Slide corso I modulo

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LA NUOVA
CONTABILITA’
DELL’UNIVERSITA’
A cura di Paolo Parodi
1
LE NORME DI LEGGE
A cura di Paolo Parodi
2
SCHEMA DELLE FONTI NORMATIVE
Amministrazioni pubbliche in genere
L. 196/ 09 :
detta i principi generali di riforma ed armonizzazione dei bilanci del
sistema pubblico e rinvia a successivo decreto per la disciplina concreta
D.Lgs. 91/11 :
disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle amministrazioni pubbliche diverse da regioni ed enti locali e rinvia a
successivo decreto per definizione di piano dei conti integrato e codifiche
comuni
Università statali, in particolare :
L. 240/10 :
Prevede l’introduzione della contabilità generale (economico-patrimoniale)
e del bilancio unico di Ateneo
D.Lgs. 18/12 :
Dà attuazione alla L.240/10 disponendo che la contabilità economica ha
carattere autorizzatorio e rinvia a successivo decreto per gli schemi di
bilancio e per i principi contabili
A cura di Paolo Parodi
3
La Legge di contabilità e finanza pubblica
31 Dicembre 2009 n. 196
L’art. 1 del provvedimento prevede che le amministrazioni
pubbliche vengano sottoposte ad un sistema di
armonizzazione di principi fondamentali regolanti la
formazione dei bilanci pubblici in coordinamento con la
gestione della finanza pubblica.
Le P.A. interessate sono individuate dall’ISTAT, in attuazione
del comma 5 dell'art. 1 della Legge 311/2004, con
Comunicato 24 Luglio 2010
(norme classificatorie e
definitorie proprie del sistema statistico nazionale e
comunitario (Regolamento UE n. 2223/1996, SEC95 Sistema
Europeo dei Conti).
A cura di Paolo Parodi
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La Legge di contabilità e finanza pubblica
31 Dicembre 2009 n. 196
L’art. 2, per il raggiungimento degli obiettivi predetti,
attribuiva delega al Governo per l’adozione entro il
31 MAGGIO 2011 (dopo la modifica art. 1, co. 3,
Legge 163/2010), di appositi Decreti Legislativi per
l’armonizzazione nelle PA:
-  dei sistemi contabili
-  degli schemi di bilancio (escluse regioni e enti
locali)
nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi da
esso indicati
A cura di Paolo Parodi
5
La Legge di contabilità e finanza pubblica
31 Dicembre 2009 n. 196 art. 2, comma 2
Il comma 2 dell’art. 2, oltre al resto, stabilisce che i Decreti Legislativi
conterranno:
lettera a) regole contabili uniformi e comune piano dei conti integrato
che consenta il consolidamento, il monitoraggio, in fase di
previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle pubbliche
amministrazioni;
lettera b) definizione di un metodo di riclassificazione sistematica dei
dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al
regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole
contabili uniformi di cui sopra;
A cura di Paolo Parodi
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La Legge di contabilità e finanza pubblica
31 Dicembre 2009 n. 196 art. 2, comma 2
lettera c) adozione di comuni schemi di bilancio e
adozione di un sistema unico di codifica dei singoli
provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa
riportate nei bilanci;
lettera d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di
contabilità finanziaria di un sistema e schemi di
contabilità economico – patrimoniale che si ispirino a
comuni criteri di contabilizzazione;
A cura di Paolo Parodi
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La Legge di contabilità e finanza pubblica
31 Dicembre 2009 n. 196 art. 2, comma 2
lettera e) adozione di un bilancio consolidato delle
amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società
o altri organismi controllati, secondo uno schema
definito dal MEF d’intesa con i vari Ministeri di
competenza delle varie PA;
lettera f) definizione di un sistema di indicatori di risultato
semplici individuati con apposito DPCM.
A cura di Paolo Parodi
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La Legge di contabilità e finanza pubblica
31 Dicembre 2009 n. 196
La norma è chiara nel disporre la necessità di introdurre,
anche se per affiancamento, sistemi di rilevazione economico
– patrimoniali in aggiunta agli esistenti sistemi di contabilità
finanziaria (pubblica), anch’essi ispirati a criteri comuni di
contabilizzazione.
PER LE UNIVERSITA’, la scelta del d.Lgs. 18/12 e’ stata di
imporre la rilevazione economico-patrimoniale e lasciare la
finanziaria per affiancamento
A cura di Paolo Parodi
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PROVVEDIMENTI ATTUATIVI
DELL’ART. 2 LEGGE 196/2009
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI EMANATI DAL GOVERNO
SULLA BASE DELLA DELEGA:
-  DECRETO LEGISLATIVO 31 MAGGIO 2011 N. 91 (G.U.
145/2011 IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2011) per P.A.
escluse regioni, province, comuni e enti SSN
-  DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 N. 118 (G.U.
172/2011 IN VIGORE DAL 10 AGOSTO 2011) per regioni,
province, comuni e enti SSN
A cura di Paolo Parodi
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DECRETO LEGISLATIVO 31 MAGGIO 2011 N. 91
Le definizioni del Provvedimento
per PA si intendono le amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, Legge 196/2009 escluse:
-  le regioni
-  gli enti locali
-  i loro enti ed organismi strumentali
-  gli enti del SSN
(art. 1, comma 1, lett. a)
Università ed Enti Pubblici di Ricerca sono
compresi
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DECRETO LEGISLATIVO 31 MAGGIO 2011 N. 91
Contiene:
Disposizioni recanti attuazione dell’art. 2 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
adeguamento ed armonizzazione dei sistemi
contabili
per
Armonizzazione dei principi contabili generali
applicabili ai documenti contabili delle PA
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IL D.LGS. 91/11 : I PRINCIPI GENERALI (art. 2, allegato 1)
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA ECONOMICA
E’ il criterio con il quale
sono imputati gli effetti delle operazioni svolte dall’ente
mediante il quale si evidenziano le «utilità economiche»
acquisite/cedute, anche se ad esse non corrispondono
movimenti finanziari
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RIFORMA GELMINI – LEGGE 240/2010
La Riforma GELMINI introdotta con l’emanazione della
Legge 30 Dicembre 2010 n. 240
pubblicata in GU 14 Gennaio 2011 n. 10 S.O.
entrata in vigore il 29 Gennaio 2011 e prevede importanti
interventi in materia di contabilità degli Atenei Statali
A cura di Paolo Parodi
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RIFORMA GELMINI – LEGGE 240/2010
L’art. 5, comma 1 prevede che il Governo è delegato ad
adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi
finalizzati a riformare il sistema universitario per il
raggiungimento di una serie di obiettivi fra cui:
A cura di Paolo Parodi
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RIFORMA GELMINI – LEGGE 240/2010
revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine
di garantirne / consentire:
-  coerenza con la programmazione triennale di ateneo;
-  maggiore trasparenza ed omogeneità;
-  l'individuazione della esatta condizione patrimoniale
dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione;
-  previsione di meccanismi di commissariamento in caso
di dissesto finanziario degli atenei;
A cura di Paolo Parodi
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RIFORMA GELMINI – LEGGE 240/2010
La norma prevede a tal fine l’introduzione:
- di un sistema di contabilità economico-patrimoniale
e analitica;
-  del bilancio unico;
- del bilancio consolidato di ateneo
A cura di Paolo Parodi
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RIFORMA GELMINI – LEGGE 240/2010
tutto ciò:
sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti
e aggiornati dal Ministero, di concerto con il MEF, sentita
la CRUI
garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio
dei conti delle PA, la predisposizione anche di un bilancio
preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria, in
conformità alla disciplina adottata ai sensi dell’art. 2,
comma 2, della Legge 196/2009
A cura di Paolo Parodi
18
Il D.Lgs. 18/2012
per le Università
Statali
A cura di Paolo Parodi
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DECRETO LEGISLATIVO 18/2012
ATTUATIVO RIFORMA GELMINI – L. 240/2010
Le disposizioni contenute nel Decreto d’introduzione
del nuovo sistema contabile si prefiggono di:
-  salvaguardare l’autonomia economica e
gestionale degli atenei
-  garantire la rilevazione di dati omogenei,
strumentali alla rendicontazione delle attività
svolte
-  permettere la comparazione e valutazione dei
risultati
A cura di Paolo Parodi
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DECRETO LEGISLATIVO 18/2012
ATTUATIVO RIFORMA GELMINI – L. 240/2010
Con l’introduzione del bilancio unico di ateneo il
processo di predisposizione del bilancio di
previsione, delle rilevazioni concomitanti e a
consuntivo degli atenei non sarà più
frammentato nelle singole strutture
precedentemente dotate di autonomia finanziaria
(dipartimenti e centri).
Alle strutture con autonomia gestionale e
amministrativa spetterà l’approvazione della loro
proposta di budget economico e degli investimenti
A cura di Paolo Parodi
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DECRETO LEGISLATIVO 18/2012
ATTUATIVO RIFORMA GELMINI – L. 240/2010
L’obiettivo innovativo della normativa è di:
-  salvaguardare l’autonomia delle strutture
didattiche e di ricerca
-  incentivare ulteriormente la capacità di
sviluppo dei rapporti con il sistema economico
pubblico e privato
Il bilancio unico intende però salvaguardare la
visione della mission complessiva degli atenei
garantendone il suo più efficace perseguimento
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DECRETO LEGISLATIVO 18/2012
ATTUATIVO RIFORMA GELMINI – L. 240/2010
Il decreto ribadisce che gli obblighi di
riclassificazione del bilancio, al fine di
consentire il consolidamento e il monitoraggio
dei conti delle PA, nonché di rappresentazione
della spesa per missioni e programmi, si
applicano solo alle università considerate PA
(art. 1, comma 2, Legge 196/2009)
A cura di Paolo Parodi
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DECRETO LEGISLATIVO 18/2012
ATTUATIVO RIFORMA GELMINI – L. 240/2010
Università non statali
Le disposizioni del D.Lgs. si applicano alle
università non statali legalmente riconosciute,
a garanzia della loro autonomia istituzionale,
solo per la parte relativa all’adeguamento
degli schemi di bilancio e dei principi
contabili per ragioni di comparazione e per gli
obblighi di trasmissione legati al contributo
pubblico di cui beneficiano
A cura di Paolo Parodi
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DECRETO LEGISLATIVO 18/2012
ATTUATIVO RIFORMA GELMINI – L. 240/2010
Università non statali
Differente il processo di approvazione del bilancio a
preventivo e consuntivo.
