POSIZIONI GIURIDICAMENTE TUTELATE NELLA FORMAZIONE DELLA LEGGE PROVVEDIMENTO E « VALORE DI LEGGE » di FABIO CINTIOLI SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. La giurisprudenza costituzionale: l’esame del procedimento formativo della legge-provvedimento. — 3. Separazione dei poteri, compiti statuali e fondamento della legge-provvedimento. — 4. L’impugnabilità di atti amministrativi anteriori alla leggeprovvedimento. — 5. I poteri di accertamento e di giudizio del giudice amministrativo. — 5.1. Segue: la tutela giurisdizionale « concorrente » con l’approvazione della legge. — 5.2. Segue: la disapplicazione della legge-provvedimento per contrasto con le norme comunitarie ed il principio di effettività della tutela giurisdizionale. — 6. I limiti della tutela giurisdizionale ed il « valore di legge ». — 7. La partecipazione al procedimento di formazione della legge-provvedimento. — 8. Conclusioni. 1. Premessa. Il tema prescelto, oltre che influenzato dai più recenti interventi della Corte Costituzionale, vuole esprimere la tensione, insieme politica e costituzionale, che ha caratterizzato fin dall’origine il dibattito sulla legge-provvedimento. A distanza di circa cinquant’anni dal contenzioso sulla legittimità dei decreti legislativi di esproprio di riforma fondiaria (1) e di trentadue anni dal più noto e citato contributo monografi(1) Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 marzo 1952, n. 6, in Giur. it., 1952, III, c. 65 e ss., con nota di E. Guicciardi; Cass., sez. un., 15 gennaio 1953, n. 107, in Foro it., I, c. 173 e ss.; Corte Cost. 25 maggio 1957, n. 59 e n. 60, in Giur. cost., 1957, pp. 676 e 684. In dottrina, cfr. G. GUARINO, Profili costituzionali, amministrativi e processuali delle leggi per l’Altopiano Silano e sulla riforma agraria e fondiaria, in Foro it., 1952, IV, c. 73 e ss.; G. AZZARITI, Le controversie sulla legittimità costituzionale dei decreti delegati, in Foro it., IV, c. 33 e ss.; A. AMORTH, La costituzionalità della delegazione legislativa per la riforma fondiaria e la impugnativa dei decreti espropriativi avanti il Consiglio di Stato, in Giur. it., 1952, IV, c. 73 e ss. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata 104 FABIO CINTIOLI co (2), esso resta ancora in prevalenza articolato nella contrapposizione tra l’autorità della legge, la sua forza ed il suo valore, da una parte, e l’effettività della garanzia giurisdizionale per i diritti ed interessi dei singoli, dall’altra parte. Ciò a dispetto delle profonde modifiche che sono intervenute, come si dirà, nel quadro istituzionale, politico e normativo di riferimento. La legge-provvedimento è tra gli istituti che con maggiore efficacia riassumono questa alternativa di fondo, che ripete le due componenti essenziali dello Stato moderno. Chi ammette l’emanazione di una legge che, anziché limitarsi a prevedere i casi da regolare, provvede in concreto su di essi, finisce con accentuare l’autorità della sovranità popolare, fondata nel « contratto sociale »; chi invece considera illegittima tale legge trae argomento dal sistema di garanzie che, originando dalla separazione dei poteri, si riflette nell’irrinunciabilità della protezione effettiva dei diritti davanti all’autorità giudiziaria. « Ha vinto il diritto »: cosı̀ Enrico Guicciardi intitolava la nota (3) di commento alla sentenza n. 6 del 1952 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che aveva annullato i decreti legislativi di espropriazione, facendosi interprete proprio di tale sistema di garanzie, come solennemente affermate nell’allora giovanissima Carta Costituzionale. All’opposto, i resoconti biografici imputano alle medesima sentenza l’effetto di aver addirittura incrinato la certezza nel diritto in coloro che tali decreti avevano promosso e politicamente sostenuto (4). (2) C. MORTATI, Le leggi provvedimento, Milano, 1968. Sul tema generale della leggeprovvedimento si richiamano altresı̀: V. CRISAFULLI, Principio di legalità e « giusto procedimento », in Giur. cost., 1962, 130; ID., Fonti del diritto (dir. cost.), in Enc. Dir., XVII, Milano, 1968, p. 950; ID., Lezioni di diritto costituzionale, V ed., Padova, 1984, p. 68; L. PALADIN, La legge come norma e come provvedimento, in Giur. cost., 1969, p. 871; ID., Le fonti del diritto italiano, Bologna 1996, p. 180; A. FRANCO, Leggi provvedimento, principi generali dell’ordinamento, principio del giusto procedimento, in Giur. cost., 1989, II, 1041-1085; F. SORRENTINO, Le fonti del diritto, p. 40; F. MODUGNO, Appunti dalle lezioni sulle Fonti del Diritto, Torino, 1999, p. 23 e ss.; D. VAIANO, La riserva di funzione amministrativa, Milano, 1996; R. DIKMANN, La legge in luogo di provvedimento, in Riv. trim. dir. pubbl., 1999, p. 917. (3) Si tratta della sentenza citata alla nota n. 1. (4) Riferisce che le citate decisioni della giurisprudenza hanno portato un grave contri- Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata FORMAZIONE DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO 105 Due punti di vista che riassumono l’importanza di quella vicenda e che dimostrano come i valori costituzionali in gioco potessero condurre ad interpretazioni molto diverse. Nei decenni successivi, in molte occasioni la legge è stata utilizzata in sostituzione dell’atto amministrativo e le norme costituzionali interessate hanno ricevuto, nel moto di perenne trasformazione dell’ordinamento, una collocazione più precisa nel quadro istituzionale, grazie agli interventi della dottrina ed in special modo grazie alle sentenze del giudice costituzionale. Quei punti di vista sono però capaci, anche oggi, di evocare i valori in conflitto e le soluzioni di massima proponibili, rimandando al rapporto tra i concetti di « sovranità giuridica » e « sovranità politica » (5) ed a quello tra misura della giurisdizione ed autorità della legislazione. 2. La giurisprudenza costituzionale: l’esame del procedimento formativo della legge-provvedimento. Il punto di partenza di uno studio sulla legge-provvedimento non può che essere quello della giurisprudenza costituzionale. Il diritto vivente creato dalla Corte Costituzionale ha escluso che il legislatore incontri il limite di una riserva di amministrazione ed ammesso, pertanto, che la legge possa avere qualsiasi contenuto sostanziale, anche diverso da quello consistente nel dettare disposizioni generali ed astratte (6). La forza ed il regime della legge prescindono da vincoli materiali di oggetto e deributo allo scetticismo di De Gasperi verso la certezza del diritto G. ANDREOTTI, in De Gasperi e il suo tempo, Milano, 1956. (5) Sir Ivor Jennings sosteneva (in The law and the Constitution, London, 1964, come commentato in A. PACE, Leggi di incentivazione e vincoli sul futuro legislatore, in Giur. cost., 1983, p. 2349) che far discendere l’impossibilità di autolimitazioni dalla sovranità del Parlamento, (come sostenuto da A.V. DICEY, in Introduction to the Study of the Law of the Constitution, New York, 1962) significa attribuire alla sovranità « giuridica » caratteri propri della sovranità « politica », da tenere fermamente distinta. (6) L’orientamento della Corte si è consolidato a partire dalla decisioni n. 50 e 60 del 1957, citate alla nota 1. Tra le più recenti, v. Corte Cost. 21 luglio 1995, n. 347, in Giur. cost., 1995, p. 2608; Corte Cost., 16 febbraio 1993, n. 62, in Giur. cost., 1993, 446; Corte Cost., 21 Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata 106 FABIO CINTIOLI vano solo dalla qualifica formale. Non v’è, dunque, coincidenza tra funzione normativa e legislativa e la legge può anche avere contenuto particolare e concreto ed assolvere un compito sostanzialmente identico a quello dell’atto amministrativo, disponendo, ad es., l’occupazione e l’espropriazione di un fondo ovvero approvando un piano urbanistico. Il giudice delle leggi, fin dalle prime sentenze, ha superato sia le obiezioni di fondo collegate al principio di separazione dei poteri sia quelle legate al sistema di garanzie, in quanto — si è detto — il diritto di difesa del cittadino non viene annullato, ma si connota secondo il regime tipico dell’atto legislativo adottato, trasferendosi dall’ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale (7). La positiva valutazione del controllo di costituzionalità si è accompagnata alla lettura formale ed inevitabilmente riduttiva dell’art. 113 Cost.: il significato di questa norma costituzionale non è quello di esigere che ogni atto particolare e concreto, qualunque sia la sua veste formale, debba essere sottoposto ai controlli giurisdizionali previsti per gli atti amministrativi, ma è invece quello di escludere che i soli provvedimenti adottati dalla P.A., qualunque ne sia il contenuto strutturale, possano essere sottratti al controllo giurisdizionale (8); l’art. 113 è, in altre parole, manifestazione di un principio costituzionale più generale, secondo il quale il regime delle impugnazioni segue la natura giuridica degli atti oggetto di contestazione. Sicché l’unico controllo sulla legge-provvedimento resta quello della Corte Costituzionale. E v una giurisprudenza che matura in un clima favorevole alla diffusione dell’istituto e che propende per la prevalenza della sovranità parlamentare e per l’ampliamento degli spazi concessi alla legge. Non a caso, la Corte, dopo le iniziali riserve (9) che marzo 1989, n. 143 in Giur it., 1989, I, 1, c. 1601. Per un commento più approfondito sulle linee evolutive di questa giurisprudenza, cfr. D. VAIANO, La riserva di funzione amministrativa, cit., p. 56 e ss. (7) Corte Cost., n. 62 del 1993, citata alla nota precedente. (8) Corte Cost., n. 143 del 1989, citata alla nota 6. (9) Cfr. D. VAIANO, La riserva di funzione amministrativa, cit., che ravvisa nelle citate de- Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata FORMAZIONE DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO 107 lasciavano supporre la necessità di un controllo di ragionevolezza sul motivo politico sotteso alla legge-provvedimento, si è posta su una linea di sostanziale accettazione delle scelte del legislatore, grazie alla copertura della discrezionalità a questi concessa; e gli interventi legislativi su casi particolari e concreti sono cresciuti per quantità e per qualità della normazione, avendo anche le Regioni fatto ampio ricorso allo strumento in discussione. Nel più recente periodo il giudice delle leggi è apparso, tuttavia, più attento al problema di assicurare ai destinatari della legge-provvedimento le opportune garanzie e più disposto ad una valutazione critica dell’istituto. Si è riconosciuto il carattere sostanziale ed effettivo della garanzia dell’art. 113 Cost. e soprattutto si sono introdotti nuovi argomenti, favorevoli ad un ripensamento degli ambiti di efficacia e legittimità della legge-provvedimento. Sono affermazioni che, in larga misura, tendono a circoscrivere siffatti ambiti nel quadro di una visione dinamica del procedimento di formazione della legge: l’attenzione prestata a determinazioni provvedimentali anteriori alla legge-provvedimento, all’attivazione dei mezzi di tutela giurisdizionale nei loro riguardi e ad alcuni profili di patologia del relativo procedimento dimostra che l’armonico inserimento della legge-provvedimento nel sistema costituzionale delle fonti esige una più chiara definizione dei rapporti con gli istituti di difesa nel processo e protezione delle posizioni soggettive. Al punto che si apre il varco per un radicale ripensamento dei pregressi orientamenti della giurisprudenza costituzionale. Si comincia a definire, per questa via, l’oggetto della presente indagine, che vuole analizzare in chiave dinamica la formazione della legge-provvedimento e verificare, in particolare, sia il rapporto che corre tra essa ed eventuali atti amministrativi che l’abbiano preceduta sia il rilievo delle garanzie di partecipazione. Ne seguono dubbi nuovi e si rafforzano dubbi antichi sulla compatibilità della legge-provvedimento con il quadro costitucisioni della Corte Cost. nn. 59 e 60 del 1957 una linea di pensiero favorevole ad un controllo severo sul fine politico che deve razionalmente giustificare la legge-provvedimento, che non ha però avuto proficui sviluppi nella giurisprudenza successiva. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata 108 FABIO CINTIOLI zionale, specie per quanto concerne il presidio previsto all’art. 113. Come si dirà, lo studio del procedimento per l’emanazione della legge-provvedimento e dei presupposti di questa pone in rilievo alcune determinazioni amministrative, anteriori alla stessa legge e con immediata rilevanza esterna, aventi attitudine ad incidere su posizioni giuridiche soggettive e per le quali si richiede immediata protezione in sede giurisdizionale. Sicché la prospettiva dinamica impone il contemperamento tra l’esigenza di tutela di siffatte posizioni e la salvaguardia del nucleo di valutazioni (istituzionale e politico) che presiede all’emanazione della leggeprovvedimento. E v inevitabile riconsiderare il « valore di legge » che assiste l’atto e valutarne l’incidenza concreta in un ordinamento che, specie per l’influenza del diritto comunitario, appare profondamente modificato, sı̀ da alterare alcuni postulati sui quali il dibattito aveva raggiunto alcune tendenziali certezze. Si avverte comunque che, dati i limiti del contributo, si assume a parametro un concetto generico di legge-provvedimento, comprensivo delle varie figure specifiche che ad esso sono state ricondotte (leggi concrete, singolari, autoapplicative, esecutive, di approvazione, di autorizzazione, ecc.) e che il tema è destinato a sovrapporsi, pur con ovvia comunanza di problemi, a quelli contigui; tra i quali, in primo luogo, quello delle leggi retroattive e di sanatoria. Nel nuovo filone di giurisprudenza costituzionale si possono annoverare anzitutto quelle sentenze che sottopongono la leggeprovvedimento ad un controllo stretto di non arbitrarietà e non irragionevolezza (10) e quelle che affermano il principio per cui l’ammissibilità di leggi aventi un contenuto concreto e particolare incontra un limite specifico anche nel rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso (11). (10) Corte Cost. 29 maggio 1997, n. 153, in Giur. cost., 1997, p. 1628; Corte Cost. 10 gennaio 1997, n. 2, in Giur. cost., 1997, p. 8; Corte Cost. 17 giugno 1996, n. 205, in Giur. cost., 1996, p. 1816. (11) Corte Cost., 20 novembre 1995, n. 492, in Le Regioni, 1996, 516, con nota di F. RIGANO, Scrutinio stretto di ragionevolezza sulle leggi provvedimento e riserva d’amministrazione; Corte Cost. 15 luglio 1991, n. 346, in Le Regioni, 1992, 1038, con nota di A. CERRI, Brevi note Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata FORMAZIONE DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO 109 Altre sentenze si segnalano per avere ridotto (ad una prima analisi) la portata del « valore di legge », poiché ammettono che l’effetto della legge-provvedimento non sempre è tale da impedire il concorrente dispiegarsi