UILposte Verona - Newsletter Faxinforma n. 006 del 31 marzo 2014 Rubrica Buono a sapersi! Le risposte ai vostri quesiti elaborate dai nostri consulenti Molti colleghi recentemente ci hanno chiesto cosa si intende per superminimo e chi ne ha diritto. Premesso che tale istituto non è previsto dal nostro contratto e che tale termine non figura nelle oltre 200 pagine del documento ufficiale a qualsiasi titolo e soprattutto non rappresenta una voce della retribuzione collettiva, di seguito cercheremo di rispondere in breve al quesito postoci. Si tratta di un valore contrattato tra le parti senza nessun riferimento particolare a quelli convenzionali del nostro contratto di lavoro Il superminimo individuale è ciò che viene normalmente definito “aumento di merito” o “ad personam”. Va concordato tra datore di lavoro e lavoratore in sede di assunzione, ma può anche nascere successivamente quale aumento di merito richiesto dal dipendente e/o concesso dal datore di lavoro. Può essere assorbibile o meno, ma per evitare che possa essere assorbito dai futuri aumenti contrattuali, all'atto della sua pattuizione dovrà espressamente essere indicato come "non assorbibile". È imponibile ai fini contributivi e fiscali, fa parte della retribuzione di calcolo del trattamento di fine rapporto e deve essere calcolato su tutte le mensilità aggiuntive. E’ bene sapere che indipendentemente dalla indicazione della sua assorbibilità, la legge italiana non tutela il mantenimento del superminimo in tutte le forme in cui l'azienda e i relativi contratti con i dipendenti cambino titolarità. In caso di fusione, outsourcing di ramo d'azienda il lavoratore, che si trova a dipendere dall'acquirente perde il superminimo in retribuzione e può eventualmente contrattarne uno differente con il nuovo datore di lavoro. Ancora una volta, semmai ce ne fosse ancora bisogno, ribadiamo il concetto che la UILposte non condivide tale prassi soprattutto per i criteri con la quale viene contrattata. ATTENZIONE! Il materiale e le informazioni contenute nella nostra rubrica sono state elaborate a scopo puramente informativo e non sono da considerarsi consulenza professionale né legale. Le risposte che vengono fornite non sono esaustive e quindi vi invitiamo per una informazione più precisa e per qualsiasi chiarimento a rivolgervi alla nostra struttura territoriale e al nostro ufficio legale. Segreteria Territoriale UILposte Art. 12 CCNL - Diritto di affissione per le bacheche sindacali nei posti di lavoro UILposte Verona - Via Giolfino, 10 - 37133 Verona - Tel. 3771199298 - 0458873111 Fax 045/534155 E-Mail [email protected] - Web http://www.uilpostverona.it