Condizioni generali per la pubblicità televisiva I. Campo d’applicazione e condizioni quadro contrattuali Osservazioni generali 1. publisuisse SA (in seguito publisuisse) agisce in qualità di esclu­ sivista incaricato dalla Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR) per l’acquisizione di ordini di pubblicità televisiva per le sue reti TV ed altre emittenti (in seguito emittenti TV), segnatamente spot, altre trasmissioni pubblicitarie di durata superiore e tipo­ logie pubblicitarie particolari. Le presenti Condizioni generali (CG) disciplinano i rapporti tra i committenti di pubblicità e publi­ suisse. Le prestazioni di publisuisse sono definite nella versione aggiornata di queste CG, delle documentazioni di offerta e delle offerte speciali di publisuisse, nonché negli eventuali accordi specifici stipulati con i singoli committenti. Condizioni quadro contrattuali 2. Il contratto tra il committente pubblicitario e publisuisse acqui­ sta validità con la firma a conferma dell’ordinazione di spazi pubblicitari a publisuisse oppure, dopo aver avuto accesso con password al sistema online «publiplan», mediante la prenota­ zione a titolo definitivo del tempo d’antenna desiderato e la sot­ toscrizione della trasmissione pubblicitaria. Il contratto deve essere intestato a nome di una persona fisica o giuridica e indi­ care con precisione l’oggetto della pubblicità. II. Condizioni quadro fissate per legge Pubblicità 3.Per pubblicità s’intende qualsiasi annuncio pubblico diffuso nell’ambito degli spazi pubblicitari concessi verso pagamento o controprestazione analoga, oppure a titolo di pubblicità pro­ pria, volto a incentivare la conclusione di negozi giuridici su merci o servizi, promuovere una causa o un’idea o produrre qualsivoglia altro effetto voluto dal propagandista. Emissioni promozionali (televendite) 4.Le emissioni promozionali sono emissioni con offerte diretta­ mente rivolte al pubblico in vista della conclusione di negozi giuridici sulle merci e i servizi presentati. Esse devono avere una durata minima di 15 minuti. publisuisse non può stipulare contratti con i committenti pubblicitari per la trasmissione di televendite sulle reti SRG SSR. Pubblicità per opere di beneficenza, autorità ed enti pubblici non­ ché per medicamenti 5.La pubblicità per opere di beneficenza autorità ed enti pubblici non­ ché la pubblicità di medicamenti e dispositivi medici sono disciplina­ te, oltre che dai documenti sopra menzionati, da speciali condizioni (vedi «Condizioni quadro per la pubblicità dei medicamenti» e «Con­ dizioni speciali per opere di beneficenza, autorità ed enti pubblici» nella documentazione publisuisse oppure su www.publisuisse.ch). Pubblicità vietata 6. In particolare, sono vietate I) la pubblicità per il tabacco; II) la pro­ paganda per partiti politici, persone che ricoprono cariche politi­ che o candidate a tali cariche, temi che formano oggetto di inizia­ tive popolari; III) la propaganda per religioni e per istituzioni e persone che le rappresentano; IV) la pubblicità per medicamenti e dispositivi medici soggetti a ricetta medica; V) la pubblicità ri­ volta a minorenni o nella quale essi vi figurano e che approfitta della loro inesperienza e/o che compromette il loro sviluppo fisi­ co o mentale; VI) la pubblicità non veritiera o equiparabile a con­ correnza sleale; VII) la pubblicità che incita a un comportamento pericoloso per la salute, l’ambiente o la sicurezza personale; VIII) la pubblicità per le bevande alcoliche sottoposte alla legge sull’al­ cool del 21 giugno 1932. La pubblicità per le bevande leggermen­ te alcoliche come vino e birra è invece consentita, ma sottostà a Condizioni generali per la pubblicità televisiva disposizioni di legge particolari e alle limitazioni editoriali fissate dalle emittenti TV della SRG