INTRIERI DIRITTI DIGNITE -VITA ECC

Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza
Regione Calabria
Il Garante
Lezione 2
MARILINA INTRIERI
DIRITTI ALLA VITA- ALLA SALUTE-ALLA DIGNITA-ALLA EDUCAZIONEALL’ISTRUZIONE
I diritti di cui si dirà sono diritti come
abbiamo
già
evidenziato
tra
loro
interconnessi
e
interdipendenti
e
rappresentano quasi una endiadi della tutela
minorile.
Ad esempio, infatti, Il diritto alla salute è
esercitabile solo se è stato garantito il diritto
alla vita, così come quello all’istruzione è
fruttuoso solo se è attuata con un indirizzo
educativo corretto.
a. Diritto alla vita, salute ed assistenza
sanitaria
L’ampiezza degli interessi coinvolti nei diritti
alla vita, alla salute e all’assistenza sanitaria ha
reso necessaria, come facilmente ipotizzabile,
una pluralità di interventi concernenti fenomeni
di diversa entità ad opera di questa Autorità.
Si tratta di diritti umani che come noto hanno
ricevuto riconoscimento e tutela internazionale
e che - anche alla luce dell’art. 2 della
Costituzione che sancisce il fondamentale
principio per il quale la Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e, come
evidenziato dalla Corte Costituzionale, “pone a
regola fondamentale dello Stato, per tutto
quanto attiene ai rapporti tra collettività e i
singoli, il riconoscimento di quei diritti che
formano il patrimonio irretrattabile della
persona
umana”
appartenente
all’uomo
considerato come individuo libero- ricevono
una diretta previsione e tutela costituzionale
che li contempla segnatamente agli artt. 2, 27,
32.
Al riguardo è doveroso, inoltre, ricordare il
riconoscimento contenuto nel preambolo della
Dichiarazione dei diritto dell’uomo “ ... il
riconoscimento della dignità specifica e dei diritti uguali
e inalienabili di tutti i membri della società umana è la
base di libertà, giustizia e pace nel mondo …”.
L’uguale dignità degli uomini implica che tutti
hanno diritto ad uguale trattamento mediante la
garanzia dei beni fondamentali - e dunque
anche ai minori i quali per la loro naturale
condizione di soggetti in fieri debbono ricevere
una maggiore protezione e cura del diritto - ed
il principio solidaristico esige che sia data
uguale possibilità di accesso a detti diritti per
consentire
un’adeguata
e
sostanziale
realizzazione personale.
Il
diritto
alla
vita
proclamato
nella
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
(ma anche nel patto internazionale sui diritti
civili e politici e nella Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e nella Carta
fondamentale dell’Unione) costituisce uno dei
diritti inviolabili, cioè un diritto che costituisce
l’essenza dei valori sui quali si fonda la nostra
Costituzione.
Il diritto alla vita costituisce il presupposto per
l’esercizio e titolarità degli altri diritti.
Il diritto alla salute è ovviamente riconosciuto
dalla Convenzione sui diritti dell’uomo la quale
all’art. 25 statuisce che “ogni individuo ha diritto a
un livello di vita sufficiente a garantire la sua salute, il
suo benessere e quelli della sua famiglia, principalmente
per l’alimentazione, il vestiario, l’abitazione, le cure
mediche nonché i servizi sociali necessari...”. E’
evidente che in tale contesto il diritto alla salute
non sia concepito “per sè”, ma un diritto
connesso al diritto ad un adeguato standard di
vita.
Maggiormente ampia appare, poi, la definizione
fornita dalla OMS “… il godimento del miglior stato
di salute raggiungibile costituisce uno dei diritti
fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di
razza, religione, opinioni politiche, condizione economica
o sociale …”
Vale ricordare che, inoltre, si tratta di diritti che
ricevono per i minori specifica e diretta
previsione nella Convenzione di New York che
contiene, nei suoi Protocolli opzionali, una
serie sistematica di standard legali internazionali
per la tutela e il benessere dei bambini e dei
ragazzi.
