Comune di Montagnana Page 1 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME ALLEGATO C Esecutività del piano 13/05/2006 Piano Generale degli IMPIANTI PUBBLICITARI PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - P.Imp.Pu (D.LGS N. 507 DEL 15/11/1993) .- NORME DI ATTUAZIONE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI TITOLO I° - GENERALITA’ Articolo 1 – ambito e scopo del piano Il presente piano si propone di normare le affissioni, la segnaletica e la cartellonistica pubblicitaria e tutte le forme di pubblicità possibile su tutto il Territorio Comunale da collocare lungo le strade o in vista di esse ed in tutte le aree pubbliche o private purché visibili da spazi pubblici, di uso pubblico o comunque aperte al pubblico, in conformità delle norme regolamentari e delle disposizioni legislative che di seguito si riportano negli elementi principali: Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; Piano Regolatore Generale di Montagnana; Variante per il Centro Storico del Capoluogo e dei Centri Minori; Norme per l’arredo urbano della Città; D.lgs 30/04/1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada suo regolamento di attuazione e successive modificazioni ed integrazioni; DPR 16/12/1992 n. 495; D.lgs 15/11/1993 n. 507 D.lgs 22/01/2004 n. 42; L. 30/12/2004 n. 311 (art 1 comma 480); Articolo 2 – validità ed efficacia 1. Il presente Piano ha validità giuridica a tempo indeterminato e potrà essere variato ogni volta che se ne verifichi la necessità in ragione di motivate esigenze o emergenze, nei termini e con le modalità già previste Comune di Montagnana Page 2 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME dall’articolo 13 comma 6 del Regolamento per la disciplina della Pubblicità e delle pubbliche Affissioni.2. Le prescrizioni ed i vincoli previsti dal presente P.Im.Pu. hanno efficacia, trascorsi 180 giorni dalla sua definitiva approvazione, sia nei confronti dei privati, che delle Amministrazioni Pubbliche e prevalgono su regolamenti e disposizioni di altre Amministrazioni che si dovessero contrapporre ai contenuti del piano in esame.3. Nell’applicazione delle prescrizioni e dei vincoli del presente Piano, in caso di mancata corrispondenza o di dubbio interpretativo tra le presenti norme tecniche di attuazione e gli elaborati grafici prevale la norma scritta. 4. Il Piano degli Impianti Pubblicitari che regolamenta le pubbliche affissioni, la segnaletica e la cartellonistica pubblicitaria viene approvato dal Consiglio Comunale con le procedure previste per le varianti urbanistiche e pertanto costituisce norma cogente a tutti gli effetti ed applicativa delle norme e dei regolamenti previgenti.5. Il P.Im.Pu. si suddivide in: – PIANO PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI. TITOLO II – PIANO PER LA SEGNALETICA , LA CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA E LE ALTRE FORME DI PUBBLICITA’ PUBBLICA O PRIVATA .TITOLO III Il presente PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI comprensivo delle NORME DI ATTUAZIONE – N.T.A. entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all’albo pretorio dell’avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale.- Art. 3 – elaborati che costituisco il P.Imp.Pu. 1. Il Piano delle affissioni, della segnaletica e della cartellonistica pubblicitaria e le altre forme di pubblicità pubblica e privata si compone dei seguenti elaborati tecnici, grafici e descrittivi: Allegato A - relazione illustrativa; Allegato B - tavole di analisi e di progetto; Tavola N° 1 analisi dello stato di fatto degli impianti di pubbliche affissioni esistenti mediante rilievo grafico e fotografico e riportato su CTR in scala 1:5000 e su schedatura, ordinata numericamente con gli identificativi specifici di ogni impianto; Tavola N° 2 di progetto con il rilievo degli impianti di pubbliche affissioni mantenuti e l’inserimento di quelli nuovi, riportati su CTR in scala 1:5000 (con rinvio alla soluzioni abaco tipo di cui allo specifico allegato), ordinata numericamente con gli identificativi specifici di ogni impianto esistente e di progetto; Tavola N° 3 analisi dello stato di fatto degli impianti pubblicitari esistenti sia pubblici che privati suddivisi per tipologia, oggetto ed individuati mediante rilievo grafico e fotografico riportato su Comune di Montagnana Page 3 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME CTR in scala 1:5000 e su schedatura, ordinata numericamente con gli identificativi specifici di ogni impianto; Tavola N°4 di progetto con il rilievo degli impianti pubblicitari mantenuti e l’inserimento di quelli nuovi, riportati su CTR in scala 1:5000 (con rinvio alla soluzioni abaco tipo di cui allo specifico allegato), ordinata numericamente con gli identificativi specifici di ogni impianto; Allegato C - norme tecniche di attuazione; Allegato D - abaco delle tipologie degli impianti; D1: per le pubbliche affissioni sia di tipo commerciale che di pubblica utilità; D2: per la segnaletica, la cartellonistica e le altre forme di pubblicità ‘informazione pubblica; D3: per la segnaletica, la cartellonistica pubblicitaria in genere e le altre forme di pubblicità di tipo privato; D4: nuovi impianti: Impianto di tipo A – punto di comunicazione – informazione interattiva (Impianti di informazione pubblica – impianti di informazione turistica – impianti di informazioni stradale (pannelli segnaletici – frecce luminose). Impianto di tipo B – pannelli istituzionali (bacheche digitali – punti di servizio dell’utenza - sportelli di accesso ai siti istituzionali). Impianto di tipo C – punto di servizio pubblico (non istituzionale) associazioni, onlus, ecc… (bacheche digitali – punti di servizio all’utenza – sportelli di accesso ai siti non istituzionali). Impianto di tipo D – pubblicità su veicoli – di tipo pubblico o privato. Art. 4 – definizioni dei mezzi pubblicitari e degli impianti 1. Il presente articolo specifica le definizioni dei vari impianti e puntualizza, per ogni tipologia le fondamentali coordinate esecutive, le caratteristiche tecniche, l’uso, la qualificazione ecc. 2. Ai fini del presente P.Im.PU. gli "impianti di pubblicità e propaganda", e gli “impianti pubblicitari di servizio” sono costituiti dai seguenti elementi: quadro toponomastica della città insegna preinsegna cartello totem targa manifesto striscione bandiera locandina volantino segno orizzontale reclamistico tenda bacheca poster stendardo Comune di Montagnana Page 4 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME tabella cavalletto messaggio variabile vetrofania sorgente luminosa pubblicità su veicoli pubblicità sonora e fonica Impianti di comunicazione-informazione interattiva o elettronica Impianti di informazione pubblica Impianti di informazione turistica Panelli segnaletici Frecce luminose Impianti istituzionali di servizio pubblico - interattivi o elettronici bacheche digitali punti di servizio e/o sportelli di accesso ai siti istituzionali codici QR Impianti di servizio pubblico non istituzionale - interattivi o elettronici (associazioni, onlus, ecc…) bacheche digitali punti di servizio all’utenza e/o sportelli di accesso ai siti non istituzionali altri mezzi pubblicitari non compresi nell’elenco 3. I commi che seguono definiscono la totalità dei mezzi pubblicitari così - come peraltro già in parte riportati nell’articolo 9 del “Regolamento per la disciplina della Pubblicità e delle Affissioni e per l’applicazione dell’imposta” - ritenendo con tale esplicita elencazione rafforzare i contenuti del P.Im.Pu. secondo le direttive riportate nella relazione accompagnatoria armonizzandole con le norme vigenti sia locali che legislative. 4. Con il termine generico "altri mezzi pubblicitari", usato negli articoli successivi, s'intendono i mezzi non specificati al comma precedente. 5. Si precisa altresì che, in alcuni casi, l’impianto potrà assumere sia qualificazione di impianto privato o pubblico, nel qual caso sarà la sua puntuale definizione, come riportata nella scheda specifica, a determinarne l’effettivo stato. 4 .1 – quadro toponomastica 1. Il quadro per la toponomastica è costituito da un impianto monofacciale o bifacciale, realizzato con struttura autonoma, consono all’ambiente nel quale è inserito nel quale la finalità primaria è costituita dall’informazione di pubblica utilità riferita oltre che alla viabilità cittadina con l’elencazione delle vie, anche con i riferimenti storici, monumentali culturali religiosi sportivi e di servizio.2. La sua superficie non potrà essere superiore a 4,50 mq. per lato.3. Qualora il quadro per la toponomastica non sia realizzato direttamente dal Comune la Ditta fornitrice dell’impianto potrà usufruire di spazi pubblicitari che comunque non possono superare il 15 % della superficie dell’impianto.4. I quadri per la toponomastica devono essere posizionati nei siti individuati dal P.im.Pu esclusivamente dalla Ditta Concessionaria del servizio di pubblicità comunale di cui al successivo art 18.- Comune di Montagnana Page 5 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME 4 .2 – Insegne di esercizio 1. E' da considerarsi "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio/logo, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata sulla facciata dell’edificio che presenta l’ingresso principale della sede dell’attività cui si riferisce, nella copertura o nelle pertinenze accessorie alla stessa. 2. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Tipologie più diffuse : - insegna su pannello scatolare dotata di luce propria; - insegna realizzata con singole lettere con luce in trasparenza o retroflessa; - insegna realizzata con filo di neon con o senza supporto a parete; - scritta murale dipinta o direttamente sulla parete o su supporto adeguato; - insegna in ferro battuto; - insegna realizzata su pannello di legno; 3. Tutte queste tipologie dovranno comunque rispettare il contesto nel quale vengono poste con particolare attenzione alla non realizzazione di elementi stridenti e in contraddizione con il contesto ambientale anche con riferimento alle tonalità cromatiche ed alle dimensioni.4. Per pertinenze accessorie, di cui al precedente comma 1, si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.5. Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, nei casi consentiti dal vigente P.R.G. in: a. insegna a bandiera (sporgente da una costruzione); b. insegna frontale; c. insegna a tetto, o su pensilina o sulla facciata di edifici destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali o a funzioni direzionali; d. insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio); e. Insegna a totem (insegna collocata su supporto proprio;) 6. Le dimensioni massime consentite per le insegne di esercizio, collocate in centro abitato, sono le seguenti: per quelle indicate ai precedenti punti b) ,d) ed e) se collocate parallelamente all’asse della carreggiata, mq. 10; se collocate perpendicolarmente all'asse della carreggiata: - su palo o su proprio supporto, mq. 2 di superficie pubblicitaria posta a non meno di tre metri di altezza dal suolo e per un massimo di sei metri; - su muro mq. 4; per quelle individuate al precedente punto c), l’insegna non dovrà superare la metà della lunghezza del fronte visibile dalla pubblica via della costruzione esistente.- Comune di Montagnana Page 6 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME 7. La collocazione di insegne nelle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e la dimensione delle stesse sono disciplinate dalle NORME DI ARREDO URBANO vigenti per tutto il centro storico (stralcio dell’art 4.4 - Insegne privata e pubblica, luminosa e non). (pubblicitarie, segnaletica Devono in ogni caso rispettare il contesto. a) facciata. Sono ammesse solo insegne che non disturbino il disegno delle fronti (lesene, cornici, rapporti geometrici, partiti architettonici, ecc.) e che siano applicate fino all'altezza del secondo solaio degli edifici, con una dimensione massima complessiva di cm. 30 x 300. Le insegne devono essere costituite da lettere o disegni isolati, non inseriti in pannelli luminosi o tabelloni. Sono ammesse insegne luminose solo di colore bianco opalino. Le insegne a bandiera sono ammesse solo in ferro naturale. Con l'eccezione di queste ultime, all'esterno delle pareti porticate. le insegne sono escluse All’esterno delle mura della città potranno essere eseguite insegne anche inserite in pannelli scatolari con scritte intagliate e sagomate ed illuminate internamente (escludendo l’impiego di pannelli unici in plexiglass) realizzate con materiale idoneo non lucido, quale alluminio, rame bronzo delle dimensioni massime di cm 300 di lunghezza per cm 30 di altezza oltre all’inserimento del logo con dimensione massima di cm 50 x 50.b) Sottoportici e vetrine. Tabelle e pannelli luminosi devono essere l'ampiezza delle vetrine. Insegne a braccio, sospensione sono escluse. compresi entro a bandiera o a c) Altre collocazioni. Non è ammessa alcuna forma di pubblicità permanente installata sulla palificazione della pubblica illuminazione o simili. 8. Nelle zone A l’insegna luminosa è vietata all’esterno degli spazi porticati e non può mai essere posta a bandiera e quindi non può essere posta di traverso rispetto alla passeggiata dei sottoportici della Città.9. Nella zona 3 - periferia - non ci sono limitazioni particolari se non quelle connesse con il contesto ambientale ed edilizio nella considerazione condivisa che l’impianto pubblicitario non dovrà mai prevalere e prevaricare gli altri elementi di pregio presenti sul territorio ed il suo contesto sia urbano che agricolo.10. Le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro, sono equiparate alle insegne.