SSR. Per la pubblicità su emittenti televisive locali o regionali valgono disposizioni speciali. Personale di programma e candidati a cariche pubbliche 7. Il personale fisso dell’emittente TV nonché le persone candida­ te a cariche pubbliche o che ne detengono una non sono auto­ rizzate – a partire dalla data della nomina – a partecipare a pub­ blicità televisiva né in video né in audio. Per i collaboratori di emittenti TV locali e regionali valgono disposizioni speciali. Rispetto delle norme di legge e responsabilità 8.La responsabilità in ordine alle disposizioni legali in materia di concessione compete esclusivamente alle emittenti TV. I commit­ tenti sono tenuti a rispettare le disposizioni di legge sul contenuto della pubblicità, in particolare quelle della legge federale sulla concorrenza sleale (LFCS), della legge federale sulla radiotelevi­ sione (LRTV), della relativa ordinanza (ORTV) e delle direttive sul­ la pubblicità e sulla sponsorizzazione in vigore. I committenti so­ no responsabili nei confronti di publisuisse e/o dell’emittente TV di qualsiasi danno che ne derivi (compresi i costi della difesa lega­ le) ed esonerano publisuisse ovvero l’emittente TV da qualsiasi pretesa avanzata da terzi. Ciò vale parimenti per la pubblicità tele­ visiva visionata da publisuisse prima di essere trasmessa. III. Controllo della pubblicità televisiva da parte di publisuisse Principio 9. publisuisse si riserva di controllare la legalità del contenuto della pubblicità televisiva e la sua conformità alle limitazioni editoriali. I committenti possono far visionare gratuitamente gli storyboard della pubblicità televisiva prevista. Ciò non cambia la loro respon­ sabilità ai sensi del punto 8 delle presenti Condizioni generali. Rifiuto di pubblicità televisiva 10. publisuisse si riserva di rifiutare la messa in onda di pubblicità televisiva che considera lesiva della sua attività oppure dell’im­ magine propria e/o dei programmi TV, che contiene messaggi impliciti di tipo politico o religioso ovvero persegue obiettivi contrari al buon costume. Anche nel caso di contratti vincolanti (impegni fissi), publisuisse ha il diritto di rifiutare o restituire la pubblicità televisiva che non rispetta le disposizioni di legge, i principi redazionali dell’emittente TV e/o le presenti Condizioni generali. publisuisse si riserva inoltre il diritto, in casi giustifi­ cati, di limitare il numero delle trasmissioni pubblicitarie. Conseguenze del rifiuto 11. Se non è possibile trasmettere la pubblicità televisiva per i mo­ tivi menzionati in precedenza, publisuisse ha il diritto di occu­ pare altrimenti lo spazio pubblicitario. Il committente è tenuto al pagamento dell’intero importo convenuto e risponde anche di ogni eventuale ulteriore danno. IV. Separazione tra programmi e pubblicità Nessuna identificazione con le emittenti TV della SRG SSR o di altre emittenti 12. È lecito rimandare alla pubblicità televisiva su altri supporti pubblicitari soltanto indicando esplicitamente su quali emittenti TV viene trasmessa. Sono vietate le rappresentazioni (contenu­ to, scenografia, ecc.) e le formulazioni che cercano di identifica­ re la pubblicità televisiva con l’emittente TV, i suoi programmi o i suoi collaboratori. La pubblicità televisiva deve distinguersi, sotto ogni aspetto, dai programmi televisivi. È vietato l’uso dei marchi e/o dei logotipi delle emittenti TV in qualsiasi forma. 1 V. Presentazione e consegna delle trasmissioni pubblicitarie Diritti di utilizzazione e liberatoria 13. Il committente è l’unico responsabile della liceità dell’utilizza­ zione della sua trasmissione pubblicitaria (audio/video). 