STATUTO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI PROMODAUNIA Titolo I Denominazione – Sede – Oggetto - Durata Articolo 1 E’ costituita tra i soggetti indicati all’articolo 7 del presente Statuto una Società Consortile per Azioni, denominata "PROMODAUNIA - S.p.A. – Consorzio per la promozione del territorio dauno Società consortile per azioni". Articolo 2 La Società Consortile ha sede legale in Foggia presso l’Amministrazione Provinciale – Palazzo Dogana – Piazza Venti Settembre numero 20 - e potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, agenzie, rappresentanze e dipendenze. Articolo 3 La Società Consortile è costituita ai sensi delle vigenti disposizioni. Non ha scopo di lucro, non può quindi distribuire utili ai Soci. Articolo 4 4.1. La Società Consortile ha per oggetto la tutela, la valorizzazione, il miglioramento e la promozione del patrimonio ambientale, culturale e produttivo della provincia di Foggia anche in sinergia con i territori contigui e con gli agenti dello sviluppo locale. 4.2. La Società Consortile, per il raggiungimento dei suoi fini, deve: a) svolgere attività promozionale del territorio dauno; b) intraprendere iniziative utili a favorire lo sviluppo delle infrastrutture, con particolare riferimento a quelle logistiche e di collegamento stradale, portuale e aeroportuale; c) promuovere, anche avvalendosi della Consulta Provinciale Economia e Lavoro (C.P.E.L.), studi e ricerche relativamente allo stato del territorio, delle infrastrutture e dei fattori della produzione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi locali, anche in collaborazione con gli altri enti istituzionali e privati operanti sul territorio; d) privilegiare una marcata linea di azione intesa a promuovere il sistema economico "Capitanata Gargano-Monti Dauni''. e) svolgere servizi strumentali all’attività dei soci nel campo dei servizi culturali e turistici. 4.3 La Società Consortile, per il raggiungimento dei suoi fini, potrà altresì: a. assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese italiane o comunitarie, consorzi o altre forme di partecipazioni previste dalle leggi, aventi oggetto compatibile o connesso al proprio, il tutto nei limiti e nel rispetto delle leggi, ivi incluse la legge 1/91, il D. Lgs. 385/93, il D.Lgs 415/96 e seguenti; b. svolgere ogni altra attività e compiere tutte le operazioni e gli atti necessari, utili per il conseguimento delle finalità consortili. 4.4 Le strategie e le politiche aziendali della Società Consortile sono determinate dalla Provincia di Foggia che esercita, altresì, un controllo stringente sul bilancio della Società Consortile. Articolo 5 La durata della Società Consortile è fissata fino al 31 dicembre 2050, data che potrà essere modificata per deliberazione dell’assemblea straordinaria. Titolo II Patrimonio sociale – Soci – Contributi Articolo 6 6.1 Il patrimonio della Società Consortile è costituito: a) dal fondo consortile di € 390.032,00 (trecentonovantamilatrentadue/00), suddiviso in numero 390.032 (trecentonovantamilatrentadue) azioni di nominali € 1,00 (euro uno/00) ciascuno; b) dal fondo di riserva legale; c) dagli avanzi di gestione e dalle contribuzioni dei soci. 6.1 bis Il fondo consortile potrà essere ridotto con deliberazione dell’assemblea straordinaria purché non al di sotto del minimo legale. 6.2 Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. 6.3 Le azioni sono nominative. 6.4 Il pagamento delle azioni è richiesto dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei tempi ritenuti opportuni. Salvo il disposto dell’articolo 2344 C.C., in caso di ritardo nei versamenti rispetto ai termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, i soci sono obbligati al versamento degli interessi nella misura del tasso legale pro-tempore vigente. 6.5 Secondo quanto previsto dall’articolo 5 del R.D. 29.03.1942 numero 239, non sono distribuiti titoli rappresentativi a fronte delle azioni emesse. La qualità di socio consorziato è provata dall’iscrizione nel libro dei soci. Articolo 7 7.1. Le azioni sociali sono possedute dagli enti pubblici. Non sono ammessi soci privati. 7.2. In caso di aumento del fondo consortile, ai soci spetta il diritto di opzione in proporzione alle azioni da essi possedute. 7.3. Il nuovo socio consortile, ammesso mediante la procedura di aumento del fondo consortile, dovrà versare, oltre l’importo della partecipazione sociale sottoscritta, una somma, da determinarsi da parte dell’assemblea, che tenga conto delle riserve patrimoniali esistenti. 7.4. I soci possono effettuare, nei limiti della vigente normativa, versamenti e finanziamenti a favore della società, sia fruttiferi che infruttiferi. 7.5. I comuni della provincia di Foggia acquisiscono la qualifica di socio sottoscrivendo un numero minimo di azioni non inferiore ad un ventesimo (1/20) del numero dei propri abitanti alla data dell’ultimo censimento generale della popolazione. 7.6. L’Ente Provincia di Foggia acquisisce la qualifica di socio sottoscrivendo un numero minimo di azioni pari ad un quarto del numero degli abitanti dell’Intera provincia alla data dell’ultimo censimento generale della popolazione. 7.7. Gli altri enti pubblici della provincia di Foggia acquisiscono la qualifica di socio sottoscrivendo un numero minimo di azioni pari € 500,00. 7.8. Le azioni dei soci recedenti o esclusi saranno offerte in prelazione ai soci e, successivamente, offerte in sottoscrizione ai nuovi soci ai sensi delle vigenti disposizioni. Articolo 8 8.1. I soci versano annualmente alla società la quota eventualmente stabilita nel proprio bilancio di previsione annuale a titolo di contributo ordinario. Il versamento dovrà essere effettuato entro 60 gg. dall’approvazione del proprio bilancio di previsione. 