A000435, 1 A000435 FONDAZIONE INSIEME onlus. DA IL SOLE24ORE del 22/3/04 <<UN DIVORZIO META’ ALL’ITALIANA. I GIUDIZI IN CUI UNO O ENTRAMBI I CONIUGI SONO STRANIERI>> di Andrea Gragnani e Umberto Gragnani, giornalisti. Per la lettura completa del pezzo si rinvia al quotidiano citato. Non c’è solo il divorzio all’italiana. Studi legali e Tribunali sono sempre più frequentati da coppie di cittadini stranieri, sposati all’estero o anche in Italia, che decidono di chiudere il matrimonio quando risiedono qui. Ad altrettanti italiani, poi, capita lo stesso all’estero. Chi decide in questi casi? Ogni volta che una situazione giuridica relativa a rapporti tra privati non è tutta quanta “interna” a un solo Stato si pone una questione che va affrontata secondo il cosiddetto diritto internazionale privato. E se la questione deve essere sottoposta al giudizio di un giudice entra il gioco il cosiddetto diritto processuale civile internazionale. Questi due sistemi, operativi sia in ambito europeo sia extraeuropeo, dicono ad un giudice investito di una causa con profili internazionalistici se il suo ufficio ha giurisdizione e quale diritto privato si debba applicare. Situazioni di diritto internazionale si creano, per esempio, quando una coppia sposata è formata da persone con cittadinanze diverse, oppure quando due cittadini di medesimo Stato, tra loro sposati, si stabiliscono a vivere in un altro Stato, e così via. In tutti questi casi, se sorgono problemi che portano alla separazione o al divorzio, il giudice di fronte al quale è proposta la causa si deve chiedere se ha la giurisdizione e quale legge deve applicare. Un esempio. Se due cittadini tedeschi residenti in Italia vogliono chiedere il divorzio di fronte ad un giudice italiano, questi deve chiedersi se ha la giurisdizione (e la risposta è sì ma a determinate condizioni, che vedremo) e quale sia la legge da applicare per emettere la decisione (presupposti del divorzio, suoi effetti, ecc), (e la risposta è il diritto tedesco se, in quanto legge comune dei due cittadini tedeschi). Inoltre vi è il problema dell’efficacia della decisione negli altri Stati. Esemplificato così può sembrare semplice, ma in verità si tratta di un sistema molto complesso e in continua evoluzione. Se infatti la stessa coppia tedesca ha figli, il giudice italiano deve chiedersi se ha la giurisdizione riguardo al problema dell’affidamento e del mantenimento dei figli, e quale sia la legge che regola queste questioni sotto il profilo del diritto privato. Affari di famiglia. Lo stesso vale per l’eventuale mantenimento del coniuge economicamente più debole. La difficoltà sta nel fatto che, pur in presenza di una giurisdizione del giudice italiano sul divorzio dei due cittadini tedeschi, la giurisdizione potrebbe mancare riguardo all’affidamento dei figli ed al loro mantenimento, così come potrebbe mancare in ordine al mantenimento del coniuge. Inoltre, vi è il problema della “legge applicabile”, che potrebbe essere diversa da quella tedesca che vale per il divorzio. Un’ulteriore difficoltà è data al fatto che, a differenza del diritto privato e processuale italiano, in ambito internazional-privatistico la risposta a queste domande non si trova in un unico corpo di leggi (quali sono nel diritto italiano il Codice Civile o la legge sul divorzio, da una parte, e il Codice di Procedura Civile dall’altra), bensì in vari testi legislativi non coordinati (vedasi scheda). Soluzioni diverse. Mentre i Regolamenti e le convenzioni costituiscono delle regole comuni, che di fatto uniformano il diritto all’interno dell’Unione Europea, la legge sul sistema italiano di diritto internazionale privato è una legge interna, a cui corrispondono altrettante discipline di ciascun Paese europeo. Con la conseguenza che nel suo ambito di operatività vi possono essere soluzioni diverse tra i vari Paesi. Questo significa che la soluzione italiana a un dato problema non corrisponde necessariamente a quella data in altri Paesi al medesimo problema, con buona pace dell’uniformazione del sistema giuridico all’interno della Comunità europea. Il puzzle. I riferimenti legislativi. Ecco i testi legislativi, redatti in tempi diversi e non perfettamente coordinati tra loro che regolano il diritto di famiglia. A000435, 2 __Legge 218/95 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato; __Regolamento europeo 1347/2000 relativo alla giurisdizione, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di potestà dei genitori; __Convenzione dell’Aja del 5/10/61 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori; __Convenzione dell’Aja del 2/10/73 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari: __Convenzione di Bruxelles del 27/9/68 sulla giurisdizione e sull’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. A Milano per dieci anni? Il procedimento si fa qui. Facciamo l’esempio di un cittadino italiano che ha sposato una cittadina spagnola: la giurisdizione sulle cause di separazione