Il nuovo Codice di procedura penale: un cantiere anche linguistico

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Il nuovo Codice di procedura penale: un cantiere anche
linguistico
Jean-Luc Egger / Filippo Grandi | L’elaborazione del nuovo Codice di procedura penale
svizzero è stata un’opera di unificazione giuridica di grande rilievo ma ha posto anche
numerosi problemi linguistici, segnatamente in sede di traduzione. Nell’articolo si
descrivono i principi metodologici che hanno presieduto alla redazione del testo
italiano e, sulla scorta di alcuni esempi concreti, si giustificano le scelte di alcuni termini
o espressioni centrali. Anche per questo testo complesso, l’atto traduttivo risulta essere
un momento decisivo per vagliare la chiarezza delle disposizioni e, pertanto, un processo
ad alto valore aggiunto.
Sommario
1
2
3
Una problematica dimenticata
Dati contestuali e organizzazione del lavoro
L’approccio traduttivo: principali vincoli
3.1 La nozione di vincolo
3.2 Vincoli materiali
3.2.1 Riforma giudiziaria
3.2.2 Disposizioni processualpenalistiche vigenti
3.2.3 Recepimento di altri atti normativi
3.3 Vincoli formali
4 Le parole del CPP
4.1 Procedura o diritto processuale: cosa disciplina il CPP?
4.2 Procedura e procedimento
4.3 Un nome per l’organo inquirente e requirente
4.4 Le autorità giudicanti
4.5 Raccolta e assunzione delle prove
4.6 La «direzione» del procedimento
4.7 I «rimedi giuridici»
5 Dal gratuito patrocinio alla ricusazione: giostrare con i vincoli intertestuali
5.1 Il gratuito patrocinio
5.2 Il iudex incapax e il iudex suspectus
6 Il valore aggiunto della traduzione
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«Et carmina fuisse leges, quae […] cantu dictatae,
facilius memoriae mandabatur.
Unde idem verbum nómos et «legem» et «cantum» significat.
Et sic poetas fuisse primos legislatores».
(Giambattista Vico)1
1 Una problematica dimenticata
Nelle discussioni che hanno preceduto e accompagnato l’elaborazione del
nuovo Codice di procedura penale (CPP) un aspetto sovente sottaciuto, se non
ignorato, è stato quello linguistico. Vi erano, evidentemente, importanti nodi
materiali da sciogliere per unificare (in modo possibilmente consensuale)
i 27 ordinamenti procedurali vigenti2 e per innovare la disciplina in ambito
processualpenalistico,3 come ad esempio scegliere il modello di perseguimento
penale tra le varianti «pubblico ministero / giudice istruttore» o «pubblico
ministero», determinare l’ampiezza dell’autonomia organizzativa lasciata
ai Cantoni, definire i diritti riservati alla difesa, ammettere o meno l’esistenza
di procedure semplificate, adottare un principio di opportunità più esteso,4
ma anche coordinare in modo efficace l’armonizzazione con altre leggi
federali e il recepimento di normative vigenti. Tutti questi aspetti erano
(e sono tuttora) fondamentali e meritavano riflessioni e dibattiti, ma il loro
esame ha totalmente occultato un altro ordine di problematiche, riassumibile
in alcune domande: che ne è dei termini che devono esprimere questo o
talaltro istituto, quale lingua o strategia redazionale può meglio concretizzare
gli intenti che animano questa ampia riforma o, ancora, quali sono le esigenze
linguistiche che occorre soddisfare per profittare appieno di questa nuova
codificazione, ossia, il nuovo CPP deve segnare anche una svolta nel linguaggio
procedurale? A prescindere dal problema della trasposizione del CPP nelle
tre lingue ufficiali (problema a sé stante sul quale ritorneremo), il rapporto
di consustanzialità tra lingua e diritto (Sabatini 1990, 675) impone (o avrebbe
dovuto imporre) una riflessione che accompagni e guidi l’elaborazione del
CPP in quanto testo e in quanto insieme organico di microtesti e proposizioni
linguistiche. Leggendo il messaggio a sostegno del disegno di CPP si ha invece
l’impressione che la redazione del Codice sia stata tutto sommato
un’operazione poco problematica, evidente e scevra di opzioni fondamentali,
come se una volta stabilita la norma che devono esprimere le disposizioni si
scrivessero da sé, quasi che, proprio come rilevava il linguista Francesco
Sabatini parlando dei testi normativi, la lingua stessa si faccia legge in virtù
delle sue sole capacità espressive.5 L’unica osservazione concernente la lingua
riguarda l’opportunità offerta dal CPP «di uniformare in ampia misura una
terminologia oggi caratterizzata da una molteplicità di nozioni talvolta
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fuorviante»,6 ma nella sua laconicità questa nota linguistica spiega ben poco
e pare confermare che per l’elaborazione del CPP gli aspetti meramente
redazionali non meritassero tutto sommato che due righe di commento su
un messaggio di oltre 300 pagine.7
In realtà l’elaborazione del testo italiano del CPP è stato anche un ampio
e laborioso cantiere linguistico. Un testo di una tale complessità comporta
in sede redazionale molteplici difficoltà, a cominciare con l’esame di
innumerevoli opzioni per assegnare un nome appropriato a istituti, concetti
e figure processuali e per trovare una formulazione delle disposizioni che
sappia conciliare l’esigenza di chiarezza con quella di un organico rigore
sistematico e con la certezza del diritto. L’unificazione del diritto processuale
penale segna certo uno sviluppo incontestabile nel diritto penale svizzero
sia per la sua applicazione sia per la dottrina e l’insegnamento, ma serve
anche a creare nuovi punti di riferimento terminologici e ad unificare
espressioni e usi linguistici pure in ambito italiano. Anche a livello linguistico
occorre dunque tenere conto della dimensione innovatrice e per certi versi
propositiva del nuovo codice, sicché non è sempre sufficiente attenersi
soltanto agli usi più o meno attestati ma occorre guardare in avanti e, in
particolare, anche oltre le frontiere per assecondare a livello linguistico
talune tendenze in atto. Per la redazione della versione italiana il fatto che
lo schema processuale previsto nel nuovo CPP si fondi ampiamente sul
modello «pubblico ministero»8 vigente nel Cantone Ticino e che a questo
riguardo le potenziali fonti testuali in lingua italiana siano assai limitate
(e quindi relativamente più omogenee) rispetto a quelle in lingua tedesca o
francese9 ha certamente facilitato il compito ma non ha affatto risolto tutte
le difficoltà redazionali o traduttive. In linea generale, come si vedrà più in
dettaglio oltre, nelle scelte terminologiche si è tentato di garantire che
l’impianto terminologico del CPP possa integrarsi armoniosamente nel
linguaggio processualpenalistico elvetico più assodato, profittanto tuttavia
puntualmente di questa occasione privilegiata per sintonizzare taluni
concetti con l’uso tradizionale nell’area italofona (cfr. gli esempi di «pubblico
ministero», «istanza probatoria», «memoria» …). A questo proposito va infatti
notato che se è vero che l’italiano giuridico elvetico ha, pur nella sua natura
variegata e diffratta,10 una propria legittima specificità e consistenza rispetto
all’italiano giuridico della Penisola, è altrettanto giustificato unificare taluni
usi linguistici laddove la differenza non sia fondata su specificità istituzionali
o storiche oggettive, tanto più se si considera il grado di armonizzazione
viepiù elevato a livello europeo delle diverse normative processuali
penali.11
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2 Dati contestuali e organizzazione del lavoro
L’elaborazione del testo italiano del CPP va intesa come un processo, un lavoro
in divenire, nel duplice senso di a) adeguamento del testo alle istanze che si
fanno valere nel corso dell’iter legislativo (per cui il testo è oggetto di dibattiti
e viene modificato) e b) di progressivo avanzare per aggiustamenti successivi,
progressivo approfondimento conoscitivo e perfezionamento del dettato.
Questo carattere di work in progress è determinato dall’iter legislativo:
l’elaborazione del CPP è durata 13 anni e non è ancora del tutto terminata.12
Una rappresentazione schematica del divenire del testo permette di constatare
che sinora vi sono state almeno sei versioni ufficiali del CPP:
Le versioni ufficiali del CPP
Traduzione dell’avamprogetto [2000]
1. Proposta al Consiglio federale [aprile 2001]
2. Avamprogetto in consultazione corredato di rapporto esplicativo
[giugno 2001]
Parere del Cantone Ticino
Aprile – ottobre 2005 traduzione disegno + messaggio
Ottobre 2005 revisione da parte di uno specialista SSI
Novembre 2005 parere da parte di un perito esterno
3. Disegno corredato di messaggio (FF) [dicembre 2005]
4. Paragrammi per la trattazione in Parlamento [2006-2007]
2006-2007 modifiche materiali in Parlamento
Luglio-agosto 2007 esame da parte della Comm. Red.
5. Progetto della Commissione di redazione per il voto finale [5 ottobre 2007]
Ottobre 2007 Rilettura prima della pubblicazione
6. Testo sottoposto a referendum (FF) [16 ottobre 2007]
[ev. 7. Testo in votazione nell’opuscolo di spiegazioni del Consiglio federale]
Autunno 2009 Ultima lettura
8. Testo pubblicato nella Raccolta ufficiale con decreto di promulgazione
[fine 2009?]
9. Testo integrato nella Raccolta sistematica
10. Estratti a cura dell’UFLC o di privati
11. Testo consolidato nella RS (in base agli atti modificatori pubblicati nella RU)
Gli anni di gestazione del CPP e la molteplicità di versioni possono sembrare
un vantaggio per il traduttore ed è anche vero che nel controllare o rimaneggiare le differenti versioni si scoprono sempre aspetti perfettibili, ma periodi così lunghi creano difficoltà, in primo luogo per garantire la continuità
nell’approccio del testo. Anche se le persone che si occupano del testo restano
le stesse (il che non è stato il caso), esse non possono evidentemente occu34
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parsi per sei anni solo di questo testo per cui si ha un’inevitabile perdita di
coscienza testuale, nel senso che ogni volta che si prende in mano il testo occorre «entrare» nuovamente in esso, il che, trattandosi di un codice di 457 articoli, non è certo immediato. Le modifiche che il testo subisce lungo l’iter legislativo sono quindi doppiamente insidiose in quanto non solo immettono
nuovi concetti creando magari scompensi negli equilibri raggiunti nelle versioni precedenti, ma essendo distribuite su tempi lunghi rischiano di generare scelte incongrue con un cotesto (e contesto) ormai dimenticato (cfr. l’es.
relativo all’art. 368 di cui al n. 6 infra).
Se tra l’avamprogetto e il disegno è passato parecchio tempo (sei anni), si
nota che la traduzione italiana del disegno di CPP è stata effettuata in tempi
assai brevi (poco più di sei mesi). In questa fase del lavoro ci si è potuto basare
sul testo italiano dell’avamprogetto approntato nel 2001 dal DFGP e trarre
profitto dalle osservazioni risultanti dalla procedura di consultazione. Il
Cantone Ticino, ma anche le autorità giudiziarie cantonali, avevano preso
posizione sia sugli aspetti materiali del progetto sia su quelli linguistici e le
osservazioni del Cantone sono sempre un prezioso criterio di cui occorre
tenere conto (cfr. le osservazioni di cui al n. 4.6 in merito a «direzione del
procedimento» per Verfahrensleitung → «chi dirige il procedimento», oppure
«il sospettato» per die tatverdächtige Person → «indiziato» o il «tribunale
delle misure coercitive» per Zwangsmassnahmengericht → «giudice dei
provvedimenti coercitivi»). Per non iniziare i lavori di traduzione troppo
prematuramente su un testo ancora in elaborazione, si è aspettato il mese
di aprile 2005, il che ha imposto una suddivisione del lavoro tra quattro
persone, con gli evidenti problemi di dispersione terminologica e disomogeneità fraseologica che ne conseguono. La ripartizione del lavoro ha
avuto però anche effetti positivi. In primo luogo ha reso necessario la
redazione di un glossario in itinere per uniformare i termini e le locuzioni
ricorrenti, e anzi in una prima fase ha imposto la definizione di alcuni concetti
basilari per creare un’ossatura terminologica comune del procedimento
penale (cfr. lo schema sommario delle fasi di un procedimento penale).
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Schema sommario delle fasi di un procedimento penale
Procedura
preliminare
Procedura investigativa della polizia
Istruzione da parte del pubblico ministero
Ļ
PM, senza controllo da parte di
un'autorità giudiziaria indipendente.
[o decreto d'accusa o decreto
d'abbandono]
Promozione dell'accusa
Procedura
dibattimentale
Procedura
appellatoria
Dibattimento
esame dell'accusa ed ev. rinvio al PM
Sentenza di primo grado
comunicazione orale a deliberazione
conclusa
Ļ
Appello
entro il termine d'impugnazione
decisione di entrare nel merito: nuova
sentenza
o annullamento e rinvio della causa al
tribunale di primo grado affinché
pronunci una nuova sentenza
termine di ricorso scaduto inutilizzato,
l'avente diritto rinuncia al ricorso o lo
ritira. L'autorità penale che ha
emanato la decisione ne accerta il
passaggio in giudicato.
ammissibile se sono dati nuovi fatti o
nuovi mezzi di prova anteriori alla
decisione [cosidd. «falsi nova»] e tali
da comportare l'assoluzione o una
punizione più mite o più severa
Sentenza del tribunale d'appello
Cosa giudicata
Domanda di revisione
Parti:
imputato
accusatore privato
pubblico ministero
ev. provvedimenti coercitivi (ad es.
carcerazione preventiva, misure di
sorveglianza, ecc.)
decisioni (Entscheide):
ordinanze (Beschlüsse), autorità collegiale
decreti (Verfügungen), autorità monocratica
sentenze (Urteile), di merito
La ripartizione del lavoro ha inoltre imposto la discussione a intervalli regolari per coordinare e risolvere problemi concettuali, terminologici, redazionali ecc. ma anche lo scambio costante d’informazioni circa nuovi strumenti
o testi afferenti d’interesse comune. Ne è risultato un proficuo lavoro di squadra nel quale si è potuto confrontare le proprie scelte e scoprire anche la problematicità di termini o locuzioni passate inosservate in un primo momento.13
Quando si scrive o si traduce si compiono infatti scelte con cognizione di
causa ma si scrive anche perpetuando abitudini soggettive che fanno parte
della personalità inconscia e che quindi sfuggono al controllo dello scrivente,
giacché come rilevava un celebre scrittore:
«siamo fatti di Io e di Es, di spirito e di carne, ed inoltre di acidi nucleici, di
tradizioni, di ormoni, di esperienze e traumi remoti e prossimi; perciò siamo
condannati a trascinarci dietro, dalla culla alla tomba, un Doppelgänger, un
fratello muto e senza volto, che pure è corresponsabile delle nostre azioni, quindi
anche delle nostre pagine» (Levi 1985, 50).
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Per ovviare agli effetti di questa frammentazione del lavoro il disegno è stato
poi riveduto da uno specialista del servizio di legislazione che ha potuto
uniformare il testo dal profilo terminologico, lessicale e fraseologico (non si
insisterà mai abbastanza sull’importanza della monosemia nei testi
normativi e dell’uniformità fraseologica in un codice, stante che ogni scarto
può dar adito a fraintendimenti14).
