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Azioni e quote
Nozione, caratteristiche e leggi di circolazione delle azioni
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In materia di società per azioni e di società in accomandita per azioni, gli
artt. 2346 e 2452 c.c. dispongono rispettivamente che “La partecipazione
sociale è rappresentata da azioni;” e che “…. Le quote di partecipazione
dei soci sono rappresentate da azioni”.
Né l’uno né l’altro articolo si premurano tuttavia di fornire il significato del
termine “azione”, con la conseguenza di dover far necessario riferimento
alle conclusioni raggiunte sul punto dalla dottrina.
Quest’ultima ha elaborato, in particolare, tre definizioni nelle quali si compendiano le funzioni e le caratteristiche proprie dell’azione. Tenuto conto
che si tratta pur sempre di un bene economico e giuridico, l’azione è considerata 1:
— come partecipazione sociale e, dunque, quale complesso unitario dei diritti e dei doveri del socio;
— quale frazione minima in cui è suddiviso il capitale sociale;
— come documento che incorpora la partecipazione sociale ed è destinato
alla circolazione.
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a) L’azione quale partecipazione sociale
L’azione esprime la posizione contrattuale del socio nella società: il numero
delle azioni sottoscritte o acquistate evidenzia, infatti, la misura della partecipazione2 e, dunque, del diritto a far parte della vita della società e di
diventare destinatari dei vantaggi economici alla stessa collegati. Diritti e
obblighi del socio dipendono dall’azione ed in particolare dalla categoria di
azioni cui appartiene l’azione posseduta.
L’azione, considerata come partecipazione sociale, presenta una serie di
requisiti individuati principalmente nell’indivisibilità, nell’uguaglianza e
nell’autonomia.
L’indivisibilità è caratteristica evidenziata dall’art. 2347, primo comma c.c.;
sta a indicare che l’azione rappresenta l’unità minima ed indivisibile in cui
è suddiviso il capitale sociale. Si può, comunque, procedere al raggruppa-
C
1 S. D’ANDREA, Manuale delle società, Il Sole 24 ore, 2006, pag. 630.
2 Lo statuto può, peraltro, prevedere che le azioni non siano assegnate in proporzione al conferimento;
sul punto si veda art. 2346, comma 4, c.c.
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PARTE PRIMA - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E DELLE QUOTE
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mento o al frazionamento di azioni aumentando o riducendo l’originario
valore nominale. L’indivisibilità comporta poi che, in caso di comproprietà
da parte di più soggetti, l’azione ed i relativi diritti da essa recati non
possano essere divisi tra i vari titolari, ma siano sottoposti a particolari
regole che presuppongono la nomina di un rappresentante comune 3.
Non va, infine, dimenticato che l’indivisibilità tipica dell’azione esclude che
si possano cedere singoli diritti della partecipazione 4 ; così “il diritto di voto
o di intervento in assemblea non può essere ceduto separatamente senza
cedere l’intera partecipazione” 5.
Quanto al requisito dell’uguaglianza, si segnala che ai sensi dell’art. 2348,
comma 1, c.c. “Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai
loro possessori uguali diritti”. Ciò significa che ogni azione ha, laddove
previsto, un uguale valore nominale, corrispondente alla frazione minima
del capitale sociale; più precisamente, con l’azione si attribuisce ai vari
possessori un identico complesso di diritti e di poteri di tipo patrimoniale
e amministrativo.
Il concetto di uguaglianza non esclude, comunque, che possano sussistere
categorie speciali di azioni con diritti diversi; in tal caso l’uguaglianza viene riconosciuta all’interno della singola categoria 6. Del pari, niente vieta
che la legge, in deroga a quanto prima evidenziato, preveda l’esercizio di
alcuni diritti solo se si possiede un determinato numero di azioni 7 .
Il terzo requisito è rappresentato dall’autonomia e consiste nella circostanza che “chi sottoscrive o acquista più azioni diventa titolare non di
un’unica partecipazione ma di una pluralità di partecipazioni sociali
distinte le une dalle altre. Di conseguenza l’azionista può disporre in modo
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3 Ad esempio, la comunicazione relativa all’assemblea va effettuata al solo rappresentante e non a tutti
i contitolari delle azioni.
4 Si parla più propriamente di inscindibilità delle azioni.
5 S. D’ANDREA, op.cit., pag. 633.
AA.VV., op. cit. pag. 626.
6 È il caso delle azioni ordinarie, privilegiate, a voto limitato o prive di voto, di godimento, con
prestazioni accessorie, ecc.
7 Nell’ambito dei diritti amministrativi connessi a ciascuna azione, si distinguono i diritti spettanti ad un
gruppo di azioni alle quali corrisponde una percentuale minima del capitale sociale. Così, ad esempio:
— il diritto a chiedere agli amministratori la convocazione dell’assemblea spetta al decimo del capitale
sociale (o alla minore percentuale stabilita dallo statuto) (art. 2367, comma 1);
— il rinvio dell’assemblea (di non oltre cinque giorni) può essere chiesto da un terzo del capitale sociale
intervenuto nell’assemblea stessa (art. 2374);
— il ventesimo (o un cinquantesimo, per le società che ricorrono al mercato del capitale di rischio) del
capitale sociale ha diritto di informare il collegio sindacale su fatti censurabili da chiunque commessi
(art. 2408, comma 2);
— se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione da parte degli amministratori, il decimo
del capitale sociale (o un ventesimo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio)
può presentare denuncia al Tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c.