e divorzio, mancando una cittadinanza comune, viene stabilita solo in base alla residenza abituale. Se per ipotesi, la residenza abituale della famiglia si trova in Italia la giurisdizione spetta al giudice italiano e se risono figli, tenuto conto che tutta la famiglia vive in Italia, il giudice italiano ha la giurisdizione anche sull’affidamento dei figli (in base al Regolamento europeo). Per individuare la legge applicabile, non avendo i coniugi una cittadinanza comune, bisogna guardare a dove la vita matrimoniale sia stata prevalentemente localizzata (legge 218/95). Ipotizzando che la famiglia abbia abitato a Milano per dieci anni, a parte un primo anno in Spagna, il caso si decide con la legge italiana. Lo stesso vale per l’affidamento dei figli ed il loro mantenimento, in quanto a essi si applica la legge del luogo di residenza dei figli (convenzione Aja del 1961). Il giudice italiano ha giurisdizione anche sull’eventuale mantenimento del coniuge più debole ed applica la legge italiana, in quanto si tratta della stessa legge che regola la separazione ed il divorzio (convenzione Aja del 1973). Quale giudice. La giurisdizione e la legge. Le regole sulla giurisdizione hanno lo scopo di ripartire tra i giudici dei vari paesi il potere di decidere su un caso concreto. Quelle sulla legge, invece, stabiliscono quale diritto interno di una Stato nazionale debba essere applicato. E questo perché normalmente, le norme di diritto internazionale privato non disciplinano diretta mente una determinata questione (separazione, divorzio e tutte le questioni connesse), bensì si limitano ad individuare quale legge nazionale debba essere applicata a un determinato caso concreto. Minori. Così gli obblighi alimentari. In questo “groviglio” normativo, il mantenimento dei figli non è direttamente disciplinato dalla legge italiana di diritto internazionale privato, bensì dalla convenzione dell’Aja del 5/10/61, integralmente richiamata dall’art. 42 della nostra legge. La convenzione disciplina integralmente tutte tute le questioni connesse alla protezione dei minori, quindi nazionale. La convenzione disciplina inoltre: il riconoscimento delle decisioni, fissando il principio che le misure adottate dalle autorità ritenute competenti dalla convenzione sono riconosciute in tutti gli Stati contraenti, e la loro esecuzione,con un rinvio alle leggi dello Stato in cui si chiede l’esecuzione e alle convenzioni internazionali eventualmente stipulale da tale Stato. Il mantenimento dei coniugi. E’ disciplinato da una convenzione stipulata all’Aja. E’ quella del 2/10/73 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, integralmente richiamata dall’articolo 45 della nostra legge. Essa stabilisce che la legge applicata alla separazione e al divorzio regola, nello Stato nel quale la separazione e il divorzio sono concessi o riconosciuti, le obbligazioni alimentari tra coniugi. Lo stesso vale per la revisione delle decisioni relative a tali obbligazioni. Si tratta certamente di una regola che semplifica le cose e uniforma i giudizi. Non tutto però è semplice, in quanto la giurisdizione è disciplinata da un’altra convenzione, quella di Bruxelles del 1968, la quale stabilisce che la giurisdizione spetta al giudice del luogo in cui il creditore ha la residenza o il domicilio. Questa regola, consentendo al coniuge che chiede il mantenimento di agire nel proprio paese di residenza, ha lo scopo di facilitare la posizione del soggetto ritenuto più debole. Tuttavia, la stessa norma può far sì che il giudizio di separazione o divorzio si svolgano in un luogo e quello per il mantenimento in un altro, con ovvi problemi di coordinamento e duplicazione di costi ed oneri vari. Se a ciò si aggiunge A000435, 3 che, teoricamente, affidamento e mantenimento dei figli possono essere decisi in un terzo Stato, con una legge ancora diversa, si comprendono le enormi difficoltà della materia e la sostanziale disomogeneità del sistema, nonostante gli sforzi per il coordinamento della materia finora compiuti. Il regolamento. I confini tra Stati. Efficace solo sul vincolo e non su colpa e patrimonio. I “paletti” in Europa ci sono solo da pochi anni. La giurisdizione su separazione divorzio, nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni emesse in questi giudizi, sono disciplinati, infatti, dal Regolamento europeo 1347/2000. Separazione e divorzio devono essere intesi in senso stretto, cioè solo i giudizi che hanno per oggetto il vincolo matrimoniale, mentre restano esclusi dal suo ambito di applicazione, per esempio, la colpa dei coniugi, gli alimenti in favore dei coniugi e dei figli, i rapporti patrimoniali, ecc. Il Regolamento a determinate condizioni, disciplina anche la potestà sui figli di entrambi i coniugi per le questioni strettamente connesse con questi giudizi. Qualora non ricorra alcuna delle ipotesi di giurisdizione previste (si veda la scheda) diviene operativa la nostra legge di diritto internazionale