Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza Regione Calabria Il Garante Lezione 2 MARILINA INTRIERI DIRITTI ALLA VITA- ALLA SALUTE-ALLA DIGNITA-ALLA EDUCAZIONEALL’ISTRUZIONE I diritti di cui si dirà sono diritti come abbiamo già evidenziato tra loro interconnessi e interdipendenti e rappresentano quasi una endiadi della tutela minorile. Ad esempio, infatti, Il diritto alla salute è esercitabile solo se è stato garantito il diritto alla vita, così come quello all’istruzione è fruttuoso solo se è attuata con un indirizzo educativo corretto. a. Diritto alla vita, salute ed assistenza sanitaria L’ampiezza degli interessi coinvolti nei diritti alla vita, alla salute e all’assistenza sanitaria ha reso necessaria, come facilmente ipotizzabile, una pluralità di interventi concernenti fenomeni di diversa entità ad opera di questa Autorità. Si tratta di diritti umani che come noto hanno ricevuto riconoscimento e tutela internazionale e che - anche alla luce dell’art. 2 della Costituzione che sancisce il fondamentale principio per il quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “pone a regola fondamentale dello Stato, per tutto quanto attiene ai rapporti tra collettività e i singoli, il riconoscimento di quei diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana” appartenente all’uomo considerato come individuo libero- ricevono una diretta previsione e tutela costituzionale che li contempla segnatamente agli artt. 2, 27, 32. Al riguardo è doveroso, inoltre, ricordare il riconoscimento contenuto nel preambolo della Dichiarazione dei diritto dell’uomo “ ... il riconoscimento della dignità specifica e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della società umana è la base di libertà, giustizia e pace nel mondo …”. L’uguale dignità degli uomini implica che tutti hanno diritto ad uguale trattamento mediante la garanzia dei beni fondamentali - e dunque anche ai minori i quali per la loro naturale condizione di soggetti in fieri debbono ricevere una maggiore protezione e cura del diritto - ed il principio solidaristico esige che sia data uguale possibilità di accesso a detti diritti per consentire un’adeguata e sostanziale realizzazione personale. Il diritto alla vita proclamato nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (ma anche nel patto internazionale sui diritti civili e politici e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e nella Carta fondamentale dell’Unione) costituisce uno dei diritti inviolabili, cioè un diritto che costituisce l’essenza dei valori sui quali si fonda la nostra Costituzione. Il diritto alla vita costituisce il presupposto per l’esercizio e titolarità degli altri diritti. Il diritto alla salute è ovviamente riconosciuto dalla Convenzione sui diritti dell’uomo la quale all’art. 25 statuisce che “ogni individuo ha diritto a un livello di vita sufficiente a garantire la sua salute, il suo benessere e quelli della sua famiglia, principalmente per l’alimentazione, il vestiario, l’abitazione, le cure mediche nonché i servizi sociali necessari...”. E’ evidente che in tale contesto il diritto alla salute non sia concepito “per sè”, ma un diritto connesso al diritto ad un adeguato standard di vita. Maggiormente ampia appare, poi, la definizione fornita dalla OMS “… il godimento del miglior stato di salute raggiungibile costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razza, religione, opinioni politiche, condizione economica o sociale …” Vale ricordare che, inoltre, si tratta di diritti che ricevono per i minori specifica e diretta previsione nella Convenzione di New York che contiene, nei suoi Protocolli opzionali, una serie sistematica di standard legali internazionali per la tutela e il benessere dei bambini e dei ragazzi. L’obiettivo di garantire la tutela e l’effettività del diritto alla salute ai minori d’ età è posto a fondamento della Convenzione ONU del 1989 sui diritti dell’infanzia (ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176 – Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, resa a New York il 20 novembre 1989) cha all’articolo 24, comma 1, prevede che “Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.” E sempre all’articolo 24 comma 2, lettera b), è previsto che “Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie.” A livello nazionale è copiosa la normativa avente ad oggetto l’esercizio dei diritti dell’ infanzia e dell’ adolescenza. Ex multis si segnalano le seguenti leggi: 285/97, 451/97, 328/2000, 149/2001, 154/2001, 46/2002, 228/2003, 226/2004, e 7/2006 dirette a tutelare il minore a trecentosessanta gradi. Di tutta evidenza che le norme nazionali ed internazionali promulgate nell’ ambito della tutela e protezione riconoscimento dei dell’infanzia e diritti minori dei del impongano allo Stato di garantire il diritto alla salute a tutti i minori senza discriminazione alcuna derivante dalla propria classe sociale, città di residenza o appartenenza ad altre nazioni. Tali diritti primari sono e debbono essere riconosciuti anche ai minori entrati irregolarmente nel territorio della Repubblica. Nel quadro normativo costituzionale a tutela dei minori, le Regioni sono chiamate direttamente in causa quale enti obbligati a predisporre mezzi e strutture idonee a tutelare, nei limiti consentiti dai principi della migliore scienza medica, il benessere psicofisico dei minori in via preventiva ed a mitigare ed annullare gli effetti negativi di qualunque affezione. L’ art.117 della Costituzione nel contemplare la tutela della salute tra le materie in competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, sottintende che i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale siano fatti propri delle regioni che, solo entro quella cornice, possono introdurre una normativa di dettaglio. Le Regioni, pertanto, sono tenute a rispettare ed attuare i principi fissati dalla legge nazionale in materia di tutela dei minori e della salute degli stessi. Ne discende pertanto l’obbligo delle regioni di garantire, in maniera uniforme, su tutto il territorio di propria competenza, la tutela della salute dei minori, anche alla luce della normativa regionale. Tale obbligo è stato normativamente assunto nella legge regionale 2 novembre 2004, n. 28 (Garante per l’infanzia e l’adolescenza) che all’ articolo 1 comma 2, prevede che “la regione difende i diritti dei bambini di ogni colore, religione, cultura ed etnia, al fine di contribuire a promuovere il diritto ad una famiglia, all’ istruzione ed all’ assistenza sanitaria a tutti i bambini”. b. diritto all’istruzione Il diritto all'istruzione, come noto, è uno dei diritti fondamentali della persona, riconosciuto e consacrato dalla Dichiarazione universale dei diritti umani che all’art. 26 sancisce: “Ognuno ha diritto ad un'istruzione. L'istruzione dovrebbe essere gratuita, almeno a livelli elementari e fondamentali. L'istruzione elementare dovrebbe essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale, dovrebbero essere generalmente fruibili, così come pure un'istruzione superiore dovrebbe essere accessibile sulle basi del merito”. Il Commento generale n° 13 sul diritto all’istruzione del Comitato sui diritti economici sociali e culturali evidenzia che "l’istruzione è un diritto umano in sé e per sé, e nel contempo un mezzo indispensabile per la realizzazione degli altri diritti umani". Il comitato ha espressamente sancito che tale diritto non può essere negato a nessuno, che l’istruzione elementare dovrà essere gratuita e obbligatoria e che nessuno può escludere un bambino o una bambina dall’istruzione elementare. Il diritto all’educazione e istruzione è garantito, a livello internazionale, dall’art.28 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, il cui comma 2, prevede anche che “Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione”. E’ dovere degli Stati la tutela di detto diritto e la Costituzione repubblicana prevede all’art. 34 il diritto allo studio e all’istruzione. Il diritto all’istruzione è il diritto contemplato dai commi uno e due dell’art. 34 nei quali è statuito che “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.” Il diritto allo studio riguarda il percorso scolastico successivo all’obbligo che ogni cittadino ha libertà e diritto di intraprendere e di concludere e che lo Stato garantisce ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, consentendo loro di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica, infatti, ha il dovere di rendere effettivo l’accesso al diritto allo studio per mezzo di borse di studio, assegni alle famiglie ed altre agevolazioni. c. diritto all’educazione Il diritto ad essere educato è diritto riconosciuto nel nostro ordinamento dalla Costituzione (art. 30) e dal codice civile che, all’art. 147, specifica e declina il diritto minorile all’educazione. Nel concetto di educazione è insita una trasmissione di valori ed una crescita anche morale dell’individuo che i soggetti preposti - la famiglia in primis e la società e lo Stato poi sono chiamati ad offrire a tutti i minori. Orbene gli adulti di riferimento che per la loro attività, posizione o per condizionamenti sociali o religiosi rivestono un ruolo di guida nell’educazione dei minori sono purtroppo gravati da una maggiore responsabilità che deriva dalla duplice circostanza di rappresentare un punto di riferimento sociale per i minori e che i soggetti di cui rappresentano il punto di riferimento sono soggetti in fieri, ai quali non si può chiedere, perché come soggetti in fieri non hanno gli strumenti di un adulto, di comprendere fenomeni e dichiarazioni diversamente comprensibili da una platea adulta soprattutto se, in un territorio come la Calabria, si riferiscono ad eventi legati alla mafia che appare così fortemente insinuata nel territorio e nella cultura antistatale contro la quale così duramente molti uomini e donne della Regione combattono ogni giorno in prima linea. d. Diritto alla dignità LA definizione del concetto di dignità è problematica in ragione della sua ambiguità e della poliedricità del concetto. Il primo dei sei capi della carta di nizza afferma che la dignità umana è inviolabile e che deve essere tutelata e rispettata. Il concetto di dignità non è espressamente contemplato nella carta costituzionale ma il principio personalistico ed il riconoscimento dei diritti umani la rendono comunque presente nel tessuto costituzionale. Ciò sia nella sua visione soggettivistica per la quale la dignità coincide sostanzialmente con l’attributo primo ed irrinunciabile della persona. La dimensione sociale della dignità trova, diversamente dalla concezione soggettiva, ampio ed esplicito riconoscimento nella costituzione che al primo comma dell’art. 3 parla di dignità sociale in collegamento con il principio di eguaglianza formale. Concludendo i diritti alla salute allo studio all’istruzione debbono essere attuati nel rispetto della persona del minore e della sua dignità. Reggio Calabria - palazzo del Consiglio Regionale via Cardinale Portanova Tel 0965.880761 – Fax 0965.1812019 – 3806454659 - 3347852151 [email protected], [email protected],