Si sono poi organizzate due riunioni con i responsabili del progetto15 per
discutere problematiche puntuali e avere chiarimenti su alcune disposizioni
e scelte terminologiche tedesche. Anche in questo caso è emerso quanto
l’approccio traduttivo sia un banco di prova implacabile per valutare la
scrittura di un testo,16 non fosse altro perché il traduttore deve razionalizzare
parole e locuzioni scritte talvolta senza operare una scelta pienamente
consapevole, tanto più in un testo come il CPP che è stato costruito in parte
integrando (a volte anche copiando) disposizioni tratte da diversi codici
processuali cantonali (cfr. n. 4.5 e le osservazioni in merito ai termini
«Beweiserhebung», «Beweisaufnahme», «Beweise sammeln»).
Trattandosi di un testo relativamente tecnico, si è ritenuto opportuno
sottoporre poi il disegno del CF alla supervisione di un esperto esterno, che
potesse giudicare il testo da un punto di vista forense e «pratico». Ci si è potuti
avvalere del parere di un ex procuratore pubblico del Cantone Ticino, che ha
segnatamente corretto alcuni concetti concreti della procedura («discussione»
come iperonimo della fase in cui si svolgono le arringhe Parteivorträge,
«divieto di un secondo procedimento» invece di «divieto di un secondo
giudizio» per Verbot der doppelten Strafverfolgung, o ancora «provvedimenti
coercitivi» invece di «provvedimenti coattivi» per Zwangsmassnahmen…). Il
fatto di far capo a periti esterni è una prassi alquanto invalsa, dovuta oltre
che alla crescente settorializzazione dei linguaggi alla mancanza di funzionari
di concetto italofoni nell’Amministrazione federale. Non è tuttavia facile
trovare persone che sappiano coniugare perfettamente competenze
specialistiche con competenze linguistiche, complice pure il fatto che solitamente i curricoli formativi specialistici sono distinti da quelli linguistici.
Un ultimo controllo della qualità in questo lungo iter testuale è effettuato
dalla Sottocommissione di lingua italiana della Commissione di redazione
dell’Assemblea federale, la quale per legge ha tra l’altro il compito di provvedere «affinché i testi siano chiari e concisi».17 In tre sedute intense i commissari hanno passato al vaglio uno per uno tutti gli articoli del CPP. La
composizione della Sottocommissione è importante perché nel caso in
questione vi siedeva un ex magistrato (con esperienza forense e procedurale)
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ma anche commissari meno cogniti della materia e che hanno il compito di
vagliare la comprensibilità della legge agli occhi del «cittadino medio» e della
sensibilità linguistica legata all’uso ticinese.
Esempi di interventi della Commissione di redazione:
von sich aus: invece che «di moto proprio» → «di propria iniziativa»
Ohne gültige Einsprache ...: invece di «in difetto di valida opposizione ...» → «se
non vi è valida opposizione»
Rahmenbewilligung: invece di «autorizzazione quadro» → «autorizzazione di
massima»
die einzuvernehmenden Personen werden getrennt einvernommen: invece che
«gli interrogati sono sentiti individualmente», «gli interrogati sono sentiti
separatamente»
3 L’approccio traduttivo: principali vincoli
3.1 La nozione di vincolo
Il testo normativo è una tipologia testuale particolare perché nasce secondo
una procedura rigorosamente regolamentata (la procedura legislativa) ed è
scritto secondo regole precise (le regole della redazione legislativa). Questo
rilievo particolare assunto dalla componente formale è dovuto al fatto che
le parole che compongono un testo normativo hanno un peso, modificano la
realtà, impongono obblighi e creano diritti, e hanno un tale peso soprattutto
in quanto sono sostenute dall’ordinamento giuridico in cui sono integrate,
perché elementi del sistema normativo che concorrono a formare (vi è dunque una sorta di causalità circolare grazie alla quale l’effetto esercita a sua
volta un’azione sulla sua causa, come nella «boucle récursive» di cui parla
Edgar Morin, 1983). Questo significa molte cose, ma per il traduttore significa
innanzi tutto che quando si affronta un testo normativo non si ha a che fare
soltanto con parole, bensì con elementi di un sistema e che quindi le parole
che lo compongono hanno un’identità profonda,18 una funzione sistemica,
oltre al loro valore semantico, connotativo ecc.
Per individuare le principali fra queste identità profonde è utile avvalersi
delle seguenti categorie: a) termini giuridici, b) espressioni giuridiche tipiche,
c) termini tecnici o tecnicizzati, d) realia, e) vincoli intra e intertestuali,
f) costrutti frasali idiomatici.19 Non è il caso qui di descrivere in dettaglio tutte
queste singole categorie, ma occorre forse soffermarsi brevemente sulla nozione di vincolo. In realtà, quella che abbiamo definito identità profonda o
funzionale di una parola è sempre un vincolo, in quanto orienta il traduttore
nella ricerca di un possibile traducente, obbligandolo a scegliere l’equivalente
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adeguato alla corrispondente categoria. Nell’accezione ristretta i vincoli intratestuali o intertestuali sono parole o espressioni che pur non essendo né
termini giuridici, né termini tecnici e neppure costrutti idiomatici costituiscono dei precedenti contestuali o cotestuali che vanno ripresi (o comunque
considerati) per garantire un minimo di coerenza al testo e all’ordinamento
giuridico. In un’accezione più ampia, si può parlare di vincolo o di vincoli per
designare tutti quei criteri o quegli elementi contestuali nella genesi di un
testo che incidono sulla poetica traduttiva e concorrono a definire la strategia da adottare per la traduzione. Nella prospettiva del traduttore il vincolo
esplica un effetto negativo (o inibitorio) in quanto limita le scelte degli equivalenti e impone determinati traducenti, ma viceversa, esplica un effetto positivo per il testo in quanto gli consente di adempiere pienamente la sua funzione in seno all’ordinamento giuridico e permette anzi alla parola di
esprimere più del suo valore semantico.20
Ora, l’approccio fondamentale nell’elaborazione del testo italiano del CPP
è stato condizionato da una serie di riflessioni e di dati contestuali che hanno
rappresentato altrettanti vincoli per le principali opzioni lessicali e terminologiche. Occorre distinguere tra vincoli materiali e vincoli formali.
3.2 Vincoli materiali
3.2.1 Riforma giudiziaria
Il CPP è un nuovo testo legislativo unico che in quanto tale intende introdurre determinate novità ma che, pur nella sua portata innovativa, deve potersi inserire armoniosamente nell’ordinamento giuridico svizzero, sia sotto
il profilo materiale sia sotto quello formale e linguistico. Un primo elemento
«contestuale» (o primo con-testo) di cui occorre tenere conto nella redazione
del CPP è evidentemente il Codice penale: in quanto componente formale del
diritto penale, il CPP è strettamente connesso con il sostrato normativo materiale del CP, che deve permettere di applicare. In questo senso un primo
vincolo fondamentale è costituito dalle disposizioni del CP, la cui parte generale è stata recentemente riveduta ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2007
e in virtù della quale, ad esempio, è venuta a cadere la distinzione tra la pena
della reclusione (Zuchthaus), la pena della detenzione (Gefängnis) e dell’arresto
(Haft) poiché è stata introdotta un’unica pena privativa della libertà, la pena
detentiva (Freiheitsstrafe), oltre alla pena pecuniaria (Geldstrafe) e al lavoro
di pubblica utilità (gemeinnützige Arbeit).21.
D’altra parte, il CPP non è un progetto isolato ma rientra nell’ampio
cantiere legislativo della riforma giudiziaria accettato in votazione popolare
nel 2000 e volto a rivedere l’organizzazione giudiziaria della Confederazione
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e ad unificare le procedure penale e civile. Esistono del resto già alcuni testi
normativi fondamentali di questo progetto come la legge del 17 giugno 200522
sul Tribunale federale (LTF), la legge del 17 giugno 200523 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF) e la legge del 4 ottobre 200224 sul Tribunale
penale federale (LTPF) e il disegno di Codice di procedura civile D-CPC,25
attualmente in esame in Parlamento. Tutti questi testi contengono disposizioni, termini, istituti e concetti di cui si è dovuto tenere conto nella
redazione del CPP, anche se questa considerazione non è sempre sfociata in
un calco puro e semplice di quanto vi figura (cfr. infra n. 4.7). Il CPP armonizza
esplicitamente le disposizioni riguardanti la ricusazione, il diritto di non
deporre, il gratuito patrocinio per l’accusatore privato, la notificazione, i termini (inosservanza e restituzione), l’interpretazione, la rettifica e la revisione.
È evidente che tale armonizzazione materiale deve pure trovare riscontro
nella terminologia e nel dettato della legge, anche laddove magari esistevano
altri usi consolidati in testi anteriori (cfr. le osservazioni relative alla
ricusazione infra n. 5).
3.2.2 Disposizioni processualpenalistiche vigenti
Con il CPP non si è voluto introdurre un diritto processuale totalmente nuovo
per la Svizzera, ma basarsi su procedure e istituti vigenti per quanto adeguati
e applicabili in modo unitario nell’insieme della Svizzera. Per di più, il modello
di perseguimento penale prescelto (cosiddetto modello «pubblico ministero
II» secondo la tassonomia del rapporto esplicativo26) corrisponde al modello
applicato oggi in Ticino, per cui per la denominazione di taluni concetti e
istituti si è dovuto tenere conto del CPP-Ti (ad es. la nozione di «decreto
d’accusa» per Strafbefehl, o di «promozione dell’accusa» per Erhebung der
Anklage) e per taluni altri anche della legge sulla giustizia penale del Cantone
dei Grigioni benché nei Grigioni vi sia un sistema binario con la figura del
giudice istruttore (ad es. l’aggettivo «adesivo» per caratterizzare l’azione
dell’accusatore privato civile che sporge azione appunto «in via adesiva»
adhäsionsweise). La cogenza terminologica di tali normative è tuttavia
attenuata da due considerazioni: a) in primo luogo il CPP non è il codice
processuale penale solo del Ticino o dei Grigioni ma di tutta la Svizzera e
quindi anche linguisticamente nella sua versione italiana non può essere
tagliato sulla sola misura di un Cantone e b) non bisogna dimenticare il
contesto internazionale (ad es. il Codice di procedura italiano, cfr. infra n. 3.3
e 4.7) né quello federale ancora vigente (in particolare la legge federale del
15 giugno 193427 sulla procedura penale).
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3.2.3 Recepimento di altri atti normativi
Nel CPP sono state integrate pure diverse disposizioni procedurali (e la relativa
terminologia) che figurano oggi in atti normativi distinti, segnatamente nel
concordato del 5 novembre 1992 sull’assistenza giudiziaria e la cooperazione
intercantonale in materia penale, nella legge federale del 4 ottobre 1991
concernente l’aiuto alle vittime di reati, nella legge federale del 20 giugno
2003 sull’inchiesta mascherata, nella legge federale del 6 ottobre 2000 sulla
sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e nella legge federale del 20 giugno 2003 sui profili del DNA.
Alcuni esempi mostreranno in concreto l’incidenza di tali con-testi sulle
scelte redazionali per il CPP (cfr. in particolare n. 4.7), ma va sottolineato sin
d’ora come l’elaborazione del testo italiano del CPP sia stato anche un lavoro
di ricognizione giuridica per innestare armoniosamente il nuovo codice
nell’ordinamento giuridico e quindi, di riflesso, quanto l’atto traduttivo debba
per forza di cose andare oltre l’involucro linguistico dei concetti per individuarne la provenienza esatta o, come rilevato sopra, la loro identità profonda.
3.3 Vincoli formali
Come noto i vincoli formali della redazione legislativa sono riassumibili in
quattro principi:
1. coordinamento dei testi
2. sistematica intratestuale
3. uso controllato del linguaggio
4. ritualistica formale
Per quanto concerne l’uso controllato del linguaggio, le regole generali che
presiedono alla redazione dei testi normativi, sono:28
1. linguaggio comune e non marcato
2. brevità e sinteticità dell’enunciato
3. omogeneità terminologica e fraseologica intratestuale (ripetizioni) e intertestuale
4. precisione lessicale (monosemia e isocapillarità terminologica)
5. sistema logico-concettuale autoreferenziale (testi chiusi)
A questi vincoli generali, applicabili di per sé ad ogni testo normativo, si sono
aggiunte nel caso del CPP alcune scelte di fondo. Come risulta da quanto rilevato riguardo ai vincoli materiali, le scelte formali per la stesura del CPP sono
state dettate in gran parte dalla volontà di mantenere la coerenza con
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l’ordinamento giuridico in vigore o, come è il caso del CPC, in gestazione. Ove
possibile e giustificato si è cercato tuttavia di guardare oltre le nostre frontiere e di profittare di quest’occasione per innovare e introdurre denominazioni nuove, e lo si è fatto in uno spirito di armonizzazione con il contesto europeo, in particolare con l’Italia, anche per tenere conto del grado di
armonizzazione crescente determinato dalla giurisprudenza di alcuni organi
giudiziari supremi (il Tribunale federale, la Corte europea dei diritti dell’uomo)
e da alcuni trattati internazionali (Patto ONU II relativo ai diritti civili e politici, Convenzioni dell’ONU contro la tortura ecc.). A tal proposito si possono
citare le scelte seguenti: Staatsanwaltschaft → «pubblico ministero» invece
di «procuratore pubblico» (TI); Anschlussberufung → «appello incidentale»
invece di «appello adesivo» (GR); geschädigte Person → «il danneggiato» invece di «la persona lesa» (PP); Vorführungsbefehl → «mandato di accompagnamento» invece di «ordine di comparizione forzata» (TI); Polizeiliche Vorführung → «accompagnamento coattivo» invece di «traduzione forzata» (TI),
ma cfr. anche infra n. 4.
4 La parole del CPP
4.1 Procedura o diritto processuale: cosa disciplina il CPP?
Un problema che si è posto assai presto è stato quale nome dare al Codice. Di
primo acchito, la scelta sembrava semplice e scontata. In Ticino e in Italia
i vigenti codici corrispondenti si chiamano «Codice di procedura penale»;29
tutti i Cantoni romandi hanno inoltre denominato i rispettivi codici «Code
de procédure pénale», come del resto fa il testo francese del codice federale.
Tuttavia, se è vero che il titolo deve esporre in forma concisa e pregnante
l’oggetto della normativa,30 ci si è domandati quale sia in realtà la materia
disciplinata dal CPP. Consultando diversi manuali di procedura penale e altre
opere si è constatato infatti che la dottrina processualpenalistica ritiene più
corretto il termine «diritto processuale penale» e considera troppo riduttiva
la denominazione tradizionale «procedura penale», ritenendola una formula
piuttosto antica, testimonianza di uno stadio poco evoluto dello studio della
materia e la cui persistenza trova probabilmente giustificazioni d’ordine
meramente contingente, come il fatto che di «procedura penale» si è sempre
parlato e si parla correntemente nel gergo forense, e più in generale nel
linguaggio degli addetti ai lavori. Si osserva che il termine «procedura» sta
a indicare un puro e semplice succedersi di forme, se non addirittura una
sequela di formalismi quasi fine a sé stessa, il che contrasta con la vera
essenza della disciplina, la quale, dietro una fisionomia puramente esteriore
caratterizzata anche da un certo succedersi di forme, presenta un contenuto
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intessuto di profonde esigenze da tutelare, delicati valori da rispettare e
risulta quindi inevitabilmente agganciata a precisi presupposti di natura
politica, filosofica, culturale e soprattutto giuridica. Si sottolinea che queste
esigenze e questi valori trovano tutela e rispetto attraverso le regole che solo
il diritto può dettare e che procedura e valori giuridici ed extragiuridici si
saldano in un’ideale complementarietà: la procedura per dare a quei valori
concretezza operativa, i valori per impedire alla procedura di degenerare in
formalismo.31
Già solo un esame sommario dei primi articoli del CPP (ma anche p. es.
dei cosiddetti «diritti della difesa» o delle norme concernenti i testimoni o
la vittima) conferma queste osservazioni. La disciplina contenuta nel CPP
non si limita infatti a una mera definizione di procedure ma sancisce una
serie di principi di primaria importanza volti a contemperare l’esigenza dello
Stato di perseguire e punire i reati per proteggere la società con l’esigenza
dell’individuo (indagato, imputato, accusato, vittima, testimone ecc.) di essere
tutelato nei suoi diritti fondamentali (p. es. le norme concernenti il rispetto
della dignità umana e la correttezza, l’indipendenza delle autorità penali,
l’imperativo di celerità, il principio della verità materiale, la presunzione di
innocenza e la valutazione delle prove). Questi principi, già previsti nel diritto
di rango superiore (CEDU, Cost.) e ulteriormente concretizzati in singole
disposizioni del CPP, svolgono un ruolo particolarmente importante nel
diritto penale, poiché in tale ambito lo Stato può utilizzare i mezzi coercitivi
più incisivi per garantire l’osservanza dei suoi obiettivi. Essi dettano in un
certo qual senso le «regole del gioco» nel procedimento. Di conseguenza,
risulta opportuno sottolineare questo aspetto adottando il titolo «Codice di
diritto processuale penale svizzero».
