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COSMETICS EUROPE:
PRINCIPI GUIDA SU UNA COMUNICAZIONE
PUBBLICITARIA E COMMERCIALE RESPONSABILE*
* Libera traduzione in italiano del documento originale di Cosmetics Europe dal titolo “Cosmetics Europe: Guiding Principles on
Responsible Advertising and Marketing Communication”.
Il documento originale di Cosmetics Europe è disponibile sul sito www.unipro.org oppure può essere richiesto alla segreteria
dell’Area Tecnico Normativa.
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INDICE
PREFAZIONE
1
CHARTER SU UNA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E COMMERCIALE RESPONSABILE 2
PRINCIPI GUIDA SU UNA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E COMMERCIALE
RESPONSABILE
1.
INTRODUZIONE
1.1 Quadro normativo
1.2. Definizioni
1.3 Ambito di applicazione
1.4 Elaborazione condivisa dei principi guida
1.5. Attuazione ed applicazione
1.6 Rendicontazione, controllo della conformità e revisione
2 PRINCIPI GUIDA
2.1 Sincerità pubblicitaria
2.1.1. Prove dei claim vantati sui prodotti
2.1.2. Onestà delle immagini
2.1.3. Testimonianze e raccomandazioni di esperti
2.1.3.1. Disposizioni generali
2.1.3.2. Testimonianze
2.1.3.3. Raccomandazioni di esperti
2.1.4. Aspetti ambientali richiamati in pubblicità
2.1.4.1. Presentazione generale
2.1.4.2. Utilizzo di simboli / indicazioni di certificazione da parte di terzi
2.1.4.3. Correttezza e pertinenza dei claim ambientali
2.1.4.4. Dimostrazione
2.2. Responsabilità sociale
2.2.1. Principi generali
2.2.2. Principi particolari
2.2.2.1. Rispetto per l'essere umano
2.2.2.2. Soggetti vulnerabili - bambini
RINGRAZIAMENTI
COSMETICS EUROPE: PRINCIPI GUIDA SULLA PUBBLICITÀ E SULLA COMUNICAZIONE DI MARKETING RESPONSABILE
3
3
3
3
4
4
4
4
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5
5
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6
6
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7
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7
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9
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PREFAZIONE
L'industria europea dei cosmetici si è sempre impegnata nel garantire i più alti standard sia
nell'ambito del rapporto coi consumatori che della produzione di cosmetici e prodotti per la cura della
persona. Cosmetics Europe è impegnata attivamente nel promuovere best practice nella pubblicità
dei prodotti cosmetici. Ciò in risposta ai timori dei consumatori in ordine all'impatto potenzialmente
negativo della pubblicità di prodotti cosmetici a livello sia individuale che sociale.
L'industria europea dei cosmetici ha optato per un sistema autodisciplinare in tema di pubblicità di
prodotti cosmetici. A complemento della lista dei criteri comuni redatta dalla Commissione Europea
per i claims sui prodotti cosmetici, l'industria cosmetica ha adottato, nel giugno 2012, alcuni principi
guida che hanno l'obiettivo di evitare pratiche pubblicitarie ingannevoli. I principi sono accompagnati
da un Charter che indica gli standard generali applicabili. Tale insieme di documenti costituisce il
punto di riferimento per la pubblicità dei prodotti cosmetici in Europa.
I principi guida testimoniano l'impegno dell'industria cosmetica al rispetto dei criteri di responsabilità,
bilanciando e riflettendo altresì i punti di vista dei vari stakeholder coinvolti nel processo di
elaborazione degli stessi. Tali stakeholder comprendono rappresentanti del settore pubblicitario,
istituzioni europee, il network dei sistemi di autodisciplina e le ONG. Il loro importante contributo ha
indicato le sfide da affrontare e come tale obiettivo debba essere realizzato.
Questo impegno rappresenta solo un primo passo. L'industria cosmetica desidera rendere concreta
tale iniziativa, riflettendo i trend e le aspettative sociali in relazione alla pubblicità dei prodotti
cosmetici. Dopo tutto, la capacità di ottenere e mantenere la fiducia dei consumatori nei confronti dei
prodotti cosmetici e dei prodotti per la cura della persona costituisce un fattore chiave per le attività
di questo settore. Il mantenimento di forti valori rappresenta un elemento importante di tale
processo, così come dimostrati dai principi guida e dal Charter di autodisciplina pubblicitaria.
