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SENTENZA TRIB. BO art. 126 bis codice strada

Sentenza n. 1766/2014 pubbl. il 30/05/2014
RG n. 19502/2012
N. R.G. 19502/2012
N. R.G. 19502/2012
Il giudice monocratico dott.ssa Angela de Meo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 19502/2012 del ruolo generale
da
COMUNE DI MALALBERGO, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Malalbergo
(BO), Piazza Unità d’Italia n. 2;
rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Montanari giusta mandato a margine dell’atto di
appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Vito Alberto Fedele in Bologna,
via Saliceto n. 6
- APPELLANTE contro
LA PORTA ANGELICA, C.F. LPRNLC84M52A944B, nata a Bologna il 12/08/1984 ed ivi
residente in via Indipendenza n. 66;
rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Bertuzzi giusta mandato a margine della comparsa di
risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Zamboni n. 1
- APPELLATA Causa trattenuta in decisione all’udienza del 11 febbraio 2014 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per COMUNE DI MALALBERGO:
Piaccia all’Ill.ma Giudice adito, in integrale riforma della sentenza di primo grado impugnata,
contrariis rejectis, per i motivi sopra riportati:
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Sentenza n. 1766/2014 pubbl. il 30/05/2014
RG n. 19502/2012
Per LA PORTA ANGELICA:
Voglia il Tribunale di Bologna
Respingere l’appello per i motivi dedotti in narrativa perché infondato in fatto e diritto.
In via incidentale:
accogliere l’appello incidentale con condanna del Comune di Malalbergo al pagamento delle
spese competenze ed onorari di lite di I° grado.
Con vittoria di spese, competenza ed onorari del II° grado e con distrazione delle
stesse in favore del difensore antistatario ex.art. 93 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudice di Pace di Bologna, con la impugnata sentenza n. 27171 depositata in data
28 ottobre 2009, accoglieva il ricorso di La Porta Angelica avverso il verbale di contestazione
n. MC60500 – n. reg. 3774/2007 per violazione dell’art. 126-bis, comma 2 C.d.S. per avere
omesso di fornire i dati personali del conducente del veicolo di sua proprietà ai fine della
decurtazione del punteggio in ragione dell’infrazione contestata con verbale n. R1653 reg.
2498/2007.
Osservava il primo giudice che la ricorrente aveva fornito i dati richiesti, pur ponendo
una “condizione” («a condizione che risulti provato che era alla guida effettivamente la
sottoscritta e non invece un familiare o un conoscente») «che non ha nessuna rilevanza ed è
destituita da ogni fondamento giuridico», aggiungendo che la malafede della La Porta non
può essere presunta e neppure risulta provata.
2. Avverso la decisione il Comune di Malalbergo (d’ora in poi soltanto Comune) ha
proposto impugnazione, deducendo che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente
ritenuto conforme alla legge la comunicazione dei propri dati personali e della patente
contenente la “condizione” già ricordata ed avrebbe altresì escluso la malafede della La
Porta.
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- Nel merito: 1) previa ogni opportuna declaratoria, respingere tutte le domande già
avanzate da La Porta Angelica nel proprio ricorso contro il Comune di Malalbergo in primo
grado, depositato in Cancelleria del Giudice di Pace di Bologna ed acquisito con R.G. 70/08
e, per l’effetto confermare la validità del processo verbale n. verb. MC60500 – n. reg.
3774/2007 del 3/11/2007, elevato dal Corpo di P.M. del Comune di Malalbergo, con ogni
conseguenza di legge 2) determinare l’importo della sanzione da applicarsi nella misura pari
al doppio del minimo edittale, od in quella diversa che parrà di Giustizia, tenuto conto sia della
grave violazione commessa, sia del ritardo nel pagamento del verbale (a tutt’oggi, oltre
cinque anni dalla sua notificazione), sia l’elemento psicologico, il tutto maggiorato degli
interessi ex art. 27 L. 689/81 o legale dalla data della notificazione al saldo.
Con vittoria di spese, onorari e diritti dei due gradi di giudizio, con distrazione in favore del
sottoscritto Procuratore antistatario.
Sentenza n. 1766/2014 pubbl. il 30/05/2014
RG n. 19502/2012
3. La Porta Angelica si è costituita, rilevando l’infondatezza della violazione in quanto
avrebbe dichiarato di essere stata lei alla guida dell’autovettura ed avrebbe pertanto
compilato correttamente il modulo inviatole.
Inoltre, ha proposto appello incidentale, chiedendo la condanna del Comune alle spese
di lite anche del primo grado, immotivatamente compensate dal Giudice di Pace.
4. All’udienza dell’11/02/2014 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini
dell’art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.1. I fatti sono pacifici e non contestati dalle parti: con il verbale n. R1653 reg.
2498/2007 la P.M. ha contestato a La Porta Angelica un’infrazione del Codice della Strada
avvenuta in data 03/08/2007, invitandola a comunicare i dati personali e della patente di
guida del soggetto alla guida del veicolo targato CP066KV, di proprietà dell’odierna appellata,
al momento dell’accertata infrazione.
