Programma del corso • Dall’impresa alla società. Società di persone e società di capitali • Confronto all’interno delle società di capitali tra s.r.l. e s.p.a. • Le società quotate • I gruppi di società Dall’impresa alla società art. 2082 c.c.: “ è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”. • dall ’ imprenditore all ’ impresa e cioè dal soggetto all’attività • attività di impresa può far capo ad un singolo soggetto (persona fisica) ovvero ad una persona giuridica (ad esempio, società) costituita da più persone fisiche/giuridiche art. 2247 c.c.: “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. • Società viene creata mediante contratto, presuppone l’obbligo di un conferimento e ha come scopo quello di svolgere una attività economica e di ottenere e dividere tra i soci medesimi gli utili • Problemi: società unipersonali, società senza scopo di lucro (società cooperative), etc. • Cenni alla teoria del nexus of contracts Caratteristiche del contratto di società: • multilaterale (tra 2 o più parti) • aperto (cui è possibile aderire anche in un momento successivo alla sua conclusione) • con comunione di scopo (non è possibile configurare come nei tipici contratti di scambio una prestazione e una controprestazione, ma tutte le prestazioni sono funzionalizzate, indirizzate ad uno scopo in comune) • crea un soggetto (con o senza personalità giuridica) distinto dai soci e fissa le regole organizzative di tale nuovo soggetto Contratto costitutivo di società e atti giuridici posti in essere dalla società sono sottoposti ad una disciplina particolare che si differenzia dalla disciplina generale sui contratti • Motivo: il contratto di società, a differenza dei normali contratti (v. art. 1372), produce degli effetti rispetto ai terzi (creditori particolari e sociali: dipendenti, fornitori, lavoratori, etc), di qui la prevalenza di norme inderogabili. • Differenze volte a tutelare principalmente i 3 e differenze maggiori nelle società di capitali rispetto alle società di persone. Esempi • art. 1322 e autonomia contrattuale (v. art. 2249) • Modifiche al contratto (unanimità v. art. 2252 o maggioranza v. artt. 2368, 2479) • art. 1418 e casi di nullità del contratto di società di capitali (v. art. 2332): si vuole garantire la certezza dell’attività sociale • art. 1418 e casi di nullità delle delibere assembleari (v. artt. 2379, 2479-ter): si vuole garantire la stabilità delle deliberazione Il fatto che sia comunque un contratto determina: • applicabilità principi generali, in part. art. 1375 c.c.; • applicabilità norme in tema di interpretazione dei contratti (art. 1362 ss. c.c.) Società di persone e di capitali Differenze 1) Sotto un profilo organizzativo: per le società di persone non vi è necessità di una struttura corporativa e del rispetto del metodo della collegialità 2)Sotto un profilo patrimoniale: responsabilità illimitata nelle soc. persone / respons. limitata nelle società di cap. (con alcune eccezioni): • in presenza resp. illimitata i creditori sociali possono far valere i loro diritti sia sul patrimonio sociale, sia sui soci (escussione preventiva del primo); • in presenza resp. limit. i creditori possono rifarsi unicamente sul patr. soc. e i soci incorrono in un rischio limitato (nessun dividendo + nessuna “restituzione” del conferimento). Scopo della creazione di società di capitali: attrarre nuovi investitori e permettere lo svolgimento di attività anche rischiose. Diverso regime di responsabilità tra società di persone e società di capitali produce (rectius, produceva) importanti conseguenze: 1) sotto il profilo patrimoniale: disciplina relativa al capitale sociale e ai conferimenti meno rigorosa nelle società di persone rispetto alle società di capitali; 2) sotto il profilo organizzativo: - nelle società di persone ogni socio ha interesse a partecipare alla vita societaria e ad esprimere la propria opinione; - nelle società di persone ogni socio è di norma amministratore e, qualora non lo sia, l’art. 2261 c.c. gli attribuisce ampi poteri di controllo; - nelle società di persone rileva la figura di ogni socio ill. resp. e questo in relazione sia ai terzi sia agli altri soci (resp. solidale) (v. artt. 2286 e 2288 sull’esclusione, 2301 sul divieto concorrenza, 2284 sulla morte del socio, 2290). • Dopo la riforma del 2003, è possibile avere una s.r.l. (dotata pur sempre di resp. limitata) con caratteristiche organizzative tipiche delle società di persone (deroga al metodo della collegialità; amministrazione congiuntiva o disgiuntiva; ruolo “forte” del socio, etc.) e, ora, con le nuove norme introdotte negli ultimi anni (2012-2014), pure con un capitale sociale “irrisorio”. • Anche per la s.p.a. il minimo di capitale sociale è stato modificato e ridotto a cinquanta mila euro. S.r.l. e S.p.a. Con la riforma del 2003 si abbandona per la s.r.l. la tecnica del rinvio. S.r.l. diventa un tipo autonomo (che può sotto diversi profili avvicinarsi alle società di persone); si vuole prevedere una disciplina ad hoc in grado di “mimare” la volontà delle parti così da evitare costi di transazione La disciplina del 2003 si inserisce nell ’ ambito di una sempre maggiore concorrenza fra ordinamenti Relazione al d.lgs. 17.1.2003 “ La riforma in materia di società a responsabilità limitata .. si muove nella direzione di una integrale revisione di tale modello societario. Essa, parallelamente ad un processo rilevabile sul piano internazionale, sia in Europa sia al di fuori di essa, intende offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità e che, imperniato fondamentalmente su una considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali, si volge a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell’ambito del settore delle piccole e medie imprese. …” … In questo senso, come già avvenuto in altri ordinamenti, la s.r.l. cessa di presentarsi come una piccola s.p.a. Essa si caratterizza come una società personale la quale, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata può essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per la spa”. Differenze tra s.p.a. e s.r.l. • • • • • • Ruolo del socio Amministrazione Controllo Strumenti di tutela Conferimenti effettuabili Finanziamenti I soci nella s.p.a. e nella s.r.l. • l soci di s.p.a. possono avere interessi non coincidenti in relazione ai profili patrimoniali e/o partecipativi ed essere anche privi del diritti di voto. Soci imprenditori o soci risparmiatori. • I soci di s.r.l. sono tendenzialmente titolari di interessi simili e sono certamente caratterizzati da un “forte” interesse partecipativo. • Nella s.p.a. vi è una rilevanza centrale dell’azione, che può assumere diverse configurazioni (in relazione sia ai diritti patrimoniali che a quelli partecipativi) mediante categorie di azioni. • Nelle s.r.l. vi è una rilevanza del singolo socio e delle sue caratteristiche personali: è al singolo socio che possono essere attribuiti diritti particolari. • S.p.a.: creazione di diverse categorie di azioni (anche senza diritti di voto, ma con maggiori diritti patrimoniali). • S.r.l.: non è possibile creare categorie di quote, né prevedere singole quote senza diritto di voto (solo dir. part. attribuibili a singoli soci). Il ruolo del socio • Il ruolo del socio nella s.p.a. e nella s.r.l. è diverso sia nella fase costitutiva, sia nella fase esecutiva. • Nella fase costitutiva: vi è maggiore autonomia nella s.r.l. rispetto alla s.p.a.; i soci possono formulare il contratto di società e modularlo secondo le loro esigenze e vi è un minor numero di norme imperative. • Nell’atto costitutivo della s.r.l. confluiscono previsioni tipicamente parasociali (diritti particolari attribuiti ai soci: dir. di veto, di consultazione, di nomina degli amm.) con efficacia reale e non obbligatoria. La costituzione di una s.r.l. • Redazione dell’atto costitutivo (e dello statuto) per atto pubblico. • Deposito ed iscrizione presso il registro delle imprese ed acquisizione della personalità giuridica. L’atto costitutivo di s.r.l. Previsioni obbligatorie e previsioni facoltative. L’atto costitutivo deve indicare: generalità dei soci, denominazione, luogo, oggetto sociale, ammontare del capitale, conferimenti e quota di partecipazione di ciascun socio, norme relative ad amministrazione e controllo. Eventuali altre previsioni: durata; clausole limitative alla circolazione delle partecipazioni; casi (ulteriori rispetto a quelli legali) di recesso; diritti particolari; titoli di debito, etc. La c.d. fase esecutiva • Nelle s.p.a. l’intervento del socio nella fase c.d. esecutiva è del tutto limitato e, comunque, avviene sempre in sede assembleare. • Nelle s.r.l. l’intervento del socio può essere assai esteso e, comunque, modellabile dall’atto costitutivo. s.p.a. • Socio partecipa mediante l’esercizio del diritto di voto in assemblea. • All’assemblea possono partecipare solo i soci con azioni con diritto di voto (2370). • L’assemblea non è competente in merito alla gestione, che spetta unicamente all’organo amministrativo (2380-bis). • Competenze dell’assemblea diverse a seconda del modello. Sistema tradizionale e monistico Assemblea ordinaria (2364): approvazione bilancio, nomina, revoca amministratori e sindaci e revisore, compenso, responsabilità, autorizza atti degli amministratori previsti in statuto, ferma però la responsabilità di questi per gli atti compiuti. Assemblea straordinaria (2365): modifiche statuto, nomina, sostituzione e poteri liquidatori e altri casi. Lo statuto può attribuire all’organo amministrativo alcune modifiche statutarie (riduzione del capitale in caso di recesso, trasferimento sede in italia, etc.). Sistema dualistico • Riduzione delle competenze dell’assemblea ordinaria rispetto agli altri due sistemi (art. 2364-bis). • Assemblea ordinaria: nomina, revoca e fissa il compenso dei consiglieri di sorveglianza, responsabilità, distribuzione degli utili, nomina il revisore. • In particolare viene meno: i) la competenza in relazione ai soggetti che compongono l’organo di gestione (principalmente nomina e revoca); ii) l’approvazione del bilancio. s.r.l. • Socio partecipa attivamente alla vita della società e ha possibilità di incidere sulle scelte della società. • Art. 2479 (assemblea unica) che delibera innanzitutto sulle materie indicate nell’atto costitutivo. Si ritiene che possano essere previste anche decisioni che attengono alla gestione (ad eccezione art. 2475, comma 5) • Sono poi previste nell’art. 2479 delle decisioni (anche gestionali) che spettano inderogabilmente all’assemblea. Art. 2479 c.c. • I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. • In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: l ’ approvazione del bilancio e la distribuzione di utili, la nomina degli amministratori, la nomina, ove prevista, dei sindaci, le modifiche dell’atto costitutivo, le operazioni modificative dell’oggetto sociale. • Legislatore incentiva la partecipazione permettendo anche di derogare al metodo collegiale: l’atto costit. può prevedere (tranne che per le decisioni più rilevanti) che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (2479, comma 3). • Maggior coinvolgimento del socio nelle decisioni anche gestionali porta con sé una maggiore responsabilità del socio. Si introduce una responsabilità da voto (art. 2476). Amministrazione • Profonde differenze tra s.p.a. e s.r.l. • S.p.a.: l ’ amministratore di norma è un soggetto diverso dal socio (art. 2380-bis) e la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori e non ai soci • S.r.l.: di norma (salva diversa disposizione dell ’ atto costitutivo) l ’ amministratore è un socio della società (art. 2475). Viene meno quella dialettica tra proprietà e potere. La gestione nelle s.p.a. Individuazione di tre modelli organizzativi per: i) andare incontro alle reali esigenze degli operatori; ii) evitare i c.d. costi di transazione e cioè quei costi in cui le parti incorrerebbero se dovessero autonomamente elaborarli; iii) rendere il nostro sistema competitivo con gli altri e attrarre così nuovi investitori e nuove imprese. • Sistema tradizionale (applicabile in mancanza di diversa disposizione dello statuto): la gestione spetta agli amministratori. • Sistema dualistico: la gestione spetta al consiglio di gestione, ma il consiglio di sorveglianza può svolgere anche un ruolo di organo di indirizzo. • Sistema monistico: la gestione spetta al c.d.a. all’interno del quale viene creato un comitato cui competono funzioni di vigilanza. Sistema tradizionale Art. 2380-bis: la gestione spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l ’ attuazione dell’oggetto sociale. Amministratore unico o c.d.a. Nel caso di un c.d.a. si deve procedere alla nomina del presidente ed eventualmente si possono delegare determinate attribuzioni ad un amm. delegato o ad un comitato esecutivo (art. 2381 c.c.). Sistema dualistico • Consiglio di gestione (nominato dal consiglio di sorveglianza): composto da almeno due componenti, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. • Il consiglio di sorveglianza (nominato dall’assemblea) può, se lo statuto lo prevede, deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione (c.d. gestione strategica). Sistema monistico La gestione spetta al c.d.a., nominato dall’ass. ord., che deve avere almeno un terzo dei componenti in possesso di requisiti di indipendenza. C.d.a. nomina i componenti del comitato per il controllo sulla gestione, che devono essere amministratori indipendenti, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e privi di deleghe. La gestione nelle s.r.l. - amministratore unico o consiglio di amministrazione (con possibilità di deleghe di gestione a comitato esecutivo o amm. delegato). Nel caso vi sia un consiglio di amministrazione l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate prescindendo dal metodo collegiale mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; - amministrazione disgiuntiva e/o congiuntiva (assenza di un organo amministrativo vero e proprio e rinvio alle norme in tema di società di persone: artt. 2257e 2258); - si tende ad escludere la possibilità di utilizzare il sistema monistico e dualistico. Segue: la gestione nella s.r.l. • Amministratore unico: “la società è amministrata da un amministratore unico”. • Consiglio di amministrazione che opera nel rispetto del principio di collegialità: “la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da n. … membri eletti dall’assemblea. .. Il c.d.a. può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni suoi membri, determinando i limiti della delega e fatta eccezione per quelle attribuzioni inderogabili di cui all’art. 2475 c.c. Il c.d.a. si riunisce nelle sede sociale e per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri”. • Consiglio di amministrazione che adotta le decisioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto: “ la società è amministrata da un c.d.a. e le decisioni possono essere espresse mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto”. • Pluralità di amministratori che operano disgiuntamente o congiuntamente ex artt. 2257 o 2258 c.c.: “ l ’ amministrazione spetta agli amministratori disgiuntamente. Ciascuno può opporsi all’operazione che l’altro voglia compiere prima che sia compiuta; sulla opposizione decide l ’ assemblea dei soci a maggioranza ” ; “ l ’ amministrazione spetta agli amministratori congiuntamente, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società”. Controlli e controllori • Principali soggetti destinatari dei controlli: i gestori della società • Controllo interno • Controllo esterno (non giudiziario) • Controllo giudiziario (rinvio) • Differenti controlli tra i diversi tipi societari • Differenti tipologie di controllo I controlli nelle s.p.a.non quotate • Controlli interni: socio (con diritto di voto) può esercitare un controllo solo in sede assembleare (approv. bilancio, nomina e revoca amm.); organi ad hoc (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza e comitato interno per il controllo sulla gestione) con competenze prefissate dal legislatore. • Controlli esterni: la revisione legale dei conti di norma (ad eccezione del caso di cui all ’ art. 2409-bis) è affidata ad un soggetto esterno quale un revisore o una società di revisione. I controlli nelle s.p.a. • Sistema tradizionale: i controlli sono principalmente rimessi al collegio sindacale cui si affianca (tranne nel caso di cui all’art. 2409bis c.c.) un revisore legale o una società di revisione • Sistema dualistico: al consiglio di sorveglianza cui necessariamente si affianca un revisore legale o una società di revisione • Sistema monistico: al comitato per il controllo interno sulla gestione cui necessariamente si affianca un revisore legale o una società di revisione I controlli nelle s.r.l. • Controlli interni: il controllo è tipicamente esercitato in modo individuale dal singolo socio che non partecipa all’amministrazione (art. 2476 c.c.), nonché, in presenza delle condizioni di cui all’art. 2477 c.c., da un organo di controllo (che può essere composto da un sindaco unico) che, di norma, svolge anche la revisione legale dei conti. • Controlli esterni: l’art. 2477 c.c. prevede la possibilità di nominare al posto dell’organo di controllo un revisore esterno. Art. 2476 c.c. “ I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione ” (norma analoga all’art. 2261 c.c. in tema di controllo del socio nella società di persone). Trib. Bologna 6 dicembre 2006 • Il diritto di consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione comprende anche la possibilità di estrarne copia. • Gli amministratori non possono opporre al socio il diritto alla riservatezza dei dati commerciali della società. • L’unico limite all’esercizio dei diritti di controllo è quello che deriva dal canone della buona fede: “non possono essere formulate richieste che manifestino un carattere ingiustificatamente ripetitivo, vessatorio, ostruzionistico”. Art. 2477 c.c. • Spetta all’atto costitutivo prevedere la nomina di un organo di controllo (composto da un solo membro effettivo, salva diversa disposizione) o di un revisore con la determinazione delle competenze e dei poteri. • Solo in determinati casi la nomina è obbligatoria: a) se la società è tenuta a redigere bilancio consolidato; b) se controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) se per due esercizi consecutivi la s.r.l. supera due dei limiti indicati dall’art. 2435-bis. Gli strumenti di tutela - Strumenti di tutela “fisiologici” (diversi da quelli “patologici”). - Si usa distinguere tra potere di voice e di exit. - Potere di voice: potere di far sentire la propria voce e di influenzare le decisioni societarie (differenza tra socio di maggioranza e di minoranza). - Nelle società di persone il potere di voice è molto esteso data l’applicazione generale della regola dell’unanimità. Potere di voice S.r.l.: il potere di voice è garantito non attraverso la previsione della regola dell’unanimità, ma alla luce delle estese competenze dei soci in relazione ai principali atti societari (v. art. 2479 c.c.). S.p.a.: il potere di voice è molto limitato (soprattutto nella s.p.a. con sistema dualistico) dati i limitati ambiti di competenza dell’assemblea ordinaria e straordinaria. Potere di exit - Al socio (anche e a maggior ragione nelle società