Bertil Heerink
Direttore Generale di Cosmetics Europe
Loïc Armand
Presidente del Strategic Project Team " Self-Regulation
on Advertising" di Cosmetics Europe
COSMETICS EUROPE: PRINCIPI GUIDA SULLA PUBBLICITÀ E SULLA COMUNICAZIONE DI MARKETING RESPONSABILE
1
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CHARTER
SU UNA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E COMMERCIALE RESPONSABILE
L'industria cosmetica europea riconosce l'importanza di una
comunicazione pubblicitaria e commerciale responsabile
come mezzo essenziale per informare i consumatori sulle
caratteristiche e sulle qualità dei prodotti cosmetici. In
particolare, l'industria dei prodotti cosmetici si impegna,
tramite questo Charter, ad assicurare che qualsiasi
comunicazione pubblicitaria e commerciale:
- Sia conforme alle disposizioni normative e di
autodisciplina emanate a livello europeo e nazionale;
- Sia sincera, veritiera e non ingannevole;
- Consenta ai consumatori di compiere scelte informate;
- Agisca in modo socialmente responsabile.
Questo Charter si prefigge lo scopo di indicare la base
comune dell'industria cosmetica in tema di comunicazione
pubblicitaria e commerciale responsabile per i cosmetici in
Europa.
I membri di Cosmetics Europe sostengono questo Charter
quale rappresentazione corretta ed onesta del loro impegno.
I membri di Cosmetics Europe promuovono attivamente il
rispetto dei suoi principi.
Il Charter è completato da un quadro di riferimento che
comprende la lista dei criteri comuni redatta dalla
Commissione europea ed i principi guida di autodisciplina di
Cosmetics Europe su una comunicazione pubblicitaria e
commerciale responsabile.
Conformità alle disposizioni normative e di
autodisciplina emanate a livello europeo e nazionale
L'industria europea dei cosmetici si impegna a rispettare
pienamente qualsiasi regolamento, direttiva, legge e codice
di buona pratica applicabile.
Tale quadro normativo e di autodisciplina consente un
commercio
responsabile e comporta vantaggi sia per i consumatori
che per gli operatori del settore. Inoltre, l'industria
continuerà a collaborare con le autorità pubbliche e gli
organismi di autodisciplina a livello europeo e nazionale.
Pubblicità sincera, veritiera e non ingannevole
L'industria europea dei cosmetici si impegna a far sì che la
sua comunicazione pubblicitaria e commerciale sia sincera
e veritiera, fornendo informazioni corrette e precise ai
consumatori. I claim sul prodotto saranno veri e dimostrati.
In particolare, i claim relativi all'ambiente saranno oggetto
di speciale riguardo. I membri non criticheranno
indebitamente o denigreranno prodotti concorrenti.
Scelte informate
L'industria europea dei cosmetici si impegna a fornire ai
consumatori
una
comunicazione
pubblicitaria
e
commerciale
che permetta loro di compiere scelte
informate ed acquistare i prodotti che meglio rispondono
alle loro esigenze e aspettative. La comunicazione
pubblicitaria e commerciale non deve sfruttare la credulità,
la buona fede, la mancanza di conoscenza o l'inesperienza
dei consumatori,pur rimanendo varia, innovativa, divertente
ed aspirazionale.
Responsabilità sociale
L'industria europea dei cosmetici si impegna a rispettare i
valori in continua evoluzione in tema di responsabilità
sociale e a riconoscere la varietà di culture e di standard
applicabili. La comunicazione pubblicitaria e commerciale
deve rispettare i principi del gusto e della decenza e
prestare particolare attenzione al rispetto della persona e
dei consumatori più vulnerabili.
INFORMAZIONI SU:
Cosmetics Europe - the personal care association rappresenta dal 1962 l'industria europea di cosmetici, articoli da toeletta
e profumi, il cui valore complessivo è pari a 70 miliardi di euro. I soci di Cosmetics Europe comprendono 19 società
internazionali, 27 associazioni nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e non solo, e 4 membri associati.
Cosmetics Europe rappresenta gli interessi di oltre 2.000 aziende, dai maggiori produttori di cosmetici a livello
internazionale alle piccole aziende a conduzione familiare operanti in mercati di nicchia. Circa 1,7 milioni di persone sono
impiegate, direttamente o indirettamente, nell'industria cosmetica europea.