13.1. Diritti di produzione e numero SUISA Il committente è tenuto a procurarsi in nome e per conto proprio tutti i diritti necessari alla produzione della trasmissione pub­ blicitaria. Deve in particolare procurarsi un numero SUISA per ciascuna trasmissione pubblicitaria (pure per quelle non conte­ nenti musiche protette dai diritti d’autore) anche a fronte di dif­ ferenze minime rispetto a trasmissioni pubblicitarie già andate in onda per il prodotto o il servizio in questione. 13.2. Diritti di trasmissione e altri diritti Il committente assicura di essere in possesso di tutti i diritti d’autore, i diritti di prestazione e gli altri diritti necessari alla messa in onda della trasmissione pubblicitaria (esclusi i diritti di trasmissione SUISA) e, tramite il mandato pubblicitario, concede a publisuisse ovvero all’emittente TV i relativi diritti di utilizzazione e di lavorazione. Il committente concede in parti­ colare a publisuisse ovvero all’emittente TV la facoltà di inseri­ re, ove necessario, la dicitura «Pubblicità» oppure «Trasmis­ sione pubblicitaria» (al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge in materia di separazione fra pubblicità e programmi), la facoltà di conservare copie della trasmissione pubblicitaria e quella di renderla accessibile tramite la banca dati «publispot». 13.3. Liberatoria Il committente si impegna a tenere esente pubblisuisse ovvero l’emittente TV da tutte le pretese avanzate da terzi a qualsiasi titolo a causa della messa in onda o dei contenuti della trasmis­ sione pubblicitaria. Si impegna inoltre a rimborsare a publi­ suisse ovvero all’emittente TV le spese legali sostenute in casi di questo genere (inclusi i risarcimenti eventualmente versati a terzi). Da parte sua, publisuisse si impegna a concludere even­ tuali accordi extragiudiziali con i terzi solo dopo aver ottenuto l’assenso del committente. Diritti di trasmissione 14.publisuisse acquisisce i diritti di trasmissione di musiche pro­ tette dai diritti d’autore (tariffa SUISA «W») ed esonera il com­ mittente da eventuali pretese della SUISA. Approvazione di Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti tera­ peutici 15.Per la pubblicità dei farmaci e dei dispositivi medici occorre presentare a publisuisse uno storyboard approvato da Swiss­ medic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (vedi «Condi­ zioni quadro per la pubblicità dei medicamenti»). Requisiti tecnici 16. I supporti devono corrispondere alle norme tecniche prescritte da publisuisse (vedi «Produzione e consegna degli spot»). pu­ blisuisse e la rispettiva emittente televisiva si riservano il dirit­ to di modulare la pubblicità TV al momento della diffusione. Versioni linguistiche 17.Per ciascuna pubblicità televisiva e per ciascuna versione lin­ guistica il committente deve mettere a disposizione un suppor­ to tecnicamente unitario e completo. VI. Scadenze Classificazione con numero SUISA 18. Il committente deve designare la trasmissione pubblicitaria con il corrispondente numero SUISA entro la scadenza indicata da publisuisse nel documento «Assegnazione spot» e nel siste­ ma di prenotazione e gestione on line «publiplan» (di regola cinque giorni lavorativi prima della messa in onda della tra­ smissione pubblicitaria). Condizioni generali per la pubblicità televisiva Consegna delle trasmissioni pubblicitarie 19.La trasmissione pubblicitaria – di qualità tecnica impeccabile e conforme alle disposizioni di legge e alle condizioni di publi­ suisse – deve giungere a publisuisse entro tre giorni lavorativi dalla prima messa in onda. Conseguenze in caso di inosservanza delle scadenze 20.Se la trasmissione pubblicitaria arriva in ritardo a publisuisse, quest’ultima può non garantire la messa in onda della pubblici­ tà televisiva. In tal caso, inoltre, publisuisse è legittimata a oc­ cupare diversamente lo spazio pubblicitario appositamente pianificato. Il committente è comunque tenuto al pagamento dell’intero importo convenuto nel