di persone ove vige un regime di responsabilità illimitata e solidale) deve essere data la possibilità di sciogliersi dal rapporto sociale e di “uscire” dalla società. - Diversi strumenti di exit: vendita della partecipazione o recesso. - La vendita della partecipazione è sempre possibile nelle società quotate, più difficile nelle s.p.a c.d. chiuse e nelle s.r.l., ove non sussiste un mercato delle quote. Il recesso • Prima della riforma del 2003, recesso nelle società di capitali scarsamente utilizzato (previsti pochi casi e fissati criteri di valutazione penalizzanti: rinvio ai valori di bilancio) a fronte degli inconvenienti che esso può determinare. • Dopo la riforma, recesso ampiamente utilizzato: estesi i casi legittimanti, previsti nuovi criteri di valutazione favorevoli al socio recedente e, però, introdotti nuovi strumenti in grado di attenuare gli inconvenienti che dal recesso possono derivare (v. in part. procedure di liquidazione fissate dagli artt. 2437-quater e 2473 c.c.). Recesso nella s.p.a. Molteplici i casi di recesso previsti dal legislatore con norme sia inderogabili sia derogabili (artt. 2437, 2437-quinquies, 2343 e 2355-bis) e possibilità per le società non quotate di prevedere in statuto ulteriori casi di recesso. Analitica disciplina relativa ai termini e alle modalità di esercizio del recesso (art. 2437-bis). Previsione di criteri di determinazione del valore delle azioni volti ad individuare un corretto valore dell’azione in considerazione “ della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato dell’azione” (art. 2437-ter). Individuazione di un complesso procedimento di liquidazione (art. 2437-quater). Recesso nella s.r.l. E’ innanzitutto l’atto costitutivo ad individuare i casi di recesso. Vi sono poi dei casi di recesso legali: • cambiamento dell ’ oggetto sociale, del tipo, trasferimento sede all ’ estero, revoca dello stato di liquidazione, eliminazione di una causa statutaria di recesso, fusione o scissione, compimento di operazioni modificative dell’oggetto sociale o dei diritti particolari (2473); • aumento del capitale con esclusione diritto di opzione (2481-bis); • società contratta a tempo indeterminato (2473) e società con clausola che prevede la intrasferibilità della quota o il mero gradimento (2469). Differenze tra s.p.a. e s.r.l. in relazione ai casi di recesso • Nelle s.p.a. la fonte primaria è la legge e solo per le s.p.a. non quotate in via subordinata lo statuto; nelle s.r.l. la fonte primaria è l’atto costitutivo. • Nella s.r.l. previsti casi legali di recesso diversi: fusione o scissione; esclusione diritto di opzione; compimento di operazioni modificative dell’oggetto sociale. Recesso nelle società contratte a tempo indeterminato e a tempo determinato ma molto lungo • App. Trento, 22 dicembre 2006: il recesso spetta anche al socio di una s.r.l. nella società contratta per un periodo di tempo molto lungo; in particolare una durata fino al 2050, considerata la data di nascita dei soci, può risultare superiore alla normale durata della vita umana e tale da essere valutata al pari di una durata indeterminata, così da far sorgere il diritto di recesso. Termini e modalità • L’art. 2473 (a differenza dell’art. 2437-bis) si limita ad indicare che spetta all’atto costitutivo stabilire le modalità di esercizio del diritto di recesso. • Nell’atto costitutivo si può così prevedere che: “ il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro …. giorni …..”. • In mancanza di alcuna indicazione nell’atto costitutivo, si pone una “lacuna” normativa che deve essere colmata. Trib. Trapani, 21 marzo 2007: «con riferimento al diritto di recesso delle nuove s.r.l. la disposizione attuale (art. 2473 c.c.) rimette all’autonomia statutaria le regole in ordine ai modi ed ai termini di esercizio. In difetto di una siffatta disciplina pare lecito il ricorso al meccanismo di integrazione analogica del regime proprio della società per azioni, in quanto forma giuridica che, tradizionalmente, ha rappresentato l’archetipo di riferimento per le società a responsabilità limitata». Criteri di valutazione Si prevede un criterio legale di determinazione del valore della quota non penalizzante per il socio recedente: il rimborso della partecipazione deve avvenire in proporzione del patrimonio sociale e si deve tenere conto del valore di mercato dello stesso patrimonio sociale. • Differenza con la s.p.a.: non si prevede la possibilità di introdurre nell’atto costitutivo dei criteri diversi da quello legale e il valore di mercato corrisponde al patrimonio sociale piuttosto che alla quota. • Nel caso di disaccordo, la determinazione è compiuta da un esperto nominato dal tribunale ed è impugnabile solo se erronea o manifestamente iniqua. Trib. Milano, 24 maggio 2007 • “ Risulta conforme alla libera autonomia contrattuale in essere nelle s.r.l. stabilire nell’atto costitutivo criteri liquidativi migliorativi per gli interessi patrimoniali del socio uscente rispetto a quelli indicati nella norma”. • “ Non è invece possibile stabilire nell ’ atto costitutivo dei criteri di valutazione peggiorativi rispetto a quelli legali: nel caso di specie si prevedeva che il rimborso della partecipazione dovesse avvenire in proporzione al patrimonio sociale, ma la somma così determinata dovesse essere ridotta di un terzo”. Recesso e conseguenze • Recesso può determinare rilevanti conseguenze per la società e per i creditori sociali. • Il legislatore introduce una serie di strumenti per evitare tali conseguenze: revoca della delibera, procedura di liquidazione con offerta prima ai soci e ai terzi e, solo successivamente, con esborso da parte della società. • Il recesso visto come strumento di pressione e negoziazione con il socio di maggioranza. Procedura di liquidazione • Recesso privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima o se è deliberato lo scioglimento della società. • Rimborso può avvenire mediante acquisto da parte dei soci della partecipazione del socio recedente o da parte di un terzo individuato da tutti i soci. Differenza con la s.p.a. ove il terzo non è individuato dai soci, ma dagli amministratori. • Rimborso mediante riserve disponibili o, in mancanza, riducendo capitale sociale. Diritto di opposizione dei creditori e scioglimento della società. Strumenti di tutela patologici • Potere di voice e di exit (2497-quater o previsioni statutarie di recesso per giusta causa) in presenza di irregolarità poste in essere dai soci (di maggioranza) e dagli amm. • Il potere di voice (in casi patologici) implica un controllo giudiziario e può assumere la forma di tutela reale: tutela invalidatoria che determina appunto l’invalidità (nullità o annullabilità) di un atto (ad esempio di una delibera) e che lo rimuove; o di tutela obbligatoria che non determina il venir meno dell’atto, non influisce direttamente sull’attività sociale, ma dà luogo ad una tutela patrimoniale: risarcimento del danno. Pro e contro delle due forme di tutela • La reale tutela maggiormente la legalità a discapito però dell’esigenza di certezza e di stabilità dell’azione societaria. • La obbligatoria non pregiudica esigenze di certezza ma comporta un esborso monetario. S.P.A. • Potere di voice e controllo giudiziario molto ampio in relazione agli atti posti in essere dai soci e dagli amministratori. • Anche se, in alcuni casi, per esercitare potere di voice è richiesto un quorum qualificato. Si offre uno strumento di tutela solo alla minoranza qualificata che si presume sia dotata di un interesse imprenditoriale: artt. 2377 (realeobbligatoria), 2393-bis, 2409 c.c. • Voice sotto forma di tutela reale (in part. artt. 2377, 2379 e 2388). • Voice sotto forma di tutela obbligatoria (artt. 2393). Tutela reale nelle s.p.a. Delibere assembleari: annullabili se contrarie alla legge o all’atto costitutivo (2377) o se assunte con il voto determinante di un socio in conflitto; nulle (solo) nel caso di mancata convocazione, mancanza del verbale e oggetto impossibile o illecito. Mentre le delibere nulle possono essere impugnate da chiunque, quelle annullabili solo dai soci che possiedono il 5% (o l’1 per mille nelle quotate); gli altri soci possono chiedere risarcimento. • Delibere c.d.a.: annullabili se contrarie alla legge o all’atto costitutivo o se lesive dei diritti dei soci (2388) o se assunte con il voto determinante di un amministratore in conflitto (2391). Solo nel caso di delibere lesive di un diritto, vi è la legittimazione in capo al singolo socio. Tutela obbligatoria nelle s.p.a. • Azione sociale di responsabilità ex artt. 2392 s.: azione promossa in seguito a deliberazione assembleare o anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale (un quarantesimo nelle quotate) (2393-bis) o anche dal collegio sindacale con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. • Azione individuale di responsabilità: esercitabile da ciascun socio o terzo purché vi sia un atto colposo o doloso che abbia determinato un danno diretto per il socio o per il terzo (art. 2395 c.c.). • Azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c.: esercitabile dai creditori sociali qualora: i) gli amministratori abbiano violato le norme relative alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e ii) quest’ultimo risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Art. 2409 c.c. • Se vi è il fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità, che possono arrecare danno alla società, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale (o il ventesimo nelle quotate) possono denunciare i fatti al tribunale. • La denuncia può essere fatta anche dall’organo di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza e comitato) e, nelle quotate, dal pubblico ministero. • Il tribunale sente gli amministratori e i sindaci, può ordinare una ispezione e revocare gli amministratori e i sindaci e nominare amministratore giudiziario che può proporre azione di responsabilità. S.R.L. • Situazione molto diversa rispetto alla s.p.a. • Potere di voice (sia sotto forma di tutela reale che obbligatoria) spetta a ciascun socio indipendentemente dalla partecipazione detenuta. • Maggior tutela del socio di minoranza e “privatizzazione dei controlli”. Tutela obbligatoria • Nei confronti degli amministratori. • Azione sociale di responsabilità: nella s.r.l. l’azione può essere promossa da ciascun socio (2476 c.c.). Profonda differenza con la disciplina della s.p.a. ove l’azione sociale di responsabilità è esercitabile unicamente dalla maggioranza o dai soci che comunque detengono una partecipazione qualificata o dal collegio sindacale (2393 s.). • Il singolo socio può anche chiedere, in caso di gravi irregolarità, che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori. • Azione individuale del socio e del terzo in caso di danni diretti derivanti da atti dolosi o colposi degli amministratori. • Manca un espresso riferimento all’azione dei creditori invece presente nelle s.p.a. • Due diverse soluzioni interpretative: esclusione di tale azione nella s.r.l.; applicazione analogica dell’art. 2394 c.c. - Tesi restrittiva: dopo la riforma del 2003, i creditori sociali non possono più esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (Trib. Milano, 25 gennaio 2006). - Tesi estensiva (maggioritaria): anche dopo la riforma, l’art. 2394 c.c. deve ritenersi applicabile analogicamente alle s.r.l. e, quindi, i creditori sociali possono esercitare una azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Se si dovesse concludere diversamente si verificherebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i creditori di una s.r.l. e quelli di una s.p.a. (Trib. Pescara, 15 novembre 2006 e altre). • Nei confronti dei soci. • Ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. • Differenza con la s.p.a. ove la gestione spetta esclusivamente agli amministratori e l’azione di responsabilità può essere indirizzata unicamente nei confronti degli amministratori. • Nella disciplina della s.r.l. non è prevista la possibilità di denuncia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. Diversi orientamenti giurisprudenziali: • Tesi affermativa: Trib. Roma, 6 luglio 2004 e Trib. Milano, 8 luglio 2005: si viene a creare una disparità di trattamento non giustificabile tra soci di s.p.a. e soci di s.r.l. • Tesi negativa, adottata anche dalla Corte Costituzionale (29 dicembre 2005, n. 481) e dalla Corte di Cassazione (13 gennaio 2010 n. 503): occorre negare l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. in considerazione degli altri strumenti a disposizione dei soci e ribadire l’autonomia e le differenze insite nella disciplina in essere per la s.r.l. rispetto a quella in vigore per la s.p.a. • Tesi intermedia: Trib. Milano, 26 marzo 2010 e altre. Deve essere esclusa la possibilità per i soci di effettuare una denuncia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c., dato che il socio ha già altri strumenti di tutela utilizzabili e, quindi, non è configurabile una disparità di trattamento rilevante ai sensi dell’art. 3 della Costituzione. Questo non vuole dire che tale potere non debba invece essere riconosciuto ai sindaci, qualora previsti, i quali devono effettuare (anche) un controllo sulla gestione. • Non permettere ai sindaci di effettuare una denuncia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. gli renderebbe “impotenti spettatori”. E questo sarebbe molto grave soprattutto nei casi in cui gli abusi posti in essere dagli amministratori trovino in qualche modo il consenso dei soci (o di alcuni di questi). E ’ in questi casi che maggiormente si evidenzia l ’ utilità di un controllore, nell’interesse della società e dei suoi creditori, che non coincide con le persone dei soci e dotato di tutti i poteri ivi compresa la denuncia ex art. 2409 c.c. Tutela reale • Nei confronti delle decisioni assunte dai soci. • Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate da tutti i soci che non vi hanno consentito (oltre che da ciascun amministratore e dai sindaci) entro 90 giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci (2479-ter). • Differenza con la s.p.a. ove le delibere annullabili - contrarie alla legge e all’atto costitutivo - possono essere impugnate solo dai soci che possiedono il 5% (o l’1 per mille nelle quotate); gli altri soci possono chiedere risarcimento. • Sono sempre impugnabili dai soci non vi hanno consentito (oltre che da ciascun amministratore e dai sindaci) entro 90 giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci le decisioni in grado di arrecare danno alla società, assunte con la partecipazione determinante di soci in conflitto di interessi. • Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Differenza con la s.p.a. per quanto riguarda le cause che danno luogo a nullità della decisione. • Nei confronti delle decisioni assunte dagli amministratori. • Le decisioni degli amministratori possono essere impugnate unicamente in caso di conflitto di interessi. Ai sensi dell’art. 2475ter le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistente, dai soggetti che compongono il collegio sindacale. • Nei confronti delle decisioni assunte dagli amministratori manca nella s.r.l. una norma quale quella di cui all’art. 2388 c.c. che riconosce nella s.p.a. la possibilità (per il collegio sindacale e per gli amministratori assenti e dissenzienti) di impugnare le delibere non conformi alla legge e all’atto costitutivo e per il socio quelle lesive dei suoi diritti. • Trib. Terni, 15 novembre 2004 (seguito poi da Trib. Parma, 23 dicembre 2004; Trib. Milano, 1 marzo 2012; Trib. Milano, 27 febbraio 2013) «in via di prima approssimazione non si può escludere il ricorso all’eadem ratio della disciplina contigua; quindi, mancando una disciplina dell’impugnativa delle delibere consiliari per le società a responsabilità limitata, si può ricorrere a quella ordinariamente approntata per le società per azioni dall’art. 2388 c.c.» e le deliberazioni del c.d.a. nella s.r.l. possono, pertanto, essere impugnate anche dai singoli soci se lesive dei loro diritti. • Trib. Verona, 1 settembre 2004 (seguito poi Trib. Lodi, 13 marzo 2009; Trib. Genova, 2 maggio 2013; Trib. Palermo, 25 marzo 2014), l’art. 2388 c.c. non può essere applicato per analogia nelle s.r.l. perché lì il socio possiede altre forme di tutela, quale il potere di controllo sull’operato degli amministratori di cui all’art. 2476 c.c., il potere di promuovere una azione sociale di responsabilità, nonché il potere di chiedere un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori stessi. Responsabilità degli amministratori • Agency cost: costo di monitorare il comportamento di chi gestisce (gli amministratori) da parte di chi investe (i soci). • Nelle società con un socio di maggioranza (a diversità delle public companies statunitensi) il monitoraggio riguarda non solo il comportamento degli amministratori, ma anche quello del socio di maggioranza. • Per allineare i diversi interessi vengono prospettati alcuni strumenti (piani di stock options, etc.) nonché precisi obblighi in capo ai secondi. • Per poter configurare una responsabilità sociale degli amministratori, occorre accertare una violazione da parte degli stessi degli obblighi di legge. Obblighi specifici e obblighi generali. • Duty of care: dovere di agire diligentemente (diversamente disciplinato nella s.p.a. e nella s.r.l. dato che nella prima si presuppone una caratterizzazione professionale degli amministratori e si fa riferimento alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze). • Duty of loyalty: dovere di agire non in conflitto Business judgment rule • Controllo giudiziario sull’operato degli amministratori deve essere correttamente “ calibrato ” al fine di evitare effetti di over deterrence. • Controllo volto ad accertare inadempimenti da parte degli amministratori. Questi non rispondono delle perdite subite dalla società (non vi è una responsabilità oggettiva), ma unicamente dei danni prodotti da loro inadempimenti. • Gli amministratori non rispondono per errori nella gestione, a meno che questi dipendano da violazione di obblighi specifici o generali (ad es. obbligo di agire non in conflitto di interessi; con la diligenza richiesta, etc.). • Non è possibile sindacare nel merito gli atti di gestione posti in essere dagli amministratori, a meno che: • vi sia un conflitto di interessi; • vi sia una violazione dell’obbligo di agire con diligenza. In quali casi ? La giurisprudenza ha individuato due categorie di casi: a) assunzione di decisioni senza alcuna informazione; b) assunzione di decisioni palesemente irrazionali. • In ogni caso il comportamento va valutato in una prospettiva ex ante e non ex post, prescindendo dagli esiti positivi o negativi che in concreto ne siano derivati. Conferimenti Necessità dei conferimenti risulta dalla stessa definizione legislativa: v. art. 2247 c.c. I conferimenti: • svolgono una funzione di garanzia nei confronti dei creditori come contrappeso al regime di responsabilità limitata (anche se le nuove norme in tema di minimi di capitale nella spa e nella srl hanno certamente attenuato l’importanza di tale funzione); • risultano funzionali all’esercizio dell’attività; e • di norma (salvo deroghe ammesse dall’art. 2346 e dall’art. 2468) determinano la partecipazione del singolo all’impresa (mediante assegnazione proporzionale di azioni o quote rispetto all’entità dei conferimenti effettuati). Conferimenti Diff. tra s.p.a. e s.r.l. (ove sono ammesse anche prestazioni d’opera o di servizi) Nelle s.r.l. il conferimento è imperniato sulla persona del socio. Il conferimento può coincidere con un contributo che il socio personalmente fornisce per lo svolgimento dell’attività, a differenza delle s.p.a. ove il conferimento è un apporto che viene affidato alla società e di cui la stessa può disporre autonomamente. Conferimenti nella s.p.a. • Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, i conferimenti devono farsi in denaro, con il versamento di almeno il 25% presso una banca. • Possono essere conferiti anche beni in natura e crediti: in tal caso occorre seguire una complessa procedura di valutazione di cui agli artt. 2343 ss. • Non possono essere conferite prestazioni d’opera o di servizi (unicamente previste azioni con prestazioni accessorie). Conferimenti nella s.r.l. (diverse da quelle semplificate e ad un euro) • Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, i conferimenti devono farsi in denaro, con il versamento di almeno il 25% agli amministratori. Il versamento può però essere sostituito dalla stipula di una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria per il medesimo importo. • Possono essere conferiti anche beni in natura e crediti: in tal caso si applica la procedura di valutazione di cui all’art. 2465 c.c. in parte diversa rispetto a quella di cui all’art. 2343 c.c. • Possono essere conferite anche prestazioni d’opera o di servizi: in questo caso occorre fornire una polizza o fideiussione con cui si garantiscono gli obblighi assunti per l’intero valore assegnato. S.r.l. semplificata • Dal 2012 è possibile costituire una s.r.l. con modalità semplificate - c.d. s.r.l. semplificata - da parte di (una o più) persone fisiche (escluse persone giuridiche). • La costituzione avviene (senza dover pagare l’imposta di bollo e i diritti di segreteria) mediante un contratto o atto unilaterale redatto da notaio, a titolo gratuito, in conformità ad un modello standard predisposto dal ministro della giustizia; modello che non può essere derogato dalle parti. - La s.r.l. semplificata deve avere un capitale sociale sottoscritto e interamente versato pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro. Il conferimento deve farsi in denaro (non sono ammessi conferimenti di beni in natura, crediti o di opera e servizi) ed essere versato all’organo amministrativo. - Nell’atto costitutivo occorre indicare che la società è una s.r.l. semplificata. Tale indicazione deve apparire anche negli atti, nella corrispondenza della società, assieme all’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro presso cui la società è iscritta. Aspetti problematici delle nuove s.r.l. semplificate • Capitale sociale irrisorio • Rischio che i creditori “forti” chiedano delle garanzie personali ai soci • Rischio per i creditori “deboli” e per i creditori involontari S.r.l. “ordinaria” ad 1 euro • Con l. 99/2013 si è permesso (anche) alle s.r.l. “ordinarie” di essere costituite con un capitale inferiore a 10.000 euro purché pari a 1 euro. Anche in questo caso i conferimenti devono essere effettuati esclusivamente in denaro ed essere versati per intero agli amministratori. • Si applica però (a diff. delle s.r.l. semplificate) una disciplina rigorosa in tema di riserva legale: ogni anno dagli utili netti occorre dedurre una somma pari almeno ad un quinto degli stessi fino a che la riserva ed il capitale sociale non abbiano raggiunto l’ammontare di 10.000 euro. I finanziamenti • Differenze tra s.p.a. e s.r.l. • Società costituite con capitale sociale minimo pari a 50 mila (prima era 120 mila) e 10 mila euro (ad eccezione delle s.r.l. semplificate e delle s.r.l. ad 1 euro). • Autofinanziamento (utili vengono rinvestiti nella società attraverso delibera assembleare) e eterofinanziamento (da parte dei soci o di terzi). • S.p.a.: aumento capitale a pagamento, obbligazioni (2410 ss.), strumenti finanziari partecipativi (2346 e 2349), finanziamento bancario, finanziamento soci, contratto di finanziamento per uno specifico affare (2447-bis). • S.r.l.: aumento di capitale a pagamento; titoli di debito (2483); finanziamento bancario; finanziamento soci (2467). S.R.L. • Aumento di capitale a pagamento: in tal caso spetta ai soci il diritto di sottoscrizione. L’atto costitutivo può escludere tale diritto, ma in questo caso il socio ha diritto di recesso (2481bis). • Titoli di debito: se l’atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. I titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali e, in caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci (2483). • Finanziamenti soci: i soci possono finanziare la società, ma se i finanziamenti sono concessi ad una società in un momento in cui la stessa avrebbe bisogno di conferimenti (capitale di rischio piuttosto) che di finanziamenti (capitale di credito) (c.d. società sottocapitalizzata), ovvero in presenza di un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto (anche in considerazione del tipo di attività esercitata) il rimborso degli stessi deve essere postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se già avvenuto nell ’ anno precedente la dichiarazione di fallimento, deve essere restituito. Le società quotate Il socio è considerato come investitore/ risparmiatore e la sua tutela è garantita da norme societarie e da norme relative ai mercati finanziari. • Disciplina influenzata a livello comunitario da direttive sempre più analitiche e volte a prevenire una competizione tra ordinamenti non efficiente. • Fonti: c.c. e d.lgs. 24.2.1998, n. 58 (TUIF). Le norme del c.c. si applicano purché non sia disposto diversamente nel TUIF (v. art. 2325-bis) • Le norme del TUIF spesso derogano alle norme del c.c. (v., ad es., patti parasociali e deleghe di voto) e spesso sono state prese “a modello” anche per le società non quotate (v., ad es., azione sociale di resp.). • Società quotata come nuovo tipo societario ? V. art. 2437-quinquies c.c. e diritto di recesso nel caso la società venga esclusa dalla quotazione (e vengano meno pertanto le tutele previste dal TUIF). • Norme del TUIF quasi sempre imperative: viene smentito l’assunto che il mercato è in grado di reagire e indurre i soggetti a tenere comportamenti efficienti: v. ad es. “fallimento del mercato” nella circolazione “spontanea” di informazioni. • La società quotata è sottoposta a controlli esterni da parte di: Consob (v. ad es. artt. 91, 115, 149, 152, 157), società di gestione del mercato (Borsa Italiana: v. art. 61 e 62), mercato stesso. • Uno degli obiettivi principali della disciplina contenuta nel TUIF è quello di incentivare le società, anche quelle non aventi dimensioni rilevanti (le c.d. PMI in base ai dati relativi al fatturato e alla capitalizzazione) e pure quelle ove è presente un socio di controllo, a ricorrere al mercato del capitale di rischio, attraverso la quotazione in borsa delle azioni. • Per far sì che le società siano in grado di attrarre nuovi investitori occorre però prevedere strumenti di tutela in grado di “rassicurare” i potenziali soci. • Pur essendo diverse le tipologie di investitori che operano sul mercato (investitori c.d. retail; investitori professionali, etc.) le norme per essere “attrattive” devono garantire: i) la circolazione sul mercato delle informazioni più rilevanti relative alla società e ai titoli scambiati: ecco quindi che si introducono nel TUIF norme (il più delle volte imperative) in tema di informazione e trasparenza; ii) l’assegnazione (in particolare ai soci di minoranza) di specifici diritti di voice ed eventualmente di diritti c.d. maggiorati (di voto o dividendi) ai soci disposti a detenere la partecipazione per un certo periodo di tempo: vengono così previste apposite norme a tutela delle minoranze; iii) l’attribuzione (sempre ai soci di minoranza) di specifici diritti di exit (nel caso, ad es., di cambio del soggetto controllante) attraverso una rigorosa disciplina relativa all’o.p.a. obbligatoria. Il secondo obiettivo presente nella disciplina del TUIF consiste nel cercare di garantire una efficace gestione delle società quotate - non solo attraverso un ampliamento dei controlli, ma anche - attraverso la contendibilità delle imprese societarie e, cioè, l’esistenza di un mercato effettivo ed efficace del controllo societario (91 TUIF). Effetti positivi derivanti dalla presenza di un mercato del controllo societario. Strumenti per agevolare il mercato del controllo societario. In particolare: la previsione di soglie elevate per le opa obbligatorie (così da incentivare le acquisizione di ampi pacchetti azionari); o l’attenta regolamentazione di strumenti difensivi in caso di opa ostili. Informazione e trasparenza • Perché è necessario che vengano diffuse determinate informazioni al mercato e quali informazioni devono essere diffuse. • Art. 114: obbligo di comunicare al pubblico: le c.d. informazioni privilegiate di cui all’art. 181; le informazioni relative ad operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, emissioni obbligazioni, etc.: art. 70 Regolamento Consob) e le informazioni c.d. periodiche (bilancio annuale, bilancio semestrale). • Art. 114-bis: comunicazione al pubblico di piani di stock options con cui vengono attribuite azioni ad amministratori e/o dipendenti della società. Informazione privilegiata Per informazione privilegiata si intende: i) informazione di carattere preciso; ii) non di pubblico dominio; iii) che riguarda la società quotata; e iv) che se resa pubblica, può