abuso e maltrattamento: riconoscerlo e affrontarlo

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LEZIONE
“ABUSO E MALTRATTAMENTO: RICONOSCERLO E
AFFRONTARLO”
PROF. SSA MAGDA TURA
Università Telematica Pegaso
Abuso e maltrattamento: Riconoscerlo e affrontarlo
Indice
1
Definizione di abuso e maltrattamento all’infanzia ------------------------------------------------ 3
2
La teoria dell’attaccamento ----------------------------------------------------------------------------- 7
3
Conseguenze nei minori vittime di abuso e/o maltrattamento --------------------------------- 10
4
Sospetto di abuso: indicatori fisici, comportamentali, psicologici ----------------------------- 12
5
Effetti dell’abuso e/o del maltrattamento nella vita adulta ------------------------------------- 16
6
Rilevazione, segnalazione ed obbligo di denuncia ------------------------------------------------ 18
7
Appendice ------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Bibliografia ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Abuso e maltrattamento: Riconoscerlo e affrontarlo
1 Definizione di abuso e maltrattamento
all’infanzia
Una delle prime formulazioni è stata realizzata dal Consiglio di Europa durante il IV
Colloquio Criminologico di Strasburgo (Council of Europe, 1981) secondo cui per abuso deve
intendersi:
“quell’insieme di atti e carenze che turbano gravemente il bambino attentando alla sua
integrità corporea e al suo sviluppo fisico, affettivo, intellettivo le cui manifestazioni sono: la
trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di altri
che hanno cura del bambino”.
Una definizione più ampia è quella formulata dalla Convenzione dei diritti dei minori, nata
dalla collaborazione di 43 Paesi e organizzazioni (UNICEF, OMES, UNESCO, CROCE ROSSA),
riconosciuta dall‟Assemblea Generale dell‟ONU e ratificata anche in Italia nel 1991:
“danno o abuso fisico o mentale, trascuratezza o trattamento negligente, al maltrattamento,
alle diverse forme di sfruttamento e abuso sessuale intese come induzione e coercizione di un
bambino/a in attività sessuale illegale, lo sfruttamento nella prostituzione o in altre pratiche
sessuali illegali, lo sfruttamento in spettacoli e materiali pornografici, torture o ad altre forme di
trattamento o punizioni crudeli, inumane o degradanti, allo sfruttamento economico e al
coinvolgimento in lavori rischiosi”.
A livello internazionale, ci si riferisce ad una definizione condivisa, che è quella contenuta
nella Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, approvata dall‟Assemblea generale dell‟ONU e
ratificata in Italia nel 1991. Essa, all‟articolo 19, fa riferimento a “ogni forma di violenza, di
oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di
sfruttamento, compresa la violenza sessuale”(Presidenza della Repubblica, 1992, p. 54).
Premettendo che non c‟è una definizione chiara di cosa sia il maltrattamento, o meglio, di
quale siano le differenze tra le varie forme di abuso all‟infanzia, visto che le caratteristiche di una
categoria possono essere rintracciabili anche in altre, attualmente, la classificazione cui si fa
principalmente riferimento, è quella proposta da Francesco Montecchi (2005), che individua tre
forme principali di abuso (maltrattamento, patologia delle cure e abuso sessuale), cui si aggiunge un
quarto tipo, dato dalla violenza assistita.
Nello specifico, Montecchi (2005) ha così diviso i diversi tipi di abuso:
1)Maltrattamento:
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fisico, il genitore o le persone che si prendono cura del bambino eseguono o
permettono che si eseguano lesioni fisiche o mettono il bambino in condizioni di subirle
(Montecchi, 2002);
psicologico, il bambino viene svalutato, umiliato, denigrato, sottoposto a
violenze psicologiche in modo continuo e duraturo nel tempo attraverso frasi o
comportamenti. Spesso questa forma accompagna le altre tipologie di abuso;
2)Patologia delle cure, si riferisce all‟inadeguatezza o all‟insufficienza di cure fisiche e/o
psicologiche fornite al bambino, in rapporto al suo momento evolutivo, da parte di coloro che ne
sono i legali responsabili. Le tre forme di patologia delle cure sono:
l‟incuria, cure insufficienti per l‟età e i bisogni fisici, emotivi, psicologici del
bambino, può essere sia di tipo fisico che di tipo psicologico;
la discuria, il bambino riceve cure qualitativamente inadeguate rispetto al suo
momento evolutivo. E‟ realizzata attraverso specifici comportamenti:
-Anacronismo delle cure, in cui l‟atteggiamento dei genitori sarebbe corretto se il
figlio fosse in uno stadio evolutivo diverso;
-Imposizione di ritmi di acquisizione precoce, come la richiesta di saper leggere a 4
anni;
- Aspettative irrazionali;
- Iperprotettività (Montecchi, 2005);
l‟ipercuria, che consiste nella cura eccessiva dello stato fisico del bambino,
caratterizzata da una persistente e dannosa medicalizzazione. Comprende tre forme cliniche
fondamentali:
- la sindrome di Munchausen per procura, riferibile al “Disturbo fittizio per procura”,
secondo il DSM IV (American Psychiatric Association, 1995) e consiste nel fatto che uno o
entrambi i genitori inducono un‟apparente malattia nel figlio;
-il chemical abuse (abuso chimico);
-il medical shopping, in cui i genitori si rivolgono a numerosi medici per ansia o
paura di disturbi fisici che il bambino non presenta.