del processo davanti al giudice (nella specie al giudice amministrativo), ritagliando spazi per la giurisdizione non assorbiti dall’intervento legislativo. Secondo la Corte, in particolare, la legge che ha conferito base legislativa al criterio di revisione delle tariffe d’estimo (fondato sul valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile), pur avendo convalidato il criterio contenuto in un atto amministrativo già ritenuto illegittimo dal g.a. in alcune sentenze di primo grado, non avrebbe ricompreso nella sanatoria « eventuali vizi sostanziali e procedimentali diversi » da quelli derivanti dall’illegittimità del criterio medesimo. Su tali vizi la giurisdizione del giudice si sarebbe dovuta pienamente attuare e sarebbe, perciò, venuta meno « la violazione delle garanzie giurisdizionali di cui agli artt. 24 e 113 Cost. » (12). In altra occasione la Corte Costituzionale ha pronunciato due sentenze (13) sul procedimento di adozione (mediante atto amministrativo) ed approvazione (mediante legge) di un piano urbanistico regionale; procedimento, questo, che si è interpretato come suddiviso in due fasi: l’una amministrativa, con le garanzie proprie del giusto procedimento, sfociata nell’adozione del piano; l’altra legislativa, di mera approvazione del piano. Gli eventuali vizi della fase amministrativa di formazione, adozione e modifica del piano non sono sanati — secondo la Corte —, né comunque coperti dall’approvazione con legge regionale e non su leggi autoapplicative, valore di legge regionale e principio di divisione dei poteri, ed in Giur. cost., 1991, p. 2773 con nota di F. SORRENTINO, Garanzia giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi e leggi-provvedimento. (12) Corte Cost. 3 giugno 1998, n. 211, in Giur. cost., 1998, p. 1633, con nota di N. ZANON, La legge di sanatoria non è onnipotente: un’importante ammissione in nome del « giusto procedimento » e degli artt. 24 e 113 Cost. (13) Corte Cost. 11 giugno 1999, nn. 225 e 226, in Giur. cost., 1999, pp. 2005 e 2047, la prima con note di G.U. RESCIGNO, Rinasce la distinzione-opposizione tra legge in senso formale e legge in senso materiale?, e di A. SIMONCINI, La legge « senza valore » (ovvero, della necessità di un giudizio sulla ragionevolezza delle scelte normative). Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata 110 FABIO CINTIOLI sono, pertanto, sottratti all’ordinario sindacato giurisdizionale sulle scelte amministrative incidenti sulle situazioni soggettive. Ne segue ancora che la sopravvenuta legge regionale resta, in tutto od in parte, priva di oggetto, né vale come conversione, né come « validazione legislativa » o sanatoria del piano adottato (14). In breve, il giudice delle leggi supera le tradizionali obiezioni mosse dai fautori della incostituzionalità della legge-provvedimento, configurando, in concreto, utili spazi per la tutela giurisdizionale del singolo. E v un procedimento logico che non si limita a rivedere le interpretazioni formalistiche dell’art. 113 Cost., quale ostacolo di massima alla legge-provvedimento, ma che ribalta l’ottica di esame della fattispecie e realizza la protezione giurisdizionale in via diretta, affidandola al giudice del rapporto controverso e postulandone la concorrenza con l’approvazione della legge, che non è più necessario per questo motivo venga sottoposta allo scrutinio di costituzionalità. I precedenti richiamati sono contraddistinti da due note comuni. La prima è, per l’appunto, quella di una considerazione dinamica degli effetti della legge-provvedimento, che rimarca la difficoltà del coordinamento con la controversia instaurata davanti al giudice per la restaurazione del diritto leso. La seconda coincide con l’attenzione che la Corte ha dedicato al problema specifico della compatibilità del provvedere mediante legge col principio di difesa e di garanzia giurisdizionale dei diritti ed interessi. L’art. 113 è in primo piano nel pensiero della Corte ed essa appare consapevole che proprio su questo punto — e non più su quello della riserva di amministrazione — si risolve il problema della legittimità della legge-prov- (14) Nel caso deciso dalla Corte con le predette sentenze nn. 225 e 226 del 1999, le misure di salvaguardia trovavano applicazione fin dalla pubblicazione del semplice progetto di piano, e tale salvaguardia non era limitata a determinate previsioni dichiarate « immediatamente prevalenti » od « immediatamente vincolanti » nei confronti dei privati (come previsto dalla legislazione regionale lombarda per i piani territoriali regionali), bensı̀ si estendeva ad ogni intervento in contrasto con le previsioni della pubblicata proposta di « piano di parco naturale ». Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata FORMAZIONE DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO 111 vedimento. Sembra allora che si sia fatta definitivamente giustizia della tesi che riconosceva nel processo costituzionale una garanzia addirittura superiore a quella apprestata dalla comune giurisdizione su diritti ed interessi (15), quasi che implicitamente vi sia stata la consapevolezza che il giudizio di costituzionalità è insufficiente a rispettare, con il filtro del giudice a quo, gli standards di effettività e tempestività della tutela che il singolo destinatario può invocare. 3. Separazione dei poteri, compiti statuali e fondamento della legge-provvedimento. Indubbiamente il giudice delle leggi risente del mutato clima culturale e delle correlate modifiche ordinamentali e risponde con coerenza a precise istanze della società civile e delle stesse istituzioni. Per meglio comprendere l’importanza di queste novità è preferibile partire da quanto si diceva in passato sulle finalità e strutture dello Stato moderno e sul venir meno dei presupposti fondanti il principio della separazione dei poteri (16). Il primo punto è che il potere attivo dello Stato era ormai « unificato in una comune fonte di legittimazione », in quanto potere legislativo ed esecutivo sono strettamente collegati fra loro nei regimi parlamentari da un intimo rapporto fiduciario e non traggono più le loro competenze da separate basi sociali; ciò in un quadro nel quale lo Stato si è assunto nuovi compiti e si è trasformato « da semplice tutore di libertà formale in promotore (15) Sulla possibilità che la protezione offerta dal giudizio costituzionale risultasse, sotto certi aspetti, più efficace di quella effettuabile attraverso la giurisdizione amministrativa, cfr. C. MORTATI, Le leggi provvedimento, cit., p. 192. Nel senso che le leggi-provvedimento, lungi dall’attenuare le possibilità di difesa, addirittura le esaltano, cfr. PIRAINO, Ancora sulle leggi-provvedimento, in nota a Corte Costituzionale 14 luglio 1986, n. 190, in Le Regioni, 1987, anche per ulteriori riferimenti dottrinali. (16) In particolare, ci si riferisce alla lucida impostazione di MORTATI, op. ult. cit., p. 48 e ss. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata 112 FABIO CINTIOLI di giustizia in senso sostanziale », con una moltiplicazione quantitativa dei suoi interventi nei rapporti sociali ed una diversificazione qualitativa, tale da accrescere l’incertezza della linea di demarcazione tra le attività riservate a ciascun gruppo di organi. Il secondo profilo riguardava il pericolo derivante da tale concentrazione di poteri e la possibilità di rimediarvi, oltre che con l’azione di forze sociali nel pluralismo democratico, grazie al potenziamento della funzione giurisdizionale: nel campo d’azione del potere legislativo, il riequilibrio è perseguito, in particolare, mediante il controllo di legittimità della Corte Costituzionale sugli atti aventi valore di legge. Questa descrizione non sembra più idonea a spiegare l’attuale assetto istituzionale ed i rapporti tra poteri. Il mito del legislatore onnisciente e comunque efficiente e l’idea classica dello Stato interventista appaiono tramontati in favore di una concezione dei rapporti tra Stato e cittadino fortemente ispirata dai principi di concorrenza ed apertura al libero mercato. Se l’immagine dello Stato sociale è ancor oggi saldamente ancorata nei principi solidaristici della Costituzione, l’affermazione della libera concorrenza trova diretto aggancio nel diritto comunitario. Ed il primato del diritto comunitario fa sı̀ che la sua influenza sul comportamento delle strutture pubbliche e sulla tutela dei diritti dei singoli si attui con particolare efficacia in settori nevralgici dell’ordinamento nazionale (17). Il ruolo dello Stato e degli altri enti ed i margini di intervento nella cura degli interessi pubblici sono oggetto, da circa un decennio, di un processo di inesorabile ridimensionamento: la privatizzazione nell’erogazione dei servizi pubblici (18), l’affermazione della libera concorrenza e l’apertura al mercato di (17) Cfr. S. CASSESE, Diritto amministrativo comunitario e diritti amministrativi nazionali, in M.P. CHITI-G. GRECO, Trattato di diritto amministrativo europeo, Milano 1997, p. 3; ID., L’influenza del diritto amministrativo comunitario sui diritti amministrativi nazionali, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1993, p. 329. (18) Cfr. L. MUSSELLI, Direttive comunitarie e creazione amministrativa di un mercato nei servizi pubblici, in Dir. amm., 1998, 79 e ss. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata FORMAZIONE DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO 113 tali settori sono inequivoci segnali della ritrazione della presenza pubblica (19). Ciò dal punto di vista soggettivo. Dal punto di vista oggettivo, della qualità e quantità delle regole, questo fenomeno implica quello, strettamente connesso, della deregolamentazione, con la progressiva estensione degli spazi sottratti alla puntuale disciplina (di tipo « interventista ») di leggi e regolamenti; nonché quello della semplificazione normativa che ne costituisce strategia decisiva. Il sistema delle fonti, il ruolo della legge, la sua forza ed il suo valore sono stati, del pari, profondamente modificati rispetto all’avvento della Costituzione repubblicana, soprattutto a causa della progressiva integrazione dell’ordinamento nazionale in quello comunitario. A parte il fenomeno della disapplicazione per contrasto con la norma comunitaria, il ruolo primario della legge, sul piano costituzionale interno, è stato scosso dall’affermazione di nuovi principi: quello che riconosce che una direttiva comunitaria possa tener luogo della legge per la copertura di una riserva (relativa) di legge sancita dalla Costituzione, stabilendo i criteri e principi cui deve attenersi la fonte normativa subordinata (20); nonché quello secondo cui la medesima direttiva concorre a costituire il fondamento legislativo che vincola e dirige il potere normativo del Governo, incidendo direttamente sull’estensione del principio di legalità (21). Queste considerazioni incrinano la sovranità dell’atto legislativo e la sua dichiarata attitudine ad assumere ogni contenuto, nel presupposto che il suo valore e la sua forza provengano esclusivamente dal regime formale cui è sottoposto. (19) Per la nozione di privatizzazione cfr. M. CLARICH, Privatizzazioni, in Digesto delle disc. pubbl., vol. XI, p. 568. Sui più recenti sviluppi del fenomeno della privatizzazione e sui riflessi immediati sulla nozione di pubblico interesse, con ampi riferimenti dottrinali, cfr. S. GIACo CHETTI, Privatizzazioni: la nuova frontiera dell’interesse pubblico, relazione tenuta al 45 Convegno nazionale di studi amministrativi svoltosi a Varenna sul tema « Interessi pubblici nella disciplina delle public companies. Enti privatizzati e controlli », in Cons. Stato, 1999, II, p. 1379. (20) Cfr. Corte Cost. 27 novembre 1998, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1999, p. 251, e p. 864, con nota di G. GRECO, Riserva relativa di legge e criteri (impliciti) desunti dalla normativa comunitaria: il caso del numero chiuso alla Facoltà di Medicina. (21) Cfr. Corte Cost. 10 novembre 1999, n. 425. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata 114 FABIO CINTIOLI La funzione di garanzia che il giudizio di costituzionalità avrebbe dovuto assumere rispetto al contenuto delle leggi formali, per altro verso, non sembra che abbia seguito gli auspici formulati in dottrina. Il sindacato della Corte Costituzionale non solo non si è conformato ai tratti del giudizio amministrativo, soprattutto sotto l’angolo visuale della verifica dell’eccesso di potere, ma si è spesso risolto in un mero controllo esterno sulla ragionevolezza della legge-provvedimento (22); con l’aggravante che il processo amministrativo si è, per contro, evoluto nel senso di un controllo sempre più penetrante sulla legittimità dell’azione amministrativa, nella forma della giurisdizione di diritto soggettivo (23), al punto da incentrarsi nell’accertamento dell’intero rapporto controverso, secondo le forme, ormai quasi prevalenti, della c.d. giurisdizione esclusiva. Il distacco tra i due processi, sul terreno dell’accertamento del rapporto e del controllo della discrezionalità, lungi dal ridursi si è, dunque, accentuato. Non è casuale che un acuto studioso, perplesso sull’idoneità del giudizio di costituzionalità ad arginare il fenomeno, ha affermato che « ... per introdurre nell’ordinamento italiano un privilegio basta essere in due: Parlamento e Corte Costituzionale » (24). I limiti del controllo di costituzionalità rispetto alle esigenze di tempestiva protezione giurisdizionale dei diritti ed interessi incisi dalla legge-provvedimento, inoltre, sono comprovati dal rilievo assunto dal principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti comunitari, a più riprese sancito dalla Corte di (22) Cfr. D. VAIANO, op. cit., p. 56 e ss. Cfr. anche G. MORBIDELLI, Piano territoriale, in Enc. Dir., XXXIII, Milano, 1983, p. 723. (23) Cfr. CAIANIELLO, Manuale diritto processuale amministrativo, Torino, 1994, p. 127. Cfr. anche M. CLARICH, La giustizia amministrativa, in Trattato di diritto amministrativo a cura di S. Cassese, Milano, 2000, p. 1773, che sottolinea come è da tempo entrata in crisi la visione tradizionale del processo amministrativo nel quale « campeggia » l’atto amministrativo e si è fatta strada una concezione del processo finalizzata alla conformazione del modo di esercizio del potere e alla disciplina dell’assetto degli interessi e del rapporto giuridico tra cittadino e pubblica amministrazione. Cfr. altresı̀ F.G. SCOCA, Modello tradizionale e trasformazioni del processo amministrativo dopo il primo decennio di attività dei Tribunali amministrativi regionali, in Dir. proc. amm., 1985, 253. (24) Cfr. L. PALADIN, La legge come norma e come provvedimento, cit., p. 895. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata FORMAZIONE DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO 115 Giustizia C.E. e del quale si dirà più avanti. A testimonianza che l’influenza comunitaria accomuna alla liberalizzazione del mercato la costante attenzione per la tutela dei diritti fondamentali della persona (25). Il quadro d’insieme, in sintesi, rende ragione dei nuovi orientamenti giurisprudenziali ed è foriero di nuove incertezze applicative. Pur consapevole della difficoltà del compito, l’interprete è chiamato allo studio degli elementi di novità ed a verificarne gli sviluppi applicativi. 