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autonomo e separato delle singole azioni possedute: può ad esempio venderne solo alcune oppure può conservare la piena proprietà di un certo
numero di esse e concedere le altre in usufrutto o pegno”8 .
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b) L’azione come frazione minima del capitale sociale
Come si diceva, sotto l’aspetto quantitativo, ciascuna azione si presenta
quale unità distinta e di identico ammontare cui è collegata la partecipazione minima e indivisibile nella società.
La frazione minima trova corrispondenza nel valore nominale che viene
fissato al momento della costituzione della società ed è calcolato a seguito
della divisione dell’importo del capitale sociale per il numero delle azioni
emesse9 10. Il valore nominale può essere variato con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci che provvede ad una modifica dell’atto costitutivo, aumentando o riducendo il capitale sociale ovvero mediante raggruppamento o frazionamento delle azioni.
L’art. 2346 c.c. prevede, comunque, la possibilità di azioni senza valore
nominale; più propriamente si consente che non vi sia sulle stesse l’indicazione del valore nominale. Di conseguenza, per tali azioni, le disposizioni
che si riferiscono a quest’ultimo “saranno applicate con riguardo al loro
numero in rapporto al totale delle azioni emesse”11.
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8 AA.VV., op. cit., pag. 796-797.
9 Diversi dal valore nominale sono altri «valori» che comunemente vengono utilizzati e precisamente il
valore reale, il valore contabile e il valore di mercato delle azioni.
Quanto al primo (valore reale), esso si ottiene dividendo il valore effettivo del patrimonio netto della
società per il numero delle azioni: si tratta di un importo strettamente collegato alle vicende economiche
di questa. Il valore contabile nasce invece dalla divisione tra patrimonio netto contabile (capitale sociale
e riserve) e numero delle azioni emesse. Infine, il valore di mercato indica giornalmente il prezzo al
quale vengono scambiate le azioni nei mercati regolamentati.
10 Anche se la normativa non lo indica più in modo specifico, sussiste ancora il divieto di emissione
delle azioni al di sotto del valore nominale. Ai sensi dell’art. 2346, comma 5, c.c., infatti, il valore dei
conferimenti non può mai essere complessivamente inferiore all’ammontare del capitale sociale. L’eventuale violazione del principio non dà peraltro luogo a nullità della sottoscrizione delle azioni; obbliga
semplicemente il sottoscrittore a conferire l’intero valore nominale.
11 Come evidenzia S. D’ANDREA, op. cit., pag. 632, «In presenza di azioni senza indicazione del
valore nominale, tutte le norme che si riferiscono al valore nominale devono essere lette con riguardo
al loro numero, ad esempio:
— per l’acquisto di azioni proprie, la norma dovrà intendersi nel senso che in nessun caso il numero
delle azioni proprie acquistate potrà superare il decimo delle azioni in cui è suddiviso il capitale
sociale (cfr. art. 2357, comma 3 c.c.);
— nel caso di aumento gratuito di capitale non sarà necessario variare il numero di azioni, giacché
il loro valore inespresso sarà calcolato dividendo il nuovo ammontare del capitale sociale per il
numero delle azioni (neppure si porrà il problema dei resti indivisibili che può porsi, invece, con le
azioni con valore nominale espresso);
— nel caso di aumento di capitale a pagamento per determinare il prezzo di emissione delle azioni e,
quindi, il loro valore nominale non espresso, con i relativi obblighi a carico dei sottoscrittori e la
par te di capitale effettivamente sottoscritta (cfr. art. 2349 comma 1 c.c.), si dovrà calcolare il numero
delle azioni rispetto al numero delle azioni emesse.»
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In realtà, un valore nominale esiste pur sempre: se inespresso basterà,
infatti, dividere l’ammontare del capitale sociale per il numero delle azioni
emesse e venirne così a conoscenza. Tale operazione, preventiva quando il
valore nominale è espresso, va fatta, invece, successivamente all’emissione
quando l’azione non reca direttamente il valore nominale.
Sul punto si segnala ancora che, ai sensi dell’art. 8 della II direttiva CEE,
il prezzo di emissione di azioni senza valore nominale è rappresentato dal
valore che si ottiene dividendo il capitale sociale per il numero di azioni.
Questo valore e quello nominale vengono, dunque, a coincidere.
In ogni caso, la società non potrà emettere contestualmente azioni con e senza
indicazione del valore nominale; l’art. 2346 c.c. dispone, infatti, che quando lo
statuto determina il valore nominale di ciascuna azione “tale determinazione
deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società” 12.
destinato alla circolazione
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c) L’azione come documento che incorpora la partecipazione sociale ed è
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In via generale, le azioni emesse da società per azioni che non ricorrono al
mercato del capitale di rischio sono incorporate in un documento (cd. titolo
azionario) che ha la qualifica di titolo di credito. Le azioni quotate o quelle
emesse da società con azionariato diffuso sono, invece, dematerializzate e,
dunque, rappresentate da una scritturazione contabile.
Su tali aspetti la riforma del diritto societario ha inciso con una serie di
disposizioni recate dagli artt. 2346 e 2355 c.c. La prima norma dispone che
“salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l’emissione dei relativi titoli o prevedere l’utilizzazione di diverse tecniche di
legittimazione e circolazione.”; la seconda, invece, compendia in sé le regole relative alla circolazione delle partecipazioni sociali e specificatamente
delle azioni nominative, delle azioni al portatore, delle azioni immesse nel
sistema di gestione accentrata e delle azioni non rappresentate dai certificati azionari. Si fa riferimento poi a criteri diversi circa la legittimazione
ad esercitare i diritti inerenti alla posizione di socio.
