Sentenza n. 11995/2015 pubbl. il 27/10/2015 RG n. 3870/2012 Repert. n. 10372/2015 del 27/10/2015 N. R.G. 41397/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMRPESA in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Alima Zana ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 41397/2012 promossa da: HAPPY NET SRL, con il patrocinio dell’avv. SALVADOR ALESSANDRO LUCIANO e dell’avv. VICO GIULIO REDENTO ATTORE contro SMART EVENTI SRL, con il patrocinio dell’avv. SANDRI LUCA MILANO EVENTI SNC con il patrocinio dell’avv. SCAGLIA IVANA CONVENUTI CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni del 23.6.2015 OGGETTO atti di contatto concorrenza sociale, sleale, pubblicità inibitoria ingannevole, all’utilizzo del responsabilità servizio da “Places”, risarcimento del danno, pubblicazione della sentenza pagina http://bit.ly/2cw1h17 1 di 8 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 SEZIONE A Sentenza n. 11995/2015 pubbl. il 27/10/2015 RG n. 3870/2012 Repert. n. 10372/2015 del 27/10/2015 1.Le vicende processuali Con atto di citazione notificato in data 15.6.2012 Happy Net S.r.l.società che svolge attività di promozione di eventi a Milano e in altre città, proprietaria dell’entertainment di portali internet notturno, quali nei settori degli eventi www.capodannoamilano.it e e www.capodannodiroma.it – ha convenuto in giudizio le concorrenti Smart Eventi S.r.l. e Milano Eventi S.n.c. per atti di concorrenza sleale posti in essere durante l’organizzazione di due eventi in occasione di Capodanno 2012. E ciò attraverso il preteso illegittimo utilizzo del servizio offerto un’identificazione ed una correlazione tra l’attività svolta e l’esatta posizione sul territorio; ha invocato altresì il risarcimento del danno e la cessazione della condotta. Si sono costituite in giudizio Smart Eventi s.r.l. - titolare del sito www.capodannomilano.org- e Milano Eventi– titolare di www.lenottidimilano.com – società autonome e distinte non aventi alcuna correlazione societaria o comunque organizzativa tra loro- chiedendo il rigetto delle domande attoree. Dato ingresso alla fase istruttoria orale, sulla precisazione delle conclusioni rassegnate in data 23.6.2015 la causa è stata rimessa alla fase decisoria. 2.Quanto alla competenza monocratica Parte attrice si duole in questa sede esclusivamente di profili di concorrenza sleale c.d. pura, riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 2598, comma 3, c.c. e per pubblicità ingannevole, non interferenti dunque con i diritti di proprietà industriale o intellettuali; le censure non richiamano mai infatti né direttamente né indirettamente, monopoli su quei diritti per i quali è prevista la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese in composizione collegiale. Tali considerazione valgono, a fortiori per l’ipotesi di c.d. responsabilità da contatto sociale, di natura negoziale. Con la conseguenza che la competenza appartiene al Tribunale in composizione monocratica e, per mero riparto degli affari interni, al giudice della Sezione Specializzata. 3.Quanto alla violazione degli obblighi nascenti da contatto sociale pagina http://bit.ly/2cw1h17 2 di 8 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 da Google, denominato “Google Places for Business” che consente di ottenere La doglianza, prospettata Sentenza n. 11995/2015 pubbl. il 27/10/2015 RG n. 3870/2012 Repert. n. memoria 10372/2015 del 27/10/2015 dall’attrice solo nella ex art. 183, comma 1, c.p.c., concreta un’ipotesi di c.d. mutatio libelli -rivenendo essendo i suoi fatti costitutivi, negoziale, del tutto disomogenei in quanto rispetto responsabilità a quelli di natura previsti dalla fattispecie di cui all’art. 2598 c.c.- quindi inammissibile in quanto tardiva. Per completezza: le obbligazioni nascenti da contatto sociale afferiscono al rapporto tra soggetto attivo della condotta e soggetti che subiscono l’iniziativa del primo in termini di proposte e iniziative pubblicitarie, qui dunque identificabili con i destinatari del servizio litigioso: manca la legittimazione attiva dell’attrice a far valere lesioni astrattamente poste in essere a danno della clientela e non già della stessa concorrente leale, qui attrice. 