L’obiettivo di garantire la tutela e l’effettività
del diritto alla salute ai minori d’ età è posto a
fondamento della Convenzione ONU del 1989
sui diritti dell’infanzia (ratificata con legge 27
maggio 1991, n.176 – Ratifica ed esecuzione
della convenzione sui diritti del fanciullo, resa a
New York il 20 novembre 1989) cha all’articolo
24, comma 1, prevede che “Gli Stati parti
riconoscono il diritto del minore di godere del miglior
stato di salute possibile e di beneficiare dei servizi medici
e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che
nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a
tali servizi.”
E sempre all’articolo 24 comma 2, lettera b), è
previsto che “Gli Stati adottano ogni adeguato
provvedimento per assicurare a tutti i minori
l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie,
con particolare attenzione per lo sviluppo delle
cure sanitarie primarie.”
A livello nazionale è copiosa la normativa
avente ad oggetto l’esercizio dei diritti dell’
infanzia e dell’ adolescenza.
Ex multis si segnalano le seguenti leggi: 285/97,
451/97,
328/2000,
149/2001,
154/2001,
46/2002, 228/2003, 226/2004, e 7/2006 dirette
a tutelare il minore a trecentosessanta gradi.
Di tutta evidenza che le norme nazionali ed
internazionali promulgate nell’ ambito della
tutela
e
protezione
riconoscimento
dei
dell’infanzia
e
diritti
minori
dei
del
impongano allo Stato di garantire il diritto alla
salute a tutti i minori senza discriminazione
alcuna derivante dalla propria classe sociale,
città di residenza o appartenenza ad altre
nazioni. Tali diritti primari sono e debbono
essere riconosciuti anche ai minori entrati
irregolarmente nel territorio della Repubblica.
Nel quadro normativo costituzionale a tutela
dei
minori,
le
Regioni
sono
chiamate
direttamente in causa quale enti obbligati a
predisporre mezzi e strutture idonee a tutelare,
nei limiti consentiti dai principi della migliore
scienza medica, il benessere psicofisico dei
minori in via preventiva ed a mitigare ed
annullare gli effetti negativi di qualunque
affezione.
L’ art.117 della Costituzione nel contemplare la
tutela della salute tra le materie in competenza
legislativa
concorrente
Stato-Regioni,
sottintende che i principi fondamentali stabiliti
dalla legge statale siano fatti propri delle regioni
che, solo entro quella cornice, possono
introdurre una normativa di dettaglio.
Le Regioni, pertanto, sono tenute a rispettare
ed attuare i principi fissati dalla legge nazionale
in materia di tutela dei minori e della salute
degli stessi.
Ne discende pertanto l’obbligo delle regioni di
garantire, in maniera uniforme, su tutto il
territorio di propria competenza, la tutela della
salute dei minori, anche alla luce della
normativa regionale.
Tale obbligo è stato normativamente assunto
nella legge regionale 2 novembre 2004, n. 28
(Garante per l’infanzia e l’adolescenza) che all’
articolo 1 comma 2, prevede che “la regione
difende i diritti dei bambini di ogni colore, religione,
cultura ed etnia, al fine di contribuire a promuovere il
diritto ad una famiglia, all’ istruzione ed all’ assistenza
sanitaria a tutti i bambini”.
b. diritto all’istruzione
Il diritto all'istruzione, come noto, è uno dei
diritti fondamentali della persona, riconosciuto
e consacrato dalla Dichiarazione universale dei
diritti umani che all’art. 26 sancisce: “Ognuno ha
diritto ad un'istruzione. L'istruzione dovrebbe essere
gratuita, almeno a livelli elementari e fondamentali.
L'istruzione elementare dovrebbe essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale, dovrebbero essere
generalmente fruibili, così come pure un'istruzione
superiore dovrebbe essere accessibile sulle basi del
merito”.
