UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLI – DIVISIONE ANNULLAMENTO DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 20/01/06 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI UN DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO NUMERO DEL FASCICOLO: DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO: LINGUA DEL PROCEDIMENTO: ICD 000001014 00027826-0001 tedesco RICHIEDENTE AUDI AG Patentabteilung I/EX D-86045 Ingolstadt Germania RAPPRESENTANTE DELLA RICHIEDENTE Harald Engelhardt AUDI AG Patentabteilung I/EX D-86045 Ingolstadt Germania TITOLARE DEL DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO Röder Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH Am Lautenstein D-63654 Büdingen Germania RAPPRESENTANTE DELLA TITOLARE DEL DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO Kutzenberger & Wolff Theodor-Heuss-Ring 23 D-50668 Colonia Germania Avenida de Europa, 4, Apartado de Correos 77, E - 03080 Alicante, Spagna Tel. (+34) 965 139 043 - Fax (+34) 965 131 344 - Internet: http://oami.eu.int/ LA DIVISIONE ANNULLAMENTO composta da Martin Schlötelburg (relatore), Eva Udovc (membro) ed Eva Vyoralova (membro), ha adottato in data 20 gennaio 2006 la seguente decisione: 1. La domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario registrato n. 000027826-0001 è respinta. 2. La richiedente sopporterà l’onere delle spese sostenute dalla titolare del disegno o modello nell’ambito del procedimento. I. Fatti, prove e argomenti delle parti (1) Il disegno o modello comunitario n. 000027826-0001 (in prosieguo: il “modello comunitario contestato”) è stato depositato a nome della titolare il 2 maggio 2003 ed è stato registrato con rivendicazione di priorità del 6 novembre 2002. Nella domanda, i prodotti sono indicati come “tende” e l’oggetto del modello è riprodotto nelle seguenti quattro prospettive, pubblicate nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari (http://oami.eu.int/bulletin/rcd/2003/2003_012/000027826_0001.htm): (2) In data 17 maggio 2005 la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del modello comunitario contestato. La tassa relativa alla domanda è stata pagata tramite bonifico bancario, con effetto dal 17 maggio 2005. (3) La richiedente chiede la dichiarazione di nullità del modello comunitario contestato adducendo che “i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, RDC non sono soddisfatti e il modello comunitario costituisce un uso illecito di un’opera tutelata dal diritto d’autore tedesco”. Essa ritiene che, al momento in cui ha preso a decorrere il diritto di priorità, le caratteristiche specifiche del modello comunitario contestato fossero già note. Le rimanenti differenze non giustificherebbero una tutela “poiché rispondono a requisiti di 2 funzionalità (per esempio la porta) o perché appartengono all’opera creativa preesistente”. (4) A titolo di prove, la richiedente ha presentato, tra l’altro, i seguenti documenti: - copie di un pieghevole Architektur Richtlinie 1.3: Fassaden (in prosieguo: il “documento D1”), contenente l’immagine sotto riprodotta: - copie tratte dalla rivista Autohaus – 13/1999 (in prosieguo: il “documento D2”), che riproducono la foto di cui sotto: - Prova testimoniale a conferma che l’edificio è stato costruito conformemente alla documentazione prodotta e anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione del modello comunitario contestato. (5) La titolare ha preso posizione nei confronti della domanda. Essa evidenzia le differenze tra il modello comunitario contestato e l’opera creativa preesistente e richiama il principio della libertà creativa del progettista e dell’utilizzatore informato, attento in modo particolare alla forma del tetto, all’altezza e all’inclinazione delle fiancate, al materiale di costruzione delle parti laterali, alla disposizione dell’entrata nonché ai sistemi di protezione contro il sole e la pioggia. Nell’opera creativa anteriore questi particolari sarebbero concepiti diversamente rispetto al modello comunitario contestato, che risulterebbe quindi possedere un carattere individuale. (6) Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalle parti, si fa rinvio ai documenti del fascicolo. 3 II. Motivazione della decisione A. Sull’ammissibilità (7) La domanda di nullità del modello comunitario contestato, presentata dalla richiedente per il fatto che “non vengono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, RDC e il modello comunitario costituisce un uso illecito di un’opera tutelata dal diritto d’autore tedesco”, soddisfa i requisiti dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), primo comma, REDC, ai sensi del quale la domanda deve contenere l’indicazione dei motivi di nullità su cui è fondata. Del resto, la domanda è conforme agli altri requisiti dell’articolo 28, paragrafo 1, REDC ed è pertanto ammissibile. B. Sul merito B.1 Mezzi probatori (8) I mezzi probatori corrispondenti ai documenti D1 e D2, prodotti dalla richiedente, attestano che un modello anteriore di edificio, del tipo