“Informazione e consenso: l’altra faccia della relazione” Informazione e consenso Dr. Aldo Ricci U.O. di Medicina Legale e Gestione del Rischio Direttore: Dr.a Alessandra De Palma Il consenso all’atto medico • Costituzione Italiana (artt. 2, 13, 32): sancisce i principi di autonomia e libertà all’autodeterminazione, secondo i quali la libertà personale è inviolabile e i trattamenti sanitari sono di norma volontari. • Art. 50 c.p. (consenso dell’avente diritto: “Non e' punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che puo' validamente disporne”, derivandone che la sua assenza può comportare implicazioni di carattere giudiziario anche penali. Il consenso all’atto medico • IL CONSENSO VA ACQUISITO PER OGNI ATTO MEDICO • ECCEZIONI: Stato di necessità (art. 54 c.p.: “pericolo imminente di vita o di grave danno alla salute”) • TSO (L. 833/78, artt. 33,34,35): tuttavia anche i TSO devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato Il Consenso Informato quale espressione di volontà • Il consenso è l’espressione della volontà della persona interessata al trattamento e non una sua semplice adesione alla decisione del sanitario; deve quindi essere conseguente a un’informazione adeguata fornita dal curante, che deve esporre la proposta diagnostico-terapeutica in modo chiaro e comprensibile ed è in primis un imperativo etico e deontologico, ancor prima che giuridico. REQUISITI DEL CONSENSO • • • • • • • Personale Manifesto Specifico Preventivo e attuale Revocabile Consapevole Informato REQUISITI DEL CONSENSO • Personale: unico avente diritto ad esprimere il consenso è il pz su cui deve essere effettuato il trattamento sanitario (CASI PARTICOLARI: legale rappresentante) • Manifesto: il pz deve esprimere il Consenso (o il dissenso) in maniera chiara. Il consenso è, pertanto, da acquisire sempre in forma scritta. Anche se l’obbligo della forma scritta è previsto per legge solo in specifiche circostanze. PRESTAZIONI CHE PREVEDONO L’OBBLIGO DI LEGGE DEL CONSENSO SCRITTO • • • • • • • • Trasfusione di sangue ed emocomponenti Accertamento diagnostico HIV Donazione di tessuti/organi tra viventi Prelievo e innesto di cornea Procreazione medicalmente assistita IVG Sperimentazione clinica Elettroshockterapia REQUISITI DEL CONSENSO • Specifico: deve essere riferito a quello specifico atto sanitario proposto, non deve essere acquisito in maniera generica • Preventivo e Attuale • Revocabile: è diritto del pz revocare il consenso in ogni momento, anche immediatamente prima della procedura sanitaria • Inoltre, libero e relativo ad un bene disponibile Consenso consapevole (informato) • Questo è il punto nodale dell’acquisizione del Consenso: il consenso deve essere espresso dal paziente che, ricevuta un’adeguata informazione, abbia compreso il significato e la valenza delle informazioni ricevute sul suo stato di salute e possieda, pertanto, la possibilità di esprimere consapevolmente, con cognizione, la propria adesione ai trattamenti proposti dal sanitario. L’informazione • Il professionista della salute deve aiutare il paziente ad assumere un ruolo di partner nel cammino diagnostico e terapeutico, la cui finalità comune è rappresentata dalla sua stessa salute • Perché ciò possa realmente accadere è indispensabile che il paziente sia in possesso delle informazioni sul suo stato di salute e sul trattamento proposto, che solo il professionista può fornirgli per aiutarlo a capire L’informazione è parte integrante dell’atto sanitario • Il momento informativo nei confronti del paziente è, peraltro, ormai riconosciuto, sia sul piano etico che giurisprudenziale, non più come semplice attività preliminare all’atto medico, ma come facente parte a tutti gli effetti dell’atto medico/sanitario stesso, da cui risulta inscindibile. Informazione e Codice Deontologico • Peraltro, in tutti i codici deontologici delle professioni sanitarie (medica, ostetrica, infermieristica, TSRM, fisiot.), grande importanze viene data all’informazione. • E, proprio nell’ottica che il momento informativo è parte integrante dell’atto sanitario, il Codice deontologico del medico (dic. 2006), ha sottolineato la necessità