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ALLEGATO C
Esecutività del piano 13/05/2006
Piano Generale degli
IMPIANTI
PUBBLICITARI
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - P.Imp.Pu
(D.LGS N. 507 DEL 15/11/1993) .-
NORME DI ATTUAZIONE
PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI
TITOLO I° - GENERALITA’
Articolo 1 – ambito e scopo del piano
Il presente piano si propone di normare le affissioni, la segnaletica e la
cartellonistica pubblicitaria e tutte le forme di pubblicità possibile su tutto il
Territorio Comunale da collocare lungo le strade o in vista di esse ed in
tutte le aree pubbliche o private purché visibili da spazi pubblici, di uso
pubblico o comunque aperte al pubblico, in conformità delle norme
regolamentari e delle disposizioni legislative che di seguito si riportano
negli elementi principali:
 Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle
affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
 Piano Regolatore Generale di Montagnana;
 Variante per il Centro Storico del Capoluogo e dei
Centri Minori;
 Norme per l’arredo urbano della Città;
 D.lgs 30/04/1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada suo regolamento di attuazione e successive
modificazioni ed integrazioni;
 DPR 16/12/1992 n. 495;
 D.lgs 15/11/1993 n. 507
 D.lgs 22/01/2004 n. 42;
 L. 30/12/2004 n. 311 (art 1 comma 480);
Articolo 2 – validità ed efficacia
1. Il presente Piano ha validità giuridica a tempo indeterminato e potrà
essere variato ogni volta che se ne verifichi la necessità in ragione di
motivate esigenze o emergenze, nei termini e con le modalità già previste
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dall’articolo 13 comma 6 del Regolamento per la disciplina della
Pubblicità e delle pubbliche Affissioni.2. Le prescrizioni ed i vincoli previsti dal presente P.Im.Pu. hanno
efficacia, trascorsi 180 giorni dalla sua definitiva approvazione, sia nei
confronti dei privati, che delle Amministrazioni Pubbliche e prevalgono su
regolamenti e disposizioni di altre Amministrazioni che si dovessero
contrapporre ai contenuti del piano in esame.3. Nell’applicazione delle prescrizioni e dei vincoli del presente Piano, in
caso di mancata corrispondenza o di dubbio interpretativo tra le presenti
norme tecniche di attuazione e gli elaborati grafici prevale la norma
scritta. 4. Il Piano degli Impianti Pubblicitari che regolamenta le pubbliche
affissioni, la segnaletica e la cartellonistica pubblicitaria viene approvato
dal Consiglio Comunale con le procedure previste per le varianti
urbanistiche e pertanto costituisce norma cogente a tutti gli effetti ed
applicativa delle norme e dei regolamenti previgenti.5. Il P.Im.Pu. si suddivide in:
– PIANO PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI. TITOLO II
– PIANO PER LA SEGNALETICA , LA CARTELLONISTICA
PUBBLICITARIA E LE ALTRE FORME DI PUBBLICITA’
PUBBLICA O PRIVATA .TITOLO III
Il presente PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
comprensivo delle NORME DI ATTUAZIONE – N.T.A. entrerà in vigore
30 giorni dopo la pubblicazione all’albo pretorio dell’avvenuta
approvazione da parte del Consiglio Comunale.-
Art. 3 – elaborati che costituisco il P.Imp.Pu.
1. Il Piano delle affissioni, della segnaletica e della cartellonistica
pubblicitaria e le altre forme di pubblicità pubblica e privata si
compone dei seguenti elaborati tecnici, grafici e descrittivi:
 Allegato A - relazione illustrativa;
 Allegato B - tavole di analisi e di progetto;
 Tavola N° 1 analisi dello stato di fatto degli impianti di pubbliche
affissioni esistenti mediante rilievo grafico e fotografico e
riportato su CTR in scala 1:5000 e su schedatura, ordinata
numericamente con gli identificativi specifici di ogni impianto;
 Tavola N° 2 di progetto con il rilievo degli impianti di pubbliche
affissioni mantenuti e l’inserimento di quelli nuovi, riportati su
CTR in scala 1:5000 (con rinvio alla soluzioni abaco tipo di cui
allo specifico allegato), ordinata numericamente con gli
identificativi specifici di ogni impianto esistente e di progetto;
 Tavola N° 3 analisi dello stato di fatto degli impianti pubblicitari
esistenti sia pubblici che privati suddivisi per tipologia, oggetto
ed individuati mediante rilievo grafico e fotografico riportato su
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CTR in scala 1:5000 e su schedatura, ordinata numericamente
con gli identificativi specifici di ogni impianto;
 Tavola N°4 di progetto con il rilievo degli impianti pubblicitari
mantenuti e l’inserimento di quelli nuovi, riportati su CTR in
scala 1:5000 (con rinvio alla soluzioni abaco tipo di cui allo
specifico allegato), ordinata numericamente con gli identificativi
specifici di ogni impianto;
 Allegato C - norme tecniche di attuazione;
 Allegato D - abaco delle tipologie degli impianti;
D1: per le pubbliche affissioni sia di tipo commerciale che di pubblica
utilità;
D2: per la segnaletica, la cartellonistica e le altre forme di pubblicità
‘informazione pubblica;
D3: per la segnaletica, la cartellonistica pubblicitaria in genere e le altre
forme di pubblicità di tipo privato;
D4: nuovi impianti:
 Impianto di tipo A – punto di comunicazione – informazione
interattiva
(Impianti di informazione pubblica – impianti di informazione turistica –
impianti di informazioni stradale (pannelli segnaletici – frecce
luminose).
 Impianto di tipo B – pannelli istituzionali
(bacheche digitali – punti di servizio dell’utenza - sportelli di accesso ai
siti istituzionali).

Impianto di tipo C – punto di servizio pubblico (non
istituzionale) associazioni, onlus, ecc…
(bacheche digitali – punti di servizio all’utenza – sportelli di accesso ai siti
non istituzionali).

Impianto di tipo D – pubblicità su veicoli – di tipo pubblico o
privato.
Art. 4 – definizioni dei mezzi pubblicitari e degli impianti
1. Il presente articolo specifica le definizioni dei vari impianti e
puntualizza, per ogni tipologia le fondamentali coordinate esecutive, le
caratteristiche tecniche, l’uso, la qualificazione ecc.
2. Ai fini del presente P.Im.PU. gli "impianti di pubblicità e propaganda", e
gli “impianti pubblicitari di servizio” sono costituiti dai seguenti elementi:
 quadro toponomastica della città
 insegna
 preinsegna
 cartello
 totem
 targa
 manifesto
 striscione
 bandiera
 locandina
 volantino
 segno orizzontale reclamistico
 tenda
 bacheca
 poster
 stendardo
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 tabella
 cavalletto
 messaggio variabile
 vetrofania
 sorgente luminosa
 pubblicità su veicoli
 pubblicità sonora e fonica
 Impianti di comunicazione-informazione interattiva o elettronica
 Impianti di informazione pubblica
 Impianti di informazione turistica
 Panelli segnaletici
 Frecce luminose
 Impianti istituzionali di servizio pubblico - interattivi o elettronici
 bacheche digitali
 punti di servizio e/o sportelli di accesso ai siti istituzionali
 codici QR
 Impianti di servizio pubblico non istituzionale - interattivi o
elettronici (associazioni, onlus, ecc…)
 bacheche digitali

punti di servizio all’utenza e/o sportelli di accesso ai siti non
istituzionali
 altri mezzi pubblicitari non compresi nell’elenco
3. I commi che seguono definiscono la totalità dei mezzi pubblicitari così
- come peraltro già in parte riportati nell’articolo 9 del “Regolamento per la
disciplina della Pubblicità e delle Affissioni
e per l’applicazione
dell’imposta” - ritenendo con tale esplicita elencazione rafforzare i
contenuti del P.Im.Pu. secondo le direttive riportate nella relazione
accompagnatoria armonizzandole con le norme vigenti sia locali che
legislative.
4. Con il termine generico "altri mezzi pubblicitari", usato negli articoli
successivi, s'intendono i mezzi non specificati al comma precedente.
5. Si precisa altresì che, in alcuni casi, l’impianto potrà assumere sia
qualificazione di impianto privato o pubblico, nel qual caso sarà la sua
puntuale definizione, come riportata nella scheda specifica, a
determinarne l’effettivo stato.
4 .1 – quadro toponomastica
1. Il quadro per la toponomastica è costituito da un impianto
monofacciale o bifacciale, realizzato con struttura autonoma, consono
all’ambiente nel quale è inserito nel quale la finalità primaria è costituita
dall’informazione di pubblica utilità riferita oltre che alla viabilità cittadina
con l’elencazione delle vie, anche con i riferimenti storici, monumentali
culturali religiosi sportivi e di servizio.2. La sua superficie non potrà essere superiore a 4,50 mq. per lato.3. Qualora il quadro per la toponomastica non sia realizzato
direttamente dal Comune la Ditta fornitrice dell’impianto potrà usufruire di
spazi pubblicitari che comunque non possono superare il 15 % della
superficie dell’impianto.4. I quadri per la toponomastica devono essere posizionati nei siti
individuati dal P.im.Pu esclusivamente dalla Ditta Concessionaria del
servizio di pubblicità comunale di cui al successivo art 18.-
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4 .2 – Insegne di esercizio
1. E' da considerarsi "insegna di esercizio" la scritta in caratteri
alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un
marchio/logo, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura,
installata sulla facciata dell’edificio che presenta l’ingresso principale della
sede dell’attività cui si riferisce, nella copertura o nelle pertinenze
accessorie alla stessa.
2. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
Tipologie più diffuse :
- insegna su pannello scatolare dotata di luce propria;
- insegna realizzata con singole lettere con luce in trasparenza o
retroflessa;
- insegna realizzata con filo di neon con o senza supporto a parete;
- scritta murale dipinta o direttamente sulla parete o su supporto
adeguato;
- insegna in ferro battuto;
- insegna realizzata su pannello di legno;
3. Tutte queste tipologie dovranno comunque rispettare il contesto nel
quale vengono poste con particolare attenzione alla non realizzazione di
elementi stridenti e in contraddizione con il contesto ambientale anche
con riferimento alle tonalità cromatiche ed alle dimensioni.4. Per pertinenze accessorie, di cui al precedente comma 1, si intendono
gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche
non esclusivo, di essa.5. Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, nei
casi consentiti dal vigente P.R.G. in:
a. insegna a bandiera (sporgente da una costruzione);
b. insegna frontale;
c. insegna a tetto, o su pensilina o sulla facciata di edifici destinati
ad attività industriali, artigianali, commerciali o a funzioni
direzionali;
d. insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio);
e. Insegna a totem (insegna collocata su supporto proprio;)
6. Le dimensioni massime consentite per le insegne di esercizio,
collocate in centro abitato, sono le seguenti:
per quelle indicate ai precedenti punti b) ,d) ed e)
 se collocate parallelamente all’asse della carreggiata, mq. 10;
 se collocate perpendicolarmente all'asse della carreggiata:
- su palo o su proprio supporto, mq. 2 di superficie
pubblicitaria posta a non meno di tre metri di altezza dal
suolo e per un massimo di sei metri;
- su muro mq. 4;
per quelle individuate al precedente punto c), l’insegna non dovrà
superare la metà della lunghezza del fronte visibile dalla pubblica via
della costruzione esistente.-
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7. La collocazione di insegne nelle zone di interesse storico, artistico,
culturale ed ambientale e la dimensione delle stesse sono disciplinate
dalle NORME DI ARREDO URBANO vigenti per tutto il centro storico
(stralcio dell’art 4.4 - Insegne
privata e pubblica, luminosa e non).
(pubblicitarie,
segnaletica
Devono in ogni caso rispettare il contesto.
a) facciata.
Sono ammesse solo insegne che non disturbino il disegno delle
fronti
(lesene,
cornici,
rapporti
geometrici,
partiti
architettonici, ecc.) e che siano applicate fino all'altezza del
secondo
solaio
degli
edifici,
con
una
dimensione
massima
complessiva di cm. 30 x 300.
Le
insegne devono essere costituite da lettere o
disegni
isolati, non inseriti in pannelli luminosi o tabelloni. Sono
ammesse
insegne luminose
solo di colore bianco opalino. Le
insegne a bandiera sono ammesse solo in ferro naturale.
Con l'eccezione di queste ultime,
all'esterno delle pareti porticate.
le
insegne
sono
escluse
All’esterno delle mura della città potranno essere eseguite
insegne
anche
inserite
in
pannelli
scatolari
con
scritte
intagliate e sagomate ed illuminate internamente (escludendo
l’impiego di pannelli unici in plexiglass) realizzate con
materiale idoneo non lucido, quale alluminio, rame bronzo delle
dimensioni massime di cm 300 di lunghezza per cm 30 di altezza
oltre all’inserimento del logo con dimensione massima di cm 50 x
50.b) Sottoportici e vetrine.
Tabelle
e
pannelli
luminosi
devono
essere
l'ampiezza delle
vetrine. Insegne a braccio,
sospensione sono escluse.
compresi
entro
a bandiera o a
c) Altre collocazioni.
Non è ammessa alcuna forma di pubblicità permanente installata
sulla palificazione della pubblica illuminazione o simili.
8. Nelle zone A l’insegna luminosa è vietata all’esterno degli spazi
porticati e non può mai essere posta a bandiera e quindi non può essere
posta di traverso rispetto alla passeggiata dei sottoportici della Città.9. Nella zona 3 - periferia - non ci sono limitazioni particolari se non
quelle connesse con il contesto ambientale ed edilizio nella
considerazione condivisa che l’impianto pubblicitario non dovrà mai
prevalere e prevaricare gli altri elementi di pregio presenti sul territorio ed
il suo contesto sia urbano che agricolo.10. Le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono,
realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro, sono equiparate
alle insegne.-
4.2a- Caratteristiche particolari e collocazione delle insegne
1. Le sporgenze dal muro delle insegne a cassonetto e delle insegne a
bandiera aggettanti su suolo pubblico o vincolato ad uso pubblico sono
regolate nel seguente modo:
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a) fino a m. 4,50 di altezza sono ammesse, solo se esiste il
marciapiede, per sporgenze non superiori a cm. 20;
b) oltre i m. 4,50 di altezza sono consentite anche in mancanza di
marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10%
della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo
di m. 1,50.2. Le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra
gli stipiti e l’architrave dell’apertura dell’esercizio, o immediatamente
sopra l’architrave; qualora ciò non fosse possibile per la presenza di
manufatti in aggetto o pensilina, l’insegna dovrà essere posta
immediatamente sopra gli stessi.3. Nel caso l’insegna sia costituita non da singole lettere ma da un
cassonetto unico, la sua luminosità deve essere limitata ai soli caratteri o
simboli della denominazione di esercizio mentre il rimanente “sfondo”
dovrà essere opacizzato alla luce.4. E’ vietata l’installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza
anche se posti all’interno della vetrina o della finestra.5. Le insegne a bandiera relative a rivendite di generi di monopolio, posti
telefonici pubblici, farmacie e posti di pronto soccorso, possono essere
autorizzate per un solo esemplare e devono limitarsi ad indicare il
simbolo prescritto dalla normativa vigente senza alcuna ulteriore aggiunta
non espressamente prescritta dalle rispettive legislazioni in materia.6. La collocazione permanente di insegne pubblicitarie e di esercizio è
vietata sui parapetti esterni dei balconi.7. Dentro le luci delle finestre di attività prive di vetrine o poste oltre il
piano terra, è possibile l’applicazione, con un massimo di n. 2 mezzi
pubblicitari per facciata, di serigrafie adesive o di insegne luminose o
spente, con misure non superiori rispettivamente a cm. 50 x 50 e a cm.
50 x 30.8. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale,
artigianale, direzionale e fieristico possono essere installate insegne o
marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, su pensilina intesa come parte
integrante del disegno architettonico dell'edificio.9. E' vietata l'apposizione delle figurazioni o scritte pubblicitarie al di
sopra della linea di gronda degli edifici, fatta eccezione:
- per gli edifici compresi nelle aree industriali di cui alla Legge 1° ottobre
1969, n. 739 e sue eventuali successive modificazioni;
- nelle zone artigianali, commerciali e direzionali individuate dal Piano
Regolatore Generale;
- per gli edifici di natura commerciale, direzionale e fieristica.10. Gli edifici di cui ai commi 6 e 7 sono considerati prevalentemente di
natura commerciale o direzionale se le sedi delle attività economiche
costituiscono il 75% delle unità immobiliari presenti nell’edificio stesso.
Il richiedente dovrà presentare autodichiarazione redatta ai sensi del
D. P. R. n. 445 del 28/12/2000.-
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11. Rimane altresì l’obbligo per il richiedente di prevedere l’esposizione
pubblicitaria sulla facciata nei limiti di un progetto che interessi l’intero
edificio.12. E’ possibile la collocazione di insegne tra due o più vetrine contigue
appartenenti allo stesso locale di vendita nella larghezza della parete o
del pilastro di separazione.13. L’insegna potrà essere serigrafata o illuminata e sporgere per un
massimo di cm. 5 dal filo muro.14. Dovrà avere dimensioni massime di cm. 60 di base per 90 cm.
d’altezza ed una altezza da terra tra i 90/100 cm.15. Sulla facciata degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici diretti
di cui all’art. 21 della Legge n. 42/2004 l’autorizzazione è subordinata
all’acquisizione del parere da parte dell’autorità preposta alla
salvaguardia del vincolo (Soprintendenza ai beni Ambientali ed
Architettonici del Veneto Or.le), mentre per gli immobili compresi nelle
limitazioni di cui all’articolo 146 della stessa Legge l’autorizzazione potrà
essere rilasciata previa acquisizione del parere favorevole da parte della
Commissione Edilizia ed Ornato Comunale.16. Le farmacie devono installare, in aggiunta all'insegna di esercizio e
comunque non in prossimità (distanza non inferiore a mtl. 8) di un
impianto semaforico:
a) una insegna a forma di croce verde che sarà resa luminosa,
non ad intermittenza, nell'orario di servizio serale e notturno;
b) una bacheca per i turni di servizio con fonte luminosa interna.
17. Per particolari e motivate fattispecie (non specificatamente
regolamentate dal presente P.Im.Pu) il Responsabile dell’Ufficio preposto
al rilascio dell’autorizzazione potrà, previa acquisizione dei necessari
pareri e con le adeguate motivazioni, variare, ridurre o rigettare la
richiesta di insegna qualora questa risulti contrastare con il prevalente
interesse pubblico o intervenire, se del caso, modificarne l’entità e le
caratteristiche qualora ritenuto non rispettoso del contesto richiamato.-
4.3a - preinsegna singola
1. Si definisce "preinsegna singola" la scritta in caratteri alfanumerici,
completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e
marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su
una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di
sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si
esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il
reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km.
2. Le “preinsegne singole” possono essere installate nella “zona 2 centro abitato” e nella “zona 3 – periferia”, come definite dal presente
P.Im.Pu., con le dimensioni di cm. 40 x 60 e poste ad una distanza non
inferiore a cm. 150 dalla quota della banchina stradale misurata nella
sezione stradale corrispondente ed ad un’altezza dal livello stradale non
inferiore a cm 250.-
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3. La “preinsegne singole” può essere installata esclusivamente dalla
Ditta Concessionaria del servizio di pubblicità comunale di cui al
successivo art 18, e quindi è oggetto di specifica autorizzazione.4. Nella zona 3, oltre ai divieti di cui al 3° comma dell’art 51 del
regolamento di attuazione del codice della strada la “preinsegna singola”
dovrà rispettare le distanze dagli altri impianti pubblicitari così come
previsto dal 2° comma dello stesso articolo e cioè:
 mt. 3,00 dal limite della carreggiata e mt. 100 dagli altri
cartelli e mezzi pubblicitari;
 mt. 250 prima e mt. 150 dopo dei segnali stradali di
pericolo e prescrizione;
 mt. 150 prima e mt. 100 dopo i segnali di indicazione;
 mt. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
 mt. 250 dalle intersezioni.5. Nella “zona 2” sono ammesse con le limitazioni ed i divieti previsti
dall’art 51 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada tra cui :
 mt. 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e
dalle intersezioni ;
 mt. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dal vertice
di raccordi verticali;
 concavi e convessi.6. I colori devono essere conformi a quanto previsto dal Codice della
Strada in relazione all’attività esercitata, e non possono essere luminose
né per luce propria, né per luce indiretta.
4.3 b - preinsegna collettiva
1. Si definisce "preinsegna collettiva" l’impianto pubblicitario costituito da
un elemento portante relativamente al quale il presente P.Im.Pu. ne
determina le dimensioni e la localizzazione, che contiene singoli cartelli frecce indicative pubblicitarie - delle dimensioni di cm 100 x 20 riportanti
la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento
ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale
e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce.2. “La preinsegna collettiva” di fatto realizza le seguenti tre tipologie:
 impianto informativo di servizio
 impianto informativo turistico
 impianto informativo commerciale
finalizzati a facilitare il raggiungimento da parte dell’utente della sede o
del sito ricercato sia questo di servizio, turistico o commerciale ed
installata comunque nel raggio di 5 Km.3. I colori devono essere conformi a quanto previsto dal Codice della
Strada in relazione alla destinazione e secondo la tipologia richiamata.4. Gli impianti di tutte le tipologie potranno essere luminosi o illuminati
solo nei casi espressamente consentiti dal presente P.Im.Pu. e come
indicati nella tavola grafica allegata.-
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5. Il P.Im.Pu. individua le localizzazioni di ogni singolo impianto distinto
secondo le tipologie descritte e non consente la promiscuità dei messaggi
tra impianti.-
6. Al fine di meglio definire e specificare le tipologie soprarichiamate si
precisa quanto segue :