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3)Abuso sessuale, s‟intende il coinvolgimento di soggetti immaturi e dipendenti, in attività
sessuali, con assenza di una completa consapevolezza e possibilità di scelta, in violazione dei tabù
familiari o delle differenze generazionali.
Un‟ulteriore suddivisione dell‟abuso sessuale riguarda l‟autore del reato. Si parla di:
Abuso Intrafamiliare, quando l‟abusante è un membro della famiglia del
bambino, che può vivere nella stessa casa e in questo caso si parla di abuso intrafamiliareintradomestico (madri, padri, fratelli/sorelle, nonni, conviventi…), oppure, può non vivere
nella stessa abitazione del bambino e allora si parla di abuso intrafamiliare-extradomestico
(zii, cugini, nonni, …). Nello specifico l‟abuso intrafamiliare si può suddividere in tre
gruppi (Montecchi, 2005):
-
Abusi sessuali manifesti, che consistono in atti a valenza incestuosa. Di
solito l‟abusante è il padre, ma a volte può essere la stessa madre e ciò ha effetti ancora
più devastanti sullo sviluppo psicofisico del soggetto;
-
Abusi sessuali mascherati, che comprendono due forme cliniche:
a)
le pratiche genitali inconsuete, come i lavaggi genitali, le ispezioni
ripetute (anali, vaginali), le applicazioni di creme e sono, appunto, tutte forme di
abuso mascherate dalle cure igieniche;
b) l‟abuso assistito, che consiste nel far assistere i bambini all‟attività sessuale
dei genitori oppure, in situazioni più perverse, il minore deve assistere all‟abuso sessuale
che il genitore agisce su un fratello o una sorella;
-Pseudoabusi, che sono casi in cui vengono dichiarati degli abusi, quando in realtà
non sono stati commessi. Possono verificarsi sotto forma di:
a)convinzione errata, e a volte delirante, che il figlio/a sia stato abusato;
b)una consapevole accusa di un coniuge nei confronti dell‟altro (spesso si ha durante
separazioni conflittuali);
c)una dichiarazione non veritiera del/della giovane.
Abuso Extrafamiliare, legato ad una condizione di trascuratezza
intrafamiliare e comprende diverse forme di violenza attuate da persone non appartenenti
alla cerchia familiare (vicini di casa, amici di famiglia, conoscenti, …).
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4)Violenza assistita, che è stata definita dal CISMAI come “l‟esperire da parte del
bambino/a qualsiasi forma di maltrattamento compiuto, attraverso atti di violenza fisica, verbale,
psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente
significative adulte o minori. Il bambino può farne esperienza diretta (quando essa avviene nel suo
capo percettivo), indiretta (quando il minore è a conoscenza della violenza), e/o percependone gli
effetti. S‟include l‟assistere a violenze di minori su altri minori e/o su altri membri della famiglia e
ad abbandoni e maltrattamenti ai danni di animali domestici”.
Come tutte le altre forme di abuso, anche la violenza assistita ha ripercussioni, spesso gravi,
sulla crescita del bambino. In particolare, il minore riprodurrà la violenza all‟esterno della vita
familiare, poiché l‟ avrà acquisita come unico veicolo di sentimenti ed emozioni: l‟unico modo di
esprimere sentimenti e soprattutto legami.
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2 La teoria dell’attaccamento
Uno dei maggiori esponenti della teoria dell‟attaccamento è John Bowlby. Secondo questa
teoria il bambino è predisposto geneticamente a sviluppare un legame di attaccamento con chi si
prende cura di lui (caregiver) alla ricerca di protezione, per un bisogno innato, funzionale alla
sopravvivenza. Infatti, Bowlby (1969, 1973, 1980) teorizza l‟attaccamento come un sistema di
controllo cibernetico, basato su processi di elaborazione dell‟informazione, che entra maggiormente
in azione quando l‟individuo si trova in presenza di un pericolo, ipotizzando che questo sia
imminente in condizioni di disagio, di paura, di stress, etc. L‟attaccamento struttura durante i primi
mesi del bambino e si organizza attorno ad una particolare figura - figura di attaccamento - durante
la seconda metà del primo anno di vita.
A partire dalla teorizzazione di Bowlby, una sua collaboratrice, Mary Ainsworth
(Ainsworth, Blehar, Waters & Walls, 1978), sviluppò un metodo di osservazione chiamato “Strange
Situation” con cui individuò tre stili di attaccamento:
1) Pattern A: Stile di attaccamento insicuro-evitante: i bambini se lasciati da soli non
manifestano il loro disagio. Al contrario esibiscono un‟eccessiva autonomia. I segnali di stress sono
assenti, i bambini appaiono competenti, ma privi d‟affetti;
2) Pattern B: Stile di attaccamento sicuro: i bambini manifestano il loro sconforto per la
separazione dalla madre, ma poi esplorano l‟ambiente circostante, in quanto sanno di poter contare
sulla madre in caso di bisogno;
3)Pattern C: Stile di attaccamento ansioso-ambivalente: questi bambini focalizzano la
loro attenzione sulla madre e sono talmente assorti dalla figura di attaccamento tanto da non riuscire
ad usarla come base sicura.
