kHz ≤ f < 10 MHz
40
—
10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz
40
100
f è la frequenza espressa in kilohertz (kHz)
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il razionale scientifico dei LA
• la direttiva 2004/40 con i valori di azione
riproponeva esattamente quelli che ICNIRP, nel
1998, indicava come livelli di riferimento
• la 2013/35 recepisce i livelli di riferimento
presentati da ICNIRP nel 2010 a mezzo dei
valori che definisce valori di azione inferiori, ma
gli altri due livelli aggiunti, ovvero i valori di
azione superiori e i valori di azione per gli arti
non sono di derivazione ICNIRP
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96
2013/35 vs. 2004/40
Per ogni riga, se vi sono differenze tra i limiti della vecchia e della nuova direttiva, il più restrittivo è indicato in grassetto
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97
2013/35 vs. 2004/40
• 1 Hz – 10 MHz:
– tra 820 Hz e 10 MHz LA(E) inf sono ancor più
restrittivi dei precedenti VA, mentre LA(E) sup sono
pari o meno restrittivi dei precedenti
– per l’induzione magnetica i nuovi LA sono sempre
meno restrittivi dei precedenti
• Oltre i 10 MHz, dove devono essere valutati
esclusivamente gli effetti termici, nel passaggio dalla
vecchia alla nuova direttiva è rimasto tutto immutato ed
anche la 2013/35 presenta un unico tipo di valore di
azione, sia per il campo elettrico che per l’induzione
magnetica.
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98
2013/35 vs. 2004/40
Rispetto all’induzione magnetica, in un
campo multifrequenza, l’effetto complessivo
di rilassamento delle restrizioni introdotto
dalla nuova direttiva potrà essere di grande
entità e situazioni che con il sistema dei
valori di azione della 2004/40 risultavano
fuori norma, rivalutate con il nuovo sistema
di livelli di azione potranno risultare a norma
con ampio margine
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99
iniziative di prev. e prot.
- LA(E) inf L’esposizione degli addetti può superare i LA(E) inf, ove
giustificato dalla prassi o dal processo, purché:
• non siano superati i VLE sensoriali;
oppure:
• non siano superati i VLE sanitari (sostituibile con verifica del
rispetto dei LA(E) sup?)
• siano attuate misure tecniche di protezione: messa a terra
degli oggetti di lavoro, collegamento dei lavoratori con gli
oggetti di lavoro (collegamento equipotenziale); impiego di
scarpe e guanti isolanti e indumenti protettivi
• siano forniti ai lavoratori informazioni sulla possibilità di
sintomi e sensazioni temporanei dovuti a effetti nel snc o snp
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100
LA per campi elettrici compresi tra 1 Hz e 10 MHz (intensità di campo elettrico)
Gamma di frequenza
1 ≤ f < 25 Hz
25 ≤ f < 50 Hz
50 Hz ≤ f < 1,64 kHz
1,64 ≤ f < 3 kHz
3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz
f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).
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LA(E) inferiori
(V/m) (RMS)
LA(E) superiori
(V/m) (RMS)
2,0 × 104
5,0 × 105/f
5,0 × 105/f
5,0 × 105/f
1,7 × 102
2,0 × 104
2,0 × 104
1,0 × 106/f
6,1 × 102
6,1 × 102
101
iniziative di prev. e prot.
- LA(B) inf L’esposizione degli addetti può superare i LA(B) inf, ove
giustificato dalla prassi o dal processo, purché:
• non siano superati i VLE sensoriali;
oppure:
• il superamento dei VLE sensoriali sia solamente temporaneo;
• non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari (sostituibile
con verifica del rispetto dei LA(B) sup);
• siano adottate misure di tutela in caso di sintomi temporanei
e, se necessario, sia aggiornata la VDR
• siano forniti ai lavoratori informazioni sulla possibilità di
sintomi e sensazioni temporanei dovuti a effetti nel snc o snp
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102
LA per campi magnetici compresi tra 1 Hz e 10 MHz (induzione magnetica)
Gamma di frequenza
LA (B) inferiori
(μT) (RMS)
1 ≤ f < 8 Hz
2,0 × 105/f2
8 ≤ f < 25 Hz
2,5 × 104/f
25 ≤ f < 300 Hz
1,0 × 103
300 Hz ≤ f < 3 kHz
3,0 × 105/f
3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz
1,0 × 102
f è la frequenza espressa in Hertz (Hz)
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LA (B) superiori
(μT) (RMS)
3,0 × 105/f
3,0 × 105/f
3,0 × 105/f
3,0 × 105/f
1,0 × 102
LA per esposizione
arti a campo
magnetico localizzato
(μT) (RMS)
9,0 × 105/f
9,0 × 105/f
9,0 × 105/f
9,0 × 105/f
3,0 × 102
103
iniziative di prev. e prot.
- VLE(B) sensoriali L’esposizione degli addetti può superare i VLE sensoriali
fissati per l’induzione magnetica esterna tra 0 Hz e 1 Hz, ove
giustificato dalla prassi o dal processo, purché:
• il loro superamento sia solamente temporaneo;
• non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari (sempre
riferiti all’induzione magnetica esterna);
• siano state prese misure specifiche di protezione quali il
controllo dei movimenti;
• siano adottate misure di tutela in caso di sintomi temporanei
e, se necessario, sia aggiornata la VDR
• siano forniti ai lavoratori informazioni sulla possibilità di
sintomi e sensazioni temporanei dovuti a effetti nel snc o snp
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104
VLE di campo magnetico esterno (0 Hz – 1 Hz)
VLE(B)
condizioni di lavoro normali
esposizione localizzata degli arti
condizioni di lavoro controllate
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effetti sensoriali
2T
8T
effetti sanitari
8T
105
iniziative di prev. e prot.
- VLE(E) sensoriali L’esposizione degli addetti può superare i VLE sensoriali
fissati per il campo elettrico indotto nel corpo umano da
campi di frequenza compresa tra 1 Hz e 400 Hz e campi di
frequenza compresa tra 300 MHz e 6 GHz, ove giustificato
dalla prassi o dal processo, purché:
• il loro superamento sia solamente temporaneo;
• non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari;
• siano adottate misure di tutela in caso di sintomi temporanei
e, se necessario, sia aggiornata la VDR
• siano forniti ai lavoratori informazioni sulla possibilità di
sintomi e sensazioni temporanei dovuti a effetti nel snc o snp
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106
metodi
art. 4
Ai fini delle VDR il dll tiene conto:
• delle guide pratiche (art. 14)
• delle banche dati
• i livelli di emissione forniti dal fabbricante
quando applicabili al luogo di installazione
Se non è possibile stabilire con certezza il
rispetto dei VLE sulla base di informazioni
facilmente
accessibili,
la
valutazione
dell’esposizione è effettuata sulla base di
misurazioni o calcoli
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107
metodi
art. 4
il datore di lavoro presta particolare attenzione a:
…b) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di
esposizione, inclusa la distribuzione nel corpo del
lavoratore e nello spazio del luogo di lavoro;
…d) eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei
lavoratori esposti a rischi particolari, segnatamente
coloro che recano dispositivi medici impiantati
attivi o passivi (quali stimolatori cardiaci) o
dispositivi medici portati sul corpo (quali le pompe
insuliniche) e le lavoratrici incinte;
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108
metodi
art. 4
il datore di lavoro presta particolare attenzione a:
e) eventuali effetti indiretti;
…h) informazioni fornite dal fabbricante delle
attrezzature;
…j) sorgenti multiple di esposizione;
k) esposizione simultanea a campi di frequenza
diversa.
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109
metodi
art. 4
Il ddl deve essere in possesso di una
