Lavoro agricolo ed indennità di disoccupazione

annuncio pubblicitario
Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti anche senza l’iscrizione nelle
liste di collocamento
Renzo La Costa
La disciplina relativa alla corresponsione dell’indennità di disoccupazione con requisiti
ridotti è diversamente concepita rispetto a quella prevista per l’indennità ordinaria; in
particolare, non è richiesta l’iscrizione all’Ufficio di Collocamento per ottenere quella con
requisiti ridotti. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella recente sentenza 12102/2010. Il
caso originava dal ricorso rigettato dal tribunale e proposto da un lavoratore che aveva
convenuto in giudizio l'INPS per sentirlo condannare al pagamento, in suo favore,
dell'indennità di disoccupazione . A sostegno della decisione, il Tribunale osservava che
doveva condividersi l'assunto dell'Istituto secondo cui, nella specie, mancava il requisito
essenziale della iscrizione nelle liste di collocamento, pur in presenza degli altri requisiti
contributivi richiesti dalla legge. Avverso tale decisione il lavoratore proponeva appello ,
ma la corte territoriale rigettava ulteriormente il reclamo. Resisteva ancora il lavoratore
con ricorso per cassazione.
Va anzitutto chiarito – hanno osservato i supremi giudici - che la disposizione (D.L. 21
marzo 1988, n. 86, art. 7, commi 3, periodi 2 ^ e 3^, e art. 5, convertito in L. 20 maggio
1988, n. 160. “Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del
lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e successive proroghe” divenuto definitivo, dall'anno 1990, ai sensi
del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, art. 1, convertito in L. 1 giugno 1991, n. 169, Disposizioni
urgenti in materia di sostegno dell'occupazione) - che istituisce, appunto, e disciplina
l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti - sancisce testualmente:
"3. (...) Fermo restando il requisito dell'anzianità assicurativa di cui al R.D.L. 14 aprile
1939, n. 636, art. 19, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 luglio 1939, n.
1272, hanno diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in
assenza dell'anno di contribuzione nel biennio, nell'anno 1987 abbiano prestato almeno
settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i
contributi per la assicurazione obbligatoria. I predetti lavoratori hanno diritto alla
indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque
non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornale di trattamento
di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.
5. Per essere ammessi a beneficiare della indennità di disoccupazione i lavoratori di cui
al comma 3 devono presentare alle sezioni circoscrizionali per l'impiego domanda, su
apposito modulo predisposto dall'INPS, entro il 30 giugno 1988. I lavoratori che non
possano far valere il requisito dell'anno di contribuzione di cui al comma 3, devono
corredare la domanda con apposita dichiarazione rilasciata dai datori di lavoro
attestante il numero delle giornate prestate nell'anno 1987 e la relativa retribuzione
corrisposta. Il datore di lavoro che rifiuti di rilasciare ai lavoratori già occupati alle
proprie dipendenze la predetta dichiarazione, ovvero dichiari dati infedeli, è tenuto
comunque al pagamento della somma di L. 200.000 a titolo di sanzione amministrativa
per ogni lavoratore cui la dichiarazione si riferisce".
Esplicitamente qualificata come ordinaria , l'indennità di disoccupazione con requisiti
ridotti risulta, quindi, diversificata - rispetto alla indennità con requisiti normali - per
quanto riguarda, appunto, il requisito contributivo e, di conseguenza, le modalità - per
l'accesso alla prestazione - nonché la misura e l'erogazione, necessariamente differita, della
prestazione medesima
"Fermo restando il requisito dell'anzianità assicurativa" (di cui al R.D.L. 14 aprile 1939,
n. 636, art. 19, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272,
perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza), "in assenza dell'anno di
contribuzione nel biennio" - parimenti richiesto, per l'accesso alla indennità di
disoccupazione con requisiti normali - il requisito contributivo - che è richiesto, invece,
per l'accesso alla indennità con requisiti ridotti - risulta, infatti, stabilito nella misura
ridotta - prevista contestualmente - pari ad "almeno settantotto giorni di attività
lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione
obbligatoria"
Coerentemente, la misura dell'indennità di disoccupazione - con requisiti ridotti - risulta,
contestualmente, stabilita nella misura corrispondente - parimenti diversa, rispetto a
quella dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali - di un "numero di giornate indennizzate - pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla
differenza tra il numero 312, diminuito delle giornale di trattamento di disoccupazione
eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.
Del pari coerentemente, le modalità - per l'accesso, appunto, alla stessa indennità di
disoccupazione con requisiti ridotti - si esauriscono nella presentazione, alle sezioni
circoscrizionali per l'impiego, di domanda - su apposito modulo predisposto dall'INPS corredata da "apposita dichiarazione rilasciata dai datori di lavoro attestante il numero
delle giornate prestate nell'anno …. e la relativa retribuzione corrisposta" l'esplicita
previsione in tal senso (di cui al D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 7, comma 5, convertito in L.
20 maggio 1988, n. 160, cit.) risulta, infatti, confermata dalla norma di interpretazione
autentica (di cui al D.L. 29 marzo 1991, n. 108, art. 3, comma 4, convertito in L. 1 giugno
1991, n. 169, cit.).
In particolare, non si estendono - all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti
ridotti le modalità (quali l'iscrizione all'ufficio di collocamento e la soggezione al controllo
sullo stato di disoccupazione, di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 75, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, ed al D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art.
34) - che sono previste per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali in difetto, peraltro, di qualsiasi rinvio (come quello, ad esempio, di cui alla L. 5 novembre
1968, n. 1115, art. 8, con riferimento al trattamento speciale di disoccupazione ivi previsto).
Resta, quindi, affidata alla dichiarazione del datore di lavoro - la cui veridicità risulta
imposta, a pena di sanzione amministrativa - la prova circa "il numero delle giornate
prestate e la relativa retribuzione corrisposta"
Tuttavia, sono fatte salve - non avendo quella dichiarazione natura, valore ed efficacia di
prova legale le contrarie risultanze - comunque acquisite al processo in base ai principi
generali di riparto dell'onere probatorio relativo.
Alla luce dei principi di diritto enunciati, il ricorso è stato accolto per non avere la
sentenza impugnata riconosciuto al ricorrente il diritto all'indennità con requisiti ridotti in
dipendenza del difetto dell'iscrizione alle liste di collocamento che, per quanto si è detto,
non rileva ai fini di che trattasi.
Scarica