contratto e si assume i costi di un’eventuale rielaborazione del blocco pubblicitario dovuta al mancato rispetto delle scadenze. Il committente risponde al­ tresì di ogni ulteriore danno derivante dal mancato rispetto del­ le scadenze. Restituzione della trasmissione pubblicitaria 21.L’obbligo di custodire le trasmissioni pubblicitarie cessa per publisuisse quattro mesi dopo l’ultimo passaggio nell’anno contrattuale. Trascorso questo termine, le trasmissioni pubbli­ citarie vengono restituite al cliente dietro sua richiesta e previa esenzione da qualsiasi pretesa di terzi. Le trasmissioni pubbli­ citarie non richieste vengono eliminate da publisuisse secondo modalità ecocompatibili. Possibilità di mettere a disposizione di terzi le trasmissioni pubbli­ citarie e i dati concernenti i blocchi pubblicitari 22.Dopo la prima messa in onda di una trasmissione pubblicitaria, publisuisse si riserva il diritto di metterla a disposizione di terzi, su supporto video e/o online nel suo archivio publispot, esclusi­ vamente per scopi di informazione e documentazione. Inoltre publisuisse è autorizzata a usare nella sua documentazione promozionale immagini tratte da pubblicità televisiva trasmes­ sa. Anche per questo tipo di utilizzo publisuisse è esonerata da eventuali pretese derivanti da diritti d’autore e altri diritti di pro­ tezione affini (cifra 13 delle presenti Condizioni generali). publi­ suisse è autorizzata a mettere a disposizione di un istituto di ri­ cerche di provata serietà i dati concernenti i blocchi pubblicitari (committenti, prodotti pubblicizzati, date di diffusione, durata e prezzi lordi degli spot ecc.) allo scopo di ottenere statistiche pubblicitarie significative per il mercato svizzero. L’istituto in questione è tenuto a garantire la massima riservatezza nella custodia dei dati. VII. Prezzi e fatturazione Prezzi 23.La pubblicità televisiva è fatturata in franchi svizzeri ai prezzi pattuiti e maggiorati di IVA. La durata di proiezione della pubbli­ cità televisiva è misurata in base alla sua lunghezza esatta, sul­ la base di 25 immagini al secondo. Per il calcolo della durata valgono la prima e l’ultima modulazione dell’immagine e/o dell’audio. I secondi incompleti vengono arrotondati. Il calcolo poggia sulle tariffe che publisuisse ha indicato al committente per ciascuna unità di tempo. I prezzi offerti o pattuiti da publi­ suisse nelle ordinazioni firmate di spazi pubblicitari e/o nelle offerte accettate e conferme firmate di contratti si basano sul palinsesto delle rispettive emittenti televisive. Salvo accordi in deroga stipulati per iscritto tra le parti, publisuisse non è re­ sponsabile del raggiungimento di un dato indice di ascolto della pubblicità televisiva. Sconti quantitativi e sconti per gruppi aziendali 24.publisuisse non pratica alcun tipo di ribasso ad eccezione degli sconti quantitativi e degli sconti per gruppi aziendali. Le condi­ zioni per accedere a tali sconti e le relative basi di calcolo sono precisate nelle documentazioni generali di offerta, nelle offerte speciali di publisuisse, nonché negli eventuali accordi specifici stipulati con singoli committenti. Possono inoltre essere scari­ cate dal sito www.publisuisse.ch. Gli sconti quantitativi e gli sconti per gruppi aziendali devono in ogni caso essere espres­ samente confermati per iscritto all’atto della conclusione dei 2 singoli contratti. Lo sconto quantitativo e quello per gruppi aziendali vengono calcolati sulla base dell’investimento pubbli­ citario televisivo annuo lordo presso publisuisse annunciato anticipatamente dal singolo committente. Successivamente se ne tiene conto nella formulazione dell’offerta, nella conferma d’ordine e nella fatturazione mensile. Nel corso dell’anno civile, previo colloquio con il committente pubblicitario, publisuisse può