02/02/2014
CAMPI
ELETTROMAGNETICI
Aspetti normativi ed obblighi del Datore di
Lavoro
I
Ing.
E ili
Emiliano
Boniotto
B i tt
22 Gennaio 2013
Interazione Campi Elettromagnetici
Corpo Umano
•Bassa frequenza (< 100 kHz)
Campi elettrici: induzione di corrente elettrica, polarizzazione della
carica legata e formazione di dipoli elettrici, orientazione di dipoli
esistenti.
Campi magnetici: induzione di campi elettrici e di corrente elettrica.
•Alta frequenza (> 100 kHz)
Campi elettromagnetici: assorbimento di energia.
1
02/02/2014
Grandezze Dosimetriche
I due differenti meccanismi di interazione tra campi e tessuti
biologici sono caratterizzati da due grandezze fisiche
dosimetriche:
-Densità di corrente indotta[A/m2]
-Specific Absorbtion Rate (SAR) [W/Kg]: energia per
unità di tempo e di massa assorbita dal tessuto
Nella pratica le grandezze di base non sono però
di tt
direttamente
t misurabili
i
bili neii soggetti
tti esposti
ti
Per verificare il rispetto dei limiti di base è necessario considerare i
valori delle grandezze fisiche proprie dei campi elettromagnetici,
direttamente misurabili nell’ambiente.
• intensità del campo elettrico e del campo magnetico
• alle frequenze significative per gli effetti termici (al di sopra di 10
MHz) può anche essere impiegata la densità di potenza, espressa
in W/m2.
2
02/02/2014
I livelli di riferimento si riferiscono invece a
grandezze direttamente misurabili :
g
1. intensità di campo elettrico E [V/m]
2. induzione magnetica B [T]
Tali limiti di esposizione garantisco il rispetto
dei limiti di base.
Allo stato dell’arte il riferimento più autorevole è costituito
dalla International Commission on Non Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP), che gode del riconoscimento ufficiale
dell’OMS e della IARC (International Agency for Research
on Cancer).
La definizione dei limiti di base seconda la g
guida ICNIRP si
basa solo sugli effetti di cui si ha una accertata conoscenza
scientifica della loro pericolosità per la salute.
3
02/02/2014
Le linee guida dell'ICNIRP sono assunte quale riferimento
tecnico-scientifico dalla direttiva 2004/40/CE che stabilisce
i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori dalle
esposizioni ai campi elettromagnetici nell’intervallo di
frequenze tra 0Hz e 300 GHz.
La direttiva 2004/40/CE è articolata in valori limite di
esposizione e valori di azione, i cui valori numerici sono
identici rispettivamente,
identici,
rispettivamente alle restrizioni di base e ai livelli di
riferimento raccomandati dall’ICNIRP nelle linee guida del
1998.
A livello nazionale, il riferimento normativo per la sicurezza
nei luoghi di lavoro è il decreto legislativo 9 aprile 2008
n.81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
Le disposizioni specifiche in materia di protezione dei
lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici sono
contenute nel Capo IV del Titolo VIII - Agenti fisici – e
derivano dal recepimento della direttiva 2004/40/CE,
fissato inizialmente al 30 aprile 2008, e successivamente
posticipato dalle direttive 2008/46/CE e 2012/11/CE.
4
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Valori Tipici di Campi Elettrici e Magnetici
Campi elettrici
Casa e ufficio: 1-20 V/m
Elettrodomestici
ett odo est c e appa
apparecchi
ecc e
elettronici:
ett o c fino
o a 300 V/m
/
Elettrodotti: 1-10 kV/m
Campi magnetici
• Casa e ufficio: 0.05 – 0.3 T
• Elettrodomestici: 150 T (max!) a 0.10-0.20 m di
distanza,
• Vagoni di treni e metropolitane: 0.3 – 6 T
• Elettrodotti: 1-25 T
5
02/02/2014
Quindi…
il datore di lavoro cosa deve
fare ?
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
DA ESPOSIZIONE
L’individuazione dei rischi legati
g all’esposizione
p
ai campi
p elettromagnetici
g
viene
eseguita secondo le seguenti fasi :
1. analisi del quadro generale delle sorgenti di pericolo
2. studio delle procedure lavorative
3. analisi misure di prevenzione e
protezione già attuate.