4.Quanto alla concorrenza sleale art.2598 comma 3 c.c. Va premesso che le linee guida del servizio internet “Google Places for Business” prevedono l’accesso a questa funzionalità solo a soggetti che esercitano una attività svolta direttamente con il pubblico degli utenti e dei consumatori finali. Non ne è invece consentito l’impiego ai soggetti che svolgono attività di sola intermediazione. Il servizio citato -offrendo la possibilità di ottenere una correlazione tra l’attività svolta e la sua posizione, mediante la raffigurazione di una mappa e l’indicazione visibilità all’impresa dell’indirizzo preciso- rendendo appetibile più consente una maggiore presso il pubblico l’accesso. Con conseguente indubbio vantaggio concorrenziale a scapito degli altri operatori che non ne facciano ricorso. Quindi l’utilizzo di tale strumento da parte di un’impresa priva dei requisiti prescritti può senz’altro considerarsi condotta contraria alla correttezza professionale, sanzionabile ai sensi dell’art. 2598, comma 3, c.c.. Nel caso in esame parte attrice, premesso di svolgere solo attività di intermediazione e, dunque, di correttamente astenersi dal ricorso al citato servizio “Google Places”, sottolinea di non avere fatto rimpiego dello stesso neppure con riferimento alla promozione di eventi offerti da discoteche, ristoranti, locali etc., per la serata di Capodanno 2011-2012, oggetto di controversia. Secondo svolgendo la difesa anch’esse attorea, solo al contrario, attività di le società intermediazione convenute -pur (attraverso la pagina 3 di 8 http://bit.ly/2cw1h17 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 dunque pubblicizzazione di eventi da Sentenza n. 11995/2015 pubbl. il 27/10/2015 RG n. 3870/2012 Repert. n. 10372/2015 del 27/10/2015 altri organizzati, la facilitazione del contatto tra i clienti finali e gli organizzatori ed il trattenimento di una quota percentuale sul guadagno dei locali) avrebbero tuttavia utilizzato tale servizio illecitamente, anche in violazione delle stesse linee guida Google, con conseguente rilevanza anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 2598, comma 3, c.c.. Parte attrice ha sottolineato la diretta incidenza negativa a proprio danno di tale condotta illecita: prima del comportamento censurato il proprio sito www.capodannodimilano.it si trovava infatti al primo posto della pagina Google risultante dalla ricerca con parole chiave “capodanno (a) delle controparti. Con conseguente decremento degli accessi dei visitatori al proprio sito e minori introiti. Infatti per un’impresa che opera per lo più on-line assume una grande rilevanza il posizionamento nella pagina dei risultati prodotti da un motore di ricerca in quanto garanzia di maggiore visibilità tra il pubblico. Il perimetro della lite si riferisce quindi esclusivamente al periodo ottobre 2011-gennaio 2012, rilevante per l’organizzazione del Capodanno 2011; solo tale arco temporale è quindi oggetto di valutazione da parte del Tribunale. Ciò considerato, va ricordato che l’onere di provare condotte illecite di natura extracontrattuale, nel cui alveo rientra l’ipotesi di cui all’art.2598 c.c., spetta a chi agisce in giudizio. Tale onere è rigoroso. ancorché si possa ricorrere al ragionamento presuntivo ex art. 2729 c.c.. Nel caso in esame tuttavia il quadro probatorio emerso anche a seguito dell’indagine istruttoria orale non consente al Tribunale di esprimere un giudizio positivo sulla sussistenza delle condotte censurate. Molti degli elementi probatori raccolti sono infatti di segno contrario rispetto alla tesi attorea. Non è discusso che le convenute, società distinte ed autonome, abbiano fatto ricorso al “Google Place Business”. Ciò che è contestato è l’illegittimità di tale servizio. Infatti, in primo luogo secondo la visura camerale oggetto sociale di Smart Eventi è “l’esercizio nell’organizzazione, commercializzazione, di attività produzione, in conto proprio commerciale gestione, e per consistente promozione terzi di ogni e tipo di eventi”(..) (cfr. doc. 1 parte convenuta); quello di Milano Eventi è “l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, la programmazione e organizzazione di eventi”(..) (cfr. doc. 1 altra parte pagina http://bit.ly/2cw1h17 4 di 8 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 milano”. Successivamente la propria posizione era retrocessa a vantaggio convenuta). Quindi l’attività di Sentenza n. 11995/2015 pubbl. il 27/10/2015 RG n. 3870/2012 Repert. del 27/10/2015 organizzazione nonn.