Giurisprudenza Sommario CAPITOLO 1 – Principi generali CAPITOLO 2 – Le spese condominiali CAPITOLO 3 – I soggetti obbligati CAPITOLO 4 – I criteri generali di ripartizione CAPITOLO 5 – Le tabelle millesimali CAPITOLO 6 – Ripartizione delle spese e parti comuni CAPITOLO 7 – Scale e ascensori CAPITOLO 8 – Soffitti, volte, solai e balconi CAPITOLO 9 – Lastrici solari e terrazze a livello ad uso esclusivo CAPITOLO 10 – Le spese per gli impianti comuni CAPITOLO 11 – Il rimborso delle spese anticipate CAPITOLO 12 – Scioglimento del condominio, perimento dell’edificio e spese di ricostruzione CAPITOLO 13 – La riscossione degli oneri condominiali e il recupero delle morosità CAPITOLO 14 – Le obbligazioni condominiali CAPITOLO 15 – Il conto corrente condominiale CAPITOLO 1 – Principi generali Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 19 aprile 2016, n. 7704 CONDOMINIO - Parti comuni - Androne e scala - Esclusione della contitolarità per caratteristiche strutturali dell’immobile - Ammissibilità. (C.c., articoli 1051, 1055, 1117, 1118 e 2697) Le scale danno accesso alle proprietà esclusive e per tale ragione sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo, essendo necessarie all’uso comune. Le obiettive caratteristiche strutturali, per cui dette scale servono in modo esclusivo all’uso o al godimento di una parte dell’immobile, ne fanno venire meno in questo caso il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria, giacché la destinazione particolare del bene vince l’attribuzione legale, alla stessa stregua del titolo contrario. PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2016, n. 21 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 29 gennaio 2013, n. 2049 Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - In genere - Deliberazione assembleare di approvazione della spesa - Obbligo di contribuzione da parte dei condomini - Sussistenza Rilevanza delle vicende del rapporto obbligatorio tra condominio e creditori dello stesso - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. In tema di condominio negli edifici, la deliberazione di approvazione delle spese, adottata dall’assemblea e divenuta inoppugnabile, fa sorgere l’obbligo dei condomini di pagare al condominio i contributi dovuti, rimanendo indipendenti l’obbligazione del singolo partecipante verso il condominio e le vicende delle partite debitorie del condominio verso i suoi creditori. Ne consegue che il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa, in attesa dell’evolversi delle relazioni contrattuali del condominio, così riversando sugli altri condomini gli oneri del proprio ritardo nell’adempimento, né può dedurre che il pagamento sia stato effettuato direttamente al terzo, in quanto ciò altererebbe la gestione complessiva del condominio, ma deve, adempiere all’obbligazione verso quest’ultimo, salva l’insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di un credito da rimborso nei confronti della gestione condominiale, ove residuino avanzi di cassa per mancati esborsi o per la risoluzione dei contratti precedentemente stipulati. PUBBLICAZIONE La Tribuna, Archivio delle locazioni e del condominio, 2013, 6, pg. 797 CED, Cassazione, 2013 Giudice di Pace di Campobasso, sentenza 5 aprile 2016, n. 133 Le spese condominiali di natura straordinaria, in virtù del loro carattere occasionale, si prescrivono con il decorso del termine ordinario di prescrizione decennale. Al contrario, sono soggette al più breve termine di prescrizione quinquennale le spese condominiali fisse, quali quelle per la pulizia o la manutenzione ordinaria dell’edificio, rivestendo esse natura periodica, in quanto obbligazioni soggette al rinnovo ogni anno o in termini più brevi. Di talché, nella specie non può trovare accoglimento l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute a titolo di spese straordinarie condominiali (per rifacimento balconi e facciata), sul rilievo dell’intervenuta prescrizione del diritto, giacché non risulta maturato il termine decennale a tal fine richiesto. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 CAPITOLO 2 – Le spese condominiali Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, sentenza 25 marzo 2004, n. 5974 Condominio – Spese di conservazione – Spese di godimento - Distinzione In tema di condominio, sono diversi la funzione ed il fondamento delle spese per la conservazione e delle spese per l’uso, distinti in linea di principio dall’art. 1104 c. c. che, sebbene dettato in tema di comunione, in ragione della portata generale si applica anche al condominio negli edifici. È differente lo scopo, cui le distinte obbligazioni adempiono, ed è dissimile il fondamento, in virtù del quale le obbligazioni (di concorrere alle spese per la conservazione e per l’uso delle parti comuni) si ascrivono ai condomini. La diversità si riconduce alla distinzione tra l’utilizzazione oggettiva e l’uso soggettivo delle parti comuni. Le spese per la conservazione - in conformità con lo scopo e con il fondamento, consistenti rispettivamente nel mantenimento della integrità, cioè del valore capitale, delle cose, degli impianti e dei servizi comuni e nella loro utilizzazione obbiettiva - si imputano ai condomini in ragione del collegamento immediato tra l’appartenenza ed i contributi. Le spese per l’uso - in consonanza con il fine e con la ratio, configurata dal godimento soggettivo e dagli oneri determinati dal costo - si ripartiscono i relazione alla misura dell’uso PUBBLICAZIONE Archivio delle locazioni e del condominio, 2004, 5, 568, con nota di De Tilla M. Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, sentenza 17 giugno 2015 n. 12479 In tema di approvazione del costo definitivo dei lavori di manutenzione di un edificio in condominio e del relativo piano di ripartizione finale, l’aumento (anche significativo) dei costi non è di per sé indice di esecuzione di opere non preventivate e di conseguenza non (sempre) è necessaria la maggioranza prevista dal quarto comma dell’art. 1136 c.c., potendo bastare anche quella semplice connessa alla convocazione nella quale s’è svolta la riunione. PUBBLICAZIONE Massima redazionale, 2016 Tribunale di Firenze, sentenza 25 agosto 2015, n. 2839 Condominio - Spese anticipate – art. 1134 c.c. – concetto di urgenza Il concetto di urgenza individua la stretta necessità, immediata ed impellente e, dunque, l’impossibilità di differire la erogazione della spese senza danno o pericolo di danno alla cosa comune secondo il criterio del buon padre di famiglia PUBBLICAZIONE Massima redazionale, 2016 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 26 novembre 2014, n. 25145 Comunione e condominio - condominio - spese condominiali - riparazioni art. 1136 c.c. comma 4 - riparazioni straordinarie - esborso necessario giudice - valutazione L’individuazione, agli effetti dell’articolo 1136 c.c., comma 4, (approvazione con maggioranza degli intervenuti rappresentanti meta’ del valore dell’edificio), della “notevole entita’“ delle riparazioni straordinarie e’ rimessa, in assenza di un criterio normativo, alla valutazione discrezionale del giudice di merito (al quale chi deduce l’illegittimita’ della delibera deve fornire tutti gli elementi utili per sostenere il suo assunto); il giudice, d’altro canto, puo’ tenere conto senza esserne vincolato, oltre che dell’ammontare complessivo dell’esborso necessario, anche del rapporto tra tale costo, il valore dell’edificio e la spesa proporzionalmente ricadente sui singoli condomini. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24, 2014 Tribunale di Firenze, sentenza 8 marzo 2016, n. 972 Qualora le spese per l’innovazione sia sostenuta solo da un condomino si applica l’art. 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante può servirsi della res comune, purché non ne alteri la destinazione e non ne impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto. In caso di installazione dell’ascensore in un edificio che ne sia privo, l’innovazione può essere attuata a cura e spese di taluni condomini, purché sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione dell’impianto ed in quelle di manutenzione dell’opera. In siffatta ipotesi occorre poi procedere ad una valutazione comparativa delle opposte esigenze, ad esempio, bisogna considerare se la predetta struttura è richiesta per la presenza di una persona portatrice di handicap e, dunque, per rimuovere le barriere architettoniche, perché in tal caso tale esigenza è prevalente rispetto alle esigenze di tutela della proprietà e degli interessi economici (come accaduto nella fattispecie ove l’installazione dell’ascensore si era resa necessaria per consentire il libero movimento di una persona disabile, convivente con i convenuti, tanto più che il bene condominiale di cui l’attore rivendicava il completo utilizzo era stato solo ridimensionato ma non reso inservibile ed, altresì, il decoro architettonico non era stato pregiudicato per gli accorgimenti adottati nel realizzare la struttura) PUBBLICAZIONE Massima redazionale, 2016 Tribunale di Aosta, civile, sentenza 22 marzo 2016, n. 89 In tema di condominio, laddove venga installato un ascensore in un edificio che ne sia originariamente sprovvisto, vanno ravvisati gli estremi della innovazione ex art. 1120 c.c., con conseguente necessità di preventiva autorizzazione dell’assemblea a maggioranza qualificata. Peraltro, tale tipo di installazione rappresenta un servizio suscettibile di separata utilizzazione, dunque attuabile anche a cura e spese di alcuni condomini soltanto, purché sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione dell’impianto ed a quelle di manutenzione dell’opera. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 26 febbraio 2016, n. 3858 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) - Eliminazione delle barriere architettoniche - Diritto dei soggetti disabili - Natura - Diritto personalissimo intrasmissibile - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie. In tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la l. n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici, sicché il diritto al mantenimento ed all’uso dei dispositivi antibarriera (nella specie, un dispositivo servo scale), installati (anche provvisoriamente) in presenza di un soggetto residente portatore di “handicap”, non costituisce un diritto personale ed intrasmissibile del condomino disabile, che si estingue con la morte dello stesso. PUBBLICAZIONE La Tribuna, Archivio delle locazioni e del condominio, 2016, 4, pg. 390 Tribunale di Milano, Sezione 13 civile, sentenza 6 ottobre 2014, n. 11707 CONDOMINIO - CONDOMINIO - PRESUPPOSTI DI VALIDITÀ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI - CONTENUTO DEL VERBALE INDICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI CONDOMINI PARTECIPANTI ALL’ASSEMBLEA E DEGLI ASSENTI - INDICAZIONE DELLE QUOTE MILLESIMALI DI OGNUNO In materia condominiale, ai fini della validità delle delibere assembleari devono essere individuate e riportate nel relativo verbale, i nominativi dei condomini dissenzienti ed assenzienti oltre ai valori delle quote millesimali di ognuno e ciò pur in assenza di una espressa disposizione di legge in tal senso. Tale individuazione si rende necessaria per la verifica dell’esistenza della maggioranza richiesta dalla legge ai fini della validità delle deliberazioni, ovvero facendo riferimento all’elemento reale, qual è la quota proporzionale dell’edificio espressa in millesimi. Inoltre, poiché il potere di impugnazione delle deliberazioni è riservato ai condomini dissenzienti, ed agli assenti, è necessario indicare, fin dal momento dell’espressione del voto, i partecipanti al condominio legittimati ad impugnare la deliberazione. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 Tribunale Salerno, Sezione 1 civile, Ordinanza 30 aprile 2015 Condominio di edifici. Impianto di videosorveglianza. Istallazione da parte di un condomino sulle parti comuni - Videosorveglianza parti comuni dell’edificio condominiale - Normativa specifica - Coordinamento con quella in materia di privacy - Conseguenze - Impianto - Ipotesi di legittimità ed illegittimità In materia di installazione di impianti volti a consentire la videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio condominiale, la norma di cui all’art. 1122 ter c.c., va necessariamente coordinata con l’art. 134, D.Lgs. n. 196 del 2003, che riserva al Garante della privacy la promozione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, la cui osservanza costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici. Di talché installazione di impianti volti a consentire la videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio condominiale deve ritenersi legittima allorquando l’inquadratura riprenda la zona immediatamente di fronte alla porta di casa, ed illegittima allorquando abbia ad oggetto la zona condominiale corrispondente al pianerottolo o alle scale o alle porte d’ingresso degli appartamenti confinanti. (Nella specie l’accertata sussistenza del concreto pericolo di pregiudizio della sfera privata del reclamante rispetto al godimento ed utilizzo delle parti comuni dell’edificio che rientrano nel possibile angolo visuale della telecamera, impone, in accoglimento dell’ordinanza reclamata, di ordinare la rimozione dell’apparecchio di videosorveglianza per cui è causa). PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 Trib. Firenze Sez. II, 29-01-2016 COMUNIONE E CONDOMINIO - Assemblea dei condomini in genere Condominio di edifici in genere – dissenso alle liti Non basta che il condomino manifesti il suo dissenso in ordine alla lite durante l’assemblea, né è necessario che egli sia stato presente e dissenziente in assemblea, posto che la separazione di responsabilità è ammessa anche per gli assenti. Occorre invece che egli notifichi all’amministratore la sua separazione da responsabilità, entro il termine di 30 giorni dalla data dell’assemblea, se era presente, o dalla data della comunicazione del verbale, se era assente. La dichiarazione del condomino dissenziente, di separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini, per il caso di soccombenza del condominio nelle liti che l’assemblea condominiale ha deliberato, è un atto giuridico recettizio di natura sostanziale, da portarsi, in quanto tale, tempestivamente a conoscenza dell’amministratore, o di chi altri rappresenti il condominio, ma per il quale non sono necessariamente richieste forme solenni, né la notificazione a norma della legge processuale, ma è sufficiente anche una raccomandata con avviso di ricevimento FONTI Massima redazionale, 2016 Giudice di Pace Milano, civile, Sentenza 19 maggio 2016, n. 5046 Impugnazione delibera assemblea condominiale. Spese - Spese condominiali Ripartizione - Criterio legale - Diversa convenzione - Ammissibilità Presupposto - Necessario accordo di tutti i condomini - Difetto - Nullità delibera L’inciso finale dell’art. 1123, comma 1, c.c., ove, dettato il criterio di ripartizione delle spese condominiali, fa salva una diversa convenzione, ha portata generale e comporta che solamente con l’accordo di tutti i condomini è possibile derogare a quanto stabilito dalla norma in materia di ripartizione delle spese. Ne consegue la illegittimità della delibera condominiale che pone a carico di uno solo dei condomini, in assenza del relativo consenso, spese manutentive concernenti lavori straordinari eseguiti presso la relativa unità immobiliare resisi necessari per la individuazione e per la eliminazione di cause di infiltrazioni di acqua. Nel caso concreto, verificatasi la innanzi descritta circostanza, la totale assenza di motivazione della delibera sul punto, in uno con l’assenza di consenso di parte attrice, si è inevitabilmente tradotta in un intollerabile mero arbitrio dell’assemblea condominiale, il cui amministratore non ha mai spiegato le ragioni per le quali l’intervento manutentivo era da imputare in modo esclusivo all’attrice. Si impone, pertanto, la declaratoria di nullità della delibera impugnata. Tribunale Milano, Sezione 13 civile, Sentenza 27 aprile 2016, n. 5195 Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Nullità - Delibera di approvazione del consuntivo che addebiti ad un condomino spese personali - Violazione dei criteri di ripartizione delle spese previsti dall’art. 1123 c.c. - Violazione delle prerogative assembleari di cui all’art. 1135 c.c. - Sussistenza. È affetta da nullità la delibera con cui l’assemblea condominiale - esercitando un potere di c.d. autodichia - approvi il consuntivo di spesa, addebitando ad un condomino spese di natura personale, in violazione dei criteri di ripartizione posti dall’art. 1123 c.c. e delle prerogative assembleari riconosciute dall’art. 1135 c.c. PUBBLICAZIONE La Tribuna, Archivio delle locazioni e del condominio, 2016, 4, pg. 413 CAPITOLO 3 – I soggetti obbligati Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 29 gennaio 2015, n. 1674 Responsabilità civile - Solidarietà - In genere - Responsabilità da cose in custodia di proprietà condominiale - Solidarietà tra singoli condomini Sussistenza - Fondamento Il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, primo comma, cod. civ., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori “pro quota”, anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall’art. 2051 cod. civ., non può essere imputata né al condomino, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2015 Tribunale Bari, Sezione 3 civile, Sentenza 10 marzo 2016, n. 1355 Spese condominiali - Comunione e condominio - Condominio negli edifici Spese condominiali - Recupero delle spese - Azione - Legittimazione passiva. In materia condominiale non trova applicazione il principio dell’apparenza del diritto, strumentale a esigenze dell’affidamento del terzo di buona fede, in quanto non sussiste una relazione di terzietà tra condominio e condomino. Ne consegue che è tenuto a pagare gli oneri condominiali esclusivamente il proprietario dell’unità immobiliare e non il conduttore, a nulla rilevando la reiterazione continuativa di comportamenti propri del condomino. In caso di azione giudiziale dell’amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di un’unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire come tale. PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, Consulente Immobiliare, 2016, 1001, pg. 1134 Tribunale di Torino Sez. III, 03-11-2015 COMUNIONE E CONDOMINIO - Azioni giudiziarie – Principio di apparenza In materia condominiale è esclusa l’operatività del principio dell’apparenza ritenendosi che in caso di azione giudiziale promossa dall’amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di un’unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche colui il quale possa apparire tale poiché difettano, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l’operatività del predetto principio, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell’affidamento del terzo in buona fede, ed essendo, d’altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della proprietà funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale. FONTI Massima redazionale, 2016 Tribunale Genova, Sezione 3 civile, Sentenza 13 giugno 2014, n. 2215 Esigibilità dei crediti condominiali - Condominio - Spese condominiali Condanna del conduttore - Onere probatorio cui è tenuto il locatore Produzione dei rendiconti condominiali approvati dall’assemblea ed assolvimento dell’onere probatorio cui è tenuto il locatore In materia condominiale il credito per oneri accessori diventa esigibile se il locatore che domandi la condanna del conduttore al pagamento delle spese condominiali, a fronte delle contestazioni di quest’ultimo, assolve l’onere probatorio su di esso incombente, ai sensi dell’art. 2697 c.c., di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e, quindi, l’esistenza, l’ammontare ed i criteri di ripartizione del rimborso richiesto. Tale onere è adempiuto dal locatore che produca i rendiconti condominiali approvati dall’assemblea, da cui risultino non solo i vari criteri di ripartizione seguiti in generale, ma anche specificamente il valore cui corrisponde la quota proporzionale di spesa gravante sull’immobile locato e sugli altri immobili del complesso, rendendo così possibile al conduttore il controllo sulla realtà delle spese e sull’ammontare delle quote a suo carico. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 28 maggio 2015, n. 11024 Comunione e condominio – Separazione - Mantenimento - Spese condominiali - Rientrano. Il marito separato e condannato al versamento delle spese ordinarie e straordinarie degli immobili è tenuto a pagare anche le spese condominiali. Se l’accordo di divorzio prevede il pagamento da parte dell’ex marito delle spese ordinarie e straordinarie degli immobili lasciati alla moglie, allora costui è tenuto a pagare le spese condominiali, ovvero tutte quelle somme che, pur non avendo un rapporto diretto con l’immobile, hanno una inerenza con i beni stessi. Per la Cassazione non è possibile per limiti lessicali non ricomprendere tra le spese ordinarie o straordinarie anche le spese condominiali. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno respinto l’appello di un uomo contro la decisione della Corte territoriale che lo aveva condannato al pagamento delle spese di irrigazione del giardino condominiale dove viveva la ex moglie. PUBBLICAZIONE Guida al Diritto, 2015, 25, pg. 81, annotata da A. Moramarco CAPITOLO 4 – I criteri generali di ripartizione Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 26 giugno 2015, n. 13296 Condominio - Tabelle millesimali - Regolamento condominiale - Suddivisione delle spese condominiali - Attribuzione dei millesimi ai condomini - Criteri Accordo per la modifica consensuale dei criteri di ripartizione - Ripristino degli originari valori millesimali - Presupposti - Tacita modifica per factaconcludentia - Protratta approvazione delle delibere condominiali Effetti - Identificazione delle quote di partecipazione al condominio - Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 184477 del 2010 - Documentazione ricognitiva - Volontà consapevole dell’assemblea - Elementi probatori Valutazione del giudice di merito La deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell’obbligo contributivo del condomino, che e’ nella legge prevista, ma solo come parametro di quantificazione dell’obbligo, determinato in base ad una valutazione tecnica; l’atto di approvazione della tabella, che non ha natura negoziale, fa capo ad una documentazione ricognitiva di tale realtà. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24, 2015 Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 16 ottobre 2015, n. 21028 Condominio negli edifici - Beni e servizi comuni - Spese - Di conservazione e d’uso - Distinzione - Criteri di ripartizione - Individuazione - Fattispecie concernente il criterio di ripartizione delle spese conseguenti a lavori di ristrutturazione della facciata dell’edificio condominiale In tema di oneri condominiali, si distinguono spese occorrenti per la conservazione dell’immobile e spese funzionali al godimento dello stesso, avendo ciascuna di esse una diversa funzione ed esigenza. In particolare, i contributi per la conservazione del bene condominiale sono dovuti in ragione dell’appartenenza e si dividono in proporzione alle quote, indipendentemente dal vantaggio soggettivo connesso alla destinazione della parte comune alle esigenze di singoli piani o porzioni di essi, in quanto necessarie a custodire e preservare il bene comune in modo che perduri nel tempo senza deteriorarsi. Diversamente, le spese d’uso traggono origine dal godimento soggettivo e personale, ripartendosi in proporzione alla concreta misura di esso, indipendentemente dalla misura proporzionale dell’appartenenza, riguardando l’utilità che la cosa comune offre in concreto PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 12 agosto 2014, n. 17880 Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - In genere - Criterio di riparto ex art. 1123, secondo comma, cod. civ. - Ambito di applicazione - Spesa di adeguamento dell’impianto elettrico condominiale - Esclusione - Fondamento. In tema di condominio negli edifici, l’art. 1123, secondo comma, cod. civ. si applica per le spese attinenti alle parti e ai servizi che, per loro natura, sono destinati a fornire utilità diverse ai singoli condomini, sicché esso non trova applicazione per la spesa di messa a norma dell’impianto elettrico condominiale, il quale, ai sensi dell’art. 1117, n. 3, cod. civ., in mancanza di titolo contrario, è comune a tutti i condomini. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2014 Tribunale Firenze, Sezione 3 civile, Sentenza 19 febbraio 2015, n. 542 I condomini che decidono, unilateralmente, di distaccare le proprie unità immobiliari dall’impianto centralizzato di riscaldamento, non possono sottrarsi al contributo per le spese di conservazione del predetto impianto, non essendo configurabile una rinuncia alla proprietà dello stesso. Tuttavia, ove i loro appartamenti non siano più riscaldati, non sono tenuti a sostenere le spese per l’uso, in quanto il contributo per queste ultime è adeguato al godimento che i condomini possono ricavare dalla cosa comune PUBBLICAZIONE Massima redazionale, 2016 Tribunale Campobasso, civile, Sentenza 8 ottobre 2014, n. 753 Impugnazione di delibera assembleare - Condominio di edifici - Impianto di riscaldamento centralizzato - Sostituzione della caldaia - Spese - Ripartizione in relazione alle quote millesimali - Erroneità - Ipotesi - Locale che non usufruisce del riscaldamento centralizzato – Fattispecie In materia di condominio di edifici, la ripartizione delle spese per la sostituzione della caldaia dell’impianto centralizzato in relazione alle quote millesimali di proprietà di ciascun condomino, non può aver luogo nell’ipotesi in cui il locale di proprietà di un condomino non abbia mai usufruito, né usufruisca del predetto riscaldamento. Le spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell’edificio, invero, qualora si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne, con la conseguenza che laddove la possibilità dell’uso sia esclusa, va escluso anche l’onere del condomino stesso di contribuire alle spese di gestione del relativo servizio. Nella specie, accertato che il locale di proprietà della parte ricorrente non ha mai beneficiato del riscaldamento condominiale, tanto da rendere necessaria la installazione di una diversa ed autonoma fonte di calore, non può ritenersi giustificata la ripartizione, anche a suo carico, delle spese per la sostituzione della caldaia come effettuata dal Condominio. PUBBLICAZIONE Ventiquattrore Avvocato, 2016, 6, pg. 40, annotata da L. Avigliano Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, sentenza 17 giugno 2016, n. 12641 La negazione di un’ipotetica legittimazione e capacità processuale autonoma o sostitutiva del condominio parziale rispetto al condomino dell’intero edificio, ovvero della facoltà dello stesso di agire mediante un proprio distinto rappresentante a difesa dei diritti comuni inerenti alle parti oggetto della più limitata contitolarità di cui all’articolo 1123 c.c., comma 3, è corroborata dalla considerazione che i criteri di ripartizione delle spese necessarie per provvedere alla manutenzione delle parti comuni, stabiliti dagli articoli 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., non possono mai influire sulla legittimazione del condominio nella sua interezza, ne’ sulla rappresentanza del suo amministratore estesa a tutti i condomini PUBBLICAZIONE Massima redazionale, 2016 Tribunale Lecce, Sezione 1 civile, Sentenza 26 aprile 2016, n. 2077 Impugnazione di delibera condominiale - Regolamento condominiale Disposizioni non connesse tra loro - Modifica e/o annullamento - Votazione in blocco - Deliberazione - Illegittimità È illegittima la delibera dell’assemblea condominiale che abbia previsto una votazione in blocco di modifica e/o annullamento di più disposizioni del regolamento contrattuale per nulla connesse tra di loro (nella specie dal divieto di sciorinio dei panni alla sosta dei veicoli alle spese condominiali). In tal modo, invero, il condomino non è posto nelle condizioni di scegliere quale modifica approvare, ma unicamente di accettare unitariamente la proposta relativa a più punti solo perché interessato all’approvazione di uno di essi. PUBBLICAZIONE Massima redazionale, 2016 Corte di Cassazione, Sezione II civile, sentenza 28 settembre 2016 n. 19212 Comunione e condominio – compravendita - Opponibilità regolamento a nuovi acquirenti Le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, che può imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti, di loro esclusiva proprietà purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione nell’atto di acquisto, si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che - seppure non inserito materialmente - deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto. La trascrizione, salvo i casi in cui le sono attribuite particolari funzioni soltanto notiziali oppure costitutive, è destinata normalmente a risolvere i conflitti tra diritti reciprocamente incompatibili, facendo prevalere quello il cui atto di acquisto è stato inserito prioritariamente nel registro immobiliare. Presupposto indefettibile dell’operatività dell’istituto è quindi la concorrenza di situazioni giuridiche soggettive che risultino in concreto inconciliabili, alla stregua dei titoli da cui rispettivamente derivano. Una tale situazione di conflitto non si verifica però quando una proprietà viene espressamente acquistata come limitata da altrui diritti, per i quali una precedente trascrizione non è quindi indispensabile, in quanto il bene non è stato trasferito come libero, né l’acquirente può pretendere che lo diventi a posteriori, per il meccanismo della “inopponibilità”. In questo senso è univocamente orientata la giurisprudenza di legittimità. PUBBLICAZIONE Massima redazionale, 2016 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 20 marzo 2015, n. 5657 Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Clausole - Natura regolamentare tipica e natura contrattuale - Distinzione - Clausola che limita ad un determinato uso un immobile escludendo gli altri possibili - Limitazione del diritto di proprietà - Configurabilità - Accettazione o approvazione unanime - Necessità - Deliberazione assembleare maggioritaria – Nullità Nell’ambito dei regolamenti condominiali devono essere distinte le clausole con contenuto tipicamente regolamentare dalle clausole contrattuali le quali devono essere approvate all’unanimità. Una clausola che limita ad un determinato uso un immobile escludendo gli altri possibili costituisce limitazione del diritto di proprietà. Pertanto, le norme del regolamento condominiale, che incidono sulla utilizzabilità e sulle destinazione delle parti dell’edificio, in particolare sullo stato giuridico di una cosa comune, come nella specie le scale, hanno carattere convenzionale e, se predisposte dall’originario proprietario dello stabile, debbono essere accettate dai condomini nei rispettivi atti di acquisto ovvero con atti separati, e, se invece deliberate dall’assemblea condominiale, debbono essere approvate all’unanimità. Non potendo formare oggetto di decisione assembleare a maggioranza, sono assolutamente nulle le relative deliberazioni delle assemblee condominiali lesive dei diritti di proprietà comune PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 CAPITOLO 5 – Le tabelle millesimali Corte di Cassazione, Sezione Unite civile, Sentenza 9 agosto 2010, n. 18477 Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Determinazione del valore proporzionale delle singole proprietà (millesimazione) - Tabelle millesimali condominiali - Approvazione o revisione - Atto di natura negoziale - Esclusione - Consenso unanime dei condomini Necessità - Esclusione - Maggioranza di cui all’art. 1136, secondo comma, cod. civ. - Sufficienza. In tema di condominio, l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma, cod. civ. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2010 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 26 giugno 2015, n. 13296 Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Tabelle millesimali Deliberazione assembleare di approvazione delle tabelle millesimali - Fonte diretta dell’obbligo contributivo del condomino - Esclusione - Parametro di quantificazione del predetto obbligo - Sussistenza La deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell’obbligo contributivo del condomino, che è nella legge prevista, ma solo come parametro di quantificazione dell’obbligo, determinato in base ad una valutazione tecnica; l’atto di approvazione della tabella, che non ha natura negoziale, fa capo ad una documentazione ricognitiva di tale realtà PUBBLICAZIONI Massima redazionale, 2015 Corte di Cassazione, Sezione II civile 28 agosto 2015, n. 17268 Comunione e condominio – Impugnazione delibere assembleari - Spazi comuni ai box auto di proprietà esclusiva In tema di condominio, le delibere relative alla ripartizione delle spese sono mille, se l’assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri stabiliti dalla legge o, in via convenzionale, da tutti i condomini. In questi termini è appena il caso di ribadire che il rimedio dell’impugnazione offerto dall’art. 1137 c.c. , nei confronti delle deliberazioni assembleari condominiali - e la disciplina relativa, anche in ordine alla decadenza - riguarda unicamente le deliberazioni annullabili e non quelle nulle. PUBBLICAZIONE Massima redazionale, 2016 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 13 maggio 2013, n. 11387 Secondo il nuovo indirizzo giurisprudenziale delle Sez. U (Cass. Sentenza n. 18477 del 09/08/2010) l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, per cui esso non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’articolo 1136 c.c., comma 2. Al riguardo, le S.U., dopo un’ampia e dettagliata rassegna critica della precedente, non univoca e variegata giurisprudenza di questa S.C. in tema di approvazione e modifica delle tabelle millesimali, ha posto finalmente un punto fermo alla controversa questione, in relazione ai criteri richiesti per l’approvazione o la modifica delle tabelle millesimali. Le S.U., in specie, si sono così espresse: “Una volta chiarito che a favore della tesi della natura negoziale dell’atto di approvazione delle tabelle millesimali non viene addotto alcun argomento convincente, se si tiene presente che tali tabelle, in base all’articolo 68 disp. att. c.c., sono allegate al regolamento di condominio, il quale, in base all’articolo 1138 c.c., viene approvato dall’assemblea a maggioranza, e che esse non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma soltanto il valore di tali unità rispetto all’intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, dovrebbe essere logico concludere che tali tabelle vanno approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio. In senso contrario non sembra si possa sostenere (sent. 6 marzo 1967, cit.) che la allegazione delle tabelle al regolamento è puramente formale, ma non significa anche identità di disciplina in ordine alla approvazione”. “In linea di principio, infatti, un atto allegato ad un altro, con il quale viene contestualmente formato, deve ritenersi sottoposto alla stessa disciplina, a meno che il contrario risulti espressamente. Va, infine, rilevato che la approvazione a maggioranza delle tabelle millesimali non comporta inconvenienti di rilievo nei confronti dei condomini, in quanto nel caso di errori nella valutazione delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, coloro i quali si sentono danneggiati possono chiedere, senza limiti di tempo, la revisione ex articolo 69 disp. att. c.c.. Conclude quindi la Suprema Corte: “Alla luce di quanto esposto deve, quindi, affermarsi che le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’articolo 1139 c.c., comma 2, con conseguente fondatezza del primo motivo ricorso principale ed assorbimento degli altri motivi dello stesso ricorso PUBBLICAZIONE Massima redazionale, 2016. Corte d’Appello Roma, Sezione 4 civile, Sentenza 16 marzo 2015, n. 1732 Impugnazione della delibera condominiale - Riparazione del cortile condominiale o viale di accesso all’edificio condominiale - Copertura per i locali sotterranei - Immobili di proprietà esclusiva di un singolo condomino Ripartizione delle relative spese - Inapplicabilità dell’art. 1126 c.c. - Ratio Piazzale soggetto ad un maggiore deterioramento - Applicazione analogica dell’art. 1125 c.c. - Fattispecie - Manutenzione del piazzale - Copertura del locale degli appellati - Impossibilità di accollare in misura preponderante tale onere sugli appellati - Correttezza dell’annullamento della delibera impugnata Qualora si debba procedere alla riparazione del cortile condominiale o viale di accesso all’edificio condominiale, che funge anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall’art. 1126 c.c. Ed infatti, tale norma, destinata a regolamentare la distribuzione delle spese afferenti ai lastrici solari di uso esclusivo, ossia a quelle porzioni che, pur essendo utilizzate solo dal proprietario dell’ultimo piano, sono poste nella sommità dell’edificio ed assolvono, quindi, alla funzione di copertura degli appartamenti sottostanti, non è pertinente alla fattispecie sopra descritta, ove il piazzale che dà accesso al condominio è posto a livello stradale ed, essendo destinato a passaggio pubblico, è soggetto ad un maggiore deterioramento rispetto a quello del lastrico solare in uso ad un solo condomino. Di talché, si deve procedere ad un’applicazione analogica dell’art. 1125 c.c., che accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la necessità della manutenzione, in tal senso verificandosi un’applicazione particolare del principio generale dettato dall’art. 1123, comma 2, c.c.. A fronte di siffatti principi, nella fattispecie, si è evidenziato che la manutenzione del piazzale, ancorché lo stesso fungeva da copertura al locale degli appellati, non poteva gravare, come invece era stato statuito dalla delibera oggetto di impugnazione, in misura preponderante su questi ultimi, atteso che, diversamente opinando, essi si sarebbero trovati a subire le conseguenze di un’usura di carattere eccezionale, ben superiore rispetto a quella attribuibile al titolare esclusivo del lastrico solare. Conseguentemente, la delibera de qua era stata correttamente annullata in primo grado. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 CAPITOLO 6 – Ripartizione delle spese e parti comuni Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 20 gennaio 2015, n. 873 COMUNIONE E CONDOMINIO - PARTI COMUNI - UTILIZZO DEL LUCERNARIO Anche nell’ipotesi in cui la base del cortile o cavedio o pozzo luce sia di proprietà esclusiva di un solo condomino, nondimeno la soprastante colonna di spazio di tale pozzo luce si presume di natura condominiale, in mancanza di una espressa previsione di segno contrario nel titolo di proprietà PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24, 2015 Tribunale di Foggia, sentenza 13 maggio 2016, n. 1529 Il lucernario ha natura condominiale se svolge la funzione esclusiva di illuminare ed areare l’intercapedine condominiale e se costituisce unico accesso alla stessa per eventuali interventi di manutenzione alle condotte dell’impianto fognario comune. Ne discende, pertanto, la esclusiva responsabilità del condominio, ex art. 2051 c.c., da omessa custodia e manutenzione, in ordine al cedimento del lucernario ed alla conseguente rottura delle tubazioni condominiale che hanno causato fenomeni infiltrativi nell’immobile di proprietà esclusiva PUBBLICAZIONE Massima redazionale, 2016 Giudice di Pace di Milano, Sezione VI, sentenza 23 gennaio 2016 n. 804 COMUNIONE E CONDOMINIO - Parti comuni dell’edificio - Spese della comunione e del condominio – Cortile – esclusione La disciplina sul riparto delle spese inerenti ai beni comuni del condominio ex art. 1123-1125 c.c. è suscettibile di deroga con atto negoziale, attraverso una convenzione che ripartisca dette spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, potendosi addirittura stabilire l’esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall’obbligo di partecipare alle spese medesime, incluse anche quelle di conservazione in ordine ad una determinata cosa comune, previo consenso unanime. FONTI Massima redazionale, 2016 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 19 maggio 2015, n. 10209 Condominio negli edifici - Facciata - Balconi - Balconi “aggettanti” - Bene di proprietà esclusiva - Rivestimenti ed elementi decorativi della parte frontale Proprietà comune - Configurabilità - Condizioni In tema di condominio negli edifici, i balconi aggettanti, costituendo un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; debbono invece considerarsi beni comuni a tutti i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole PUBBLICAZIONI Mass. Repertorio Lex24 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 14 giugno 2016, n. 12237 Condominio - Cessione del diritto d’uso - Servizio di portineria - Acquirente a titolo particolare - Cosa data in precedenza dal venditore in comodato Diritto di cessazione del godimento del bene - Ottenimento della piena disponibilità della cosa. Chi acquista il locale portineria di un condominio non può vedersi opporre la volontà del costruttore dell’edificio sulla destinazione dello spazio. La scelta del costruttore di concedere al condominio un locale dove esercitarvi il servizio di portineria, infatti, è volontaria e non può trasmettersi ai successivi acquirenti. Ad affermarlo è la Cassazione che risolve la controversia tra un condòmino, neo aggiudicatario ad un’asta del locale in precedenza adibito a locale portineria, e il Condominio che pretendeva che tale locale continuasse ad essere adibito a tale uso. Per la Corte, la concessione del locale a luogo di esercizio del servizio di portineria da parte del costruttore è frutto della volontà personale di quest’ultimo e non si trasforma in un «un vincolo di destinazione suscettibile di trasmettersi a mo’ di obbligazione propter rem nei confronti dei successivi acquirenti». PUBBLICAZIONE Guida al Diritto, 2016, 38, pg. 51, annotata da A.A. Moramarco Corte di Cassazione, Sezione II civile, sentenza 26-06-2015, n. 13295 Condominio – intercapedine – pertinenze Al fine di configurare il vincolo pertinenziale fra beni immobili distinti ed autonomi, occorre un requisito soggettivo, ovvero l’atto di destinazione della res adibita a servizio od ornamento di quella principale da parte del proprietario della cosa principale che sia proprietario od abbia la disponibilità giuridica anche di quella accessoria, salvo che il proprietario di quest’ultima non si sia obbligato a tale destinazione. Altresì, è necessario un requisito oggettivo, consistente nella durevole funzione della res complementare al servizio od ornamento di quella principale. Orbene, l’accertamento in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti implica un giudizio di fatto che, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici. FONTI Massima redazionale, 2015 Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 11 gennaio 2016 n. 223 Condominio – parti comuni - sottotetto “In tema di condominio negli edifici, l’appartenenza del sottotetto dell’edificio va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo esso compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all’uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 cod. civ., è, in ogni caso, applicabile nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di interesse condominiale, quando tale presunzione non sia superata dalla prova della proprietà esclusiva PUBBLICAZIONE Massima redazionale, 2016 Corte d’Appello Roma, Sezione 4 civile, Sentenza 23 aprile 2015, n. 2571 Sottotetto - Sottotetto - Natura pertinenziale - Rilevanza della relazione materiale esistente tra la cosa principale e la cosa secondaria - Autonomia funzionale del sottotetto - Elemento insufficiente a determinarne la natura condominiale - Applicazione del principio dell’accessione - Caso di specie Domande di reintegra e di rimessione in pristino dei luoghi - Domande inaccoglibili - Bene di pertinenza dell’appartamento dell’appellata - Non necessità di autorizzazioni del condominio - Assenza di modifiche strutturali e funzionali del sottotetto In tema di condominio, la natura pertinenziale del sottotetto rispetto agli appartamenti sottostanti va stabilita in base alla relazione materiale esistente tra la cosa principale e la cosa secondaria e non secondo i criteri della proprietà condominiale. Altresì, l’autonomia funzionale di un sottotetto, abitativa o meno, non è sufficiente, di per sé, a determinarne la natura condominiale. Ne deriva che, qualora non sia dimostrato l’intervenuto acquisto per usucapione o l’esistenza di un diritto di superficie in favore di un soggetto diverso, la naturale espansività connessa al principio dell’accessione, di cui all’art. 934 c.c., comporta necessariamente l’appartenenza ad un unico proprietario del suolo e di ogni costruzione edificata sulla relativa verticale. A fronte di siffatti principi, nel caso di specie, si è evidenziato come le domande di reintegra e di rimessione in pristino dei luoghi proposta da parte del condominio-appellante non potessero essere accolte, data l’accertata impossibilità dei condomini di accedere al sottotetto oggetto di causa, da considerarsi, conseguentemente, pertinenza dell’appartamento dell’appellata, legittimata ad accedervi attraverso la botola inserita nel suo immobile, senza necessità di autorizzazioni del condominio, non avendo mutato in alcun modo il sottotetto, né avendolo utilizzato, ad esempio a fini abitativi, con possibile nocumento dell’ente appellante e permanendo, soprattutto la funzione originaria del volume tecnico di isolante termico. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 14 luglio 2015, n. 14697 Contributi e spese condominiali - Deroga convenzionale al criterio di ripartizione legale - Esenzione totale dalle spese prevista in favore di determinati condomini in ordine ad un determinato bene comune Superamento della presunzione di comproprietà ex art. 1117 c.c. - Sussiste Assenza di siffatta previsione contrattuale - Obbligo per tutti i condomini di partecipare alle decisioni che concernono detto bene - Fattispecie in tema di spese per intervento di ristrutturazione dell’ascensore. Poiché la disciplina sul riparto delle spese inerenti ai beni comuni (artt. 1123-1125) è suscettibile di deroga con atto negoziale, e, quindi, anche con il regolamento condominiale che abbia natura contrattuale, deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca tali spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l’esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall’obbligo di partecipare alle spese medesime. In quest’ultima ipotesi, nel caso cioè in cui una clausola del regolamento condominiale stabilisca in favore di taluni condomini l’esenzione totale dall’onere di contribuire a qualsiasi tipo di spese (comprese quelle di conservazione), in ordine a una determinata cosa comune (nel caso, l’ascensore), si ha il superamento nei riguardi della suddetta categoria di condomini della presunzione di comproprietà su quella parte del fabbricato. Per contro, in assenza di siffatta previsione contrattuale, la proprietà comune del bene impone la partecipazione di tutti i condomini alle decisioni che concernono detto bene. (Fattispecie nella quale la Corte ha conseguentemente ritenuto illegittima la delibera assembleare inerente l’esecuzione di un intervento di ristrutturazione dell’ascensore, essendo stata adottata con la partecipazione dei soli condomini proprietari degli appartamenti situati dal primo all’ultimo piano dell’edificio, con esclusione dei proprietari del piano ammezzato e dei negozi). PUBBLICAZIONE Archivio delle locazioni e del condominio, 2015, 6, pg. 637, annotata da R. Del Chicca CAPITOLO 7 – Scale e ascensori Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 21 maggio 2015, n. 10483 Condominio negli edifici - Beni e servizi comuni - Scale - Beni oggetto di proprietà comune - Fondamento - Negozi con accesso dalla strada - Mancanza di titolo contrario - Estensione Nel condominio di edifici, le scale, al pari degli anditi, sono annoverate tra i beni che l’art. 1117 cod. civ. considera di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo. In particolare, le scale, con i relativi pianerottoli, costituiscono strutture funzionalmente essenziali del fabbricato e rientrano, pertanto, fra le parti di questo che, in assenza di titolo contrario, devono presumersi comuni nella loro interezza, ed anche se poste concretamente al servizio soltanto di talune delle porzioni dello stabile, a tutti i partecipanti alla collettività condominiale in virtù del dettato della norma richiamata, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’art. 1123, ultimo comma, cod. civ., il quale, proprio sul presupposto di tale comunione, disciplina soltanto la ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento di esse, ispirandosi al criterio della utilità che ciascun condomino o gruppo di condomini ne trae. In tale ottica, le scale, essendo elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, conservano la qualità di parti comuni, così come indicato nell’art. 1117 cod. civ., anche relativamente ai condomini proprietari di negozi con accesso dalla strada, in assenza di titolo contrario, poiché anche tali condomini ne fruiscono quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio gradevole PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 12 gennaio 2007, n. 432 Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di gestione (ripartizione) - In genere - Ripartizione della spesa per la pulizia delle scale - Criterio della proporzione in base all’altezza del piano - Applicazione analogica “in parte qua” dell’art.1124 cod. civ. Configurabilità - Fondamento. In tema di condominio negli edifici, la ripartizione della spesa per la pulizia delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono, in applicazione analogica,”in parte qua”, dell’art.1124 cod.civ., il quale segue, con riferimento al suddetto criterio, il principio generale posto dall’art.1123, secondo comma, cod. civ., della ripartizione della spesa in proporzione all’uso del bene e trova la propria “ratio” nella considerazione di fatto che i proprietari dei piani alti logorano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi. (Nell’affermare tale principio, la S.C. ha anche precisato che, ai fini della ripartizione della spesa suddetta, deve considerarsi invece ininfluente la destinazione in atto delle singole unità immobiliari). PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2007 Tribunale Mantova, civile, Sentenza 5 gennaio 2016 Vendita immobile in condominio. Lavori di straordinaria manutenzione. Onere delle spese - Unità immobiliare in condominio - Vendita - Lavori di straordinaria manutenzione - Spese - Mancato accordo delle parti - Rilevanza data adozione delibera di approvazione definiva dei lavori In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle spese, i relativi costi devono essere posti a carico si colui che era proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione dei detti interventi. La delibera giuridicamente rilevante al fine di individuare il soggetto tenuto a sopportare gli oneri di un intervento straordinario, tuttavia, è solo quella con la quale tali interventi siano effettivamente approvati in via definitiva, con la previsione della commissione del relativo appalto e la individuazione dell’inerente piano di riparto dei corrispondenti oneri, non assumendo rilievo l’adozione di una precedente delibera assembleare meramente preparatoria od interlocutoria, che non sia propriamente impegnativa per il condominio e che non assuma, perciò, carattere vincolante e definitivo per l’approvazione dei predetti interventi. La delibera in parola ha, invero, valore costitutivo della relativa obbligazione, sicché ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, seguite successivamente, e l’acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp.att.c.c. (nella specie la delibera in tal senso rilevante è stata adottata successivamente alla stipula del contratto di compravendita). PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 Corte di Cassazione, Sezione II civile, sentenza 10-03-2016, n. 4726 COMUNIONE E CONDOMINIO - Assemblea dei condomini I poteri dell’assemblea condominiale, fissati tassativamente dall’art. 1135 c.c., non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle res comuni che a quelle esclusive, tranne nell’ipotesi in cui una siffatta invasione sia stata da loro specificamente accettata o nei singoli atti di acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio che la preveda. FONTI Massima redazionale, 2016 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 26 febbraio 2016, n. 3858 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) - Eliminazione delle barriere architettoniche - Diritto dei soggetti disabili - Natura - Diritto personalissimo intrasmissibile - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie. In tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la l. n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici, sicché il diritto al mantenimento ed all’uso dei dispositivi antibarriera (nella specie, un dispositivo servo scale), installati (anche provvisoriamente) in presenza di un soggetto residente portatore di “handicap”, non costituisce un diritto personale ed intrasmissibile del condomino disabile, che si estingue con la morte dello stesso. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2016 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 14 luglio 2015, n. 14697 Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di manutenzione - Ascensore - Presunzione di comproprietà - Deliberazioni Partecipazione necessaria di tutti i condomini all’assemblea - Limiti Fattispecie In tema di condominio negli edifici, tutti i condomini devono partecipare alle deliberazioni che concernono l’ascensore (nella specie, quella volta alla sostituzione dell’impianto), trattandosi di bene di cui si presume, agli effetti dell’art. 1117, n. 3, cod. civ., la proprietà comune in assenza di una diversa previsione contrattuale idonea a superare tale presunzione (come, nella specie, la clausola del regolamento condominiale integralmente esonerativa di alcuni partecipanti dall’onere di contribuire alle relative spese). PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2015 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 5 agosto 2015, n. 16486 Condominio negli edifici - Innovazioni - Innovazioni vietate - Installazione di ascensore - Accertamento del pregiudizio all’uso o godimento delle parti comuni da parte dei singoli condomini - Principio di solidarietà condominiale Rilevanza In tema di condominio negli edifici, in sede di verifica, ex art. 1120, comma 2, cod. civ. circa l’attitudine dell’opera di installazione di un ascensore a recar pregiudizio all’uso o godimento delle parti comuni da parte dei singoli condomini, è necessario tenere conto del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto, peraltro, di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 12 agosto 2014, n. 17880 Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - In genere - Criterio di riparto ex art. 1123, secondo comma, cod. civ. - Ambito di applicazione - Spesa di adeguamento dell’impianto elettrico condominiale - Esclusione - Fondamento. In tema di condominio negli edifici, l’art. 1123, secondo comma, cod. civ. si applica per le spese attinenti alle parti e ai servizi che, per loro natura, sono destinati a fornire utilità diverse ai singoli condomini, sicché esso non trova applicazione per la spesa di messa a norma dell’impianto elettrico condominiale, il quale, ai sensi dell’art. 1117, n. 3, cod. civ., in mancanza di titolo contrario, è comune a tutti i condomini. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2014 Tribunale Firenze, Sezione 2 civile, Sentenza 19 gennaio 2016, n. 174 Comunione e condominio - Condominio - Parti comuni - Principio di solidarietà condominiale - Unità immobiliari del fabbricato - Convivenza Rapporti condominiali - Barriere architettoniche - Eliminazione - Persone disabili Il principio di solidarietà condominiale implica, nella coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato, il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi della convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto, peraltro, di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati. PUBBLICAZIONE Quotidiano del Condominio, 2016 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 26 febbraio 2016, n. 3858 Comunione e condomino - Condominio - Parti comuni - Barriere architettoniche - Eliminazione - Installazione di un servo scale - Principi di solidarietà - Disabile - Presenza nel condominio La normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche - nel caso di specie, l’installazione di un servo scala - sorretta da evidenti principi di solidarietà, prescinde dalla persistente presenza di un condomino disabile, di talché il diritto al conservazione e all’utilizzo degli anzidetti dispositivi provvisori, qualora già installati, non può configurarsi quale un diritto personale, intrasmissibile, del condomino disabile, pertanto, lo stesso non viene meno con il suo decesso. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 CAPITOLO 8 – Soffitti, volte, solai e balconi Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, sentenza 19 luglio 2011, n. 15841 Nell’ipotesi disciplinata dall’art. 1126 cod. civ. l’accollo delle spese di riparazione al condomino proprietario esclusivo del lastrico solare o che ne ha l’uso esclusivo trova una spiegazione nell’uso particolare rispetto alla normale funzione di copertura che tale lastrico svolge, con conseguente più rapido degrado dello stesso; nel caso, invece, in cui il solaio di copertura di autorimesse (o di altri locali interrati) in proprietà singola svolga anche la funzione di consentire l’accesso all’edificio condominiale, non si ha una utilizzazione particolare da parte di un condomino rispetto agli altri, ma una utilizzazione conforme alla destinazione tipica (anche se non esclusiva) di tale manufatto da parte di tutti i condomini. Ove, poi, il solaio funga da cortile e su di esso vengano consentiti il transito o la sosta degli autoveicoli, è evidente che a ciò è imputabile in maniera preponderante il degrado della pavimentazione, per cui sarebbe illogico accollare per un terzo le spese relative alle necessarie riparazioni, ai condomini dei locali sottostanti. Sussistono allora - come messo in luce dagli arresti giurisprudenziali sopra riportati -, le condizioni per una applicazione analogica dell’art. 1125 cod. civ., che stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute, in via generale, in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto: tale disposizione, infatti, accolla per intero le spese relative alla manutenzione di una parte di una struttura complessa (il pavimento del piano superiore) a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la necessità di tale manutenzione, per cui sì può dire che costituisce una applicazione particolare del principio dettato dall’art. 1123, 2 comma, cod. civ. PUBBLICAZIONE www.condominioweb.com, 2011 Tribunale Roma, Sezione 7 civile, Sentenza 2 gennaio 2015, n. 1 Ripartizione delle spese relative al lastrico solare - Condominio - Riparazione del cortile o del viale di accesso all’edificio condominiale - Ripartizione delle spese condominiali - Criterio applicabile In materia condominiale, ove si debba procedere alla riparazione del cortile o del viale di accesso all’edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle spese non si ricorrere ai criteri previsti dall’art. 1126 c.c., ma in via analogica, all’art. 1125 c.c. che prevede l’accollo per intero, delle spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa, identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione e verificandosi in tal caso un’applicazione particolare del principio generale dettato dall’art. 1123, comma 2° c.c. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 Corte d’Appello Roma, Sezione 4 civile, Sentenza 16 marzo 2015, n. 1732 Impugnazione della delibera condominiale - Riparazione del cortile condominiale o viale di accesso all’edificio condominiale - Copertura per i locali sotterranei - Immobili di proprietà esclusiva di un singolo condomino Ripartizione delle relative spese - Inapplicabilità dell’art. 1126 c.c. - Ratio Piazzale soggetto ad un maggiore deterioramento - Applicazione analogica dell’art. 1125 c.c. - Fattispecie - Manutenzione del piazzale - Copertura del locale degli appellati - Impossibilità di accollare in misura preponderante tale onere sugli appellati - Correttezza dell’annullamento della delibera impugnata Qualora si debba procedere alla riparazione del cortile condominiale o viale di accesso all’edificio condominiale, che funge anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall’art. 1126 c.c.. Ed infatti, tale norma, destinata a regolamentare la distribuzione delle spese afferenti ai lastrici solari di uso esclusivo, ossia a quelle porzioni che, pur essendo utilizzate solo dal proprietario dell’ultimo piano, sono poste nella sommità dell’edificio ed assolvono, quindi, alla funzione di copertura degli appartamenti sottostanti, non è pertinente alla fattispecie sopra descritta, ove il piazzale che dà accesso al condominio è posto a livello stradale ed, essendo destinato a passaggio pubblico, è soggetto ad un maggiore deterioramento rispetto a quello del lastrico solare in uso ad un solo condomino. Di talché, si deve procedere ad un’applicazione analogica dell’art. 1125 c.c., che accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la necessità della manutenzione, in tal senso verificandosi un’applicazione particolare del principio generale dettato dall’art. 1123, comma 2, c.c.. A fronte di siffatti principi, nella fattispecie, si è evidenziato che la manutenzione del piazzale, ancorché lo stesso fungeva da copertura al locale degli appellati, non poteva gravare, come invece era stato statuito dalla delibera oggetto di impugnazione, in misura preponderante su questi ultimi, atteso che, diversamente opinando, essi si sarebbero trovati a subire le conseguenze di un’usura di carattere eccezionale, ben superiore rispetto a quella attribuibile al titolare esclusivo del lastrico solare. Conseguentemente, la delibera de qua era stata correttamente annullata in primo grado. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 19 maggio 2015, n. 10209 Condominio negli edifici - Facciata - Balconi - Balconi “aggettanti” - Bene di proprietà esclusiva - Rivestimenti ed elementi decorativi della parte frontale Proprietà comune - Configurabilità – Condizioni In tema di condominio negli edifici, i balconi aggettanti, costituendo un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; debbono invece considerarsi beni comuni a tutti i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole PUBBLICAZIONI Mass. Repertorio Lex24 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 27 luglio 2012, n. 13509 Condominio negli edifici - Facciata - Balconi - Balconi “aggettanti” Individuazione - Proprietà comune - Esclusione – Fondamento In tema di condominio, i balconi “aggettanti”, i quali sporgono dalla facciata dell’edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio - come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio - non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani e ad essi non può applicarsi il disposto dell’articolo 1125 c.c. I balconi “aggettanti”, pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono. PUBBLICAZIONE Paolo Cendon, www.personaedanno.it, 2012 CAPITOLO 9 – Lastrici solari e terrazze a livello ad uso esclusivo Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 23 gennaio 2014, n. 1451 Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell’edificio - Terrazze, lastrici solari, logge - Appartamento con piano superiore accedente al lastrico e piano inferiore coperto dal lastrico - Spesa di riparazione del lastrico - Doppia contribuzione - Criteri - Fondamento. In tema di condominio negli edifici, il proprietario dell’appartamento su due livelli, che al piano superiore fruisca del calpestio sul lastrico solare e al piano inferiore goda della funzione di copertura, partecipa alla spesa di rifacimento del lastrico, ai sensi dell’art. 1126 cod. civ., per un terzo quale utente esclusivo del terrazzo e per due terzi in proporzione del valore millesimale dell’unità sita nella colonna sottostante al lastrico. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2014 Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, Sentenza 10 maggio 2016, n. 9449 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - SOFFITTI, SOLAI, VOLTE, LASTRICI SOLARI Lastrico solare di uso esclusivo - Danni da infiltrazioni da acqua all’immobile sottostante - Responsabilità del proprietario od usuario esclusivo - Natura Concorso del condominio - Fondamento - Criteri di riparto. In tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2016 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 29 gennaio 2015, n. 1674 Responsabilità civile - Danno - Cagionato da cose in custodia - Custode Condominio - Danneggiato - Condomini - Beni comuni - Amministratore Mandatario - Governo della cosa - Art. 1117 c.c. La stessa struttura della responsabilità per danni prevista dall’articolo 2051 c.c., presuppone l’identificazione di uno o piu’ soggetti cui sia imputabile la custodia. Il custode non puo’ essere identificato ne’ nel condominio, interfaccia idoneo a rendere il danneggiato terzo rispetto agli altri condomini, ma pur sempre ente di sola gestione di beni comuni, ne’ nel suo amministratore, essendo questi un mandatario dei condomini. Solo questi ultimi, invece, possono considerarsi investiti del governo della cosa, in base ad una disponibilità di fatto e ad un potere di diritto che deriva loro dalla proprietà piena sui beni comuni ex articolo 1117 c.c. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24, 2015 Tribunale di Modena, sentenza 16 febbraio 2016 n. 334 Condominio – infiltrazioni Nell’ipotesi in cui la parte convenuta (condomino proprietario) in un giudizio di responsabilità civile (danno da infiltrazione) chiami in causa un terzo (Condominio) in qualità di corresponsabile dell’evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un’espressa dichiarazione in tal senso dell’attore (condominio danneggiato), in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell’evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell’oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio. PUBBLICAZIONE Massima redazionale, 2016 Corte di Cassazione, Sezione II civile, sentenza 3 febbraio 2015 n. 1896 Condominio – Danni per mancata custodia – art. 2051 c.c. – prova caso fortuito In applicazione dell’art. 2051 cod. civ. , spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato). Questo onere probatorio presuppone che l’attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l’evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. PUBBLICAZIONE Massima redazionale, 2016 Tribunale di Caltanissetta, 16 febbraio 2015 Lastrico solare - Danni da infiltrazioni L’esercizio di un’azione di denuncia di danno temuto sulla base di infiltrazioni provenienti dalla terrazza a livello, deve essere preceduta dallo svolgimento di una indagine tecnica di parte (CTP), in grado di individuare a monte le cause, eventualmente diverse, che originano i fenomeni; e ciò, al fine di evitare sorprese sulla carenza della “legittimazione passiva” a resistere alla lite. PUBBLICAZIONI Massima redazionale, 2016 CAPITOLO 10 – Le spese per gli impianti comuni Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 29 aprile 2015, n. 8724 Condominio negli edifici - Beni e servizi comuni - Riscaldamento - Delibera assembleare - Adozione del sistema di termoregolazione dei consumi Presenza di impianti autonomi realizzati dai condomini - Aggravio di costi Oneri relativi a carico del Condominio - Configurabilità – Esclusione In tema di gestione del servizio di riscaldamento condominiale, qualora l’assemblea abbia regolarmente approvato nell’interesse comune con le prescritte maggioranze il sistema di termoregolazione dei consumi non possono ricadere sul Condominio - e quindi sui condomini - i maggiori costi che eventualmente si rendano necessari a causa dell’avvenuta previa realizzazione da parte di alcuni condomini di impianti di riscaldamento autonomo, collegati a (e integrativi di) quello comune del quale quest’ultimi beneficiano e che gli stessi hanno realizzato per soddisfare esigenze di carattere personale. PUBBLICAZIONE Ventiquattrore Avvocato, 2016, 6, pg. 40, annotata da L. Avigliano Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 30 aprile 2014, n. 9526 Comunione e condominio - Condominio - Spese condominiali - Riscaldamento centralizzato - Impianto tecnico comune - Condomini - Autorizzazione ed approvazione - Obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto Il condomino, può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, tuttavia, permane il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, e di quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24, 2015 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 3 settembre 2010, n. 19045 Parti comuni dell’edificio - Canali di scarico - Braga - Nozione - Proprietà comune ex art. 1117, n. 3, c.c. - Esclusione - Rottura - Responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. in capo al singolo proprietario - Sussistenza. Ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva. Conseguentemente, poiché la “braga”, quale elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perché serve all’uso (ed al godimento) di tutti i condomini. In tale contesto, ne deriva che in ragione della disponibilità della suddetta parte dell’impianto in capo al singolo condomino, quest’ultimo deve esserne considerato custode e, quindi, responsabile ex art. 2051 c.c. per eventuali danni arrecati a terzi dalla sua rottura. PUBBLICAZIONE Archivio delle locazioni e del condominio, 2011, 2, pg. 183 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 1 agosto 2014, n. 17557 Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - In genere - Consumo idrico - Riparto della spesa in mancanza di contatori di sottrazione - Criterio millesimale - Applicazione - Necessità Fondamento - Conseguenze. In tema di condominio negli edifici, salva diversa convenzione, la ripartizione delle spese della bolletta dell’acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 1123, primo comma, cod. civ., in base ai valori millesimali, sicché è viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che, adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell’unità immobiliare, esenti dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell’anno. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2014 Corte di Cassazione, Sezione II civile, sentenza 16 maggio 2014 n. 10859 Condominio – Spese condominiali – impianto idrico – ripartizionecompetenze dell’assemblea Rientra nelle attribuzioni dell’assemblea di condominio l’intera gestione delle cose e dei servizi comuni, “in modo dinamico”, nel senso, cioè, di un loro adattamento nel tempo al fine di una più razionale ed efficiente utilizzazione dei servizi stessi, con eventuale dismissione di alcuni beni comuni, e ciò anche se il servizio sia disciplinato dal regolamento contrattuale. Va aggiunto che hanno natura tipicamente regolamentare le norme riguardanti le modalità di uso della cosa comune e in genere le modalità di uso e funzionamento dei servizi condominiali, avendo natura contrattuale soltanto le disposizioni che incidono nella sfera dei diritti soggettivi e degli obblighi di ciascun condomini PUBBLICAZIONE Massima redazionale, 2016 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 30 giugno 2015, n. 13415 Condominio negli edifici - Beni e servizi comuni - Impianto fognario condominiale - Spese di conservazione del bene - Comproprietà da parte di condomino che non utilizzi l’impianto - Accertamento - Criteri ex art. 1117 cod. civ. – Sussistenza In tema di condominio negli edifici, con riguardo all’impianto di fognatura dell’edificio, l’indagine diretta a stabilire se il condomino, il quale non utilizzi detto impianto per essere lo stesso collegato con altro impianto, sia ugualmente comproprietario dell’impianto condominiale e, quindi, in applicazione dell’art. 1123 cod. civ., sia tenuto a concorrere alle spese inerenti la sua conservazione, va condotta in base ai criteri indicati nell’art. 1117 cod. civ. sull’individuazione delle parti comuni. PUBBLICAZIONI Mass. Repertorio Lex24 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 12 ottobre 2011, n. 21015 Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Obbligazioni del condominio e del singolo condomino Rimborso delle spese anticipate - Dal condomino - Art. 1134 cod. civ. - Spese sostenute per la conservazione della cosa comune - Diritto al rimborso Presupposto dell’urgenza - Necessità - Diversità di regime rispetto alla comunione - Fondamento - Condominio minimo - Applicabilità - Sussistenza Fattispecie. La diversa disciplina dettata dagli artt.1110 e 1134 cod. civ. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell’altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell’urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l’utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. Ne discende che anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell’urgenza, ai sensi dell’art. 1134 cod. civ. (In base al suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto applicabile la disposizione di cui all’art. 1134 cod. civ. pur se, nella specie, il condominio non risultava formalmente costituito, con nomina dell’amministratore). PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2011 Corte di Cassazione, Sezione III civile, sentenza 7 luglio 2016, n. 13945 RESPONSABILITÀ CIVILE – Condominio - Caso fortuito - Cosa in custodia, (danni da) – impianti fognari - responsabilità solidale Gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera del controllo dell’ente pubblico che, come custode, risponde, ex art. 2051 c.c., dei danni causalmente collegati alla res, salva la prova del caso fortuito. Il concorrente apporto causale di un terzo, rilevante soltanto in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito. FONTI Quotidiano Giuridico, 2016 CAPITOLO 11 – Il rimborso delle spese anticipate Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 12 febbraio 2014, n. 3221 Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Obbligazioni del condominio e del singolo condomino Rimborso delle spese anticipate - Dal condomino - Diritto al rimborso Insorgenza - Condizioni - Utilità comune della spesa - Necessità - Fondamento. In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell’art. 1134 cod. civ. (nel testo applicabile “rationetemporis”), il condomino può ottenere il rimborso della spesa fatta “per la cosa comune”, sostenuta, cioè, in funzione dell’utilità comune, indipendentemente dalla circostanza che la spesa stessa sia stata fatta su cosa comune o di proprietà esclusiva. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2014 Tribunale Firenze, Sezione 2 civile, Sentenza 19 settembre 2014, n. 2702 Spese effettuate dal condomino in relazione a parti comuni - Art. 1134 c.c. Norma applicabile anche nel caso di edificio in condominio composto da due soli partecipanti - Condominio minimo - Concetto di urgenza - Concetto impiegato nella predetta norma - Significato proprio della parola - Stretta necessità immediata ed impellente - Diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune - Assenza dell’autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea - Condomino che vi ha provveduto Dimostrazione dell’urgenza - Impossibilità di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini - Divieto per i singoli condomini di eseguire di propria iniziativa opere relative alle cose comuni - Cessazione del divieto quando si tratta di opere urgenti - Opere la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo di danno - Criterio del buon padre di famiglia - Fattispecie - Ravvisabilità di tutti i presupposti richiesti dalla norma in parola per il riconoscimento dell’attività gestoria svolta dall’attore - Lavori in relazione ai quali era stata avanzata richiesta di rimborso - Lavori consistiti nel “rifacimento e demolizione” del tetto - Art. 1117 c.c. - Parte che la norma annovera, a titolo esemplificativo, tra quelle dell’edificio necessarie per l’uso comune - Prova della esecuzione dei lavori, del loro costo e dell’integrale pagamento da parte dell’attore - Requisito dell’urgenza - Tetto dell’edificio già interessato da un parziale crollo che aveva compromesso una parte del controsoffitto del piano superiore - Non garanzia del necessario isolamento e della funzione di copertura del fabbricato - Fatiscenza dello stesso Avvallamento - Possibilità per l’acqua meteorica di penetrare all’interno della proprietà dell’attore - Autorità comunale - Imposizione in via d’urgenza dell’esecuzione dei lavori tra cui anche la demolizione delle parti pericolanti e l’impermeabilizzazione completa della copertura - Dichiarazione di totale inagibilità dei locali di proprietà dell’attore - Rischio di un ulteriore cedimento della copertura con propagazione degli effetti pregiudizievoli anche all’unità immobiliare dell’attore - Rischio concreto - Differimento dei lavori Possibilità del verificarsi di un grave nocumento sia alla struttura condominiale che ai locali di proprietà esclusiva dell’attore - Ordine della pubblica autorità - Attore posto nella condizione di dover necessariamente dare attuazione, entro il termine stabilito, alle prescrizioni in esso indicate Proprietà dell’immobile - Immobile dello stato - Accoglimento della domanda attorea di rimborso delle spese dal medesimo sostenute nella misura del 50% Immobile composto da soli due piani, sovrapposti, aventi la medesima estensione. L’art. 1134 c.c. può ritenersi applicabile anche nel caso di edificio in condominio composto da due soli partecipanti, cd. condominio minimo. Orbene, il concetto di urgenza, impiegato nella predetta norma deve essere ricavato dal significato proprio della parola, che designa la stretta necessità, la necessità immediata ed impellente. Ai fini del diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, il condomino che vi ha provveduto deve, dunque, dimostrare che ne sussisteva l’urgenza, ossia la necessità di eseguirla senza, quindi, potere avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini. In altri termini, il divieto per i singoli condomini di eseguire di propria iniziativa opere relative alle cose comuni cessa quando si tratta di opere urgenti, intendendosi quelle la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo di danno, secondo il criterio del buon padre di famiglia. Tutto ciò detto, nella fattispecie, si sono ravvisati tutti i presupposti richiesti dalla norma in parola per il riconoscimento dell’attività gestoria svolta dall’attore. Ed infatti, si è evidenziato che i lavori in relazione ai quali era stata avanzata richiesta di rimborso erano consistiti nel “rifacimento e demolizione” del tetto, che l’art. 1117 c.c. annovera, a titolo esemplificativo, tra le parti dell’edificio necessarie per l’uso comune. Risultava altresì la prova della esecuzione dei lavori, del loro costo e dell’integrale pagamento da parte dell’attore. Quanto al requisito dell’urgenza, era emerso che il tetto dell’edificio era già stato interessato da un parziale crollo che aveva compromesso una parte del controsoffitto del piano superiore e che pertanto, palesemente, non garantiva più il necessario isolamento e la funzione di copertura del fabbricato; altresì, era stato rilevato che esso si presentava fatiscente, mostrando un evidente avvallamento e consentendo all’acqua meteorica di penetrare all’interno della proprietà dell’attore, tanto che l’autorità comunale aveva imposto in via d’urgenza l’esecuzione dei lavori tra cui anche la demolizione delle parti pericolanti e l’impermeabilizzazione completa della copertura. A seguito della situazione di pericolo venutasi a creare era stata anche dichiarata la totale inagibilità dei locali di proprietà dell’attore. Orbene, in tale situazione, il rischio di un ulteriore cedimento della copertura con propagazione degli effetti pregiudizievoli anche all’unità immobiliare dell’attore era così concreto che un differimento dei lavori lasciava ragionevolmente prevedere il verificarsi di un grave nocumento sia alla struttura condominiale che ai locali di proprietà esclusiva dell’attore. Del resto, l’esistenza di un ordine della pubblica autorità poneva l’attore nella condizione di dover necessariamente dare attuazione, entro il termine stabilito, alle prescrizioni in esso indicate. Provato che l’immobile oggetto di causa era di proprietà dello Stato, si è ritenuto giusto accogliere la domanda attorea di rimborso delle spese dal medesimo sostenute nella misura del 50%, in considerazione del fatto che l’immobile era composto da soli due piani, sovrapposti, aventi la medesima estensione. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24. Tribunale Bologna, Sezione 2 civile, Sentenza 11 marzo 2010, n. 670 CONDOMINIO - SPESE PER LE COSE COMUNI - SPESA SOSTENUTA DAL SINGOLO - DIRITTO AL RIMBORSO - SPESA URGENTE E NON DIFFERIBILE – MANCATA AUTORIZZAZIONE DELL’AMMINISTRATORE E DELL’ASSEMBLEA - CONCETTO DI SPESA URGENTE - INDIVIDUAZIONE. Ove il singolo condomino abbia sostenuto delle spese per la gestione e manutenzione delle cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso di quanto sostenuto. Infatti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1134 cod.civ. il diritto al rimborso è subordinato alla dimostrazione dell’urgenza nonché della necessità di effettuare la spese in questione senza ritardo e, quindi, senza poter avvertire in tempo utile l’amministratore e gli altri condomini. A tal fine, va considerata urgente la spesa la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo, fino a quando l’amministratore o l’assemblea dei condomini possano utilmente provvedere. PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, Immobili & Diritto, 2011, 1, pg. 24, annotata da M. De Tilla Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 14 aprile 2015, n. 7457 Condominio negli edifici - Condominio minimo - Spese anticipate dal condomino - Diritto al rimborso - Disciplina applicabile - Requisito dell’urgenza - Estremi In tema di condominio negli edifici, anche nel caso di condominio c.d. minimo, il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino resta governato dall’art. 1134 cod. civ. Tuttavia, il carattere dell’urgenza della spesa sostenuta, che legittima il condominio ad ottenerne il rimborso, deve tradursi in una sua effettiva indifferibilità, nel senso di non poter essere rinviata senza pregiudizio o pericolo per la cosa comune. PUBBLICAZIONE Consulente Immobiliare, 2016, 1006, pg. 1592. Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 4 marzo 2015, n. 4372 Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Obbligazioni del condominio - Rimborso delle spese anticipate - Dal condomino - Art. 1134 cod. civ. - Spesa sostenuta per la conservazione della cosa comune - Diritto al rimborso - Presupposto dell’urgenza - Necessità - Condominio minimo Applicabilità – Fondamento. La diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 cod. civ. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell’altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell’urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l’utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. Ne discende che, istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, poiché tale situazione si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell’urgenza, ai sensi dell’art. 1134 cod. civ. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 CAPITOLO 12 – Scioglimento del condominio, perimento dell’edificio e spese di ricostruzione Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 16 marzo 2011, n. 6198 Condominio - Perimento dell’edificio - Ricostruzione in maniera difforme dalla precedente - Conseguenze. (c.c., articoli 1128, 1321, 1325, 1350 e 1362) Nell’ipotesi di perimento di un edificio in condominio, quest’ultimo viene meno e permane soltanto la comunione sul suolo, con la conseguenza che, ove il fabbricato venga ricostruito in maniera difforme da quello preesistente, il condominio non rinasce e quanto edificato costituisce invece un’opera realizzata su suolo comune, come tale soggetta alla disciplina dell’accessione, e, quindi, da attribuire secondo le quote originarie ai comproprietari del suolo, a meno che gli effetti dell’accessione, prima del loro verificarsi, non siano esclusi o modificati in conseguenza di un accordo tra le parti. PUBBLICAZIONE Guida al Diritto, 2011, 24, pg. 62 Tribunale Termini Imerese, civile, Sentenza 13 febbraio 2007, n. 16 Condominio - Assemblea condominiale - Perimento totale o parziale dell’edificio - Parte minore - Ricostruzione - Delibera assembleare. Affinché possa ravvisarsi il diritto di condominio su un determinato bene, un impianto o un servizio comune, è necessario che sussista una relazione di accessorietà tra questi e l’edificio in comunione e un collegamento funzionale tra i primi e le unità immobiliari di proprietà singola. Elemento indispensabile per poter configurare l’esistenza di una situazione condominiale è rappresentato dalla contitolarità necessaria del diritto di proprietà sulle parti comuni dell’edificio, in rapporto alla specifica funzione di esse di servire per l’utilizzazione e il godimento delle parti dell’edificio medesimo. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 17 luglio 2007, n. 15928 Contributi e spese condominiali - Spese di ricostruzione dell’edificio a seguito di perimento - Necessità che la ricostruzione sia materialmente e giuridicamente possibile - Sussiste. L’obbligo del condomino, che non intende partecipare alla ricostruzione dell’edificio perito in tutto o in parte, di cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti comuni, stabilito dall’articolo 1128 del C.c., presuppone che la ricostruzione sia materialmente e giuridicamente possibile e che il relativo progetto non comporti difformità o varianti rispetto alle precedenti strutture edilizie, che possano in concreto portare un pregiudizio al suo diritto di proprietà esclusiva o condominiale. Ne deriva che, nel caso in cui la ricostruzione dell’immobile non sia consentita dalla disciplina urbanistica ovvero in quello in cui non siano specificati i criteri e le modalità del ripristino delle parti comuni deliberato da alcuni condomini o dall’assemblea di condominio, non sono ipotizzabili tanto il rifiuto di un condomino a partecipare alla ricostruzione quanto il suo obbligo di cedere i propri diritti, anche se il suo dissenso dall’altrui volontà si sia manifestato allo stato in modo inequivoco. (M.Pis.) PUBBLICAZIONE Immobili & Diritto, 2008, 4, pg. 19, annotata da M. de Tilla Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 30 ottobre 2006, n. 23333 Condominio egli edifici - Perimento dell’edificio - Totale o parziale Disciplina dell’art. 1128 cod. civ. - Applicabilità in ogni caso - Rifiuto di un condomino di partecipare alla ricostruzione - Condizioni - Conseguenze Fattispecie. Nell’ipotesi di perimento dell’edificio in condominio, il rifiuto del condomino a partecipare alla ricostruzione, quale presupposto per ottenere, da parte degli altri condomini, la cessione coattiva della sua quota, ai sensi dell’art. 1128 quarto comma, cod. civ. - norma applicabile non solo all’ipotesi di perimento totale, ma anche a quella di perimento parziale - deve manifestarsi o nella richiesta di vendita del suolo o in una netta opposizione a ricostruire l’edificio ed a sopportare la relativa spesa, non essendo sufficiente, a tal fine, un comportamento meramente inerte o una semplice divergenza in ordine alle caratteristiche del nuovo edificio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva escluso che la volontà del condomino di procedere alla ricostruzione soltanto a condizione che essa fosse conforme all’edificio preesistente e sulla base di un preciso preventivo di spesa integrasse un rifiuto alla ricostruzione, tale da legittimare gli altri condomini alla richiesta di cessione coattiva). PUBBLICAZIONE Consulente Immobiliare, 2013, 936, pg. 1480 CAPITOLO 13 – La riscossione degli oneri condominiali e il recupero delle morosità Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 29 gennaio 2013, n. 2049 Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - In genere - Deliberazione assembleare di approvazione della spesa - Obbligo di contribuzione da parte dei condomini - Sussistenza Rilevanza delle vicende del rapporto obbligatorio tra condominio e creditori dello stesso - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. In tema di condominio negli edifici, la deliberazione di approvazione delle spese, adottata dall’assemblea e divenuta inoppugnabile, fa sorgere l’obbligo dei condomini di pagare al condominio i contributi dovuti, rimanendo indipendenti l’obbligazione del singolo partecipante verso il condominio e le vicende delle partite debitorie del condominio verso i suoi creditori. Ne consegue che il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa, in attesa dell’evolversi delle relazioni contrattuali del condominio, così riversando sugli altri condomini gli oneri del proprio ritardo nell’adempimento, né può dedurre che il pagamento sia stato effettuato direttamente al terzo, in quanto ciò altererebbe la gestione complessiva del condominio, ma deve, adempiere all’obbligazione verso quest’ultimo, salva l’insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di un credito da rimborso nei confronti della gestione condominiale, ove residuino avanzi di cassa per mancati esborsi o per la risoluzione dei contratti precedentemente stipulati. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2013 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 30 aprile 2013, n. 10196 Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Deliberazioni nulle o inesistenti Delibera assembleare a maggioranza applicativa di interessi moratori per ritardato pagamento delle quote dei partecipanti - Nullità - Fondamento Conseguenze sulle deliberazioni esecutive. La deliberazione assembleare che, a maggioranza, sancisca a carico dei partecipanti al consorzio l’applicazione di interessi moratori per l’ipotesi di ritardato pagamento delle quote deve considerarsi nulla, poiché un siffatto potere non rientra tra quelli dell’assemblea, potendo una tale previsione essere inserita soltanto in un regolamento contrattuale, approvato all’unanimità; ne deriva che anche le successive deliberazioni, che la prima abbiano eseguito, sono affette da nullità, la quale può essere fatta valere dall’interessato senza essere tenuto all’osservanza dei termini di decadenza. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2013 Tribunale di Roma, sentenza 7 gennaio 2016 n. 104 Condominio – approvazione del bilancio – annullabilità della delibera É annullabile la delibera di approvazione del bilancio che presenti risultanze che, quanto ai relativi profili di chiarezza ed intelligibilità, non appaiono idonee a rendere una realistica e veritiera rappresentazione dell’amministrazione dell’ente condominiale. PUBBLICAZIONE Massima redazionale, 2016 Tribunale Bari, Sezione 3 civile, Sentenza 7 gennaio 2015, n. 24 Condominio - Condominio - Invalidità delle delibere assembleari - Onere del condominio di provare la tempestiva e regolare convocazione di tutti i condomini - Verbale assembleare - Contenuto e valore probatorio. In materia condominiale ove il condomino agisca per far valere l’invalidità di una delibera assembleare, è onere del condominio convenuto provare che tutti i condomini siano stati tempestivamente avvisati della convocazione, trattandosi di un presupposto per la regolare costituzione dell’assemblea. Infatti, ai sensi dell’art. 1136 c.c., l’assemblea non può deliberare se non si verifica che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione. Il verbale assembleare contiene la descrizione di quanto sia avvenuto in seno alla riunione e da esso devono risultare le condizioni per una valida costituzione dell’assemblea e dunque per la validità della deliberazione, senza incertezze o dubbi, non potendo ricorrere alle presunzioni per colmare le lacune. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 23 gennaio 2014, n. 1439 Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Provvedimenti per le spese - Deliberazione dell’assemblea Adozione di tabelle provvisorie - Annullabilità - Fondamento - Conseguenze. In tema di condominio negli edifici, la deliberazione con cui l’assemblea, in mancanza di tabelle millesimali, adotti un criterio provvisorio di ripartizione delle spese tra i condomini, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 1135, nn. 2) e 3), cod. civ., non è nulla, ma solo annullabile, non incidendo comunque sui criteri generali dettati dall’art. 1123 cod. civ., con la conseguenza che la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’art. 1137 cod. civ. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2014 Tribunale di Modena, Sezione II civile, ordinanza del 5 giugno 2015 Condominio – spese condominiali – morosità – sospensione dei servizi comuni al condomino moroso – applicazione In tema di condominio, il disposto normativo dell’art. 63, 3 c., disp. att. c.c. attribuisce - in via di autotutela e senza ricorrere previamente al giudiceall’amministratore condominiale il potere di sospendere al condomino moroso l’utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, e, dopo la modifica normativa che ha eliminato la previsione “ove il regolamento lo consenta”, l’esercizio di tale potere configura un potere-dovere dell’amministratore condominiale il cui esercizio è legittimo ove la sospensione sia effettuata intervenendo esclusivamente sulle parti comuni dell’impianto, senza incidere sulle parti di proprietà esclusiva del condomino moroso (Nel caso di specie, il tribunale, relativamente alle deduzioni del ricorrente in ordine alla esclusione dei “servizi essenziali” dall’ambito di operatività dell’art. 63 , 3 c., disp. att. c.c., per evitare lesione di diritti fondamentali della persona connessi all’uso dell’abitazione, ha ritenuto che, a prescindere dalla correttezza o meno di tale impostazione, nella specie non sono pertinenti in quanto non sussiste alcuna posizione di uso legittimo dell’abitazione tutelabile, essendo il ricorrente un occupante senza titolo dell’immobile, e dunque nessun bilanciamento - quand’anche si ritenesse fondata l’allegazione in astratto- può essere compiuto nel caso concreto) PUBBLICAZIONE Massima redazionale, 2016 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 28 febbraio 2013, n. 5038 Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - In genere - Pagamento eseguito dal condomino - Facoltà del “solvens” di imputazione a singoli esercizi con esclusione dei debiti contestati Sussistenza. In materia di condominio negli edifici, il condomino, eseguendo un pagamento per spese condominiali, può imputarlo ai debiti per singoli esercizi e può escludere che le somme pagate vengano imputate a crediti contestati. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2013 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 21 novembre 2012, n. 20562 Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Soggetti obbligati - Azione di recupero promossa dall’amministratore - Legittimazione passiva Soggetti diversi dal vero proprietario della singola unità immobiliare Esclusione - Principio dell’apparenza del diritto - Inapplicabilità – Fondamento Passivamente legittimato rispetto all’azione giudiziaria dell’amministratore del condominio, per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale, difettando, nei rapporti fra condominio ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza del diritto, strumentale, essenzialmente, all’esigenza di tutela dell’affidamento dei terzi di buona fede. Non sussiste infatti, una relazione di terzietà tra il condominio, che è un ente di gestione, ed il condomino e, d’altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della proprietà è funzionale al rafforzamento ed al soddisfacimento del credito della gestione condominiale. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 25 febbraio 2014, n. 4489 Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - In genere - Prescrizione - Termine e decorrenza - Fondamento. Le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2014 Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Sentenza 17 febbraio 2014, n. 3636 Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - In genere - Obblighi assunti per la conservazione delle cose comuni - Pagamento “pro quota” eseguito dal condomino a mani del creditore del condominio - Effetto estintivo - Insussistenza - Fondamento. Il condominio si pone, verso i terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei condomini, attinenti alle parti comuni, sicché l’amministratore è rappresentante necessario della collettività dei partecipanti, sia quale assuntore degli obblighi per la conservazione delle cose comuni, sia quale referente dei relativi pagamenti. Ne consegue che non è idoneo ad estinguere il debito “pro quota” il pagamento eseguito dal condomino direttamente a mani del creditore del condominio, se tale creditore non è munito di titolo esecutivo verso lo stesso singolo partecipante. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2014 Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 4 gennaio 2013 COMUNIONE E CONDOMINIO - Amministrazione del condominio Obblighi e poteri dell’amministratore – oneri condominiali – stato di ripartizione delle spese. In materia condominiale, in virtù dell’art. 1130 c.c., è previsto che l’amministratore ha il potere di riscuotere i contributi dai condomini e può procedere in via monitoria ai sensi dell’art. 63 delle disp. att. c.c. in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea anche in sede di preventivo, trattandosi di un atto finalizzato a consentire la continuità gestionale e patrimoniale dell’ente di gestione, a fronte dell’inerzia dell’assemblea nell’approvare il consuntivo. Ne deriva che nel caso specifico, non risultando che i preventivi fondanti i crediti ingiunti al condomino opponente, siano stati sostituiti da consuntivi prima dell’inizio del procedimento monitorio, le delibere poste a fondamento dei crediti rivendicati devono ritenersi pienamente validi ed efficaci. FONTI Massima redazionale, 2013 Giudice di Pace Taranto, civile Sentenza 1 marzo 2016 Opposizione decreto ingiuntivo in materia di quote condominiali - Decreto ingiuntivo - Amministratore condominiale - Richiesta - Emissione da parte del giudice - Soggetto del quale non sia dimostrata la piena ed esclusiva proprietà - Decreto irregolare. Va revocato, in quanto irregolare, il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dall’amministratore di condominio nei confronti di un soggetto del quale non sia dimostrata la piena ed esclusiva proprietà del bene facente parte del complesso condominiale. Il decreto ingiuntivo, invero, nella sua essenza di procedimento speciale sommario, può sussistere solo se corretto sotto i profili dei soggetti legittimati, nonché degli elementi richiesti dagli artt. 642 e seguenti c.p.c., non potendosi ricorrere all’utilizzo del procedimento in parola in assenza della sussistenza di elementi fondamentali, quali la esatta indicazione del creditore e del debitore, la esatta quantificazione della somma e della sua liquidità, soprattutto allorquando il provvedimento viene richiesto immediatamente esecutivo. Né gli anzidetti elementi possono essere successivamente modificati, ovvero corretti dal Giudice, nemmeno a seguito di una interpretazione logico-sistematica PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 16 aprile 2013, n. 9181 Contributi e spese condominiali - Morosità - Obbligo di preventiva messa in mora prevista da clausola regolamentare - Omissione - Procedimento monitorio ex art. 63 att. c.c. avviato dall’amministratore - Improcedibilità Esclusione - Responsabilità da inesatto adempimento del mandato Sussistenza. La mancata preventiva messa in mora del condomino inadempiente, in violazione di norma regolamentare che preveda come obbligatoria la formale contestazione della morosità, non preclude all’amministratore condominiale di agire in via monitoria, potendo - al più - la violazione di tale regola di condotta far discendere in capo all’amministratore medesimo una responsabilità da inesatto adempimento del mandato. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 Corte di Cassazione, Sezione civile, sentenza 27 marzo 2013 n. 7265 La deliberazione dell’assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l’esistenza di tale credito, legittimando, senz’altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all’esito del giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito sia ristretto solamente alla verifica dell’esistenza e dell’efficacia della deliberazione assembleare medesima relativa all’approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri PUBBLICAZIONE Massima redazionale, 2016 Corte di Cassazione, Sezione Unite civile, Sentenza 18 dicembre 2009, n. 26629 Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Riscossione Procedimento di ingiunzione - Decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali - Opposizione - Sindacato sulla validità delle relative delibere assembleari - Esclusione – Fondamento. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2009 Corte di Cassazione, Sezione Unite civile, Sentenza 27 febbraio 2007, n. 4421 Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Riscossione Procedimento di ingiunzione - Ingiunzione per spese condominiali Opposizione - Contestuale giudizio di impugnazione della delibera assembleare per oneri condominiali - Rapporto fra i due giudizi - Sospensione necessaria - Esclusione – Fondamento. La sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., nell’ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell’inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al giudicato d’accertamento della nullità la quale impedisce all’atto di produrre “ab origine” qualunque effetto, sia pure interinale - si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo. Detto principio di inesecutività del titolo impugnato a seguito di allegazione della sua originaria invalidità assoluta è derogato, nella disciplina del condominio, da un sistema normativo che mira all’immediata esecutività del titolo, pur in pendenza di controversia, a tutela di interessi generali ritenuti prevalenti e meritevoli d’autonoma considerazione, sicché il giudice non ha il potere di disporre la sospensione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ., in relazione alla pendenza del giudizio in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale, restando riservato al giudice dell’impugnazione il potere di sospendere ex art. 1137 comma secondo cod. civ. l’esecuzione della delibera. Non osta a tale disciplina derogatoria il possibile contrasto di giudicati in caso di rigetto dell’opposizione all’ingiunzione e di accoglimento dell’impugnativa della delibera, poiché le conseguenze possono essere superate in sede esecutiva, facendo valere la sopravvenuta inefficacia del provvedimento monitorio, ovvero in sede ordinaria mediante azione di ripetizione dell’indebito. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2007 Tribunale di Grosseto, Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016 n. 425 Condominio – Oneri condominiali – decreto ingiuntivo – Opposizione Le delibere non hanno compiuto alcuna determinazione in ordine ai criteri di riparto da adottare, ma si sono limitate a ripartire le spese sulla base delle tabelle millesimali nel presupposto – giusto o sbagliato in questa sede non rileva – che si trattasse di spese per servizi di cui tutti i condomini usufruivano, perché relativi a beni di uso comune. PUBBLICAZIONE Massima redazionale, 2016. Tribunale Milano, Sezione 13 civile, Sentenza 24 settembre 2015, n. 10718 Delibere condominiali - Condominio negli edifici - Deliberazioni assembleari Oggetto - Impugnazioni da parte del condomino dissenziente In tema di condominio negli edifici, le deliberazioni con cui vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli condomini per far fronte alle spese condominiali costituiscono titoli di credito del condominio, e, da sole sono idonee a provare l’esistenza di tale credito. Tuttavia, le stesse, posso essere oggetto di impugnazione da parte del condomino dissenziente. Nell’ipotesi si accertamento e dichiarazione della sua illegittimità nel giudizio di impugnazione, avrà diritto alla restituzione di quanto, in forza di essa, sia stato costretto a pagare indebitamente. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 15 febbraio 2011, n. 3704 Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Riscossione Procedimento di ingiunzione - Giudizio di opposizione - Contestuale giudizio di impugnazione della delibera assembleare per oneri condominiali Rapporto fra i due giudizi - Sospensione necessaria - Esclusione – Fondamento. La sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., nell’ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell’inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al giudicato d’accertamento della nullità la quale impedisce all’atto di produrre “ab origine” qualunque effetto, sia pure interinale - si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo. Detto principio di inesecutività del titolo impugnato a seguito di allegazione della sua originaria invalidità assoluta è derogato, nella disciplina del condominio, da un sistema normativo che mira all’immediata esecutività del titolo, pur in pendenza di controversia, a tutela di interessi generali ritenuti prevalenti e meritevoli d’autonoma considerazione, sicché il giudice non ha il potere di disporre la sospensione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ., in relazione alla pendenza del giudizio in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale, restando riservato al giudice dell’impugnazione il potere di sospendere ex art. 1137 comma secondo cod. civ. l’esecuzione della delibera. Non osta a tale disciplina derogatoria il possibile contrasto di giudicati in caso di rigetto dell’opposizione all’ingiunzione e di accoglimento dell’impugnativa della delibera, poiché le conseguenze possono essere superate in sede esecutiva, facendo valere la sopravvenuta inefficacia del provvedimento monitorio, ovvero in sede ordinaria mediante azione di ripetizione dell’indebito. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 Corte di Cassazione, Sezione civile, sentenza 12 gennaio 2016 n. 306 Condominio – spese condominiali – decreto ingiuntivo – giudizio di opposizione – rendiconto nullo. Se la delibera che ha approvato il rendiconto è nulla (e non semplicemente annullabile), il condomino opponente può far valere la nullità della delibera stessa nel giudizio di opposizione e il giudice accogliere l’opposizione anche sulla base della sola eccezione di nullità. Vieppiù, la nullità può essere rilevare d’ufficio del giudice, in quanto riguarda atti (la delibera assembleare) posti a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo, la cui validità rappresenta elemento costitutivo della domanda PUBBLICAZIONE Massima redazionale, 2016 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629 PROCEDIMENTI SOMMARI - D’INGIUNZIONE - DECRETO OPPOSIZIONE - IN GENERE - Opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il tentativo di mediazione - Individuazione della parte gravata Attore in opposizione - Ragioni. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua “ratio” e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2015 Tribunale Palermo, Sezione 2 civile, Sentenza 18 settembre 2015, n. 4951 Impugnazione di delibere condominiale e mediazione - Impugnazione delle delibere condominiali - Tentativo di mediazione - Sospensione dei termine per l’impugnazione - Fallimento della mediazione - Effetti e decorrenza del nuovo termine per l’impugnazione. In tema di impugnazione delle delibere condominiali, durante il tentativo di mediazione il termine di trenta giorni per l’impugnazione rimane sospeso e riprende a decorrere dalla data di redazione e deposito del verbale negativo. Invero, il comma 6 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 stabilisce che dal momento della comunicazione alle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e dalla stessa data la domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta. Quindi, ove il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve riproporsi nel medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 Corte di Cassazione, Sezione Unite civile, Sentenza 22 luglio 2013, n. 17781 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali Processo equo - Termine ragionevole - In genere - Diritto all’equa riparazione per durata irragionevole - Istanza di mediazione finalizzata alla conciliazione Ammissibilità - Fondamento - Effetti - Impedimento della decadenza ex art. 4 della legge n. 89 del 2001 - Limiti e conseguenze. Il diritto alla ragionevole durata del processo, quale diritto fondamentale della persona, non è disponibile, né suscettibile di conciliazione, a differenza del diritto all’equa riparazione per durata irragionevole, che, quale diritto patrimoniale, è soggetto alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, in aderenza alla “ratio” di deflazione del contenzioso giudiziario. Pertanto, la domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale ex art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 impedisce, “per una sola volta”, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la decadenza dal diritto di agire per l’equa riparazione, potendo quest’ultimo essere ancora esercitato, ove il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi, decorrente “ex novo” dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell’organismo di mediazione. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2013 Tribunale di Palermo, Sezione civile, sentenza 19 marzo 2014 Le richieste dei terzi creditori del condominio, dirette ad acquisire l’elenco dei condomini morosi, devono essere riscontrate con sollecitudine dall’amministratore; in difetto, sussiste la responsabilità dell’amministratore per l’eventuale danno arrecata agli stessi creditori a causa della mancanza e/o del ritardo nella consegna PUBBLICAZIONE Massima redazionale, 2016 Tribunale di Tivoli, Sezione civile, sentenza 21 aprile 2016 Agli effetti dell’art. 63 citato, infatti, devono considerarsi morosi i soli condomini che sono debitori delle quote relative allo specifico contratto o titolo da cui sorge il debito del condominio verso il singolo creditore che richiede i dati all’amministratore. Vanno escluse, dunque, le complessive morosità condominiali che fanno riferimento ad altri debiti. Ciò significa, in altri termini, che l’amministratore non può limitarsi a fornire l’elenco generico di tutti i condomini morosi verso i terzi creditori del condominio. Deve invece fornire i nominativi dei soli condomini che risultano morosi con specifico riferimento ai crediti vantati dal creditore istante, con indicazione delle relative quote di morosità, al fine di consentire al creditore di agire nei loro confronti. PUBBLICAZIONE Massima redazionale, 2016 Tribunale Tivoli, civile, Sentenza 16 novembre 2015 Spese condominiali - Spese condominiali - Condanna del Condominio all’esibizione della documentazione da cui si evinca i nominativi dei condomini morosi. Merita accoglimento la domanda giudiziale con la quale l’avvocato, creditore del Condominio per l’attività prestata, in virtù di due decreti ingiuntivi esecutivi, chieda la condanna del Condominio alla comunicazione dei nominativi dei condomini morosi e delle relative tabelle millesimali con l’indicazione delle rispettive quote di morosità, avendo l’istante, dato prova del credito vantato nei confronti del Condominio. Si aggiunga che nella specie, a fronte della lettera di messa in mora e richiesta di esibizione dei documenti, contenente la chiara indicazione dei titoli esecutivi e dei precetti notificati, l’amministratore resistente non ne contestava l’esistenza. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 Corte di Cassazione, Sezione II civile, sentenza 28 febbraio 2013, n. 5038 COMUNIONE E CONDOMIO - COMUNIONE DEI DIRITTI REALI Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - In genere Pagamento eseguito dal condomino - Facoltà del “solvens” di imputazione a singoli esercizi con esclusione dei debiti contestati – Sussistenza. In materia di condominio negli edifici, il condomino, eseguendo un pagamento per spese condominiali, può imputarlo ai debiti per singoli esercizi e può escludere che le somme pagate vengano imputate a crediti contestati. (Cassa con rinvio, Trib. Avellino, 07/11/2005) FONTI CED Cassazione, 2013 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 23 gennaio 2013, n. 1593 Condominio - Esigenza di tutela della privacy - Diffusione generalizzata delle informazioni risultanti dai verbali e dai prospetti contabili - Divieto - Sussiste. Le esigenze di funzionalità e di efficienza del condominio non possono considerarsi prevalenti sul diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati dei condomini. A tale stregua, le informazioni riportate nei prospetti contabili o nei verbali assembleari debbono essere comunicati solamente agli aventi diritto alla relativa conoscenza, e cioè ai condomini, e non a chi non vi abbia interesse. Dovendo evitarsi una diffusione generalizzata di tali dati, incombe all’amministratore del condominio l’onere di adottare le opportune cautele per evitare l’accesso a quei dati da parte di persone estranee al condominio. PUBBLICAZIONE Ventiquattrore Avvocato, 2015, 10, pg. 34, annotata da L. Avigliano. Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 29 gennaio 2013, n. 2049 Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - In genere - Deliberazione assembleare di approvazione della spesa - Obbligo di contribuzione da parte dei condomini - Sussistenza Rilevanza delle vicende del rapporto obbligatorio tra condominio e creditori dello stesso - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. In tema di condominio negli edifici, la deliberazione di approvazione delle spese, adottata dall’assemblea e divenuta inoppugnabile, fa sorgere l’obbligo dei condomini di pagare al condominio i contributi dovuti, rimanendo indipendenti l’obbligazione del singolo partecipante verso il condominio e le vicende delle partite debitorie del condominio verso i suoi creditori. Ne consegue che il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa, in attesa dell’evolversi delle relazioni contrattuali del condominio, così riversando sugli altri condomini gli oneri del proprio ritardo nell’adempimento, né può dedurre che il pagamento sia stato effettuato direttamente al terzo, in quanto ciò altererebbe la gestione complessiva del condominio, ma deve, adempiere all’obbligazione verso quest’ultimo, salva l’insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di un credito da rimborso nei confronti della gestione condominiale, ove residuino avanzi di cassa per mancati esborsi o per la risoluzione dei contratti precedentemente stipulati. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2013 Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 17 febbraio 2014, n. 3636 Comunione e condominio - condominio - amministratore - obbligazioni interesse del condominio - principio della solidarietà - responsabilità dei condomini - criterio di parziarietà. In riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l’amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli articoli 752 e 1295 c.c., per le obbligazioni ereditarie. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24, 2015 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 21 gennaio 2010, n. 1011 Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione del condomino Fondamento - Condominio - Natura - Organo amministrativo unitario Amministratore - Condomino - Facoltà di agire a difesa dei diritti inerenti all’edificio condominiale - Preclusione - Insussistenza. Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all’edificio condominiale. Ne consegue che ciascun condomino è legittimato ad impugnare personalmente, anche per cassazione, la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della collettività condominiale ove non vi provveda l’amministratore. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2010 CAPITOLO 14 – Le obbligazioni condominiali Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 16 maggio 2011, n. 10717 Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione del condomino Legittimazione dei singoli condomini ad agire in giudizio a difesa degli interessi del condominio - Sussistenza - Conseguenze - Sentenza sfavorevole Impugnazione - Legittimazione anche di ciascun condomino - Condizioni. Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale; non sussistono impedimenti, pertanto, a che i singoli condomini, non solo intervengano nel giudizio in cui tale difesa sia stata assunta dall’amministratore, ma anche si avvalgano, in via autonoma, dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio rappresentato dall’amministratore, non spiegando influenza alcuna, in contrario, la circostanza della mancata impugnazione di tale sentenza da parte dell’amministratore. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2011 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 30 luglio 2004, n. 14593 Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Obbligazioni del condominio e del singolo condomino - Rapporti del condomino con il creditore del condominio - Obbligazioni nell’interesse del condominio - Obbligazioni contratte verso il terzo dall’amministratore del condominio per conto del condominio per il godimento di beni e servizi comuni - Adempimento Responsabilità solidale dei condomini nei confronti del terzo – Configurabilità. In riferimento ai debiti contratti dal condominio per il godimento di beni e servizi comuni, concernenti prestazioni normalmente non divisibili, rispetto alle quali ciascun condomino ha interesse per l’intero, si applica il principio di cui all’art. 1294 cod. civ., dal quale discende una presunzione di solidarietà a carico di tutti i condomini. PUBBLICAZIONE Ventiquattrore Avvocato, 2016, 6, pg. 30, annotata da E. Culot Corte di Cassazione, Sezione Unite civile, Sentenza 8 aprile 2008, n. 9148 Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Obbligazioni del condominio e del singolo condomino Rapporti del condomino con il creditore del condominio - Obbligazioni nell’interesse del condominio - Responsabilità dei condomini - Solidarietà Esclusione - Carattere parziario dell’obbligazione - Sussistenza – Fondamento. In riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l’amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2008 Tribunale Modena, civile, Sentenza 14 maggio 2010 Condominio - Obbligazioni - Presupposti - Delibere assembleari - Vincolo solidarietà tra i condomini verso il creditore - Sussistenza - Criterio della parziarietà – Esclusione. Rispetto alle obbligazioni assunte dal condominio nei confronti dei terzi, i condomini devono ritenersi impegnati unitariamente e solidalmente, a prescindere dalla misura della quota, tutte le volte in cui l’onere riguardi il pagamento del corrispettivo prestazioni di manutenzione, conservazione, rifacimento ecc. di parti comuni dell’edificio deliberate o assentite o anche soltanto ratificate attraverso il metodo assembleare, la sua incompatibilità rispetto a una situazione di parziarietà passiva, che riacquista valore nei soli rapporti interni fra condomini. PUBBLICAZIONE Immobili & Diritto, 2010, 7, pg. 14, annotata da A. Scarpa. Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 21 ottobre 2011, n. 21907 Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Soggetti obbligati - Comproprietari di unità immobiliare sita in condominio - Oneri condominiali - Solidarietà - Sussistenza - Fondamento Conseguenze nel giudizio dinanzi al giudice di pace - Fattispecie. I comproprietari di un’unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall’art. 1294 cod. civ. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell’unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto di esso è tenuto il giudice di pace anche quando decida secondo equità ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio espresso non si pone in contrasto con quello già enunciato da Sez. Un. n. 9148 del 2008, riguardando quest’ultima pronuncia la diversa problematica delle obbligazioni contratte dal rappresentante del condominio verso i terzi e non la questione relativa al se le obbligazioni dei comproprietari inerenti le spese condominiali ricadano o meno nella disciplina del condebito ad attuazione solidale). PUBBLICAZIONE Consulente Immobiliare, 2016, 1002, pg. 1221 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 18 luglio 2011, n. 15731 Fidejussione - Rapporto tra creditore e fidejussore - In genere - Beneficio di escussione - Litisconsorzio - Preventiva escussione - Opponibilità da parte del fideiussore in caso di sottoposizione del debitore a procedura concorsuale Condizioni e limiti. In tema di fideiussione, il beneficio della preventiva escussione non può essere opposto dal fideiussore in caso di sottoposizione del debitore principale a procedura concorsuale (salvo il caso dell’esplicita sua estensione ad una siffatta eventualità), ove non sussistano e non siano indicati dal fideiussore beni del debitore principale ancora suscettibili di essere assoggettati ad azione esecutiva individuale del creditore. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2011 Tribunale di Palermo, ordinanza 5 maggio 2016 In tema di oneri condominiali, il ricorso per decreto ingiuntivo non è lo strumento idoneo a soddisfare la pretesa creditoria allorquando il creditore chieda all’amministratore di un condominio la consegna delle tabelle millesimali e della documentazione comprovante eventuali pagamenti pro quota da parte di taluni condomini. Ne consegue che è’ inammissibile, ai sensi dell’art. 633 c.p.c., l’istanza di ingiunzione di consegna delle tabelle millesimali, rivolta dal terzo creditore del condominio nei confronti dell’amministratore, al fine di ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale, nei confronti dei singoli condomini morosi, stante la parziarietà delle obbligazioni condominiali. PUBBLICAZIONE Massima redazionale, 2016 Tribunale di Tivoli, Sezione civile, sentenza 21 aprile 2016 In tema di condominio, i dati dei condòmini morosi chiesti dai creditori devono essere completi. Ne consegue che la documentazione pur prodotta dall’amministratore non è sufficiente ad identificare compiutamente le parti, mancando le generalità piene e complete e pertanto (l’amministratore) deve essere condannato alla produzione delle generalità complete di tutti i condomini su cui gravano le spese richieste dal creditore. PUBBLICAZIONE Massima redazionale, 2016 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 29 gennaio 2015, n. 1674 Responsabilità civile - Solidarietà - In genere - Responsabilità da cose in custodia di proprietà condominiale - Solidarietà tra singoli condomini Sussistenza – Fondamento. Il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, primo comma, cod. civ., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori “pro quota”, anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall’art. 2051 cod. civ., non può essere imputata né al condomino, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2015 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 24 luglio 2012, n. 12911 Esecuzione forzata - Opposizioni - All’esecuzione - In genere (distinzione dall’opposizione agli atti esecutivi) - Fatti deducibili - Fatti anteriori alla formazione del titolo - Esclusione. Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2012 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 27 agosto 2015, n. 17199 Condominio - Esecuzione di lavori - Caduta sul pianerottolo condominiale Risarcimento danni - Presupposti - Onere della prova - Caso fortuito Insanabile incapacità del singolo condomino a testimoniare nelle cause relative al condominio - Interesse rilevante ex articolo 246 cpc - Criteri Responsabilità da cose in custodia - Articolo 2051 c.c. - Nesso di causalità. La responsabilità per le cose in custodia ai sensi dell’articolo 2051 cod. civ. ha natura oggettiva e necessita, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento e tale da prescindere dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussistere in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito ed alla sola condizione che il danneggiato adempia l’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si e’ prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, salva comunque la possibilità di valutare in concreto l’apporto (o il concorso) causale della condotta del danneggiato o di terzi. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24, 2015 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 14 agosto 2014, n. 17983 Responsabilità civile - Cose in custodia - Obbligo di custodia - Danni a terzi derivanti dalle parti comuni dell’edificio condominiale - Responsabilità dell’ex art. 2051 cod. civ. del condominio - Posizione dell’amministratore Responsabilità ex art. 1218 cod. civ. nei confronti del condominio - Condizioni. Il condominio risponde, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei danni subiti da terzi estranei ed originati da parti comuni dell’edificio, mentre l’amministratore, in quanto tenuto a provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia delle stesse, è soggetto, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., solo all’azione di rivalsa eventualmente esercitata dal condominio per il recupero delle somme che esso abbia versato ai terzi danneggiati. PUBBLICAZIONE Archivio delle locazioni e del condominio, 2015, 6, pg. 681 Tribunale Palermo, Sezione 3 civile, Sentenza 21 febbraio 2014, n. 823 Condominio di edificio - Condominio - Responsabilità per cose in custodia Danni cagionati - Onere della prova - Caso fortuito - Nesso causale Il condominio di un edificio è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non provochino pregiudizi a nessuno ed è responsabile dei danni cagionati dalle cose alla parte di proprietà esclusiva di un condomino. Tale obbligo deriva dalla responsabilità relativa alla custodia dei beni e dei servizi comuni. In materia di riparto dell’onere della prova, il danneggiato dovrà provare l’evento dannoso e il nesso causale tra la verificazione del danno e il bene. Il fatto dannoso si considera prodotto come conseguenza della normale condizione, potenzialmente lesiva, della cosa. Mentre il condominio, per essere esentato dalla responsabilità e dal corrispondente risarcimento danni dovrà dare la prova dell’esistenza del caso fortuito, ossia di quell’evento imprevedibile ed eccezionale in grado di interrompere il nesso causale tra cosa ed evento. PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24 Tribunale Milano, Sezione 13 civile, Sentenza 24 novembre 2014, n. 13905 Danni da cose in custodia - Natura - Responsabilità del condominio – Sussiste L’art. 2051 c.c., ai sensi del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, prevede una responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il fondamento della norma anzidetta deve essere, dunque, individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all’obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi. Tale norma trova applicazione anche nel regime del condominio degli edifici dove l’ente, in veste di custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo conseguentemente dei danni da queste cagionati sia a terzi che agli stessi condomini. Pertanto il condominio può essere chiamato a rispondere in conseguenza di danni provocati da difettosità od omessa manutenzione della cosa comune, gravando infatti sull’ente, in qualità di custode, l’obbligo di mantenerla e conservarla in maniera tale da evitare la produzione di eventi dannosi. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 27 agosto 2015, n. 17199 Condominio - Esecuzione di lavori - Caduta sul pianerottolo condominiale Risarcimento danni - Presupposti - Onere della prova - Caso fortuito Insanabile incapacità del singolo condomino a testimoniare nelle cause relative al condominio - Interesse rilevante ex articolo 246 c.p.c. - Criteri Responsabilità da cose in custodia - Articolo 2051 c.c. - Nesso di causalità. In tema di responsabilità cagionata dalle cose in custodia, quanto piu’ la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della cosa e’ suscettibile di essere prevista e superata dal danneggiato con l’adozione di normali cautele, tanto piu’ rilevante deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva del proprietario della cosa e l’evento dannoso. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24, 2015 Tribunale Milano, Sezione 13 civile, Sentenza 28 aprile 2014, n. 5458 Responsabilità del condominio per i danni cagionati dalle res in custodia - Art. 2051 c.c. - Ognuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia - Responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla res - Eccezione - Prova del caso fortuito - Ratio della norma - Dovere di custodia gravante sul soggetto ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla res - Obbligo di vigilare - Finalità - Evitare che la res arrechi danni a terzi - Norma che trova applicazione anche nel regime del condominio degli edifici - Condominio quale custode dei beni e dei servizi comuni - Obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno - Responsabilità per i danni cagionati sia a terzi che agli stessi condomini - Possibilità di citare il condominio per i danni provocati da difettosità od omessa manutenzione della res comune - Responsabilità del condominio - Impossibilità di escluderla se i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile - Concorrente responsabilità del costruttore Venditore - Art. 1669 c.c. - Impossibilità di equiparare i difetti originari dell’immobile al caso fortuito - Unica causa di esonero del custode dalla responsabilità de qua - Caso concreto. L’art. 2051 c.c., nel sancire che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, prevede una responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla res, salvo che provi il caso fortuito. La ratio della norma in questione deve essere individuata nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla res in relazione all’obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi. Orbene, la citata disposizione codicistica trova applicazione anche nel regime del condominio degli edifici dove l’ente, in veste di custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo conseguentemente dei danni da queste cagionati sia a terzi che agli stessi condomini. Ne deriva che il condominio può essere chiamato a rispondere in conseguenza di danni provocati da difettosità od omessa manutenzione della res comune, gravando infatti sull’ente, in qualità di custode, l’obbligo di mantenerla e conservarla in maniera tale da evitare la produzione di eventi dannosi. La responsabilità del condominio non viene meno neppure se i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore-venditore, ex art. 1669 c.c., non potendosi equiparare i difetti originari dell’immobile al caso fortuito, rappresentante l’unica causa di esonero del custode dalla responsabilità de qua. (Tutto ciò premesso, nel caso concreto, il condominio convenuto è stato ritenuto responsabile dei danni sofferti dalla parte attrice , essendo gli stessi riconducibili a beni di cui il condominio era il custode, benché dovuti a vizi di costruzione, non avendo il condominio dato la prova di aver adottato tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non recassero pregiudizio sia a terzi che agli stessi condomini, né tanto meno dell’esistenza del caso fortuito). PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Sentenza 16 aprile 2012, n. 5977 Responsabilità civile - Danno da cosa in custodia - Risarcimento - Nesso eziologico. Se il terreno è sconnesso la presenza di una grata sollevatasi dal suolo non basta a determinare la responsabilità del condominio per la cosa in custodia e dunque l’obbligo di risarcire il danno subito dalla persona inciampata, incombendo sul condominio la prova liberatoria del caso fortuito solo una volta assolto dal danneggiato l’onere di dimostrare che la caduta era conseguenza della potenzialità lesiva della grata. PUBBLICAZIONE Danno resp., 2013, 3, 289. Tribunale Milano, Sezione 13 civile, Sentenza 28 aprile 2014, n. 5458 Responsabilità del condominio per i danni cagionati dalle res in custodia - Art. 2051 c.c. - Ognuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia - Responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla res - Eccezione - Prova del caso fortuito - Ratio della norma - Dovere di custodia gravante sul soggetto ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla res - Obbligo di vigilare - Finalità - Evitare che la res arrechi danni a terzi - Norma che trova applicazione anche nel regime del condominio degli edifici - Condominio quale custode dei beni e dei servizi comuni - Obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno - Responsabilità per i danni cagionati sia a terzi che agli stessi condomini - Possibilità di citare il condominio per i danni provocati da difettosità od omessa manutenzione della res comune - Responsabilità del condominio - Impossibilità di escluderla se i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile - Concorrente responsabilità del costruttore Venditore - Art. 1669 c.c. - Impossibilità di equiparare i difetti originari dell’immobile al caso fortuito - Unica causa di esonero del custode dalla responsabilità de qua - Caso concreto. L’art. 2051 c.c., nel sancire che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, prevede una responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla res, salvo che provi il caso fortuito. La ratio della norma in questione deve essere individuata nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla res in relazione all’obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi. Orbene, la citata disposizione codicistica trova applicazione anche nel regime del condominio degli edifici dove l’ente, in veste di custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo conseguentemente dei danni da queste cagionati sia a terzi che agli stessi condomini. Ne deriva che il condominio può essere chiamato a rispondere in conseguenza di danni provocati da difettosità od omessa manutenzione della res comune, gravando infatti sull’ente, in qualità di custode, l’obbligo di mantenerla e conservarla in maniera tale da evitare la produzione di eventi dannosi. La responsabilità del condominio non viene meno neppure se i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore-venditore, ex art. 1669 c.c., non potendosi equiparare i difetti originari dell’immobile al caso fortuito, rappresentante l’unica causa di esonero del custode dalla responsabilità de qua. (Tutto ciò premesso, nel caso concreto, il condominio convenuto è stato ritenuto responsabile dei danni sofferti dalla parte attrice , essendo gli stessi riconducibili a beni di cui il condominio era il custode, benché dovuti a vizi di costruzione, non avendo il condominio dato la prova di aver adottato tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non recassero pregiudizio sia a terzi che agli stessi condomini, né tanto meno dell’esistenza del caso fortuito). PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 Tribunale Milano, Sezione 13 civile, Sentenza 15 luglio 2014, n. 9378 Condominio e responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia Costituzione ab origine di un condominio fra fabbricati a sé stanti - Fabbricati aventi in comune solo alcuni elementi o locali o servizi od impianti condominiali - Complessi immobiliari comprendenti più edifici seppure autonomi - Autonomia privata - Scelta di dare luogo alla formazione di un unico condominio - Scelta alternativa di creare distinti condomini per ogni fabbricato - Supercondominio - Applicazione delle norme relative al condominio in relazione alle parti comuni - Art. 1117 c.c. - Esempi Assoggettamento alla disciplina della comunione ordinaria le altre eventuali strutture - Strutture dotate di propria autonomia - Esempi - Art. 2051 c.c. Ognuno responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia Responsabilità presunta per i danni provocati dalla res in capo al custode Eccezione - Prova del caso fortuito - Norma applicabile anche nel regime del condominio degli edifici - Ente in veste di custode dei beni e dei servizi comuni - Necessità di adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno - Responsabilità per i danni da queste cagionati sia a terzi che agli stessi condomini - Possibilità di chiamare in giudizio il condominio per rispondere in conseguenza dei danni provocati da difettosità od omessa manutenzione della res comune - Ente, in qualità di custode, gravato dall’obbligo di mantenerla e conservarla in maniera tale da evitare la produzione di eventi dannosi - Fattispecie. È possibile la costituzione ab origine di un condominio fra fabbricati a sé stanti, aventi in comune solo alcuni elementi o locali o servizi od impianti condominiali. Ne deriva che per i complessi immobiliari che comprendono più edifici, seppure autonomi, è rimessa all’autonomia privata la scelta se dare luogo alla formazione di un unico condominio, oppure di distinti condomini per ogni fabbricato, cui si affianca in tal caso la figura del “supercondominio” al quale sono applicabili le norme relative al condominio in relazione alle parti comuni di cui all’art. 1117 c.c., come, ad esempio, le portinerie, le reti viarie interne, gli impianti dei servizi idraulici od energetici dei complessi residenziali. Restano, viceversa, soggette alla disciplina della comunione ordinaria le altre eventuali strutture, che sono invece dotate di propria autonomia, come per esempio le attrezzature sportive, gli spazi di intrattenimento, i locali di centri commerciali inclusi nel comprensorio comune. Orbene, ai sensi dell’art. 2051 c.c., ognuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, prevedendo in capo al custode una responsabilità presunta per i danni provocati dalla res, salvo la prova del caso fortuito. Tale norma trova applicazione anche nel regime del condominio degli edifici dove l’ente, in veste di custode dei beni e dei servizi comuni, deve adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo conseguentemente dei danni da queste cagionati sia a terzi che agli stessi condomini. Ne deriva che il condominio può essere chiamato a rispondere in conseguenza dei danni provocati da difettosità od omessa manutenzione della res comune, gravando infatti sull’ente, in qualità di custode, l’obbligo di mantenerla e conservarla in maniera tale da evitare la produzione di eventi dannosi. (Nella fattispecie, accertata l’esistenza di un supercondominio, in cui erano inclusi anche i beni di proprietà dell’attore, si è affermata la responsabilità della parte convenuta per le infiltrazioni lamentate dall’attore ai propri locali, riconducibili a beni comuni condominiali, non avendo la parte convenuta, in qualità di custode dei beni e dei servizi comuni, dimostrato di aver adottato tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non recassero pregiudizio sia a terzi che agli stessi condomini, ripristinandole, mantenendole e conservandole in maniera tale da evitare la produzione di eventi dannosi, né, tantomeno, l’esistenza del caso fortuito. Conseguentemente, la parte convenuta è stata riconosciuta responsabile dei danni lamentati dalla parte attrice). PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 26 febbraio 2013, n. 4799 Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - Limitazioni (fatti dolosi) - Clausola limitativa del rischio assicurato relativa alla conseguenza di fatti accidentali - Fatti dannosi derivanti da colpa grave - Inclusione nella copertura assicurativa - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa all’operatività della polizza stipulata da un condominio per danni causati dalla rottura di un impianto idrico condominiale. L’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l’estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni “involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale”, senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell’assicurato (nella specie, per il difetto di manutenzione di una tubazione idrica condominiale), con la sola eccezione delle condotte dolose. PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2013 CAPITOLO 15 – Il conto corrente condominiale Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 12 novembre 2013, n. 25371 Titoli di credito - Assegno bancario - Protesto - Assegno emesso dal rappresentante su conto corrente intestato al rappresentato - Esplicitazione nel titolo del rapporto di rappresentanza - Mancanza - Conseguenze Fattispecie. In tema di assegno bancario emesso dal rappresentante e tratto su di un conto corrente intestato al rappresentato, il protesto deve essere elevato nei confronti del soggetto che ha emesso il titolo, secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza. Ne consegue che, ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato, mentre nell’ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell’emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto. (In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da un amministratore di condominio che si doleva dell’elevazione nei suoi confronti del protesto di un assegno bancario rimasto insoluto e tratto sul conto corrente del condominio, assegno dallo stesso sottoscritto senza specificazione della propria qualità). PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2013 Tribunale EMILIA ROMAGNA - Reggio Emilia, civile, Sentenza 16 maggio 2014 Condominio negli edifici - Azione esecutiva nei confronti del condominio Ammissibilità - Obbligo di preventiva escussione dei singoli condomini ex articolo 63 delle disposizioni di attuazione del c.c. - Non sussiste Pignoramento del conto corrente condominiale - Ammissibilità. Qualora il condominio, nella propria attività di gestione, costituisca fondi per l’amministrazione del bene (in particolare, mediante il deposito di somme su di un conto corrente bancario o postale intestato formalmente all’«ente di gestione »), la concretizzazione del vincolo di destinazione impresso su di essi determina una sottrazione della disponibilità dai condomini e la formazione di un “patrimonio” che ben può essere aggredito direttamente dal creditore nel condominio senza necessità della preventiva escussione dei condomini morosi (ex articolo 63 delle disposizioni di attuazione del c.c. ), il tutto secondo un criterio ordinario di responsabilità patrimoniale ex articolo 2740 del c.c. che considera il debitore obbligato a far fronte ai propri debiti con le risorse allo stesso riferibili. PUBBLICAZIONE Guida al Diritto, 2014, 43, pg. 21 Tribunale Ascoli Piceno, civile, Sentenza 26 novembre 2015 Condominio - Somme depositate sul conto corrente del condominio - Somme sottratte alla disponibilità dei singoli condomini - Vincolo di destinazione a elisione del legame giuridico con i singoli condomini. Le somme depositate sul conto corrente del condominio, formalmente intestate all’ente di gestione, devono ritenersi sottratte alla disponibilità dei singoli condomini; ad esse, infatti, viene impresso un vincolo di destinazione (uso nell’interesse comune in base alle determinazioni dell’assemblea condominiale) che elide il legame giuridico con i singoli condomini, i quali, dal momento in cui le somme affluiscono sul conto condominiale, non possono più singolarmente e personalmente disporne. Poiché la L. 11/12/2012 n. 220 in materia di condominio, pur introducendo le modifiche all’art. 1129 c.c. non ha previsto alcun beneficium excussionis in favore delle somme presenti sul conto corrente intestato al condominio, si deve ritenere che dette somme non possono essere distinte dal resto del denaro ivi presente quanto a provenienza e destinazione e possono, pertanto, essere utilmente pignorate a favore del creditore del condominio. PUBBLICAZIONE Centro studi giuridici di Mantova, www.Ilcaso.it, 2015, pg. 13879, pt. I Tribunale Taranto, Sezione 3 civile, Sentenza 13 luglio 2015, n. 2413 Opposizione all’esecuzione - Condominio - Conto corrente - Patrimonio autonomo imputabile all’ente di gestione - Credito - Obbligazione per l’intero gravante sul patrimonio condominiale - Pignoramento – Legittimità. Il conto corrente bancario o postale intestato al condominio, la cui apertura è imposta ex lege a carico dell’amministratore, il quale è obbligato a fare ivi transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, è vincolato alla soddisfazione di tutti gli oneri connessi all’amministrazione della cosa comune, così da costituire un patrimonio autonomo imputabile all’ente di gestione distinto da quello dei singoli condomini, nonostante l’assenza di separata soggettività del Condominio rispetto ai suoi componenti. Di talché è legittimo il pignoramento del saldo di conto corrente condominiale da parte del creditore, qualora diretto a soddisfare in via esecutiva la sola obbligazione per l’intero gravante sul patrimonio autonomo condominiale, poiché non interferisce con il meccanismo del beneficio di escussione di cui all’art. 63, comma 2, disp.att.c.c. (nel testo introdotto con la L. n. 220 del 2012), il quale è posto a presidio soltanto dei distinti obblighi pro quota spettanti ai singoli proprietari esclusivi. L’interpretazione della nuova disciplina del condominio induce, pertanto, ad escludere che prima di procedere al pignoramento delle somme giacenti sul conto intestato al Condominio il terzo creditore debba necessariamente escutere il patrimonio dei condomini morosi. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24 Tribunale Milano, civile, Ordinanza 27 maggio 2014 Condominio negli edifici - Azione esecutiva nei confronti del condominio Saldo del “conto corrente” obbligatorio ai sensi dell’articolo 1129 del c.c. Qualificazione in termini di credito sussistente a favore del condominio in applicazione dell’articolo 1852 del c.c. - Pignoramento del conto corrente condominiale - Ammissibilità - Obbligo di preventiva escussione dei singoli condomini ex articolo 63 delle disposizioni di attuazione del c.c. - Non sussiste. I contributi versati dai singoli condomini sul conto corrente condominiale (obbligatorio ai sensi del novellato articolo 1129, comma 7°, del C.c.) integrano quel “saldo” che è a immediata disposizione del correntista “condominio” (ex articolo 1852 del c.c.) senza che abbiano rilevanza il titolo dell’annotazione a credito e/o la provenienza della provvista. Da ciò deriva l’ammissibilità del pignoramento di detto credito (sussistente in favore del condominio e avente a oggetto la restituzione delle somme depositate su detto conto) senza che a ciò osti il beneficio di preventiva escussione ex articolo 63, comma 2°, delle disposizioni di attuazione del Cc, il quale è posto a presidio unicamente dei distinti obblighi pro quota spettanti ai singoli. PUBBLICAZIONE Guida al Diritto, 2014, 43, pg. 25 Tribunale Pescara, civile, Ordinanza 8 maggio 2014 Comunione e condominio - Condominio negli edifici - Azione esecutiva da parte del terzo - Pignoramento del conto corrente condominiale - Condizione della preventiva escussione del condomino non in regola con i pagamenti Articolo 63 disposizioni di attuazione codice civile - Non sussiste Ammissibilità del pignoramento. È ammissibile il pignoramento del conto corrente condominiale da parte del terzo creditore che agisce in executivis sia perché nessuna norma stabilisce l’onere di preventiva escussione del condomino rispetto a un’azione esecutiva intrapresa nei confronti del condominio, sia perché, del pari, non viene espressamente stabilita l’impignorabilità delle somme ivi giacenti. PUBBLICAZIONE Mass. Repertorio Lex24