impianto informativo di servizio
sono gli impianti posti prevalentemente in prossimità della zona
monumentale della Città “A” Centro Storico o del centro abitato
con lo scopo di avvisare l’utente della presenza entro un relativo
ridotto raggio di immobili di importante valore storico (Palazzo
Comunale, Rocca degli Alberi, la Cinta Muraria medioevale ecc…),
culturale (Musei Civici del Castello di S. Zeno, Torre di Ezzelino
ecc…) sportivo (Piscina Comunale, Impianti Sportivi ecc…), sedi di
uffici di pubblica utilità (Carabinieri, Pronto Soccorso, Casa di
Riposo ecc…).
impianto informativo turistico
sono gli impianti posti prevalentemente nelle strade di maggiore
flusso veicolare per chi proviene da fuori città con lo scopo di
avvisare l’utente della presenza entro un relativo ridotto raggio di
alberghi, ristoranti, locali di gastronomia o artigianato tipico ecc… .-

impianto informativo commerciale
sono gli impianti posti prevalentemente nelle strade di maggiore
flusso veicolare per chi proviene da fuori città con lo scopo di
avvisare l’utente della presenza entro un relativo ridotto raggio di
attività commerciali, produttive ecc…, possono essere installati
unicamente al di fuori della “zona 1” per attività di pubblica utilità
(Uffici Italgas, Enel, Zaico ecc) che per attività commerciali di tipo
esclusivamente privato.7. Le “preinsegne collettive” possono essere installata esclusivamente
dalla Ditta Concessionaria del servizio di pubblicità comunale di cui al
successivo art 18, e quindi è oggetto di specifica autorizzazione.-
8. In deroga a quanto previsto dall’art.4.3/a-4.3/b , limitatamente alle
attività di ristorazione ed alloggio all’interno del centro storico intra –
moenia, potranno essere posti in essere impianti pubblicitari con
caratteristiche analoghe alle preinsegne come previste dal codice
della strada.-
4.4- Cartello informativo - Cartello pubblicitario - totem
1. Il presente P.Im.Pu. prevede due tipologie di cartello :
- il cartello informativo: Si definisce "cartello informativo" l’impianto
pubblicitario costituito da un elemento portante relativamente al quale il
presente P.Im.Pu. ne determina le dimensioni e la localizzazione di
massima, che contiene singoli cartelli - frecce indicative pubblicitarie delle dimensioni di cm 100 x 20 riportanti la scritta in caratteri
alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da
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simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale,
utilizzabile su una sola o su entrambe le facce.
Il cartello informativo ha natura commerciale e a differenza
dell’impianto informativio commerciale è posto negli incroci stradali.
Il cartello informativo può essere installato esclusivamente dalla Ditta
Concessionaria del servizio di pubblicità comunale di cui al successivo
art 18, e quindi è oggetto di specifica autorizzazione.-
- il cartello pubblicitario (cartellone): Si definisce "cartello
pubblicitario" il manufatto bidimensionale, sostenuto da una idonea
struttura, con una sola o entrambe le facciate finalizzate alla diffusione di
messaggi pubblicitari o propagandistici di norma di natura commerciale.
La superficie massima ammessa per singolo cartello è di mq. 3,00 per
lato e viene posto lungo le strade comunali, provinciali, statali.
Il cartello pubblicitario può essere autorizzato a chiunque ne faccia
richiesta e garantisca il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza
e codice della strada oltre al pagamento di quanto dovuto a termini di
legge per quanto attiene la pubblicità.2. A differenza del cartellone pubblicitario il cartello informativo potrà
essere dotato di luce propria o essere illuminato, ma solo nei casi
espressamente previsti dal P.Im.Pu. o autorizzati dall’Ufficio preposto
previa acquisizione dei necessari pareri.3. Si considera totem l’impianto rigido a due o tre facce sia luminoso
che non luminoso, posto, di norma in area privata, che si sviluppa in
altezza e delle dimensioni massime di ml. 6 di altezza e ml. 1,5 di
larghezza. Al totem si applicano tutte le disposizioni riferite al cartello
pubblicitario.-
4.5 - Targa
1. Si considera “targa” il manufatto rigido, di forma piana, realizzato con
materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc.) apposta
sull’ingresso che dà accesso ai locali della sede.2. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere, devono essere
collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in
riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa, sui
battenti o nelle immediate vicinanze.3. Le targhe professionali dovranno avere dimensione massima di cm. 30
x 20. Le targhe indicanti attività commerciali in generale non dovranno
superare la misura di cm. 40 x 30, l’eventuale presenza di loghi non
comporta in nessun caso la possibilità di superare le dimensioni
descritte.
4. Nel caso che presso la stessa unità edilizia trovino sede o recapito
attività diverse siano queste professionali che commerciali la targa dovrà
essere posta all’interno di un unico portatarghe che sarà dimensionato in
funzione del sito e del contesto edilizio, sempre comunque con le
seguenti dimensioni di massimo ingombro :
- centro storico ; cm.
cm.
60 x
80 x
80 per attività professionali
90 per attività commerciali
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- centro abitato ; cm. 90 x 120 per attività professionali
cm. 120 x 150 per attività commerciali
- rimanente terr ; cm. 90 x 120 per attività professionali
cm. 120 x 150 per attività commerciali
5. Per le targhe riferite alla pubblicità sanitaria si fa riferimento alle norme
speciali vigenti.-
4.6 - Manifesto
1. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale, realizzato in
materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di
rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o
propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti,
comunque diverso dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari.
Non può essere luminoso nè per luce propria né per luce indiretta,
sarà di norma delle dimensioni di cm. 50 x 70 – 70 x 100.2. La collocazione di manifesti al di fuori degli spazi preordinati è vietata
in ogni luogo del Territorio Comunale, eccetto quelli strettamente
temporanei emessi dall’ Autorità Giudiziaria, dalla Pubblica
Amministrazione, dalle Aziende o Enti erogatori di Pubblici Servizi a
seguito di incidenti, calamità o gravi emergenze di pronto intervento.3. In ogni caso è fatto obbligo a chiunque abbia posto in essere l’impianto
alla sua rimozione trascorso l’evento che lo ha reso necessario.-
4.7 – Striscione - bandiera - locandina e volantino
1. Si considera "striscione, bandiera e locandina" l'elemento
bidimensionale eventualmente bifacciale, realizzato in materiale di
qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di
appoggio o comunque non aderente alla stessa.
Può essere luminoso per luce indiretta.2. Lo striscione è determinato dalla prevalenza di una delle due misure,
può avere lunghezza variabile e la sua esposizione è ammessa
esclusivamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e
spettacoli; oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello
spettacolo o della manifestazione, si può apporre su tale mezzo il
marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor nella
misura del 25% della superficie.3. La bandiera è caratterizzata dall’equilibrio sostanziale tra la lunghezza
e la larghezza ed è ammessa anche per il lancio di iniziative commerciali
di rilevante interesse nell’ambito del territorio locale o nazionale. Ogni
singola posizione, mono o bifacciale, potrà pubblicizzare una unica
iniziativa. Le dimensioni delle bandiere di norma dovranno uniformarsi al
sito nel quale vengono poste.4. Le locandine non possono di norma superare la dimensione di cm. 70
x 100 possono essere poste oltre che in ambiti privati (previa
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autorizzazione della proprietà) anche su siti aperti al pubblico con
esclusione delle pilastrature e degli edifici del centro storico, degli
elementi di arredo comunque definiti (panchine - cestini portarifiuti alberature - pali della pubblica illuminazione ecc…) e comunque per un
periodo non superiore a giorni 30 (trenta).5. Viene definito volantino qualsiasi messaggio pubblicitario distribuito
sul Territorio Comunale con qualsiasi mezzo che non possa essere
contenuto in uno degli impianti descritti dal presente P.Im.Pu.
Il volantinaggio è vietato su tutto il Territorio Comunale (rientra tra questa
fattispecie anche
la distribuzione di messaggi di natura privata
matrimonio ecc…).6. L’esposizione di striscioni e di bandiere è consentita solo sulle
posizioni individuate in apposito elenco e previa autorizzazione sia della
proprietà che del responsabile del Servizio .7. Sarà possibile esporre striscioni e materiale pubblicitario su aree
private alle seguenti condizioni:
- siano posti all’esterno del Centro Storico e dei Centri Storici Minori;
- siano esposti per un periodo non superiore ai 30 giorni e per una sola
volta nell’arco dell’anno solare;
- non contengano messaggi offensivi o comunque non gradevoli;
- siano autorizzate dal Responsabile del servizio.8. Non sono in nessun caso ammessi striscioni e bandiere poste su pali
della illuminazione pubblica, o su di impianti di pubblica utilità.9. Per eventi eccezionali ( Palio dei 10 Comuni – Mercati e fiere ecc…)
potrà essere autorizzata la posa di striscioni e bandiere in via del tutto
provvisoria in altri siti, sia posto trasversalmente alla carreggiata stradale
che in proprietà privata o collocati al limite della carreggiata, devono
avere il bordo inferiore distante almeno mt. 5,10 da terra.
10. In occasioni di eventi o manifestazioni di interesse pubblico potrà
essere autorizzata la posa di stendardi installati su pali o sbracci della
illuminazione pubblica, anche nella zona del Centro Storico - DOVE DI
NORMA TALI IMPIANTI SONO VIETATI - purché non pregiudizievoli alla
libera circolazione, e comunque con il lato inferiore ad una distanza di
almeno ml. 2.50 dal suolo se la loro proiezione ricade completamente sul
marciapiede, ed a ml 3.50 se diretta, mente sulla viabilità pubblica.
11. Per gli striscioni, le bandiere, le distanze dagli altri cartelli e mezzi
pubblicitari si riducono:
- a m. 100 fuori dal centro abitato;
- a m. 25 nel centro abitato;
(D.P.R. 16/12/1992 n. 495, art. 51, comma 10 "regolamento di
esecuzione e attuazione").12. L'esposizione di striscioni attraversanti la sede stradale e di stendardi
è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della
manifestazione o dell’iniziativa cui si riferisce, oltrechè durante la
settimana precedente e le 24 ore successive alla stessa.13. Striscioni locandine e bandiere dovranno essere rimossi entro le 24
ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata.
Trascorso inutilmente tale termine, l’esposizione verrà considerata
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abusiva e quindi sanzionabile ai sensi del D.L.gs n. 507/93 e dai
regolamenti comunali vigenti.14. La collocazione di bandiere è ammessa liberamente su suolo privato.-
4.8 - Segno orizzontale reclamistico
1. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla
superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri
alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi
pubblicitari o propagandistici. 2. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi
industriali o commerciali;
b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate,
destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere,
limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore
precedenti e successive. Ad essi non si applicano le limitazione di
cui al 3° comma dell’art 51 del Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice della strada, fatte salve le distanze previste
per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati
unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali (D.P.R.
16/12/1992 n. 495, art. 51, comma 9 "regolamento di esecuzione e
attuazione").
3. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati
nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale e garantire una buona
aderenza dei veicoli sugli stessi.4. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione, rilasciata per la posa di
segni orizzontali reclamistici, di provvedere alla rimozione degli stessi
entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione
pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza delle
superfici stradali. Trascorso inutilmente tale termine, l’esposizione verrà
considerata abusiva e quindi sanzionabile ai sensi del D.L.gs n. 507/93 e
dai regolamenti comunali vigenti.-
4.9 - Tenda
1. E’ da considerarsi tenda il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o
materiali assimilabili, posto esternamente a protezione di vetrine o
ingressi anche di immobili ad uso privato.2. Per quanto riguarda l'installazione di tende pubblicitarie si osservano le
seguenti disposizioni:
 le tende devono essere rientranti, o riavvolgibili a fine orario;
 riferirsi esclusivamente ad attività commerciali poste al piano
terra;
 l'altezza delle scritte, di una o due righe, non deve essere
comunque superiore a 20 cm.;
 le scritte devono riprodurre solo l’attività esercitata, la ragione
sociale, i marchi delle merci poste in vendita nei locali sede
dell’attività;
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devono essere poste solo sul pendente frontale parallelo
all’edificio e non su quelli laterali o sulla falda della tenda;
l’altezza dal suolo, in ogni punto non dovrà essere inferiore a
cm. 220 ed il limite della tenda dovrà distare almeno cm. 50 dal
filo esterno del marciapiede.-
3. Per le tende a protezione di accessi privati si prescrive che siano
limitate al solo ingresso e non invasive di spazi laterali .N.B.: Per quanto riguarda le tende nella zona “A” Centro storico si
riportano le prescrizioni come stralcio di cui alle norme per l’Arredo
Urbano.
4.6 - Tende a protezione di aperture.
Sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico, purché a
sviluppo piano (non curvo o altro). La loro altezza dal suolo deve essere in ogni
punto non inferiore a ml. 2,20. L'installazione delle tende deve comportare il
rispetto dell'ambiente per quanto riguarda materiale, scritte, colore e unitarietà
di aspetto con eventuali tende adiacenti; può essere vietata quando costituisca
ostacolo al traffico o comunque limiti la visibilità.
Art. 5 - Impianti di pubblicità o propaganda
1. E' qualificato "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque
manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che
di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, come:
insegna, preinsegna, cartello, totem, targa, manifesto, striscione,
bandiera, locandina, volantino, segno orizzontale reclamistico, tenda,
sorgente luminosa.2. Sono "impianti di pubblicità o propaganda", a titolo esemplificativo:
a) La "bacheca", ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno,
installata a muro o collocata anche a terra su supporto proprio, destinata
alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla
diffusione di informazioni o propaganda dei soggetti specificatamente
individuati al successivo art 15.5 punto 5 .La bacheca dovrà essere di dimensioni ridotte e mai posta
esternamente agli spazi porticati del Centro Storico realizzata con
materiale appropriato e costantemente mantenuta nel suo stato di
decoro.-
b) Gli "impianti per le affissioni", cioè destinati alla affissione di
manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato
si sviluppa su multipli di cm. 70x100 e disciplinati dal Capo III del
Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari e delle affissioni
che recepisce le indicazioni di cui all' art. 3 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507,
secondo la seguente tipologia;
-"poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o
bifacciali (dimensioni: cm. 150x300 - 300x600 - 450x900);
-"stendardo": impianto mono o bifacciale, collocato a terra su supporto
proprio montato sia orizzontalmente che verticalmente (dimensioni: cm.
140x200 - 210x300 - 280x300);
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-"tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di
dimensioni uguali o multiple di cm. 70x100 - 140x200 - 210x300 280x300;
- “cavalletto o trespolo": impianto a due o più facciate collocato a terra
su supporto proprio delle dimensioni per ogni faccia: cm. 70 x 100 140x200 o 140x300), disciplinato dal Regolamento per i Plateatici che
più avanti si riporta come stralcio ( Art. 15.4 punto 4 ).Le dimensioni sopra specificate si riferiscono alla superficie espositiva.
c) L'impianto di pubblicità o propaganda “a messaggio variabile", cioè
qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di
prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o
delle immagini trasmesse.
Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere
dimensione massima di mq. 18.
Se l’impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia, la
variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 90
secondi.
Il P.Im.Pu. non individua la localizzazione di tali impianti che potranno
essere posti solo su area privata e su posizioni esterne al Centro Storico
del Capoluogo e dei Centri Minori previa autorizzazione del Responsabile
del Servizio che potrà previa adeguata motivazione, porre tutte le
limitazioni ritenute necessarie, fino a negarne la posa qualora ritenute
incongrue con il contesto.d) la "vetrofania" o lettere adesive, cioè la riproduzione su superfici
vetrate, con pellicole adesive fisse, di scritte in caratteri alfanumerici, di
simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o
propagandistici.
Art. 6 - Impianto pubblicitario di servizio
1. Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto
avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito di
progetti redatti dagli Uffici competenti all’arredo urbano o stradale
(fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine,
orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere
luminoso sia per luce diretta che indiretta.