adeguare le basi di calcolo dello sconto quantitativo e di quello per gruppi aziendali agli investimenti lordi effettivi del committente. Il conteggio definitivo viene comunque effettuato al termine dell’anno sulla base della pubblicità TV effettiva­ mente trasmessa nel corso dell’anno civile. Commissione per consulenti e altre indennità 25.Conformemente alle usanze del settore in Svizzera, publisuis­ se riconosce a tutti i committenti pubblicitari una commissione per consulenza. publisuisse può riconoscere alle agenzie me­ dia/pubblicitarie come anche ad altri intermediari incaricati dai committenti pubblicitari un’indennità per la gestione elettroni­ ca delle prenotazioni del tempo d’antenna pubblicitario attra­ verso il sistema di prenotazione e gestione online «publiplan». A questo scopo, le agenzie e gli intermediari interessati sono chiamati a sottoscrivere un accordo annuale con publisuisse che regola le condizioni che permettono di avere diritto a tale indennità. Adeguamenti a posteriori dei prezzi 26.Salvo accordi in deroga stipulati tra le parti, publisuisse è auto­ rizzata a ritoccare i prezzi offerti o pattuiti nelle ordinazioni di spazi pubblicitari e/o nelle offerte accettate e conferme firmate di contratti fino a cinque giorni prima della messa in onda piani­ ficata della pubblicità televisiva. In caso di modifica dei prezzi, publisuisse è tenuta a informare immediatamente il commit­ tente, indicandone i motivi. Il committente ha un giorno lavora­ tivo di tempo per dichiarare se è d’accordo con la messa in onda della pubblicità televisiva alle nuove condizioni oppure se in­ tende cambiare la prenotazione. La dichiarazione deve essere motivata. Se il committente lascia trascorrere il termine, la pubblicità televisiva in questione va in onda all’orario origina­ riamente fissato e alle nuove condizioni. Fatture mensili, termini di pagamento 27.Di regola, la pubblicità televisiva è fatturata mensilmente dopo la messa in onda. La fattura deve essere saldata entro 30 giorni dalla data che vi figura, senza sconti. In caso di ritardo di paga­ mento, publisuisse si riserva di fatturare al committente i nor­ mali interessi di mora previsti a norma di legge nonché le spese di incasso del suo credito. publisuisse si riserva di emettere una fattura mensile anticipata per la pubblicità televisiva. Que­ sta prefattura deve essere saldata entro una settimana dalla prima messa in onda. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, publisuisse ha il diritto, senza sollecito, di cancel­ lare la pubblicità televisiva e di occupare altrimenti il tempo d’antenna. Il committente è tenuto al pagamento dell’intero im­ porto convenuto e risponde anche di ogni ulteriore danno. VIII. Messa in onda della pubblicità televisiva Slittamento e cancellazione di pubblicità televisiva 28. L’orario convenuto per la messa in onda di pubblicità televisiva è indicativo e viene rispettato nei limiti del possibile. Se per mo­ tivi di programmazione o in seguito a guasti tecnici una pubbli­ cità televisiva viene cancellata, essa verrà anticipata o postici­ pata nella misura del possibile. Tale slittamento viene possibilmente comunicato al committente quanto prima. Se né l’anticipo né il ricupero sono possibili a condizioni uguali o simi­ li, il valore pattuito del tempo d’antenna cancellato deve essere rimborsato come segue: – interamente, in caso di cancellazione totale della trasmissione; – proporzionalmente, in caso di guasti dei trasmettitori che precludano la ricezione della pubblicità televisiva a oltre il 10% dei telespettatori ufficialmente abbonati. I committenti non possono far valere nessuna ulteriore pretesa nei confronti di publisuisse. Condizioni generali per la pubblicità televisiva IX. Vincolo contrattuale, diritto di recesso e responsabilità Ordinativo fisso di spazi pubblicitari 29.Di regola publisuisse conferma al committente (tranne in caso di prenotazioni con il sistema on line «publiplan» ) le ordinazioni di tempo d’antenna per iscritto. L’ordinazione o l’offerta è giuri­ dicamente vincolante non appena la successiva conferma scritta del committente giunge a publisuisse oppure se la pre­ notazione è stata effettuata con il sistema online «publiplan» e la sottoscrizione della trasmissione pubblicitaria. 