Non si poteva tuttavia prescindere dal fatto che l’espressione «Codice di
procedura penale» è invalsa, diffusissima e generalmente riconosciuta nella
prassi. La si è quindi utilizzata nel titolo abbreviato, ben coscienti che nella
vita di una legge è proprio il titolo abbreviato a costituire «l’elemento di
maggior rilievo del microtesto “titolo degli atti normativi”»(Egger 2001, 74),
giacché figura in tutti i rimandi ed è la designazione d’uso corrente. Questo
modo di procedere consente quindi di precisare meglio il contenuto della
normativa e di differenziare maggiormente il contenuto e lo scopo del titolo
e del titolo abbreviato.32
4.2 Procedura e procedimento
I testi tedesco e francese utilizzano sistematicamente i termini «Verfahren»
e «procédure». In italiano pare più opportuno distinguere tra «procedimento»,
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inteso come sequenza reale di atti compiuti da uno o più soggetti (in
particolare autorità) secondo la disciplina dettata dalla legge e volti a preparare e a concludersi con una decisione (finale), e «procedura», nel senso di
complesso di norme da osservare in un dato procedimento, che disciplinano
lo svolgimento dello stesso (in altri termini, nel nostro caso, le norme del
diritto processuale penale). Il termine «procedura» è inoltre appropriato per
riferirsi in astratto a una fase del procedimento,33 ma in riferimento allo
svolgimento concreto della procedura è più appropriato usare il termine
«procedimento». Nelle leggi federali e nella prassi questa distinzione non è
operata in modo sistematico (talvolta è utilizzato in entrambi i casi soltanto
il termine «procedura»). Negli atti normativi più recenti ricorre tuttavia con
maggiore frequenza.
Nel testo italiano del CPP si è scelta una «via mediana» sostanzialmente
conforme ai principi sopradescritti: «procedimento» è stato utilizzato quale
iperonimo per designare l’insieme di atti che vanno dalla fase preliminare
(prime indagini della polizia e/o istruzione da parte del pubblico ministero),
alla promozione dell’accusa, alla fase dibattimentale (il processo in senso
stretto), alla pronuncia della sentenza e alle eventuali impugnazioni, sino al
passaggio in giudicato della sentenza. Il termine «procedura» designa invece
nel contempo queste singole fasi (cfr. p. es. «procedura investigativa della polizia», «procedura preliminare», «procedura dibattimentale», «procedura di
ricorso»), le forme speciali, o non ordinarie, di procedimento penale (cfr. p.
es. «procedura del decreto d’accusa», «procedura penale in materia di contravvenzioni», «procedura abbreviata», «procedura contumaciale») e le
norme e formalità che presiedono allo svolgimento di tali fasi e procedimenti.
È parsa una soluzione ragionevole, che consente una chiara esposizione del
dettato normativo e permette di delimitare in modo intelligibile le diverse
fasi e modalità del procedimento.
4.3 Un nome per l’organo inquirente e requirente
Una delle figure più importanti nel CPP è quella dello «Staatsanwalt» o «ministère public», anche perché il nuovo diritto processuale unificato introduce
un modello di perseguimento penale unitario improntato su questo istituto,
modello che comporta tra l’altro (nei Cantoni che lo prevedono) la soppressione del giudice istruttore. Il Codice di procedura penale ticinese denomina
tale figura «procuratore pubblico», così come la legge sulla giustizia penale
del Cantone dei Grigioni. Il termine era stato recepito anche nell’avamprogetto
di CPP.
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Nell’elaborazione del disegno si è tuttavia deciso di adottare il termine
«pubblico ministero», utilizzato peraltro dal Codice di procedura penale italiano, poiché maggiormente indicato per designare anche l’organo in quanto
tale, il suo ufficio e la sua funzione inquirente e requirente (ossia l’istituto
della pubblica accusa), mentre il termine «procuratore pubblico» si riferisce
più alla persona, al singolo magistrato che esercita tale funzione.34
La scelta di «pubblico ministero», alla stregua di quella di altri termini, è
stata inoltre dettata dall’esigenza di conformarsi con la terminologia in uso
in Italia e nell’area UE, non soltanto per facilitare il compito degli avvocati e
magistrati italiani che hanno relazioni con la Svizzera, bensì anche con la
consapevolezza che in seno all’Unione europea è in atto un processo volto a
realizzare un’armonizzazione più estesa degli ordinamenti procedurali
(penali) degli Stati membri,35 una tendenza di cui la Svizzera non può non
tener conto. È pertanto necessario utilizzare una terminologia accessibile
anche agli Stati limitrofi, senza ricorrere a particolarismi non giustificati da
specificità istituzionali oggettive.
Va comunque rilevato, e ciò vale anche per altre scelte operate nel testo
del CPP, che quest’ultimo lascia a Cantoni e Confederazione una notevole
libertà terminologica: prescrive a Confederazione e Cantoni, in termini
schematici, quali autorità debbano istituire, per esempio una polizia, un
pubblico ministero, tribunali di primo grado e talune giurisdizioni di ricorso.
Il compito di determinare la composizione e la denominazione di tali autorità
è tuttavia lasciato in ampia misura alla Confederazione e ai Cantoni. È quindi
possibile che termini quali «procuratore pubblico» vengano mantenuti,
benché, come sottolineato anche durante la procedura di consultazione
concernente l’avamprogetto, è auspicabile che si possa conseguire quanta
più uniformità possibile delle designazioni a livello nazionale.36
4.4 Le autorità giudicanti
Il testo tedesco utilizza il termine «Gericht», ossia «tribunale» quale iperonimo per designare le autorità giudicanti previste dal Codice. Questo si spiega
in gran parte con l’esigenza di evitare tramite una «soluzione creativa» lo
«sdoppiamento dei termini» imposto dal principio della «parità di trattamento linguistico» (o «sprachliche Gleichbehandlung») applicato da alcuni
anni nella legislazione svizzera di lingua tedesca. Il termine «giudice», nel
senso di organo monocratico o collegiale che esercita la funzione giudiziaria
nel procedimento, sarebbe più appropriato poiché consente di tener conto
sia dei collegi giudicanti sia del giudice unico, che svolge un ruolo importante anche nel processo penale, giacché in molti ordinamenti gli sono deEGGER/GRANDI: IL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE 1.2 Egger Grandi.indd 45
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ferite le (numerose) cause di minore gravità. Con «tribunale» si designa invece solitamente o la sala in cui si celebrano i processi o l’edificio in cui hanno
sede gli organi giudiziari oppure un organo giurisdizionale collegiale. È lecito ritenere che queste osservazioni valgano anche per le lingue tedesca e
francese. Fino a qualche anno fa il termine «giudice» era utilizzato, proprio
nella sua accezione di organo monocratico o collegiale, anche nella legislazione di lingua tedesca. A seguito dell’introduzione del principio della
«sprachliche Gleichbehandlung» ha tuttavia cominciato a porre problemi
redazionali considerevoli, soprattutto nei testi normativi eminentemente
giuridici, dove è più frequente, poiché richiedeva la ripetizione sistematica
dell’espressione «der Richter oder die Richterin» (senza contare che in simili
testi figurano solitamente anche «der Kläger», «der Anwalt», «der Beschwerdeführer» e via discorrendo), appesantendo considerevolmente testi già
complessi. Così, per evitare il problema, nel 1998 esso è per esempio scomparso dalla versione tedesca del Codice civile, dove è stato sistematicamente
sostituito con «Gericht».37 Inoltre, nelle leggi più recenti (p. es. legge sul foro,
legge sull’unione domestica registrata, disegno di Codice di procedura civile
e, appunto, CPP) si è sistematicamente utilizzato soltanto il termine «Gericht». Il Servizio di legislazione di lingua italiana e la Sottocommissione parlamentare di redazione dell’Assemblea federale non hanno seguito tale
prassi, almeno negli atti normativi, sia per motivi inerenti alla certezza del
diritto, sia perché questa tendenza è estranea alla sensibilità linguistica
dell’italiano. Per esempio, nel Cantone Ticino il pretore è materialmente un
giudice alla stregua del Tribunale d’appello, ma nessuno pretenderebbe di
poterlo chiamare «tribunale». Tra l’altro, nella procedura di consultazione
concernente il CPP tale Cantone ha contestato la scelta di tradurre «Zwangsmassnahmengericht» (organo simile per funzioni al giudice dell’istruzione
e dell’arresto, «GIAR») con «tribunale delle misure coercitive», rilevando che
queste funzioni sono solitamente esercitate da un organo monocratico. Il termine «giudice», nell’accezione neutra sopradescritta, continua pertanto a figurare negli atti normativi di lingua italiana, compreso il CPP. Ove possibile,
è stato sistematicamente utilizzato ogniqualvolta nel testo tedesco si menzionasse genericamente il «Gericht» per designare una delle autorità giudicanti previste dal Codice senza riferirsi espressamente a un organo chiamato
«tribunale» anche in italiano, ossia senza impiegare i termini «erstinstanzliches Gericht» (tribunale di primo grado; cfr. art. 19) o «Berufungsgericht»
(tribunale d’appello; cfr. art. 21).38
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Proprio per sottolineare ed esplicitare la scelta sopradescritta, nell’articolo
13, che elenca le autorità giudicanti previste dal CPP, si è adottata la frase
introduttiva «Fungono da giudice nel procedimento penale» seguita
dall’elencazione dei diversi organi giudicanti:
Art. 13
Autorità giudicanti
Fungono da giudice nel procedimento penale:
a. il giudice dei provvedimenti coercitivi;
b. il tribunale di primo grado;
c. la giurisdizione di reclamo;
d. il tribunale d’appello.
Il termine «giudice» è inoltre stato utilizzato, come auspicato dal Cantone Ticino, per l’istituto dello «Zwangsmassanhmengericht», denominato appunto
«giudice dei provvedimenti coercitivi».
Questa «scelta di campo» non era priva di insidie, poiché in talune
disposizioni rischiava di sfociare in formulazioni quanto meno «esotiche»,
se non addirittura pericolose. Quando per esempio il tedesco utilizza
l’espressione «ein/das Mitglied des Gerichts», una traduzione del tipo «un
membro del giudice» o ancor peggio «il membro del giudice» sarebbe stata
improponibile. In taluni casi si è dunque dovuto ricorrere a soluzioni creative.
Così, per esempio, l’articolo 18 capoverso 2 CPP che recita «Mitglieder des
Zwangsmas­snahmengerichts können im gleichen Fall nicht als Sachrichterinnen oder Sachrichter tätig sein» è stato reso con «Chi funge da giudice dei
provvedimenti coercitivi non può essere giudice del merito nella medesima
causa», mentre nell’articolo 151 capoverso 1 lettera a «... ausser gegenüber den
Mitgliedern der mit dem Fall befassten Gerichte» è stato tradotto con
«... eccettuati i membri delle autorità giudicanti investite della causa». A tal
proposito va rilevato che la scelta di associare concettualmente i termini
«autorità giudicante» (cfr. rubrica dell’art. 13) e «giudice» (cfr. frase introduttiva
dell’art. 13) all’inizio del testo normativo è stata fatta durante i lavori proprio
per risolvere simili problemi e si è rivelata pagante in diverse disposizioni.
Si vedano per esempio gli articoli 330 capoverso 2 («autorità giudicante
collegiale» per «Kollegialgericht»), 335 capoverso 3 e 341 capoverso 1 («membro
dell’autorità giudicante» per «Mitglied des Gerichts»), oppure l’articolo 61,
dove «... im Gerichtsverfahren bei Kollegialgerichten: die Präsidentin oder
der Präsident des betreffenden Gerichts» è stato reso con «nella procedura
giudiziaria dinanzi a un’autorità giudicante collegiale, [il procedimento è
diretto] dal presidente del collegio»; inversamente, sempre nella stessa
disposizione «...im Gerichtsverfahren bei Einzelgerichten: die Richterin oder
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der Richter» è stato tradotto con «... nella procedura giudiziaria dinanzi a
un’autorità giudicante monocratica, [il procedimento è diretto] dal giudice
unico». Anche l’impiego dei termini «giudice unico» e «collegio (giudicante)»
ha tratto d’impaccio in numerose disposizioni consentendo di non rinunciare
all’utilizzazione per quanto possibile sistematica di «giudice».
Ma l’esempio più parlante di come ci si sia sforzati di utilizzare coerentemente il termine «giudice» nel senso di organo giudicante monocratico
o collegiale figura forse nell’articolo 351, relativo alla pronuncia e alla
comunicazione delle sentenze (cpv. 1 «giudice» [testo tedesco: «Gericht»],
poiché la norma concerne, a seconda dei casi, sia il giudice unico sia il collegio
giudicante; cpv. 2 «membri del collegio giudicante» [testo tedesco: sottinteso
«Gericht»], giacché la regola della maggioranza non può evidentemente
riguardare che un organo in composizione collegiale; cpv. 3 di nuovo «giudice»
[testo tedesco: sottinteso «Gericht»], perché la disposizione si rivolge, sempre
a seconda dei casi, sia al giudice unico sia al collegio giudicante).
Art. 351 Pronuncia e comunicazione della sentenza
1
Se è in grado di decidere nel merito dell’accusa, il giudice, con sentenza,
pronuncia sulla colpevolezza, sulle sanzioni e sulle altre conseguenze.
2
La sentenza è pronunciata in tutti i punti a maggioranza semplice dei membri
del collegio giudicante. Ciascun membro del collegio giudicante è tenuto ad
esprimere il proprio voto.
3
Il giudice comunica la sentenza conformemente alle disposizioni di cui
all’articolo 84.
Oltre che per il «giudice dei provvedimenti coercitivi» sarebbe forse stato
auspicabile utilizzare il termine «giudice» anche per l’«erstinstanzliches
Gericht», che sarà sovente chiamato a giudicare in composizione monocratica,
quale giudice unico (cfr. art. 19 cpv. 2: segnatamente contravvenzioni e crimini
e delitti per i quali è chiesta una pena detentiva pari o inferiore a due anni),
come già attualmente previsto nella maggior parte dei Cantoni.39 Si è tuttavia
scelta la denominazione «tribunale di primo grado» proprio a causa di questa
disposizione del Codice («Bund und Kantone können als erstinstanzliches
Gericht ein Einzelgericht vorsehen für die Beurteilung von ... »), che non
poteva essere tradotta in italiano con «La Confederazione e i Cantoni possono
prevedere quale giudice di primo grado un giudice unico incaricato di giudicare
... ». Inoltre, siccome anche il giudice dei provvedimenti coercitivi è
materialmente, nei limiti della sua sfera di competenze, un giudice di primo
grado,40 benché non del merito, si è preferita una denominazione che
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differenziasse maggiormente le due autorità giudicanti per evitare di creare
confusione in un testo tanto voluminoso.
