STATUTO SOCIETA` CONSORTILE PER AZIONI PROMODAUNIA

STATUTO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI PROMODAUNIA
Titolo I Denominazione – Sede – Oggetto - Durata
Articolo 1
E’ costituita tra i soggetti indicati all’articolo 7 del presente
Statuto una Società Consortile per Azioni, denominata "PROMODAUNIA
- S.p.A. – Consorzio per la promozione del territorio dauno Società consortile per azioni".
Articolo 2
La Società Consortile ha sede legale in Foggia presso
l’Amministrazione Provinciale – Palazzo Dogana – Piazza Venti
Settembre numero 20 - e potrà istituire e sopprimere sedi
secondarie, agenzie, rappresentanze e dipendenze.
Articolo 3
La Società Consortile è costituita ai sensi delle vigenti
disposizioni. Non ha scopo di lucro, non può quindi distribuire
utili ai Soci.
Articolo 4
4.1. La Società Consortile ha per oggetto la tutela, la
valorizzazione, il miglioramento e la promozione del patrimonio
ambientale, culturale e produttivo della provincia di Foggia anche
in sinergia con i territori contigui e con gli agenti dello sviluppo
locale.
4.2. La Società Consortile, per il raggiungimento dei suoi fini,
deve: a) svolgere attività promozionale del territorio dauno; b)
intraprendere iniziative utili a favorire lo sviluppo delle
infrastrutture, con particolare riferimento a quelle logistiche
e di collegamento stradale, portuale e aeroportuale; c)
promuovere, anche avvalendosi della Consulta Provinciale Economia
e Lavoro (C.P.E.L.), studi e ricerche relativamente allo stato del
territorio, delle infrastrutture e dei fattori della produzione
e commercializzazione dei prodotti e dei servizi locali, anche in
collaborazione con gli altri enti istituzionali e privati operanti
sul territorio; d) privilegiare una marcata linea di azione intesa
a promuovere il sistema economico "Capitanata Gargano-Monti
Dauni''. e) svolgere servizi strumentali all’attività dei soci nel
campo dei servizi culturali e turistici.
4.3 La Società Consortile, per il raggiungimento dei suoi fini,
potrà altresì:
a. assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed
imprese italiane o comunitarie, consorzi o altre forme di
partecipazioni previste dalle leggi, aventi oggetto compatibile
o connesso al proprio, il tutto nei limiti e nel rispetto delle
leggi, ivi incluse la legge 1/91, il D. Lgs. 385/93, il D.Lgs 415/96
e seguenti;
b. svolgere ogni altra attività e compiere tutte le operazioni e
gli atti necessari, utili per il conseguimento delle finalità
consortili.
4.4 Le strategie e le politiche aziendali della Società Consortile
sono determinate dalla Provincia di Foggia che esercita, altresì,
un controllo stringente sul bilancio della Società Consortile.
Articolo 5
La durata della Società Consortile è fissata fino al 31 dicembre
2050, data che potrà essere modificata per deliberazione
dell’assemblea straordinaria.
Titolo II Patrimonio sociale – Soci – Contributi
Articolo 6
6.1 Il patrimonio della Società Consortile è costituito: a) dal
fondo
consortile
di
€
390.032,00
(trecentonovantamilatrentadue/00), suddiviso in numero 390.032
(trecentonovantamilatrentadue) azioni di nominali € 1,00 (euro
uno/00) ciascuno; b) dal fondo di riserva legale; c) dagli avanzi
di gestione e dalle contribuzioni dei soci.
6.1 bis Il fondo consortile potrà essere ridotto con deliberazione
dell’assemblea straordinaria purché non al di sotto del minimo
legale.
6.2 Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un
voto.
6.3 Le azioni sono nominative.
6.4 Il pagamento delle azioni è richiesto dal Consiglio di
Amministrazione nei modi e nei tempi ritenuti opportuni. Salvo il
disposto dell’articolo 2344 C.C., in caso di ritardo nei versamenti
rispetto ai termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, i
soci sono obbligati al versamento degli interessi nella misura del
tasso legale pro-tempore vigente.
6.5 Secondo quanto previsto dall’articolo 5 del R.D. 29.03.1942
numero 239, non sono distribuiti titoli rappresentativi a fronte
delle azioni emesse. La qualità di socio consorziato è provata
dall’iscrizione nel libro dei soci.
Articolo 7
7.1. Le azioni sociali sono possedute dagli enti pubblici. Non sono
ammessi soci privati.
7.2. In caso di aumento del fondo consortile, ai soci spetta il
diritto di opzione in proporzione alle azioni da essi possedute.
7.3. Il nuovo socio consortile, ammesso mediante la procedura di
aumento del fondo consortile, dovrà versare, oltre l’importo della
partecipazione sociale sottoscritta, una somma, da determinarsi
da parte dell’assemblea, che tenga conto delle riserve
patrimoniali esistenti.
7.4. I soci possono effettuare, nei limiti della vigente normativa,
versamenti e finanziamenti a favore della società, sia fruttiferi
che infruttiferi.
7.5. I comuni della provincia di Foggia acquisiscono la qualifica
di socio sottoscrivendo un numero minimo di azioni non inferiore
ad un ventesimo (1/20) del numero dei propri abitanti alla data
dell’ultimo censimento generale della popolazione.
7.6. L’Ente Provincia di Foggia acquisisce la qualifica di socio
sottoscrivendo un numero minimo di azioni pari ad un quarto del
numero degli abitanti dell’Intera provincia alla data dell’ultimo
censimento generale della popolazione.
7.7. Gli altri enti pubblici della provincia di Foggia acquisiscono
la qualifica di socio sottoscrivendo un numero minimo di azioni
pari € 500,00.
7.8. Le azioni dei soci recedenti o esclusi saranno offerte in
prelazione ai soci e, successivamente, offerte in sottoscrizione
ai nuovi soci ai sensi delle vigenti disposizioni.
Articolo 8
8.1. I soci versano annualmente alla società la quota eventualmente
stabilita nel proprio bilancio di previsione annuale a titolo di
contributo ordinario. Il versamento dovrà essere effettuato entro
60 gg. dall’approvazione del proprio bilancio di previsione.
8.2. L’omesso pagamento della quota ordinaria annuale,
nell’importo eventualmente stabilito da ogni singolo socio ed
entro il termine stabilito al punto precedente, determina, con
effetto dalla scadenza del termine predetto, il presupposto perchè
la società possa agire giudizialmente per il recupero del credito
maturato e degli interessi legali. Col ricorso all’Autorità
Giudiziaria Ordinaria viene contestualmente disposta l’esclusione
del socio con l’obbligo di porre a disposizione della Società
l’intera sua partecipazione, secondo la procedura descritta
all’articolo 9, relativa alle ipotesi di recesso.
La società è autorizzata, ai sensi degli articoli 2357 e 2357 bis,
ad alienare al loro valore nominale le azioni di cui sia venuta
in possesso in applicazione della presente disposizione.
Articolo 9
9.1. E’ consentita all'azionista consorziato la facoltà di
recesso, che deve essere esercitata mediante domanda scritta
trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9.2. Esso ha effetto dalla data del suo ricevimento da parte di
quest'ultimo.
9.3. La perdita da parte degli Enti pubblici di cui all'articolo
7 dei requisiti loro propri comporta l’esclusione dalla Società
Consortile.
9.3. Detta esclusione ha comunque effetto dalla data in cui
l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, assuma
la relativa deliberazione. La conoscenza comunque ricevuta della
causa di esclusione di cui al III comma e la domanda di cui al I
comma autorizzano automaticamente il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, od altro amministratore da questi incaricato, ad
attivare la procedura appresso prevista per il rimborso
all'azionista consorziato escluso o recedente delle azioni da
costui possedute. Il recesso e l'esclusione comportano
automaticamente per l'azionista receduto o escluso l’obbligo di
trasferire l’intera sua partecipazione.
9.4. Al verificarsi della causa di esclusione o recesso di cui
innanzi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il suo
incaricato comunica immediatamente con lettera raccomandata a.r.
agli altri azionisti consorziati l'esclusione o il recesso
dell'azionista consorziato ed il quantitativo delle azioni in suo
possesso. La lettera dovrà indicare il prezzo per azione che sarà
pari ad una quota del patrimonio netto della Società Consortile,
così come risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente
al verificarsi dell'esclusione o del recesso, corrispondente
all'entità della partecipazione.
9.5. Gli azionisti consorziati compratori devono versare il
controvalore delle azioni acquistate al Presidente entro 30 giorni
da quello in cui ricevono tale comunicazione. Il Presidente
provvederà alla corresponsione delle relative somme all’azionista
escluso o receduto, con annotazione sul libro soci.
