FORZE ARMATE Il contratto di leasing nel dicastero Difesa Dr. Giuseppe Quitadamo Vice Direttore di Armaereo L a Pubblica Amministrazione, alla luce delle nuove normative, può porre in essere contratti di leasing. Appare utile evidenziare da subito, che il leasing non è una nuova figura contrattuale e che la P.A., anche per questa tipologia di contratti, in sede di scelta del contraente, deve tenere conto dei principi fissati in materia dalla normativa comunitaria. E’ evidente come sia necessaria, specie quando una delle parti è un soggetto pubblico, avere una “buona dose di fantasia giuridica” al fine di armonizzare gli elementi che caratterizzano il contratto di leasing con i principi di trasparenza e concorrenza. Se poi si aggiunge che il soggetto pubblico è una amministrazione complessa come il dicastero Difesa, diviene ancora più interessante lo sforzo che occorre fare per arrivare a regolamentare l’atto anche nel rispetto delle norme cogenti in materia di produzione, detenzione e smaltimento di sistemi d’arma. Lo sforzo cui tendere, in questa breve disamina, 54 sarà quindi quello di tentare di elaborare, nel rispetto di tutte quelle norme che attualmente disciplinano l’acquisto di sistemi d’arma, un’ipotesi contrattuale di leasing. Può l’Amministrazione Difesa, nel rispetto delle attuali norme, porre in essere un contratto di leasing finanziario/operativo per l’utilizzo di un sistema d’arma? Questo è il quesito al quale occorre dare risposta. Prima di dare tale risposta è opportuno analizzare quali sono i presupposti normativi nell’attuale ordinamento giuscontabilistico che legittimano tale tipologia contrattuale. Il regolamento di contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 827/1924) all’art. 36 afferma che si provvede con contratti a tutte le forniture, acquisti, alienazioni, affitti o lavori riguardanti le varie Amministrazioni dello Stato. L’articolo citato legittima il ricorso al contratto da parte della Pubblica Amministrazione. E’ chiaro che l’elencazione riportata dall’articolo 36 non può che avere un carattere esemplificativo atteso che la Il contratto di leasing nel dicastero Difesa norma, nella sostanza, ha voluto solo evidenziare la capacità della P.A. di porsi come soggetto capace di porre in essere contratti, purché questi non siano espressamente vietati. La P.A. pertanto, è legittimata a stipulare anche contratti di leasing. A rafforzare tale legittimazione è intervenuta anche la normativa comunitaria che, nel disciplinare la procedura in materia di scelta del contraente, tra i contratti menzionati cita anche il contratto di leasing. Il leasing è un contratto nel quale una azienda concede in utilizzo ad un’altra, per un periodo di tempo prefissato uno o più beni mobili e/o immobili dietro il pagamento di un determinato canone periodico; è possibile il riscatto del bene da parte della società utilizzante sia alla scadenza del contratto che durante la vita dello stesso. Sotto l’aspetto tecnico giuridico il leasing si distingue tra operativo e finanziario. Il leasing finanziario è un contratto nel quale il locatore - l’intermediario finanziario - acquista o fa costruire un bene su scelta o indicazione del conduttore - (cliente utilizzatore) - con facoltà per quest’ultimo di riscattare il bene divenendone proprietario dietro versamento di un prezzo prefissato alla scadenza del contratto. Il conduttore si impegna a versare al locatore un certo numero di canoni per un determinato importo il cui totale risulta superiore al valore reale del bene in godimento – il “delta” andrà a coprire il rischio finanziario corso dal locatore. Il leasing finanziario è quindi un full payant. Il leasing finanziario presuppone l’intervento di tre soggetti: • una azienda produttrice del bene, • una azienda/amministrazione utilizzatrice del bene, • una società finanziaria. La durata del leasing finanziario è normalmente pari alla vita tecnica del bene, questo perché normalmente il leasing finanziario ha come oggetto beni altamente tipicizzati e quindi scarsamente fungibili Nel leasing operativo con o senza obbligo di riscatto, il canone che il conduttore versa non copre l’intero valore del bene; di norma il totale dei canoni versati copre non più del 60% o 70% del valore del bene, il locatore quindi si fa carico di ripiazzarlo sul mercato per recuperare il restante valore ovvero se ne accolla il rischio. E’ chiaro che normalmente il bene oggetto di tale operazione è altamente fungibile. Nell’area dei sistemi d’arma il contratto in leasing potrebbe avere bisogno di clausole che vadano a disciplinare aspetti che normalmente, per beni fungibili sono dati per acquisiti. E’ noto che per poter detenere un’arma ovvero un sistema d’arma, occorre che il possessore, a meno che non sia una forza armata, abbia bisogno di alcune autorizzazioni secondo quanto previsto dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza n. 773/1931 nonché dalla legge 110/75. Nell’ipotesi di leasing finanziario il proprietario del bene è la finanziaria, mentre il possessore è l’utilizzatore. Orbene, finché l’utilizzatore detiene il bene, si potrebbe anche pensare che le autorizzazioni richieste dalle citate norme debbano/possano sussistere in capo a quest’ultimo; la questione si complica quando il bene deve ritornare nel pieno possesso della società finanziaria. In tal caso questa deve aver acquisito la licenza che le dia titolo a detenere armi. Una ipotesi di soluzione a tale problema potrebbe essere intravista nella possibilità che l’utilizzatore possa vendere o distruggere per nome o per conto del locatore il bene al termine della locazione; è chiaro quindi che la durata del leasing non può che essere molto vicino alla vita tecnica del bene. Situazione diversa è invece l’ipotesi del leasing operativo dove il proprietario del bene è di norma il costruttore stesso. In questo caso pur non sussistendo le difficoltà suddette, in quanto il produttore è sicuramente autorizzato a detenere armi, verrebbero ad evidenziarsi altre difficoltà, e di altra natura. Infatti alla fine del contratto di leasing operativo, il cui costo, è utile precisarlo, non copre per intero il valore del bene, il conduttore dovrebbe avere la possibilità di ripiazzare il bene sul mercato, cosa non facile quando si tratta di sistemi d’arma, oppure la durata del leasing dovrebbe essere pari alla vita tecnica del bene, lasciando al proprietario costruttore solo l’onere della distruzione. In quest’ultima ipotesi è palese che i canoni da versare dovranno coprire non solo il valore del bene ma anche il guadagno per il produttore. In conclusione quindi, i contratti di leasing, sia finanziario che operativo, trovano legittima applicazione anche nell’ambito Difesa pur se, per la particolarità di alcuni tipi di materiali trattati, gli stessi hanno bisogno di essere disciplinati con molta più cura e in modo differente. 55