La responsabilità penale degli amministratori di un - Cid-Aics

La responsabilità penale degli amministratori di un’associazione senza scopo di lucro.
Nello svolgimento dell’attività associativa (sia che si tratti di associazioni sportive, culturali,
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ect.) possono verificarsi fatti
lesivi dei diritti altrui; in taluni casi l’esigenza di tutela è talmente forte (si pensi alla tutela della
vita, dell’integrità fisica, della propria reputazione, ecc.) da far sì che l’eventuale lesione del diritto
integri non solo una responsabilità civile (con l’obbligo al risarcimento del danno), ma pure una
responsabilità penale (con l’assoggettamento a pena). Com’è noto, la responsabilità penale, ai sensi
dell’articolo 27 della Costituzione, è sempre personale. Pertanto, di eventuali reati (siano essi delitti
o contravvenzioni) risponderanno i singoli associati che li abbiano commessi e, in nessun caso
l’associazione. La responsabilità penale presuppone una condotta dolosa (cioè, cosciente e
volontaria) o quanto meno colposa (cioè non intenzionale) del soggetto agente; tuttavia, pensando
alle associazioni (e agli scopi ideali che queste perseguono), è difficile immaginare un’attività
associativa volontariamente preordinata alla lesione di diritti altrui. E’ evidente, piuttosto (e la
casistica ce ne dà conferma), che la responsabilità penale in cui possono incorrere gli enti
associativi si ricollega prevalentemente ad eventi dannosi che si producono per colpa.
L’art.43, co.1 c.p. stabilisce che il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche
se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia
ovvero
per inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline. Dunque, ciò che si rimprovera al
soggetto a titolo di responsabilità colposa è di avere realizzato, sia pure in modo del tutto
involontario, un fatto-reato che egli tuttavia poteva e doveva evitare mediante l’osservanza di
doverose regole di condotta. Quest’ultime possono essere regole di condotta non scritte (così,
quelle che impongono a ciascuno di agire con prudenza, perizia e diligenza), oppure regole di
condotta scritte (cioè codificate in leggi, regolamenti, ordine o discipline). Quanto al loro
contenuto, esse possono prevedere: l’obbligo di astenersi da una determinata attività quando questa
comporti un rischio insostenibile; l’obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a
scongiurare o a contenere situazioni di pericolo; l’obbligo di informazione (per esempio sulle norme
antinfortunistiche che presiedono allo svolgimento dell’attività da realizzare); l’obbligo di scegliere
idonei collaboratori e di operare sugli stessi un adeguato controllo.
Un altro aspetto che assume particolare rilevanza per l’accertamento della responsabilità è quello
della c.d. imputazione soggettiva: è necessario, cioè, che la verificazione del fatto-reato possa
concretamente riferirsi alla colpevole condotta del soggetto. E’ chiaro, infatti, che se l’evento
dannoso non poteva essere in alcun modo previsto o impedito dal soggetto agente, nessun
rimprovero potrà a lui muoversi se il fatto si è comunque verificato, dovendosi pertanto escludere la
responsabilità penale.
Si pensi, per esempio, ad un’associazione naturalista che organizza una scalata in montagna
affidando ad un proprio membro, che è solito svolgere tale attività, il compito di guida ed
istruttore. In caso d’incidente, è ovvio che la legge non faccia riferimento alle conoscenze ed
esperienze specifiche della guida improvvisata, ma a quelle di un agente-modello (guida di
montagna esperta); e se dovesse risultare che il sinistro poteva essere previsto ed evitato da parte di
una guida esperta, si configurerebbe necessariamente la responsabilità penale per colpa della guida
impiegata. Di fronte a questi episodi risulterà sempre tutelante per un’associazione sportiva
quantomeno dotarsi di un’adeguata copertura assicurativa al fine di “limitare” le dannose
conseguenze derivanti dall’accertamento di una responsabilità penale in capo ai propri
amministratori.
Avv. Massimiliano Cané