raffigurato nei documenti D1 e D2, era stato divulgato al pubblico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, RDC anteriormente alla data di priorità del modello comunitario contestato. L’escussione dei testimoni, proposta dalla richiedente, non è pertanto necessaria. B.2 Novità (9) Come risulta dal puntuale raffronto dei modelli in conflitto, l’oggetto del modello comunitario contestato, da un lato, e il modello anteriore, dall’altro, si differenziano quanto meno per le seguenti caratteristiche: − nel modello anteriore il tetto è completamente circolare, mentre nel modello comunitario contestato è composto da una parte diritta e da un segmento circolare; − il segmento circolare del modello comunitario contestato sporge ben oltre la parete longitudinale dell’edificio e la tettoia è sostenuta alle estremità da montanti perpendicolari. Nel modello anteriore il segmento circolare non presenta un’eccessiva sporgenza oltre le pareti dell’edificio e, di conseguenza, non esiste neppure una tettoia sostenuta da montanti; − l’entrata e le finestre del modello anteriore sono previste sulla parte più bassa dell’edificio; su quella più elevata c’è la zona adibita ad officina. Per contro, l’entrata e le finestre del modello comunitario contestato sono poste sulla parte superiore dell’edificio; − nel modello comunitario contestato la sezione laterale appare come una superficie omogenea mentre nel modello anteriore è costituita da una superficie di vetro e da un quadrato in muratura. (10) Le differenze di cui sopra non rappresentano dettagli trascurabili. Il modello comunitario contestato non si può quindi considerare identico a quello anteriore, ai sensi dell’articolo 5 RDC. Il modello anteriore non pregiudica quindi il carattere di novità del modello comunitario contestato. B.3 Carattere individuale (11) L’utilizzatore informato conosce le forme geometriche degli edifici. In particolare, è consapevole dei limiti posti alla creatività del progettista dalla funzione del prodotto in 4 quanto edificio. Così, un edificio è costituito necessariamente da elementi quali il tetto, le pareti e l’entrata. Il progettista gode però di una grande libertà nel dare forma agli elementi, per esempio al tetto o alla disposizione dell’entrata. (12) La divisione del tetto in una parte diritta e un segmento circolare, prevista nel modello comunitario contestato, suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa rispetto a quella prodotta da un tetto interamente circolare, quale si rinviene nel modello anteriore. Il tetto del modello comunitario contestato presenta un comignolo dal quale scendono, perpendicolarmente o con una curva, entrambi gli elementi. In questo modo, l’edificio del modello comunitario contestato appare più come una casa o una tenda costruita secondo metodi tradizionali. L’edificio del modello antecedente è invece costituito da un unico segmento circolare e l’effetto che produce è quindi di maggiore modernità. Anche la disposizione dell’entrata esattamente opposta, più alta nel modello comunitario contestato e più bassa in quello anteriore, provoca un’impressione complessiva diversa. Nel caso del modello comunitario contestato, l’utilizzatore che si avvicina all’edificio dalla parte dell’entrata percepisce l’edificio in tutta la sua altezza, mentre nel caso del modello anteriore un osservatore che si pone davanti all’entrata vede solo la parte inferiore dell’edificio, poiché la sua altezza si mostra per intero solo dopo aver varcato l’entrata. (13) L’impressione generale che suscita il modello comunitario contestato è quella di un edificio costruito in modo tradizionale e greve, mentre il modello antecedente produce un effetto di maggiore modernità e leggerezza. Il modello comunitario contestato possiede quindi una sua individualità rispetto al modello precedente. B.4 Diritto d’autore (14) Alla luce delle differenze sopra rilevate, gli edifici raffigurati nei documenti D1 e D2 non costituiscono un uso dell’opera oggetto del modello comunitario contestato. È pertanto superfluo accertare se, in Germania, l’oggetto del modello comunitario contestato sia tutelato dal diritto d’autore. Il motivo di nullità dedotto dalla richiedente ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC non osta quindi al mantenimento del modello comunitario contestato. C. Conclusione (15) I fatti e le prove addotte dalla richiedente non sono atti a corroborare i motivi dedotti dalle cause di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC. La domanda dev’essere pertanto respinta in quanto infondata. III. Sulle spese (16) Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1, REDC, l’onere delle spese sostenute dalla titolare nell’ambito del procedimento sono a carico della richiedente. 5 IV. Diritto di ricorso (17) La presente decisione è suscettibile di ricorso. Il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non sia stata versata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso. LA DIVISIONE ANNULLAMENTO Martin Schlötelburg Eva Udovc 6 Eva Vyoralova