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PRINCIPI GUIDA
SU UNA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E COMMERCIALE RESPONSABILE
Le presenti linee guida traducono in disposizioni concrete i principi cui ha aderito l'industria
cosmetica europea nel Charter su una comunicazione pubblicitaria e commerciale
responsabile. Il presente documento offre un quadro specifico per i prodotti cosmetici e
consolida principi e best practice già esistenti, gettando una base comune per la
comunicazione pubblicitaria e commerciale relativa ai prodotti cosmetici in Europa.
INTRODUZIONE
1.1 Quadro normativo:
I presenti principi guida si conformano alle disposizioni
applicabili di cui alle seguenti fonti:
(a)
la Direttiva 2005 /29/CE sulle pratiche commerciali
sleali
(b)
la Direttiva 2006 /114/CE sulla pubblicità
ingannevole e comparativa.
(c)
l'articolo 20 del Regolamento (CE) 1223/2009 sui
prodotti
cosmetici
(di
seguito
denominato
Regolamento sui Cosmetici), secondo cui i claim
relativi al prodotto "non vanno impiegati per attribuire
ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non
possiedono". Tale articolo implica la necessità di
stabilire criteri comuni per tutti i tipi di cliam sui
prodotti. Tali criteri sono in fase di elaborazione da
parte della Commissione europea, in collaborazione
con gli Stati membri dell'UE ed i relativi stakeholder.
(d) La versione consolidata del “ICC Code of
Advertising and marketing Communication Practice”
(b) Per "claim sui prodotti cosmetici" si intendono
"diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri
segni, figurativi o meno" utilizzati in sede di
etichettatura, messa a disposizione sul mercato e
pubblicità di prodotti cosmetici (Articolo 20 del
Regolamento sui Cosmetici).
(c) Per "pubblicità" si intende "qualsiasi forma di
comunicazione di marketing veicolata da qualsiasi
mezzo, solitamente a titolo oneroso o a fronte di altro
corrispettivo"
(Consolidated
ICC
Code).
Ciò
comprende anche comunicazioni digitali di marketing.
(d) Per "comunicazioni commerciali" si intendono
"pubblicità e altre tecniche, quali promozioni,
sponsorizzazioni e il direct marketing; tale termine
deve essere interpretato in senso lato per
comprendere qualsiasi comunicazione prodotta
direttamente da o per conto del venditore ed intesa
principalmente a promuovere prodotti o influenzare il
comportamento dei consumatori" (Consolidated ICC
Code).
1.2. Definizioni:
Ai fini dei presenti principi guida:
(a) Per "prodotto cosmetico" si intende “qualsiasi sostanza
o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici
esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero
e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure
sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo
esclusivamente
o
prevalentemente
di
pulirli,
profumarli,
modificarne
l'aspetto,
proteggerli,
mantenerli in buono stato o correggere gli odori
corporei (Articolo 2 del Regolamento sui Cosmetici).
(e) Per "pubblicità ingannevole" si intende "qualsiasi
pubblicità che in qualsiasi modo, compresa la sua
presentazione, induca in errore o possa indurre in
errore le persone alle quali è rivolta o che essa
raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole,
possa pregiudicare il loro comportamento economico
o che, per questo motivo, leda o possa ledere un
concorrente" (Direttiva 2006/114/CE).
(f) Per "consumatore medio" si intende qualsiasi soggetto
"normalmente informato e ragionevolmente attento ed
avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e
linguistici"
(Considerando
18
della
Direttiva
2005/29/CE).
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PRINCIPI GUIDA
SU UNA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E COMMERCIALE RESPONSABILE
1.3 Ambito di applicazione
I principi guida mirano a stabilire una base comune per la
pubblicità responsabile dei prodotti cosmetici in tutta
Europa.
Tuttavia,
analogamente
a
qualsiasi
provvedimento di autodisciplina, è possibile che tali
principi debbano essere adattati per riflettere le condizioni
locali presenti negli Stati membri onde poter essere
realmente efficaci e credibili.
In pratica, ciò significa che le disposizioni nazionali,
sebbene fondate su una base comune paneuropea,
potranno andare al di là dei presenti principi guida ove
appropriato.