- 4.2a- Caratteristiche particolari e collocazione delle insegne 1. Le sporgenze dal muro delle insegne a cassonetto e delle insegne a bandiera aggettanti su suolo pubblico o vincolato ad uso pubblico sono regolate nel seguente modo: Comune di Montagnana Page 7 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME a) fino a m. 4,50 di altezza sono ammesse, solo se esiste il marciapiede, per sporgenze non superiori a cm. 20; b) oltre i m. 4,50 di altezza sono consentite anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di m. 1,50.2. Le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l’architrave dell’apertura dell’esercizio, o immediatamente sopra l’architrave; qualora ciò non fosse possibile per la presenza di manufatti in aggetto o pensilina, l’insegna dovrà essere posta immediatamente sopra gli stessi.3. Nel caso l’insegna sia costituita non da singole lettere ma da un cassonetto unico, la sua luminosità deve essere limitata ai soli caratteri o simboli della denominazione di esercizio mentre il rimanente “sfondo” dovrà essere opacizzato alla luce.4. E’ vietata l’installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza anche se posti all’interno della vetrina o della finestra.5. Le insegne a bandiera relative a rivendite di generi di monopolio, posti telefonici pubblici, farmacie e posti di pronto soccorso, possono essere autorizzate per un solo esemplare e devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente senza alcuna ulteriore aggiunta non espressamente prescritta dalle rispettive legislazioni in materia.6. La collocazione permanente di insegne pubblicitarie e di esercizio è vietata sui parapetti esterni dei balconi.7. Dentro le luci delle finestre di attività prive di vetrine o poste oltre il piano terra, è possibile l’applicazione, con un massimo di n. 2 mezzi pubblicitari per facciata, di serigrafie adesive o di insegne luminose o spente, con misure non superiori rispettivamente a cm. 50 x 50 e a cm. 50 x 30.8. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale, artigianale, direzionale e fieristico possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, su pensilina intesa come parte integrante del disegno architettonico dell'edificio.9. E' vietata l'apposizione delle figurazioni o scritte pubblicitarie al di sopra della linea di gronda degli edifici, fatta eccezione: - per gli edifici compresi nelle aree industriali di cui alla Legge 1° ottobre 1969, n. 739 e sue eventuali successive modificazioni; - nelle zone artigianali, commerciali e direzionali individuate dal Piano Regolatore Generale; - per gli edifici di natura commerciale, direzionale e fieristica.10. Gli edifici di cui ai commi 6 e 7 sono considerati prevalentemente di natura commerciale o direzionale se le sedi delle attività economiche costituiscono il 75% delle unità immobiliari presenti nell’edificio stesso. Il richiedente dovrà presentare autodichiarazione redatta ai sensi del D. P. R. n. 445 del 28/12/2000.- Comune di Montagnana Page 8 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME 11. Rimane altresì l’obbligo per il richiedente di prevedere l’esposizione pubblicitaria sulla facciata nei limiti di un progetto che interessi l’intero edificio.12. E’ possibile la collocazione di insegne tra due o più vetrine contigue appartenenti allo stesso locale di vendita nella larghezza della parete o del pilastro di separazione.13. L’insegna potrà essere serigrafata o illuminata e sporgere per un massimo di cm. 5 dal filo muro.14. Dovrà avere dimensioni massime di cm. 60 di base per 90 cm. d’altezza ed una altezza da terra tra i 90/100 cm.15. Sulla facciata degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici diretti di cui all’art. 21 della Legge n. 42/2004 l’autorizzazione è subordinata all’acquisizione del parere da parte dell’autorità preposta alla salvaguardia del vincolo (Soprintendenza ai beni Ambientali ed Architettonici del Veneto Or.le), mentre per gli immobili compresi nelle limitazioni di cui all’articolo 146 della stessa Legge l’autorizzazione potrà essere rilasciata previa acquisizione del parere favorevole da parte della Commissione Edilizia ed Ornato Comunale.16. Le farmacie devono installare, in aggiunta all'insegna di esercizio e comunque non in prossimità (distanza non inferiore a mtl. 8) di un impianto semaforico: a) una insegna a forma di croce verde che sarà resa luminosa, non ad intermittenza, nell'orario di servizio serale e notturno; b) una bacheca per i turni di servizio con fonte luminosa interna. 17. Per particolari e motivate fattispecie (non specificatamente regolamentate dal presente P.Im.Pu) il Responsabile dell’Ufficio preposto al rilascio dell’autorizzazione potrà, previa acquisizione dei necessari pareri e con le adeguate motivazioni, variare, ridurre o rigettare la richiesta di insegna qualora questa risulti contrastare con il prevalente interesse pubblico o intervenire, se del caso, modificarne l’entità e le caratteristiche qualora ritenuto non rispettoso del contesto richiamato.- 4.3a - preinsegna singola 1. Si definisce "preinsegna singola" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. 2. Le “preinsegne singole” possono essere installate nella “zona 2 centro abitato” e nella “zona 3 – periferia”, come definite dal presente P.Im.Pu., con le dimensioni di cm. 40 x 60 e poste ad una distanza non inferiore a cm. 150 dalla quota della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente ed ad un’altezza dal livello stradale non inferiore a cm 250.- Comune di Montagnana Page 9 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME 3. La “preinsegne singole” può essere installata esclusivamente dalla Ditta Concessionaria del servizio di pubblicità comunale di cui al successivo art 18, e quindi è oggetto di specifica autorizzazione.4. Nella zona 3, oltre ai divieti di cui al 3° comma dell’art 51 del regolamento di attuazione del codice della strada la “preinsegna singola” dovrà rispettare le distanze dagli altri impianti pubblicitari così come previsto dal 2° comma dello stesso articolo e cioè: mt. 3,00 dal limite della carreggiata e mt. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; mt. 250 prima e mt. 150 dopo dei segnali stradali di pericolo e prescrizione; mt. 150 prima e mt. 100 dopo i segnali di indicazione; mt. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali; mt. 250 dalle intersezioni.5. Nella “zona 2” sono ammesse con le limitazioni ed i divieti previsti dall’art 51 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada tra cui : mt. 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni ; mt. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dal vertice di raccordi verticali; concavi e convessi.6. I colori devono essere conformi a quanto previsto dal Codice della Strada in relazione all’attività esercitata, e non possono essere luminose né per luce propria, né per luce indiretta. 4.3 b - preinsegna collettiva 1. Si definisce "preinsegna collettiva" l’impianto pubblicitario costituito da un elemento portante relativamente al quale il presente P.Im.Pu. ne determina le dimensioni e la localizzazione, che contiene singoli cartelli frecce indicative pubblicitarie - delle dimensioni di cm 100 x 20 riportanti la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce.2. “La preinsegna collettiva” di fatto realizza le seguenti tre tipologie: impianto informativo di servizio impianto informativo turistico impianto informativo commerciale finalizzati a facilitare il raggiungimento da parte dell’utente della sede o del sito ricercato sia questo di servizio, turistico o commerciale ed installata comunque nel raggio di 5 Km.3. I colori devono essere conformi a quanto previsto dal Codice della Strada in relazione alla destinazione e secondo la tipologia richiamata.4. Gli impianti di tutte le tipologie potranno essere luminosi o illuminati solo nei casi espressamente consentiti dal presente P.Im.Pu. e come indicati nella tavola grafica allegata.- Comune di Montagnana Page 10 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME 5. Il P.Im.Pu. individua le localizzazioni di ogni singolo impianto distinto secondo le tipologie descritte e non consente la promiscuità dei messaggi tra impianti.- 6. Al fine di meglio definire e specificare le tipologie soprarichiamate si precisa quanto segue : impianto informativo di servizio sono gli impianti posti prevalentemente in prossimità della zona monumentale della Città “A” Centro Storico o del centro abitato con lo scopo di avvisare l’utente della presenza entro un relativo ridotto raggio di immobili di importante valore storico (Palazzo Comunale, Rocca degli Alberi, la Cinta Muraria medioevale ecc…), culturale (Musei Civici del Castello di S. Zeno, Torre di Ezzelino ecc…) sportivo (Piscina Comunale, Impianti Sportivi ecc…), sedi di uffici di pubblica utilità (Carabinieri, Pronto Soccorso, Casa di Riposo ecc…). impianto informativo turistico sono gli impianti posti prevalentemente nelle strade di maggiore flusso veicolare per chi proviene da fuori città con lo scopo di avvisare l’utente della presenza entro un relativo ridotto raggio di alberghi, ristoranti, locali di gastronomia o artigianato tipico ecc… .- impianto informativo commerciale sono gli impianti posti prevalentemente nelle strade di maggiore flusso veicolare per chi proviene da fuori città con lo scopo di avvisare l’utente della presenza entro un relativo ridotto raggio di attività commerciali, produttive ecc…, possono essere installati unicamente al di fuori della “zona 1” per attività di pubblica utilità (Uffici Italgas, Enel, Zaico ecc) che per attività commerciali di tipo esclusivamente privato.7. Le “preinsegne collettive” possono essere installata esclusivamente dalla Ditta Concessionaria del servizio di pubblicità comunale di cui al successivo art 18, e quindi è oggetto di specifica autorizzazione.- 8. In deroga a quanto previsto dall’art.4.3/a-4.3/b , limitatamente alle attività di ristorazione ed alloggio all’interno del centro storico intra – moenia, potranno essere posti in essere impianti pubblicitari con caratteristiche analoghe alle preinsegne come previste dal codice della strada.- 4.4- Cartello informativo - Cartello pubblicitario - totem 1. Il presente P.Im.Pu. prevede due tipologie di cartello : - il cartello informativo: Si definisce "cartello informativo" l’impianto pubblicitario costituito da un elemento portante relativamente al quale il presente P.Im.Pu. ne determina le dimensioni e la localizzazione di massima, che contiene singoli cartelli - frecce indicative pubblicitarie delle dimensioni di cm 100 x 20 riportanti la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da Comune di Montagnana Page 11 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce. Il cartello informativo ha natura commerciale e a differenza dell’impianto informativio commerciale è posto negli incroci stradali. Il cartello informativo può essere installato esclusivamente dalla Ditta Concessionaria del servizio di pubblicità comunale di cui al successivo art 18, e quindi è oggetto di specifica autorizzazione.- - il cartello pubblicitario (cartellone): Si definisce "cartello pubblicitario" il manufatto bidimensionale, sostenuto da una idonea struttura, con una sola o entrambe le facciate finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici di norma di natura commerciale. La superficie massima ammessa per singolo cartello è di mq. 3,00 per lato e viene posto lungo le strade comunali, provinciali, statali. Il cartello pubblicitario può essere autorizzato a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e codice della strada oltre al pagamento di quanto dovuto a termini di legge per quanto attiene la pubblicità.2. A differenza del cartellone pubblicitario il cartello informativo potrà essere dotato di luce propria o essere illuminato, ma solo nei casi espressamente previsti dal P.Im.Pu. o autorizzati dall’Ufficio preposto previa acquisizione dei necessari pareri.3. Si considera totem l’impianto rigido a due o tre facce sia luminoso che non luminoso, posto, di norma in area privata, che si sviluppa in altezza e delle dimensioni massime di ml. 6 di altezza e ml. 1,5 di larghezza. Al totem si applicano tutte le disposizioni riferite al cartello pubblicitario.- 4.5 - Targa 1. Si considera “targa” il manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc.) apposta sull’ingresso che dà accesso ai locali della sede.2. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere, devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa, sui battenti o nelle immediate vicinanze.3. Le targhe professionali dovranno avere dimensione massima di cm. 30 x 20. Le targhe indicanti attività commerciali in generale non dovranno superare la misura di cm. 40 x 30, l’eventuale presenza di loghi non comporta in nessun caso la possibilità di superare le dimensioni descritte. 4. Nel caso che presso la stessa unità edilizia trovino sede o recapito attività diverse siano queste professionali che commerciali la targa dovrà essere posta all’interno di un unico portatarghe che sarà dimensionato in funzione del sito e del contesto edilizio, sempre comunque con le seguenti dimensioni di massimo ingombro : - centro storico ; cm. cm. 60 x 80 x 80 per attività professionali 90 per attività commerciali Comune di Montagnana Page 12 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME - centro abitato ; cm. 90 x 120 per attività professionali cm. 120 x 150 per attività commerciali - rimanente terr ; cm. 90 x 120 per attività professionali cm. 120 x 150 per attività commerciali 5. Per le targhe riferite alla pubblicità sanitaria si fa riferimento alle norme speciali vigenti.- 4.6 - Manifesto 1. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diverso dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso nè per luce propria né per luce indiretta, sarà di norma delle dimensioni di cm. 50 x 70 – 70 x 100.2. La collocazione di manifesti al di fuori degli spazi preordinati è vietata in ogni luogo del Territorio Comunale, eccetto quelli strettamente temporanei emessi dall’ Autorità Giudiziaria, dalla Pubblica Amministrazione, dalle Aziende o Enti erogatori di Pubblici Servizi a seguito di incidenti, calamità o gravi emergenze di pronto intervento.3. In ogni caso è fatto obbligo a chiunque abbia posto in essere l’impianto alla sua rimozione trascorso l’evento che lo ha reso necessario.