Negli anni 1986-90 è stato individuato un ulteriore stile di attaccamento (Pattern D),
denominato “disorganizzato/disorientante” (Main & Solom, 1986) o “evitante-ambivalente”
(Crittenden & Di Lalla, 1988), che è considerato un fallimento nella costruzione del legame con la
madre, poiché il bambino non è in grado di organizzare una strategia comportamentale unitaria,
emette segnali diversificati ed inadeguati a mantenere e strutturare il legame.
Dalle ricerche fatte utilizzando la Strange Situation (Crittenden & Ainsworth, 1994), è
emerso che le relazioni nelle famiglie abusanti sono ansiose e i bambini mostrano, specialmente, la
configurazione ansiosa-evitante. Questi bambini, da una parte si mostrano evitanti e arrabbiati con il
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genitore, dall‟altra ricercano un‟eccessiva vicinanza: questa dinamica può arrivare sino ad
atteggiamenti di cura compulsiva (compulsive compliance), in cui si ha una sorta di inversione dei
ruoli genitore-figlio, che porta il bambino a inibire le proprie emozioni di collera per mantenere la
vicinanza con la figura di attaccamento.
Lo stile di attaccamento evitante-ambivalente è presente, oltre che nei minori trascurati,
anche nei bambini più grandi e gravemente maltrattati, in particolare in quelli contemporaneamente
trascurati e fisicamente maltrattati.
Il DSM-IV-TR 1comprende una specifica categoria dei Disturbi dell’Attaccamento così
suddivisi:
Il Disturbo dell’Attaccamento Disinibito caratterizzato da:
1) Grave deprivazione precoce e assenza di caregiver significativo (istituzionalizzazione)
o frequenti cambi di caregiver;
2) Disibinizione sociale;
3) Incapacità a mostrare un comportamento di attaccamento cui si lega un approccio
confuso all‟angoscia ed incapacità di andare/cercare il caregiver durante situazioni che
provocano ansietà o angoscia;
Il Disturbo Reattivo dell’Attaccamento, che comprende i seguenti aspetti:
1)Ipervigilanza, risposta „disorganizzata‟ (aggressività verso se stesso e verso altri, ICD
10);
2) Comportamenti sociali disturbati nelle relazioni sociali, non solo con le figure di
attaccamento;
3) Richiesta (DSM-IV-TR)/ Probabile (ICD 10) evidenza di cure genitoriali gravemente
patologiche/ gravemente inadeguate;
il Disturbo dell’Attaccamento Inibito che consiste in un‟assenza di
comportamento di attaccamento.
Dalla letteratura emerge che, una volta acquisito, lo stile di attaccamento tende a
rimanere stabile nel tempo caratterizzando anche le future relazioni interpersonali in età
adulta. Infatti, quando il sistema di attaccamento è danneggiato da deprivazione o da trauma, come
1
DSM-IV-Tr Criteri Diagnostici (2000), ed. Masson
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nel caso di abusi e maltrattamento, il comportamento sociale dell‟individuo e la percezione di sé
sono influenzati con conseguenze anche nell‟età adulta.
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3 Conseguenze nei minori vittime di abuso e/o
maltrattamento
Non è sempre facile capire quando ci troviamo realmente di fronte a un abuso: è
fondamentale attuare un‟attenta osservazione del bambino.
Dalla letteratura è emerso che esistono degli indicatori che possono far pensare a situazioni
di presunto abuso e/o maltrattamento, tra cui è importante ricordare:
-
Un calo nel rendimento scolastico;
-
Alterazioni del comportamento del soggetto: improvvisamente remissivo o, al
contrario, aggressivo con scoppi di ira all‟apparenza immotivati. Questa seconda
modalità si verifica meno di frequente ma non è rara.
-
Insorgenza di disturbi del sonno, di paure improvvise degli adulti o di fobie
più generiche;
-
Malattie psicosomatiche;
-
In caso di abuso sessuale il bambino mostrerà di possedere una conoscenza
precoce delle attività sessuali adulte con assunzione di comportamenti chiaramente
seduttivi, specialmente alla presenza di adulti che rappresentano autorità;
-
Condotte autolesioniste.
Nello specifico, i minori, vittime di abuso, presentano particolari manifestazioni legate
all‟esperienza di abuso diversificate secondo l‟età del minore stesso (Tamiazzo, 2006):
ABUSO SESSUALE:
- nella prima infanzia, il minore sperimenta forti sentimenti di impotenza e colpa e
manifesta il suo disagio attraverso disturbi psicosomatici;
- nella seconda infanzia si aggiungono comportamenti sessualizzati inappropriati all‟età
del bambino;
- nell‟adolescenza il ragazzo ha serie difficoltà a costruire relazioni interpersonali
adeguate, mostra comportamenti anche di tipo auto lesivo fino all‟ideazione suicidaria.
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MALTRATTAMENTO
FISICO:
nella
prima
infanzia
si
hanno
comportamenti di aggressività, ritiro sociale, scarsa collaborazione e rifiuto dei pari, cui si
aggiungono, nella crescita, difficoltà scolastiche ed in adolescenza un significativo
peggioramento delle difficoltà scolastiche e relazionali.
MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO: si ha fin da subito una
compromissione dei legami di attaccamento, scarsa autostima e fiducia negli altri e scarso
sviluppo delle abilità adattive e sociali cui si aggiungono nella seconda infanzia problemi
scolastici e possibili ritardi nello sviluppo fisico ed intellettivo; in adolescenza sono ragazzi
che sviluppano uno stile interattivo passivo, ritiro sociale e un peggioramento
dell‟autostima.
TRASCURATEZZA: anche in questo caso si ha una compromissione dei
legami di attaccamento, problemi scolastici che si manifestano in deficit cognitivi, ritiro
sociale e rappresentazione negativa sia di sé che degli altri.
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4 Sospetto di abuso: indicatori fisici,
comportamentali, psicologici
Per le diverse forme di abuso e/o maltrattamento all‟infanzia esistono indicatori specifici che
possono aiutare l‟operatore nell‟individuazione di situazioni a rischio tali da richiedere un
intervento mirato.
Nel caso dell‟abuso psicologico/emotivo, nonostante vi siano delle linee guida che lo
identificano, la difficoltà maggiore che si incontra nel riconoscerlo consiste nel suo essere
“invisibile”, nel suo essere un elusive crime.2 È vero che operatori esperti del settore sono in grado
di “leggerlo” sia attraverso l‟analisi delle dinamiche relazionali e familiari, sia attraverso degli
indicatori comportamentali che si manifestano, a breve e a lungo termine. Sono da ritenersi
indicatori importanti: enuresi, encopresi, disturbi dell’alimentazione, bassa stima di sé,
instabilità emozionale, ridotta sensibilità emozionale, mancanza di fiducia negli altri, uso di
droga, prostituzione ecc. Ci sono poi delle aree di sviluppo che risultano più compromesse di altre,
quali il legame di attaccamento, l‟adattamento e le competenze sociali, i problemi comportamentali
e l‟apprendimento scolastico. Ma, in ogni caso, ci si imbatte in un problema maggiore che è quello
di darne prova concreta, nel momento in cui si volesse fare una denuncia alla magistratura, dove
quello che più conta sono i “fatti” e non le “opinioni del teste” (M. Tura, 20013)
Per quanto riguarda il maltrattamento fisico, esso viene distinto in base alla gravità delle
lesioni: lesioni di grado lieve, quando non hanno bisogno di intervento sanitario o ricovero; lesioni
di grado moderato, quando siamo in presenza di ustioni, e traumi tali da richiedere il ricovero e
severo quando le conseguenze delle lesioni portano il piccolo alla rianimazione o alla morte.
In questi casi i principali segni fisici riscontrabili sono4
-
Contusioni;
2
“Considerazioni generali rispetto al maltrattamento, genitori non tutelanti” (2001) di M. Tura, Tecomproject
“L‟ascolto del minore” (2001) di M.Tura, Tecomproject
4
Articolo on line “Gli indicatori psicologici e medico-legali dell’abuso sessuale sui minori” di M. Strano, V. Gotti, P.
Germani
3
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-
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Echimosi: in genere sono sospette quelle che si riscontrano in bambini molto
piccoli, non ancora in grado di deambulare, o quelle localizzate nell‟addome o al torace;
-
Cicatrici e/o lesioni scheletriche: questi elementi sono sospetti quando
quando si presentano in diversi punti del corpo e in differenti stadi di cicatrizzazione,
così come le lesioni scheletriche che in genere sono numerose e a diversi stadi di
evoluzione;
-
Morsi;
-
Lesioni addominali.
Si deve tenere presente che per quanto riguarda i traumi cranici, la maggioranza dei
bambini che accidentalmente cade dal fasciatoio, per esempio, non riporta danni e quando questo
accade (solo nel 2% dei casi) in genere sono ampiamente riconoscibili.
È importante osservare il comportamento dei genitori: in caso di maltrattamento i
genitori presentano reazioni incongruenti rispetto la situazione e difficilmente si avvalgano di
cure mediche se non in presenza di complicazioni gravi. Inoltre, i motivi che i genitori
adducono, rivolgendosi al pronto soccorso, sono in genere molto diversi da quelli reali
mostrando un comportamento non collaborante e spesso portando informazioni incongrue. In
particolare bisogna osservare i seguenti elementi:5
-
come i genitori riferiscono l‟accaduto;
-
quanto tempo è trascorso tra il momento dell‟aggressione e la sua visita;
-
l‟atteggiamento tenuto dai genitori durante la visita, se siano manipolatori del
fatto accaduto o controllori rispetto alle emozioni del piccolo;
-
l‟atteggiamento tenuto dal bambino durante la visita.
In situazioni di maltrattamento fisico, frequentemente emerge che il bambino è già stato
ricoverato in altri ospedali, in quanto la tendenza è cercare di utilizzare sempre nosocomi diversi.
(M. Tura, 20016).