1.4. Elaborazione condivisa dei principi
guida
1.6 Rendicontazione, controllo della
conformità e revisione
Cosmetics Europe si impegna a riferire regolarmente e
pubblicamente sui progressi ottenuti in termini di
condivisione dei presenti principi guida con gli OdA
nazionali. Cosmetics Europe si impegna inoltre ad attivarsi
affinché il rispetto dei presenti principi guida da parte dei
suoi membri sia regolarmente monitorato in modo
trasparente, condiviso e responsabile.
Sulla base dei progressi ottenuti nell'attuazione dei principi
guida, dei dati di conformità sulla sua applicazione, del
dialogo costante con i relativi stakeholder ecc., Cosmetics
Europe si impegna a rivedere regolarmente i principi guida.
Ciò al fine di garantire che tali principi riflettano
costantemente le tendenze e le aspettative sociali e siano
modificati se necessario.
In linea con il modello ampiamente consolidato di best
practice per un'efficace autodisciplina pubblicitaria1,
Cosmetics Europe ha consultato una serie di stakeholder
ai fini dell'elaborazione dei presenti principi.
1.5. Attuazione ed applicazione
Tutti i membri di Cosmetics Europe si impegnano ad
attuare e sostenere i presenti principi, attenendosi alla
loro lettera e al loro spirito. Al fine di garantirne la
massima efficacia, e in linea con il modello europeo
ampiamente condiviso di best practice, le associazioni
nazionali di cosmetici che fanno parte di Cosmetics
Europe sono invitate a collaborare con i loro rispettivi
Organismi di Autodisciplina (OdA) nel modo più
opportuno affinché tali principi siano adottati a livello
nazionale.
Nei paesi in cui gli OdA adottano a tal fine specifiche
linee guida nazionali, gli OdA sono competenti a
pronunciarsi sui reclami presentati sia da concorrenti che
da consumatori, e contribuiscono a garantire che
qualsiasi caso di non conformità con tali linee guida sia
rettificato. In tal caso, gli OdA possono applicare le
sanzioni previste per violazioni persistenti e reiterate.
1. Cfr. Relazione della Commissione europea del 2006 sull'autodisciplina
nel settore pubblicitario dell'UE
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Principi guida
2.1 Sincerità pubblicitaria
2.1.2. Onestà delle immagini
L'industria europea dei cosmetici si impegna a fornire una
comunicazione pubblicitaria e commerciale sincera che
non tragga in inganno il consumatore e lo disinformi sulle
caratteristiche dei prodotti. L’onestà è una componente
basilare ed essenziale per un approccio responsabile alla
pubblicità di qualsiasi prodotto.
Le tecniche digitali sono oggi in grado di incrementare la
bellezza delle immagini per trasmettere la personalità del
brand e il suo posizionamento o qualsiasi altro beneficio
specifico del prodotto.
2.1.1. Prove dei claim vantati sui prodotti
Qualsiasi dichiarazione relativa al prodotto, sia essa
esplicita o implicita, deve essere supportata da idonee ed
adeguate prove atte a dimostrare le prestazioni dello
stesso. Occorre tenere in considerazione il contesto e le
circostanze specifiche in cui viene resa la dichiarazione (ivi
compresi i fattori sociali e culturali).
I claim devono essere conformi a:
(a) la lista dei criteri comuni elaborati dalla
Commissione Europea 2:
– conformità legale;
– veridicità;
– prove a supporto della dichiarazione;
– onestà;
– correttezza;
– la possibilità di compiere decisioni informate.
(b) le "Best practice per la dimostrazione di
claim sul prodotto" 3 , applicabili a:
- studi sperimentali;
- test di autovalutazione del consumatore;
- l'utilizzo di informazioni pubblicate.
2.
List of common citeria for claims which may be used with respect to
cosmetic products according to article 20 of Reguilation (EC) N° 1223/2009”
3.
“Best practice for claim substantiation evidence”, allegato in “List of commin
critria for claims which may be used with respect to cosmetic products
according to article 20 of Regulation (EC) N° 1223/2009”
Tuttavia, l'utilizzo di tecniche di pre/post-produzione come
lo styling, il ritocco, le extension per ciglia e capelli, ecc.,
deve rispettare i seguenti principi:
(a) Il soggetto che effettua la pubblicità è tenuto a
garantire che l'illustrazione di un beneficio di un
prodotto pubblicizzato non sia ingannevole (si veda
Prove dei claim vantati sui prodotti).
(b) Le tecniche digitali non devono alterare le immagini
di modelli/e rendendo il loro corpo o le loro qualità
non realistiche e ingannevoli in relazione ai benefici
ottenibili grazie al prodotto.
(c) Le tecniche di pre/post-produzione sono accettabili
purché non implichino che il prodotto abbia
caratteristiche o funzioni che non possiede.
Per esempio, i seguenti casi non sono considerati
ingannevoli:
- L'utilizzo di evidenti esagerazioni o di immagini di
bellezza stilizzata che non sono destinate ad
essere intese letteralmente.
- L'utilizzo di tecniche per incrementare la bellezza di
immagini che sono indipendenti dal prodotto o
dall'effetto pubblicizzato.
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PRINCIPI GUIDA
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2.1.3 Testimonianze e raccomandazioni di
esperti
2.1.4 Aspetti ambientali richiamati in pubblicità
2.1.3.1. Disposizioni generali
E' possibile utilizzare testimonianze e raccomandazioni di
esperti per enfatizzare le caratteristiche dei prodotti
cosmetici e creare la brand image.
Le testimonianze e le raccomandazioni di
esperti:
(a) possono essere utilizzate sotto
dichiarazione scritta o orale.
forma
In caso di claim ambientali, le aziende cosmetiche sono
tenute a rispettare i principi di veridicità, chiarezza, precisione,
pertinenza e validazione scientifica (si veda Prove dei claim
vantati sui prodotti).
Ove il claim ambientale vantato non sia veritiero o possa
essere male interpretato dai consumatori o li induca in
inganno tramite l'omissione di fatti rilevanti, tale dichiarazione
ambientale non potrà essere resa.
di
Occorre prestare particolare attenzione ai seguenti punti:
(b) devono essere autentiche, responsabili e
verificabili.
2.1.4.1. Presentazione generale:
(c) non possono sostituire la dimostrazione materiale
di un claim vantato (si veda Prove dei claim
vantati sui prodotti).
La presentazione generale di un prodotto cosmetico (colori,
immagini, ecc.) ed i suoi claim non devono:
(a) essere basati su informazioni false.
(d) devono evitare qualsiasi dichiarazione falsa e
disinformazione in relazione alla natura del
prodotto pubblicizzato, alle sue proprietà e ai
risultati raggiungibili.
(b) implicare un beneficio ambientale che il prodotto non
possiede.
2.1.3.2. Testimonianze
(c) Esagerare l'aspetto ambientale del prodotto al quale il
claim si riferisce.
Le testimonianze di personaggi celebri, di privati cittadini o
di consumatori, ecc., possono essere utilizzate purché
siano presentate come valutazioni o impressioni personali
relative ad un prodotto.
(d) Sottolineare i singoli benefici ambientali omettendo,
invece, aspetti che abbiano un impatto ambientale
negativo.
Le testimonianze non devono essere considerate quali
prove dell'efficacia del prodotto, efficacia che può essere
determinata solo sulla base di evidenze adeguate ed
idonee (si veda Prove dei claim vantati sui prodotti).
2.1.3.3 Raccomandazioni di esperti
Le raccomandazioni di esperti in campo medico,
paramedico o scientifico (indicati quali "esperti") in
relazione ad un ingrediente, un prodotto o un messaggio di
carattere generale in tema di igiene personale e bellezza,
sono accettabili purché siano fondati sulla base di evidenze
adeguate ed idonee (si veda Prove dei claim vantati sui
prodotti).
2.1.4.2. Utilizzo di simboli / indicazioni di certificazione
da parte di terzi:
(a) Qualsiasi informazione, immagine o simbolo di
supporto deve essere giustificato nei confronti del
consumatore medio ed essere comprensibile allo
stesso.
(b) Qualsiasi utilizzo di simboli o loghi non deve implicare
il rilascio da parte di terzi della approvazione richiesta
laddove ciò non sia avvenuto.
Tali esperti devono essere scelti sulla base delle loro
qualifiche, competenze o esperienze nel settore specifico.
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PRINCIPI GUIDA
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2.1.4.3. Correttezza e pertinenza dei claim ambientali:
(a)
Qualsiasi claim ambientale deve essere presentato in
modo da indicare chiaramente se la dichiarazione
concerne il prodotto completo o solo un elemento
dello stesso o il suo imballo o una componente di un
servizio.