influire sensibilmente sul prezzo del titolo. • Art. 120: trasparenza degli assetti proprietari mediante obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti: 2% in società quotate e 5% nelle PMI. • Art. 122: trasparenza dei patti parasociali: individuazione della fattispecie, disciplina relativa alla durata e all’obbligo di comunicazione. • Artt. 123-bis e 123-ter: diffusione al pubblico di una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (concernente la struttura del capitale, eventuali limiti al trasferimento dei titoli, le partecipazioni rilevanti, etc.) e di una relazione sulla remunerazione degli organi di amministrazione e di controllo e degli altri soggetti che ricoprono ruoli rilevanti (direttore generale, etc.). Diritti di voice • Si introducono (anche a seguito della direttiva 2007/36/CE) molteplici strumenti volti ad aumentare i diritti di voice: • a) si accentua il ruolo svolto dall’assemblea, attraverso l’ampliamento delle competenze assembleari (artt. 104; 114-bis; 121; 133); • b) si incentiva la partecipazione “informata” all’assemblea (artt. 125-bis ss.); • c) si garantisce alle minoranze la nomina di propri rappresentanti negli organi di gestione e di controllo (artt. 147-ter e 148). Si ampliano le competenze • Art. 104: in caso di offerta pubblica di acquisto la società target può porre in essere operazioni in grado di contrastare l’offerta solo se vi è autorizzazione dell’assemblea (ordinaria o straordinaria). • Art. 114-bis: possono essere previsti dei piani di stock options a favore degli amministratori purché essi siano approvati dall’assemblea ordinaria dei soci. • Art. 121: vietate le partecipazioni reciproche: se soc. quot. partecipa ad una altra quot. in misura superiore al 2%, quest’ultima non può partecipare nel capitale della prima in misura superiore al 2% (la % è elevata al 5% qualora siano coinvolte delle PMI). C’è la possibilità di elevare il limite del 2% al 5% (ovvero al 10% nel caso di PMI) solo a seguito di un accordo preventivo autorizzato dall’assemblea ordinaria delle due società. • Art. 133: possibilità per una società quotata in un mercato regolamentato italiano di chiedere esclusione dalle negoziazioni e ottenere ammissione su altro mercato regolamentato, purché sia garantita tutela equivalente degli investitori e previa deliberazione dell’assemblea straordinaria. Si incentiva la partecipazione informata in assemblea • Art. 125-bis: avviso di convocazione dell’assemblea su internet e con altre modalità stabilite dalla Consob. Nell’avviso occorre dare massima informazione sulle materie e sulle procedure per partecipare e votare. • Art. 125-ter: occorre predisporre una relazione sulle materie all’ordine del giorno da mettere a disposizione anche su internet. Art. 125-quater: devono essere messi a disposizione sul sito internet i documenti che saranno sottoposti all’assemblea e i moduli necessari per esercitare il diritto di voto. Dopo l’assemblea, sul sito dovrà apparire un resoconto delle votazioni e il verbale dell’assemblea. • Art. 126-bis: integrazione dell’ordine del giorno. I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare. • Art. 127-ter: diritto di porre domande prima dell’assemblea sulle materie all’ordine del giorno. Si incentiva l’esercizio (diretto o indiretto) del diritto di voto • Art. 127: permesso voto per corrispondenza o in via elettronica (ora anche nelle non quotate: art. 2370 c.c.). • Nel caso di delega di voto non si applicano i limiti soggettivi e quantitativi di cui all’art. 2372 c.c. (ammessa delega, con istruzioni di voto, agli amministratori, sindaci e dipendenti e ammessa delega ad un soggetto da parte di più soci). • Società designa un soggetto al quale i soci possono conferire delega, con istruzioni di voto. • Sollecitazione: richiesta di conferimento di deleghe di voto da parte di un promotore a più di 200 azionisti con predisposizione di un prospetto informativo (sul quale la Consob potrà chiedere integrazioni) e di un modulo di delega. • La richiesta di conferimento di deleghe di voto può avvenire anche da parte di una associazioni di azionisti (composta da almeno 50 persone fisiche ciascuna delle quali proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 del capitale sociale) nei confronti dei propri associati e in tal caso non si applica l’obbligo di predisporre il prospetto informativo. Amministratore di minoranza • Art. 147 ter: s.p.a. con sistema tradizionale e monistico: i componenti del c.d.a. devono essere eletti sulla base di liste di candidati presentate dai soci. • Per la presentazione di una lista è richiesta una quota minima di partecipazione pari ad un quarantesimo del capitale sociale. • Almeno un componente deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero dei voti e che non sia collegata con i soci che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti. Sindaco di minoranza • Art. 148: s.p.a. con sistema tradizionale e dualistico: almeno un membro effettivo del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza deve essere eletto con voto di lista da parte dei soci di minoranza non collegati con i soci che hanno presentato la lista risultata prima per numero di soci. • Nel sistema monistico, al rappresentante della minoranza, eletto quale amministratore ai sensi dell’art. 147-ter, spetta la presidenza del comitato per il controllo interno sulla gestione. Diritti c.d. maggiorati al socio di lungo periodo • Si tende a privilegiare l’investitore di lungo periodo che detiene le partecipazioni per un certo lasso di tempo. • Attraverso una apposita previsione statutaria si possono attribuire: dividendi maggiorati per ogni azione detenuta da un medesimo socio per un periodo non inferiore ad un anno (art. 127-quater) e voto maggiorato fino ad un massimo di due voti per ciascuna azione detenuta per un periodo non inferiore a due anni (127-quinquies). Diritti di exit • L’exit può avvenire mediante diritto di recesso o mediante vendita della partecipazione sul mercato • Il legislatore prevede poi una possibilità ulteriore di vendita della partecipazione mediante adesione ad una offerta pubblica di acquisto; offerta che in alcuni casi deve essere necessariamente effettuata (c.d. opa obbligatoria). Appello al pubblico risparmio • OPA: l’offerta pubblica di acquisto consiste in una sollecitazione al disinvestimento e si differenzia dall’offerta pubblica di sottoscrizione e vendita di strumenti finanziari (sollecitazione all’investimento). • Predisposizione di un documento d’offerta (prospetto informativo) che deve contenere tutte le informazioni necessarie affinché i destinatari dell’offerta possano pervenire ad un fondato giudizio sull’offerta. • Consob esamina il contenuto del documento e vigila sull’andamento dell’offerta e sul rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento. OPA • Art. 92 del TUIF: si deve assicurare il medesimo trattamento a tutti i titolari di strumenti finanziari. Art. 103: l’offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta. • Opa volontarie e opa obbligatorie • Opa “amichevoli” e opa “ostili” Opa volontarie e obbligatorie • Art. 106: opa obbligatoria c.d. successiva: chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore al 25% deve promuovere una offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i soci. Si tutelano i soci di minoranza e si dà loro la possibilità di cedere le partecipazioni ad un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall’offerente nei dodici mesi precedenti. • Per le PMI la soglia rilevante è fissata al 30%, fermo restando che lo statuto può prevedere una soglia diversa comunque non inferiore al 25% né superiore al 40% (più la soglia è elevata, maggiore è la possibilità di un cambio del controllo societario in quanto non vi è l’”onere” derivante dall’opa obbligatoria). • Casi di esenzione: i) offerta volontaria preventiva totalitaria (art. 106, comma 4); ii) presenza di un altro socio che detiene una partecipazione di controllo; iii) ipotesi di cui all ’ art. 106, comma 5 (in particolare: operazioni di salvataggio, trasferimenti di partecipazioni infragruppo; operazioni di carattere temporaneo); iv) offerta volontaria preventiva sul 60% del capitale sociale approvata dai soci di minoranza e autorizzata dalla Consob. • Art. 108: obbligo di acquisto: a) qualora un soggetto, anche per cause diverse dall’OPA, venga a detenere una partecipazione superiore al 90%, esso è tenuto ad acquistare i restanti titoli a meno che non sia ripristinata la liquidità del titolo; b) se, però, a seguito di OPA totalitaria, il soggetto venga a tenere più del 95%, egli è tenuto ad acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. • Art. 111: diritto di acquisto: se un soggetto, a seguito di OPA totalitaria, detiene più del 95% ha diritto di acquistare i titoli residui. Opa “ostili” e mercato del controllo societario • Artt. 91: la Consob esercita i suoi poteri avendo riguardo alla tutela degli investitori, nonché all’efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario. • Strumenti per garantire il mercato del controllo societario ed impedire l’esistenza di vincoli alla circolazione delle azioni e di partecipazioni reciproche: v. artt. 121 e 123, comma 3. • Disciplina sull’opa è stata oggetto di diversi cambiamenti negli ultimi anni. • Art. 104: operazioni difensive. Tre diverse opzioni: divieto (massima tutela contendibilità); permesse senza limiti (massimo rischio di conflitto di interessi e minima tutela contendibilità); permesse anche se subordinate all’autorizzazione dei soci. Il legislatore ha optato per quest’ultima soluzione: necessità di una autorizzazione dei soci, a meno