valutazione dei rischi e precisare quali misure
devono essere adottate ai fini della riduzione
dell’esposizione. La valutazione dei rischi può
includere i motivi per cui il datore di lavoro ritiene
che la natura e l’entità dei rischi connessi con i
campi elettromagnetici non rendono necessaria
una valutazione dei rischi più dettagliata.
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110
riduzione dell’esposizione
(art. 5)
Qualora la VDR mostri il superamento dei
LA, a meno che non si dimostri che i
pertinenti VLE non sono superati e che
possono essere esclusi rischi per la
sicurezza, il ddl provvede a un
programma di azione che comprende
misure tecniche ed organizzative intese a
prevenire il superamento dei VLE sensoriali
e sanitari e che tenga conto in particolare:
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111
riduzione dell’esposizione
(art. 5)
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi
elettromagnetici meno intensi, tenuto conto del lavoro da
svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi
elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di
sicurezza, schermatura o di analoghi meccanismi di protezione
della salute;
d) di misure appropriate di delimitazione e di accesso, quali
segnali, etichette, segnaletica al suolo, barriere, al fine di
limitare o controllare l’accesso;
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112
riduzione dell’esposizione
(art. 5)
e) in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e
procedure volte a gestire le scariche di scintille e le correnti di
contatto mediante strumenti tecnici e mediante la formazione
dei lavoratori;
f) degli opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei sistemi, dei luoghi e delle postazioni
di lavoro;
g) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle
postazioni di lavoro;
h)
della
limitazione
della
durata
e
dell’intensità
dell’esposizione; nonché
i) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione
individuale.
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113
progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro (1)
I campi elettromagnetici a bassa frequenza (50 Hz e
relative armoniche, sino a qualche decina di kHz),
rappresentano il grosso di quelli riscontrabili negli
ambienti industriali (generati per lo più come effetto
secondario dell’utilizzazione di intense correnti elettriche).
In questi casi non si ha propagazione a distanza del
campo: ogni punto significativo nel loro intorno, per
quanto lontano, si trova infatti nella zona di campo
reattivo (l’energia elettromagnetica decade come 1/Rx
con x = 1, 2, 3 a seconda della forma e della complessità
della sorgente).
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114
progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro (2)
Pertanto fuori dall’immediato intorno della sorgente il
campo raggiunge velocemente intensità trascurabili
rispetto al valore di azione corrispondente.
In questi casi la via dell’eventuale risanamento può quasi
sempre avvenire progettando i layout delle macchine e/o
un rerouting dei cavi e conduttori percorsi dalle intensità
di corrente più alte.
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115
soggetti particolarmente sensibili
(art. 5)
Il ddl adatta le misure di tutela alle esigenze dei lavoratori
esposti a rischi particolari e, se del caso, alle valutazioni dei
rischi individuali, in particolare per quanto riguarda i lavoratori
che hanno dichiarato di essere muniti di:
• dispositivi medici impiantati attivi o passivi, quali gli
stimolatori cardiaci, o
• dispositivi medici portati sul corpo (quali le pompe
insuliniche)
o
• le lavoratrici incinte che hanno informato il datore di lavoro
della loro condizione
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116
soggetti particolarmente
sensibili al rischio
Linee guida CTS, punto 4.24:
• Portatori di:
 schegge o frammenti metallici; clip vascolari; valvole cardiache; stent;
 defibrillatori impiantati;
 pace maker cardiaci: l’American Conference of Govermental Hindustrial
Hygienist (ACGIH) consiglia per tali soggetti esposizioni inferiori ai 100 T
e 1 kV/m per i campi a bassa frequenza e sotto gli 0.5 mT per i campi
magnetici statici;
 pompe di infusione di insulina o altri farmaci;
 corpi metallici nelle orecchie o impianti per udito;
 neurostimolatori, elettrodi impiantati nel cervello o subdurali;
 distrattori della colonna vertebrale;
 altri tipi di stimolatori o apparecchiature elettriche o elettroniche di qualunque
tipo;
 corpi intrauterini (ad esempio spirale);
 derivazioni spinali o ventricolari, cateteri cardiaci;
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117
soggetti particolarmente
sensibili al rischio
 protesi metalliche di qualunque tipo (es. per pregresse fratture, interventi
correttivi articolari ecc.), viti, chiodi, filo, ecc. Per soggetti portatori di protesi
ferromagnetiche esiste la raccomandazione da parte di ICNIRP di evitare
l’accesso ad aree con campi magnetici statici superiori a 3 mT (millitesla);
intensità che si può trovare essenzialmente in prossimità a macchine di risonanza
magnetica, o a grandi macchine di smagnetizzazione;
 espansori mammari;
 protesi peniene; altre protesi.
 Lavoratrici gestanti;
 Soggetti con patologie del sistema nervoso centrale, in particolare soggetti
epilettici;
 Soggetti con infarto del miocardio recente e con patologie del sistema
cardiovascolare.
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118
EN 50527-1:2010
"Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical
devices -- Part 1: General"
date of Publication*: 2011-02-01
La parte 1 della norma è esclusivamente di carattere generale
e non fornisce né specifici limiti di esposizione né distanze di
sicurezza per i portatori di AIMD rispetto alle sorgenti
individuate
tabella 1: sorgenti compatibili con gli AIMD, con relative
eccezioni
* latest date by which an EN has to be implemented at national level by publication of an identical
national standard or by endorsement
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119
EN 50527-2-1:2011
"Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical
devices -- Part 2-1: Specific assessment for workers with
cardiac pacemakers"
date of Publication*: 2012-05-01
* latest date by which an EN has to be implemented at national level by publication of an identical
national standard or by endorsement
Copyright – Diritti riservati
120
gestanti
Considerato che il nascituro è da tutelare come
membro della popolazione, ne segue che le
lavoratrici, durante il periodo di gestazione, non
devono essere esposte a campi elettromagnetici
superiori a quelli ammessi per la popolazione.
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121
segnaletica
(art. 5)
• i luoghi di lavoro in cui è probabile che i lavoratori
siano esposti a cem che superino i LA sono
indicati con un’apposita segnaletica
• le aree in questione sono inoltre identificate e
l’accesso alle stesse è limitato
• nel caso in cui l’accesso a tali aree sia
adeguatamente ristretto per altri motivi e i
lavoratori siano informati sui rischi derivanti dai
cem, non è necessario installare segnaletica e
restrizioni di accesso specifici per i cem
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122
segnaletica
I segnali standardizzati necessari a questo scopo sono quelli
definiti dalla norma tecnica UNI EN ISO 7010:2012
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123
formazione e informazione
(art. 6)
Il ddl garantisce che i lavoratori che potrebbero essere esposti