Per le università statali i documenti di bilancio per le
università statali sono approvati dal consiglio di
amministrazione, su proposta del rettore, previo parere
del senato accademico per gli aspetti di competenza
(art. 2, co. 2, lett. h) Legge 240/2010)
Le università non statali approvano i documenti di
bilancio sulla base delle procedure e delle modalità
definite dai propri statuti e regolamenti
A cura di Paolo Parodi
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DECRETO LEGISLATIVO 18/2012
ATTUATIVO RIFORMA GELMINI – L. 240/2010
Composizione del Decreto Il decreto si compone di 11 articoli:
ART. 1 - (Contabilità economico-patrimoniale nelle università)
ART. 2 - (Principi contabili e schemi di bilancio)
ART. 3 - (Tassonomia per la riclassificazione dei dati di bilancio)
ART. 4 - (Classificazione della spesa per missioni e programmi)
ART. 5 - (Bilancio unico d’ateneo di previsione annuale e triennale e
bilancio unico d’ateneo d’esercizio)
ART. 6 - (Bilancio consolidato)
ART. 7 - (Introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della
contabilità analitica e del bilancio unico)
ART. 8 - (Obblighi di trasparenza)
ART. 9 - (Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle
università)
ART. 10 - (Contabilità finanziaria nella fase transitoria)
ART. 11 - (Abrogazioni)
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LA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE : art. 1
Principio generale
Al fine di :
- garantire trasparenza e omogeneità dei sistemi e
delle procedure contabili,
- c onsentire
l'individuazione
della situazione
patrimoniale e la valutazione
dell'andamento
complessivo della gestione,
le università adottano un
sistema
economico-patrimoniale e analitica.
A cura di Paolo Parodi
di
contabilità
27
LA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE : art. 1
I documenti obbligatori sono :
a) bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio,
composto da budget economico e budget degli investimenti unico di ateneo;
b) bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget
economico e budget degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di
tutte le attività nel medio periodo;
c) bilancio unico d'ateneo d'esercizio, redatto con riferimento all'anno
solare, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione;
d) bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti
controllati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma
giuridica, composto da
stato
patrimoniale, conto economico e nota
integrativa.
A cura di Paolo Parodi
28
INFORMAZIONI DI CONTABILITA’ FINANZIARIA : art. 1
Al fine di consentire il consolidamento e il
monitoraggio dei conti delle PA, le università
predispongono in contabilità finanziaria:
-  i l bilancio preventivo unico d'ateneo non
autorizzatorio
- il rendiconto unico d'ateneo
Non si dovrebbe trattare di una contabilità parallela,
ma solo di una riclassificazione dei dati preventivi e
consuntivi (con evidenza degli aspetti finanziari delle
rilevazioni COGE)
A cura di Paolo Parodi
29
LA CONTABILITA’ ANALITICA : art. 1
Sistemi di rilevazione parziale
Le universita' si dotano, nell'ambito della propria
autonomia, di sistemi e procedure di contabilita'
analitica, ai fini del controllo di gestione.
Trattasi di sottosistemi di rilevazione parziale, per
centri di responsabilità e per centri di costo
A cura di Paolo Parodi
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PRINCIPI CONTABILI E SCHEMI DI BILANCIO : art. 2
Aspetti operativi
Per la predisposizione dei documenti contabili, le Università si
devono attenere ai principi contabili e agli schemi di
bilancio stabiliti e aggiornati con decreto del MIUR, di
concerto con il MEF, sentita la CRUI, in conformità alle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei
conti delle amministrazioni pubbliche.
A cura di Paolo Parodi
31
I DECRETI INTERMINISTERIALI ATTESI
L’art. 7 del Decreto stabilisce che i decreti attuativi siano
emanati dal MIUR, di concerto con il MEF, sentita la CRUI,
entro il termine di 3 mesi dall’entrata in vigore del Decreto
Legislativo 18/2012; si tratta di:
1) Principi contabili e schemi di bilancio per le università
in contabilità economico-patrimoniale
2) Principi contabili e schemi di bilancio per le università
in contabilità finanziaria nella fase transitoria
3) Classificazione della spesa delle università per
missioni e programmi
A cura di Paolo Parodi
32
BOZZA DI DECRETO PRINCIPI E SCHEMI DI BILANCIO
Al momento in cui si scrive, è nota una bozza di decreto che definisce i
principi e gli schemi di bilancio ed è su tale bozza che si svolgeranno le
analisi che seguono.
Nel decreto si definiscono :
- prospetti di bilancio di previsione e di bilancio d’esercizio
- postulati di bilancio
- principi di valutazione delle poste
- criteri di predisposizione del primo stato patrimoniale
- criteri per la predisposizione del bilancio e del rendiconto di contabilità
finanziaria
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al Codice Civile
ed ai principi contabili nazionali emanati dall’OIC
A cura di Paolo Parodi
33
CONCETTO DI COSTO - SPESA
CONTABILITA’ ECONOMICA
IL SISTEMA ASSUME QUALE RIFERIMENTO IL COSTO, VALE A DIRE IL
VALORE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI (BENI E SERVIZI)
EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE
CONTABILITA’ FINANZIARIA
IL RIFERIMENTO E’ LA SPESA, CHE RAPPRESENTA L’ESBORSO MONETARIO
LEGATO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
DISALLINEAMENTI
NEI CASI IN CUI IL PERIODO DI UTILIZZO E’ DIVERSO DA QUELLO
DELL’ESBORSO MONETARIO PER L’ACQUISIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI
A cura di Paolo Parodi
34
IL BILANCIO D’ESERCIZIO
SECONDO LE NORME CIVILISTICHE
Il bilancio d’esercizio è un documento di consuntivazione che si compone di
tre parti inscindibili:
CONTO ECONOMICO
Ha lo scopo di mostrare il
risultato economico
dell’esercizio mettendo in
evidenza i relativi componenti
positivi e negativi di reddito
STATO PATRIMONIALE
Esprime la situazione
patrimoniale e finanziaria
dell’impresa mostrando la
composizione e valutazione
del patrimonio aziendale.
A cura di Paolo Parodi
NOTA INTEGRATIVA
Ha lo scopo di integrare i
precedenti prospetti, fornisce
tutte le informazioni
complementari indispensabili
per una più chiara lettura del
bilancio.
35
SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE DA C.C.
ATTIVO
•  A-
CREDITI V/SOCI
PASSIVO
• A- PATRIMONIO NETTO
•  B- IMMOBILIZZAZIONI
• B-
•  C- ATTIVO CIRCOLANTE
• C- TRATTAMENTO DI FINE
•  D- RATEI E RISCONTI
FONDI RISCHI E ONERI
RAPPORTO
• D- DEBITI
• E - RATEI E RISCONTI
A cura di Paolo Parodi
36
CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA A-B
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
UTILE / PERDITA D’ESERCIZIO
A cura di Paolo Parodi
37
ATTIVO
PASSIVO
A) IMMOBILIZZAZIONI NETTE
I MATERIALI
aI1) Terreni e fabbricati
aI2) Impianti e attrezzature
aI3) Attrezzature scientifiche
aI4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali
aI5) Mobili e arredi
aI6) Immobilizzazioni in corso e acconti
aI7) Altre immobilizzazioni materiali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
A) PATRIMONIO NETTO
I FONDO DI DOTAZIONE DELL’ATENEO
II IMMATERIALI
aII1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
aII2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
aII3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili
aII4) Immobilizzazioni in corso e acconti
aII5) Altre immobilizzazioni immateriali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
III FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)
B) ATTIVO CIRCOLANTE
I RIMANENZE
TOTALE RIMANENZE
II CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili entro l’esercizio successivo)
bII1) Crediti verso MIUR e altri Ministeri
bII2) Crediti verso Regioni e Province Autonome
bII3) Crediti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali
bII4) Crediti verso studenti per tasse e contributi
bII5) Crediti verso società ed enti controllati
bII6) Crediti verso altri (pubblici)
bII7) Crediti verso altri (privati)
TOTALE CREDITI
II PATRIMONIO VINCOLATO
aII1) Fondi vincolati destinati da terzi
aII2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
aII3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro)
TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO
III PATRIMONIO LIBERO
aIII1) Risultato gestionale esercizio
aIII2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti
aIII3) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili
aIII4) Riserve statutarie
TOTALE PATRIMONIO LIBERO
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio
successivo)
d1) Mutui e Debiti verso banche
d2) Debiti verso MIUR e altri Ministeri
d3) Debiti verso Regione e Province Autonome
d4) Debiti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali
d5) Debiti verso studenti
d6) Acconti
d7) Debiti verso fornitori
d8) Debiti verso dipendenti
d9) Debiti verso società o enti controllati
d10) Altri debiti
TOTALE DEBITI (D)
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
III ATTIVITÀ FINANZIARIE
TOTALE ATTIVITA’ FINANZIARIE
IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE
bIV1) Depositi bancari e postali
bIV2) Denaro e valori in cassa
TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
c1) Ratei per progetti e ricerche in corso
c2) Altri ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO
ATOTALE
cura
di Paolo Parodi
PASSIVO
38
A. PROVENTI PROPRI
a1) Proventi per la didattica
a2) Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico
a3) Ricerche con finanziamenti competitivi
B. CONTRIBUTI
b1) Contributi Miur e altri Ministeri
b2) Contributi Enti Locali
b3) Contributi Unione Europea
b4) Contributi da enti vari e privati
C. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
D. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO
E. ALTRI PROVENTI
F. VARIAZIONE LAVORI IN CORSO
G. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
TOTALE PROVENTI (I)
H. COSTI SPECIFICI
h1) Sostegno agli studenti
h2) Interventi per il diritto allo studio
h3) Sostegno alla ricerca e attività editoriale
h4) Personale dedicato alla ricerca e alla didattica
h4a) docenti/ricercatori
h4b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, borsisti,….)
h4c) docenti a contratto
h4d) esperti linguistici
h4e) altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica
h5) Acquisto materiale di consumo per laboratori
h6) Trasferimenti a partner di progetti coordinati
h7) Altri costi specifici
I. COSTI GENERALI
i1) Personale tecnico amministrativo
i2) Acquisto materiali
i3) Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico
i4) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali
i5) Costi per godimento di beni di terzi
i6) Altri costi generali
L. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
M. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
N. ALTRI ACCANTONAMENTI
O. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE COSTI (II)
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (I-II)
P) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
p1) Proventi finanziari
p2) Interessi ed altri oneri finanziari
p3) Utili e Perdite su cambi
Q) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
q1) Rivalutazioni
q2) Svalutazioni
R) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
r1) Proventi
r2) Oneri
S) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE
A cura di Paolo Parodi
RISULTATO DI ESERCIZIO
39
RENDICONTO FINANZIARIO
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE
RISULTATO NETTO
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI
VARIAZIONE NETTA DEL TFR
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE
CIRCOLANTE
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DEI CREDITI
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DELLE RIMANENZE
AUMENTO/(DIMINUZIONE) DEI DEBITI
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:
-MATERIALI
-IMMATERIALI
-FINANZIARIE
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO:
AUMENTO DI CAPITALE
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL’ESERCIZIO (A+B+C)
DISPONIBILITA’ MONETARIA NETTA INIZIALE
DISPONIBILITA’ MONETARIA NETTA FINALE
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL’ESERCIZIO
A cura di Paolo Parodi
40
LA CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA : D.Lgs. 18/12 art. 4
Le università sono tenute alla predisposizione di un apposito prospetto, da
allegare al bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio e
al bilancio unico d'ateneo d'esercizio, contenente la classificazione della
spesa complessiva per missioni e programmi.