Come già rilevato, il CPP lascia a Confederazione e Cantoni la competenza
di decidere quali autorità debbano assolvere le funzioni delle autorità penali
da esso prescritte e di determinarne le rispettive denominazioni (cfr. art. 12,
13 e 14 cpv. 1). Non è quindi escluso che il Cantone dei Grigioni continui a
chiamare «Tribunale cantonale» l’autorità incaricata di svolgere le funzioni
del tribunale d’appello o che nel Cantone Ticino venga mantenuta la denominazione «Pretura penale41» per l’organo chiamato a esercitare almeno
parte delle funzioni del tribunale di primo grado.
4.5 Raccolta e assunzione delle prove
Nella fase di stesura del testo italiano del disegno si è constatato che il testo
tedesco non conteneva una terminologia uniforme riguardo all’assunzione
delle prove (vi figuravano termini come «Beweisabnahme» e «Beweise
abnehmen», «Beweiserhebung» e «Beweise erheben» nonché, in casi isolati,
«Beweise sammeln» e «Beweisaufnahme»). In alcune disposizioni non si
comprendeva bene il motivo dell’impiego di espressioni differenti. Consultati
in proposito, i responsabili dell’Ufficio federale di giustizia hanno comunicato
che i termini utilizzati erano sinonimi e che questa dispersione terminologica
era in parte dovuta al fatto che il disegno recepiva norme di più ordinamenti
cantonali, con terminologie differenti. Problemi del genere sono quasi
inevitabili in un testo tanto voluminoso e destinato a unificare un’intera
branca del diritto. Nel testo tedesco ora sottoposto a referendum, la
terminologia è stata quasi interamente uniformata: vi figurano prevalentemente le espressioni «Beweiserhebung» e «Beweise erheben», anche se in
talune disposizioni (es. art. 355, 389 e 390) compare ancora sporadicamente
la «Beweisabnahme». Questa scelta non è tuttavia parsa totalmente calzante.
Nel testo italiano del disegno si è quindi adottata una soluzione autonoma,
confermata nella versione sottoposta a referendum, nel tentativo di
differenziare due fasi concettualmente distinte. Per quanto possibile, si è in
sostanza cercato di utilizzare «raccolta di prove» e «raccogliere prove» nelle
norme che disciplinano l’attività concreta (audizioni, ispezioni oculari,
acquisizione di reperti probatori come documenti e altre registrazioni ecc.)
svolta dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero durante le indagini
e l’istruzione della causa per accertare la verità e acquisire le prove della
colpevolezza dell’imputato (cfr. p. es. art. 140, 141, 148, 311 cpv. 1 e 313), mentre
«assunzione di prove» e «assumere prove» sono stati prevalentemente
impiegati per l’acquisizione rituale delle stesse, soprattutto ad opera del
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giudice di primo o di secondo grado, nella fase dibattimentale, ossia durante
il processo vero e proprio (cfr. p. es. art. 225 cpv. 4, 332 cpv. 3, 343, 366 cpv. 1 e
389 cpv. 3). In altre parole, «raccolta» concerne un’attività svolta direttamente,
mentre «assunzione» si riferisce più a chi acquisisce le prove raccolte da altri
(p. es. il giudice che accetta e «fa proprie» le prove raccolte e proposte dal PM
o dalla controparte ponendole a fondamento del suo convincimento e della
sentenza) o da lui stesso (p. es. sempre il giudice che acquisisce formalmente
le prove che ha raccolto mediante interrogatorio durante il dibattimento). La
distinzione concettuale tra le due fasi di acquisizione delle prove si ritrova a
tratti, pur con terminologie e finalità talvolta differenti da quelle appena
esposte, anche in altri codici e nella dottrina.42 Va da sé che non può sempre
essere utilizzata in modo sistematico.
4.6 La «direzione» del procedimento
Un altro termine problematico nella stesura del testo italiano è quello di
«Verfahrensleitung» o «direction de la procédure». Nelle versioni tedesca e
francese questa espressione è ancipite: designa sia le persone responsabili
della conduzione del procedimento in una determinata fase (art. 61), sia
l’attività e i compiti di tali persone, disciplinati negli articoli 62–64 e in
numerose altre disposizioni del Codice. Secondo i responsabili del progetto,
la «soluzione ancipite» adottata nei testi tedesco e francese (nonché nella
versione italiana dell’avamprogetto), e in particolare la scelta di designare
con il termine «direzione del procedimento» anche le persone incaricate di
condurre lo stesso, è dettata non da ultimo dallo scopo di «semplificare la
lingua»; questa nozione figura inoltre già nei codici di procedura penale
recenti di taluni Cantoni della Svizzera tedesca.43 Permane peraltro il
«sospetto» che l’espressione «Verfahrensleitung» sia stata scelta anche per
evitare lo sdoppiamento «Verfahrensleiterin oder Verfahrensleiter»44 imposto
dai canoni della «sprachliche Gleichbehandlung» o che per «semplificazione
della lingua» si intendesse soprattutto proprio l’adozione di una soluzione
neutrale rispettosa di tali canoni. Una siffatta soluzione non pare però
compatibile con la sensibilità linguistica dell’italiano (si parla p. es. di
«direzione della società» o di «direzione dell’istituto» in quanto attività o
organo ma «direzione [del procedimento]» riferito a una singola persona non
trova riscontro in nessun testo italiano), né con la chiarezza del disposto
normativo. Del resto, non figura né nel Codice italiano né in quelli ticinese e
grigionese45 ed è stata contestata dal Cantone Ticino nell’ambito della
procedura di consultazione concernente l’avamprogetto.46. Dopo matura
riflessione e diverse discussioni alla ricerca di una soluzione convincente,47
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si è pertanto deciso di sconfessare la scelta operata nell’avamprogetto e di
utilizzare «direzione del procedimento» soltanto per designare l’attività e le
mansioni delle persone chiamate a dirigere il procedimento (cfr. titolo prima
dell’art. 61), mentre per tali persone si è scelta l’espressione «chi dirige il
procedimento». Si sono poi dovute trovare soluzioni anche per integrare
questa espressione nelle diverse disposizioni. Per esempio, «die Verfahrensleitung eines Kollegialgerichts» è stato reso con «chi dirige il
procedimento in un’autorità giudicante collegiale», «die Verfahrensleitung
des Gerichts» con «chi dirige il procedimento in giudizio», «die Verfahrensleitung des erstinstanzlichen Gerichts» con «chi dirige il procedimento
nel tribunale di primo grado,48» «die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts»
con «chi dirige il procedimento in sede di appello», «die Verfahrensleitung
des Rechtsmittelinstanz» con «chi dirige il procedimento in sede di
giurisdizione di ricorso» o «chi dirige il procedimento nella giurisdizione di
ricorso».
4.7 I «rimedi giuridici»
Un altro nodo linguistico fondamentale risiedeva nello scegliere termini
appropriati per designare i diversi rimedi giuridici istituiti dal Codice.
Occorreva infatti tenere segnatamente conto, oltre che delle terminologie
cantonali, dell’esigenza di trovare soluzioni compatibili con le nuove leggi
federali adottate nell’ambito della riforma giudiziaria (legge sul Tribunale
federale, legge sul Tribunale penale federale), a cui il CPP è legato sotto diversi
profili, e con il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura
civile, D-CPC) attualmente all’esame delle Camere federali, che disciplina in
modo uniforme la procedura cantonale applicabile alle cause civili. In
entrambi i casi occorreva cercare di non utilizzare termini differenti per
istituti materialmente identici o perlomeno analoghi (cfr. p. es. l’appello ai
sensi degli art. 304 segg. D-CPC) e trovare soluzioni che potessero per quanto
possibile integrarsi in un sistema unitario e coerente, al fine di garantire la
certezza del diritto. Se per alcuni istituti (quali l’appello o la revisione) la
scelta pareva scontata, altri hanno richiesto accertamenti e riflessioni più
approfonditi. Si pensi per esempio all’iperonimo «Rechtsmittel», con cui il
testo tedesco designa genericamente le diverse impugnazioni attraverso le
quali una parte può rivolgersi a una giurisdizione superiore per far esaminare,
modificare o annullare la decisione di un’autorità di grado inferiore. In un
primo tempo, sulla scorta dell’avamprogetto di Codice di procedura civile, si
era pensato di utilizzare l’espressione «mezzi di impugnazione», senz’altro
appropriata. Durante la stesura del testo ci si è tuttavia resi conto che questa
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scelta avrebbe coerentemente richiesto anche l’adozione del termine
«giurisdizione di impugnazione» per tradurre un altro iperonimo previsto
nel CPP, ossia «Rechtsmittelinstanz», 49 pure figurante nel D-CPC.50 Oltre che
«esotico», in quanto assai raramente – se non mai – utilizzato nel linguaggio
giuridico e giudiziario (anche con la locuzione «autorità di impugnazione»),
un tale termine risultava fuorviante, poiché poteva far pensare a torto che
la giurisdizione in questione propone essa stessa impugnazione anziché
giudicare. Per tradurre l’iperonimo «Rechtsmittel» si è quindi ripiegato sul
termine «mezzi di ricorso»51 (cfr. titolo prima dell’art. 379), mentre
«Rechtsmittelinstanz» è stato reso con «giurisdizione di ricorso». Questa
scelta si fonda inoltre sulle considerazioni seguenti: da un lato, nel diritto
penale il procedimento (di primo grado) è di norma attivato d’ufficio dalle
autorità penali che vengono a conoscenza di reati o di indizi di reato (cfr.
anche art. 7), fatti salvi i casi di reati perseguibili a querela di parte; di
conseguenza, quando una parte (p. es. l’imputato ma anche il pubblico
ministero, tranne quando promuove l’accusa dinanzi al giudice di primo
grado) adisce il giudice, lo fa solitamente già mediante «ricorso», inteso,
nell’accezione più invalsa, come richiesta rivolta a un organo giudiziario per
chiedere l’annullamento, la revoca o la modifica di una decisione o di un
provvedimento di un organo inferiore.52 Dall’altro lato, l’adozione di questo
termine consente di armonizzare la terminologia con quella della legge sul
Tribunale federale, che prevede l’istituto del «ricorso in materia penale»
(«Beschwerde in Strafsachen»), non disciplinato dal CPP ma proponibile
contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza (tribunale
d’appello) e del Tribunale penale federale (giudice federale di primo grado
per i reati di cui agli art. 23 e 24 CPP).53
Quanto all’appello, su cui ci si è già brevemente soffermati, va segnalata
la scelta di tradurre il termine «Anschlussberufung» (art. 401) con «appello
incidentale» anziché con «appello adesivo», espressione utilizzata per
esempio nel Codice grigionese (art. 143) e nell’avamprogetto (art. 469). Qualora
una parte proponga tempestivamente appello (chiamato allora «appello
principale»), l’appello incidentale consente alle altre parti di appellarsi a loro
volta contro la sentenza impugnata. Se l’appello principale è ritirato o si
decide di non entrare nel merito, l’appello incidentale decade. Questo istituto
è previsto anche nel Codice italiano (cfr. art. 595 CPPita)54 ed è materialmente
molto simile, se non identico, a quello introdotto dal Codice di diritto
processuale penale svizzero. La scelta del termine «appello incidentale»55 era
stata inizialmente criticata in seno alla Sottocommissione parlamentare di
redazione di lingua italiana delle Camere federali, che consta anche di un
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avvocato e di un ex magistrato, rilevando che in Svizzera si suole piuttosto
parlare di «appello adesivo»; in seguito è tuttavia stata accettata anche in
virtù delle considerazioni esposte qui di seguito. Innanzitutto il termine
«incidentale» è più appropriato per definire questo genere di ricorso, poiché
rende meglio l’idea di un appello interposto soltanto «in risposta» alla
proposizione dell’appello principale. Esprime inoltre anche il carattere
accessorio dell’appello incidentale, che decade qualora l’appello principale
sia ritirato. Il termine «adesivo» dà invece più l’idea di un aderire, di un agire
congiuntamente dalla medesima parte, come per esempio nel caso del
litisconsorzio facoltativo previsto dalla procedura civile.56 Sarebbe più idoneo
per descrivere una situazione nella quale le altre parti si accodano a quella
che ha interposto appello, aderiscono all’appello principale. Per i motivi
esposti riguardo alla scelta del termine «pubblico ministero» si è inoltre
deciso di adottare un’espressione conforme alla terminologia in uso in Italia
e nell’area UE, tanto più che risulta maggiormente appropriata dell’espressione «appello adesivo».
Il termine «adesivo» è invece stato utilizzato, come ad esempio nel Codice
grigionese57 o nell’avamprogetto,58 per la cosiddetta «azione civile nel processo penale» (art. 122), con la quale il danneggiato può far valere nel procedimento penale, appunto «in via adesiva» («adhäsionsweise»), pretese di diritto civile desunte dal reato,59 ossia costituirsi parte civile. In quest’ambito,
«in via adesiva» esprime bene il fatto che il danneggiato inserisce nel procedimento penale l’azione civile per le sue pretese di diritto privato nei confronti dell’imputato, «aggancia» in un certo qual modo tale azione a quella
penale promossa (solitamente d’ufficio dall’autorità) per perseguire e punire
i reati in questione.
Un’ultima riflessione va dedicata, per quanto concerne i mezzi di ricorso,
alla traduzione del termine «Beschwerde» ai sensi del CPP. In sintesi: l’appello
(«Berufung»), altro mezzo di impugnazione previsto – oltre alla revisione –
dal Codice, può essere proposto soltanto contro le sentenze assolutorie o di
condanna dei tribunali di primo grado, ossia contro le loro decisioni di merito;
la «Beschwerde» è invece proponibile contro tutte le altre decisioni di tali
tribunali (decreti e ordinanze ecc.),60 contro gli atti procedurali e le decisioni
della polizia, del pubblico ministero e dell’autorità penale delle contravvenzioni,
nonché contro determinate decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi.61
Si tratta di provvedimenti e decisioni che non concernono il merito della
causa bensì il concreto svolgimento del procedimento penale. Si pensi per
esempio al decreto di non luogo a procedere o di abbandono, alle misure in
materia di polizia delle udienze (segnatamente alle multe disciplinari), alle
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decisioni concernenti l’opponibilità della facoltà di non deporre,62 alla
disposizione e all’esecuzione di provvedimenti coercitivi (p. es. rilevamenti
segnaletici),63 a decisioni di confisca, alle decisioni relative alla validità del
decreto d’accusa o dell’opposizione allo stesso (art. 356 cpv. 2), alle decisioni
giudiziarie indipendenti successive (tramite le quali il giudice completa o
modifica posteriormente la propria sentenza; cfr. art. 363–365; p. es. la
commutazione di un lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria o in
una pena detentiva, la protrazione del periodo di prova in caso di liberazione
condizionale o la protrazione del trattamento di una dipendenza),64 alle
decisioni sulle istanze di nuovo giudizio presentate nella procedura
contumaciale (art. 368), alla reiezione di istanze probatorie da parte del
pubblico ministero,65 all’esecuzione di una pena o misura caduta in prescrizione
(art. 441 cpv. 3).
