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OTTOBRE 2010
NUMERO 6
Diritto Industriale
In vigore il decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010 che introduce misure integrative e
correttive al Codice della Proprietà Industriale.
Le nuove norme rafforzano la tutela della proprietà industriale in linea con le disposizioni comunitarie
con l’obiettivo di accrescere la competitività delle aziende italiane.
Ancora uno stop nell’introduzione delle nuove norme su tracciabilità e Made in
La legge Reguzzoni-Versace-Calearo sull'etichettatura di origine obbligatoria e indicazione d’origine
dei prodotti non entrerà in vigore, come originariamente previsto, dal prossimo primo ottobre.
Privacy e Information Technology
Pubblicità comportamentale online: il Gruppo di Lavoro Articolo 29 fornisce le linee-guida
Il Gruppo Articolo 29, organo consultivo dell'Unione Europea in materia di privacy, prova a mettere
ordine sul tema della pubblicità comportamentale online e della regolamentazione dei possibili
contrasti con la normativa sui dati personali.
Asia
Nuovi regolamenti WIPO per mediazione e arbitrato breve per Film e Media
Il Centro Arbitrale della WIPO (con sede a Ginevra e Singapore) ha pubblicato le Mediation and
Arbitration Expedited Rules for Film and Media, nuovi regolamenti per mediazione e arbitrato breve per
dispute in materia televisiva e cinematografica.
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In vigore il decreto legislativo n.
131 del 13 agosto 2010 che
introduce misure integrative e
correttive al Codice della Proprietà
Industriale.
Lo scorso 2 settembre 2010 è entrato in vigore
il decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010,
recante una serie di modifiche al Codice della
Proprietà Industriale. Questi i principali temi
della riforma:
Semplificazione delle procedure: sono stati
semplificati gli adempimenti amministrativi per
i soggetti che intendono ottenere un titolo di
proprietà industriale, in relazione, tra l’altro,
alla traduzione delle domande internazionali di
brevetto, la trascrizione e il deposito di un
brevetto in comunione tra più soggetti.
Accertamento negativo della contraffazione: la
nuova norma ammette espressamente l’azione
di accertamento negativo della contraffazione
anche in via cautelare da parte di chi produce
beni o servizi a rischio di contestazione e
intenda evitare un contenzioso futuro con il
titolare del marchio o brevetto che si teme
contraffatto.
Registrazione di marchi da parte dei Comuni: è
stata ribadita e promossa la possibilità per i
Comuni di ottenere la concessione di marchi
che
consentano
di
valorizzare
commercialmente il patrimonio culturale,
storico, architettonico e ambientale del proprio
territorio, anche attraverso il merchandising. Il
ricavato dello sfruttamento del marchio dovrà
finanziare attività istituzionale o coprire
eventuale disavanzo dell’ente.
Invenzioni del dipendente: due novità
importanti nella disciplina dell’equo premio: (i)
al fine di assicurare la tempestiva conclusione
del procedimento di acquisizione del brevetto
e la conseguente attribuzione dell'equo premio
all'inventore, può essere concesso, su richiesta
dell'organizzazione del datore di lavoro
interessata, l'esame anticipato della domanda
volta al rilascio del brevetto; e (ii) il diritto
all’equo premio è stato esteso anche al caso in
cui il datore di lavoro decida di non brevettare
l’invenzione ma di sfruttarla in regime di
segreto.
Biotecnologie: le nuove norme introdotte
attribuiscono maggiore protezione giuridica
alle invenzioni biotecnologiche, in attuazione
della Direttiva CE 98/44. Introdotte anche
nuove sanzioni penali in caso di utilizzazione
di DNA umano senza consenso espresso
dell’avente diritto, false dichiarazioni sulla
provenienza del DNA e false dichiarazioni
sull’utilizzo di OGM.
Ancora uno stop nell’introduzione
delle nuove norme su tracciabilità e
Made in
Il travagliato iter delle nuove norme per la
tutela dei prodotti autorizzati a fregiarsi della
dicitura “Made in Italy” vede un’ulteriore
battuta d’arresto. Il Governo italiano ha infatti
deciso di trasmettere alla Commissione
Europea i decreti attuativi della legge in
questione, che si propone di tutelare imprese,
lavoratori e consumatori italiani dalla
concorrenza sleale di prodotti realizzati in
tutto o in parte al di fuori dei confini nazionali,
prima che questi siano definitivamente
adottati.
I dubbi sollevati sulla compatibilità delle
norme che la legge intende introdurre
(soprattutto con riferimento alla tracciabilità
dei prodotti) rispetto al principio di libera
circolazione delle merci ha fatto ritenere
opportuna una verifica preventiva in sede
europea con l'obiettivo di adottare eventuali
adattamenti che rendano la legge nazionale
pienamente applicabile nel rispetto della
normativa comunitaria.