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici
perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e
strumentali ad esse destinate.
I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a
perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni.
Con decreto del MIUR, di concerto con il MEF, sono stabiliti l'elenco delle
missioni e dei programmi, nonchè i criteri cui le università si attengono ai
fini di una omogenea riclassificazione dei dati contabili.
A cura di Paolo Parodi
41
BILANCIO UNICO DI PREVISIONE: modi e tempi (art. 5)
Le università sono tenute alla predisposizione di un bilancio unico
d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget
economico e degli investimenti unico, e di un bilancio unico d'ateneo
di previsione triennale, composto da budget economico e degli
investimenti, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di
riferimento, nonchè all'approvazione contestuale di un bilancio preventivo
unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria.
Le università strutturano il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale,
coerentemente con la propria articolazione organizzativa complessiva, ivi
inclusa quella riferibile alle funzioni di didattica e ricerca, in centri di
responsabilità dotati, di autonomia gestionale e amministrativa, ai quali è
attribuito un budget economico e degli investimenti autorizzatorio.
A cura di Paolo Parodi
42
BUDGET UNICO DI ATENEO E CENTRI DI RESPONSABILITA’
ART. 5 - (Bilancio unico d’ateneo di previsione annuale e
triennale)
Nel comma 3 si afferma che il bilancio unico comprende anche la
previsione delle funzioni di didattica e ricerca e che ciascun
ateneo articola il bilancio preventivo in centri di responsabilità
(CdR) dotati di autonomia gestionale, ai quali è attribuito un
budget economico e degli investimenti autorizzatorio, costituente
parte del bilancio unico di ateneo.
Ciò a salvaguardia dell’autonomia di ciascun ateneo nella
definizione della propria articolazione organizzativa definita dallo
statuto e dai regolamenti fermo il principio del bilancio unico
dell’ateneo all’interno del quale sarà assegnato il budget a ciascun
centro di responsabilità
A cura di Paolo Parodi
43
BILANCIO UNICO E DIPARTIMENTI
ART. 5 - (Bilancio unico d’ateneo di previsione annuale e
triennale)
Il passaggio normativo consolida il superamento e
l’eliminazione dei concetti di autonomia contabile e di
bilancio attualmente attribuita ai dipartimenti
universitari (o alle strutture ad essi assimilate).
I dipartimenti o centri in quanto CdR avranno
autonomia decisionale di spesa nell’ambito del budget
ad essi assegnato (aspetti ricompresi nei termini di
autonomia gestionale e amministrativa).
A cura di Paolo Parodi
44
BILANCIO UNICO DI ESERCIZIO: modi e tempi (art. 5)
Entro il 30 aprile di ciascun anno le universita' approvano il
bilancio unico d'ateneo d'esercizio, accompagnato da una
relazione del collegio dei revisori dei conti che attesta la
corrispondenza del documento alle risultanze contabili e che
contiene valutazioni e giudizi sulla regolarita' amministrativocontabile della gestione e proposte in ordine alla sua
approvazione.
Le universita' approvano contestualmente
unico d'ateneo in contabilita' finanziaria.
un rendiconto
Nella nota integrativa del bilancio unico d'ateneo di esercizio
viene riportato l'elenco delle societa' e degli enti partecipati
a qualsiasi titolo.
A cura di Paolo Parodi
45
IL BILANCIO D’ESERCIZIO
ART. 5 - (Bilancio d’esercizio)
Nel comma 4 viene disciplinato il bilancio unico di
esercizio (consuntivo) e a differenza del bilancio
preventivo, non viene fatta menzione dell’articolazione
interna.
Il bilancio d’esercizio è, infatti, l’esito delle scritture
contabili effettuate durante l’esercizio e relative alla
disponibilità di budget di tutte le strutture, ma viene
predisposto in forma unica per l’ateneo nel suo insieme
da approvare entro il 30 aprile di ogni anno.
A cura di Paolo Parodi
46
SCHEMI OPERATIVI IN ATTESA DI DEFINIZIONE
ART. 5 - (Bilancio unico d’ateneo di previsione annuale e
triennale e bilancio unico d’ateneo d’esercizio)
Il Decreto MIUR, di concerto con il MEF, sentita la
CRUI, in conformità alle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 91/2011 definisce le modalità e i
criteri contabili con cui sono predisposti:
-  il bilancio preventivo unico d’ateneo non
autorizzatorio
-  il rendiconto unico d’ateneo
entrambi in contabilità finanziaria
A cura di Paolo Parodi
47
ELENCO PARTECIPAZIONI
ART. 5 - (Bilancio unico d’ateneo di previsione annuale e
triennale e bilancio unico d’ateneo d’esercizio)
Il comma 6 prevede l’obbligo di allegare l’elenco
degli enti e delle società partecipate a qualsiasi
titolo al bilancio unico d’ateneo di esercizio al fine
di determinare in modo chiaro la sfera di
consolidamento.
A cura di Paolo Parodi
48
PROCEDURE DI APPROVAZIONE
ART. 5 - (Bilancio unico d’ateneo di previsione annuale e
triennale e bilancio unico d’ateneo d’esercizio)
Il comma 7 ribadisce che per le università statali il
bilancio di previsione unico e il conto consuntivo unico
sono documenti che devono essere approvati
obbligatoriamente dal CdA, su proposta del rettore, sentito
il parere del senato accademico – art. 2, co. 1, lett. h)
Legge 240/2010.
Per le università non statali sono approvati sulla base
delle procedure e modalità definite dai propri statuti e
regolamenti
A cura di Paolo Parodi
49
IL BILANCIO DI ESERCIZIO
ART. 5 - (Bilancio unico d’ateneo di previsione annuale
e triennale e bilancio unico d’ateneo d’esercizio)
Il comma 2 prevede che le università non
statali predispongono il bilancio di previsione
sulla base delle procedure e modalità definite
dai propri statuti e regolamenti (operando una
netta distinzione rispetto alle università statali)
A cura di Paolo Parodi
50
BILANCIO CONSOLIDATO (art. 6)
L'area di consolidamento e' costituita dai seguenti enti e societa',
anche se non definiti amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:
a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59,comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
b) societa' di capitali controllate dalle universita' ai sensi del codice
civile, art. 2359;
c) altri enti nei quali le universita' hanno il potere di esercitare la
maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci;
d) altri enti nei quali le universita' possono nominare la
maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione.
I principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati con
decreto del MIUR, di concerto con il MEF, sentita la CRUI.
Con le medesime modalita' e' aggiornata l'area di consolidamento di cui
sopra.
A cura di Paolo Parodi
51
INTRODUZIONE NUOVA CONTABILITA’ E DEL BILANCIO UNICO (art. 7)
Le università devono adottare il sistema di contabilità
economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonché i
sistemi e le procedure di contabilità analitica, entro il 1° gennaio
2014.
Le università devono adeguare il proprio regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilità entro il termine di 12
mesi dalla data di entrata in vigore (Marzo 2013).
A valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle universita', per
gli esercizi 2011 e 2012 MIUR destina una quota agli atenei
che adottano il sistema di contabilita' economico-patrimoniale e
il bilancio unico entro il 1° gennaio 2013.
A cura di Paolo Parodi
52
DECRETO LEGISLATIVO n. 18/2012
ATTUATIVO RIFORMA GELMINI – L. 240/2010
ART. 10 - (Contabilità finanziaria nella fase transitoria)
disciplina la fase transitoria (fino al 1° gennaio
2014) per gli atenei che non adottano fin da subito
bilancio unico e contabilità economico-patrimoniale
Le università statali dovranno attenersi ai principi
di contabilità finanziaria e agli schemi di bilancio
che saranno definiti con decreto interministeriale
emanato di concerto tra il MIUR e il MEF, nonché alla
classificazione della spesa per missioni e
programmi.
A cura di Paolo Parodi
53
DECRETO LEGISLATIVO n. 18/2012
ATTUATIVO RIFORMA GELMINI – L. 240/2010
ART. 10 - (Contabilità finanziaria nella fase transitoria)
Il decreto emanando costituisce disciplina
fondamentale di riferimento per le università che
non riusciranno nell’immediato ad adottare il
nuovo sistema contabile.
Viene previsto che gli atenei si attivino fin da
subito per la predisposizione dello stato
patrimoniale al 31 dicembre 2013, secondo lo
schema e i principi di cui all’art. 2 del decreto.
A cura di Paolo Parodi
54
DISPOSIZIONI DI RACCORDO
ART. 11 - (Abrogazioni)
Prevede abrogazioni e rettifiche di norme non più applicabili alla
luce del nuovo assetto di governance delle università e del nuovo
sistema contabile disciplinato nel decreto.
