RAPPORTO MUTUALISTICO SOCI COOPERATORI

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RAPPORTO MUTUALISTICO
SOCI COOPERATORI - RAPPORTI MUTUALISTICI
CLAUSOLA N. 1
Art. - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica
Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, come pure nella distribuzione dei ristorni,
deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.
Lo scopo mutualistico della società si consegue mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici tra la
società ed i soci cooperatori, distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale.
PRIMA OPZIONE - COOPERATIVA DI LAVORO
Più precisamente, i soci cooperatori stipulano con la società, all'atto dell'ammissione in società o
successivamente, un ulteriore contratto di lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra
forma prevista dalla legge, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui
contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali
SECONDA OPZIONE - COOPERATIVA DI CONSUMO
Più precisamente, la società stipula con i propri soci cooperatori autonomi e distinti contratti di
scambio, aventi ad oggetto i beni e servizi da essa prodotti o commercializzati
TERZA OPZIONE - COOPERATIVA EDILIZIA DI ABITAZIONE
Più precisamente, la società stipula con i propri soci cooperatori autonomi e distinti contratti finalizzati
all'assegnazione, in proprietà o in godimento, di appartamenti di abitazione e relative pertinenze.
A tal fine, il consiglio di amministrazione deve procedere, a seguito dell'ammissione dei soci
cooperatori e della domanda da parte di questi di assegnazione degli alloggi, alla prenotazione degli
alloggi stessi, sulla base dell'ordine cronologico di iscrizione nell'elenco degli aspiranti soci.
Nei programmi edilizi a proprietà divisa, il contratto di prenotazione costituisce, a tutti gli effetti di
legge, contratto preliminare diretto al trasferimento della proprietà dell'alloggio; in caso di
inadempimento di esso, ciascuna delle parti può chiedere - in quanto l'alloggio stesso sia determinato
ed in fatto esistente - l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ai sensi dell'art. 2932 del
codice civile o la risoluzione del contratto
Il consiglio di amministrazione, non appena gli alloggi siano ritenuti abitabili, procede all'assegnazione
dei medesimi a favore dei soci prenotati, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal socio
cooperatore e da un rappresentante della cooperativa, contenente, per ciascun alloggio, la precisa
specificazione, ubicazione e consistenza di esso nonchè dei relativi accessori ed annessi.
Relativamente ai programmi edilizi a proprietà divisa, il diritto di proprietà sull'alloggio è conseguito
dal socio assegnatario a seguito di stipulazione di apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata,
previo o contestuale frazionamento del mutuo eventualmente gravante sull'edificio di cui l'alloggio fa
parte. L'atto di assegnazione definitiva deve contenere il contestuale accollo della quota frazionata di
mutuo all'assegnatario.
CLAUSOLA N. 2
Art.
- Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici
I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole
stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità
della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi.
Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano
richiesta, compatibilmente, con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio
di parità di trattamento
PRIMA OPZIONE - COOPERATIVA DI LAVORO
La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze, dalle opportunità
del mercato e dall'andamento dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro
dei soci cooperatori, e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente,
autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio
della parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità di
iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore
SECONDA OPZIONE - COOPERATIVA DI CONSUMO
La cooperativa è quindi obbligata, compatibilmente con le politiche e strategie di vendita decise dagli
amministratori in base alla situazione del mercato, a fornire ai soci cooperatori i beni e servizi dalla
stessa prodotti, rispettando, nella conclusione dei contratti di scambio, il principio di parità di
trattamento, e quindi praticando i medesimi corrispettivi a parità di quantità e qualità dei beni offerti in
vendita
TERZA OPZIONE - COOPERATIVA EDILIZIA DI ABITAZIONE
La cooperativa è quindi obbligata ad assegnare, in proprietà o in godimento gli alloggi dalla stessa
realizzati ai soci cooperatori, sulla base del criterio cronologico dell'iscrizione nella lista degli aspiranti
soci, ed in conformità alle prescrizioni del regolamento interno, nel rispetto del principio di parità di
trattamento e quindi praticando, nei confronti dei soci assegnatari, le medesime condizioni a parità di
caratteristiche degli alloggi assegnati
CLAUSOLA N. 3
Art.
- Regolamento interno
Le regole ed i criteri per lo svolgimento dell'attività mutualistica sono più dettagliatamente disciplinati
nel regolamento interno, da approvarsi dall'assemblea, ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice
civile, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, sulla base di un progetto che gli
amministratori sono obbligati a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel
presente statuto
CLAUSOLA N. 4
Art.