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02/02/2014
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
DA ESPOSIZIONE
•
•
Analisi delle sorgenti
St di della
Studio
d ll loro
l
di
disposizione
i i
spaziale
i l
Quando si hanno più sorgenti, è quindi necessario arrivare all’istituzione di
metodi operativi e di misure di sicurezza per la prevenzione dei danni connessi
al rischio elettromagnetico legato alle diverse sorgenti.
Fondamentale è quindi, in questo ambito, analizzare ed affrontare i problemi
organizzativi, legati alla gestione degli spazi di lavoro, ed alla mancanza di
consapevolezza dell’esposizione da parte degli operatori.
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
DA ESPOSIZIONE
A tal fine devono essere condotte misure:
1. prossimità del singolo posto operatore
2. anche in tutti quegli ambienti di passaggio e/o in cui le potenziali sorgenti
di campi elettromagnetici potessero originare esposizioni ambientali
inconsapevoli o indirette.
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ANALISI DEI RISCHI APPLICATA
ALLE FONTI DI ESPOSIZIONE
Analisi dei rischi e delle esposizioni mediante l’applicazione della tabella a
matrice sottostante:
Classi di rischio
1 = esposizione di tipo generico, ovvero non legata ad un particolare ciclo
produttivo o ad un macchinario;
2 = esposizione di tipo specifico, ovvero legata ad un particolare ciclo
produttivo o ad un macchinario.
La scelta del punteggio viene effettuata dopo l’analisi delle lavorazioni svolte
presso gli ambienti di lavoro e dopo l’attenta analisi delle procedure lavorative
messe in atto dai singoli dipendenti.
ANALISI DEI RISCHI APPLICATA
ALLE FONTI DI ESPOSIZIONE
Analisi dei rischi e delle esposizioni mediante ll’applicazione
applicazione della tabella a
matrice sottostante:
Esposizione al rischio
1 = esposizione di tipo saltuario, ovvero esposizione di durata e permanenza
non p
prevedibile a p
priori con tempi
p p
predeterminabili;;
2 = giornaliera, ovvero esposizione che nella giornata lavorativa può superare
le 4 ore complessive.
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ANALISI DEI RISCHI APPLICATA
ALLE FONTI DI ESPOSIZIONE
Classi di rischio
Punteggio
Esposizione al
Rischio (Probabilità)
1)
Generico
1
1)
Specifico
2
Punteggio
Saltuaria
1
Giornaliera
2
ANALISI DEI RISCHI APPLICATA
ALLE FONTI DI ESPOSIZIONE
Matrice dell’analisi dell’esposizione al rischio: R * P
E
Esposizione
i i
all
Classi di
rischio
Rischio
(Probabilità)
(R)
(P)
1
2
1
1
2
2
2
4
La matrice dell’analisi dell’esposizione del rischio, riporta in sintesi il
censimento delle situazioni di rischio presenti in azienda analizzando sia la
tipologia di esposizione sia la specificità della sorgente (ciclo
produttivo/macchinario o esposizione ambientale) che può esporre al rischio
l’addetto alle singole lavorazioni specifiche.
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MISURE D’INTERVENTO A SEGUITO DELLA
VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO
Grado di
Rischio
Misure d’intervento organizzative
rischio
Tale fonte non dovrebbe esporre i lavoratori al
superamento dei limiti massimi e d’azione
1
BASSO
d’esposizione.
Si consiglia comunque lo svolgimento della
valutazione strumentale ai fini della sicurezza.
T l fonte
Tale
f t potrebbe
t bb superare i limiti
li iti d’azione.
d’ i
2
MODERATO
Va effettuata la valutazione strumentale nel
medio periodo.
Tale fonte potrebbe superare i limiti massimi
4
ALTO
d’esposizione.
La valutazione va effettuata come alta priorità
d’intervento
VALUTAZIONE DI RISCHIO
DELLE FONTI D’ESPOSIZIONE
Dall’analisi delle singole aree produttive e dei singoli reparti presenti
nell’azienda si deve procedere a creare complessivamente la matrice del
rischio in via preliminare.
Attraverso il censimento degli impianti e/o delle attrezzature si procede alla
verifica delle sorgenti non giustificabili dal punto di vista normativo, quindi
quelle da verificare strumentalmente.
Per tutte quelle sorgenti non giustificabili si deve procedere alla loro completa
analisi strumentale e spaziale andando ad indagare le metodologie di lavoro in
prossimità delle installazioni oggetto di indagine.