ai rischi derivanti dai cem ricevano le informazioni e la
formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione
dei rischi, con particolare riguardo:
• a) alle misure adottate;
• b) all’entità e al significato dei VLE e dei LA, nonché ai
possibili rischi associati;
• c) agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione;
• d) ai risultati della valutazione, della misurazione o del
calcolo dei livelli di esposizione ai campi cem;
• e) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti
negativi dell’esposizione per la salute;
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124
formazione e informazione
(art. 6)
• f) alla possibilità di sintomi e sensazioni temporanei
dovuti a effetti nel sistema nervoso centrale o periferico;
• g) alle circostanze alle quali i lavoratori hanno diritto a
una sorveglianza sanitaria;
• h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
i rischi derivanti dall’esposizione;
• i) ai lavoratori esposti a rischi particolari.
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125
sorveglianza sanitaria
(art. 8)
Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di
qualunque effetto negativo per la salute imputabile
all’esposizione a cem è effettuata un’adeguata
sorveglianza sanitaria
Nel caso in cui
• un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi
sulla salute oppure in cui
• sia rilevata un’esposizione superiore ai VLE,
il ddl garantisce un controllo medico individuale
– durante le ore scelte dal lavoratore e
– senza costi per quest’ultimo
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126
sorveglianza sanitaria secondo
le linee guida CTS
Punto 4.22 delle linee guida:
la sorveglianza sanitaria è attivata nei seguenti
casi:
• per tutti i lavoratori classificati come
particolarmente
sensibili
al
rischio
elettromagnetico;
• per i lavoratori che possono risultare esposti
a valori superiori ai valori di azione.
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127
deroghe (1)
(art. 10)
L’esposizione può superare i VLE se è connessa all’installazione, al
controllo, all’uso, allo sviluppo, alla manutenzione degli apparecchi per la
risonanza magnetica (RMI) per i pazienti nel settore sanitario o alla
ricerca correlata, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
i) la valutazione del rischio ha dimostrato che i VLE sono superati;
ii) tenuto conto dello stato dell’arte, sono state applicate tutte le misure
tecniche e/o organizzative;
iii) le circostanze giustificano debitamente il superamento del VLE;
iv) si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle
attrezzature di lavoro o delle pratiche di lavoro, e
v) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli
effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in
particolare che siano seguite le istruzioni per l’uso in condizioni di
sicurezza fornite dal fabbricante
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128
deroghe (2)
(art. 10)
Gli Stati membri possono autorizzare l’attuazione
di un sistema di protezione equivalente o più
specifico per il personale che lavora presso
impianti militari operativi o che partecipa ad
attività militari, ivi compreso a esercitazioni
militari internazionali congiunte, purché si evitino
gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la
sicurezza
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129
deroghe (3)
(art. 10)
Gli Stati membri possono autorizzare, in circostanze debitamente
giustificate e soltanto per il periodo in cui rimangano tali, il superamento
temporaneo dei VLE in settori specifici o per attività specifiche che esulino
dall’ambito di applicazione dei primi due. Ai fini della presente disposizione per
"circostanze debitamente giustificate" si intendono circostanze che
soddisfino le seguenti condizioni:
i) la valutazione del rischio ha dimostrato che i VLE sono superati;
ii) tenuto conto dello stato dell’arte, sono state applicate tutte le misure tecniche
e/o organizzative;
iii) si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di
lavoro o delle pratiche di lavoro, e
iv) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli
effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di
norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello
internazionale.
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130
deroghe (4)
(art. 10)
Gli Stati membri informano la Commissione
in merito a ogni deroga e indicano la relativa
giustificazione nella relazione prevista
dall’art. 15
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131
guide pratiche
(art. 14)
Al fine di agevolare l’attuazione della
presente direttiva, la Commissione mette a
disposizione guide pratiche non vincolanti
almeno sei mesi prima del 1o luglio 2016.
Tali guide devono riferirsi, in particolare, alle
questioni seguenti:
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132
guide pratiche
(art. 14)
a) la determinazione dell’esposizione secondo:
- i metodi di calcolo per la valutazione dei VLE,
- la media spaziale dei campi elett. e mag. esterni,
- orientamenti per il trattamento delle incertezze di
misurazione e di calcolo,
b) orientamenti per la dimostrazione della
conformità in relazione a tipi particolari di
esposizione non uniforme in situazioni specifiche,
sulla base di una dosimetria consolidata;
c) la descrizione del "metodo del picco ponderato"
per i campi di bassa frequenza e della sommatoria
dei campi multi-frequenza per i campi di alta
frequenza;
e) le misure intese a evitare o ridurre i rischi,
incluse misure specifiche di prevenzione, in
funzione del livello di esposizione e delle
caratteristiche del luogo di lavoro;
g) la valutazione delle esposizioni nella gamma di
frequenza compresa tra 100 kHz e 10 MHz qualora
si debba tenere conto degli effetti termici e non
termici;
d) l’effettuazione della valutazione del rischio e, per
quanto possibile, la messa a disposizione di
tecniche semplificate, tenendo conto in particolare
delle esigenze delle PMI;
f) la definizione di procedure di lavoro documentate
nonché di misure specifiche di informazione e di
formazione per i lavoratori esposti a cem nel
corso di attività correlate alla RMI
h) orientamenti sui controlli medici e sulla
sorveglianza sanitaria da fornire da parte del datore
di lavoro
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133
abrogazioni
(art. 17)
1. La direttiva 2004/40/CE è abrogata a
decorrere dal 29 giugno 2013.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si
intendono fatti alla presente direttiva e si
leggono secondo la tavola di concordanza
che figura all’allegato IV.
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134
appendice
riferimenti normativi per la
tutela della popolazione
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135
esposizione generiche
definizioni
• Limite di esposizione: è il valore di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore
di immissione, definito ai fini della tutela della salute da
effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna
condizione di esposizione della popolazione e dei
lavoratori.
• Valore di attenzione: è il valore di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore
di immissione, che non deve essere, superato negli
ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a
permanenze prolungate […]. Esso costituisce misura di
cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo
termine.
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136
esposizione generiche
definizioni
• Obiettivi di qualità sono:
1) [omissis];
2) i valori di campo elettrico, magnetico
elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo
previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai
della progressiva miticizzazione dell'esposizione
campi medesimi.
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ed
le
fini
ai
137
esposizione generiche
alte frequenze: impianti fissi TLC
Articolo 1 - Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione
per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella
popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con
frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di
qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e
l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto
non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a
scopo diagnostico o terapeutico.
3. I limiti e le modalità di applicazione del presente decreto, per gli impianti radar e per gli
impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono
stabilite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri […].
4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati da sorgenti non riconducibili ai
sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l'insieme completo delle
restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio
1999.
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138
esposizione generiche
Obiettivi
di qualità
Valori di
attenzione
Limiti di
esposizione
alte frequenze: impianti fissi TLC
Frequenza
Valore efficace di
Valore efficace di Densità di potenza
intensità di campo intensità del campo D dell’onda piana
elettrico E [V/m]
magnetico H [A/m] equivalente [W/m2]
0,1  f  3 MHz
60
0.2
-
3  f  3000 MHz
20
0.05
1
3  f  300 GHz
40
0.01
4
Frequenza f
0,1 MHz  f  300
GHz
Valore efficace di
Valore efficace di Densità di potenza
intensità di campo intensità del campo dell’onda piana
elettrico E [V/m]
magnetico H [A/m] equivalente [W/m2]
0.1 (3 MHz – 300
6
0.016
GHZ)
Frequenza f
Valore efficace di
intensità di campo
elettrico E [V/m]
Densità di potenza
dell’onda piana
equivalente [W/m2]
0,1 MHz  f  300
GHz
Valore efficace di
intensità del
campo magnetico
H [A/m]
6
0.016
0.1 (3 MHz – 300
GHZ)
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139
esposizione generiche
basse frequenze: elettrodotti
Articolo 1 - Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto fissano limiti di esposizione e valori di
attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e
magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio
degli elettrodotti. Nel medesimo ambito, il presente decreto stabilisce anche un
obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione
delle esposizioni.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente
decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.
3. A tutela delle esposizioni a campi a frequenze comprese tra 0 Hz e 100 kHz, generati
da sorgenti non riconducibili agli elettrodotti, si applica l'insieme completo delle
restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12
luglio 1999, pubblicata nella Guce n. 199 del 30 luglio 1999.
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140
esposizione generiche
basse frequenze: elettrodotti
Valori limite
Valori di
attenzione
Obiettivi di
qualità
B (T)
100
10
3
E (V/m)
5 000
--
--
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141
esposizione generiche
esposizioni diverse da TLC ed elettrodotti
intensità di
campo elettrico
E (V/m)
intensità di
campo
magnetico H
(A/m)
induzione
magnetica B
(μT)
densità di
potenza D
(W/m2)
0 – 1 Hz
-
3.2x104
4x104
-
1 – 8 Hz
10 000
3.2x104/f2
4x104/f2
-
8 – 25 Hz
10 000
4000/f
5000/f
-
0.025 – 0.8 kHz
250/f
4/f
5/f
-
0.8 – 3 kHz
250/f
5
6.25
-
3 – 150 kHz
87
5
6.25
-
0.15 – 1 MHz
87
0.73/f
0.92/f
-
87/f1/2
0.73/f
0.92/f
-
28
0.073
0.092
2
1.375f1/2
0.0037f1/2
0.0046f1/2
f/200
61
0.16
0.20
10
Livelli di riferimento
intervallo di
frequenza
1 – 10 MHz
10 – 400 MHz
400 – 2000 MHz
2 – 300 GHz
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142
LA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO
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143
norme tecniche
• CEI 211-6 (2001-01) “Guida per la misura e per la valutazione dei
campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz 10 kHz,
con riferimento all’esposizione umana”.
• CEI 211-7 (2001-01) “Guida per la misura e per la valutazione dei
campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300
GHz, con riferimento all’esposizione umana”.
• CEI 211-7/B (2008-01) “Guida per la misura e per la valutazione
dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz - 300
GHz, con riferimento all’esposizione umana. Appendice B: Misura e
valutazione del campo elettromagnetico emesso dagli impianti radar
di potenza”
• CEI EN 50413 (2009-03) “Norma di base sulle procedure di misura
e di calcolo per l’esposizione umana ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici (0 Hz-300 GHz)”
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144
norme tecniche
• CEI EN 50499 (2009-11) “Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici”.
• CEI EN 50496 (2010-02) “Misura dell'esposizione dei lavoratori ai
campi elettromagnetici e valutazione del rischio potenziale per siti di
diffusione radiotelevisiva”
• CEI 211-7/D (2010-11) “Guida per la misura e per la valutazione
dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300
GHz, con riferimento all'esposizione umana. Appendice D: Misura e
valutazione del campo elettromagnetico emesso dagli impianti di
radiodiffusione”
• EN 50527-1 (2010-04) "Procedure for the assessment of the
exposure to electromagnetic fields of workers bearing active
implantable medical devices -- Part 1: General"
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145
linee guida
http://www.ausl.mo.it/dsp/ct_interregionale
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146
processo di valutazione secondo
CEI EN 50499
rispettati
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147
quali grandezze verificare
Intervallo
spettrale
0 – 1 Hz
1 Hz – 10
MHz
10 MHz – 3
GHz
> 3 GHz
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Grandezze fisiche da verificare
Solo B
IC
Sia B che E
IC
Solo una tra B ed E se onda piana
Sia B che E se campo vicino
IC sino a 100 MHz, IL tra 10 e 100 MHz
Solo E (è normalmente verificata la
condizione di onda piana)
148
gli step fondamentali della VDR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
censimento delle sorgenti e individuazione di quelle
giustificabili e di quelle potenzialmente pericolose;
definizione delle situazioni espositive e classificazione
delle esposizioni;
individuazione di tutte le aree dove sono attesi campi em
di alta intensità (si ricordi che gli effetti non termici sono
da valutare su base istantanea);
calcolo o misurazione diretta delle grandezze da
valutare: E, B (o H) ed eventualmente IL (IC, al momento
non è definito come valutarla);
valutazione dell’esposizione;
eventuale programma di azione.
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149
censimento delle sorgenti
Le sorgenti presenti in azienda sono individuate a
mezzo delle informazioni in possesso del SPP o della
direzione tecnica (capotecnico, responsabile del
laboratorio, ...) e a mezzo di un sopralluogo da parte
del personale esperto.
È innanzitutto verificata la presenza di dispositivi
inclusi nella tabella 2 della CEI EN 50499.
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150
CEI EN 50499, tabella 2
Voce
Tipo di apparecchiatura
Note
T.2.1
T.2.2
T.2.3
T.2.4
T.2.5
Elettrolisi industriale
Saldatura e fusione elettrica