In ogni caso, prima di esaminare le varie modalità di circolazione delle
azioni, è bene ricordare la differenza tra il trasferimento della proprietà
delle azioni e la legittimazione verso la società ad esercitare i diritti spettanti al socio.
La prima operazione avviene tra le parti e presuppone un rapporto giuridico
sottostante, che può essere a titolo oneroso o a titolo gratuito (ad esempio
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12 F.G. PANTÈ, Azioni obbligazioni e altri strumenti finanziari partecipativi, Sistemi Editoriali, 2004,
pag. 20.
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donazione, compravendita, permuta, riporto di azioni, successione di azioni
per causa di morte ecc.). In tale caso, il passaggio di titolarità delle azioni si
verifica con il semplice consenso legittimamente manifestato 13 dalle parti
ovvero a seguito di successione legale o testamentaria del de cuius.
Il trasferimento di proprietà, tuttavia, non ha l’effetto automatico di attribuire, a chi acquista le azioni, la qualifica di socio né di dar luogo al suo
immediato riconoscimento da parte della società. A tal fine occorre che siano
posti in essere gli adempimenti che la normativa richiede e che variano a
seconda della legge di circolazione delle azioni. Di qui la necessità di distinguere tra azioni rappresentate da titoli cartacei e azioni dematerializzate.
1. Azioni rappresentate da titoli cartacei — In assenza disposizione statutaria14 o legislativa diversa, vigono per le società per azioni la regola dell’emissione dei titoli azionari e il principio che ogni socio ha diritto alla
consegna di uno o più titoli o certificati azionari15.
Il titolo (o il certificato) azionario rende possibile l’esercizio dei diritti sociali
per il possessore e circola secondo le modalità proprie del titolo di credito
(e, dunque, come bene mobile). Al riguardo si distingue tra titoli nominativi e titoli al portatore.
Se il titolo è al portatore, l’avente causa è legittimato all’esercizio dei diritti
con la semplice presentazione del titolo (o del certificato) azionario16 17.
La regola è applicabile al momento solo in due casi, vale a dire alle uniche
eccezioni attualmente previste, stante il regime obbligatorio di nominatività delle azioni18:
a) alle azioni di risparmio, disciplinate dagli artt. 145-147 del D.Lgs. n. 58/
98 che, se interamente liberate, possono essere al portatore (ad esclusione di quelle appartenenti ad amministratori, sindaci e direttori generali e
di quelle con prestazioni accessorie che sono in ogni caso nominative)19;
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13 Si parla in tal caso di contratto a effetti reali.
14 L’art. 2346, primo comma, c.c. prevede, infatti, che «…; salvo diversa disposizione di leggi speciali
lo statuto può escludere l’emissione dei relativi titoli…»
15 Prima dell’emissione dei titoli, la società distribuisce ai soci i certificati azionari provvisori. Questi
ultimi sono dei veri e propri titoli azionari che legittimano il possessore all’esercizio dei diritti di socio.
Vengono consegnati ai sottoscrittori in attesa dell’emissione dei titoli definitivi o durante il periodo di
tempo necessario per procedere alle operazioni sui titoli stessi da parte della società.
I certificati devono essere riconsegnati agli amministratori quando al socio sono attribuiti i titoli azionari
definitivi.
16 Basta dunque la consegna del titolo per determinare il trasferimento della titolarità delle azioni.
17 In caso di smarrimento o di sottrazione del titolo, chi lo presenta alla società fa comunque valere i
diritti sociali in esso incorporati. Tale rischio, in passato rilevante, si è peraltro ridotto nel tempo poiché
oggi le azioni al portatore sono per lo più depositate presso la Monte Titoli.
18 Cfr. art. 1, R.D. n. 239/1942.
19 L’eccezione ha comunque una portata limitata poiché le azioni di risparmio possono essere emesse
solo da società quotate. Per esse, inoltre, è obbligatoria la dematerializzazione.
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b) alle azioni emesse dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), regolate dall’art. 45, quarto comma, del D.Lgs. n. 58/98 e che
possono essere emesse anche al portatore a scelta del sottoscrittore20.
In tutti le altre ipotesi di titoli rappresentati da documenti cartacei, trova,
invece, applicazione la disciplina prevista per le azioni nominative e dunque il trasferimento avviene, una volta consegnato materialmente il titolo
all’altra parte, con l’esecuzione della girata o del transfert.
Girata — Nel caso della girata, le azioni incorporate nel titolo circolano con
l’iscrizione della girata stessa sul titolo e l’annotazione del giratario nel
libro soci. Si deve, dunque, provvedere a due adempimenti che vengono
compiuti, in momenti diversi, da soggetti distinti.
Nello specifico è il cedente/girante che procede ad annotare il nominativo
dell’acquirente /giratario sul titolo; l’annotazione sul libro soci del nominativo del giratario è, invece, compito della società emittente che la effettua
su richiesta di questi in qualsiasi momento.
La girata si esegue sul titolo o anche sul foglio di allungamento e deve
recare la data nonché le generalità complete e la nazionalità del giratario.
Essa va sottoscritta dal girante ed eventualmente dal giratario in presenza
di trasferimento di sole azioni non liberate. Se la scritturazione riportata
risulta errata, si provvede alla correzione.
