Diritto Tributario Fonti del diritto tributario ed efficacia delle norme tributarie BIBLIOGRAFIA: F. Tesauro, “Istituzioni di diritto tributario. Vol. 1: Parte generale”, Roma, Utet, 2012; G. Marongiu e A. Marcheselli, “Lezioni di diritto tributario”, Torino, Giappichelli Editore, 2013; 1 www.dantonio-consulting.it Le fonti del diritto tributario Con riguardo alle fonti del diritto tributario l’art. 23 della Costituzione dispone che “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. La corretta interpretazione dell’art. 23 C. richiede di stabilire che cosa si intenda per: a. legge; b. base legislativa; c. prestazione imposta. a. legge il termine legge va inteso in senso ampio, comprendendo: 2. atti aventi forza di legge 1. legge ordinaria (decreti legge e decreti legislativi) In realtà, ai sensi dell’art. 117 Cost., anche le Regioni hanno potestà legislativa in materia tributaria, ma ciò sempre nel rispetto della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. INOLTRE Con l’adesione dell’Italia al Trattato CE, ai sensi dell’art. 11 Cost., sono ammesse anche fonti dell’UE, oltre alle convenzioni Internazionali. 2 www.dantonio-consulting.it Pertanto le fonti del diritto tributario sono: 1. la legge ordinaria; 2. gli atti aventi forza di legge; 3. le leggi regionali; 4. le norme dell’ordinamento dell’UE; 5. le convenzioni Internazionali. b. base legislativa La riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost. è una riserva di legge relativa, dove la legge può limitarsi a disciplinare le linee fondamentali della materia rimettendone poi il completamento a norme di rango inferiore. A tal riguardo, secondo la giurisprudenza costituzionale la legge deve almeno stabilire: i. i soggetti passivi; ii. il presupposto; iii. la base imponibile; iv. l’aliquota. Per quanto concerne la base imponibile e l’aliquota, è ammesso che tali elementi non vengano stabiliti in maniera puntuale ma solo in modo da limitare la discrezionalità dell’attività amministrativa. 3 www.dantonio-consulting.it d. prestazione patrimoniale imposta rifacendosi alla giurisprudenza costituzionale le prestazioni patrimoniali imposte possono essere distinte in due tipologie: imposte in senso sostanziale mediante un contratto privato. Rientrano in tale categoria i corrispettivi pagati dai cittadini per "servizi essenziali" come, ed esempio, l'elettricità, il trasporto, l'acqua. imposte in senso formale mediante un atto autoritativo dello Stato. Rientrano in tale categoria i tributi Pertanto, ai sensi dell’art. 23 Cost. possono essere considerate prestazioni patrimoniali imposte anche i corrispettivi pagati dai privati per beni e servizi essenziali. In tali casi, secondo la Corte Costituzionale, il cittadino è libero di stipulare o non stipulare il contratto, ma questa libertà è solo astratta, perché si riduce alla possibilità di scegliere tra la rinuncia a un servizio pubblico essenziale o accettare le condizioni contrattuali autoritativamente fissate dall’impresa che eroga il servizio (spesso in regime di monopolio). Quindi, anche nel caso di tali servizi è necessaria una apposita disposizione di legge che preveda il pagamento di un corrispettivo per il servizio. Sempre con riferimento alle fonti del diritto tributario, la Costituzione stabilisce che le leggi tributarie: - non possono essere approvate con la legge di bilancio (art. 81Cost.); - non possono essere oggetto di referendum abrogativo (art. 75 Cost.). 4 www.dantonio-consulting.it Fonte primaria - La legge dello Stato Nel nostro ordinamento non esiste un codice tributario, ma una scoordinata e caotica serie di atti e provvedimenti aventi forza di legge, come il T.U.I.R., il D.p.r. 633/72 sull’IVA ed anche lo “Statuto dei diritti del contribuente” (L. 212/2001). Con riguardo allo Statuto dei diritti del contribuente, esso si pone come scopo la corretta “interpretazione e applicazione degli articoli della Costituzione in materia tributaria”. Così, ad esempio, lo Statuto stabilisce il divieto di retroattività per le norme tributarie ed il divieto di istituire nuovi tributi con i decreti-legge. La notevole confusione nella legislazione tributaria ha spinto il Legislatore ad emanare i cosiddetti testi unici. I testi unici non rappresentano un tipo di fonte ma un testo normativo che riunisce le norme tributarie relative ad uno specifico tributo o tipologia di tributi. Tra i testi unici vigenti in materia tributaria vi sono, oltre al Testo unico imposte sui redditi (D.p.r. n. 917/1986), il Testo unico dell’imposta di registro (D.p.r. n. 131/1986), il Testo unico delle imposte ipotecaria e catastale (D.p.r. n. 347/1990) ed il il Testo unico sulle successioni e donazioni (D.p.r. n. 346/1990). Fonte secondaria – i regolamenti statali Se è vero che l’art. 23 Cost. riserva alla legge l’emanazione di norme tributarie, è altresì vero che la riserva contenuta nel suddetto articolo non è assoluta, ma relativa. Pertanto, è ammesso che tramite la legge vengano stabiliti gli elementi essenziali del tributo (soggetto passivo, presupposto, base imponibile ed aliquote) per poi delegare alle fonti-atti di rango inferiore in completamento della normativa. Ne deriva che spesso le norme tributarie vengono completate nella loro disciplina da regolamenti governativi e/o ministeriali, oltre che da regolamenti locali. 