Sentenza n. 1766/2014 pubbl. il 30/05/2014 RG n. 19502/2012 N. R.G. 19502/2012 N. R.G. 19502/2012 Il giudice monocratico dott.ssa Angela de Meo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 19502/2012 del ruolo generale da COMUNE DI MALALBERGO, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Malalbergo (BO), Piazza Unità d’Italia n. 2; rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Montanari giusta mandato a margine dell’atto di appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Vito Alberto Fedele in Bologna, via Saliceto n. 6 - APPELLANTE contro LA PORTA ANGELICA, C.F. LPRNLC84M52A944B, nata a Bologna il 12/08/1984 ed ivi residente in via Indipendenza n. 66; rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Bertuzzi giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Zamboni n. 1 - APPELLATA Causa trattenuta in decisione all’udienza del 11 febbraio 2014 sulle seguenti CONCLUSIONI Per COMUNE DI MALALBERGO: Piaccia all’Ill.ma Giudice adito, in integrale riforma della sentenza di primo grado impugnata, contrariis rejectis, per i motivi sopra riportati: pagina 1 di 5 Firmato Da: CARDUCCI LUANA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ad377 - Firmato Da: DE MEO ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ecd03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE Sentenza n. 1766/2014 pubbl. il 30/05/2014 RG n. 19502/2012 Per LA PORTA ANGELICA: Voglia il Tribunale di Bologna Respingere l’appello per i motivi dedotti in narrativa perché infondato in fatto e diritto. In via incidentale: accogliere l’appello incidentale con condanna del Comune di Malalbergo al pagamento delle spese competenze ed onorari di lite di I° grado. Con vittoria di spese, competenza ed onorari del II° grado e con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario ex.art. 93 cpc. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Giudice di Pace di Bologna, con la impugnata sentenza n. 27171 depositata in data 28 ottobre 2009, accoglieva il ricorso di La Porta Angelica avverso il verbale di contestazione n. MC60500 – n. reg. 3774/2007 per violazione dell’art. 126-bis, comma 2 C.d.S. per avere omesso di fornire i dati personali del conducente del veicolo di sua proprietà ai fine della decurtazione del punteggio in ragione dell’infrazione contestata con verbale n. R1653 reg. 2498/2007. Osservava il primo giudice che la ricorrente aveva fornito i dati richiesti, pur ponendo una “condizione” («a condizione che risulti provato che era alla guida effettivamente la sottoscritta e non invece un familiare o un conoscente») «che non ha nessuna rilevanza ed è destituita da ogni fondamento giuridico», aggiungendo che la malafede della La Porta non può essere presunta e neppure risulta provata. 2. Avverso la decisione il Comune di Malalbergo (d’ora in poi soltanto Comune) ha proposto impugnazione, deducendo che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto conforme alla legge la comunicazione dei propri dati personali e della patente contenente la “condizione” già ricordata ed avrebbe altresì escluso la malafede della La Porta. pagina 2 di 5 Firmato Da: CARDUCCI LUANA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ad377 - Firmato Da: DE MEO ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ecd03 - Nel merito: 1) previa ogni opportuna declaratoria, respingere tutte le domande già avanzate da La Porta Angelica nel proprio ricorso contro il Comune di Malalbergo in primo grado, depositato in Cancelleria del Giudice di Pace di Bologna ed acquisito con R.G. 70/08 e, per l’effetto confermare la validità del processo verbale n. verb. MC60500 – n. reg. 3774/2007 del 3/11/2007, elevato dal Corpo di P.M. del Comune di Malalbergo, con ogni conseguenza di legge 2) determinare l’importo della sanzione da applicarsi nella misura pari al doppio del minimo edittale, od in quella diversa che parrà di Giustizia, tenuto conto sia della grave violazione commessa, sia del ritardo nel pagamento del verbale (a tutt’oggi, oltre cinque anni dalla sua notificazione), sia l’elemento psicologico, il tutto maggiorato degli interessi ex art. 27 L. 689/81 o legale dalla data della notificazione al saldo. Con vittoria di spese, onorari e diritti dei due gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore antistatario. Sentenza n. 1766/2014 pubbl. il 30/05/2014 RG n. 19502/2012 3. La Porta Angelica si è costituita, rilevando l’infondatezza della violazione in quanto avrebbe dichiarato di essere stata lei alla guida dell’autovettura ed avrebbe pertanto compilato correttamente il modulo inviatole. Inoltre, ha proposto appello incidentale, chiedendo la condanna del Comune alle spese di lite anche del primo grado, immotivatamente compensate dal Giudice di Pace. 4. All’udienza dell’11/02/2014 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini dell’art. 190 c.p.c. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1.1. I fatti sono pacifici e non contestati dalle parti: con il verbale n. R1653 reg. 2498/2007 la P.M. ha contestato a La Porta Angelica un’infrazione del Codice della Strada avvenuta in data 03/08/2007, invitandola a comunicare i dati personali e della patente di guida del soggetto alla guida del veicolo targato CP066KV, di proprietà dell’odierna appellata, al momento dell’accertata infrazione. La Porta, pertanto, ha effettuato tempestivamente la comunicazione dei dati del conducente, compilando la seconda parte del modulo fornitole dalla P.M. e dichiarando di essere stata lei alla guida del veicolo «a condizione che risulti provato che era alla guida effettivamente la sottoscritta e non invece un familiare o un conoscente». Quest’ultima le ha quindi notificato l’impugnato verbale di contestazione ex art. 126-bis, comma 2 C.d.S., assumendo che la dichiarazione non era stata fatta correttamente, non essendo possibile risalire con precisione all’identità di chi era alla guida al momento della violazione della normativa stradale. 1.2. Ciò che deve accertarsi è se l’odierna appellata abbia effettuato la comunicazione dei dati del conducente conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. L’art. 126-bis, comma 2 C.d.S. – come modificato dall’art. 2, comma 164, lett. b, D.L. 262/2006, conv. con modif. dalla L. 286/2006 – stabilisce che «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. … Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 284 a euro 1.133». Come la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, «la condotta imposta dall'art. 126 bis C.d.S., comma 2… al proprietario del veicolo è, chiaramente, la comunicazione dei dati predetti e non una qualsiasi comunicazione» (Cass. 11812/2010). pagina 3 di 5 Firmato Da: CARDUCCI LUANA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ad377 - Firmato Da: DE MEO ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ecd03 1. L’appello è fondato e pertanto deve essere accolto per le seguenti ragioni. Sentenza n. 1766/2014 pubbl. il 30/05/2014 RG n. 19502/2012 Nel caso di specie, La Porta ha reso una dichiarazione sostanzialmente elusiva del precetto de quo, in quanto l’affermarsi conducente del veicolo solo qualora venga provato che era alla guida è un’espressione priva di ogni valore informativo, che inverte indebitamente l’onere probatorio. Si tratta, nella sostanza, di un’omissione che – in assenza di un giustificato motivo o di circostanze, peraltro neppure allegate, di esclusione della colpevolezza – comporta inevitabilmente la comminazione dell’impugnata sanzione amministrativa. Ne consegue l’accoglimento dell’appello del Comune e l’assorbimento dell’appello incidentale proposto da La Porta. 1.3. Devono poi essere rigettate le domande di rideterminazione dell’entità della sanzione dovuta e di applicazione degli interessi di cui all’art. 27, comma 5, L. 689/81, trattandosi di domande nuove proposte per la prima volta in appello e pertanto inammissibili. 2. Quanto alle spese di lite, che seguono la soccombenza e vanno poste a carico di La Porta Angelica, devono essere determinate, per il primo grado sulla base del D.M. 127 del 2004, in vigore al momento della pronuncia della sentenza del Giudice di Pace, e per il grado di appello sulla base del D.M. 55 del 2014. Si stima equo liquidare le prime in complessivi € 330,00, oltre IVA e CPA come per legge; le seconde in € 630,00, oltre CPA come per legge, IVA e rimborso spese forfettario 15%, da distrarsi a favore del difensore antistatario. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica: 1. Accoglie l’appello proposto dal Comune di Malalbergo avverso la sentenza n. 27171/2009 del Giudice di pace di Bologna e, questa riformando, accerta e dichiara la piena legittimità pagina 4 di 5 Firmato Da: CARDUCCI LUANA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ad377 - Firmato Da: DE MEO ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ecd03 La fattispecie sanzionata, dunque, non è la totale omissione dell’invio della comunicazione, ma anche una dichiarazione che non consenta, nella sostanza, di identificare il conducente del veicolo al momento dell’infrazione, come sarebbe quella in cui si faccia presente alla P.M. di non essere in grado di fornire i dati richiesti perché il veicolo è in uso a tutti i membri della famiglia o dei dipendenti di un’azienda o perché è trascorso molto tempo dal fatto (cfr. Cass. 11812/2010 e Cass. 9852/2009). In altri termini, il proprietario del veicolo deve obbligatoriamente effettuare la suddetta comunicazione, salvo addurre un giustificato e documentato motivo oppure dedurre circostanze che escludano la colpevolezza ai sensi dell’art. 3, L. 689/1981: infatti, il preteso trasgressore può sempre dimostrare di non essere in colpa, avendo fatto tutto quanto dovuto, secondo l’ordinaria diligenza, per tenersi informato delle generalità e dei dati della patente dei conducenti degli autoveicoli di sua proprietà, così da essere in condizione di comunicarli, all’occorrenza, agli organi di polizia. Sentenza n. 1766/2014 pubbl. il 30/05/2014 RG n. 19502/2012 del verbale di accertata violazione del Codice della Strada n. n. R1653 reg. 2498/2007 emesso dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Malalbergo in data 03/08/2007. 2. Rigetta ogni altra domanda. 3. Condanna La Porta Angelica al pagamento, in favore del Comune di Malalbergo, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 300,00, oltre IVA e CPA come per legge per il primo grado, ed in € 630,00, oltre CPA, IVA e rimborso spese forfettario 15% per il secondo grado, da distrarsi a favore del difensore antistatario. Così deciso in Bologna il 30 maggio 2014. pagina 5 di 5 Firmato Da: CARDUCCI LUANA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ad377 - Firmato Da: DE MEO ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ecd03 IL GIUDICE (dott.ssa Angela de Meo)