8.2. L’omesso pagamento della quota ordinaria annuale, nell’importo eventualmente stabilito da ogni singolo socio ed entro il termine stabilito al punto precedente, determina, con effetto dalla scadenza del termine predetto, il presupposto perchè la società possa agire giudizialmente per il recupero del credito maturato e degli interessi legali. Col ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria viene contestualmente disposta l’esclusione del socio con l’obbligo di porre a disposizione della Società l’intera sua partecipazione, secondo la procedura descritta all’articolo 9, relativa alle ipotesi di recesso. La società è autorizzata, ai sensi degli articoli 2357 e 2357 bis, ad alienare al loro valore nominale le azioni di cui sia venuta in possesso in applicazione della presente disposizione. Articolo 9 9.1. E’ consentita all'azionista consorziato la facoltà di recesso, che deve essere esercitata mediante domanda scritta trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione. 9.2. Esso ha effetto dalla data del suo ricevimento da parte di quest'ultimo. 9.3. La perdita da parte degli Enti pubblici di cui all'articolo 7 dei requisiti loro propri comporta l’esclusione dalla Società Consortile. 9.3. Detta esclusione ha comunque effetto dalla data in cui l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, assuma la relativa deliberazione. La conoscenza comunque ricevuta della causa di esclusione di cui al III comma e la domanda di cui al I comma autorizzano automaticamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, od altro amministratore da questi incaricato, ad attivare la procedura appresso prevista per il rimborso all'azionista consorziato escluso o recedente delle azioni da costui possedute. Il recesso e l'esclusione comportano automaticamente per l'azionista receduto o escluso l’obbligo di trasferire l’intera sua partecipazione. 9.4. Al verificarsi della causa di esclusione o recesso di cui innanzi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il suo incaricato comunica immediatamente con lettera raccomandata a.r. agli altri azionisti consorziati l'esclusione o il recesso dell'azionista consorziato ed il quantitativo delle azioni in suo possesso. La lettera dovrà indicare il prezzo per azione che sarà pari ad una quota del patrimonio netto della Società Consortile, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente al verificarsi dell'esclusione o del recesso, corrispondente all'entità della partecipazione. 9.5. Gli azionisti consorziati compratori devono versare il controvalore delle azioni acquistate al Presidente entro 30 giorni da quello in cui ricevono tale comunicazione. Il Presidente provvederà alla corresponsione delle relative somme all’azionista escluso o receduto, con annotazione sul libro soci. Titolo III Organi sociali Articolo 10 Sono organi sociali: a) l’assemblea; b) il Presidente; c) il Consiglio di Amministrazione; d) il Direttore Generale; e) l’Organo di controllo nominato e funzionante ai sensi di legge. Articolo 11 11.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. 11.2 L'assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento dei soci rappresentanti almeno la metà del capitale sociale in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. 11.3 L'assemblea ordinaria è convocata ordinariamente per l’approvazione del bilancio preventivo analitico e descrittivo con annessa relazione relativa alle attività programmate entro il 30.11 di ogni anno, previa comunicazione dello stesso ai Consigli dei soci pubblici almeno 30 gg. prima. 11.4 Per il primo esercizio il bilancio di previsione deve essere approvato entro 30 gg. dalla costituzione della società consortile. II bilancio consuntivo deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla strutture ed all’oggetto sociale della società lo richiedano. 11.5 L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) del fondo consortile. L'assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge, ovvero qualora ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione. 11.6 L'assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, deve essere convocata quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del fondo consortile. In tale domanda dovranno essere indicati gli oggetti da trattarsi nell' Assemblea, che dovrà aver luogo entro un mese dal giorno della richiesta. 11.7 L'assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, è formalmente convocata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione con lettera trasmessa a mezzo pec ai soci almeno otto giorni prima dell' adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. 11.8 L’assemblea si riunisce presso la sede della Società, ovvero in luogo diverso, purché nel territorio nazionale, secondo quanto viene indicato di volta in volta nella comunicazione di convocazione. 11.9 Compete all’Assemblea la nomina dei componenti del C.d.A.. Articolo 12 12.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque membri, designati dalla Provincia di Foggia. 12.2 Gli Amministratori durano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo il verificarsi di una causa di decadenza e salva una diversa determinazione assembleare all’atto di nomina. Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge. 12.3 Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione della Provincia di Foggia. 12.4 E’ ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal caso: tutti i partecipanti devono essere identificati; deve essere assicurata, comunque, la possibilità a ciascun partecipante di intervenire e di esprimere le proprie opinioni, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e la non testualità dell’esame della deliberazione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. 12.5 Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. 