DIRITTO TRIBUTARIO L`attività finanziaria è attività di

DIRITTO TRIBUTARIO
L’attività finanziaria è attività di acquisizione, gestione e spesa delle risorse economiche-finanziarie
indispensabili allo stato e agli altri enti pubblici minori per conseguire le loro finalità.
Il diritto finanziario è quella branca del diritto pubblico le cui norme regolano l’attività finanziaria.
Tali norme disciplinano:
- istituti di natura privatistica che confluiscono nella contabilità di stato che comprende norma
sull’amministrazione dei beni dello stato, sulla formazione dei contratti, sull’approvazione e
gestione del bilancio, sulla gestione della cassa e delle operazioni finanziarie in senso lato, sul
rendimento dei conti e sulla responsabilità dei pubblici funzionari per danni recati all’erario;
- istituti a rilevanza pubblicistica che confluiscono nel diritto tributario.
L’oggetto del diritto tributario è quel complesso di norme che disciplinano l’attività dello stato e degli
enti pubblici volta al procacciamento, in forza del potere di supremazia, delle risorse finanziarie (tributi)
necessarie al conseguimento delle loro finalità. Il tributo nasce come necessità primaria nella società
dell’essere umano, il vivere in civica genere necessariamente spese comuni e il tributum è lo strumento
che indica i criteri per la ripartizione di tali spese; il diritto tributario risulta essere un diritto distributivo.
Il diritto tributario non si esaurisce nel prelievo dei tributi, ma opera anche come incentivo di certe
attività e disincentivo di altre, assumendo ora funzione garantista ora promozionale.
ENTRATE DEGLI ENTI PUBBLICI
Le risorse economiche che gli enti pubblici utilizzano per le loro funzioni provengono da due fonti:
iure gestionis o iure privatorum, entrate pubbliche di diritto privato.
A questa categoria appartengono le entrate prodotte attraverso l’amministrazione dei beni pubblici
mediante la stipulazione di negozi di diritto privato (es: cessione di beni dello stato, emissione di Bot...);
iure imperii, entrate pubbliche di diritto pubblico.
A questa categoria appartengono tutte le risorse economiche che pervengono in forza dell’esercizio da
parte dello stato medesimo della potestà di prelievo coattivo disciplinata dalla legge.
Le entrate di tipo coattivo si dividono in:
- prestazioni a carattere sanzionatorio, hanno natura pecuniaria e costituiscono l’oggetto
dell’obbligazione del trasgressore disposta dalla legge (multa);
- prestiti forzosi, rappresentano norme di finanziamento (mutuo) per cui lo stato impone al privato
di versare denaro per un certo tempo con diritto al rimborso della somma e agli interessi;
- prestazioni parafiscali, sono contributi obbligatori di previdenza e assistenza sociale, sono
prestazioni pecuniarie che i privati sono tenuti a prestare a determinati enti pubblici (es: IMPS)
al verificarsi di taluni presupposti di fatto (es: pagamento dei salari ai lavoratori subordinati);
- espropriazioni per pubblica utilità, si ha qualora lo stato consegue, a seguito dell’espropriazione,
un’entrata coattiva che consiste nell’acquisto della proprietà di un bene, controbilanciata però
dal versamento di un equo corrispettivo a colui che subisce la perdita.
TRIBUTI
Il concetto di tributo presenta alcuni caratteri essenziali:
- si riferisce all’ambito delle entrate iure imperii;
- si tratta di una prestazione generalmente a carattere pecuniario dovute dal soggetto passivo a
titolo definitivo senza alcun diritto di rimborso;
- l’obbligazione nasce direttamente dalla legge e presenta perciò il carattere della coattività;
- il presupposto di fatto non è mai un fatto illecito (non ha funzione penale, ma sociale).
La distinzione tra entrate tributarie e non è assai rilevante poiché ad es. solo ai tributi si applicano le
norme della costituzione fiscale, le sanzioni derivanti dal decreto 472/1997 nei confronti dei soli tributi,
la disciplina della riscossione, la sua non assoggettabilità ad altre forme di imposizione ecc…
All’interno di tale concetto si individuano due distinte figure:
- l’imposta
è un tributo che presenta una peculiarità attinente alla sua funzione di garantire il riparto tra i cittadini
dell’onere della spesa pubblica. L’immagine è quella del condominio e delle spese comuni che devono
essere sostenute da ciascun condomino secondo determinati criteri (millesimi).