La girata, infine, va autenticata da un notaio o da altro soggetto a ciò
abilitato (funzionario di banca, Sim) per attestare l’identità e la capacità di
agire del girante e, nei casi di legge, anche del giratario.
Come prima si diceva, il trasferimento tramite girata presuppone il possesso del titolo in base ad una serie continua di girate e l’annotazione del
nominativo del giratario nel libro soci. Sul punto va peraltro notato che,
rispetto al passato, il riformulato art. 2355 c.c. ha derogato a tale principio,
apportando delle novità di rilievo. Stabilisce, infatti, il terzo comma che
“…Il giratario che si dimostra possessore in base ad una serie continua di
girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel libro dei
soci, ed è comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali”.
Se ne conclude che, in caso di circolazione di azioni tramite girata, è possibile per il giratario possessore dei titoli, anche prima di essere iscritto
nel libro soci, esercitare a pieno titolo i diritti di socio; in altre parole,
questi può partecipare alla vita sociale una volta provata la posizione di
giratario. Alla successiva domanda di annotazione sul libro soci da questi
presentata (o più precisamente al diritto di pretendere e di ottenere la
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20 Le azioni al portatore attribuiscono al portatore un solo voto per ogni socio, a prescindere dal numero
di azioni di questa categoria possedute.
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predetta annotazione da parte del giratario) corrisponde l’obbligo della
società di provvedervi.
Rispetto al passato sono state, dunque, ampliate le facoltà accordate dall’art. 4 della L. n. 1742/1962 e che prevedevano per il giratario il cui nominativo non era ancora iscritto sul libro soci il diritto al pagamento degli
utili e il diritto all’intervento in assemblea21 22.
Transfert — Nella circolazione delle azioni mediante “transfert” il trasferimento presuppone la richiesta agli amministratori da parte dell’alienante o
dell’acquirente dell’annotazione del nominativo del compratore e si attua
mediante il mutamento contestuale dell’intestazione sul titolo e sul libro
soci. Le due annotazioni devono essere operate ad ogni passaggio del titolo.
Sul punto, l’art. 2355, comma 4, rinvia espressamente alle regole stabilite
dall’art. 2022 c.c. relativo ai titoli di credito. Nello specifico, se la richiesta
dell’annotazione è avanzata dall’acquirente, questi deve esibire il titolo e
deve dimostrare il suo diritto con atto autentico. In sostituzione di tale
atto, si può presentare la sentenza che attesta l’acquisto delle azioni in
base ad un negozio traslativo valido.
Diversamente, quando è l’alienante che richiede l’annotazione, occorre
che il venditore esibisca il titolo dimostrando la propria identità e la
propria capacità di agire tramite certificazione di un notaio, di una banca
o di una Sim a ciò autorizzata. Se l’identità dell’alienante è comunque
certa, la società può procedere all’intestazione anche in assenza della
certificazione.
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21 C’è chi ritiene peraltro che la legittimazione in base a semplice girata valga solo per il primo atto
di esercizio dei diritti sociali da parte dell’acquirente delle azioni. In tal senso cfr. F. GALGANO, Il nuovo
diritto delle società di capitali, pag. 115.
22 La posizione di socio comporta l’esercizio di vari diritti amministrativi e patrimoniali. Tra i primi si
segnalano il diritto:
— di intervento in assemblea (art. 2370)
— di verbalizzare le proprie dichiarazioni (art. 2375, c. 1)
— di candidarsi alle cariche sociali (art. 2380bis, c. 2)
— di voto (art. 2351)
— di informare e di adire l’autorità giudiziaria (2377, 2379, 2393bis, 2409, 2485, c. 3, 2487, c. 4)
— di avere informazioni sulla gestione (artt. 2422, 2429, c. 3, 2343bis, c. 3)
— di informare il collegio sindacale (art. 2408, c. 1)
— di chiedere la convocazione dell’assemblea (art. 2367, c. 1)
— di chiedere il rinvio dell’assemblea (art. 2374)
— di revocare gli amministratori (art. 2393, c. 4)
Con riferimento ai diritti patrimoniali si ricordano il diritto:
— agli utili (art. 2350)
— di opzione (art. 2441)
— all’assegnazione gratuita di nuove azioni (art. 2442)
— al rimborso delle azioni allo scioglimento della società (art. 2350)
— di recesso (art. 2437)
— di cessione delle azioni (art. 2355)
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Una volta presentata la richiesta, la società è tenuta ad eseguire l’annotazione sul titolo e sul libro soci entro un mese 23.
I dati da annotare da parte della società emittente sono differenti a seconda che l’acquirente sia una persona fisica o giuridica. Nel primo caso, vanno indicati nome, cognome, domicilio, nazionalità, data e luogo di nascita;
nell’ipotesi di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale. Se
poi si tratta di società di persone, alla ragione sociale occorre aggiungere
le generalità e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza.
A differenza di quanto è accaduto per il passaggio di azioni tramite girata,
la riforma del diritto societario non ha introdotto per la circolazione mediante transfert alcuna novità; resta, quindi, fermo il principio generale
che l’esercizio dei diritti sociali è legittimato solo dopo l’annotazione del
nominativo dell’acquirente nel libro dei soci.
Gestione accentrata — Se le azioni sono rappresentate da documenti cartacei, lo statuto della società emittente può prevedere che la circolazione
delle stesse sia disciplinata da un sistema di gestione accentrata.