Riscaldamento a induzione
Riscaldamento dielettrico
Saldatura dielettrica
Sia i tipi in c.a. che in c.c.
T.2.6
Magnetizzatori/smagnetizzatori industriali
Compresi i dispositivi per la cancellazione in blocco di nastri magnetici.
T.2.7
Apparecchi di illuminazione speciali attivati con RF
T.2.8
Dispositivi al plasma in RF
Compresa la deposizione sotto vuoto e la polverizzazione catodica.
T.2.9
Diatermia
Tutte le apparecchiature per trattamenti medici che utilizzano sorgenti RF di elevata
potenza (> 100 mW) mediata nel tempo
T.2.10
Sistemi elettrici di controllo di integrità
T.2.11
Radar
T.2.12
Trasporti alimentati elettricamente: treni e tram
T.2.13
Tutte le apparecchiature mediche che irradiano intenzionalmente con
esposizione elettromagnetica o applicazione di correnti
T.2.14
Riscaldatori ed essiccatori industriali a microonde
T.2.15
Antenne di stazioni base
Un’ulteriore valutazione è importante solo se i lavoratori possono avvicinarsi
all’antenna più della distanza di sicurezza definita in relazione ai limiti di
esposizione della popolazione.
T.2.16
Reti di alimentazione elettrica nel luogo di lavoro e circuiti di
distribuzione e trasmissione dell’elettricità che sorvolano il luogo di
lavoro e non soddisfano i criteri indicati nella Tabella 1
I criteri di valutazione sono indicati nell’Allegato F.
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Tipicamente per il controllo del traffico aereo, per scopi militari, radar
meteorologici e radar a lunga portata.
Tipicamente superiori a 100 mW RMS (> 20 W di picco).
151
esame delle sorgenti
Richiamato l’art. 181 del D.Lgs 81/03 che, al comma
3, indica che la valutazione dei rischi può includere
una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la
natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria
una valutazione dei rischi più dettagliata, risultano
giustificabili tutte le sorgenti i cui effetti negativi
sulla salute possono essere ragionevolmente esclusi.
A questo scopo si ricorre alla tabella 1 della norma
CEI EN 50499
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152
situazioni espositive
Situazione espositiva: condizione di un addetto esposto al
campo elettromagnetico generato da uno specifico layout di
attrezzature, in esercizio secondo una precisa modalità.
Sono da considerare situazioni espositive distinte le seguenti:
• la condizione dello stesso addetto, esposto al campo
elettromagnetico generato dai medesimi dispositivi, ma in
modalità di esercizio differenti;
• la condizione di addetti che, in virtù delle diverse mansioni,
sono esposti in modo diverso al campo elettromagnetico
generato dallo stesso layout di macchine;
• la condizione di addetti operanti su diversi sistemi di
macchine.
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153
classificazione dell'esposizione
•
•
•
•
•
•
esposizione occupazionale o generica?
giardinieri all'opera in una stazione elettrica per la
rimozione sfalci (rischio generico od occupazionale?)
ufficio amministrativo sopra cabina elettrica (rischio
generico)
cameraman all'uso di una radiocamera (rischio generico)
saldatori nell'uso di sistemi di saldatura ad arco elettrico
(rischio occupazionale? Si ma: l'esposizione è necessaria?)
addetti all'opera nei pressi di un separatore di rifiuti metallici
(rischio generico od occupazionale?)
...
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154
valutazione del rischio
misurazioni
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155
misurazione diretta delle
intensità di E e B (o H)
• individuazione delle bande di frequenza dove sono
attesi i contributi di cui sopra;
• scelta della strumentazione: idonea a valutare
esposizioni a frequenze multiple ed esposizioni a
forme d’onda non sinusoidali.
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156
punti di misura
Le posizioni di misura sono scelte tenendo conto del
duplice scopo delle misurazioni:
• quantificare il livello di campo elettromagnetico
relativo ad ognuna delle situazioni espositive
identificate (valutazione dell’esposizione degli
addetti);
• verificare eventuali limitazioni di accesso alle
aeree in prossimità delle sorgenti. Queste ultime
sono svolte in conformità alla prescrizione di legge
che i valori di azione non siano superati in nessuna
situazione, anche temporaneamente.
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157
campo magnetico statico
• Possibili sorgenti: magneti permanenti in RMN,
sistemi per l’elettrolisi, sistemi per la separazione
dei rifiuti.
• Metodo: mediante analisi documentale (dati
tecnici della macchina); mediante misurazione
diretta con Gaussmetro (meglio se dotato di sonda
triassiale).
• Dove: in ogni punto che possa essere raggiunto
dagli addetti anche per un istante
Può essere necessario valutare l’effetto del
movimento del corpo umano all’interno del campo
statico.
158
Copyright – Diritti riservati
Campo magnetico statico
NARDA PMMCopyright
THM-1176-DUO– Diritti riservati
PDA 2901-105 DB
HIRST GM04 GM05
GM07 GM08
triassiale
Range 800 G (80 mT)
monoassiale
Range 3 mT, 30 mT, 300 mT,
3T
triassiale
Range 100 mT, 500 mT, 3T,
20T
Gaussmetro, meglio se triassiale (cosa non comune per questi
strumenti), vista la difficoltà che esiste nell’orientare le sonde
monoassiali a causa delle piccole dimensioni dei sensori ad
effetto Hall.
AlphaLab Inc.
VGM
159
campi a bassa frequenza
(inferiori a 100 kHz)
• Grandezze da misurare: E e B
• Effetti sulla salute da valutare: solo effetti non termici.
• Osservazione temporale: la durata di ogni misurazione può
essere breve (alcuni secondi) a patto che la sorgente si trovi
in un esercizio rappresentativo delle condizioni peggiori (il
confronto normativo è su base istantanea).
• Osservazione spaziale: si tratta di campi che non
propagano e le misurazioni si svolgono nei pressi di ogni
dispositivo oggetto di monitoraggio, nel punto dove risulta
massima l’intensità di campo elettrico e/o magnetico (le
determinazioni sono eventualmente precedute da
misurazioni preliminari atte a identificare i punti più
significativi). Inutili misure lontano dalla sorgente.
Copyright – Diritti riservati
160
campi a bassa frequenza
(inferiori a 100 kHz)
• Organi bersaglio: capo e tronco
Strumentazione
• Segnali regolari e periodici: misuratore di campo elettrico e
magnetico, con sonde triassiali e capacità di calcolo della
FFT del segnale.
• Segnali qualsiasi: misuratore del livello di esposizione con
implementazione del metodo del picco ponderato.
Copyright – Diritti riservati
161
Campi a bassa frequenza
(inferiori a 100 kHz)
NARDA PMM EHP-50-E DB
(FFT + picco ponderato)
Copyright – Diritti riservati
NARDA PMM ELT-400
(picco ponderato)
Microrad NHT-3D
(FFT + picco ponderato)
162
campi ad alta frequenza
(superiori a 100 kHz)
• Grandezze da misurare: E e B, almeno sino a 30 MHz; oltre
30 MHz è possibile misurare anche solo E, se la posizione è
nella regione di campo lontano. Una scelta è possibile anche
sulla base del tipo di dispersione del dispositivo: capacitiva
(misuro E), induttiva (misuro B).
• Effetti sulla salute da valutare: sino a 10 MHz sia gli effetti
non termici che termici; oltre 10 MHz solo gli effetti termici.
• Osservazione temporale: la durata e il numero di ogni
misurazione deve consentire di stabilire l’esposizione
dell’addetto su ogni intervallo temporale di 6 minuti.
• Osservazione spaziale: si tratta di campi che possono
propagare nello spazio circostante (raro nel caso delle
applicazioni industriali).
Copyright – Diritti riservati
163
campi ad alta frequenza
(superiori a 100 kHz)