Questo mezzo di impugnazione è designato in modo diverso da Cantone
a Cantone.66 Per esempio, nel Cantone Ticino è ammesso il «reclamo» al
Giudice dell’istruzione e dell’arresto, salvo disposizione contraria, contro tutti
i provvedimenti e le omissioni del procuratore pubblico (art. 280 CPPti) e il
«ricorso» alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello segnatamente
contro le decisioni del GIAR,67 comprese quelle in materia di sequestro, i provvedimenti del presidente del tribunale competente in materia di privazione
della libertà personale,68 il decreto di non luogo a procedere, la promozione
dell’accusa, il decreto di abbandono, l’atto o il decreto d’accusa e, salvo
disposizione contraria, i provvedimenti e le omissioni del presidente del
tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento (cfr. art. 284 CPPti).
Sempre per l’impugnazione di questo tipo di decisioni e atti procedurali, nel
Cantone dei Grigioni si parla di «gravame» (ted. «Beschwerde») al procuratore
pubblico contro operazioni degli organi inquirenti (art. 137 LGP) e di «gravame»
(ted. «Beschwerde») presso la Camera di gravame del Tribunale cantonale (p.
es.: art. 86c LGP: proroga del carcere preventivo, scarcerazione o misure
sostitutive decise dal giudice competente per la carcerazione; art. 138 LGP:
ordinanze e decisioni di gravame del procuratore pubblico e operazioni degli
organi inquirenti da lui anticipatamente approvate;69 art. 168 cpv. 3 LGP:
operazioni d’istruttoria, ordinanze di rifiuto e di sospensione e decreti di
spese del presidente di circolo nella procedura per i delitti contro l’onore e la
concorrenza sleale; art. 176a LGP: operazioni d’istruttoria nonché ordinanze
di rifiuto e di sospensione del presidente di circolo o del presidente del
tribunale distrettuale nella procedura del mandato penale; art. 216 LGP:
misure d’istruttoria e disposizione di misure protettive cautelari nella
procedura minorile).
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Nel CPP si è scelto di designare la «Beschwerde» con il termine «reclamo»,
già utilizzato nella LTPF nonché dalla più eminente dottrina processuale, che
mutua questo istituto proprio dalla «Beschwerde» del diritto tedesco e lo
qualifica come un’impugnazione proponibile «contro altri provvedimenti
formalmente diversi dalla sentenza e di contenuto non decisorio» o «contro
atti del giudice diversi dalla sentenza» o «contro quei provvedimenti che ...
ordinano misure coattive contro la parte obbligata a comparire personalmente
... ovvero misure coercitive contro testimoni o periti» o ancora come «impugnativa dei provvedimenti interlocutori», nel senso di provvedimenti emessi
nel corso del giudizio ma che non esauriscono il giudizio stesso bensì si limitano a risolvere questioni processuali attinenti alla causa e come «istituto a
carattere generale, utilizzabile in ogni atteggiamento della giurisdizione».70
Si è dunque ritenuto che questo termine fosse il più indicato per comprendere
la grande varietà e diversità di decisioni e atti impugnabili. Come già brevemente accennato, questa scelta consente inoltre di armonizzare la terminologia con quella della legge sul Tribunale penale federale,71 il cui articolo 28
prevede il reclamo alla Corte dei reclami penali, tenuto conto anche del fatto
che tale Tribunale sarà chiamato a fungere da giurisdizione di reclamo per
esempio contro le decisioni del pubblico ministero della Confederazione.
5 Dal gratuito patrocinio alla ricusazione: giostrare con i vincoli intertestuali
Come già rilevato, nel CPP sono state recepite anche numerose disposizioni
procedurali previste da leggi federali vigenti (p. es. norme del Codice penale
concernenti la competenza per territorio72 o la delimitazione della competenza
per materia tra la Confederazione e i Cantoni,73 nonché disposizioni delle
legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati [LAV], della legge
federale sull’inchiesta mascherata [LFIM], della legge federale sulla
sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
[LSCPT] e della legge sui profili del DNA). Queste normative sono state recepite
apportandovi modifiche formali e materiali più o meno incisive, volte a
consentirne l’integrazione nel Codice – segnatamente per quanto concerne
la designazione delle autorità e delle fasi del procedimento – o a introdurre
innovazioni e cambiamenti ritenuti opportuni o richiesti dalla giurisprudenza
e dalla dottrina.74 Nella stesura del testo italiano, in tutti questi casi ci si è
sforzati di rispettare per quanto possibile scrupolosamente la terminologia
e le formulazioni vigenti. Si è naturalmente proceduto in quasi tutte le
disposizioni a rimaneggiamenti linguistici volti a garantire l’omogeneità
terminologica e fraseologica del Codice. Si è tuttavia prestata particolare
attenzione, anche su esplicita raccomandazione dei responsabili del progetto,
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a non modificare inutilmente termini o formulazioni, salvo errori manifesti.
Gli istituti e le norme recepiti sono infatti già noti agli addetti ai lavori.
Sovente sono inoltre stati studiati e commentati dalla dottrina, senza parlare
della giurisprudenza esistente al riguardo. Cambiamenti non giustificati dai
motivi sopraesposti potrebbero quindi suscitare confusione e incertezze. Di
conseguenza, sono state mantenute anche espressioni forse non proprio felici
quali «sorveglianza mediante apparecchi tecnici di sorveglianza» (cfr. art.
280 seg.). Sporadicamente si è però proceduto a modifiche più incisive di
formulazioni reputate non sufficientemente intelligibili e corrette, per
esempio, in sede di Sottocommissione parlamentare di redazione, riguardo
all’articolo 293 concernente i limiti posti all’intervento degli agenti
infiltrati.75
5.1 Il gratuito patrocinio
Nella stesura di un testo quale il CPP, chiamato ad armonizzare la procedura
penale a livello nazionale, non si poteva prescindere dal fatto che diversi
istituti, come per esempio la ricusazione, il gratuito patrocinio e la notificazione
delle decisioni, sono previsti in tutti gli ordinamenti processuali (penale,
civile, amministrativo) e nelle leggi di organizzazione giudiziaria e sono
sovente disciplinati in modo analogo.76 Tenuto conto della recente riforma
giudiziaria e dei lavori di elaborazione di un Codice di diritto processuale
civile svizzero, sono quindi state comparate le diverse norme esistenti o in
fieri per verificare se vi fossero disposizioni simili o identiche a quelle previste
nel CPP.
Un simile approccio presentava tuttavia anche talune insidie, in particolare
perché durante la fase di elaborazione del disegno di CPP, il CPC era ancora
allo stadio di avamprogetto e talvolta occorreva pertanto «anticipare» e
uniformare alcune scelte traduttive scegliendo quelle reputate «migliori».77
Per esempio, il termine «unentgeltliche Rechtspflege», che designa l’istituto
in virtù del quale chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità
della procedura e, a determinate condizioni, di essere patrocinato gratuitamente da un legale, è sovente espresso in italiano con «assistenza giudiziaria
gratuita» o «assistenza giudiziaria».78 Questo iperonimo è stato utilizzato
anche nell’avamprogetto e nel disegno di Codice di procedura civile.79 La legge
sul Tribunale federale impiega invece il termine «gratuito patrocinio» (art.
64), normalmente utilizzato dalle altre leggi per designare l’assistenza
prestata da un avvocato a spese dello Stato. Questa soluzione è stata adottata
anche nel CPP (cfr. p. es. art. 136–138), non soltanto per uniformarlo alla legge
sul Tribunale federale ma anche per evitare l’espressione «assistenza
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giudiziaria» («Rechtshilfe»), già impiegata sia nella LTF, sia nel CPP sia nel DCPC per designare l’assistenza che si prestano reciprocamente, e a titolo
gratuito, le autorità giudiziarie di diversi distretti, Cantoni o Stati durante un
procedimento. Per quanto concerne il procedimento penale,80 si pensi per
esempio all’autorità penale di un Cantone che compie determinati atti
procedurali (come una perquisizione o l’interrogatorio di indiziati o testimoni)
su domanda e per conto dell’autorità di un altro Cantone. L’iperonimo sarà
recepito anche nel CPC, tanto più che la Sottocommissione parlamentare di
redazione ne ha accettato l’uso nella LTF e nel CPP. La sua adozione è stata
resa possibile dal fatto che le norme interessate erano in un certo qual modo
«disposizioni definitorie», nelle quali si è quindi potuto precisare cosa si
intende per «gratuito patrocinio» ai sensi delle leggi in questione. Va peraltro
sottolineato che i pertinenti atti normativi italiani utilizzano oggi il termine
«patrocinio a spese dello Stato»81 per designare l’assunzione da parte
dell’erario tanto dell’onorario e delle spese degli avvocati quanto di determinate spese processuali.82 Infine, in genere le spese d’avvocato rap-presentano
sicuramente le spese più considerevoli per il cittadino; quindi l’iperonimo si
riferisce all’elemento più importante dell’istituto.
5.2 Il iudex incapax e il iudex suspectus
Un altro esempio significativo è quello dell’istituto della «ricusazione». Le
leggi processuali o di organizzazione giudiziaria distinguono sovente tra
«astensione» («Ablehnung») e «ricusazione»83 («Ausstand»), o tra «motivi di
astensione» e «motivi di ricusazione».84 I primi obbligano una persona operante in seno a un’autorità (penale) ad astenersi dall’esercitare la propria
funzione in un dato procedimento, ad esempio perché ha stretti legami di
parentela con una parte (cosiddetto iudex incapax o inhabilis).85 I secondi
consentono invece di domandare la sostituzione di una siffatta persona sia
in presenza di circostanze tali da lasciar supporre che la stessa potrebbe avere
una prevenzione nella causa86 sia, talvolta, se sussistono motivi di astensione87
(cosiddetto iudex suspectus).88 Nel testo del CPP e nel D-CPC si è invece
unicamente utilizzato il termine «ricusazione» e il verbo «ricusarsi» ha
sostituito «astenersi».89 Si è trattato di una scelta obbligata, dovuta al fatto
che tale soluzione è ormai già stata adottata anche nelle versioni tedesca,
francese e italiana della legge sul Tribunale federale (art. 34–38)90 poiché il
legislatore ha rinunciato alla distinzione tra motivi di astensione e motivi di
ricusazione e ha riunito gli stessi in un’unica categoria (ossia «motivi di
ricusazione»).91 In altre parole, questa scelta è stata condizionata da un vincolo
intertestuale (la normativa e la terminologia della LTF).
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Sempre per quanto concerne l’istituto della ricusazione, va infine rilevato
che la disciplina contenuta nel CPP e quelle del D-CPC e della LTF presentavano un grado di similarità assai elevato. Anche in sede di traduzione si è
quindi cercato di uniformare il più possibile la terminologia e la fraseologia.
A tal proposito si rinvia alle pertinenti norme previste nelle tre leggi sopraccitate.92
6 Il valore aggiunto della traduzione
Il traduttore di un testo ne è sicuramente il lettore più attento. Questo non
significa che il traduttore sia più cognito del redattore, ma ha paradossalmente il «vantaggio» di essere estraneo al contenuto del testo e di doverlo
inferire partendo semplicemente dalle parole. Ne risulta una lettura estremamente analitica nella quale ogni segno linguistico viene passato al microscopio. Se il traduttore è inoltre sorretto da una formazione o un’esperienza
adeguata, può contribuire a evitare imprecisioni, ambiguità e talvolta errori
anche di natura materiale e aiutare i responsabili del progetto a formulare
con maggiore chiarezza e precisione il dettato normativo. In linea generale,
è lecito affermare che la costante collaborazione e i frequenti contatti con
l’UFG, sempre esemplarmente a disposizione per chiarimenti e osservazioni
critiche, hanno consentito di migliorare il testo italiano e di evitare o correggere errori nella versione italiana, ma anche di incidere positivamente sulla
redazione di quelle tedesca e francese.
Un primo tipo di correzioni che occorre menzionare concernevano imprecisioni nei rimandi, incoerenze terminologiche, deroghe ingiustificate alle
regole di tecnica legislativa e altre lacune formali.
Si sono poi proposte anche modifiche nella partizione di alcune disposizioni per renderle più intelligibili. Per esempio, nell’articolo 362, concernente
il rito abbreviato, la norma di cui all’attuale capoverso 5 (appello contro una
sentenza pronunciata con rito abbreviato) si trovava nel capoverso 3 e il secondo e il terzo periodo dell’attuale capoverso 3 (comunicazione alle parti
della decisione di diniego del giudizio con rito abbreviato) nel capoverso successivo allo stesso, il che non consentiva una comprensione ottimale del sistema. Si è quindi proposto di spostare la norma di cui all’allora capoverso 3
nell’ultimo capoverso dell’articolo. Il Servizio linguistico tedesco ha proposto
sia questa modifica sia la riunione in un’unica disposizione del primo, del
secondo e del terzo periodo dell’attuale capoverso 3. L’articolo 362 presenta
ora la partizione seguente:
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Art. 362 Sentenza o decisione di diniego
Il tribunale di primo grado decide liberamente se:
a. nel caso concreto la procedura abbreviata è conforme al diritto e opportuna;
b. l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa; e
c. le sanzioni proposte sono adeguate.
2
Se sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale recepisce nella sentenza le fattispecie penali, le sanzioni e le pretese civili figuranti
nell’atto d’accusa. Il fatto che le condizioni della procedura abbreviata sono adempiute è motivato sommariamente.
3
Se non sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale
rinvia il fascicolo al pubblico ministero affinché svolga una procedura preliminare
ordinaria [ex cpv. 4]. Comunica alle parti, sia oralmente sia per scritto nel dispositivo, la sua decisione di diniego del giudizio con rito abbreviato. Tale decisione non
è impugnabile [ex primo e secondo periodo del cpv. 5].
4
Se il tribunale ha rifiutato di giudicare con rito abbreviato, le dichiarazioni fatte
dalle parti in considerazione del rito abbreviato non possono essere utilizzate nella
successiva procedura ordinaria.
5
In secondo grado, la parte che interpone appello contro una sentenza pronunciata
con rito abbreviato potrà far valere soltanto di non aver accettato l’atto d’accusa
o che la sentenza non corrisponde allo stesso [ex cpv. 3].
1
Questa partizione consente di distinguere meglio il procedimento di primo
grado da quello in sede di appello, giacché tutto quanto precede il capoverso
5 concerne il primo grado di giudizio (sentenza o diniego), nonché di riunire
in un’unica disposizione tutte le norme relative alla procedura di diniego isolandole maggiormente dal resto, segnatamente dalla disposizione di cui al
capoverso 4, che riguarda il procedimento ordinario di primo grado «riattivato» e svolto dal pubblico ministero e dal tribunale di primo grado a seguito del diniego del giudizio con rito abbreviato.
Altri esempi di proposte di modifica:
– nell’attuale articolo 43 capoverso 4 si è convenuto di riformulare l’inizio dei
testi tedesco e italiano (inizialmente: «Unter die Rechtshilfe fällt jede Massnahme ...», diventato poi: «Als Rechtshilfe gilt jede Massnahme, um die ... »,
ossia «Per assistenza giudiziaria s’intende qualsiasi provvedimento ...»)
poiché si tratta di una disposizione definitoria, destinata cioè a definire la
nozione di assistenza giudiziaria. La versione francese era già formulata in
tal modo;
– l’inizio dell’attuale articolo 46 capoverso 3, concernente l’autorità cui vanno
indirizzate le domande di assistenza giudiziaria, recitava «Besteht Unklarheit über die Zuständigkeit der ersuchten Behörde ...». Questa espressione è
stata poi sostituita con «Besteht Unklarheit darüber, welche Behörde zuständig ist», ossia, come proposto, «Se non è chiaro quale sia l’autorità comEGGER/GRANDI: IL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE 1.2 Egger Grandi.indd 59
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petente», al fine di tener conto dei due casi interessati dalla disposizione,
ovvero del caso in cui non è chiaro o è dubbio se l’autorità richiesta sia competente e di quello, più generale, in cui non si sa sin dall’inizio quale sia
l’autorità competente, a chi ci si debba rivolgere;
– nell’attuale articolo 58 capoverso 1, concernente le domande di ricusazione,
il testo tedesco, che recitava inizialmente «Will eine Partei den Ausstand
verlangen, so hat sie ... » è stato completato con «Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie ...»
(ossia «La parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che
opera in seno a un’autorità penale deve...»), per migliorare l’intelligibilità
della norma. In italiano una siffatta aggiunta era praticamente indispensabile e avrebbe comunque dovuto essere fatta anche se la proposta non fosse
stata accolta;
– nell’attuale articolo 349 (concernente i casi in cui il giudice ritenga di non
disporre ancora di prove sufficienti per pronunciare la sentenza) si è proposto di sostituire «Ist der Fall noch nicht spruchreif, so beschliesst das Gericht, die Beweise zu ergänzen und die Parteiverhandlungen wieder aufzunehmen» con «Ist der Fall noch nicht spruchreif, so entscheidet das Gericht,
die Beweise zu ergänzen und die Parteiverhandlungen wieder aufzunehmen», ossia «Se il caso non è ancora maturo per la pronuncia di merito, il
giudice decide di completare le prove e di riaprire il dibattimento». In italiano si sarebbe comunque utilizzato «decidere» per «beschliessen». La distinzione è invece importante per il tedesco poiché il CPP riserva il termine
«Beschluss» (in italiano «ordinanza») per le decisioni diverse dalla sentenza
pronunciate da un’autorità collegiale, contrapponendolo al termine «Verfügung» (in italiano «decreto») per quelle pronunciate da un’autorità monocratica. L’uso di «beschliessen» avrebbe quindi rischiato di suscitare
l’impressione che i complementi di prova possano essere disposti soltanto
da un collegio giudicante e non dal giudice unico. Andava quindi utilizzato
l’iperonimo «entscheiden». Questo esempio è sintomatico del fatto che forse
inconsciamente il termine «Gericht» faccia ancora pensare anche in tedesco
a un’autorità collegiale;
– nell’articolo 354 del disegno (non recepito nel testo sottoposto a referendum e concernente la cosiddetta «udienza di revoca», da svolgersi soltanto
se nel dibattimento l’imputato è riconosciuto colpevole del reato contestatogli) si è proposto di sostituire «Hat das Gericht den Widerruf einer Sanktion zu prüfen, so führt es die Verhandlung darüber unmittelbar im Anschluss an die Hauptverhandlung und die Urteilseröffnung durch» con «Hat
das Gericht den Widerruf einer bedingten Sanktion (o «einer bedingt ausgesprochenen Sanktion» zu prüfen, so ...» ossia «Se deve esaminare la revoca della sospensione condizionale di una precedente sanzione, il giudice
svolge la relativa udienza subito dopo il dibattimento e la comunicazione
della sentenza».93 È infatti chiaro che se ritiene l’imputato colpevole di un
ulteriore reato, il giudice non revocherà una pena precedentemente inflit-
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tagli bensì la sospensione condizionale della stessa, affinché l’imputato
sconti entrambe le pene (se del caso riunite in una pena unica). Questa svista
è abbastanza frequente nei testi normativi tedeschi ed è forse dovuta al
fatto che in tedesco l’espressione «sospensione condizionale della pena»
(«sursis à l’exécution de la peine») è talvolta reso con «bedingte Strafe» (cfr.
p. es. art. 42 CP) e «revocare la sospensione condizionale» («révoquer le sursis») con «die bedingte Strafe widerrufen» (cfr. p. es. art. 46 CP). Di conseguenza, in tedesco quando si parla di «revocare una pena» si pensa forse
automaticamente alla revoca della «condizionale»;
Un esempio interessante di attenta disamina di una disposizione riguarda
l’attuale articolo 168 (che elenca le persone che hanno facoltà di non deporre
come testimoni), il quale nella prima stesura prevedeva in particolare quanto
segue:
Art. 167 [ora art. 168]
Zeugnisverweigerungsrecht auf Grund persönlicher Beziehungen
Das Zeugnis können verweigern:
a. die Ehegattin oder der Ehegatte der beschuldigten Person, oder wer mit
dieser eine faktische Lebensgemeinschaft führt;
b. wer mit der beschuldigten Person gemeinsame Kinder hat;
c. die in gerader Linie Verwandten oder Verschwägerten der beschuldigten
Person;
d. die Geschwister der beschuldigten Person, deren Ehegattin oder Ehegatte und Kinder;
e. die Geschwister der durch Ehe mit der beschuldigten Person verbundenen
Person, deren Ehegattin oder Ehegatte und Kinder;
f. die Pflegeeltern, die Pflegekinder und die Pflegegeschwister der
beschuldigten Person;
g. die für die beschuldigte Person zur Vormundschaft, zur Beiratschaft oder zur
Beistandschaft eingesetzte Person.
2
Die eingetragene Partnerschaft ist der Ehe gleichgestellt.
3
Die Stief- und Adoptivverwandtschaft ist der Verwandtschaft gleichgestellt.
...
1
Nel testo italiano del capoverso 3 si è subito pensato di sopprimere il
riferimento alla «Adoptivverwandschaft» (ossia la «parentela adottiva»),
poiché l’adottato acquista lo stato giuridico di figlio dei genitori adottivi già
in virtù del Codice civile (art. 267 CC): l’adozione scioglie i vincoli di filiazione
anteriori e l’adottato diventa a pieno titolo parente dei genitori adottivi e
degli altri membri della loro famiglia.94 Questo principio è già sancito dalla
disciplina dell’adozione (art. 264–269c CC) e non era quindi necessario
ribadirlo nel CPP. Un siffatto modo di procedere si sarebbe anzi rivelato
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fuorviante. Il riferimento alla «Adoptivverwandschaft» è infatti poi stato
soppresso anche nel testo tedesco.
Il capoverso 3 poneva tuttavia un altro problema di non facile soluzione
poiché impiegava il termine «Stiefverwandschaft», ossia «semi–parentela»,
che praticamente non esiste in italiano ed è assai raramente utilizzato negli
atti normativi in lingua tedesca.95 Ci si è quindi chiesti se creare un neologismo
o se il problema potesse essere risolto proponendo una riformulazione dei
capoversi precedenti il capoverso 3. Occorreva però dapprima chiarire con
precisione cosa si intendesse per «Stiefverwandschaft» ai sensi del capoverso
3. Si è reputato che si intendesse «Stiefverwandschaft zwischen Stief-geschwister» ossia «semi-parentela tra fratellastri e sorellastre»,96 nel qual caso
si sarebbe potuto ovviare al problema inserendo nelle lettere d ed e rispettivamente «die Geschwister und Stiefgeschwister der beschuldigten Person
...» e «die Geschwister und Stiefgeschwister der durch Ehe mit der beschuldigten
Person verbundenen Person ...», ossia «i fratelli e sorelle o fratellastri e
sorellastre dell’imputato ...» e «i fratelli e sorelle o fratellastri e sorellastre del
coniuge dell’imputato ...». I responsabili dell’UFG hanno tuttavia comunicato
che con questa nozione si intendeva coprire anche i figliastri, il patrigno e la
matrigna, gli zii e nipoti acquisiti («ziastri» e «nipotastri»). Si è allora rilevato
che i figliastri e i patrigni e le matrigne erano già coperti dal capoverso 1
lettera c («die in gerader Linie ... Verschwägerten der beschuldigten Person»,
ossia gli « ... affini in linea retta dell’imputato»),97 pur non essendo persuasi
che la nozione di «Stiefverwandschaft» andasse estesa anche agli zii acquisiti
dell’imputato: il capoverso 1 comprendeva infatti già i nipoti e nipoti acquisiti
dello stesso (cfr. risp. lett. d ed e: figli del fratello o della sorella dell’imputato
e figli del fratello o della sorella del coniuge dell’imputato) ma non gli zii
dell’imputato (giacché la lett. c. menziona soltanto i parenti e gli affini in
linea retta, ma non quelli in linea collaterale [«Seitenlinie»]), quali appunto
gli zii); non si capiva quindi perché il capoverso 3 dovesse consentire agli
ziastri di rifiutare la testimonianza mentre invece il capoverso 1 non lo permetteva agli zii. Inoltre, non si capiva per quale motivo si escludessero gli zii
ma non i nipoti e i nipoti acquisiti.
Sulla scorta di queste osservazioni e dopo un esame congiunto da parte
dei responsabili dei progetti CPP e CPC, è stata infine adottata la versione seguente:
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Art. 168 Per legami personali
1
Hanno facoltà di non deporre:
a. il coniuge o il convivente di fatto dell’imputato;
b. chi ha figli in comune con l’imputato;
c. i parenti o affini in linea retta dell’imputato;
d. i fratelli o sorelle e fratellastri o sorellastre dell’imputato, nonché i loro
coniugi;
e. i fratelli o sorelle e fratellastri o sorellastre del coniuge dell’imputato, nonché
i loro coniugi;
f. i genitori affilianti, gli affiliati e i fratelli o sorelle affiliati dell’imputato;
g. il tutore, curatore o assistente dell’imputato.
...
3
L’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.
...
In sostanza, il capoverso 3 originario è stato stralciato e i nipoti e nipotastri
sono scomparsi dalle lettere d ed e («deren ... Kinder»).
Il lavoro di elaborazione del testo italiano del CPP non si è esaurito con
l’adozione del disegno e del messaggio ma è continuato con l’integrazione
delle modifiche apportate dalle Camere in base alle proposte delle rispettive
Commissioni degli affari giuridici (CAG) e di proposte di singoli parlamentari. In questa fase il progetto è stato prevalentemente seguito dalla persona
che si era occupata della revisione integrale della stesura del testo italiano,
coadiuvata, nelle sedute della Sottocommissione parlamentare di redazione
da un altro membro del gruppo di traduzione, oltre che dai deputati della
Sottocommissione. La fase parlamentare è sovente delicata per il traduttore
perché questi non dispone quasi mai di un commento approfondito (quale
il messaggio) delle modifiche. Vi è inoltre il rischio che le Camere pregiudichino parzialmente l’uniformità terminologica e fraseologica del testo, che
l’Amministrazione si sforza invece solitamente di garantire. È per esempio
possibile che ricompaiano «cantonalismi» o che lo stesso istituto sia denominato con termini differenti. Questo rischio va tuttavia relativizzato poiché
i responsabili del progetto dell’Amministrazione continuano a seguirlo anche durante il lavoro delle Commissioni parlamentari. Va infine sottolineato
che il CPP era considerato un progetto prioritario e urgente, da adottare assolutamente nella sessione autunnale, prima delle elezioni per il rinnovo integrale delle Camere, e che il numero dei responsabili principali del progetto
in seno all’UFG era nel frattempo stato ridotto da due a uno.
Un esempio dei pericoli che può comportare uno scadenzario tanto serrato
per un testo così voluminoso è il seguente: durante una seduta della
Sottocommissione parlamentare di redazione si è constatato che nell’attuale
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capoverso 3 dell’articolo 368 (concernente l’istanza di nuovo giudizio
presentata dal condannato giudicato in contumacia, ossia in sua assenza) il
termine «ingiustificatamente» («unentschuldigt») era stato sostituito con
«colpevolmente». In altre parole la disposizione prevedeva ora che «Il giudice
respinge l’istanza [di nuovo giudizio] qualora il condannato, pur essendo
stato regolarmente citato, colpevolmente [anziché «ingiustificatamente»]
non sia comparso al dibattimento». Nel contempo però, l’attuale capoverso
4 dell’articolo 369 (concernente il nuovo dibattimento indetto dal giudice
che ha accolto un’istanza di nuovo giudizio presentata da un condannato
precedentemente giudicato in contumacia) conteneva ancora il termine
«ingiustificatamente» e disponeva che «Se il condannato ingiustificatamente
non compare nemmeno al nuovo dibattimento, la condanna in contumacia
permane». Non comprendendo il motivo di questa distinzione, si sono chiesti
ragguagli. È emerso che la modifica era stata introdotta dal Consiglio degli
Stati, il quale riteneva che il termine «ingiustificatamente» non fosse corretto
poiché avrebbe per esempio obbligato il giudice ad accogliere le istanze di
nuovo giudizio di persone che, pur non avendo motivi validi per non comparire
al primo dibattimento, avessero fornito una qualsivoglia motivazione, del
tipo «non mi presento perché ho prenotato da tempo le vacanze ai Caraibi».
Ci si era però probabilmente dimenticati dell’articolo 369.98 Si è allora rilevato
che «ingiustificatamente» (e «unentschuldigt»), già utilizzato nella legislazione, 99 era corretto poiché comprende non soltanto i casi in cui per un
determinato comportamento non è fornita alcuna giustificazione bensì
anche quelli in cui tale comportamento non è giustificato da motivi validi e
sufficienti (es. l’imputato va a una gita aziendale anziché recarsi in tribunale
ecc.). Si è inoltre sottolineato che l’utilizzazione di due termini diversi negli
articoli 368 e 369 non era ammissibile poiché non si sarebbe più potuto
attribuire a «ingiustificatamente» (mantenuto nell’art. 369) il senso appena
descritto, bensì unicamente quello di «senza fornire giustificazione alcuna».
Si sarebbe quindi introdotta una differenza materiale non voluta dal
legislatore. La Sottocommissione parlamentare di redazione di lingua tedesca
si è allora chiesta se il problema non potesse essere risolto utilizzando
«colpevolmente» anche nell’articolo 369, mentre L’UFG ha proposto di lasciare
«colpevolmente» nell’articolo 368 e di stralciare «ingiustificatamente»
nell’articolo 369 senza sostituirlo, affermando che al condannato che non è
comparso neppure al secondo dibattimento resterebbe comunque la
possibilità di far prorogare o differire lo stesso in virtù della norma generale
di cui all’articolo 92.100 Queste soluzioni non hanno tuttavia convinto né i traduttori né la Sottocommissione parlamentare di redazione di lingua italiana.
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Da un lato, «ingiustificatamente» è stato utilizzato in modo coerente in tutte
le altre disposizioni del Codice nelle quali la mancata comparizione a
un’udienza deve essere fondata su motivi validi e sufficienti (art. 205 cpv. 4,
336 cpv. 4, 355 cpv. 2, 356 cpv. 4, 407 cpv. 1 lett. a, 2 e 3) e non si capiva quindi
perché si dovesse prevedere una terminologia differente soltanto per la
procedura contumaciale, con il rischio appunto di creare dei «distinguo»
involontari. Dall’altro lato, la proposta dell’UFG di stralciare «ingiustificatamente» dall’articolo 369 senza sostituirlo non è stata considerata
soddisfacente, sia – per il motivo appena indicato – a causa del mantenimento
del termine «colpevolmente» nell’articolo 368 sia poiché, data la sistematica
e l’entità del CPP, non si era per nulla persuasi che si potesse evincere
inconfutabilmente da tale disposizione la facoltà dell’imputato di invocare
l’articolo 92. La disposizione avrebbe quindi potuto essere interpretata nel
senso che, per esempio, qualora l’imputato la cui istanza di nuovo giudizio è
stata accolta sia vittima di un infortunio mentre si reca al tribunale per il
secondo dibattimento, e debba essere ricoverato in ospedale, il giudice deve
mantenere la condanna pronunciata in contumacia (poiché basta la mancata
comparizione al dibattimento, anche involontaria, visto che l’art. 368 esigeva
invece espressamente che l’assenza non sia ascrivibile a colpa dell’imputato).