2. Oltre a quanto descritto al precedente comma potranno essere istallati
impianti che utilizzando tecnologie avanzate e collegamenti interattivi alle
banche dati esistenti consentiranno l’aggiornamento costante delle
informazioni sul territorio comunale;
3. Detti impianti pur avendo caratteristiche tipologiche diverse saranno
comunque riconducibili alle seguenti tre specificità:
A) Impianti di comunicazione-informazione interattiva o elettronica
 totem di informazione pubblica
 quadri di informazione turistica
 pannelli segnaletici
 frecce luminose
B) Impianti istituzionali di servizio pubblico – interattivi o elettronici
 bacheche digitali
 punti di servizio e/o sportelli di accesso ai siti istituzionali
 codici QR
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C) Impianti di servizio pubblico non istituzionale - interattivi o elettronici
(associazioni, onlus, ecc…)
 bacheche digitali
 punti di servizio all’utenza e/o sportelli di accesso ai siti non istituzionali
TOTEM D’INFORMAZIONE PUBBLICA:
sono impianti di dimensioni variabile che si auto sostengono dotati di
monitor collegato alle reti informatiche del servizio pubblico comunale o
alla Ditta che ha in gestione il servizio con l’obiettivo di garantire al
cittadino informazioni sia di tipo istituzionali che turistico in tempo reale.
QUADRI DI INFORMAZIONE TURISTICA:
sono impianti su dimensione variabile in funzione dell’ubicazione, destinati
prevalentemente all’informazione turistica sia di carattere culturale (musei,
chiese, palazzi, pro-loco, polizia locale, ambiti paesaggistici ecc. …) sia di
carattere commerciale (alberghi, ristoranti, hotel, ecc.).
PANNELLI SEGNALETICI:
sono pannelli di sola indicazione, dovranno avere dimensioni e tipologie
congrue con il contesto.
FRECCE LUMINOSE:
sono frecce indicative di servizi pubblici, che per la loro importanza,
necessitano di visibilità e quindi possono essere dotate di luce propria che
comunque non dovrà mai porsi in contrasto con le disposizioni del codice
della strada qualora poste in prossimità di incroci o su viabilità pubblica.
BACHECHE DIGITALI:
sono impianti alternativi alle bacheche tradizionali di cui al punto 2 dell’art.
5 del P.Im.Pu. con caratteristiche dimensionali analoghe ma dotate di
monitor digitale, destinate oltre che ai soggetti ivi indicati per le
comunicazioni attinenti l’attività propria dell’ Ente, Associazione,
Istituzione, Onlus ecc… anche a soggetti istituzionali per informazioni di
servizio o di pubblica utilità.
PUNTI DI SERVIZIO E/O SPORTELLI DI ACCESSO AI SITI
ISTITUZIONALI:
sono impianti che posizionati su suolo pubblico sono preordinati a
consentire all’utente, sia al cittadino che al turista, un’agevole
informazione mediante il collegamento con i siti istituzionali del Comune.
Lo sportello consentirà in tempo reale acquisire informazioni reperibili nei
siti istituzionali, colloquiare con i servizi resi accessibili all’utenza e potrà
costituire anche un front office per l’acquisizione di dati e certificazioni.
PUNTI DI SERVIZIO E/O SPORTELLI DI ACCESSO AI SITI NON
ISTITUZIONALI:
sono impianti che posizionati su suolo pubblico o privato sono
preordinati a consentire all’utente un’agevole informazione mediante il
collegamento con i siti non istituzionali. Lo sportello consentirà in tempo
reale di acquisire informazioni reperibili nei siti collegati e colloquiare con i
servizi resi accessibili all’utenza e potrà costituire anche un front office per
l’acquisizione di dati e informazioni in tempo reale e non potranno
contenere messaggi pubblicitari di tipo commerciale.
CODICI QR:
sono targhe di ridotte dimensioni riportanti codici a barre bidimensionali a
matrice, composto da moduli neri disposti all’interno di uno schema di
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forma quadrata destinato ad ospitare informazioni leggibili mediante
telefono cellulare o smartphone diretta a consultazione istantanea di
informazioni ed acquisizioni di dati di pubblico interesse su monumenti,
siti archeologici, uffici ecc….
4. Gli impianti descritti alle lettera A e B potranno, al fine di non gravare
sulle spese di gestione del Comune, comprendere anche messaggi di
natura commerciale, purché compatibile con il prevalente messaggio di
servizio pubblico, che la Ditta fornitrice dell’impianto a titolo gratuito potrà
inserire nei limiti del 30% della totalità dei messaggi di servizio pubblico,
sia in ordine di tempo che di occupazione grafica dell’impianto.
5. Le Ditte autorizzate all’installazione degli impianti saranno scelte
dall’Amministrazione in base ai progetti ed alle proposte presentate.
6. La localizzazione dei siti di tutti gli impianti oltre ad essere
preventivamente concordate con gli Uffici Comunali preposti dovranno
acquisire, qualora necessario, le autorizzazioni da parte degli organi di
tutela e salvaguardia sia di sicurezza che ambientale.
Art. 7 - Sorgenti luminose
1. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o
insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o
lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di
qualsiasi natura che possano costituire messaggio pubblicitario.-
Art. 8 – Pubblicità sui veicoli
1. La pubblicità sui veicoli è consentita se Il materiale pubblicitario,
istallato all’interno o all’esterno del mezzo, è esattamente delimitato e
contrassegnato e nel rispetto del mezzo e nel rispetto delle condizioni e
dei limiti di cui all’art. 23 del D. gs 30 aprile 1982, n. 285 e degli articoli
57 e 59 del relativo regolamento emanato con D.P.R. 495 del
16/12/1992.
2. La pubblicità sui veicoli, potrà essere di due diverse tipologie quella
itinerante e quella a sosta programmata;
 la pubblicità itinerante oltre al rispetto di quanto sopra ed al
pagamento della relativa imposta sulla pubblicità non potrà per
definizione sostare in ambiti sia pubblici che privati, non dovrà essere di
intralcio alla circolazione e comunque creare situazioni di pericolo diretto
o indiretto alla viabilità.
 La pubblicità a sosta programmata potrà essere attuata solo per
eventi, manifestazioni, attività di pubblico interesse e/o patrocinate dal
Comune, oltre al rispetto di quanto sopra ed al pagamento della relativa
imposta sulla pubblicità, potrà sostare in ambiti sia pubblici che privati
previa specifica autorizzazione e per periodi non superiori a giorni 15
(quindici), non dovrà comunque costituire intralcio alla circolazione o
creare situazioni di pericolo diretto o indiretto alla viabilità.
Art. 9 - Pubblicità sonora e fonica ( all’aperto)
1. Con riferimento alle disposizioni di cui all' art. 15 - 5° comma del D.Lgs.
507/93, per ciascun punto di pubblicità si intende ogni fonte di diffusione
della pubblicità sonora.-
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2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del
Responsabile del Servizio:
a candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della
campagna elettorale a norma del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, art. 59,
comma 2. ed inoltre ad Enti Pubblici;
agli Enti Pubblici o Enti/organizzazioni che gestiscono servizi
pubblici che necessitano di diffondere messaggi urgenti con valenza
di pubblica utilità;
3. La pubblicità fonica effettuata anche a mezzo di veicoli, purché le
emissioni sonore non superino i limiti consentiti dalla vigente normativa, è
autorizzata dall'amministrazione comunale, nei giorni feriali dalle ore 8,00
alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere
deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo,
culturale, sociale, religioso.4. Per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della pubblicità fonica, è
sufficiente che l’interessato, che rientra nelle fattispecie tra quelle sopra
richiamate indichi sulla domanda i propri dati identificativi e quelli
dell’automezzo oltreché i contenuti del messaggio pubblicitario da
diffondere, l’esatto periodo e l’orario di svolgimento.5. Al fine di tutelare il cittadino ed al fine di ridurre l’inquinamento acustico
in tutto il territorio comunale non è ammessa pubblicità fonica a scopo
commerciale.-
Art. 10 - Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi
pubblicitari
1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i
criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che
architettonico.2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con
materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di
sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla
spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente
realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche
specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che
per forma, disegno, collocazione, colori, in particolare il colore rosso, non
possa generare confusione con la segnaletica stradale specialmente in
corrispondenza o in prossimità delle intersezioni regolate da impianti
semaforici. (D. Lgs 285 del 30 aprile 1992, art. 23).4. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato
al suolo, salvo quello a rimozione quotidiana notturna di cui allo specifico
articolo del presente P.Im.Pu. (vedi cavalletto , trespolo).5 La struttura base (portale) del cartello informativo, prevista a modulo
singolo (10 tabelle) o multiplo (20 tabelle), dovrà essere preferibilmente in
tubolare di sezione circolare, di mm. 90 di diametro, in acciaio zincato a
caldo e verniciato con polveri epossidiche secondo le indicazioni tipo di
cui all’abaco allegato al presente P.Im.Pu..-
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6. Il tubolare dovrà costituire una struttura continua, comprensiva di
traverso superiore formando un portale di cm. 140 di base per cm. 4,00 di
altezza dal piano di campagna o dalla pavimentazione stradale.
7. Eventuali maggiori altezze dei portali, da valutare al momento
dell’installazione, potranno essere consentite dal Responsabile del
Servizio comunale in relazione a problemi di visibilità e sicurezza in
prossimità di incroci o immissioni, fermo restando che più portali contigui
devono comunque mantenere la stessa altezza.
8. La struttura dovrà essere dotata di una fascia inferiore, posta a cm. 70100 di altezza dal piano di campagna, recante l’indicazione, ai fini delle
responsabilità civili e penali, delle ditte costruttrici ed installatrici.
9. Nella parte interna verticale del tubolare costituente la struttura,
dovranno essere predisposte delle guide di cm. 2,5 di spessore per
l’inserimento ad incastro delle singole tabelle indicatrici.
10. Nella parte alta, tra la prima tabella indicatrice ed il traverso superiore,
dovrà essere previsto e delimitato uno spazio di cm. 25 per l’installazione
di una freccia segnaletica recante l’indicazione della zona omogenea,
della toponomastica o comunque l’elemento che consente un rapido
riconoscimento dell’ambito territoriale di riferimento ( zona PIP di Via S.
Zeno - Zona produttiva di Via Luppia ecc…).11. I singoli elementi indicatori (tabelle) dovranno avere dimensioni di cm.
cm 100 x 20 dovranno essere in estruso di alluminio verniciato con
polveri epossidiche nei colori e nei caratteri previsti.13. La gestione del cartello informativo è di competenza della Ditta
Aggiudicataria dell’appalto per la gestione del servizio, alla quale spetta il
compito di richiedere l’autorizzazione all’inserimento dei singoli cartelli.-
14. l’Autorizzazione del cartello pubblicitario (cartellone) viene
rilasciata direttamente al richiedente che si assume ogni responsabilità
in ordine alla realizzazione dell’impianto, alla sua regolarità esecutiva
ed al rispetto delle norme vigenti sia comunali che sovracomunali.-
Art. 11 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari
luminosi
1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque
luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non
possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a
150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi
abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di
veicoli (DPR 16/12/1992 n. 495, art. 50 comma 1). L’impianto elettrico
deve essere eseguito nel rispetto della normativa vigente.2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi
devono avere una sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere
quella di disco o triangolo (DPR 16/12/1992 n. 495, art. 50 comma 2).-
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3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare
ambulatori e posti di pronto soccorso (DPR 16/12/1992, n. 495, art. 50
comma 3).4. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le
farmacie e non può avere luce ad intermittenza.5. Nelle zone pedonali non si applicano le limitazioni dei precedenti
commi 1 e 2 fatto salvo il divieto di luce a intermittenza.-
Art. 12 - Collocazione e caratteristiche dei mezzi pubblicitari
nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio
1. Nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di
esercizio ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non
superi l’8% delle aree adibite a parcheggio. In deroga alla predetta
limitazione, è ammessa la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati
alle prestazioni di servizi per l’utente della strada entro i limiti di mq. 2 per
ogni servizio prestato.2. Lungo le corsie di accelerazione, di decelerazione, in corrispondenza
degli accessi e lungo il fronte stradale delle aree di parcheggio e delle
stazioni di servizio, è concessa l’installazione di un cartello o impianto
fisso, con misure massime di mq. 4,50, riproducente il marchio di fabbrica
e la ragione sociale relativa all’attività esercitata.3. Nelle stazioni di servizio, fatti salvi i limiti di cui ai commi 1 e 2, i
messaggi pubblicitari da esporre devono avere un contenuto limitato
all’attività esercitata o ai prodotti venduti.
N.B. Tutte le insegne dovranno comunque rispettare quanto previsto
dalle norme vigenti in materia di sicurezza con particolare riferimento alla
legge 46/90 per quanto attiene l’aspetto elettrico ma anche le prescrizioni di
cui all’articolo 23 del nuovo Codice della Strada che vieta gli impianti che
“ per dimensioni, forma, colori , disegno e ubicazione possono ingenerare
confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile
la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare
disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con
conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti
impianti non devono costituire ostacolo o, comunque impedimento alla
circolazione di persone invalide . …”.-
Articolo
13 Collocazione e caratteristiche dei mezzi
pubblicitari nelle stazioni ferroviarie e nelle aree demaniali
1. Per tale aspetto si rinvia letteralmente a quanto disposto dall’articolo 6
del Regolamento per la disciplina della Pubblicità e delle Pubbliche
affissioni che rinvia alla norma di cui alla legge 132/59.-
Articolo 14 - deroghe
1. Sulla base di quanto contenuto nell’art. 23 comma 6 del Nuovo Codice
della Strada, i Comuni hanno la facoltà di concedere deroghe sia per gli
impianti pubblicitari che per le pubbliche affissioni, all’interno dei centri
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abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, alle norme relative alle
distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi
pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della
circolazione stradale; (oltre a quanto già consentito dall’articolo 6 del
regolamento sulle ferrovie ( legge 132 del 1959).2. Il regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della
Strada , art 51 comma 4, stabilisce inoltre che la distanza dal limite della
carreggiata, all’interno dei centri abitati, è fissata dal Regolamento
Comunale, sempre che siano rispettate le disposizioni dell’art . 23 comma
1 del Nuovo Codice della Strada.3. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.4. nel caso in cui esistano, a distanza inferiore a quella prevista dalla
carreggiata, altre costruzioni o alberi è ammesso il posizionamento in
allineamento agli stessi.5. Le distanze minime che si applicano all’interno sia della zona 1 “A”
Centro Storico che della zona 2 “centro abitato” per gli impianti
pubblicitari dovranno rispettare le distanze minime ammesse come
risultanti dall’individuazione planimetrica di cui alla tavola allegata al
presente P.Im.Pu. .-
Articolo 15 – criteri generali di tutti gli impianti pubblicitari
Art 15.1 – Riconoscibilità degli Impianti Pubblicitari – Cimase
1. Tutti gli impianti pubblicitari devono essere dotati di “cimase” di
identificazione secondo le varie tipologie siano questi di pubblica
affissione o di pubblicità - con la sola esclusione di quelli esclusivamente
privati – secondo la seguente classificazione generale:
2. le cimase, poste di norma in sommità all’impianto o comunque
facilmente leggibili, avranno le dimensioni variabili a seconda
dell’impianto stesso tra le seguenti misure cm.: 70 x 18 - 35 x 10 20 x 6, ad ogni singola tipologia sarà associato un colore che
faciliterà la qualificazione dell’impianto sia da parte dell’operatore
addetto alla sua gestione che del cittadino che avrà modo di
riconoscere la natura del messaggio pubblicitario proposto secondo
le seguenti tabelle cromatiche.-
Comune di Montagnana
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PUBBLICHE AFFISSIONI
A pagamento
 comunali
- manifesti pubblici - avvisi di gara - bandi comunali - elettorali leva ecc)
Gratuito
 enti pubblici e privati non a scopo di lucro
- per manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato gli Enti pubblici
territoriali e che non rientrano nei casi previsti in esenzione dal
pagamento della tassa;
- per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro
ente che non abbia scopo di lucro;
- per gli annunci mortuari;
A pagamento
 necrologi
- avvisi funebri;
Gratuito
 Enti pubblici e privati non a scopo di lucro
-
per manifesti per attività politiche, sindacali e di categoria,
culturali sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate,
con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
-
per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a
spettacoli viaggianti e di beneficenza;