Nello specifico, le azioni vengono immesse nel sistema dal titolare tramite
un contratto di deposito di titoli in amministrazione stipulato con intermediari autorizzati dalla Consob. L’intermediario, a sua volta, viene autorizzato a un subdeposito dei titoli presso la Montetitoli s.p.a.
Così facendo, nascono due distinti rapporti di deposito tra loro collegati:
quello tra i titolari depositanti e gli intermediari depositari e quello tra
questi ultimi, in veste di subdepositanti, e la società di gestione sub depositaria.
Il trasferimento delle azioni viene ordinato dal titolare all’intermediario il
quale procede alla richiesta alla società di gestione Monte Titoli. Con la
registrazione della scrittura da parte di quest’ultima la compravendita è
perfezionata. In tal modo la titolarità delle azioni muta senza che materialmente vi sia un movimento delle stesse; i titoli sono e restano depositati
presso la società di gestione.
Sul punto è bene notare che nella fattispecie trovano applicazione i principi
indicati dall’art. 2355, comma 5 c.c. In particolare, la scritturazione sul
conto equivale alla girata e l’esercizio di tutti i diritti inerenti alla posizione di socio può essere legittimamente svolto prima dell’annotazione del
nominativo dell’acquirente sul libro soci.
2. Azioni non rappresentate da titoli (azioni dematerializzate) — Con
riferimento all’esercizio dei diritti di socio, l’art. 2355, comma primo, c.c.
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23 In sostituzione dell’annotazione sul titolo è possibile emettere un titolo nuovo recante il nominativo
dell’acquirente con contestuale annullamento del vecchio… Di ciò deve darsi atto nel libro soci.
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fissa la regola generale secondo cui, in caso di mancata emissione dei titoli
azionari, il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società
dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci.
In altre parole, “… l’annotazione del trasferimento nel libro soci non riguarda gli effetti inter partes (che si producono già a seguito dell’accordo
intercorso, ex art. 1376 c.c.), ma rappresenta una fase essenziale affinché
il passaggio di titolarità delle partecipazioni sociali sia riconosciuto dalla
società. L’avente causa, sebbene già titolare delle azioni, solo in seguito
all’annotazione del trasferimento nel libro soci sarà ammesso all’esercizio
dei diritti sociali”24.
Si tratta, dunque, dello stesso criterio previsto per il trasferimento delle
quote di s.r.l.; a differenza di queste ultime, non si ritengono tuttavia applicabili in via analogica per le azioni le disposizioni dettate dal secondo25
e dal terzo 26 comma dell’art. 2740 c.c. Il riferimento è alle due disposizioni
relative, la prima, all’obbligo di iscrizione del trasferimento di quote di
s.r.l. nel Registro delle imprese prima di poter procedere all’annotazione
del nominativo dell’acquirente nel libro soci 27 e, la seconda, alla soluzione
adottata in caso di conflitto tra più compratori della stessa partecipazione28.
In quest’ultimo caso, dunque, l’acquisto delle medesime azioni da parte
di più soggetti andrà regolato secondo il criterio della priorità della
compravendita indipendentemente dall’iscrizione nel registro delle Imprese.
Azioni quotate o diffuse — La legge adotta criteri speciali per il trasferimento delle azioni e degli strumenti finanziari negoziati o destinati alla
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24 F.G. PANTÈ, G. Quatraro, op.cit., pag. 130.
25 «Art. 2470 — Efficacia e pubblicità — 2. L’atto di trasferimento con sottoscrizione autenticata, deve
essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle
imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci
ha luogo, su richiesta dell’alienante o dell’acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l’iscrizione sono
effettuati a richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per
l’annotazione nel libro soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni».
26 Art. 2740 – Efficacia e pubblicità – 3. Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone,
quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese è preferita
alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore».
27 Secondo F.G. PANTÈ, op. cit., pag. 130, l’applicazione analogica della disposizione determinerebbe
una disparità di trattamento tra azioni rappresentate da titoli cartacei (per le quali occorrerebbe la
preventiva iscrizione dell’atto di trasferimento al Registro delle imprese) e le azioni dematerializzate, la
cui disciplina esclude tale adempimento.
28 Per la dottrina (cfr. Pantè, op. cit. pag. 131) il criterio di dare prevalenza a chi per primo ha effettuato
l’iscrizione in buona fede nel Registro delle imprese « costituisce … una novità di tale importanza che se
fosse stata voluta dal legislatore anche in materia di s.p.a., sarebbe certamente stata riprodotta o quanto
meno richiamata dall’art. 2355 c.c.».
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negoziazione nei mercati regolamentati o diffusi fra il pubblico in misura
rilevante 29.
Non potendo per legge i predetti strumenti essere rappresentati da titoli,
il trasferimento degli stessi può avvenire solo secondo il regime della dematerializzazione.
Rispetto alle società con azioni rappresentate da titoli cartacei, l’accesso al
sistema di gestione accentrata è peraltro più agevole non essendo richiesta
la presenza di documenti né la stipula di contratti di deposito e subdeposito.
La circolazione delle azioni avviene, dunque, tramite semplici registrazioni
contabili nell’ambito del sistema di gestione accentrata. Nello specifico,
l’azionista conferisce mandato ad un intermediario autorizzato a gestire e
a trasferire le proprie azioni secondo il contratto stipulato oppure ordina,
di volta in volta, personalmente all’intermediario stesso di effettuare le
operazioni di trasferimento di azioni che ritenga opportune.