La Porta, pertanto, ha effettuato tempestivamente la comunicazione dei dati del
conducente, compilando la seconda parte del modulo fornitole dalla P.M. e dichiarando di
essere stata lei alla guida del veicolo «a condizione che risulti provato che era alla guida
effettivamente la sottoscritta e non invece un familiare o un conoscente».
Quest’ultima le ha quindi notificato l’impugnato verbale di contestazione ex art. 126-bis,
comma 2 C.d.S., assumendo che la dichiarazione non era stata fatta correttamente, non
essendo possibile risalire con precisione all’identità di chi era alla guida al momento della
violazione della normativa stradale.
1.2. Ciò che deve accertarsi è se l’odierna appellata abbia effettuato la comunicazione
dei dati del conducente conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada.
L’art. 126-bis, comma 2 C.d.S. – come modificato dall’art. 2, comma 164, lett. b, D.L.
262/2006, conv. con modif. dalla L. 286/2006 – stabilisce che «La comunicazione deve
essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di
mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai
sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni
dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del
conducente al momento della commessa violazione. … Il proprietario del veicolo, ovvero altro
obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette,
senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 284 a euro 1.133».
Come la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, «la condotta imposta dall'art.
126 bis C.d.S., comma 2… al proprietario del veicolo è, chiaramente, la comunicazione dei
dati predetti e non una qualsiasi comunicazione» (Cass. 11812/2010).
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1. L’appello è fondato e pertanto deve essere accolto per le seguenti ragioni.
Sentenza n. 1766/2014 pubbl. il 30/05/2014
RG n. 19502/2012
Nel caso di specie, La Porta ha reso una dichiarazione sostanzialmente elusiva del
precetto de quo, in quanto l’affermarsi conducente del veicolo solo qualora venga provato che
era alla guida è un’espressione priva di ogni valore informativo, che inverte indebitamente
l’onere probatorio.
Si tratta, nella sostanza, di un’omissione che – in assenza di un giustificato motivo o di
circostanze, peraltro neppure allegate, di esclusione della colpevolezza – comporta
inevitabilmente la comminazione dell’impugnata sanzione amministrativa.
Ne consegue l’accoglimento dell’appello del Comune e l’assorbimento dell’appello
incidentale proposto da La Porta.
1.3. Devono poi essere rigettate le domande di rideterminazione dell’entità della
sanzione dovuta e di applicazione degli interessi di cui all’art. 27, comma 5, L. 689/81,
trattandosi di domande nuove proposte per la prima volta in appello e pertanto inammissibili.
2. Quanto alle spese di lite, che seguono la soccombenza e vanno poste a carico di La
Porta Angelica, devono essere determinate, per il primo grado sulla base del D.M. 127 del
2004, in vigore al momento della pronuncia della sentenza del Giudice di Pace, e per il grado
di appello sulla base del D.M. 55 del 2014.
Si stima equo liquidare le prime in complessivi € 330,00, oltre IVA e CPA come per
legge; le seconde in € 630,00, oltre CPA come per legge, IVA e rimborso spese forfettario
15%, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e
deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie l’appello proposto dal Comune di Malalbergo avverso la sentenza n. 27171/2009
del Giudice di pace di Bologna e, questa riformando, accerta e dichiara la piena legittimità
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La fattispecie sanzionata, dunque, non è la totale omissione dell’invio della
comunicazione, ma anche una dichiarazione che non consenta, nella sostanza, di identificare
il conducente del veicolo al momento dell’infrazione, come sarebbe quella in cui si faccia
presente alla P.M. di non essere in grado di fornire i dati richiesti perché il veicolo è in uso a
tutti i membri della famiglia o dei dipendenti di un’azienda o perché è trascorso molto tempo
dal fatto (cfr. Cass. 11812/2010 e Cass. 9852/2009). In altri termini, il proprietario del veicolo
deve obbligatoriamente effettuare la suddetta comunicazione, salvo addurre un giustificato e
documentato motivo oppure dedurre circostanze che escludano la colpevolezza ai sensi
dell’art. 3, L. 689/1981: infatti, il preteso trasgressore può sempre dimostrare di non essere in
colpa, avendo fatto tutto quanto dovuto, secondo l’ordinaria diligenza, per tenersi informato
delle generalità e dei dati della patente dei conducenti degli autoveicoli di sua proprietà, così
da essere in condizione di comunicarli, all’occorrenza, agli organi di polizia.
Sentenza n. 1766/2014 pubbl. il 30/05/2014
RG n. 19502/2012
del verbale di accertata violazione del Codice della Strada n. n. R1653 reg. 2498/2007
emesso dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Malalbergo in data 03/08/2007.
2. Rigetta ogni altra domanda.
3. Condanna La Porta Angelica al pagamento, in favore del Comune di Malalbergo, delle
spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 300,00, oltre IVA e
CPA come per legge per il primo grado, ed in € 630,00, oltre CPA, IVA e rimborso spese
forfettario 15% per il secondo grado, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Bologna il 30 maggio 2014.
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IL GIUDICE
(dott.ssa Angela de Meo)