che dell’avvenuta informazione resti traccia nella documentazione sanitaria per tramite di specifiche annotazioni: “la cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle informazioni nonché i termini del consenso del paziente, o di chi ne esercita la tutela, alle proposte diagnostiche e terapeutiche…” (art. 26, comma 2) Informazione • • • • • • Personalizzata Comprensibile Veritiera Obiettiva Esaustiva Non imposta Informazione • Personalizzata: deve essere adeguata alla situazione reale del pz, commisurata al suo stato di salute, psicologica, culturale e linguistica e proporzionata alla tipologia dell’atto medico proposto. Inoltre all’età del pz (es. in caso di minore) e alla sua capacità decisionale (es. interdetto, amministrato, incapace) Asimmetria tra medico e paziente • Ciò deve avvenire cercando di superare il gap di conoscenze che inevitabilmente separa la figura del professionista da quella del paziente. • Il primo è portatore di conoscenze tecniche • Il secondo si trova, invece, non solo in una condizione di minor conoscenza, ma anche in una situazione di ‘bisogno’, di ‘debolezza’ causata dalla malattia e necessita di cure non solo sul piano terapeutico, ma anche sul piano del supporto morale. Requisiti dell’informazione • • • • • • Personalizzata Comprensibile Veritiera Obiettiva Esaustiva Non imposta Ricadute positive • Possibilità, attraverso l’adeguata documentazione dell’avvenuta informazione, di ottenere un documento efficace a soddisfare, ove necessario anche in ambito giudiziario, l’onere probatorio in termini di avvenuto adempimento dell’obbligo informativo nei confronti del paziente. • Promuovere e sviluppare un “cambiamento culturale” - sia dei sanitari che dei cittadini/pazienti - che veda il momento informativo come occasione di “incontro umano” tra professionista sanitario e paziente Informazione e Comunicazione acquisire la consapevolezza, che una “buona comunicazione” è la premessa per una buona relazione con il pz e con i suoi familiari, che è a sua volta alla base del buon funzionamento del processo informativo Il momento dell’incontro clinico tra medico/sanitario e paziente deve, pertanto, essere un momento finalizzato non solo e non semplicemente alla trasmissione di informazioni di carattere scientifico, ma deve rappresentare un’importante occasione per stabilire un contatto comunicativo e relazionale con il paziente (e con i parenti, anch’essi emotivamente coinvolti) Consenso e comunicazione • Il consenso, contrariamente a quanto alcuni ritengono, non può esaurirsi nella “semplice” firma in fondo a un modulo, ma è un processo dinamico, che presuppone un rapporto di relazione e un’attività di comunicazione. • La comunicazione è qualcosa di più della semplice trasmissione di informazioni, presupponendo empatia, condivisione di intenti, univocità di sentimenti (consenso: sentire con, sentire insieme): comunicare è un’attività più difficile della semplice trasmissione di informazioni Sensibilizzare i professionisti • La necessità di un “cambiamento culturale”, di un salto di qualità da parte dei professionisti sanitari, con superamento di un rapporto di tipo esclusivamente tecnico-professionale e recupero di un rapporto comunicativo che si estrinsechi anche sul piano umano, come relazione interpersonale, che faccia sentire il paziente considerato, aiutato nel momento del bisogno: non semplicemente un caso clinico, ma una persona. • Quello che si chiede ai professionisti è di non dimenticare delle componenti essenziali proprie dell’attività sanitaria: il senso di umanità, l’importanza di considerare la persona bisognosa di cure nella sua globalità e non solo in un’ottica esclusivamente tecnica Il deficit comunicativo • Le effettive ragioni che sottendono alla conflittualità, che può sfociare in segnalazioni di disservizio o azioni giudiziali nei confronti dei sanitari, non di rado traggono origine non da un reale errore tecnico, quanto piuttosto da un difetto di comunicazione tra gli attori che agiscono nei contesti sanitari: professionisti e pazienti. Ricadute positive • Recupero di fiducia da parte dei cittadini nei confronti del sistema