IP/06/1380 Bruxelles, 12 ottobre 2006 Assicurazioni e pensioni: la Commissione interviene per il corretto recepimento della normativa UE nella Repubblica ceca, in Finlandia, in Germania, in Ungheria, in Italia e in Polonia La Commissione europea ha adottato provvedimenti contro sei Stati membri che hanno commesso infrazioni della normativa comunitaria in materia di assicurazioni e di pensioni aziendali o professionali. La Commissione deferirà l’Italia alla Corte europea di giustizia in relazione alla normativa italiana che impone a tutte le imprese di assicurazione abilitate a fornire l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile auto in Italia l’obbligo di fornire l’assicurazione per tutte le categorie di assicurati in tutte le regioni italiane. La Commissione deferirà inoltre la Finlandia alla Corte in relazione alla normativa finlandese in materia di vignette autoadesive e assicurazioni per il trasferimento di autoveicoli. La Commissione invierà alla Germania un invito formale a verificare le norme in materia di doveri precontrattuali degli assicuratori nei confronti dei detentori delle polizze e sul diritto di recesso dal contratto di assicurazione sulla vita. Tale invito assumerà la forma di “parere motivato”, seconda fase del procedimento di infrazione di cui all’art. 226 del trattato CE. In assenza di risposta soddisfacente entro due mesi, la Commissione potrà adire la Corte europea di giustizia. Infine la Commissione ha deciso di inviare alla Repubblica ceca, all’Ungheria e alla Polonia inviti formali a presentare le loro osservazioni sul loro recepimento di una direttiva relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali. L’invito della Commissione assume la forma di lettera dicostituzione in mora, prima fase di procedimento di infrazione di cui all’art. 226 del Trattato CE. Qualora, una volta esaminate le osservazioni, la Commissione ritenesse incompleto il recepimento della direttiva, potrebbe decidere di inviare agli Stati membri interessati un parere motivato contenente l’invito formale a modificare la loro legislazione. Italia – assicurazione di responsabilità civile auto La Commissione ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia in relazione a norme della legislazione italiana che impongono a tutti gli assicuratori abilitati a fornire l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile auto in Italia di fornire l’assicurazione a tutte le categorie di assicurati in tutte le regioni italiane. La Commissione ha ricevuto numerosi reclami da imprese che ritengono questa norma un ostacolo all’accesso al mercato italiano. L’obbligo a contrarre è connesso ad un obbligo imposto alle imprese di assicurazione di calcolare le proprie tariffe conformemente alle basi tecniche utilizzate per la fissazione dei premi nel corso degli ultimi cinque esercizi. A giudizio della Commissione, tale regolamentazione delle tariffe è contraria al principio della libertà tariffaria sancito dalla terza direttiva Assicurazione non vita (92/49/CEE) e confermato dalla Corte nella causa 59/01, Commissione contro Italia. Inoltre, dato che la norma in materia di controllo delle tariffe si applica anche alle imprese aventi sede in altri Stati membri, la Commissione ritiene che il regime sia contrario anche al principio fondamentale del mercato interno rappresentato dal controllo da parte del paese d’origne. Infine la Commissione ritiene che l’obbligo a contrarre costituisca, in quanto tale, una limitazione ingiustificata dei principi di libertà di stabilimento, sancito dall’art. 43 del Trattato CE e di libera prestazione di servizi contenuto nell’art. 49 dello stesso. A giudizio della Commissione, è prevedibile che l’abolizione dell’obbligo a contrarre aumenterà la concorrenza nel settore dell’assicurazione auto, apportando così benefici ai consumatori in termini di più ampia scelta di operatori e premi più bassi. Un ulteriore parere motivato è stato inviato all’Italia nell’aprile2006 (IP/06/506). Nella loro risposta le autorità italiane hanno sostenuto principalmente che le norme in questione sono necessarie a garantire che tutti i conducenti di auto possano ottenere la copertura assicurativa in tutte le parti d’Italia. Pur ammettendo che considerazioni di tutela dei consumatori e di ordine pubblico possano giustificare certe restrizioni delle libertà fondamentali, la Commissione ritiene che quest’obiettivo possa essere conseguito con metodi meno restrittivi: ciò è dimostrato fra l’altro dal fatto che il problema dell’assicurazione dei conducenti ad alto rischio è stato affrontato da altri Stati membri con metodi che sembrano prendere in considerazione le circostanze di ciascun caso individuale e interferiscono