5
6
“Considerazioni generali rispetto al maltrattamento, genitori non tutelanti” (2001) di M. Tura, Tecomproject
“l’ascolto del minore” (2001) di M. Tura, Tecomproject
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Di solito il bambino vittima di abuso sessuale manifesta certi comportamenti o sintomi che
possono essere considerati come indicatori di una possibile violenza sessuale subita, di seguito
elencati:
1)INDICATORI FISICI:
a) Generali
- Segni cutanei (contusioni, graffi, morsi, segni di afferramento) se l'abuso è stato
compiuto con l'ausilio della violenza fisica
- Sintomatologia fisica o prurito nell'area genitale
- Difficoltà di deambulazione
- Difficoltà nel mantenimento della posizione seduta
- Biancheria intima macchiata, strappata
- Tracce di sangue o di liquido seminale sugli indumenti o sulla cute
- Gravidanza nella primissima adolescenza in assenza di partner noto
- Pubertà precoce
b) Individuabili con esame clinico:
- Presenza di tracce di sperma nella vagina o nel retto
- Presenza di corpi estranei uretrali , vaginali e/o rettali;
- Lesioni genitali e/o anorettali
- Dilatazione vaginale o uretrale ingiustificata
- Infiammazioni, emorragie senza cause organiche evidenti
- Manifestazione di malattie infettive a trasmissione sessuale (gonorrea, clamidia,
conditomi, acuminati, sifilide, HIV, ecc)
In caso si sospetto di abuso sessuale con penetrazione anale è fondamentale effettuare una
diagnosi differenziale con le più svariate patologie flogistico-reattive tra cui vulvo-vaginiti da
sostanze irritanti; dermatiti allergiche; dermatiti infettive; vulvo-vaginiti, proetiti batteriche,
miotiche, protozoari sia acute che croniche e stitichezza cronica;
2)INDICATORI COMPORTAMENTALI:
- Passività, paura, sfiducia verso gli adulti
- Conoscenze e comportamenti sessuali inadeguati per l'età
- Difficoltà a stare in relazione con i coetanei (atteggiamenti aggressivi, disinteresse
verso attività ludiche)
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- Atteggiamenti seduttivi verso gli adulti
- Calo del rendimento scolastico
- Difficoltà di linguaggio e dell'attenzione
3)INDICATORI PREVALENTI IN ADOLESCENZA
- Fughe
- Condotte devianti
- Abusi di sostanze
- Condotte autolesionistiche, tentati suicidi
- Sessualità precoce e promiscua
- Inibizione sessuale
- Rifiuto sessuale
L'esame fisico del minore è basato essenzialmente sull'esame clinico generale e sull'esame
obiettivo locale delle regioni genitale, perigenitale ed anale. Questi accertamenti permettono, dove
possibile, di acquisire elementi obiettivi a conferma o meno dell'ipotesi di abuso. Si deve però
ricordare che molti bambini non presentano segni fisici di violenza dato che, spesso, l'abuso
sessuale sui bambini, specie se molto piccoli, non consiste nella penetrazione ma in una serie di
pratiche sessuali (baci, manipolazioni, carezze, rapporti orali, ecc.) che non danno l'opportunità di
essere dimostrate a posteriori. Anche quando la violenza comprenda la penetrazione, ad esempio nel
caso di vittime adolescenti, o nei casi in cui la manipolazione lasci comunque i suoi segni, capita
che i minori vengano visitati quando ormai è trascorso molto tempo dall'abuso e i segni stessi non
sono più riconoscibili. Per questo motivo è importante che la visita medica venga condotta al più
presto, soprattutto se si suppone che la violenza sia stata perpetrata entro le 72 ore precedenti;
oppure quando la vittima accusa sintomi quali perdite dai genitali, dolori, sanguinamenti.
Secondo Del Vecchio (1997) esistono maggiori problemi di identificazione nei casi di abuso
sessuale rispetto al maltrattamento fisico.
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5 Effetti dell’abuso e/o del maltrattamento nella
vita adulta
Diversi studi (Browne, & Finkelhor,1986; Briere, & Runtz, 1998; Kendall-Tackett, Meyer
Williams, & Finkelhor, 1993; Jumper, 1995) sono arrivati a una conclusione condivisa:
un‟esperienza di abuso sessuale nell‟infanzia può rappresentare un fattore di rischio a lungo termine
per lo sviluppo di ansia, bassa autostima, uso di droghe, comportamento antisociale, depressione,
pensieri e atti suicidari.
In particolare, una revisione della letteratura a cura di Finkelhor e Browne (1986) mostra che
l‟abuso sessuale innalza grandemente il rischio di insorgenza dei seguenti disturbi psicologici:
a) Depressione;
b) Uso d‟alcool e sostanze illecite;
c) Disturbi d‟ansia;
d) Disturbi alimentari;
e) Disturbi di personalità;
f) Disturbi dissociativi;
g) Rivittimizzazione;
h) Problemi sessuali.
Dalle osservazioni cliniche e dalla ricerca su vittime di traumi prolungati, emerge che in età
adulta questi soggetti presentano sintomi complessi ed intensi, sviluppano caratteristiche di
personalità o cambiamenti nella personalità che innescano deformazioni nelle relazioni e
nell‟identità, diventando vulnerabili alla reiterazione di esperienze simili sia tramite autoinduzione
sia come propensione a danneggiare gli altri (Hermann, 1992).
Per spiegare come le risposte al trauma possono persistere nel tempo, ci si può rifare a due ipotesi
(Di Blasio, 2006):
- La prima si basa sulla teoria del condizionamento (Carlson et al., 1997): come
conseguenza della ripetuta associazione tra lo stimolo incondizionato ed un elemento ambientale
neutro, si crea quel tipico collegamento che trasforma l‟elemento ambientale in uno stimolo
condizionato che va ad elicitare risposte condizionate. Similmente, una persona o una situazione
che provoca paura è associata ad uno stimolo ambientale neutro che in seguito potrà provocare
paura ed ansia. Come ormai si sa dalla clinica, per diminuire lo stato ansioso e la paura l‟individuo
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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metterà in atto una serie di difese, non sempre adattative, che gli consentono di evitare quello
stimolo in origine neutro;
- La seconda spiegazione, complementare alla precedente, prevede che il soggetto dopo
ripetuti eventi traumatici sviluppi un‟aspettativa generale di pericolo e di incontrollabilità in grado
di influenzare in modo persistente il suo atteggiamento nei confronti delle persone e del mondo.
In letteratura l‟abuso sessuale nell‟infanzia è stato spesso correlato con i sintomi dissociativi
nell‟adulto (Salvatori, & Salvatori, 2001). Ad esempio, Lipscitz, Kaplan e Sorkenn (1996) hanno
cercato di determinare la relazione dell‟abuso nell‟infanzia e nell‟adulto e le loro caratteristiche sui
sintomi dissociativi nell‟età adulta. Dei 114 pazienti (34 uomini e 80 donne) il 43% avevano
riportato una storia di abuso sessuale. Inoltre gli episodi di abuso fisico e sessuale perpetrati dal
padre erano correlati in modo significativo al grado di dissociazione. Da questi dati si può evincere
l‟importanza del ruolo del trauma ripetuto nell‟infanzia e la combinazione di entrambe le esperienze
traumatiche nello sviluppo dei sintomi dissociativi (Salvatori, & Salvatori, 2001).
Dai diversi studi sul tema dell‟abuso all‟infanzia è emerso che in età adulta questi soggetti
possono sviluppare disturbi nella sfera delle relazioni interpersonali. Tali disturbi sembrano essere
legati al fatto che spesso l‟abuso, in età infantile, avviene nel contesto di una relazione d‟intimità e
di fiducia, pertanto è possibile che in conseguenza di ciò si sviluppino paura ed ambivalenza tra il
desiderio di sperimentare legami di attaccamento e il sentirsi vulnerabili in essi (Briere, 1992).
Tra le conseguenze a lungo termine dell‟abuso si possono individuare in questi soggetti
problemi comportamentali di varia natura e gravità, tra cui (Malacrea, & Lorenzini, 2006):
1)
Uso di sostanze psicoattive ed alcol;
2)
Rivittimizzazione in età adulta o reiterazione dell‟esperienza traumatica;
3)
Comportamenti sessuali compulsivi
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6 Rilevazione, segnalazione ed obbligo di denuncia
La rilevazione, la diagnosi, la presa in carico e il trattamento dell‟abuso sessuale dei bambini
costituiscono momenti difficili in cui si intrecciano aspetti medici, psicologici, sociali e giuridici ed
è per tale motivo che si rende indispensabile il coinvolgimento di più figure professionali.
Nella fase di rilevazione la prima operazione da compiere consiste nell‟identificare chi e
come ha per primo accolto la registrazione di segnali, diretti o indiretti, provenienti dal minore e
anche dalla sua famiglia, e riconducibili ad un presunto abuso e/o maltrattamento. Questa fase
consiste in una raccolta neutra delle informazioni relative al presunto abusante, alle modalità in cui
è avvenuto l‟abuso ed al contesto in cui si suppone siano accaduti i fatti in esame. L‟interrogazione
diretta del minore avviene solo se ritenuta necessaria. Nello specifico la raccolta anamnestica deve
essere estesa ed accurata e deve comprendere un‟opportuna valutazione del racconto della presunta
vittima o del denunciante ed un esame del comportamento del bambino stesso.
Per valutare le caratteristiche formali della rivelazione si ritiene importante escludere
ogni possibile personale interpretazione o utilizzo di domande inducenti o suggestive. Al
riguardo molti autori affermano che l‟oggetto dei ricordi può essere modificato proprio a causa di
una domanda suggestiva e che comunque vi è una decisiva correlazione tra le domande e la capacità
di raccontare esattamente i fatti che si ricordano, infine tra il livello delle attitudini mnemoniche e la
capacità a resistere ad interrogatori suggestivi.
Dalla letteratura emerge che le domande suggestive, dette anche inducenti, possono
dare informazioni che vengono elaborate nella memoria del bambino, la quale rimane
permanentemente alterata: la testimonianza del bambino può a questo punto essere
irrimediabilmente compromessa così come il suo ricordo7. Infatti, le domande suggestive
tendono a fuorviare il racconto del bambino, inducendolo, in modo latente o non latente, ad
effettuare affermazioni non veritiere.