• Organi bersaglio: capo, tronco e arti
Strumentazione (frequenze intermedie: tra 100 kHz 30 MHz)
Segnali persistenti: misuratore di campo elettrico e magnetico, con sonde
triassiali e capacità di calcolo della FFT del segnale
Segnali non persistenti: misuratore in banda larga con le rispettive sonde di
campo elettrico e magnetico
La prima delle due soluzioni è strettamente necessaria quando non è nota
la frequenza
Strumentazione (alte frequenze e MO: superiori a 30 MHz)
misuratore in banda larga con le rispettive sonde di campo E e/o B
eventuale analizzatore di spettro e sistema di antenne nel caso di impianti
TLC (radiodiffusione sonora e televisiva, telefonia cellulare, radar)
NB: in TLC l’esposizione degli addetti e quasi sempre in campo vicino (può
essere necessario
valutare sia E che B).
Copyright – Diritti riservati
164
Campo elettromagnetico a
frequenze intermedie
(100 kHz - 30 MHz)
NARDA PMM EHP-200
(FFT)
Copyright – Diritti riservati
NARDA PMM 8053 +
sonda di campo magnetico
e sonda di campo elettrico
Microrad NHT310 +
sonda di campo
magnetico e sonda
di campo elettrico
165
Campo elettromagnetico ad alta
frequenza (superiore a 30 MHz)
NARDA PMM 8053 +
sonda di campo magnetico
e sonda di campo elettrico
Copyright – Diritti riservati
Analizzatore di spettro +
antenne di misura
Microrad NHT310 +
sonda di campo
magnetico e sonda
di campo elettrico
166
risoluzione spaziale dei punti di
misura
• i LA rappresentano i valori massimi calcolati o misurati
nello spazio occupato dal corpo del lavoratore. Ciò
comporta una valutazione dell’esposizione prudente e una
conformità automatica ai VLE in tutte le condizioni di
esposizione non uniformi
• al fine di semplificare la valutazione della conformità ai VLE in
specifiche condizioni non uniformi, nella guida pratica di cui
all’art. 14 saranno stabiliti criteri relativi alla media
spaziale dei campi misurati, sulla base di una dosimetria
consolidata
• qualora si tratti di una sorgente molto localizzata, distante
pochi centimetri dal corpo, il campo elettrico indotto è
determinato caso per caso mediante dosimetria
Copyright – Diritti riservati
167
Correnti di contatto
un primo strumento
Copyright – Diritti riservati
168
Correnti indotte attraverso gli
arti
Copyright – Diritti riservati
169
valutazione del rischio
valutazione dell’esposizione
Copyright – Diritti riservati
170
evoluzione temporale
(effetti non termici, f ≤ 10 MHz)
I livelli di azione per gli effetti non termici (f ≤ 10
MHz) devono essere verificati in qualsiasi istante
dell’esposizione: il confronto avviene pertanto tra
LA e il massimo valore misurato/calcolato
Copyright – Diritti riservati
171
evoluzione temporale
(effetti termici, f ≥ 100 kHz)
I livelli di azione per gli effetti termici (f ≥ 100 kHz)
devono essere verificati su qualsiasi intervallo di
6 minuti: il confronto avviene pertanto tra LA e la
media quadratica dei valori misurati/calcolati sul
periodo di 6 min. più sfavorevole
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172
composizione in frequenza
(effetti non termici, f ≤ 10 MHz)
Per la verifica dei LA(E/B) inferiori, essendo derivati dalle
linee guida ICNIRP 2010 si deve utilizzare, preferibilmente,
il metodo del picco ponderato (che deve essere
disponibile a bordo della strumentazione) o, in subordine, il
metodo della sommazione in frequenza (che può invece
essere anche svolto dal valutatore).
Per la verifica dei LA(E/B) superiori e dei LA(B) arti si
devono invece attendere le guide pratiche di cui all’art. 14
della direttiva 2013/35/UE. Questi ultimi livelli possono però
essere verificati sin da subito in caso di campo monofrequenza.
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173
sommazione
Misurate le intensità delle diverse componenti in frequenza del campo, è
calcolato se risultano verificate le seguenti disuguaglianze (cfr. ICNIRP
2010)
dove:
Ei = intensità del campo elettrico alla frequenza i;
EL,i = valore di azione per il campo elettrico alla frequenza i;
Hi = intensità del campo magnetico alla
frequenza i;
HL,i = valore di azione per il campo
magnetico alla frequenza i
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174
sommazione
Il metodo della sommazione in frequenza presenta due inconvenienti.
• Il primo è che, non considerando le fasi delle singole componenti in
frequenza, la loro somma avviene scalarmente ovvero presupponendo
la coincidenza nel tempo dei picchi di tutti i singoli contributi spettrali.
• Il secondo si verifica in presenza di transienti nel segnale, come le
rampe di segnali molto ripidi quali i gradini, gli impulsi o similari. In
questi casi la trasformata di Fourier presenta serie difficoltà di
implementazione che possono tradursi in spettri molto rumorosi (e
quindi di difficile interpretazione) nonché ricchi di segnali ad alta
frequenza i quali, anche se di modesta entità, possono avere un peso
rilevante nel calcolo dell’indice di esposizione, a causa dell’algoritmo di
calcolo dell’indice stesso che esalta i contributi a frequenza più alta.
Copyright – Diritti riservati
175
picco ponderato
Il metodo del picco ponderato prevede di sommare
vettorialmente i singoli segnali, ovvero tenendo conto
anche delle loro relazioni di fase.
Tuttavia in questo modo è ancora necessario passare dal
dominio dl tempo a quello della frequenza con le difficoltà
accennate prima riguardo l’uso della FFT per segnali reali.
È però possibile un approccio che consente di applicare il
metodo del picco ponderato lavorando interamente nel
dominio del tempo e il fatto che ciò sia possibile
costituisce uno dei principali punti di forza del metodo
stesso.
Copyright – Diritti riservati
176
picco ponderato
Per applicare il metodo del picco ponderato nel dominio del
tempo, ciascuna componente cartesiana del campo deve
essere fatta passare attraverso una catena di filtri con
guadagno variabile in frequenza e proporzionale
all’inverso del livello di riferimento ICNIRP tra 1 Hz e
100 kHz (si ricordi che i livelli di riferimento della revisione
2010 coincidono con i livelli di azione della direttiva
2013/35). All’uscita di una siffatta catena si ottiene un
segnale che rappresenta un indice di esposizione
(variabile nel tempo) che restituisce il rispetto delle
prescrizioni normative se minore di 1.
Copyright – Diritti riservati
177
picco ponderato
Il processo può essere implementato sia per via
analogica, cioè in hardware all’interno della sonda di
misura, sia per via numerica, cioè elaborando al computer
le forme d’onda acquisite con una sonda a risposta piatta e
successivamente campionate, ma questo secondo metodo
per questioni di praticità e validazione è sostanzialmente
utilizzabile solo per finalità di ricerca, mentre per le
valutazioni di igiene industriale si ricorre a strumentazione
che lo implementa a bordo.
Viste le sua caratteristiche, nella revisione 2010 delle linee
guida viene presentato come opzione alternativa
applicabile a qualsiasi forma d’onda regolare o complessa,
con spettro
compreso tra 1 Hz e 100 kHz.
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178
composizione in frequenza
(effetti termici, f ≥ 100 kHz)
Per gli effetti termici (f ≥ 100 kHz) la valutazione
dell’esposizione a campi multifrequenza si basa sulla
sommazione, come indicato nella guida pratica di cui
all’art. 14.
Questo calcolo può essere svolto dal valutatore.
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179
sommazione
In questo valido rimane ancora valido quanto stabilito nella norma CEI EN
50499:2009, Appendice D (che recepisce ICNIRP 1998)
 Ei
 Ei 
    

