Aiuti di Stato: la Commissione avvia un`indagine

Commissione europea - Comunicato stampa
Aiuti di Stato: la Commissione avvia un’indagine formale sul trattamento
fiscale di McDonald’s in Lussemburgo
Bruxelles, le 3 dicembre 2015
La Commissione ha avviato un’indagine formale sul trattamento fiscale di McDonald’s in
Lussemburgo. In via preliminare, la Commissione ritiene che un ruling fiscale possa aver
concesso a McDonald’s un trattamento fiscale favorevole che ha violato le norme UE in
materia di aiuti di Stato.
In particolare, la Commissione valuterà se le autorità lussemburghesi abbiano derogato in modo
selettivo dalle disposizioni della loro legislazione fiscale nazionale e della convenzione
Lussemburgo/USA sulla doppia imposizione, concedendo in tal modo a McDonald’s un vantaggio cui le
altre imprese non avrebbero potuto beneficiare, pur trovandosi in una situazione fattuale e giuridica
analoga.
La Commissaria responsabile della Concorrenza Margrethe Vestager ha dichiarato a questo proposito:
“Un ruling fiscale che prevede che McDonald’s non paghi né in Lussemburgo né negli Stati Uniti le tasse
sulle sue royalties europee va sottoposto ad una disamina scrupolosa alla luce delle norme UE in
materia di aiuti di Stato. Lo scopo delle convenzioni sulla doppia imposizione tra paesi è evitare la
doppia imposizione fiscale— non certo giustificare un doppio sgravio fiscale”.
In virtù di due ruling fiscali adottati dalle autorità lussemburghesi, dal 2009 McDonald’s Europe
Franchising non versa le imposte sulla società in Lussemburgo, pur avendo realizzato ingenti utili (più
di 250 milioni di euro nel 2013). Tali utili corrispondono alle royalties pagate dai titolari dei contratti di
franchising che gestiscono ristoranti fast-food in Europa e in Russia per il diritto di utilizzare il marchio
McDonald’s e i relativi servizi. La sede principale dell’impresa, che si trova in Lussemburgo, è
responsabile delle decisioni strategiche. L’impresa possiede inoltre due filiali, una in Svizzera, che
svolge attività limitate per quanto riguarda i diritti di franchising, e una filiale negli Stati Uniti, che non
svolge alcuna reale attività. Le royalties percepite dall’impresa vengono trasferite internamente alla
filiale statunitense.
Nell’estate del 2014, la Commissione ha chiesto informazioni sui ruling fiscali in oggetto, dopo che sulla
stampa erano circolate voci su un trattamento fiscale favorevole di cui McDonald’s avrebbe beneficiato
in Lussemburgo. Successivamente, i sindacati hanno fornito alla Commissione altre informazioni. La
valutazione che la Commissione ha svolto finora ha evidenziato che, in particolare grazie al secondo
ruling fiscale concesso all’impresa, dal 2009 McDonald’s Europe Franchising praticamente non
paga alcuna imposta sulle società sui suoi utili né in Lussemburgo né negli Stati Uniti. In
particolare, ciò è potuto avvenire perché:
- un primo ruling fiscale adottato dalle autorità lussemburghesi nel marzo 2009 ha confermato
che McDonald’s Europa Franchising non era tenuta a versare l’imposta sulle società in
Lussemburgo in quanto gli utili erano soggetti a tassazione negli USA. Tale provvedimento è stato
giustificato facendo riferimento alla convenzione Lussemburgo-USA sulla doppia imposizione. In
base al ruling, McDonald’s era tenuta a trasmettere, con cadenza annuale, elementi di prova che
dimostrassero che le royalties trasferite negli Stati Uniti attraverso la Svizzera erano state
dichiarate e assoggettate a tassazione negli USA e in Svizzera.
- Tuttavia, contrariamente a quanto assunto dalle autorità fiscali del Lussemburgo all’atto di
adozione del primo ruling, gli utili in questione non erano soggetti a tassazione negli Stati Uniti.
Infatti, sebbene secondo tale interpretazione del diritto lussemburghese, McDonald’s Europe
Franchising fosse un soggetto imponibile negli Stati Uniti, in realtà, in base al diritto degli Stati
Uniti, non lo era. Per questo motivo McDonald’s non ha potuto fornire alcuna prova che gli utili
fossero assoggettati ad imposta negli Stati Uniti, come richiesto dal primo ruling (si veda più avanti
per ulteriori dettagli).
- McDonald’s ha chiarito questo aspetto nel quadro della comunicazione con cui ha fatto richiesta di
un secondo ruling, insistendo sul fatto che il Lussemburgo avrebbe comunque dovuto esentare
dall’imposizione in Lussemburgo gli utili non tassati negli Stati Uniti. Nel settembre 2009, le
autorità lussemburghesi hanno quindi adottato un secondo ruling fiscale, in base al quale
McDonald’s non era più tenuta a dimostrare che i suoi utili fossero soggetti a tassazione negli Stati
Uniti. Il secondo ruling ha confermato che gli utili di McDonald’s Europe Franchising non erano
soggetti a tassazione in Lussemburgo, sebbene fosse emerso chiaramente che essi non erano
soggetti a tassazione nemmeno negli Stati Uniti.