4. L’impugnabilità di atti amministrativi anteriori alla leggeprovvedimento. Si torna, pertanto, all’esame del procedimento di formazione della legge-provvedimento, con particolare attenzione alla possibilità che nel suo corso vengano emanati atti amministrativi immediatamente lesivi di posizioni soggettive, al dubbio se essi possano essere direttamente impugnati davanti al giudice amministrativo e se tale impugnazione possa sortire utili effetti anche nel caso in cui venga poi approvata la legge finale. La ricerca di margini effettivi di tutela giurisdizionale davanti a tale giudice, se avesse esiti positivi, potrebbe ridimensionare il problema della legittimità di alcune leggi-provvedimento e potrebbe far luce sui corretti rapporti da stabilire tra i valori costituzionali in gioco. Dapprima si esamina il caso in cui la determinazione amministrativa anteriore alla legge si assume lesiva di un interesse sostanziale, non collegato a garanzie di stampo strettamente procedimentale; e nel discorso si utilizzerà, quale esempio di riferimento, quello della legge-provvedimento di approvazione e, ancor più diffusamente, quello della legge che approva un piano (25) GIACCHETTI, Privatizzazioni..., cit., ritiene che mercato e welfare non siano due termini incompatibili, ma entrambi riconducibili al valore della « libertà sociale » fondata sui principi costituzionali di solidarietà ed eguaglianza sanciti dall’art. 2 Cost. ed alla concezione comunitaria di ampio respiro « del dopo Maastricht ». Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata 116 FABIO CINTIOLI urbanistico (26). Più avanti sarà considerata l’ipotesi della violazione di norme procedimentali o di istituti partecipativi, con specifico riguardo al principio del « giusto procedimento ». L’idea che gli atti amministrativi pronunciati nella fase preparatoria possano essere direttamente impugnati davanti al giudice amministrativo costituisce il punto di partenza del ragionamento della Corte in una delle decisioni prima citate (27). L’impugnabilità immediata del « progetto di piano », cui si collega la misura di salvaguardia, è stata sostenuta anche in dottrina, postulandosi che l’accoglimento del ricorso avrebbe l’effetto di bloccare il procedimento legislativo (28). Il motivo che sorregge questa opinione è, intuitivamente, collegato all’osservanza della garanzia costituzionale del diritto di difesa e tutela degli interessi pregiudicati dall’amministrazione. La soluzione favorevole all’impugnazione immediata dell’atto ha nondimeno suscitato alcune perplessità. Esse derivano dalla percezione che l’adozione del piano (e, più in generale, ogni atto amministrativo strumentale pronunciato nella formazione della legge-provvedimento) è funzionalmente destinata a saldarsi con l’approvazione legislativa e che gli effetti di questa fase finale sono necessariamente assorbenti di quella precedente. L’apertura alla proposizione di un ricorso giurisdizionale anteriore alla legge-provvedimento potrebbe risultare insanabilmente in contraddizione con l’esito del procedimento di approvazione e, soprattutto, richiedere spazi attuativi non compatibili con la necessaria e stretta correlazione tra la qualifica formale dell’atto (26) Sui dubbi di inquadramento della legge di approvazione del piano urbanistico come legge-provvedimento, cfr. A. PREDIERI, Pianificazione e costituzione, Milano, 1963, p. 284. (27) Nelle citate sentenze nn. 225 e 226 del 1999, dopo aver qualificato il procedimento di adozione del piano urbanistico come appartenente al genus dei procedimenti amministrativi, il giudice costituzionale non dubita che sia necessario offrire al destinatario gli strumenti ordinari per la tutela delle sue posizioni soggettive. L’adozione del piano produce effetti immediati, per via delle misure di salvaguardia, e può, ancor prima dell’approvazione legislativa, incidere in modo ancor più penetrante sulla posizione di colui che ad es. abbia sofferto, proprio a causa di essa, il diniego della concessione edilizia. (28) Cfr. G. MORBIDELLI, Piano territoriale, cit., p. 725; A. FRANCO, Leggi provvedimento, principi generali dell’ordinamento..., cit., p. 1083 e ss., anche per ulteriori riferimenti di dottrina. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata FORMAZIONE DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO 117 ed il suo regime giuridico. In breve, l’esercizio dell’azione di impugnazione non potrebbe in nessun caso svuotare di contenuto la legge finale, che, una volta approvata, produce un effetto autosufficiente e soprattutto non suscettibile di essere posto in discussione da altro giudice che non sia la Corte Costituzionale. L’ipotesi dell’impugnazione tempestiva dell’atto amministrativo finirebbe, cosı̀, per rivelarsi in conflitto con inderogabili principi di rango costituzionale ovvero per restare priva di effetto (29): se si ritenesse che la sentenza di annullamento può prevalere rispetto alla futura legge di approvazione del piano, si perverrebbe a reintrodurre una fattispecie di legge in senso meramente formale, priva di « valore di legge », che può persino essere disapplicata da parte dello stesso giudice che l’ha pronunciata; se, invece, si attribuisse prevalenza assorbente alla posteriore legge di approvazione, la garanzia giurisdizionale resterebbe, di per sé, svuotata di contenuto. Il ragionamento appare coerente con l’opinione secondo cui il vizio dell’atto di proposta poi approvato con legge si traduce necessariamente in vizio della legge di approvazione (30). Sicché ogni doglianza si incentra su quest’ultima, risolvendosi necessariamente nel giudizio di legittimità costituzionale. Tuttavia, a parte la questione delle conseguenze ultime dell’impugnazione, se si negasse radicalmente la proponibilità del ricorso avverso l’atto amministrativo immediatamente lesivo, gli effetti di questo sarebbero destinati a consolidarsi per effetto della sopravvenuta sua inoppugnabilità. Il punto di partenza è che l’Amministrazione abbia adottato determinazioni compiute sotto il profilo dell’attitudine a compromettere situazioni soggettive e l’ordinamento non offre appigli per sostenere che possa aversi un differimento del termine di decadenza. Se la decadenza si verificasse, il controllo giurisdizionale sulla fattispecie (e, segnatamente, quello sulla legge-provvedimento) non potrebbe neppure essere più espletato davanti al giudice delle leggi, per (29) Cfr. G.U. RESCIGNO, Rinasce la distinzione-opposizione..., cit., p. 2017 e ss. (30) Cfr. C. MORTATI, Le leggi provvedimento, cit., p. 24 e ss. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata 118 FABIO CINTIOLI difetto di rilevanza della questione in confronto di una domanda giudiziale comunque inammissibile. La ricerca di un punto di equilibrio tra gli opposti valori costituzionali in gioco non può risolversi nella completa soccombenza del diritto di difesa e della garanzia del ricorso giurisdizionale contro tutti gli atti dell’Amministrazione. Per tale ragione, al quesito iniziale sulla concreta possibilità dell’impugnazione immediata deve darsi risposta favorevole. Le segnalate controindicazioni, oltretutto, in linea di massima non sono rimovibili supponendo che al privato sia concesso di impugnare l’atto lesivo, al solo scopo di far valere l’illegittimità costituzionale della legge-madre, ossia di quella legge che, a sua volta, ha previsto e regolato il procedimento da concludere con l’emanazione della legge-provvedimento. A parte la dubbia efficacia del rimedio, questa possibilità è comunque condizionata dalla ricorrenza di particolari circostanze, richiede che la legge-provvedimento abbia carattere esecutivo (e che, dunque, vi sia una legge-figlia in rapporto con una legge-madre) e postula un coordinamento normativo tra atto interno e legge-provvedimento finale utile a sollevare la questione di costituzionalità. 5. I poteri di accertamento e di giudizio del giudice amministrativo. La più rilevante indicazione che proviene dai nuovi orientamenti del giudice costituzionale è quella che ammette, in linea di principio, la coesistenza di due dati tradizionalmente ritenuti incompatibili: da una parte la tutela giurisdizionale del g.a. sull’atto presupposto con effetto esterno; dall’altra parte la concorrente vigenza della legge-provvedimento, contrassegnata, entro certi limiti, anche dalla conservazione del « valore di legge ». Si è visto che la chiave di soluzione del problema non è stata quella di interpretare riduttivamente, in linea con i precedenti, l’art. 113 Cost., ponendo al di fuori del suo ambito di influenza la legge-provvedimento, né quella di ritenerla illegittima per Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata FORMAZIONE DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO 119 contrasto con siffatto parametro costituzionale. Si sono invece salvaguardate le garanzie di tutela riservando al giudice amministrativo la possibilità di un accertamento concorrente rispetto al sopravvento della legge. L’indagine ricostruttiva, pur nei limiti del presente lavoro, non può arrestarsi alla valutazione dei casi concreti, ma si spinge ad elaborare ipotesi per un verso più esaurienti e per altro verso espressive di canoni di interpretazione più generali. Una volta riconosciuto al destinatario dell’atto il potere di impugnarlo tempestivamente davanti al giudice, ci si interroga sulla sorte del giudizio rispetto alle successive fasi del procedimento legislativo ed, in special modo, rispetto alla fase finale di approvazione della legge. Ed in primo luogo l’interrogativo si appunta sulla soluzione opposta a quella esaminata nel precedente paragrafo; ossia l’ipotesi che, sulla base di una contrapposizione netta tra funzione giurisdizionale e funzione legislativa sopravvenuta, assegna prevalenza alla prima, assumendo che l’autonomia costituzionale della funzione di giurisdizione non consente che l’attivazione del processo possa in alcun modo essere condizionata dall’adozione di una legge. Si è già richiamata la tesi secondo cui l’annullamento dell’atto di adozione del piano da parte del giudice avrebbe l’effetto di bloccare il procedimento legislativo di approvazione, poiché verrebbe a mancare il presupposto dell’iniziativa legislativa dell’organo competente, in tal caso coincidente, per l’appunto, con un efficace provvedimento amministrativo. Si rinvia, altresı̀, al principio, in più occasioni affermato dal giudice costituzionale, secondo cui l’ammissibilità di leggi aventi un contenuto concreto e particolare incontra un limite specifico anche nel rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso (31). Individuare l’ostacolo nell’esercizio dell’azione anziché nel giudicato avrebbe il significato di stabilire un ordine di assoluta priorità del processo rispetto alla funzione legislativa che voglia sostituirsi all’atto amministrativo. (31) Cfr. le sentenze citate alla precedente nota 11. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata 120 FABIO CINTIOLI Ne risulterebbe che la pendenza del giudizio arresta necessariamente l’esercizio del potere legislativo. Anche se, stando all’intera motivazione della Corte, il principio appare sostenuto solo in funzione rafforzativa di altri argomenti logici e non ha avuto mai sviluppi tali da guidare all’illegittimità costituzionale della legge. L’equilibrio tra i valori che si contendono il campo, se rende inaccettabile il diniego di immediata giustizia, non può neppure coincidere con l’assoluta prevalenza delle esigenze di garanzia giurisdizionale. L’arresto del procedimento legislativo può essere anzitutto un effetto eccedente le concrete ragioni di tutela processuale, le quali possono riguardare uno o più aspetti circoscritti del piano urbanistico. Anche perché, come si dirà tra breve, non è escluso che il conflitto si riveli solo apparente e che possano ritagliarsi sufficienti margini per l’esercizio della giurisdizione, pur nella prosecuzione del procedimento di formazione della legge. Inoltre, il quadro costituzionale, secondo l’interpretazione dominante che non sembra possa essere scalfita, riconosce alla funzione legislativa, che sia rispondente alle forme ed alle competenze previste, una forza ed un regime giuridico che non sono del tutto compromessi ogniqualvolta, nell’esempio proposto, venga iniziato un giudizio di impugnazione di un atto amministrativo presupposto. Il profilo in esame finisce per interferire con la complessa tematica dei limiti di retroattività della legge e dei rapporti tra leggi di sanatoria e precedenti statuizioni giurisprudenziali (32). Si rimarca, comunque, che, nel caso di specie, il limite che si suppone derivi dall’ordinamento giudiziario è quello che con- (32) Sulle leggi di sanatoria, cfr. TARCHI, Le leggi di sanatoria nella teoria del diritto intertemporale, Milano 1990. In giurisprudenza, oltre alla citata Corte Cost. 3 giugno 1998, n. 211, in Giur. cost., 1998, p. 1633, con nota di N. ZANON, La legge di sanatoria non è onnipotente..., cit., si rinvia, anche per un’ampia rassegna della giurisprudenza costituzionale, a Corte Cost. 5 febbraio 1999, n. 14, in Giur. cost., 1999, p. 116, ed alla nota di commento di A. CELOTTO, Il controllo sulle leggi di sanatoria: « schemi » di giudizio di uno scrutinio « particolarmente » rigoroso. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata FORMAZIONE DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO 121 cerne in modo peculiare le leggi a contenuto particolare e concreto (33). Se ciò vale a separare il problema in oggetto da quello della legge retroattiva ed interpretativa, non è pure sufficiente a configurare la mera pendenza del giudizio alla stregua di automatico impedimento all’approvazione della legge in luogo di provvedimento. Il limite oltre cui sono violati i corretti rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale sembra, piuttosto, quello dell’interferenza diretta della legge sul giudicato. Ciò non solo a causa dell’intangibilità del giudicato, che ben si presta a rappresentare il confine dell’autonomia costituzionale dell’ordinamento giudiziario; ma anche perché l’attitudine di una legge ad incidere su uno o più giudicati rivela il suo scopo concreto, eccedente la funzione normativa, e consistente nell’inammissibile « correzione » dell’attività giurisdizionale (34). Negare la massima espansione al principio che impone alla legge-provvedimento di rispettare la funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso non significa, però, svuotarlo di ogni contenuto. Esso può avere utili conseguenze in duplice direzione: verso il legislatore e verso il giudice costituzionale. Il primo non deve ignorare il dato della pendenza del giudizio nel modulare le sue scelte finali. Il secondo può avvalersene per sindacare la ragionevolezza della legge-provvedimento alla luce del rapporto con l’autonomia della funzione giurisdizionale, ponendo la « premessa per un più penetrante controllo da parte della Corte, che consenta al singolo di recuperare nel giudizio di costituzionalità le garanzie giurisdizionali (eventualmente) perdute in sede di giurisdizione amministrativa » (35). (33) Cfr. Corte Cost. 27 luglio 2000, n. 374, secondo cui, quando la legge ha contenuto generale ed astratto, la disposizione che voglia imporre all’interprete un determinato significato normativo opera comunque sul piano delle fonti e non tocca la potestà di giudicare, ma precisa solo la regola astratta ed il modello di decisione cui l’esercizio della potestà di giudicare deve attenersi. (34) Cfr. ancora la sentenza della Corte Cost. n. 374 del 2000. (35) Cfr. F. SORRENTINO, Garanzia giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi e leggi-provvedimento, cit., p. 2774. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata 122 5.1. FABIO CINTIOLI Segue: la tutela giurisdizionale « concorrente » con l’approvazione della legge. Dal momento che l’esercizio dell’azione non impedisce l’ulteriore corso del procedimento legislativo, si torna all’ipotesi di lavoro che, sia pure in via di interpretazione, si è desunta dalle decisioni del giudice delle leggi: che vi siano casi in cui il giudizio davanti al giudice amministrativo può proseguire e concludersi anche in concorso con la sopravvenienza della legge-provvedimento. In un quadro d’insieme che rivela l’utilità della sentenza sia per orientare le determinazioni finali del legislatore sia per la regolazione diretta di aspetti della fattispecie comunque non toccati dall’efficacia di legge. E v compito dell’interprete ipotizzare fattispecie in cui, senza mettere in discussione il « valore di legge », si realizza una tutela giurisdizionale effettiva sulla pretesa. Non è comunque possibile, in questa sede, enumerarli specificamente, ma solo provare a descriverne le linee essenziali. In primo luogo, il netto distacco tra il procedimento di adozione ed il procedimento di approvazione della legge si collega alla peculiare valutazione del titolare del potere legislativo: una valutazione di natura politica e non solo giuridica dell’atto da approvarsi. L’ampiezza della delibazione finale, capace di abbracciare ogni determinazione nonché significato ed obiettivi del piano, può estendersi fino a misurare il rapporto che corre tra la singola previsione contrastata in giudizio ed il resto del piano urbanistico. Ciò potrebbe rivelare non solo la diversità qualitativa che caratterizza il procedimento di adozione e quello di approvazione, ma anche la non coincidenza, sul piano quantitativo, tra la questione sottoposta al giudice amministrativo e l’insieme delle prescrizioni del piano. Si può pensare, dunque, ad una approvazione che non sia estesa a tutte le previsioni del piano o che non si allinei con alcune interpretazioni ed applicazioni (che ben possono assumersi errate) che le misure di salvaguardia hanno ricevuto a seguito dell’adozione. Senza trascurare, poi, la possibilità che nella fase di approvazione si voglia rimediare ad eventuali vizi della procedura, specie sotto il profilo del difetto Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata FORMAZIONE DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO 123 di partecipazione e contraddittorio; dei quali, comunque, si dirà più avanti. Molto dipenderà dalla casistica e dai margini di elasticità che il legislatore avrà affidato alla legge-provvedimento nel suo testo definitivo, al coordinamento che, anche sul piano letterale, si instaura tra la legge-provvedimento e gli atti anteriori, ivi compresi quelli già impugnati, ed al nucleo precettivo che alla stessa legge-provvedimento si vorrà infine riconoscere. All’obiezione che l’approvazione della legge ha un effetto necessariamente assorbente di ogni eventuale vizio della fase precedente, può obiettarsi che nel caso in esame tra l’atto adottato e quello approvato non corre un rapporto identico a quello concernente la legge di approvazione nel suo schema classico. Tale schema, invero, anche nel pensiero di chi lo sottrae alla funzione di controllo per affidare all’organo approvante una scelta politica autosufficiente e discrezionale, non postula mai alcuna soluzione di continuità nell’unitarietà della fattispecie; e soprattutto non ammette la produzione di effetti anticipati rispetto all’approvazione (36). Nell’esempio proposto, invece, l’adozione dell’atto produce effetti immediati e capaci di provocare la diretta lesione di posizioni soggettive. Questa diversità suggerisce di costruire con maggiore « elasticità » i rapporti tra le due fasi, confortando l’idea di fondo di un possibile « adattamento » dell’approvazione della legge alle esigenze emerse nel processo nelle more instauratosi. Per raggiungere questo risultato sono indispensabili due presupposti di fondo: un giudizio amministrativo rivolto all’accertamento del rapporto controverso e capace di rivelare la pretesa nella sua identità sostanziale; un procedimento di approvazione della legge suscettibile di recepirne le indicazioni e di apportare ogni opportuna correzione. (36) L’approvazione è la scelta politica con cui il titolare della potestà legislativa assume l’intero atto adottato dall’organo proponente ed è per questo che si suppone che ogni vizio della fase di adozione si traduce necessariamente (e solamente) in vizio dell’approvazione finale. In argomento si rinvia ancora a MORTATI, Le leggi provvedimento, cit., p. 24 e ss. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata 124 FABIO CINTIOLI Il primo presupposto può dirsi senz’altro acquisito. Il processo amministrativo ha assunto, per via della prassi giurisprudenziale e delle successive riforme, i tratti qualificanti della giurisdizione di diritto soggettivo e si incentra nell’accertamento del rapporto controverso. Il parametro di riferimento del giudice non è la legittimità dell’atto impugnato, ma la pretesa dedotta in giudizio, per la quale si pone un problema di reale satisfattività del giudicato (37). La recente legge di riforma del processo amministrativo e la consacrazione della nuova giurisdizione esclusiva (38) chiudono, pertanto, un circolo virtuoso del legislatore ed accolgono le sollecitazioni della dottrina e della stessa giurisprudenza amministrativa; quest’ultima sempre più propensa a giudicare direttamente sul rapporto controverso, con cognizione piena (39). Il secondo presupposto prospetta dubbi e difficoltà certamente superiori. Profonde sono, infatti, le modificazioni che il procedimento di approvazione legislativa dovrebbe subire per realizzare gli obiettivi indicati (40). Modificazioni necessarie, segnatamente, perché sia possibile quanto segue: che l’accertamento del rapporto controverso da parte del giudice amministrativo resti contenuto entro margini tali da non intaccare il « valore di legge » della legge-provvedimento; che l’approvazione finale di essa sia (37) Cfr. CAIANIELLO, Manuale..., cit., p. 462 e ss. (38) Per i primi commenti sulla giurisdizione esclusiva prevista dagli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, cfr. AA.VV., Nuova giurisdizione del giudice amministrativo, in Quaderni del Consiglio di Stato, Torino, 2000. (39) In termini generali cfr. E. CASETTA, Le trasformazioni del processo amministrativo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1999, p. 689. (40) Sull’ampiezza della cognizione del giudice costituzionale, sull’oggetto del giudizio e sulla portata dei mezzi istruttori, cfr., oltre a MORTATI, Le leggi provvedimento, cit., p. 155 e ss.: R. CHIEPPA, Leggi-provvedimento e giudicato ipotetico della Corte Costituzionale, in Giur. cost., 1961, p. 1362, e lo stesso autore in Giur. cost., 1957, p. 1224; A.A. CERVATI, Il sindacato della Corte Costituzionale sui decreti legislativi-provvedimento, in Giur. cost., 1961, p. 1156; T. GROPPI, I poteri istruttori della Corte Costituzionale nel giudizio sulle leggi, Milano, 1997, p. 225; G. AZZARITI, Corte Costituzionale e autorità giudiziaria (del giudice costituzionale come giudice), in La Corte Costituzionale nel sistema istituzionale, interventi sul processo costituzionale coordinati da R. ROMBOLI, in Foro it., 2000, V, c. 33 e ss. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata FORMAZIONE DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO 125 modulata in maniera da tener conto dell’oggetto del giudizio in corso e delle correlate esigenze individuali; che il testo finale illustri la portata concreta delle prescrizioni legislative ed il loro ambito di incidenza. E v opportuno aprire, in proposito, una breve parentesi. Fin dall’inizio del dibattito, l’attenzione degli studiosi (soprattutto di quelli favorevoli alla legittimità della legge-provvedimento) si è posta, oltre che sui requisiti e sulla sufficienza del controllo esercitato dalla Corte Costituzionale, sul modello procedimentale e sulla struttura che la legge-provvedimento è tenuta ad osservare (41). L’adeguamento della legge all’atto amministrativo, sia sul piano delle garanzie del contraddittorio, sia su quello della motivazione, è stato addirittura concepito come doveroso e condicio sine qua non della legittimità costituzionale dell’istituto. Queste sollecitazioni, però, non sono state seguite nel corso degli anni (42) e non si è forgiata una « specialità » del procedimento di approvazione di quella legge, di contenuto particolare e concreto, che si sostituisce funzionalmente all’atto amministrativo (43). Ne è derivato un distacco tra procedimento di formazione dell’atto amministrativo e procedimento di formazione della legge-provvedimento che non solo conserva la misura originaria, ma si è ampliato notevolmente. Ciò a causa della parallela definitiva trasformazione del modello generale di azione amministrativa, ormai saldamente ancorato alla legge sul procedimento. Il tramonto della funzione amministrativa espressa con decisioni unilaterali e maturate nel segreto delle stanze del potere pubblico si accompagna all’affermazione di un metodo di formazione democratica e trasparente del provvedimento. L’idonea sua collocazione nell’alveo del procedimento garantisce la partecipazione degli interessati, il rispetto del contraddittorio e la (41) Valga, ancora una volta, il richiamo a MORTATI, op. cit., p. 125 e ss. (42) Sulla « differenza logica » tra procedimento legislativo e procedimento amministrativo, cfr. R. DICKMANN, Procedimento legislativo e coordinamento delle fonti, Padova, 1999, p. 156. (43) Cfr. D. VAIANO, op. cit., p. 80 e ss. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata 126 FABIO CINTIOLI coerenza dei dati istruttori con la motivazione dell’atto finale (44). Il principio del giusto procedimento e la concezione per cui l’imparzialità ed il buon andamento della P.A. si attuano coerentemente grazie al metodo democratico di partecipazione procedimentale divengono oggi un tratto indefettibile del sistema di amministrazione e non costituiscono più una mera tendenza interpretativa. Colmare questo distacco, almeno in parte, pare tuttavia indispensabile per garantire la convivenza di funzione giurisdizionale ed amministrativa. Se la legge-provvedimento si avvicinasse ad uno schema che consente la partecipazione degli interessati e fosse munita di congrua motivazione (45), il potere interpretativo del giudice davanti a cui sia stato impugnato l’atto presupposto potrebbe essere esercitato con maggiore efficacia. Gli esiti dell’audizione degli interessati, la disponibilità di ampio materiale istruttorio e la diretta conoscenza della motivazione consentirebbe di accertare se il contenuto ed il « valore » della legge-provvedimento si estendono fino ad assorbire la questione rimessa al sindacato giurisdizionale o se possa residuare lo spazio per un giudizio autosufficiente, ossia utilmente espletabile senza porre in discussione la legittimità costituzionale, la forza ed il valore della legge-provvedimento. Se, invece, la legge-provvedimento non rispettasse questi requisiti, il compito del giudice sarebbe certamente più arduo. E ciò non solo rischia di precludere quell’accertamento autonomo che il giudice costituzionale ha prefigurato, ma acuisce il contrasto tra funzione di giurisdizione e funzione legislativa. La sovrapposizione integrale di una legge non motivata avrà la conseguenza di rimarcare (ancor più di quanto non sarebbe accaduto se il giudizio non fosse stato promosso) che essa vuole surrettiziamente sostituirsi al provvedimento senza rispettarne i (44) legittimità, (45) trollo sulle Cfr. A. ROMANO TASSONE, Motivazione dei provvedimenti amministrativi e sindacato di Milano, 1987. Per ampi riferimento dottrinali sulla motivazione della legge, cfr. CELOTTO, Il conleggi di sanatoria..., cit., p. 133, nota 32. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata FORMAZIONE DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO 127 requisiti e presupposti indefettibili e senza attivarne i meccanismi minimi di garanzia. Emergerà ictu oculi che la coerenza dell’ordinamento impone di estendere tali requisiti ad ogni fattispecie che ne ripeta i caratteri sostanziali e teleologici; e che non è giustificabile la convivenza di due sistemi di amministrazione: l’uno informato ai più moderni principi dell’azione amministrativa; l’altro ad essi assolutamente estraneo e camuffato sotto l’apparenza di legge. Il conflitto tra funzione giurisdizionale in corso e legge sopravvenuta ripropone, con maggiore possibilità di successo, il dubbio che l’approvazione della legge-provvedimento incontri un limite difficilmente sormontabile proprio nella pendenza del giudizio sull’atto presupposto. Qui non solo la legge si suppone incida sul giudizio in corso, ma viene approvata senza valutazione diretta dell’oggetto e delle possibili conseguenze di tale giudizio. La carenza di garanzie partecipative ed il deficit strutturale del procedimento legislativo si collegano al valore costituzionale di autonomia della funzione giurisdizionale e possono risolversi, se non nella diretta violazione dell’art. 113 Cost., in un indice di irragionevolezza della legge, che la Corte Costituzionale potrebbe accertare senza eccessive difficoltà. E che, peraltro, sarebbe uno svolgimento logico dell’indirizzo recentemente inaugurato dallo stesso giudice delle leggi. Gli spazi di autonomo accertamento del giudice amministrativo, infine, possono anche svolgersi sul terreno della tutela risarcitoria. Il tema è indubbiamente delicato (46) e non si presta ad es- (46) Cfr. G. ABBAMONTE, L’affermazione legislativa e giurisprudenziale della risarcibilità del danno derivante derivante dall’esercizio illegittimo della funzione amministrativa. Profili sostanziali e processuali, in Cons. Stato, 2000, II, p. 743 e ss. Sui problemi che riguardano la giurisdizione del giudice amministrativo sul risarcimento del danno come introdotta inizialmente dall’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998 cfr. FOLLIERI, Il risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi alla luce del d.lgs. n. 80/98, in Riv. dir. priv., 1998, p. 476; BARBAGALLO, Il nuovo riparto di giurisdizione: una scelta coerente, in Corr. giur., 1998, 12, p. 1471 e ss.; MOSCARINI, Risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi e nuovo riparto di giurisdizione, in Dir. proc. amm., 1998, p. 816. Per un riepilogo generale della dottrina e della giurisprudenza in materia di risarcimento dell’interesse legittimo e per un commento all’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che, no- Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata 128 FABIO CINTIOLI sere qui svolto in tutte le sue implicazioni: il traguardo della risarcibilità dell’interesse legittimo è stato raggiunto solo da breve tempo e le norme che assegnano al giudice amministrativo nuovi strumenti processuali di accertamento dell’illecito e di condanna dell’amministrazione sono ancora oggetto delle prime verifiche applicative. Ci si limita, quindi, a porre in luce l’effetto tendenzialmente non retroattivo della legge-provvedimento che sopravvenga in corso di giudizio. Se, invero, la clausola di retroattività non è espressamente inserita, l’effetto di approvazione non retroagisce alla data di adozione dell’atto. E v pur vero che si ritiene che l’approvazione si salda interamente alla proposta e che diviene il centro di imputazione degli effetti dell’intera fattispecie. Ma, come già rilevato, la peculiarità della fattispecie in esame è quella dell’anticipazione di effetti esterni, autonomamente collegati all’atto amministrativo presupposto. La naturale irretroattività della legge fa sı̀ che il giudizio sulla legittimità dell’atto presupposto possa completarsi in autonomia, senza risentire le conseguenze della sopravvenuta approvazione. Soprattutto quando l’atto legislativo si sia perfezionato senza garantire la partecipazione degli interessati, senza valutare i profili controversi e senza motivare le scelte finali. L’autonomia di giudizio, però, se si guarda alla tutela demolitoria, resta priva di utile effetto: l’approvazione della legge che recepisce la determinazione impugnata è un ostacolo insuperabile e l’annullamento dell’atto amministrativo impugnato è compensato dalla sopravvenienza legislativa, salve le considerazioni che precedono. L’esito cambia se, invece, si guarda alla tutela risarcitoria, che potrebbe per un verso garantire al danneggiato l’opportuna riparazione del danno subito a causa di una determinazione illegittima dell’amministrazione e che, per altro verso, vellando il predetto art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998, ha esteso la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo a tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, cfr. F. CARINGELLA, in Il nuovo processo amministrativo dopo la legge 21 luglio 2000, n. 205, a cura di F. Caringella e M. Protto, Milano 2000. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata FORMAZIONE DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO 129 potrebbe attuarsi nel presupposto che l’approvazione della legge non retroattiva non altera il giudizio sull’illiceità del comportamento a suo tempo assunto dall’amministrazione (47). 5.2. Segue: la disapplicazione della legge-provvedimento per contrasto con le norme comunitarie ed il principio di effettività della tutela giurisdizionale. L’analisi dei poteri di accertamento per la tutela di posizioni emerse nella formazione della legge-provvedimento non sarebbe completo se non si richiamasse questa peculiare ipotesi di disapplicazione. Quando la legge-provvedimento ha per oggetto una materia regolata da norme comunitarie con effetto diretto, il giudice che ravvisasse un contrasto di disciplina tra la prima e le seconde dovrebbe disapplicare la legge e proseguire il processo con l’applicazione di queste. I poteri del giudice non incontrano, in questo caso, l’ostacolo derivante dal « valore di legge » ed egli non deve necessariamente ricorrere al giudizio della Corte Costituzionale. Il potere di disapplicazione della legge interna, per contrasto con quella comunitaria, garantisce un controllo diffuso e risolve ogni dubbio circa l’effettività e completezza della tutela giurisdizionale. Il mero richiamo al meccanismo, ormai ampiamente collaudato, della disapplicazione « comunitaria » parrebbe non apportare elementi significativi di novità. Esso, tuttavia, acquista ben diverso valore se viene letto, non già sulla base del contenuto sostanziale delle norme comunitarie e dell’eventuale loro conflitto con la legge-provvedimento nazionale, ma sulla base della diretta influenza che i principi del diritto comunitario producono nell’ordinamento processuale dello Stato Membro. Ci si ri- (47) Si pensi ancora una volta al caso in cui, in applicazione delle misure di salvaguardia, sia stata espressamente denegata la concessione edilizia. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata 130 FABIO CINTIOLI ferisce, in particolare, al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti comunitari (48). La Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che il giudice « ordinario » del diritto comunitario è quello nazionale e che la cura dei diritti comunitari si attua nel processo nazionale e nel rispetto delle sue regole (49). Si richiede, però, che la tutela giurisdizionale sia effettiva, perché non è accettabile che il primato del diritto comunitario sia depotenziato, in concreto, per via di norme processuali troppo blande o comunque insoddisfacenti. Si impongono, dunque, alcune condizioni: che sia rispettato il principio della parità giurisdizionale, nel senso che le regole processuali nazionali non devono essere meno favorevoli di quelle concernenti i ricorsi similari di puro diritto nazionale; che, nel rispetto del principio di efficacia della tutela, le regole nazionali non siano tali da rendere impossibile o eccessivamente difficile la protezione dei diritti che derivano alle persone dal diritto comunitario. La Corte di Giustizia ha quindi attratto la regola sul diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo nell’orbita dei principi generali del diritto comunitario, che costituiscono parte essenziale dell’ordinamento dell’Unione e che, come tali, si impongono al diritto degli Stati Membri, incidendo persino sui precetti costituzionali (salvi i principi supremi dell’ordina- (48) Cfr., anche per gli ampi richiami di dottrina, M.P. CHITI, L’effettività della tutela giurisdizionale tra riforme nazionali e influenza del diritto comunitario, in Dir. proc. amm., 1998, p. 499. (49) Per l’evoluzione della giurisprudenza comunitaria, oltre al citato CHITI, L’effettività della tutela giurisdizionale, cfr. A. TIZZANO, La tutela dei privati nei confronti degli Stati Membri dell’Unione Europea, in Foro it., 1995, V, 13; v. anche D.U. GALLETTA, Giustizia amministrativa italiana a diritto comunitario: problemi e prospettive di sviluppo nell’ottica di una giustizia amministrativa europea, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1999, p. 1003; R. CARANTA, Diritto comunitario e tutela giuridica di fronte al giudice amministrativo italiano, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2000, p. 81; ID., Tutela giurisdizionale (italiana, sotto l’influenza comunitaria), in Trattato di diritto amministrativo europeo, Milano 1997, p. 653; G. BARBAGALLO, Influenze dell’ordinamento comunitario sulla tutela giurisdizionale, in AA.VV., Sovranazionalità Europea: posizioni soggettive e normazione, in Quaderni del Consiglio di Stato, Torino, 2000; M. MARESCA, Principi generali di diritto comunitario sulla disciplina del processo, in Dir. un. eur., 1997, 341. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata FORMAZIONE DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO 131 mento costituzionale e la salvaguardia dei diritti fondamentali (50)) (51). Il principio di effettività della tutela, inoltre, è stato inteso non solo come strumento di affermazione del diritto comunitario rispetto ai diritti nazionali, ma soprattutto come aspetto fondamentale di garanzia per le situazioni dei singoli nei confronti degli atti sia delle amministrazioni nazionali sia delle stesse istituzioni comunitarie, contribuendo a delineare un nuovo modello di azione amministrativa. Questi principi di derivazione comunitaria, a ben vedere, si congiungono all’interpretazione più matura dell’art. 113 Cost., perché rafforzano, sul piano del diritto interno, la tendenza a valorizzare l’essenzialità delle garanzie di tutela nei confronti dell’Amministrazione, senza quei limiti che possano discendere dalla qualifica formale dell’atto o da speciali prerogative concesse ad una delle parti in causa (52). La tutela della pretesa dedotta in giudizio dev’essere in ogni caso efficace, attuandosi grazie ad un controllo che il giudice esercita sull’intero rapporto controverso, senza ostacoli alla completezza della sua cognizione od alla gamma dei provvedimenti provvisori da utilizzare (53). (50) Cfr. Corte Cost. 31 marzo 1994, n. 117, in Giur. cost., 1994, p. 994. (51) L’inserimento nel corpo di regole che compongono la « Costituzione comunitaria » del diritto ad un processo tempestivo, ad una tutela congrua, alla posizione di parità delle parti processuali ed alla fruizione di idonei provvedimenti cautelari è coerente con le conseguenze che discendono dalla Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, promossa dal Consiglio d’Europa, nell’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo all’art. 6 ed ai principi ivi stabiliti sul « processo equo ». Al riguardo cfr. G. GRECO, L’effettività della giustizia amministrativa italiana nel quadro del diritto europeo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1996, p. 797. (52) Sottolinea, con ampi richiami alla più recente dottrina processualistica, questa felice congiunzione tra principi comunitari e principi costituzionali interni MARESCA, Principi generali di diritto comunitario..., cit., il quale si riferisce, in linea generale, al superamento della concezione che configura le regole di diritto processuale come neutrali ed al conseguente loro asservimento ad obiettivi di ordine sostanziale. Sicché le garanzie processuali trovano una ragion d’essere anche extraprocessuale e sono valutabili alla luce della situazione soggettiva oggetto di esame, in una chiave fortemente influenzata dall’idea dell’effettività della tutela. Cfr. anche L.P. COMOGLIO, Diritti fondamentali e garanzie processuali comuni nella prospettiva dell’Unione Europea, in Foro it., 1997, V, c. 153 e ss. (53) Sia consentito rinviare a F. CINTIOLI, Gli orientamenti della Corte di Giustizia in tema Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata 132 FABIO CINTIOLI Quanto simili contributi possano influenzare il dibattito sulla legge-provvedimento è di agevole intuizione. L’influenza, peraltro, non sembra sia solo apprezzabile sul piano delle tendenze interpretative riferite agli argomenti già noti, a favore dell’una o dell’altra tesi (54), quanto, piuttosto, sul piano dell’eventuale applicazione diretta del principio di effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche di diritto comunitario, in omaggio alla regola generale che comprende tra le norme comunitarie vincolanti per l’ordinamento interno anche le sentenze della Corte di Giustizia. I rimedi processuali che l’impostazione prevalente ritiene esperibili nei riguardi della legge-provvedimento potrebbero rivelarsi insufficienti a garantire lo standard di effettività della tutela imposto dal diritto comunitario, a causa delle diversità che contrappongono il giudizio davanti alla Corte Costituzionale a quello che si tiene davanti al comune giudice di diritti ed interessi. Non è qui possibile riproporre esaurientemente le tesi sostenute in dottrina a favore e contro l’efficacia del sindacato della Corte Costituzionale e si preferisce rinviare, in proposito, a quanto si è già detto nei precedenti paragrafi. Tuttavia, la collocazione al di sotto della soglia comunitaria delle garanzie offerte dal giudizio costituzionale sembra confermata da almeno quattro circostanze: la mancata previsione dell’impugnazione diretta della legge al giudice costituzionale (55); il condizionamento del sindacato di costituzionalità al vaglio del giudice a quo su rilevanza e non manifesta infondatezza; l’atteggiarsi dello scrutinio di ragionevolezza ad una intensità inferiore al controllo del giudice amministrativo sull’eccesso di potere; la carenza di adeguate misure cautelari. Il problema, si avverte, ha una portata generale di accesso al fatto del giudice amministrativo nazionale, in AA.VV., Sovranazionalità Europea: posizioni soggettive e normazione, in Quaderni del Consiglio di Stato, Torino, 2000, p. 59. (54) Per la possibilità che le norme comunitarie possano condizionare l’interpretazione di nozioni di diritto interno, cfr. Corte Cost., 28 dicembre 1993, n. 466, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1994, p. 999. (55) Per un’ampia rassegna dei modelli stranieri di riferimento in materia di reclamo diretto e delle prospettive di riforma, cfr. G. LAURICELLA, L’« incostituzionalità » dell’atto amministrativo, Milano, 1999, p. 127 e ss. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata FORMAZIONE DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO 133 e comunque eccedente quella della ristretta ipotesi di studio presa in considerazione. Ciò posto, la pretesa dedotta in giudizio, che si può supporre fondata su normativa comunitaria e nel contempo oggetto delle previsioni della legge-provvedimento, potrà essere fatta valere davanti al giudice nazionale per conseguire una protezione effettiva. Ragionevolmente, si potrebbe ritenere che l’ordinamento comunitario (e, segnatamente, il principio di effettività della tutela giurisdizionale per i diritti comunitari) osta a che l’ordinamento nazionale, mediante una legge di contenuto particolare e concreto, adottata in funzione esecutiva di una direttiva (self-executing) o di un regolamento, possa ridurre sensibilmente i contenuti della tutela processuale. L’effetto della sostituzione della legge all’atto amministrativo esecutivo della disciplina comunitaria, consistente nel « blindare » le relative determinazioni nel regime del « valore di legge », provocherebbe, stando all’ordinamento nazionale, le seguenti conseguenze: in primo luogo non sarebbe concesso alcun rimedio di impugnazione diretta della legge, diversamente da quanto è previsto per ogni comune atto amministrativo, in contrasto con la concezione funzionale di Pubblica Amministrazione fatta propria dal diritto comunitario, che rifugge da qualificazioni di mera forma e che applica direttive e regolamenti sulla scorta dei caratteri sostanziali dell’autorità emanante e degli scopi che l’atto deve conseguire (56); in secondo luogo, si condizionerebbe il sindacato sulla legittimità dell’atto alla delibazione preventiva del giudice adito, che non potrebbe neppure adottare misure provvisorie di sospensione degli effetti della legge (57); in terzo luogo, qualora si pervenisse al giudizio costituzionale, il sindacato sulla ragionevolezza della (56) Cfr. J.A. MORENO MOLINA, Le distinte nozioni comunitarie di pubblica amministrazione, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1998, p. 561; L. TORCHIA, Diritto amministrativo nazionale e diritto comunitario: sviluppi recenti del processo di ibridazione, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1997, p. 845; S. CASSESE, La nozione comunitaria di pubblica amministrazione, in Giorn. dir. amm., 1996, p. 915. (57) Per una esauriente rassegna della giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E. sulla tutela cautelare, cfr. CARANTA, Diritto comunitario e tutela giuridica..., cit., p. 91. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata 134 FABIO CINTIOLI scelta legislativa potrebbe non risultare adeguatamente penetrante. Ne risulterebbe una ragione di contrasto con un principio del diritto comunitario, strettamente attinente al piano processuale, che potrebbe anche giustificare la disapplicazione della legge-provvedimento, con la peculiarità che si tratterebbe di una disapplicazione operante logicamente prima ancora che venga percepito il contrasto sostanziale con la norma comunitaria. 6. I limiti della tutela giurisdizionale ed il « valore di legge ». Nelle pagine precedenti si è dedicato ampio spazio alla ricerca dei contenuti di una giurisdizione concorrente rispetto al divenire della funzione legislativa, nel presupposto che ciò valesse a tutelare posizioni soggettive di natura sostanziale. Ammettendo questa coincidenza di procedimenti, giurisdizionale e legislativo, si finisce inevitabilmente per confrontarsi con l’eventualità che la legge-provvedimento, cosı̀ come risultante dall’approvazione, abbia un contenuto esplicitamente assorbente (o, se si preferisce, « sanante ») dell’atto presupposto impugnato. Ribadito il limite del giudicato sostanziale, la coincidenza di contenuto tra l’atto amministrativo e la legge pone al giudice l’alternativa tra l’applicazione della legge e la sospensione del giudizio con la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale. Le citate decisioni della Corte parrebbero spingersi verso una soluzione diversa, favorevole alla piena attuazione del sindacato giurisdizionale « ordinario », sostenendo che la legge di mera approvazione rimane priva di oggetto e che essa non può svolgere alcun effetto sanante sull’atto impugnato, né conferirgli ex post il « valore di legge » (58). La prime reazioni critiche (59) della dottrina hanno visto riaffiorare in questo ragionamento il modello della « legge in (58) Si tratta delle sentenze nn. 225 e 226 del 1999. (59) Cfr. RESCIGNO, Rinasce la distinzione-opposizione..., cit., e SIMONCINI, La legge « senza valore »..., cit. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata FORMAZIONE DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO 135 senso formale », contraddistinta da forma legislativa, ma non qualificata da quel regime sostanziale di validità e di controllo che alla legge si accompagna. Ed hanno prontamente osservato che questa categoria è estranea all’ordinamento costituzionale italiano, poiché esso non attribuisce alcun contenuto materiale specifico alla funzione legislativa, né ammette che la legge possa essere qualificata per altro aspetto che non sia quello del regime formale di approvazione disegnato dal Costituente (60). Sicché, quando l’aspetto formale assegni all’atto l’identità di legge, l’atto acquista necessariamente anche il « valore legislativo », identificabile con la sua « esclusiva suscettibilità » (61) di costituire oggetto del giudizio di legittimità costituzionale. In breve, poiché ogni atto legislativo ha « valore di legge », non può aversi legge privata di effetti da altri che non sia la Corte Costituzionale. E v questo il punto più delicato dell’intera questione, sul quale, allo stato attuale dell’ordinamento, è difficile individuare spiragli per differenti soluzioni. Tuttavia, la decisione della Corte, lungi dal risolversi nella secca affermazione del carattere solo formale della legge di approvazione del piano, parrebbe iscriversi nel filone di giurisprudenza che stabilisce un preciso limite alla possibilità di emanare leggi-provvedimento, coincidente con il necessario rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso. Non si dimentichi che la netta separazione tra la fase amministrativa e quella legislativa trovava rispondenza nella produzione di effetti autonomi ed immediati della prima, su cui si è (60) Per una puntuale ricostruzione della teoria che ha considerato la forma della legge prevalente sul contenuto e che alla forma collega la « forza di legge » e per la critica alle dottrine sostanzialistiche della legge e della norma giuridica elaborate nell’ordinamento liberale, cfr. A. RUGGERI, Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni, Torino, 1999, p. 19. Cfr. anche MODUGNO, Legge in generale (Diritto costituzionale), in Enc. dir., p. 888. Ampi richiami del dibattito sulla contrapposizione tra legge in senso materiale e legge in senso formale e sulla nota teoria del Laband anche in RESCIGNO, Rinasce la distinzione-opposizione..., cit., e SIMONCINI, La legge « senza valore »..., cit. Per il superamento della funzione esclusivamente normativa della legge, cfr. altresı̀ R. IANNOTTA, Il problema del controllo preventivo di legittimità delle fonti primarie governative, Milano, 1972, p. 65. (61) La formula è quella utilizzata da MODUGNO, Legge in generale, cit., p. 893. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata 136 FABIO CINTIOLI resa necessaria la tutela giurisdizionale immediata. L’anticipazione dell’effetto (62), imputabile ad un atto solo amministrativo e non legislativo, è la prerogativa della fattispecie ed è su di essa che la Corte ha fondato gli sviluppi della sua decisione. Il principio di fondo cui essa si riporta, ancorché non sempre in maniera esplicita, è quello della inattaccabilità delle garanzie, sicché il limite al procedimento legislativo non è tanto l’effetto di un arbitrario sovvertimento delle regole sulla formazione della legge, quanto una precisa scelta nella graduazione dei valori costituzionali in gioco. L’esercizio dell’azione avrebbe, insomma, un effetto paralizzante del procedimento legislativo (recte: di questo tipo di procedimento), in quanto il suo svolgimento incontra l’ostacolo costituzionale dell’autonomia dell’ordinamento giudiziario e dell’effettività della tutela giurisdizionale. Permane, nondimeno, la già anticipata difficoltà di scalfire il nucleo precettivo del « valore di legge », che, pur con le riserve enunciate nei precedenti paragrafi, finisce per sottoporre la legge-provvedimento al giudizio esclusivo della Corte Costituzionale. La devoluzione ad essa della questione di costituzionalità riapre il tema classico della legittimità costituzionale della leggeprovvedimento, che racchiude i contributi più significativi dell’intero dibattito dottrinale. Considerati i limiti del presente scritto, si preferisce solo rammentare alcuni argomenti, in larga misura collegati a quanto già detto, che paiono tutti orientati a favore della tesi dell’illegittimità costituzionale della legge-provvedimento. Il primo argomento è stato trattato a più riprese e trae spunto dall’opera di costante valorizzazione del diritto di difesa e di garanzia giurisdizionale previsti dagli artt. 24 e 113 Cost. Imperniata sulla regola dell’effettività della tutela e sulla qualificazione sostanziale del provvedimento lesivo, questa garanzia ha assunto i tratti di un precetto costituzionale tutt’altro che recessivo rispetto a quelli sulla onnicomprensività della funzione legi- (62) Si rinvia a quanto riportato alla nota 14. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata FORMAZIONE DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO 137 slativa. Essa, del resto, si è ampiamente sviluppata nelle ricordate decisioni del giudice costituzionale, in un ideale percorso di congiunzione con il principio comunitario dell’effettività della tutela giurisdizionale. Il diritto comunitario, a sua volta, suggerisce l’adozione di un canone funzionale per l’interpretazione dell’atto e per la qualificazione del soggetto che lo compie, confortando l’idea che la garanzia della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica Amministrazione debba estendersi ad ogni atto che sia strumentalmente partecipe della cura del pubblico interesse. In secondo luogo, il controllo « stretto » di ragionevolezza (63) sulla legge-provvedimento, richiamato dai più recenti orientamenti del giudice costituzionale, parrebbe finalmente avvicinarsi al sindacato del giudice amministrativo sull’eccesso di potere ed alla verifica rigorosa delle motivazioni della leggeprovvedimento. L’insegnamento di Mortati, per questo aspetto, non solo conserva intatta la sua persuasività, ma implica soprattutto che la legge-provvedimento deve osservare un iter di approvazione consono ai valori di partecipazione democratica e trasparenza dell’azione amministrativa. Se non rispetta questi requisiti, solo con difficoltà detta legge potrà superare lo scrutinio di ragionevolezza. Senza trascurare l’accentuarsi dei sospetti di incostituzionalità quando la legge venga approvata senza tenere in conto le istanze connesse ad eventuali diritti azionati davanti al giudice competente. Infine, ulteriori dubbi di legittimità della legge-provvedimento derivano dal principio comunitario di effettività della tutela in giudizio. Esso trova applicazione solo quando vi è coincidenza di oggetto tra norma comunitaria e legge-provvedimento e, dunque, quando vengono in gioco i diritti comunitari, poiché la copertura della determinazione amministrativa nella forma della legge potrebbe assoggettarli ad un regime di protezione inadeguato agli standards pretesi dall’Unione. Questo deficit di tutela, tuttavia, potrebbe anche produrre effetti riflessi nell’ordi- (63) In ordine al quale si rinvia alle decisioni riportate alla nota 10. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata 138 FABIO CINTIOLI namento interno, in tutti quei casi in cui la posizione soggettiva da tutelare non appartiene al diritto comunitario. L’adeguamento all’ordinamento comunitario, invero, fa sı̀ che il regime imposto dall’Unione (nel caso, un modello processuale di tutela effettiva) debba obbligatoriamente applicarsi a tutti i diritti comunitari, ma non anche agli altri diritti, alla cui sorte detto ordinamento rimane indifferente. Il fenomeno che ne discende presenta aspetti comuni a quelli della c.d. « discriminazione a rovescio » (64). La discriminazione verso l’esterno, che l’Unione di prefigge di eliminare, si risolve spesso in una discriminazione verso l’interno, giacché le norme comunitarie esauriscono il loro campo d’azione garantendo alle imprese degli altri Stati Membri di svincolarsi dalle norme che impongono condizioni « protezionistiche » e lasciano la sorte delle imprese nazionali alla legislazione nazionale, considerata sovrana nei limiti in cui circoscrive i suoi effetti al territorio statale. Il principio di effettività della tutela giurisdizionale, introduce, in concreto, tra i requisiti processuali per la protezione dell’una e dell’altra categoria di diritti un’evidente divaricazione, la quale richiede, nell’ordinamento nazionale, una verifica di compatibilità con l’art. 3 Cost. (65). La Corte Costituzionale ha già ritenuto che il principio di costituzionale di eguaglianza può svolgere una funzione correttiva degli assetti normativi modificati dall’applicazione del diritto comunitario, allineando il trattamento giuridico di tutte le situazioni soggettive non protette da norme comunitarie alla soglia imposta dall’Unione Europea (66). L’« interferenza » del diritto comunitario, in breve, può contribuire a rivelare l’irragionevolezza della legge-provve(64) Si tratta di quel fenomeno derivante dall’applicazione dei principi di non discriminazione nella libera circolazione delle merci e dei servizi e di mutuo riconoscimento della disciplina del paese d’origine, in virtù del quale le merci provenienti nel mercato nazionale da altri Paesi Membri non soggiacciono ai vincoli della legislazione dello Stato di destinazione, che rimangono, però, vigenti per le imprese nazionali. (65) Cfr. F. GHERA, Il principio di eguaglianza nel diritto comunitario e nel diritto interno, in Giur. cost., 1999, p. 3267. (66) Corte Cost., 30 dicembre 1997, n. 443, in Giur. it., 1998, p. 2093, con nota di C. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata FORMAZIONE DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO 139 dimento, in linea con l’orientamento che la attrae nell’orbita applicativa del detto art. 3 Cost.; e siffatta irragionevolezza potrebbe, in concreto, conseguire a quell’atto legislativo che volesse incidere, in luogo di un provvedimento, sulle posizioni dei singoli, assoggettandoli ad un regime di tutela diverso da quello che si sostanzia nell’impugnazione immediata davanti al comune giudice di diritti ed interessi. 7. La partecipazione al procedimento di formazione della leggeprovvedimento. La parte conclusiva è dedicata alle posizioni soggettive di tipo procedimentale e si rivolge al rilievo che occupa nella formazione della legge-provvedimento la garanzia della partecipazione di soggetti ed enti interessati all’approvazione. Questo aspetto è diretta emanazione del più ampio e complesso tema dei rapporti tra legge-provvedimento e principio del giusto procedimento, che rappresenta fin dall’origine uno dei punti più dibattuti, intorno ai quali si è svolto il dialogo ininterrotto tra dottrina e giurisprudenza sulla legittimità costituzionale della fattispecie. Va premesso che il principio del giusto procedimento è stato invocato, nel corso del tempo, sotto due diversi angoli visuali. Il primo è quello che assegna alle regole sul procedimento amministrativo un significato di carattere sostanziale, esuberante la dimensione meramente procedimentale. L’idea dell’essenzialità di un procedimento giusto (e l’implicita affermazione di una riserva di procedimento) viene collegata alla nozione stessa di riserva di amministrazione, ponendo la regola per cui i diritti dei singoli possono essere incisi solo con la sequenza di una previa legge generale, che enuncia ipotesi astratte, ed un successivo provvedimento amministrativo, costituente lo sbocco di un procedimento nel corso del quale gli interessati abbiano avuto la TRIPODINA, Libera circolazione delle merci nel mercato comunitario e tutela delle tradizioni alimentari dei Paesi Membri: un caso di discriminazione a rovescio. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata 140 FABIO CINTIOLI possibilità di far valere le loro ragioni. Utilizzando le parole dell’Autore (67) che ha più efficacemente espresso questo punto di vista, il principio del giusto procedimento « può dirsi, in linea di prima approssimazione, derivare dal principio... della legalità dell’azione amministrativa: riguardato, attraverso una significativa inversione di termini, dal punto di vista dei limiti alla legge anziché da quello, abituale e corrente, dei limiti all’Amministrazione ». Al giusto procedimento, dunque, è rimesso il compito di realizzare la garanzia effettiva dei diritti dei singoli e di assicurare lo « stacco » tra legge e provvedimento, in una logica che gli conferisce ampio supporto costituzionale, essendo coinvolte tutte le disposizioni della Carta tradizionalmente invocate a fondamento del principio di legalità e, tra di esse, in primo luogo l’art. 113 Cost. Questa nozione di giusto procedimento conduce oltre lo studio delle posizioni tutelate in sede di formazione della legge, per agganciarsi al tema della configurabilità di una riserva di funzione amministrativa. Il secondo angolo visuale utilizzato nello studio del giusto procedimento è, invece, quello che più da vicino interessa la presente indagine (68). (67) Cfr. CRISAFULLI, Principio di legalità e « giusto procedimento », cit., con il quale l’insigne studioso annotava la decisione della Corte Cost. 2 marzo 1962, n. 13. L’Autore proseguiva osservando che la garanzia effettiva dei diritti dei singoli, esige che « tra la legge e l’atto applicativo, tra la norma ed il provvedimento, sussistano un margine, uno stacco, tali da consentire quei rimedi in sede amministrativa e in sede giurisdizionale che non sarebbero possibili nei confronti della legge, e in definitiva quella raffrontabilità dell’atto, di volta in volta posto in essere, alla norma, che lo prevede e lo regola, senza la quale sarebbe parallelamente vanificato lo stesso principio di legalità, assunto nel suo più pregnante significato garantista ». Cfr. anche L. CARLASSARE, Garanzia dei diritti e leggi-provvedimento, in Giur. cost., 1986, 1488. (68) Si ricordano, tra la vasta bibliografia in materia: G. SALA, Il principio del giusto procedimento nell’ordinamento regionale, Milano, 1985; G. SCIULLO, Il principio del « giusto procedimento » fra giudice costituzionale e giudice amministrativo, in Jus, 1986, p. 291; G. ROEHRSSEN, Il giusto procedimento nel quadro dei principi costituzionali, negli Atti del XXXII Convegno di studi di scienza dell’amministrazione tenutosi a Varenna nel 1986 sul tema « La disciplina generale del procedimento amministrativo », Milano, 1989, p. 51 e ss.; G. MORBIDELLI, La riserva di atto amministrativo nella disciplina delle modifiche di destinazione d’uso senza opere, in Giur. cost., 1991, p. 2445; ID., Note sulla riserva di procedimento amministrativo, in Studi in memoria di F. Piga, vol. I, Milano, 1992, p. 675; ID., Urbanistica incostituzionale per abuso di silenzio assenso, in Giur. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata FORMAZIONE DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO 141 Si tratta della nozione di giusto procedimento inteso come sintesi dei principi di democrazia partecipativa, di efficienza e trasparenza, che costituiscono il fulcro del più moderno modello di azione amministrativa e che hanno ricevuto dignità normativa ed ampia considerazione nella più recente giurisprudenza costituzionale (69). La connessione tra questi principi e la legge-provvedimento deriva dall’intuizione che una legge con la quale si voglia non solo prevedere casi generali ed astratti, ma anche provvedere su fattispecie concrete, deve conformarsi alle regole di fondo dell’azione amministrativa. La comunanza di scopo e la funzionalità ad un controllo giurisdizionale effettivo e completo imporrebbero l’adattamento della funzione legislativa alla disciplina procedimentale della funzione amministrativa. Ciò consente, tra l’altro, di meglio conoscere e valutare le ragioni degli interessati, in funzione sia collaborativa che difensiva, e di arricchire una scelta finale che, altrimenti, sarebbe animata solo da una valutazione politica, per definizione insufficiente alla cura concreta del pubblico interesse (70). Anche questo punto rimanda ad alcune delle considerazioni che si sono svolte nei precedenti paragrafi. L’oggetto dell’indagine, comunque, si concentra sulla rilevanza giuridica delle garanzie partecipative e sulle conseguenze che dalla loro violazione può risentire la legge-provvedimento. Il problema si pone, di re- cost., 1992, p. 3411, in nota a Corte Cost., 19 ottobre 1992, n. 393. Per un’esauriente rassegna delle opinioni sui rapporti tra giusto procedimento e riserva di amministrazione, cfr. D. VAIANO, op. cit., p. 102 e ss. (69) Per una panoramica anche di diritto comparato sulle garanzie di partecipazione, cfr. M. D’ALBERTI, La « visione » e la « voce »: le garanzie di partecipazione ai procedimenti amministrativi, in Riv. trim. dir. pubbl., 2000, p. 1. Per una chiara affermazione della centralità ed irrinunciabilità delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo, cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 15 settembre 1999, n. 14, in Foro amm., 1999, n. 1695. (70) Cfr. MORBIDELLI, La riserva di atto amministrativo nella disciplina delle modifiche..., cit., p. 2460, secondo cui le garanzie procedimentali da un lato accentuano il controllo giurisdizionale, in quanto aumentano lo spazio del sindacato di ragionevolezza attraverso il controllo della motivazione e della coerenza, e dall’altro consentono l’osservanza del principio di adeguatezza. Cfr., anche, G. LOMBARDI, Espropriazione dei suoli urbani e criteri del « due process of law », in Giur. cost., 1980, p. 488. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata 142 FABIO CINTIOLI gola, nella fase in cui la legge-provvedimento è stata già approvata, poiché è logico supporre che il processo in cui si deduce il vizio della mancata partecipazione sarà instaurato solo dopo la chiusura del procedimento. Nell’esaminare gli effetti della violazione dei diritti di partecipazione (si preferisce sostituire questa nozione a quella di « interessi », senza alcuna valenza definitoria sull’alternativa diritto soggettivo-interesse legittimo), si prendono le mosse dal caso di più agevole soluzione, relativo alle garanzie che abbiano diretto fondamento costituzionale. Quando nella formazione della legge non si osserva il diritto all’audizione previsto da una norma costituzionale, la legge stessa risulterà illegittima per vizio formale, cosı̀ qualificandosi ogni vizio che si risolva in una violazione delle norme sul procedimento o sulle forme o sulla competenza (71). Cosı̀, ad es., è costituzionalmente illegittima la legge regionale che, nel disciplinare il procedimento per la modifica delle circoscrizioni di uno o più comuni, non preveda le congrue forme di partecipazione derivanti dall’obbligo di sentire « le popolazioni interessate » posto all’art. 133 Cost.; e la relativa questione potrà essere sollevata sia nel corso del giudizio instaurato con l’impugnazione di alcuni atti inseriti nel procedimento preparatorio della legge di variazione, sia nel corso del giudizio sugli atti di esecuzione della variazione territoriale già intervenuta (72). Il diritto di singoli soggetti od enti ad essere sentiti prima dell’approvazione della legge potrebbe anche non essere oggetto di una specifica previsione costituzionale sul procedimento legislativo, ma discendere dall’applicazione di precetti ulteriori, che a tali enti attribuiscano funzioni costituzionalmente garantite. Si (71) Sulla natura dei vizi sindacabili nel giudizio di costituzionalità, cfr. C. ESPOSITO, Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi in Italia, in La Costituzione italiana, Padova, 1954, p. 277 e ss.; F. MODUGNO, L’invalidità della legge, vol. II, Milano, 1970 (in particolare, per quanto concerne il sindacato sui presupposti dell’atto legislativo, v. p. 136 e ss.; A. RUGGERI-A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 1998, p. 139 e ss.; G.U. RESCIGNO, L’atto normativo, Bologna, 1998. (72) Corte Cost. 7 aprile 2000, n. 94. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata FORMAZIONE DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO 143 pensi, ad es., al procedimento di approvazione di un piano urbanistico mediante legge regionale, che abbia un effetto eccedente quello strumentale ed indiretto che caratterizza il piano territoriale di coordinamento (in quanto produttivo di effetti limitativi delle proprietà private) ed il cui contenuto si sovrapponga perciò a quello del piano regolatore generale (anche oltre le esigenze di funzioni specifiche, come quella di salvaguardia ambientale). La Corte Costituzionale ha ritenuto che il potere di pianificazione dei comuni è diretta emanazione della sfera di autonomia costituzionalmente garantita e che, quindi, è in contrasto con l’art. 128 Cost. una legge che tale potere vanificasse in tutto od in parte (73). Sicché, nell’esempio proposto, se il procedimento di formazione della legge-provvedimento non prevedesse che i comuni interessati vengano sentiti e che possano presentare le opportune osservazioni al progetto di piano regionale, dovrebbe risultarne la lesione dell’autonomia assicurata dalla Costituzione e, di riflesso, l’illegittimità per difetto di presupposto. Un’altra ipotesi di illegittimità dovuta al difetto di partecipazione può derivare dal rapporto tra legge statale e legge regionale. Se la legge-quadro stabilisce che alla formazione della legge attuativa devono partecipare alcuni soggetti, sarebbe incostituzionale sia la legge regionale che nel disciplinare in linea generale il procedimento non rispettasse siffatte garanzie di effettiva presenza nel procedimento, sia l’eventuale legge-provvedimento regionale che, perdurando la segnalata carenza, volesse sostituirsi all’atto amministrativo in fase esecutiva (74). La medesima violazione dell’art. 117 Cost. è provocata dalla difformità della legge regionale dagli altri principi fondamentali posti dalle leggi dello Stato. E v stato da più parti sostenuto che tra di essi è annoverabile proprio il principio del giusto procedi- (73) (74) Corte Cost. 8 aprile 1997, n. 83, in Giur. cost., 1997, p. 804. Corte Cost. 14 luglio 2000, n. 282. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata 144 FABIO CINTIOLI mento (75) e che, pertanto, la legge regionale che volesse provvedere, nelle forme tipiche della legge-provvedimento, alla cura dei pubblici interessi non potrebbe disattendere il nucleo di regole che a tale principio si riannodano. Non è qui possibile riepilogare l’ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla valenza del giusto procedimento e sull’esatta portata dei principi enunciati all’art. 117 Cost., anche in relazione alla nozione di « principi generali dell’ordinamento » di cui all’art. 12 delle preleggi. Devono comunque rimarcarsi due argomenti, che confortano le tesi che ne valorizzano la portata: il primo di stretto diritto positivo, riassumibile nel rinvio alla legge n. 241 del 1990, che ha segnato una svolta nell’interpretazione del giusto procedimento; ed il secondo tratto dalla giurisprudenza costituzionale. In particolare, la Corte, inaugurata la serie di decisioni sul giusto procedimento con la nota sentenza n. 13 del 1962 (76), che ha offerto lo spunto per preziosi approfondimenti teorici, ha mostrato inizialmente una certa diffidenza verso la tesi che gli assegna un rango costituzionale, riconoscendo la legittimità della legge che, per ragioni contingenti, decidesse di derogarne le prerogative (77). Nel più recente periodo, però, si è consolidato un orientamento più sensibile al problema e che non solo ravvisa nel giusto procedimento un criterio di orientamento per il legislatore e per l’interprete (78), ma anche un principio di portata amplissima, tale da abbracciare ogni procedimento amministrativo, ivi compresi quelli già disciplinati da fonte anteriore alla legge 241 del 1990 (79). (75) Per un esauriente riepilogo del dibattito cfr. FRANCO, Leggi provvedimento..., cit., p. 1059 e ss. Cfr. anche SCIULLO, Il principio del « giusto procedimento »..., cit., e S. FOIS, Irretroattività, astrattezza e limiti della legge regionale: osservazioni critiche, in Studi in memoria di Carlo Esposito, vol. II, Padova, 1972, p. 1225 e ss. (76) Corte Cost. 2 marzo 1962, n. 13, in Giur. cost., 1962, p. 126, con la nota di Crisafulli più volte citata. (77) Corte Cost. 20 marzo 1978, n. 23, in Foro amm., 1978, I, p. 2453. Per ulteriori riferimenti, cfr. D. VAIANO, op. cit., p. 135. Ribadiscono che il giusto procedimento non è un principio costituzionale: Corte Cost. 31 maggio 1995, n. 210, in Giur. cost., 1995, p. 1586; Corte Cost. 19 marzo 1993, n. 103, in Giur. cost., 1993, p. 841. (78) Corte Cost. 24 febbraio 1995, n. 57, in Giur. cost., 1995, p. 481. (79) Corte Cost. 5 novembre 1996, n. 383, in Foro amm., 1997, p. 724. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata FORMAZIONE DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO 145 Il secondo tassello del discorso riguarda quei diritti di partecipazione che hanno sı̀ una base espressa e specifica di diritto positivo, ma coincidente con una legge di rango non costituzionale; in breve, una garanzia di partecipazione che non è costituzionalmente vincolante. Si prenda ad esempio la legge regionale che, disciplinando la formazione di un piano urbanistico, ne preveda l’approvazione mediante legge successiva ed anteponga ad essa l’audizione dei soggetti interessati. L’inosservanza delle garanzie partecipative, in questo caso, è in contrasto con la legge generale (la c.d. legge madre), ma è assorbita nella forza della legge di approvazione (la c.d. leggefiglia). La peculiarità della situazione consiste in ciò che la violazione di legge matura sul terreno della formazione di una legge posteriore ed, in definitiva, è provocata da quest’ultima, estendendosi i suoi effetti ad ogni disposizione del progetto sottoposto all’organo approvante. L’interprete è posto di fronte ad una grave alternativa: ammettere che una violazione di legge non abbia alcuna sanzione ovvero mettere in discussione il principio generale per cui la legge ordinaria, in sistema di costituzione rigida, non può mai porre vincoli alla legge futura. Il primo risultato è quello cui si approda confermando l’assoluta sovranità del legislatore e la naturale forza abrogante della legge posteriore. Il secondo, invece, suppone che si voglia in qualche modo aprire il varco alla tutela delle posizioni partecipative compromesse nel procedimento, subordinando ad essa la forza (ed eventualmente anche il valore) della legge finale. L’orientamento assolutamente prevalente (80) nega che il sistema delle fonti possa armonizzarsi con una legge che abbia per effetto di vincolare la produzione legislativa posteriore. Il suo logico svolgimento è quello di negare che i titolari dei diritti di partecipazione possano dolersi dell’illegittima soppressione. Ma, (80) Cfr. SIMONCINI, La legge « senza valore »..., cit.; P. CARNEVALE, Riflessioni sul problema dei vincoli all’abrogazione futura: il caso delle leggi contenenti clausole di « sola abrogazione espressa » nella più recente prassi legislativa, in Dir. e soc., 1998, 407 e ss. In generale sulla forza abrogativa della legge posteriore cfr. G. QUADRI, La forza di legge, Milano 1992 (rist.), e Santi ROMANO, Principii di diritto costituzionale generale, Milano 1947, p. 273. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata 146 FABIO CINTIOLI se cosı̀ fosse, si ammetterebbe una grave « incoerenza interna al sistema normativo » (81), che non è unicamente espressione dell’anomalia derivante da una violazione di legge non sanzionata, ma soprattutto incide, per ciò che ci riguarda, sul regime di tutela avverso la legge-provvedimento, già ampiamente depotenziato rispetto alla normalità dei casi. Il punto centrale è proprio quello della specialità della situazione che si prende in esame, in cui le garanzie partecipative previste dalla legge anteriore sono elemento qualificante di un procedimento legislativo sostitutivo della funzione amministrativa. Un procedimento che, per tale suo oggetto, è obbligato a seguire alcune forme e garanzie tipiche della discrezionalità amministrativa. La dottrina, occupandosi del tema di fondo della vincolabilità della legge posteriore, ha percepito che esistono speciali casi nei quali questa possibilità dev’essere concessa, sia pure entro condizioni puntuali (82). La conseguenza di questa impostazione è l’affermazione dell’irragionevolezza della legge posteriore che non rispetti il limite o la prescrizione fissati in quella anteriore. Nel caso della legge-provvedimento si è anche richiamata la controversa figura dell’eccesso di potere legislativo (83), per segnalare che, pur non potendo la legge anteriore condizionare l’effetto abrogante di quella posteriore, quando quest’ultima ha le sembianze di legge sostitutiva di atto amministrativo l’approvazione senza il rispetto delle procedure rivela una distorsione nell’esercizio del potere legislativo. Questi spunti paiono suscettibili di utili sviluppi, che traggono origine anzitutto dall’impossibilità di tollerare la mancanza di rimedi all’illegalità. In tal caso, invero, è proprio la funzione (81) Utilizza questa espressione SIMONCINI, La legge « senza valore »..., cit., p. 2044. (82) Cfr. PACE, Leggi di incentivazione e vincoli sul futuro legislatore, cit., che propende per la validità delle leggi impositive di vincoli al futuro legislatore quando tali vincoli non si risolvano in una limitazione del « permanente e inesauribile potere normativo », e dunque quando si tratta di vincolo temporaneo. (83) Cfr. SIMONCINI, La legge « senza valore »..., cit., p. 2044, che configura un caso « classico » di eccesso di potere legislativo quando la legge abbia approvato un piano territoriale la cui adozione sia stata annullata in sede amministrativa. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata FORMAZIONE DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO 147 della norma procedimentale che resta inattuata, vanificando la garanzia di partecipazione. Non si tratta solo della sostituzione di una norma con altra che possa tenerne luogo e che eventualmente la modifichi, anche retroattivamente se possibile, negando prerogative procedimentali prima riconosciute. L’approvazione della legge-provvedimento si sostanzia invece nel superamento del medesimo problema che la legge anteriore si proponeva di risolvere, determinato dall’effetto assorbente che la legge porta con sé quando rispetta le forme costituzionali. Sembra decisivo il peculiare raccordo che lo stesso legislatore ha instaurato tra legge-madre e legge-figlia, sı̀ da ricondurle entrambe ad una fattispecie unitaria a formazione successiva, che, come si è visto nei paragrafi precedenti, può anche produrre effetti preliminari. La categoria concettuale della fattispecie unitaria potrebbe apparire troppo distante dalla sequenza di due atti legislativi autonomi e separati dalle rispettive procedure di approvazione formale, ma la sostanza del fenomeno e lo svolgersi sul terreno della cura concreta del pubblico interesse giustifica una qualifica « dal punto di vista del procedimento amministrativo ». Sicché l’inosservanza dei diritti di partecipazione non è una vicenda che si colloca necessariamente all’esterno della legge-provvedimento da sottoporre al sindacato di legittimità, ma si concreta in un vizio dell’intera fattispecie: ne compromette la logica unitaria e finisce per invalidare la fase finale, trovando la legge-figlia la propria legittimazione esclusiva nell’efficacia della stessa legge-madre. Il nesso di necessaria derivazione della forza e del valore di legge dalla forma dell’atto richiede che la legge sia conforme allo schema procedimentale entro cui si colloca e proprio questa conformità potrebbe essere posta in discussione valorizzando l’intimo legame tra i due atti legislativi che si succedono nel tempo. Una volta affermato che l’inosservanza delle prescrizioni della legge-madre priva di supporto la legge finale, si potrebbe addirittura mettere in dubbio il rispetto del procedimento formale, di rilievo costituzionale, attraverso cui deve svolgersi la funzione legislativa. Poiché, tuttavia, una simile conclusione in- Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata 148 FABIO CINTIOLI contra l’obiezione che il regime della legge è condizionato solo dalle forme espresse dal Costituente, l’evidente alterazione della sequenza tra legge-madre e legge-figlia può essere un sintomo dell’eccesso di potere legislativo ovvero, per restare più aderenti alla giurisprudenza costituzionale, un indice di irragionevolezza della legge-provvedimento (84). La diversità dell’impostazione di fondo, a ben vedere, non muterebbe il risultato, provocando comunque la declaratoria di illegittimità costituzionale. Questo risultato, però, non è del tutto soddisfacente, dal momento che esso presuppone non solo che il giudice a quo abbia effettivamente sollevato la questione di costituzionalità, ma anche la concreta previa individuazione di un atto impugnabile davanti a quest’ultimo. E v nuovamente la mancanza di un rimedio diretto contro la legge-provvedimento che complica il modello di tutela giurisdizionale, prospettando il rischio che l’illegittimità costituzionale non possa mai dichiararsi solo per la carenza di utili rimedi processuali (85). Nella consapevolezza che il giudice costituzionale può essere propenso ad allargare i presupposti della sua giurisdizione (86), i mutamenti del processo amministrativo potrebbero offrire utili appigli per superare il problema. Ci si riferisce, in particolare, alla giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia, che assume ad oggetto il « comportamento » dell’Amministrazione (v. l’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998), e che copre proprio le materie nelle quali è stata più frequente l’adozione di leggiprovvedimento. L’identificazione del « comportamento » ad og(84) Cfr. DICKMANN, La legge in luogo di provvedimento, cit., p. 969, che distingue in proposito il principio di ragionevolezza dal principio di razionalità della legislazione: « il principio di razionalità, in modo distinto dal principio di ragionevolezza, viene fatto discendere dall’articolo 1 della Costituzione » e mentre il principio di ragionevolezza « attiene all’esercizio della funzione legislativa sotto il profilo sostanziale, perché comporta una valutazione del merito della disposizione », il principio di razionalità invece « attiene all’esercizio della funzione legislativa sotto il profilo formale, cioè ai limiti dell’esercizio di tale funzione ». (85) Nel sostenere la legittimità dei decreti legislativi di esproprio, ammetteva la legittimità dell’impugnazione diretta della legge GUARINO, Profili costituzionali, amministrativi e processuali..., cit., c. 85. (86) La citata Corte Cost. 7 aprile 2000, n. 94, testimonia di una interpretazione favorevole all’ampliamento di tali presupposti. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata FORMAZIONE DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO 149 getto del giudizio fa sı̀ che il processo a quo possa instaurarsi anche per contestare gli atti meramente esecutivi della leggeprovvedimento, senza la necessità di impugnare un provvedimento formale che sia immediatamente ed autonomamente lesivo. Il privato non è più tenuto a contestare l’atto, ma può porre in discussione l’intero rapporto controverso e, prima di tutto, la posizione sostanziale che si assume lesa. Resta nondimeno l’altro problema, anch’esso a sfondo generale, dell’insufficienza degli strumenti cautelari (87), che si è visto essere aggravato dal conflitto con i principi comunitari. Anche per questo profilo, però, è auspicabile che l’allargamento dei confini della tutela cautelare davanti al giudice amministrativo (88), investito del giudizio sul « comportamento » lesivo dell’Amministrazione, valga a legittimare provvedimenti che assicurino la conservazione dello status quo fino alla definizione del giudizio della Corte Costituzionale, cosı̀ riproponendo, in mutata veste, la misura cautelare già efficacemente utilizzata dallo stesso giudice in concorrenza con la remissione della questione di costituzionalità. L’esame si conclude valutando il caso in cui la legge-provvedimento venga approvata senza che vi sia alcuna norma né di rango costituzionale, né di rango inferiore, che assicuri agli interessati la garanzia della partecipazione. Le possibilità di tutela effettiva per chi sia stato estromesso dall’intervento sono strettamente collegate al problema più ampio delle forme che il legislatore è tenuto a rispettare quando voglia sostituirsi all’Amministrazione e coinvolgono il tema classico dei rapporti tra legge-provvedimento e giusto procedimen- (87) In senso favorevole alla configurazione di misure cautelari, tendenti a paralizzare temporaneamente gli effetti della legge, cfr. A. PACE, Decreti legislativi d’esproprio e tutela cautelare, in Giur. cost., 1968, p. 594 e ss.; ID., Sulla sospensione cautelare dell’esecuzione delle leggi autoapplicative impugnate per incostituzionalità, in Studi in memoria di Carlo Esposito, vol. II, Padova, 1972, p. 1197 e ss. (88) Cfr. l’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, Disposizioni in materia di giustizia amministrativa, che ha novellato il comma settimo dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata 150 FABIO CINTIOLI to (89). Nei paragrafi precedenti si sono già esposti i dubbi sul procedimento legislativo che pretenda di affermarsi in luogo della funzione amministrativa senza rispettarne i fondamenti procedurali; e si è prospettata, in alcuni casi, la soluzione dell’illegittimità costituzionale della legge-provvedimento per irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza, assumendo detti fondamenti come tertium comparationis. Questi dubbi, invero, da un lato sono la conferma delle critiche che la dottrina ha rivolto all’istituto fin dai primi contributi e dall’altro lato si vanno accentuando, a causa della sempre più intensa caratterizzazione del procedimento amministrativo alla luce dei principi di democrazia partecipativa e di trasparenza. Anche alcune tra le decisioni della Corte Costituzionale che si sono segnalate per una interpretazione fortemente riduttiva del giusto procedimento hanno, del resto, affermato che il diritto degli interessati di esporre le proprie ragioni e di esperire gli opportuni rimedi è irrinunciabile quando si tratta di procedimenti che comportano vincoli o limiti per i privati (90). Del resto, non è neppure necessario invocare le più moderne ed estese applicazioni delle garanzie partecipative per sostenere, ad es., che atti con effetto ablatorio non possono validamente adottarsi se non vengano previamente sentiti i proprietari interessati. 8. Conclusioni. Tornando all’affermazione di Guicciardi, possiamo chiederci se oggi possa nuovamente decretarsi la vittoria del diritto nella « partita costituzionale » che continua a contrapporre i fautori della legittimità costituzionale della legge-provvedimento e quanti ne sostengono, all’opposto, la sicura illegittimità. La sensazione è che i principi costituzionali che hanno rappresentato il fondamento (e la fortuna) dell’istituto siano stati oggetto negli ultimi anni di un processo che ne rivede la portata (89) (90) Per il quale si rinvia alla nota 68. Cosı̀ la citata sentenza n. 143 del 1989. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata FORMAZIONE DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO 151 applicativa, in gran parte per l’azione di fonti che agiscono all’esterno della Costituzione (91). Il riferimento concerne, anzitutto, il diritto comunitario e con esso le novità normative e l’evoluzione interpretativa del giusto procedimento e della disciplina sull’azione amministrativa. Sul piano dei valori costituzionali, i diritti di difesa e le garanzie di tutela rispettivamente consacrati dagli artt. 24 e 113 Cost. si sono emancipati da una lettura alquanto timida e formalistica, cosı̀ rafforzando alcune tra le principali perplessità sulla compatibilità costituzionale della legge-provvedimento e ponendo in primo piano il disinteresse del legislatore verso i suggerimenti dottrinali. Gli spazi di proficua (e legittima) utilizzazione della leggeprovvedimento parrebbero, dunque, drasticamente ridotti e le decisioni più recenti della Corte Costituzionale appaiono come i segni rivelatori di questa crisi. Ciò, però, non giustifica un brusco arresto del dibattito, ma sollecita al contrario dottrina e giurisprudenza ad uno sforzo ulteriore. Anche questo istituto, invero, appartiene alla vasta gamma di quelli che meritano un ripensamento in chiave sistematica: lo impone la stagione di continuo rinnovamento che interessa la collocazione istituzionale ed i tratti qualificanti dell’azione amministrativa e che, nella continua dinamica tra autorità e funzione, postula un nuovo rapporto tra potere ed interesse pubblico da una parte ed interesse privato dall’altra parte (92). (91) Si vuol fare riferimento alla circostanza che si tratta di fattori che provengono da fonti di produzione non direttamente costituzionali, fermo restando l’indiretto fondamento dell’efficacia delle norme comunitarie nell’art. 11 Cost. (92) Sull’ancora incerta definizione dei nuovi « luoghi dell’interesse pubblico », cfr. N. IRTI, Il diritto della transizione, in L’ordine giuridico del mercato, Bari 1998, p. 112. Per la nozione di interesse pubblico nell’attuale sistema dei rapporti tra diritto pubblico e privato cfr. GIACCHETTI, Privatizzazioni..., cit. Ritiene necessario un ripensamento di tale nozione rispetto all’azione di nuove figure soggettive come le autorità indipendenti, V. CAIANIELLO, La autorità indipendenti tra potere politico e società civile, in Foro amm., 1997, p. 341. Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata