CATEF – articolo su Economia Fondiaria, edizione dicembre 2004
Assicurazione RC per il locatario
Chiunque stipuli un contratto d’affitto come locatario di un’abitazione è tenuto a stipulare una copertura assicurativa di
RC privata che copra i danni quale locatario.
Oggi occorre generalmente precisare al momento della stipulazione di un contratto di RC privata se il contraente
dell’assicurazione è proprietario oppure locatario dell’immobile occupato (le tariffe possono essere diverse).
Sempre più spesso viene data anche alle imprese la possibilità di estendere la propria assicurazione RC aziendale ai
danni a locali presi in affitto. La copertura è praticamente sempre possibile quando gli spazi affittati sono degli uffici,
mentre può risultare ancora problematico ottenere l’estensione della copertura per spazi di tipo industriale e artigianale
(officine, laboratori, ecc.).
Le assicurazioni RC come locatario non necessitano di particolari approfondimenti al momento della loro conclusione, in
quanto i loro contenuti non differiscono molto tra i vari assicuratori.
Qui di seguito ci concentreremo su alcuni punti importanti per la gestione di eventuali casi di sinistro:
- il valore di risarcimento:
nell’ambito della responsabilità civile gli indennizzi vengono calcolati al valore attuale dei beni danneggiati, e non al
valore a nuovo. Si tiene dunque conto del deprezzamento per vetustà. Facciamo un esempio: se un locatario
danneggiasse una moquette vecchia di 10 anni che va sostituita, il proprietario non avrebbe diritto al rimborso completo
della nuova moquette, in quanto si dovrà tenere conto dell’ età del bene danneggiato.
- l’esclusione dei danni dovuti ad usura o azione dannosa prolungata:
l’assicurazione RC privata copre i danni subiti dai locali affittati a seguito di eventi improvvisi. La normale usura del
tempo, o il persistere di un atteggiamento superficiale o negligente del locatario non creano un caso di sinistro
assicurativo. Facciamo di nuovo degli esempi: se una pentola bollente finisse sul parquet rovinandolo, l’assicurazione
entrerebbe in materia. Se invece un parquet si rovinasse a causa del ripetuto sfregamento delle gambe di un tavolo
durante vari anni, difficilmente sarebbe possibile fare intervenire l’assicurazione.
Esiste l’abitudine di annunciare tutta una serie di piccoli danni all’assicurazione RC privata al termine del contratto di
locazione. Non é un buon modo di procedere, perchè spesso si tratta di danni non coperti ed inoltre la compagnia deve
comunque trattare ogni caso separatamente applicando ogni volta la relativa franchigia.
Il fatto che l’assicurazione non entri nel merito di danni conseguenti ad azione dannosa prolungata non significa che una
responsabilità del locatario non esiste: semplicemente occorrerà regolare la questione nell’ambito del rapporto
contrattuale proprietario-locatario al di fuori dell’ambito assicurativo.
- l’apertura del caso di sinistro:
l’annuncio del sinistro in ambito RC va fatto dall’assicurato autore del danno. Spesso le compagnie provvedono ad
aprire d’ufficio un caso di sinistro anche qualora sia il danneggiato ad inoltrare la richiesta, ma si tratta di una prassi
piuttosto che di un obbligo legale (infatti soltanto in ambito di RC veicoli a motore esiste il diritto legale all’azione diretta
da parte del danneggiato). In ogni caso la compagnia richiederà allo stipulante d’assicurazione di allestire una
dichiarazione di sinistro. Un eventuale accanimento da parte dell’assicurato nel non annunciare un caso non si giustifica,
anche perchè la compagnia è tenuta sia a tacitare le pretese giustificate, sia a difendere l’assicurato da pretese
ingiustificate. Il buon senso dovrebbe sempre prevalere.
- art. 60 Legge sul contratto d’assicurazione:
questo articolo dà al danneggiato il diritto di ricevere dall’assicuratore RC l’indennità stabilita. Tuttavia non sempre il
pagamento viene effettuato direttamente a favore del danneggiato; a volte la compagnia provvede a saldare
direttamente le fatture di chi ha fornito prestazioni, a volte rimborsa l’autore del danno. Ciò dipende anche dall’esistenza
di franchigie e dall’eventuale riduzione dell’indennità rispetto agli importi indicati sulle fatture.
Questo articolo intende anche proteggere il danneggiato in caso di problemi di solvibilità dell’autore del danno: in caso di
procedura di fallimento, l’indennità non entra nella massa fallimentare del debitore ma spetta di diritto al danneggiato.
- esistenza di altre assicurazioni
capita che sopraggiungano dei danni provocati dal locatario ma che sono coperti da un’assicurazione diretta
sull’oggetto, come ad esempio un’assicurazione del ramo cose o un’assicurazione tecnica. Facciamo ancora alcuni
esempi: la candela accesa dal locatario causa un incendio, la rottura dell’acquario del locatario provoca un danno delle
acque, una cattiva manipolazione dell’ascensore ne causa la rottura, ecc.). In questi casi il proprietario deve annunciare
il sinistro all’assicuratore diretto che si occuperà del caso fino alla sua liquidazione. A seconda degli importi in gioco e
delle effettive responsabilità, è possibile che la compagnia faccia regresso a carico dell’assicurazione RC dell’autore del
danno, ma questo è una questione che viene regolata tra assicuratori. Ciò che deve veramente interessare il proprietario
è il fatto che un sinistro coperto da polizze del ramo cose o rami tecnici va annunciato nell’ambito di queste coperture,
anche se vi sono delle responsabilità altrui.
È utile ricordare che nell’ambito del ramo cose (assicurazione incendio, danni delle acque) il valore di indennizzo è il
valore a nuovo di riacquisto o di ricostruzione, senza tenere conto del deprezzamento per vetustà come invece avviene
in ambito RC.
Lic. oec. Fabrizio Garbani Nerini, collaboratore ASSIMEDIA SA, Locarno