i 100kHz  c 
i 1MHz  E L ,i
1MHz
2
300GHz
2

 1


 Bj


j 100kHz  d
1MHz



2
 Bj
  

j 1MHz  BL , j
300GHz
2

 1


dove:
Ei = intensità del campo elettrico alla frequenza i;
EL,i = valore di azione per il campo elettrico alla frequenza i;
Hi = intensità del campo magnetico alla
frequenza i;
HL,i = valore di azione per il campo
magnetico alla frequenza i;
c = 610/f V/m (f in MHz);
d = 2.0/f A/m (f in MHz).
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180
strumentazione attuale
L’attuale strumentazione è idonea ad eseguire la
scomposizione in frequenza di E e B sino a 30 MHz e
ad eseguire la valutazione con il metodo del picco
ponderato, rispetto al limiti ICNIRP 2010, per campi di
frequenza inferiori a 100 kHz.
Rimane il dubbio su:
(?) P.P. ICNIRP 2010 nel range 100 kHz-10 MHz
(?) P.P. 2013/35/UE per gli LA sup e LA arti
(!) P.P per ICNIRP 1998 pop, ovvero i livelli di
riferimento della racc. 1999/519
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181
composizione spettrale del
segnale, esempio (BF)
cabina MT/BT, in prossimità delle batterie BT
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182
composizione spettrale del
segnale, esempio
Copyright – Diritti riservati
183
2004/40, 2013/35, 1999/519
f
(Hz)
Bi
(T)
50 307.3
100
2.6
150 14.3
200
0.6
250
4.5
350
12
450
6
550
2.7
750
0.6
850
1.1
VA2004/40
LA2013/35 (inf)
LR1999/519
Bi/VA
Bi/LA
B /LR
(INCIRP98 occ)
(ICNIRP10 occ)
(ICNIRP98 pop) i
500
250
167.7
125
100
71.4
55.6
45.5
33.3
30.7
2004/40:
Copyright – Diritti riservati
0.61
0.01
0.09
0.00
0.05
0.17
0.11
0.06
0.02
0.04
1.15
1000
1000
1000
1000
1000
857
667
545
400
353
2013/35:
0.31
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.36
100
50
33
25
20
14
11
9
7
6
1999/519:
3.07
0.05
0.43
0.02
0.23
0.84
0.54
0.30
0.09
0.18
5.75
184
analisi nel dominio del tempo
esempio
Forma d’onda del stesso segnale
Copyright – Diritti riservati
185
radiobisturi
cutting mode: cut
forme d’onda, esempi
Copyright – Diritti riservati
186
radiobisturi
cutting mode: coag
forme d’onda, esempi
Copyright – Diritti riservati
187
elettrobisturi
forme d’onda, esempi
Copyright – Diritti riservati
188
Tecarterapia
modalità: capacitiva
forme d’onda, esempi
Copyright – Diritti riservati
189
Defibrillatore
forme d’onda, esempi
Copyright – Diritti riservati
190
Magnetoterapia
transcranica
forme d’onda, esempi
Copyright – Diritti riservati
191
ESEMPI
Copyright – Diritti riservati
192
es. 1: ispezione TRAFO
(effetti non termici)
Copyright – Diritti riservati
193
es. 1: ispezione TRAFO
(effetti non termici)
Copyright – Diritti riservati
194
es. 1: ispezione TRAFO
(effetti non termici)
Copyright – Diritti riservati
195
es. 2: ricarica muletti
(effetti non termici)
Copyright – Diritti riservati
196
es. 2: ricarica muletti
(effetti non termici)
Copyright – Diritti riservati
197
es. 2: ricarica muletti
(effetti non termici)
Copyright – Diritti riservati
198
es. 3: test EMC
(effetti non termici)
Copyright – Diritti riservati
199
es. 3: test EMC
(effetti non termici)
Copyright – Diritti riservati
200
es. 3: test EMC
(effetti non termici)
Copyright – Diritti riservati
201
es. 3: test EMC
(effetti non termici)
Copyright – Diritti riservati
202
es. 3: test EMC
(effetti non termici)
Copyright – Diritti riservati
203
es. 4: saldatura TIG
(effetti non termici)
Copyright – Diritti riservati
204
att: posizionamento della sonda
Copyright – Diritti riservati
205
es. 2: saldatura TIG
(effetti non termici)
Copyright – Diritti riservati
206
es. 2: saldatura TIG
(effetti non termici)
Copyright – Diritti riservati
207
es. 3: collaudo apparati TLC
(effetti termici)
Copyright – Diritti riservati
208
es. 3: collaudo apparati TLC
(effetti termici)
Copyright – Diritti riservati
209
es. 3: collaudo apparati TLC
(effetti termici)
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210
es. 3: collaudo apparati TLC
(effetti termici)
Copyright – Diritti riservati
211
es. 4: saldatura a induzione
(effetti termici e non termici)
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212
es. 4: saldatura a induzione
(effetti termici e non termici)
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213
es. 4: saldatura a induzione
(effetti termici e non termici)
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214
esposizioni in campo vicino
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215
es. 4: saldatura a induzione
(effetti termici e non termici)
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216
(sommazione in frequenza secondo ICNIRP 1998)
1MHz
Ei 10MHz Ei
 