- 4.7 – Striscione - bandiera - locandina e volantino 1. Si considera "striscione, bandiera e locandina" l'elemento bidimensionale eventualmente bifacciale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.2. Lo striscione è determinato dalla prevalenza di una delle due misure, può avere lunghezza variabile e la sua esposizione è ammessa esclusivamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli; oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, si può apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor nella misura del 25% della superficie.3. La bandiera è caratterizzata dall’equilibrio sostanziale tra la lunghezza e la larghezza ed è ammessa anche per il lancio di iniziative commerciali di rilevante interesse nell’ambito del territorio locale o nazionale. Ogni singola posizione, mono o bifacciale, potrà pubblicizzare una unica iniziativa. Le dimensioni delle bandiere di norma dovranno uniformarsi al sito nel quale vengono poste.4. Le locandine non possono di norma superare la dimensione di cm. 70 x 100 possono essere poste oltre che in ambiti privati (previa Comune di Montagnana Page 13 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME autorizzazione della proprietà) anche su siti aperti al pubblico con esclusione delle pilastrature e degli edifici del centro storico, degli elementi di arredo comunque definiti (panchine - cestini portarifiuti alberature - pali della pubblica illuminazione ecc…) e comunque per un periodo non superiore a giorni 30 (trenta).5. Viene definito volantino qualsiasi messaggio pubblicitario distribuito sul Territorio Comunale con qualsiasi mezzo che non possa essere contenuto in uno degli impianti descritti dal presente P.Im.Pu. Il volantinaggio è vietato su tutto il Territorio Comunale (rientra tra questa fattispecie anche la distribuzione di messaggi di natura privata matrimonio ecc…).6. L’esposizione di striscioni e di bandiere è consentita solo sulle posizioni individuate in apposito elenco e previa autorizzazione sia della proprietà che del responsabile del Servizio .7. Sarà possibile esporre striscioni e materiale pubblicitario su aree private alle seguenti condizioni: - siano posti all’esterno del Centro Storico e dei Centri Storici Minori; - siano esposti per un periodo non superiore ai 30 giorni e per una sola volta nell’arco dell’anno solare; - non contengano messaggi offensivi o comunque non gradevoli; - siano autorizzate dal Responsabile del servizio.8. Non sono in nessun caso ammessi striscioni e bandiere poste su pali della illuminazione pubblica, o su di impianti di pubblica utilità.9. Per eventi eccezionali ( Palio dei 10 Comuni – Mercati e fiere ecc…) potrà essere autorizzata la posa di striscioni e bandiere in via del tutto provvisoria in altri siti, sia posto trasversalmente alla carreggiata stradale che in proprietà privata o collocati al limite della carreggiata, devono avere il bordo inferiore distante almeno mt. 5,10 da terra. 10. In occasioni di eventi o manifestazioni di interesse pubblico potrà essere autorizzata la posa di stendardi installati su pali o sbracci della illuminazione pubblica, anche nella zona del Centro Storico - DOVE DI NORMA TALI IMPIANTI SONO VIETATI - purché non pregiudizievoli alla libera circolazione, e comunque con il lato inferiore ad una distanza di almeno ml. 2.50 dal suolo se la loro proiezione ricade completamente sul marciapiede, ed a ml 3.50 se diretta, mente sulla viabilità pubblica. 11. Per gli striscioni, le bandiere, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono: - a m. 100 fuori dal centro abitato; - a m. 25 nel centro abitato; (D.P.R. 16/12/1992 n. 495, art. 51, comma 10 "regolamento di esecuzione e attuazione").12. L'esposizione di striscioni attraversanti la sede stradale e di stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell’iniziativa cui si riferisce, oltrechè durante la settimana precedente e le 24 ore successive alla stessa.13. Striscioni locandine e bandiere dovranno essere rimossi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata. Trascorso inutilmente tale termine, l’esposizione verrà considerata Comune di Montagnana Page 14 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME abusiva e quindi sanzionabile ai sensi del D.L.gs n. 507/93 e dai regolamenti comunali vigenti.14. La collocazione di bandiere è ammessa liberamente su suolo privato.- 4.8 - Segno orizzontale reclamistico 1. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 2. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente: a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive. Ad essi non si applicano le limitazione di cui al 3° comma dell’art 51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada, fatte salve le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali (D.P.R. 16/12/1992 n. 495, art. 51, comma 9 "regolamento di esecuzione e attuazione"). 3. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.4. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza delle superfici stradali. Trascorso inutilmente tale termine, l’esposizione verrà considerata abusiva e quindi sanzionabile ai sensi del D.L.gs n. 507/93 e dai regolamenti comunali vigenti.- 4.9 - Tenda 1. E’ da considerarsi tenda il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o materiali assimilabili, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi anche di immobili ad uso privato.2. Per quanto riguarda l'installazione di tende pubblicitarie si osservano le seguenti disposizioni: le tende devono essere rientranti, o riavvolgibili a fine orario; riferirsi esclusivamente ad attività commerciali poste al piano terra; l'altezza delle scritte, di una o due righe, non deve essere comunque superiore a 20 cm.; le scritte devono riprodurre solo l’attività esercitata, la ragione sociale, i marchi delle merci poste in vendita nei locali sede dell’attività; Comune di Montagnana Page 15 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME devono essere poste solo sul pendente frontale parallelo all’edificio e non su quelli laterali o sulla falda della tenda; l’altezza dal suolo, in ogni punto non dovrà essere inferiore a cm. 220 ed il limite della tenda dovrà distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede.- 3. Per le tende a protezione di accessi privati si prescrive che siano limitate al solo ingresso e non invasive di spazi laterali .N.B.: Per quanto riguarda le tende nella zona “A” Centro storico si riportano le prescrizioni come stralcio di cui alle norme per l’Arredo Urbano. 4.6 - Tende a protezione di aperture. Sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico, purché a sviluppo piano (non curvo o altro). La loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml. 2,20. L'installazione delle tende deve comportare il rispetto dell'ambiente per quanto riguarda materiale, scritte, colore e unitarietà di aspetto con eventuali tende adiacenti; può essere vietata quando costituisca ostacolo al traffico o comunque limiti la visibilità. Art. 5 - Impianti di pubblicità o propaganda 1. E' qualificato "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, come: insegna, preinsegna, cartello, totem, targa, manifesto, striscione, bandiera, locandina, volantino, segno orizzontale reclamistico, tenda, sorgente luminosa.2. Sono "impianti di pubblicità o propaganda", a titolo esemplificativo: a) La "bacheca", ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata anche a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dei soggetti specificatamente individuati al successivo art 15.5 punto 5 .La bacheca dovrà essere di dimensioni ridotte e mai posta esternamente agli spazi porticati del Centro Storico realizzata con materiale appropriato e costantemente mantenuta nel suo stato di decoro.- b) Gli "impianti per le affissioni", cioè destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70x100 e disciplinati dal Capo III del Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari e delle affissioni che recepisce le indicazioni di cui all' art. 3 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, secondo la seguente tipologia; -"poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciali (dimensioni: cm. 150x300 - 300x600 - 450x900); -"stendardo": impianto mono o bifacciale, collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente che verticalmente (dimensioni: cm. 140x200 - 210x300 - 280x300); Comune di Montagnana Page 16 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME -"tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70x100 - 140x200 - 210x300 280x300; - “cavalletto o trespolo": impianto a due o più facciate collocato a terra su supporto proprio delle dimensioni per ogni faccia: cm. 70 x 100 140x200 o 140x300), disciplinato dal Regolamento per i Plateatici che più avanti si riporta come stralcio ( Art. 15.4 punto 4 ).Le dimensioni sopra specificate si riferiscono alla superficie espositiva. c) L'impianto di pubblicità o propaganda “a messaggio variabile", cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq. 18. Se l’impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 90 secondi. Il P.Im.Pu. non individua la localizzazione di tali impianti che potranno essere posti solo su area privata e su posizioni esterne al Centro Storico del Capoluogo e dei Centri Minori previa autorizzazione del Responsabile del Servizio che potrà previa adeguata motivazione, porre tutte le limitazioni ritenute necessarie, fino a negarne la posa qualora ritenute incongrue con il contesto.d) la "vetrofania" o lettere adesive, cioè la riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive fisse, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici. Art. 6 - Impianto pubblicitario di servizio 1. Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito di progetti redatti dagli Uffici competenti all’arredo urbano o stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta. 2. Oltre a quanto descritto al precedente comma potranno essere istallati impianti che utilizzando tecnologie avanzate e collegamenti interattivi alle banche dati esistenti consentiranno l’aggiornamento costante delle informazioni sul territorio comunale; 3. Detti impianti pur avendo caratteristiche tipologiche diverse saranno comunque riconducibili alle seguenti tre specificità: A) Impianti di comunicazione-informazione interattiva o elettronica totem di informazione pubblica quadri di informazione turistica pannelli segnaletici frecce luminose B) Impianti istituzionali di servizio pubblico – interattivi o elettronici bacheche digitali punti di servizio e/o sportelli di accesso ai siti istituzionali codici QR Comune di Montagnana Page 17 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME C) Impianti di servizio pubblico non istituzionale - interattivi o elettronici (associazioni, onlus, ecc…) bacheche digitali punti di servizio all’utenza e/o sportelli di accesso ai siti non istituzionali TOTEM D’INFORMAZIONE PUBBLICA: sono impianti di dimensioni variabile che si auto sostengono dotati di monitor collegato alle reti informatiche del servizio pubblico comunale o alla Ditta che ha in gestione il servizio con l’obiettivo di garantire al cittadino informazioni sia di tipo istituzionali che turistico in tempo reale. QUADRI DI INFORMAZIONE TURISTICA: sono impianti su dimensione variabile in funzione dell’ubicazione, destinati prevalentemente all’informazione turistica sia di carattere culturale (musei, chiese, palazzi, pro-loco, polizia locale, ambiti paesaggistici ecc. …) sia di carattere commerciale (alberghi, ristoranti, hotel, ecc.). PANNELLI SEGNALETICI: sono pannelli di sola indicazione, dovranno avere dimensioni e tipologie congrue con il contesto. FRECCE LUMINOSE: sono frecce indicative di servizi pubblici, che per la loro importanza, necessitano di visibilità e quindi possono essere dotate di luce propria che comunque non dovrà mai porsi in contrasto con le disposizioni del codice della strada qualora poste in prossimità di incroci o su viabilità pubblica. BACHECHE DIGITALI: sono impianti alternativi alle bacheche tradizionali di cui al punto 2 dell’art. 5 del P.Im.Pu. con caratteristiche dimensionali analoghe ma dotate di monitor digitale, destinate oltre che ai soggetti ivi indicati per le comunicazioni attinenti l’attività propria dell’ Ente, Associazione, Istituzione, Onlus ecc… anche a soggetti istituzionali per informazioni di servizio o di pubblica utilità. PUNTI DI SERVIZIO E/O SPORTELLI DI ACCESSO AI SITI ISTITUZIONALI: sono impianti che posizionati su suolo pubblico sono preordinati a consentire all’utente, sia al cittadino che al turista, un’agevole informazione mediante il collegamento con i siti istituzionali del Comune. Lo sportello consentirà in tempo reale acquisire informazioni reperibili nei siti istituzionali, colloquiare con i servizi resi accessibili all’utenza e potrà costituire anche un front office per l’acquisizione di dati e certificazioni. PUNTI DI SERVIZIO E/O SPORTELLI DI ACCESSO AI SITI NON ISTITUZIONALI: sono impianti che posizionati su suolo pubblico o privato sono preordinati a consentire all’utente un’agevole informazione mediante il collegamento con i siti non istituzionali. Lo sportello consentirà in tempo reale di acquisire informazioni reperibili nei siti collegati e colloquiare con i servizi resi accessibili all’utenza e potrà costituire anche un front office per l’acquisizione di dati e informazioni in tempo reale e non potranno contenere messaggi pubblicitari di tipo commerciale. CODICI QR: sono targhe di ridotte dimensioni riportanti codici a barre bidimensionali a matrice, composto da moduli neri disposti all’interno di uno schema di Comune di Montagnana Page 18 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME forma quadrata destinato ad ospitare informazioni leggibili mediante telefono cellulare o smartphone diretta a consultazione istantanea di informazioni ed acquisizioni di dati di pubblico interesse su monumenti, siti archeologici, uffici ecc…. 4. Gli impianti descritti alle lettera A e B potranno, al fine di non gravare sulle spese di gestione del Comune, comprendere anche messaggi di natura commerciale, purché compatibile con il prevalente messaggio di servizio pubblico, che la Ditta fornitrice dell’impianto a titolo gratuito potrà inserire nei limiti del 30% della totalità dei messaggi di servizio pubblico, sia in ordine di tempo che di occupazione grafica dell’impianto. 5. Le Ditte autorizzate all’installazione degli impianti saranno scelte dall’Amministrazione in base ai progetti ed alle proposte presentate. 6. La localizzazione dei siti di tutti gli impianti oltre ad essere preventivamente concordate con gli Uffici Comunali preposti dovranno acquisire, qualora necessario, le autorizzazioni da parte degli organi di tutela e salvaguardia sia di sicurezza che ambientale. Art. 7 - Sorgenti luminose 1. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura che possano costituire messaggio pubblicitario.