commerciale
A pagamento
A pagamento
IMPIANTI PUBBLICITARI
 impianto informativo di servizio
- storia (Castello S. Zeno, Rocca degli Alberi, la Cinta Muraria
medioevale, Duomo di Montagnana, ecc… );
- cultura ( Musei Civici, Biblioteche, Sede del Palio ecc.)
- sportivo ( Piscina Comunale, Impianti Sportivi ecc.)
- uffici di pubblica utilità ( Carabinieri, Pronto Soccorso, Casa di
Riposo, ecc. ..)
Comune di Montagnana
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 impianto informativo turistico
- alberghi, ristoranti, pizzerie, locali
artigianato tipico ecc.;

-
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di eno-gastronomia o
impianto informativo commerciale
uffici commerciali di interesse comune (Uffici Italgas, Enel,
Zaico ecc )
attività commerciali di tipo privato.-
Art 15.2 Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi
pubblicitari .1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i
criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che
architettonico.2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con
materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di
sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla
spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente
realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche
specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che
per forma, disegno, collocazione, colori, in particolare il colore rosso ( con
esclusione delle zone pedonali) , non possa generare confusione con la
segnaletica stradale specialmente in corrispondenza o in prossimità delle
intersezioni regolate da impianti semaforici. (D. Lgs 285 del 30 aprile
1992, art. 23).-
4. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato
al suolo, salvo quello a rimozione quotidiana notturna di cui allo specifico
articolo del presente P.Im.Pu. ( vedi cavalletto , trespolo ) ed autorizzati a
tempo determinato.5 La struttura base (portale) del cartello informativo, prevista a modulo
singolo (10 tabelle) o multiplo (20 tabelle), dovrà essere preferibilmente in
tubolare di sezione circolare, di mm. 90 di diametro, in acciaio zincato a
caldo e verniciato con polveri epossidiche secondo le indicazioni tipo di
cui all’abaco allegato al presente P.Im.Pu. .6. Il tubolare dovrà costituire una struttura continua, comprensiva di
traverso superiore formando un portale di cm. 140 di base per cm. 4,00 di
altezza dal piano di campagna o dalla pavimentazione stradale.-
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7. Eventuali maggiori altezze dei portali, da valutare al momento
dell’installazione, potranno essere consentite dal Responsabile del
Servizio comunale in relazione a problemi di visibilità e sicurezza in
prossimità di incroci o immissioni, fermo restando che più portali contigui
devono comunque mantenere la stessa altezza.8. La struttura dovrà essere dotata di una fascia inferiore, posta a cm. 70100 di altezza dal piano di campagna, recante l’indicazione, ai fini delle
responsabilità civili e penali, delle ditte costruttrici ed installatrici.9. Nella parte interna verticale del tubolare costituente la struttura,
dovranno essere predisposte delle guide di cm. 2,5 di spessore per
l’inserimento ad incastro delle singole tabelle indicatrici.10. Nella parte alta, tra la prima tabella indicatrice ed il traverso superiore,
dovrà essere previsto e delimitato uno spazio di cm. 25 per l’installazione
di una freccia segnaletica recante l’indicazione della zona omogenea,
della toponomastica o comunque l’elemento che consente un rapido
riconoscimento dell’ambito territoriale di riferimento ( zona PIP di Via S.
Zeno – Zona produttiva di Via Luppia ecc. … ).11. I singoli elementi indicatori (tabelle) dovranno avere dimensioni di cm.
cm 100 x 20 dovranno essere in estruso di alluminio verniciato con
polveri epossidiche nei colori e nei caratteri previsti.12. La gestione del cartello informativo comunque denominato è di
competenza della Ditta Concessionaria del servizio di pubblicità
comunale, alla quale spetta il compito di richiedere l’autorizzazione
all’inserimento dei singoli cartelli.-
13. l’Autorizzazione del cartello pubblicitario (cartellone) viene
rilasciata direttamente al richiedente che si assume ogni responsabilità
in ordine alla realizzazione dell’impianto , alla sua regolarità esecutiva
ed al rispetto delle norme vigenti sia comunali che sovracomunali.14. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque
luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non
possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a
150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi
abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di
veicoli (DPR 16/12/1992 n. 495, art. 50 comma 1).
15. L’impianto elettrico deve essere eseguito nel rispetto della normativa
vigente con riferimento particolare alla L. 46/90.16. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi
devono avere una sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere
quella di disco o triangolo (DPR 16/12/1992 n. 495, art. 50 comma 2).17. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare
ambulatori e posti di pronto soccorso (DPR 16/12/1992, n. 495, art. 50
comma 3).18. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le
farmacie e non può avere luce ad intermittenza.-
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19. Sono fatte salve le prescrizioni e disposizioni per particolari luoghi e
tipologie di pubblicità, regolate dagli articoli specifici e dalle tipologie
previste da presente piano che si ricorda essere costituito sia dalle
presenti norme che dalle tavole di progetto.20. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate
dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o
pesare visivamente sul complesso espositivo.21. L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno mtl.
1,50, rispetto alla banchina stradale.22. In materia di esposizione di cartelli e simili, il Comune, rilevata la
molteplicità dei casi applicativi e salvo quanto previsto all'art. 51 del
D.P.R. 495/92, si riserva la facoltà di riconsiderare alcune collocazioni
alla luce di ulteriori verifiche in sede di applicazione delle presenti norme
oltre a quelle del vigente Piano Regolatore Generale e della variante per
il Centro Storico nonché dalle Norme per l’Arredo Urbano e da altri piani,
urbanistici ed edilizi, di polizia urbana, ecc. … .23. Nel Centro Storico i cartelli pubblicitari come descritti dal presente
piano non sono ammessi in nessun caso.24. Nelle rimanenti zone le distanze da considerare per l’installazione di
cartelli pubblicitari ( cartelloni - totem) previste dall'art. 51 del D.P.R.
16/12/1992 n. 495 sono modificate sulle strade di tipo E) ed F), di cui
all'art. 2 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, come di seguito indicato:
zona industriale di Via Luppia S. Zeno
- mt. 50 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali,
intersezioni ed incroci stradali ;
- mt. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli
imbocchi delle gallerie e sottopassaggi;
- mt. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
- mt. 2 dal limite della carreggiata. Nei casi in cui esista un ostacolo
naturale, esso deve essere considerato limite e l’installazione deve
essere eseguita in linea con lo stesso.Rimanenti fasce in centro abitato
- mt. 50 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali,
intersezioni ed incroci stradali;
- mt. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli
imbocchi delle gallerie e sottopassaggi;
- mt. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
- mt. 2 dal limite della carreggiata. Nei casi in cui esista un ostacolo
naturale, esso deve essere considerato limite e l’installazione deve
essere eseguita in linea con lo stesso;
- il cartello non deve essere comunque posto nelle immediate
vicinanze di un accesso carraio privato;
- a non meno di mt 30 dalla proiezione del fronte dell’eventuale
costruzione esistente .Rimanenti territorio comunale
- mt. 200 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali,
intersezioni e incroci stradali;
- mt. 200 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli
imbocchi delle gallerie e sottopassaggi;
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- mt. 200 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
- mt. 2 dal limite della carreggiata. Nei casi in cui esista un ostacolo
naturale, esso deve essere considerato limite e l’installazione deve
essere eseguita in linea con lo stesso;
- il cartello non deve essere comunque posto nelle immediate
vicinanze di un accesso carraio privato;
- a non meno di mt. 30 dalla proiezione del fronte dell’eventuale
costruzione esistente.25. La collocazione dei cartelli pubblicitari ( cartelloni ) deve rispettare i
criteri generali sopra citati ed inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
 siano installati lungo o in prossimità delle strade e collocati
parallelamente al senso di marcia dei veicoli;
 non devono superare la superficie di sei metri quadrati
complessivi - 3 mq. per lato;
 il bordo inferiore del cartello posto in opera deve rispettare, in ogni
suo punto, una quota compresa tra 1,5 e 1,8 m. rispetto a quella
della banchina stradale;
 i cartelli devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può
essere quella del disco o di triangolo;
 l’uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla
riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare
1/5 dell’intera superficie del cartello;
 il posizionamento dei cartelli è comunque vietato nei seguenti
punti:
a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
b) in corrispondenza delle intersezioni;
c) lungo le curve e su tutta l’area compresa tra la curva stessa e
la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di
qualsiasi natura e pendenza;
e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
f) sui ponti e sottoponti;
g) sui cavalcavia e loro rampe;
h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri
dispositivi laterali di protezione e di segnalazione.
6. Nel caso il cartello sia luminoso (solo per luce indiretta), questo
non può avere luce intermittente né di intensità luminosa
superiore a 100 candele per metro quadrato.
Art 15.3 Collocazione dei mezzi pubblicitari su aree private
1. L'affissione di impianti pubblicitari luminosi o non luminosi quali
insegne, cartelloni, manifesti, ecc. deve rispettare le seguenti prescrizioni
normative:

non devono in nessun caso generare confusione con gli
impianti di pubblica utilità esistenti o previsti (es.: segnali di
direzione - cartello informativo commerciale)

non possono avere una superficie maggiore di mq. 6 se posti
perpendicolarmente all’asse viario comunale e di mq 9 se posti
parallelamente allo stesso;

devono garantire la distanza minima tra impianti contigui sia
della stessa proprietà che di altri di almeno metri 20;
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Art 15.4 - Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per
le affissioni sia pubbliche che private.
1. L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie, il cui formato si sviluppa sui
multipli di cm. 70 x 100 è effettuata negli impianti fissi per le affissioni,
di cui alle specifiche collocazioni ed individuazioni planimetriche riportate
nella tavola di progetto allegato D del presente P.Im.Pu, come previsto
all'art. 3 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, da realizzarsi tutti con il colore
grigio grafite:
1. - Gli impianti tipo "poster" sono costituiti principalmente da un
pannello dalle dimensioni di cm. 150 x 300 - cm. 600 x 300 o cm 450 x
900 e potrà avere le seguenti due tipologie:
 - struttura scatolare racchiusa da una cornice di materiale plastico o
metallico, di forma regolare e comunque da verificarsi in funzione delle
caratteristiche dei luoghi e dell'ambiente circostante. Il tutto dovrà essere
sostenuto da almeno due montanti, con coloritura neutra rispetto
all’impianto, tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di
impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai
lati, oltre che sul lato non utilizzato.
 - struttura tubolare aperta costituita da elemento tubolare al quale
agganciare con appositi attacchi il telo pubblicitario, il tutto dovrà essere
sostenuto da almeno due montanti eventualmente dotati di
controventatura. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo
tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm. 60
o di cm. 150 se su banchina stradale. In caso di più impianti prevarrà il
criterio dell’allineamento.2. - Gli impianti tipo "stendardo", di avranno le seguenti dimensioni cm.
140 x 200 - 210 x 200 – 280 x 200 - 420 x 300, poste sia orizzontalmente
che verticalmente e dovranno essere conformi alle caratteristiche per essi
previste.
La struttura di sostegno dovrà essere realizzata con profilato metallico
preferibilmente a sezione circolare, senza discontinuità superiore, in
modo da conferire all'insieme un maggior grado di stabilità laterale.
Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni
standard, fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni
giunti, dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile,
sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio
non verniciato.
Il tutto dovrà essere facilmente smontabile, al fine di agevolare le
operazioni di manutenzione e di trasporto in loco.
La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la
cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm. 60; In caso di
più impianti prevarrà il criterio dell’allineamento.3. - Gli impianti di tipo “ tabella” sono costituiti da un quadro
monofacciale in lamiera o altro materiale, con cornice perimetrale
metallica, dotata di targhetta “fregio”, destinata a contenere il numero
identificativo dell’impianto, la quale comprenderà anche eventuali altre
tabelle, nel caso di moduli multipli.4. - Gli impianti tipo "cavalletto o trespolo" dovranno essere polifacciali
(due - tre o più facce) e la struttura portante di sostegno dovrà essere
realizzata in profilato metallico con sezione a "L" o a "V", opportunamente
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dimensionata e rinforzata da eventuali traverse, in relazione ai carichi
dinamici e statici sopportati dalla struttura medesima.Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni
standard di cm. 140x100 fissato saldamente alla struttura di sostegno con
opportuni giunti in alluminio per mezzo di viti dovrà essere realizzato con
materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai
bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato, il tutto facilmente
smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di
trasporto in loco.Qualora trattasi semplice cavalletto pubblicitario sul quale esporre
locandine o manifesti per la promozione commerciale o per un particolare
evento si rinvia alle specifiche norme di regolamento per le occupazioni di
suolo pubblico – plateatici – che di seguito si riportano come stralcio :
5. si riporta per esteso l’articolo di riferimento delle Norme per i Plateatici
Potranno essere posti in essere cartelli pubblicitari e/o esposizioni occasionali negli spazi
porticati o sui marciapiedi solo alle seguenti condizioni :
 siano posti in ambiti che non rechino pregiudizio alla viabilità sia pedonale che
carraia;
 siano di ridotto impatto visivo ed ambientale;
 non abbiano durata superiore a 15 giorni – rinnovabili una sola volta nel corso
dell’anno;
 abbiano avuto il parere favorevole della Commissione Edilizia;
Se l’impianto consiste in un tabellone pubblicitario questi non dovrà avere una
dimensione superiore a cm 70 x 100 e non potrà essere appeso alle pilastrature bensì
posto su impianto autonomo;
La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice
inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm. 30.Art 15.5 – disposizioni specifiche per gli impianti pubblicitari in
Centro Storico
1. Le norme del presente capo disciplinano la collocazione di particolari
forme pubblicitarie all'interno di zone di interesse storico, artistico,
culturale ed ambientale e specificatamente all'interno della zona “A”
Centro Storico.2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre
disposizioni comuni.3. In particolare, sono vietate all’interno della cinta muraria tutte le
forme di pubblicità e pubbliche affissioni che non siano di pubblica utilità
e da porre in essere sugli impianti a ciò predisposti dal comune o su
specifica autorizzazione temporanea in casi di eventi eccezionali e
patrocinati dal comune, per il periodo strettamente necessario a
promuovere l’iniziativa e su mezzi riconducibili alle fattispecie
espressamente previste dalle presenti norme, con le limitazioni ivi
richiamate previa acquisizione del parere della Commissione Edilizia, ove
ritenuto necessario.4. Nella rimanente zona “A” centro Storico sono vietate:
Comune di Montagnana
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15/12/2005 P.Im.Pu. NORME
a) La collocazione di insegne su palina, escluse le zone con carattere
prettamente pedonale.
b) L’installazione di insegne a bandiera ad eccezione di quelle riferentesi
a rivendite di generi di monopolio, uffici postali, posti telefonici pubblici,
farmacie e posti di pronto soccorso .
c) L’installazione di insegne su terrazzi, balconi, facciate.
d) L'installazione di locandine, stendardi e bandiere al di fuori degli spazi
a ciò destinati.
e) L'installazione dei segni orizzontali reclamistici ad esclusione di quanto
previsto dall’articolo 4.7 delle presenti norme.
f) L'installazione di cartelli – totem e impianti di pubblicità e/o propaganda
compresi quelli a messaggio variabile anche provvisori, se non previsti
dal P.Im.Pu. e che possono essere installati esclusivamente dalla Ditta
Concessionaria del servizio di pubblicità comunale di cui al successivo
art 18.g) L'installazione di bacheche di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle
destinate ai turni di apertura delle farmacie presso le stesse, delle
bacheche relative alle informazioni cinematografiche, di spettacolo, e
delle bacheche di cui al successivo comma 2.
Tali bacheche potranno avere illuminazione propria.
h) L'utilizzo di fonti luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo
in presenza di illuminazione pubblica.5. Sono consentite le installazioni di bacheche collocate a muro o a terra
su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni delle attività
degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in
Consiglio Comunale, di Consigli di Quartiere e delle Associazioni sportive
e culturali varie non a fini di lucro e a quelle regolarmente inscritte
nell’apposito ALBO DEI BENEFICIARI depositato presso la segreteria
comunale tra quelle aventi valenza pubblica o di pubblica utilità;
N.B. si riporta per esteso l’articolo di riferimento delle Norme per l’Arredo Urbano
4.1 - Facciate e portici
E' ammessa l'installazione di bacheche per enti ed
associazioni limitatamente ai lati interni al sottoportico,
paralleli cioè alla vetrina;
le bacheche dovranno avere
larghezza inferiore a quella del pilastro o della spalla
di muro su cui si appoggiano, profondità massima di cm. 12
e altezza minima da terra di cm. 80.
6. Per l'informazione sulle attività dei teatri e dei musei e sulle mostre che
si svolgono all'interno delle gallerie comunali, e per attività comunque
patrocinate dall’Amministrazione Comunale, sono consentite le
installazioni di strutture tipo "sandwich" bifacciali, posate direttamente al
suolo che dovranno essere per dimensioni e materiali idonee al contesto
ed acquisire il parere favorevole della Commissione Edilizia ed Ornato.7. L’installazione di insegne sui tetti non è ammessa in nessun caso.Art. 15.6 – altre forme pubblicitarie vietate
1. In relazione ad esigenze di pubblico interesse per questioni di viabilità,
di natura estetica ed ambientale sono vietate le seguenti forme
pubblicitarie:

Il lancio di manifestini anche tramite veicoli e aeromobili.
Comune di Montagnana





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15/12/2005 P.Im.Pu. NORME
qualsiasi tipo di pubblicità installata su palificazione della pubblica
illuminazione. Compresa quella temporanea in occasione di eventi
di natura privata ( manifestini per matrimoni ecc. …).
Le insegne o altri mezzi pubblicitari installati tra gli intercolumni
dei portici o trasversalmente ad essi o su pilastri.
L’installazione di insegne a cassonetto al di fuori dello spazio
delimitato dagli stipiti e dall’architrave delle aperture.
Gli striscioni attraversanti strade o piazze e gli stendardi, con
eccezione di quelli concernenti mostre o manifestazioni che il
responsabile del servizio potrà autorizzare per eventi di pubblico
interesse sentita la Commissione Edilizia.L’affissione su spazi privati provvisori (assiti, steccati..) se non
espressamente
autorizzata
dall’ufficio
preposto
previa
acquisizione, se del caso, dei necessari pareri.-
TITOLO II – PIANO DELLE AFFISSIONI
Articolo 16 – modalità di attuazione del piano per le pubbliche
affissioni
1. Il Piano per le pubbliche affissioni, verrà attuato conformemente alle
disposizioni vigenti in materia, dalla Ditta Concessionaria del Servizio per
la Pubblicità comunale aggiudicataria dell’appalto secondo le modalità
che il Responsabile del Servizio indicherà in sede di espletamento della
gara.-
Articolo 17 – superficie degli impianti pubblicitari
1. Così come già stabilito dall’articolo 15 del Regolamento per la
disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e l’applicazione
dell’imposta …, che richiama esplicitamente gli articoli legislativi di
riferimento e stabilisce le percentuali minime da riconoscere alle singole
fattispecie di impianti di pubbliche affissioni di seguito si riporta il quadro
riepilogativo della quantificazione prevista dal presente P.Im.Pu.-
Comune di Montagnana
Abitanti residenti nel
Comune di
Montagnana
alla data del
ottobre 2001
(ultimo
dato ufficiale)
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Percentuale
complessiva
minima
obbligatoria da
riservare alle
pubbliche
affissioni
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Superficie
complessiva
obbligatoria da
destinare alle
pubbliche
affissioni
12 x 1000
Mq. 112 ,90
abitanti
Superficie complessiva
effettiva prevista presente al 12/2002
Mq . 334
9.415
Superficie complessiva
effettiva prevista dal presente P.Im.Pu.
Mq . 500
Superficie destinata
alle affissioni di natura
istituzionale, sociale,
priva di rilevanza
economica, effettuata
dal servizio comunale
A pagamento.
(comma 3° dell’articolo
18 del D.Lgs 507/93).
15%
Superficie destinata
alle affissioni di natura
istituzionale, sociale,
priva di rilevanza
economica, non
effettuata dal servizio
comunale ed a titolo
Gratuito.
(comma 480 dell’art 1
della L. 311 del
30/12/2004)
10%
obbligatoria
obbligatoria
Mq.22,59
prevista
Mq. 75
Mq. 11,29
prevista
Mq. 50
Superficie destinata alle
affissioni di natura
commerciale, effettuata
dal servizio comunale a
pagamento.
65%
obbligatoria
Mq. 67,20
prevista
Mq. 325
Superficie destinata alle
affissioni di natura
commerciale, effettuata
direttamente da soggetti
privati comunque diversi
dal concessionario del
servizio a pagamento.-
10%
obbligatoria
Mq. 11,29
prevista
Mq. 50
Articolo 18 – caratteristiche degli impianti per le pubbliche
affissioni
Art. 18.1 - poster – stendardo – tabella – cavalletto/trespolo
1. Il Piano prevede l’ubicazione, le dimensioni, il numero e le
caratteristiche di ogni singolo impianto destinato ad ospitare il materiale
pubblicitario secondo le seguenti direttive generali.
il poster è costituito da un impianto a muro o collocato a terra con
supporti propri mono o bifacciali (dimensioni: mt. 1,50 x 3,00 – 3,00 x
6,00 - 4.50 x 9,00) e di norma dovrà essere eseguito secondo quanto
riportato nella tavola degli impianti tipo di cui alla specifica tabella ed
ubicato secondo le indicazioni riportate nella tavola di progetto n. 2
allegato B del presente P.Im.Pu.;

lo stendardo consiste in un impianto mono o bifacciale, collocato a
terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni:
cm. 140x100; 200x140 e 280x200); che verticalmente (dimensioni:
cm. 100x140, 140x200 e 200x240) e di norma dovrà essere eseguito
secondo quanto riportato nella tavola degli impianti tipo di cui alla
specifica tabella ed ubicato secondo le indicazioni riportate nella
tavola di progetto n. 2 allegato B del presente P.Im.Pu.;
Comune di Montagnana
Page 33
15/12/2005 P.Im.Pu. NORME

la tabella è costituita da una cornice o quadro monofacciale in
lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70x100;
e di norma dovrà essere eseguito secondo quanto riportato nella
tavola degli impianti tipo di cui alla specifica tabella ed ubicato
secondo le indicazioni riportate nella tavola di progetto n. 2 allegato B
del presente P.Im.Pu.