Su mandato del presidente della Sottocommissione parlamentare di
redazione di lingua italiana è stato quindi comunicato alle altre due
Sottocommissioni che la stessa riteneva la soppressione del termine
«unentschuldigt» un intervento indebito poiché attinente a un problema di
natura materiale che avrebbe dovuto essere nuovamente sottoposto alle
Commissioni degli affari giuridici. Lo scadenzario serrato dei lavori non
consentiva tuttavia un riesame da parte delle CAG. Le tre Sottocommissioni
(ossia la Commissione parlamentare di redazione) hanno quindi convenuto
di ripristinare «unentschuldigt» nell’articolo 368 e di lasciare immutato
l’articolo 369, conformemente a quanto consentito loro dalla legge sul
Parlamento e dall’ordinanza dell’Assemblea federale sulla Commissione di
redazione.101 Le CAG hanno sottoposto la relativa proposta della Commissione
di redazione alle Camere, che l’hanno approvata il 25102 e il 27103 settembre
2007. Di conseguenza, gli articoli 368 e 369 CPP prevedono ora quanto
segue:
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Art. 368 Istanza di nuovo giudizio
...
2
Nell’istanza, il condannato deve motivare succintamente il fatto di non aver
potuto partecipare al dibattimento.
3
Il giudice respinge l’istanza qualora il condannato, pur essendo stato regolarmente citato, ingiustificatamente non sia comparso al dibattimento.
Art. 369 Procedura
1
Se sono presumibilmente adempiute le condizioni per un nuovo giudizio, chi
dirige il procedimento fissa un nuovo dibattimento. Nel nuovo dibattimento il
giudice decide sull’istanza di nuovo giudizio e pronuncia se del caso una nuova
sentenza.
...
4
Se il condannato ingiustificatamente non compare nemmeno al nuovo dibattimento, la condanna in contumacia permane.
...
La volontà del legislatore è stata quindi rispettata.
Jean-Luc Egger, lic. in lettere, Capo Sezione Traduzione e redazione, Cancelleria
federale, Berna, e-mail: [email protected]
Filippo Grandi, lic. iur., Capo sostituto Sezione Legislazione, Cancelleria federale,
Berna, e-mail: [email protected]
Note
Gli autori ringraziano di cuore Alfredo Snozzi
per la preziosa consulenza nell’elaborazione
di questo articolo.
1� «E carmi erano le leggi, che [… ] dettate col
canto, più facilmente erano mandate a memoria. Per questo la parola nómos significa
legge e canto ad un tempo. In tal modo, i poeti furono anche i primi legislatori», De constantia iurisprudentis, cap. XV, §§ V-VII, citato in Ossola 2004, 299.
2� 26 codici di procedura penale cantonali e la
legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP, RS 312.0).
3� Per una sintesi delle principali innovazioni
introdotte dal CPP nelle forme e negli strumenti processuali, cfr. n. 1.5.3 del messaggio
del CF del 21 dicembre 2005 concernente
l’unificazione del diritto processuale penale
(qui di seguito Messaggio), FF 2006 1015 seg.
4� Cfr. in particolare il commento all’art. 8 del
disegno CPP, FF 2006 1037 seg.
5� «Si può addirittura dire che almeno nel sottotipo del testo normativo giuridico è la lin-
gua che si fa legge» Sabatini 2005, 23 [corsivo
nostro].
6� Cfr. n. 1.5.1.5 del Messaggio, FF 2006 1008.
7� Sulla necessaria rivalutazione del rapporto
intrinseco tra diritto e lingua cfr. ad es.
Schweizer 2007, il quale precisa (p. 22): «Sowohl für Nichtjuristinnen und Nichtjuristen
wie für die Juristinnen und Juristen wird
Recht nur in Sprache verstanden, akzeptiert
und umgesezt. Die Sprache, so lässt sich zu
Recht sagen, ist somit die Existenzform, in
der die Rechtsnormen erzeugt werden».
8� Denominato in Ticino «procuratore pubblico»; cfr. n. 4.3.
9� Segnatamente il Codice di procedura penale
del Cantone Ticino del 19 dicembre 1994, la
Legge sulla giustizia penale (LGP) del Cantone dei Grigioni e, indirettamente, il CPP
italiano del 22 settembre 1988, di contro a 21
codici processuali penali in lingua tedesca e
7 in lingua francese.
10� Si possono infatti distinguere almeno tre varianti diatopiche dell’italiano giuridico elve-
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tico, quella praticata nel Cantone Ticino (per
cui cfr. ad es. Petralli 2005), quella nelle valli
italofone del Cantone Grigioni (a sua volta
differenziata, cfr. Raveglia 2005) e quella
delle istituzioni federali a Berna.
11� Cfr. il Messaggio, FF 2006 989, segnatamente
pag. 1002.
12� La legge è stata votata dal Parlamento, ma il
testo nella sua versione ufficiale della
pubblicazione legale non è ancora promulgato. Può segnatamente subire ancora rettifiche da parte della Commissione di redazione del Parlamento [art. 58 LParl] o
modifiche previste da altre leggi votate
dall’Assemblea federale prima della sua entrata in vigore.
13� Segnatamente per quanto attiene alla cosiddetta terminologia o fraseologia interstiziale, per cui si avevano oscillazioni tra espressioni del tipo «su richiesta di una delle parti»
→ «ad istanza di parte», «limitare» → «sottoporre a restrizioni», «presentarsi» → «comparire», «entro un termine adeguato» →
«entro un congruo termine» ecc.
14� Ad es. l’avverbio «unverzüglich» era stato
tradotto in diversi modi «senza indugio, immediatamente, quanto prima», non tutti
equivalenti.
15� Peraltro comunque costantemente sollecitati
e di un grande aiuto durante tutti i lavori.
16� A questo proposito cfr. ad es. il Guide de législation, n. 85 segg., ma anche la prassi seguita presso la BCE di elaborare alcuni testi
parallelamente alla loro traduzione, per cui
Jacometti-Pozzo 2006, 244.
17� Art. 57 cpv. 2 LParl.
18� Identità profonda o sistemica che è il pendant linguistico necessario alla loro «densità
cognitiva», per cui cfr. De Biasio, Foglia 2007,
18-31.
19� Per una definizione analitica di queste categorie cfr. Egger 2006.
20�Alla maniera, mutatis mutandis, del vincolo
della rima che sovrappone alle parole disgiunte semanticamente un legame nuovo e
una sorprendente connessione semantica,
cfr. Wimsatt 1972, 196.
21� Cfr. il messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e
applicazione della legge) e del Codice penale
militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1669.
22� RS 173.110
23� RS 173.32
24� RS 173.71
25� FF 2006 6785
26� Cfr. n. 1.5.2.1 del Messaggio, FF 2006 1009.
27� RS 312.0
28� Per una disamina più circostanziata di questi
concetti cfr. Egger 2006, 172-174.
29�Nei Grigioni «Legge sulla giustizia penale
(LGP)» o «Gesetz über die Strafrechtspflege
(StPO)»; probabilmente la scelta di questo titolo dipende dal fatto che le prime disposizioni della LGP concernono anche contravvenzioni di diritto penale cantonale, ossia
che tale codice contiene, oltre al diritto processuale, diritto materiale cantonale. Questa
denominazione è tuttavia stata subito scartata perché si discosta troppo dal titolo del
nuovo codice federale «Schweizerische Strafprozessordnung» e perché eccessivamente
generica rispetto al testo in questione.
30�Cfr. Direttive di tecnica legislativa, Berna
2003, n. marg. 3 e Guide de législation, Berna
2007, n. 884.
31� A tal proposito, cfr. Siracusano 2004, 3 segg.
32� Per una disamina dei rapporti semantici tra
titolo e titolo abbreviato cfr. Egger 2001.
33� Cfr. p. es. Battaglia 1961-2002, sub vocem, che
definisce il termine «procedura» come «insieme delle formalità e degli atti che sono regolati dalla legge secondo una determinata
sequenza e in base a cui si instaura, si svolge
e si conclude un giudizio o un procedimento
[...] e anche l’insieme delle norme di legge
che regolano tale complesso di formalità e di
atti» e ammette quindi, contrariamente alla
maggioranza degli altri dizionari consultati,
un uso «più elastico» del termine, non limitato alle norme che disciplinano il procedimento.
34� Distinzione peraltro confermata da diversi
dizionari (Battaglia e De Mauro) che definiscono il procuratore come «magistrato che
esercita le funzioni del pubblico ministero».
Si noti inoltre che il testo tedesco parla di
«Staatsanwaltschaft» e non di «Staatsanwalt», anche se questa scelta è probabilmente dettata, oltre che dall’intento di porre
l’accento sull’organo e sulla funzione,
dall’esigenza di evitare lo sdoppiamento
«Staatsanwalt oder Staatsanwältin» necessario per evitare una formulazione «sessista»,
problema in merito al quale cfr. infra n. 4.4.
35� Su questi aspetti, p. es. sul «reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie», si rinvia al Messaggio, FF 2006 989, segnatamente
pagg. 1026 segg.
36� A proposito cfr. il Messaggio, FF 2006 1007
seg. e 1040 seg.
37� Cfr. RU [versione tedesca: AS] 1999 1118 segg.
e il messaggio del Consiglio federale sulla revisione del Codice civile svizzero (stato civile,
matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza
tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale), FF 1996 I 1, segnatamente pagg. 53 segg. Sulla problematica cfr.
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anche Steinauer 2006, che giunge tuttavia a
conclusioni divergenti, non da ultimo forse
perché muove da un concetto troppo rigido
di «equivalenza» tra le lingue ufficiali.
38� Quanto a quest’ultimo, va rilevato che la denominazione «Tribunale d’appello» è già utilizzata dal diritto processuale ticinese. Tuttavia l’autorità istituita dal CPP sarà chiamata
a giudicare gli appelli, forma di impugnazione non ancora prevista dal diritto ticinese
(contrariamente al diritto grigionese: cfr. art.
146 LGP), e ora introdotta per tutti i Cantoni
(e per la Confederazione) dal CPP, che consente di censurare sia le violazioni del diritto,
sia l’accertamento inesatto o incompleto dei
fatti, sia l’inadeguatezza (cfr. art. 398) e nella
quale viene in linea di principio pronunciata
una nuova sentenza che sostituisce quella di
primo grado (cfr. art. 408).
39�A tal proposito cfr. anche il Messaggio, FF
2006 1045.
40�Si noti che il pubblico ministero, nella procedura del decreto d’accusa, e l’autorità penale
delle contravvenzioni (cfr. art. 354 cpv. 3 e 357
cpv. 2) giudicano invece in istanza unica.
41� Attualmente la Pretura penale, che ha sede a
Bellinzona, giudica, con giurisdizione
sull’intero territorio del Cantone e in composizione monocratica (giudice unico), segnatamente le contravvenzioni e i delitti e i crimini per i quali il procuratore pubblico abbia
proposto una pena detentiva fino a tre mesi
(cfr. art. 39–41 OG TI).
42� Su questa questione, per la quale non esiste
sempre una terminologia univoca, cfr. p. es.
La Nuova Università, 2004, 187 segg., segnatamente pag. 188 (distinzione tra «raccogliere» e «assumere»), nonché Dalia - Ferraioli, 2003, 212 segg., segnatamente pag. 219
(in cui si distingue tra «acquisizione» e «assunzione» dei mezzi di prova ... «per chiarire
che nell’un caso l’attività probatoria è meramente di recupero di un dato già formato,
mentre nell’altro il dato si forma dinanzi al
giudice»). A prescindere dai motivi su cui
poggiano queste distinzioni, è nostro parere
che il termine «acquisizione» vada utilizzato
come iperonimo di «raccolta» e «assunzione».
43� Cfr. Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, Ufficio federale di giustizia, Berna, giugno 2001, pag.
59 e n. 68 (p. es. BE, BS, BL, SH), nonché la versione tedesca del Messaggio, BBl 2006 1150.
44�Cfr. p. es. § 5 e 23 del Codice di diritto processuale penale minorile (Jugendstrafprozessordnung) del Cantone di Basilea Città.
45� Che pure impiegano «direzione» e «dirigere».
46�Il Cantone Ticino non ha però formulato una
proposta alternativa.
47� Si era p. es. proposto «dirigenza del procedimento» o «la persona che dirige il procedimento».
48�E non «chi dirige il procedimento in primo
grado», poiché la nozione di «primo grado» è
troppo generica e potrebbe riferirsi anche ad
altre autorità giudicanti.
49�Giurisdizione di ricorso; cfr. p. es. art. 383 CPP.
50� Ma tradotto nel D-CPC con «autorità
giudiziaria superiore». Questo termine non
poteva tuttavia essere recepito nel CPP:
«autorità giudiziaria superiore», se utilizzato
genericamente e non riferito alle
impugnazioni, può evocare altre autorità
superiori diverse dalle autorità di ricorso
(p. es. il Consiglio superiore della magistratura). Inoltre, il D-CPC concerne esclusivamente le giurisdizioni cantonali (cfr. art. 1 DCPC) e in un sistema di doppio grado di
giudizio quale quello previsto è chiaro che
l’autorità giudiziaria superiore è l’autorità
presso cui è impugnata la decisione di primo
grado. Anche il CPP prevede un doppio grado
di giudizio. Concerne tuttavia pure il
Tribunale penale federale, di cui disciplina la
procedura (cfr. segnatamente art. 26 lett. a e
30 D-LTPF); l’impiego di «autorità giudiziaria
superiore» avrebbe quindi potuto far
pensare che ci si riferisse al Tribunale penale
federale rispetto all’autorità giudiziaria
cantonale inferiore (mentre il TPF è invece
giudice di primo grado per i reati il cui
giudizio è affidato alla giurisdizione federale
ma non giudica i ricorsi interposti contro le
sentenze cantonali di ultimo grado) o al
Tribunale federale (non interessato dal CPP)
rispetto a tale autorità o al Tribunale penale
federale (visto che il Tribunale federale
giudica anche, ma in virtù della LTF, i ricorsi
in materia penale interposti contro le
decisioni cantonali di ultima istanza o le
decisioni del Tribunale penale federale).
51� Che nel sistema istituito dal CPP comprendono il reclamo, l’appello e la revisione.
52� Cfr. p. es. Sabatini-Coletti, sub vocem. Mentre
il termine «impugnazione» può comprendere, oltre al «ricorso» nel senso sopradescritto, anche un rimedio giuridico esperito per far valere davanti all’autorità
giudiziaria l’invalidità di un atto o negozio
privato (testamento, contratto ecc.) o pubblico (decreto amministrativo). A tal proposito, cfr. Battaglia 1961-2002.
53� A tal proposito cfr. anche art. 80 cpv. 1 LTF.
Giova peraltro rilevare che l’art. 80 cpv. 2 recita «I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza.
Tali tribunali giudicano su ricorso». Per
quanto concerne il Tribunale penale federale, va inoltre sottolineato che l’introduzione
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del CPP comporterà anche l’istituzione di
una giurisdizione d’appello federale incaricata di giudicare gli appelli interposti contro
le sentenze del TPF (le modalità non sono per
il momento state definite: creazione di
un’autorità giudiziaria con pieno potere di
cognizione [riesame del diritto e dei fatti] le
cui sentenze possano essere impugnate con
ricorso in materia penale [limitato alle questioni giuridiche] al Tribunale federale; trasformazione dell’attuale ricorso in materia
penale dinanzi alla Corte di cassazione penale del Tribunale federale in un ricorso in
appello, nella misura in cui sia interposto
contro le sentenze pronunciate dal Tribunale
penale federale ecc.). Su questa questione,
cfr. il Messaggio, FF 2006 1032 seg. e il messaggio concernente la revisione totale
dell’organizzazione giudiziaria federale, FF
2001 3764, segnatamente pag. 3873.