Il Commento generale n° 13 sul diritto
all’istruzione del Comitato sui diritti economici
sociali e culturali evidenzia che "l’istruzione è un
diritto umano in sé e per sé, e nel contempo un mezzo
indispensabile per la realizzazione degli altri diritti
umani".
Il comitato ha espressamente sancito che tale
diritto non può essere negato a nessuno, che
l’istruzione elementare dovrà essere gratuita e
obbligatoria e che nessuno può escludere un
bambino
o
una
bambina
dall’istruzione
elementare.
Il diritto all’educazione e istruzione è garantito,
a
livello
internazionale,
dall’art.28
della
Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo, il cui comma 2, prevede anche che
“Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per
vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in
maniera compatibile con la dignità del fanciullo in
quanto essere umano ed in conformità con la presente
Convenzione”.
E’ dovere degli Stati la tutela di detto diritto e la
Costituzione repubblicana prevede all’art. 34 il
diritto allo studio e all’istruzione.
Il diritto all’istruzione è il diritto contemplato
dai commi uno e due dell’art. 34 nei quali è
statuito che “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria
e gratuita.”
Il diritto allo studio riguarda il percorso
scolastico successivo all’obbligo che ogni
cittadino ha libertà e diritto di intraprendere e
di concludere e che lo Stato garantisce ai capaci
e meritevoli, anche se privi di mezzi economici,
consentendo loro di raggiungere i gradi più alti
degli studi. La Repubblica, infatti, ha il dovere
di rendere effettivo l’accesso al diritto allo
studio per mezzo di borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre agevolazioni.
c. diritto all’educazione
Il
diritto
ad
essere
educato
è
diritto
riconosciuto nel nostro ordinamento dalla
Costituzione (art. 30) e dal codice civile che,
all’art. 147, specifica e declina il diritto minorile
all’educazione.
Nel concetto di educazione è insita una
trasmissione di valori ed una crescita anche
morale dell’individuo che i soggetti preposti - la
famiglia in primis e la società e lo Stato poi sono chiamati ad offrire a tutti i minori.
Orbene gli adulti di riferimento che per la
loro attività, posizione o per condizionamenti
sociali o religiosi rivestono un ruolo di guida
nell’educazione dei minori sono purtroppo
gravati da una maggiore responsabilità che
deriva dalla duplice circostanza di rappresentare
un punto di riferimento sociale per i minori e
che i soggetti di cui rappresentano il punto di
riferimento sono soggetti in fieri, ai quali non si
può chiedere, perché come soggetti in fieri non
hanno
gli
strumenti
di
un
adulto,
di
comprendere
fenomeni
e
dichiarazioni
diversamente comprensibili da una platea adulta
soprattutto se, in un territorio come la Calabria,
si riferiscono ad eventi legati alla mafia che
appare così fortemente insinuata nel territorio e
nella cultura antistatale contro la quale così
duramente molti uomini e donne della Regione
combattono ogni giorno in prima linea.
d. Diritto alla dignità
LA definizione del concetto di dignità è
problematica in ragione della sua ambiguità e
della poliedricità del concetto. Il primo dei sei
capi della carta di nizza afferma che la dignità
umana è inviolabile e che deve essere
tutelata e rispettata. Il concetto di dignità
non è espressamente contemplato nella
carta costituzionale ma il principio
personalistico ed il riconoscimento dei diritti
umani la rendono comunque presente nel
tessuto costituzionale. Ciò sia nella sua
visione soggettivistica per la quale la dignità
coincide sostanzialmente con l’attributo
primo ed irrinunciabile della persona.
La dimensione sociale della dignità trova,
diversamente dalla concezione soggettiva,
ampio ed esplicito riconoscimento nella
costituzione che al primo comma dell’art. 3
parla di dignità sociale in collegamento con il
principio di eguaglianza formale.
Concludendo i diritti alla salute allo studio
all’istruzione debbono essere attuati nel
rispetto della persona del minore e della sua
dignità.
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