il cavalletto/trespolo è costituito da un impianto a due o più facciate
collocato a terra su supporto proprio e potrà avere dimensione per
ogni faccia di cm 140 x 100 o suoi multipli o semimultipli, comunque
mai prevaricante il contesto nel quale viene posto ; e di norma dovrà
essere eseguito secondo quanto riportato nella tavola degli impianti
tipo di cui alla specifica tabella ed ubicato secondo le indicazioni
riportate nella tavola di progetto n. 2 allegato B del presente P.Im.Pu.
2. L’articolo 18 del D.Lgs 507/93 prescrive che il P.Im.Pu. individui degli
spazi da destinare all’affissione da parte di soggetti come individuati
dall’articolo 20 del D.Lgs 507/93; l’affissione è a pagamento ed effettuata
dal servizio comunale di pubbliche affissioni.Le modalità di accesso sono disciplinate dal Regolamento comunale
per la pubblicità e le pubbliche affissioni.Gli spazi che il piano riserva all’affissione diretta gratuita di cui al
comma precedente sono indicati nella tavola di progetto n. 2 allegato B/2
con un asterisco rosso.3. La legge finanziaria n. 311 del 30/12/2004 prevede al comma 480
dell’articolo 1 l’obbligatorietà della individuazione di spazi da destinare
all’affissione diretta da parte dei soggetti come individuati dall’articolo 20
del D.Lgs 507/93 i quali potranno usufruire gratuitamente del servizio.Le modalità di accesso sono disciplinate dal Regolamento comunale
per la pubblicità e le pubbliche affissioni.Gli spazi che il P.Im.Pu. riserva all’affissione diretta gratuita di cui al
comma precedente sono indicati nella tavola di progetto n. 2 all B/2 con
un asterisco blu.4. Il P.Im.Pu. in applicazione dell’art. 15 del Regolamento locale per le
pubbliche affissioni ed in adeguamento alle disposizione di cui al 3°
comma all’articolo 18 del D.Lgs n. 507/93 ha individuato spazi da
destinare alle affissioni in gestione diretta ed a pagamento.Gli spazi che il P.Im.Pu. riserva all’affissione diretta a pagamento
di cui al comma precedente sono indicati nella tavola di progetto n. 2 all
B/2 con un asterisco verde.Non saranno ammesse collocazioni di altri impianti per affissioni
dirette nel territorio comunale.Modalità di accesso all’affissione diretta a pagamento da parte
di soggetti diversi dalla Ditta Concessionaria del servizio
comunale di pubbliche affissioni.Le aree per la posa degli impianti verranno assegnate a
soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico
servizio, per un periodo massimo di tre anni, mediante affidamento
previo espletamento di apposita gara nelle modalità che
l’Amministrazione Comunale riterrà più opportune.
L’impianto dovrà comunque corrispondere alle indicazioni
tecniche descritte nel P.Im.Pu. sotto la voce POSTER o
STENDARDO ed essere espressamente autorizzato dall’organo
preposto.-
Comune di Montagnana
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15/12/2005 P.Im.Pu. NORME
Il Concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere
l’imposta dovuta dal relativo regolamento per la pubblicità, la Tassa
di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni in
materia, oltre al canone di concessione annuale, risultante dalla
gara, da versarsi anticipatamente.
5. In tutti i casi gli impianti dovranno avere una autonoma struttura
portante, saldamente infissa o al suolo o al supporto predisposto o
esistente, secondo le norme di sicurezza vigenti e le loro dimensioni
dovranno rispettare quanto previsto dal Piano stesso con esplicito
riferimento agli elaborati grafici allegati.6. La tipologia dell’impianto dovrà essere approvata dagli organi comunali
competenti e dovrà, per quanto possibile, uniformarsi all’abaco dei
prototipi che costituisce parte integrante del presente Piano.7. Non potranno essere variate ubicazioni o tipologie d’impianto se non
per motivate esigenze da valutare dagli Uffici preposti e previa specifica
autorizzazione comunale.8. Di norma gli impianti per le pubbliche affissioni non sono luminosi,
tuttavia, qualora richiesto, potranno essere valutate soluzioni fluorescenti
purché con le seguenti limitazioni non derogabili:
 siano poste all’esterno delle zone “A” Centro Storico e Centri Minori;
 siano conformi al nuovo codice della strada;
 siano di dimensioni tali da rispondere adeguatamente ai requisiti di
decoro e d’impatto ambientale rispetto al contesto;
 siano approvate senza riserve da parte degli organi preposti.9. Si richiama quanto descritto al precedente punto 1 dell’art 15.1 cimasa - per quanto attiene l’identificazione dell’impianto la sua natura e
qualificazione.
N.B. – vedi abaco delle soluzioni tipo allegato D del P.Im.Pu.
Art. 18.2 - tabelle o stendardi per avvisi funebri
1 . Il presente P.Im.Pu. prescrive che tutti gli avvisi funebri (ad
esclusione di quelli ammessi dall’art 18 del D.Lgs 407/2003 e dall’art. 1
comma 480 della L. 311/2004) debbano essere esposti esclusivamente
sulle tabelle o sugli stendardi a ciò predisposti che sono di due tipi:
 a parete tabella - monofacciale
 su piantana autoportante - anche bifacciale
gli impianto avranno le seguenti dimensioni lorde al fine di poter ospitare
singoli avvisi delle dimensioni prescrittive di cm 30 di h x 40 di lunghezza
cm 50 x110 per ospitare n. 3 avvisi soprapposti
cm 90 x 110 per ospitare n. 6 avvisi ( 3 + 3 )
cm 90 x 140 per ospitare n. 8 avvisi ( 4 + 4 )
cm 40 x 140 per ospitare n. 12 avvisi ( 4 + 4 + 4)
Tutti gli impianti dovranno essere posti ad una altezza da terra di cm 100
(lato inferiore );
Comune di Montagnana
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15/12/2005 P.Im.Pu. NORME
2. A quanto sopra consegue che le Imprese di servizio funebre dovranno
adeguare gli avvisi funebri a queste nuove dimensioni in quanto non sarà
possibile posizionare gli stessi in altri luoghi, anche se privati.3. Con il presente Piano inoltre si obbliga l’’usufruitore del tabellone di
procedere al lievo dell’avviso ed alla pulizia dell’impianto entro max . 48
ore dall’avvenuta cerimonia funebre.N.B. – vedi abaco della soluzione tipo allegato D - tabelle n. 5/a-b-c-d-e-f
TITOLO III – PIANO DELLA PUBBLICITA’
PIANO
PER
LA
SEGNALETICA,
LA
CARTELLONISTICA
PUBBLICITARIA E LE ALTRE FORME DI PUBBLICITA’ PUBBLICA O
PRIVATA
Art. 19 – modalità di attuazione del piano per la pubblicità, per
la segnaletica informativa, commerciale,
industriale ed
artigianale.
1. l’attuazione del P.Im.Pu. avverrà con modalità diverse così suddivise:
A. pubblicità privata
B. pubblicità d’informazione pubblica e/o servizio pubblico
C. pubblicità commerciale, produttiva, di servizio ecc. …
A. la pubblicità privata consiste in tutte quelle forme pubblicitarie che
interessano direttamente il soggetto proponente e che possono essere
realizzate secondo le indicazioni generali riportate nelle presenti norme.
Avremo pubblicità privata nei casi di targhe, insegne, cavalletti, cartelli
stradali, tende ecc ….; cioè in tutti quei casi nei quali l’interesse
prevalente è del soggetto proponente che intende promuovere o fare
conoscere in modo diretto la propria attività mediante un impianto posto
nel sito dell’attività stessa.
Potrà essere attuata nel rispetto delle norme e prescrizioni di cui al
presente Piano e
quindi con tutte le limitazioni proprie del contesto
ambientale ove queste sono proposte.
B la pubblicità d’informazione pubblica e/o di servizio pubblico che
viene esercitata con l’impiego di molteplici mezzi e si estrinseca
nell’utilizzo di quelli che agevolano il cittadino o comunque l’utente
nell’informazione di valenza pubblica – sociale – culturale ecc….
Per esemplificare la casistica di riferimento si ricorderà gli Albi Comunali,
le bacheche di utilità sociale, gli impianti di toponomastica della città con
l’indicazione dei siti turistici, gli ostelli e gli alberghi ecc. …
C
la pubblicità commerciale, produttiva, di servizio ecc. … che si
sostanzia in tutte quelle forme pubblicitarie, non comprese nella prima
categoria, che rivolte all’utente lo informano in modo diretto o indiretto
della presenza di una determinata attività economica, commerciale,
produttiva di servizio. L’elemento più rappresentativo di tale pubblicità è
costituito dalla segnaletica stradale commerciale. Detti impianti possono
essere istallati unicamente dalla Ditta Concessionaria del servizio di
pubblicità comunale.
Comune di Montagnana
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15/12/2005 P.Im.Pu. NORME
2. Rispetto alla suddivisione sopra richiamata l’attuazione del P.Im.Pu
avverrà con metodologie diverse di cui ai punti seguenti.
3. L’ esercizio della pubblicità privata avverrà su richiesta del singolo
privato sulla scorta di quanto previsto dal regolamento approvato ed in
conformità alle norme vigenti in funzione del sito ove viene richiesto
l’impianto con l’avvertenza che l’impianto pubblicitario risponda non solo
nella forma ma anche nei materiali a quanto prescritto dalle vigenti norme
in materia di sicurezza e del Codice della Strada e del suo regolamento di
Attuazione.
4. Fa parte della pubblicità privata anche la cartellonistica stradale
(cartelloni) che dovranno comunque rispondere alle condizioni e
prescrizioni oltre che del presente piano anche al nuovo Codice della
strada con particolare riferimento alle distanze degli impianti fra di loro,
dagli incroci stradali e dalla segnaletica pubblica.
5. Relativamente alla pubblicità privata non sono stati predisposti abachi
tipo e di riferimento, salvo quanto riportato dalle presenti norme e dalle
limitazioni imposte dal Codice della Strada e dal regolamento di
attuazione, investendo comunque l’organo Istruttore della domanda e, nei
casi previsti, la Commissione Edilizia per le valutazioni e indicazioni del
caso riconoscendo ai medesimi la possibilità di imporre modifiche, anche
sostanziali, qualora la richiesta risulti contrastare sia per forma che per
contenuto con il contesto nel quale viene posto.
6. La pubblicità d’informazione pubblica e/o di servizio pubblico
prevista dal presente P.Im.Pu. verrà attuata tramite appalto alla Ditta
Concessionaria del servizio che verrà scelta conformemente alle
disposizioni vigenti in materia.
6bis. In deroga a quanto previsto dal punto precedente l’Amministrazione
potrà autorizzare singole Ditte alla fornitura, installazione e gestione
d’impianti di cui alle lettere A e B di cui all’art. 6 delle presenti norme nei
termini e con le modalità ivi indicati.
6ter. Gli impianti di cui alla lettera C potranno essere installati a cura e
spese dell’associazione (inscritta nell’elenco delle associazioni comunali)
o Ente Onlus, per comunicazioni inerenti l’associazione o Ente Onlus,
senza la possibilità di inserire materiale pubblicitario.
7. la Ditta Concessionaria del servizio di pubblicità comunale risulterà
quindi essere anche Concessionaria comunale del servizio pubblico per
la pubblicità di cui alle lettere B e C del precedente 1° comma e cioè di
tutta la pubblicità esclusa quella privata.
Articolo 20 – modalità di Concessione del Servizio per la pubblicità
comunale
1. Tutta la pubblicità comunale sia quella d’interesse pubblico che quella
a carattere commerciale sarà data in concessione ad una unica Ditta che
diventerà la Ditta Concessionaria del servizio pubblico della
Pubblicità comunale.2. L’assegnazione avverrà mediante espletamento di un appalto concorso
secondo le modalità che verranno successivamente determinate
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15/12/2005 P.Im.Pu. NORME
dall’Ufficio Responsabile della gestione del Servizio con l’ausilio della
Commissione a ciò incaricata.3. Sintetizzando gli elementi qualificanti la gara saranno i seguenti :
 redazione di un progetto esecutivo conformemente alle
indicazioni di massima del P.im.Pu;
 valore estetico e consistenza dei prodotti offerti;
 affidabilità della Ditta;
 valore aggiunto riservato al Comune;
 durata della concessione;
 trasparenza e garanzia dei prezzi applicati all’utenza;
4. Il progetto esecutivo dovrà essere calibrato su quanto previsto dal
presente P.Im.Pu. con riferimento specifico alla planimetrie di cui alle
allegate tavole di progetto N° 2 e 4 – allegato B ed all’abaco delle
soluzioni tipo di cui all’allegato D e relative tabelle illustrative.Detti riferimenti grafici e planimetrici devono essere verificati in sede di
presentazione di progetto esecutivo e potranno essere modificati o variati
senza che ciò costituisca espressa variante purché diretti ad una sua
migliore organizzazione complessiva e funzionale.5. In casi particolari alcuni impianti pur se allibrati come impianti di
pubblica utilità, potranno contenere messaggi pubblicitari di natura privata
commerciale purché di ridotto impatto e contenuti nella misura di 1/5 della
totalità della superficie disponibile.6. la Ditta Concessionaria del servizio una volta installati i portali
contenitori dei singoli
impianti pubblicitari dovrà richiedere
l’autorizzazione all’installazione del materiale pubblicitario , così come nel
caso di una cessazione o variazione.7. In caso di cessazione del rapporto con la Ditta Concessionaria del
servizio le autorizzazioni in essere e tutte le strutture installate,
comprensive
delle
tabelle
segnaletiche
presenti,
diverranno
automaticamente di proprietà dell’Amministrazione che potrà gestirle in
proprio od affidarle in gestione ad altra Ditta.8. Per il periodo di validità delle autorizzazioni, la Ditta Concessionaria del
servizio dovrà impegnarsi a soddisfare tutte le richieste di installazione,
curando la gestione dei progetti autorizzati e dei singoli impianti installati
e provvedendo alla pulizia (con cadenza almeno semestrale) ed alla
manutenzione delle strutture senza che sia previsto alcun onere o spesa
a carico dell’Amministrazione.9. Sempre a totale carico della Ditta Concessionaria ed installatrice
saranno tutti gli interventi di eventuale sostituzione per trasferimento,
rottura od evidente deterioramento, parziale o totale, degli impianti
installati, detti interventi dovranno essere effettuati entro e non oltre 15
(quindici)
giorni
dalla
comunicazione
scritta
o
telefonica
dell’Amministrazione,
pena
la
revoca
dell’autorizzazione
per
inadempienza e l’applicazione immediata delle conseguenti sanzioni
previste.10. Si precisa che tutte le ditte autorizzate all’installazione siano queste
private o Concessionarie del servizio pubblico , sono soggette all’obbligo,
pena la revoca dell’autorizzazione, di presentare al competente Ufficio
Comune di Montagnana
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15/12/2005 P.Im.Pu. NORME
Comunale con regolare dichiarazione richiesta di installazione per ogni
tabella indicatrice esposta.-
Articolo 21 – durata delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni relative alla posa degli impianti pubblicitari
permanenti avranno la seguente durata temporale :



