CHIOMENTI STUDIO LEGALE NEWSLETTER PROPRIETÀ INTELLETTUALE PRIVACY E INFORMATION TECHNOLOGY OTTOBRE 2010 NUMERO 6 Diritto Industriale In vigore il decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010 che introduce misure integrative e correttive al Codice della Proprietà Industriale. Le nuove norme rafforzano la tutela della proprietà industriale in linea con le disposizioni comunitarie con l’obiettivo di accrescere la competitività delle aziende italiane. Ancora uno stop nell’introduzione delle nuove norme su tracciabilità e Made in La legge Reguzzoni-Versace-Calearo sull'etichettatura di origine obbligatoria e indicazione d’origine dei prodotti non entrerà in vigore, come originariamente previsto, dal prossimo primo ottobre. Privacy e Information Technology Pubblicità comportamentale online: il Gruppo di Lavoro Articolo 29 fornisce le linee-guida Il Gruppo Articolo 29, organo consultivo dell'Unione Europea in materia di privacy, prova a mettere ordine sul tema della pubblicità comportamentale online e della regolamentazione dei possibili contrasti con la normativa sui dati personali. Asia Nuovi regolamenti WIPO per mediazione e arbitrato breve per Film e Media Il Centro Arbitrale della WIPO (con sede a Ginevra e Singapore) ha pubblicato le Mediation and Arbitration Expedited Rules for Film and Media, nuovi regolamenti per mediazione e arbitrato breve per dispute in materia televisiva e cinematografica. Chiomenti Studio Legale © Copyright 2010 www.chiomenti.net qualora non vogliate più ricevere la Newsletter, cliccando su questo link sarete automaticamente cancellati dalla mailing list: [email protected] In vigore il decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010 che introduce misure integrative e correttive al Codice della Proprietà Industriale. Lo scorso 2 settembre 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010, recante una serie di modifiche al Codice della Proprietà Industriale. Questi i principali temi della riforma: Semplificazione delle procedure: sono stati semplificati gli adempimenti amministrativi per i soggetti che intendono ottenere un titolo di proprietà industriale, in relazione, tra l’altro, alla traduzione delle domande internazionali di brevetto, la trascrizione e il deposito di un brevetto in comunione tra più soggetti. Accertamento negativo della contraffazione: la nuova norma ammette espressamente l’azione di accertamento negativo della contraffazione anche in via cautelare da parte di chi produce beni o servizi a rischio di contestazione e intenda evitare un contenzioso futuro con il titolare del marchio o brevetto che si teme contraffatto. Registrazione di marchi da parte dei Comuni: è stata ribadita e promossa la possibilità per i Comuni di ottenere la concessione di marchi che consentano di valorizzare commercialmente il patrimonio culturale, storico, architettonico e ambientale del proprio territorio, anche attraverso il merchandising. Il ricavato dello sfruttamento del marchio dovrà finanziare attività istituzionale o coprire eventuale disavanzo dell’ente. Invenzioni del dipendente: due novità importanti nella disciplina dell’equo premio: (i) al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, può essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto; e (ii) il diritto all’equo premio è stato esteso anche al caso in cui il datore di lavoro decida di non brevettare l’invenzione ma di sfruttarla in regime di segreto. Biotecnologie: le nuove norme introdotte attribuiscono maggiore protezione giuridica alle invenzioni biotecnologiche, in attuazione della Direttiva CE 98/44. Introdotte anche nuove sanzioni penali in caso di utilizzazione di DNA umano senza consenso espresso dell’avente diritto, false dichiarazioni sulla provenienza del DNA e false dichiarazioni sull’utilizzo di OGM. Ancora uno stop nell’introduzione delle nuove norme su tracciabilità e Made in Il travagliato iter delle nuove norme per la tutela dei prodotti autorizzati a fregiarsi della dicitura “Made in Italy” vede un’ulteriore battuta d’arresto. Il Governo italiano ha infatti deciso di trasmettere alla Commissione Europea i decreti attuativi della legge in questione, che si propone di tutelare imprese, lavoratori e consumatori italiani dalla concorrenza sleale di prodotti realizzati in tutto o in parte al di fuori dei confini nazionali, prima che questi siano definitivamente adottati. I dubbi sollevati sulla compatibilità delle norme che la legge intende introdurre (soprattutto con riferimento alla tracciabilità dei prodotti) rispetto al principio di libera circolazione delle merci ha fatto ritenere opportuna una verifica preventiva in sede europea con l'obiettivo di adottare eventuali adattamenti che rendano la legge nazionale pienamente applicabile nel rispetto della normativa comunitaria. 1 Pubblicità comportamentale online: il Gruppo di Lavoro Articolo 29 fornisce le linee-guida Con la definizione di "pubblicità comportamentale online" si indica, nella prassi, l'attività di tracciamento degli utenti nel corso della navigazione su internet, spesso tramite l'ausilio di cookies (file inviati da un server ad un browser e successivamente ritrasmessi dopo la memorizzazione di informazioni predeterminate riguardanti i dati di navigazione dell'utente), con la finalità di creare profili di utenti che possano successivamente essere utilizzati per fornire agli stessi contenuti pubblicitari il più possibile personalizzati. Al fine di chiarire i limiti entro cui tali attività possano considerarsi lecite con riferimento alla tutela della riservatezza e della privacy dei soggetti coinvolti, lo scorso 22 giugno il Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la Protezione dei Dati Personali (il "Gruppo Articolo 29") organo consultivo indipendente dell'Unione Europea, composto da rappresentanti dei Garanti per la protezione dei dati personali degli Stati membri - ha approvato il parere 2/2010. In particolare, nel parere si rileva come la collocazione di cookies sui terminali degli utenti e l'utilizzo degli stessi al fine di raccogliere i dati personali debba comunque essere preceduto dalla raccolta del consenso informato prestato dai soggetti interessati. Tale consenso, a parere del Gruppo Articolo 29, non potrebbe essere basato unicamente su sistemi con una logica ex post di c.d. "opt-out", ossia la possibilità di cancellare i file ed impedire, successivamente, l'invio degli stessi, bensì su forme più o meno articolate di "opt-in", ossia un'attività positiva ed ex ante, dell'interessato, con la quale questi manifesti il proprio preventivo consenso al trattamento. A contemperamento di tale requisito, tuttavia, si precisa come tale consenso potrebbe, in ipotesi, essere cumulativo e rivolto all'accettazione anche di successive letture dei cookies da parte del fornitore dei servizi, purché siano al contempo adottati accorgimenti quali la limitazione nel tempo della portata del consenso preventivo, la possibilità di facile revoca dello stesso e la creazione di simboli grafici visibili che consentano all'utente di essere a conoscenza del monitoraggio in corso sulla propria navigazione. Il Gruppo Articolo 29 si sofferma altresì su ulteriori problematiche che l'attività di pubblicità comportamentale è in grado di ingenerare, quali, inter alia, la necessità di fornire agli utenti adeguata informativa in merito al trattamento dei dati personali trattati con indicazione dei possibili destinatari cui i dati possano essere comunicati, oltre all'obbligo di consentire agli utenti il pieno esercizio dei diritti ad essi riconosciuti ai sensi del quadro normativo europeo sulla tutela dei dati personali (ad es. il diritto di ottenere la cancellazione, il blocco o l'anonimizzazione dei propri dati). Specifiche tutele, poi, possono rendersi necessarie in relazione a particolari categorie di dati, come i dati sensibili, potenzialmente acquisiti tramite impiego di cookies. Nuovi regolamenti WIPO per mediazione e arbitrato breve per Film e Media La WIPO - Organizzazione Mondiale della Proprieta’ Intellettuale - ha recentemente pubblicato le proprie Mediation and Arbitration Expedited Rules for Film and Media (‘WIPO Rules for Film and Media”), nuovi regolamenti per mediazione e arbitrato breve specificamente predisposti per l’industria televisiva e cinematografica. I nuovi regolamenti sono modellati sulla disciplina dei regolamenti WIPO per mediazione e arbitrato ordinari, ma si caratterizzano rispetto a questi per (i) un iter semplificato; (ii) la previsione di termini più brevi per il compimento delle diverse fasi procedurali; (iii) una riduzione degli onorari di arbitri e mediatori; e (iv) una riduzione delle spese di amministrazione delle procedure, ove demandata alla medesima WIPO. 2 Le WIPO Rules for Film and Media intendono dunque rispondere alle esigenze di celerità ed efficienza degli operatori dello spettacolo in genere (società di produzione, autori, interpreti ed esecutori, editori, distributori, etc.) per eventuali controversie su accordi di produzione, edizione, copyright e diritti connessi, licenza, etc. In particolare, possono essere risolte con tali regolamenti e tramite l’amministrazione della WIPO le controversie che hanno ad oggetto format televisivi (utilizzati per reality, talent-show, giochi, sit-com, etc.) e che coinvolgono i membri della Format Recognition and Protection Association (“FRAPA”), l’associazione internazionale che promuove la protezione dei format medesimi, e di cui fanno parte i maggiori operatori del settore. Infatti, dallo scorso aprile, WIPO e FRAPA hanno iniziato una specifica collaborazione, in considerazione dell’incremento del numero di tali controversie sui format (soprattutto per plagio o copia non autorizzata), aventi spesso profilo internazionale, e che difficilmente trovavano una soddisfacente definizione in via giudiziale, sia per i tempi eccessivamente lunghi, sia per la difformità di tutela accordata a tali opere da ciascun ordinamento giuridico nazionale. Le nostre sedi: Roma I-00187 Via XXIV Maggio 43 Tel.: +39 06 466221 Fax: +39 06 46622600 Email: [email protected] Londra W1J 6HF 20 Berkeley Square Tel.: +44 20 75691500 Fax: +44 20 75691501 Email: [email protected] Pechino 100022 36/F, Yintai Office Tower No.2 Jianguomenwai Ave, Chaoyang District Tel.+86 10 65633988 Fax: +86 10 65633986 Email: [email protected] Milano I-20121 Via G. Verdi 2 Tel.: +39 02 7215 71 Fax: +39 02 7215 7224 Email: [email protected] Bruxelles B-1150 41 Av. R. Vandendriessche Tel.: +32 2 7759900 Fax: +32 2 7759927 Email: [email protected] Shanghai 200002 11th Floor, Bank of China Tower 23 Zhong Shan Dong Yi Road Tel.:+86 21 6171 8585 Fax: +86 21 6171 8558 Email: [email protected] Torino I-10128 Via Montevecchio 28 Email: [email protected] New York NY 10020 One Rockefeller Plaza, Suite 2404 Tel.: + 1 212 6606400 Fax: + 1 212 6606401 Email: [email protected] Hong Kong S.A.R. Unit 708, Gloucester Tower The Landmark 15 Queen’s Road Central Tel: 852 3192 7070 Fax: 852 2810 0833 Email: [email protected] Intellectual Property, Privacy e Information Technology Practice Group Contatti: Marco Nicolini – Milano/Hong Kong - [email protected] Ida Palombella – Milano – [email protected] Matilde Lamura – Roma – [email protected] Altri contatti: Carlo Croff – Milano – [email protected] Francesco Tedeschini – Roma – [email protected] Vittorio Tadei – Roma - [email protected] Alessandra Pieretti – Milano – [email protected]