L’intermediario provvede all’incarico richiedendo alla società di gestione,
presso la quale si accentrano tutte le domande e le offerte di azioni, di
registrare l’operazione; quando poi quest’ultima è eseguita, il trasferimento è perfezionato.
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29 Si ricorda che le società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati e le società con azioni
dif fuse fra il pubblico in misura rilevante sono definite, dall’art. 2325bis, come società che fanno ricorso
al mercato del capitale di rischio.
Per quanto riguarda poi le società con azioni diffuse, l’art. 111bis delle disposizioni di attuazione e
transitorie rinvia all’art. 116, D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), che a sua volta rimanda per la determinazione
delle caratteristiche al regolamento Consob. Quest’ultima, con provvedimento del 14 maggio 1999, n.
11971, ha stabilito che sono società emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli enti
emittenti che contestualmente:
a) abbiano azionisti, diversi dai soci di controllo, in numero superiore a duecento che detengano
complessivamente una percentuale del capitale sociale almeno pari al 5%;
b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata.
I limiti suddetti si considerano superati se le azioni alternativamente:
— abbiano costituito oggetto di una sollecitazione all’investimento o corrispettivo di un’of ferta pubblica
di scambio;
— abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli
investitori professionali come definiti ai sensi dell’art. 100 TUF;
— siano negoziate su sistemi di scambio organizzati con il consenso dell’emittente o del socio di
controllo;
— siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.
Non si ritengono emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali nella circolazione riguardanti anche l’esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale
prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative, di utilità sociale o volte al godimento da
par te dei soci di un bene o di un servizio.
Sono emittenti obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani dotati di un
patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a
duecento.
Gli emittenti strumenti finanziari diffusi si considerano tali all’inizio dell’esercizio sociale successivo a
quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni sopra indicate, fino alla chiusura dell’esercizio
sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.
24
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A
1. AZIONI E QUOTE
Titoli nominativi
— semplice presentazione del titolo
— girata
— transfert
— gestione accentrata (distinti rapporti
di deposito)
—
SpA quotata
—
Gestione accentrata tramite registrazioni contabili
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SpA con azioni diffuse in modo rilevante tra il pubblico
Gestione accentrata tramite registrazioni contabili
S.r.l. - Nozione, caratteristiche e leggi di circolazione della quota
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1.2
Gestione accentrata tramite registrazioni contabili
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Titoli al portatore
Azioni dematerializzate
br
SpA modello base
Azioni rappresentate da titoli cartacei
S.
Società per azioni
p.
Circolazione delle azioni
Es
In via generale, al termine quota la dottrina attribuisce due significati: il
primo evidenzia la misura del conferimento del socio e, dunque, della sua
partecipazione nei confronti degli altri soci; il secondo fa riferimento al
complesso di diritti e di rapporti obbligatori collegati alla partecipazione
del socio nella società.
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a) Misura del conferimento
A differenza di quel che accade nella società per azioni, dove il capitale
sociale è diviso in azioni secondo regole che prescindono totalmente dai
soci e dal loro numero, nella s.r.l. il criterio di suddivisione del capitale
sociale è legato proprio alle persone dei soci 30. In altre parole, fin dalla
costituzione dell’ente, le quote sono tante quanti sono i soci. Il socio resta
pur sempre titolare di un’unica quota, anche se acquista altre quote o divide o cede parzialmente la propria quota.
Se dunque nella s.p.a. le azioni sono tutte di uguale valore (almeno nell’ambito della medesima categoria di azioni), con la conseguenza che il socio ha
tanta più rilevanza quanto più elevato è il numero delle azioni in suo possesso, nella s.r.l., invece, ciascun socio possiede una sola quota e la sua
importanza nella gestione sociale dipende dall’ammontare della stessa. I
successivi acquisti di quote, come si diceva, producono per il socio un semplice incremento della quota originaria.
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30 D. FICO, Il trasferimento di quote societarie, Milano 1998, pag. 19.
25
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A
PARTE PRIMA - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E DELLE QUOTE
p.
Alla quota di conferimento ci si riferisce per determinare il numero dei
voti in assemblea, per regolare la distribuzione degli utili, per dar luogo
all’aumento di capitale ovvero alla riduzione dello stesso per perdite.
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S.
b) Complesso di diritti e obblighi del socio
Sotto altra accezione, la quota della s.r.l. è considerata come un insieme di
diritti, poteri, obblighi e facoltà inerenti alla qualità di socio. La quota,
pertanto, individua la posizione contrattuale di quest’ultimo all’interno della
società.
La legge riconosce al socio individualmente ovvero ai soci che singolarmente o insieme ad altri raggiungono una percentuale di partecipazione
predeterminata specifici diritti. Si tratta di diritti amministrativi e patrimoniali nel primo caso31 e di soli diritti amministrativi nel secondo32.
Occorre poi ricordare che la riforma di diritto societario, tramite l’art.
2468, terzo comma, consente in sede di atto costitutivo di attribuire a singoli soci particolari diritti che riguardano l’amministrazione della società o
la distribuzione degli utili33.
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31 Spettano al socio individualmente i diritti:
— di convertire il conferimento effettuato tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria in denaro
(art. 2464, commi 4 e 6);
— di intervento (art. 2466, comma 4);
— di voto (art. 2479, comma 5 e art. 2466, comma 3);
— di informazione (art. 2476, comma 1);
— di impugnazione (art. 2479 ter, commi 1 e 2);
— di promuovere l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (art. 2476, commi 3 e 6);
— di recesso (art. 2473;
— agli utili e alla quota di liquidazione (art. 2473, 2478bis comma 3, 2492, comma 1);
— di sottoscrivere l’aumento di capitale (art. 2481bis, comma 1);
— di opzione (art. 2481bis).