che lo statuto preveda diversamente. • Art. 104-bis: si può introdurre in statuto una regola di neutralizzazione per le possibili barriere che si possono frapporre al successo dell’offerta: non hanno effetto le limitazioni al trasferimento di titoli e al diritto di voto e, successivamente, non hanno effetto le limitazioni al diritto di voto e diritti speciali in materia di nomina degli amministratori. • Art. 104-ter: clausola di reciprocità. Gli artt. 104 e 104-bis non si applicano se nel paese dell’offerente non vi è una disciplina simile. Controllo • Art. 2359 c.c.: controllo di diritto, di fatto e contrattuale. • Circolazione di informazioni tra organi gestori e di controllo delle diverse società coinvolte (artt. 2381, 2403-bis c.c.). • Bilancio consolidato (d.lgs. 9 aprile 1991 n. 127). • Sottoscrizione e acquisto di azioni della società controllante da parte della società controllata (artt. 2359-bis e 2359-quinquies c.c.). I gruppi di società • I gruppi sono delle forme organizzative nell’ambito delle quali vi è un soggetto - definito capogruppo che esercita una attività di direzione e coordinamento nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo medesimo. • L’esistenza di un gruppo e l’esercizio di una attività di direzione e coordinamento non comportano il venir meno della autonomia giuridica e soggettiva delle singole società che lo compongono. Il gruppo se, da un punto di vista economico, può essere visto come un’unica impresa (e, infatti, v. la disciplina in tema di bilancio consolidato), sotto un profilo giuridico, questo non è possibile. • Come afferma il Trib. Benevento, 21.8.2008, nei gruppi composti da società di capitali deve essere esclusa la possibilità di estendere la responsabilità contrattuale verso terzi tra controllante e controllata (e viceversa) in virtù del rapporto di direzione e coordinamento che lega dette società, atteso che le stesse, al di là dei limitati casi e presupposti di responsabilità previsti tassativamente dall'art. 2497 c.c., rimangono due distinti e separati centri di imputazione giuridica. L’attività di direzione e coordinamento • Il legislatore del 2003 negli artt. 2497 ss. c.c. prende atto che nei gruppi vi è un soggetto che - non solo è in grado, ma che concretamente - esercita un’influenza su altre società; influenza che si esplica nell’esercizio di una attività di direzione e coordinamento. Manca, tuttavia, una definizione di quest’ultima. Questo può suscitare alcuni interrogativi ed incertezze. L’attività di direzione e coordinamento per la giurisprudenza • Trib. Pescara, 16 gennaio 2009: l’attività di direzione consiste nell’esercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie delle altre società, cioè sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali. L’attività di coordinamento è intesa come la realizzazione di un sistema di sinergie tra diverse società del gruppo, nel quadro di una politica strategica complessiva, estesa all’insieme di società. La direzione opera in senso verticale, il coordinamento in senso orizzontale. • Trib. Roma, 13/17 luglio 2007: “ la direzione unitaria consiste nella imposizione agli organi direttivi delle controllate di decisioni provenienti dalla capogruppo e si sostanzia in un flusso costante di istruzioni che quest’ultima impartisce su modalità gestionali, sul reperimento di mezzi finanziari, su politiche di bilancio, sulla scelta dei contraenti, etc.”. • Molteplici possono essere i benefici derivanti dall’appartenenza al gruppo (i.e., utilizzo di un marchio di gruppo notorio) e, soprattutto, dall’esercizio di una attività di (direzione e) coordinamento: possibilità di beneficiare di importanti economie di scale e di sinergie all’interno del gruppo: cfr., ad esempio, il caso della tesoreria accentrata. L’attività di direzione e coordinamento e le altre norme previste per i singoli tipi societari • Le norme sui gruppi si applicano a tutti i tipi societari. In alcuni casi l’applicazione di tali regole impone una attenta opera “ ricostruttiva ” in merito ad altre norme previste per i singoli tipi societari. Ad es.: • L’art. 2380-bis c.c., in base al quale la gestione dell’impresa spetta nella s.p.a. esclusivamente agli amministratori, deve essere “ridimensionato” nel momento in cui la s.p.a. venga a far parte di un gruppo. Gruppi verticali Sono quei gruppi nell’ambito dei quali vi è un soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle altre entità che, pertanto, risultano in posizione subordinata rispetto al primo. La capogruppo può esercitare tale attività: a) in forza della posizione di controllo che la stessa detiene. L’art. 2497-sexies c.c. afferma che si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento sia esercitata dalla società che si trova in una posizione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.; • b) o in forza di un contratto ex art. 2497-septies c.c. In questo caso le parti si accordano in modo da attribuire ad un soggetto (che non si trova in una posizione di controllo ex art. 2359 c.c.) il potere di esercitare tale attività nei confronti degli altri, nel rispetto però dei principi riconosciuti dalla medesima normativa. • Vengono così stipulati dei c.d. contratti di dominio deboli, mediante i quali ci si assoggetta all’attività di direzione e coordinamento di un’altra, anche se tale assoggettamento non deve sfociare in un comportamento abusivo: cioè non è possibile impartire direttive pregiudizievoli a meno che il danno così creato non venga compensato da altri vantaggi arrecati. Gruppi orizzontali o paritetici • Sono quei gruppi che vengono creati con un contratto attraverso il quale le diverse società pongono in essere un coordinamento di carattere finanziario e/o organizzativo. Le società si accordano su come dirigere e coordinare le proprie rispettive attività d’impresa in assenza, però, di vincoli di subordinazione (tipici dei gruppi verticali). • Espressa previsione da parte del legislatore del gruppo paritetico cooperativo (art. 2545-septies c.c.). Le norme sui gruppi e gli interessi tutelati • Necessità di tutelare i soci di minoranza e i creditori sociali delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento (del tutto trascurati i creditori e i soci di minoranza della capogruppo). • La disciplina ha ad oggetto non i singoli atti ma l’attività complessiva ed è volta ad introdurre una tutela sia preventiva che repressiva attraverso l’utilizzo di una tutela obbligatoria (invece che reale) in caso di eventi patologici. Gruppi: segue • Norme “fisiologiche” e norme “patologiche”. • Norme volte a rendere trasparente il gruppo e a fornire indicazioni sulla sua operatività (2497-bis e 2497-ter) e norme che prevedono casi di recesso (2497-quater). • Norme volte a prevedere delle responsabilità per abusi nella direzione e coordinamento (2497) e a “ sanzionare ” finanziamenti intragruppo in situazioni di sottocapitalizzazione (2497-quinquies). Art. 2497-bis a) trasparenza dell’esistenza del gruppo: mediante indicazione della capogruppo negli atti e nella corrispondenza delle società eterodirette e iscrizione in apposita sezione del registro delle imprese; b) trasparenza dei dati relativi alla capogruppo: nella nota integrativa della società eterodiretta occorre predisporre un prospetto dei dati essenziali della capogruppo; c) trasparenza degli atti intragruppo: nella relazione sulla gestione della società eterodiretta occorre indicare i rapporti intragruppo e gli effetti che l’attività di direzione e coordinamento ha avuto sull’esercizio dell’impresa e sui suoi risultati. Art. 2497-ter Obbligo di motivare le decisioni influenzate da attività di direzione e coordinamento e di indicare le ragioni e gli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Indicazione nella relazione sulla gestione. Art. 2497-quater Diritto di recesso per il socio della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento in presenza di: i) modifiche strutturali della capogruppo (trasformazione eterogenea o modifica dell’oggetto sociale in grado di alterare le condizioni economiche e patrimoniali della società controllata); ii) abuso (accertato con una decisione esecutiva di condanna); e iii) entrata o uscita dal gruppo (purché la società non sia quotata, non sia stata promossa un’opa e vi sia una alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento). Art. 2497-quinquies • Anche nei gruppi (come nelle s.r.l.) si possono verificare casi di sottocapitalizzazione: le esigenze finanziarie sono “ coperte ” da finanziamenti intragruppo e non da conferimenti. • Per tutelare i creditori sociali, si applica ai finanziamenti intragruppo (e cioè ai finanziamenti effettuati dalla capogruppo e a quelli posti in essere tra società c.d. sorelle) l’art. 2467 c.c. e la disciplina in tema di postergazione ivi prevista. Art. 2497 c.c. L’art. 2497 c.c. permette ai soci (di minoranza) e ai creditori delle società eterodirette di esercitare una azione di responsabilità in caso di abusi posti in essere nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento. In caso di condanna il risarcimento va a favore dei soci o dei creditori che hanno esercitato la suddetta azione. Presupposti • esercizio di una attività di direzione da parte di una società o di un ente; • perseguimento di un interesse imprenditoriale proprio o altrui; • violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale; • pregiudizio per i soci e/o i creditori sociali della società eterodiretta. Rilevanza delle norme fisiologiche al fine di applicare quelle patologiche: a) al fine di provare la sussistenza di un danno, ai sensi dell’art. 2497 c.c., rilevanti informazioni possono essere tratte