10
02/02/2014
VALUTAZIONE DI RISCHIO
DELLE FONTI D’ESPOSIZIONE
Si devono riepilogare le macro classi di sorgenti indagate in via preliminare al
fine dell’individuazione delle aree di potenziale rischio, ovvero quelle aree
presso le quali si è andata ad eseguire ll’indagine
indagine tecnico scientifica mediante
campionamento strumentale (si deve allegare il dettaglio delle misure suddivise
per aree produttive omogenee):
Frequenza
Descrizione della fonte d’esposizione
di lavoro
P
R
D
[Hz]
Valutazione
di Rischio
Linee elettriche
50
1
2
2
Quadri distribuzione
50
1
2
2
Moderato*
Moderato*
Postazioni saldatura AC/CC
∞
2
2
4
Moderato**
Tampografia
∞
1
2
2
Moderato**
Piegratrice ad induzione
∞
2
2
4
Moderato**
Puntatrice
∞
2
2
4
Moderato**
Videoterminali
∞
1
1
1
Trascurabile
Uffici ed assimilabili
∞
1
1
1
Basso
VALUTAZIONE DI RISCHIO
DELLE FONTI D’ESPOSIZIONE
*: in queste aree l’esposizione riguarda esclusivamente gli addetti per la
manutenzione
t
i
elettrica.
l tt i
A qualsiasi
l i i altro
lt addetto
dd tt l’accesso
l’
è vietato,
i t t cosìì
come è vietata l’esposizione ambientale prolungata senza un’indicazione
specifica e motivata della permanenza in prossimità delle installazioni
accessibili dall’esterno.
**: in queste aree e/o in prossimità degli impianti specifici evidenziati si è
proceduto all’analisi del rischio mediante indagine strumentale in quanto è
prevista sia una o più postazioni di lavoro specifiche ed inoltre in stretta
prossimità era elevata la possibilità di esposizione ambientale, quindi di
passaggio non solo per gli addetti alle lavorazioni specifiche indagate.
Per tale motivo in via precauzionale si è proceduto all’analisi del rischio
residuo e del rischio specifico mediante indagine tecnico scientifica.
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VALUTAZIONE DI RISCHIO
DELLE FONTI D’ESPOSIZIONE
La valutazione della tipologia di rischio in classi: Trascurabile, Basso, Moderato,
Alto riporta la sintesi dell’analisi di quanto rilevato durante le indagini eseguite
presso i diversi reparti produttivi.
Tale analisi è stata condotta seguendo le fasi sotto descritte:
1.
2.
3.
4.
Censimento delle sorgenti;
Analisi della tipologia di esposizione con particolare riguardo all’ Esposizione
al Rischio (R) (per la definizione della tabella precedente);
Analisi della sorgente per la definizione della Classe di Rischio (P), così come
definito nella tabella precedente;
Analisi dei dati misurati presso la postazione operatore (misure eseguite in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) sia del campo
elettrico che magnetico alle diverse altezze e lungo le tre direzioni spaziali x,y,
z.
STRUMENTAZIONE
Per le misurazioni e le analisi dei dati rilevati per la valutazione del rischio campi
elettromagnetici devono essere utilizzati degli strumenti tarati ed in piena conformità
alla normativa vigente:
•
•
•
•
•
•
Misuratore di campi elettromagnetici conforme alle specifiche tecniche della
direttiva europea. Lo strumento deve essere in grado di di misurare le singole
componenti sui 3 assi, calcolare la media aritmetica e spaziale (con tempi di
media variabili). Con la media spaziale è possibile senza muovere il sensore
calcolare la media su tutti i punti misurati.
Deve essere possibile rappresentare graficamente l’evoluzione del campo in
funzione del tempo.
Data della taratura: xx/xx/2013
Treppiede in legno, con snodo, per il supporto del misuratore o dei sensori,
estensibile fino a 2 m
Sensore isotropico per campo elettrico e campo magnetico, campo
elettromagnetico in alta frequenza, altissima frequenza.