è10372/2015 esclusa dall’oggetto sociale delle convenute ma, anzi, è espressamente prevista. Tale elemento probatorio va poi verificato alla luce dell’attività d’impresa concretamente svolta dalle stesse. Passando alle indagini istruttorie orali, e concentrando attenzione sulle dichiarazioni di soggetti che non hanno un interesse diretto nella lite in quanto estranei all’assetto societario delle convenute, emerge come i servizi concretamente offerti dalle convenute si articolano in effetti in una duplice direzione, già indicate nelle rispettive visure, ossia di intermediazione e di organizzazione eventi. Ed invero: Corte Bergamina per il Capodanno in esame- estranea alla lite e quindi particolarmente attendibile, così ha dichiarato in relazione al servizio prestato da Smart Eventi: “al telefono mi è stato riferito che potevo acquistare il biglietto in prevendita (..) o mi recavo presso la sede di Smart Eventi oppure presso l’hotel delle Nazioni.(..) al telefono avevo parlato con il sig. Lucio che era un collega del sig. Pitzalis. Il sig. Lucio mi aveva detto che all’Hotel delle Nazioni avrei trovato il sig. Pitzalis. Al sig. Pitzalis ho pagato in contanti il biglietto e quest’ultimo mi ha dato il biglietto.(…) Penso che l’evento fosse stato organizzato da Pitzalis che ho trovato la sera dell’evento di Capodanno”. Elemento cruciale di tale dichiarazione appare quello della presenza del legale rappresentante di Smart Eventi alla festa, circostanza disomogenea rispetto ad un mera attività di intermediazione; Manuel Lorenzo Salvi, anch’esso estraneo alla lite e dunque particolarmente attendibile, ha dichiarato “ho parlato con una donna". (..) "La segretaria mi ha riferito che potevo acquistare il biglietto in via Soperga o presso un Hotel di cui non conosco il nome" (..)"in entrambi le occasioni ho partecipato al capodanno organizzato a Cassano D'Adda presso Villa Castelbarco" (..) "in Via Soperga ho trovato la ragazza con cui avevo parlato al telefono, non mi ricordo se era la stessa in entrambi i casi." (..): " In via Soperga ho pagato il biglietto, ho preso la ricevuta e poi con il biglietto e la ricevuta mi sono recato alla Villa" (cfr. verbale del 23.10.2013). Circostanza rilevante della dichiarazione è l’identità dei soggetti che pubblicizzavano rispetto a quelli che procedevano alla rivendita dei biglietti. pagina http://bit.ly/2cw1h17 5 di 8 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 - Giulia Giuffredi- acquirente dei biglietti per l’evento organizzato a - Vincenzo Pranzo, dipendente Sentenza n. 11995/2015 pubbl. il 27/10/2015 RG n. 3870/2012 Repert. Milano n. 10372/2015 della convenuta Eventi, del così27/10/2015 ha dichiarato: “Milano Eventi si occupa dell’organizzazione della festa. Tale attività non viene seguita da me direttamente, ma se ne occupa il sig. Mauro Tuccitto e Davide Bozzetti..(..). Milano Eventi si occupa del servizio di prenotazione attraverso i propri portali. Confermo che Milano Eventi prende in carico la prenotazione e che in collaborazione con la proprietà della location riserva spazi e tavoli (..)In altri casi invece è Milano Eventi che organizza un evento all’interno di un locale. In questo secondo caso, la gestione dell’evento è tutta in capo a Milano Eventi. Solitamente la chiamata la ricevono i due titolari. (..) In questo caso è e raccoglie i soldi (..) Quest’attività viene svolta principalmente in sede. Io telefonicamente raccolgo informazioni chiamando i titolari del ristorante o del locale, ad esempio chiedo quante sale ha la location, che tipo di iniziative vengono assunte, … Io mi occupo poi dell’aspetto redazionale ma sono io in prima persona che raccolgo informazioni.. C’è un’altra ragazza che si occupa della stessa attività di raccolta informazioni, Giorgia Leone (..) Io non so a chi fanno capo ad esempio i cuochi, chi paga la SIAE, … quando l’evento è organizzato dalla Milano Eventi”; - Giorgia Giovanna Leone, compagna del legale rappresentante della convenuta Milano Eventi, e per questo dotata di attendibilità minore ma comunque capace, così ha dichiarato: “noi biglietti non ne abbiamo. Li abbiamo l'evento soltanto se affittando organizziamo la location noi gli noi eventi. vendiamo Se i noi organizziamo ticket" (..) "noi effettuiamo un servizio di prenotazione per gli eventi non organizzati da noi e chiediamo conferma della disponibilità presso la location (..) "il pagamento avviene direttamente in serata presso il locale". (..) "noi abbiamo una percentuale sulla prenotazione" (..) "la prenotazione si può fare on.line ed off-line". La modalità é via e.mail (..) Noi non vendiamo direttamente i ticket di ingresso, effettuiamo le prenotazioni che ci vengono richieste dagli utenti finali. Preciso che una volta abbiamo venduto i biglietti." "ad un capodanno, all'inizio della collaborazione, abbiamo organizzato l'evento. "penso si trattasse del capodanno 2011/2012". Si trattava di un evento organizzato da Milano Eventi, in Piazzale Lotto. Abbiamo organizzato il menù dei bambini, la baby sitter ecc..il pagamento del biglietto avveniva