Titolo III Organi sociali
Articolo 10
Sono organi sociali:
a) l’assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Direttore Generale;
e) l’Organo di controllo nominato e funzionante ai sensi di legge.
Articolo 11
11.1
L'Assemblea,
regolarmente
costituita,
rappresenta
l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità
alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché
non intervenuti o dissenzienti.
11.2 L'assemblea ordinaria è validamente costituita con
l'intervento dei soci rappresentanti almeno la metà del capitale
sociale in prima convocazione e qualunque sia il numero degli
intervenuti in seconda convocazione. Le deliberazioni sono prese
a maggioranza dei voti espressi.
11.3 L'assemblea ordinaria è convocata ordinariamente per
l’approvazione del bilancio preventivo analitico e descrittivo con
annessa relazione relativa alle attività programmate entro il
30.11 di ogni anno, previa comunicazione dello stesso ai Consigli
dei soci pubblici almeno 30 gg. prima.
11.4 Per il primo esercizio il bilancio di previsione deve essere
approvato entro 30 gg. dalla costituzione della società
consortile. II bilancio consuntivo deve essere approvato entro
centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero
entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative
alla strutture ed all’oggetto sociale della società lo richiedano.
11.5 L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di
almeno il 75% (settantacinque per cento) del fondo consortile.
L'assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla
legge, ovvero qualora ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di
Amministrazione.
11.6 L'assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, deve essere
convocata quando ne sia fatta domanda da tanti soci che
rappresentino almeno un quinto del fondo consortile. In tale
domanda dovranno essere indicati gli oggetti da trattarsi nell'
Assemblea, che dovrà aver luogo entro un mese dal giorno della
richiesta.
11.7 L'assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, è formalmente
convocata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione con
lettera trasmessa a mezzo pec ai soci almeno otto giorni prima dell'
adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
11.8 L’assemblea si riunisce presso la sede della Società, ovvero
in luogo diverso, purché nel territorio nazionale, secondo quanto
viene indicato di volta in volta nella comunicazione di
convocazione.
11.9 Compete all’Assemblea la nomina dei componenti del C.d.A..
Articolo 12
12.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque membri,
designati dalla Provincia di Foggia.
12.2 Gli Amministratori durano in carica per un triennio e sono
rieleggibili, salvo il verificarsi di una causa di decadenza e
salva una diversa determinazione assembleare all’atto di nomina.
Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori
sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge.
12.3 Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione su
designazione della Provincia di Foggia.
12.4 E’ ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione
del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza
mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal
caso: tutti i partecipanti devono essere identificati; deve essere
assicurata, comunque, la possibilità a ciascun partecipante di
intervenire e di esprimere le proprie opinioni, nonché di ricevere,
trasmettere o visionare documenti e la non testualità dell’esame
della deliberazione. La riunione del Consiglio di Amministrazione
si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed
il Segretario.
12.5 Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della
maggioranza degli amministratori in carica.
12.6 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società,
senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti
che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli
scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva
all’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione ha, tra gli altri,
il potere di acquistare, vendere e dare in permuta e locare immobili
e mobili registrati, trasferire gli stessi ad altre società
esistenti o da costituire, assumere finanziamenti e concedere
garanzie reali e personali per obbligazioni anche di terzi,
acquistare azioni o interessenze in altre società o imprese per
il raggiungimento degli scopi previsti nell’articolo 4 del
presente Statuto, prestare il proprio consenso per la
cancellazione, annotazione di ipoteche, rinunciare a ipoteche,
transigere e compromettere in arbitrati, inclusi gli amichevoli
componimenti non vietati dalla legge, autorizzare e porre in essere
transazioni con la Pubblica Amministrazione e con altri enti
pubblici e privati.
12.7 La Provincia di Foggia esercita sui singoli contratti di
affidamento diretto alla Società un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi direttamente svolti, a norma delle
disposizioni vigenti. La Provincia di Foggia avrà, quindi, diritto
ad ogni effetto di legge di formulare all’organo amministrativo
proposte aventi contenuto determinato in relazione a specifiche
iniziative attuative dei contratti di servizi affidati alla
società. Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare all’Ente
Provincia di Foggia le eventuali deliberazioni assunte in merito
a tali proposte.