32 Per i soci che singolarmente o insieme ad altri raggiungono una partecipazione qualificata si ricorda che:
— la minoranza, pari almeno ad un terzo del capitale sociale, può sottoporre ai soci determinate
materie da trattare anche se non rientrano nella loro competenza (art. 2479, comma 1);
— la minoranza, pari almeno a un terzo del capitale sociale, ha diritto di pretendere l’adozione del
metodo assembleare nelle decisioni dei soci (art. 2479, comma 4);
— la minoranza, che rappresenta almeno un decimo del capitale sociale, può impedire la rinuncia o la
transazione dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori (art. 2476, comma 5);
— la minoranza, pari ad almeno un ventesimo del capitale sociale, può denunciare al collegio sindacale
fatti censurabili relativi all’attività degli amministratori e l’organo interessato deve indagare senza
ritardo e presentare le sue conclusioni e proposte all’assemblea dei soci (art. 2477, comma 4 con
rinvio all’art. 2408).
33 Questi diritti sono legati, più che alla partecipazione, alla persona del socio. In merito alla distribuzione degli utili, si ritengono legittime le clausole dell’atto costitutivo che prevedono il diritto, in via
generale, agli utili in una determinata percentuale, anche senza che ne sia deliberata la distribuzione,
la postergazione in caso di perdite, la distribuzione di utili in parti uguali in presenza di quote di
par tecipazioni diverse, il diritto a percepire una somma superiore agli utili distribuiti. Le previsioni
statutarie in materia non devono comunque oltrepassare un limite certo rappresentato dal divieto del patto
leonino, divieto in base al quale uno o più soci non possono par tecipare solo agli utili o soltanto alle
perdite.
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1. AZIONI E QUOTE
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La natura giuridica della quota è una delle questioni che hanno animato e
tuttora vivacizzano il dibattito dottrinario e giurisprudenziale. Diverse sono,
infatti, le tesi prospettate34 e che qualificano la quota come bene immateriale 35, o quale diritto di credito ovvero ancora come diritto di partecipazione; in ogni caso tutti gli orientamenti escludono per la partecipazione
nella s.r.l. la natura di titolo di credito che è, invece, tipicamente riconosciuta all’azione.
A conferma della sostanziale differenza tra la quota di s.r.l. e l’azione, l’art.
2468 c.c. al primo comma sancisce poi che “Le partecipazioni dei soci non
possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all’investimento”. Ciò significa che, come per il passato, “è vietato
alla società a responsabilità limitata emettere dei valori mobiliari. Di
conseguenza i diritti di partecipazione dei soci al capitale sociale (cioè le
partecipazioni societarie) non possono essere rappresentate da titoli negoziabili (all’ordine, nominativi o al portatore) e non possono circolare secondo il regime proprio dei titoli di credito”36.
Questa circostanza non esclude, tuttavia, il rilascio di un certificato di quota
da parte della società37. Il certificato ha, infatti, un esclusivo valore documentale e probatorio del rapporto di partecipazione 38; non determina, cioè,
gli effetti propri del trasferimento del certificato azionario. A differenza
delle azioni, che sono titoli di credito e che circolano come tali, il passaggio
di quota di s.r.l. richiede necessariamente la presenza di un regolare atto
di cessione 39.
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Con riferimento ai «particolari diritti» riguardanti l’amministrazione della società, sono attribuibili ai
singoli soci:
— il diritto di nominare uno o più o tutti gli amministratori;
— il diritto di ricoprire la carica di amministratore (anche a tempo indeterminato) a prescindere dalla
misura della quota;
— il diritto di esprimere il gradimento sulla nomina degli amministratori;
— il diritto di prelazione o di gradimento in caso di cessione della quota di un altro socio;
— il diritto di autorizzare determinati atti societari;
— il diritto di veto relativamente al compimento di determinati atti amministrativi.
34 Per una sintesi delle principali posizioni v. D. FICO, op.cit. pagg. 20-21.
35 È in tal senso la Corte di legittimità: Cass. nn. 697/97, 7409/86, 1355/85.
La tesi della quota come bene mobile a contenuto immateriale sembra oggi prevalere con la riforma del
diritto societario in quanto viene incontro alle disposizioni di legge che contemplano per quest’ultima il
pegno, l’usufrutto, il sequestro e l’espropriazione. (cfr. artt. 2471 e 2471bis c.c.).
36 Cfr. S. D’ANDREA, Manuale delle società, Milano Il Sole 24 ore, 2005, pag. 1046.
37 La decisione relativa al rilascio del certificato di quota compete all’organo indicato nell’atto costitutivo.
In assenza di specifica previsione, si ritiene che spetti agli amministratori Cfr. AA.VV., Memento pratico
Ipsoa – Francis Lefebvre, Società commerciali 2006, pag. 358.
38 Cfr. D’ANDREA, op. cit., pag. 1046; AA.VV. Memento pratico, Società commerciali, pag. 358; Fico,
op. cit, pag. 19.
39 È considerata contra legem la clausola statutaria che impone il trasferimento della quota mediante
semplice consegna del certificato di quota.