In particolare, i dipartimenti, nel sistema stabilito all’art. 86, co. 1,
del DPR. 382/1980, adottavano un proprio documento di bilancio –
a preventivo e a consuntivo – non più compatibile con la nuova
struttura e le nuove funzioni a questi attribuite
Devono essere metabolizzate le nuove funzioni di autonomia
gestionale dei dipartimenti conseguenti all’introduzione del
bilancio unico d’ateneo e del nuovo sistema contabile, in coerenza
con il nuovo sistema di governo, articolato per CdR e finalizzato
all’elaborazione di un unico documento finale
A cura di Paolo Parodi
55
PRINCIPI DI
CONTABILITA’
ECONOMICA APPLICATA
ALLE UNIVERSITA’
A cura di Paolo Parodi
56
POSTULATI DI BILANCIO : art. 3 bozza di decreto
Utilità del bilancio d’esercizio per destinatari e completezza
dell’informazione
Veridicità
Correttezza
Neutralità (imparzialità)
Attendibilità
Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro
rappresentazione in bilancio
Comprensibilità (chiarezza)
Pubblicità
Coerenza
Annualità del bilancio
Continuità
Prudenza
Integrità
Costanza e comparabilità
A cura di Paolo Parodi
57
POSTULATI DI BILANCIO : art. 3 bozza di decreto
Universalità
Unità
Flessibilità
Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali
Omogeneità
Equilibrio del bilancio di esercizio a preventivo
Competenza economica
Il costo come criterio base delle valutazione di bilancio di ateneo in
funzionamento
E’ chiara la coerenza con i principi riportati nel
Decreto Legislativo 91/2011
A cura di Paolo Parodi
58
POSTULATI DI BILANCIO : art. 3 bozza di decreto
Competenza Economica
Il principio della contabilizzazione per competenza stabilisce che gli effetti delle
operazioni e degli eventi sono rilevati quando essi si verificano (e non
quando viene ricevuto o versato denaro o suo equivalente) e che quindi
compaiono nei libri contabili e nel bilancio dell’esercizio cui essi si riferiscono.
I bilanci redatti secondo competenza non informano gli utilizzatori solo sulle
operazioni passate che riguardano il pagamento o l’incasso di denaro, ma anche
sulle obbligazioni a pagare in futuro e sulle attività rappresentative di denaro da
ricevere in futuro.
Anche i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio devono essere rilevate nel
bilancio di esercizio, o nei conti d’ordine o nella forma di accantonamento a
seconda del caso, indipendentemente dal fatto che siano emerse dopo la chiusura
dell’esercizio.
La determinazione del risultato di esercizio implica quindi un procedimento di
identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un
esercizio.
A cura di Paolo Parodi
59
L’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere
rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale
tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in
cui si concretizzano i relativi incassi e pagamenti. La
determinazione dei risultati d’esercizio implica un
procedimento di identificazione, di misurazione e di
correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio.
A cura di Paolo Parodi
60
I ricavi, come regola generale, devono essere
riconosciuti quando si verificano le seguenti condizioni:
1) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato
completato;
2) lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il
passaggio sostanziale e non formale del titolo di
proprietà. Questa fase è rappresentata dalla spedizione o
dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili.
A cura di Paolo Parodi
61
I costi devono essere correlati con i ricavi d’esercizio.
Tale correlazione si realizza:
1) per associazione di causa ad effetto tra costi e ricavi;
2) per ripartizione dell’utilità pluriennale su base razionale e
sistematica (esempio tipico: ammortamento)
3) per imputazione diretta dei costi al conto economico
dell’esercizio quando:
a) i costi sostenuti nell’esercizio esauriscono la loro utilità
già nell’esercizio stesso;
b) viene meno o non è valutabile l’utilità futura di costi
che erano stati sospesi in esercizi precedenti;
c) l’associazione di causa ad effetto o la ripartizione
dell’utilità pluriennale su base sistematica non sono di
sostanziale utilità.
A cura di Paolo Parodi
62
COMPETENZA DEI COSTI : ASPETTI OPERATIVI
MATURAZIONE ECONOMICO TEMPORALE
PER GLI EVENTI CON MATURAZIONE PROPORZIONALE AL TEMPO, UN
COSTO E’ DI COMPETENZA NELLA MISURA IN CUI E’ MATURATO,
PROPRIO IN RELAZIONE AL TEMPO.
ESEMPI : ASSICURAZIONI, INTERESSI, FITTI
RILEVAZIONI CONTABILI : RATEI E RISCONTI (ANCHE PLURIENNALI,
COME NEL CASO DEI LEASING)
UTILITA’ FORNITA AL PROCESSO PRODUTTIVO
IL COSTO E’ DI COMPETENZA NELLA MISURA IN CUI HA FORNITO
UTILITA’ AL PROCESSO PRODUTTIVO
ESEMPIO : CESPITI E AMMORTAMENTO. LA QUOTA DI AMM.TO
RAPPRESENTA L’UTILITA’ FORNITA (ED E’ COSTO DI COMPETENZA) E SI
VA A STRATIFICARE NEL FONDO AMM.TO PER SIGNIFICARE MINOR
UTILITA’ FUTURA
A cura di Paolo Parodi
63
RELAZIONI CONTABILITA’ ECONOMICA - FINANZIARIA
PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE ANNUO 31.10.11 € 1.200
CONTABILITA’ ECONOMICA
CONTO ECONOMICO 2011 : 200 € C.ECON. 2012 : 1.000 €
ST.PATRIM. 31.12.11 : DIMINUZ. DI CASSA 1.200, RISCONTO ATTIVO 1.000
VARIAZIONE DI PATR. NETTO : -200
CONTABILITA’ FINANZIARIA
COMPETENZA FINANZIARIA 2011 : 1.200
CONCILIAZIONE 2011 :
IMPEGNI
1200
- RISCONTI ATT. FINALI 1000
COMPET.ECONOMICA
200
CONCILIAZIONE 2012
IMPEGNI
0
+ RISC. ATT. INIZIALI
1000
COMPETENZA ECON.
1000
A cura di Paolo Parodi
64
COMPETENZA DEI COSTI : ASPETTI OPERATIVI
CORRELAZIONE CON I RICAVI
UN COSTO E’ DI COMPETENZA SE HA TROVATO COPERTURA
NEL CORRELATIVO RICAVO.
ESEMPIO RIMANENZE MERCI :
- COSTO DI COMPETENZA = COSTO DEL VENDUTO = R.I. +
COSTI ACQUISTO-R.F.
A cura di Paolo Parodi
65
COMPETENZA FINANZIARIA ED ECONOMICA:
La competenza finanziaria è il criterio con il quale, in base
alla data dell’accertamento o dell’impegno vengono
imputate le entrate e le uscite ad un esercizio piuttosto
che ad un altro;
La competenza economica imputa gli effetti delle
operazioni all’esercizio nel quale è rinvenibile l’utilità
economica ceduta o acquisita, anche se diverso da quello
in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
( l’introduzione della contabilità economica patrimoniale
richiede la determinazione dei costi e dei ricavi secondo
logiche aziendali.)
A cura di Paolo Parodi
66
RILEVAZIONI CONCOMITANTI E RETTIFICHE
LETTURA DEI FATTI DI GESTIONE
CIASCUN FATTO DI GESTIONE DEVE ESSERE LETTO NELLA PROPRIA
COMPONENTE NUMERARIA (SORGERE DEL DEBITO/ CREDITO OVVERO
PAGAMENTO/INCASSO) LA QUALE PUO’ :
-  MISURARE UNA COMPONENTE ECONOMICA (COSTO/RICAVO)
-  ESSERE COMPENSATA DA COMPONENTE NUMERARIA DI SEGNO
OPPOSTO
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA ECONOMICO-TEMPORALE
PER I FATTI DI GESTIONE CHE SI SVOLGONO A CAVALLO DI DUE O PIU’
PERIODI AMMINISTRATIVI, I COSTI ED I RICAVI RILEVATI/NON RILEVATI IN
CORSO D’ANNO DEVONO ESSERE RETTIFICATI/INTEGRATI AL FINE DI
ESSERE OMOGENEI E CONFRONTABILI PER DETERMINARE IL RISULTATO
ECONOMICO SECONDO I PRINCIPI CIVILISTICI
A cura di Paolo Parodi
67
RELAZIONI CONTO ECONOMICO - STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO
DIMOSTRA IL RISULTATO ECONOMICO PER CAUSE CONTRAPPONENDO
COSTI E RICAVI DI COMPETENZA, A PRESCINDERE DALL’EPOCA DELLA
LORO MANIFESTAZIONE NUMERARIA/CONTABILIZZAZIONE
STATO PATRIMONIALE
- RAPPRESENTA IL CAPITALE, COME VARIATO PER EFFETTO DELLA
GESTIONE (RISULTATO D’ESERCIZIO = VARIAZIONE DI PATR. NETTO)
- GLI ELEMENTI DEL CAPITALE SONO VALORI NUMERARI (DENARO,
CREDITI, DEBITI) E ECONOMICI (COSTI E RICAVI SOSPESI)
- CESPITI, RIMANENZE, RISCONTI ATTIVI DEVONO ESSERE LETTI COME
COSTI CHE DARANNO UTILITA’ AL PROCESSO NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI
A cura di Paolo Parodi
68
POSTULATI DI BILANCIO : art. 3 bozza di decreto
Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio di un ateneo
in funzionamento
Il costo costituisce il criterio base delle valutazioni delle poste di
bilancio.
Il costo va inteso come complesso degli oneri che sono stati
sostenuti per procurarsi un dato bene/servizio compresi gli oneri di
diretta imputazione (ad esempio, iva non deducibile, spese di
spedizione, interessi passivi pagati per la realizzazione di quel bene
maturati prima della sua entrata in funzione,etc.).
Equilibrio del bilancio di esercizio a preventivo
Il bilancio di esercizio a preventivo deve essere approvato in equilibrio.
Si possono utilizzare riserve patrimoniali e utili derivanti
dall’esercizio in corso al momento di predisposizione del bilancio per
assorbire eventuali disequilibri di competenza.
A cura di Paolo Parodi
69
SCHEMI DI BILANCIO E PRINCIPI DI VALUTAZIONE DELLE
POSTE : art. 2 e 4 della bozza di decreto
Nelle slides successive, si approfondisce il significato di alcune delle voci
contenute negli schemi di bilancio d’esercizio allegati alla bozza di decreto
attuativo del D.Lgs. 18/12 (visti in precedenza), analizzando i principi per
la valutazione/iscrizione
Per lo stato patrimoniale, particolare attenzione deve essere posta nel
cogliere che esso è un insieme di valori finanziari e di valori economici
Particolare attenzione, nell’esposizione orale, viene data alle correlazioni
fra stato patrimoniale e conto economico.
