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Giugno 2012
VOLO
CANCELLATO
PER
CIRCOSTANZE
ECCEZIONALI
E
OBBLIGHI
DI
ASSISTENZA AI PASSEGGERI
Nel marzo 2012, l'Avvocato Generale della Corte di giustizia europea (CGE) ha presentato le proprie
conclusioni nel giudizio avente ad oggetto la causa C-12/11, Denise Mc Donagh contro Ryanair Ltd.
L'Avvocato Generale Bot sostiene che il vettore aereo è tenuto a fornire assistenza ai passeggeri in
caso di cancellazione del volo dovuto a «circostanze eccezionali» come può considerarsi la
chiusura dello spazio aereo della maggior parte dell’Europa del Nord causata dall’eruzione del vulcano
Eyjafjallajökull, avvenuta tra i mesi di marzo e maggio del 2010.
IL CASO
Il procedimento dinanzi la Corte di Giustizia ha origine da
una controversia pendente dinanzi la Dublin Metropolitan
District Court (Irlanda). La Corte irlandese era stata
investita di una causa di risarcimento danni promossa dalla
sig. ra Denise Mc Donagh nei confronti della Ryanair Ltd.
La sig. ra Mc Donagh, infatti, era uno dei passeggeri il cui
volo del 17 aprile 2010, da Faro a Dublino, veniva cancellato
a causa dell’eruzione del vulcano islandese.
Per effetto dei rischi che la nube di cenere vulcanica avrebbe
causato ai velivoli, lo spazio aereo della maggior parte degli
Stati
del
nord
Europa
veniva
chiuso
in
maniera
intermittente tra i mesi di aprile e maggio 2010.
A causa di ciò, la sig. ra Mc Donagh faceva rientro in Irlanda
il successivo 24 aprile 2010.
La sig. ra Mc Donagh sosteneva che per tutto il periodo di
permanenza in Portogallo non aveva ricevuto la necessaria
assistenza da parte di Ryanair, assistenza che invece la
compagnia area avrebbe dovuto offrirle in virtù della
normativa
comunitaria.
Tale
assistenza
doveva
comprendere le spese alberghiere, quelle affrontate per
pasti, bevande e trasporto, nonché il riconoscimento di
un’equa compensazione come stabilita dal regolamento (CE)
n. 261/2004.
1
RINVIO ALLA
La Corte irlandese, una volta investita della controversia,
CORTE DI
ricorreva in via pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia
GIUSTIZIA
per chiedere se la chiusura dello spazio aereo a
seguito dell’eruzione di un vulcano rientrasse nella
nozione di «circostanze eccezionali» che obbligano
il vettore aereo a prestare assistenza ai passeggeri,
o se essa andasse collocata in una categoria che va
oltre le circostanze eccezionali, idonea a esentare il
vettore dall’obbligo di fornire la dovuta assistenza.
La Corte irlandese chiedeva, inoltre, che la Corte di Giustizia
chiarisse se l’obbligo di assistenza dovesse essere limitato
sotto il profilo temporale o pecuniario.
CONCLUSIONI
DELL'AVVOCATO
GENERALE
Il 22 marzo 2012, l'Avvocato Generale ha presentato le sue
conclusioni. Queste non sono vincolanti, ma possono
indirizzare la Corte nel pronunciare la sua sentenza.
Nelle conclusioni l'Avvocato Generale ha dichiarato quanto
segue:
•
La nozione di «circostanze eccezionali» non è
definita dall’Unione europea e la sua portata deve
essere stabilita tenendo conto del senso abituale del
termine nel linguaggio corrente, del contesto in cui esso
è utilizzato e degli scopi perseguiti dalla normativa cui
appartiene. Nel contesto aeronautico, la circostanza
eccezionale è quell’evento che sfugge al controllo del
vettore aereo che, per la sua natura o per la sua origine,
non inerisce al normale esercizio dell’attività di
navigazione aerea. Tutti gli eventi che riguardano tali
criteri devono rientrare nella medesima nozione.
•
Appurate le peculiarità che connotano le «circostanze
eccezionali», l’Avvocato generale si è chiesto se
nonostante la sussistenza di tali circostanze è,
comunque, possibile fornire un minimo di assistenza ai
passeggeri
sulla
base
del
regolamento
(CE)
n.
261/2004. L’obiettivo di tale normativa, infatti, è quello
di prestare la maggiore tutela ai passeggeri aerei
che si ritrovino bloccati in aeroporto a causa di
sopravvenute «circostanze eccezionali».
•
Proprio al fine di perseguire tali obiettivi, l’Avvocato
generale ritiene che il legislatore comunitario ha
previsto un obbligo di assistenza ai passeggeri che
prescinde dalla natura dell’evento che ha determinato
la
cancellazione
del
volo,
soprattutto
se
tale
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cancellazione sia stata causata da un’eruzione vulcanica
che ha comportato la chiusura dello spazio aereo.
Diversamente avviene, invece, per l’obbligo di
compensazione pecuniaria in quanto il vettore non è
tenuto a rispettarlo se riesce a dimostrare che la
cancellazione
del
volo
è
dovuta
alle
predette
circostanze.
•
L’avvocato Generale considera, quindi, che anche la
chiusura
dello
spazio
aereo
per
effetto
dell’eruzione di un vulcano rientra nelle citate
«circostanze eccezionali» suscettibili di imporre al
vettore un obbligo di assistenza. Ciò determina,
inevitabilmente, maggiori spese per i vettori aerei che
dovranno far fronte ai suddetti obblighi.
•
L'Avvocato Generale ammette, infine, che non vi sono
limiti
impliciti,
temporali
e
pecuniari,
all’obbligo di assistenza ai passeggeri e che tale
misura non viola il principio di proporzionalità in
quanto i vettori aerei sono liberi di ripercuotere i costi
derivanti da quest’obbligo sul prezzo del biglietto aereo.
Anna Masutti
[email protected]
Tel. +39 051 232495
Vincenzo Scaglione
[email protected]
Tel. +39 051 232495
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