- Art. 8 – Pubblicità sui veicoli 1. La pubblicità sui veicoli è consentita se Il materiale pubblicitario, istallato all’interno o all’esterno del mezzo, è esattamente delimitato e contrassegnato e nel rispetto del mezzo e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 23 del D. gs 30 aprile 1982, n. 285 e degli articoli 57 e 59 del relativo regolamento emanato con D.P.R. 495 del 16/12/1992. 2. La pubblicità sui veicoli, potrà essere di due diverse tipologie quella itinerante e quella a sosta programmata; la pubblicità itinerante oltre al rispetto di quanto sopra ed al pagamento della relativa imposta sulla pubblicità non potrà per definizione sostare in ambiti sia pubblici che privati, non dovrà essere di intralcio alla circolazione e comunque creare situazioni di pericolo diretto o indiretto alla viabilità. La pubblicità a sosta programmata potrà essere attuata solo per eventi, manifestazioni, attività di pubblico interesse e/o patrocinate dal Comune, oltre al rispetto di quanto sopra ed al pagamento della relativa imposta sulla pubblicità, potrà sostare in ambiti sia pubblici che privati previa specifica autorizzazione e per periodi non superiori a giorni 15 (quindici), non dovrà comunque costituire intralcio alla circolazione o creare situazioni di pericolo diretto o indiretto alla viabilità. Art. 9 - Pubblicità sonora e fonica ( all’aperto) 1. Con riferimento alle disposizioni di cui all' art. 15 - 5° comma del D.Lgs. 507/93, per ciascun punto di pubblicità si intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.- Comune di Montagnana Page 19 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME 2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio: a candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale a norma del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, art. 59, comma 2. ed inoltre ad Enti Pubblici; agli Enti Pubblici o Enti/organizzazioni che gestiscono servizi pubblici che necessitano di diffondere messaggi urgenti con valenza di pubblica utilità; 3. La pubblicità fonica effettuata anche a mezzo di veicoli, purché le emissioni sonore non superino i limiti consentiti dalla vigente normativa, è autorizzata dall'amministrazione comunale, nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso.4. Per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l’interessato, che rientra nelle fattispecie tra quelle sopra richiamate indichi sulla domanda i propri dati identificativi e quelli dell’automezzo oltreché i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l’esatto periodo e l’orario di svolgimento.5. Al fine di tutelare il cittadino ed al fine di ridurre l’inquinamento acustico in tutto il territorio comunale non è ammessa pubblicità fonica a scopo commerciale.- Art. 10 - Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari 1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi. 3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che per forma, disegno, collocazione, colori, in particolare il colore rosso, non possa generare confusione con la segnaletica stradale specialmente in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni regolate da impianti semaforici. (D. Lgs 285 del 30 aprile 1992, art. 23).4. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo, salvo quello a rimozione quotidiana notturna di cui allo specifico articolo del presente P.Im.Pu. (vedi cavalletto , trespolo).5 La struttura base (portale) del cartello informativo, prevista a modulo singolo (10 tabelle) o multiplo (20 tabelle), dovrà essere preferibilmente in tubolare di sezione circolare, di mm. 90 di diametro, in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche secondo le indicazioni tipo di cui all’abaco allegato al presente P.Im.Pu..- Comune di Montagnana Page 20 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME 6. Il tubolare dovrà costituire una struttura continua, comprensiva di traverso superiore formando un portale di cm. 140 di base per cm. 4,00 di altezza dal piano di campagna o dalla pavimentazione stradale. 7. Eventuali maggiori altezze dei portali, da valutare al momento dell’installazione, potranno essere consentite dal Responsabile del Servizio comunale in relazione a problemi di visibilità e sicurezza in prossimità di incroci o immissioni, fermo restando che più portali contigui devono comunque mantenere la stessa altezza. 8. La struttura dovrà essere dotata di una fascia inferiore, posta a cm. 70100 di altezza dal piano di campagna, recante l’indicazione, ai fini delle responsabilità civili e penali, delle ditte costruttrici ed installatrici. 9. Nella parte interna verticale del tubolare costituente la struttura, dovranno essere predisposte delle guide di cm. 2,5 di spessore per l’inserimento ad incastro delle singole tabelle indicatrici. 10. Nella parte alta, tra la prima tabella indicatrice ed il traverso superiore, dovrà essere previsto e delimitato uno spazio di cm. 25 per l’installazione di una freccia segnaletica recante l’indicazione della zona omogenea, della toponomastica o comunque l’elemento che consente un rapido riconoscimento dell’ambito territoriale di riferimento ( zona PIP di Via S. Zeno - Zona produttiva di Via Luppia ecc…).11. I singoli elementi indicatori (tabelle) dovranno avere dimensioni di cm. cm 100 x 20 dovranno essere in estruso di alluminio verniciato con polveri epossidiche nei colori e nei caratteri previsti.13. La gestione del cartello informativo è di competenza della Ditta Aggiudicataria dell’appalto per la gestione del servizio, alla quale spetta il compito di richiedere l’autorizzazione all’inserimento dei singoli cartelli.- 14. l’Autorizzazione del cartello pubblicitario (cartellone) viene rilasciata direttamente al richiedente che si assume ogni responsabilità in ordine alla realizzazione dell’impianto, alla sua regolarità esecutiva ed al rispetto delle norme vigenti sia comunali che sovracomunali.- Art. 11 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi 1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli (DPR 16/12/1992 n. 495, art. 50 comma 1). L’impianto elettrico deve essere eseguito nel rispetto della normativa vigente.2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo (DPR 16/12/1992 n. 495, art. 50 comma 2).- Comune di Montagnana Page 21 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME 3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso (DPR 16/12/1992, n. 495, art. 50 comma 3).4. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie e non può avere luce ad intermittenza.5. Nelle zone pedonali non si applicano le limitazioni dei precedenti commi 1 e 2 fatto salvo il divieto di luce a intermittenza.- Art. 12 - Collocazione e caratteristiche dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio 1. Nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l’8% delle aree adibite a parcheggio. In deroga alla predetta limitazione, è ammessa la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alle prestazioni di servizi per l’utente della strada entro i limiti di mq. 2 per ogni servizio prestato.2. Lungo le corsie di accelerazione, di decelerazione, in corrispondenza degli accessi e lungo il fronte stradale delle aree di parcheggio e delle stazioni di servizio, è concessa l’installazione di un cartello o impianto fisso, con misure massime di mq. 4,50, riproducente il marchio di fabbrica e la ragione sociale relativa all’attività esercitata.3. Nelle stazioni di servizio, fatti salvi i limiti di cui ai commi 1 e 2, i messaggi pubblicitari da esporre devono avere un contenuto limitato all’attività esercitata o ai prodotti venduti. N.B. Tutte le insegne dovranno comunque rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza con particolare riferimento alla legge 46/90 per quanto attiene l’aspetto elettrico ma anche le prescrizioni di cui all’articolo 23 del nuovo Codice della Strada che vieta gli impianti che “ per dimensioni, forma, colori , disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque impedimento alla circolazione di persone invalide . …”.- Articolo 13 Collocazione e caratteristiche dei mezzi pubblicitari nelle stazioni ferroviarie e nelle aree demaniali 1. Per tale aspetto si rinvia letteralmente a quanto disposto dall’articolo 6 del Regolamento per la disciplina della Pubblicità e delle Pubbliche affissioni che rinvia alla norma di cui alla legge 132/59.- Articolo 14 - deroghe 1. Sulla base di quanto contenuto nell’art. 23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, i Comuni hanno la facoltà di concedere deroghe sia per gli impianti pubblicitari che per le pubbliche affissioni, all’interno dei centri Comune di Montagnana Page 22 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale; (oltre a quanto già consentito dall’articolo 6 del regolamento sulle ferrovie ( legge 132 del 1959).2. Il regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada , art 51 comma 4, stabilisce inoltre che la distanza dal limite della carreggiata, all’interno dei centri abitati, è fissata dal Regolamento Comunale, sempre che siano rispettate le disposizioni dell’art . 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada.3. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.4. nel caso in cui esistano, a distanza inferiore a quella prevista dalla carreggiata, altre costruzioni o alberi è ammesso il posizionamento in allineamento agli stessi.5. Le distanze minime che si applicano all’interno sia della zona 1 “A” Centro Storico che della zona 2 “centro abitato” per gli impianti pubblicitari dovranno rispettare le distanze minime ammesse come risultanti dall’individuazione planimetrica di cui alla tavola allegata al presente P.Im.Pu. .- Articolo 15 – criteri generali di tutti gli impianti pubblicitari Art 15.1 – Riconoscibilità degli Impianti Pubblicitari – Cimase 1. Tutti gli impianti pubblicitari devono essere dotati di “cimase” di identificazione secondo le varie tipologie siano questi di pubblica affissione o di pubblicità - con la sola esclusione di quelli esclusivamente privati – secondo la seguente classificazione generale: 2. le cimase, poste di norma in sommità all’impianto o comunque facilmente leggibili, avranno le dimensioni variabili a seconda dell’impianto stesso tra le seguenti misure cm.: 70 x 18 - 35 x 10 20 x 6, ad ogni singola tipologia sarà associato un colore che faciliterà la qualificazione dell’impianto sia da parte dell’operatore addetto alla sua gestione che del cittadino che avrà modo di riconoscere la natura del messaggio pubblicitario proposto secondo le seguenti tabelle cromatiche.- Comune di Montagnana Page 23 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME PUBBLICHE AFFISSIONI A pagamento comunali - manifesti pubblici - avvisi di gara - bandi comunali - elettorali leva ecc) Gratuito enti pubblici e privati non a scopo di lucro - per manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi previsti in esenzione dal pagamento della tassa; - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; - per gli annunci mortuari; A pagamento necrologi - avvisi funebri; Gratuito Enti pubblici e privati non a scopo di lucro - per manifesti per attività politiche, sindacali e di categoria, culturali sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; commerciale A pagamento A pagamento IMPIANTI PUBBLICITARI impianto informativo di servizio - storia (Castello S. Zeno, Rocca degli Alberi, la Cinta Muraria medioevale, Duomo di Montagnana, ecc… ); - cultura ( Musei Civici, Biblioteche, Sede del Palio ecc.) - sportivo ( Piscina Comunale, Impianti Sportivi ecc.) - uffici di pubblica utilità ( Carabinieri, Pronto Soccorso, Casa di Riposo, ecc. ..) Comune di Montagnana Page 24 impianto informativo turistico - alberghi, ristoranti, pizzerie, locali artigianato tipico ecc.; - 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME di eno-gastronomia o impianto informativo commerciale uffici commerciali di interesse comune (Uffici Italgas, Enel, Zaico ecc ) attività commerciali di tipo privato.- Art 15.2 Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari .1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che per forma, disegno, collocazione, colori, in particolare il colore rosso ( con esclusione delle zone pedonali) , non possa generare confusione con la segnaletica stradale specialmente in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni regolate da impianti semaforici. (D. Lgs 285 del 30 aprile 1992, art. 23).- 4. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo, salvo quello a rimozione quotidiana notturna di cui allo specifico articolo del presente P.Im.Pu. ( vedi cavalletto , trespolo ) ed autorizzati a tempo determinato.5 La struttura base (portale) del cartello informativo, prevista a modulo singolo (10 tabelle) o multiplo (20 tabelle), dovrà essere preferibilmente in tubolare di sezione circolare, di mm. 90 di diametro, in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche secondo le indicazioni tipo di cui all’abaco allegato al presente P.Im.Pu. .6. Il tubolare dovrà costituire una struttura continua, comprensiva di traverso superiore formando un portale di cm. 140 di base per cm. 4,00 di altezza dal piano di campagna o dalla pavimentazione stradale.- Comune di Montagnana Page 25 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME 7. Eventuali maggiori altezze dei portali, da valutare al momento dell’installazione, potranno essere consentite dal Responsabile del Servizio comunale in relazione a problemi di visibilità e sicurezza in prossimità di incroci o immissioni, fermo restando che più portali contigui devono comunque mantenere la stessa altezza.8. La struttura dovrà essere dotata di una fascia inferiore, posta a cm. 70100 di altezza dal piano di campagna, recante l’indicazione, ai fini delle responsabilità civili e penali, delle ditte costruttrici ed installatrici.9. Nella parte interna verticale del tubolare costituente la struttura, dovranno essere predisposte delle guide di cm. 2,5 di spessore per l’inserimento ad incastro delle singole tabelle indicatrici.10. Nella parte alta, tra la prima tabella indicatrice ed il traverso superiore, dovrà essere previsto e delimitato uno spazio di cm. 25 per l’installazione di una freccia segnaletica recante l’indicazione della zona omogenea, della toponomastica o comunque l’elemento che consente un rapido riconoscimento dell’ambito territoriale di riferimento ( zona PIP di Via S. Zeno – Zona produttiva di Via Luppia ecc. … ).11. I singoli elementi indicatori (tabelle) dovranno avere dimensioni di cm. cm 100 x 20 dovranno essere in estruso di alluminio verniciato con polveri epossidiche nei colori e nei caratteri previsti.12. La gestione del cartello informativo comunque denominato è di competenza della Ditta Concessionaria del servizio di pubblicità comunale, alla quale spetta il compito di richiedere l’autorizzazione all’inserimento dei singoli cartelli.