avvocati e commercialisti associati Bari Bologna Cagliari Firenze Genova Lecco Milano Padova Roma Torino Giugno 2012 VOLO CANCELLATO PER CIRCOSTANZE ECCEZIONALI E OBBLIGHI DI ASSISTENZA AI PASSEGGERI Nel marzo 2012, l'Avvocato Generale della Corte di giustizia europea (CGE) ha presentato le proprie conclusioni nel giudizio avente ad oggetto la causa C-12/11, Denise Mc Donagh contro Ryanair Ltd. L'Avvocato Generale Bot sostiene che il vettore aereo è tenuto a fornire assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo dovuto a «circostanze eccezionali» come può considerarsi la chiusura dello spazio aereo della maggior parte dell’Europa del Nord causata dall’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull, avvenuta tra i mesi di marzo e maggio del 2010. IL CASO Il procedimento dinanzi la Corte di Giustizia ha origine da una controversia pendente dinanzi la Dublin Metropolitan District Court (Irlanda). La Corte irlandese era stata investita di una causa di risarcimento danni promossa dalla sig. ra Denise Mc Donagh nei confronti della Ryanair Ltd. La sig. ra Mc Donagh, infatti, era uno dei passeggeri il cui volo del 17 aprile 2010, da Faro a Dublino, veniva cancellato a causa dell’eruzione del vulcano islandese. Per effetto dei rischi che la nube di cenere vulcanica avrebbe causato ai velivoli, lo spazio aereo della maggior parte degli Stati del nord Europa veniva chiuso in maniera intermittente tra i mesi di aprile e maggio 2010. A causa di ciò, la sig. ra Mc Donagh faceva rientro in Irlanda il successivo 24 aprile 2010. La sig. ra Mc Donagh sosteneva che per tutto il periodo di permanenza in Portogallo non aveva ricevuto la necessaria assistenza da parte di Ryanair, assistenza che invece la compagnia area avrebbe dovuto offrirle in virtù della normativa comunitaria. Tale assistenza doveva comprendere le spese alberghiere, quelle affrontate per pasti, bevande e trasporto, nonché il riconoscimento di un’equa compensazione come stabilita dal regolamento (CE) n. 261/2004. 1 RINVIO ALLA La Corte irlandese, una volta investita della controversia, CORTE DI ricorreva in via pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia GIUSTIZIA per chiedere se la chiusura dello spazio aereo a seguito dell’eruzione di un vulcano rientrasse nella nozione di «circostanze eccezionali» che obbligano il vettore aereo a prestare assistenza ai passeggeri, o se essa andasse collocata in una categoria che va oltre le circostanze eccezionali, idonea a esentare il vettore dall’obbligo di fornire la dovuta assistenza. La Corte irlandese chiedeva, inoltre, che la Corte di Giustizia chiarisse se l’obbligo di assistenza dovesse essere limitato sotto il profilo temporale o pecuniario. CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE Il 22 marzo 2012, l'Avvocato Generale ha presentato le sue conclusioni. Queste non sono vincolanti, ma possono indirizzare la Corte nel pronunciare la sua sentenza. Nelle conclusioni l'Avvocato Generale ha dichiarato quanto segue: • La nozione di «circostanze eccezionali» non è definita dall’Unione europea e la sua portata deve essere stabilita tenendo conto del senso abituale del termine nel linguaggio corrente, del contesto in cui esso è utilizzato e degli scopi perseguiti dalla normativa cui appartiene. Nel contesto aeronautico, la circostanza eccezionale è quell’evento che sfugge al controllo del vettore aereo che, per la sua natura o per la sua origine, non inerisce al normale esercizio dell’attività di navigazione aerea. Tutti gli eventi che riguardano tali criteri devono rientrare nella medesima nozione. • Appurate le peculiarità che connotano le «circostanze eccezionali», l’Avvocato generale si è chiesto se nonostante la sussistenza di tali circostanze è, comunque, possibile fornire un minimo di assistenza ai passeggeri sulla base del regolamento (CE) n. 261/2004. L’obiettivo di tale normativa, infatti, è quello di prestare la maggiore tutela ai passeggeri aerei che si ritrovino bloccati in aeroporto a causa di sopravvenute «circostanze eccezionali». • Proprio al fine di perseguire tali obiettivi, l’Avvocato generale ritiene che il legislatore comunitario ha previsto un obbligo di assistenza ai passeggeri che prescinde dalla natura dell’evento che ha determinato la cancellazione del volo, soprattutto se tale 2 cancellazione sia stata causata da un’eruzione vulcanica che ha comportato la chiusura dello spazio aereo. Diversamente avviene, invece, per l’obbligo di compensazione pecuniaria in quanto il vettore non è tenuto a rispettarlo se riesce a dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta alle predette circostanze. • L’avvocato Generale considera, quindi, che anche la chiusura dello spazio aereo per effetto dell’eruzione di un vulcano rientra nelle citate «circostanze eccezionali» suscettibili di imporre al vettore un obbligo di assistenza. Ciò determina, inevitabilmente, maggiori spese per i vettori aerei che dovranno far fronte ai suddetti obblighi. • L'Avvocato Generale ammette, infine, che non vi sono limiti impliciti, temporali e pecuniari, all’obbligo di assistenza ai passeggeri e che tale misura non viola il principio di proporzionalità in quanto i vettori aerei sono liberi di ripercuotere i costi derivanti da quest’obbligo sul prezzo del biglietto aereo. Anna Masutti [email protected] Tel. +39 051 232495 Vincenzo Scaglione [email protected] Tel. +39 051 232495 Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza legale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alla singola fattispecie. Qualora non si desideri ricevere la presente newsletter, si prega di inviare una e-mail a: [email protected] LS Lexjus Sinacta Avvocati e Commercialisti Associati http://www.lslex.com 3 4