Condizioni generali per la pubblicità televisiva

Condizioni generali
per la pubblicità televisiva
I. Campo d’applicazione e condizioni quadro contrattuali
Osservazioni generali
1. publisuisse SA (in seguito publisuisse) agisce in qualità di esclu­
sivista incaricato dalla Società svizzera di radiotelevisione (SRG
SSR) per l’acquisizione di ordini di pubblicità televisiva per le sue
reti TV ed altre emittenti (in seguito emittenti TV), segnatamente
spot, altre trasmissioni pubblicitarie di durata superiore e tipo­
logie pubblicitarie particolari. Le presenti Condizioni generali
(CG) disciplinano i rapporti tra i committenti di pubblicità e publi­
suisse. Le prestazioni di publisuisse sono definite nella versione
aggiornata di queste CG, delle documentazioni di offerta e delle
offerte speciali di publisuisse, nonché negli eventuali accordi
specifici stipulati con i singoli committenti.
Condizioni quadro contrattuali
2. Il contratto tra il committente pubblicitario e publisuisse acqui­
sta validità con la firma a conferma dell’ordinazione di spazi
pubblicitari a publisuisse oppure, dopo aver avuto accesso con
password al sistema online «publiplan», mediante la prenota­
zione a titolo definitivo del tempo d’antenna desiderato e la sot­
toscrizione della trasmissione pubblicitaria. Il contratto deve
essere intestato a nome di una persona fisica o giuridica e indi­
care con precisione l’oggetto della pubblicità.
II. Condizioni quadro fissate per legge
Pubblicità
3.Per pubblicità s’intende qualsiasi annuncio pubblico diffuso
nell’ambito degli spazi pubblicitari concessi verso pagamento o
controprestazione analoga, oppure a titolo di pubblicità pro­
pria, volto a incentivare la conclusione di negozi giuridici su
merci o servizi, promuovere una causa o un’idea o produrre
qualsivoglia altro effetto voluto dal propagandista.
Emissioni promozionali (televendite)
4.Le emissioni promozionali sono emissioni con offerte diretta­
mente rivolte al pubblico in vista della conclusione di negozi
giuridici sulle merci e i servizi presentati. Esse devono avere
una durata minima di 15 minuti. publisuisse non può stipulare
contratti con i committenti pubblicitari per la trasmissione di
televendite sulle reti SRG SSR.
Pubblicità per opere di beneficenza, autorità ed enti pubblici non­
ché per medicamenti
5.La pubblicità per opere di beneficenza autorità ed enti pubblici non­
ché la pubblicità di medicamenti e dispositivi medici sono disciplina­
te, oltre che dai documenti sopra menzionati, da speciali condizioni
(vedi «Condizioni quadro per la pubblicità dei medicamenti» e «Con­
dizioni speciali per opere di beneficenza, autorità ed enti pubblici»
nella documentazione publisuisse oppure su www.publisuisse.ch).
Pubblicità vietata
6. In particolare, sono vietate I) la pubblicità per il tabacco; II) la pro­
paganda per partiti politici, persone che ricoprono cariche politi­
che o candidate a tali cariche, temi che formano oggetto di inizia­
tive popolari; III) la propaganda per religioni e per istituzioni e
persone che le rappresentano; IV) la pubblicità per medicamenti
e dispositivi medici soggetti a ricetta medica; V) la pubblicità ri­
volta a minorenni o nella quale essi vi figurano e che approfitta
della loro inesperienza e/o che compromette il loro sviluppo fisi­
co o mentale; VI) la pubblicità non veritiera o equiparabile a con­
correnza sleale; VII) la pubblicità che incita a un comportamento
pericoloso per la salute, l’ambiente o la sicurezza personale; VIII)
la pubblicità per le bevande alcoliche sottoposte alla legge sull’al­
cool del 21 giugno 1932. La pubblicità per le bevande leggermen­
te alcoliche come vino e birra è invece consentita, ma sottostà a
Condizioni generali per la pubblicità televisiva
disposizioni di legge particolari e alle limitazioni editoriali fissate
dalle emittenti TV della SRG SSR. Per la pubblicità su emittenti
televisive locali o regionali valgono disposizioni speciali.