meno pesantemente con la libertà commerciale delle imprese di assicurazione. Finlandia – vignette autoadesive e assicurazioni per il trasferimento di autoveicoli A seguito di un parere motivato inviato nell’aprile 2006 (IP/06/506), la Commissione ha deciso di deferire la Finlandia alla Corte di giustizia in relazione alla normativa finlandese in materia di vignette autoadesive e di assicurazioni per il trasferimento di autoveicoli. Chi risiede in forma permanente in Finlandia è tenuto a richiedere una vignetta autoadesiva e contrarre un’assicurazione per il trasferimento di autoveicoli che copra la responsabilità nei confronti di terzi all’atto dell’importazione in Finlandia o del trasferimento di un veicolo in un paese terzo attraverso la Finlandia, indipendentemente dal fatto che tale veicolo sia già assicurato in un altro Stato membro. Come ammesso dalle autorità finlandesi, questo regime consente l’utilizzo temporaneo in Finlandia di veicoli che non devono essere né tassati né registrati nel paese. Di conseguenza la vignetta autoadesiva non può essere considerata una targa automobilistica. All’ingresso nel territorio finlandese un veicolo deve essere ancora considerato registrato nello Stato membro che ha rilasciato la targa e, conformemente al principio di localizzazione, il rischio resta situato in quest’ultimo paese. Di conseguenza, e conformemente al disposto delle direttive “assicurazione autoveicoli”, dovrebbe, in circostanze normali, restare valida l’assicurazione stipulata nello Stato di registrazione. Inoltre il regime finlandese compromette il principio comunitario in materia di assicurazione autoveicoli secondo il quale l’assicurazione deve essere valida per tutta la Comunità sulla base di un unico premio. 2 Germania – informazioni precontrattuali agli assicurati La Commissione ha deciso di inviare alla Germania un parere motivato riguardante le norme sui doveri precontrattuali degli assicuratori nei confronti degli assicurati e al diritto di recesso da un contratto di assicurazione sulla vita. L’impatto pratico della legislazione tedesca in materia di conclusione dei contratti assicurativi – il cosiddetto “Policenmodell” – è che il contratto assicurativo è considerato concluso anche se l’assicurato non ha ancora ricevuto tutte le informazioni richieste dalle direttive comunitarie in materie di assicurazioni vita e non vita (Direttive 2002/83/CE e 92/49/CEE). A giudizio della Commissione si tratta di una prassi contraria al principio, fissato dalle direttive, secondo il quale gli assicurati devono essere debitamente informati prima di sottoscrivere un’obbligazione contrattuale. Secondo la legislazione tedesca, inoltre, gli assicurati non hanno il diritto di recedere dal contratto assicurativo un anno dopo il pagamento del premio iniziale, indipendentemente dal fatto che siano stati o no informati in merito al loro diritto di recesso. La Commissione considera tale prassi contraria al disposto della direttiva 2002/83/CE, che conferisce agli assicurati il diritto di recedere da un contratto assicurativo entro 14-30 giorni dal momento in cui sono stati informati in merito alla conclusione del contratto. La Commissione ritiene che nel regime tedesco l’assicurato di fatto non benefici di questa opportunità di esercitare il diritto di recesso. Alle autorità tedesche sono concessi due mesi per rispondere al parere motivato. Repubblica ceca, Ungheria e Polonia – attività e supervisione degli enti pensionistici, aziendali o professionali La Commissione ha deciso di inviare lettere di costituzione in mora alla Repubblica ceca, all’Ungheria e alla Polonia per recepimento incompleto della direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali. I tre paesi sembrano ritenere che, non esistendo attualmente sul loro territorio enti pensionistici che rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva, spetti loro soltanto l’obbligo di recepire la medesima nel senso di consentire la prestazione di servizi agli enti pensionistici costituiti in altri Stati membri. La Commissione è del parere contrario. Dato che la direttiva non contiene né deroghe né periodi di transizione rilevanti per quanto riguarda il recepimento, tutti gli Stati membri sono tenuti a recepirla integralmente e a stabilire un inquadramento giuridico che consenta la creazione di enti pensionistici anche se essi non esistono attualmente sul loro territorio. Ai paesi in questione sono concessi due mesi di tempo per rispondere alla lettera di costituzione in mora. Le più recenti informazioni sui procedimenti di infrazione riguardanti tutti gli Stati membri sono reperibili sul seguente sito: http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm 3