- Scioglimento dei rapporti mutualistici
I rapporti mutualistici si estinguono a seguito di scioglimento del rapporto sociale conseguente a
recesso, morte, esclusione del socio cooperatore, ovvero alla cessione della partecipazione sociale,
secondo le regole stabilite nel presente statuto
IN CASO DI COOPERATIVA DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si estingue, pertanto, oltre che per morte del socio cooperatore, con il recesso o
l'esclusione del socio stesso deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli
articoli 2532 e 2533 del codice civile.
Art. - Conseguenze dello scioglimento del rapporto mutualistico sul rapporto sociale
PRIMA OPZIONE - COOPERATIVA DI LAVORO
Nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro per cause ad esso inerenti, il socio cooperatore
mantiene la propria qualifica di socio, salva la facoltà degli amministratori di deliberarne l'esclusione, e
salva la facoltà di recesso del medesimo socio cooperatore
SECONDA OPZIONE - COOPERATIVA DI CONSUMO
Lo scioglimento, per qualsiasi causa, di singoli rapporti mutualistici di scambio non determina di per sè
scioglimento del rapporto sociale relativamente al socio cooperatore, nè costituisce causa di esclusione
o di recesso del medesimo
TERZA OPZIONE - COOPERATIVA EDILIZIA DI ABITAZIONE
Lo scioglimento, per qualsiasi causa, del singolo rapporto mutualistico di scambio non determina di per
sè scioglimento del rapporto sociale relativamente al socio cooperatore, il quale ha tuttavia, in tal caso,
diritto di recedere dalla società
L'esaurimento del rapporto mutualistico di scambio, conseguente all'avvenuta assegnazione in proprietà
dell'alloggio al socio cooperatore, comporta il diritto di quest'ultimo di recedere e la facoltà per gli
amministratori di escluderlo dalla società.
CLAUSOLA N. 5
Art.
- Ristorni
L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la
ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità (eventualmente in aggiunta od in
alternativa: ed alla qualità) degli scambi mutualistici effettivamente realizzati. Si tiene conto, a tal fine,
del volume degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del valore della
prestazione mutualistica offerta a ciascun socio cooperatore, e dell'eventuale vantaggio mutualistico
attribuito al medesimo socio cooperatore contestualmente all'effettuazione dello scambio mutualistico.
In nessun caso l'ammontare del ristorno potrà essere superiore al valore della prestazione mutualistica
usufruita dal socio cooperatore; in generale, l'ammontare complessivo dei ristorni non può eccedere il
valore dell'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'esercizio dell'attività svolta con i
soci cooperatori
PRIMA OPZIONE - COOPERATIVA DI LAVORO
I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengano rapporti mutualistici con la
cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare
facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive
qualifiche (che riflettono sia la quantità delle ore lavorate durante l'anno, sia il valore delle rispettive
prestazioni lavorative), e sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i ristorni.
I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non
possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi
dovuti ai sensi dell'art. 3, comma 1 e comma 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142
SECONDA OPZIONE - COOPERATIVA DI CONSUMO
La cooperativa, può restituire, sotto forma di ristorno, parte del prezzo pagato dai soci cooperatori per
l'acquisto dei beni e servizi da essa forniti. I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che
intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e qualità degli
scambi mutualistici, desumibili dall'importo complessivo delle somme spese durante l'esercizio dal
socio cooperatore per gli acquisti presso la cooperativa
TERZA OPZIONE - COOPERATIVA EDILIZIA DI ABITAZIONE
La cooperativa può restituire, sotto forma di ristorno, parte del corrispettivo pagato dai soci cooperatori
a fronte dell'assegnazione degli alloggi. I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che
intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, e che siano assegnatari in via definitiva di
alloggi; non competono, quindi, nè ai soci prenotatari, nè ai soci che non abbiano stipulato contratti di
scambio con la cooperativa
Ai fini della distribuzione dei ristorni, la cooperativa deve distinguere le singole gestioni mutualistiche,
e quindi i diversi programmi edilizi eventualmente in corso, determinando separatamente, per ciascuno
di essi, costi e ricavi, e quindi, per ciascun socio assegnatario, l'importo da restituire in forma di
ristorno
Nell'ambito di ciascun programma edilizio, la cooperativa deve, ai fini della ripartizione dei ristorni,
tener conto della quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi, e quindi dell'importo dei
corrispettivi di assegnazione (che riflettono sia la superficie delle porzioni immobiliari assegnate, sia il
valore e quindi la qualità degli stessi).
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