1

i 1Hz E L ,i
i 1MHz a
 Ei
 Ei 
    

i 100kHz  c 
i 1MHz  E L ,i
1MHz
2
300GHz
65kHz
Hj
j 1Hz
H L, j

2

 1


Hj


j 100kHz  d
1MHz

10MHz
Hj
j  65kHz
b

1
 Hj

   

j 1MHz  H L , j

2
300GHz
2

 1


dove:
Ei = intensità del campo elettrico alla frequenza i;
EL,i = valore di azione per il campo elettrico alla frequenza i;
Hi = intensità del campo magnetico alla frequenza i;
HL,i = valore di azione per il campo magnetico alla frequenza i;
a = 610 V/m;
b = 24.4 A/m (30.7 μT);
c = 610/f V/m (f in MHz);
d = 16/f A/m (f in MHz).
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es. 4: saldatura a induzione
(effetti termici e non termici)
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218
es. 4: saldatura a induzione
(effetti termici e non termici)
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219
programma di azione, esempio
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220
programma di azione, esempio
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221
programma di azione, esempio
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222
programma di azione, esempio
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223
programma di azione, esempio
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224
programma di azione, esempio
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225
programma di azione, esempio
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BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
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227
riferimenti di legge
• Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni
minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea n. L 179 del 29/06/2013
• D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (Testo Unico sulla Sicurezza) Attuazione
dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108
• DPCM 8/7/2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per
la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto
2003
• DPCM 8/7/2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per
la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50
Hz) generati dagli elettrodotti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003
• L. n. 36 del 22/2/2001 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001
• Raccomandazione 1999/519/CE, del 12 luglio 1999: Limitazione dell’esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 199
del 30 luglio 1999
• Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 183 del 29.6.1989
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228
norme tecniche
(principali)
• CEI EN 50499 (2009-11) Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai
campi elettromagnetici
• CEI EN 50413 (2009-03) Norma di base sulle procedure di misura e di calcolo per
l’esposizione umana ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (0 Hz-300 GHz)
• CEI EN 50357 (2002-10) Valutazione dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici
prodotti dai dispositivi utilizzati nei sistemi elettronici antitaccheggio (EAS), nei sistemi
di identificazione a radio frequenza (RFID) e in applicazioni similari
• CEI 211-6 (2001-01) Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e
magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz 10 kHz, con riferimento all’esposizione
umana
• CEI 211-7 (2001-01) Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e
magnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione
umana
• CENELEC EN 50527 Procedure for the assessment of the exposure to
electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices
Part 1: General (2010-08); Part 2-1: Specific assessment for workers with cardiac
pacemakers (2011-11)
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229
linee guida
• Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province
autonome in collaborazione con ISPESL (2014-02) Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I,
II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi
di lavoro. Istruzioni operative. Rev. 03
• ICNIRP (International Commission On Non Ionising Radiation Protection) (2010) Linee guida per la
limitazione dell’esposizione a campi elettrici e magnetici Variabili nel tempo (1 Hz – 100 kHz),
Health Physics 99(6): 818-836
• ICNIRP (International Commission On Non Ionising Radiation Protection) (2009) Exposure To High
Frequency Electromagnetic Fields, Biological Effects And Health Consequences (100 kHz-300
GHz)
• ICNIRP (International Commission On Non Ionising Radiation Protection) (2009) Linee guida sui
limiti di esposizione a campi magnetici statici, Health Physics 96(4): 504-514
• ICNIRP (International Commission On Non Ionising Radiation Protection) (1998) Linee guida per la
limitazione dell'esposizione a campi elettrici e magnetici variabili nel tempo ed a campi
elettromagnetici (fino a 300 GHz), Health Physics 74: 494-522
• NRPB-W24 (2008) Occupational Exposure to electric and magnetic fields in the context of the
ICNIRP guidelines
• The Netherlands National Institute for Public Health and Enviroment (RIVM), RIVM no.
610015001 (2006) Electromagnetics fields in the working enviroment
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230
articoli
aspetti generali dell'esposizione occupazionale a cem
•
•
•
•
•
•
•
G. Gambino, A. Merlino, G. Quadrio (2014) Il ruolo della misurazione nella valutazione
del rischio da esposizione a radiazioni non ionizzanti: campi elettromagnetici e radiazioni
ottiche, Atti del convegno nazionale dBA incontri 2014 (Modena 17 settembre 2014)
A. Merlino (2013) Dalla UE nuovi criteri di valutazione del rischio lavorativo da campi
elettromagnetici, ISL Igiene & Sicurezza del Lavoro; n. 8-9/2013, 425-433
A. Merlino, G. Quadrio (2012) Esposizione occupazionale a campi elettromagnetici,
complessità degli accertamenti tecnici ed efficacia nella comunicazione del rischio, Atti
del V Convegno Nazionale sugli Agenti Fisici (Novara 6-8 giugno 2012)
Dyrda K., Khairy P. (2008) Implantable rhythm devices and electromagnetic
interference: myth or reality?, Expert Rev. Cardiovasc. Ther., 6(6) 823-832
Jolanta Karpowicz, Krzysztof Gryz (2007) Practical Aspects of occupational EMF
exposure assessment, Enviromentalist, 25 July 2007
G. Taino, F. Frigerio (2004) L’inserimento lavorativo del soggetto portatore di
pacemaker: problematiche sanitarie connesse con le interferenze di tipo
elettromagnetico, Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia 2004; 26:2, 9096
A. Merlino 2010-13 www.agentifisici.it (sezione campi elettromagnetici), opera web
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231
Grazie per l'attenzione
Dr. Alessandro Merlino
([email protected])
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232
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