Rubrica Buono a sapersi! Le risposte ai vostri

annuncio pubblicitario
UILposte Verona - Newsletter Faxinforma n. 006 del 31 marzo 2014
Rubrica
Buono a sapersi!
Le risposte ai vostri quesiti elaborate dai nostri consulenti
Molti colleghi recentemente ci hanno chiesto cosa si intende per superminimo e chi ne ha diritto.
Premesso che tale istituto non è previsto dal nostro contratto e che tale termine non figura nelle
oltre 200 pagine del documento ufficiale a qualsiasi titolo e soprattutto non rappresenta una voce
della retribuzione collettiva, di seguito cercheremo di rispondere in breve al quesito postoci.
Si tratta di un valore contrattato tra le parti senza nessun riferimento particolare a quelli
convenzionali del nostro contratto di lavoro
Il superminimo individuale è ciò che viene normalmente definito “aumento di merito” o “ad
personam”.
Va concordato tra datore di lavoro e lavoratore in sede di assunzione, ma può anche nascere
successivamente quale aumento di merito richiesto dal dipendente e/o concesso dal datore di
lavoro.
Può essere assorbibile o meno, ma per evitare che possa essere assorbito dai futuri aumenti
contrattuali, all'atto della sua pattuizione dovrà espressamente essere indicato come "non
assorbibile".
È imponibile ai fini contributivi e fiscali, fa parte della retribuzione di calcolo del trattamento di fine
rapporto e deve essere calcolato su tutte le mensilità aggiuntive.
E’ bene sapere che indipendentemente dalla indicazione della sua assorbibilità, la legge italiana
non tutela il mantenimento del superminimo in tutte le forme in cui l'azienda e i relativi contratti con
i dipendenti cambino titolarità.
In caso di fusione, outsourcing di ramo d'azienda il lavoratore, che si trova a dipendere
dall'acquirente perde il superminimo in retribuzione e può eventualmente contrattarne uno
differente con il nuovo datore di lavoro.
Ancora una volta, semmai ce ne fosse ancora bisogno, ribadiamo il concetto che la UILposte non
condivide tale prassi soprattutto per i criteri con la quale viene contrattata.
ATTENZIONE! Il materiale e le informazioni contenute nella nostra rubrica sono state elaborate a
scopo puramente informativo e non sono da considerarsi consulenza professionale né legale.
Le risposte che vengono fornite non sono esaustive e quindi vi invitiamo per una informazione più
precisa e per qualsiasi chiarimento a rivolgervi alla nostra struttura territoriale e al nostro ufficio
legale.
Segreteria Territoriale UILposte
Art. 12 CCNL - Diritto di affissione per le bacheche sindacali nei posti di lavoro
UILposte Verona - Via Giolfino, 10 - 37133 Verona - Tel. 3771199298 - 0458873111 Fax 045/534155
E-Mail [email protected] - Web http://www.uilpostverona.it
Scarica