- 13. l’Autorizzazione del cartello pubblicitario (cartellone) viene rilasciata direttamente al richiedente che si assume ogni responsabilità in ordine alla realizzazione dell’impianto , alla sua regolarità esecutiva ed al rispetto delle norme vigenti sia comunali che sovracomunali.14. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli (DPR 16/12/1992 n. 495, art. 50 comma 1). 15. L’impianto elettrico deve essere eseguito nel rispetto della normativa vigente con riferimento particolare alla L. 46/90.16. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo (DPR 16/12/1992 n. 495, art. 50 comma 2).17. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso (DPR 16/12/1992, n. 495, art. 50 comma 3).18. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie e non può avere luce ad intermittenza.- Comune di Montagnana Page 26 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME 19. Sono fatte salve le prescrizioni e disposizioni per particolari luoghi e tipologie di pubblicità, regolate dagli articoli specifici e dalle tipologie previste da presente piano che si ricorda essere costituito sia dalle presenti norme che dalle tavole di progetto.20. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.21. L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno mtl. 1,50, rispetto alla banchina stradale.22. In materia di esposizione di cartelli e simili, il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi e salvo quanto previsto all'art. 51 del D.P.R. 495/92, si riserva la facoltà di riconsiderare alcune collocazioni alla luce di ulteriori verifiche in sede di applicazione delle presenti norme oltre a quelle del vigente Piano Regolatore Generale e della variante per il Centro Storico nonché dalle Norme per l’Arredo Urbano e da altri piani, urbanistici ed edilizi, di polizia urbana, ecc. … .23. Nel Centro Storico i cartelli pubblicitari come descritti dal presente piano non sono ammessi in nessun caso.24. Nelle rimanenti zone le distanze da considerare per l’installazione di cartelli pubblicitari ( cartelloni - totem) previste dall'art. 51 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 sono modificate sulle strade di tipo E) ed F), di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, come di seguito indicato: zona industriale di Via Luppia S. Zeno - mt. 50 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali, intersezioni ed incroci stradali ; - mt. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie e sottopassaggi; - mt. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi; - mt. 2 dal limite della carreggiata. Nei casi in cui esista un ostacolo naturale, esso deve essere considerato limite e l’installazione deve essere eseguita in linea con lo stesso.Rimanenti fasce in centro abitato - mt. 50 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali, intersezioni ed incroci stradali; - mt. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie e sottopassaggi; - mt. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi; - mt. 2 dal limite della carreggiata. Nei casi in cui esista un ostacolo naturale, esso deve essere considerato limite e l’installazione deve essere eseguita in linea con lo stesso; - il cartello non deve essere comunque posto nelle immediate vicinanze di un accesso carraio privato; - a non meno di mt 30 dalla proiezione del fronte dell’eventuale costruzione esistente .Rimanenti territorio comunale - mt. 200 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali, intersezioni e incroci stradali; - mt. 200 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie e sottopassaggi; Comune di Montagnana Page 27 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME - mt. 200 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi; - mt. 2 dal limite della carreggiata. Nei casi in cui esista un ostacolo naturale, esso deve essere considerato limite e l’installazione deve essere eseguita in linea con lo stesso; - il cartello non deve essere comunque posto nelle immediate vicinanze di un accesso carraio privato; - a non meno di mt. 30 dalla proiezione del fronte dell’eventuale costruzione esistente.25. La collocazione dei cartelli pubblicitari ( cartelloni ) deve rispettare i criteri generali sopra citati ed inoltre sottostare alle seguenti condizioni: siano installati lungo o in prossimità delle strade e collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli; non devono superare la superficie di sei metri quadrati complessivi - 3 mq. per lato; il bordo inferiore del cartello posto in opera deve rispettare, in ogni suo punto, una quota compresa tra 1,5 e 1,8 m. rispetto a quella della banchina stradale; i cartelli devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella del disco o di triangolo; l’uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell’intera superficie del cartello; il posizionamento dei cartelli è comunque vietato nei seguenti punti: a) sulle pertinenze di esercizio delle strade; b) in corrispondenza delle intersezioni; c) lungo le curve e su tutta l’area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza; e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi; f) sui ponti e sottoponti; g) sui cavalcavia e loro rampe; h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione. 6. Nel caso il cartello sia luminoso (solo per luce indiretta), questo non può avere luce intermittente né di intensità luminosa superiore a 100 candele per metro quadrato. Art 15.3 Collocazione dei mezzi pubblicitari su aree private 1. L'affissione di impianti pubblicitari luminosi o non luminosi quali insegne, cartelloni, manifesti, ecc. deve rispettare le seguenti prescrizioni normative: non devono in nessun caso generare confusione con gli impianti di pubblica utilità esistenti o previsti (es.: segnali di direzione - cartello informativo commerciale) non possono avere una superficie maggiore di mq. 6 se posti perpendicolarmente all’asse viario comunale e di mq 9 se posti parallelamente allo stesso; devono garantire la distanza minima tra impianti contigui sia della stessa proprietà che di altri di almeno metri 20; Comune di Montagnana Page 28 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME Art 15.4 - Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni sia pubbliche che private. 1. L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie, il cui formato si sviluppa sui multipli di cm. 70 x 100 è effettuata negli impianti fissi per le affissioni, di cui alle specifiche collocazioni ed individuazioni planimetriche riportate nella tavola di progetto allegato D del presente P.Im.Pu, come previsto all'art. 3 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, da realizzarsi tutti con il colore grigio grafite: 1. - Gli impianti tipo "poster" sono costituiti principalmente da un pannello dalle dimensioni di cm. 150 x 300 - cm. 600 x 300 o cm 450 x 900 e potrà avere le seguenti due tipologie: - struttura scatolare racchiusa da una cornice di materiale plastico o metallico, di forma regolare e comunque da verificarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell'ambiente circostante. Il tutto dovrà essere sostenuto da almeno due montanti, con coloritura neutra rispetto all’impianto, tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato. - struttura tubolare aperta costituita da elemento tubolare al quale agganciare con appositi attacchi il telo pubblicitario, il tutto dovrà essere sostenuto da almeno due montanti eventualmente dotati di controventatura. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm. 60 o di cm. 150 se su banchina stradale. In caso di più impianti prevarrà il criterio dell’allineamento.2. - Gli impianti tipo "stendardo", di avranno le seguenti dimensioni cm. 140 x 200 - 210 x 200 – 280 x 200 - 420 x 300, poste sia orizzontalmente che verticalmente e dovranno essere conformi alle caratteristiche per essi previste. La struttura di sostegno dovrà essere realizzata con profilato metallico preferibilmente a sezione circolare, senza discontinuità superiore, in modo da conferire all'insieme un maggior grado di stabilità laterale. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard, fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato. Il tutto dovrà essere facilmente smontabile, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm. 60; In caso di più impianti prevarrà il criterio dell’allineamento.3. - Gli impianti di tipo “ tabella” sono costituiti da un quadro monofacciale in lamiera o altro materiale, con cornice perimetrale metallica, dotata di targhetta “fregio”, destinata a contenere il numero identificativo dell’impianto, la quale comprenderà anche eventuali altre tabelle, nel caso di moduli multipli.4. - Gli impianti tipo "cavalletto o trespolo" dovranno essere polifacciali (due - tre o più facce) e la struttura portante di sostegno dovrà essere realizzata in profilato metallico con sezione a "L" o a "V", opportunamente Comune di Montagnana Page 29 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME dimensionata e rinforzata da eventuali traverse, in relazione ai carichi dinamici e statici sopportati dalla struttura medesima.Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cm. 140x100 fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti in alluminio per mezzo di viti dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato, il tutto facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco.Qualora trattasi semplice cavalletto pubblicitario sul quale esporre locandine o manifesti per la promozione commerciale o per un particolare evento si rinvia alle specifiche norme di regolamento per le occupazioni di suolo pubblico – plateatici – che di seguito si riportano come stralcio : 5. si riporta per esteso l’articolo di riferimento delle Norme per i Plateatici Potranno essere posti in essere cartelli pubblicitari e/o esposizioni occasionali negli spazi porticati o sui marciapiedi solo alle seguenti condizioni : siano posti in ambiti che non rechino pregiudizio alla viabilità sia pedonale che carraia; siano di ridotto impatto visivo ed ambientale; non abbiano durata superiore a 15 giorni – rinnovabili una sola volta nel corso dell’anno; abbiano avuto il parere favorevole della Commissione Edilizia; Se l’impianto consiste in un tabellone pubblicitario questi non dovrà avere una dimensione superiore a cm 70 x 100 e non potrà essere appeso alle pilastrature bensì posto su impianto autonomo; La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm. 30.Art 15.5 – disposizioni specifiche per gli impianti pubblicitari in Centro Storico 1. Le norme del presente capo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e specificatamente all'interno della zona “A” Centro Storico.2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni.3. In particolare, sono vietate all’interno della cinta muraria tutte le forme di pubblicità e pubbliche affissioni che non siano di pubblica utilità e da porre in essere sugli impianti a ciò predisposti dal comune o su specifica autorizzazione temporanea in casi di eventi eccezionali e patrocinati dal comune, per il periodo strettamente necessario a promuovere l’iniziativa e su mezzi riconducibili alle fattispecie espressamente previste dalle presenti norme, con le limitazioni ivi richiamate previa acquisizione del parere della Commissione Edilizia, ove ritenuto necessario.4. Nella rimanente zona “A” centro Storico sono vietate: Comune di Montagnana Page 30 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME a) La collocazione di insegne su palina, escluse le zone con carattere prettamente pedonale. b) L’installazione di insegne a bandiera ad eccezione di quelle riferentesi a rivendite di generi di monopolio, uffici postali, posti telefonici pubblici, farmacie e posti di pronto soccorso . c) L’installazione di insegne su terrazzi, balconi, facciate. d) L'installazione di locandine, stendardi e bandiere al di fuori degli spazi a ciò destinati. e) L'installazione dei segni orizzontali reclamistici ad esclusione di quanto previsto dall’articolo 4.7 delle presenti norme. f) L'installazione di cartelli – totem e impianti di pubblicità e/o propaganda compresi quelli a messaggio variabile anche provvisori, se non previsti dal P.Im.Pu. e che possono essere installati esclusivamente dalla Ditta Concessionaria del servizio di pubblicità comunale di cui al successivo art 18.g) L'installazione di bacheche di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle destinate ai turni di apertura delle farmacie presso le stesse, delle bacheche relative alle informazioni cinematografiche, di spettacolo, e delle bacheche di cui al successivo comma 2. Tali bacheche potranno avere illuminazione propria. h) L'utilizzo di fonti luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.5. Sono consentite le installazioni di bacheche collocate a muro o a terra su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale, di Consigli di Quartiere e delle Associazioni sportive e culturali varie non a fini di lucro e a quelle regolarmente inscritte nell’apposito ALBO DEI BENEFICIARI depositato presso la segreteria comunale tra quelle aventi valenza pubblica o di pubblica utilità; N.B. si riporta per esteso l’articolo di riferimento delle Norme per l’Arredo Urbano 4.1 - Facciate e portici E' ammessa l'installazione di bacheche per enti ed associazioni limitatamente ai lati interni al sottoportico, paralleli cioè alla vetrina; le bacheche dovranno avere larghezza inferiore a quella del pilastro o della spalla di muro su cui si appoggiano, profondità massima di cm. 12 e altezza minima da terra di cm. 80. 