Con il secondo ruling, le autorità lussemburghesi hanno accettato di esonerare quasi integralmente
dalla tassazione in Lussemburgo gli utili di McDonald’s Europe Franchising.
Gli argomenti che McDonald’s ha utilizzato con le autorità fiscali lussemburghesi
In generale, le imprese sono tenute a versare l’imposta sulle società sugli utili realizzati in un dato
paese se esse sono riconosciute come soggetto imponibile in tale paese (nozione di “ stabile
organizzazione”). Per essere riconosciute come tali, esse devono svolgere un certo livello di attività
commerciali in tale paese.
Nelle discussioni con le autorità lussemburghesi, McDonald’s ha argomentato che la filiale statunitense
di McDonald’s Europe Franchising rappresentava una “stabile organizzazione” ai sensi della
legge lussemburghese, poiché esercitava un sufficiente livello di attività per essere ritenuta come
soggetto negli Stati Uniti. Contemporaneamente, McDonald’s ha sostenuto che la sua filiale
statunitense non rappresentava una “stabile organizzazione” ai sensi del diritto degli Stati
Uniti in quanto, dal punto di vista delle autorità fiscali statunitensi, essa non esercitava sufficienti
attività commerciali negli Stati Uniti.
Pertanto, mentre le autorità lussemburghesi hanno riconosciuto la filiale statunitense di McDonald’s
Europe Franchising come soggetto presso cui avrebbe dovuto essere tassata la maggior parte degli utili
dell’impresa, le autorità fiscali statunitensi non l’hanno riconosciuta in quanto tale. Le autorità del
Lussemburgo hanno quindi esentato dalla tassazione in Lussemburgo gli utili dell’impresa, pur sapendo
che in realtà essi non erano soggetti a tassazione negli Stati Uniti.
L’ambito dell’indagine della Commissione
La Commissione si appresta a indagare ulteriormente per verificare se i suoi timori siano giustificati,
valutando in particolare se il secondo ruling fiscale fiscali abbia concesso a McDonald’s Europe
Franchising un trattamento fiscale favorevole in violazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato.
In particolare, la Commissione valuterà se le autorità lussemburghesi abbiano derogato in modo
selettivo dalle disposizioni della loro legislazione fiscale nazionale e della convenzione
Lussemburgo/USA sulla doppia imposizione e se così facendo le autorità lussemburghesi abbiano
concesso a McDonald’s un vantaggio cui le altre imprese non avrebbero potuto beneficiare, pur
trovandosi in una situazione fattuale e giuridica analoga. L’i ndagine non mette in discussione il regime
fiscale generale del Lussemburgo.
L’avvio di un’indagine approfondita offre ai terzi interessati e agli Stati membri interessati la possibilità
di presentare osservazioni, senza pregiudicare l’esito del procedimento.
Contesto
A norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli
aiuti di Stato che incidano sugli scambi tra gli Stati membri e minaccino di falsare la concorrenza,
favorendo talune imprese, sono in linea di principio incompatibili con il mercato interno dell’UE.
I ruling fiscali in quanto tali non costituiscono un problema dal punto di vista degli aiuti di Stato dell’UE
se si limitano a confermare che gli accordi fiscali tra società appartenenti allo stesso gruppo sono
conformi alle pertinenti normative fiscali. Tuttavia, i ruling fiscali che conferiscono un vantaggio fiscale
selettivo a determinate imprese, accordando loro una sovvenzione, possono seriamente falsare la
concorrenza all’interno del mercato unico dell’UE e violare le norme UE in materia di aiuti di Stato.
Dal giugno 2013, la Commissione ha condotto diverse indagini sulle pratiche degli Stati membri in
materia di ruling fiscali e nel dicembre 2014 essa ha inviato una richiesta di informazioni a tutti gli Stati
membri. Nell’ottobre 2015 la Commissione ha deciso che i ruling fiscali adottati in Lussemburgo per
Fiat e nei Paesi Bassi per Starbucks hanno conferito a tali società vantaggi fiscali selettivi illegali, in
violazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato. La Commissione sta inoltre conducendo indagini
approfondite sui ruling fiscali relativi a Apple in Irlanda, Amazon in Lussemburgo e sul sistema di ruling
fiscale applicato in Belgio agli utili in eccesso.
Una volta risolti eventuali problemi di riservatezza, la versione non riservata della decisione di avviare
l’indagine sarà disponibile nel Registro degli aiuti di Stato accessibile dal sito Internet della DG
Concorrenza con il numero SA.38945. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su
Internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in
materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).
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