A cura di Paolo Parodi
70
ATTIVO
PASSIVO
A) IMMOBILIZZAZIONI NETTE
I MATERIALI
aI1) Terreni e fabbricati
aI2) Impianti e attrezzature
aI3) Attrezzature scientifiche
aI4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali
aI5) Mobili e arredi
aI6) Immobilizzazioni in corso e acconti
aI7) Altre immobilizzazioni materiali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
A) PATRIMONIO NETTO
I FONDO DI DOTAZIONE DELL’ATENEO
II PATRIMONIO VINCOLATO
aII1) Fondi vincolati destinati da terzi
aII2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
aII3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro)
TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO
III PATRIMONIO LIBERO
aIII1) Risultato gestionale esercizio
aIII2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti
aIII3) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili
aIII4) Riserve statutarie
TOTALE PATRIMONIO LIBERO
II IMMATERIALI
aII1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
aII2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
aII3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili
aII4) Immobilizzazioni in corso e acconti
aII5) Altre immobilizzazioni immateriali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)
III FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
B) ATTIVO CIRCOLANTE
I RIMANENZE
TOTALE RIMANENZE
II CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili entro l’esercizio successivo)
bII1) Crediti verso MIUR e altri Ministeri
bII2) Crediti verso Regioni e Province Autonome
bII3) Crediti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali
bII4) Crediti verso studenti per tasse e contributi
bII5) Crediti verso società ed enti controllati
bII6) Crediti verso altri (pubblici)
bII7) Crediti verso altri (privati)
TOTALE CREDITI
D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio
successivo)
d1) Mutui e Debiti verso banche
d2) Debiti verso MIUR e altri Ministeri
d3) Debiti verso Regione e Province Autonome
d4) Debiti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali
d5) Debiti verso studenti
d6) Acconti
d7) Debiti verso fornitori
d8) Debiti verso dipendenti
d9) Debiti verso società o enti controllati
d10) Altri debiti
TOTALE DEBITI (D)
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
III ATTIVITÀ FINANZIARIE
TOTALE ATTIVITA’ FINANZIARIE
IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE
bIV1) Depositi bancari e postali
bIV2) Denaro e valori in cassa
TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
c1) Ratei per progetti e ricerche in corso
c2) Altri ratei e risconti attivi
Studio Tributario Paolo Parodi
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ATTIVO
A) IMMOBILIZZAZIONI NETTE
I MATERIALI
aI1) Terreni e fabbricati
aI2) Impianti e attrezzature
aI3) Attrezzature scientifiche
aI4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali
aI5) Mobili e arredi
aI6) Immobilizzazioni in corso e acconti
aI7) Altre immobilizzazioni materiali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
II IMMATERIALI
aII1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
aII2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
aII3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili
aII4) Immobilizzazioni in corso e acconti
aII5) Altre immobilizzazioni immateriali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
III FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)
B)
Studio Tributario Paolo Parodi
72
PRINCIPI DI VALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni materiali sono beni durevoli, facenti parte dell’organizzazione
di ateneo, acquisiti per la realizzazione delle proprie attività e servizi e per questo
durevolmente impiegati.
Rientrano in questa categoria anche le immobilizzazioni utilizzate per la
realizzazione di progetti di ricerca finanziati con risorse esterne.
I beni messi a disposizione da terzi non rientrano, invece, in questa
categoria, bensì sono indicati nei Conti d’Ordine.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori.
Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo,
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, in proporzione al
periodo di utilizzo ed in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
L’ateneo esplicita in Nota Integrativa le percentuali di ammortamento adottate.
Le immobilizzazioni materiali qualificate come “beni di valore culturale, storico,
artistico, museale” non vengono assoggettate ad ammortamento perché tendono a
non perdere valore nel corso del tempo.
PRINCIPI DI VALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI
I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni sono
addebitati, interamente, all’esercizio in cui sono sostenuti.
I costi di manutenzione straordinaria, cui è connesso un
potenziamento della capacità produttiva del bene o del
prolungamento della vita utile, sono portati ad incremento del
valore del bene cui ineriscono e poi ammortizzati.
L’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio,
risulti durevolmente di valore inferiore, deve essere iscritta a
tale minor valore e tale svalutazione deve essere motivata in
Nota Integrativa.
Se negli esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione, si ripristina il valore originario.
RILEVAZIONE IMMOB. MATERIALI
COSTO DI RIACQUISTO O DI RIPRODUZIONE, in
caso di apporto;
COSTO STORICO
COSTO DI ACQUISTO, in caso di acquisizione da terzi;
COSTO DI PRODUZIONE, nel caso di costruzione
in economia.
.
AMMORTAMENTO
ART. 2426 COD. CIV.
Bisogna predisporre un piano di ammortamento sulla base di:
•  Valore da ammortizzare;
•  Vita utile del bene;
•  Criterio di ripartizione, che può essere:
•  a quote costanti: uguali in tutti gli esercizi di vita utile del bene;
•  a quote decrescenti: via via minori in ogni esercizio;
•  a quote variabili: calcolate in relazione all’utilità apportata dal bene
nell’esercizio.
L’ammortamento viene rilevato con procedimento indiretto, cioè la quota
viene fatta affluire in un apposito fondo ammortamento, che in bilancio verrà
portato in diminuzione del valore del relativo cespite indicato fra le
immobilizzazioni materiali (o immateriali).
N.B.: I TERRENI NON SI AMMORTIZZANO
I COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO
UN RIFERIMENTO E’ COSTITUITO DAL DM 31.12.1988 , NORMALMENTE
ASSUNTO IN QUANTO DETTA I LIMITI MASSIMI FISCALMENTE
RICONOSCIUTI
TABELLA PER GLI ENTI LOCALI, ESPORTABILE SU ALTRE P.A. :
-  EDIFICI, ANCHE DEMANIALI :
3%
-  STRADE, PONTI E ALTRI BENI DEMANIALI :
2%
-  MACCHINARI, APPARECCHI, ATTREZZATURE,
IMPIANTI E ALTRI BENI MOBILI :
15%
-  ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI :
20%
-  AUTOMEZZI IN GENERE :
20%
PRINCIPI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO
Per la valutazione del patrimonio librario delle università bisogna distinguere
tra:
- collezioni o comunque libri che non perdono valore nel corso del tempo, questi
sono iscritti tra le immobilizzazioni di Stato Patrimoniale e non vengono
ammortizzate
-
libri che perdono valore nel corso del tempo, per cui gli atenei possono
considerare alternativamente due approcci:
- «patrimonializzazione» degli acquisti. In questo caso, il valore dei volumi
acquistati (definito in termini di risorse per l’acquisto) deve essere iscritto
tra le immobilizzazioni.
- iscrizione interamente a costo del valore annuale degli acquisti di
volumi.
In ogni caso, l’adozione di un approccio in luogo dell’altro deve essere
debitamente descritto e giustificato in Nota Integrativa.
PRINCIPI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO
«Patrimonializzazione» degli acquisti.
Seguendo questo approccio, tuttavia, si pongono tre problemi:
- l’ammortamento annuale dei volumi e la loro gestione come cespite;
- la registrazione della perdita di valore connessa allo smarrimento e al
deterioramento dei volumi;
- la valutazione del valore iniziale della biblioteca, nel primo anno di passaggio
dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale. Tale valutazione può
essere molto difficile in ragione della presenza di volumi il cui valore è difficilmente
riconducibile al costo di acquisto o al «valore di realizzo»
Iscrizione interamente a costo del valore annuale degli acquisti di volumi.
Adottando questo approccio, ovviamente, viene meno qualunque
rappresentazione della consistenza patrimoniale del patrimonio librario, ma
vengono superati tutti i problemi legati a tale processo di «patrimonializzazione»:
valutazione della consistenza iniziale, registrazione di eventuali perdite di valore,
ammortamento annuale.
DONAZIONI, LASCITI, LIBERALITA’
Le università valorizzano e capitalizzano il bene,
sulla base del valore indicato nell’atto di donazione o, in mancanza,
mediante certificazione da parte di esperti del settore.
Il bene deve essere:
- se non soggetto ad ammortamento, iscritto nelle immobilizzazioni
materiali, e il corrispondente valore deve essere iscritto nel Patrimonio
Netto (sezione Patrimonio vincolato), in un fondo di riserva
adeguatamente distinto;
- se soggetto ad ammortamento, iscritto nelle immobilizzazioni materiali
con contropartita una voce di Conto Economico (provento straordinario)
da riscontare opportunamente a fine di ciascun anno. secondo il piano di
ammortamento dei beni.
LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono beni, caratterizzati dalla natura immateriale e
dalla mancanza di tangibilità che manifestano i benefici economici lungo un arco
temporale di più esercizi e non solo in quello di sostenimento dei costi.
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo,
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, in proporzione ai
mesi di utilizzo ed in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
L’ateneo esplicita in Nota Integrativa le percentuali di ammortamento adottate.
Nel caso di diritti di brevetto industriale e utilizzazione di opere dell’ingegno, in via
prudenziale, i costi vanno iscritti a Conto Economico. Comunque, posta la titolarità
del diritto di utilizzo da parte dell’ateneo, se è possibile provare oggettivamente
l’utilità futura di tali diritti si può procedere alla loro capitalizzazione, fornendone le
indicazioni in Nota Integrativa.
I costi sostenuti per le migliorie e spese incrementative su beni a disposizione
dell’ateneo (affitto, leasing, uso, godimento, diritti di superficie, ecc.) sono
capitalizzabili ed iscrivibili in questa voce se le migliorie e le spese incrementative
non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma
funzionalità). Diversamente, essi sono iscrivibili tra le immobilizzazioni materiali
nella specifica categoria di appartenenza.
LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Per gli atenei rientrano in questa categoria le partecipazioni
destinate ad investimento durevole.
Nella valutazione si considera il costo sostenuto per
l’acquisizione della partecipazione comprensivo degli
oneri accessori,
rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli
di valore.