Personale di programma e candidati a cariche pubbliche
7. Il personale fisso dell’emittente TV nonché le persone candida­
te a cariche pubbliche o che ne detengono una non sono auto­
rizzate – a partire dalla data della nomina – a partecipare a pub­
blicità televisiva né in video né in audio. Per i collaboratori di
emittenti TV locali e regionali valgono disposizioni speciali.
Rispetto delle norme di legge e responsabilità
8.La responsabilità in ordine alle disposizioni legali in materia di
concessione compete esclusivamente alle emittenti TV. I commit­
tenti sono tenuti a rispettare le disposizioni di legge sul contenuto
della pubblicità, in particolare quelle della legge federale sulla
concorrenza sleale (LFCS), della legge federale sulla radiotelevi­
sione (LRTV), della relativa ordinanza (ORTV) e delle direttive sul­
la pubblicità e sulla sponsorizzazione in vigore. I committenti so­
no responsabili nei confronti di publisuisse e/o dell’emittente TV
di qualsiasi danno che ne derivi (compresi i costi della difesa lega­
le) ed esonerano publisuisse ovvero l’emittente TV da qualsiasi
pretesa avanzata da terzi. Ciò vale parimenti per la pubblicità tele­
visiva visionata da publisuisse prima di essere trasmessa.
III. Controllo della pubblicità televisiva da parte di
publisuisse
Principio
9. publisuisse si riserva di controllare la legalità del contenuto della
pubblicità televisiva e la sua conformità alle limitazioni editoriali.
I committenti possono far visionare gratuitamente gli storyboard
della pubblicità televisiva prevista. Ciò non cambia la loro respon­
sabilità ai sensi del punto 8 delle presenti Condizioni generali.
Rifiuto di pubblicità televisiva
10. publisuisse si riserva di rifiutare la messa in onda di pubblicità
televisiva che considera lesiva della sua attività oppure dell’im­
magine propria e/o dei programmi TV, che contiene messaggi
impliciti di tipo politico o religioso ovvero persegue obiettivi
contrari al buon costume. Anche nel caso di contratti vincolanti
(impegni fissi), publisuisse ha il diritto di rifiutare o restituire la
pubblicità televisiva che non rispetta le disposizioni di legge, i
principi redazionali dell’emittente TV e/o le presenti Condizioni
generali. publisuisse si riserva inoltre il diritto, in casi giustifi­
cati, di limitare il numero delle trasmissioni pubblicitarie.
Conseguenze del rifiuto
11. Se non è possibile trasmettere la pubblicità televisiva per i mo­
tivi menzionati in precedenza, publisuisse ha il diritto di occu­
pare altrimenti lo spazio pubblicitario. Il committente è tenuto
al pagamento dell’intero importo convenuto e risponde anche
di ogni eventuale ulteriore danno.
IV. Separazione tra programmi e pubblicità
Nessuna identificazione con le emittenti TV della SRG SSR o di altre
emittenti
12. È lecito rimandare alla pubblicità televisiva su altri supporti
pubblicitari soltanto indicando esplicitamente su quali emittenti
TV viene trasmessa. Sono vietate le rappresentazioni (contenu­
to, scenografia, ecc.) e le formulazioni che cercano di identifica­
re la pubblicità televisiva con l’emittente TV, i suoi programmi o i
suoi collaboratori. La pubblicità televisiva deve distinguersi,
sotto ogni aspetto, dai programmi televisivi. È vietato l’uso dei
marchi e/o dei logotipi delle emittenti TV in qualsiasi forma.
1
V. Presentazione e consegna delle
trasmissioni pubblicitarie
Diritti di utilizzazione e liberatoria
13. Il committente è l’unico responsabile della liceità dell’utilizza­
zione della sua trasmissione pubblicitaria (audio/video).