6. Per l'informazione sulle attività dei teatri e dei musei e sulle mostre che si svolgono all'interno delle gallerie comunali, e per attività comunque patrocinate dall’Amministrazione Comunale, sono consentite le installazioni di strutture tipo "sandwich" bifacciali, posate direttamente al suolo che dovranno essere per dimensioni e materiali idonee al contesto ed acquisire il parere favorevole della Commissione Edilizia ed Ornato.7. L’installazione di insegne sui tetti non è ammessa in nessun caso.Art. 15.6 – altre forme pubblicitarie vietate 1. In relazione ad esigenze di pubblico interesse per questioni di viabilità, di natura estetica ed ambientale sono vietate le seguenti forme pubblicitarie: Il lancio di manifestini anche tramite veicoli e aeromobili. Comune di Montagnana Page 31 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME qualsiasi tipo di pubblicità installata su palificazione della pubblica illuminazione. Compresa quella temporanea in occasione di eventi di natura privata ( manifestini per matrimoni ecc. …). Le insegne o altri mezzi pubblicitari installati tra gli intercolumni dei portici o trasversalmente ad essi o su pilastri. L’installazione di insegne a cassonetto al di fuori dello spazio delimitato dagli stipiti e dall’architrave delle aperture. Gli striscioni attraversanti strade o piazze e gli stendardi, con eccezione di quelli concernenti mostre o manifestazioni che il responsabile del servizio potrà autorizzare per eventi di pubblico interesse sentita la Commissione Edilizia.L’affissione su spazi privati provvisori (assiti, steccati..) se non espressamente autorizzata dall’ufficio preposto previa acquisizione, se del caso, dei necessari pareri.- TITOLO II – PIANO DELLE AFFISSIONI Articolo 16 – modalità di attuazione del piano per le pubbliche affissioni 1. Il Piano per le pubbliche affissioni, verrà attuato conformemente alle disposizioni vigenti in materia, dalla Ditta Concessionaria del Servizio per la Pubblicità comunale aggiudicataria dell’appalto secondo le modalità che il Responsabile del Servizio indicherà in sede di espletamento della gara.- Articolo 17 – superficie degli impianti pubblicitari 1. Così come già stabilito dall’articolo 15 del Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e l’applicazione dell’imposta …, che richiama esplicitamente gli articoli legislativi di riferimento e stabilisce le percentuali minime da riconoscere alle singole fattispecie di impianti di pubbliche affissioni di seguito si riporta il quadro riepilogativo della quantificazione prevista dal presente P.Im.Pu.- Comune di Montagnana Abitanti residenti nel Comune di Montagnana alla data del ottobre 2001 (ultimo dato ufficiale) Page 32 Percentuale complessiva minima obbligatoria da riservare alle pubbliche affissioni 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME Superficie complessiva obbligatoria da destinare alle pubbliche affissioni 12 x 1000 Mq. 112 ,90 abitanti Superficie complessiva effettiva prevista presente al 12/2002 Mq . 334 9.415 Superficie complessiva effettiva prevista dal presente P.Im.Pu. Mq . 500 Superficie destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale, priva di rilevanza economica, effettuata dal servizio comunale A pagamento. (comma 3° dell’articolo 18 del D.Lgs 507/93). 15% Superficie destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale, priva di rilevanza economica, non effettuata dal servizio comunale ed a titolo Gratuito. (comma 480 dell’art 1 della L. 311 del 30/12/2004) 10% obbligatoria obbligatoria Mq.22,59 prevista Mq. 75 Mq. 11,29 prevista Mq. 50 Superficie destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuata dal servizio comunale a pagamento. 65% obbligatoria Mq. 67,20 prevista Mq. 325 Superficie destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuata direttamente da soggetti privati comunque diversi dal concessionario del servizio a pagamento.- 10% obbligatoria Mq. 11,29 prevista Mq. 50 Articolo 18 – caratteristiche degli impianti per le pubbliche affissioni Art. 18.1 - poster – stendardo – tabella – cavalletto/trespolo 1. Il Piano prevede l’ubicazione, le dimensioni, il numero e le caratteristiche di ogni singolo impianto destinato ad ospitare il materiale pubblicitario secondo le seguenti direttive generali. il poster è costituito da un impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciali (dimensioni: mt. 1,50 x 3,00 – 3,00 x 6,00 - 4.50 x 9,00) e di norma dovrà essere eseguito secondo quanto riportato nella tavola degli impianti tipo di cui alla specifica tabella ed ubicato secondo le indicazioni riportate nella tavola di progetto n. 2 allegato B del presente P.Im.Pu.; lo stendardo consiste in un impianto mono o bifacciale, collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni: cm. 140x100; 200x140 e 280x200); che verticalmente (dimensioni: cm. 100x140, 140x200 e 200x240) e di norma dovrà essere eseguito secondo quanto riportato nella tavola degli impianti tipo di cui alla specifica tabella ed ubicato secondo le indicazioni riportate nella tavola di progetto n. 2 allegato B del presente P.Im.Pu.; Comune di Montagnana Page 33 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME la tabella è costituita da una cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70x100; e di norma dovrà essere eseguito secondo quanto riportato nella tavola degli impianti tipo di cui alla specifica tabella ed ubicato secondo le indicazioni riportate nella tavola di progetto n. 2 allegato B del presente P.Im.Pu. il cavalletto/trespolo è costituito da un impianto a due o più facciate collocato a terra su supporto proprio e potrà avere dimensione per ogni faccia di cm 140 x 100 o suoi multipli o semimultipli, comunque mai prevaricante il contesto nel quale viene posto ; e di norma dovrà essere eseguito secondo quanto riportato nella tavola degli impianti tipo di cui alla specifica tabella ed ubicato secondo le indicazioni riportate nella tavola di progetto n. 2 allegato B del presente P.Im.Pu. 2. L’articolo 18 del D.Lgs 507/93 prescrive che il P.Im.Pu. individui degli spazi da destinare all’affissione da parte di soggetti come individuati dall’articolo 20 del D.Lgs 507/93; l’affissione è a pagamento ed effettuata dal servizio comunale di pubbliche affissioni.Le modalità di accesso sono disciplinate dal Regolamento comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni.Gli spazi che il piano riserva all’affissione diretta gratuita di cui al comma precedente sono indicati nella tavola di progetto n. 2 allegato B/2 con un asterisco rosso.3. La legge finanziaria n. 311 del 30/12/2004 prevede al comma 480 dell’articolo 1 l’obbligatorietà della individuazione di spazi da destinare all’affissione diretta da parte dei soggetti come individuati dall’articolo 20 del D.Lgs 507/93 i quali potranno usufruire gratuitamente del servizio.Le modalità di accesso sono disciplinate dal Regolamento comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni.Gli spazi che il P.Im.Pu. riserva all’affissione diretta gratuita di cui al comma precedente sono indicati nella tavola di progetto n. 2 all B/2 con un asterisco blu.4. Il P.Im.Pu. in applicazione dell’art. 15 del Regolamento locale per le pubbliche affissioni ed in adeguamento alle disposizione di cui al 3° comma all’articolo 18 del D.Lgs n. 507/93 ha individuato spazi da destinare alle affissioni in gestione diretta ed a pagamento.Gli spazi che il P.Im.Pu. riserva all’affissione diretta a pagamento di cui al comma precedente sono indicati nella tavola di progetto n. 2 all B/2 con un asterisco verde.Non saranno ammesse collocazioni di altri impianti per affissioni dirette nel territorio comunale.Modalità di accesso all’affissione diretta a pagamento da parte di soggetti diversi dalla Ditta Concessionaria del servizio comunale di pubbliche affissioni.Le aree per la posa degli impianti verranno assegnate a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per un periodo massimo di tre anni, mediante affidamento previo espletamento di apposita gara nelle modalità che l’Amministrazione Comunale riterrà più opportune. L’impianto dovrà comunque corrispondere alle indicazioni tecniche descritte nel P.Im.Pu. sotto la voce POSTER o STENDARDO ed essere espressamente autorizzato dall’organo preposto.- Comune di Montagnana Page 34 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME Il Concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l’imposta dovuta dal relativo regolamento per la pubblicità, la Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni in materia, oltre al canone di concessione annuale, risultante dalla gara, da versarsi anticipatamente. 5. In tutti i casi gli impianti dovranno avere una autonoma struttura portante, saldamente infissa o al suolo o al supporto predisposto o esistente, secondo le norme di sicurezza vigenti e le loro dimensioni dovranno rispettare quanto previsto dal Piano stesso con esplicito riferimento agli elaborati grafici allegati.6. La tipologia dell’impianto dovrà essere approvata dagli organi comunali competenti e dovrà, per quanto possibile, uniformarsi all’abaco dei prototipi che costituisce parte integrante del presente Piano.7. Non potranno essere variate ubicazioni o tipologie d’impianto se non per motivate esigenze da valutare dagli Uffici preposti e previa specifica autorizzazione comunale.8. Di norma gli impianti per le pubbliche affissioni non sono luminosi, tuttavia, qualora richiesto, potranno essere valutate soluzioni fluorescenti purché con le seguenti limitazioni non derogabili: siano poste all’esterno delle zone “A” Centro Storico e Centri Minori; siano conformi al nuovo codice della strada; siano di dimensioni tali da rispondere adeguatamente ai requisiti di decoro e d’impatto ambientale rispetto al contesto; siano approvate senza riserve da parte degli organi preposti.9. Si richiama quanto descritto al precedente punto 1 dell’art 15.1 cimasa - per quanto attiene l’identificazione dell’impianto la sua natura e qualificazione. N.B. – vedi abaco delle soluzioni tipo allegato D del P.Im.Pu. Art. 18.2 - tabelle o stendardi per avvisi funebri 1 . Il presente P.Im.Pu. prescrive che tutti gli avvisi funebri (ad esclusione di quelli ammessi dall’art 18 del D.Lgs 407/2003 e dall’art. 1 comma 480 della L. 311/2004) debbano essere esposti esclusivamente sulle tabelle o sugli stendardi a ciò predisposti che sono di due tipi: a parete tabella - monofacciale su piantana autoportante - anche bifacciale gli impianto avranno le seguenti dimensioni lorde al fine di poter ospitare singoli avvisi delle dimensioni prescrittive di cm 30 di h x 40 di lunghezza cm 50 x110 per ospitare n. 3 avvisi soprapposti cm 90 x 110 per ospitare n. 6 avvisi ( 3 + 3 ) cm 90 x 140 per ospitare n. 8 avvisi ( 4 + 4 ) cm 40 x 140 per ospitare n. 12 avvisi ( 4 + 4 + 4) Tutti gli impianti dovranno essere posti ad una altezza da terra di cm 100 (lato inferiore ); Comune di Montagnana Page 35 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME 2. A quanto sopra consegue che le Imprese di servizio funebre dovranno adeguare gli avvisi funebri a queste nuove dimensioni in quanto non sarà possibile posizionare gli stessi in altri luoghi, anche se privati.3. Con il presente Piano inoltre si obbliga l’’usufruitore del tabellone di procedere al lievo dell’avviso ed alla pulizia dell’impianto entro max . 48 ore dall’avvenuta cerimonia funebre.N.B. – vedi abaco della soluzione tipo allegato D - tabelle n. 5/a-b-c-d-e-f TITOLO III – PIANO DELLA PUBBLICITA’ PIANO PER LA SEGNALETICA, LA CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA E LE ALTRE FORME DI PUBBLICITA’ PUBBLICA O PRIVATA Art. 19 – modalità di attuazione del piano per la pubblicità, per la segnaletica informativa, commerciale, industriale ed artigianale. 1. l’attuazione del P.Im.Pu. avverrà con modalità diverse così suddivise: A. pubblicità privata B. pubblicità d’informazione pubblica e/o servizio pubblico C. pubblicità commerciale, produttiva, di servizio ecc. … A. la pubblicità privata consiste in tutte quelle forme pubblicitarie che interessano direttamente il soggetto proponente e che possono essere realizzate secondo le indicazioni generali riportate nelle presenti norme. Avremo pubblicità privata nei casi di targhe, insegne, cavalletti, cartelli stradali, tende ecc ….; cioè in tutti quei casi nei quali l’interesse prevalente è del soggetto proponente che intende promuovere o fare conoscere in modo diretto la propria attività mediante un impianto posto nel sito dell’attività stessa. Potrà essere attuata nel rispetto delle norme e prescrizioni di cui al presente Piano e quindi con tutte le limitazioni proprie del contesto ambientale ove queste sono proposte. B la pubblicità d’informazione pubblica e/o di servizio pubblico che viene esercitata con l’impiego di molteplici mezzi e si estrinseca nell’utilizzo di quelli che agevolano il cittadino o comunque l’utente nell’informazione di valenza pubblica – sociale – culturale ecc…. Per esemplificare la casistica di riferimento si ricorderà gli Albi Comunali, le bacheche di utilità sociale, gli impianti di toponomastica della città con l’indicazione dei siti turistici, gli ostelli e gli alberghi ecc. … C la pubblicità commerciale, produttiva, di servizio ecc. … che si sostanzia in tutte quelle forme pubblicitarie, non comprese nella prima categoria, che rivolte all’utente lo informano in modo diretto o indiretto della presenza di una determinata attività economica, commerciale, produttiva di servizio. L’elemento più rappresentativo di tale pubblicità è costituito dalla segnaletica stradale commerciale. Detti impianti possono essere istallati unicamente dalla Ditta Concessionaria del servizio di pubblicità comunale. Comune di Montagnana Page 36 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME 2. Rispetto alla suddivisione sopra richiamata l’attuazione del P.Im.Pu avverrà con metodologie diverse di cui ai punti seguenti. 3. L’ esercizio della pubblicità privata avverrà su richiesta del singolo privato sulla scorta di quanto previsto dal regolamento approvato ed in conformità alle norme vigenti in funzione del sito ove viene richiesto l’impianto con l’avvertenza che l’impianto pubblicitario risponda non solo nella forma ma anche nei materiali a quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e del Codice della Strada e del suo regolamento di Attuazione. 4. Fa parte della pubblicità privata anche la cartellonistica stradale (cartelloni) che dovranno comunque rispondere alle condizioni e prescrizioni oltre che del presente piano anche al nuovo Codice della strada con particolare riferimento alle distanze degli impianti fra di loro, dagli incroci stradali e dalla segnaletica pubblica. 