12.6 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione ha, tra gli altri, il potere di acquistare, vendere e dare in permuta e locare immobili e mobili registrati, trasferire gli stessi ad altre società esistenti o da costituire, assumere finanziamenti e concedere garanzie reali e personali per obbligazioni anche di terzi, acquistare azioni o interessenze in altre società o imprese per il raggiungimento degli scopi previsti nell’articolo 4 del presente Statuto, prestare il proprio consenso per la cancellazione, annotazione di ipoteche, rinunciare a ipoteche, transigere e compromettere in arbitrati, inclusi gli amichevoli componimenti non vietati dalla legge, autorizzare e porre in essere transazioni con la Pubblica Amministrazione e con altri enti pubblici e privati. 12.7 La Provincia di Foggia esercita sui singoli contratti di affidamento diretto alla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente svolti, a norma delle disposizioni vigenti. La Provincia di Foggia avrà, quindi, diritto ad ogni effetto di legge di formulare all’organo amministrativo proposte aventi contenuto determinato in relazione a specifiche iniziative attuative dei contratti di servizi affidati alla società. Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare all’Ente Provincia di Foggia le eventuali deliberazioni assunte in merito a tali proposte. 12.8 La Provincia di Foggia esercita un potere di direzione, coordinamento e supervisione sulla Società mediante appositi atti di indirizzo e l’attivazione di strumenti idonei a consentire tutte le forme di controllo previste dalla legge. 12.9 La Società trasmette alla Provincia di Foggia copia degli atti adottati dall’Assemblea e dal Consiglio di amministrazione. 12.10 La Provincia di Foggia esercita il controllo sulla qualità dei servizi erogati mediante approvazione di apposite carte di servizi, esercita controlli ispettivi presso i locali della Società e costituisce un comitato di controllo sulla gestione della Società. 12.11 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società (o in altri luoghi, purché in Italia, scelti dal Presidente), su convocazione del Presidente, di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno due dei suoi componenti o dei sindaci, da farsi con lettera inviata a mezzo fax o mail o PEC ai recapiti risultanti dal libro dei soci, trasmessa almeno cinque giorni prima o, nei casi di urgenza, con telegrammi, spediti almeno due giorni prima di quello fissato per l’adunanza, al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci se nominati. In mancanza delle formalità di convocazione, le adunanze si reputano regolarmente costituite con la presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci. 12.12 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento, da altro consigliere nominato tra i presenti. Di ogni deliberazione si fa constare verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario. 12.13 La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Articolo 13 13.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale. 13.2 Il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura organizzativa della società e coordina l’attività delle varie funzioni, con il compito di dare esecuzione alle disposizioni generali impartite dal Consiglio di Amministrazione. 13.3 Le risorse umane necessarie al funzionamento del Consorzio sono messe a disposizione dagli Enti soci pubblici mediante convenzione che prevede oggetto e natura del rapporto, durata ed eventuale rimborso di oneri. Articolo 14 14.1 Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente, e da due supplenti, tutti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. 14.2 L’Assemblea ordinaria dei soci, nella seduta di nomina, fissa il compenso da corrispondere ai componenti dell’organo di controllo e ne elegge il Presidente. 14.3 Le funzioni e la durata in carica del Collegio Sindacale sono regolate delle vigenti norme. Articolo 15 Qualora il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno, potrà istituire: a) un comitato scientifico, formato da esponenti qualificati del mondo accademico e professionale, con funzioni di indirizzo e consulenza per le attività di cui all’oggetto sociale della Società, determinandone il numero dei membri, attribuzioni ed eventuali compensi; b) una consulta, formata da membri designati dalle organizzazioni sindacali e professionali più rappresentative a livello nazionale, per acquisire pareri sui progetti e programmi di grande interesse economico e sociale, determinandone la composizione, attribuzione e funzioni. Titolo IV Bilancio – Utili Articolo 16 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla redazione del bilancio consuntivo corredato con la relazione sulla gestione, formato sulla base degli elementi desunti dalla contabilità sociale. Ai sensi dell’articolo 11 redigerà il bilancio di previsione. Articolo 17 Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno devoluti al fondo di riserva ordinaria, per una percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge, e il restante secondo quanto previsto all’articolo 6.1. I soci non hanno diritto a percepire utili o avanzi di gestione. Titolo V Scioglimento della Società Articolo 18 In caso di scioglimento della Società, a qualunque causa dovuto, l’Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze prescritte dal presente statuto, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti e dettando, se riterrà, le norme per la liquidazione. La destinazione del patrimonio sociale sarà disposta nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente. Articolo 19 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, al D. Lgs. numero 267/2000 e successive modificazioni, ed alle disposizioni di legge vigenti in materia. Letto, confermato e sottoscritto Foggia ventisette (27) novembre duemilaquindici (2015)