Il rischio di utilizzare domande inducenti è spesso associato a situazioni in cui l‟operatore
sia intimamente convinto di trovarsi davanti a un caso di abuso ponendo così le domande in modo
che la vittima risponda confermando il delitto, piuttosto che disconfermandolo. Importante diviene,
pertanto, ascoltare il minore riportando fedelmente quanto da lui detto senza alcuna aggiunta
dell‟esaminatore e rivolgere domande che in nessun modo possano dimostrarsi chiuse. Una tecnica
7
“L‟ascolto del minore” (2001) di M. Tura, Tecomproject
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utile può essere quella di chiedere maggiori chiarimenti senza dare alcun, suggerimento (per es: mi
racconti meglio, in modo che possa capire bene e aiutarti, cosa ti è accaduto? Piuttosto che : chi ti
ha picchiato? qualcuno ti ha toccato? Ecc)
Nel momento della rilevazione diventa importante sia disporre di un luogo che consenta di
garantire riservatezza e tranquillità durante il corso della visita sia adottare un atteggiamento
rassicurante ed attento. Diversi autori hanno, infatti, messo in evidenza l‟importanza di attuare degli
incontri con la vittima in condizioni di sostegno e di tutela, che devono tenere conto dei vissuti
emotivi della persona offesa. Dalla letteratura emerge che le vittime di abuso e/o maltrattamento, sia
in età infantile sia in età adulta, sperimentano vissuti di colpa e di vergogna per quanto accaduto,
ritenendo di aver contribuito all‟esperienza traumatica.
Qualora sia l‟infermiere che accoglie il soggetto vittimizzato e maturi il sospetto di possibile
abuso o maltrattamento diviene importante conferire immediatamente con figure di confronto:
medici e psichiatri o psicologi del nosocomio stesso. In successione avvisare le autorità competenti
attraverso i servizi per poter attivare la protezione necessaria.
Se il paziente sospetto di abusi è minore sarà possibile ascoltarlo, in prima istanza, senza i
genitori solo se questi danno la loro adesione a lasciare solo il figlio. A seguito di un ulteriore
consulto ed eventuale denuncia agli organi competenti ci si potrà regolare come legge autorizza.
Per tali aspetti la rilevazione può richiedere tempi anche relativamente lunghi, sopratutto in
relazione allo stato emotivo della vittima e alle sue eventuali difficoltà a collaborare.
Successivamente a questa fase, è necessario procedere con la segnalazione agli organi
competenti: Tribunale per i Minorenni, Servizi Sociali di zona, Questura, Polizia.
La segnalazione deve essere scritta e firmata, deve indicare le osservazioni dei
comportamenti e degli atteggiamenti del bambino o dell‟adolescente, le sue parole, oltre che
riportare la descrizione degli eventuali segni fisici riconducibili a lesioni o a trascuratezza. Inoltre
deve essere scritta in modo neutrale, senza dare giudizi e/o valutazioni definitive, ma
semplicemente riportando ciò che è stato notato e ciò che è stato raccontato dalla vittima di presunto
abuso e/o maltrattamento.
La segnalazione da parte del personale sanitario in servizio nei presidi pubblici o degli
operatori dei servizi pubblici rappresenta un atto obbligatorio che espone a precise responsabilità,
anche penali, in caso di omissione.
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In primo luogo vi è l'articolo 331 c.p.p8. che stabilisce l'obbligo di denuncia per il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio per i reati procedibili d'ufficio. Le pene per chi omette la
denuncia sono previste dagli artt. 361 (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale) e
362 c.p “Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio”:
L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata
nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è
punito con la multa fino a euro 103.
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona
offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti
commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un
servizio pubblico.
8
Per gli articoli di legge citati si è consultato il sito internet www.brogardi.it
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7 Appendice
Legge n. 154 del 5 Aprile 2001:
"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"9
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001.
ART. 1. Misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare
1. Dopo il comma 2 dell‟articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice,
nell‟interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all‟articolo 282-bis. Il
provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata».
2. Dopo l‟articolo 282 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 282-bis. Allontanamento dalla casa familiare. 1. Con il provvedimento che dispone
l‟allontanamento il giudice prescrive all‟imputato di lasciare immediatamente la casa familiare,
ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l‟autorizzazione del giudice che procede.
L‟eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell‟incolumità della persona offesa o dei
suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all‟imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati
abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della
famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di
lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e
può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento
periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare
disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell‟assegno tenendo
conto delle circostanze e dei redditi dell‟obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del
versamento. Può ordinare, se necessario, che l‟assegno sia versato direttamente al beneficiario da
parte del datore di lavoro dell‟obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L‟ordine di
pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
9
“considerazioni Generali rispetto al maltrattamento, genitori non tutelanti” (2001) di M. Tura, Tecomproject
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4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al
provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque
perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è
revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma
1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei fıgli, perde efficacia,
inoltre, qualora sopravvenga l‟ordinanza prevista dall‟articolo 708 del codice di procedura civile
ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico- patrimoniali tra i
coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni
dell‟obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter,
600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso
in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di
fuori dei limiti di pena previsti dall‟articolo 280».
ART. 2. Ordini di protezione contro gli abusi familiari
1. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile è inserito il seguente:
«Titolo IX-bis. Ordini di protezione contro gli abusi familiari
Art. 342-bis. Ordini di protezione contro gli abusi familiari: Quando la condotta del coniuge
o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all‟integrità fisica o morale ovvero alla libertà
dell‟altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile
d‟ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui
all‟articolo 342-ter.
Art. 342-ter. Contenuto degli ordini di protezione: Con il decreto di cui all‟articolo 342-bis
il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione
della stessa condotta e dispone l‟allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente
che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai
luoghi abitualmente frequentati dall‟istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della
famiglia d‟origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità
dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi
luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l‟intervento dei servizi
sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano
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come fine statutario il sostegno e l‟accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi
e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto
dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e
termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all‟avente
diritto dal datore di lavoro dell‟obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso
spettante. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce
la durata dell‟ordine di protezione, che decorre dal giorno dell‟avvenuta esecuzione dello stesso.
Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se
ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Con il medesimo decreto il giudice
determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all‟esecuzione,
lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l‟attuazione,
ivi compreso l‟ausilio della forza pubblica e dell‟ufficiale sanitario».
ART. 3. Disposizioni processuali
1. Dopo il capo V del Titolo II del Libro quarto del codice di proceduracivile è inserito il
seguente:
«CAPO V-bis. Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
Art. 736-bis. Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro
gli abusi familiari: Nei casi di cui all‟articolo 342-bis del codice civile, l‟istanza si propone,
anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio
dell‟istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.
Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il
giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari,
disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di
vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato
immediatamente esecutivo. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie
informazioni, può adottare immediatamente l‟ordine di protezione fissando l‟udienza di
comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed
assegnando all‟istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del
decreto. All‟udienza il giudice conferma, modifica o revoca l‟ordine di
protezione.
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Contro il decreto con cui il giudice adotta l‟ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi
del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l‟ordine di protezione precedentemente
adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini
previsti dal secondo comma dell‟articolo 739. Il reclamo non sospende l‟esecutività
dell‟ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale,
sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al
procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti».
ART. 4. Trattazione nel periodo feriale dei magistrati
1. Nell‟articolo 92, primo comma, dell‟ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto
30 gennaio 1941, n.12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «per
l‟adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari».
ART. 5. Pericolo determinato da altri familiari
1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in
cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal
coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal
coniuge o dal convivente. In tal caso l‟istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in
danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.
ART. 6. Sanzione penale
1. Chiunque elude l‟ordine di protezione previsto dall‟articolo 342-ter del codice civile,
ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale
dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è
punito con la pena stabilita dall‟articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì
l‟ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale.
ART. 7. Disposizioni fiscali
1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all‟azione civile contro la violenza
nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la
corresponsione dell‟assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell‟articolo 282-bis del codice
di procedura penale e dal secondo comma dell‟articolo 342-ter del codice civile, sono esenti
dall‟imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia
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nonché dall‟obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell‟articolo 9, comma 8, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
ART. 8. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la
condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata
proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l‟udienza di comparizione dei coniugi
davanti al presidente prevista dall‟articolo 706 del codice di procedura civile ovvero,
rispettivamente, dall‟articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. In
tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del
codice di procedura civile e nella legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei
relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti
aventi i contenuti indicati nell‟articolo 342-ter del codice civile.
2. L‟ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 perde efficacia qualora sia
successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti,
l‟ordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dall‟articolo
708 del codice di procedura civile e dall‟articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e
successive modificazioni.
Titolo XII: DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
Capo III: DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ INDIVIDUALE:
Sezione II: DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ PERSONALE
Art. 609 bis Violenza sessuale10
Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere
o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento
del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
10
Sito internet www.olografix.org
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Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Art. 609 ter Circostanze aggravanti
La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all`articolo 609 bis sono
commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l`uso di armi o di sostanze alcoliche narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o
sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di
pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia
l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di
persona che non ha compiuto gli anni dieci.
Art. 609 quater Atti sessuali con minorenne
Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in
detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche
adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di
convivenza.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell`articolo 609 bis
compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra
i soggetti non è superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all`articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha
compiuto gli anni dieci.
Art. 609 quinquies Corruzione di minorenne
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di
farla assistere, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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Art. 609 sexies Ignoranza dell`età della persona offesa
Quando i delitti previsti negli articolo 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies sono
commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui
all`articolo 609 quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l`ignoranza dell`età della
persona offesa.
Art. 609 septies Querela di parte
I delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter e 609 quater sono punibili a querela della
persona offesa.
Salvo quanto previsto dall`articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della
querela è di sei mesi.
La querela proposta e irrevocabile.
Si procede tuttavia d`ufficio:
1) se il fatto di cui al l`articolo 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento
del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore,
ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia;
3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio
nell`esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto é connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d`ufficio;
5) se il fatto è commesso nell`ipotesi di cui all`articolo 609 quater, ultimo comma.
Art. 609 octies Violenza sessuale di gruppo
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite,
ad atti di violenza sessuale di cui all`articolo 609 bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a
dodici anni.
La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall`articolo
609 ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella
preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e
dal terzo comma dell`articolo 112.
Art. 609 nonies Pene accessorie ed altri effetti penali
La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609
quinquies e 609 octies comporta:
1) la perdita della potestà del genitore , quando la qualità di genitore è elemento costitutivo
del reato;
2) l`interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l`esclusione dalla successione della persona offesa .
Art. 609 decies Comunicazione al tribunale per i minorenni
Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter 609 quinquies
e 609 octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall`articolo 609 quater
il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.
Nei casi previsti dal primo comma l`assistenza affettiva e psicologica della persona offesa
minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre
persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dal l`autorità giudiziaria che procede.
In ogni caso al minorenne è assicurata l`assistenza dei servizi minorili dell`Amministrazione
della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l`autorità giudiziaria in ogni stato e
grado del procedimento.
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