54� Per una breve esposizione dell’istituto cfr. ad
es. La Nuova Università 2004, 12 nonché Dalia - Ferraioli, 2003, 786 seg.
55� In francese «appel joint».
56� Cfr. art. 69 D-CPC. Si pensi p. es. ai locatari di
un edificio plurifamiliare che contestano
congiuntamente un aumento della pigione o
a più lavoratori che si oppongono insieme a
un licenziamento collettivo ingiustificato.
57� Art. 130 LGP.
58� Art. 127 cpv. 2 lett. b, 129 cpv. 1 lett. a e 379
cpv. 4.
59� Più precisamente il termine «adesivo» è
stato utilizzato per l’«accusatore privato»
(«Privatkläger»), ossia per il danneggiato che
partecipa al procedimento penale con
un’azione penale e/o, in via adesiva, civile.
Su questo istituto si rinvia agli art. 118–121
CPP e al Messaggio, FF 2006 1078 seg.
60�Questa osservazione va tuttavia relativizzata
poiché l’art. 393 cpv. 1 let. b non ammette la
«Beschwerde» contro le «decisioni ordinatorie» («verfahrensleitende Entscheide») del
tribunale di primo grado (ossia in pratica
gran parte delle decisioni non di merito
pronunciate dal giudice), impugnabili soltanto con la decisione finale (cfr. art. 65 cpv.
1), sempreché abbiano inciso su quest’ultima.
Le disposizioni ordinatorie del pubblico
ministero e dell’autorità penale delle
contravvenzioni sono invece impugnabili
con «Beschwerde».
61� Le cui decisioni sono in linea di principio definitive. Possono tuttavia essere impugnate
con «Beschwerde»: le decisioni relative alla
carcerazione preventiva o di sicurezza,
quando questa è durata almeno tre mesi (art.
222 cpv. 2), la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni dopo la comunicazione dei motivi e
della durata della stessa (art. 279 cpv. 3),
l’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 281 cpv. 4) e l’inchiesta mascherata
(art. 298 cpv. 3).
62� Anche se non si tratta di un reclamo stricto
sensu (cfr. art. 174 cpv. 2), anche perché il reclamo non è ammesso contro le decisioni ordinatorie del giudice (cfr. nota 65).
63� Atti procedurali delle autorità penali che
incidono sui diritti fondamentali degli
interessati e sono volti ad assicurare le prove,
garantire la presenza di persone durante il
procedimento o garantire l’esecuzione della
decisione finale (cfr. art. 196). Sono p. es.
provvedimenti coercitivi, le citazioni,
l’accompagnamento coattivo, il fermo,
l’arresto provvisorio, la carcerazione
preventiva e la carcerazione di sicurezza o
misure sostitutive (quali la cauzione, il
blocco dei documenti d’identità, l’obbligo di
annunciarsi regolarmente a un ufficio
pubblico), i rilevamenti segnaletici, le
perquisizioni e ispezioni (ispezioni corporali,
analisi del DNA ecc.), il sequestro, le
intercettazioni, la sorveglianza della
corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni, la sorveglianza delle
relazioni bancarie, l’inchiesta mascherata
(tramite agenti infiltrati).
64�Per maggiori dettagli, cfr. il Messaggio,
FF 2006 1200–1202.
65� Cfr. tuttavia le limitazioni di cui all’art. 394
lett. b.
66�Naturalmente variano non soltanto la
terminologia ma anche gli istituti stessi
(decisioni impugnabili, potere di cognizione
del giudice [motivi censurabili] ecc.). Non è
stato possibile trovare, perlomeno nei
Cantoni esaminati, un istituto perfettamente
identico a quello introdotto nel CPP, bensì
soltanto istituti molto simili o analoghi. Il
minimo comune denominatore è comunque
la natura delle decisioni impugnabili: in
sostanza decisioni (pregiudiziali, incidentali,
ordinatorie ecc.) non di merito.
67� P. es. la decisione circa il mantenimento
dell’arresto (carcere preventivo) disposto dal
procuratore pubblico nel corso
dell’istruzione e la durata dello stesso (cfr.
art. 97 lett. a, 100 e 101 CPPti).
68�P. es. l’ordine di arresto (carcere preventivo)
emesso dopo l’inizio del pubblico dibattimento dal presidente della corte giudicante
competente (cfr. art. 97 lett. c CPPti).
69�In particolare, ordinanze di rifiuto (ossia il
rifiuto di avviare l’istruzione penale) e di
sospensione (dell’istruttoria); cfr. art. 139 cpv.
1 LGP.
70� Cfr. Giannozzi 1967, sub vocem (diritto processuale civile).
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71� RS 173.71
72� Cfr. art. 31–42 CPP.
73� Segnatamente art. 22–24 CPP.
74� Cfr. p. es. l’art. 288 CPP concernente l’identità
fittizia assegnata agli agenti infiltrati
impiegati in un’inchiesta mascherata e la
garanzia dell’anonimato loro accordata:
questa disposizione corrisponde sostanzialmente all’art. 6 LFIM; ci si è limitati a
sostituire «garanzia di riservatezza» con
«garanzia dell’anonimato», «comando di
polizia» con «pubblico ministero» e «autorità
d’approvazione» con «giudice dei
provvedimenti coercitivi». Inversamente, cfr.
p. es. l’art. 269 CPP, concernente le condizioni
alle quali può essere disposta la sorveglianza
della corrispondenza postale e del traffico
delle telecomunicazioni. Oltre a modifiche
simili a quelle apportate nell’art. 288 CPP, si è
p. es. modificato l’elenco dei reati per i quali
può essere ordinata la sorveglianza (cfr.
vigente art. 3 LSCPT) al fine di armonizzarlo
con quello previsto per l’inchiesta
mascherata o di aggiungervi reati quali la
discriminazione razziale o il genocidio di cui
la dottrina aveva a buon diritto rilevato la
mancanza. Non vi sono inoltre stati ripresi i
rinvii ai reati puniti dal Codice penale
militare (CPM), poiché il CPP non si applica ai
procedimenti penali militari. Inversamente,
nella disposizione è tuttavia stato inserito
un rimando ai reati elencati nell’art. 70 cpv. 2
della procedura penale militare per tener
conto del fatto che, in virtù dell’art. 221 CPM,
se una persona è accusata di più reati, di cui
alcuni di competenza della giurisdizione
militare e altri di quella ordinaria, il
Consiglio federale può deferirli tutti al
giudice militare o al giudice ordinario ed è
quindi ipotizzabile che il pubblico ministero
debba disporre la sorveglianza nell’ambito
di un reato punito dal CPM.
75� Questa disposizione recepisce sostanzialmente l’art. 10 LFIM:
Art. 10 Estensione dell’intervento autorizzato
1
L’agente infiltrato non deve risvegliare
un’inclinazione latente a commettere un
reato o a commettere un reato o a commettere un reato più grave di quello previsto.
Deve limitarsi alla concretizzazione della già
presente determinazione a commettere il
reato.
2
L’attività dell’agente infiltrato deve incidere
soltanto in misura secondaria sulla determinazione a commettere un reato concreto.
3
Se necessario, l’agente infiltrato è segnatamente autorizzato a effettuare acquisti probatori per predisporre l’affare principale e a
documentare con mezzi adeguati la sua capacità economica.
Se l’agente infiltrato oltrepassa i limiti del
comportamento ammissibile, il giudice ne
tiene adeguatamente conto nella commisurazione della pena per la persona influenzata
o prescinde dalla punizione.
Prime modifiche apportate nel disegno:
Art. 292 Limiti dell’intervento
1
L’agente infiltrato non deve risvegliare
un’inclinazione latente a commettere un
reato o a commettere un reato più grave di
quello previsto. Deve limitarsi alla concretizzazione della già presente determinazione a
commettere il reato.
...
3
Se necessario, l’agente infiltrato è autorizzato a effettuare acquisti di prova per predisporre l’affare principale e a documentare
con mezzi adeguati la sua capacità economica.
Ulteriori modifiche in sede di Sottocommissione parlamentare:
Art. 293 Limiti dell’intervento
1
L’agente infiltrato non deve alimentare la
propensione a delinquere o indurre a commettere reati più gravi. Il suo intervento deve
limitarsi alla concretizzazione della già presente determinazione a commettere il reato.
2
L’attività dell’agente infiltrato deve incidere
soltanto subordinatamente sulla determinazione a commettere un reato concreto.
3
Se necessario, l’agente infiltrato è autorizzato a effettuare acquisti di prova in vista
della transazione principale e a documentare con mezzi adeguati la sua capacità economica.
Nota bene: in questa sede sono indicate soltanto le modifiche apportate al testo iniziale
(art. 10 LIM) italiano, non quelle dovute al rimaneggiamento del testo tedesco recepito
nel CPP.
76� Cfr. p. es. il Messaggio, FF 2006 1055.
77� Ne è riprova il fatto che per quanto concerne
le disposizioni sulla comunicazione delle decisioni e la notificazione (art. 84–88 CPP)
nella stesura del disegno ci si è talvolta discostati dalle scelte terminologiche e fraseologiche operate nell’AP-CPC, che conteneva
norme a tratti quasi identiche a quelle del
CPP, mentre nella redazione del testo definitivo sottoposto a referendum tali termini ed
espressioni sono invece stati ripresi poiché
reputati più corretti dopo un attento esame.
Su questa questione, cfr. le pertinenti disposizioni del CPP con quelle del D-CPP e del DCPC (p. es. l’art. 85 cpv. 3 CPP con l’art. 83 cpv.
3 D-CPP e l’art. 136 cpv. 2 D-CPC). Talvolta è
tuttavia stato il D-CPC ad essere adeguato al
CPP.
78� Cfr. p. es. art. 152 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria (OG; abrogata dalla
4
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LTF); art. 3–9 della legge (ticinese) sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria
(LAG); art. 139 cpv. 3 LGP.
79� Cfr. p. es. art. 115–121 D-CPC.
80�Cfr. art. 43–55 CPP.
81� Che ha sostituito il termine «gratuito patrocinio» precedentemente utilizzato anche in
Italia.
82� Cfr. art. 4 della legge 30 luglio 1990 n. 217
(abrogata) e art. 107 d. P. R. 30 maggio 2002 n.
115.
83� 7O «ricusa».
84�O «casi di astensione» e «casi di ricusazione».
85� Cfr. p. es. art. 22 OG (abrogata dalla LTF); art.
40 CPPti, che elenca i casi di «esclusione», la
cui conseguenza è l’obbligo di «astenersi da
qualsiasi atto giudiziario»; art. 36 CPPita.
86�Cfr. p. es. art. 23 OG (abrogata dalla LTF); art.
43 cpv. 1 CPPti (... «quando vi sia ragionevole
motivo per dubitare della sua imparzialità
nel procedimento»); art. 37 comma 1 lett. b
CPPita (... «se nell’esercizio delle funzioni e
prima che sia pronunciata la sentenza, egli
ha manifestato indebitamente il proprio
convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione»).
87� Cfr. p. es. art. 43 cpv. 1 CPPti (... «quando
ometta di notificare la sua esclusione») e art.
37 comma 1 lett. a CPPita.
88�Questi istituti sono qui descritti in modo
estremamente sintetico e sommario e senza
tener conto di tutte le peculiarità dei diversi
ordinamenti. Per i dettagli si rinvia pertanto
alle normative sopraccitate e ai pertinenti
commentari.
89�Nonostante secondo i dizionari «ricusarsi»
significhi rifiutarsi o non acconsentire.
90�Per ulteriori esempi dell›utilizzazione del termine «ricusarsi» in tal senso, cfr. peraltro anche art. 10 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA), art. 74a LGP e art. 18 della legge statutaria sui tribunali del Cantone dei Grigioni
(LST).
91� Su questo problema, cfr. il Messaggio, FF
2006 1055 seg. e il messaggio concernente la
revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3764, segnatamente pag.
3850.
92�Art. 56–60 CPP, art. 45–49 D-CPC e art. 34–38
LTF.
93�Questa modifica è stata recepita anche nel
testo francese («révocation d’une sanction
prononcée avec sursis» invece di «révocation
d’une sanction»).
94�Su questa questione cfr. p. es. Hegnauer 1990,
89–92.
95� Cfr. tuttavia p. es. art. 113 cpv. 2 CPP-BE (Gesetz über das Stafverfahren, StrV), cui l’art.
168 è molto probabilmente ispirato e che prevede tuttavia anche la norma secondo cui la
parentela adottiva è parificata alla parentela.
96�In tal senso cfr. p. es. Peter Metzger 2005, 556:
«Stiefverwandte: Personen mit nur einem
gemeinsamen Elternteil».
97� Sulla nozione di «affinità» (e di «linea retta»
e «linea collaterale»), cfr. art. 21 cpv. 1 CC e
Henri Deschenaux / Paul-Henri Steinauer
1986, 88–90.
98�Nonché delle altre disposizioni, citate più
avanti, nelle quali si è sempre utilizzato il
termine «ingiustificatamente».
99�Per quanto concerne il diritto federale cfr.
p.es. art. 157 PPM.
100�Art. 92 CPP: «Le autorità possono, d’ufficio o
su domanda, prorogare o differire i termini e
le udienze da esse fissati. La domanda
dev’essere tempestiva e suffragata da
pertinenti motivi».
101�Cfr. in particolare art. 57 cpv. 2 LParl («[La
Commissione parlamentare di redazione]
Provvede affinché i testi siano chiari e concisi e si assicura che siano conformi alla
volontà dell’Assemblea federale. Bada affinché vi sia concordanza delle versioni nelle
tre lingue ufficiali. ») e art. 5 cpv. 1 OCRed («Se
accerta lacune, imprecisioni o contraddizioni
materiali in un testo, la Commissione di redazione può presentare una proposta di
modifica alle commissioni incaricate
dell’esame preliminare»).
102�Cfr. Boll. Uff. 2007 N 1394.
103�Cfr. Boll. Uff. 2007 S 829.
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Zusammenfassung
Mit der Ausarbeitung der neuen Schweizerischen Strafprozessordnung ist eine bedeutende Rechtsvereinheitlichung erreicht worden. Im Ausarbeitungsprozess – namentlich in der Phase der Übersetzung – stellten sich auch zahlreiche Probleme sprachlicher
Art. Dieser Beitrag beschreibt die methodologischen Prinzipien, die der Erarbeitung des
italienischen Textes zugrunde lagen, und zeigt anhand konkreter Beispiele auf, nach
welchen Kriterien zentrale Begriffe und Ausdrücke ausgewählt wurden. An diesem
komplexen Text zeigt sich einmal mehr, dass der Vorgang des Übersetzens entscheidend dazu beiträgt, die Klarheit der Bestimmungen zu überprüfen. Das Übersetzen erweist sich damit als Prozess mit hohem Mehrwert.
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Résumé
L’élaboration du nouveau Code de procédure pénale fédéral a constitué une
œuvre d’unification juridique de grande importance qui a posé de nombreux
problèmes linguistiques, notamment en matière de traduction. Le présent article décrit les principes méthodologiques qui ont été appliqués à la rédaction
du texte italien et motive, sur la base de quelques exemples concrets, les choix
opérés pour les principaux termes et expressions employés dans ce code. Pour
un acte législatif aussi complexe, le processus de traduction s’est révélé être
une phase décisive pour évaluer la clarté des dispositions légales et il a constitué par conséquent une activité à haute valeur ajoutée.
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