12.8 La Provincia di Foggia esercita un potere di direzione,
coordinamento e supervisione sulla Società mediante appositi atti
di indirizzo e l’attivazione di strumenti idonei a consentire tutte
le forme di controllo previste dalla legge.
12.9 La Società trasmette alla Provincia di Foggia copia degli atti
adottati dall’Assemblea e dal Consiglio di amministrazione.
12.10 La Provincia di Foggia esercita il controllo sulla qualità
dei servizi erogati mediante approvazione di apposite carte di
servizi, esercita controlli ispettivi presso i locali della
Società e costituisce un comitato di controllo sulla gestione della
Società.
12.11 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede
della Società (o in altri luoghi, purché in Italia, scelti dal
Presidente), su convocazione del Presidente, di sua iniziativa o
su richiesta scritta di almeno due dei suoi componenti o dei
sindaci, da farsi con lettera inviata a mezzo fax o mail o PEC ai
recapiti risultanti dal libro dei soci, trasmessa almeno cinque
giorni prima o, nei casi di urgenza, con telegrammi, spediti almeno
due giorni prima di quello fissato per l’adunanza, al domicilio
degli Amministratori e dei Sindaci se nominati. In mancanza delle
formalità di convocazione, le adunanze si reputano regolarmente
costituite con la presenza di tutti gli Amministratori e dei
Sindaci.
12.12 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua
assenza e/o impedimento, da altro consigliere nominato tra i
presenti. Di ogni deliberazione si fa constare verbale firmato dal
Presidente della riunione e dal Segretario.
12.13 La firma sociale e la rappresentanza legale della società
di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del
Consiglio di Amministrazione.
Articolo 13
13.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale.
13.2 Il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura
organizzativa della società e coordina l’attività delle varie
funzioni, con il compito di dare esecuzione alle disposizioni
generali impartite dal Consiglio di Amministrazione.
13.3 Le risorse umane necessarie al funzionamento del Consorzio
sono messe a disposizione dagli Enti soci pubblici mediante
convenzione che prevede oggetto e natura del rapporto, durata ed
eventuale rimborso di oneri.
Articolo 14
14.1 Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi,
uno dei quali con funzioni di Presidente, e da due supplenti, tutti
scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili
istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
14.2 L’Assemblea ordinaria dei soci, nella seduta di nomina, fissa
il compenso da corrispondere ai componenti dell’organo di
controllo e ne elegge il Presidente.
14.3 Le funzioni e la durata in carica del Collegio Sindacale sono
regolate delle vigenti norme.
Articolo 15
Qualora il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno,
potrà istituire: a) un comitato scientifico, formato da esponenti
qualificati del mondo accademico e professionale, con funzioni di
indirizzo e consulenza per le attività di cui all’oggetto sociale
della Società, determinandone il numero dei membri, attribuzioni
ed eventuali compensi; b) una consulta, formata da membri designati
dalle
organizzazioni
sindacali
e
professionali
più
rappresentative a livello nazionale, per acquisire pareri sui
progetti e programmi di grande interesse economico e sociale,
determinandone la composizione, attribuzione e funzioni.
Titolo IV Bilancio – Utili
Articolo 16
Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione
procederà alla redazione del bilancio consuntivo corredato con la
relazione sulla gestione, formato sulla base degli elementi
desunti dalla contabilità sociale. Ai sensi dell’articolo 11
redigerà il bilancio di previsione.
Articolo 17
Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno
devoluti al fondo di riserva ordinaria, per una percentuale non
inferiore a quella prevista dalla legge, e il restante secondo
quanto previsto all’articolo 6.1. I soci non hanno diritto a
percepire utili o avanzi di gestione.
Titolo V Scioglimento della Società
Articolo 18
In caso di scioglimento della Società, a qualunque causa dovuto,
l’Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze prescritte
dal presente statuto, nominerà uno o più liquidatori,
determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti e dettando, se
riterrà, le norme per la liquidazione. La destinazione del
patrimonio sociale sarà disposta nel rispetto dei vincoli previsti
dalla normativa vigente.
Articolo 19
Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto,
si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile,
al D. Lgs. numero 267/2000 e successive modificazioni, ed alle
disposizioni di legge vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto
Foggia ventisette (27) novembre duemilaquindici (2015)