Serena Pecoraro Alessandra Bianchi Elisa Fiore DOVE SI COLLOCA È un contratto TIPICO cioè espressamente regolato nel codice civile o nelle leggi speciali. Si colloca nel Titolo III del Libro IV Capo VIII art. 1678 – 1702 Del contratto di trasporto di persone si occupa la Sezione II del Capo VIII (art. 1681 – 1682) DEFINIZIONE Art. 1678 c.c. Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. FUNZIONE Regola il trasporto sicuro di persone e merci da un luogo ad un altro. CARATTERISTICHE CONSENSUALE ONEROSO A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE AD EFFETTI OBBLIGATORI DI DURATA CONSENSUALE Si perfeziona con il consento delle parti ONEROSO Presuppone un corrispettivo A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE La prestazione di trasferire persone o cose da un luogo ad un altro trova riscontro nella controprestazione di corrispondere un corrispettivo AD EFFETTI OBBLIGATORI Il contratto fa sorgere delle obbligazioni DI DURATA La prestazione richiede necessariamente un periodo di tempo apprezzabile CAUSA È il trasferimento di persone o cose da una parte all’altra OGGETTO Le persone o le cose trasportate TRASPORTO GRATUITO Il contratto di trasporto è oneroso e bilaterale in quanto è un contratto di scambio tra la prestazione del trasporto e la prestazione del prezzo. Il trasporto gratuito è un contratto riconosciuto dalla legge come tale e in quanto fonte riconosciuta di responsabilità RESPONSABILITÁ DEL VETTORE art. 1681 c.c. responsabilità nel trasporto singolo Il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. art. 1682 c.c. responsabilità nel trasporto cumulativo Ciascun vettore risponde nell’ambito del proprio percorso. Tuttavia il danno per il ritardo o per l’interruzione del viaggio si determina in ragione dell’intero percorso. TRASPORTO AMICHEVOLE Non è un contratto Il trasporto gratuito si distingue dal trasporto di cortesia, poiché mentre nel primo il vettore ha sempre un interesse ad eseguire la prestazione,che ha natura contrattuale, ed è soggetto alla presunzione di responsabilità ( art. 1681) ; il secondo è caratterizzato dall’insussistenza sia dell’accennato interesse sia della presunzione di responsabilità CONTRATTO DI VIAGGIO Il contratto di viaggio turistico organizzato è regolato dal Codice del Consumo è diverso dal contratto di trasporto PUBBLICI SERVIZI DI LINEA Art. 1679 c.c. Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste ( più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore) Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta. Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime è nulla, e alla clausola difforme è sostituita la norma delle condizioni generali LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI TRASPORTO Art. 1680 c.c. Le disposizioni del Capo VIII si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal Codice della navigazione e dalle leggi speciali. TRASPORTI FERROVIARI I trasporti ferroviari interni di persone sono regolati dal R.D.L. 11 ottobre 1934 n.1948 La legge 7 ottobre 1977 n.754 contiene norme per l’ammodernamento del sistema giuridico in materia di danno al viaggiatore mediante modificazioni ed integrazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato TRASPORTO MARITTIMO e AEREO Sono entrambi regolati dal Codice della navigazione Tale Codice, per quanto riguarda il trasporto aereo di persone, è riformato nella parte aereonautica dal D.Lgs. 9 maggio 2005 n.9 che riguarda la parte organizzativa e gli aspetti privatistici Al trasporto aereo si applica la Convenzione di Montreal sulla responsabilità del vettore per i passeggeri e per i loro bagagli Sono inoltre previste sanzioni per le compagnie aeree che non forniscono adeguata assistenza ai passeggeri TRASPORTI INTERNAZIONALI TRASPORTO AEREO È regolato principalmente dalla Convenzione di Varsavia del 1929 oltre che da altre successive Convenzioni Essa regola anche la responsabilità del vettore e i documenti di trasporto e prevede un limite alla responsabilità del vettore per morte o lesioni personali ai passeggeri TRASPORTO MARITTIMO È disciplinato dalla Convenzione di Atene del 13 dicembre 1974 non ancora in vigore in Italia Si segue quindi il Codice della navigazione TASPORTO FERROVIARIO Trova regolazione nelle seguenti Convenzioni: La Convenzione di Ginevra, La Convenzione internazionale firmata a Berna La Convenzione di Berna