1
Pubblicità comportamentale
online: il Gruppo di Lavoro
Articolo 29 fornisce le linee-guida
Con
la
definizione
di
"pubblicità
comportamentale online" si indica, nella prassi,
l'attività di tracciamento degli utenti nel corso
della navigazione su internet, spesso tramite
l'ausilio di cookies (file inviati da un server ad un
browser e successivamente ritrasmessi dopo la
memorizzazione
di
informazioni
predeterminate riguardanti i dati di
navigazione dell'utente), con la finalità di
creare profili di utenti che possano
successivamente essere utilizzati per fornire
agli stessi contenuti pubblicitari il più possibile
personalizzati.
Al fine di chiarire i limiti entro cui tali attività
possano considerarsi lecite con riferimento alla
tutela della riservatezza e della privacy dei
soggetti coinvolti, lo scorso 22 giugno il
Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la
Protezione dei Dati Personali (il "Gruppo
Articolo
29")
organo
consultivo
indipendente dell'Unione Europea, composto
da rappresentanti dei Garanti per la protezione
dei dati personali degli Stati membri - ha
approvato il parere 2/2010. In particolare, nel
parere si rileva come la collocazione di cookies
sui terminali degli utenti e l'utilizzo degli stessi
al fine di raccogliere i dati personali debba
comunque essere preceduto dalla raccolta del
consenso informato prestato dai soggetti
interessati. Tale consenso, a parere del Gruppo
Articolo 29, non potrebbe essere basato
unicamente su sistemi con una logica ex post di
c.d. "opt-out", ossia la possibilità di cancellare i
file ed impedire, successivamente, l'invio degli
stessi, bensì su forme più o meno articolate di
"opt-in", ossia un'attività positiva ed ex ante,
dell'interessato, con la quale questi manifesti il
proprio preventivo consenso al trattamento.
A contemperamento di tale requisito, tuttavia,
si precisa come tale consenso potrebbe, in
ipotesi, essere cumulativo e rivolto
all'accettazione anche di successive letture dei
cookies da parte del fornitore dei servizi, purché
siano al contempo adottati accorgimenti quali
la limitazione nel tempo della portata del
consenso preventivo, la possibilità di facile
revoca dello stesso e la creazione di simboli
grafici visibili che consentano all'utente di
essere a conoscenza del monitoraggio in corso
sulla propria navigazione.
Il Gruppo Articolo 29 si sofferma altresì su
ulteriori problematiche che l'attività di
pubblicità comportamentale è in grado di
ingenerare, quali, inter alia, la necessità di
fornire agli utenti adeguata informativa in
merito al trattamento dei dati personali trattati
con indicazione dei possibili destinatari cui i
dati possano essere comunicati, oltre
all'obbligo di consentire agli utenti il pieno
esercizio dei diritti ad essi riconosciuti ai sensi
del quadro normativo europeo sulla tutela dei
dati personali (ad es. il diritto di ottenere la
cancellazione, il blocco o l'anonimizzazione
dei propri dati). Specifiche tutele, poi, possono
rendersi necessarie in relazione a particolari
categorie di dati, come i dati sensibili,
potenzialmente acquisiti tramite impiego di
cookies.
Nuovi regolamenti WIPO per
mediazione e arbitrato breve per
Film e Media
La WIPO - Organizzazione Mondiale della
Proprieta’ Intellettuale - ha recentemente
pubblicato le proprie Mediation and Arbitration
Expedited Rules for Film and Media (‘WIPO
Rules for Film and Media”), nuovi
regolamenti per mediazione e arbitrato breve
specificamente predisposti per l’industria
televisiva e cinematografica.
I nuovi regolamenti sono modellati sulla
disciplina dei regolamenti WIPO per
mediazione e arbitrato ordinari, ma si
caratterizzano rispetto a questi per (i) un iter
semplificato; (ii) la previsione di termini più
brevi per il compimento delle diverse fasi
procedurali; (iii) una riduzione degli onorari di
arbitri e mediatori; e (iv) una riduzione delle
spese di amministrazione delle procedure, ove
demandata
alla
medesima
WIPO.
2
Le WIPO Rules for Film and Media intendono
dunque rispondere alle esigenze di celerità ed
efficienza degli operatori dello spettacolo in
genere (società di produzione, autori, interpreti ed
esecutori, editori, distributori, etc.) per eventuali
controversie su accordi di produzione, edizione,
copyright e diritti connessi, licenza, etc.
In particolare, possono essere risolte con tali
regolamenti e tramite l’amministrazione della
WIPO le controversie che hanno ad oggetto
format televisivi (utilizzati per reality, talent-show,
giochi, sit-com, etc.) e che coinvolgono i membri
della Format Recognition and Protection Association
(“FRAPA”), l’associazione internazionale che
promuove la protezione dei format medesimi, e di
cui fanno parte i maggiori operatori del settore.
Infatti, dallo scorso aprile, WIPO e FRAPA
hanno iniziato una specifica collaborazione, in
considerazione dell’incremento del numero di tali
controversie sui format (soprattutto per plagio o
copia non autorizzata), aventi spesso profilo
internazionale, e che difficilmente trovavano una
soddisfacente definizione in via giudiziale, sia per
i tempi eccessivamente lunghi, sia per la
difformità di tutela accordata a tali opere da
ciascun ordinamento giuridico nazionale.
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