ATTIVO
B) ATTIVO CIRCOLANTE
I RIMANENZE
TOTALE RIMANENZE
II CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l’esercizio
successivo)
bII1) Crediti verso MIUR e altri Ministeri
bII2) Crediti verso Regioni e Province Autonome
bII3) Crediti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali
bII4) Crediti verso studenti per tasse e contributi
bII5) Crediti verso società ed enti controllati
bII6) Crediti verso altri (pubblici)
bII7) Crediti verso altri (privati)
TOTALE CREDITI
III ATTIVITÀ FINANZIARIE
TOTALE ATTIVITA’ FINANZIARIE
IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE
bIV1) Depositi bancari e postali
bIV2) Denaro e valori in cassa
TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
c1) Ratei per progetti e ricerche in corso
c2) Altri ratei e risconti attivi
Studio Tributario Paolo Parodi
83
PRINCIPI DI VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE
Nel settore universitario, si considerano rimanenze di magazzino, le
rimanenze relative a:
- i beni destinati ad attività didattica, di ricerca, o di supporto ad esse;
- i beni di consumo e gli altri beni utilizzati nelle attività delle università (materiale
pubblicitario, ecc.);
- i beni destinati alla vendita all’interno dell’attività commerciale eventualmente
svolta dall’università;
- i beni dell’attività di assistenza sanitaria (es.: farmaci).
Tra le rimanenze di magazzino si includono i beni destinati alla vendita o che
concorrono alla loro produzione nella normale attività dell’ateneo.
La valutazione delle rimanenze di magazzino avviene al costo di acquisto o di
produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del
mercato, se minore.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE
La valutazione delle rimanenze di magazzino con criteri di costo può avvenire
assumendo diversi metodi :
n
n
Costo medio ponderato :
(p x q ) / q )
i=1 i
i i=1 i
L.I.F.O. : ipotesi del last in first out : la valorizzazione avviene ai prezzi di acquisto
più remoti nel tempo
Può essere continuo o «a scatti»
F.I.F.O. : ipotesi del first in first out : la valorizzazione avviene ai prezzi di acquisto
più recenti nel tempo
PRINCIPI DI VALUTAZIONE DEI CREDITI
I crediti vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo.
Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un
fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per
inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono
inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio.
Detto fondo deve essere sufficiente (adeguato, ma non eccessivo) per
coprire, nel rispetto del principio di competenza, sia le perdite per
situazioni di inesigibilità già manifestatasi, sia quelle temute o latenti.
Il fondo non deve essere separatamente evidenziato nel «passivo» ma
deve essere portato in diretta diminuzione del valore nominale dei crediti
cui si riferisce
PRINCIPI DI VALUTAZIONE DEI CREDITI PARTICOLARI
Appare particolarmente rilevante identificare, per ciascun credito l’origine, la natura
del debitore, la data di presumibile realizzo.
Nello specifico è opportuno indicare separatamente:
- i crediti già maturati verso studenti,
- i crediti verso il Ministero dell’Istruzione ed altri enti, pubblici e privati.
Nel caso di contributi, essi potranno essere considerati crediti solo a fronte di
una comunicazione ufficiale da parte dell’ente finanziatore in merito
all’assegnazione definitiva a favore dell’ateneo.
Contributi Miur, o altri contributi a fondo perduto assegnati da enti pubblici e privati
vanno registrati come crediti esclusivamente a fronte di elementi certi e precisi.
Qualora si debba stimare un importo che dovrà essere erogato è preferibile
valorizzarlo come rateo.
Crediti verso studenti per tasse e contributi: per crediti verso studenti per corsi
di studio si intendono i pagamenti dovuti da parte degli studenti per le tasse
universitarie. Tali crediti sono pari alle rate dovute e non saldate per un anno
accademico
LE DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Per disponibilità liquide si fa riferimento a :
- depositi bancari anche nel sistema di Tesoreria
Unica,
- depositi postali,
- assegni,
- denaro e valori bollati.
Nel caso di poste in valuta esse sono valutate al
cambio di fine esercizio.
CONTABILITA’ ECONOMICA : RATEI ATTIVI E PASSIVI
Sono quote di entrate e di uscite che si riferiscono ,
rispettivamente, a ricavi e costi che hanno avuto la loro
manifestazione economica nell’esercizio in chiusura ma che
avranno la loro manifestazione finanziaria nell’esercizio
successivo ( sono posticipati- calcolati in funzione del tempomaturati ma non liquidati).
Si dovrà procedere all’individuazione di quella quota di ricavo da
porre a favore dell’esercizio o della quota di costo da porre a
carico dello stesso.
CONTABILITA’ ECONOMICA : I RISCONTI
I risconti attivi e passivi sono, rispettivamente, costi o ricavi la
cui manifestazione finanziaria è avvenuta nell’esercizio in
chiusura ma che devono ancora manifestarsi economicamente
nell’esercizio successivo (sono anticipati, calcolati in
proporzione al tempo, sono liquidati ma non ancora maturati).
Nel bilancio Finanziario risulta scritturato interamente l’impegno
(accertato). Si dovrà individuare la quota di costo (ricavo) da
rinviare nell’esercizio successivo, da stornare dall’impegno
(accertamento).
L’università ALFA concede in locazione un immobile in
data 1/9/n all’impresa BETA per un anno, con la
pattuizione che il canone sarà pagato posticipatamente
Al 31/12/n si calcola un RATEO ATTIVO per la quota di
fitti che è già maturata, ovvero quella calcolata dal 1/9/n al
31/12/n e che è di COMPETENZA dell’esercizio “n”. Il
rateo è, in questo caso, ATTIVO, perchè corrisponde al
credito per fitti già maturati.
ESEMPIO RATEO ATTIVO
L’università ALFA concede in locazione annuale in
data 1/9/n all’impresa BETA. Il canone, di 12.000
€ deve essere pagato dopo un anno, l’1/9/n+1,
1/09/n
31/12/n
1/09/n+1
Il rateo calcolato dall’ 1/09/n al 31/12/n è:
12.000/12* 4 (mesi)
= 4000 € (RATEO ATTIVO)
ESEMPIO RISCONTO ATTIVO
L’università ALFA ha stipulato in data 30/11/n
polizza assicurativa di 1200 € per un anno, con
copertura fino al 29.11.n+1
30/11/n
31/12/n
30/11/n1
La quota di competenza anno n è pari a 1/12 e cioè a 100, mentre per 11/12
occorre rinviare il costo alla competenza dell’anno n+1 mediante
l’iscrizione di un risconto attivo:
12 : 1200 = 11 : X
X = 1100 € (RISCONTO ATTIVO)
L’università ALFA ottiene un mutuo quinquennale in data
1/6/n della banca CARIGE con interessi pagabili
semestralmente in via posticipata.
Al 31/12/n si calcola un RATEO PASSIVO per la quota di
interessi che sono già maturati, ovvero quelli calcolati dal
1/12/n al 31/12/n (perchè gli interessi si pagano
semestralmente) e che sono di COMPETENZA
dell’esercizio “n”. Il rateo è, in questo caso, PASSIVO,
perchè corrisponde al debito potenziale per gli interessi già
maturati.
ESEMPIO RATEO PASSIVO
L’università ALFA ottiene un mutuo quinquennale
per 66.000 € in data 1/6/n dalla banca CARIGE
con interessi pagabili semestralmente in via
posticipata al tasso 5%.
1/12/n
31/12/n
1/6/n1
Il rateo calcolato dall’ 1/12/n al 31/12/n è:
66000 * 5 * 1 (mesi)
1200
=
275 (RATEO PASSIVO)
L’università ALFA ha stipulato in data 15/10/n un
contratto di affitto annuo di un fabbricato non strumentale
ricevendo il versamento anticipato del canone
quadrimestrale.
Al 31/12/n si calcola un RISCONTO PASSIVO per la
parte di fitto attivo relativo al periodo 1/01/n+1 al 15/02/n
+1 e che è di COMPETENZA dell’esercizio n+1,cioè
quello successivo. Tale quota va quindi stornata dai ricavi
di esercizio e deve affluire al patrimonio di funzionamento
come risconto passivo. PASSIVO proprio perchè obbliga a
fornire una prestazione.
ESEMPIO RISCONTO PASSIVO
L’università ALFA ha stipulato in data 15/10/n un
contratto di affitto annuo di un fabbricato non
strumentale ricevendo il versamento anticipato del
canone quadrimestrale di 4600€.
15/10/n
31/12/n
15/02/n1
Il risconto calcolato dall’ 1/01/n1 al 15/02/n1 (perchè il canone è
quadrimestrale) in giorni (45) è:
120 : 4600 = 45 : X
X = 1725 € (RISCONTO PASSIVO)
L’università ALFA ha ottenuto in data 30/11/n una
sovvenzione dalla banca per un anno, con interessi
calcolati anticipatamente.
Al 31/12/n si calcola un RISCONTO ATTIVO per la quota
di interessi passivi relativa al periodo che va dal 1/01/n+1
al 30/11/n+1 e che è di COMPETENZA dell’esercizio n
+1,cioè quello successivo. Tale quota va quindi stornata
dai costi di esercizio e deve affluire al patrimonio di
funzionamento come risconto attivo. ATTIVO perchè è il
diritto a fruire di una prestazione.
RATEI E RISCONTI SPECIFICI PER LE UNIVERSITA’
Secondo la bozza di decreto, le voci dei ratei e dei risconti
trovano applicazione negli atenei, tra l’altro,
- nella valutazione per competenza dei proventi su
commessa,
- per la gestione dei contributi in conto capitale,
- p er l’iscrizione della quota di competenza della
contribuzione studentesca,
- per l’iscrizione dei ricavi specifici per il finanziamento di
borse
- per i contratti pluriennali (es.: borse di dottorato, assegni
di ricerca, ecc).
I ratei e i risconti devono essere valutati secondo il principio
della competenza economica.
RATEI E RISCONTI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO
Nella bozza di decreto sono contenute alcune affermazioni non del tutto in linea
con i principi contabili OIC, come di seguito specificato
Infatti, la valorizzazione dei ratei attivi o dei risconti passivi viene richiesta per dare
rilievo alla competenza dei proventi relativi ai progetti e alle ricerche in corso
finanziate o co-finanziate da soggetti terzi.
Ciò discende dal fatto che, nella bozza, si afferma che i proventi relativi ai
progetti sono registrati come ricavi e non come anticipi.
Nel caso in cui nell’anno i costi registrati siano maggiori dei proventi, è quindi
necessario valorizzare i proventi di competenza e iscrivere il rateo attivo a Stato
Patrimoniale.