5 www.dantonio-consulting.it I regolamenti governativi possono essere: 1. indipendenti, che disciplinano settori non regolamentati dalla legge; 2. integrativi, che completano il precetto legislativo; 3. delegati, che completano o suppliscono il precetto legislativo; 4. esecutivi, che danno esecuzione al precetto legislativo. Data la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. in materia tributaria, non sono ammissibili i regolamenti indipendenti, mentre per gli altri occorrerà di volta in volta verificare se è stata violata la suddetta riserva di legge. A tal riguardo, si ricorda che la legge deve stabilire almeno i soggetti passivi, il presupposto, la base imponibile e l’aliquota. Con riferimento agli ultimi due aspetti – base imponibile e aliquota – è sufficiente che il Legislatore limiti lo spazio di discrezionalità dell’autorità amministrativa che poi andrà a completare il precetto legislativo. Ad esempio, il Legislatore dovrà almeno prevedere l’aliquota massima applicabile. I regolamenti governativi sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, dopo aver sentito il parere del Consiglio di Stato e dopo essere stati sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti. Tali regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie ai regolamenti governativi e debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Anche tali regolamenti sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sono sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. 6 www.dantonio-consulting.it Tra i tanti decreti ministeriali in materia tributaria vi è il decreto con il quale è stato introdotto il redditometro e quello emanato periodicamente sui Paesi white list. Le leggi regionali Anche le leggi regionali, ai sensi dell’art. 117 Cost., hanno potestà legislativa in materia tributaria, ma ciò sempre nel rispetto della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. Pertanto, per quanto concerne la ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni in materia tributaria il nostro ordinamento prevede quanto segue: 1. la disciplina dei tributi statali è riservata allo Stato; la disciplina degli altri tributi non è oggetto di riserva statale; pertanto 2. le Regioni possono introdurre tributi propri ed anche tributi locali, ma ciò sempre nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 119 Cost.). Quindi, lo Stato ha il compito di indicare quali oggetti imponibili e quali tributi possono essere oggetto di legislazione regionale; A tal riguardo, più volte il Legislatore è intervenuto stabilendo quali sono i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ossia sancendo i tributi sui quali le Regioni possono legiferare ed i limiti a tale potestà legislativa (cd. Federalismo fiscale). Ciò vale anche per gli enti locali (cd. Federalismo municipale) Gli enti locali Con riferimento ai tributi locali, si ricorda che gli enti locali (Province, comuni, città metropolitane) non hanno potestà legislativa al pari delle Regioni. Pertanto gli enti locali possono disciplinare la normativa tributaria solo con norme attuative e 7 www.dantonio-consulting.it integrative e solo nei limiti fissati dalle leggi statali e regionali. Conseguentemente, la disciplina di tali tributi può idealmente essere concepita: 1. a tre livelli: legislativa statale, legislativa regionale e regolamentare locale; 2. a due livelli: legislativa regionale e regolamentare locale, ovvero, legislativa statale e regolamentare locale. Data la riserva di legge contenuta nell’art. 23 Cost. gli enti locali non possono disporre in materia di fattispecie imponibili, soggetti passivi ed aliquota massima. Tali elementi dovranno essere disciplinati dalla legge statale o regionale. Le Convenzioni Internazionali Le convenzioni internazionali in materia tributaria riguardano: - i dazi; - la doppia imposizione dei redditi, dei patrimoni e delle successioni; - la collaborazione tra autorità di Stati diversi; - la lotta all’evasione e all’elusione fiscale internazionale. Le fonti dell’Unione Europea I trattati dell’UE contengono norme che non riguardano direttamente il diritto tributario, ma possono investirlo indirettamente. Si pensi, a titolo di esempio, ai principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali stabiliti dal Trattato dell’UE: - la libertà di stabilimento potrebbe essere lesa da norme tributarie che disciplinassero in modo meno favorevole, ingiustificatamente, gli insediamenti produttivi o i contribuenti provenienti dall’estero; - la libertà di circolazione dei capitali potrebbe essere lesa da norme tributarie che disciplinassero in modo meno favorevole, ingiustificatamente, i capitali provenienti dall’estero; 8 www.dantonio-consulting.it In tutti questi casi la normativa italiana risulterebbe inapplicabile in quanto incompatibile con quella dell’UE. Ed infatti, ai sensi dell’art. 117 Cost., l’ordinamento dell’UE ha una posizione di primato