autorizzazioni su suolo privato – a tempo indeterminato
autorizzazioni su suolo pubblico – tre anni
autorizzazioni in fregio alla viabilità pubblica – quattro anni
Articolo 22 – sanzioni
1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del corpo di polizia Municipale,
dell’Ufficio Tecnico e del Concessionario del Servizio Pubblico sulla
corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari
riguardanti l’effettuazione della pubblicità e delle affissioni richiamate o
stabilite dal presente regolamento.2. Le violazioni alle disposizioni di cui al primo comma comportano
l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti
in materia. Salvo quanto previsto all’articolo 23 del D.lgs 30/04/1992 n.
285 e successive modifiche ed integrazioni e all’articolo 42 del
Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche
affissioni e del Regolamento di Polizia Urbana per quanto applicabile.-
Articolo 23 – norme finali
1. Tutti gli impianti di tipo informativo o pubblicitario previsti dal presente
P.Im.Pu. esistenti e regolarmente autorizzati qualora in contrasto
dovranno entro il termine massimo di un anno adeguarsi alle nuove
norme tramite la regolare presentazione di nuova istanza per
l’ottenimento di nuova autorizzazione, sia nel caso che l’impianto debba
essere spostato o modificato.2. Il Comune notificherà alle Ditte titolari di impianti non conformi al
presente P.Im.Pu. invitandole, ove possibile all’adeguamento
dell’impianto che dovrà avvenire entro 240 giorni dalla data di notifica
del provvedimento.3. Nel caso questo non sia possibile, previa produzione del contratto
esistente, l’impianto potrà eccezionalmente rimanere in essere fino a
scadenza che comunque non potrà essere superiore ad un anno dalla
data di notifica.4. Trascorso tale termine l’Amministrazione provvederà autonomamente
alla rimozione dell’impianto con l’addebito delle spese alla Ditta
proprietaria dell’impianto.5. Per tutti gli impianti privi di autorizzazione o che comunque non
comprendono gli estremi identificativi per il loro riconoscimento
impedendo di fatto la possibilità di notifica di cui al comma 2, si procederà
d’ufficio alla loro rimozione ed eliminazione, senza che alcuno possa
richiedere risarcimenti o danni in quanto impianto considerato “ Abusivo”.-
Comune di Montagnana
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15/12/2005 P.Im.Pu. NORME
6. Per tale aspetto la pubblicazione dell’approvazione del presente
P.Im.Pu., comprensiva anche dei termini per eventuali ricorsi od
opposizioni , costituirà notifica formale ai soggetti interessati.7. L’Amministrazione Comunale una volta scaduti i termini di cui ai commi
precedenti, potrà non rinnovare, spostare, o modificare gli impianti
esistenti qualora questi risultino non conformi alle direttive del P.Im.Pu.
senza che ciò costituisca motivo per la richiesta di risarcimento danni da
parte di chiunque.-
8. Oltre a quanto sopra previsto dal P.Im.Pu. il Comune di
Montagnana si riserva la possibilità di procedere ad interventi puntuali
e motivati dalla pubblica utilità e di servizio pubblico che, a fronte
della presentazione di progetti specifici, potrà variare ed integrare
quanto proposto in questa sede senza che ciò presupponga la
revisione del Piano stesso.9. Il Responsabile del Servizio ha la facoltà di intervenire autonomamente
con provvedimenti idonei al fine, non solo del rispetto di quanto previsto
dal presente piano, ma anche per la rimozione di impianti comunque
denominati presenti sul territorio comunale che non siano rispettosi non
solo delle norme vigenti ma anche del decoro della città al fine della tutela
del territorio e del suo contesto storico-ambientale.-
Art. 24 – norma di salvaguardia
1. Oltre alla pubblicità resa con gli impianti disciplinati dal presente
P.Im.Pu. potrebbero essere proposte altre forme pubblicitarie che non
trovano
adeguato
riscontro
regolamentare,
nel
qual
caso
l’Amministrazione Comunale potrà, qualora lo ritenga opportuno,
procedere ad una variante al piano vigente al fine della sua
regolamentazione.2. In attesa l’Ufficio Preposto al rilascio delle autorizzazioni potrà, previa
acquisizione dei necessari pareri, autorizzare in via del tutto temporanea
per la durata non superiore ad un anno l’impianto e comunque fino alla
modifica al P.Im.Pu, che potrà essere favorevole o contraria.3. Il titolare dell’autorizzazione temporanea non potrà pretendere
alcunché nel caso che la variante non recepisca la propria istanza in
quanto rilasciata nelle more dell’adeguamento del P.Im.Pu..4. Qualora il mercato proponga forme di pubblicità e di informazione
innovative non disciplinate dal P.Im.Pu. che per natura, tecnologia e
materiali non siano riscontrabili in quanto già normati, potranno essere
eseguiti degli adeguamenti ed integrazioni a quanto vigente, senza che
ciò costituisca variante urbanistica ma solo regolamentare, solo qualora
questi siano riconducibili all’impianto fondante del Piano stesso che si
vuole riassumere nei seguenti punti:
- ordine compositivo degli impianti.
- salvaguardia del territorio in generale e delle sue particolarità
architettoniche o paesaggistiche in particolare.
- titolarità primaria ed esclusiva del Comune in ordine a qualsiasi forma
di pubblicità nel proprio territorio.
Priorità nell’interesse pubblico rispetto a quello privato.
5. Le presenti norme, per le materie trattate dal P.Im.Pu. sono da
coniugarsi e quindi da mettere in relazione con quanto previsto dal Piano
Comune di Montagnana
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15/12/2005 P.Im.Pu. NORME
di Recupero di Salvaguardia e Decoro della Città vigente dal 30/11/2011,
in caso di contraddittorietà normativa prevarrà la disposizione che
garantirà un maggiore interesse pubblico.
6. In sede di redazione del Piano degli Interventi potrà essere inserita
una norma che stralci le norme trattate dal Piano Generale per il gli
Impianti Pubblicitari e dal Piano per l’Arredo ed il Decoro della città
trasformando gli stessi in Regolamenti.
Articolo 25 – riferimenti planimetrici e grafici
1. Oltre alle presenti norme come sopra riportate, costituiscono parte
sostanziale ed integrante del presente P.Im.Pu. gli altri allegati all’elenco
riepilogativo riportato all’articolo 3 che sono costituite dalle tavole di
analisi e di progetto e dalle tabelle riportanti gli abaci di riferimento.2. Tuttavia si ritiene utile precisare che l’individuazione planimetrica, così
come riportata nelle richiamate tavole, ha carattere indicativo e non
vincolante, in quanto solo lo stato di fatto reale del sito e le sue eventuali
emergenze determineranno la definitiva posizione dell’impianto, sia
questo pubblicitario o di pubbliche affissioni, senza che ciò costituisca
variante sostanziale al presente P.Im.Pu.-
Nota aggiuntiva
La commissione comunale incaricata dell’aggiudicazione dell’appalto per la
Concessione del servizio di pubblicità comunale sarà integrata , per quanto concerne
l’aspetto ambientale, con figure aventi specifica competenza professionale in materia di
BB.AA..Il parere sarà vincolante per l’assegnazione e tale aspetto verrà esplicitamente riportato
nel bando di gara .Montagnana , lì dicembre 2005
IL RESPONSABILE DELLA 5^ AREA
Arch. Giacomo Scapin
N.B. – il presente regolamento è comprensivo degli adeguamenti a seguito
dell’accoglimento delle osservazioni pervenute nel periodo di pubblicazione .-
Comune di Montagnana
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15/12/2005 P.Im.Pu. NORME
Legenda delle
NORME P.Imp.Pu.
NORME DI ATTUAZIONE
PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI
TITOLO I - GENERALITA’
Art. 1 – ambito e scopo del regolamento
Art. 2 – validità ed efficacia
Art. 3 – elaborati che costituisco il P.Im.Pu.
Art. 4 – definizioni dei mezzi pubblicitari e degli imp.
4.1 – quadro toponomastica
4.2 – insegne di esercizio
4.2a – caratter. particolari e collocazione delle insegne
4.3a – preinsegna singola
4.3b – preinsegna collettiva
4.4 – cartello informativo - cartello pubblicitario - totem
4.5 – targa
4.6 – manifesto
4.7 – striscione - bandiera - locandina e volantino
4.8 – segno orizzontale reclamistico
4.9 – tenda
Art. 5 – impianti di pubblicità o propaganda
Art. 6 – impianto pubblicitario di servizio
Art. 7 – sorgenti luminose
Art. 8 – pubblicità sui veicoli
Art. 9 – pubblicità sonora e fonica (all’aperto)
Art. 10 – collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri
mezzi pubblicitari
pag. 1
pag. 1
pag. 2
pag. 3
pag. 4
pag. 4
pag. 6
pag. 8
pag. 9
pag. 10
pag. 11
pag. 11
pag. 12
pag. 13
pag. 14
pag. 14
pag. 16
pag. 16
pag. 16
pag. 16
pag. 17
Art. 11 – caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari
luminosi
pag. 18
Art. 12 – collocazione e caratteristiche dei mezzi pubblicitari
nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio pag. 19
Art. 13 – collocazione e caratteristiche dei mezzi pubblicitari
nelle stazioni ferroviarie e nelle arre demaniali
pag. 19
Art. 14 – deroghe
pag. 19
Art. 15 – criteri generali di tutti gli impianti pubblicitari
pag. 20
15.1 – riconoscibilità degli Imp. Pubblicitari - cimase
pag. 20
15.2 – collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi
pubblicitari
pag. 22
15.3 – collocazione dei mezzi pubblicitari su aree private pag. 26
15.4 – caratteristiche tecniche e materiali degli impianti
fissi per le affissioni sia pubbliche che private
pag. 26
Comune di Montagnana
Page 42
15/12/2005 P.Im.Pu. NORME
15.5 – disposizioni specifiche per gli impianti pubblicitari in
Centro Storico
15.6 – altre forme pubblicitarie vietate
pag. 27
pag. 29
TITOLO II – PIANO DELLE AFFISSIONI
Art. 16 – modalità di attuazione del piano per le pubbliche
affissioni
pag. 29
Art. 17 – superficie degli impianti pubblicitari
pag. 29
Art. 18 – caratteristiche degli impianti per le pubbliche affissioni
18.1 – poster – stendardo – tabella - cavaletto/tresopolo
18.2 – tabelle o stendardi per avvisi funebri
pag. 30
pag. 30
pag. 32
TITOLO III – PIANO DELLA PUBBLICITA’
Art.19 – modalità di attuazione del piano per la pubblicità, per la
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
segnaletica informativa, commerciale,industriale ed
artigianale
pag. 33
20 – modalità di Concessione del Servizio per la pubblicità
comunale
pag. 34
21 – durata delle autorizzazioni
pag. 35
22 – sanzioni
pag. 36
23 – norme finali
pag. 36
24 – norma di salvaguardia
pag. 37
25 – riferimenti planimetrici e grafici
pag. 37
Comune di Montagnana
Page 43
15/12/2005 P.Im.Pu. NORME
TAVOLE A CORREDO
DEL PIANO GENERALE PER GLI IMPIANTI PUBBLICITARI
PIANO PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
ABACO DELLE “ CIMASE ”
A pagamento
 comunali
- manifesti pubblici, avvisi di gara, bandi comunali, elettorali, leva
ecc)
gratuito
 enti pubblici e privati non a scopo di lucro
- per manifesti riguardanti in via esclusiva lo stato gli Enti pubblici
territoriali e che non rientrano nei casi previsti in esenzione dal
pagamento della tassa;
- per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro
ente che non abbia scopo di lucro;
- per gli annunci mortuari;
A pagamento
 necrologi
- avvisi funebri
gratuito
 enti pubblici e privati non a scopo di lucro
-
per manifesti per attività politiche, sindacali e di categoria,
culturali sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate,
con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
-
per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a
spettacoli viaggianti e di beneficenza;
A pagamento
A pagamento