5. Relativamente alla pubblicità privata non sono stati predisposti abachi tipo e di riferimento, salvo quanto riportato dalle presenti norme e dalle limitazioni imposte dal Codice della Strada e dal regolamento di attuazione, investendo comunque l’organo Istruttore della domanda e, nei casi previsti, la Commissione Edilizia per le valutazioni e indicazioni del caso riconoscendo ai medesimi la possibilità di imporre modifiche, anche sostanziali, qualora la richiesta risulti contrastare sia per forma che per contenuto con il contesto nel quale viene posto. 6. La pubblicità d’informazione pubblica e/o di servizio pubblico prevista dal presente P.Im.Pu. verrà attuata tramite appalto alla Ditta Concessionaria del servizio che verrà scelta conformemente alle disposizioni vigenti in materia. 6bis. In deroga a quanto previsto dal punto precedente l’Amministrazione potrà autorizzare singole Ditte alla fornitura, installazione e gestione d’impianti di cui alle lettere A e B di cui all’art. 6 delle presenti norme nei termini e con le modalità ivi indicati. 6ter. Gli impianti di cui alla lettera C potranno essere installati a cura e spese dell’associazione (inscritta nell’elenco delle associazioni comunali) o Ente Onlus, per comunicazioni inerenti l’associazione o Ente Onlus, senza la possibilità di inserire materiale pubblicitario. 7. la Ditta Concessionaria del servizio di pubblicità comunale risulterà quindi essere anche Concessionaria comunale del servizio pubblico per la pubblicità di cui alle lettere B e C del precedente 1° comma e cioè di tutta la pubblicità esclusa quella privata. Articolo 20 – modalità di Concessione del Servizio per la pubblicità comunale 1. Tutta la pubblicità comunale sia quella d’interesse pubblico che quella a carattere commerciale sarà data in concessione ad una unica Ditta che diventerà la Ditta Concessionaria del servizio pubblico della Pubblicità comunale.2. L’assegnazione avverrà mediante espletamento di un appalto concorso secondo le modalità che verranno successivamente determinate Comune di Montagnana Page 37 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME dall’Ufficio Responsabile della gestione del Servizio con l’ausilio della Commissione a ciò incaricata.3. Sintetizzando gli elementi qualificanti la gara saranno i seguenti : redazione di un progetto esecutivo conformemente alle indicazioni di massima del P.im.Pu; valore estetico e consistenza dei prodotti offerti; affidabilità della Ditta; valore aggiunto riservato al Comune; durata della concessione; trasparenza e garanzia dei prezzi applicati all’utenza; 4. Il progetto esecutivo dovrà essere calibrato su quanto previsto dal presente P.Im.Pu. con riferimento specifico alla planimetrie di cui alle allegate tavole di progetto N° 2 e 4 – allegato B ed all’abaco delle soluzioni tipo di cui all’allegato D e relative tabelle illustrative.Detti riferimenti grafici e planimetrici devono essere verificati in sede di presentazione di progetto esecutivo e potranno essere modificati o variati senza che ciò costituisca espressa variante purché diretti ad una sua migliore organizzazione complessiva e funzionale.5. In casi particolari alcuni impianti pur se allibrati come impianti di pubblica utilità, potranno contenere messaggi pubblicitari di natura privata commerciale purché di ridotto impatto e contenuti nella misura di 1/5 della totalità della superficie disponibile.6. la Ditta Concessionaria del servizio una volta installati i portali contenitori dei singoli impianti pubblicitari dovrà richiedere l’autorizzazione all’installazione del materiale pubblicitario , così come nel caso di una cessazione o variazione.7. In caso di cessazione del rapporto con la Ditta Concessionaria del servizio le autorizzazioni in essere e tutte le strutture installate, comprensive delle tabelle segnaletiche presenti, diverranno automaticamente di proprietà dell’Amministrazione che potrà gestirle in proprio od affidarle in gestione ad altra Ditta.8. Per il periodo di validità delle autorizzazioni, la Ditta Concessionaria del servizio dovrà impegnarsi a soddisfare tutte le richieste di installazione, curando la gestione dei progetti autorizzati e dei singoli impianti installati e provvedendo alla pulizia (con cadenza almeno semestrale) ed alla manutenzione delle strutture senza che sia previsto alcun onere o spesa a carico dell’Amministrazione.9. Sempre a totale carico della Ditta Concessionaria ed installatrice saranno tutti gli interventi di eventuale sostituzione per trasferimento, rottura od evidente deterioramento, parziale o totale, degli impianti installati, detti interventi dovranno essere effettuati entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione scritta o telefonica dell’Amministrazione, pena la revoca dell’autorizzazione per inadempienza e l’applicazione immediata delle conseguenti sanzioni previste.10. Si precisa che tutte le ditte autorizzate all’installazione siano queste private o Concessionarie del servizio pubblico , sono soggette all’obbligo, pena la revoca dell’autorizzazione, di presentare al competente Ufficio Comune di Montagnana Page 38 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME Comunale con regolare dichiarazione richiesta di installazione per ogni tabella indicatrice esposta.- Articolo 21 – durata delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni relative alla posa degli impianti pubblicitari permanenti avranno la seguente durata temporale : autorizzazioni su suolo privato – a tempo indeterminato autorizzazioni su suolo pubblico – tre anni autorizzazioni in fregio alla viabilità pubblica – quattro anni Articolo 22 – sanzioni 1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del corpo di polizia Municipale, dell’Ufficio Tecnico e del Concessionario del Servizio Pubblico sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità e delle affissioni richiamate o stabilite dal presente regolamento.2. Le violazioni alle disposizioni di cui al primo comma comportano l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Salvo quanto previsto all’articolo 23 del D.lgs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e all’articolo 42 del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e del Regolamento di Polizia Urbana per quanto applicabile.- Articolo 23 – norme finali 1. Tutti gli impianti di tipo informativo o pubblicitario previsti dal presente P.Im.Pu. esistenti e regolarmente autorizzati qualora in contrasto dovranno entro il termine massimo di un anno adeguarsi alle nuove norme tramite la regolare presentazione di nuova istanza per l’ottenimento di nuova autorizzazione, sia nel caso che l’impianto debba essere spostato o modificato.2. Il Comune notificherà alle Ditte titolari di impianti non conformi al presente P.Im.Pu. invitandole, ove possibile all’adeguamento dell’impianto che dovrà avvenire entro 240 giorni dalla data di notifica del provvedimento.3. Nel caso questo non sia possibile, previa produzione del contratto esistente, l’impianto potrà eccezionalmente rimanere in essere fino a scadenza che comunque non potrà essere superiore ad un anno dalla data di notifica.4. Trascorso tale termine l’Amministrazione provvederà autonomamente alla rimozione dell’impianto con l’addebito delle spese alla Ditta proprietaria dell’impianto.5. Per tutti gli impianti privi di autorizzazione o che comunque non comprendono gli estremi identificativi per il loro riconoscimento impedendo di fatto la possibilità di notifica di cui al comma 2, si procederà d’ufficio alla loro rimozione ed eliminazione, senza che alcuno possa richiedere risarcimenti o danni in quanto impianto considerato “ Abusivo”.- Comune di Montagnana Page 39 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME 6. Per tale aspetto la pubblicazione dell’approvazione del presente P.Im.Pu., comprensiva anche dei termini per eventuali ricorsi od opposizioni , costituirà notifica formale ai soggetti interessati.7. L’Amministrazione Comunale una volta scaduti i termini di cui ai commi precedenti, potrà non rinnovare, spostare, o modificare gli impianti esistenti qualora questi risultino non conformi alle direttive del P.Im.Pu. senza che ciò costituisca motivo per la richiesta di risarcimento danni da parte di chiunque.- 8. Oltre a quanto sopra previsto dal P.Im.Pu. il Comune di Montagnana si riserva la possibilità di procedere ad interventi puntuali e motivati dalla pubblica utilità e di servizio pubblico che, a fronte della presentazione di progetti specifici, potrà variare ed integrare quanto proposto in questa sede senza che ciò presupponga la revisione del Piano stesso.9. Il Responsabile del Servizio ha la facoltà di intervenire autonomamente con provvedimenti idonei al fine, non solo del rispetto di quanto previsto dal presente piano, ma anche per la rimozione di impianti comunque denominati presenti sul territorio comunale che non siano rispettosi non solo delle norme vigenti ma anche del decoro della città al fine della tutela del territorio e del suo contesto storico-ambientale.- Art. 24 – norma di salvaguardia 1. Oltre alla pubblicità resa con gli impianti disciplinati dal presente P.Im.Pu. potrebbero essere proposte altre forme pubblicitarie che non trovano adeguato riscontro regolamentare, nel qual caso l’Amministrazione Comunale potrà, qualora lo ritenga opportuno, procedere ad una variante al piano vigente al fine della sua regolamentazione.2. In attesa l’Ufficio Preposto al rilascio delle autorizzazioni potrà, previa acquisizione dei necessari pareri, autorizzare in via del tutto temporanea per la durata non superiore ad un anno l’impianto e comunque fino alla modifica al P.Im.Pu, che potrà essere favorevole o contraria.3. Il titolare dell’autorizzazione temporanea non potrà pretendere alcunché nel caso che la variante non recepisca la propria istanza in quanto rilasciata nelle more dell’adeguamento del P.Im.Pu..4. Qualora il mercato proponga forme di pubblicità e di informazione innovative non disciplinate dal P.Im.Pu. che per natura, tecnologia e materiali non siano riscontrabili in quanto già normati, potranno essere eseguiti degli adeguamenti ed integrazioni a quanto vigente, senza che ciò costituisca variante urbanistica ma solo regolamentare, solo qualora questi siano riconducibili all’impianto fondante del Piano stesso che si vuole riassumere nei seguenti punti: - ordine compositivo degli impianti. - salvaguardia del territorio in generale e delle sue particolarità architettoniche o paesaggistiche in particolare. - titolarità primaria ed esclusiva del Comune in ordine a qualsiasi forma di pubblicità nel proprio territorio. Priorità nell’interesse pubblico rispetto a quello privato. 5. Le presenti norme, per le materie trattate dal P.Im.Pu. sono da coniugarsi e quindi da mettere in relazione con quanto previsto dal Piano Comune di Montagnana Page 40 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME di Recupero di Salvaguardia e Decoro della Città vigente dal 30/11/2011, in caso di contraddittorietà normativa prevarrà la disposizione che garantirà un maggiore interesse pubblico. 6. In sede di redazione del Piano degli Interventi potrà essere inserita una norma che stralci le norme trattate dal Piano Generale per il gli Impianti Pubblicitari e dal Piano per l’Arredo ed il Decoro della città trasformando gli stessi in Regolamenti. Articolo 25 – riferimenti planimetrici e grafici 1. Oltre alle presenti norme come sopra riportate, costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente P.Im.Pu. gli altri allegati all’elenco riepilogativo riportato all’articolo 3 che sono costituite dalle tavole di analisi e di progetto e dalle tabelle riportanti gli abaci di riferimento.2. Tuttavia si ritiene utile precisare che l’individuazione planimetrica, così come riportata nelle richiamate tavole, ha carattere indicativo e non vincolante, in quanto solo lo stato di fatto reale del sito e le sue eventuali emergenze determineranno la definitiva posizione dell’impianto, sia questo pubblicitario o di pubbliche affissioni, senza che ciò costituisca variante sostanziale al presente P.Im.Pu.- Nota aggiuntiva La commissione comunale incaricata dell’aggiudicazione dell’appalto per la Concessione del servizio di pubblicità comunale sarà integrata , per quanto concerne l’aspetto ambientale, con figure aventi specifica competenza professionale in materia di BB.AA..Il parere sarà vincolante per l’assegnazione e tale aspetto verrà esplicitamente riportato nel bando di gara .Montagnana , lì dicembre 2005 IL RESPONSABILE DELLA 5^ AREA Arch. Giacomo Scapin N.B. – il presente regolamento è comprensivo degli adeguamenti a seguito dell’accoglimento delle osservazioni pervenute nel periodo di pubblicazione .