sanitario e degli operatori (professionisti) che ne fanno parte e ne costituiscono l’essenza • Prevenzione della conflittualità da parte dei pazienti (che sempre più facilmente tende a sfociare in ambito giudiziario anche penale) Grazie per l’attenzione… CONSENSO: CASI PARTICOLARI Minore Interdetto giudiziale Inabilitato Amministrato (Amministrazione di sostegno) • Incapace naturale In caso di dubbi è consigliabile richiedere un parere al medico legale dell’AUSL (reperibilità H 24: tel. 334.6394946) • • • • MINORE • Va espresso da entrambi i genitori • Assenza di un genitore: autocertificazione che ne attesti la lontananza/impedimento • Disaccordo tra genitori: decisione rimessa al Giudice (tranne art. 54 c.p.: il medico deve intervenire) • Opposizione di entrambi genitori: in caso di atto sanitario indispensabile, segnalazione al Giudice Tutelare (o ev. al Sost. Proc. di turno) perché autorizzi quello specifico atto sanitario nell’interesse del minore MINORE che non convive con genitori • In affidamento (comunità o istituto penale): Consenso espresso dall’affidatario per atti sanitari comuni (acquisire dichiarazione). Per int. magg. invasivi: genitori (se irreperibili: Giud. Tut. / Sost. Proc. Trib. Minorenni per provvedimento urgente) • Minore senza genitori (che vive per strada o straniero non accompagnato): segnalazione al G. Tut. / S. Proc. Trib. Minorenni • Se il minore ha un tutore: per i comuni trattamenti Consenso espresso da tutore, altrimenti segnalazione G.T. / S. Proc. Ascolto e considerazione dell’opinione del minore • Nei casi in cui il minore appaia in possesso di sufficienti capacità di discernimento, il medico deve ricercare la sua adesione, coinvolgendo nell’informazione, fornita in forma adeguata all’età (annotare in c.c. l’avvenuta inf. e l’opinione del minore) ATTI SANITARI PER CUI (ex lege) NON E’ OBBLIGATORIO IL CONSENSO GENITORIALE - Acc. diagnostici e cure in caso di sintomi di malattia sessualmente trasmessa - Prescrizioni e somministrazioni mediche legate alla procreazione responsabile (es. visita ginecologica) - IVG (in presenza di motivi che sconsiglino la consultazione dei genitori) - Accertamenti e tp in caso di uso non terapeutico di sostanze stupefacenti (può accedere ai SERT mantenendo l’anonimato) - Accertamenti e trattamenti sanitari in caso di violenze fisiche o abusi sessuali Interdetto giudiziale Soggetto privato della capacita di agire. E’ sostituito dal tutore per tutti gli atti che lo concernono: l’informazione va rivolta al tutore, cui compete l’espressione del CI (provvedimento di interdizione va visionato e allegato in c.c.). Ove possibile, in caso di residue capacità, l’interdetto va comunque ascoltato. Amministrato L’AdS riguarda soggetti che si trovano nella impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi a causa di una infermità o di una menomazione fisica o psichica Consenso viene espresso dall’AdS se gli atti sanitari sono previsti nel decreto del GT. Il pz deve essere coinvolto nell’informazione e può esprimere il proprio parere. Se pz esprime dissenso all’atto medico, l’AdS deve notiziare il GT Se è l’AdS ad esprimere il dissenso, il professionista è tenuto ad informare il GT E’ indispensabile prendere visione del decreto di nomina dell’AdS, che va allegato in copia alla c.c. con doc. di identità dell’AdS. L’amministrazione di sostegno può essere richiesta dal pz, dai familiari, ma anche dalla Struttura Sanitaria. Paziente incapace naturale soggetto che senza essere interdetto o amministrato, presenti un decadimento cognitivo che abbia ridotto/annullato la sua capacità decisionale. Se il pz non è in grado di esprimere la propria volonta, il medico deve limitarsi alle cure indispensabili/indifferibili In questi casi, il Medico deve approfondire il colloquio con il pz cercando di portarlo verso un miglioramento della sua capacità decisionale, cercando di far emergere le sue capacità residue (anche coinvolgendo i familiari). Ev. consulenza psichiatrica, geriatrica o psicogeriatrica per valutare le reali condizioni. Se è confermato lo stato di incapacità, si dovrà adire al GT (che può emettere provvedimento urgente)