Nel caso in cui i proventi sono maggiori dei costi, è necessario rinviare parte dei
primi agli esercizi successivi con lo strumento contabile del risconto passivo.
Ulteriori informazioni in merito ai progetti sottoscritti, ma rispetto ai quali non sono
ancora stati sostenuti costi e ricavi, possono essere riportati in apposita sezione
della Nota Integrativa.
PROGETTI E RICERCHE IN CORSO - COMMESSE
I progetti o le ricerche possono essere ultrannuali o annuali a seconda
degli accordi assunti con l’ente finanziatore e al tipo di attività che si sta
realizzando.
Differentemente alla tecnica dei ratei e risconti, per le commesse in attività
conto terzi potrebbero, conformemente ai principi contabili, essere
valorizzate le rimanenze di lavori in corso (ciò presupporrebbe però che i
proventi fossero trattati come «acconti»); in ogni caso, le rimanenze
potrebbero nascere a fronte di lavorazioni eseguite post ultimo SAL.
Per le commesse annuali la valutazione avviene al costo.
Per le commesse pluriennali la valutazione, a scelta dell’ateneo,
avviene al costo o in base allo stato avanzamento lavori.
L’ateneo fornisce in Nota Integrativa indicazioni sul metodo utilizzato. Per
il postulato dell’omogeneità nel caso di commesse pluriennali, la scelta
deve essere univoca per tutti i progetti/ricerche dell’ateneo.
LAVORI IN CORSO : PRINCIPIO OIC n. 23
Criteri di valutazione
Criterio della percentuale di completamento : i costi, i ricavi ed il margine di
commessa vengono riconosciuti in funzione dell’avanzamento ed attribuiti agli
esercizi in cui si espleta l’attività
Criterio della commessa completata : i ricavi ed il margine di commessa
vengono riconosciuti solo quando il contratto è completato
Lavori in corso di durata ultrannuale:
il criterio della percentuale di completamento, pur se non espressamente previsto
dal codice civile, appare meglio rispondere alla disciplina generale di bilancio.
Commesse a breve termine:
Il criterio della percentuale di completamento, non precluso dalla normativa, trova
raramente applicazione e non è previsto dalla normativa fiscale, in quanto il criterio
della commessa completata non pone problemi di distorsione dei risultati, cosa
che invece accadrebbe nel caso di commesse a lungo termine.
LAVORI IN CORSO : PRINCIPIO OIC n. 23
Criterio della percentuale di completamento :
Occorre operare come segue :
a) determinare l’ammontare dei ricavi previsti dal contratto;
b) predisporre un preventivo di costo, secondo l’iter con cui deve essere svolto il
lavoro, diviso in fasi;
c) rilevare i costi consuntivi della commessa al termine dell’esercizio (*);
d) determinare l’incidenza percentuale di c) rispetto a b)
e) nella misura percentuale sub d), attribuire i ricavi sub a) al singolo esercizio.
L’attribuzione sub e) può avvenire secondo diverse tecniche :
- Mediante la valorizzazione delle rimanenze di lavori in corso (per l’intero, in caso
le fatture dei SAL siano imputate alla voce «Acconti» del passivo di stato
patrimoniale; oppure per la sola parte eccedente l’ultimo SAL se i SAL sono
imputati a ricavi)
- Mediante la tecnica dei risconti passivi o dei ratei attivi
(*) Vi sono diversi metodi alternativi per determinare la percentuale di
completamento : cost-to-cost, ore lavorate, unità consegnate, misurazioni fisiche.
(segue su slide successiva)
LAVORI IN CORSO : PRINCIPIO OIC n. 23
Criterio della percentuale di completamento : (segue da slide precedente)
Sono considerati costi di commessa :
- sia quelli direttamente riferibili alle commesse (costi diretti),
- sia quelli riferibili all’intera attività produttiva e ripartiti, per imputazione, sulle
singole commesse (costi indiretti).
Per costi diretti si intendono indicativamente:
— i costi dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera;
— i costi della manodopera
— i costi dei subappaltatori;
— gli ammortamenti ed i noli dei macchinari impiegati;
— i costi per fidejussioni e assicurazioni specifiche;
— i costi di progettazione (se riferibili direttamente alla commessa).
Parte di tali costi è sostenuta durante la fase di avviamento della commessa e
costituiscono i costi pre-operativi.
Per costi indiretti si intendono indicativamente:
— i costi generali di produzione o industriali.
Non sono invece da considerare costi di commessa le spese che si riferiscono
all’attività aziendale nel suo complesso, quali: le spese generali, amministrative e
di vendita; le spese generali di ricerca e sviluppo.
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I FONDO DI DOTAZIONE DELL’ATENEO
II PATRIMONIO VINCOLATO
aII1) Fondi vincolati destinati da terzi
aII2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
aII3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge,
o altro)
TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO
III PATRIMONIO LIBERO
aIII1) Risultato gestionale esercizio
aIII2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti
aIII3) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili
aIII4) Riserve statutarie
TOTALE PATRIMONIO LIBERO
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
Studio Tributario Paolo Parodi
105
LA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO
Si articola in:
- fondo di dotazione dell’ateneo: se previsto statutariamente. Il fondo può essere
sia libero che vincolato in funzione delle indicazioni statutarie.
- patrimonio vincolato: il patrimonio vincolato è composto da fondi, riserve e
contributi in conto capitale vincolati per scelte operate da terzi donatori (nel caso in
cui questi vengano registrati secondo il criterio patrimoniale).
- patrimonio libero: è costituito dalle riserve derivanti dai risultati gestionali
realizzati e dai contributi in conto capitale liberamente utilizzabili, e pertanto si
compone del:
- risultato gestionale esercizio in corso;
- dei risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti;
- dei contributi in conto capitale liberamente utilizzabili;
- delle riserve statutarie.
PA R T I C O L A R E AT T E N Z I O N E D E V E E S S E R E P O S TA N E L L A
DETERMINAZIONE E NELLA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO
DELLA PRIMA SITUAZIONE PATRIMONIALE, IN SEDE DI IMPIANTO DELLA
CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE (vedasi infra)
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo)
d1) Mutui e Debiti verso banche
d2) Debiti verso MIUR e altri Ministeri
d3) Debiti verso Regione e Province Autonome
d4) Debiti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali
d5) Debiti verso studenti
d6) Acconti
d7) Debiti verso fornitori
d8) Debiti verso dipendenti
d9) Debiti verso società o enti controllati
d10) Altri debiti
TOTALE DEBITI (D)
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Studio Tributario Paolo Parodi
107
FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite
o rischi aventi le seguenti caratteristiche:
- natura determinata,
- esistenza certa o probabile,
- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’esercizio.
I fondi del passivo non possono essere utilizzati per rettificare i valori dell’attivo
(fatta eccezione per il fondo svalutazione crediti) oppure per attuare politiche di
bilancio tramite la costituzione di fondi rischi ed oneri privi di giustificazione
economica.
Non sono dettati criteri di valutazione specifici per gli accantonamenti ai fondi per
rischi ed oneri.
Nella valutazione degli stessi occorre tenere presente i principi generali del
bilancio, in particolare i postulati della competenza e della prudenza.
A. PROVENTI PROPRI
a1) Proventi per la didattica
a2) Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico
a3) Ricerche con finanziamenti competitivi
B. CONTRIBUTI
b1) Contributi Miur e altri Ministeri
b2) Contributi Enti Locali
b3) Contributi Unione Europea
b4) Contributi da enti vari e privati
C. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
D. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO
E. ALTRI PROVENTI
F. VARIAZIONE LAVORI IN CORSO
G. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
TOTALE PROVENTI (I)
H. COSTI SPECIFICI
h1) Sostegno agli studenti
h2) Interventi per il diritto allo studio
h3) Sostegno alla ricerca e attività editoriale
h4) Personale dedicato alla ricerca e alla didattica
h4a) docenti/ricercatori
h4b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, borsisti,….)
h4c) docenti a contratto
h4d) esperti linguistici
h4e) altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica
h5) Acquisto materiale di consumo per laboratori
h6) Trasferimenti a partner di progetti coordinati
h7) Altri costi specifici
I. COSTI GENERALI
i1) Personale tecnico amministrativo
i2) Acquisto materiali
i3) Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico
i4) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali
i5) Costi per godimento di beni di terzi
i6) Altri costi generali
L. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
M. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
N. ALTRI ACCANTONAMENTI
O. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE COSTI (II)
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (I-II)
P) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
p1) Proventi finanziari
p2) Interessi ed altri oneri finanziari
p3) Utili e Perdite su cambi
Q) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
q1) Rivalutazioni
q2) Svalutazioni
R) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
r1) Proventi
r2) Oneri
Studio Tributario Paolo
S) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE
RISULTATO DI ESERCIZIO
Parodi
109
. PROVENTI PROPRI
a1) Proventi per la didattica
a2) Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico
a3) Ricerche con finanziamenti competitivi
B. CONTRIBUTI
b1) Contributi Miur e altri Ministeri
b2) Contributi Enti Locali
b3) Contributi Unione Europea
b4) Contributi da enti vari e privati
C. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
D. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI DIRITTO
ALLO STUDIO
E. ALTRI PROVENTI
F. VARIAZIONE LAVORI IN CORSO
G. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI
INTERNI
TOTALE PROVENTI (I)
A
H
Studio Tributario Paolo Parodi
110
TOTALE PROVENTI (I)
H. COSTI SPECIFICI
h1) Sostegno agli studenti
h2) Interventi per il diritto allo studio
h3) Sostegno alla ricerca e attività editoriale
h4) Personale dedicato alla ricerca e alla didattica
h4a) docenti/ricercatori
h4b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, borsisti,….)
h4c) docenti a contratto
h4d) esperti linguistici
h4e) altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica
h5) Acquisto materiale di consumo per laboratori
h6) Trasferimenti a partner di progetti coordinati
h7) Altri costi specifici
I. COSTI GENERALI
i1) Personale tecnico amministrativo
i2) Acquisto materiali
i3) Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico
i4) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali
i5) Costi per godimento di beni di terzi
i6) Altri costi generali
L. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
M. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
N. ALTRI ACCANTONAMENTI
O. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE COSTI (II)
DIFFERENZA TRA PROVENTIStudio
E COSTI
OPERATIVI
(I-II)
Tributario
Paolo Parodi
P
111
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (I-II)
P) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
p1) Proventi finanziari
p2) Interessi ed altri oneri finanziari
p3) Utili e Perdite su cambi
Q) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
q1) Rivalutazioni
q2) Svalutazioni
R) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
r1) Proventi
r2) Oneri
S) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO CORRENTI,
DIFFERITE, ANTICIPATE
RISULTATO DI ESERCIZIO
Studio Tributario Paolo Parodi
112
PROVENTI PER LA DIDATTICA
Se non verrà diverse stabilito, per ragioni di
semplificazione,
in considerazione del fatto che lo studente quando si
iscrive diventa debitore dell’importo totale delle tasse
dell’anno accademico in corso,
tale valore è iscritto a Conto Economico
in base al principio di competenza economica
ed è riscontato per la quota non di competenza.