Gaussmetro per la misura dei campi magnetici statici
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02/02/2014
RIFERIMENTI LEGISLATIVI,
NORMATIVI E DI BUONA TECNICA
Direttiva 2004/40/CE del 29 aprile 2004 sulle prescrizioni minime di sicurezza
e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (campi elettromagnetici)
Direttiva 2008/46/CE del 23 aprile 2008 che modifica la direttiva 2000/40/CE
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
(diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE)
Norma CEI 211
211-7
7 “Guida
Guida per la misura e per la valutazione dei campi
elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 KHz – 300 GHz, con riferimento
all’esposizione umana”
Norma CEI 211-6 “Guida per la misura e per la valutazione dei campi
elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 Hz – 6 GHz, con riferimento
all’esposizione umana”
ITER NORMATIVO
In Italia la Direttiva 2004/40/CE era stata già recepita attraverso il
D.lgs. 257/2007, di modifica del D.lgs.626/94.
Successivamente, le disposizioni specifiche sulla protezione dei
lavoratori dai campi elettromagnetici sono confluite nel Capo IV del
Titolo VIII del D.lgs. 81/2008,pubblicato in G.U. il 30 aprile 2008, e
l’entrata in vigore della Direttiva 2008/46/CE che ha posticipato i termini
al 30 aprile del2012.
L formulazione
La
f
l i
utilizzata
tili
t all’art.
ll’ t 306,
306 comma 2,
2 del
d l D.lgs.
Dl
81/2008 ha
81/2008,
h
quindi stabilito l’entrata in vigore delle disposizioni specifiche del Capo
IV al 30 aprile 2012, in corrispondenza del nuovo termine di
recepimento della Direttiva 2004/40/CE.
13
02/02/2014
ITER NORMATIVO
Il 26 giugno 2013 è stata approvata la:
DIRETTIVA 2013/35/UE
sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative
all’esposizione dei lavoratori
ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
che ha abrogato la direttiva 2004/40/CE
a decorrere dal 29 giugno 2013.
Gli Stati membri dovranno conformarsi
alla direttiva entro il primo luglio 2016.
Quindi ??
In attesa della opportuna riformulazione del Titolo VIII Capo
IV del D.lgvo 81/08, ai fini del recepimento della nuova
direttiva, resta valido il principio generale di cui
all’art.28 del D.lgvo 81/2008, relativamente agli agenti
fisici all’art.181, che impegna il datore di lavoro alla
valutazione di tutti i rischi p
per la salute e la sicurezza,
inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi
elettromagnetici, ed all'attuazione delle appropriate misure
di tutela, a decorrere dal 1 gennaio 2009 (art. 306).
14
02/02/2014
Novità
• Si pone il problema degli effetti a lungo termine, compresi i possibili
effetti cancerogeni dell’esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici che variano nel tempo,
tempo per i quali non si dispone
attualmente di prove scientifiche concludenti in grado di stabilire una
relazione causale;
• La riduzione dell’esposizione ai campi elettromagnetici può essere
realizzata in maniera più efficace attraverso l’applicazione di misure
preventive:
1. progettazione delle postazioni di lavoro
1
lavoro,
2. scelta delle attrezzature : i valori di certificazione garantiscono il
rispetto dei VLE
3. procedimenti e dei metodi di lavoro,
4. riduzione dei rischi alla fonte
Obblighi del DdL
• in casi specifici e in circostanze debitamente giustificate, i VLE
stabiliti nella direttiva possono essere superati solo in via
temporanea
• interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici
(compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici
portati sul corpo) si possono avere a livelli inferiori al LA
• devono essere riportati la frequenza, il livello, la durata e il tipo di
esposizione,
i i
i l
inclusa
lla di
distribuzione
ib i
nell corpo d
dell llavoratore e nello
ll
spazio del luogo di lavoro;
• Nei luoghi di lavoro in cui è probabile che i lavoratori siano esposti a
campi elettromagnetici che superino i LA sono indicati con
un’apposita segnaletica e l’accesso va ristretto
15
02/02/2014
Obblighi del DdL
Garantisce che i lavoratori che potrebbero essere esposti
ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di
lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la
formazione necessarie in relazione al risultato della
valutazione dei rischi. Con particolare riferimento:
a) alle misure adottate in applicazione della direttiva 2013;
