istituto nazionale previdenza sociale messaggio 16 marzo 2015, n

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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
MESSAGGIO 16 MARZO 2015, N.1893
DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI.ISCRIZIONE A ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS).
Oggetto: Diritto alla pensione ai superstiti. Iscrizione a Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Nell’ambito della riorganizzazione del sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS),
l’articolo 13, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione del decreto legge del 31 gennaio
2007, n. 7, ha previsto l’istituzione degli Istituti Tecnici Superiori.
Le linee guida di tale riorganizzazione sono contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 25 gennaio 2008, nei decreti interministeriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 settembre 2011 e del 7 febbraio 2013 in attuazione
dell’articolo 52, commi 1 e 2, della legge 4 aprile 2012, n. 35.
Come noto, l’istruzione superiore, detta anche terziaria, è costituita dall’offerta universitaria e da quella
non universitaria dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e degli Istituti Tecnici Superiori.
In particolare, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), nell’ambito dell’istruzione superiore non universitaria,
costituiscono il segmento di formazione terziaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove e
elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione.
I percorsi I.T.S. hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore e richiedono quale
titolo di accesso il diploma di istruzione secondaria superiore. Per particolari figure essi possono avere
anche durata superiore, nel limite massimo di sei semestri. Al termine del percorso formativo viene
rilasciato il diploma di tecnico superiore.
Ai diplomati I.T.S. spetta il riconoscimento di crediti formativi universitari ai sensi della legge n. 240 del
2010 e di crediti da parte dalle accademie, istituti e conservatori previsti dalla legge del 21 dicembre 1999,
n. 508 ai fini della prosecuzione degli studi e del conseguimento della laurea o di altro titolo accademico. Il
diploma di tecnico superiore è riconosciuto ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi ed all’esame di stato per
le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e industriale.
Ciò premesso, è stato posto uno specifico quesito al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
per conoscere se i diplomi rilasciati dagli I.T.S. possano essere equiparati ai titoli universitari ai fini del
diritto alla pensione ai superstiti.
Al riguardo, nell’ambito dell’istruzione superiore e dell’offerta non universitaria dell’Alta Formazione
Artistica e Musicale (AFAM), con riferimento ai diplomi rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori, con
circolare n. 76 del 21 luglio 2008, l’iscrizione a corsi di alta formazione artistica e musicale è stata
equiparata all’iscrizione ai corsi universitari ai fini del diritto alla pensione ai superstiti.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con nota n. 893 del 4 febbraio 2015, ha ritenuto
di poter integrare i percorsi I.T.S. con quelli dell’istruzione accademica, ciò alla luce delle disposizioni
contenute nelle norme richiamate in premessa e tenuto conto:
- del riconoscimento dei crediti universitari e/o accademici ai fini della prosecuzione degli studi e del
conseguimento di una laurea o altro titolo accademico;
- dell’applicazione nei confronti degli studenti che frequentano gli I.T.S. del medesimo regime di tassazione
(tassa regionale per il diritto agli studi) e benefici previsto per gli studenti universitari;
- del riconoscimento del diploma di tecnico superiore quale titolo per l’accesso ai pubblici concorsi.
Pertanto, con il presente messaggio si rende noto che l'iscrizione agli I.T.S. deve essere equiparata
all’iscrizione a corsi universitari ed è quindi da ritenersi utile ai fini del riconoscimento del diritto e/o
proroga della pensione ai superstiti. Resta fermo che la qualifica di studente universitario si perde con il
conseguimento del diploma I.T.S., nei limiti di durata del percorso previsto dal bando, e comunque al
compimento del 26° anno di età in caso di iscrizione ad un successivo corso di laurea o perfezionamento.
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