2.2. Responsabilità sociale
L'industria cosmetica è impegnata a realizzare una
comunicazione pubblicitaria e commerciale responsabile nel
pieno rispetto dell'essere umano, dell'immagine del corpo e della
dignità umana.
2.2.1. Principi generali
(b) Il claim ambientale deve essere pertinente al prodotto
specifico e deve essere utilizzato solo in un contesto
o secondo un'impostazione appropriata.
(c)
Il claim deve essere specifico circa il beneficio o il
miglioramento ambientale vantato; di conseguenza, è
possibile dichiarare un vantaggio ambientale purché
sia stata svolta un'idonea valutazione dell'impatto
ambientale del prodotto.
2.1.4.4. Dimostrazione:
(a)
I claim ambientali, sia espliciti che impliciti, relativi ai
prodotti cosmetici, devono essere supportati da
evidenze scientifiche idonee ed adeguate.
(b)
I test e gli studi utilizzati quali evidenze devono essere
pertinenti al prodotto e al beneficio ambientale vantato.
(c) I claim ambientali devono essere rivisti e aggiornati
quando necessario al fine di riflettere eventuali
cambiamenti intervenuti a livello tecnologico, di prodotti
concorrenti o di altre circostanze che possano incidere
sulla correttezza del claim.
(d)
Per quanto riguarda i prodotti cosmetici "naturali" e
"biologici", l'Organizzazione Internazionale per la
Standardizzazione (ISO) sta elaborando una serie di
criteri tecnici e di definizioni riguardanti gli ingredienti e i
prodotti cosmetici naturali e biologici. Tali criteri tecnici
non si applicano ai claim ma possono essere utilizzati
come riferimento per la dimostrazione
delle
affermazioni "naturale" e "biologico" vantate per gli
ingredienti e i prodotti cosmetici.
Qualsiasi
comunicazione pubblicitaria e commerciale sui
cosmetici deve essere conforme a disposizioni generali
riguardanti:
(a) Buon gusto e decenza: La comunicazione pubblicitaria e
commerciale relativa a cosmetici "non deve contenere
dichiarazioni audio e video che offendono gli standard di
decenza attualmente esistenti nel paese e nella cultura
interessata"4.
(b) Rappresentazione di genere: La comunicazione
pubblicitaria e commerciale relativa a cosmetici non deve
contenere materiale sessualmente offensivo e deve
evitare qualsiasi dichiarazione verbale o scritta di natura
sessuale che possa essere umiliante per le donne o per
gli uomini. Inoltre, la comunicazione pubblicitaria e
commerciale non deve rivelarsi ostile nei confronti di un
alcun genere.
(c) Offensività: Non è accettabile alcuna dichiarazione o
rappresentazione
visiva
che
possa
offendere
profondamente o diffusamente coloro che possono
essere raggiunti dalla stessa, a prescindere dal fatto che
questa sia direttamente indirizzata o meno nei loro
confronti. Ciò comprende immagini e claim scioccanti
utilizzate solo per attirare l'attenzione.
(d) Violenza: La comunicazione pubblicitaria e commerciale
relativa a cosmetici "non deve dare l'impressione di
giustificare o incitare condotte violente, illecite o antisociali"5.
(e) Far leva sulla superstizione: " La comunicazione
pubblicitaria e commerciale deve evitare ogni forma di
sfruttamento della superstizione"6.
(f)
4.
5.
6.
7.
Far leva sulla paura: La comunicazione pubblicitaria e
commerciale
relativa
a
cosmetici
"non
deve
ingiustificatamente far leva sulla paura altrui o sfruttare la
sfortuna o la sofferenza altrui"7.
Articolo 2 Codice ICC
Articolo 4 Codice ICC
Articolo 4 Codice ICC
Articolo 4 Codice ICC
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PRINCIPI GUIDA
SU UNA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E COMMERCIALE RESPONSABILE
(g) Sfruttamento della buona fede e dell'inesperienza:
La comunicazione pubblicitaria e commerciale
relativa a cosmetici non deve essere impostata in
modo tale da abusare della fiducia dei consumatori o
sfruttare la loro mancanza di esperienza o di
conoscenza.
(h) Discriminazione: La comunicazione pubblicitaria e
commerciale relativa a cosmetici "deve rispettare la
dignità e diversità degli esseri umani. Non deve
incitare né giustificare qualsiasi forma di
discriminazione, compresa quella basata su [...]