dalla relazione sulla gestione da cui devono risultare le operazioni intragruppo concluse, gli effetti derivanti alla società e le motivazioni sottese; b) anche se la responsabilità ex art. 2497 c.c. opera indipendentemente dal fatto che siano state rispettate le norme in tema di trasparenza ed informazione. Quindi: potrà incorrere in responsabilità anche chi non risulta essere iscritto nella sezione speciale quale soggetto esercitante attività di direzione e coordinamento. Legittimati attivi e pregiudizio rilevante • Soci di minoranza e creditori sociali della società eterodiretta. • La norma parla - in relazione ai soci - di pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione sociale e - in relazione ai creditori - di lesione cagionata all’integrità del patrimonio sociale. • Per i creditori non vi sono dubbi: il danno per il quale essi chiedono un risarcimento è quello subito dalla società eterodiretta loro debitrice. • Per i soci, il problema è più complesso. La prevalente dottrina ritiene che, anche in questo caso, il danno sia quello subito dalla società eterodiretta e dal suo patrimonio e solo indirettamente dal socio. In tal senso depone lo stesso art. 2497 c.c. che esclude la sussistenza di un danno in presenza di operazioni vantaggiose per la medesima società eterodiretta. • Se il danno per il quale il socio agisce è il danno subito dalla società e solo indirettamente dal socio si pongono una serie di problemi/interrogativi: • a) necessità di coordinare l’azione del socio con l’eventuale azione esercitata della stessa società pregiudicata così da evitare duplicazioni delle domande; • b) rilevanza sistematica di tale soluzione (di norma, nel diritto delle società di capitali il singolo socio può esercitare una azione a proprio vantaggio solo qualora abbia subito un danno diretto; se il danno è stato subito dalla società e solo indirettamente dal socio l’azione va a vantaggio della medesima). • SPA: Art. 2393 s.: azione esercitata dai soci a vantaggio della società per un danno alla società. • SRL: Art. 2476: azione esercitata dal singolo socio a vantaggio della società per un danno alla società. • SPA: Art. 2395: azione esercitata dal singolo socio a proprio vantaggio per un danno subito direttamente dal socio. • SRL: Art. 2476: azione esercitata dal singolo socio a proprio vantaggio per un danno subito direttamente dal socio. • GRUPPI: Art. 2497: azione esercitata dal singolo socio a proprio vantaggio per un danno subito dalla società e solo indirettamente dal singolo socio. Legittimati passivi Ai sensi del co. 1: la società o l’ente capogruppo (escluse le persone fisiche holding). Ai sensi del co. 2: chi abbia preso parte al fatto lesivo e chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio (in quest’ultimo caso, la responsabilità è limitata al vantaggio conseguito). In forza di tale previsione, potrà essere configurata una responsabilità in capo a: i) agli amministratori (anche di fatto) e/o ai sindaci della capogruppo e della società soggetta all’attività di direzione e coordinamento; ii) ai soci della società capogruppo; iii) alle società c.d. sorelle; iv) a quei soggetti terzi (si pensi, ad es., a delle banche coinvolte nell’ambito di un’operazione finanziaria posta in essere da una società su indicazione della capogruppo) che hanno preso parte al fatto lesivo o, comunque, tratto beneficio dal compimento del La teoria dei vantaggi compensativi • L’art. 2497, co. 1, c.c. prevede che “ non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette”. • Il vantaggio compensativo deve essere eccepito e provato dal convenuto, salvo che esso risulti dimostrato nella relazione sulla gestione: in tal caso spetta all’attore dover contestare la fondatezza dei fatti e delle ragioni in essa pubblicati. • Interpretazione restrittiva o estensiva della teoria: il problema deriva principalmente per i vantaggi incerti o non quantificabili (mera appartenenza al gruppo, etc.). La teoria dei vantaggi compensativi e la giurisprudenza La più recente giurisprudenza sembra voler aderire ad una interpretazione restrittiva. Si veda, ad es., • Cass., 24 agosto 2004, n. 16707 (ripresa poi da altra giurisprudenza di merito; ad es. Trib. Roma 5 febbraio 2008): la possibilità che una società di gruppo possa beneficiare di vantaggi compensativi in grado di neutralizzare il pregiudizio arrecato da una specifica operazione è espressamente considerata in una disposizione del novellato 2497 c.c. Segue Tale possibilità si spiega con il fatto che la conduzione di una impresa non si estrinseca nel compimento di singole operazioni, ciascuna distaccata dalla precedente, bensì nella realizzazione di strategie economiche destinate a prendere forma attraverso una molteplicità di atti. Sicché è perfettamente logico che anche la valutazione di quel che potenzialmente giova o pregiudica la società non possa prescindere da una visione generale. Segue L’eventualità che un atto lesivo trovi compensazione nei vantaggi derivanti dall’appartenenza ad un gruppo non può, però, essere posta in termini meramente ipotetici. Spetta al convenuto dimostrare l’esistenza di benefici, connessi anche al vantaggio complessivo del gruppo, e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell’operazione compiuta. Il terzo comma dell’art. 2497 • L’art. 2497, co. 3, c.c. prevede che “il socio e il creditore sociale possono agire contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta all’attività di direzione e coordinamento”. • La norma se, con riferimento ai creditori sociali, può essere facilmente compresa (il creditore sociale non può agire contro la capogruppo per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società eterodiretta, se quest’ultima lo ha, comunque, soddisfatto), diversamente suscita molteplici interrogativi se riferita ai soci. Non si comprende come il socio di una società, soggetta all’attività di direzione e coordinamento, possa ottenere da quest’ultima soddisfazione per un pregiudizio arrecato da un’altra. Se, infatti, il danno per cui il socio richiede il risarcimento è quello subito in primis dalla società eterodiretta, quest’ultima non solo subisce un pregiudizio da un’altra, ma è tenuta a risarcire di tale pregiudizio i propri soci. Il soddisfacimento che il socio ottiene dalla società partecipata avviene poi a spese della stessa e, quindi, a spese dei creditori sociali, degli altri soci di minoranza anch’essi danneggiati oltre che, pro quota, dello stesso socio che agisce. Tale socio, infatti, continuando a partecipare alla suddetta società, finisce per perdere, in misura proporzionale all’entità della partecipazione, il ristoro appena ottenuto. Il terzo comma dell’art. 2497 c.c. e la giurisprudenza • Secondo il Trib. Milano, 23 aprile 2008, le norme di cui agli artt. 2497 s. c.c. presuppongono l’esistenza di una influenza attiva da parte della capogruppo sulla vita della controllata e una altrettanto consapevole collaborazione da parte degli amministratori della controllata stessa. • Pertanto, solo un inadempimento direttamente imputabile agli amministratori della controllata (in ipotizzabile collusione con la capogruppo) parrebbe poter giustificare l ’ espressa previsione di una possibilità di soddisfazione di soci e creditori da parte della controllata stessa, ai sensi del terzo comma. Segue: il terzo comma e la giurisprudenza • Trib. Milano, 17 giugno 2011: il terzo comma deve essere interpretato nel senso di ritenere possibile una sollecitazione, da parte dei soci, verso la società eterodiretta a che essa ottenga dalla capogruppo i mezzi per risarcire il danno, rimanendo escluso che tali mezzi possano provenire dal patrimonio della società eterodiretta. La natura della responsabilità • Discussa risulta la natura della responsabilità. • Importanti conseguenze sotto il profilo: i) dell’onere della prova (certamente più impegnativo per l’attore nel caso di responsabilità extracontrattuale); ii) del termine di prescrizione applicabile (rispettivamente di cinque anni per la responsabilità extracontrattuale e di dieci anni per quella contrattuale); e iii) del danno risarcibile (estendibile anche a quello non prevedibile nel solo caso di responsabilità extracontrattuale). • La dottrina maggioritaria è dell’avviso che la responsabilità derivi dalla violazione di obblighi giuridici preesistenti (obblighi legali) quali le regole di corretta gestione societaria e imprenditoriale - e che questo faccia sì che la responsabilità assuma natura contrattuale. • La prevalente giurisprudenza ritiene invece che la responsabilità abbia natura extracontrattuale (Trib. Roma, 17 luglio 2007; Trib. Napoli, 28 maggio 2008; Trib. Pescara, 2 febbraio 2009; Trib. Palermo, 15 giugno 2011; App. Milano, 20 giugno 2012). • Trib. Roma, 17 luglio 2007: l’art. 2497 c.c. ricalca lo schema della responsabilità da fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c. prevedendo, come fatto colposo, la violazione dei principi di corretta gestione sociale e imprenditoriale ed identificando il danno ingiusto, cagionato rispettivamente ai soci o ai creditori sociali, per i primi nella lesione alla redditività ed al valore della partecipazione sociale e, per i secondi, nella lesione all’integrità del patrimonio sociale che costituisce la garanzia del loro credito. Segue • L’onere della prova che: i) specifiche direttive siano state impartite dalla controllante alla controllata in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale; ii) che la controllata abbia subito un danno; e iii) che il danno sia stato causato dalla loro esecuzione, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, incombe sull’attore.