30.Se singole parti delle documentazioni di offerta dovessero risul­ tare inapplicabili a norma di legge o di giurisprudenza, il com­ mittente e publisuisse si dichiarano disposti a dar seguito all’or­ dine nel rispetto dello scopo originario («mutatis mutandis»). Diritto di recesso e penali 31. In mancanza di altri accordi scritti tra le parti, il committente può recedere del tutto o in parte dal contratto fino a tre settima­ ne dalla prima messa in onda della pubblicità televisiva (preno­ tata a titolo definitivo). Se il recesso avviene meno di tre setti­ mane dalla prima messa in onda della pubblicità televisiva (prenotata a titolo definitivo), a recesso avvenuto publisuisse fattura immediatamente una penale al committente, maggio­ rata di IVA, secondo il seguente schema. Somma cancellata Penale netto/netto CHF CHF – Per ordini di pubblicità televisiva esclusivamente nella Svizzera italiana da 1 000.– a 3 000.– 1 000.– 3 001.– a 6 000.– 2 000.– 6 001.– a 10 000.– 3 000.– 10 001.– a 20 000.– 5 000.– da 20 001.– 10 000.– – Per ordini di pubblicità televisiva nazionali da 50 000.– a 100 000.– 100 001.– a 250 000.– 250 001.– a 500 000.– das 500 001.– 15 000.– 30 000.– 50 000.– 75 000.– La penale deve essere saldata entro 30 giorni dalla data fattura. publisuisse condona la penale se, entro 12 settimane dalla data del recesso, il committente pubblicitario reinveste il valore net­ to/netto del tempo d’antenna cancellato in un mandato fisso di pubblicità televisiva. Responsabilità 32.In caso di violazioni del contratto, publisuisse risponde nei con­ fronti del committente dei danni comprovati nella misura in cui non produca la controprova della sua non colpevolezza. In caso di colpa leggera publisuisse risponde nei confronti del commit­ tente per i danni patrimoniali diretti al massimo fino al controva­ lore del costo del tempo d’antenna per la mancata messa in on­ da della pubblicità televisiva ai sensi del contratto. Una responsabilità di tutto il personale di publisuisse e di altre per­ sone ausiliarie viene esclusa nei limiti consentiti dalla legge. La responsabilità per le conseguenze prodotte da danni indiretti quali perdita di fatturato e guadagno, danni verso terzi, danni concomitanti, ecc. viene esclusa nei limiti consentiti dalla legge. X. Disposizioni finali Cessione e modifica del contratto 33.Il committente non è autorizzato a trasferire a terzi, senza pre­ vio consenso scritto di publisuisse, diritti e doveri derivanti dal contratto, né utilizzare tale contratto per un altro oggetto pub­ blicitario. Clausole aggiuntive e modifiche nei contratti vincola­ no publisuisse solo per iscritto. Eventuali deroghe alle presenti CG sono valide solo se approvate per iscritto o in forma elettro­ nica da publisuisse. Quest’ultima respinge espressamente gli accordi di qualsiasi tipo fatti valere dal committente pubblicita­ rio sulla base di proprie condizioni generali. 3 Diritto vigente e foro giuridico 34.Per tutti gli accordi contrattuali tra il committente e publisuisse vale esclusivamente il diritto svizzero. Per controversie di qual­ siasi natura in materia di ordini per pubblicità televisiva, le par­ ti contraenti riconoscono la competenza esclusiva dei tribunali bernesi ai quali è soggetta publisuisse (la cui sede è a Berna, Svizzera). Condizioni generali per la pubblicità televisiva 4