[gruppo etnico], paese di origine, religione, sesso
identità di genere, età, disabilità od orientamento
sessuale"8.
(i) Denigrazione: La comunicazione pubblicitaria e
commerciale relativa a cosmetici "non deve
denigrare alcun soggetto o gruppo di soggetti,
azienda, organizzazione, attività industriale o
commerciale, professione o prodotto, o renderli
ridicoli o oggetto di pubblico disprezzo ".9
(j) Salute e sicurezza: La comunicazione pubblicitaria e
commerciale "non deve contenere, se non per
ragioni educative o sociali, alcun tipo di
rappresentazione visiva o descrittiva di pratiche
pericolose o di situazioni che mostrano disprezzo per
la sicurezza o la salute"10 . I modelli/e utilizzati in
pubblicità e le tecniche di post-produzione non
devono promuovere immagini del corpo umano di
magrezza estrema.
(k) L'umorismo può essere utilizzato in pubblicità e
comunicazioni di marketing purché non stigmatizzi,
umili o sminuisca qualsiasi persona o gruppo di
persone.
2.2.2 Principi particolari
2.2.2.1. Rispetto per l'essere umano
Alla luce del possibile impatto della comunicazione
pubblicitaria e commerciale di un cosmetico sull'autostima
dei consumatori, occorre prendere in considerazione i
seguenti punti quando in pubblicità si utilizzano dei
modelli/e:
(a) Evitare di concentrarsi su corpi o parti del corpo quali
fossero oggetti, laddove questi non siano pertinenti al
prodotto pubblicizzato.
(b) Evitare di mostrare modelli/e nudi in modo umiliante,
alienante o sessualmente offensivo. In caso di
nudità, occorre considerare i mezzi utilizzati e i
destinatari previsti.
2.2.2.2. Soggetti vulnerabili - bambini
L'industria europea dei cosmetici si impegna a diffondere
una
comunicazione
pubblicitaria
e
commerciale
responsabile nei confronti dei bambini e dei giovani. I
prodotti cosmetici specificamente destinati ai bambini
possono essere pubblicizzati purché:
(a) La pubblicità promuova i benefici igienici e sanitari
dei prodotti cosmetici per bambini, in particolare
prodotti di protezione solare, prodotti per l'igiene
orale, prodotti per la pulizia (compresi saponi,
shampoo e prodotti correttori per acne giovanile).
(b) La pubblicità di cosmetici decorativi e di profumi
non deve indurre i bambini a farne un uso
eccessivo
(c) La pubblicità dei prodotti cosmetici, comprese le
relative immagini, non deve favorire la
sessualizzazione precoce dei giovani.
8. Articolo 4 Codice ICC
9. Articolo 12 Codice ICC
10. Articolo 17 Codice ICC
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RINGRAZIAMENTI
Si ringraziano i membri del Strategic Project Team "Self- Regulation on Advertising" di
Cosmetics Europe:
Loïc Armand, L’Oréal, Presidente
Chris Flower, CTPA, Vicepresidente
Magali Jousselin, Johnson & Johnson
Isabelle Martin, Estée Lauder
Elisabeth Poppe, Henkel
James Barnes, Unilever
Steffi Bogart, Estée Lauder
Juliette Carray, Pierre Fabre
Sophie Crousse, GlaxoSmithKline
Tiphaine Daubert Macia, Chanel
Anne Dufermont, L’Oréal
Anne Dux, FEBEA
François Gomez, Chanel
Karolina Herbout, L’Oréal
Barbara Hery, LVMH
Sylvianne Schnebert, LVMH
Sonia Selletti, UNIPRO
Hynek Sery, Procter & Gamble
Estelle Vallette, Colgate-Palmolive
Marjolein Van Oostrum, NCV
Fréderick Warzee, DETIC
Graham Wilson, Procter & Gamble
Marie Blanchard, Cosmetics Europe
Manuela Coroama, Cosmetics Europe
Julie Vermooten, Cosmetics Europe
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9
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Pubblicato nel settembre 2012.
COSMETICS EUROPE È L'ASSOCIAZIONE EUROPEA DI
SETTORE CHE RAPPRESENTA GLI INTERESSI DELL'INDUSTRIA
DEI COSMETICI, ARTICOLI DA TOELETTA E PROFUMI.
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