13.1. Diritti di produzione e numero SUISA
Il committente è tenuto a procurarsi in nome e per conto proprio
tutti i diritti necessari alla produzione della trasmissione pub­
blicitaria. Deve in particolare procurarsi un numero SUISA per
ciascuna trasmissione pubblicitaria (pure per quelle non conte­
nenti musiche protette dai diritti d’autore) anche a fronte di dif­
ferenze minime rispetto a trasmissioni pubblicitarie già andate
in onda per il prodotto o il servizio in questione.
13.2. Diritti di trasmissione e altri diritti
Il committente assicura di essere in possesso di tutti i diritti
d’autore, i diritti di prestazione e gli altri diritti necessari alla
messa in onda della trasmissione pubblicitaria (esclusi i diritti
di trasmissione SUISA) e, tramite il mandato pubblicitario,
concede a publisuisse ovvero all’emittente TV i relativi diritti di
utilizzazione e di lavorazione. Il committente concede in parti­
colare a publisuisse ovvero all’emittente TV la facoltà di inseri­
re, ove necessario, la dicitura «Pubblicità» oppure «Trasmis­
sione pubblicitaria» (al fine di garantire il rispetto delle
disposizioni di legge in materia di separazione fra pubblicità e
programmi), la facoltà di conservare copie della trasmissione
pubblicitaria e quella di renderla accessibile tramite la banca
dati «publispot».
13.3. Liberatoria
Il committente si impegna a tenere esente pubblisuisse ovvero
l’emittente TV da tutte le pretese avanzate da terzi a qualsiasi
titolo a causa della messa in onda o dei contenuti della trasmis­
sione pubblicitaria. Si impegna inoltre a rimborsare a publi­
suisse ovvero all’emittente TV le spese legali sostenute in casi
di questo genere (inclusi i risarcimenti eventualmente versati a
terzi). Da parte sua, publisuisse si impegna a concludere even­
tuali accordi extragiudiziali con i terzi solo dopo aver ottenuto
l’assenso del committente.
Diritti di trasmissione
14.publisuisse acquisisce i diritti di trasmissione di musiche pro­
tette dai diritti d’autore (tariffa SUISA «W») ed esonera il com­
mittente da eventuali pretese della SUISA.
Approvazione di Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti tera­
peutici
15.Per la pubblicità dei farmaci e dei dispositivi medici occorre
presentare a publisuisse uno storyboard approvato da Swiss­
medic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (vedi «Condi­
zioni quadro per la pubblicità dei medicamenti»).
Requisiti tecnici
16. I supporti devono corrispondere alle norme tecniche prescritte
da publisuisse (vedi «Produzione e consegna degli spot»). pu­
blisuisse e la rispettiva emittente televisiva si riservano il dirit­
to di modulare la pubblicità TV al momento della diffusione.
Versioni linguistiche
17.Per ciascuna pubblicità televisiva e per ciascuna versione lin­
guistica il committente deve mettere a disposizione un suppor­
to tecnicamente unitario e completo.
VI. Scadenze
Classificazione con numero SUISA
18. Il committente deve designare la trasmissione pubblicitaria
con il corrispondente numero SUISA entro la scadenza indicata
da publisuisse nel documento «Assegnazione spot» e nel siste­
ma di prenotazione e gestione on line «publiplan» (di regola
cinque giorni lavorativi prima della messa in onda della tra­
smissione pubblicitaria).
Condizioni generali per la pubblicità televisiva
Consegna delle trasmissioni pubblicitarie
19.La trasmissione pubblicitaria – di qualità tecnica impeccabile e
conforme alle disposizioni di legge e alle condizioni di publi­
suisse – deve giungere a publisuisse entro tre giorni lavorativi
dalla prima messa in onda.
Conseguenze in caso di inosservanza delle scadenze
20.Se la trasmissione pubblicitaria arriva in ritardo a publisuisse,
quest’ultima può non garantire la messa in onda della pubblici­
tà televisiva. In tal caso, inoltre, publisuisse è legittimata a oc­
cupare diversamente lo spazio pubblicitario appositamente
pianificato. Il committente è comunque tenuto al pagamento
dell’intero importo convenuto nel contratto e si assume i costi
di un’eventuale rielaborazione del blocco pubblicitario dovuta
al mancato rispetto delle scadenze. Il committente risponde al­
tresì di ogni ulteriore danno derivante dal mancato rispetto del­
le scadenze.