b) all’entità e al significato dei VLE e dei LA, nonché ai possibili rischi associati e alle
misure p
preventive adottate;;
c) agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione;
d) ai risultati della valutazione, della misurazione o del calcolo dei livelli di esposizione ai
campi elettromagnetici effettuati;
e) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la
salute;
f) alla possibilità di sintomi e sensazioni temporanei dovuti a effetti nel sistema nervoso
centrale o periferico;
Obblighi del DdL
g) alle circostanze alle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i
rischi derivanti dall’esposizione;
i) ai lavoratori esposti a rischi particolari
02/02/2014
32
16
02/02/2014
Valori limite per esposizioni a campi magnetici statici
Caratteristiche dell’esposizione
Induzione magnetica
Professionale
Esposizione della testa e del tronco
2T
Esposizione delle estremità
8T
Esposizione per soggetti con dispositivi medici elettronici o con impianti
contenti materiale ferromagnetico
0.5 mT
Pubblico in generale
400 mT
Esposizione di qualunque parte del corpo
Esposizione per soggetti con dispositivi medici elettronici o con impianti
contenti materiale ferromagnetico
0.5 mT
TABELLA
Valori limite di esposizione (art. 188, comma1)
Densità di corrente per
Intervallo di frequenza
q
corpo e tronco
SAR mediato sul corpo
SAR localizzato (corpo e
intero
tronco)
(W/kg)
(W/kg)
J (mA/m²)
SAR localizzato ((arti))
Densità di p
potenza
(W/kg)
(rms)
Fino a 1 Hz
40
/
/
1 – 4 Hz
40/f
/
/
/
/
4 – 1000 Hz
10
/
/
/
1000 Hz – 100 kHz
f/100
/
/
/
100 kHz – 10 MHz
f/100
0.4
10
/
10 MHz – 10 GHz
/
0.4
10
/
10 – 300 GHz
/
/
/
/
/
50
17
02/02/2014
TABELLA
Valori di azione
Intensità campo
Intensità campo
elettrico
magnetico
Intervallo di frequenza
E (V/m)
Induzione magnetica
B (µT)
H (A/m)
Densità di potenza di
Corrente indotta
Corrente di contatto
onda
d piana
i
Seq (W/m²)
(W/ ²)
attraverso gli arti
Ic (mA)
IL (mA)
Fino a 1 Hz
/
1.63 * 10^5
2*10^5
/
1.0
/
1 – 8 Hz
20000
1.63*10^5/f2
2*10^5/f2
/
1.0
/
8 – 25 Hz
20000
2*10^4/f
2.5*10^4/f2
/
1.0
/
0.025 – 0.82 kHz
500/f
20/f
25/f
/
1.0
/
0.82 – 2.5 kHz
610
24.4
30.7
/
1.0
/
2.5 – 65 kHz
610
24.4
30.7
/
0.4f
/
65 – 100 kHz
610
1600/f
2000/f
/
0.4f
/
0.1 – 1 MHz
610
1.6/f
2/f
/
40
/
1 – 10 MHz
610/f
1.6/f
2/f
/
40
/
10 – 110 MHz
61
0.16
0.2
10
40
100
110 – 400 MHz
61
0.16
0.2
10
/
/
400 – 2000 MHz
3f^1/2
0.008f^1/2
0.1f^1/2
f/40
/
/
2 – 300 GHz
137
0.36
0.45
50
/
/
MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
A seguito della valutazione dei rischi qualora si evidenzi un superamento dei
valori di azione, a meno che il DVR non dimostri che i valori limite di
esposizione non sono superati e che si possono escludere rischi per la
sicurezza,
il datore di lavoro deve elaborare un programma di azione che comprende
misure
i
t
tecniche
i h e organizzative
i
ti
all fine
fi
di prevenire
i esposizioni
i i i superiori
i i aii
valori limite.
18
02/02/2014
MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Tali azioni devono considerare anche:
•
Altre metodologie di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi
elettromagnetici;
•
La possibilità di scegliere attrezzature in grado di emettere campi
elettromagnetici di intensità inferiore in relazione alla specifica mansione e
della specifica lavorazione;
•
Delle misure tecniche volte a ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici
includendo, se necessario, l’utilizzo di dispositivi di sicurezza, ivi comprese
schermature o analoghi meccanismi di protezione della salute;
MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
• La messa in atto di adeguati programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
• La corretta progettazione degli ambienti di lavoro, dei luoghi
e delle postazioni;
• La disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
• La limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione.
19
02/02/2014
Quali orientamenti ?
la Commissione che ha dato il via scientifico
alla direttiva europea metterà a disposizione
guide pratiche non vincolanti almeno sei
mesi p
prima del 1 luglio
g 2016
E per il momento ?
Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva
entro il 1 luglio 2016.
20
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Grazie per l’attenzione
Ing. Emiliano Boniotto
21