al ristorante non ce'era un nome pagina http://bit.ly/2cw1h17 6 di 8 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 la Milano Eventi che ha i ticket ed è lei stessa che distribuisce i ticket per l'evento organizzati per da il capodanno soggetti Sentenza n. 11995/2015 pubbl. il 27/10/2015 RG n. 3870/2012 Repert. n. 10372/2015 27/10/2015 2011/2012 e con riguardo addel eventi terzi, noi abbia mo pubblicizzato le varie organizzatore delle location. abbiamo fatto delle prenotazioni". Infine la duplice attività svolta, anche quale convenute Milano è stata confermata dai rispettivi legali rappresentanti in sede di interrogatorio reso ai sensi dell’art. 232 c.p.c (cfr. verbale 23/10/2013, interrogatorio di Mauro Tuccitto: “la nostra società si occupa di due tipi di attività.(..) organizzazione di eventi, (…) attività di comunicazione per i locali. Noi facciamo dei pubbliredazionali che hanno uno scopo pubblicitario. (..) svolgiamo questa attività pubblicitaria su dei ristoranti.(…) anche per il capodanno 2011/2012 abbiamo venduto i biglietti per gli eventi che abbiamo organizzato”, cfr. verbale 26.2.2014, interrogatorio di Alessandro Pitzalis “core business durante l’anno è quello di organizzare eventi aziendali dove il cliente si affida a dell’anno noi ci per l’organizzazione occupiamo di dell’evento organizzazione di e durante eventi. Io l’ultimo poi devo contattare il catering, la location, paghiamo la SIAE se c’è la musica”). In relazione ad entrambe le convenute, risultano dunque elementi probatori contrari rispetto alla tesi attorea, che relegherebbe l’attività svolta dalle prime ad un ruolo di mera intermediazione per i due eventi del Capodanno 2012 (organizzati nelle località di Corte Bergamina da parte di Smart Eventi e di a Villa Castelbarco), emergendo al contrario un’attività organizzativa diretta delle due feste, dalla scelta della location, alla scelta del catering e della musica alla vendita diretta dei biglietti. Parte attrice non ha cioè assolto al proprio onere probatorio, anche mediante il ricorso al ragionamento presuntivo (attraverso indizi gravi, precisi e concordanti) che le convenute abbiano ricoperto un ruolo di mera attività di intermediazione. Alla prova documentale della diminuzione degli introiti (con riferimento ai soli eventi del Capodanno di Milano 2011 rispetto agli anni precedenti, cfr. docc. 10-11-12 parte attrice), non si è accompagnata tale diminuzione concorrenzialmente di guadagni sleali sia delle una diretta controparti, alla prova che conseguenza in di quanto attività indebite utilizzatrici dello strumento di Google Places. La domanda va dunque respinta. 5.Quanto alla pubblicità ingannevole pagina http://bit.ly/2cw1h17 7 di 8 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 incarico Sentenza n. 11995/2015 pubbl. il 27/10/2015 RG n. 3870/2012 Repert. n. 10372/2015 del 27/10/2015 dalla difesa dell’attrice è infondata, Anche tale doglianza sollevata considerato che si verte nell’ipotesi di pubblicità ingannevole laddove, attraverso comunicazioni al pubblico, vengono veicolate informazioni in veritiere facilmente non è in percepibili errore il all’evidenza, destinatario, dunque in orientandone grado di quindi indurre le scelte d’acquisto. Nel caso in esame nell’atto di citazione non sono allegate le informazioni ritenute mendaci: la censura si limita infatti a ribadire l’utilizzo, ritenuto illecito, del servizio Google Place. Si tratta questa di doglianza, come argomentato, da ricondurre al’ipotesi di cui all’art. 2598, comma 3, c.c. ma del tutto disomogenea rispetto che il servizio offerto dalle convenute fosse carente di qualità o caratteristiche invece veicolate al pubblico. Anche tale doglianza va dunque disattesa. 6.Il governo delle spese Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, considerato che gli esiti istruttori hanno fornito un quadro non completamente nitido, seppure insufficiente a suffragare le pretese attoree. P.Q.M. Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande formulate da Happy Net s.r.l. contro Smart Eventi s.r.l. e Milano Eventi s.r.l. con atto di citazione notificato in data 4.6.20112, ogni diversa istanza ed eccezione diversamente rigettata, disattesa o assorbita, così dispone: 1)rigetta le domande dell’attrice per i motivi di cui in narrativa; 2)compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Milano il 26 ottobre 2015 Il Giudice unico dott.ssa Alima Zana pagina http://bit.ly/2cw1h17 8 di 8 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 all’ipotesi di pubblicità ingannevole, non essendo allegato né dimostrato