Restituzione della trasmissione pubblicitaria
21.L’obbligo di custodire le trasmissioni pubblicitarie cessa per
publisuisse quattro mesi dopo l’ultimo passaggio nell’anno
contrattuale. Trascorso questo termine, le trasmissioni pubbli­
citarie vengono restituite al cliente dietro sua richiesta e previa
esenzione da qualsiasi pretesa di terzi. Le trasmissioni pubbli­
citarie non richieste vengono eliminate da publisuisse secondo
modalità ecocompatibili.
Possibilità di mettere a disposizione di terzi le trasmissioni pubbli­
citarie e i dati concernenti i blocchi pubblicitari
22.Dopo la prima messa in onda di una trasmissione pubblicitaria,
publisuisse si riserva il diritto di metterla a disposizione di terzi,
su supporto video e/o online nel suo archivio publispot, esclusi­
vamente per scopi di informazione e documentazione. Inoltre
publisuisse è autorizzata a usare nella sua documentazione
promozionale immagini tratte da pubblicità televisiva trasmes­
sa. Anche per questo tipo di utilizzo publisuisse è esonerata da
eventuali pretese derivanti da diritti d’autore e altri diritti di pro­
tezione affini (cifra 13 delle presenti Condizioni generali). publi­
suisse è autorizzata a mettere a disposizione di un istituto di ri­
cerche di provata serietà i dati concernenti i blocchi pubblicitari
(committenti, prodotti pubblicizzati, date di diffusione, durata e
prezzi lordi degli spot ecc.) allo scopo di ottenere statistiche
pubblicitarie significative per il mercato svizzero. L’istituto in
questione è tenuto a garantire la massima riservatezza nella
custodia dei dati.
VII. Prezzi e fatturazione
Prezzi
23.La pubblicità televisiva è fatturata in franchi svizzeri ai prezzi
pattuiti e maggiorati di IVA. La durata di proiezione della pubbli­
cità televisiva è misurata in base alla sua lunghezza esatta, sul­
la base di 25 immagini al secondo. Per il calcolo della durata
valgono la prima e l’ultima modulazione dell’immagine e/o
dell’audio. I secondi incompleti vengono arrotondati. Il calcolo
poggia sulle tariffe che publisuisse ha indicato al committente
per ciascuna unità di tempo. I prezzi offerti o pattuiti da publi­
suisse nelle ordinazioni firmate di spazi pubblicitari e/o nelle
offerte accettate e conferme firmate di contratti si basano sul
palinsesto delle rispettive emittenti televisive. Salvo accordi in
deroga stipulati per iscritto tra le parti, publisuisse non è re­
sponsabile del raggiungimento di un dato indice di ascolto della
pubblicità televisiva.
Sconti quantitativi e sconti per gruppi aziendali
24.publisuisse non pratica alcun tipo di ribasso ad eccezione degli
sconti quantitativi e degli sconti per gruppi aziendali. Le condi­
zioni per accedere a tali sconti e le relative basi di calcolo sono
precisate nelle documentazioni generali di offerta, nelle offerte
speciali di publisuisse, nonché negli eventuali accordi specifici
stipulati con singoli committenti. Possono inoltre essere scari­
cate dal sito www.publisuisse.ch. Gli sconti quantitativi e gli
sconti per gruppi aziendali devono in ogni caso essere espres­
samente confermati per iscritto all’atto della conclusione dei
2
singoli contratti. Lo sconto quantitativo e quello per gruppi
aziendali vengono calcolati sulla base dell’investimento pubbli­
citario televisivo annuo lordo presso publisuisse annunciato
anticipatamente dal singolo committente. Successivamente se
ne tiene conto nella formulazione dell’offerta, nella conferma
d’ordine e nella fatturazione mensile. Nel corso dell’anno civile,
previo colloquio con il committente pubblicitario, publisuisse
può adeguare le basi di calcolo dello sconto quantitativo e di
quello per gruppi aziendali agli investimenti lordi effettivi del
committente. Il conteggio definitivo viene comunque effettuato
al termine dell’anno sulla base della pubblicità TV effettiva­
mente trasmessa nel corso dell’anno civile.