- Comune di Montagnana Page 41 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME Legenda delle NORME P.Imp.Pu. NORME DI ATTUAZIONE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI TITOLO I - GENERALITA’ Art. 1 – ambito e scopo del regolamento Art. 2 – validità ed efficacia Art. 3 – elaborati che costituisco il P.Im.Pu. Art. 4 – definizioni dei mezzi pubblicitari e degli imp. 4.1 – quadro toponomastica 4.2 – insegne di esercizio 4.2a – caratter. particolari e collocazione delle insegne 4.3a – preinsegna singola 4.3b – preinsegna collettiva 4.4 – cartello informativo - cartello pubblicitario - totem 4.5 – targa 4.6 – manifesto 4.7 – striscione - bandiera - locandina e volantino 4.8 – segno orizzontale reclamistico 4.9 – tenda Art. 5 – impianti di pubblicità o propaganda Art. 6 – impianto pubblicitario di servizio Art. 7 – sorgenti luminose Art. 8 – pubblicità sui veicoli Art. 9 – pubblicità sonora e fonica (all’aperto) Art. 10 – collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari pag. 1 pag. 1 pag. 2 pag. 3 pag. 4 pag. 4 pag. 6 pag. 8 pag. 9 pag. 10 pag. 11 pag. 11 pag. 12 pag. 13 pag. 14 pag. 14 pag. 16 pag. 16 pag. 16 pag. 16 pag. 17 Art. 11 – caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi pag. 18 Art. 12 – collocazione e caratteristiche dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio pag. 19 Art. 13 – collocazione e caratteristiche dei mezzi pubblicitari nelle stazioni ferroviarie e nelle arre demaniali pag. 19 Art. 14 – deroghe pag. 19 Art. 15 – criteri generali di tutti gli impianti pubblicitari pag. 20 15.1 – riconoscibilità degli Imp. Pubblicitari - cimase pag. 20 15.2 – collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari pag. 22 15.3 – collocazione dei mezzi pubblicitari su aree private pag. 26 15.4 – caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni sia pubbliche che private pag. 26 Comune di Montagnana Page 42 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME 15.5 – disposizioni specifiche per gli impianti pubblicitari in Centro Storico 15.6 – altre forme pubblicitarie vietate pag. 27 pag. 29 TITOLO II – PIANO DELLE AFFISSIONI Art. 16 – modalità di attuazione del piano per le pubbliche affissioni pag. 29 Art. 17 – superficie degli impianti pubblicitari pag. 29 Art. 18 – caratteristiche degli impianti per le pubbliche affissioni 18.1 – poster – stendardo – tabella - cavaletto/tresopolo 18.2 – tabelle o stendardi per avvisi funebri pag. 30 pag. 30 pag. 32 TITOLO III – PIANO DELLA PUBBLICITA’ Art.19 – modalità di attuazione del piano per la pubblicità, per la Art. Art. Art. Art. Art. Art. segnaletica informativa, commerciale,industriale ed artigianale pag. 33 20 – modalità di Concessione del Servizio per la pubblicità comunale pag. 34 21 – durata delle autorizzazioni pag. 35 22 – sanzioni pag. 36 23 – norme finali pag. 36 24 – norma di salvaguardia pag. 37 25 – riferimenti planimetrici e grafici pag. 37 Comune di Montagnana Page 43 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME TAVOLE A CORREDO DEL PIANO GENERALE PER GLI IMPIANTI PUBBLICITARI PIANO PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI ABACO DELLE “ CIMASE ” A pagamento comunali - manifesti pubblici, avvisi di gara, bandi comunali, elettorali, leva ecc) gratuito enti pubblici e privati non a scopo di lucro - per manifesti riguardanti in via esclusiva lo stato gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi previsti in esenzione dal pagamento della tassa; - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; - per gli annunci mortuari; A pagamento necrologi - avvisi funebri gratuito enti pubblici e privati non a scopo di lucro - per manifesti per attività politiche, sindacali e di categoria, culturali sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; A pagamento A pagamento commerciali Comune di Montagnana Page 44 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME ABACO DELLE TIPOLOGIE PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI POSTER M B Poster monofacciale Poster bifacciale a di tipo a mq 4,50 b di tipo b mq 18,00 ( 3,00 x 6,00 ) c di tipo c mq 40,50 ( 4,50 x 9,00 ) a di tipo a mq 2.80 ( 1,40 x 2,00 ) b di tipo b mq 6,20 ( 2,10 x 2,00 ) c di tipo c mq 8,40 ( 2,80 x 2,00 ) ( 1,50 x 3,00 ) STENDARDO M B Stendardo monofac.le Stendardo bifacciale d di tipo d mq 12,60 ( 4,20 x 3,00 ) TABELLA Tabella a di tipo a mq 2.80 ( 1,40 x 2,00 ) b di tipo b mq 6,20 ( 2,10 x 3,00 ) c di tipo c mq 8,40 ( 2,80 x 3,00 ) d di tipo d mq 12,60 ( 4,20 x 3,00 ) a di tipo a mq 0,70 per lato ( 0,70 x 1,00 ) CAVALLETTO-TRESPOLO C Cavalletto b Comune di Montagnana T Trespolo Page 45 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME di tipo b mq 2,80 per lato ( 1,40 x 2,00 ) c di tipo c mq 4,20 per lato ( 1,40 x 3,00 ) a di tipo a dimensioni m. 0,50x 1,10 b di tipo b dimensioni m. 0,90 x 1,10 c di tipo c dimensioni m. 0,90 x 1,40 d di tipo d dimensioni m. 1,40 x 1,40 AVVISI FUNEBRI T S Avvisi funebri TABEL. Avvisi funebri STEND. Comune di Montagnana Page 46 PIANO DELLE 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME PUBBLICHE AFFISSIONI Elenco degli impianti STENDARDI MONOFACCIALI n. tipologia Località dimensione superficie mq 1 Ma 1 via Jacopo Parisato 1,40 x 2,00 2,80 2 Ma2 via Circonvallazione nord 1,40 x 2,00 2,80 3 Ma3 via Luppia Alberi 1,40 x 2,00 2,80 4 Ma4 via Circonvallazione nord. 1,40 x 2,00 2,80 5 Ma5 via 7 Albere 1,40 x 2,00 2,80 6 Ma6 via Dei Montagnana 1,40 x 2,00 2,80 7 Ma7 via S. Antonio 1,40 x 2,00 2,80 8 Ma8 via Borgo Eniano 1,40 x 2,00 2,80 9 Ma9 via Circonvallazione nord 1,40 x 2,00 2,80 10 M a 10 P.zza 4 Ponti 1,40 x 2,00 2,80 11 M a 11 via Alberi 1,40 x 2,00 2,80 12 M a 12 via Dei Protoveneti 1,40 x 2,00 2,80 13 M a 13 viale Trento 1,40 x 2,00 2,80 14 M a 14 via Circonvallazione nord 1,40 x 2,00 2,80 15 M a 15 viale Trento 1,40 x 2,00 2,80 16 M a 16 via Padre Giuliani 1,40 x 2,00 2,80 17 M a 17 via Chiesa 1,40 x 2,00 2,80 Comune di Montagnana Page 47 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME SUPERFICIE TOTALE Mq STENDARDI 47,60 BIFACCIALI n. tipologia Località dimensione 1 Ba 1 via Chiesa 1,40 x 2,00 5,60 2 Ba2 via Chiesa 1,40 x 2,00 5,60 3 Ba3 via Chiesa 1,40 x 2,00 5,60 4 Ba4 via Guà 1,40 x 2,00 5,60 5 Ba5 p.zza 4 Ponti 1,40 x 2,00 5,60 6 Ba6 p.zza 4 Ponti 1,40 x 2,00 5,60 7 Ba7 p.zza 4 Ponti 1,40 x 2,00 5,60 8 Ba8 via J. Parisato 1,40 x 2,00 5,60 9 Ba9 via J. Parisato 1,40 x 2,00 5,60 10 B a 10 via J. Parisato 1,40 x 2,00 5,60 11 B a 11 via Beccari 1,40 x 2,00 5,60 12 B a 12 via Ranfolina 1,40 x 2,00 5,60 13 B a 13 viale Spalato 1,40 x 2,00 5,60 14 B a 14 viale Spalato 1,40 x 2,00 5,60 15 B a 15 viale Spalato 1,40 x 2,00 5,60 16 B a 16 viale Spalato 1,40 x 2,00 5,60 17 B a 17 via Foratti 1,40 x 2,00 5,60 18 B a 18 via Dei Protoveneti 1,40 x 2,00 5,60 19 B a 19 viale Spalato 1,40 x 2,00 5,60 20 B a 20 via Del Castelliero 1,40 x 2,00 5,60 21 B a 21 via B. Alberi 1,40 x 2,00 5,60 . superficie mq Comune di Montagnana Page 48 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME 22 B a 22 viale Spalato 1,40 x 2,00 5,60 23 B a 23 viale Spalato 1,40 x 2,00 5,60 24 B a 24 viale Spalato 1,40 x 2,00 5,60 25 B a 25 via Luppia Alberi 1,40 x 2,00 5,60 26 B a 26 via Gennari 1,40 x 2,00 5,60 27 B a 27 via Del Castelliero 1,40 x 2,00 5,60 28 B a 28 via Del Castelliero 1,40 x 2,00 5,60 29 B a 29 via 4 Novembre 1,40 x 2,00 5,60 30 B a 30 via 4 Novembre 1,40 x 2,00 5,60 31 B a 31 via Ospedale 1,40 x 2,00 5,60 32 B a 32 via Ospedale 1,40 x 2,00 5,60 33 B a 33 via Chiesa 1,40 x 2,00 5,60 34 B a 34 via Chiesa 1,40 x 2,00 5,60 35 B a 35 via Chiesa 1,40 x 2,00 5,60 36 B a 36 via Del Castelliero 1,40 x 2,00 5,60 37 B a 37 via Circonvallazione Sud 1,40 x 2,00 5,60 38 B a 38 via Circonvallazione Sud 1,40 x 2,00 5,60 39 B a 39 via Caprano 1,40 x 2,00 5,60 SUPERFICIE TOTALE Mq 218,40 Comune di Montagnana Page 49 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME TABELLA n. tipologia Località dimensione 1 verde b 1 via J. Parisato 2,10 x 2,00 4,20 2 verde b 2 via Circonvallazione Est 2,10 x 2,00 4,20 3 verde b 3 via Borgo Eniano 2,10 x 2,00 4,20 4 verde a 1 via Sette Albere 1,40 x 2,00 2,80 5 verde a 2 via Circonvallazione Est 1,40 x 2,00 2,80 SUPERFICIE TOTALE POSTER n. tipologia 1 Mq superficie mq 18,20 MONOFACCIALI Località dimensione Mb 1 via Borgo Eniano 3,00 x 6,00 18,00 2 Mb2 via Circonvallazione Est 3,00 x 6,00 18,00 3 Mb3 via Dei Montagnana 3,00 x 6,00 18,00 4 Mb4 via Dei Montagnana 3,00 x 6,00 18,00 5 Mc1 viale Spalato 4,50 x 9,00 40,50 6 Mc2 via Circonvallazione nord 4,50 x 9,00 40,50 7 Mc3 via Jacopo Parisato 4,50 x 9,00 40,50 8 Mc4 via Dell’Industria 4,50 x 9,00 40,50 SUPERFICIE TOTALE Mq superficie mq 198,00 Comune di Montagnana Page 50 AVVISI FUNEBRI 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME TABELLA n. tipologia Località dimensione 1 Tb 1 via Dei Montagnana 0,90 x 1,10 1,00 2 Tb2 via Matteotti 0,90 x 1,10 1,00 3 Tb3 via San Giovanni 0,90 x 1,10 1,00 4 Tb4 via Borgo Eniano 0,90 x 1,10 1,00 5 Tb5 via Luppia Alberi 0,90 x 1,10 1,00 6 Tb6 via Chiesa 0,90 x 1,10 1,00 7 Tb7 via Cimitero 0,90 x 1,10 1,00 8 Tc1 viale Spalato 0,90 x 1,40 1,26 9 Td1 via Circonvallazione Nord 1,40 x 1,40 1,96 SUPERFICIE TOTALE Mq superficie mq 10,22 Comune di Montagnana Page 51 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME TAVOLE A CORREDO DEL PIANO GENERALE PER GLI IMPIANTI PUBBLICITARI PIANO PER LA SEGNALETICA, LA CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA E LE ALTRE FORME DI PUBBLICITA’ PUBBLICA E PRIVATA ABACO DELLE “ CIMASE ” IMPIANTI PUBBLICITARI impianto informativo di servizio - storia (Castello S. Zeno, Rocca degli Alberi, la Cinta Muraria Medioevale, Duomo di Montagnana ecc…); - cultura (Musei Civici, Biblioteche, Sede del Palio ecc.); - sportivo (Pscina Comunale, Impianti Sportivi ecc. …); - uffici di pubblica utilità (Carabinieri, Pronto Soccorso, Casa di Riposo, ecc. …). impianto informativo turistico - alberghi, ristoranti, pizzerie, locali artigianato tipico ecc…- - di eno-gastronomia o impianto informativo commerciale uffici commerciali di interesse comune (Uffici Italgal, Enel, Zaico ecc..) attività commerciali di tipo privato.- Comune di Montagnana Page 52 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME ABACO DELLE TIPOLOGIE della segnaletica , la cartellonistica pubblicitaria e le altre forme di pubblicità D’INFORMAZIONE PUBBLICA IMPIANTO INFORMATIVO DI SERVIZIO Q Quadro toponomastica della città n. ord 1 2 3 4 Tipo impianto Q/b/1 Q/b/2 Q/a/3 Q/a/4 ubicazione Viale Spalato Via Circonval nord Piazza Trieste Porta Legnago a di tipo a mq 4,50 ( 1,50 x 3,00 ) b di tipo dimensioni 1,50 x 3 1,50 x 3 1,50 x 3 1,50 x 3 b mq 6,00 ( 2,00 x 3,00 ) superficie numero freccie 4,50 + 4,50 4,50 + 4,50 4,50 + 4,50 4,50 + 4,50 note bifacciale bifacciale bifacciale bifacciale PREINSEGNA PER IL CENTRO STORICO S C n. ord 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Preinsegna singola Preinsegna collettiva Tipo impianto C/b/1 C/b/2 C/b/3 C/b/4 C/b/5 C/b/6 C/b/7 C/b/8 C/b/9 ubicazione Via Borgo Eniano Via Macer. Gatto Circonvall ovest Via Picelli Via Alberi Via Lovara Viale Trento Via S. Antonio Via Belfiore a di tipo a dimensioni 0,40 x 0,60 b di tipo b dimensioni max mq. 1,00 x 3,00 c di tipo c dimensioni max mq. 2,00 x 3,00 dimensioni 1,00 x 3 1,00 x 3 1,00 x 3 1,00 x 3 1,00 x 3 1,00 x 3 1,00 x 3 1,00 x 3 1,00 x 3 superficie 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 numero freccie 10 10 10 10 10 10 10 10 10 note Monofacc. Monofacc. Monofacc. Monofacc. Monofacc. Monofacc. Monofacc. Monofacc. Monofacc. Comune di Montagnana Page 53 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME IMP. INFORMAZIONE TURISTICA (alberghi ristoranti, gastronomia, prodotti tipici) S C n. ord 1 2 3 4 5 6 7 Impianto singolo Impianto collettivo Tipo impianto C/b/1 C/b/2 C/b/3 C/b/4 C/b/5 C/b/6 C/b/7 ubicazione Via Borgo Eniano Via Campana Via S. Antonio ZAI Via Alberi Via Lovara Viale Trento Via San Zeno a di tipo a dimensioni 0,40 x 0,60 b di tipo c di tipo c dimensioni max mq. 2,00 x 3,00 b dimensioni 1,00 x 3 1,00 x 3 1,00 x 3 1,00 x 3 1,00 x 3 1,00 x 3 1,00 x 3 dimensioni max mq. 1,00 x 3,00 superficie 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 numero freccie 10 10 10 10 10 10 10 note Monofacc. Monofacc. Monofacc. Monofacc Monofacc. Monofacc. Monofacc IMP. INFORMAZIONE COMMERCIALE (di servizio pubblico – Italgas, Zaico, Enel) S C n. ord 1 2 3 4 5 6 Singolo Collettivo Tipo impianto C/b/1 C/b/2 C/b/3 C/b/4 C/b/5 C/b/6 ubicazione Via San Zeno Via Belfiore Via Lago Zorzi Via Luppia Via Lovara Viale Trento a di tipo a dimensioni max mt. 0,40 X0,60 b di tipo c di tipo c dimensioni max mt. 2,00 x 0,00 dimensioni 1,00 x 3 1,00 x 3 1,00 x 3 1,00 x 3 1,00 x 3 1,00 x 3 b dimensioni max mt. 1,00 x 3,00 superficie 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 numero freccie 10 10 10 10 10 10 note Monofacc. Monofacc. Monofacc. Monofacc. Monofacc Monofacc. Comune di Montagnana Page 54 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME ALTRI MEZZI PUBBLICITARI Altri mezzi pubb. a di tipo sorgenti b di tipo c luminose stendardi di tipo vari ABACO DELLE TIPOLOGIE della segnaletica , la cartellonistica pubblicitaria e le altre forme di pubblicità D’INFORMAZIONE PRIVATA INSEGNA L N Ins. luminosa o illum Insegna non luminosa a fino a mt. 3,00 b da mt. 3,00 a mt. 6,00 c oltre mt. 6,00 a dimensioni 0,40 x 0,60 b dimensioni max mq. 1,00 x 3,00 c dimensioni max mq. 2,00 x 3,00 PREINSEGNA S C n. ord 1 Preinsegna singola preinsegna collettiva Tipo impianto C/c/1 ubicazione San Zeno dimensioni superficie 1,00 x 3 3,00 + 3,00 numero freccie 10+ 10 note 1,00 x 3 3,00 + 3,00 10 + 10 Monofacc 1,00 x 3 3,00 + 3,00 10 + 10 bifacciale 1,00 x 3 1,00 x 3 1,00 x 3 1,00 x 3 1,00 x 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 10 10 10 + 10 10 + 10 10 Monofacc Monofacc Monofacc bifacciale Monofacc Monofacc. inizio territorio comunale 2 C/c/2 San Zeno inizio ZAI –monum. caduti 3 C/c/3 San Zeno inizio via Frassenara 4 5 6 7 8 C/b/4 C/b/5 C/c/6 C/c/7 C/b/8 Via Maceratoi Via Campana Via S. Antonio Via Luppia Via Lovara + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 Comune di Montagnana 9 C/b/9 Page 55 Viale Trento 1,00 x 3 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME 3,00 + 3,00 10 Monofacc IMPIANTO INFORMATIVO COMMERCIALE CI Cartello informativo n. ord 1 Tipo impianto C/b/1 2 C/b/2 3 C/b/3 a dimensioni max mq. 1,00 x 3,00 b dimensioni max mq. 2,00 x 4,00 ubicazione dimensioni San Zeno ingresso ZAI 1 San Zeno ingresso ZAI 2 San Zeno superficie 2,00 x 4 4,00 + 4,00 numero freccie 20+ 20 note 2,00 x 4 4,00 + 4,00 20+ 20 bifacciale 2,00 x 3 4,00 + 4,00 20+ 20 bifacciale 2,00 x 3 4,00 + 4,00 20+ 20 bifacciale 1,00 x 3 3,00 + 3,00 10 + 10 bifacciale 1,00 x 3 3,00 + 3,00 10 + 10 bifacciale 1,00 x 3 3,00 + 3,00 10 + 10 bifacciale 1,00 x 3 3,00 + 3,00 10 + 10 bifacciale 1,00 x 3 3,00 + 3,00 10 + 10 bifacciale 1,00 x 3 3,00 + 3,00 10 + 10 bifacciale bifacciale inizio via Frassenara 1 4 C/b/4 San Zeno ZAI via del Commercio 1 5 C/b/5 San Zeno ZAI Via Dell’Industria 1 6 C/b/6 San Zeno ZAI Via Dell’Industria 2 7 C/b/7 San Zeno ZAI via del Commercio 2 8 C/b/8 San Zeno via Frassenara 2 9 C/b/9 Via S. Antonio ingresso ZAI 1 0 C/b/10 Via Luppia ingresso ZAI CP Cartellone pubblicit. c dimensioni max mq. 3,00 AREE DI SERVIZIO A Stazioni carburanti a stendardi dimensioni max mt. 1,50 x 3,00 b totem dimensioni max mt. 1,50 x 3,00 c insegne dimensioni max mq. 3,00 Comune di Montagnana Page 56 15/12/2005 P.Im.Pu. NORME ALTRI MEZZI PUBBLICITARI AM Altri mezzi pubb. a di tipo sorgenti b di tipo c di tipo vari luminose stendardi la variante al Piano per gli Impianti Pubblicitari approvata con la delibera consiliare n. 64 del Comune di Montagnana in ai sensi dell’art 50 Comma 4° della L.R. n. 61/85 data esecutività della variante - 13/05/2006