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
Per contributi in conto capitale si intendono le somme erogate a fondo perduto
dallo Stato o da altri enti, pubblici o privati, a università per la realizzazione di
opere per cui l’ateneo non ha facoltà di distoglierli dall’uso previsto dalle leggi o
dalle disposizioni in base alle quali sono stati erogati.
Per la contabilizzazione gli atenei, specificandolo in Nota Integrativa, possono
scegliere tra:
- iscrivere i contributi in conto capitale nel Conto Economico, gradualmente in base
alla vita utile del cespite, imputando fra i ricavi l’intero contributo e riscontandone
quota ogni anno fino alla conclusione del periodo di ammortamento e
contemporaneamente ammortizzando il cespite capitalizzato per il suo intero
valore.
- capitalizzare il cespite al netto del contributo, indicando l’operazione nel
prospetto dei cespiti in Nota Integrativa nel prospetto cespiti.
I principi contabili OIC prevedono un ulteriore metodo : patrimonializzazione
iniziale del contributo e graduale imputazione a conto economico in base alla vita
utile del cespite, in simmetria economico-temporale con l’ammortamento (che
dunque viene «sterilizzato» (in parte o in toto)
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
I contributi in conto esercizio sono invece le somme erogate da terzi
per sostenere il funzionamento dell’ateneo o comunque per realizzare
attività non classificabili tra gli investimenti.
I contributi in conto esercizio, posta particolarmente significativa per il
contesto universitario, devono essere iscritti come voci di proventi nel
Conto Economico.
Anche la competenza dei contributi in conto esercizio può essere
rimandata nel tempo nel caso si riferiscano ad iniziative specifiche la cui
realizzazione si protrae oltre l’esercizio contabile.
OPERAZIONI IN MONETA ESTERA
I costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta sono determinati al cambio
corrente alla data nella quale la relativa operazione è avvenuta
(ordine/entrata merce).
Eventuali utili e perdite su cambi che dovessero manifestarsi al momento
del pagamento vanno iscritte nelle apposite voci di Conto Economico
nella sezione dei Proventi e degli Oneri Finanziari (Perdite su cambi o
Utili su cambi), quindi non vanno in rettifica degli importi originari e nel
caso delle immobilizzazioni non vanno considerati quali oneri accessori
all’acquisizione del bene.
Al termine di ogni esercizio nel rispetto del principio della
competenza economica, è inoltre necessario valutare e iscrivere a
Conto Economico l’emergere di eventuali perdite/utili su cambi di tutte le
operazioni in valuta estera aperte;
nel caso emerga un utile questo viene accantonato in una riserva non
utilizzabile fino al momento dell’effettivo realizzo della perdita/utile.
SCRITTURE DI AMMORTAMENTO
Attribuiscono all’esercizio le quote di costi e ricavi
pluriennali considerate di competenza.
•  AMMORTAMENTO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
•  AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
QUOTA AMMORTAMENTO
N
N+1
N+2
N+3
N+4
AMMORTAMENTO: logiche differenti nella contabilità finanziaria e
nella contabilità economica.
Ipotizzando un’attività resa possibile dall’acquisizione di una
attrezzatura specifica di laboratorio:
Costo d’acquisto: € 35.000.00 durata presunta 5 anni
Ricavi annui derivanti dall’attività di laboratorio € 8400,00
CONTABILITA’ ECONOMICA
ANNO
n
ANN ANNO n
O n+1 +2
ANNO n
+3
ANNO n
+4
TOTALE
RICAVI
8400
8400
8400
8400
8400
42000
COSTI
7000
7000
7000
7000
7000
35000
RISULTATO
1400
1400
1400
1400
1400
7000
SECONDO LA LOGICA DELLA CONTABILITA’ FINANZIARIA
ANNO n
ANNO
n+1
ANNO
n+2
ANNO
n+3
ANNO n
+4
ACCERTAMENTI
8400
8400
8400
8400
8400
42000
IMPEGNI
35000
/
/
/
/
35000
(26600)
8400
8400
8400
8400
7000
RISULTATO
TOTALE
LA PREDISPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
INIZIALE : CRITERI GENERALI
Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà:
è necessario procedere ad una stima a valori di mercato o
comunque al costo di ricostruzione.
Successivamente occorre determinare il fondo
ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del
momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere
utilizzato in ateneo e della vita utile media per la specifica
tipologia di bene.
Immobili e terreni di terzi a disposizione:
il relativo valore va imputato nei conti d’ordine, salvo i casi
in cui l’ateneo non abbia diritti reali perpetui su tali beni.
In quest’ultimo caso anche il valore di tali immobili va
imputato tra le immobilizzazioni
LA PREDISPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
INIZIALE : CRITERI GENERALI
Beni mobili:
è necessario procedere ad una ricognizione inventariale di ateneo.
Successivamente occorre determinare il fondo ammortamento
cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il
cespite ha iniziato ad essere utilizzato in ateneo e della vita utile
media per la specifica tipologia di bene.
In sede di determinazione del primo Stato Patrimoniale è possibile
non comprendere nella ricognizione i beni già interamente
ammortizzati.
Eventuali contributi in conto capitale ricevuti per il finanziamento delle
immobilizzazioni vanno inseriti nella voce risconti passivi di stato
patrimoniale solo per la parte a copertura del residuo valore da
ammortizzare del cespite.
LA PREDISPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
INIZIALE : CRITERI GENERALI
Immobilizzazioni finanziarie:
sono iscritte al valore di acquisizione, corretto di eventuali perdite durevoli
di valore.
Residui attivi e passivi di contabilità finanziaria:
preliminare è la verifica della loro effettiva sussistenza.
I residui riconducibili, secondo i principi della contabilità economico
patrimoniale, a crediti e debiti vanno classificati nelle relative poste;
altrimenti vanno classificati negli “altri fondi per oneri” del passivo di stato
patrimoniale (ad esempio fondi accantonati per il pagamento del fondo
accessorio al personale) o nelle diverse riserve di patrimonio netto.
Nel tempo poi tali voci verranno utilizzate a copertura dei relativi costi.
Ordini e contratti che al 31/12 dell’ultimo esercizio in contabilità finanziaria
risultano non ancora legati ad una fattura o ad un compenso:
vanno migrati nel nuovo esercizio in competenza, aumentando
corrispondentemente l’avanzo libero o l’avanzo vincolato.
LA PREDISPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
INIZIALE : CRITERI GENERALI
Crediti e debiti tributari
Nelle voci di credito e debito è necessario inserire anche eventuali crediti
e debiti tributari emersi dal modello Unico dell’esercizio precedente a
quello di introduzione della contabilità economico patrimoniale.
Idem per l’Iva o per le ritenute su lavoro dipendente o autonomo operate
ma non ancora versate al 31.12
Mutui:
devono essere imputati alle voci di debito a medio lungo-termine, tenendo
traccia degli importi in scadenza
- entro i dodici mesi,
- entro i tre anni,
- entro i cinque anni
- oltre i cinque anni.
LA PREDISPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
INIZIALE : CRITERI GENERALI
Progetti finanziati:
Occorre determinare il loro stato avanzamento al 31/12
dell’ultimo esercizio in contabilità finanziaria.
A tal fine è necessario confrontare i ricavi registrati fino a quel
momento a partire dall’avvio del progetto con i costi: nel caso
in cui i ricavi siano maggiori si procede alla valorizzazione dei
risconti.
Nel caso di passaggio dalla contabilità finanziaria per cassa
alla contabilità economico patrimoniale è possibile sostituire i
dati di costo e ricavo con i dati di pagato e incassato:
potrebbe essere scarsamente rappresentativo.
LA PREDISPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
INIZIALE : CRITERI GENERALI
Avanzo libero:
deve essere imputato in una riserva utilizzabile denominata
“riserva derivante da avanzo libero esercizi precedenti”.
Avanzo vincolato:
deve essere suddiviso tra le diverse poste di riserva, di fondo
o di risconto del passivo di Stato Patrimoniale, attraverso
un’analisi puntuale delle differenti determinanti.
Patrimonio netto iniziale
L’eventuale differenza che dovesse emerge tra attivo e
passivo patrimoniale va imputata ad una voce indisponibile di
Patrimonio Netto “Patrimonio Netto di Apertura indisponibile”.
Livello
E.I
E.I.i
E.I.ii
E.I.iii
E.II
E.II.i
E.II.ii
E.III
E.IV
IPOTESI DI PREVENTIVO FINANZIARIO
Descrizione
Avanzo di amministrazione esercizio precedente
ENTRATE CORRENTI
Entrate contributive
Entrate derivanti da trasferimenti correnti
Altre Entrate
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Alienazione di beni patrimoniali e riscossione di
crediti
Entrate derivanti da trasferimenti in conto
capitale
ACCENSIONE DI PRESTITI
PARTITE DI GIRO
Totale entrate
Studio Tributario Paolo Parodi
127
Livello
U.I
U.I.i
U.I.ii
U.I.iii
U.I.iiii
U.II
U.III
U.III.i
U.III.ii
U.III.iii
U.IV
U.V
IPOTESI DI PREVENTIVO FINANZIARIO
Descrizione
Disavanzo di Amministrazione esercizio
precedente
USCITE CORRENTI
Oneri per il personale
Beni di consumo e servizi
Altre Spese
Trasferimenti correnti
Versamenti al bilancio dello Stato
USCITE IN CONTO CAPITALE
Investimenti in ricerca
Acquisizione beni durevoli
Trasferimenti per investimenti
RIMBORSO DI PRESTITI
PARTITE DI GIRO
Totale uscite
Studio Tributario Paolo Parodi
128
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