privato che assegna la giurisdizione al giudice italiano anche quando almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano o qualora il matrimonio sia stato celebrato in Italia. Stabilita la giurisdizione per i giudizi di separazione e divorzio, i giudici dello Stato membro che conducono il giudizio possono anche trattare la questione dell’affidamento del figlio di entrambi i coniugi, ma ciò solo in due casi: a__ se il figlio risiede abitualmente in questo Stato membro; b__ se almeno uno dei coniugi esercita la potestà sul figlio e la competenza di tali giudici è stata accettata dai coniugi e risponde all’interesse del figlio. Riconoscimento automatico. Il Regolamento ha una rilevanza ancora più importante, ed è assolutamente innovativo, in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni emesse in questi giudizi, in quanto ha affermato il principio dell’automatico riconoscimento e dell’eseguibilità di queste decisioni negli Stati membri. In particolare il Regolamento afferma che per il riconoscimento delle decisioni non è necessario il ricorso ad alcun procedimento. Inoltre, cosa molto importante in questa materia, precisa anche che non è necessario alcun procedimento per l’aggiornamento delle iscrizioni nei registri dello stato civile delle decisioni che non siano più impugnabili. Cittadinanza e residenza. I due principi-cardine per individuare lo Stato che decide. La giurisprudenza nei giudizi di separazione e divorzio è stabilita dal Regolamento in base a due principi: La cittadinanza comune dei coniugi, nel senso che i giudici di uno Stato membro hanno la giurisdizione sul caso se entrambi i coniugi sono cittadini; E la residenza abituale, nel senso che i giudici di uno Stato membro hanno la giurisdizione se, a seconda dei casi ed a certe condizioni, uno o entrambi i coniugi hanno la residenza in quello Stato. In questo secondo caso le possibilità sono molte e tutte alternative tra loro, dal che deriva una giurisdizione molto ampia. Si dà rilievo all’ultima residenza abituale del convenuto; alla residenza abituale dell’attore, se questi vi ha risieduto per almeno un anno prima della domanda; alla residenza sei mesi prima della domanda, qualora Stato di residenza di uni dei coniugi, se la domanda è congiunta. Riconoscimento. L’esecuzione. Gli effetti sono automatici, escluso il riesame sul merito. Quello che il Regolamento europeo assicura ai giudizi di separazione e divorzio non è solo un riconoscimento automatico, ma anche pieno, in quanto non si può procedere a un riesame della giurisdizione del giudice dello Stato membro che ha emesso la decisione. Né in nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame nel merito. Poiché il riconoscimento non può essere un principio assoluto, il Regolamento prevede però alcuni motivi di diniego (che non possiamo descrivere uno ad uno), in caso di violazione dei fondamentali diritti di difesa dei coniugi o dei figli, di violazione dei principi fondamentali che regolano lo Stato membro cui si chiede il riconoscimento, oppure ancora, se la decisione è relativa ai figli, di palese contrasto con il loro interesse. In più, il riconoscimento di una decisione di separazione e divorzio non può essere negata anche se la legge dello Stato A000435, 4 membro richiesto non preveda, per i medesimi fatti posti a fondamento della decisione, la separazione e il divorzio. Più complessa è l’esecuzione in uno Stato membro delle decisioni in materia di affidamento dei figli emesse in un altro Stato membro, in quanto è previsto un procedimento per la dichiarazione di esecutività. Ciò contraddice il principio dell’automatismo che caratterizza il Regolamento, ma risponde a esigenze di tutela dell’interesse dei minori. Venendo alla questione della legge applicabile ai giudizi di separazione e divorzio, abbiamo visto che la materia resta fuori dall’ambito del Regolamento poiché è lasciata alle leggi nazionali di ciascuno Stato. La materia è disciplinata in Italia dall’articolo 31 della legge sul diritto internazionale privato (n. 218/1995), che per i giudizi che si svolgono in Italia prevede tre diverse soluzioni (si veda la scheda che segue). La disciplina. Per l’affidamento vale la stessa “territorialità” del divorzio. Abbiamo visto che se i coniugi hanno una cittadinanza comune, si applica la legge dello Stato di entrambi sono cittadini. In mancanza, si applica la legge dello Stato in cui la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. Se la legge individuata secondo questi principi non prevede la separazione o il divorzio, si applica la legge italiana. Quanto alla legge applicabile in materia di affidamento dei figli, la soluzione è semplice: si applica la legge dello Stato in cui si svolge il giudizio. Lo dice la Convenzione dell’Aja del 5/10/1961 sulla protezione dei minori, richiamata dall’articolo 42 della nostra legge di diritto internazionale privato. Ciò significa che il giudice italiano applica comunque la legge italiana.