Il contratto di leasing nel dicastero Difesa

FORZE ARMATE
Il contratto di leasing
nel dicastero Difesa
Dr. Giuseppe Quitadamo
Vice Direttore di Armaereo
L
a Pubblica Amministrazione, alla luce delle
nuove normative, può porre in essere contratti di leasing. Appare utile evidenziare da subito, che il leasing non è una nuova figura contrattuale e che la P.A., anche per questa tipologia di contratti, in sede di scelta del contraente, deve tenere
conto dei principi fissati in materia dalla normativa
comunitaria. E’ evidente come sia necessaria, specie
quando una delle parti è un soggetto pubblico, avere
una “buona dose di fantasia giuridica” al fine di
armonizzare gli elementi che caratterizzano il contratto di leasing con i principi di trasparenza e concorrenza.
Se poi si aggiunge che il soggetto pubblico è una
amministrazione complessa come il dicastero Difesa, diviene ancora più interessante lo sforzo che
occorre fare per arrivare a regolamentare l’atto anche
nel rispetto delle norme cogenti in materia di produzione, detenzione e smaltimento di sistemi d’arma. Lo sforzo cui tendere, in questa breve disamina,
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sarà quindi quello di tentare di elaborare, nel rispetto di tutte quelle norme che attualmente disciplinano l’acquisto di sistemi d’arma, un’ipotesi contrattuale di leasing. Può l’Amministrazione Difesa, nel
rispetto delle attuali norme, porre in essere un contratto di leasing finanziario/operativo per l’utilizzo di
un sistema d’arma? Questo è il quesito al quale
occorre dare risposta. Prima di dare tale risposta è
opportuno analizzare quali sono i presupposti normativi nell’attuale ordinamento giuscontabilistico
che legittimano tale tipologia contrattuale.
Il regolamento di contabilità generale dello Stato
(Regio Decreto 827/1924) all’art. 36 afferma che si
provvede con contratti a tutte le forniture, acquisti,
alienazioni, affitti o lavori riguardanti le varie
Amministrazioni dello Stato.
L’articolo citato legittima il ricorso al contratto
da parte della Pubblica Amministrazione. E’ chiaro
che l’elencazione riportata dall’articolo 36 non può
che avere un carattere esemplificativo atteso che la
Il contratto di leasing nel dicastero Difesa
norma, nella sostanza, ha voluto solo evidenziare la
capacità della P.A. di porsi come soggetto capace di
porre in essere contratti, purché questi non siano
espressamente vietati. La P.A. pertanto, è legittimata a stipulare anche contratti di leasing.
A rafforzare tale legittimazione è intervenuta
anche la normativa comunitaria che, nel disciplinare la procedura in materia di scelta del contraente,
tra i contratti menzionati cita anche il contratto di
leasing.
Il leasing è un contratto nel quale una azienda
concede in utilizzo ad un’altra, per un periodo di
tempo prefissato uno o più beni mobili e/o immobili dietro il pagamento di un determinato canone
periodico; è possibile il riscatto del bene da parte
della società utilizzante sia alla scadenza del contratto che durante la vita dello stesso. Sotto l’aspetto
tecnico giuridico il leasing si distingue tra operativo
e finanziario.
Il leasing finanziario è un contratto nel quale il
locatore - l’intermediario finanziario - acquista o fa
costruire un bene su scelta o indicazione del conduttore - (cliente utilizzatore) - con facoltà per quest’ultimo di riscattare il bene divenendone proprietario dietro versamento di un prezzo prefissato alla
scadenza del contratto.
Il conduttore si impegna a versare al locatore un
certo numero di canoni per un determinato importo il cui totale risulta superiore al valore reale del
bene in godimento – il “delta” andrà a coprire il
rischio finanziario corso dal locatore. Il leasing
finanziario è quindi un full payant.
Il leasing finanziario presuppone l’intervento di
tre soggetti:
• una azienda produttrice del bene,
• una azienda/amministrazione utilizzatrice del
bene,
• una società finanziaria.
La durata del leasing finanziario è normalmente
pari alla vita tecnica del bene, questo perché normalmente il leasing finanziario ha come oggetto
beni altamente tipicizzati e quindi scarsamente fungibili
Nel leasing operativo con o senza obbligo di
riscatto, il canone che il conduttore versa non copre
l’intero valore del bene; di norma il totale dei canoni versati copre non più del 60% o 70% del valore
del bene, il locatore quindi si fa carico di ripiazzarlo
sul mercato per recuperare il restante valore ovvero
se ne accolla il rischio.
E’ chiaro che normalmente il bene oggetto di
tale operazione è altamente fungibile.
Nell’area dei sistemi d’arma il contratto in leasing
potrebbe avere bisogno di clausole che vadano a
disciplinare aspetti che normalmente, per beni fungibili sono dati per acquisiti.
E’ noto che per poter detenere un’arma ovvero
un sistema d’arma, occorre che il possessore, a meno
che non sia una forza armata, abbia bisogno di alcune autorizzazioni secondo quanto previsto dal Testo
Unico di Pubblica Sicurezza n. 773/1931 nonché
dalla legge 110/75.
Nell’ipotesi di leasing finanziario il proprietario
del bene è la finanziaria, mentre il possessore è l’utilizzatore.
Orbene, finché l’utilizzatore detiene il bene, si
potrebbe anche pensare che le autorizzazioni richieste dalle citate norme debbano/possano sussistere in
capo a quest’ultimo; la questione si complica quando il bene deve ritornare nel pieno possesso della
società finanziaria. In tal caso questa deve aver
acquisito la licenza che le dia titolo a detenere armi.
Una ipotesi di soluzione a tale problema potrebbe essere intravista nella possibilità che l’utilizzatore
possa vendere o distruggere per nome o per conto
del locatore il bene al termine della locazione; è
chiaro quindi che la durata del leasing non può che
essere molto vicino alla vita tecnica del bene.
Situazione diversa è invece l’ipotesi del leasing
operativo dove il proprietario del bene è di norma il
costruttore stesso.
In questo caso pur non sussistendo le difficoltà
suddette, in quanto il produttore è sicuramente
autorizzato a detenere armi, verrebbero ad evidenziarsi altre difficoltà, e di altra natura.
Infatti alla fine del contratto di leasing operativo,
il cui costo, è utile precisarlo, non copre per intero
il valore del bene, il conduttore dovrebbe avere la
possibilità di ripiazzare il bene sul mercato, cosa non
facile quando si tratta di sistemi d’arma, oppure la
durata del leasing dovrebbe essere pari alla vita tecnica del bene, lasciando al proprietario costruttore
solo l’onere della distruzione.
In quest’ultima ipotesi è palese che i canoni da
versare dovranno coprire non solo il valore del bene
ma anche il guadagno per il produttore.
In conclusione quindi, i contratti di leasing, sia
finanziario che operativo, trovano legittima applicazione anche nell’ambito Difesa pur se, per la particolarità di alcuni tipi di materiali trattati, gli stessi
hanno bisogno di essere disciplinati con molta più
cura e in modo differente.
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