rispetto all’ordinamento nazionale. In caso di incompatibilità, le norme dell’UE prevalgono su quelle nazionali, che devono essere disapplicate. L’efficacia delle norme tributarie nel tempo Le leggi dopo l’approvazione parlamentare e la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica sono pubblicate sulla GU ed entrano in vigore a partire dal 15 giorno successivo alla pubblicazione. Ciò vale anche per i regolamenti. occorre però distinguere: entrata in vigore efficacia nel tempo normalmente l'entrata in vigore della legge coincide con il momento dal quale inizia l'efficacia delle norme. Vi sono però dei casi nei quali entrata in vigore ed efficacia non coincidono. Ad esempio la legge che regola il processo tributario è entrata in vigore nel 1992, ma dato che la sua efficacia è stata differita alla data di insediamento delle nuove commissioni tributarie, tale legge ha avuto efficacia solo a partire dal 1996. Con riguardo all’efficacia delle leggi tributarie tre sono gli aspetti da considerare: a. retroattività; b. l’ambito di applicazione nel caso delle fattispecie che si verificano a cavallo tra la nuova e la vecchia normativa; c. la cessazione dell’efficacia. 9 www.dantonio-consulting.it a. Retroattività “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”1. Tale regola è però posta da una norma di legge ordinaria, l’art. 11 delle preleggi, e quindi può essere derogata da altre norme di legge. Invece, i regolamenti, in quanto di rango normativo inferiore alle leggi, non possono derogare all’art. 11 delle preleggi, e possono essere retroattivi solo se una norma di legge lo consente espressamente. La retroattività può concernere la fattispecie dell’imposta, gli effetti o entrambi gli elementi della norma tributaria. b. L’ambito di applicazione nel caso di fattispecie che si verificano a cavallo tra la nuova e la vecchia normativa Può essere dubbio quale normativa debba essere applicata a fatti o situazioni che si verificano a cavallo tra la vecchia normativa e l’entrata in vigore (efficacia) della nuova normativa. In genere, il Legislatore risolve tali problematiche attraverso delle norme di “diritto transitorio”. c. Cessazione dell’efficacia Le leggi cessano di essere efficaci quando: i. sono abrogate; ii. sono dichiarate incostituzionali; e, iii. per scadenza del termine previsto nel caso di leggi temporanee. 1 Art. 11 preleggi 10 www.dantonio-consulting.it i. abrogazione L'abrogazione di una norma può avvenire in tre modi: (espresssa) (tacita) per dichiarazione espressa del legislatore per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti (implicita) quando la nuova normativa regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore Con l’abrogazione l’efficacia della legge opera ex-nunc: essa continua a regolare i fatti avvenuti nell’arco temporale che va dalla sua entrata in vigore alla data della sua abrogazione. Una legge tributaria abrogata continua ad essere applicabile ai fatti avvenuti prima dell’abrogazione, e continuano ad essere dovuti i tributi sorti in relazione a presupposti d’imposta avvenuti sotto il suo vigore. ii. Dichiarazione di incostituzionalità In tal caso la norma tributaria è dichiarata contraria a una o più norme costituzionali e, pertanto, essa perde di efficacia ex-tunc: la norma dichiarata incostituzionale è come se non fosse mai esistita; tutti gli effetti della legge dichiarata incostituzionale sono da considerare come mai venuti ad esistenza. Pertanto, i tributi riscossi in base a norme tributarie dichiarate incostituzionali debbono essere rimborsati. Con riguardo al punto iii non vi sono elementi di rilievo da approfondire. 11 www.dantonio-consulting.it L’efficacia delle norme tributarie nello spazio Le leggi tributarie si applicano ai fatti che si verificano nel territorio dello Stato (principio di territorialità), ma certe imposte prescindono dalla territorialità e tassano anche fatti accaduti all’estero. Ad esempio, le imposte personali sui redditi sono applicate a tutti i redditi prodotti dai residenti, indipendentemente dal luogo di produzione (Italia o estero). Nei confronti dei non residenti, invece, si tassano soltanto i redditi prodotti nello Stato. In maniera simile, le imposte sulle successioni si applicano ai residenti su tutti i beni oggetto della successione, anche sui beni situati all’estero. Ai fini IVA, invece, non risultano imponibili le operazioni non effettuate nello Stato. Quindi, è applicato nel nostro ordinamento tributario un principio di territorialità che, però, non è rigido e inderogabile. Sempre per quanto riguarda l’efficacia delle norme tributarie nello spazio, la legge tributaria non può avere efficacia oltre i limiti del territorio sottoposto alla sovranità dello Stato. Al di fuori del territorio nazionale valgono le leggi tributarie degli altri Stati. Quindi, dire che la normativa tributaria attribuisce rilievo a fatti accaduti fuori dal territorio dello Stato non significa che la normativa italiana sia applicabile al di fuori dello Stato italiano. Si ribadisce, al di fuori valgono le leggi tributarie degli altri Stati 12 www.dantonio-consulting.it