Commissione per consulenti e altre indennità
25.Conformemente alle usanze del settore in Svizzera, publisuis­
se riconosce a tutti i committenti pubblicitari una commissione
per consulenza. publisuisse può riconoscere alle agenzie me­
dia/pubblicitarie come anche ad altri intermediari incaricati dai
committenti pubblicitari un’indennità per la gestione elettroni­
ca delle prenotazioni del tempo d’antenna pubblicitario attra­
verso il sistema di prenotazione e gestione online «publiplan».
A questo scopo, le agenzie e gli intermediari interessati sono
chiamati a sottoscrivere un accordo annuale con publisuisse
che regola le condizioni che permettono di avere diritto a tale
indennità.
Adeguamenti a posteriori dei prezzi
26.Salvo accordi in deroga stipulati tra le parti, publisuisse è auto­
rizzata a ritoccare i prezzi offerti o pattuiti nelle ordinazioni di
spazi pubblicitari e/o nelle offerte accettate e conferme firmate
di contratti fino a cinque giorni prima della messa in onda piani­
ficata della pubblicità televisiva. In caso di modifica dei prezzi,
publisuisse è tenuta a informare immediatamente il commit­
tente, indicandone i motivi. Il committente ha un giorno lavora­
tivo di tempo per dichiarare se è d’accordo con la messa in onda
della pubblicità televisiva alle nuove condizioni oppure se in­
tende cambiare la prenotazione. La dichiarazione deve essere
motivata. Se il committente lascia trascorrere il termine, la
pubblicità televisiva in questione va in onda all’orario origina­
riamente fissato e alle nuove condizioni.
Fatture mensili, termini di pagamento
27.Di regola, la pubblicità televisiva è fatturata mensilmente dopo
la messa in onda. La fattura deve essere saldata entro 30 giorni
dalla data che vi figura, senza sconti. In caso di ritardo di paga­
mento, publisuisse si riserva di fatturare al committente i nor­
mali interessi di mora previsti a norma di legge nonché le spese
di incasso del suo credito. publisuisse si riserva di emettere
una fattura mensile anticipata per la pubblicità televisiva. Que­
sta prefattura deve essere saldata entro una settimana dalla
prima messa in onda. In caso di mancato rispetto del termine di
pagamento, publisuisse ha il diritto, senza sollecito, di cancel­
lare la pubblicità televisiva e di occupare altrimenti il tempo
d’antenna. Il committente è tenuto al pagamento dell’intero im­
porto convenuto e risponde anche di ogni ulteriore danno.
VIII. Messa in onda della pubblicità televisiva
Slittamento e cancellazione di pubblicità televisiva
28. L’orario convenuto per la messa in onda di pubblicità televisiva
è indicativo e viene rispettato nei limiti del possibile. Se per mo­
tivi di programmazione o in seguito a guasti tecnici una pubbli­
cità televisiva viene cancellata, essa verrà anticipata o postici­
pata nella misura del possibile. Tale slittamento viene
possibilmente comunicato al committente quanto prima. Se né
l’anticipo né il ricupero sono possibili a condizioni uguali o simi­
li, il valore pattuito del tempo d’antenna cancellato deve essere
rimborsato come segue:
– interamente, in caso di cancellazione totale della trasmissione;
– proporzionalmente, in caso di guasti dei trasmettitori che
precludano la ricezione della pubblicità televisiva a oltre il 10%
dei telespettatori ufficialmente abbonati.
I committenti non possono far valere nessuna ulteriore pretesa
nei confronti di publisuisse.