commerciali
Comune di Montagnana
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15/12/2005 P.Im.Pu. NORME
ABACO DELLE TIPOLOGIE PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI
POSTER
M
B
Poster monofacciale
Poster bifacciale
a
di tipo a mq 4,50
b
di tipo
b
mq 18,00 ( 3,00 x 6,00 )
c
di tipo
c
mq 40,50 ( 4,50 x 9,00 )
a
di tipo a mq 2.80 ( 1,40 x 2,00 )
b
di tipo
b
mq 6,20 ( 2,10 x 2,00 )
c
di tipo
c
mq 8,40 ( 2,80 x 2,00 )
( 1,50 x 3,00 )
STENDARDO
M
B
Stendardo monofac.le
Stendardo bifacciale
d
di tipo d mq 12,60 ( 4,20 x 3,00 )
TABELLA
Tabella
a
di tipo a mq 2.80 ( 1,40 x 2,00 )
b
di tipo
b
mq 6,20 ( 2,10 x 3,00 )
c
di tipo
c
mq 8,40 ( 2,80 x 3,00 )
d
di tipo
d
mq 12,60 ( 4,20 x 3,00 )
a
di tipo a mq 0,70 per lato ( 0,70 x 1,00 )
CAVALLETTO-TRESPOLO
C
Cavalletto
b
Comune di Montagnana
T
Trespolo
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15/12/2005 P.Im.Pu. NORME
di tipo
b
mq 2,80 per lato ( 1,40 x 2,00 )
c
di tipo
c
mq 4,20 per lato ( 1,40 x 3,00 )
a
di tipo a dimensioni m. 0,50x 1,10
b
di tipo
b
dimensioni m. 0,90 x 1,10
c
di tipo
c
dimensioni m. 0,90 x 1,40
d
di tipo
d
dimensioni m. 1,40 x 1,40
AVVISI FUNEBRI
T
S
Avvisi funebri TABEL.
Avvisi funebri STEND.
Comune di Montagnana
Page 46
PIANO
DELLE
15/12/2005 P.Im.Pu. NORME
PUBBLICHE
AFFISSIONI
Elenco degli impianti
STENDARDI
MONOFACCIALI
n.
tipologia
Località
dimensione
superficie
mq
1
Ma 1
via Jacopo Parisato
1,40 x 2,00
2,80
2
Ma2
via Circonvallazione nord
1,40 x 2,00
2,80
3
Ma3
via Luppia Alberi
1,40 x 2,00
2,80
4
Ma4
via Circonvallazione nord.
1,40 x 2,00
2,80
5
Ma5
via 7 Albere
1,40 x 2,00
2,80
6
Ma6
via Dei Montagnana
1,40 x 2,00
2,80
7
Ma7
via S. Antonio
1,40 x 2,00
2,80
8
Ma8
via Borgo Eniano
1,40 x 2,00
2,80
9
Ma9
via Circonvallazione nord
1,40 x 2,00
2,80
10
M a 10
P.zza 4 Ponti
1,40 x 2,00
2,80
11
M a 11
via Alberi
1,40 x 2,00
2,80
12
M a 12
via Dei Protoveneti
1,40 x 2,00
2,80
13
M a 13
viale Trento
1,40 x 2,00
2,80
14
M a 14
via Circonvallazione nord
1,40 x 2,00
2,80
15
M a 15
viale Trento
1,40 x 2,00
2,80
16
M a 16
via Padre Giuliani
1,40 x 2,00
2,80
17
M a 17
via Chiesa
1,40 x 2,00
2,80
Comune di Montagnana
Page 47
15/12/2005 P.Im.Pu. NORME
SUPERFICIE TOTALE Mq
STENDARDI
47,60
BIFACCIALI
n.
tipologia
Località
dimensione
1
Ba 1
via Chiesa
1,40 x 2,00
5,60
2
Ba2
via Chiesa
1,40 x 2,00
5,60
3
Ba3
via Chiesa
1,40 x 2,00
5,60
4
Ba4
via Guà
1,40 x 2,00
5,60
5
Ba5
p.zza 4 Ponti
1,40 x 2,00
5,60
6
Ba6
p.zza 4 Ponti
1,40 x 2,00
5,60
7
Ba7
p.zza 4 Ponti
1,40 x 2,00
5,60
8
Ba8
via J. Parisato
1,40 x 2,00
5,60
9
Ba9
via J. Parisato
1,40 x 2,00
5,60
10
B a 10
via J. Parisato
1,40 x 2,00
5,60
11
B a 11
via Beccari
1,40 x 2,00
5,60
12
B a 12
via Ranfolina
1,40 x 2,00
5,60
13
B a 13
viale Spalato
1,40 x 2,00
5,60
14
B a 14
viale Spalato
1,40 x 2,00
5,60
15
B a 15
viale Spalato
1,40 x 2,00
5,60
16
B a 16
viale Spalato
1,40 x 2,00
5,60
17
B a 17
via Foratti
1,40 x 2,00
5,60
18
B a 18
via Dei Protoveneti
1,40 x 2,00
5,60
19
B a 19
viale Spalato
1,40 x 2,00
5,60
20
B a 20
via Del Castelliero
1,40 x 2,00
5,60
21
B a 21
via B. Alberi
1,40 x 2,00
5,60
.
superficie
mq
Comune di Montagnana
Page 48
15/12/2005 P.Im.Pu. NORME
22
B a 22
viale Spalato
1,40 x 2,00
5,60
23
B a 23
viale Spalato
1,40 x 2,00
5,60
24
B a 24
viale Spalato
1,40 x 2,00
5,60
25
B a 25
via Luppia Alberi
1,40 x 2,00
5,60
26
B a 26
via Gennari
1,40 x 2,00
5,60
27
B a 27
via Del Castelliero
1,40 x 2,00
5,60
28
B a 28
via Del Castelliero
1,40 x 2,00
5,60
29
B a 29
via 4 Novembre
1,40 x 2,00
5,60
30
B a 30
via 4 Novembre
1,40 x 2,00
5,60
31
B a 31
via Ospedale
1,40 x 2,00
5,60
32
B a 32
via Ospedale
1,40 x 2,00
5,60
33
B a 33
via Chiesa
1,40 x 2,00
5,60
34
B a 34
via Chiesa
1,40 x 2,00
5,60
35
B a 35
via Chiesa
1,40 x 2,00
5,60
36
B a 36
via Del Castelliero
1,40 x 2,00
5,60
37
B a 37
via Circonvallazione Sud
1,40 x 2,00
5,60
38
B a 38
via Circonvallazione Sud
1,40 x 2,00
5,60
39
B a 39
via Caprano
1,40 x 2,00
5,60
SUPERFICIE TOTALE
Mq
218,40
Comune di Montagnana
Page 49
15/12/2005 P.Im.Pu. NORME
TABELLA
n.
tipologia
Località
dimensione
1
verde b 1
via J. Parisato
2,10 x 2,00
4,20
2
verde b 2
via Circonvallazione Est
2,10 x 2,00
4,20
3
verde b 3
via Borgo Eniano
2,10 x 2,00
4,20
4
verde a 1
via Sette Albere
1,40 x 2,00
2,80
5
verde a 2
via Circonvallazione Est
1,40 x 2,00
2,80
SUPERFICIE TOTALE
POSTER
n.
tipologia
1
Mq
superficie
mq
18,20
MONOFACCIALI
Località
dimensione
Mb 1
via Borgo Eniano
3,00 x 6,00
18,00
2
Mb2
via Circonvallazione Est
3,00 x 6,00
18,00
3
Mb3
via Dei Montagnana
3,00 x 6,00
18,00
4
Mb4
via Dei Montagnana
3,00 x 6,00
18,00
5
Mc1
viale Spalato
4,50 x 9,00
40,50
6
Mc2
via Circonvallazione nord
4,50 x 9,00
40,50
7
Mc3
via Jacopo Parisato
4,50 x 9,00
40,50
8
Mc4
via Dell’Industria
4,50 x 9,00
40,50
SUPERFICIE TOTALE
Mq
superficie
mq
198,00
Comune di Montagnana
Page 50
AVVISI FUNEBRI
15/12/2005 P.Im.Pu. NORME
TABELLA
n.
tipologia
Località
dimensione
1
Tb 1
via Dei Montagnana
0,90 x 1,10
1,00
2
Tb2
via Matteotti
0,90 x 1,10
1,00
3
Tb3
via San Giovanni
0,90 x 1,10
1,00
4
Tb4
via Borgo Eniano
0,90 x 1,10
1,00
5
Tb5
via Luppia Alberi
0,90 x 1,10
1,00
6
Tb6
via Chiesa
0,90 x 1,10
1,00
7
Tb7
via Cimitero
0,90 x 1,10
1,00
8
Tc1
viale Spalato
0,90 x 1,40
1,26
9
Td1
via Circonvallazione Nord
1,40 x 1,40
1,96
SUPERFICIE TOTALE
Mq
superficie
mq
10,22
Comune di Montagnana
Page 51
15/12/2005 P.Im.Pu. NORME
TAVOLE A CORREDO
DEL PIANO GENERALE PER GLI IMPIANTI PUBBLICITARI
PIANO
PER
LA
SEGNALETICA,
LA
CARTELLONISTICA
PUBBLICITARIA E LE ALTRE FORME DI PUBBLICITA’ PUBBLICA E
PRIVATA
ABACO DELLE “ CIMASE ”
IMPIANTI PUBBLICITARI
 impianto informativo di servizio
- storia (Castello S. Zeno, Rocca degli Alberi, la Cinta Muraria
Medioevale, Duomo di Montagnana ecc…);
- cultura (Musei Civici, Biblioteche, Sede del Palio ecc.);
- sportivo (Pscina Comunale, Impianti Sportivi ecc. …);
- uffici di pubblica utilità (Carabinieri, Pronto Soccorso, Casa di
Riposo, ecc. …). impianto informativo turistico
- alberghi, ristoranti, pizzerie, locali
artigianato tipico ecc…-

-
di eno-gastronomia o
impianto informativo commerciale uffici commerciali di interesse comune (Uffici Italgal, Enel,
Zaico ecc..)
attività commerciali di tipo privato.-
Comune di Montagnana
Page 52
15/12/2005 P.Im.Pu. NORME
ABACO DELLE TIPOLOGIE della segnaletica , la cartellonistica pubblicitaria
e le altre forme di pubblicità D’INFORMAZIONE PUBBLICA
IMPIANTO INFORMATIVO DI SERVIZIO
Q
Quadro toponomastica
della città
n.
ord
1
2
3
4
Tipo
impianto
Q/b/1
Q/b/2
Q/a/3
Q/a/4
ubicazione
Viale Spalato
Via Circonval nord
Piazza Trieste
Porta Legnago
a
di tipo a mq 4,50 ( 1,50 x 3,00 )
b
di tipo
dimensioni
1,50 x 3
1,50 x 3
1,50 x 3
1,50 x 3
b
mq 6,00 ( 2,00 x 3,00 )
superficie
numero
freccie
4,50 + 4,50
4,50 + 4,50
4,50 + 4,50
4,50 + 4,50
note
bifacciale
bifacciale
bifacciale
bifacciale
PREINSEGNA PER IL CENTRO STORICO
S
C
n.
ord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Preinsegna singola
Preinsegna collettiva
Tipo
impianto
C/b/1
C/b/2
C/b/3
C/b/4
C/b/5
C/b/6
C/b/7
C/b/8
C/b/9
ubicazione
Via Borgo Eniano
Via Macer. Gatto
Circonvall ovest
Via Picelli
Via Alberi
Via Lovara
Viale Trento
Via S. Antonio
Via Belfiore
a
di tipo a dimensioni 0,40 x 0,60
b
di tipo
b
dimensioni max mq. 1,00 x 3,00
c
di tipo
c
dimensioni max mq. 2,00 x 3,00
dimensioni
1,00 x 3
1,00 x 3
1,00 x 3
1,00 x 3
1,00 x 3
1,00 x 3
1,00 x 3
1,00 x 3
1,00 x 3
superficie
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
numero
freccie
10
10
10
10
10
10
10
10
10
note
Monofacc.
Monofacc.
Monofacc.
Monofacc.
Monofacc.
Monofacc.
Monofacc.
Monofacc.
Monofacc.
Comune di Montagnana
Page 53
15/12/2005 P.Im.Pu. NORME
IMP. INFORMAZIONE TURISTICA (alberghi ristoranti, gastronomia, prodotti tipici)
S
C
n.
ord
1
2
3
4
5
6
7
Impianto singolo
Impianto collettivo
Tipo
impianto
C/b/1
C/b/2
C/b/3
C/b/4
C/b/5
C/b/6
C/b/7
ubicazione
Via Borgo Eniano
Via Campana
Via S. Antonio ZAI
Via Alberi
Via Lovara
Viale Trento
Via San Zeno
a
di tipo a dimensioni 0,40 x 0,60
b
di tipo
c
di tipo c dimensioni max mq. 2,00 x 3,00
b
dimensioni
1,00 x 3
1,00 x 3
1,00 x 3
1,00 x 3
1,00 x 3
1,00 x 3
1,00 x 3
dimensioni max mq. 1,00 x 3,00
superficie
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
numero
freccie
10
10
10
10
10
10
10
note
Monofacc.
Monofacc.
Monofacc.
Monofacc
Monofacc.
Monofacc.
Monofacc
IMP. INFORMAZIONE COMMERCIALE (di servizio pubblico – Italgas, Zaico, Enel)
S
C
n.
ord
1
2
3
4
5
6
Singolo
Collettivo
Tipo
impianto
C/b/1
C/b/2
C/b/3
C/b/4
C/b/5
C/b/6
ubicazione
Via San Zeno
Via Belfiore
Via Lago Zorzi
Via Luppia
Via Lovara
Viale Trento
a
di tipo a dimensioni max mt. 0,40 X0,60
b
di tipo
c
di tipo c dimensioni max mt. 2,00 x 0,00
dimensioni
1,00 x 3
1,00 x 3
1,00 x 3
1,00 x 3
1,00 x 3
1,00 x 3
b
dimensioni max mt. 1,00 x 3,00
superficie
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
numero
freccie
10
10
10
10
10
10
note
Monofacc.
Monofacc.
Monofacc.
Monofacc.
Monofacc
Monofacc.
Comune di Montagnana
Page 54
15/12/2005 P.Im.Pu. NORME
ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
Altri mezzi pubb.
a
di tipo sorgenti
b
di tipo
c
luminose
stendardi
di tipo vari
ABACO DELLE TIPOLOGIE della segnaletica , la cartellonistica pubblicitaria e
le altre forme di pubblicità D’INFORMAZIONE PRIVATA
INSEGNA
L
N
Ins. luminosa o illum
Insegna non luminosa
a
fino a mt. 3,00
b
da mt. 3,00 a mt. 6,00
c
oltre mt. 6,00
a
dimensioni 0,40 x 0,60
b
dimensioni max mq. 1,00 x 3,00
c
dimensioni max mq. 2,00 x 3,00
PREINSEGNA
S
C
n.
ord
1
Preinsegna singola
preinsegna collettiva
Tipo
impianto
C/c/1
ubicazione
San Zeno
dimensioni
superficie
1,00 x 3
3,00 + 3,00
numero
freccie
10+ 10
note
1,00 x 3
3,00 + 3,00
10 + 10
Monofacc
1,00 x 3
3,00 + 3,00
10 + 10
bifacciale
1,00 x 3
1,00 x 3
1,00 x 3
1,00 x 3
1,00 x 3
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
10
10
10 + 10
10 + 10
10
Monofacc
Monofacc
Monofacc
bifacciale
Monofacc
Monofacc.
inizio territorio comunale
2
C/c/2
San Zeno
inizio ZAI –monum. caduti
3
C/c/3
San Zeno
inizio via Frassenara
4
5
6
7
8
C/b/4
C/b/5
C/c/6
C/c/7
C/b/8
Via Maceratoi
Via Campana
Via S. Antonio
Via Luppia
Via Lovara
+ 3,00
+ 3,00
+ 3,00
+ 3,00
Comune di Montagnana
9
C/b/9
Page 55
Viale Trento
1,00 x 3
15/12/2005 P.Im.Pu. NORME
3,00 + 3,00
10
Monofacc
IMPIANTO INFORMATIVO COMMERCIALE
CI
Cartello informativo
n.
ord
1
Tipo
impianto
C/b/1
2
C/b/2
3
C/b/3
a
dimensioni max mq. 1,00 x 3,00
b
dimensioni max mq. 2,00 x 4,00
ubicazione
dimensioni
San Zeno
ingresso ZAI 1
San Zeno
ingresso ZAI 2
San Zeno
superficie
2,00 x 4
4,00 + 4,00
numero
freccie
20+ 20
note
2,00 x 4
4,00 + 4,00
20+ 20
bifacciale
2,00 x 3
4,00 + 4,00
20+ 20
bifacciale
2,00 x 3
4,00 + 4,00
20+ 20
bifacciale
1,00 x 3
3,00 + 3,00
10 + 10
bifacciale
1,00 x 3
3,00 + 3,00
10 + 10
bifacciale
1,00 x 3
3,00 + 3,00
10 + 10
bifacciale
1,00 x 3
3,00 + 3,00
10 + 10
bifacciale
1,00 x 3
3,00 + 3,00
10 + 10
bifacciale
1,00 x 3
3,00 + 3,00
10 + 10
bifacciale
bifacciale
inizio via Frassenara 1
4
C/b/4
San Zeno ZAI
via del Commercio 1
5
C/b/5
San Zeno ZAI
Via Dell’Industria 1
6
C/b/6
San Zeno ZAI
Via Dell’Industria 2
7
C/b/7
San Zeno ZAI
via del Commercio 2
8
C/b/8
San Zeno
via Frassenara 2
9
C/b/9
Via S. Antonio
ingresso ZAI
1
0
C/b/10
Via Luppia
ingresso ZAI
CP
Cartellone pubblicit.
c
dimensioni max mq. 3,00
AREE DI SERVIZIO
A
Stazioni carburanti
a
stendardi dimensioni max mt. 1,50 x 3,00
b
totem dimensioni max mt. 1,50 x 3,00
c
insegne dimensioni max mq. 3,00
Comune di Montagnana
Page 56
15/12/2005 P.Im.Pu. NORME
ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
AM
Altri mezzi pubb.
a
di tipo sorgenti
b
di tipo
c
di tipo vari
luminose
stendardi
la variante al Piano per gli Impianti Pubblicitari approvata con la delibera consiliare n. 64 del
Comune di Montagnana in ai sensi dell’art 50 Comma 4° della L.R. n. 61/85
data esecutività della variante - 13/05/2006