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PARTE PRIMA - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E DELLE QUOTE
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Ciò detto, è opportuno in questa sede considerare brevemente le caratteristiche proprie della quota della s.r.l. Sul punto, la dottrina ha da sempre
individuato tre caratteristiche principali, vale a dire l’unitarietà, il valore
e la divisibilità della quota.
L’unitarietà, individuabile nell’art. 2468, comma 5, c.c., consiste nella circostanza, già accennata, che la quota è unica e ciascun socio è titolare di una sola
quota. Quest’ultima rappresenta in modo unitario la posizione del socio (un
quinto, un terzo del capitale sociale, ecc.) e resta appunto unica a prescindere
dall’ammontare del conferimento e dalle vicende che la possono riguardare. In
altre parole, essa non è la somma di tante distinte entità aventi un determinato valore, ma è un’entità unica che resta costante, aumenta o si riduce di
valore a seconda che il socio decida di mantenere le proprie posizioni ovvero
di acquistare la quota di un altro socio o di sottoscrivere un aumento di capitale sociale ovvero ancora di cedere una parte della propria quota ad altri.
Il principio — si ricorda — è inderogabile e rende inammissibili i casi di
voto parziale e di voto divergente 40 all’interno della stessa quota.
Il valore rappresenta la seconda caratteristica che distingue le quote dalle
azioni. Se queste ultime hanno uguale valore nominale41, le prime possono
essere anche di valore diverso proprio perché di ammontare differente le une
dalle altre. Si segnala comunque che nel nuovo art. 2468 c.c. non è più previsto
il principio secondo il quale le quote di conferimento in una s.r.l. devono necessariamente corrispondere al minimo di un euro o ad un suo multiplo42 .
Il terzo requisito che distingue la partecipazione in s.r.l. dall’azione, è rappresentata dalla divisibilità della quota. Anche se la legge riformata non
ripropone più tale caratteristica in modo espresso 43, è da ritenere che essa
perduri, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo44.
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40 È il voto per un parte a favore e per l’altra contro la medesima deliberazione. Una clausola che
permetta il voto divergente è invece da ritenersi consentita per le società per azioni. Cfr. S. D’Andrea,
op. cit., pag. 571.
41 Quando è espressamente indicato fin dall’origine.
42 L’art. 2474 del c.c., nel testo previgente, stabiliva ai commi 2 e 3 quanto segue:
« 2. Le quote di conferimento dei soci relative alle società di nuova costituzione possono essere di diverso
ammontare, ma in nessun caso inferiori a un euro.
3. Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo
di un euro.».
43 Non è stato, infatti, riprodotto il testo previgente dell’art. 2482 c.c. per il quale «Salvo contraria
disposizione dell’atto costitutivo, le quote sono divisibili nel caso di successione causa di morte o di
alienazione, purché siano osservate le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’art. 2474».
44 In senso contrario, sulla base della normativa riformata, v. E. FAZZUTTI, Quote di partecipazione, in
La riforma delle società, a cura di Michele Sandulli e Vittorio Santoro, Torino 2003, vol. 3, pag. 53 per
il quale « Al di là della circostanza che, almeno in alcuni casi, la partecipazione è sicuramente indivisibile
(si pensi alle partecipazioni cui accedono «diritti particolari» in materia di amministrazione), è mia
opinione che nelle società «per quote» queste debbano sempre ritenersi indivisibili se la legge o l’atto
costitutivo non dispongono diversamente ».
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1. AZIONI E QUOTE
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In altre parole, l’unica quota di un solo titolare può essere divisa tra più
titolari a seguito di cessione, successione per causa di morte e scioglimento
di comunione sempre che l’atto costitutivo non vieti il trasferimento, la
divisibilità della quota ovvero l’aumento del numero dei soci 45.
Diversamente, se è prevista la clausola di indivisibilità, la quota cade in
comunione indivisa tra i contitolari e occorre nominare, ai sensi dell’art.
2468, comma 5, un rappresentante comune che provveda ad esercitare i
diritti dei comproprietari. La nomina da parte dei contitolari della quota
avviene secondo la regola maggioritaria contemplata in tema di comunione
ordinaria in caso di amministrazione della cosa comune e di regolamento
della comunione46.
L’indivisibilità, peraltro, non è collegata solo alla presenza di una clausola
di tale contenuto; potrebbe, infatti, discendere dalla natura della quota
stessa. L’art. 2468, comma 3, fa “salva la possibilità che l’atto costitutivo
preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società e la distribuzione degli utili”. Con ciò si rende
sicuramente indivisibile la partecipazione e si esclude che l’unica quota cui
accedono “diritti particolari” appartenente ad un solo titolare possa essere
divisa e attribuita in parti distinte a soggetti differenti in caso di alienazione, successione per causa di morte o di scioglimento di comunione 47.
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45 Così, S. D’ANDREA, op. cit. pag. 1046.
La divisibilità della quota permette che il socio possa recedere parzialmente. In tal senso, v. D’ANDREA,
op. cit., pag. 1046; contra , in assenza di specifica indicazione nell’atto costitutivo, E. FAZZUTTI, op. cit.,
pag. 53.
46 Cfr. artt. 1105 e 1106 c.c. Si ricorda che il rappresentante può essere un socio, un terzo o l’amministratore della società. In assenza di nomina di un rappresentante comune, ai sensi dell’art. 2347,
comma 2, c.c., le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno solo dei contitolari sono
efficaci nei confronti di tutti.
47 Cfr. E. FAZZUTTI, op. cit., pag. 53.
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