Condizioni generali per la pubblicità televisiva
IX. Vincolo contrattuale, diritto di recesso e
responsabilità
Ordinativo fisso di spazi pubblicitari
29.Di regola publisuisse conferma al committente (tranne in caso
di prenotazioni con il sistema on line «publiplan» ) le ordinazioni
di tempo d’antenna per iscritto. L’ordinazione o l’offerta è giuri­
dicamente vincolante non appena la successiva conferma
scritta del committente giunge a publisuisse oppure se la pre­
notazione è stata effettuata con il sistema online «publiplan» e
la sottoscrizione della trasmissione pubblicitaria.
30.Se singole parti delle documentazioni di offerta dovessero risul­
tare inapplicabili a norma di legge o di giurisprudenza, il com­
mittente e publisuisse si dichiarano disposti a dar seguito all’or­
dine nel rispetto dello scopo originario («mutatis mutandis»).
Diritto di recesso e penali
31. In mancanza di altri accordi scritti tra le parti, il committente
può recedere del tutto o in parte dal contratto fino a tre settima­
ne dalla prima messa in onda della pubblicità televisiva (preno­
tata a titolo definitivo). Se il recesso avviene meno di tre setti­
mane dalla prima messa in onda della pubblicità televisiva
(prenotata a titolo definitivo), a recesso avvenuto publisuisse
fattura immediatamente una penale al committente, maggio­
rata di IVA, secondo il seguente schema.
Somma cancellata Penale netto/netto CHF
CHF
– Per ordini di pubblicità televisiva esclusivamente
nella Svizzera italiana
da 1 000.– a
3 000.– 1 000.–
3 001.– a 6 000.– 2 000.–
6 001.– a 10 000.–
3 000.–
10 001.– a 20 000.–
5 000.–
da 20 001.–
10 000.–
– Per ordini di pubblicità televisiva nazionali
da 50 000.– a 100 000.–
100 001.– a 250 000.–
250 001.– a 500 000.–
das 500 001.–
15 000.–
30 000.–
50 000.–
75 000.–
La penale deve essere saldata entro 30 giorni dalla data fattura.
publisuisse condona la penale se, entro 12 settimane dalla data
del recesso, il committente pubblicitario reinveste il valore net­
to/netto del tempo d’antenna cancellato in un mandato fisso di
pubblicità televisiva.
Responsabilità
32.In caso di violazioni del contratto, publisuisse risponde nei con­
fronti del committente dei danni comprovati nella misura in cui
non produca la controprova della sua non colpevolezza. In caso
di colpa leggera publisuisse risponde nei confronti del commit­
tente per i danni patrimoniali diretti al massimo fino al controva­
lore del costo del tempo d’antenna per la mancata messa in on­
da della pubblicità televisiva ai sensi del contratto. Una
responsabilità di tutto il personale di publisuisse e di altre per­
sone ausiliarie viene esclusa nei limiti consentiti dalla legge. La
responsabilità per le conseguenze prodotte da danni indiretti
quali perdita di fatturato e guadagno, danni verso terzi, danni
concomitanti, ecc. viene esclusa nei limiti consentiti dalla legge.
X. Disposizioni finali
Cessione e modifica del contratto
33.Il committente non è autorizzato a trasferire a terzi, senza pre­
vio consenso scritto di publisuisse, diritti e doveri derivanti dal
contratto, né utilizzare tale contratto per un altro oggetto pub­
blicitario. Clausole aggiuntive e modifiche nei contratti vincola­
no publisuisse solo per iscritto. Eventuali deroghe alle presenti
CG sono valide solo se approvate per iscritto o in forma elettro­
nica da publisuisse. Quest’ultima respinge espressamente gli
accordi di qualsiasi tipo fatti valere dal committente pubblicita­
rio sulla base di proprie condizioni generali.
3
Diritto vigente e foro giuridico
34.Per tutti gli accordi contrattuali tra il committente e publisuisse
vale esclusivamente il diritto svizzero. Per controversie di qual­
siasi natura in materia di ordini per pubblicità televisiva, le par­
ti contraenti riconoscono la competenza esclusiva dei tribunali
bernesi ai quali è soggetta publisuisse (la cui sede è a Berna,
Svizzera).
Condizioni generali per la pubblicità televisiva
4